Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 N. R.G. 42825/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Marianna Galioto Presidente relatore Enrico Consolandi Giudice Guido Vannicelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42825/2010 promossa da: MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. MONTELLA GALEAZZO A. e , ATTORE CONTRO ENRICO GRECCHI, MARCO JOEL FELDMAN, elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 16 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. RICCIARDI MASSIMO FAUSTO DOMENICO PLACUCCI, contumace ANTONIO BERNARDI, elettivamente domiciliato in VIA CARROCCIO, 16 20123 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BERTANI VERONICA e , MAURIZIO BURNENGO, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA GUASTALLA, 11 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. KHOUZAM GEORGES FARES SKANDAR, pagina http://bit.ly/1kIL56p 1 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 FALLIMENTO SPA EASY B, elettivamente domiciliato in VIALE LAZIO, 21 20135 Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 MASSIMO FONTANA, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 132 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. NICOTRA ALESSANDRO e , LUCA MERCALDO, elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA, 12 20123 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. BATTISTA UMBERTO, ROBERTO ROTOLO, contumace IVAN CALLIGARIS, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 4 20122 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. CANTONI ROBERTA ALESSANDRA, CONVENUTI REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI (C.F. 00875360018), con il patrocinio dell’avv. SAMMARTIN MARIA ELENA e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA DONIZETTI, 39 20122 MILANOpresso il difensore avv. SAMMARTIN MARIA ELENA MILANO ASSICURAZIONI SPA (C.F. 00957670151), con il patrocinio dell’avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17 20123 MILANOpresso il difensore avv. DEL BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito: CONCLUSIONI PER L’ATTORE FALLIMENTO EASY B SPA Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, nel merito quanto ai convenuti sigg. Emilio Grecchi, Marco Joel Feldman, Maurizio Burnengo, Luca Mercaldo e Massimo Fontana, per l’illecito costituito dalla prosecuzione della attività sociale a far tempo dal 1° giugno 2002 in avanti, condannarli in via tra loro solidale, e con gli altri convenuti in relazione alle condanna che sarà pronunciata a carico di questi ultimi, ovvero disgiuntiva, a pagare alla curatela attrice l’importo di euro 2 milioni, o quello diverso maggiore o minore che apparirà di giustizia, anche in via equitativa; pagina http://bit.ly/1kIL56p 2 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 TERZE CHIAMATE Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 quanto al convenuto sig. Domenico Placucci, per l’illecito costituito dalla prosecuzione dell’attività sociale dal 10 novembre 2003 in avanti, condannarlo in via solidale con gli altri convenuti in relazione alla condanna che sarà pronunciata a carico di questi stessi in relazione allo stesso periodo, ovvero disgiuntiva, a pagare alla curatela attrice l’importo di euro 1,5 milioni ovvero quello diverso maggiore o minore che apparirà di giustizia, anche in via equitativa; quanto ai convenuti sigg. Antonio Bernardi, Stefano Pecci, Dario Proia, Roberto Rotolo e Ivan Calligaris, per l’illecito costituito dalla prosecuzione dell’attività sociale dal 15 luglio 2004 in avanti, condannarli in via solidale tra di loro, e con gli altri convenuti in relazione alla condanna che sarà pronunciata a carico di questi stessi in relazione allo stesso periodo, ovvero in via disgiuntiva, a pagare alla curatela attrice l’importo di euro 1,5 milioni ovvero quello diverso maggiore o minore che apparirà di giustizia, anche in via equitativa; quanto ai convenuti Antonio Bernardi, Dario Proia, Roberto Rotolo, e Ivan Calligaris, in relazione all’illecito relativo alla operazione Morgan Spalding – WSat, condannarli in via tra loro solidale ovvero disgiuntiva, a pagare alla curatela attrice l’ulteriore importo di euro 1.250.000, ovvero quel diverso importo maggiore o minore per tutti, con gli interessi di legge dal 1° ottobre 2005, ovvero, in subordine, dalla domanda al saldo effettivo. Con il favore delle spese. In via istruttoria, occorrendo disporre consulenza tecnica dell’Ufficio intesa, sulla base della documentazione prodotta, e a quella ulteriore eventualmente acquisita nell’accordo tra le parti, a riferire quale fosse l’effettiva situazione patrimoniale della società fallita a far data dal 31 dicembre 2001 e fino alla dichiarazione di fallimento; tenuto conto delle rettifiche e riclassificazioni operate dal Fallimento attore, a quale data risulti la perdita del capitale sociale nella misura di cui all’art. 2447 cod. civ. (all’epoca vigente) con le pagina http://bit.ly/1kIL56p 3 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 che apparirà di giustizia, anche in via equitativa; Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 conseguenze di legge in ordine alla continuazione della gestione e agli obblighi degli organi sociali; ove emerga la perdita del capitale sociale, di quanto si sia aggravata la situazione economico-patrimoniale dalla data di perdita del capitale alla data del fallimento e, in particolare, di quanto sia aumentato il disavanzo totale e per ogni esercizio; ove emerga la perdita del capitale sociale, circa ogni elemento utile per la