FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI ABRUZZO Via Po 113– 66020 SAN GIOVANNI TEATINO Tel. 085-444941 / Fax 085- 4449461 E-mail: abruzzo@coldiretti. it San Giovanni Teatino 27/06/2014 Spett.le REGIONE ABRUZZO Direzione Politiche agricole e Sviluppo Ruarale Via Catullo, 17 PESCARA Programma Sviluppo Rurale Abruzzo [email protected] Oggetto: PSR 2014-2020 – Priorità 1 - Analisi di contesto e matrici SWOT – Proposte. Come concordato nell’ultima riunione del Partenariato tenutasi presso la sala convegni Mercato Ortofrutticolo – Cepagatti, il 20 giugno u.s. trasmettiamo, acclusa alla presente, la proposta di modifica ed integrazione della Priorità 1 del PSR 2014-2020. Distinti saluti. IL DIRETTORE Dr. Alberto Bertinelli 1 1.1 Il sistema della formazione A pag. 6, dopo la Tab. 2, il primo e il secondo capoverso andrebbero implementati con le seguenti informazioni; In Abruzzo la formazione viene svolta dalle Organizzazioni Professionali Agricole tramite Istituti accreditati, da 3 Istituti Tecnici agrari (uno in Prov. di Chieti e due in Prov. di Pescara) e da 6 Istituti professionali per l’agricoltura (uno in Prov. di Pescara – uno in Prov. di Teramo e 5 in Prov. di L’Aquila). A pag. 10, dopo la Tab. 5 andrebbe inserito il seguente capoverso: L’inadeguatezza del livello di informatizzazione delle aziende agricole abruzzesi, viene parzialmente compensata dalla disponibilità di computer dei familiari del capo azienda che all’occorrenza vengono utilizzati anche per le esigenze aziendali. A pag. 11, nel primo capoverso che termina con le parole: “…l’acquisizione di nuove competenze.”; Andrebbe eliminato in quanto il contenuto non si inserisce bene nel contesto. NOTA Per quanto riguarda il primo capoverso, vogliamo osservare il fatto che il cambiamento delle attenzioni oggi, non è determinato dal consumatore, che la maggior parte delle volte è attento solamente alla scadenza dei prodotti agricoli, ma da un’azione di sensibilizzazione che ci vede impegnati in primissima linea come Coldiretti, che da oltre un decennio si sta battendo per rendere obbligatoria l’indicazione del luogo di origine della materia prima sull’etichetta. Questa grande azione finalizzata a valorizzare il vero Made in Italy sta cambiando le abitudini dei consumatori sempre più attenti. Tale processo richiede ancora tempi molto lunghi per via delle tante resistenze, soprattutto da parte dell’agroindustria per la pasta ed altri prodotti. A pag. 11, il secondo capoverso andrebbe cosi riscritto: Dagli indicatori descritti, emerge chiaramente la necessità degli imprenditori agricoli di acquisire specifiche competenze per arrivare a cogliere tutte le opportunità che si presentano. Da ciò l’importanza di assicurare una solida formazione e consulenza tecnica adeguate alle reali e mutevoli esigenze delle aziende agricole dove i fattori tecnologici ed i processi organizzativi creano una articolazione vasta e dinamica di attività professionali. 2.1 Il sistema di creazione e trasferimento della conoscenza e dell’innovazione A pag. 17 2.1.3 L’impatto della ricerca e dell’innovazione, Dopo il terzo capoverso andrebbe inserito il seguente punto con i rispettivi grafici (facoltativi ma a testimonianza delle informazioni riportate. La fonte proviene da Cresa 2014): Nel 2012 in Abruzzo sono state presentate 160 domande europee di brevetti (19.392 Italia), di cui il 22,7 % per il brevetto europeo (19,7 % Italia), il 49,2 % per il marchio comunitario (34,9 % Italia) e il 28,1 % per il design comunitario (45,4 % Italia). Nel 2013 in Abruzzo sono state presentate 840 domande di brevetti (68.098 Italia), di cui il 4,3 % per le invenzioni (13,4 % Italia), il 3,7 % per i disegni (2,4 % Italia), il 4,9 % per i modelli di utilità (3,9 % Italia) e l’87,1 % per i marchi (80,3 % Italia). 2 3 2.1.5 Il sistema regionale della ricerca e del trasferimento di conoscenza A pag. 25, l’innovazione nel settore agroalimentare, al termine del capitolo andrebbe aggiunto: I Distretti agroalimentari di qualità sono caratterizzati da: - significativa presenza economica, con una sensibile concentrazione di imprese; - interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari; - presenza di una o più produzioni certificate in base alla normativa comunitaria o nazionale o da produzioni tradizionali o tipiche. I Distretti agroalimentari si presentano come un sistema produttivo territorialmente diffuso con prevalenza di un tessuto di piccole e medie imprese che rappresentano un’alternativa al modello dell’integrazione verticale, dotati di capacità di generare forme endogene di sviluppo. All’interno dei Distretti si trovano, infatti, collegate da rapporti sistemici tre fasi altrimenti separate: - la fase produttiva a monte dell’agricoltura; - la