CU NR. 70 - ASDC Perignano Calcio

C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2916
Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE TOSCANA
VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028
TELEX: 570523 COTOSC
Indirizzo Internet: www.figc-crt .org
e-mail: [email protected]
STAGIONE SPORTIVA 2013 – 2014
Comunicato Ufficiale N. 70 del 5/06/2014
FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA
F.I.G.C. L.N.D.
CONVENZIONE
PER ISCRIZIONE CAMPIONATI
CONVENZIONE
PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI A TASSO ZERO
Lunedì 9 giugno p.v. alle ore 11
presso l’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano
si terrà la presentazione del progetto microcredito nato dalla sinergia tra
la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo e il
Comitato Regionale Toscana F.I.G.C.-L.N.D.
Parteciperanno a tale evento
Carlo Tavecchio (Presidente Nazionale L.N.D.)
Umberto Guidugli (Presidente FTBCC)
Fabio Bresci (Presidente C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D.)
Roberto Frosini (Direttore Generale FTBCC)
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2917
CONVENZIONE PER ISCRIZIONE CAMPIONATI
FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA
F.I.G.C. L.N.D.
Il Comitato Regionale Toscana, nell’ottica di fornire servizi alle Società affiliate che anima tutto il
proprio modus operandi, ha ritenuto opportuno continuare e sviluppare il percorso intrapreso lo
scorso anno insieme alle Banche del Credito Cooperativo per favorire le esigenze delle Società
nell’assolvere gli adempimenti inerenti all’iscrizione ai campionati, sottoscrivendo convenzione
direttamente con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo. Ciò comporterà una
copertura capillare del territorio regionale attraverso i 27 Istituti di Credito associati aderenti e le oltre
300 relative filiali.
La convenzione si può riassumere per sommi capi come segue:
“la formula individuata è quella di un finanziamento pari alla quota di iscrizione al campionato di
appartenenza (differente a seconda della categoria e comunque non superiore a € 10.000,00) da
rimborsare ratealmente in un tempo massimo di dodici mesi dietro presentazione di lettera di
richiesta iscrizione presentata alla L.N.D. dalla Società richiedente. La Banca valuta il merito
creditizio della richiesta e può anche acquisire le garanzie ritenute opportune.
All’atto della concessione, la Società rilascia ordine di bonifico irrevocabile con il quale la Banca
procede al pagamento direttamente al Comitato Regionale Toscana L.N.D. della quota di iscrizione
al campionato.”
La convenzione stipulata con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo per la
concessione di finanziamenti agevolati alle Società calcistiche dilettanti per l’iscrizione ai vari
campionati è consultabile in allegato al C.U. n. 68 del 22 maggio 2014.
Tale convenzione sarà operativa dal 15 giugno 2014
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2918
CONVENZIONE
PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI A TASSO ZERO
FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA
F.I.G.C. L.N.D.
Il Comitato Regionale Toscana, nell’ottica di fornire servizi alle Società affiliate che anima tutto il
proprio modus operandi, ha ritenuto opportuno continuare e sviluppare il percorso intrapreso lo
scorso anno insieme alle Banche del Credito Cooperativo per proseguire nel programma di
prevenzione e tutela sanitaria messo in atto da molti anni, sottoscrivendo convenzione direttamente
con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo per l’acquisto di defibrillatori.
La convenzione si può riassumere per sommi capi come segue:
“la formula individuata è quella di un finanziamento che non potrà superare la somma di € 1.000,00
da rimborsare ratealmente in un tempo massimo di ventiquattro mesi dietro presentazione di
domanda alla Banca da parte della Società interessata. La Banca valuta il merito creditizio della
richiesta e può anche acquisire le garanzie ritenute opportune.
Il finanziamento sarà concesso a tasso TAN zero.”
La convenzione stipulata con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo per la
concessione di finanziamenti agevolati alle Società calcistiche dilettanti per l’acquisto di defibrillatori
è consultabile in allegato al C.U. n. 68 del 22 maggio 2014.