determinazione dei danni conseguiti alla società ed ai creditori sociali, anche con riferimento al criterio della differenza fra “netti patrimoniali” alla data di perdita del capitale e alla data del fallimento, depurando tale differenza dell’abbattimento che il patrimonio netto avrebbe comunque subito se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione; circa l’ammontare dei danni con riferimento ai diversi soggetti in causa, tenuto conto della carica rivestita, del periodo di tempo in cui i medesimi ebbero ad assumerla, e del momento in cui i medesimi avrebbero dovuto accorgersi, secondo le regole della diligenza professionale, dell’intervenuta perdita del capitale sociale. ricostruzione di parte attrice per la quale Easy B aveva perso il proprio capitale ancora all’inizio del 2002, e che tale situazione di dissesto era stata occultata mediante sistematiche falsificazioni di bilancio, in particolare e tra le altre attraverso le operazioni Fiuggi / Il Casaro e Morgan Spalding; Inoltre, sempre occorrendo, ammettere prova per testi sulla seguente circostanza: Vero che Il Casaro srl era società “cartiera” dedita alla emissione e alla ricezione di fatture per operazioni inesistenti e di comodo nel fraudolento interesse – fiscale e/o di bilancio - delle controparti, e vero comunque che Il Casaro srl non ha mai avuto la dimensione economica e finanziaria tale da supportare una operazione da 1,3 milioni quale quella Fiuggi. Teste: dott. Lino De Vecchi, già curatore del Fallimento Il Casaro srl, via Vincenzo Monti 8, Milano; pagina http://bit.ly/1kIL56p 4 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 circa la esattezza o meno della Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 Inoltre ancora, sempre occorrendo, ordinare, ex artt. 201 e/o 203 cod, proc, civ. al Conservatore del Registro delle Imprese di Milano di esibire l’originale e depositare copia fotostatica ed autenticata dell’atto dal quale risulta la avvenuta accettazione ad opera dei sindaci Ivan Calligaris, Dario Proia e Roberto Rotolo della carica di sindaco della società ora fallita, con le relative sottoscrizioni. CONCLUSIONI PER GRECCHI E FELDMAN Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le più opportune declaratorie, così giudicare A) In via preliminare 1. Dichiarare l’intervenuta decadenza e prescrizione delle domande e azioni ex adverso dedotte e promosse. 2. Dichiarare la nullità dell’atto introduttivo. 3. Dichiarare la carenza degli elementi costitutivi propri per l’individuazione e la determinazione delle pretese ragioni di danno e di responsabilità dei singoli componenti gli organi societari. B) Nel merito 5. Dichiarare l’insussistenza e l’infondatezza degli addebiti rivolti. 6. Con vittoria integrale e distrazione dei compensi professionali, oltre Iva, Contributo Integrativo 4% e Rimborso spese 12,5%. C) In via istruttoria 7. Si chiede, senza inversione alcuna dell'onere probatorio, l’ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: a. Vero che la S.p.A. Easy B svolgeva una attività di acquisizione di spazi pubblicitari da editori o concessionarie di pubblicità. b. Vero che la clientela della S.p.A. Easy B commissionava alla stessa l’acquisto di spazi pubblicitari. c. Vero che tra la S.p.A. Easy B e il proprio cliente veniva stipulato un contratto nel quale, a fronte dell’obbligazione della S.p.A. Easy B di acquistare spazi pubblicitari, il cliente si obbligava a corrispondere il relativo corrispettivo. pagina http://bit.ly/1kIL56p 5 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 4. Rigettare ogni e qualsiasi domanda ex adverso svolta. Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 d. Vero che il corrispettivo che il cliente versava era costituito da prodotti merceologici. e. Vero che i prodotti, consegnati dal cliente quale corrispettivo del contratto concluso, costituivano successivamente oggetto di cessione in autonomi contratti stipulati tra la S.p.A. Easy B e il proprio utente finale. f. Vero che relativamente al contratto concluso tra la S.p.A. Easy B e la Fiuggi (più propriamente Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. - doc. 16 che si rammostra al teste), la Fiuggi si era obbligata al pagamento del corrispettivo con la cessione di 7.473.530 bottiglie di acqua Fiuggi. g. Vero che nel corso del rapporto, attesa la mancata consegna da parte della Fiuggi della complessità dei quantitativi di bottiglie convenuti e di cui la precedente capitolo f., la S.p.A. Easy B richiese un decreto ingiunzionale di consegna che venne concesso dall’Ill.mo Tribunale di Frosinone (doc. 15 che si rammostra al teste). h. Vero che successivamente al commissariamento della Fiuggi venne conclusa una transazione tra la S.p.A. Easy B e la Sangemini S.p.A. (società che acquistò l’azienda Fiuggi). i. Vero che un quantitativo di bottiglie di cui al precedente capitolo f. , per un valore alla s.r.l. Il Casaro. l. Vero che in considerazione della mancata consegna dei prodotti di cui al precedente capitolo f. da parte della Fiuggi, la s.r.l. Il Casaro risolse il rapporto contrattuale posto in essere con emissione di relativo documento fiscale (doc. 16 fasc. avv. che si rammostra al teste). Si indicano a testi con riserva di integrare la lista testimoniale: Tiziana Zacchetti via Podgora 11, 20122 Milano c/o Avv. Marco Tazzoli Andrea Panichi viale Papiniano 28 Milano Giancarlo Poli Via Cefalonia 70 - Brescia (Crystal Palace 25° piano) c/o Sangemini avv. Salvo Dell’Arte - Collegno, via Minghetti 14 Ezio Dozio - Milano pagina http://bit.ly/1kIL56p 6 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 di £ 1.318.069.440.