clicca qui

NOVITA’ LEGISLATIVE
A CURA DEL CAV. AVV.
MARCO VALERIO SANTONOCITO
LEGGE 10/11/2014 N 162 (PUBBL. SU GAZZ. UFF. 10/11/14 N. 261)
ULTERIORI MODIFICHE AL PROCESSO CIVILE. In particolare:
Art.1 Modifiche alla nuova trasposizione in sede arbitrale, con previsione di arbitro singolo per
controversie fino a €100.000 ed arbitri scelti tra Avvocati con 5 anni (e non più 3) di iscrizione
esenti da condanne comportanti la sospensione dell’albo. Incompatibilità con le funzioni di
Consigliere dell’Ordine in carica e fino alla consiliatura successiva inclusa.
Art. 2 la negoziazione assistita delle PP.AA. dev’essere obbligatoriamente affidata alle proprie
avvocature speciali. Il termine della negoziazione (che non può riguardare anche le vertenze
lavoristiche) non può superare i 3 mesi prorogabili di 1 ulteriore mese su accordo tra le parti e la
negoziazione può essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati.
Art. 5 l’accordo che conclude la negoziazione dev’essere integralmente trascritto nel precetto ex art.
480 II° comma c.p.c.
Art. 6 Modifiche alla negoziazione assistita per separazione e divorzio: l’accordo concluso,
obbligatoriamente con la presenza di avvocati, dev’essere trasmesso al Procuratore della
Repubblica, che - in caso di figli minori o maggiorenni non autosufficienti e ove lo ritenga lesivo al
loro interesse – lo trasmette al Presidente del Tribunale, che fissa entro 30 giorni la comparizione
delle parti.
Art 12 gli accordi di separazione e divorzio conclusi direttamente dai coniugi di fronte al Sindaco o
all’Ufficiale di Stato Civile devono essere confermati tramite seconda comparizione (dopo non
meno di 30 giorni) di fronte allo stesso Ufficiale, sotto pena di caducazione degli accordi già
conclusi.
Art. 13 Modifiche all’art. 92 c.p.c.: compensazione delle spese prevista solo per reciproca
soccombenza, novità assoluta del caso dedotto in giudizio o capovolgimento giurisprudenziale.
Art. 15 soppressa la possibilità per il difensore di raccogliere dichiarazioni testimoniali sostitutive
della prova giudiziale.
Art. 16 sospensione termini processuali solo dall’1 al 31 agosto.
Art. 17 gli interessi previsti per i ritardi di pagamento per le transazioni commerciali ( al posto degli
interessi legali) decorrono solo dalla proposizione della domanda giudiziale.
Art. 18 nei procedimenti di esecuzione la conformità delle copie dev’essere sempre attestata dal
difensore del creditore procedente. Il termine per il deposito nelle procedure esecutive mobiliari ex
art. 518 VI° comma ed immobiliari ex art. 557 è ridotto a 15 giorni; in difetto di mancata iscrizione
a ruolo, il pignoramento perde efficacia.
Art. 19 ulteriori modifiche al processo esecutivo: modifiche all’esecuzione forzata su autoveicoli e
motoveicoli (introdotto l’art. 521 bis); la vendita all’incanto può essere disposta solo quando il G.E.
ritenga che a tale modalità consegua la vendita a un prezzo superiore ad almeno la metà del valore
del bene pignorato.
Art. 19 bis Impignorabilità, rilevabile d’ufficio, dei crediti delle rappresentanze diplomatiche e
consolari straniere in Italia.
Art. 21 bis reintroduzione dell’ufficio del Giudice di Pace di Ostia territorialmente competente per
tutto il Municipio X°.