Tale convenzione sarà operativa dal 15 giugno 2014
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2919
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1. ALLEGATI
Si allega al presente C.U.:
•
C.U. n. 173/A del 27 maggio 2014 della F.I.G.C. riguardante convocazione Assemblea
Federale del 1 settembre 2014
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1. ALLEGATI
Si allega al presente C.U.:
•
C.U. n. 224 del 4 giugno 2014 della L.N.D. riguardante gare spareggio fra le seconde
classificate nei Campionati di Eccellenza Stagione Sportiva 2013/2014.
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
3.1. Consiglio Direttivo
Nessuna comunicazione
3.2. Segreteria
3.2.1. MANIFESTAZIONI NAZIONALI L.N.D.
Si comunica quanto segue:
MERCOLEDÌ 11 GIUGNO ORE 16
Campionato Juniores Regionale – Finale Fase nazionale
(È prevista la diretta televisiva)
GIOVEDÌ 12 GIUGNO ORE 15
Campionato Juniores Calcio Femminile – Finale
GIOVEDÌ 12 GIUGNO ORE 17.30
Campionato Primavera Calcio Femminile – Finale
Tutte le gare avranno luogo presso il C.F.F. F.I.G.C.–L.N.D. “Bruno Buozzi” di Firenze
3.2.2. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO
SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON LINE
Si ricorda che a partire dalla corrente Stagione sportiva gli svincoli in epigrafe potranno essere
effettuati esclusivamente tramite procedura on line, operando nella propria pagina web sul sito
www.lnd.it
Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti
per accordo (art. 108).
Tesseramento DL alla voce Svincolo
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2920
Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice copia
presso questo Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società.
Ricordiamo inoltre che il documento dovrà pervenire a questo Comitato entro 20 giorni dalla stipula
dell’accordo e che il termine ultimo per l’invio o la consegna dello stesso è stabilito per il 30 giugno
2014.
MATURITÀ AGONISTICA
A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell’art.
34/3 delle N.O.I.F., è stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" ai seguenti tesserati:
NOME
SOCIETÀ
DATA DI NASCITA
DECORRENZA
DEGL’INNOCENTI EDOARDO
FIORENTINA
7/08/1998
3/06/2014
3.2.2. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ
In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:
N.
SOCIETÀ
500 AFFRICO A.S.D.
NOME DEL TORNEO E CATEGORIE
INIZIO
ERA CALCIO
03/06/2014
13/06/2014
Giovanile
07/06/2014
07/06/2014
Giovanile
Quadrangolare di Primavera-Torneo di Primavera
Pulcini Piccoli amici
6262
SETTORE
3° Torneo Green Years
Piccoli amici
501 ORATORIO NAZZANO CARRARA
TERMINE
1° TROFEO ERA
GIOVANISSIMI
10/06/2014
21/06/2014
GIOVANILE
CALCIO FEMMINILE
SUPERCOPPA (Triangolare)
SABATO 7 GIUGNO 2014
Stadio “B.Buozzi” - Via Ximenes,74 loc. DUE STRADE – Firenze
LIVORNO SORGENTI– DON BOSCO FOSSONE
ore 16.30
Perdente prima gara – REAL AGLIANESE
a seguire
REAL AGLIANESE – Vincente prima gara
a seguire
RIUNIONE DI PROGRAMMA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015
Sabato 7 Giugno p.v., alle ore 9.00, presso la Sala delle Coppe della Società U.P.D.
ISOLOTTO,g.c., via Pio Fedi 7 (zona Isolotto) Firenze, è indetta una riunione per programmare
l’attività femminile della prossima stagione sportiva 2014-2015.
Si ringraziano le Società; U.S. AFFRICO, LIVORNO SORGENTI, AUDACE LEGNAIA, FIRENZE
SUD, BELMONTE, ISOLOTTO, ROSIGNANO SEI ROSE, FIRENZE OVEST, R.B. VALDINIEVOLE,
S.MICHELE C.V., per il prezioso ausilio alle Rappresentative femminili.