= costituirono oggetto di cessione da parte della S.p.A. Easy B Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 8. Qualora venissero ammessi dei capitoli di prova avversari, ammettersi la prova contraria con i testi indicati. 9. Ordinare alla Curatela l’esibizione delle scritture contabili, della documentazione contabile, dei registri contabili, dei verbali assembleari e dei verbali del Consiglio di Amministrazione. 10. Richiedere al Fallimento Easy B S.p.A. l’esibizione del decreto ingiunzionale richiesto innanzi al Tribunale di Frosinone nei confronti della Fiuggi ed avente ad oggetto la consegna di bottiglie. 11. In subordine, autorizzare il signor Grecchi e il signor Feldman a richiedere copia del decreto ingiunzionale richiesto innanzi al Tribunale di Frosinone nei confronti della Fiuggi ed avente ad quale oggetto una domanda di ingiunzione alla consegna di bottiglie di acqua minerale. 12. Ordinare al Fallimento Easy B S.p.A. la esibizione dell’atto di transazione concluso tra la S.p.A. Easy B e la S.p.A. Sangemini. 13. In subordine, ordinare alla S.p.A. Sangemini l’esibizione dell’atto di transazione concluso tra la stessa e la S.p.A. Easy B. CONCLUSIONI PER ANTONIO BERNARDI Piaccia al’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via preliminare accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 n. 4 c.p.c. per le ragioni esposte in atti; sempre in via preliminare accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione delle domande tutte proposte dal Fallimento Easy B S.p.A. nei confronti del signor Antonio Bernardi; in subordine, nel merito respingere tutte le domande proposte dal Fallimento Easy B S.p.A. nei confronti del signor Antonio Bernardi in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti; in via istruttoria pagina http://bit.ly/1kIL56p 7 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 14. Si fa salva ogni ulteriore istanza. Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 1) Vero che, in data 1 luglio 2004, il signor Antonio Bernardi conferiva incarico al dott. Salvatore Taverna di esaminare la situazione contabile ed extra contabile della società Easy B S.p.A. al 31 maggio 2004 presentata dal Consiglio di amministrazione precedente rimasto in carica sino al 26 maggio 2004; 2) Vero che, alla data del 30 ottobre 2004, il dott. Salvatore Taverna stava ancora svolgendo l’incarico conferitogli in data 1 luglio 2004 e di cui al capitolo precedente; 3) Vero che il dott. Salvatore Taverna completava l’incarico conferitogli in data 1 luglio 2004, consegnando le proprie conclusioni in merito alla situazione economicopatrimoniale della società Easy B S.p.A. successivamente al 19 aprile 2005; 4) Vero che nei registri della società Easy B S.p.A. venivano registrate in data 31 dicembre 2003 le fatture n. 34/2003, n. 35/2003 e n. 36/2003 emesse dalla società Wsat S.r.l. per la vendita di n. 30.000 PIN telefonici del valore di € 10,00 cadauno per complessivi € 3.258.000,00 (come da documenti rispettivamente nn. 16, 17 e 18 che si rammostrano al teste); 5) Vero che l’operazione con la società Wsat S.r.l. che ha portato alla registrazione, nella contabilità della società Easy B S.p.A., delle fatture n. 34/2003, n. 35/2003 e per il corrispettivo di € 3.258.000,00 è stata condotta dal signor Enrico Grecchi; 6) Vero che nella contabilità di magazzino al 31 maggio 2004 venivano iscritti n. 30.000 PIN telefonici del valore di € 10,00 cadauno per complessivi € 3.258.000,00, come da documento n. 19 che si rammostra al teste; 7) Vero che la nota di credito nei confronti di European Trolley Ltd. per complessivi € 3.000.000,00 recante la data del 20 ottobre 2004 veniva emessa dalla società Easy B S.p.A. in epoca successiva al 19 aprile 2005; 8) Vero che, a far tempo dal mese di maggio 2004, i signori Riccardo Mazzuoli e Stefano Pecci, i quali agivano in qualità di mandatari del socio unico Morgan Spalding & Co. Ltd., erano presenti almeno due giorni alla settimana presso la sede della società Easy B S.p.A. ove era stato riservato per ciascuno di loro un ufficio; 9) Vero che, a far tempo dal maggio 2004, il signor Riccardo Mazzuoli impartiva direttamente ordini alla signora Donatella Gramatica; pagina http://bit.ly/1kIL56p 8 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 n. 36/2003 emesse dalla società Wsat S.r.l. per la vendita di n. 30.000 PIN telefonici Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 10) Vero che, a far tempo dal maggio 2004, l’ufficio grafico della società Easy B S.p.A. composto da due persone era gestito dal signor Riccardo Mazzuoli; 11) Vero che, a far tempo dal maggio 2004, il signor Stefano Pecci sovraintendeva la gestione dei flussi di cassa (entrate e uscite) della società Easy B S.p.A., analizzando i dati predisposti dall’ufficio amministrativo e decideva in ordine ai pagamenti da effettuare in favore del personale e dei creditori della stessa Easy B S.p.A.; 12) Vero che il signor Antonio Bernardi consegnava al signor Riccardo Mazzuoli assegno bancario n. 2089716815-04 tratto in data 29 luglio 2004 su BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. dell’importo di € 1.250.000,00; 13) Vero che, alla data del 29 luglio 2004, le giacenze del conto corrente n. 194087 intrattenuto dalla società Morgan Spalding & Co. Ltd. presso BNL Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Agenzia n. 63 di Roma, viale Parioli n. 9 angolo via Stoppani, erano insufficienti a coprire il pagamento dell’assegno n. 2089716815-04 tratto su detto conto dell’importo