Svizzera: Quo vadis?

IL PUNTO
NEWSLETTER D’INFORMAZIONE ECONOMICA E GIURIDICA
Svizzera:
Quo vadis?
LSF e LIFin: la versione svizzera
della MiFID II
Nuovi scenari in ambito di assistenza
amministrativa fiscale
Voluntary disclosure e accordi Svizzera-Italia
Riforma III dell’imposizione delle imprese
Segreto bancario
Amnistia fiscale nel Canton Ticino
Imposizione secondo il dispendio
.
#1
Ottobre 2014
Editoriale
Cari Lettori, Care Lettrici,
Sono lieto di presentarvi questa newsletter, dedicata ai profondi ed epocali
cambiamenti che stanno avvenendo sulla piazza finanziaria svizzera. Cambiamenti che stanno letteralmente scioccando clienti e operatori (banche, gestori
patrimoniali, fiduciari e avvocati), risvegliandoli bruscamente da quel lungo e
dorato periodo, regalato loro per buona parte dall’istituto del segreto bancario, che sta ora definitivamente tramontando.
Albula Advisors SA
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«Svizzera: quo vadis?» è la domanda che si pongono tutti, dal professionista
all’uomo della strada, spesso increduli di fronte a tali e tante novità. Talmente
tante, e così continue, che da semplice newsletter ne è uscito qualcosa di più
corposo ancorché consapevolmente incompleto e probabilmente già superato quando arriverà tra le vostre mani.
Ho chiamato questo qualcosa «Il Punto.», rigorosamente con il punto alla
fine (perché a un certo punto bisogna metterci un punto, scusate il gioco di
parole) e rigorosamente newsletter, anche se la tentazione di farne qualcosa
di più da buon amante della carta stampata, quale io sono, ci sarebbe stata!
«Il Punto.» anche perché il mio punto di vista a questo proposito è chiaro:
la Svizzera sta chiudendo velocemente con il passato (e con un certo passato) per adeguarsi a normative e standard internazionali, che le consentano
di restare sul mercato competendo ad armi pari con i concorrenti europei.
Gli operatori che vogliono sopravvivere all’interno di questo nuovo contesto
devono pertanto accettare questa realtà e imboccare la via del cambiamento. Mentre i clienti che vogliono continuare a usufruire dei servizi di primaria
qualità offerti dalla piazza elvetica, sappiano che si troveranno in un ambiente
decisamente più regolato rispetto al passato e, soprattutto, «tax compliant».
Attendiamo dunque con trepidazione l’arrivo di notizie importanti, consapevoli che ogni situazione di grande cambiamento è spesso foriera di opportunità altrettanto grandi per chi riesce a interpretare correttamente gli eventi e
a organizzarsi per tempo!
Con la speranza di suscitare il vostro interesse e restando sempre a vostra
disposizione, vi auguro una piacevole lettura,
Andrea Artioli
Lic.oec. HSG, MBA (Bocconi),
Swiss Certified Accountant
Fiduciario commercialista e finanziario
Amministratore unico di
Albula Advisors SA
World is
Changing
I progetti di Legge federale sui
servizi finanziari (LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (LIFin):
il recepimento svizzero della MiFID II,
le conseguenze per i gestori patrimoniali svizzeri e per i loro clienti, la
«strategia del denaro pulito»,
la consulenza finanziaria indipendente.
LIFin e LSF:
la versione svizzera
della MiFID II
Per la metà d’ottobre di quest’anno è prevista la conclusione della procedura di consultazione da parte
del Consiglio Federale sull’avamprogetto LSF/LIFin.
La LSF intende disciplinare le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l’offerta di prodotti
finanziari, mentre la LIFin sottopone gli istituti finanziari che esercitano a titolo professionale la gestione
patrimoniale per conto di terzi a una normativa coerente in materia di vigilanza.
Il progetto LSF/LIFin si ispira alla MiFID II (che ricordiamo è la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari elaborata dall’UE su richiesta del
G20) e ne rappresenta sostanzialmente la versione
svizzera, con l’obiettivo di poter competere sul mercato europeo dei servizi finanziari in una condizione
di parità di regole con i vicini concorrenti europei
(«level playing field»). La MiFID II e il relativo regolamento d’applicazione (MiFIR) sono entrati in vigore lo scorso 2 luglio 2014 e gli stati membri dell’UE
hanno 24 mesi di tempo per implementarli nelle rispettive legislazioni nazionali, dunque entro giugno
2016, prima che MiFID II e MiFIR entrino definitivamente in vigore nel mese di gennaio 2017.
Nuove regole
di vigilanza stabilite
dalla LIFin
La LIFin regola la vigilanza su tutti i fornitori di servizi
finanziari che esercitano in qualsivoglia forma l’attività di gestione patrimoniale (art. 4 LIFin).
Attraverso un sistema di autorizzazioni a cascata (art.
5 LIFin), chi dispone di un’autorizzazione per esercitare un’attività più complessa in termini di regolamentazione, non dovrà richiedere un’ulteriore autorizzazione per esercitare un’attività meno complessa
(ad esempio una banca potrà esercitare anche l’attività di SIM, di gestore patrimoniale qualificato o di
semplice gestore patrimoniale). Resta esclusa dal sistema a cascata la direzione di fondi d’investimento.
In futuro anche i gestori di patrimoni di clienti individuali saranno sottoposti a una vigilanza prudenziale.
Due le possibili varianti per i gestori patrimoniali (art.
17/18 LIFin): vigilanza diretta da parte della FINMA
(situazione che richiederebbe evidentemente un
notevole potenziamento degli organici della stessa
FINMA) oppure la creazione di un nuovo organismo
di vigilanza, con competenza specifica e in grado
di operare in modo sovrano, che si distanzierebbe
completamente dagli attuali organismi di autodisciplina (OAD).
I gestori patrimoniali qualificati o «asset manager»,
quali i gestori patrimoniali di investimenti collettivi
di capitale e i gestori patrimoniali di valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri saranno soggetti alla vigilanza prudenziale direttamente da parte
della FINMA (art. 21 segg. LIFin). Il controllo dell’osservanza delle disposizioni in materia di diritto di
previdenza rimarrà di competenza delle autorità di
vigilanza degli istituti di previdenza.
Consulenti in materia di investimenti, distributori,
mediatori, intermediari (compresi gli ex intermediari
finanziari direttamente sottoposti) non saranno assoggettati alla vigilanza prudenziale ma a norme di
comportamento.
I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le direzioni dei fondi, i commercianti di valori
mobiliari (ridenominati società di intermediazione
mobiliare) e le banche, sono riprese dagli atti normativi vigenti (LICol, LBVM e LBCR) senza sostanziali
cambiamenti.