CALCIO A CINQUE
Nessuna comunicazione
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2921
4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
GIOVANILE
SEMIFINALI DEL 9° TORNEO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI
In riferimento al Regolamento della Manifestazione in oggetto e pubblicato in allegato sul nostro C.U.
N. 38 del 16/01/2014 si riporta l’abbinamento delle Semifinali:
Semifinali*
gare uniche in campo neutro
08/06/2014 ore 10:30
Finale
C.F.F. “B. BUOZZI”
15/06/2014
ALLIEVI
MALISETI TOBBIANESE
Vincente semifinale
FORTIS JUVENTUS 1909
TAU CALCIO ALTOPASCIO
Vincente semifinale
SPORTING ARNO
Semifinali*
gare uniche in campo neutro
08/06/2014 ore 10:30
Finale
C.F.F. “B. BUOZZI”
15/06/2014
GIOVANISSIMI
TAU CALCIO ALTOPASCIO
Vincente semifinale
SCANDICCI CALCIO
MALISETI TOBBIANESE
Vincente semifinale
SESTESE CALCIO
*Per tali gare se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità, si procederà direttamente
all’effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del
Gioco”.
****************************************************************************************************************
Si fà presente alle Società che il calendario gare e relativi campi, sono pubblicati nell’apposito
capitolo, del presente Comunicato Ufficiale.
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ALLEGATI
•
C.U. n. 24 del 3 giugno 2014 del Settore Giovanile e Scolastico riguardante fasi finali
nazionali
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2922
5. RISULTATI GARE
Gare del 31 maggio/1 e 2 giugno 2014
GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE FRA SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI ECCELLENZA
GRUPPO G – RITORNO
LENTIGIONE CALCIO
PIETRASANTA MARINA 1911
2 -
1
SANGIOVANNIVALDARNO
1 -
2
PONTE A GREVE
1 -
0
SPEZIA CALCIO
2 -
2
GRUPPO H – RITORNO
AVEZZANO CALCIO
CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES
GIRONE A
SCALESE A.S.D.
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 'B'
GIRONE A
LIVORNO CALCIO S.R.L.
9^ EDIZIONE TORNEO REGIONALE RISERVATO ALLE SOCIETA’ JUNIORES REGIONALI
GARA DI
SEMIFINALE (ANDATA)
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
GARA DI
LIVORNO NORD PONTINO ASD
4 -
1
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
1 -
1
SPORTING ARNO A.S.D.
FCG FLORIA 2000
TAU CALCIO ALTOPASCIO
O RANGE CHIMERA AREZZO
8
2
0
1
-
9
1
1
0
SCANDICCI CALCIO S.R.L.
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
MALISETI TOBBIANESE ASD
SPORTING MASSESEROMAGNANO
0
1
2
2
-
2
3
5
1
SEMIFINALE (RITORNO)
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL
9° TORNEO REGIONALE ALLIEVI
2° TURNO - GARE UNICHE
AQUILA 1902 MONTEVARCHI
FORTIS JUVENTUS 1909
LUCCHESELIBERTAS1905 SDRL
MALISETI TOBBIANESE ASD
9° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI
2° TURNO - GARE UNICHE
ARNO LATERINA
CALCIO CASTELFIORENTINO
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
TAU CALCIO ALTOPASCIO
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2923
17° TROFEO “F. CERBAI” ALLIEVI “B”
2^GARA TRIANGOLARE e 1° TURNO ACCOPPIAMENTO RITORNO
MALISETI TOBBIANESE ASD
BIBBIENA
VALENTINO MAZZOLA A.S.D.
PONSACCO 1920 SSD ARL
SAURORISPESCIA DILETTANT.
CAPOSTRADA BELVEDERE ASD
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
PONTE A GREVE
1
0
4
2
-
3
1
1
1
2^GARA TRIANGOLARE e 1° TURNO ACCOPPIAMENTO RITORNO
SAURORISPESCIA DILETTANT. COIANO SANTA LUCIA A.S.D.
NAVACCHIO ZAMBRA
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
VALENTINO MAZZOLA A.S.D.
SPORTING MASSESEROMAGNANO
MARGINE COPERTA A.S.D.
