Diritto ereditario e casistica notarile prima e dopo la l. 219/2012 e il

CONVEGNO
“Gli assetti successori delle famiglie ricomposte dopo
la L. 219/2012 e il D.lgs 154/2013
Bolzano 21 marzo 2014
DIRITTO EREDITARIO E CASISTICA
NOTARILE PRIMA E DOPO LA L. 219/2012 E IL
D.LGS 154/2013
Andrea Todeschini Premuda
Notaio in Mestrino
I tre principi cardine della riforma
Art. 74 c.c. (Parentela) - La parentela è il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è
avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di
fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è' adottivo. Il vincolo di
parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di
cui agli articoli 291 e seguenti.
Art. 258 c.c. (Effetti del riconoscimento) - Il riconoscimento produce effetti
riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso […]
Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). - Tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico.
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Successione necessaria – modifiche normative
Art. 536
Legittimari
[I] . Le persone a favore delle
quali la legge riserva una quota
di eredità o altri diritti nella
successione sono: il coniuge, i
figli legittimi, i figli naturali,
gli ascendenti legittimi.
[II]. Ai figli legittimi sono
equiparati i legittimati e gli
adottivi.
[III]. A favore dei discendenti
dei figli legittimi o naturali, i
quali vengono alla successione
in luogo di questi, la legge
riserva gli stessi diritti che
sono riservati ai figli legittimi
o naturali.
Art. 536
Legittimari
[I] . Le persone a favore delle
quali la legge riserva una quota
di eredità o altri diritti nella
successione sono: il coniuge, i
figli, gli ascendenti .
[II] . Ai figli [legittimi] sono
equiparati [i legittimati e] gli
adottivi.
[III] . A favore dei discendenti
dei figli [legittimi o naturali] ,
i
quali
vengono
alla
successione in luogo di questi,
la legge riserva gli stessi diritti
che sono riservati ai figli
[legittimi o naturali] .
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Successione necessaria – modifiche normative
Art. 538
Riserva a favore degli
ascendenti legittimi
[I] . Se chi muore non lascia
figli legittimi né naturali, ma
ascendenti legittimi, a favore di
questi è riservato un terzo del
patrimonio, salvo quanto è
disposto dall'articolo 544.
[II] . omissis
Art. 538
Riserva a favore degli
ascendenti
[I] . Se chi muore non lascia
figli [legittimi né naturali] ,
ma ascendenti [legittimi] , a
favore di questi è riservato un
terzo del patrimonio, salvo
quanto
è
disposto
dall'articolo 544.
[II] . omissis .
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Successione necessaria – art. 536 co. 1 c.c. ante riforma
Caio – Caia (non cgt.)
Caietto (fig. nat.) – Caietta (non cgt.)
Relictum 200
Debiti 50
Donatum 150
Muore Caietto, convivente con Caietta, senza lasciare discendenti né
coniuge.
Ante riforma del diritto di famiglia nel caso di specie non vi sarebbero stati
legittimari e il de cuius avrebbe potuto disporre liberamente dellintero suo
patrimonio.
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Successione necessaria – art. 536 co. 1 c.c. post riforma
Caio – Caia (non cgt.)
Caietto (figlio) – Caietta (non cgt.)
Relictum 200
Debiti 50
Donatum 150
Muore Caietto, convivente con Caietta, senza lasciare discendenti né
coniuge.
Post riforma del diritto di famiglia ai genitori Caio e Caia è riservato
complessivamente un terzo del patrimonio di Caietto, determinato ai sensi
dell’art. 556 c.c.
Se il rapporto di filiazione fosse stato riconosciuto/giudizialmente accertato
solo nei confronti di uno solo dei genitori -> a questi spetterebbe per intero
il terzo riservato dalla legge (pari a 100).
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Successione legittima – modifiche normative
Art. 565
Categorie dei successibili
[I]. Nella successione legittima
l'eredità si devolve al coniuge, ai
discendenti legittimi e naturali, agli
ascendenti legittimi, ai collaterali,
agli altri parenti e allo Stato,
nell'ordine e secondo le regole
stabilite nel presente titolo.
Art. 565
Categorie dei successibili
[I] . Nella successione legittima
l'eredità si devolve al coniuge, ai
discendenti [legittimi e naturali] ,
agli ascendenti [legittimi] , ai
collaterali, agli altri parenti e allo
Stato, nell'ordine e secondo le
regole stabilite nel presente titolo. .