Le disposizioni transitorie prevedono che:
–Gli istituti finanziari che già dispongono di un’autorizzazione non ne necessiteranno una nuova.
Essi dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalla
LIFin entro un anno dalla sua entrata in vigore
(art. 125 cpv. 1 LIFin).
–Gli istituti finanziari per i quali non era necessaria
un’autorizzazione, ma che saranno assoggettati
alla LIFin, si dovranno annunciare all’autorità entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Avranno
due anni di tempo per soddisfare i requisiti contenuti nella legge e presentare una domanda di
autorizzazione (art. 125 cpv. 2 LIFin).
–Clausola «grandfathering»: i gestori patrimoniali
che esercitano da almeno 15 anni non necessiteranno di una nuova autorizzazione sempreché
non accettino nuovi clienti (art. 125 cpv. LIFin).
–Possibile proroga dei termini da parte della FINMA (art. 125 cpv. 4 LIFin).
Il punto. #1 5
Segmentazione
della clientela
Conformità fiscale
«tax compliance»
Si rileva inoltre come la LIFin intenda fissare nella legislazione svizzera il concetto di «conformità fiscale»
(noto anche come «Weissgeldstrategie» o «strategia del denaro fiscalmente pulito»).
In particolare l’articolo 11 LIFin prevede l’obbligo
per l’istituto finanziario di accertare la conformità
fiscale dei valori patrimoniali accettati. Sarà consentito rinunciare all’esame del rispetto dell’obbligo fiscale soltanto se il cliente è imponibile in uno
Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo
sullo scambio automatico di informazioni in materia
fiscale secondo uno standard riconosciuto a livello
internazionale (lo standard globale dell’OCSE).
Se si deve presumere che i valori patrimoniali che
il cliente intende apportare o che già sono investiti
presso di esso non sono o non saranno dichiarati,
in violazione dell’obbligo fiscale, l’istituto finanziario deve rifiutarsi di accettare i valori patrimoniali in
questione e di avviare una nuova relazione d’affari.
Nel caso in cui si tratti di clienti già acquisiti, esso
dovrà sciogliere la relazione d’affari qualora il cliente
non riesca a comprovare che i valori patrimoniali già
investiti presso l’istituto finanziario sono dichiarati
legalmente e la regolarizzazione della situazione dal
punto di vista del diritto fiscale non gli causerebbe
svantaggi insostenibili.
Inoltre, è fatto salvo l’obbligo di comunicazione di
cui all’articolo 9 della legge del 10 ottobre 1997 sul
riciclaggio di denaro (LRD).
Maggiore tutela
del cliente con
Legge sui servizi
finanziari (LSF)
La legge sui servizi finanziari (LSF) ha l’obiettivo di
creare condizioni di concorrenza omogenee e di
migliorare la protezione dei clienti. La LSF stabilisce
all’art. 6 che i fornitori di servizi finanziari devono
agire nell’interesse del cliente, con dovere di fedeltà
e buona fede, evitando conflitti di interessi. Vi è inoltre il dovere di diligenza e competenze specifiche.
6 Il punto. #1
In futuro i clienti dovranno essere classificati nelle
categorie «clienti privati», clienti professionali» o
«clienti istituzionali» (art. 4 LSF). È prevista una clausola di «opting-out» per i clienti privati facoltosi che
possono richiedere di essere considerati «clienti professionali», così come una clausola di «opting-in»
per i clienti istituzionali e professionali che possono
richiedere di essere considerati «clienti privati».
Prospetto per
valori mobiliari
e foglio informativo
di base
Per tutti i valori mobiliari che sono collocati sul mercato o destinati al commercio su una piazza borsistica, la LSF introduce requisiti uniformi relativi al
prospetto per valori mobiliari (art .37 segg. LSF).
Sono esclusi i prodotti assicurativi e i meri prodotti
di risparmio. Non vi è obbligo di pubblicazione del
prospetto per quelle offerte pubbliche che si rivolgono soltanto a clienti professionali; a meno di 150
clienti privati; a clienti che acquistano titoli per un
valore di almeno 100’000 franchi; presentano un taglio minimo di 100’000 franchi; non superano un valore complessivo di 100’000 franchi, calcolato su un
periodo di 12 mesi. Sono previste agevolazioni per
le PMI, che potranno emettere un prospetto «light».
Oltre alle prescrizioni relative ai prospetti è sancito
l’obbligo di redigere un foglio informativo di base
(art. 58 segg. LSF), con le informazioni chiave per gli
investitori (il cosiddetto «Key Investor Document»,
KID). Si tratta in sostanza di una scheda sintetica su
caratteristiche, rischi e costi relativi a uno strumento
finanziario. Il foglio informativo di base è obbligatorio solo per i clienti privati e deve essere formulato
in modo facilmente comprensibile, contenere le informazioni essenziali sul prodotto e presentare una
struttura omogenea indipendentemente dal tipo di
strumento finanziario, in modo da poter consentire
il confronto con altri strumenti finanziari.
Obblighi di
informazione,
documentazione
e rendiconto
L’obbligo d’informazione (art. 7 segg. LSF) impone
di fornire ai clienti informazioni preliminari su contenuto, caratteristiche, costi e rischi del servizio offerto. In particolare i gestori patrimoniali e i consulenti
di investimento dovranno effettuare una verifica
dell’idoneità («suitability») del prodotto o del servizio offerto ai clienti, mentre gli altri fornitori di servizi
finanziari potranno limitarsi a una verifica dell’adeguatezza («appropriateness»):
–La verifica della «suitability» è più ampia («olistica») rispetto ad una verifica di adeguatezza e
contempla le conoscenze ed esperienze in campo finanziario, la situazione finanziaria nonché gli
obiettivi del cliente. Qualora il prodotto o servizio
offerto al cliente si riveli non idoneo, non si potrà
fornire il servizio o la consulenza richiesta.
–La verifica di adeguatezza prevede l’obbligo di
informazione sull’esperienza e le conoscenze del
cliente, ma non sulla situazione finanziaria e sugli
obiettivi. Vi è solo un obbligo di avvertimento del
cliente nel caso di mancanza di adeguatezza, tuttavia nessun divieto.
–I clienti «execution only», ossia quei clienti che
richiedono unicamente l’esecuzione degli ordini,
dovranno solo essere informati sui rischi dell’operazione.