OLMOPONTE AREZZO
1
1
0
3
-
1
2
2
0
17° TROFEO “F. CERBAI” GIOVANISSIMI “B”
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2924
6. GIUSTIZIA SPORTIVA
6.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 4/06/2014 ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:
6.1.1. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D
GARE DEL
6/12/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: A.S.D. VERSILIA C5/A.S.D. OLTRERA DEL 6 DICEMBRE 2013 (non
disputata).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 33 del 12.12.2013;
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali
rileva che:
-la gara non e' stata disputata in quanto la Societa' A.S.D. Oltrera non si
e' presentata in campo nei termini previsti dal Regolamento;
-visto l'art. 53 n. 2 e 7 delle N.O.I.F.;
-infligge alla Societa' A.S.D. Oltrera la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0 - 6, UN punto di penalizzazione nonche'
l'ammenda di Euro 150,00 (Centocinquanta/00) quale prima rinuncia.
6.1.2. 9^ EDIZIONE TORNEO REGIONALE RISERVATO ALLE
SOCIETA’ JUNIORES REGIONALI
GARE DEL
31/ 5/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr
FILIPPI FEDERICO
BERTI MARCO
(ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
(LIVORNO NORD PONTINO ASD)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
TADDEI GIANLUCA
PELLEGRINI SIMONE
(ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
I AMMONIZIONE
CHIAVACCI DIEGO
MONTECALVO ALBERTO
CELLINI ALESSIO
(ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
(LIVORNO NORD PONTINO ASD)
(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2925
6.1.3. 9° TORNEO REGIONALE ALLIEVI
GARE DEL
1/ 6/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro
300,00 FCG FLORIA 2000
Per avere tesserati non identificati danneggiato le attrezzature sportive
della societa ospitante. Per avere, detti tesserati a fine gara, rivolto
offese ai sostenitori della societa ospitante.
Euro
60,00 FORTIS JUVENTUS 1909
Per contegno offensivo verso i calciatori avversari a fine gara
provocandone la reazione.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
FINO AL
20/ 6/2014
PARIGI SANDRO
(AQUILA 1902 MONTEVARCHI)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
TOZAJ ENIO
BASAGNI DAVID
(MALISETI TOBBIANESE ASD)
(O RANGE CHIMERA AREZZO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
DINI LEONARDO
RICCI MICHAEL
(AQUILA 1902 MONTEVARCHI)
(LUCCHESELIBERTAS1905 SDRL)
I AMMONIZIONE
VASARRI MATTEO
SUSINI RICCARDO
BUONOCORE MIRKO
CAPECCHI SIMONE
DREONI MATTIA
PANICHI EDOARDO
FAVILLA FRANCESCO
GIORDANO ALESSANDRO
FRANCI CHRISTIAN
GRASSI FRANCESCO
(AQUILA 1902 MONTEVARCHI)
(FCG FLORIA 2000)
(FORTIS JUVENTUS 1909)
(FORTIS JUVENTUS 1909)
(FORTIS JUVENTUS 1909)
(FORTIS JUVENTUS 1909)
(LUCCHESELIBERTAS1905 SDRL)
(MALISETI TOBBIANESE ASD)
(O RANGE CHIMERA AREZZO)
(O RANGE CHIMERA AREZZO)
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2926
RUSSO SALVATORE
BALDE MARVIN
DABDOUBI ABDERRAZAQ
MELANI NERI
PELLIZZARI ANDREA
UNTI FEDERICO
(O RANGE CHIMERA AREZZO)
(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
6.1.4. 9° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI
GARE DEL
1/ 6/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER TRE GARE
CHELLI EDOARDO
(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva il D.G..
