Sent.378/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio instaurato con il ricorso n.71507, prodotto da Boria Faustino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ferdinando Ianniello e Fabio Pisani, e presso di loro domiciliato in Roma, alla Circomvallazione Clodia n. 36,A; Contro l’INPDAP, oggi INPS, costituito per tramite dell’Avv. Sabrina Pancari; l’AMA, n.c.; per l’accertamento del diritto a pensione privilegiata; Visti gli atti di causa; Udito alla pubblica udienza del 02.04.2014 l’Avv. Ferdinando Ianniello e per l’INPS l’Avv. Massimo Boccia Neri, per delega dell’Avv. Pancari, Ritenuto in FATTO Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell’AMNU (poi AMA) di Roma dal 01.03.1987 come operario specializzato di liv. IV, addetto quale meccanico al forno inceneritore dei rifiuti presso lo stabilimento AMA di Ponte Malnome, sino alla cessazione dal servizio, avvenuta il 07.07.1998 per inidoneità alle mansioni (inidoneità che il ricorrente afferma dichiarata per la patologia “esiti di intervento per carcinoma epidermoidale corda vocale destra”), e gode per tale 1 patologia di pensione di inabilità dal 08.07.1998. Per questa patologia (”cordectomia dx per Ca epidermoidale C.V.V. dx”) egli ha presentato il 09.04.1999 una domanda di pensione di privilegio, sulla quale il CTPP si è espresso negativamente (parere n.150, nella seduta del 11.02.2003) in merito alla dipendenza da causa di servizio sia di detta infermità, rilevando l’assenza di incidenti fattori di servizio e la presenza di fattori di rischio derivanti dalle abitudini di vita dell’interessato (fumo di 40 sigarette al dì ed uso di alcool come modesto bevitore), sia delle altre, riscontrate dalla CMO nel corso del procedimento (verbale del 27.03.02) – la broncopatia cronica e l’ipertensione –in quanto giudicate dipendenti dalle abitudini soggettive dell’interessato fumatore abituale. Per tutte le predette infermità la CMO aveva espresso parere di “non idoneità permanente al servizio di istituto” dell’interessato. La domanda è stata respinta con la determina INPDAP n. B5 del 04.04.2003, adottata con richiamo al citato verbale negativo del CTPPO. Con il presente ricorso, notificato all’INPDAP ed all’AMA il 05.10.2011, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto a pensione di privilegio, con corresponsione degli arretrati maturati a tale titolo e delle somme accessorie, ponendo a base della pretesa l’insufficienza delle argomentazioni del CTPP di fronte a fatto che, relativamente alla specifica patologia sofferta, di natura tumorale, anche in base alle comuni nozioni è del tutto plausibile, ed avrebbe richiesto maggiori approfondimenti, il fatto che le mansioni esercitate, di meccanico addetto al forno inceneritore dei rifiuti urbani, possano aver determinato l’insorgenza della patologia stessa, per gli effetti nocivi dei vapori esalati dalla combustione e dalle sostanze tossiche disperse, ed ha chiesto l’accertamento del diritto a pensione di privilegio e, in via subordinata, il deferimento della questione a CTU. L’INPS, succeduto nelle competenze e funzioni del disciolto INPDAP, si è costituito il 27.11.2012 depositando atti dal fascicolo amministrativo, non completo, e rilevando lo ius superveniens costituito dall’art. 6 della legge n. 214 del 22.12.2011, in vigore dal 28.12.2011, che ha disposto l’abrogazione dell’istituto della pensione privilegiata (e di altri) con salvezza disposta, tra le altre 2 ipotesi ivi specificatamente previste, per i procedimenti in corso, clausola che, non contenendo espressa menzione ai processi ma solo ai procedimenti amministrativi, per la tesi dell’Istituto non includerebbe tra le ipotesi di ultrattività dei suddetti istituti la fattispecie degli accertamenti pendenti in sede giurisdizionale alla medesima data. In via subordinata, ha eccepito la prescrizione del diritto e si è opposto alla richiesta di CTU per la genericità delle contestazioni sulle conclusioni negative del CTPP, concludendo per il rigetto del ricorso. All’udienza del 12.12.2012, con ordinanza n. 57/2013 questo giudice, osservando, da un lato, che non appare implausibile la tesi di parte ricorrente, seppure genericamente prospettata, che la tossicità dell’ambiente di lavoro, che questo giudice può presumere alla luce di notizie e nozioni di comune esperienza diffuse da Università e autorità sanitarie a mezzo di stampa e pubblicazioni scientifiche reperibili via internet, possa aver svolto un ruolo sulla genesi della patologia tumorale e bronchiale che ha afflitto il ricorrente, e, dall’altro, che anche la sussistenza del primo presupposto per la concessione della pensione di privilegio, cioè la permanente inabilità al servizio in relazione a patologie che siano in nesso di causalità con il servizio stesso, non