I fornitori di servizi finanziari saranno soggetti a un
obbligo di documentazione (art. 15 LSF), in base al
quale dovranno regolare per iscritto le prestazioni
convenute con i clienti e le informazioni rilevate su
questi ultimi, le informazioni o gli avvertimenti forniti
ai clienti in merito all’idoneità o all’adeguatezza degli strumenti finanziari, così come le prestazioni fornite loro. Nel caso della gestione patrimoniale e della
consulenza d’investimento, si dovranno documentare le esigenze dei clienti e i motivi di ogni raccomandazione che porta all’acquisto o all’alienazione di
uno strumento finanziario. I clienti dovranno ricevere
una copia della documentazione allestita dal loro
consulente sulla verifica dell’idoneità o dell’adeguatezza; una copia della documentazione concernente le prestazioni fornite e i costi legati ai servizi; una
copia della documentazione concernente la composizione, la valutazione e l’evoluzione del patrimonio
(obbligo di rendiconto, art. 16 LSF).
Consulenza
indipendente
e retrocessioni
In base all’art. 9 LSF, in futuro i fornitori di servizi
finanziari potranno designarsi come indipendenti
solo se nella loro valutazione prendono in considerazione un numero sufficiente di strumenti finanziari
e non accettano incentivi finanziari (ad es. «retrocessioni») da terze parti oppure, se li ricevono, li trasmettono interamente ai clienti.
I fornitori di servizi potranno continuare ad accettare
incentivi solamente se i clienti vi hanno preventivamente ed esplicitamente rinunciato oppure se i vantaggi vanno unicamente a beneficio dei clienti.
La rinuncia è valida solo se al cliente viene rivelata la natura e l’entità dei vantaggi prima della fornitura del servizio, rispettivamente, se l’ammontare
dell’importo non è previamente accertabile, il fornitore informa i clienti sui parametri di calcolo e le fasce di fluttuazione (art. 26 LSF; si confronti a questo
proposito anche la sentenza 4A_127/2012 del 30 ottobre 2012 del Tribunale Federale che sanciva che le
commissioni di portafoglio percepite dalle banche
da parte di offerenti per la vendita di fondi di investimento e di prodotti strutturati spettano ai clienti).
Il punto. #1 7
Organizzazione
interna e qualifiche
professionali
dei consulenti
I fornitori di servizi finanziari saranno tenuti ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla
LSF mediante direttive interne e un’adeguata organizzazione d’esercizio (art. 21 LSF). Questo significa
che un gestore patrimoniale dovrà essere organizzato in modo tale da poter controllare e gestire
adeguatamente i rischi. Inoltre dovranno necessariamente essere rafforzati i processi di controllo interno. Per far fronte a questo scopo, si dovranno
istituire una funzione di «risk management» rispettivamente di «compliance».
In futuro i consulenti alla clientela dovranno dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sia professionali che delle regole di condotta della LSF (obbligo di formazione e formazione continua, art. 28 LSF).
Vi sarà pure l’obbligo di iscrizione all’interno di un
registro dei consulenti (art. 29 segg. LSF), valido per
tutti i consulenti attivi in Svizzera, che potrà avvenire
sulla base di alcune condizioni quali la prova delle
garanzie finanziarie, l’affiliazione a un organo di mediazione (art. 75 LSF) e la comprova che non si siano
subite condanne penali per reati contro il patrimonio né si sia ricevuto il divieto di esercitare la professione da parte della FINMA.
Applicazione
del diritto
La LSF rafforzerà ulteriormente la posizione del
cliente nei confronti del fornitore di servizi finanziari mettendo a disposizione ulteriori strumenti oltre
a quelli già oggi esistenti. Tra questi ricordiamo la
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nota come
la Convenzione di Lugano, in vigore dal 1 gennaio
2011), la quale prevede all’articolo 16 cpv. 1 che il
consumatore (ad esempio il cliente italiano) possa
proporre la propria azione legale contro l’altra parte
contrattuale (il gestore patrimoniale svizzero) anche
davanti al giudice del luogo dove il consumatore è
domiciliato (in Italia).
La LSF prevede un potenziamento dell’istituto
dell’organo di mediazione, con il quale si intende
agevolare il cliente nell’agire contro il comportamento scorretto del fornitore di servizi finanziari avvalendosi dei mezzi del diritto privato (art. 75 segg. LSF).
8 Il punto. #1
L’organo di mediazione dovrà tuttavia operare esclusivamente in qualità di organo di conciliazione, senza
che gli vengano attribuite competenze decisionali.
Per far valere i diritti dei clienti in modo più semplice
vengono proposte, in alternativa, una soluzione con
un tribunale arbitrale (art. 85 segg. LSF) o una nuova forma di finanziamento delle spese processuali
(art. 85 segg. LSF), in sostanza un fondo per le spese
processuali amministrato dal Dipartimento Federale
delle Finanze.
Sono inoltre previsti strumenti di tutela giurisdizionale collettiva, tra cui, in particolare, l’azione collettiva (art. 101 LSF), la cui legittimazione attiva è limitata
alle associazioni o altre organizzazioni (ad es. le associazioni a tutela dei consumatori) e una procedura di transazione di gruppo (art. 105 segg. LSF), la
quale rappresenta il primo strumento di procedura
collettiva in Svizzera.
Si evidenzia inoltre l’inversione dell’onere della prova al fornitore dei servizi finanziari, al quale spetterà
dimostrare che ha rispettato i propri obblighi legali
di informazione e di delucidazione (art. 74 LSF). Una
colpa del fornitore di servizi finanziari viene invece
presunta se esiste un rapporto contrattuale (art. 97
cpv. 1 CO). Rimarrà per contro al cliente l’onere della prova per le altre condizioni in materia di responsabilità civile (danno, nesso di causalità).
Crossborder
La distribuzione di prodotti finanziari dall’estero in
Svizzera sarà sottoposta a norme di comportamento
analoghe a quelle valide per i fornitori svizzeri. Essi
avranno l’obbligo di registrazione in Svizzera (art. 34
LSF). Le condizioni di registrazione prevedono: vigilanza equivalente nello stato di origine, garanzie
finanziarie, collaborazione tra autorità di vigilanza
(art. 35 LSF).
Timing
La fine della consultazione sull’avamprogetto LSF/
LIFin è previsto per il 17 ottobre 2014. Il messaggio
del Consiglio Federale è atteso per il primo trimestre 2015, mentre per l’autunno dello stesso anno è
prevista la procedura parlamentare. L’entrata in vigore è prevista non prima del 1 gennaio 2017.
Reazioni
Il progetto LSF/LIFin presentato dal Consiglio Federale ha provocato, come era facilmente intuibile,
un’alzata di scudi da parte delle principali associazioni di categoria.
L’Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni
(ASG/VSV), nella sua presa di posizione del 10 settembre 2014, si oppone a gran parte delle nuove
regole proposte con questo progetto, che definisce
«colossale». Sostiene anche che lo stesso aiuti unicamente le grandi banche, che dispongono di filiali
nell’UE e che forniscono una parte delle prestazioni per l’UE dalla Svizzera, oltre a rappresentare un
ostacolo burocratico che non migliora la protezione
degli investitori e un «test politico» che privilegia gli
investitori a scapito degli altri consumatori.