fase di produzione della materia prima agricola; - la fase di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari. Infine, occorre evidenziare che in Abruzzo non sono stati costituiti i Distretti rurali, previsti dall’articolo 13 del D.Lgs 228/2001 e dalla L.R. 3 marzo 2005, n. 18, quali sistemi produttivi locali: a) individuabili come contesti produttivi omogenei; b) caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea per: • integrazione fra attività agricole e altre attività locali che valgono a caratterizzare il territorio come “rurale”; • produzione di beni o servizi di particolare specificità; • conservazione e coerenza con le tradizioni locali e le vocazioni naturali e territoriali. I servizi di sviluppo agricolo e il sistema della consulenza A pag. 26, al quarto capoverso, prima del punto andrebbe inserito: “…. e dal relativo PAN (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci) approvato con Decreto del 22 gennaio 2014”. A pag. 27, al secondo capoverso, dopo le parole: “… di produttori e dalle Organizzazioni professionali.” Prima del punto andrebbe inserita la parola: “ ….agricole….”. A pag. 27, al quarto capoverso, dopo le parole: “….in Abruzzo sono circa …” andrebbero inserite le parole: “ ….7 con circa 90 sedi operative riconosciute ….” A pag. 27, dopo l’ultimo capoverso andrebbe aggiunto: I C.A.A., a seguito del riconoscimento regionale, possono promuovere la conclusione di apposite convenzioni con AGEA, ovvero con la Regione Abruzzo, per effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenuta ed eventualmente conservazione delle scritture contabili; b) assistenza degli imprenditori agricoli nell’elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e produzione; 4 c) assistenza degli imprenditori agricoli nella compilazione delle istanze di ammissione ai benefici comunitari, nazionali o regionali (verifica della regolarità formale delle istanze) e la loro immissione nel sistema informativo secondo le procedure del SIAN; d) consultazione delle banche dati SIAN al fine di verificare lo stato di ciascuna pratica. I C.A.A., riconosciuti ai sensi del D.Lgs n. 165/1999, hanno acquisito ulteriori compiti e funzioni per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 99/2004, quali: a) aggiornamento dei fascicoli aziendali relativi alle domande di aiuto presentate per il loro tramite di cui garantiscono la relativa correttezza formale; b) istruttoria di tutte le istanze relative all’esercizio dell’attività agricola (art. 14, comma 6, D.Lgs 99/2004); c) presentazione di dette istanze alle pubbliche amministrazioni (art. 14, comma 6, D.Lgs 99/2004). La Regione Abruzzo, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l’attività agricola, con la L.R. n. 1 del 10 gennaio 2011, art. 43, ha demandato alla Giunta Regionale di individuare, con propria deliberazione: - i procedimenti di competenza dell’amministrazione regionale, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e ove la Regione non emani provvedimento formale entro i tempi stabiliti, l’istanza istruita dal CAA si intende accolta avvalendosi dell’istituto del silenzio assenso; - gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti. La G.R. con deliberazione n. 463 del 6 luglio 2011 ha individuato per la prima fase di attuazione della normativa nazionale e regionale, i seguenti procedimenti: 1. certificazione della qualifica di IAP (termine di conclusione 15 gg.); 2. abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica, fattoria didattica e sociale (termine di conclusione 30 gg.) 3. rilascio e rinnovo licenze di mietitrebbiatura di cereali (termine di conclusione 7 gg.) 4. riconoscimento ed identificazione alfa-numerica delle imprese del settore oleario (termine di conclusione 15 gg.). Adempimento eliminato dalla nuova normativa. 5. concessione di carburante agricolo agevolato agli utenti di macchine agricole (termine di conclusione 15 gg.) 6. partecipazione ai bandi regionali per l’ammissione ai finanziamenti previsti dal Programma di Sviluppo Rurale (termine di conclusione 30 gg.). Per quest’ultimo procedimento, decorsi i 30 giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Amministrazione regionale della domanda di partecipazione ai bandi del PSR istruita e presentata tramite C.A.A. (congiuntamente ove richiesto al verbale di sopralluogo), senza emanazione di provvedimento formale da parte dell’Amministrazione, la domanda è considerata ricevibile e, conseguentemente, idonea ad essere oggetto di valutazione al fine della collocazione in graduatoria. Laddove i bandi relativi a specifiche misura non prevedano la formazione di una graduatoria il decorso del termine senza emanazione di provvedimento formale da parte dell’Amministrazione comporta