può essere valutata da questo giudice se non conseguentemente all’accertamento di quelle, tra le patologie che affliggono il ricorrente, che siano eventualmente ascrivibili al servizio stesso, e della sussistenza o meno, in relazione alle medesime, di esiti tali da determinare ex sé tale inidoneità, ha affidato incarico alla Sezione speciale del C.M.L. presso la Corte dei Conti, previa integrazione della documentazione agli atti a cura della parte più diligente, per rendere il seguente parere: -accertare se sussista alcun nesso di dipendenza tra il servizio prestato dal ricorrente in qualità di meccanico addetto al forno inceneritore di rifiuti dell’AMA Ponte Malnome e le seguenti infermità: 1) esiti di cordectomia dx per Ca epidermoidale C.V.V. dx, 2) broncopatia cronica, 3) Ipertensione arteriosa, tale che il servizio possa essere considerato causa determinante e preponderante delle patologie stesse, pur in concomitanza con fattori endogeni ed abitudini soggettive normalmente indicate dalla scienza medica quali concause della stessa (l’obesità, il forte tabagismo, la 3 predisposizione familiare); -nel caso positivo, evidenziare quale infermità sia da ascriversi al servizio, ed accertare se i relativi esiti fossero o meno invalidanti al momento della cessazione dal servizio (07.07.1998), indicando la relativa categoria di ascrizione ai fini della pensione privilegiata. Il parere è stato reso il 31.05.2013 in senso negativo relativamente alla dipendenza delle infermità dal servizio, rilevando l’organo medico adìto la mancanza sia di un vero e proprio rapporto informativo sulle mansioni, sia della descrizione delle sostanze nocive alle quali il ricorrente è stato esposto nelle sue mansioni di operario specializzato addetto al forno di incenerimento dei rifiuti, e rilevando che, in mancanza di tali accertamenti e della loro documentazione in giudizio, nell’etiopatogenesi dell’infermità deve considerarsi come determinante l’incidenza dei fattori di rischio normalmente collegati alla patologia tumorale ed alla bronchite, fattori che, nella fattispecie, si concretano nella forte abitudine al fumo e nella qualità di modesto bevitore, descritti nel parere del CTPP. Il ricorrente ha censurato tali conclusioni con memoria di difesa del 08.07.2013, sia sotto il profilo della sufficienza che della correttezza delle conclusioni, che ha contestato specificatamente con relazione medico legale del Dr. Paolo Di Vona, Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Generale ed Ortopedia. All’udienza del 29.10.2013 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione medica, sulla quale è stato concesso termine all’INPS per controdedurre, con rinvio della discussione all’udienza del 03.12.2013; l’INPS ha depositato ulteriore documentazione il 21.11.2013. Con successiva ordinanza n.8/2014 pronunziata, all’udienza del 03.12.2013, questo giudice ha ordinato all’INPS di depositare il fascicolo amministrativo del Sig. Boria Faustino, completo della documentazione inerente la concessione della pensione di inabilità. Al deposito di parte della documentazione ha provveduto lo stesso ricorrente, mentre l’Istituto nulla ha depositato, rilevando, con nota del 20.03.2014, di “non aver a disposizione ulteriore documentazione medica rispetto a quella già esaminata dagli organi medico legali che si sono pronunziati sulla domanda di pensione 4 di privilegio del 09.04.1999 nonché in occasione della concessione della pensione di inabilità…”. All’udienza del 02.04.2014 le parti hanno argomentato e concluso come in atti. DIRITTO Vanno preliminarmente respinte le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’INPS, e già esaminate nella precedente ordinanza istruttoria al fine del prosieguo, procedendo sul punto ad accertamento definitivo. 1.Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta abrogazione dell’istituto della pensione di privilegio. Il mancato riferimento, nell’art.6 della legge n. 214 del 22.12.2011 in vigore dal 28.12.2011, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, non costituisce un valido argomento per derogare al principio generale che regola gli effetti della successione delle leggi nel corso del procedimento amministrativo, principio per il quale il procedimento concluso con un atto negativo, tempestivamente impugnato in sede giurisdizionale, non costituisce una posizione definita, un cd. “rapporto esaurito”, al pari del procedimento non concluso in sede amministrativa al momento dell’entrata in vigore della nuova norma; detto principio è espressione della garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti, per la quale l’accertamento che consegue in sede giurisdizionale sostituisce quello dell’amministrazione, pur con salvezza delle decadenze e prescrizioni derivanti