L’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), da parte
sua, nella conferenza stampa annessa alla Giornata
dell’ASB dello scorso 16 settembre 2014, ha sottolineato l’importanza del mantenimento della concorrenzialità attraverso una piena apertura dei mercati
dei servizi e del lavoro. Ciò tuttavia deve avvenire
attraverso un adeguamento del sistema normativo
svizzero soltanto nella misura strettamente necessaria. Si rifiutano invece con decisione le tendenze
all’isolazionismo così come a un inutile «Swiss Finish», ossia a un recepimento più restrittivo da parte svizzera della normativa europea. Le banche in
Svizzera potranno inoltre mantenere gli attuali livelli
occupazionali soltanto se saranno in grado di servire
i propri clienti esteri a livello transfrontaliero. Poiché
per motivi politici non può delinearsi nel medio periodo alcun accordo bilaterale con l’UE, la Svizzera
dovrà, secondo l’ASB, trovare rapidamente soluzioni
interstatali dirette con i principali paesi dell’Unione.
Un mondo
che cambia
Nonostante il progetto LSF/LIFin sia ancora in fase
di gestazione da parte delle autorità federali e vi sia,
almeno a livello teorico, la possibilità di un referendum facoltativo sulle due leggi, appare chiaro che
la Svizzera ben difficilmente potrà sottrarsi a questo
cambiamento normativo, pena l’esclusione dal mercato europeo dei servizi finanziari.
La strada intrapresa dal Consiglio Federale è chiara e si sta avvicinando sempre più al punto di non
ritorno. Basti pensare ad alcune leggi importanti di
recente emanazione oppure a quella moltitudine di
accordi internazionali (bilaterali, multilaterali) che la
Svizzera ha recentemente sottoscritto e la cui lista si
allunga ogni giorno di più. Citiamo in questa sede
solo alcuni tra i più significativi passi intrapresi dalla
Svizzera dal 2013:
–Scambio automatico di informazioni: il 21 maggio 2014 il Consiglio Federale ha definito le bozze del mandato per l’introduzione dello scambio
automatico di informazioni in materia fiscale con
gli Stati partner. Il 21 luglio 2014 l’OCSE ha pubblicato l’intero pacchetto concernente il nuovo
standard globale per lo scambio automatico di
informazioni in materia fiscale. Il 21 settembre
2014 i ministri delle finanze del G20 hanno approvato lo standard OCSE unitamente alle modalità tecniche d’applicazione (Common Reporting
Standard, CRS). Lo scambio automatico d’informazioni dovrebbe diventare realtà nel 2017/2018.
–Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (9 ottobre 2013).
–
Accordo FATCA Svizzera-USA (adottato dalle
Camere federali nel mese di settembre del 2013,
entrato in vigore il 2 giugno 2014).
–US Tax Program, per porre fine alla controversia
fiscale tra le banche svizzere e gli USA (30 agosto 2013).
–Accordi fiscali («Rubik») con Regno Unito e Austria
(gennaio 2013).
–Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, entrata in
vigore il 1 febbraio 2013 e validamente modificata nel 2014, scaduto infruttuosamente il termine per il referendum). Questa legge prevede in
particolare la possibilità, a partire dal 1 agosto
2014, di richieste raggruppate per modelli di
comportamento nonché la concessione di assistenza amministrativa fiscale senza aver prima
informato il cliente, qualora la prescrizione sia
imminente o sussista il rischio di compromettere
le indagini. La legge prevede anche una procedura di identificazione speciale qualora le autorità fiscali estere non conoscano né il nome né
l’indirizzo della persona cercata.
L’elencazione potrebbe continuare ancora ma preferiamo fermarci qui e lasciare al lettore la libertà di
trarre le proprie conclusioni. La nostra sensazione è
che stavolta, davvero, World is changing.
Andrea Artioli
Il punto. #1 9
Tutto,
e di più
Estensione
unilaterale dello
standard OCSE
in materia di
scambio di
informazioni fiscali
Nuovi, dirompenti scenari in
ambito di assistenza amministrativa
fiscale transnazionale.
Il menù completo dell’assistenza amministrativa
transnazionale in materia fiscale è ancora lungi dal
poter essere messo sulla tavola degli operatori elvetici (e quindi dei loro clienti).
Alla Svizzera si chiede di sempre più innalzare la qualità e la quantità dell’offerta informativa a beneficio
delle autorità fiscali estere. In questo contesto decisamente fluido ed evolutivo, appare utile il «punto-nave». Di seguito tracceremo il perimetro degli scenari
principali, caratterizzandoli in funzione del loro grado
di probabilità, con i quali la Svizzera deve – rispettivamente con ogni verosimiglianza dovrà – confrontarsi
entro un orizzonte di breve, medio periodo.
10 Il punto. #1
Entrata in vigore
delle modifiche alla
LAAF del 21 marzo
2014
La Legge sull’assistenza amministrativa in materia
fiscale (LAAF) è entrata in vigore il 1 febbraio 2013
ed è già stata oggetto di aggiornamento. Il 1 agosto
scorso sono entrate in vigore significative modifiche.
La novità più incisiva è certamente l’introduzione
della «Procedura di informazione a posteriori delle
persone legittimate a ricorrere» (art. 21a). La nuova
previsione normativa renderà possibile informare di
una domanda di assistenza amministrativa le persone legittimate a ricorrere (ossia i soggetti toccati dalla richiesta estera) solo ex-post, ossia a trasmissione
di informazioni avvenuta. Ne segue che in questi casi
un eventuale (e comunque sempre possibile) ricorso
potrà accertare unicamente l’eventuale illiceità della
decisione (art. 21a cpv. 2). La revoca della decisione
di trasmissione sarà evidentemente esclusa. Nel caso di accoglimento del ricorso, assolte determinate
condizioni, la parte vincente avrà (unicamente) diritto a presentare un’azione di responsabilità nei confronti dello stato svizzero. Per il resto, al soggetto
toccato resterà solo (ma pur sempre) la possibilità di
far valere i propri diritti nell’ambito della procedura
che sarà (se del caso) aperta nello stato richiedente. Degna di menzione appare pure la disposizione
transitoria (art. 24a). Non ostante una formulazione
davvero cervellotica, la previsione rende un risultato
chiaro: le disposizioni introdotte con la citata modifica manifesteranno i loro retroattivamente al 1 febbraio 2013. Le modifiche di legge potranno quindi
essere applicate a tutte le procedure pendenti al
momento della loro entrata in vigore, anche se presentate in precedenza.