l’ammissione dell’impresa utente ai benefici previsti dal bando. Per l’attivazione dei predetti procedimenti la Giunta regionale ha demandato ai competenti Servizi della Direzione Politiche Agricole, l’adozione della modulistica relativa alle istanze la cui istruttoria può essere effettuata dai C.A.A e di tutti gli altri atti e provvedimenti necessari per la concreta attuazione della deliberazione stessa. E’ utile affermare che il C.A.A, non deve essere qualificato quale soggetto tecnicamente “delegato dalla P.A.” essendo quello della delega di funzioni un istituto proprio dell’assetto organizzativo pubblico: piuttosto il Centro di assistenza appare come un soggetto privato dotato di particolari requisiti cui la vigente normativa attribuisce un ruolo esterno nell’ambito dello svolgimento del procedimento. 5 Naturalmente permanendo la competenza all’emanazione dei provvedimenti finali in capo alla Regione è demandata al singolo imprenditore agricolo la scelta di veicolare l’istanza attraverso l’istruttoria del CAA ovvero di aderire agli ordinari moduli procedimentali. NOTA Lo strumento tecnico del quale si è avvalsa la normativa regionale che ha disciplinato la materia, consiste, com’è noto, nel recepimento della previsione di carattere generale recata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs n. 99 del 2004. L’inclusione nella legislazione regionale dell’istituto del “silenzio assenso”, introdotto dal predetto articolo 14, ha consentito di conferire copertura costituzionale al processo di riforma dei procedimenti di interesse agricolo incentrato sull’istruttoria effettuata dal CAA. In particolare, conformemente al dettato dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, la disposizione sul “SuperCAA” scongiura eventuali censure di incostituzionalità che possono essere elevate avverso norme statali di disciplina dei procedimenti in materia di “agricoltura” caratterizzata dall’essere competenza esclusiva delle Regioni. Inoltre, prevedere per i procedimenti di interesse agricolo forme di “silenzio assenso speciali” e più ampie rispetto alla previsione generale di cui all’articolo 20 della nota legge n. 241/1990 consente alla Regione non solo di esercitare congruamente le proprie prerogative legislative in materia agricola, ma anche di conformare il proprio ordinamento a quanto disposto dall’articolo 29 della citata legge n. 241, assegnando ai privati garanzie procedimentali superiori rispetto a quelle di derivazione statale (Sentenza del Consiglio di Stato 29 dicembre 2008, n. 6591). A conferma di ciò si consideri la copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale (ad es., Corte Costituzionale, Sentenza 18-24 luglio 2012, n. 207) avente ad oggetto le disposizioni di cui alla legge n. 241 cit. laddove si è chiarito che la predetta “legge quadro” definisce livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite in tutto il territorio della Repubblica e, come tali, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato, fatta salva la possibilità di interventi regionali volti ad ampliare i livelli di tutela per i privati (ad es., quindi, le leggi regionali sul “SuperCAA”). In particolare, l’articolo 29 della legge n. 241 cit. non consente una disciplina dei procedimenti amministrativi regionali con garanzie inferiori a quelle assicurate aiprivati dalle disposizioni statali attinenti: a) alla partecipazione dell’interessato al procedimento; b) all’individuazione di un responsabile del procedimento; c) all’accesso alla documentazione amministrativa. Tali istituti, che assurgono al ruolo di prestazioni essenziali concernenti i diritti civili e sociali, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si consideri che il “SuperCAA” si configura come un soggetto privato preposto all’esercizio di attività amministrative e, pertanto, le prestazioni da esso svolte antecedentemente al coinvolgimento della Regione devono essere informate a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e di trasparenza (art. 1, comma 1-ter, legge n. 241 del 1990). Per consentire, quindi, al “SuperCAA” di operare in coerenza con i predetti criteri nel contratto di mandato che il Centro sottoscriverà con l’impresa agricola utente interessata a fruire dei nuovi servizi dovranno essre inserite apposite previsioni volte a consentire all’impresa stessa: - di presentare al “SuperCAA” documenti e memorie (partecipazione al procedimento); - di individuare il soggetto che prende in carico la propria domanda (individuazione di un responsabile del procedimento); - di visionare ed estrarre copia dei documenti formati e detenuti dal SuperCAA relativamente alla propria domanda (diritto di accesso alla documentazione). 6
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