dalle regole processuali e sostanziali della difesa dei diritti. A tale principio consegue che la fase giudiziale, della difesa del diritto che si pretende leso in sede amministrativa, costituisce una continuazione di quella, ed avrà a conclusione un provvedimento giurisdizionale destinato a sostituirsi a quello amministrativo, o a conformare la decisione dell’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti che sono destinati a concluderla o a completarla, sì che il rapporto pensionistico che ne è oggetto non è esaurito sino all’accertamento definitivo del giudice. Il riferimento del legislatore, nella norma in esame, ai procedimenti in corso è espressione della precipua volontà di limitare la portata abrogativa della norma sui procedimenti amministrativi, la 5 quale, in assenza di previsioni derogatorie, ed in applicazione del suddetto principio generale della tutela dei rapporti esauriti e dei diritti quesiti, avrebbe altrimenti comportato l’intangibilità delle sole situazioni definite, o esaurite, in sede amministrativa, quali i provvedimenti concessori già emessi, e determina perciò l’ultrattività delle disposizioni abrogate, rendendole applicabili anche ad essi sul solo presupposto dell’avvenuta realizzazione, antecedentemente alla legge abrogativa degli istituti pensionistici, degli elementi sostanziali del diritto (la contrazione della patologia, la mancata maturazione di decadenze e prescrizioni previste sulla domanda di pensione di privilegio) e non di quelli procedimentali, come l’esaurimento del relativo procedimento in sede amministrativa. 2. E’ pure infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione. Pur se l’eccezione è stata genericamente formulata, il giudice rileva che sul punto operano più disposizioni limitatrici del diritto a pensione di privilegio, e, precisamente, la decadenza del diritto a chiedere la pensione di privilegio , la prescrizione del diritto ad agire per ottenerne l’accertamento giurisdizionale, ed, infine, la prescrizione dei ratei di pensione spettanti e non riscossi. 2.1 Quanto alla decadenza del diritto a chiedere la pensione privilegiata, rilevabile d’ufficio, per i dipendenti iscritti agli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, l’art.14 della legge 8 agosto 1991, n. 274, intitolato “ Trattamenti privilegiati”, dispone che “A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli 6 istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato.”. Il termine quinquennale stabilito dalla norma anzidetta, sostitutivo di quello triennale previgente, previsto dall’art. 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è termine di natura pacificamente decadenziale e, quindi, perentorio. A fronte del fatto che il ricorrente è stato collocato a riposo il 28.01.1998 la domanda di pensione di privilegio presentata il 01.03.1999 risulta tempestiva, per cui nessuna decadenza si è maturata nella fattispecie. 2.2 In merito alla prescrizione del diritto alla pensione di privilegio, in assenza di disposizioni specifiche essa deve essere identificata nella ordinaria prescrizione decennale del diritto ad agire; pertanto la sua maturazione è esclusa nella fattispecie, ove l’amministrazione ha negato il diritto con il provvedimento INPDAP del 04.04.2003, n.B/5, ed il ricorrente ha notificato il presente ricorso il 05.10.2011. 2.3 Per ragioni di ordine espositivo va, infine, esaminata l’eccezione relativamente al diritto ai ratei eventualmente arretrati di pensione di privilegio . Atteso che la prescrizione decorre nel quinquennio antecedente a ritroso dall’ultimo atto interruttivo, nella fattispecie, a fronte della lesione del diritto del ricorrente, che si è concretata con il diniego di pensione di privilegio di cui alla determina INPDAP del 04.04.2003, il primo atto interruttivo risulta essere, agli atti, la notifica del presente ricorso 05.10.2011, per cui la prescrizione copre i pretesi arretrati sui ratei maturati sino al 05.10.2006. Ne consegue che il presente accertamento di merito avrà ad oggetto, quanto alla spettanza degli eventuali arretrati, solo le somme maturate dal 05.10.2006 ad oggi. 3. Nel merito, la pretesa è fondata. Il punto della questione, sul quale si è sviluppato il contraddittorio, è quello della dipendenza o meno dal servizio dell’infermità “Esiti di cordectomia dx per CA epidemoidale CVV dx; broncopatia cronica; ipertensione arteriosa”, per le quali il ricorrente ha chiesto la pensione privilegiata. Le ragioni per le quali le predette infermità non sono state riconosciute dipendenti dal servizio, in 7 seno al procedimento per la p.p.o., risultano non giustificate alla luce delle risultanze della documentazione agli atti, ad esito dell’istruttoria che è stata compiuta. 