di € 1.250.000,00; 14) Vero che la contabilità della società fallita veniva tenuta all’interno della società fallita a cura dell’ufficio amministrativo, sotto la direzione del dott. Ferdinando Patti; 15) Vero che, sino al 19 aprile 2005, l’ufficio amministrativo provvedeva fatture che pervenivano dai fornitori della società fallita, elaborando i relativi mastrini. Si indicano a testi i signori: - dott. Salvatore Taverna, domiciliato in Torino, corso Tassoni n. 25, sui capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; - Eugenio Paschetta, residente in Pozzo d’Adda, Località Villa Montalto n. 1; - Luca Sponziello, residente in Peschiera Borromeo, via Matteotti n. 18/4, sui capitoli nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15; - Felice Strippoli, residente in Milano, corso Buenos Aires n. 47, sui capitoli nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15; - Sabrina Cerisara, residente in Milano, via Termopili n. 29, sui capitoli nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; - Patricia Fouchet, residente in Milano, via Tartaglia n. 19, sui capitoli nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 e 15; pagina http://bit.ly/1kIL56p 9 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 all’emissione delle fatture e alla registrazione, anche su supporto informatico, delle Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 - Donatella Gramatica, residente in Milano, via Trenno n. 18, sui capitoli nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; - Riccardo Mazzuoli, residente in Roma, via Della Dataria n. 96, sui capitoli nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; - Direttore dell’Agenzia n. 63 di Roma della BNL Banca Nazionale del Lavoro, domiciliato in Roma, viale Parioli n. 9 angolo via Stoppani, sul capitolo n. 13; ordinare, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., alla BNL Banca Nazionale del Lavoro dell’Agenzia n. 63 di Roma, viale Parioli n. 9 angolo via Stoppani, di esibire l’estratto del conto corrente n. 194087 intrattenuto dalla società Morgan Spalding & Co. Ltd. dalla data del 29 luglio 2004 alla data del 4 agosto 2004. in ogni caso con vittoria di spese. CONCLUSIONI PER MAURIZIO CARLO BURNENGO L’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione disattese, voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità proposta dal Fallimento attore, ai sensi degli articoli 2393 e seguenti e 2949 e seguenti C.C., in quanto promossa essendo decorso il termine quinquennale da essi previsto e, per l’effetto, - dichiarare prescritto il diritto del Fallimento attore al risarcimento dei danni Nel merito - respingere ogni domanda formulata dal Fallimento Easy B S.p.A. nei confronti di Maurizio Carlo Burnengo, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa In via subordinata - nel caso in cui venga accertata la responsabilità professionale di Maurizio Carlo Burnengo, quantificare l’entità del risarcimento al rapporto causale tra la violazione alla stesso imputata e l’ammontare del danno relativo accertato in corso di causa pagina http://bit.ly/1kIL56p 10 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 In via preliminare Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei confronti di Maurizio Carlo Burnengo, condannare la Milano Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via di manleva e di garanzia in forza della polizza n. R61403914 (già n. n. 503.914), a pagare direttamente al Fallimento Easy B S.p.A. quanto dovuto in conseguenza della sentenza per capitale, interessi e spese legali da Maurizio Carlo Burnengo. In ogni caso. con vittoria di spese, competenze ed onorari. CONCLUSIONI PER MASSIMO FONTANA Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale: respingere la domanda attrice nei confronti del rag. Massimo Fontana in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. In via subordinata: in caso di accoglimento della domanda attrice, ridurre l’entità della domanda nei confronti dei convenuti sulla base del concreto apporto causale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. CONCLUSIONI PER LUCA MERCALDO disattesa e reietta, In via preliminare - Accertare e dichiarare prescritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2393 e ss e 2949 e ss cod. civ., l’azione di responsabilità promossa dal fallimento Easy B S.p.A. nei confronti del Dott. Luca Mercaldo in considerazione del mancato rispetto da parte del fallimento Easy B S.p.A. del termine quinquennale per l’esperimento della suddetta azione di responsabilità e conseguentemente dichiararne prescritto il diritto al risarcimento danni. - Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la carenza di legittimazione passiva del Dott. Mercaldo e, conseguentemente, estrometterlo dal presente giudizio. In via principale e nel merito Respingere tutte le domande promosse dal fallimento Easy B S.p.A. in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto già espresso e precisato in narrativa; pagina http://bit.ly/1kIL56p 11 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, anche istruttoria, Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande di parte attrice - Accertata la sussistenza di profili di responsabilità professionale imputabili al convenuto Dott. Luca Mercaldo, dichiarane la misura e/o comunque condannare il Dott. Luca Mercaldo al risarcimento dei danni accertati in corso di causa, in misura proporzionale al grado di colpa accertato. - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità del Dott. Mercaldo per le domande svolte dalla Curatela, dichiarare la Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare il Dott. Luca Mercaldo da qualsivoglia responsabilità professionale per l’attività da questi svolta in qualità di Sindaco di Easy B S.p.A. per il periodo di cui al presente giudizio e per l’effetto condannarla in virtù della polizza n. 510.03.15865 a manlevarlo di quanto fosse eventualmente condannato a pagare in caso di accoglimento delle domande tutte avversarie. - respingere ogni eccezione sollevata da parte di Società Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a. in merito alla mancata operatività della garanzia assicurativa in favore del Dott. Mercaldo per il sinistro in esame, con conseguente condanna qualsivoglia titolo. In ogni caso Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed eccepire nei concedendi termini processuali, anche in via istruttoria. CONCLUSIONI PER IVAN CALLIGARIS Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, dichiarare l’estinzione del diritto vantato da parte attrice per intervenuta prescrizione quinquennale, come meglio argomentato in comparsa di costituzione e risposta, e comunque perchè infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. pagina http://bit.ly/1kIL56p 12 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 dell’Assicurazione a manlevare il Dott. Mercaldo per ogni importo richiesto, a Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 CONCLUSIONI PER REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI Voglia il Tribunale Ill.mo: 1) respingere le avverse domande; 2) in caso contrario, e nel non creduto caso di accoglimento della richiesta di garanzia, limitare la manleva nei limiti del giusto e del provato, tenendo presente in ogni caso il massimale di polizza, la limitazione dell’importo alla sola percentuale di eventuale responsabilità dell’assicurato e lo scoperto assicurativo a suo carico. con vittoria di spese e onorari CONCLUSIONI PER MILANO ASSICURAZIONI Piaccia al Tribunale Ill.mo così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Dichiarare la prescrizione dell’azione di responsabilità promossa dal Fallimento Easy B nei confronti del dott. Maurizio Burnengo e per l’effetto respingere tutte le domande contro lo stesso avanzate e la susseguente domanda di garanzia avanzata nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A. NEL MERITO respingere siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande avanzate dal Fallimento Easy B nei confronti del dott. Maurizio Burnengo e per l’effetto respingere la domanda di garanzia avanzata nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A. In via subordinata E nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità colposa del Dott. Maurizio Burnengo in relazione ai fatti di causa e di ritenuta operatività della garanzia, accertare la quota di responsabilità ascrivibile al Dott. Maurizio Burnengo in quanto la garanzia prestata dalla Milano Assicurazioni S.p.A. opera unicamente con riferimento alla responsabilità diretta dell’assicurato, esclusa ogni responsabilità che dovesse derivargli in via di solidarietà e conseguentemente limitare l’esposizione della concludente in ragione della quota di responsabilità ascritta al proprio assicurato nei limiti del massimale pattiziamente stabilito pari ad € 516.456,89, con uno scoperto pari al 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di € 5.164,56,00. pagina http://bit.ly/1kIL56p 13 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 In via principale: Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 Vinte in ogni caso le spese di lite. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO La controversia concerne l’azione di responsabilità esercitata dal curatore del Fallimento Easy B spa, dichiarato in data 26.9.2005, ai sensi dell’art. 146 l.f., ed espressamente riferita sia all’azione sociale, sia all’azione dei creditori sociali, nei confronti di amministratori e sindaci che si sono succeduti nelle rispettive cariche dal 2001 alla data del fallimento. L’oggetto sociale della fallita concerneva l’esecuzione di campagne pubblicitarie e lo scambio di servizi contro beni (barter). La procedura attrice, premesso che alcuni debiti della società insinuati al passivo risalivano addirittura al 1999-2001 per un ammontare complessivo di circa € 700.000,00 ha sostenuto che l’insolvenza della società risaliva a quella data, ed ha addebitato ad amministratori e sindaci: - la prosecuzione vietata dell’attività di impresa a decorrere da quel momento - l’inerzia dagli stessi mantenuta a fronte del manifestarsi dell’insolvenza - l’aggravamento del dissesto in misura tale da condurre ad un’esposizione debitoria al passivo). Secondo il fallimento la società era già insolvente nel 2001, sicché amministratori e sindaci avrebbero dovuto ‘portare i libri in tribunale’, a tutto voler concedere, almeno dopo l’approvazione del bilancio al 30.6.2002. Gli amministratori e i sindaci sarebbero comunque responsabili del danno ex art. 2485 cc cagionato alla società a seguito della prosecuzione indebita dell’attività caratteristica. Secondo la prospettazione del fallimento, come detto, il capitale sociale era andato già perduto a conclusione dell’esercizio al 30.6.2001. Il bilancio al 30.6.2002 registrava la perdita di € 150.000, che, tuttavia dovrebbe considerarsi di ammontare superiore, tale da azzerare anche il patrimonio netto, in ragione dell’illegittima iscrizione del credito inesistente verso Fiuggi. pagina http://bit.ly/1kIL56p 14 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 aumentata fino ad oltre nove milioni e mezzo di euro (ammontare dei debiti insinuati Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 Più precisamente, sarebbe stato appostato nel bilancio al 30.6.2002, a dire del curatore, un credito inesistente verso Fiuggi (567.000, oltre IVA per 113.400 = 680.000). Dal libro giornale emergerebbero infatti le seguenti contestuali scritturazioni: - ‘credito verso Fiuggi per merce non consegnata’ per € 567.271,71 (+ 113.454,35 per IVA) - fattura di acquisto da Il Casaro srl per lire 1.318.069.440 IVA compresa (pari ad € 680.726,06) con la causale ‘fattura merce Fiuggi non consegnata’ Il fallimento ha dedotto che dette iscrizioni sottendano un complesso e non chiaro rapporto tra la fallita e la Sangemini-Fiuggi, in forza del quale la fallita avrebbe dovuto espletare attività pubblicitaria in cambio della fornitura di acqua minerale. Tra le parti sarebbe poi insorta una controversia risoltasi con una transazione a pari e patta. La fallita avrebbe illegittimamente mantenuto l’iscrizione del credito verso Fiuggi per occultare la perdita del capitale anche per l’esercizio successivo. Quanto al danno, il fallimento ha inteso addebitare agli amministratori l’indebitamento maturato dal 2001 in avanti, pari almeno a 8.700.000 euro, quale maturato dopo l’insolvenza e comunque dopo la perdita del capitale sociale, dal ricavato dal recupero crediti, posto che l’attività di servizi esercitata dalla fallita non richiedeva l’utilizzo di rilevanti cespiti materiali. Il curatore ha aggiunto che non vi sarebbero ulteriori prospettive di incremento dell’attivo, salvo l’esito dell’azione di responsabilità. In subordine il fallimento ha chiesto la determinazione della perdita incrementale del patrimonio netto. Il curatore deduce inoltre che gli amministratori e i sindaci in carica fino alla metà del 2002 debbano rispondere di tutto il danno cagionato alla massa dalla prosecuzione indebita dell’attività caratteristica, perché con l’inerzia nell’attivazione della procedura concorsuale hanno creato i presupposti per l’ulteriore passivo maturato, e ciò anche perché quasi tutti i debiti si sarebbero originati a quell’epoca. Il Fallimento ha addebitato ad amministratori e sindaci che hanno assunto la carica in epoca successiva, solo il passivo maturato dal momento dell’assunzione dell’incarico e successivamente. pagina http://bit.ly/1kIL56p 15 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 quale va tuttavia detratto l’attivo recuperato, pari ad € 1.400.000, sostanzialmente Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 Un’ulteriore censura che il Fallimento ha mosso all’operato degli organi sociali in carica al 30 luglio 2004, quale titolo autonomo di responsabilità, attiene alla ‘perdita’ del conferimento in denaro per aumento di capitale sottoscritto e versato dalla socia Morgan Spalding & Co., società di diritto britannico. Secondo la tesi attorea, l’assemblea dei soci in data 26.5.2004 ha deliberato l’aumento di capitale da € 100.000 ad € 1.350.000 (e dunque di € 1.250.000). L’aumento è stato interamente sottoscritto dalla società di diritto inglese Morgan Spalding & Co., che ha consegnato alla società un assegno di € 1.250.000 in data 29.7.2004. In pari data Morgan Spalding & Co. ha comunicato a Easy B spa di essere divenuta creditrice per € 3.258.000 per avere acquistato il credito di Wsat srl verso la fallita. La fallita ha pagato una parte del debito restituendo l’assegno di € 1.250.000 ed è restata debitrice di Morgan Spalding & Co. per la differenza. L’amministratore Grecchi avrebbe riferito al curatore che il debito originario verso Wsat srl era inesistente. Il Fallimento sostiene di aver reperito fatture relative all’operazione in parola (acquisto di 300.000 PIN telefonici nel novembre 2003, poi rivenduti a terzi nel giugno 2004), ma non risulterebbe alcuna movimentazione di denaro e merce; il curatore ha dunque chiamato a rispondere di tale illegittima controllo sull’aumento di capitale (e dunque l’amministratore Bernardi ed i sindaci Proia, Rotolo e Calligaris). Va aggiunto che lo stesso curatore ha sottolineato la singolarità della sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte di una società, Morgan Spalding & Co., a suo dire priva di patrimonio effettivo, posto che dal bilancio relativo al 2004 figuravano le seguenti poste: 7,8 milioni di euro di cui 360.000 di domini internet; 999.000 di marchi; 6,4 milioni di “know how”; debiti per 9,3 milioni. In conclusione, il curatore ha chiesto il risarcimento del danno ad amministratori e sindaci come segue: - agli amministratori Grecchi e Feldman, nonché ai sindaci Burnengo, Fontana e Mercaldo: tutto il danno da aggravamento del dissesto dal 2002 in avanti - agli amministratori Placucci e Bernardi, e ai sindaci Calligaris e Rotolo: danno dal luglio 2004 pagina http://bit.ly/1kIL56p 16 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 condotta anche i sindaci in carica a quella data, per non avere esperito alcun Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 I convenuti Rotolo e Placucci non si sono costituiti in giudizio nonostante la regolarità della notificazione e sono stati dichiarati contumaci. La posizione del convenuto Proia è stata separata per ragioni di perfezionamento della notifica. Il convenuto Patti ha raggiunto un accordo con il fallimento, sicché, previa separazione del procedimento, è stata dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 306 cpc in relazione al rapporto processuale instauratosi tra il fallimento attore ed il convenuto predetto. Si sono costituite in giudizio le compagnie di