COMUNE DI MASCALI Provincia di Catania Reg. N. 31 del 13 MARZO 2014 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE OGGETTO: IUTOp\IZZIAONE A SOTTOSCRIVERE ATTO DI TRANSAZIONE CON LA MONTEMARE S.N,C., IN PERSONA DEL SUO R-A.PPR.TE LEGALE P.T., L'anno duemilaquattordici, il giomo tredici, del mese di Marzo, alle ore 18,00 e seguenti, in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09/0412013 e successivamente modificato in data 06 Agosto 2013, con l'intervento dei signori : Presente Assente X Dott. Piacentino Giuseppe Vice Prefetto Dott. Milio Francesco Vice Prefefto Aggiunto Dott. Chiofalo Giuseppe Funzionario BSS!9nt!99-{Uanziq{!9 x X Assiste con funzioni di Segretario Generale, la Doft. ssa Mosca Maria Luisq ai sensi dell'art.97 del D.Lgs n. 267100; Visto il D. Lgs. del 18.08.2000 n.267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni; LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DELIBERA X Di approvare l'allegata proposta di deliberaztone; X Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2" comma della R.44191: COMUNE DI MASCALI Provincia di Catania COMMISSIONE STRAORDINARIA COIPOTERI DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Autorizzazione a sottoscrivere Atto di Transazione con la Montemare S.n.c,, in persona del suo rappr.te legale p.t _ PREMESSO: CHE la Montemare ha sottoscritto col Comune di Mascali una "Convenzione Piano di Lottizzazione in ambito chiuso relativo ad insediamenlo turistico alberghiero", senza obbligo di cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione primari4 trattandosi di un piano in ambito chiuso ex art. 15 L.R.27.12.197g CHE il Comune ha rilasciato il 03..05.2007 il relativo permesso di costruire, prevedendo n.7l; il pagamento del contributo a titolo di costo di costruzione di € 22.055,00, ai sensi dell,art. l6 D.p.R. n. 3g0/2001: CHE la Montemare ha proceduto al pagamento di tale importo e dell'ulteriore somma di € I 13,00 per ritardato versamento: CHE detta Società ha comunicato, il successivo 10.04.2008, I'inizio dei lavori e, con domanda del 27.0g.2010, ha richiesto una variante al progetto, da insediamento alberghiero a case e apparlamenti vacanza; cui ha fatto seguito l'approvazione della variante, disposta dal Comune il 0g.oz.z0ll, con proroga del termine di ultimazione dell'intervento assentita in data I 1.0g.20 1 l : CHE la Soc. Montemare adducendo motivi ostativi alla realizzazione del progetto riconducibili al mutato ambito economico per effefto dello stato di crisi che ha colpito i settori dell'edilizia e della ricettività turistica, con nota del 18'07'2012, ha comunicato al Comune la propria rinuncia all'esecuzione del permesso di costruire; CHE il Comune, con atto R.G. n. 497 del10.08.2012, a firma dell'Arch. Ing. V. Russo, ha revocato il permesso di costruire e la successiva variante, assentito I'estinzione della polizza fideiussori4 accesa dalla società a earanzia defl'esecuzione delle opere '\di di urbanizzazione, e disposto di procedere alla restituzione degli importi di € 22.055,00 e € I l3'00, già versati dalla Montemare, quali costi di costruzione ed interessi da ritardato pagamento; CHE il Comune non ha versato tali somme, e con nota prot. gen. n. 255 I del 18.02.2013, a hrma del Resp. del Servizío, Dott. Urb. O. Ferrara e del Capo Area, Dott. lng. Massimiliano Leotta, in risposta alle diffide della Montemar€ datate 28.01.2013 e 15.02.2013, ha evidenziato che comunque condizionata alla preliminare domanda la restituzione delle predette somme restava di risoluzione della convenzione di lottizzazione da parte della Societa; CHE la Montemare il 28.03.2013, con nota prot. n.4681, ha contestato tale nota, manifestando comunque la disponibilita a pervenire a una risoluzione concordata della convenzione di lotlizzazione1' CHE il Comune, con nota prot. n. 5071 del 09.04.2013, ha reiterato quanto già