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Concorso tra coniuge e fratelli/sorelle naturali
(art. 583 c.c.) ante riforma
Mevia = Tizio (cgt.)
Sempronio
Muore Tizio, coniugato con Mevia senza discendenti né ascendenti e con
Sempronio come fratello naturale.
A Tizio succedeva solo il coniuge per l’intero. Non vi era alcuna vocazione
per Sempronio in quanto, fratello naturale, non si era instaurato alcun
rapporto di parentela tra di due fratelli Tizio e Sempronio.
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Concorso tra coniuge e fratelli/sorelle naturali
(art. 582 c.c.) post riforma
Mevia = Tizio (cgt.)
Sempronio
Muore Tizio, coniugato con Mevia senza figli e con Sempronio come
fratello (già) «naturale» . A Tizio succede il coniuge per 2/3 il
fratello naturale Sempronio per 1/3 (art. 582 c.c.).
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Successione legittima - Concorso tra coniuge, genitori e fratelli/sorelle naturali
(art. 582 c.c.) ante riforma
Caio = Caia (cgt.) / Caia – Mevio (non cgt.)
Mevia = Tizio
Sempronio
Tizio, coniugato con Mevia senza discendenti e con Sempronio
come fratello naturale, premuore ai propri genitori.
A Tizio succedeva il coniuge per 2/3 e i genitori Caio e Caia per 1/6
ciascuno (art. 582 c.c.). Non vi era alcuna vocazione per Sempronio
in quanto, fratello naturale, non si era instaurato alcun rapporto di
parentela tra i due fratelli Tizio e Sempronio.
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Successione legittima Concorso tra coniuge, genitori e fratelli/sorelle
(art. 582, 571 c.c.) post riforma
Caio = Caia (cgt.)/ Caia – Mevio (non cgt.)
Mevia = Tizio
Sempronio
Tizio, coniugato con Mevia senza figli e con Sempronio come
fratello (già) «naturale» uterino, premuore ai propri genitori.
A Tizio succede il coniuge per 10/15, i genitori Caio e Caia per 2/15
ciascuno (=16/60 complessivi maggiore di 1/4) e al fratello uterino
Sempronio 1/15 (art. 582, 571 c.c.).
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Concorso tra coniuge e ascendenti naturali
Ante riforma
Caio – Caia (non cgt.)
Tizio – Tizia (non cgt.)
Cornelio = Cornelia (cgt.)
Cornelio muore ab intestato lasciando la moglie Cornelia e i nonni
paterni naturali Caio e Caia.
L’eredità si sarebbe devoluta interamente al coniuge Caia non
assumendo rilevanza l’ascendenza naturale.
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Concorso tra coniuge e ascendenti naturali
Post riforma
Caio – Caia (non cgt.)
Tizio – Tizia (non cgt.)
Cornelio = Cornelia (cgt.)
Cornelio muore ab intestato lasciando la moglie Cornelia e i nonni
paterni naturali Caio e Caia.
L’eredità si devolve per 1/3 ai nonni paterni e per 2/3 al coniuge
(art. 582 c.c.)
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Successione tra fratelli 570 c.c. ante riforma
Mevia - Caio (non cgt.)/ Caia = Caio (cgt.) / Caio = Tizia (cgt)
Caietta Sempronio Sempronia Calpurnio Calpurnia
Muore Sempronia, nubile, sena lasciare discendenti, né ascendenti.
Ante riforma le sarebbero succeduti solo i fratelli legittimi con
applicazione del 2° co. dell’art. 570 c.c. e pertanto: a Sempronio
sarebbero spettati 2/4 dell’eredità, a Calpurnio 1/4 e a Calpurnia
1/4.
Caietta, in quanto naturale, non era destinata a succedere (Corte
Cost. 377/1994)
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Successione tra fratelli 570 c.c. post riforma
Mevia – Caio (non cgt.) / Caia = Caio (cgt.)/ Caio = Tizia (cgt.)
Caietta Sempronio Sempronia Calpurnio Calpurnia
Muore Sempronia, nubile, sena lasciare prole, né genitori, né altri
ascendenti. Le succedono tutti i fratelli (già) «legittimi» e (già)
«naturali» con applicazione del 2° co. dell’art. 570 c.c. e pertanto:
a Sempronio spettano 2/5 dell’eredità, a Caietta 1/5, a Calpurnio
1/5 e a Calpurnia 1/5.
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Successione tra fratelli naturali (art. 570 c.c.) ante riforma
Tizione = Tiziona (cgt.)
