IO.SMA 03-0_ARIR e REACH _CLP-Criteri e metodologie di gestione

ISTRUZIONE OPERATIVA
IO.SMA 03-0
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AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E REACH CRITERI E
METODOLOGIE DI GESTIONE
ISTRUZIONE OPERATIVA
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
INDICE
1.
SCOPO................................................................................................................................................ 1
2.
CAMPO DI APPLICAZIONE ......................................................................................................... 1
3.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI .................................................. 1
4.
RESPONSABILITA’......................................................................................................................... 1
5.
MODALITÀ OPERATIVE .............................................................................................................. 2
5.1.
AZIENDE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (ARIR)……………………………...2
5.2.
REGOLAMENTI REACH e CLP;……………………………………………………….5
Funzione e Nome
Firma
REDATTO
Fabio Pezzotta
f.to
APPROVATO
Responsabile SMA
Piero Imbrogno
f.to
EMESSO
Responsabile Area Qualità
Enrico Gotti
f.to
Versione
Data
Motivo
0
30/06/2014
Prima emissione
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AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E REACH CRITERI E
METODOLOGIE DI GESTIONE
1. SCOPO
La presente Procedura Operativa ha lo scopo di uniformare, razionalizzare e dettagliare i flussi, i criteri,
le modalità operative e i comportamenti relativi alla gestione dei processi di cui trattasi, a dettaglio di
quanto riportato dalla IODPM01/4.
Ciò nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dalla pianificazione aziendale, regionale e dagli
indirizzi nazionali, in un contesto complessivo e coordinato anche con altri Servizi/Dipartimenti, nonché
nel riguardo delle norme sulla semplificazione dei procedimenti e sulla responsabilizzazione dei titolari
d’impresa.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente P.O. si applica ai seguenti processi attribuiti al Servizio di Medicina Ambientale (SMA):
AZIENDE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (ARIR);
REGOLAMENTI REACH e CLP;
3. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI
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Legge Regionale n. 8/2007 “Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie”
“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” - Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009;
Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 (DGR 1175 del 29 dicembre 2010)
Piano Regionale 2011-2013 per la promozione della salute (D.G.R 1821 del 8 giugno 2011
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"
Legge Regionale 5/2010 “Norme in materia di Impatto Ambientale”
Regolamento Regionale n°5 /2011 attuativo della l.r. 5/2010
legge 11 marzo 2005, n°12 - "Legge per il governo del territorio;
D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 "Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi .
D.G.R. 27/12/2007, n. 6420 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e
programmi- VAS
Linee guida in materia di Controlli emanate in data 16.01.2013 ai sensi dell’art. 14, comma 5 decreto legge
9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
Regolamento del Dipartimento di Prevenzione Medico (Aggiornamento 24/10/2013) e I.O. DPM01
Piano annuale dei controlli del Servizio di Medicina Ambientale.
4. RESPONSABILITA’
La responsabilità della elaborazione e dell’aggiornamento della presente procedura è del Responsabile del Servizio
di Medicina Ambientale che si avvale della collaborazione del Responsabile dell’ U.O. Tecnica.
La applicazione della presente è verificata dal Responsabile del Servizio coadiuvato dal Resp. U.O. Tecnica, e dal
Responsabile di Settore /USP ufficio per quanto di competenza; le strutture cooperano con l’Ufficio Qualità per il
controllo mediante Audit interni.
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METODOLOGIE DI GESTIONE
5. MODALITÀ OPERATIVE
5.1. AZIENDE A RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE (ARIR)
Riferimenti specifici:
Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334 «Attuazione della direttiva 96/82/Ce relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;
Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n. 238 «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la
direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»,
modifiche al d.lgs. 334/99 ed in particolare l’art. 14 «Assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione;
D.M. 9 maggio 2001 «Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante»,
D.G.R. n. 7/19794 del 10 dicembre 2004 «Linee guida per la predisposizione dell’ elaborato tecnico Rischio di
Incidenti Rilevanti (ERIR) nei comuni con stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti»;
D.G.R. n° IX/3753 del 11/07/2012 -Approvazione delle «Linee guida per la predisposizione e l’approvazione
dell’elaborato tecnico ‘Rischio di incidenti rilevanti’ (ERIR)» – Revoca della d.g.r. n. 7/19794 del 10 dicembre
2004;
Ruolo e funzioni ASL - SMA:
Premessa di inquadramento:
Gli elementi innovativi della Direttiva 96/82/EC sono stati attuati in Italia con il Decreto Legislativo 334 del 17
agosto 1999 ed in particolare:
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la ridefinizione complessiva del campo di assoggettabilità, consolidando il meccanismo della graduazione
di adempimenti a cura del gestore, in relazione al quantitativo e alla classificazione delle sostanze
pericolose;
la spinta all’assunzione di responsabilità da parte del gestore che, attraverso la definizione della Politica di
Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e l’attuazione obbligatoria del Sistema di Gestione della Sicurezza,
procede all’individuazione degli obiettivi e dei principi di intervento che intende perseguire per la
promozione e il miglioramento della sicurezza;
il concetto di compatibilità delle aziende a pericolo di incidente rilevante in relazione alla situazione
territoriale all’intorno, con riferimento alla destinazione ed utilizzazione dei suoli;
il coinvolgimento diretto degli Enti locali e di quelli tecnici che operano sul territorio, in un’ottica di
prevenzione e di maggiore incisività di intervento nei casi di emergenza;
il coinvolgimento della popolazione in alcune fasi del processo decisionale sui nuovi insediamenti o sulle
modifiche territoriali rilevanti attorno agli stabilimenti esistenti.