Lo scorso 19 febbraio il Consiglio federale svizzero
(CF) ha comunicato di aver incaricato il DFF di elaborare un progetto per dare applicazione unilaterale allo standard OCSE in materia di scambio di
informazioni fiscali su richiesta, estendendolo così a
tutte le CDI sottoscritte dalla Svizzera, i.e. anche a
quelle che ancora non soddisfano lo standard (come
quella in vigore con l’Italia). In questo modo l’intero
network di CDI sarebbe unilateralmente adeguato
allo standard internazionale, senza necessità di rinegoziare il singolo trattato. Lo scambio di informazioni (su richiesta) che scaturisce da questa decisione
unilaterale sarà comunque accordato agli stati partner unicamente sotto riserva di reciprocità, garanzia
di confidenzialità dei dati e rispetto del principio di
specialità. La scelta di adeguare unilateralmente la
propria rete di CDI agli standard internazionali in
tema di scambio di informazioni fiscali è già stata
adottata da altri stati OCSE (Belgio, Singapore e San
Marino). Il Global Forum riconosce la legittimità di
questa opzione, a condizione che la lista degli stati partner posti al beneficio della misura unilaterale
possa essere definita in modo chiaro e oggettivo.
Criteri soggettivi di esclusione (quali l’ottenimento
di controprestazioni oggetto di negoziazioni separate) sarebbe – quasi certamente – giudicato come
una discriminazione arbitraria, e quindi non tollerato.
Sarà poi interessante sapere in che misura il CF intende allineare questa decisione con quella presa
il 29 giugno 2011 volta ad estendere l’assistenza
giudiziaria internazionale in materia penale anche
al reato di sottrazione di imposta. In effetti, il (già
fortemente criticato) avamprogetto di legge inteso
a modificare la Legge sull’assistenza internazionale
in materia penale – per ora rinviato in attesa di coordinarlo con la revisione del diritto penale fiscale e
con l’attuazione delle raccomandazioni rivedute sul
riciclaggio di denaro del Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI) – prevede di garantire la cooperazione per atti che costituiscono sottrazione d’imposta
commessi all’estero solo se con lo stato richiedente
è stata stipulata una CDI nuova o riveduta che recepisca lo standard OCSE in materia di scambio di
informazioni fiscali.
Il punto. #1 11
Adozione dello
standard OCSE
sullo scambio
automatico di
informazioni
finanziarie
L’universo dello scambio transnazionale di informazioni fiscali è entrato in una fase di espansione
accelerata dal mese di aprile 2013 quando gli stati
membri del G20 hanno ribadito come lo scambio
automatico di informazioni debba assurgere a norma internazionale. Il fenomeno ha immediatamente
trascinato anche la Svizzera. Già il 14 giugno 2013 il
CF dichiarò di essere disposto a collaborare attivamente allo sviluppo, in ambito OCSE, di uno standard unico e globale per lo scambio automatico di
informazioni, posto che lo stesso si fosse dimostrato
rispettoso del principio di specialità e reciprocità,
garantisse la protezione dei dati e permettesse l’individuazione degli aventi economicamente diritto
di trust e di altre strutture finanziarie. Il 6 maggio
scorso, riuniti a Parigi, i ministri degli Stati membri
dell’OCSE (Svizzera compresa) e di alcuni altri Paesi hanno rilasciato una dichiarazione comune in
favore di questo nuovo standard. Il 21 maggio il
CF aveva già definito le bozze del mandato volte
all’introduzione del nuovo standard globale (bozze
che dovrebbero essere licenziate il prossimo autunno, dopo essere state discusse con le competenti
commissioni parlamentari e i Cantoni). Il governo ha
inoltre stabilito che pure le questioni che toccano il
problema della regolarizzazione del passato (averi
non dichiarati) e dell’accesso ai mercati dovranno
essere messe a tema nei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. Gli annunci (proclami) ufficiali dell’OCSE vorrebbero un’entrata in vigore dello
standard già con la fine del 2015. A fronte di tutta
una serie di motivi, non da ultimo tecnico-giuridici,
tale orizzonte temporale appare poco plausibile.
Da parte svizzera il CF ha (correttamente) segnalato
che tali annunci non sono giuridicamente vincolanti. Una presa di posizione sui tempi di recepimento
non può essere resa prima che siano state adottate
le relative decisioni a livello di politica interna. Il CF
ha pure ribadito che l’introduzione dello standard
avverrà mediante la conclusione di accordi bilaterali
separati con gli stati partner.
12 Il punto. #1
Non è (ovviamente) questa la sede per approfondire
i vasti e per molti versi ancora poco chiari contenuti
di questo nuovo modello. È immediatamente evidente che la decisione di adottare questo standard
– ossia di passare da una modalità di mero scambio
su richiesta a quella dello scambio automatico –
rappresenta per la Svizzera un vero e proprio «salto
quantico» nella politica di assistenza amministrativa
in materia fiscale. D’altra parte si deve rilevare che
l’accezione – comunemente utilizzata – di «scambio
automatico di informazioni» non è del tutto adeguata. Lo scambio contemplato dallo standard è
in realtà sostanzialmente limitato alle informazioni
bancarie. Per quanto vasto (e importante) possa essere, questo insieme di dati resta pure sempre un
sottoinsieme di quello individuato dall’art. 26 del
Modello OCSE (e dal modello TIEA), che contempla
tutti i fatti, situazioni, relazioni giuridiche e ogni altra indicazione che possa apparire «verosimilmente
pertinente» per l’applicazione o l’amministrazione
della legislazione tributaria (interna) dello stato richiedente. D’altro canto è che le diverse modalità
di scambio (automatica secondo lo standard e su
richiesta in base ad una CDI) non si escludono, ma
convivono e si completano a vicenda. In altri termini,
è possibile che un’informazione finanziaria acquisita «automaticamente» dallo stato ricevente possa
fornire lo spunto per formulare una (più compiuta
ed approfondita) richiesta di informazioni sulla base
della applicabile CDI.
Sbocchi nelle
trattative con l’Italia:
Stabilmente incerto
Lo scenario che più interessa (e preoccupa) il Canton Ticino fatica invece ad evolversi. I negoziati con
l’Italia, più volte annunciati in «dirittura di arrivo»,
sono ancora privi di sbocchi «visibili». Il CF ha per
altro assicurato che il recente (ennesimo) cambio
di governo ha causato un ritardo di (solo) un paio
di mesi sulla tabella di marcia. Vedremo. Razionalmente, non può essere esclusa l’ipotesi che l’Italia,
proprio in conseguenze dei dirompenti – e per lei
fruttiferi – scenari evolutivi appena delineati, abbia
oggi, per così dire, perso interesse ad una ricerca
soluzioni bilaterali con la Svizzera. Come dice il proverbio siciliano: «cu scanza ura scanza priculu».
