Autorizzazione a sottoscrivere atto di transazione con la Montemare

COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania
Reg. N. 31 del 13 MARZO 2014
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
IUTOp\IZZIAONE A SOTTOSCRIVERE ATTO DI TRANSAZIONE CON
LA MONTEMARE S.N,C., IN PERSONA DEL SUO R-A.PPR.TE LEGALE
P.T.,
L'anno duemilaquattordici, il giomo tredici, del mese di Marzo, alle ore 18,00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente,
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 09/0412013 e successivamente modificato
in data 06 Agosto 2013, con l'intervento dei signori :
Presente
Assente
X
Dott. Piacentino Giuseppe
Vice Prefetto
Dott. Milio Francesco
Vice Prefefto Aggiunto
Dott. Chiofalo Giuseppe
Funzionario BSS!9nt!99-{Uanziq{!9
x
X
Assiste con funzioni di Segretario Generale, la Doft. ssa Mosca Maria Luisq ai sensi dell'art.97 del
D.Lgs n. 267100;
Visto il D. Lgs. del 18.08.2000 n.267 /2000
e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DELIBERA
X
Di approvare l'allegata proposta di deliberaztone;
X
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, 2" comma della
R.44191:
COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania
COMMISSIONE STRAORDINARIA
COIPOTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Autorizzazione a sottoscrivere Atto di Transazione con la Montemare S.n.c,, in persona del
suo rappr.te legale p.t _
PREMESSO:
CHE
la Montemare ha sottoscritto col Comune di Mascali
una "Convenzione Piano
di Lottizzazione in
ambito chiuso relativo ad insediamenlo turistico alberghiero", senza
obbligo di cessione gratuita delle aree e delle
opere di urbanizzazione primari4 trattandosi di un piano in
ambito chiuso ex art. 15 L.R.27.12.197g
CHE il Comune ha rilasciato il 03..05.2007 il relativo
permesso di costruire, prevedendo
n.7l;
il
pagamento del
contributo a titolo di costo di costruzione di € 22.055,00, ai
sensi dell,art. l6 D.p.R. n. 3g0/2001:
CHE la Montemare
ha proceduto al pagamento di tale importo e dell'ulteriore somma di
€ I 13,00 per ritardato
versamento:
CHE detta Società
ha comunicato,
il successivo 10.04.2008, I'inizio dei lavori e, con domanda del 27.0g.2010,
ha richiesto una variante al progetto, da insediamento
alberghiero a case e apparlamenti vacanza; cui ha fatto seguito
l'approvazione della variante, disposta dal Comune
il
0g.oz.z0ll, con proroga del termine
di
ultimazione
dell'intervento assentita in data I 1.0g.20 1 l :
CHE
la
Soc. Montemare adducendo motivi ostativi alla realizzazione del progetto riconducibili
al mutato
ambito economico per effefto dello stato di crisi che
ha colpito
i
settori dell'edilizia e della ricettività turistica, con
nota del 18'07'2012, ha comunicato al Comune la propria
rinuncia all'esecuzione del permesso di costruire;
CHE il Comune, con atto R.G. n. 497 del10.08.2012, a firma dell'Arch. Ing. V.