Con il Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005 si è recepita la direttiva 2003/105/CE. L'impianto
generale del D.Lgs. 334/99 è rimasto inalterato, ma sono stati modificati sia l'articolato che alcuni allegati
ampliando il campo di applicazione, estendendo i processi di partecipazione e informazione, attribuendo maggiore
rilevanza alla pianificazione del territorio, modificando le procedure di valutazione e controllo, apportando
ulteriori modifiche e obblighi.
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METODOLOGIE DI GESTIONE
Il ruolo e le funzioni dell’ASL si possono inquadrare in:
Generali:
Tutela della salute;
Prevenzione e sicurezza della popolazione;
Specifiche:
Contributi/osservazioni/pareri nel procedimento di approvazione e recepimento dell’ERIR negli
Strumenti di Pianificazione territoriale;
Il Comune chiede parere ad ASL ed ARPA;
(L.R. 12/2005 – D.G.R. VIII/1681/05 – D.G.R. IX/3753/12)
Controllo e vigilanza per la tutela della salute e sicurezza del lavoro ( di competenza dell’AREA
TSSL (SPSAL e SISL);
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DELL’ERIR
ERIR: allegato del Piano di Governo del Territorio, soggetto alle procedure di approvazione previste dalla
L.R. 12/2005 e smi;
Qualora il PGT sia già stato approvato, l’ERIR o un suo aggiornamento dovrà essere approvato
immediatamente come variante del Piano delle Regole (d.g.r. VIII/1681/05);
il Comune richiede apposito parere sanitario all’ASL e parere ambientale ad ARPA.
In particolare l’ASL verifica la presenza e correttezza dell’ERIR e del procedimento di approvazione come
parte integrante e sostanziale della pianificazione e del governo del territorio.
Fornisce inoltre, su specifica richiesta, il proprio contributo nella fase di predisposizione e approvazione
dell’ERIR, con particolare riferimento agli aspetti di valutazione della compatibilità territoriale delle ARIR
determinata secondo le fasi:
a. Individuazione delle aziende RIR nel territorio comunale
a.1. Per ogni azienda RIR presente nel comune:
• Individuazione delle ipotesi incidentali di riferimento
• Valutazione delle distanze di danno collegate agli eventi incidentali
• Impatti degli scenari incidentali sugli elementi vulnerabili
b. Individuazione delle vulnerabilità presenti nel territorio comunale:
Vulnerabilità territoriali- Vulnerabilità ambientali
c. Valutazione della compatibilità tra gli impatti degli scenari incidentali e gli elementi vulnerabili
insistenti sul territorio comunale.
Strumenti per la valutazione e la predisposizione delle osservazioni:
Quale strumento specifico per la valutazione e la formulazione delle osservazioni/parere/contributo di
competenza ASL, si rimanda in particolare alle «Linee guida per la predisposizione e l’approvazione
dell’elaborato tecnico ‘Rischio di incidenti rilevanti’ (ERIR)» approvate con : D.G.R. n° IX/3753 del
11/07/2012
Le linee guida, in attuazione di quanto previsto dal DLgs 334/99, si pongono l’obiettivo di facilitare i comuni
nella predisposizione dell’ERIR.
Nel caso di contributi e supporto specificamente richiesti dal comune, occorre fare inoltre riferimento alla
documentazione tecnica ed alla bibliografia specifiche in materia.