Curzio Toffoli
Avvocato, Master of Advanced
Studies in Tax Law
Studio legale notarile
Toffoli&Sala – Chiasso
Tel.: +41 91 682 83 41
[email protected]
Il punto. #1 13
Volontaria
o
obbligata?
Aggiornamento sulla «voluntary
disclosure» e sugli accordi bilaterali
Svizzera-Italia.
Ormai definitivamente tramontato il progetto «Rubik» (per altro pure respinto da Germania e Francia, mentre le sole Austria e Regno Unito lo hanno
approvato), le speranze per regolarizzare i valori
patrimoniali detenuti in Svizzera dai cittadini italiani sono riposte nelle mani del governo italiano, che
nonostante abbia lanciato il progetto di «voluntary
disclosure» da oltre un anno, temporeggia nel trovare un’intesa e passare all’attuazione dello stesso.
Quando ormai sembrava cosa fatta, alla fine di marzo di quest’anno le Camere hanno bocciato in extremis il progetto del precedente Governo di «voluntary disclosure», ritenuto poco appetibile e dunque
destinato a uno scarso successo, secondo quanto
emerso nelle audizioni svolte presso la Commissione Finanze della Camera.
Dopo aver ripreso il tema ad inizio autunno, lo scorso
9 ottobre la commissione Finanze della Camera ha
licenziato il testo definitivo del disegno di legge di
«voluntary disclosure» che le principali parti coinvolte
nell’operazione, i contribuenti interessati da un lato
e i professionisti che si occuperanno dell’operazione
di regolarizzazione dall’altro, attendono con trepidazione. La palla passa ora all’Aula di Montecitorio, da
cui ci si attende una decisione per la metà del mese.
Il travagliato
percorso
dell’emersione
La «voluntary disclosure», in italiano traducibile con
«emersione volontaria» o più semplicemente «autodenuncia», dovrebbe consentire agli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero
non dichiarate al fisco, di sanare la loro posizione,
anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta.
La spinta all’emersione, nell’intenzione del legislatore, verrebbe data da un lato attraverso la minaccia rappresentata dall'introduzione del nuovo
reato di autoriciclaggio (ovvero il riciclaggio commesso dal soggetto responsabile e/o concorrente
del reato presupposto), dall’altro con la lusinga di
poter fruire di sconti sanzionatori e benefici penali.
Un’ulteriore spinta all’emersione, in particolare per
i clienti delle banche svizzere, è data dai continui
sviluppi in materia di collaborazione internazionale
da parte elvetica, che si sta avviando velocemente verso l’adozione degli standard internazionali
in termini di «tax compliance» e relativa assistenza
amministrativa alle autorità fiscali estere, in particolare attraverso lo scambio automatico di informazioni bancarie.
Oltre a ciò bisogna considerare che le banche svizzere, consapevoli dei cambiamenti in arrivo e decise ad attuare una strategia a favore della trasparenza nelle attività crossborder, già da tempo hanno
avviato programmi volti ad ottenere la comprova
della «tax disclosure» da parte dei propri clienti.
Allo stato attuale non è dato sapere quale sarà la fisionomia finale della norma sulla «voluntary disclosure». È evidente tuttavia come il Governo italiano
sia in difficoltà nel trovare il corretto equilibrio tra
un’ennesima sanatoria e una norma che risulti comunque accettabile per il contribuente, consentendo allo stesso tempo allo Stato italiano di incamerare ulteriori risorse da reimmettere nell’anemico
sistema economico-produttivo nazionale.
La strada verso l’approvazione della «voluntary disclosure» è passata attraverso la risoluzione dell'impasse che si era creata sulla effettiva connotazione
del nuovo reato di autoriciclaggio, previsto contemporaneamente anche nel Ddl sulla criminalità
economica. Alla fine ha prevalso la formulazione
voluta dalla Giustizia (nessuna esenzione, due soglie di punibilità) ma comunque con la scriminante
totale per chi aderirà alla «voluntary disclosure».
Si evidenziano infine due importanti aggiunte in extremis. La prima prevede l’inclusione della responsabilità penale delle aziende, a cui sono state estese le
pesanti sanzioni dell’autoriciclaggio (in applicazione
del dlgs 231/2001). In particolare, verrebbero colpite
le imprese i cui amministratori hanno costituito fondi neri all’estero mediante sovrafatturazione o falsa
fatturazione da e per l’estero. La seconda aggiunta
importante concerne invece quelle evasioni fiscali
che non hanno comportato il trasferimento di somme all’estero: il cosiddetto «nero» in Italia potrebbe
così venire regolarizzato.
La procedura, che richiederà agli interessati di fornire
documenti e informazioni utili per la ricostruzione dei
redditi evasi, potrà essere effettuata fino al 30 settembre 2015 e riguarderà le violazioni agli obblighi
di dichiarazione commesse fino al 30 settembre 2014.
Il punto. #1 15
In pillole
Riforma III dell’imposizione delle imprese
Accordi
Svizzera-Italia
Sia per la necessità da parte italiana di raccogliere
risorse di cui ha bisogno, sia perché la Svizzera sta
entrando in un modus di trasparenza fiscale (che arriverà nel 2017 o forse prima?), è lecito attendersi una
risoluzione in tempi tutto sommati non troppo lunghi
della questione «voluntary disclosure», che sulla base di quanto riportato in questa pubblicazione appare più una scelta obbligata che volontaria.
Solo una volta che la legge sulla «voluntary disclosure» sarà stata approvata, sarà possibile portare a
termine il negoziato tra Svizzera e Italia, licenziato
dal Consiglio Federale il 29 agosto 2012, che mira
in particolare, oltre alla regolarizzazione degli averi
detenuti presso le banche svizzere da contribuenti
italiani, alla revisione della Convenzione per evitare
le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia (risalente al
1976) nonché a un accordo sullo scambio automatico di informazioni con il conseguente stralcio della
Svizzera dalla «black list». Tale accordo, se effettuato
entro 60 giorni dopo l’entrata in vigore dalla legge
sulla «voluntary disclosure», consentirà a chi riemerge di ottenere sanzioni più morbide, come già previsto per chi riemerge paesi «white list». Questo accordo dovrebbe essere applicabile solo per i periodi di
tassazione che iniziano a partire dalla data della firma, mentre su un’eventuale retroattività (prevista per
altro in alcune circostanze dalla Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale,
firmata da più di 60 paesi tra cui la Svizzera e l’Italia)
pare al momento non esservi intesa tra le parti.
