Convegno pubblico 18 marzo DIAGNOSI ENERGETICA

LA DIAGNOSI ENERGETICA
COME STRUMENTO PER
ASSUMERE LE CORRETTE
SCELTE PROGETTUALI
Arch. Angela Sanchini
direttore tecnico di
ARES Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile
società in house della Regione Friuli Venezia Giulia
Certificazione energetica/VEA
Diagnosi energetica
Diagnosi e certificazione energetica sono strumenti differenti ma
che mirano a obiettivi finali comuni.
La certificazione energetica ha infatti l’obiettivo di:
 fornire degli indicatori di prestazione energetica che consentano
di comparare le prestazioni energetiche degli edifici in
condizioni standard;
 garantire una maggiore trasparenza nel mercato immobiliare;
 diventare strumento per orientare strategie di incentivazione
dell’efficienza energetica;
 creare i presupposti oggettivi per un miglioramento continuo
della qualità energetica degli edifici: qualità energetica superiore
implica un maggior valore commerciale dell’immobile.
La diagnosi energetica invece ha lo scopo di far conoscere
all’utente, che desidera effettuare interventi di riqualificazione
energetica:
•
lo stato dell’insieme edificio - impianto;
•
gli eventuali elementi “malati”, sui quali intervenire:
•
il risparmio energetico ottenibile, rispetto alla situazione di
partenza, al fine di effettuare le verifiche dell’efficacia sotto il profili
dei costi dell’intervento.
Per diagnosi energetica si intende dunque una procedura
sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza dei
fabbisogni energetici e la individuazione e quantificazione delle
opportunità di miglioramento della prestazione energetica sotto il
profilo costi - benefici.
La diagnosi energetica
è uno strumento ideale per ottimizzare aspetti energetici e
ambientali dell’attività di pianificazione e di regolamentazione degli
Enti Locali
dà un valore aggiunto ai proprietari di patrimoni edilizi:
fornisce loro indicazioni su come destinare in modo più opportuno
e redditizio eventuali risorse disponibili
è un supporto di grande importanza nella redazione di tutte le
tipologie contrattuali che si basano su prestazioni energetiche
(finanziamento tramite terzi, linee di credito agevolate, contratti
gestione calore con garanzia dei risultati ecc.)
consente ai cittadini, ai proprietari e agli energy manager di
raggiungere una conoscenza dei consumi energetici degli edifici
che risulta essenziale per individuare le modalità di intervento
possibili e quelle più efficienti.
LA DIAGNOSI ENERGETICA
NELLA NORMATIVA
IL DECRETO LEGISLATIVO
30 MAGGIO 2008 N. 115
Decreto legislativo n. 115/2008
Il D. Leg.vo 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” stabilisce:
l) "contratto di rendimento energetico": accordo contrattuale tra il
beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento
dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti
in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento
dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente;
n) "diagnosi energetica": procedura sistematica volta a fornire
un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un
edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di
servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di
risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai
risultati;
Decreto legislativo n. 115/2008
art. 13 Edilizia pubblica
1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli
obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma:
a) il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli
strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione
degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento
energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia
misurabile e predeterminata;
b) le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico,
in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa
la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino
almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che
racchiude il volume lordo riscaldato;
Decreto legislativo n. 115/2008
art. 13 Edilizia pubblica - Testo in vigore dal 04/07/2008
c) la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso
pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri
quadrati, e l'affissione dell'attestato di certificazione in un luogo, dello
stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico, ai sensi dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
2. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici
od ad uso pubblico le amministrazioni pubbliche si attengono a quanto
stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
Decreto legislativo n. 115/2008
art. 16 Qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici
1. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di
qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno
o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a
seguito dell'adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una
procedura di certificazione volontaria per le ESCO …, e per gli
esperti in gestione dell'energia …
2. Allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di
obiettività e di attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al
miglioramento dell'efficienza energetica, con uno o più decreti del
Ministro dello sviluppo economico e' approvata, a seguito dell'adozione
di apposita norma tecnica da parte dell'UNI-CEI, una procedura di
certificazione per il sistema di gestione energia …, e per le
diagnosi energetiche ...
Decreto legislativo n. 115/2008
art. 18 Diagnosi energetiche e campagne di informazione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'Agenzia definisce le modalità con cui assicura la
disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta
qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento
dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i
consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di
soggetti interessati.
LA NORMA
UNI CEI/TR 11428
Norma UNI CEI/TR 11428
La norma UNI CEI/TR 11428 “Gestione dell’energia - Diagnosi
energetiche - Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica” è
stata pubblicata a ottobre 2011 sotto forma di Rapporto Tecnico.
Per tale norma scopo della diagnosi energetica è il raggiungimento
di una conoscenza approfondita del reale comportamento (e del
consumo) energetico di un sistema che usa e consuma energia al
fine di individuare le più efficaci modifiche a tale comportamento
per:
• migliorare l’efficienza energetica;
• ridurre i costi della bolletta energetica;
• migliorare la sostenibilità ambientale nella scelta e nell‘utilizzo delle
fonti energetiche;
• riqualificare, ove necessario, il sistema energetico.
Norma UNI CEI/TR 11428
La norma UNI CEI/TR 11428 definisce i requisiti e una metodologia
comune per l‘esecuzione delle diagnosi energetiche nel settore
terziario, industriale, residenziale e nelle organizzazioni pubbliche.
Tra i requisiti generali che devono caratterizzare una diagnosi a norma
è utile elencare:
• la completezza: la diagnosi deve interessare tutto il sistema
energetico concordato con il committente;
• l‘attendibilità: i dati relativi ai consumi devono essere reali e di
qualità;
• la tracciabilità: deve essere possibile ricostruire il percorso logico
e tecnico seguito dal responsabile della diagnosi;
Norma UNI CEI/TR 11428
• l‘utilità: gli interventi proposti a chiusura della diagnosi devono
essere valutati anche sotto il profilo costi/benefici al fine di essere
realmente utili per il committente;
• la verificabilità: al termine della diagnosi il committente deve poter
verificare che le misure proposte e adottate portino effettivamente a
dei miglioramenti di efficienza energetica in linea con quanto
preventivato.
La norma UNI CEI/TR 11428 inoltre definisce gli elementi principali
del processo di diagnosi energetica, che vanno dai contatti e
dall‘incontro preliminare con il committente, passando per la raccolta
dati e le successive attività in campo che conducono infine all‘analisi
vera e propria ed alla successiva formulazione delle azioni di
miglioramento dell‘efficienza.
LA NORMA
UNI CEI EN 16247
Norma UNI CEI EN 16247
•
•
•
•
•
UNI CEI EN 16247-1 Energy audits – Part 1: General
requirements
prEN 16247-2 Energy audits – Part 2: Buildings
prEN 16247-3 Energy audits – Part 3: Processes
prEN 16247-4 Energy audits – Part 4: Transportation
prEN 16247-5 Energy audits – Part 5: Qualification of Energy
Auditors
definisce così l’«energy audit»:
systematic inspection and analysis of energy use and energy consumption of a
system or organization with the objective of identifying energy flows and the
potential for energy efficiency improvements.
LA DIRETTIVA 27/2012/UE
Direttiva 2012/27/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre
2012 Sull'efficienza Energetica
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune di misure
per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di
garantire il conseguimento dell'obiettivo principale dell'Unione
relativo all'efficienza energetica del 20 % entro il 2020 e di
gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza
energetica al di là di tale data.
Articolo 3
Obiettivi di efficienza energetica
1. Ciascuno Stato membro stabilisce un obiettivo nazionale
indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia
primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o
sull'intensità energetica. ….. All'atto della notifica gli Stati membri
esprimono tali obiettivi anche sotto forma di livello assoluto di consumo
di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e precisano
come, e in base a quali dati, sono stati effettuati i calcoli.
Nel definire tali obiettivi gli Stati membri tengono conto:
a) del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve
essere superiore a 1 474 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1
078 Mtoe di energia finale; …..
…Una prima versione della strategia è pubblicata entro il 30 aprile
2014 e successivamente aggiornata ogni tre anni e trasmessa alla
Commissione nel quadro dei piani d'azione nazionali per l'efficienza
energetica.
Articolo 5
Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici
1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato
membro garantisce che dal 1 o gennaio 2014 il 3 % della superficie
coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del
proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni
anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica
che esso ha stabilito in applicazione dell'articolo 4 della direttiva
2010/31/UE.
La quota del 3 % è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici
con una superficie coperta utile totale superiore a 500 mq di
proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da
esso occupati che, al 1 o gennaio di ogni anno, non soddisfano i
requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.
Tale soglia è portata a 250 mq a partire dal 9 luglio 2015.
Articolo 5
Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici
Se uno Stato membro estende l'obbligo di ristrutturare ogni anno il 3
% della superficie coperta totale degli edifici alla superficie coperta
degli edifici di proprietà di servizi amministrativi o da essi occupati
ad un livello inferiore a quello del governo centrale, la quota del 3
% è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una
superficie coperta utile totale superiore a 500 mq e, a partire dal 9
luglio 2015, superiore a 250 mq , di proprietà del governo centrale e di
detti servizi amministrativi dello Stato membro interessato e da essi
occupati che, al 1 o gennaio di ogni anno, non soddisfano i requisiti
minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4
della direttiva 2010/31/UE.
…Gli Stati membri dispongono che le misure di efficienza energetica
siano destinate prioritariamente agli edifici del governo centrale
con la più bassa prestazione energetica, laddove ciò è efficiente in
termini di costi e tecnicamente possibile.
Articolo 5
Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici
7. Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto
amministrativo, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche
a livello regionale e locale, e gli organismi di diritto pubblico
competenti per l'edilizia sociale, a:
a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro
di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi e azioni
specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni
centrali di cui ai paragrafi 1, 5 e 6;
b) instaurare un sistema di gestione dell'energia, compresi audit
energetici, nel quadro dell'attuazione di detto piano;
c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai
contratti di rendimento energetico per finanziare le ristrutturazioni e
attuare piani volti a mantenere o migliorare l'efficienza energetica a
lungo termine.
Articolo 6
Acquisto da parte di enti pubblici
1. Gli Stati membri provvedono affinché il governo centrale acquisti
esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica,
nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità
economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello
sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III.
L'obbligo di cui al primo comma si applica agli appalti per l'acquisto di prodotti,
servizi ed edifici da parte di enti pubblici nella misura in cui tali appalti hanno
un importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 7 della direttiva
2004/18/CE.
3. Tenendo in debito conto le rispettive competenze e l'assetto amministrativo,
gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, anche a livello regionale e
locale, a conformarsi al ruolo esemplare dei rispettivi governi centrali
acquistando esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza
energetica. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici, in caso di bandi di
gara per appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, a valutare
la possibilità di concludere contratti di rendimento energetico a lungo termine
che consentano risparmi energetici a lungo termine.
Articolo 8
Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia
1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit
energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi e:
a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati
secondo criteri di qualificazione;
o
b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla
legislazione nazionale.
Gli audit energetici di cui al primo comma possono essere svolti da esperti
interni o auditor dell'energia a condizione che lo Stato membro interessato
abbia posto in essere un regime di garanzia e controllo della qualità,
inclusa, se del caso, una selezione casuale annuale di almeno una percentuale
statisticamente significativa di tutti gli audit energetici svolti.
Allo scopo di garantire l'elevata qualità degli audit energetici e dei sistemi di
gestione dell'energia, gli Stati membri stabiliscono criteri minimi
trasparenti e non discriminatori per gli audit energetici sulla base
dell'allegato VI.
ALLEGATO VI
Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel
quadro dei sistemi di gestione dell'energia
Gli audit energetici di cui all'articolo 8 si basano sui seguenti orientamenti:
a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati,
misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di
edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il
trasporto;
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che
su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a
lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi
di sconto;
d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di
tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare
in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative. …
Articolo 8
Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia
2. Gli Stati membri elaborano programmi intesi ad incoraggiare le PMI
a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione
delle raccomandazioni risultanti da tali audit.
Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto
dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire
regimi di sostegno per le PMI, anche se queste hanno concluso
accordi volontari, per coprire i costi di un audit energetico e i costi
dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in
esso raccomandati, se le misure proposte sono attuate.
Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle PMI, anche attraverso le
rispettive organizzazioni intermedie rappresentative, su esempi concreti
di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro
attività.
Articolo 8
Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia
3. Gli Stati membri elaborano inoltre programmi
intesi a sensibilizzare le famiglie ai benefici di
tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.
Gli Stati membri incoraggiano programmi di
formazione per la qualificazione degli auditor
dell'energia al fine di favorire la disponibilità di un
numero sufficiente di esperti.
Articolo 8
Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia
4. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non sono PMI
siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente
ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o
eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla
legislazione nazionale entro il 5 dicembre 2015 e almeno ogni
quattro anni dalla data del precedente audit energetico.
Articolo 8
Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia
7. Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di
un audit ambientale di più ampia portata.
……Fatta salva la legislazione dell'Unione sugli aiuti di Stato, gli Stati
membri possono attuare regimi d'incentivazione e sostegno per
l'attuazione delle raccomandazioni.
Articolo 28
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 5 giugno 2014.
LA NORMA
UNI CEI EN ISO 50001:2011
La norma nelle aziende
Nel caso di una azienda, l’obiettivo di raggiungere una
accorta gestione dell’energia che sia ecologicamente
ed economicamente sostenibile non è raggiungibile
attraverso una semplice decisione di acquisto: è
necessaria una continuità di gestione attenta e finalizzata,
che richiede il coinvolgimento di tutti gli operatori
dell’impresa stessa per poter avere un controllo efficace dei
consumi energetici.
Da
qui
importanza
di
inserire
nelle
attività
dell'organizzazione una cultura energetica che interessi
tutte le risorse aziendali ed in particolare quelle che
rientrano nei processi più energivori.
La norma nelle aziende
Esistono numerosi strumenti (es, EN 16001, ISO 50001,
LCCA) che dettano requisiti e linee guida per la corretta
pianificazione degli interventi,
ma richiedono
serio impegno della direzione verso il miglioramento
dell'efficienza
coinvolgimento attivo da parte di tutti i livelli aziendali.
L’energy manager
Ad oggi l’unica figura interna all’azienda che ha compiti di
gestione e razionalizzazione dell’uso dell’energia è l’energy
manager, soggetto introdotto in Italia dalla legge 10/91 con
la denominazione di “responsabile per la conservazione
e l’uso razionale dell’energia”.
L’energy manager è obbligatorio
solo per aziende con consumi
superiori ai
• 10.000 tep (tonnellate equivalenti
di petrolio) per le imprese del
settore industriale
• 1.000 tep per i soggetti non
industriali.
L’energy manager
Le funzioni dell'energy manager sono:
• programmare la gestione dell’energia;
• redigere il piano degli investimenti, a seguito
dell’individuazione degli obiettivi specifici di risparmio
energetico;
• monitorare la realizzazione operativa degli interventi di
razionalizzazione;
• redigere un piano di contabilizzazione dell’energia,
in grado di controllare tutte le possibilità di risparmio;
• redigere il Contingency Plan, che consiste in tutte le
possibili azioni correttive in grado di modificare le scelte
errate in corso d’opera.
L’energy manager
A volte può accadere che l'energy manager non si trovi
nelle giuste condizioni di poter operare in modo fruttuoso,
• mancato riconoscimento del suo ruolo all'interno
dell'azienda,
• le priorità messe a bilancio spesso sono altre, e le
richieste dell'energy manager passano in secondo piano.
E' necessaria una gestione manageriale delle attività
energetiche: l’energy manager deve avere possibilità di
incidere nel processo decisionale e delle scelte
tecnologiche precise all’interno di un piano economicofinanziario.
I sistemi di gestione
Un Sistema di Gestione (SG) è il complesso di azioni
gestionali programmate e coordinate, procedure
operative, sistemi di documentazione e di registrazione
realizzati grazie ad una struttura organizzativa nella
quale ruoli, responsabilità e risorse sono chiari e ben
definiti
Possono esserci diversi sistemi di gestione, a seconda del
settore cui si applicano.
A ciascun sistema di gestione si applica una particolare
norma tecnica volontaria, che definisce le regole cui il SG
deve rispondere.
I sistemi di gestione
L’adozione di un sistema di gestione è volontaria.
L’obiettivo generalmente è quello di attuare azioni che
consentono all’organizzazione di tenere sotto controllo
i propri processi e le proprie attività.
Le norme tecniche sui sistemi di gestione non definiscono
specifici criteri prestazionali, ma definiscono principi
generici che l'organizzazione deve seguire, non il modo
in cui deve produrre determinati prodotti: per questo non
sono applicabili ai prodotti ma solo all'azienda che li
produce.
La loro applicabilità prescinde dalla dimensione o dal
settore dell’attività, che può essere un'azienda o qualsiasi
altro tipo di organizzazione.
Certificazione dei sistemi di gestione
La realizzazione di un sistema di gestione, conforme ad uno
standard tecnico, all'interno di un'organizzazione può essere
comprovata da un ente di certificazione terzo e
indipendente che attesta la conformità del sistema alla
norma di riferimento e la certifica.
La certificazione dei sistemi di gestione è, quindi, il
riconoscimento dell'impegno profuso nel dotarsi di una
gestione efficiente, di strutture idonee e di competenze
adeguate, ma è anche una garanzia di affidabilità per clienti,
fornitori, dipendenti e collaboratori.
I sistemi di gestione
Le norme più diffuse sono:
•
•
•
•
•
•
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
ISO 27000
OHSAS 18001
ISO 50001
sistemi di gestione della qualità;
sistemi di gestione ambientale;
sicurezza agroalimentare;
sicurezza delle informazioni;
sicurezza sul lavoro;
sistemi di gestione energetica.
La UNI CEI EN ISO 50001
La UNI CEI EN ISO 50001
Nel 2011 è stata emanata dall’ISO, International Organization
for Standardization la norma ISO 50001:2011: il nuovo
standard internazionale per la gestione dell'energia.
La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione
dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso" è la
versione ufficiale italiana della norma internazionale ISO
50001.
La ISO 50001 ha preso il posto della precedente EN
16001:2009 norma emanata dal CEN/CENELEC, European
Committee for Standardization, e valida esclusivamente in
ambito europeo..
La UNI CEI EN ISO 50001
La norma focalizza l’attenzione su
•
le prestazioni dell’organizzazione,
•
il rendimento energetico nello specifico,
e soprattutto richiede che
la promozione dell’efficienza energetica venga considerata
lungo tutta catena di distribuzione dell’organizzazione e,
importante novità, che sia un requisito da richiedere ai
propri fornitori.
La UNI CEI EN ISO 50001
L'approccio volontario alla norma permette inoltre di lasciare
libere le organizzazioni di poter fissare quali e quanti obiettivi
cercare di raggiungere e le relative tempistiche di attuazione.
L'implementazione di un SGE crea notevoli vantaggi
competitivi, soprattutto nei confronti dei concorrenti meno
dinamici, migliorando da una lato l'efficienza dell'organizzazione
e dall'altro l'immagine aziendale ed i rapporti con gli
stakeholders quali clienti, società di assicurazione, enti creditizi,
pubbliche istituzioni, ecc..
Energy management «tradizionale»
In questo caso si coglie un’attenzione solo estemporanea alla
riduzione dei consumi: i due malcapitati sulle montagne russe del
risparmio energetico agiscono sentendosi in qualche modo gravati da
un’incombenza accessoria.
Non serve essere un profeta per prevedere, nel giro di qualche tempo,
un nuovo peggioramento e conseguente “altro giro altra corsa” sulle
montagne russe.
Energy management «secondo un atteggiamento di miglioramento
continuo»
Dopo i primi risultati, si prosegue nell’evidenziazione continua
di progetti di miglioramento, che ormai diventa processo fisiologico.
Solo grazie ad un SGE ben congegnato si riuscirà
efficacemente a:
• organizzare il miglioramento continuo delle prestazioni
energetiche
• monitorare ed elaborare i risultati degli interventi attuati
• diffondere tra il personale di tutti i livelli la cultura
dell’efficienza energetica.
In pratica, il motto con cui procedere dovrebbe essere
“l’efficienza energetica è un viaggio,
non una destinazione”.
La struttura di fondo dei tutte le norme è la stessa: il modello del ciclo di
Deming e l'approccio Plan-Do-Check-Act.
Il ciclo di Deming è lo strumento alla base della filosofia del miglioramento
continuo. Esso si compone di 4 parti:
PLAN: la pianificazione (serve per individuare il problema o gli obiettivi e
proporre strategie e fini);
DO: l'implementazione (attuazione delle azioni pianificate);
CHECK: la verifica (si effettua tramite la misurazione e il monitoraggio
delle azioni intraprese per valutare eventuali differenze rispetto agli
obiettivi prefissati);
ACT: si adottano azioni per migliorare ulteriormente i risultati raggiunti.
La UNI CEI EN ISO 50001
PUNTI ESSENZIALI E FASI DI
UNA DIAGNOSI ENERGETICA
Finalità
Obiettivi generali della diagnosi (descrizione dello scopo e
precisazione del livello di approfondimento da raggiungere).
L’esecuzione della diagnosi energetica del sistema edificio
impianto è finalizzata alla determinazione del fabbisogno
energetico dell’edificio, dello stato dell’involucro edilizio
e dell’impiantistica asservita ed alla determinazione delle
possibili soluzioni di riqualificazione energetica del
sistema edificio-impianto per la riduzione dei fabbisogni
di energia primaria.
Sopralluogo – rilievo dei dati
E’ necessario un accurato sopralluogo che consente di prendere
conoscenza dello stato dell’immobile analizzato.
Durante il sopralluogo verrà effettuato il rilievo delle caratteristiche
delle strutture e dei componenti che hanno diretta influenza sulle
dispersioni termiche.
Le caratteristiche dei vari elementi verranno valutate con una o più
delle seguenti metodologie:
• documentazione tecnica progettuale;
• verifiche in sito con rilievi strumentali per edifici esistenti, in
assenza di dati di progetto;
• tabelle tipologiche, per edifici esistenti,
in assenza di dati di progetto e in assenza
di dati strumentali.
STRUMENTAZIONE DI BASE
La strumentazione di base che non può
mai mancare ad un tecnico rilevatore
• Blocco con base rigida
• Torcia tascabile
• Macchina fotografica digitale con zoom
esteso
• Doppio metro rigido
• Metro digitale
• Bussola
STRUMENTAZIONE TECNICA
La strumentazione per l’analisi dei
principali fenomeni ambientali e con un
ridotto impegno finanziario.
• Termometro, igrometro digitale e
velocità del vento
• Termometro all’infrarosso portatile
• Luximetro
• Anemometro
STRUMENTAZIONE INTELLIGENTE
Una strumentazione che ci consente di
monitorare i vari fenomeni nel tempo, per
registrarne i dati consentendo una
successiva rielaborazione a tavolino.
• Data logger singolo parametro
• Data logger multi parametro
STRUMENTAZIONE «PIÙ IMPEGNATIVA»
Una strumentazione più complessa e per
l’uso della quale può essere richiesta una
formazione particolare e un’abilitazione
particolare. (prove non distruttive)
• Termoflussimetro
• Termocamera *
• Endoscopio *
• Blower door test
ENDOSCOPIO
SPESSIMETRO PER VETRI O SPESSIVETRO
TERMOFLUSSIMETRO
TERMOCAMERA
BLOWER DOOR TEST
Consumi storici
E’ necessario acquisire anche i consumi storici di combustibile
dell’edificio.
Per consumi storici si intende la media di quelli degli anni
precedenti riferiti a più stagioni con andamenti climatici tipici se
raffrontati ai gradi-giorno della zona climatica di appartenenza.
Bilancio energetico
Calcolo del fabbisogno dell’involucro edilizio
Le caratteristiche dell’edifico che sono state rilevate durante il
sopralluogo costituiranno la base del modello di simulazione
necessario per la determinazione del fabbisogno di energia netta
o utile dell’edificio.
Bilancio energetico
Fabbisogni di energia primaria
Le caratteristiche delle componenti impiantistiche determinate
durante il sopralluogo o acquisite tramite documentazione
tecnica saranno la base per la determinazione dei fabbisogni di
energia primaria dell’edificio.
Le basi di valutazione energetica per il calcolo del fabbisogno
energetico sono:
• climatizzazione invernale;
• produzione di acqua calda
• ventilazione;
• climatizzazione estiva;
• illuminazione.
Interventi di riqualificazione energetica
Sulla base delle simulazioni e tenendo conto delle indicazioni
rilevate durante il sopralluogo saranno individuati tutti i possibili
interventi sul sistema edificio - impianto effettivamente
realizzabili.
Per questi sarà stimato un prezzo indicativo di realizzazione
ed il relativo beneficio in termini di risparmio energetico ed
economico.
Si dovranno anche indicare gli eventuali benefici fiscali e le fonti
di finanziamento disponibili in ambito europeo, nazionale e
regionale.
Interventi di riqualificazione energetica
Definizione dei flussi energetici
che possono determinarsi successivamente alla realizzazione degli
interventi, con quantificazione del risparmio energetico ottenibile.
Analisi economica degli interventi,
attraverso la definizione degli scenari (per ciascun intervento sulla base
dei costi e dei risparmi stimati è necessario valutare gli opportuni
indicatori di convenienza economica).
Eventuale calcolo delle emissioni di CO2 evitate
per la quantificazione delle emissioni evitate.
Interventi di riqualificazione energetica
Interventi di riqualificazione energetica consigliati
e definizione di un piano finanziario.
Tra tutti gli interventi che tecnicamente sono stati individuati saranno
indicati come consigliati i soli interventi che si ritengono realizzabili
sulla base del confronto degli indicatori economici e di realizzabilità
degli interventi.
Analisi costo - benefici
La diagnosi energetica come strumento per
assumere le corrette scelte progettuali:
La figura del “Green Energy Auditor”
Distretto del Coltello di Maniago
geom. Giorgio Bertoli
Maniago 18 marzo 2014
GREEN ENERGY AUDITOR
La diagnosi energetica come
strumento per assumere le corrette
scelte progettuali
LA RISPOSTA DI
GREEN ENERGY AUDITOR
Analisi dell’impatto energetico ambientale degli edifici industriali
Analysis of environmetal energy impact of industrial buildings
Progetto Standard bando n. 2/2009: EnergyViLLab rif. CB118
arch. Sanchini - geom. Bertoli. Maniago, 18 marzo 2014
Flusso di processo per la gestione di un programma di Audit (fonte: EN ISO 19011:2002)
GREEN ENERGY AUDITOR
Analisi dell’impatto energetico ambientale degli edifici industriali
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Progetto Standard bando n. 2/2009: EnergyViLLab rif. CB118
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Secondo la EN ISO 19011-2002 l’attività di Audit è fondata su un certo numero di principi, che si
riferiscono all’Auditor, il rispetto dei quali è un prerequisito per fornire conclusioni dell’Audit pertinenti e
sufficienti e per assicurare che auditor diversi, operando indipendentemente l’uno dall’altro, pervengano
a conclusioni simili in circostanze simili:
Comportamento etico: il fondamento della professionalità.
Fiducia, integrità, riservatezza e discrezione sono essenziali per l’attività di audit.
Presentazione imparziale: l’obbligo di riportare fedelmente e con precisione.
Le risultanze, le conclusioni ed i rapporti di audit riflettono fedelmente ed accuratamente le attività
di Audit. Vengono riportati gli ostacoli significativi incontrati durante l’audit e le opinioni divergenti
non risolte tra il gruppo di audit e l’organizzazione oggetto dell’Audit.
Adeguata professionalità: l’applicazione di accuratezza e di discernimento nell’attività di audit.
Gli Auditor pongono un’attenzione di livello adeguato all’importanza del compito che essi svolgono
e alla fiducia riposta in loro dai committenti dell’audit e dalle altre parti interessate. È fondamentale
che essi posseggano le competenze necessarie.
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Analisi dell’impatto energetico ambientale degli edifici industriali
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Indipendenza: la base per l’imparzialità dell’audit e l’obiettività delle sue conclusioni.
Gli auditor sono indipendenti dall’attività oggetto dell’audit e sono liberi da pregiudizi e conflitto
d’interesse.
Gli auditor conservano uno stato di obiettività di pensiero durante il processo dell’audit per
assicurare che le risultanze e le conclusioni dell’audit siano basate solo sulle evidenze dell’audit.
Approccio basato sull’evidenza: il metodo razionale per raggiungere conclusioni dell’audit
affidabili e riproducibili in un processo dell’audit sistematico.
Le evidenze dell’audit sono verificabili. Esse si basano su campioni di informazioni disponibili,
poiché un audit è effettuato in un periodo di tempo limitato e con risorse limitate. L’uso
appropriato del campionamento è strettamente connesso con il livello di confidenza che può
essere riposto sulle conclusioni dell’audit.
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Analisi dell’impatto energetico ambientale degli edifici industriali
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Quando l’oggetto dell’Audit sono degli edifici, degli impianti ad essi collegati, delle
infrastrutture produttive e lo scopo è quello di ridurre il consumo di energia primaria da origine
fossile si fa riferimento all’Energy Audit.
“l’Energy Audit è una procedura sistematica per ottenere una adeguata conoscenza
dei profili dei consumi energetici esistenti di un edificio o gruppo di edifici, di una
struttura industriale e un servizio privato o pubblico, allo scopo di identificare e
quantificare in termini di convenienza economica opportunità di risparmio energetico
e il rapporto di ciò che è emerso”
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Analisi dell’impatto energetico ambientale degli edifici industriali
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Certificazione Energetica
Tipo di
valutazione
Dati di ingresso
Scopo della valutazione
Uso
Clima
Edificio
Di progetto
(Design Rating)
Standard
Standard
Progetto
Standard
(Asset Rating)
Standard
Standard
Reale
Adattata all’
utenza
(Tailored
Rating)
In funzione dello scopo
Reale
Energy Audit
GREEN ENERGY AUDITOR
Permesso di costruire
Certificazione
energetica
Certificazione
energetica
Ottimizzazione,
Validazione, Diagnosi e
programmazione
interventi di
riqualificazione
Fonte: UNI TS 11300 - 1
Analisi dell’impatto energetico ambientale degli edifici industriali
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Questa definizione evidenzia i quattro elementi che
caratterizzano un Energy Audit a prescindere dalla modalità
operativa adottata:
La conoscenza dei profili dei consumi di
energia del sistema indagato;
L’individuazione delle possibili misure di
contenimento dei consumi;
La valutazione di tali misure sulla base di una
logica costi/benefici;
L’attività di reporting ossia la restituzione
analitica del lavoro fatto.
Flusso di processo semplificato per un Energy Audit
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Il Green Energy Audit non si limita a fornire strumenti e metodi per ridurre i consumi di energia
ma si pone un obiettivo ben più importante: contribuire ad un miglioramento globale della
sostenibilità dell’edificio.
ELEMENTI CHE CARATTERIZZANO IL GREEN ENERGY AUDIT
Nella definizione dei possibili interventi di retrofit non si considerano solo misure che concorrono alla riduzione delle risorse
energetiche, ma tutte le misure che portano ad una riduzione dei consumi di risorse.
L’Auditor, nel momento in cui seleziona una misura, si deve informare su come questa misura possa influire sui criteri premianti
contenuti nello schema di certificazione ambientale di riferimento che nel nostro caso abbiamo assunto che sia ITACA;
I criteri di scelta degli interventi possono essere indirizzati fin dall’inizio a partire da questi indicatori: l’Auditor quindi si può porre due
obiettivi: il primo è quello di massimizzare le prestazioni energetiche, il secondo è quello di massimizzare la qualità ambientale (o
un mix dei due);
Nella definizione delle misure si da ampio spazio a tutte quelle tecnologie a consumo zero, ad esempio le tecnologie impiantistiche
che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili come solare termico, solare fotovoltaico e biomassa;
Nella definizione delle misure si da ampio spazio a tutte le soluzioni naturali che possono contribuire al controllo climatico e
illuminotecnico dell’edificio, come ad esempio tetti verdi, facciate verdi, sistemi di ombreggiamento naturale, sistemi solari passivi
e sistemi di daylighting.
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Energy Audit
procedura sistematica volta a fornire una adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un
edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad
individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e riferire in
merito ai risultati.
Energy Auditor
soggetto individuale o organizzazione in possesso delle competenze tecniche e organizzative necessarie
per condurre un Energy Audit.
Green Energy Audit
a differenza dell’Energy Audit questa procedura si pone anche l’obiettivo di individuare le azioni che
possono migliorare la sostenibilità globale dell’edificio, dell’impianto o del sistema oggetto
dell’indagine.
Green Energy Auditor
soggetto individuale o organizzazione che, oltre ad avere i requisiti dell’Energy Auditor ha anche le
competenze sui protocolli di certificazione ambientale internazionali (ad esempio ITACA, LEED,
BREEAM, ecc.) e quindi è in grado di effettuare una valutazione dei possibili miglioramenti della
sostenibilità dell’edificio, dell’impianto o del sistema oggetto dell’indagine.
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Flusso di processo
del Green Energy Audit
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GREEN ENERGY AUDITOR
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Schema gerarchico per la classificazione delle checklist
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Strumenti di valutazione: Manuali – linee guida
AREE DI INTERESSE
Involucro edilizio (coperture, basamenti, pareti,
involucro trasparente, protezione solare, daylighting,
ecc.);
Impianti meccanici (riscaldamento, climatizzazione
estiva, ventilazione, produzione di acqua calda,
servizi idrici, ecc.);
Impianti elettrici (generazione, distribuzione e
utilizzo dell’energia, illuminazione);
Fonti energetiche rinnovabili (solare termico,
solare fotovoltaico, biomassa, ecc.);
Miglioramento della gestione (miglioramento della
gestione, manutenzione e contabilità energetica,
ecc.).
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Ispettore
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NON SOLO UNA FIGURA SPECIFICA PER IL GREEN ENERGY AUDIT
MA
ANCHE STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
GREEN ENERGY AUDITOR
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GRAZIE - THANKS - HVALA
Geom. Giorgio Bertoli
Via Lorenzoni, 16 – Gradisca d’Isonzo (GO) Tel 0481 969924 [email protected]
www.sitest.it
Collaborazione e patrocinio
Sacert - Milano
Green Energy Audit
Per creare questa presentazione abbiamo usato 100% energia pulita Multiutility
24 giugno 2013
88
ARES
Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile
www.aresfvg.it
[email protected]
Tel.0427.709326 0432.555159