3.1 In relazione a tali infermità il CTPPO ha escluso la dipendenza da causa di servizio sulla base della presenza, riferita “alla anamnesi”, di fattori legati alle abitudini di vita dell’interessato, e principalmente per il forte tabagismo (40 sigarette al giorno), l’obesità e la seppur modesta abitudine all’alcool, fattori che avrebbero contribuito in maniera determinante alla etiopatogenesi delle predette infermità (rimanendo a giudizio del CTPPO collegata a tali fattori anche l’ipertensione, da ascriversi alla glomerulonefrite sofferta nel passato, associata alla familiarità patologica vascolare ed alla forte tossicosi tabagica e obesità). Nel parere, il CTPPO rileva, inoltre, che la patologia dei bronchi di per sé non comportava esiti di natura invalidante, essendo assenti agli atti alterazioni radiografiche e funzionali documentate, come rilevato dai referti dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, e diversamente da quanto attesterebbe il certificato depositato il giorno prima della seduta dell’organo medico legale. Rileva il giudice che, dopo l’onere istruttorio posto a carico delle parti ciascuna per il proprio interesse, e dopo l’ultimo deposito documentale dell’INPS, risultano agli atti una serie di evidenze cliniche che contraddicono l’anamnesi riferita dal CTPP, e recepita dal ctu incaricato nel corso del presente giudizio, quanto all’esistenza di fattori di rischio correlati all’abitudine al fumo ed all’alcool del ricorrente. Nella cartella clinica del ricovero per l’intervento di carcinectomia del 1997, depositata dal ricorrente, si legge, all’anamnesi, “non fuma da 20 anni, non beve da 15 anni”. Analoga è l’anamnesi riferita nelle cartelle cliniche depositate dall’INPS il 21.11.2013: in quella redatta il 02.04.1987 si riporta che “beve saltuariamente vino” e che ha fumato 20 s.g. sino a 7 anni prima (cioè, ha smesso di fumare circa nel 1980); all’anamnesi della cartella clinica redatta il 08.03.1989 si riferisce “non fuma, non beve vino”; in quella del 21.02.1992 si riporta “da 15 anni non fuma”, anche se si riferisce della forte abitudine tabagica nel periodo precedente (30 -40 al dì), e “due 8 bicchieri di vino ai pasti fino al 1980, poi astensione”. Ne consegue che il presupposto fondamentale dal quale il CTPP trae la propria conclusione, e che cioè sussistessero forti fattori predisponenti alla patologia tumorale, legati alle abitudini di vita del ricorrente, e cioè il forte tabagismo e l’abitudine all’alcool, è smentita agli atti. Tali documenti non sono stati conosciuti dal c.t.u. incaricato in corso di causa, in quanto depositati dalle parti successivamente all’adempimento dell’incarico (dal ricorrente il 08.07.2013, e dall’INPS il 21.11.2013). La circostanza rende ininfluenti le conclusioni dell’organo medico legale in merito alla non dipendenza delle patologie dal servizio, in quanto tratte sulla premessa, risultata successivamente non vera, che sussistessero fattori di rischio universalmente collegati dalla scienza medica alla etiopatogenesi della malattia tumorale, cioè il fumo e la dedizione all’alcool; il CTPP ha errato le proprie conclusioni fondandole sulla premessa, essa stessa errata, dell’esistenza di tali fattori di rischio, atteso che l’abitudine al fumo, per quanto forte, è cessata del tutto quantomeno a partire dal 1980, e che quella all’alcool, sempre contenuta entro limiti inferiori alla “modestia” riportata nel citato parere del CTPP (al massimo due bicchieri al giorno ai pasti) è cessata nello stesso anno, cioè molto tempo prima (circa 17 anni) dell’accertamento della malattia tumorale, che è avvenuto in occasione del ricovero presso il Fatebenefratelli nel 1997 per resezione della corda vocale dx per carcinoma. 3.2 L’ulteriore premessa del medesimo organo medico legale adito quale c.t.u., e cioè che la mancanza di un vero e proprio rapporto informativo determina l’impossibilità di accertare il grado di esposizione ai fattori nocivi e l’impossibilità di accertare anche la loro composizione, con la conseguenza che tali fattori non possono essere tenuti in considerazione per l’accertamento del nesso di dipendenza dal servizio, pure non può essere condivisa. La ricostruzione delle mansioni alle quali il ricorrente è stato addetto nel corso del suo rapporto alle dipendenze dell’amministrazione è ricavabile attraverso una serie di documenti, di cui il primo è proprio il pur stringato rapporto informativo del 16.11.2001 redatto dalla AMA ed inviato alla 9 Prefettura di Roma, che riferisce che dalla data di assunzione all’AMA (01.03.1987) egli ha svolto le mansioni di operaio specializzato liv. IV addetto al forno di incenerimento presso l’impianto di Ponte Malnome, e che, precedentemente alla assunzione in AMNU, svolgeva la sua attività presso il forno inceneritore dell’impianto suddetto. Nell’anamnesi