Regolarizzazione
degli asset
e mantenimento
del patrimonio
in Svizzera
Evidenziamo anche che, una volta regolarizzata la
propria posizione, i contribuenti potranno continuare a mantenere il proprio patrimonio in Svizzera.
Con questa finalità, potranno conferire incarico ad
una fiduciaria statica italiana: in tal modo il contribuente sarà esonerato dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Sarà, infatti, la fiduciaria italiana ad effettuare il calcolo delle
imposte dovute e a provvedere al loro versamento
all’amministrazione finanziaria italiana.
Inoltre le banche svizzere si stanno attrezzando per
agevolare la rendicontazione fiscale dei propri clienti
esteri, dotandosi di programmi informatici che permetteranno di raccogliere le informazioni necessarie
alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
Andrea Artioli
16 Il punto. #1
Il Consiglio Federale lo scorso 22 settembre ha posto in
consultazione il progetto di legge denominato «Riforma
dell’imposizione delle imprese (RI imprese III)». Obiettivo
di questa riforma è la soppressione delle società a statuto
speciale; ossia le holding, le società di sede e miste, così
come previste dall’ordinamento cantonale.
La misura si rende necessaria a seguito delle forti pressioni da parte dell’UE e dell’OCSE. L’UE, da un lato, vede
in questa forma di imposizione privilegiata una forma di
aiuto di stato che contrasterebbe con l’Accordo di Libero Scambio stipulato nel 1972. L’OCSE, dall’altro lato, sta
conducendo da tempo una lotta serrata nei confronti di
quelli che considera regimi fiscali dannosi e anomali che
portano all’erosione della base imponibile. Qualora non
si adottassero le modifiche richieste, la Svizzera rischierebbe di essere inclusa in una «black list» con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico che da quello
dell’immagine del Paese.
I punti più importanti della proposta del Consiglio Federale sono i seguenti:
–Nuovo privilegio fiscale dei cantoni per ricavi da proprietà intellettuale («licence box»): i Cantoni potranno
concedere una riduzione d’imposta fino all’80% sui ricavi da innovazioni brevettate qualora l’impresa abbia
fornito un contributo determinante allo sviluppo del
brevetto. Non beneficeranno di trattamento fiscale
privilegiato i ricavi da diritti di marchio. Questa proposta è provvisoria in quanto l’OCSE probabilmente
porrà ulteriori limitazioni al principio del «licence box».
–Deduzione fiscale sul capitale proprio in eccesso: verrà calcolato un interesse figurativo sul capitale proprio basato sul rendimento delle obbligazioni decennali della Confederazione più 50 punti base (tuttavia
almeno il 2%).
–I Cantoni avranno la possibilità di ridurre l’imposta sul
la sostanza per quella parte di capitale proprio detenuta in relazione a determinati attivi mobiliari.
–Eliminazione dell’imposta di emissione sul capitale
proprio.
–Eliminazione del limite temporale, finora di sette anni,
per il riporto delle perdite. Tuttavia vi sarà un minimo
imponibile pari ad almeno il 20% dell’utile ante imposte.
–Imposizione diretta dei ricavi da partecipazioni, che
non saranno presi in considerazione nel calcolo dell’utile netto imponibile. La riduzione varrà anche per piccole partecipazioni, ad eccezione delle banche.
–Riduzione fino al 30% a livello cantonale e federale
dell’imposizione dei dividendi da azioni e buoni di
partecipazione.
–Applicazione dell’imposta sul reddito per i capital gain
conseguiti da privati.
–Intensificazione delle ispezioni fiscali e potenziamento
degli organici dell’amministrazione fiscale elvetica tramite l’assunzione di 75 nuovi ispettori.
Sono evidenti le potenziali ripercussioni di questa riforma
sulle finanze dei Cantoni, i quali per compensare i privilegi che verranno a cadere si troveranno nella condizione
di dover abbassare l’aliquota d’imposta sugli utili. Il CF
stima a questo proposito che l’imposizione degli utili societari, che ad oggi ammonta mediamente al 22% inclusa
l’imposta federale diretta, scenda al 16%.
Si evidenzia anche che, nel passaggio dal regime fiscale privilegiato a quello ordinario, le imprese potranno
sciogliere le riserve latenti create durante il regime fiscale privilegiato, rivalutando gli attivi in modo fiscalmente
neutro. Questa rivalutazione degli asset creerà potenziale
per maggiori ammortamenti che mitigheranno l’impatto
fiscale portato dal cambio di regime. Si ritiene che alcune
società potranno in questo modo continuare a beneficiare di una tassazione moderata per ulteriori 5-10 anni.
Segreto bancario
Il popolo svizzero sarà probabilmente chiamato a esprimersi sul mantenimento del segreto bancario. I partiti
borghesi hanno depositato il 25 settembre 2014 alla Cancelleria Federale 117’596 firme raccolte per la loro iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata».
L’iniziativa vuole inserire nell’articolo 13 della Costituzione Federale il principio in base al quale, in relazione alle
imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, terze parti sono autorizzate a fornire alle autorità informazioni su una persona domiciliata
o avente sede in Svizzera, la quale non acconsente alla
comunicazione di tali informazioni, soltanto nell’ambito
di un procedimento penale ed esclusivamente se:
–Sussiste il sospetto fondato che per commettere una
sottrazione d’imposta si sia fatto uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente
inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o
certificati di salario e altre attestazioni di terzi.
–Sussiste il sospetto fondato di sottrazione, intenzionale e continuata, di un’importante somma d’imposta
oppure di assistenza o istigazione a tale atto.
Il comitato d’iniziativa, che raggruppa rappresentanti dei
partiti borghesi, intende eludere «la creazione di uno
Stato onnipresente e onnisciente nella vita dei cittadini».
Inoltre si aspetta che le autorità non intraprendano alcuna
pratica volta a introdurre uno scambio automatico di
Il punto. #1 17
informazioni fiscali prima che la popolazione si sia espressa sull’iniziativa popolare. Ricordiamo anche che lo scorso
mese di luglio il Consiglio Federale ha respinto in parte il
progetto presentato dal Dipartimento Federale delle Finanze, che proponeva di unificare il diritto penale fiscale e
di abolire il segreto bancario nei confronti del fisco anche
per i residenti in Svizzera. Questo progetto proponeva di
giudicare le infrazioni fiscali in base alla gravità e in funzio-
ne degli stessi criteri che vengono utilizzati per l’IVA e per
l’imposta preventiva. Le banche sarebbero così state obbligate a informare il fisco cantonale, previa l’autorizzazione del capo dell’Amministrazione fiscale cantonale. Il progetto prevedeva inoltre di considerare come frode fiscale
qualificata le somme non dichiarate sopra i 600’000 franchi.