sostenuto nella precedente nota del 18.02.2013; CHE la Montemare pertanto, con ricorso innanzi al TA.R. Catania R.G. n. 1564/2013, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla restihrzione dell'importo versato di € 22.168,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, con conseguente condanna del Comune al pagamento dei superiori importi, previa concessione delle misure cautelari piir idonee ad assicurare la tutela; CHE il T.A.R. Catani4 con Ordinanza 11.07.2013, n. 654, "consideraÍo che nella condizioni e i presupposti di cui all'art. 55, comma 10 C.P.A, a tenore del quale ---i'àglo-ìdk, in sede cauîelare, adeguatamente con fa ispecie ricorrorn Ie "il tribunale amministrativo se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili fovorevolmente e ruelabili la sollecita definizione del giudizio nel meriîo, fssa con ordirnrca collegiale la data delÌct disczssione del ricorso nel merito", ha fissato l'udienza pubblica de\27.03.2014 per la decisione nel merito; CHE il Comune, con nota prot. n. l6l3l del 07.11.2013 ha invitato la Montemare a formulare un'istanza di risoluzione della convenzione, quale atto ritenuto necessario alla restituzione della somma di € 22.168.00. sottolineando di non avere mai inteso negarne il rimborso; PRESO ATTO che I'Aw. Carmelo Assennato si è espresso favorevolmente in ordine all'ipotesi di una soluzione transattiva della controversia in corso, ove il rimborso delle spese dì giustizia chiesto da controparte fosse contenuto in una cifra vicina ad Euro 1.500,00, omnicomprensivi; VISTA ta disponibilità della Montemare S.n.c. a transigere la controversia pendente con i[ pagamento da parte del Comune di Mascali della sola sorte capitale, consistente negli importi già corrisposti dalla stessa, nonché delle spese di giustizia complessivamente sostenute dalla ricorrente, pari ad Euro 1.700,00; DATO ATTO che è intenzione di entrambe le parti, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle altrui ragioni, addivenire ad un'ipotesi di accordo transattivo, che ponga fine al contenzioso pendente tra le I VISTO lo Statuto Comunale dell'Entc; VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Sicilia; PROPONE a) Di approvare lo schema contrattuale di transazione con la Montemare S.n.c., in persona del suo rappr.te legale p.t., allegato alla presente Deliberazione, per formame parte integrante e sostanziale; b) Di dare mandato affinché, una volta sottoscritto I'atto transattivo, essendo stato attestato da parte del presenta la Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria, che il capitolo 1058, intervento 1010803, S.n.c.' la necessaria copertura, I'Ufficio Contenzioso provveda ad impegnare e liquidare alla Montemare Urbanistica omnicomprensiva somma di Euro 1.700,00, quale rimborso delle spese legali sostenute, e l'Area liquidi alla detta società, entro il previsto termine essenziale del 30.06.2014, la somma di Euro 22'168'00' pari alle somme a suo tempo versate all'Ente, che risulta già essere stata impegnata' **:F*t:F \ol ,:[ ù' Proposta di Area Registrata af n 24 li I t lo:l l5 b{"^f/h t3 -Ò3 Zo/1 it /I'O3. Ze 11 / zc.i r. Il Responsabile del Servizio (Dott n geloÀCa rd i lloù î r,dtf det daregistro generate dette proposte Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole Mascali f Il Capo Area I q,A^ (Dott. Maria Luisa Mosca) Parere in ordine alla regolarità cortabile: Favorevol€ / CoJÉfario Mascali Ai li sensi degli artt. 15 Mascali li .r ; àx ..