lavorativa della cartella clinica del 21.02.1992 si riferisce che l’interessato era “dal 1973 operaio addetto allo smaltimento dei rifiuti e meccanico forno”: le stesse mansioni che egli ha poi svolto dalla data di assunzione all’AMNU (1987), e che riportano l’incidenza dei fattori ambientali correlati al servizio ad un periodo ancora più esteso di quello relativo al servizio svolto alle dipendenze dell’AMA (AMNU). La circostanza che egli fosse addetto a tali mansioni sin dal 1973 emerge anche dalla cartella sanitaria dell’AMA del 04.07.1997, dove all’anamnesi lavorativa si riporta “assunto nel 1973-meccanico”, e dalla cartella sanitaria AMA del 26.11.1997 dove si riporta la medesima data di assunzione (1973) e la adibizione al forno. Le mansioni da egli concretamente svolte presso il forno cui era addetto risultano confermate dall’anamnesi del certificato di visita delle FF.SS., Direzione Sanità, del 04.06.1996, ove si riporta “lavora come meccanico al forno (manutenzione e modifiche del fumaiolo)”, mansioni giudicate “lavoro leggero” con la conseguente deduzione che “dalla anamnesi lavorativa non risulta essere adibito a lavoro pesante o comportate uso di strumenti..”. Si tratta di documenti anch’essi depositati successivamente al parere reso dal ctu incaricato, dei quali detto organo non ha avuto contezza, e che rendono pertanto necessario rivedere le sue conclusioni negative in merito al punto dell’incidenza di tali mansioni sull’insorgenza della patologia anche sotto questo profilo. In conclusione, l’organo medico legale adìto ha ritenuto di affermare che non sussiste nesso di dipendenza tra il servizio e le infermità che hanno determinato l’inidoneità al servizio del ricorrente sulla base, come detto, di due circostanze: -la prima, che sussistessero forti fattori di rischio concretati dal tabagismo e dalla abitudine 10 all’alcool, che sono universalmente ritenuti svolgere un ruolo nell’etiopatogenesi della malattia tumorale: tale circostanza è stata smentita dalle evidenze agli atti, che dimostrano invece che tali abitudini sono cessate definitivamente 17 anni prima della manifestazione della malattia tumorale; -la seconda, che non sussistano documentate certezze in ordine alle mansioni svolte dall’interessato, né specifica indicazione delle sostanze con e quali egli è venuto in contatto e che possono aver inciso sul determinarsi della patologia: anche tale affermazione è smentita agli atti, per esservi sufficiente prova, come visto, sia delle mansioni svolte, di operaio addetto al forno inceneritore, sia del periodo in cui esse sono state svolte, sin dal 1973. Ne consegue che la situazione di fatto che si presenta ai fini del decidere è che i fattori di servizio che il ricorrente pretende incidenti sull’etiopatogenesi della malattia invalidante, e cioè l’esposizione a fattori inalanti correlati alle mansioni di addetto al forno inceneritore di rifiuti, sono effettivamente presenti, e sin da data assai anteriore al manifestarsi della patologia, e che essi sono stati presenti per lungo tempo dopo che il ricorrente ha dismesso quelle abitudini al fumo ed all’alcool che potevano, in assenza di tali fattori di servizio, essere ritenute determinanti. Il che comporta che, se si accertasse che tale esposizione avvenuta per via delle mansioni può essere considerata con certezza un fattore causale o concausale nell’insorgenza o nell’ingravescenza più rapida della malattia, dovrebbe affermarsi la sussistenza di un nesso causale con il servizio, anche qualora si voglia ritenere che le abitudini di vita nocive, poi dismesse, possano aver comunque contribuito al medesimo effetto patologico, e ciò in virtù del principio della rilevanza della causa concorrente e determinante. Il concorso con tali cause “soggettive” remote, infatti, non toglie efficacia causale determinante a quelle “oggettive”, cioè legate al servizio, in quanto esse si presentano prevalenti sotto il profilo causale, per essersi esse presentate per un maggior lasso di tempo prossimo alla manifestazione della patologia (per tutto il periodo di servizio di 24 anni, che include il momento in cui la patologia si è manifestata: il 1997), rispetto al fatto che le suddette abitudini personali sono cessate nel 1980, solo 7 anni dopo l’assunzione del 1973 e ben 17 anni 11 prima del sopravvenire della malattia tumorale. 