Mevia – Caietto (non cgt.) /Caietto = Caia (cgt.)
Sempronio
Caietta
Calpurnio
Muore Calpurnio (senza coniuge né discendenti, né ascendenti). Ad esso
sopravvive il fratello naturale Sempronio (unilaterale) e la zia paterna Caietta.
L’eredità si sarebbe devoluta per l’intero alla zia Caietta.
L’assenza di vincoli di parentela tra fratelli naturali escludeva la chiamata per
Sempronio se non (a seguito della sentenza Corte Cost. 184/1990) in assenza di
parenti entro il 6° e prima dello Stato.
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Successione tra fratelli nati fuori dal matrimonio
(art. 570 c.c.) post riforma
Tizione = Tiziona (cgt.)
Mevia – Caietto (non cgt.) /Caietto = Caia (cgt.)
Caietta
Sempronio
Calpurnio
Muore Calpurnio (senza coniuge né discendenti, né ascendenti). Ad esso
sopravvive il fratello naturale Sempronio (unilaterale) e la zia paterna
Caietta.
L’eredità si devolve per l’intero al fratello (già) «naturale» Sempronio,
stante l’unicità dello stato di figlio e l’estensione del vincolo di parentela
anche ai figli nati fuori dal matrimonio. La chiamata del fratello naturale
Sempronio esclude la chiamata della zia paterna Caietta (art. 572 c.c.).
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Rappresentazione ante riforma (art. 467/468 c.c.)
Caio – Caia (non cgt.)
Tizio Tizia – Mevio (non cgt.)
Tizietto Tizietta
Tizio, celibe e senza discendenti, muore ab intestato. Gli
sopravvivono i genitori naturali Caio e Caia e i figli della sorella
naturale premorta Tizia, Tizietto e Tizietto.
Ante riforma l’intera eredità di Tizio sarebbe spettata ai genitori
naturali Caio e Caia (art. 578 c.c.). La sorella Tizia, in quanto
naturale e come tale esclusa dal novero dei parenti, sarebbe stata
esclusa dalla successione e ciò avrebbe impedito l’operare della
rappresentazione a favore di Tizietto e Tizietta.
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Rappresentazione post riforma art. 467/468 c.c.
Caio – Caia
Tizio Tizia - Mevio
Tizietto Tizietta
Tizio, celibe e senza discendenti, muore ab intestato. Sopravvivono i
genitori naturali Caio e Caia e i figli (già) naturali della sorella (già)
naturale Tizia premorta, Tizietto e Tizietta.
Post riforma l’eredità di Tizio spetta come segue (successione per
capi): ai genitori Caio e Caia per la quota di 1/3 ciascuno (art. 571
c.c.). Il residuo terzo spetta in pari eguali a Tizietto e Tizietta per
rappresentazione (art. 571, 467, 468 c.c.)
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Successione necessaria – art. 536 co. 2 c.c. ante riforma
Mevia = Caio (già cgt. ora divorizati)/ Caio = Caia (cgt.)
adoz. 44 l.184/1983
Caietto (figlio legittimo e adottivo)
Relictum 200
Debiti 50
Donatum 150
Muore Caietto (figlio dei coniugi Caio e Mevia, adottato ex art. 44 l.
184/1983 dalla nuova moglie di Caio, Caia), senza lasciare discendenti né
coniuge.
Ante riforma del diritto di famiglia Caio e Mevia avrebbero avuto diritto,
quale quota di riserva a 1/3 del patrimonio di Caietto determinato ex art.
556 c.c.
Ex art. 304 co. 2° c.c. come richiamato dall ’ art. 55 l. 184/1983
l’adottante Caia non avrebbe avuto alcun diritto sulla successione del figlio
adottivo Caietto. A conferma di ciò si consideri come l’art. 536 c.c. non
ricomprenda tra i legittimari gli ascendenti adottivi.
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Successione necessaria – art. 536 co. 2 c.c. post riforma
Mevia = Caio (già cgt. ora divorziati/ Caio = Caia (cgt.)
adoz. 44 l.184/1983
Caietto (figlio)
Relictum 200
Debiti 50
Donatum 150
Muore Caietto (f.n.n.m. di Caio e della di lui ex coniuge Mevia, adottato ex
art. 44 l. 184/1983 dalla nuova moglie di Caio, Caia), senza lasciare
discendenti né coniuge.
Post riforma del diritto di famiglia ove si considerino anche gli adottati in
casi particolari ex art. 44 l. 183/1984 a pieno titolo inseriti nella famiglia
dell’adottante (art. 74 c.c.) saranno legittimari: Mevia, Caio e Caia. In quali
quote?