Russo, ha revocato il permesso
di costruire e la successiva variante, assentito I'estinzione
della polizza fideiussori4 accesa dalla società a earanzia
defl'esecuzione delle opere
'\di
di
urbanizzazione, e disposto di procedere alla restituzione degli importi di € 22.055,00
e
€ I l3'00, già versati dalla Montemare, quali costi di costruzione
ed interessi da ritardato pagamento;
CHE il Comune non ha versato tali somme, e con nota prot. gen. n. 255 I del 18.02.2013, a hrma del Resp. del
Servizío, Dott. Urb. O. Ferrara e del Capo Area, Dott. lng. Massimiliano Leotta, in risposta alle diffide della
Montemar€ datate 28.01.2013
e
15.02.2013, ha evidenziato che
comunque condizionata alla preliminare domanda
la restituzione delle predette somme
restava
di risoluzione della convenzione di lottizzazione da parte della
Societa;
CHE
la Montemare
il
28.03.2013, con nota prot. n.4681, ha contestato tale nota, manifestando comunque la
disponibilita a pervenire a una risoluzione concordata della convenzione di lotlizzazione1'
CHE il Comune, con nota prot. n. 5071 del 09.04.2013, ha reiterato quanto già
sostenuto nella precedente nota
del 18.02.2013;
CHE la Montemare pertanto, con ricorso innanzi al TA.R. Catania R.G. n. 1564/2013, ha chiesto il
riconoscimento del diritto alla restihrzione dell'importo versato di € 22.168,00, oltre interessi e rivalutazione sino al
soddisfo, con conseguente condanna del Comune al pagamento dei superiori importi, previa concessione delle
misure cautelari piir idonee ad assicurare la tutela;
CHE il T.A.R. Catani4 con Ordinanza
11.07.2013,
n. 654, "consideraÍo
che nella
condizioni e i presupposti di cui all'art. 55, comma 10 C.P.A, a tenore del quale
---i'àglo-ìdk, in sede cauîelare,
adeguatamente con
fa
ispecie ricorrorn Ie
"il tribunale
amministrativo
se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili fovorevolmente e
ruelabili
la sollecita definizione del giudizio nel meriîo, fssa con ordirnrca collegiale la data
delÌct
disczssione del ricorso nel merito", ha fissato l'udienza pubblica de\27.03.2014 per la decisione nel merito;
CHE il Comune, con nota prot. n.
l6l3l
del 07.11.2013 ha invitato la Montemare a formulare un'istanza
di risoluzione della convenzione, quale atto ritenuto necessario alla restituzione della somma di € 22.168.00.
sottolineando di non avere mai inteso negarne il rimborso;
PRESO ATTO che
I'Aw.
Carmelo Assennato si è espresso favorevolmente in ordine all'ipotesi di una
soluzione transattiva della controversia
in corso, ove
il
rimborso delle spese dì giustizia chiesto da
controparte fosse contenuto in una cifra vicina ad Euro 1.500,00, omnicomprensivi;
VISTA ta disponibilità della Montemare S.n.c. a transigere la controversia pendente con i[ pagamento da
parte del Comune
di Mascali della sola
sorte capitale, consistente negli importi già corrisposti dalla stessa,
nonché delle spese di giustizia complessivamente sostenute dalla ricorrente, pari ad Euro 1.700,00;
DATO ATTO che è intenzione di entrambe le parti, senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle
altrui ragioni, addivenire ad un'ipotesi di accordo transattivo, che ponga fine al contenzioso pendente tra le
I
VISTO lo Statuto
Comunale dell'Entc;
VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali
vigente nella Regione Sicilia;
PROPONE
a) Di approvare lo schema contrattuale di transazione con la Montemare S.n.c., in persona del
suo
rappr.te legale p.t., allegato alla presente Deliberazione, per formame parte integrante e sostanziale;
b) Di dare mandato affinché, una volta sottoscritto I'atto transattivo, essendo stato attestato da parte del
presenta la
Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria, che il capitolo 1058, intervento 1010803,
S.n.c.' la
necessaria copertura, I'Ufficio Contenzioso provveda ad impegnare e liquidare alla Montemare
Urbanistica
omnicomprensiva somma di Euro 1.700,00, quale rimborso delle spese legali sostenute, e l'Area
liquidi alla detta società, entro il previsto termine essenziale del 30.06.2014, la somma di Euro 22'168'00'
pari alle somme a suo tempo versate all'Ente, che risulta già essere stata impegnata'
**:F*t:F
\ol
,:[
ù'
Proposta di Area
Registrata af
n 24
li
I
t
lo:l
l5
b{"^f/h
t3 -Ò3 Zo/1
it /I'O3.
Ze
11
/
zc.i r.
Il Responsabile del Servizio
(Dott n geloÀCa rd i lloù
î
r,dtf
det
daregistro generate dette proposte
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole
Mascali
f
Il Capo Area I
q,A^
(Dott. Maria Luisa Mosca)
Parere in ordine alla regolarità cortabile: Favorevol€ / CoJÉfario
Mascali
Ai
li
sensi degli artt. 15
Mascali li
.r
;
àx
..í-\
lllt
tí
dÈl
tl
-o/
''
...1.1
I
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
e 183 del D.Lgs.267l2000, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni
degli impegni di
t'Hl'ffgrvnug*t**o
ATTO TRANSATTIVO
Il
giomo
dell'anno
del mese
- la Sig.ra Quattrocchi Antonia A., nata
il
a
che interviene nella qualità
ln
, sono presenti:
-'--.