assicurazione SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI spa chiamata in garanzia da MERCALDO, nonché MILANO ASSICURAZIONI spa chiamata in causa da BURNENGO. Non può essere accolta l’eccezione di nullità della citazione sollevata da alcuni dei convenuti, asseritamente riconducibile alla mancanza di specificazione delle condotte tenute o omesse che, in tesi, sarebbero produttive di danno. Va però rilevato al riguardo che l’attore ha sufficientemente delineato gli addebiti mossi ad amministratori e sindaci, e quanto a questi ultimi, le deduzioni del curatore vanno integrate e coordinate con il contenuto delle produzioni documentali in atti, e mancanza di ogni iniziativa volta a contrastare l’illegittima prosecuzione dell’attività, e l’omesso rilievo delle criticità della sottoscrizione dell’aumento di capitale nel 2004. La citazione ha, del resto, raggiunto lo scopo, dato che i convenuti hanno svolto diffuse difese di merito, così mostrando di avere ben compreso gli addebiti dedotti in citazione (art. 156 cpc), tanto che l’eccezione medesima non è stata più coltivata dai convenuti nel prosieguo del giudizio. I convenuti costituiti hanno tutti eccepito la prescrizione quinquennale, perché sostengono che, alla luce delle stesse allegazioni del Fallimento, il dissesto si sarebbe manifestato al più tardi nel 2002, e che, comunque, sono decorsi più di cinque anni dalla cessazione delle cariche sociali. Le insinuazioni al passivo prodotte dal curatore evidenzierebbero infatti procedure esecutive infruttuose e ricorsi per ingiunzione risalenti al 2003 e 2004, in cui si chiedeva la provvisoria esecuzione in ragione della conclamata insolvenza. Si noti che la dichiarazione di fallimento è stata pagina http://bit.ly/1kIL56p 17 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 segnatamente con i verbali del collegio sindacale, da cui egli farebbe derivare la Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 pronunciata con sentenza del settembre 2005, e che la notifica della citazione è avvenuta per tutti nel giugno 2010. Il curatore ha eccepito a sua volta, nella prima memoria, che i fatti addebitati a amministratori e sindaci integrano gli estremi dei reati di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta o semplice. L’eccezione di prescrizione, che il Tribunale reputa infondata, va esaminata con riferimento ad entrambi gli addebiti: - prosecuzione illegittima dopo la perdita del capitale sociale - ‘perdita’ della somma corrispondente al conferimento di Morgan Spalding & Co. I convenuti hanno sollevato l’eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo per la decorrenza del termine dal momento della perdita del capitale sociale, come indicata dall’attore, ossia nel momento dell’approvazione del bilancio al 30 giugno 2001, o, al più tardi, del bilancio relativo all’esercizio successivo. Al riguardo, deve subito mettersi in evidenza che costituisce principio di diritto assolutamente consolidato che i termini di prescrizione cominciano a decorrere solo dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale della società si è verificata e, al contempo, diviene conoscibile da parte dei creditori e dei terzi. che – secondo la tesi attorea - non avrebbero mai rivelato la sussistenza di una simile situazione, sicché difetterebbe il profilo della percepibilità all’esterno dell’insufficienza del patrimonio per il soddisfacimento dei crediti sociali. Ed infatti, nel bilancio al 30.6.2002, gli amministratori hanno evidenziato la sussistenza dei presupposti ex art. 2447 cc, ed hanno proposto la copertura delle perdite mediante l’utilizzo di fondi e riserve, ed hanno poi preannunciato la stipulazione di importanti contratti con nuovi clienti, così evidenziando evidenziando una situazione tutt’altro che critica. Il risultato della gestione, così come palesato dagli amministratori, sarebbe in contrasto con la prospettazione dell’attore che ha denunciato l’appostazione in bilancio di un credito inesistente che avrebbe comportato l’oscuramento della percezione della mancanza di disponibilità di risorse per il pagamento dei crediti, e addirittura l’insolvenza della società. I convenuti hanno sostenuto che dallo stato passivo emerge che nel periodo 2002 e 2003 sono stati emessi nei confronti di Easi B spa numerosissimi decreti ingiuntivi, pagina http://bit.ly/1kIL56p 18 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 L’evento dell’incapienza patrimoniale sarebbe stato occultato nei bilanci 2001 e 2002 Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 e che tale situazione sarebbe sintomatica dello stato di insolvenza. Va detto, tuttavia, che non esiste un regime di pubblicità dei decreti ingiuntivi, sicché non vi sono elementi per sostenere fondatamente che l’insufficienza patrimoniale fosse oggettivamente percepibile dalla generalità dei terzi e dei creditori. L’eccezione non può comunque essere accolta in ragione di un ulteriore ed assorbente rilievo. Ed infatti, il danno di cui il fallimento ha chiesto il risarcimento si è prodotto in epoca successiva alla perdita del capitale sociale, tanto che il curatore si duole proprio del pregiudizio conseguente alle perdite generatesi a seguito della violazione del divieto ex art. 2449 cc vecchio testo, e art. 2485 nuovo testo cc, pregiudizio, questo, che può ovviamente insorgere solo dopo la perdita del capitale sociale. Siamo di fronte, in altre parole, ad una domanda risarcitoria riferita a un’indebita prosecuzione dell’attività di impresa, compiuta in epoca posteriore all’integrale perdita del capitale