í-\ lllt tí dÈl tl -o/ '' ...1.1 I ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA e 183 del D.Lgs.267l2000, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di t'Hl'ffgrvnug*t**o ATTO TRANSATTIVO Il giomo dell'anno del mese - la Sig.ra Quattrocchi Antonia A., nata il a che interviene nella qualità ln , sono presenti: -'--. di ed ivi residente legale rappresentante pro tempore dell^ Montemare Societa in Nome Collettivo di Antonina A. euattrocchi & C., già Montemare Società in Nome Collettivo di Quattrocchi Carmelo, con sede in Zafferana Etnea (CT), via Cassone, numero 86, Partiva Iva 02454540879, di seguito indicata anche come "società" o come "Montemare"; - il Comune di Mascali, Partita I.V.A. 00646310870, in persona del Commissario SÍa_ ordinario Dott. Giuseppe Piacentino, autorizzato a stipulare il presente atto giusta Delibera î. /2014, adottata il .2014 coi poteri della Giunta Comunale, cui è stato alligato lo schema di atto di transazione; di seguito indicato anche come ,,Comune',; Premesso che 1.- [-a Montemare ha sottoscritto col Comune di Mascali una,,Converaione piarn dì Lot- tizzazione in ambito chiuso relativo ad ìnsediamento turistico alberghiero,,, senza obbligo di cessione gratuita dello aree e delle opere di urbanizzazione primaria. trattandosi di un piano in ambito chiuso ex art. 15 L.R.27 .12.1978 n.7l; 2.- il Comune ha rilasciato il 03..05.2007 il relativo permesso di costruire, prevedendo il pagamento del contributo a titolo di costo di costruzione di € 22.055,00, ai sensi dell,art. l6 D.P.R. n.380/2001; 3.- la Montemare ha proceduto al pagamento di tale importo e dell'ulteriore somma di € 113,00, p€r ritardato versamento; 4.- detta Società ha comunicato, i[ successivo 10.04.2008, l'inizio dei lavori e, con domanda del 27.08.2010, ha richiesto una variante al progetto, da insediamento alberghiero a case e appartamenti vacavAi cui ha fatto seguito I'approvazione della variante, disposta dal Comune il09.02.2011, con Proroga del termine di ultimazione dell'intervento assentita in data I1.08.2011; I i alle parti, ricon5.- la realizzzzíone del progetto è stata tuttavia preclusa da fattori estranei ducibili al mutato ambito economico per effetto dello stato di crisi che ha colpito i settori dell'edilizia e della ricettivita turistica; 6.- la Montemare, p€rtanto, con nota del 18,07.2012, ha comunicato al Comune la propria rinuncia all'esecuzione del permesso di costruire; 7.- il Comune, con atto del 10.08.2012, ha revocato il permesso di costruire e la successiva variante, assentito l'estinzione della polizza fideiussoria, accesa dalla Società a gararr,ia dell'esecuzione delle opere di ulgsnlzzazisne, e disposto di procedere alla restituzione degli importi di € 22.055,00 e di € 113.00, già versati dalla Montemare, quali costi di costruzione ed interessi da ritardato pagamento; 8.- il Comune non ha versato tali somme. e con nota del 18.02.2013, in risposta alle diffrde della Montemare d^îate,28.01.2013 e 15.02.2013, ha evidenziato che la restituzione delle predette somme restava comunque condizionata alla preliminare domanda di risoluzione della convenzione di loltizzazione da parte della Società; 9.- la Montemare il 28.03.2013 ha contestato tale nota, manifestando comunque la dispo- nibilità a pervenire 10.- a una risoluzione concordata della convenzione il Comune, con di lottizzazione; nota del 09.04.2013 ha reiterato quanto già sostenuto nella precedente nota del 18.02.2013: 11.- la Montemare, pertanto, con ricorso innanzi al TA.R. Catania R.G. n. 1564/2013, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla restituzione dell'importo versato in € 22.168,00, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, con conseguente condanna del Comune al pagamento dei superiori importi, previa concessione delle misure cautelari piir idonee ad assicurare la tutela; 12.- il T.A.R. Catania, con Ordinanza 11.07.2013 n.654, "considerato che nellafattíspecie ricorrono le condizioní e i presupposti di cui all'art. 55, comma 10 C.P.A., a tetnre del quale "il tribunale amministrativo regionale, in sede caulelare, se ritiene che le esigenze del rÌcorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili ad.eguotomente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fssa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito", ha fissato l'udienza pubblica del 27.03.2014 per la decisione nel merito; 13.