di
ed ivi residente
legale rappresentante pro
tempore dell^ Montemare Societa in Nome Collettivo di Antonina A. euattrocchi
&
C.,
già Montemare Società in Nome Collettivo di Quattrocchi Carmelo, con sede in Zafferana
Etnea (CT), via Cassone, numero 86, Partiva Iva 02454540879, di seguito indicata anche
come "società" o come "Montemare";
- il
Comune di Mascali, Partita I.V.A. 00646310870, in persona del Commissario SÍa_
ordinario Dott. Giuseppe Piacentino, autorizzato a stipulare il presente atto giusta Delibera
î.
/2014, adottata
il
.2014 coi poteri della Giunta Comunale, cui è stato alligato lo
schema di atto di transazione; di seguito indicato anche come ,,Comune',;
Premesso che
1.- [-a Montemare ha sottoscritto col Comune di Mascali una,,Converaione
piarn dì Lot-
tizzazione in ambito chiuso relativo ad ìnsediamento turistico alberghiero,,, senza obbligo
di cessione gratuita dello aree e delle opere di urbanizzazione primaria. trattandosi di un
piano in ambito chiuso ex art. 15 L.R.27 .12.1978
n.7l;
2.- il Comune ha rilasciato il 03..05.2007 il relativo permesso di costruire, prevedendo il
pagamento del contributo a titolo di costo di costruzione di € 22.055,00, ai sensi dell,art.
l6 D.P.R. n.380/2001;
3.- la Montemare ha proceduto al pagamento di tale importo e dell'ulteriore somma di €
113,00, p€r ritardato versamento;
4.- detta Società ha comunicato, i[ successivo 10.04.2008, l'inizio dei lavori e, con domanda del 27.08.2010, ha richiesto una variante al progetto, da insediamento alberghiero a case
e appartamenti vacavAi cui ha fatto seguito I'approvazione della variante, disposta dal
Comune il09.02.2011, con Proroga del termine di ultimazione dell'intervento assentita in
data I1.08.2011;
I
i
alle parti, ricon5.- la realizzzzíone del progetto è stata tuttavia preclusa da fattori estranei
ducibili al mutato ambito economico per effetto dello stato di crisi che ha colpito i settori
dell'edilizia e della ricettivita turistica;
6.- la Montemare, p€rtanto, con nota del 18,07.2012, ha comunicato al Comune la propria
rinuncia all'esecuzione del permesso di costruire;
7.- il Comune, con atto del 10.08.2012, ha revocato
il
permesso di costruire e la successiva
variante, assentito l'estinzione della polizza fideiussoria, accesa dalla Società a gararr,ia
dell'esecuzione delle opere di ulgsnlzzazisne, e disposto di procedere alla restituzione
degli importi di € 22.055,00 e di € 113.00, già versati dalla Montemare, quali costi di
costruzione ed interessi da ritardato pagamento;
8.- il Comune non ha versato tali somme. e con nota del 18.02.2013, in risposta alle diffrde
della Montemare d^îate,28.01.2013 e 15.02.2013, ha evidenziato che la restituzione delle
predette somme restava comunque condizionata alla preliminare domanda di risoluzione
della convenzione di loltizzazione da parte della Società;
9.- la Montemare il 28.03.2013 ha contestato tale nota, manifestando comunque la dispo-
nibilità a pervenire
10.-
a una risoluzione concordata della convenzione
il Comune, con
di lottizzazione;
nota del 09.04.2013 ha reiterato quanto già sostenuto nella precedente
nota del 18.02.2013:
11.- la Montemare, pertanto, con ricorso innanzi al TA.R. Catania R.G. n. 1564/2013, ha
chiesto il riconoscimento del diritto alla restituzione dell'importo versato in € 22.168,00,
oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, con conseguente condanna del Comune al
pagamento dei superiori importi, previa concessione delle misure cautelari piir idonee ad
assicurare la tutela;
12.- il T.A.R. Catania, con Ordinanza 11.07.2013 n.654, "considerato che nellafattíspecie ricorrono le condizioní e i presupposti di cui
all'art.