sociale. Il dato dell’“insufficienza patrimoniale”, a cui si riferiscono i convenuti, individua propriamente sia una condizione per l’esercizio della azione ex art. 2394 cc, sia il presupposto necessario ad integrare la peculiare limitazione agli ordinari poteri di gestione sociale previsti dalle norme appena situazione di insufficienza patrimoniale precede il compimento degli atti gestori che in citazione si assumono cagionativi di danno, e di cui si chiede il risarcimento in giudizio. Non si può pertanto pretendere di far decorrere il dies a quo del termine di prescrizione per l’esercizio della azione risarcitoria da un momento (quello della perdita del capitale sociale) in cui non solo le condotte illegittime di prosecuzione dell’attività caratteristica a capitale perduto non sono state ancora poste in essere, ma neppure si sono prodotti – e manifestati - i danni che da esse sarebbero scaturiti. Non si può certamente disconoscere che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, sicché – va ribadito - non può considerarsi come dies a quo del termine in parola un momento antecedente a quello in cui è stata tenuta la condotta illegittima, o si sono prodotte le conseguenze dannose, ovvero ancora queste sono divenute conoscibili. pagina http://bit.ly/1kIL56p 19 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 ricordate. Sembra perciò evidente che il momento del concreto verificarsi della Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 La specifica funzione dell’istituto della prescrizione, è risaputo, è quella di differire il decorso dei termini naturalmente conseguenti all’esecuzione di ciascuna condotta produttiva di danno al momento eventualmente successivo, e mai precedente, in cui il presupposto dell’insufficienza patrimoniale diviene conoscibile da parte della generalità dei terzi (si veda, in tal senso, Tribunale di Milano, 23 febbraio 2012, causa R.G. 6373/2009, in www.istitutocuratorifallimentari.it/imagebank//Sent%20%20Tribunale%20di%20Mi lano.pdf). A identica conclusione si deve giungere riguardo all’asserita ‘perdita’ della somma conferita da Morgan Spalding & Co. a titolo di aumento di capitale, compiuta dagli amministratori a metà del 2004, posto che l’inesistenza del credito acquistato da Morgan Spalding & Co. sarebbe emersa in seguito all’esame della contabilità compiuto dal curatore fallimentare, e dunque in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. Considerato dunque che le condotte di indebita prosecuzione dell’attività gestoria sono state tenute fino alla data del fallimento, e che il pregiudizio ad esse conseguente è diventato oggettivamente conoscibile dalla verifica del passivo e dagli non può dirsi maturato, almeno per l’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 cc. La sentenza dichiarativa di fallimento è stata infatti pronunciata nel settembre 2005, e la citazione è stata notificata nel giugno del 2010. Le eccezioni di nullità della citazione e di intervenuta prescrizione vanno dunque respinte. Con separata ordinanza si provvede sulle istanze istruttorie delle parti. Ritiene poi il Tribunale che risulta infondata la domanda di chiamata in garanzia proposta dal convenuto Mercaldo nei confronti di Reale Mutua Assicurazioni. Il convenuto Mercaldo, infatti, non ha contestato le circostanze dedotte dalla compagnia assicuratrice fin dalla comparsa di risposta a sostegno della sospensione della garanzia ai sensi dell’art. 1901 cc, e segnatamente: - l’operatività claims maid della garanzia; - il mancato pagamento del premio scaduto al 31.12.2009 (il premio sarebbe stato pagato solo dopo la notifica della citazione); – il decorso del termine di sei mesi dalla scadenza del premio non pagato; pagina http://bit.ly/1kIL56p 20 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 accertamenti compiuti dal curatore, deve concludersi che il termine di prescrizione Sentenza n. 1024/2014 pubbl. il 23/01/2014 RG n. 42825/2010 - la mancata attivazione della terza chiamata per il recupero del credito. Dette circostanze rendono evidentemente inoperante la garanzia di cui alla polizza in atti, per risoluzione di diritto ex art. 1901 cc, sicché la domanda di manleva proposta dal convenuto Mercaldo nei confronti di Società Reale Mutua di Assicurazioni – previa separazione delal domanda ai sensi dell’art. 103 cpc - deve essere fin da ora respinta per ragioni di economia processuale, anche a prescindere da ogni decisione e statuizione sul merito degli obblighi risarcitori del convenuto Mercaldo nei confronti del Fallimento attore che verrà adottata con la sentenza definitiva. P.Q.M. Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: 1. definitivamente pronunciando, previa separazione del procedimento relativamente al rapporto processuale instauratosi tra Luca Mercaldo e Reale Mutua di Assicurazioni, respinge la domanda di chiamata in garanzia proposta dal predetto convenuto nei confronti della terza chiamata; 2. condanna il convenuto medesimo al rimborso delle spese di lite sostenute d’avvocato, oltre iva e cp; 3. non definitivamente pronunciando, respinge l’eccezione di nullità della citazione e di prescrizione dell’azione proposta dal Fallimento attore nei confronti dei convenuti; 4. provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Milano, 27 giugno 2013. Il Presidente relatore - Marianna Galioto - pagina http://bit.ly/1kIL56p 21 di 21 Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722 dalla terza chiamata, che si liquidano in complessivi € 9.200,00 per compenso
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