SQUALIFICA PER UNA GARA
CIPRIANI LORENZO
REBUGHINI ANDREA
(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)
(SPORTING MASSESEROMAGNANO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
VITI LORENZO
(CALCIO CASTELFIORENTINO)
I AMMONIZIONE
CETOLONI DEVID
GIORGI LORENZO
TINACCI ALESSIO
OLIVA ALESSIO
SARTI MASSIMILIANO
PITTA FEDERICO
VANNUCCI LORENZO
LEAO TIAGO
BARGIACCHI CRISTIAN
NENCINI LAPO
MACCAGNOLA FABIO
POLENTA TOMMASO
TREDICI SAMUELE
(ARNO LATERINA)
(ARNO LATERINA)
(ARNO LATERINA)
(CALCIO CASTELFIORENTINO)
(CALCIO CASTELFIORENTINO)
(MALISETI TOBBIANESE ASD)
(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
(SCANDICCI CALCIO S.R.L.)
(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)
(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)
(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2927
6.1.5. 17° TROFEO “F. CERBAI” ALLIEVI “B”
GARE DEL
31/ 5/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO ASSISTENTI ARBITRO
SQUALIFICA
FINO AL
5/ 8/2014
MERCATI GIOVANNI
(BIBBIENA)
Per contegno ripetutamente offensivo ed intimidatorio verso il D.G..
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA
CELLAI FABRIZIO
BINI PAOLO
ANGIOLINI LEONARDO
(BIBBIENA)
(MALISETI TOBBIANESE ASD)
(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
BIANCHI TOMMASO
(CAPOSTRADA BELVEDERE ASD)
I AMMONIZIONE
PAOLI MARCO
PERUZZI GIULIO
SANTINI ALBERTO
TONDINI NICO
BARTOLINI MATTEO
RUFFO MARIO
BARTORELLI FEDERICO
DI GAETANO DIEGO
MUZZI FRANCESCO
TECCHIO LEONARDO
GARE DEL
(BIBBIENA)
(CAPOSTRADA BELVEDERE ASD)
(CAPOSTRADA BELVEDERE ASD)
(CAPOSTRADA BELVEDERE ASD)
(MALISETI TOBBIANESE ASD)
(MALISETI TOBBIANESE ASD)
(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
(SAURORISPESCIA DILETTANT.)
(VALENTINO MAZZOLA A.S.D.)
1/ 6/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro
500,00 PONSACCO 1920 SSD ARL
Per scoppio reiterato di petardi senza alcuna conseguenza.
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2928
Euro
160,00 PONTE A GREVE
Per contegno offensivo e minaccioso verso i calciatori avversari ad opera
di tesserati non identificati negli spogliatoi. Per contegno offensivo
verso il D.G. a fine gara da parte di propri sostenitori e tesserati.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’
FINO AL
20/ 7/2014
MARTELLI ALESSIO
(PONTE A GREVE)
A fine gara offendeva il D.G. e gli organi arbitrali.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SEI GARE
DADDI MATTEO
(PONTE A GREVE)
A gioco fermo colpiva un calciatore avversario con un calcio e lo
offendeva. A fine gara avvicinatosi minacciosamente al D.G. lo offendeva.
SQUALIFICA PER UNA GARA
MAESTRINI MATTEO
(PONTE A GREVE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE
DALMASSO MATTEO
(PONTE A GREVE)
A fine gara offendeva il D.G..
I AMMONIZIONE
GALLI JACOPO
GRASSI GABRIEL
(PONTE A GREVE)
(PONTE A GREVE)
6.1.6. 17° TROFEO “F. CERBAI” GIOVANISSIMI “B”
GARE DEL
31/ 5/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA
FINO AL
CUPPOLETTI GIANCARLO
20/ 6/2014
(NAVACCHIO ZAMBRA)
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2929
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
I AMMONIZIONE
GRASSINI LUCA
JENJARE ABDELLAH
MAZROUI REDA
BISELLI TOMMASO
GARE DEL
(NAVACCHIO ZAMBRA)
(NAVACCHIO ZAMBRA)
(NAVACCHIO ZAMBRA)
(SPORTING MASSESEROMAGNANO)
2/ 6/2014
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti
sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
I AMMONIZIONE
CAPPELLI ALESSANDRO
(COIANO SANTA LUCIA A.S.D.)
6.2. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine Compagnini
Presidente
Avv. Enzo François
Componente
Dott. Riccardo Golia
Componente
Sig. