CONVEGNO “Gli assetti successori delle famiglie ricomposte dopo la L. 219/2012 e il D.lgs 154/2013 Bolzano 21 marzo 2014 DIRITTO EREDITARIO E CASISTICA NOTARILE PRIMA E DOPO LA L. 219/2012 E IL D.LGS 154/2013 Andrea Todeschini Premuda Notaio in Mestrino I tre principi cardine della riforma Art. 74 c.c. (Parentela) - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti. Art. 258 c.c. (Effetti del riconoscimento) - Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso […] Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. pagina 2 di 2 Successione necessaria – modifiche normative Art. 536 Legittimari [I] . Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. [II]. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. [III]. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali. Art. 536 Legittimari [I] . Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti . [II] . Ai figli [legittimi] sono equiparati [i legittimati e] gli adottivi. [III] . A favore dei discendenti dei figli [legittimi o naturali] , i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli [legittimi o naturali] . pagina 3 di 2 Successione necessaria – modifiche normative Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi [I] . Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544. [II] . omissis Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti [I] . Se chi muore non lascia figli [legittimi né naturali] , ma ascendenti [legittimi] , a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto è disposto dall'articolo 544. [II] . omissis . pagina 4 di 2 Successione necessaria – art. 536 co. 1 c.c. ante riforma Caio – Caia (non cgt.) Caietto (fig. nat.) – Caietta (non cgt.) Relictum 200 Debiti 50 Donatum 150 Muore Caietto, convivente con Caietta, senza lasciare discendenti né coniuge. Ante riforma del diritto di famiglia nel caso di specie non vi sarebbero stati legittimari e il de cuius avrebbe potuto disporre liberamente dellintero suo patrimonio. pagina 5 di 2 Successione necessaria – art. 536 co. 1 c.c. post riforma Caio – Caia (non cgt.) Caietto (figlio) – Caietta (non cgt.) Relictum 200 Debiti 50 Donatum 150 Muore Caietto, convivente con Caietta, senza lasciare discendenti né coniuge. Post riforma del diritto di famiglia ai genitori Caio e Caia è riservato complessivamente un terzo del patrimonio di Caietto, determinato ai sensi dell’art. 556 c.c. Se il rapporto di filiazione fosse stato riconosciuto/giudizialmente accertato solo nei confronti di uno solo dei genitori -> a questi spetterebbe per intero il terzo riservato dalla legge (pari a 100). pagina 6 di 2 Successione legittima – modifiche normative Art. 565 Categorie dei successibili [I]. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. Art. 565 Categorie dei successibili [I] . Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti [legittimi e naturali] , agli ascendenti [legittimi] , ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. . pagina 7 di 2 Concorso tra coniuge e fratelli/sorelle naturali (art. 583 c.c.) ante riforma Mevia = Tizio (cgt.) Sempronio Muore Tizio, coniugato con Mevia senza discendenti né ascendenti e con Sempronio come fratello naturale. A Tizio succedeva solo il coniuge per l’intero. Non vi era alcuna vocazione per Sempronio in quanto, fratello naturale, non si era instaurato alcun rapporto di parentela tra di due fratelli Tizio e Sempronio. pagina 8 di 2 Concorso tra coniuge e fratelli/sorelle naturali (art. 582 c.c.) post riforma Mevia = Tizio (cgt.) Sempronio Muore Tizio, coniugato con Mevia senza figli e con Sempronio come fratello (già) «naturale» . A Tizio succede il coniuge per 2/3 il fratello naturale Sempronio per 1/3 (art. 582 c.c.). pagina 9 di 2 Successione legittima - Concorso tra coniuge, genitori e fratelli/sorelle naturali (art. 582 c.c.) ante riforma Caio = Caia (cgt.) / Caia – Mevio (non cgt.) Mevia = Tizio Sempronio Tizio, coniugato con Mevia senza discendenti e con Sempronio come fratello naturale, premuore ai propri genitori. A Tizio succedeva il coniuge per 2/3 e i genitori Caio e Caia per 1/6 ciascuno (art. 582 c.c.). Non vi era alcuna vocazione per Sempronio in quanto, fratello naturale, non si era instaurato alcun rapporto di parentela tra i due fratelli Tizio e Sempronio. pagina 10 di 2 Successione legittima Concorso tra coniuge, genitori e fratelli/sorelle (art. 582, 571 c.c.) post riforma Caio = Caia (cgt.)/ Caia – Mevio (non cgt.) Mevia = Tizio Sempronio Tizio, coniugato con Mevia senza figli e con Sempronio come fratello (già) «naturale» uterino, premuore ai propri genitori. A Tizio succede il coniuge per 10/15, i genitori Caio e Caia per 2/15 ciascuno (=16/60 complessivi maggiore di 1/4) e al fratello uterino Sempronio 1/15 (art. 582, 571 c.c.). pagina 11 di 2 Concorso tra coniuge e ascendenti naturali Ante riforma Caio – Caia (non cgt.) Tizio – Tizia (non cgt.) Cornelio = Cornelia (cgt.) Cornelio muore ab intestato lasciando la moglie Cornelia e i nonni paterni naturali Caio e Caia. L’eredità si sarebbe devoluta interamente al coniuge Caia non assumendo rilevanza l’ascendenza naturale. pagina 12 di 2 Concorso tra coniuge e ascendenti naturali Post riforma Caio – Caia (non cgt.) Tizio – Tizia (non cgt.) Cornelio = Cornelia (cgt.) Cornelio muore ab intestato lasciando la moglie Cornelia e i nonni paterni naturali Caio e Caia. L’eredità si devolve per 1/3 ai nonni paterni e per 2/3 al coniuge (art. 582 c.c.) pagina 13 di 2 Successione tra fratelli 570 c.c. ante riforma Mevia - Caio (non cgt.)/ Caia = Caio (cgt.) / Caio = Tizia (cgt) Caietta Sempronio Sempronia Calpurnio Calpurnia Muore Sempronia, nubile, sena lasciare discendenti, né ascendenti. Ante riforma le sarebbero succeduti solo i fratelli legittimi con applicazione del 2° co. dell’art. 570 c.c. e pertanto: a Sempronio sarebbero spettati 2/4 dell’eredità, a Calpurnio 1/4 e a Calpurnia 1/4. Caietta, in quanto naturale, non era destinata a succedere (Corte Cost. 377/1994) pagina 14 di 2 Successione tra fratelli 570 c.c. post riforma Mevia – Caio (non cgt.) / Caia = Caio (cgt.)/ Caio = Tizia (cgt.) Caietta Sempronio Sempronia Calpurnio Calpurnia Muore Sempronia, nubile, sena lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti. Le succedono tutti i fratelli (già) «legittimi» e (già) «naturali» con applicazione del 2° co. dell’art. 570 c.c. e pertanto: a Sempronio spettano 2/5 dell’eredità, a Caietta 1/5, a Calpurnio 1/5 e a Calpurnia 1/5. pagina 15 di 2 Successione tra fratelli naturali (art. 570 c.c.) ante riforma Tizione = Tiziona (cgt.) Mevia – Caietto (non cgt.) /Caietto = Caia (cgt.) Sempronio Caietta Calpurnio Muore Calpurnio (senza coniuge né discendenti, né ascendenti). Ad esso sopravvive il fratello naturale Sempronio (unilaterale) e la zia paterna Caietta. L’eredità si sarebbe devoluta per l’intero alla zia Caietta. L’assenza di vincoli di parentela tra fratelli naturali escludeva la chiamata per Sempronio se non (a seguito della sentenza Corte Cost. 184/1990) in assenza di parenti entro il 6° e prima dello