- il Comune, con nota del 07.11.2013' ha invitato la Montemare a formulare un'istanza di risoluzione della convenzione, quale atto ritenuto necessario alla restituzione della sommadíC22.168.00, sottolineando di non avere mai inteso negame il rimborso; 14.- a seguito di numerosi incontri ed interlocuzioni awenuti successivamente tra le parti, si è giunti ad un'ipotesi di accordo transattivo alle condizioni di seguito formalizzate. Tutto quanto sopra premesso, da intendersi quale parte essenziale del presente accordo, le parti, come sopra rappr€sentate' convengono quanto segue: Articolo I II Comune di Mascali restituira alla Montemare la somma di Euro ventiduemilacentosessantotto (€ 22.168,00), quale importo corrisposto dalla Societa a titolo di contributo sul costo di costruzione in dipendenza dei premessi prowedimenti di assenso all'attività edilizia, entro e non oltre il 30.06.2014, da ritenersi quale termine essenziale, e procederà al pagamento dell'importo di Euro millesettecento (€ 1.700'00), a titolo di forfettizzato omnicomprensivo rimborso delle spese legali sostenute dalla Montemare in e sede contenziosa e PreconterÌz iosa' AÉicolo 2 Le parti, contestualmente all'emissione del mandato di pagamento in favore della Montemare degli importi di cui al superiore art. l), risolveranno la convenzione di lottizzazione sottoscritta il09.01.2007, con reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa, anche economica, correlata a detta convelzione' sempre contestualmente e sempre sul presupposto della corresponsione di tutti gli importi di cui all'aÉ. l), la Montemare rinunzierà al giudizio pendente avanti a[ T.A.R. Catania con R.G. n. 1564/13 e a ogni altra domanda ivi formulata, compresa, segnatamente, quella di l I I condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme di cui all'art. I ). ,,.7 " z '.,1.) ti \fil 'ùi AÉicolo 3 i:-' it: La Montemare si obbliga sin d'ora a presentare al T.A.R. Catania un'istanza di rinvio della prossima udienza pubblica del 27 .03.2014, relativa al gravame ivi censito con R.G. n. I 564 / 2013, per un'udienza da tenersi immediatamente dopo tale data, al fine di verificare l,ef- lettivo adempimento di quanto stabilito in seno all'art. l). Articolo 4 La presente transazione dovrà intendersi automaticamente risolta in ipotesi di mancato pagamento degli importi di cui all'art. coltivare il giudizio già pendente l) entro e il il 30.06.2014: restando libera la Societa di comune appropriata attivita difensiva. ktto, firmato e sottoscritto Mascali. lì Comune di Mascali Montemare S.n.c. di Antonina A. Quattrocchi & C. di costituirvisi ed effettuarvi osni Letto, approvato e sottoscritto LA COMMISSIONE STRAORDINARJA IL SEGRETARIO GENERALE pott.ssa Mgsca Marja Luisa llha":, t /b /;,- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n sottoscrino ?U6ttSl dF,rJf&R croirAur/&perarore del servizio delle pubblicazioni ATTESTA che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I dal lh- 01-lq comune sezione D Senza al ee-03-tt{ I della L.R. 44191, mod ificato dalla L.R. I 7/2004, è in pubblicazione ,perquindici giorni consecutivi, sulsito web istituzionale di quesro Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art. 32, comma l, della legge 6912009). opposrzone o con opposizione Ciusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra Mascali li La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'an. 12 comma )1- 2 , della L.R. integrazioni. (l) cancellare Mascali li I ciò che non interessa. 1. ALfiqc ftt1, La presente deliberazione viene ttasmessa per I'esecuzione all'Àrea E' copia conforme all'originale per uso amminisfativo Mascali li 4419 | e successive modifiche ed
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