55, comma 10 C.P.A., a
tetnre del
quale "il tribunale amministrativo regionale, in sede caulelare, se ritiene che le esigenze
del rÌcorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili
ad.eguotomente
con la
sollecita definizione del giudizio nel merito, fssa con ordinanza collegiale la data della
discussione del ricorso nel merito", ha fissato l'udienza pubblica del 27.03.2014 per la
decisione nel merito;
13.-
il
Comune, con nota del 07.11.2013' ha invitato la Montemare a formulare un'istanza
di risoluzione della convenzione, quale atto ritenuto necessario alla restituzione della sommadíC22.168.00, sottolineando di non avere mai inteso negame il rimborso;
14.- a seguito di numerosi incontri ed interlocuzioni awenuti successivamente tra le parti,
si è giunti ad un'ipotesi di accordo transattivo alle condizioni di seguito formalizzate.
Tutto quanto sopra premesso, da intendersi quale parte essenziale del presente accordo, le
parti, come sopra rappr€sentate' convengono quanto segue:
Articolo
I
II Comune di Mascali restituira alla Montemare la somma di Euro ventiduemilacentosessantotto (€ 22.168,00), quale importo corrisposto dalla Societa a titolo di contributo sul costo di costruzione in dipendenza dei premessi prowedimenti di assenso all'attività edilizia,
entro e non oltre
il
30.06.2014, da ritenersi quale termine essenziale, e procederà al
pagamento dell'importo
di Euro
millesettecento
(€ 1.700'00), a titolo di forfettizzato
omnicomprensivo rimborso delle spese legali sostenute dalla Montemare
in
e
sede
contenziosa e PreconterÌz iosa'
AÉicolo 2
Le parti, contestualmente all'emissione del mandato di pagamento in favore della Montemare degli importi di cui al superiore art.
l), risolveranno la convenzione di lottizzazione
sottoscritta il09.01.2007, con reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa, anche economica, correlata a detta convelzione'
sempre contestualmente e sempre sul presupposto della corresponsione di tutti
gli importi
di cui all'aÉ. l), la Montemare rinunzierà al giudizio pendente avanti a[ T.A.R. Catania con
R.G. n. 1564/13 e a ogni altra domanda ivi formulata, compresa, segnatamente, quella di
l
I
I
condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme di cui all'art. I ).
,,.7
"
z
'.,1.)
ti
\fil
'ùi
AÉicolo 3
i:-'
it:
La Montemare si obbliga sin d'ora a presentare al T.A.R. Catania un'istanza di rinvio della
prossima udienza pubblica del
27 .03.2014,
relativa al gravame ivi censito con R.G. n. I 564
/ 2013, per un'udienza da tenersi immediatamente dopo tale
data, al fine di verificare l,ef-
lettivo adempimento di quanto stabilito in seno all'art. l).
Articolo 4
La presente transazione dovrà intendersi automaticamente risolta in ipotesi di mancato pagamento degli importi di cui all'art.
coltivare
il
giudizio già pendente
l)
entro
e il
il
30.06.2014: restando libera la Societa di
comune
appropriata attivita difensiva.
ktto,
firmato e sottoscritto
Mascali. lì
Comune di Mascali
Montemare S.n.c. di Antonina A. Quattrocchi
&
C.
di
costituirvisi ed effettuarvi osni
Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARJA
IL SEGRETARIO GENERALE
pott.ssa Mgsca Marja Luisa
llha":,
t
/b
/;,-
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n sottoscrino ?U6ttSl dF,rJf&R croirAur/&perarore del servizio delle pubblicazioni
ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I
dal
lh- 01-lq
comune sezione
D
Senza
al ee-03-tt{
I della L.R.
44191, mod ificato dalla L.R. I 7/2004, è in pubblicazione
,perquindici giorni consecutivi, sulsito web istituzionale di quesro
Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art. 32, comma l, della legge
6912009).
opposrzone
o
con opposizione
Ciusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra
Mascali
li
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'an. 12 comma )1- 2 , della L.R.
integrazioni.
(l)
cancellare
Mascali
li I
ciò che non interessa.
1.
ALfiqc ftt1,
La presente deliberazione viene ttasmessa per I'esecuzione all'Àrea
E' copia conforme all'originale per uso amminisfativo
Mascali
li
4419
|
e successive modifiche ed