Il DFF è stato incaricato di presentare un nuovo progetto
entro la fine del 2015, ovvero dopo le elezioni federali.
Amnistia fiscale nel Canton Ticino
È tuttora pendente presso il Tribunale Federale il ricorso
in materia di diritto pubblico che contesta la compatibilità giuridica dell’amnistia fiscale approvata lo scorso 18
maggio 2014 dal popolo ticinese.
Qualora si ottenga luce verde dal Tribunale Federale, a
partire dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015 le
persone fisiche che hanno omesso di dichiarare redditi e
sostanza, rispettivamente le persone giuridiche che hanno omesso di dichiarare utili e capitali, potranno far capo
all’amnistia fiscale beneficiando di una riduzione del 70%
delle aliquote applicabili al recupero delle imposte cantonali e comunali sottratte negli ultimi 10 anni.
L’amnistia si applicherà alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, alle imposte sull’utile
e sul capitale delle persone giuridiche, alle imposte di
successione e di donazione, nonché all’imposta sugli
utili immobiliari. Restano escluse dall’amnistia l’imposta
federale diretta, l’imposta preventiva, l’IVA, i contributi
sociali (AVS, AI, IPG) e le prestazioni sociali.
A livello federale è in vigore dal 1 gennaio 2010 la Legge
federale relativa alla semplificazione del recupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena. Questa legge prevede, in caso
di prima denuncia spontanea non nota alle autorità fiscali
(quindi una sola volta nella vita), il condono della multa in
casi di sottrazione d’imposta oppure di frode fiscale ed è
applicabile sia a livello federale che cantonale. Qualora
approvata, l’amnistia fiscale cantonale in associazione con
la citata legge federale dovrebbe risultare ulteriormente
appetibile per i contribuenti che sceglieranno di aderirvi.
Comunicazione
Lo scorso mese di luglio ha visto la luce un nuovo
progetto di consulenza italo-svizzera con la costituzione della Tresa Consulting SA.
Tresa Consulting nasce dal desiderio di cinque Dottori Commercialisti milanesi di fornire un supporto
a tutti coloro che desiderano intraprendere un’attività in Svizzera ovvero trasferirsi in territorio elvetico a titolo personale o imprenditoriale. L’attività di
Tresa Consulting è indirizzata a valutare, pianificare
e accompagnare questo cammino consigliando le
scelte migliori in linea con la normativa elvetica e,
soprattutto, in pieno rispetto di quella italiana.
Al fine di prestare il migliore servizio su entrambi
i fronti, alla consolidata esperienza come Dottori
Commercialisti in Italia dei soci fondatori, è stata
affiancata l’esperienza di Andrea Artioli, Fiduciario
Commercialista e Finanziario elvetico esperto in
consulenza aziendale, gestione patrimoniale e servizi di family office.
Questo mix di esperienza consente di approfondire
le esigenze del cliente tenendo in considerazione gli
aspetti rilevanti in entrambi gli Stati. In particolare,
Tresa Consulting si mette a disposizione di banche
e clienti per fornire consulenza generale e attività di
supporto alla predisposizione della documentazione per l’attesa «voluntary disclosure».
Per informazioni:
Tresa Consulting SA,
via Ferruccio Pelli 13 A, 6901 Lugano
Tel.: +41 91 210 47 64
Fax: +41 91 210 47 66
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Imposizione secondo il dispendio
(imposizione forfettaria o «globale»)
Il 30 novembre 2014 il popolo svizzero sarà chiamato a
votare in merito all’iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari». L’iniziativa chiede che siano aboliti i privilegi fiscali a favore delle persone fisiche e che sia dunque
vietata l’imposizione secondo il dispendio. In questo modo, gli stranieri che finora hanno beneficiato dell’imposizione forfettaria in futuro verrebbero tassati in funzione del
reddito e della sostanza, al pari di tutti gli altri contribuenti.
Nel 2012, le persone tassate secondo il dispendio in Svizzera sono state 5’634, per un gettito totale di 695 milioni di franchi. Oltre i tre quarti dei «globalisti» viveva nei
Cantoni Vaud (1’396 persone), Vallese (1’300 persone),
Ticino (877 persone) e Ginevra (710 persone). Negli ultimi
anni, cinque Cantoni (Appenzello Esterno, Basilea Città,
Basilea Campagna, Sciaffusa e Zurigo) hanno abolito l’imposizione forfettaria dalla loro legislazione, mentre altri
cinque (Appenzello Interno, Berna, Lucerna, San Gallo e
Turgovia) hanno inasprito le condizioni da soddisfare per
poter beneficiare di questo sistema impositivo.
Si ricorda che al momento può essere tassato secondo il
dispendio soltanto chi:
– È di nazionalità straniera.
–Stabilisce il suo domicilio in Svizzera per la prima volta
oppure dopo un’assenza di almeno dieci anni.
– Non esercita alcuna attività lucrativa in Svizzera.
Chi soddisfa queste condizioni ha il diritto di pagare l’imposta federale diretta in funzione del proprio dispendio. I Cantoni sono liberi di decidere se prevedere questa modalità
18 Il punto. #1
d’imposizione anche per le imposte cantonali e comunali.
Nel 2012, l’Assemblea federale ha adottato una revisione
dell’imposizione secondo il dispendio. Le nuove disposizioni, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2016,
prevedono in particolare un inasprimento delle condizioni
minime per poter beneficiare dell’imposizione forfettaria:
–Il dispendio a livello mondiale dovrà ammontare almeno al settuplo della pigione o del reddito locativo
(finora pari al quintuplo).
–Ai fini dell’imposta federale diretta la base minima di
calcolo è innalzata a 400’000 franchi. Anche i Cantoni
sono tenuti a fissare un importo minimo, ma possono
deciderne liberamente l’ammontare (il Canton Ticino ha
deciso di portare la base minima pure a 400’000 franchi).
–I Cantoni saranno esplicitamente tenuti a prendere in
considerazione l’imposta sulla sostanza anche per l’imposizione secondo il dispendio.
–I coniugi che vogliono essere tassati in base al dispendio dovranno soddisfare entrambi tutte le condizioni
necessarie.
–Abolizione del diritto alla tassazione forfettaria per i cittadini svizzeri nell’anno di arrivo o rientro in Svizzera.
–Alle persone che già oggi sono imposte secondo il dispendio, la regolamentazione vigente sarà applicata
per altri cinque anni, ossia fino al 31 dicembre 2020.
Qualora l’iniziativa dovesse essere accettata, le disposizioni oggetto della revisione resteranno in vigore fino alla
sua attuazione.
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Il punto. #1 19
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