3.3. Rimane da accertare, pertanto, se effettivamente tali fattori di servizio siano causalmente efficaci sulla genesi della malattia tumorale alle corde vocali, e cioè se tale malattia sia correlabile all’esposizione alle sostanze inalate in prossimità del forno inceneritore nell’espletamento delle mansioni di meccanico. Sul punto, il rilievo del c.t.u. incaricato nel corso del giudizio, e cioè che manca la descrizione specifica delle “sostanze cui realmente è stato potenzialmente esposto” ed al tempo reale di esposizione, nonché ai dispositivi eventualmente utilizzati nel lavoro, è superabile con ricorso a fonti di prova alternative alla prova diretta e documentale. In merito, il giudice osserva quanto segue: a) per quanto riguarda i dispositivi messi a disposizione dell’azienda per tutelare il lavoratore, da una sola cartella clinica (Centro Studi Medicina dei Trasporti di FFSS, del 21.02.1992) risulta che egli “utilizzata cuffie al bisogno da 5 anni”: nessun altro accenno vi è in nessun altro documento agli atti, né l’amministrazione afferma tale circostanza, che al dipendente fosse fornito alcun presidio per limitare o annullare gli effetti della respirazione di sostanze durante la vicinanza al forno inceneritore. Tale servizio, come risulta dalla stessa cartella clinica, è stato svolto per 3 giorni alla settimana dal 1987, poiché per i restanti il dipendente prestava servizio in officina. Nessuna indicazione di limitazione del servizio risulta per il periodo pregresso, per cui, in assenza di diversa affermazione dell’amministrazione o diversa risultanza, si deve ritenere che tale servizio sia stato svolto continuativamente o in modo tendenzialmente continuativo, ed in assenza di presidi di protezione; b) per quanto riguarda la natura e la nocività delle sostanze emesse dal forno inceneritore dell’impianto di Ponte Malnome, vale considerare quanto già rilevato da questo giudice sulla base del fatto notorio e delle notizie comunemente a disposizione in quanto tratte da 12 pubblicazioni della stessa ASL diffuse via internet, considerazioni tratte nella precedente ordinanza n. 57/2011. In particolare, da uno studio eseguito dall’ISPRA nel marzo 2010 a seguito dell’incarico che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli ha assegnato, con lo scopo di effettuare indagini ambientali sull’area di Malagrotta (attigua e comprendente l’impianto di Ponte Malnome) per “accertare” la natura, la composizione e i livelli di inquinamento ambientale, i cui risultati sono pubblicati in rete internet (http://www.slideshare.net/ilfattoquotidiano/studio-ambientale-sullarea-di-malagrotta-19- ottobre-2010) e riferiti da questo giudice nella ordinanza istruttoria adotta nel corso del presente giudizio, risulta che presso lo stabilimento di Ponte Malnome è in funzione anche un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari prodotti all’interno dell’area, che la stessa Regione Lazio definisce rifiuti potenzialmente contaminati (determinazione B02442 30/04/2012). Come emerge dalla delibera stessa, essi sono destinati ad un depuratore, che però è impiegato solo per una parte marginale al trattamento dei reflui dell’impianto di termovalorizzazione di cui trattasi; inoltre, la struttura è stata oggetto della procedura d’infrazione n. 2009/2071 “Regime sulla prevenzione e la riduzione integrata dall’inquinamento relativo agli impianti esistenti- direttiva 2008/01”, avviata dalla Commissione Europea anche nei confronti della Regione Lazio, per il mancato rilascio dell’A.I.A. per l’impianto di termovalorizzazione di Ponte Malnome in questione. Il 27.01.2011 il Consiglio regionale per il Lazio ha anche approvato l’ordine del giorno, proposto dai “Verdi”, che dichiara l’area di Malagrotta Area ad alto rischio di criticità ambientale, ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 112 del 1998. A tali indicazioni, utilizzabili in virtù del principio del fatto notorio, e dalle quali non deriva che un generico dubbio sulla possibile nocività degli esiti delle procedure di incenerimento dei rifiuti, si aggiungono con una portata maggiormente probatoria quelle ricavabili dalle 13 indagini del Dipartimento di Epidemiologia della ASL Roma E, depositate in giudizio dalla difesa del ricorrente, pure riscontrabili sul sito internet della Regione Lazio. In base alle risultanze di tale studio condotto sull’area Malagrotta-Ponte Malnome (sulla quale insistono una raffineria, un impianto di incenerimento ed una discarica di rifiuti), e considerando i risultati delle analisi su di una area di 3 km dagli impianti industriali, con comparazione dei risultati con quelli evidenziati da studi precedenti relativi a periodi pregressi (anni 1987-1993), “l’unico risultato coerente con le precedenti indagini -(cioè, risultante anche da quelle successive, relative al periodo 1997-2004)- è l’aumento della patologia tumorale della laringe. Si tratta di un tumore a lunga sopravvivenza, e la mortalità rappresenta probabilmente il risultato di esposizioni passate. In una valutazione precedente (1987-1993) era stato riscontrato un eccesso di tumori della laringe in prossimità degli impianti” (anche se questo viene e definito nell’ordine di “ piccoli