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Famiglie ricomposte ante riforma
Tizia – Tizio (non cgt.)/Caia=Tizio (cgt.)
Tizietto
Caietta Caietto
Tizietto, figlio naturale di Tizio e Tizia, viene adottato ex art. 44 l. 184/1983
da Caia, moglie del di lui padre Tizio. Tizio e Caia hanno due figli legittimi
Caietto e Caietta
Si apre ab intestato la successione di Tizietto, celibe senza discendenti.
L’intera eredità si devolveva ai di lui genitori Tizia e Tizio. La madre
adottiva Caia non poteva vantare diritti successori (art. 304 co. 1 c.c.) né
erano vocati Caietta e Caietto.
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Famiglie ricomposte post riforma 1/2
Tizia – Tizio (non cgt.)/Caia = Tizio (non cgt.)
Tizietto
Caietta Caietto
Tizietto, figlio (già) naturale di Tizio e Tizia, viene adottato ex art. 44 l.
184/1983 da Caia, moglie del di lui padre Tizio. Tizio e Caia hanno due figli
(già) legittimi Caietto e Caietta
Si apre ab intestato la successione di Tizietto, celibe senza discendenti.
Se si aderisce alla tesi per cui l’art. 74 c.c. estenderebbe il vincolo di
parentela anche ai figli adottivi ex art. 44 l. 184/1983, alleredità di Tizietto
concorrerebbero suoi fratelli Caietta e Caietto, i suoi genitori di sangue e la
madre adottiva Caia. In che misura?
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Famiglie ricomposte post riforma 2/2
Vi sono tre genitori (due di sangue e un adottivo) e due fratelli unilaterali.
a)Si potrebbe applicare l’art. 569 c.c. con riferimento ai genitori e quindi
attribuire l’eredità per linee, considerando i due genitori di sangue come
un’unica linea: i genitori di sangue sarebbero chiamati per 1/6 ciascuno, la
madre adottiva per 2/6 e i fratelli unilaterali per 1/6 ciascuno (conseguono
la metà di quanto riservato ai genitori). In questo modo però l’ascendente
adottante verrebbe sempre favorito rispetto ai genitori di sangue.
b)Ciascuno degli aventi diritto potrebbe essere chiamato per capi. I fratelli
unilaterali conseguono la metà di quello che conseguono i genitori (art.
571 c.c. ) = > ciascun genitore (i due di sangue e l’adottivo) è chiamato per
2/8; ciascun fratello unilaterali è chiamato per 1/8. La metà cui fa
riferimento l’art. 571 c.c. andrebbe calcolata con riferimento alla chiamata
dei tre genitori complessivamente considerati, i quali sono anche
riservatari. Ai sensi dell ’ art. 553 c.c. le quote potrebbero essere
rideterminate per tutelare i diritti dei riservatari.
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Rappresentazione e adozione
Caio = Caia
(cgt.)
Tizia Calpurnio Tizio Filano
Mevio Sempronio
adozione ex art. 44 l. 184
Tizio, i cui genitori sono premorti, muore ab intestato, celibe e senza figli.
Dei tre fratelli è vivo solo Calpurnio. Sono premorti Tizia, madre biologica
di Mevio e Sempronio e Filano, adottante ex art. 44 l. 184/1983 degli stessi
Mevio e Sempronio.
Mevio e Sempronio sono chiamati a succedere a Tizio solo in
rappresentazione di Tizia o anche in rappresentazione di Filano?
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Rappresentazione e adozione
Caio = Caia
Tizia Calpurnio Tizio Filano
Mevio Sempronio
adozione ex art. 44 l. 184
-> ante riforma: l’adozione in casi particolari non comportava l’instaurarsi di
rapporti di parentela tra l’adottato e la famiglia dell’adottante (ex artt. 300
co. 2. c.c. richiamato dall’art. 55 l. 184/1983). L’art. 468 c.c. contempla i figli
adottivi solo come rappresentati e non come rappresentanti
-> post riforma: sulla base della nuova formulazione dell’art. 74 c.c. il figlio
adottato ex art. 44, pur mantenendo vincoli giuridici con i genitori di
sangue e i loro parenti, acquisirebbe il vincolo di parentela anche nei
confronti della famiglia adottiva. Seguendo questa impostazione Mevio e
Sempronio succederebbero per rappresentazione sia a Tizia sia a Filano.
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