Stato. pagina 16 di 2 Successione tra fratelli nati fuori dal matrimonio (art. 570 c.c.) post riforma Tizione = Tiziona (cgt.) Mevia – Caietto (non cgt.) /Caietto = Caia (cgt.) Caietta Sempronio Calpurnio Muore Calpurnio (senza coniuge né discendenti, né ascendenti). Ad esso sopravvive il fratello naturale Sempronio (unilaterale) e la zia paterna Caietta. L’eredità si devolve per l’intero al fratello (già) «naturale» Sempronio, stante l’unicità dello stato di figlio e l’estensione del vincolo di parentela anche ai figli nati fuori dal matrimonio. La chiamata del fratello naturale Sempronio esclude la chiamata della zia paterna Caietta (art. 572 c.c.). pagina 17 di 2 Rappresentazione ante riforma (art. 467/468 c.c.) Caio – Caia (non cgt.) Tizio Tizia – Mevio (non cgt.) Tizietto Tizietta Tizio, celibe e senza discendenti, muore ab intestato. Gli sopravvivono i genitori naturali Caio e Caia e i figli della sorella naturale premorta Tizia, Tizietto e Tizietto. Ante riforma l’intera eredità di Tizio sarebbe spettata ai genitori naturali Caio e Caia (art. 578 c.c.). La sorella Tizia, in quanto naturale e come tale esclusa dal novero dei parenti, sarebbe stata esclusa dalla successione e ciò avrebbe impedito l’operare della rappresentazione a favore di Tizietto e Tizietta. pagina 18 di 2 Rappresentazione post riforma art. 467/468 c.c. Caio – Caia Tizio Tizia - Mevio Tizietto Tizietta Tizio, celibe e senza discendenti, muore ab intestato. Sopravvivono i genitori naturali Caio e Caia e i figli (già) naturali della sorella (già) naturale Tizia premorta, Tizietto e Tizietta. Post riforma l’eredità di Tizio spetta come segue (successione per capi): ai genitori Caio e Caia per la quota di 1/3 ciascuno (art. 571 c.c.). Il residuo terzo spetta in pari eguali a Tizietto e Tizietta per rappresentazione (art. 571, 467, 468 c.c.) pagina 19 di 2 Successione necessaria – art. 536 co. 2 c.c. ante riforma Mevia = Caio (già cgt. ora divorizati)/ Caio = Caia (cgt.) adoz. 44 l.184/1983 Caietto (figlio legittimo e adottivo) Relictum 200 Debiti 50 Donatum 150 Muore Caietto (figlio dei coniugi Caio e Mevia, adottato ex art. 44 l. 184/1983 dalla nuova moglie di Caio, Caia), senza lasciare discendenti né coniuge. Ante riforma del diritto di famiglia Caio e Mevia avrebbero avuto diritto, quale quota di riserva a 1/3 del patrimonio di Caietto determinato ex art. 556 c.c. Ex art. 304 co. 2° c.c. come richiamato dall ’ art. 55 l. 184/1983 l’adottante Caia non avrebbe avuto alcun diritto sulla successione del figlio adottivo Caietto. A conferma di ciò si consideri come l’art. 536 c.c. non ricomprenda tra i legittimari gli ascendenti adottivi. pagina 20 di 2 Successione necessaria – art. 536 co. 2 c.c. post riforma Mevia = Caio (già cgt. ora divorziati/ Caio = Caia (cgt.) adoz. 44 l.184/1983 Caietto (figlio) Relictum 200 Debiti 50 Donatum 150 Muore Caietto (f.n.n.m. di Caio e della di lui ex coniuge Mevia, adottato ex art. 44 l. 184/1983 dalla nuova moglie di Caio, Caia), senza lasciare discendenti né coniuge. Post riforma del diritto di famiglia ove si considerino anche gli adottati in casi particolari ex art. 44 l. 183/1984 a pieno titolo inseriti nella famiglia dell’adottante (art. 74 c.c.) saranno legittimari: Mevia, Caio e Caia. In quali quote? pagina 21 di 2 Famiglie ricomposte ante riforma Tizia – Tizio (non cgt.)/Caia=Tizio (cgt.) Tizietto Caietta Caietto Tizietto, figlio naturale di Tizio e Tizia, viene adottato ex art. 44 l. 184/1983 da Caia, moglie del di lui padre Tizio. Tizio e Caia hanno due figli legittimi Caietto e Caietta Si apre ab intestato la successione di Tizietto, celibe senza discendenti. L’intera eredità si devolveva ai di lui genitori Tizia e Tizio. La madre adottiva Caia non poteva vantare diritti successori (art. 304 co. 1 c.c.) né erano vocati Caietta e Caietto. pagina 22 di 2 Famiglie ricomposte post riforma 1/2 Tizia – Tizio (non cgt.)/Caia = Tizio (non cgt.) Tizietto Caietta Caietto Tizietto, figlio (già) naturale di Tizio e Tizia, viene adottato ex art. 44 l. 184/1983 da Caia, moglie del di lui padre Tizio. Tizio e Caia hanno due figli (già) legittimi Caietto e Caietta Si apre ab intestato la successione di Tizietto, celibe senza discendenti. Se si aderisce alla tesi per cui l’art. 74 c.c. estenderebbe il vincolo di parentela anche ai figli adottivi ex art. 44 l. 184/1983, alleredità di Tizietto concorrerebbero suoi fratelli Caietta e Caietto, i suoi genitori di sangue e la madre adottiva Caia. In che misura? pagina 23 di 2 Famiglie ricomposte post riforma 2/2 Vi sono tre genitori (due di sangue e un adottivo) e due fratelli unilaterali. a)Si potrebbe applicare l’art. 569 c.c. con riferimento ai genitori e quindi attribuire l’eredità per linee, considerando i due genitori di sangue come un’unica linea: i genitori di sangue sarebbero chiamati per 1/6 ciascuno, la madre adottiva per 2/6 e i fratelli unilaterali per 1/6 ciascuno (conseguono la metà di quanto riservato ai genitori). In questo modo però l’ascendente adottante verrebbe sempre favorito rispetto ai genitori di sangue. b)Ciascuno degli aventi diritto potrebbe essere chiamato per capi. I fratelli unilaterali conseguono la metà di quello che conseguono i genitori (art. 571 c.c. ) = > ciascun genitore (i due di sangue e l’adottivo) è chiamato per 2/8; ciascun fratello unilaterali è chiamato per 1/8. La metà cui fa riferimento l’art. 571 c.c. andrebbe calcolata con riferimento alla chiamata dei tre genitori complessivamente considerati, i quali sono anche riservatari. Ai sensi dell ’ art. 553 c.c. le quote potrebbero essere rideterminate per tutelare i diritti dei riservatari. pagina 24 di 2 Rappresentazione e adozione Caio = Caia (cgt.) Tizia Calpurnio Tizio Filano Mevio Sempronio adozione ex art. 44 l. 184 Tizio, i cui genitori sono premorti, muore ab intestato, celibe e senza figli. Dei tre fratelli è vivo solo Calpurnio. Sono premorti Tizia, madre biologica di Mevio e Sempronio e Filano, adottante ex art. 44 l. 184/1983 degli stessi Mevio e Sempronio. Mevio e Sempronio sono chiamati a succedere a Tizio solo in rappresentazione di Tizia o anche in rappresentazione di Filano? pagina 25 di 2 Rappresentazione e adozione Caio = Caia Tizia Calpurnio Tizio Filano Mevio Sempronio adozione ex art. 44 l. 184 -> ante riforma: l’adozione in casi particolari non comportava l’instaurarsi di rapporti di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante (ex artt. 300 co. 2. c.c. richiamato dall’art. 55 l. 184/1983). L’art. 468 c.c. contempla i figli adottivi solo come rappresentati e non come rappresentanti -> post riforma: sulla base della nuova formulazione dell’art. 74 c.c. il figlio adottato ex art. 44, pur mantenendo vincoli giuridici con i genitori di sangue e i loro parenti, acquisirebbe il vincolo di parentela anche nei confronti della famiglia adottiva. Seguendo questa impostazione Mevio e Sempronio succederebbero per rappresentazione sia a Tizia sia a Filano. pagina 26 di 2
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