numeri”) …“Si deve inoltre notare che la patologia respiratoria è influenzata dalle esposizioni ambientali. Studi recenti condotti in Europa e negli Stati Uniti hanno messo in evidenza un ruolo dell’inquinamento atmosferico nell’aggravamento delle malattie polmonari croniche, inclusa l’asma bronchiale. Il lieve aumento della frequenza dei ricoveri per malattie respiratorie negli uomini, specie nell’area più vicina agli impianti, potrebbe essere riconducibile ai tossici ambientali presenti nell’area”. Il successivo inciso, “è tuttavia da rilevare che l’aggiustamento per le condizioni sociali tende ad annullare questo effetto”, si riferisce al fatto che i risultati delle indagini statistiche sono stati comparati con la media attesa delle ospedalizzazioni della popolazione di pari età e profilo socio economico, normalmente più soggetta all’abitudine tabagica e all’uso di alcool, ma non inficia la conclusione sull’incremento della patologia tumorale, né con la raccomandazione, di cui in fine al documento, della “necessità di un adeguato monitoraggio delle sorgenti di contaminazione ambientale nonché della concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali rilevanti” e 14 di una “sorveglianza epidemiologica continua con l’utilizzo delle fonti informative correnti”. Risulta, quindi, provato agli atti che nell’area nella quale il ricorrente ha prestato servizio per moltissimi anni vi è un incremento della incidenza dei tumori alla laringe, incremento registrabile tra gli uomini, e che tale incremento è stato ricondotto plausibilmente, da un organo di indagine epidemiologica e quindi da fonte attendibile, agli inquinanti presenti nella zona degli impianti di Ponte Malnome; è conseguenziale la deduzione che la presenza di tali inquinanti sia maggiore in prossimità degli impianti, e che i risultati statistici sulla incidenza del tumore alla laringe, validi per la popolazione residente entro i 3 km dall’inceneritore, siano a maggior ragione validi per chi è addetto direttamente alla manutenzione del forno stesso. In conclusione, il giudice ritiene sufficientemente provato che i fattori inquinanti presenti presso il forno inceneritore dei rifiuti di Ponte Malnome abbiano determinato la patologia tumorale alla corda vocale dell’interessato, per la provata incidenza degli agenti inquinanti riconosciuti presenti nella zona sulla particolare forma tumorale contratta alle corde vocali, assimilabile al tumore alla laringe. Per la patologia bronchiale vale lo stesso ragionamento, ed a maggior ragione, in quanto la sua derivazione da fattori inquinanti è riconosciuta dalla scienza medica con una certezza ancora più risalente nel tempo, certezza ricordata anche dallo studio epidemiologico sopra riferito, il quale nel dichiarare non significativo l’incremento delle ospedalizzazioni dei residenti nella zona di Malagrotta per malattie bronchiali in comparazione con la media della popolazione di pari condizione sociale di Roma, sottolinea che tale comparazione è fatta sull’assunto che in tale fascia socio economica risulta maggiore la propensione a fattori di rischio soggettivi, quali l’uso di alcool e fumo; motivo per cui nella presente fattispecie, dove sia l’uno che l’altro è provato che sono cessati 17 anni prima dell’insorgere della patologia, tale “correttivo” è da escludere e rimane significativo il solo risultato riferito, della maggiore incidenza delle malattie respiratorie in virtù 15 della frequentazione della zona inquinata, tanto più valido per chi, come il ricorrente, aveva diretto contato con gli agenti inquinanti provenienti dai residui del forno a cui è stato addetto per il periodo lavorativo di ben 24 anni. 4. Rimane, infine, da accertare se dette patologie, causate dal servizio, abbiano determinato l’inabilità assoluta e permanente al servizio del ricorrente. L’inabilità assoluta è stata accertata con giudizio della CMO del 27.03.2002 in relazione alle infermità, cumulativamente considerate, 1) esiti di cordectomia dx per Ca epidermoidale C.V.V. dx, 2) broncopatia cronica, 3) Ipertensione arteriosa, giudicate ascrivibili in cumulo alla 3° cat. tab. A a vita. 4.1 La circostanza che questo giudice intendeva accertare documentalmente con l’acquisizione del fascicolo amministrativo del ricorrente completo di tutti gli atti inerenti il collocamento a riposo per inabilità assoluta (deposito che non è stato onerato dal Ministero della Difesa), e cioè che la pensione di inabilità, conseguente all’accertamento dello stato di inabilità permanente e assoluta al lavoro da parte dell’amministrazione, sia stata concessa per la medesima infermità tumorale accertata nel 2002 dalla CMO, risulta egualmente certa, in base a diversi argomenti di prova. La stessa amministrazione riferisce che il ricorrente gode