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METODOLOGIE DI GESTIONE
Competenze:
A dettaglio di quanto riportato dalla IODPM01 e fermo restando il coordinamento dello SMA dei singoli
processi e delle iniziative a livello centrale, le competenze, vengono attribuite, di norma, nel modo seguente:
• la responsabilità dell'intero procedimento, costituito dal supporto e parere ai comuni richiedenti
per la predisposizione ed aggiornamento dell’ERIR, rimane in capo al Servizio di Medicina
Ambientale che coinvolge nelle fasi istruttorie gli USP territorialmente competenti;
• la responsabilità dell'intero procedimento (istruttoria, formulazione ed espressione dei
contributi/osservazioni di competenza ASL e firma) riguardante l’ approvazione e recepimento
dell’ERIR negli Strumenti di Pianificazione Territoriale (PGT) è in capo agli Uffici di Sanità
Pubblica territorialmente competenti secondo le procedure in vigore (POSISP02).
Si riporta lo schema dell’iter procedurale di approvazione dell’ERIR tratto dalle
«Linee guida per la predisposizione e l’approvazione dell’elaborato tecnico ‘Rischio di
incidenti rilevanti’ (ERIR)»
Approvate con D. G.R. n° IX/3753 del 11/07/2012
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METODOLOGIE DI GESTIONE
5.2. REGOLAMENTI REACH e CLP;
Riferimenti specifici:
Regolamento CE 1907/2006 (Reach)
Regolamento CE 1272/2008 (CLP)
Ruolo e competenza ASL- SMA:
L’ASL, secondo la normativa vigente e in particolare in base al Piano Nazionale dei Controlli stabilito dal
Ministero della Salute, effettua attività di controllo di conformità circa l’applicazione dei Regolamenti Reach e
CLP presso le Imprese che trattano sostanze chimiche (fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle,
rappresentanti esclusivi, distributori, utilizzatori professionali) di cui all’art. 3 del Regolamento Reach.
Il referente REACH - CLP svolge le attività di programmazione e coordinamento dei controlli nell’ambito del
SMA.
Strumenti per il controllo e la vigilanza:
I criteri e la metodologia di selezione delle Imprese oggetto di controllo sono indicati dalla regione con
Decreto della D.G.Sanità n.4398 del 21/05/2012 e s.m.i.
I controlli vengono eseguiti secondo i criteri e le modalità di cui alla DDG 10009 del 28/10/2011 “Linee
Guida per l’effettuazione dei controlli previsti dai Regolamenti Reach e CLP in regione Lombardia”.
L’ECHA (Agenzia Europea per le sostanze chimiche, istituita dal Regolamento Reach) trasmette annualmente
il questionario da utilizzare per i controlli presso le imprese.
La compilazione e trasmissione (alla Regione) del questionario va effettuata esclusivamente mediante
supporto informatico.
L’attività di campionamento, ivi compresi criteri e modalità di effettuazione, è stabilita annualmente
dalla regione.
Al fine di acquisire le informazioni necessarie allo svolgimento dei controlli, occorre accedere al Sito web di
ECHA ove sono disponibili i dati e gli elementi forniti dalle Impresa a ECHA; trattandosi di dati sensibili e
riservati, l’accesso al sito è stato autorizzato unicamente (tramite Token) al Referente Reach-CLP del DPM.
Le segnalazioni di eventuali non conformità, anche a seguito di controlli analitici, vengono gestite secondo il
Decreto D.G. Sanità regionale N° 5028 del 07/06/2012 “Linee Guida per la gestione delle segnalazioni di non
conformità ai Regolamenti Reach e CLP”.
Per quanto concerne l’attività sanzionatoria, oltre alle procedure, istruzioni e modulistica già presenti
nel SGQ aziendale DPM, si fa riferimento alle “Indicazioni Operative per l’irrogazioni delle sanzioni
amministrative disposte in materia di sostanze chimiche” di cui al Decreto D.G. Sanità regionale
N°10464 del 20/11/2012.
La disciplina sanzionatoria per la violazione alle disposizioni del Regolamento Reach è contenuta nel
DLgs. N° 133 del 14/09/2009.
La disciplina sanzionatoria per la violazione alle disposizioni del Regolamento CLP è contenuta nel
DLgs. N° 186 del 27/10/2011.
Competenze:
A dettaglio di quanto riportato dalla IODPM01,
• il referente ASL per la Regione è ufficialmente nominato dal Direttore del DPM e formalmente
riconosciuto da Enti/Autorità nell’ambito di procedimenti/istruttorie Reach-CLP.
• Lo stesso è autorizzato da ECHA ad accedere al sito dedicato alle Imprese.
• Le attività di controllo e vigilanza sono di competenza dei Settori di Prevenzione Uffici ISP – Uffici
PSAL, territorialmente competenti.
• Il referente ASL per la Regione assicura il supporto necessario per il corretto svolgimento
delle attività di controllo e vigilanza; provvede inoltre alla rendicontazione annuale alla
regione.