di pensione di inabilità e non ha contestato l’affermazione del ricorrente che essa è stata concessa per la patologia “cordectomia dx per Ca epidermoidale C.V.V. dx”; inoltre, la documentazione medica agli atti descrive in maniera esaustiva la situazione patologica del Sig. Boria al momento del collocamento a riposo, situazione che la CMO nel 2002 accerta a quella data e diagnostica nel complesso delle tre patologie descritte nel relativo verbale del 27.03.02, per cui è certamente da escludersi che a quella data (del collocamento a riposo) l’interessato soffrisse di una diversa patologia sì grave da determinare lo stato inabilitante, non descritta in tale accertamento diagnostico, e cioè, in altri termini, che la patologia che ha costituito titolo per la concessione della pensione di inabilità fosse diversa da quella descritta dalla CMO: 16 4.2 Le sole due patologie (tumorale e bronchiale) per le quali nel presente giudizio è stata accertata la dipendenza dal servizio sono state giudicate ascrivibili, dalla stessa CMO sopra citata, la prima, alla tab. A, cat. 4° (invalidità del 60/70%), e, la seconda, alla cat.8° (invalidità del 20/30%). In assenza di un’espressa disposizione di legge che ponga in diretta connessione la percentuale di riduzione della capacità lavorativa con la tipologia e la gravità della patologia, e la corrispondente sua ascrivibilità a categoria pensionistica, la giurisprudenza di questa Corte, sulla base dei criteri adottati dai giudizi medico legali sull’ascrizione a categoria pensionistica e delle norme del D.P.R. n.915/78 di classificazione delle infermità, nell’interpretarne i criteri in funzione della classificazione di patologie non espressamente ivi contemplate, ha individuato i profili ed i limiti di tale corrispondenza (sin da Corte dei Conti 12/3/1960, n. 53710, che ha collegato alle 8 categorie di infermità contemplate nella Tabella A diversi gradi percentuali di riduzione della capacità lavorativa generica). In applicazione di detti criteri, le due patologie in esame, anche considerate senza la patologia 3) ipertensione, accertata nel medesimo parere della CMO del 2002 sopra citato, sono di gravità tale da determinare lo stato di “permanente inabilità al servizio” accertato alla data della cessazione dal servizio, comportando una invalidità complessiva superiore al 75% (e ciò non tanto per la tab. A, 3° cat., che ne risulta per cumulo, ma proprio in base alla gravità oggettiva del quadro clinico derivante dalla compresenza delle due patologie, interessanti il medesimo organo e determinanti uno stato invalidante grave). Del resto, la stessa dinamica dei fatti dimostra che non sussistevano, al momento del collocamento a riposo, residue capacità lavorative utilizzabili in altre mansioni, e che, pertanto, l’inabilità era assoluta e permanente: il CML USL Roma/C, richiamato nella nota AMA del 09.02.1998, aveva accertato a carico dell’interessato una inabilità alle mansioni di meccanico/forno, ma non ad altre diverse mansioni. L’interessato aveva replicato presentando nella stessa data una domanda di trattenimento in servizio con adibizione ad altre mansioni, richiesta accettata dall’AMA con nota di 17 assegnazione mansioni in data medesima. Solo 5 mesi dopo, però, l’amministrazione accerta una condizione di assoluta e permanente inidoneità al servizio (e non solo a determinate mansioni), disponendo la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta, e conferendo la pensione di inabilità. 5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni di legge, è accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata ordinaria a far data dal collocamento a riposo per le infermità 1) esiti di cordectomia dx per Ca epidermoidale C.V.V. dx, 2) broncopatia cronica, ascrivibili in cumulo alla 3° cat. Tab.A, ed il diritto di percepire le somme arretrate a titolo di differenze di rateo maturate e non liquidate, entro il termine di prescrizione, e cioè dal 05.10.2006. Su tali somme, spettanti a titolo di arretrati, l’amministrazione dovrà liquidare le somme accessorie maturate per legge, nel rispetto dei criteri di liquidazione degli interessi e della rivalutazione individuati dalla giurisprudenza di questa Corte e compendiati nelle sentenze delle SS.RR n. 10/2002/QM e SSRR n. 8/2008/QM. 6. Stante la complessità dell’accertamento, si dispone la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunziando ACCOGLIE il ricorso in epigrafe, e accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata ordinaria, nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 02.04.2014. Il Giudice f.to Chiara Bersani Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22/04/2014 Per il Direttore Il Dirigente F.to Domenica Lagana’ 18
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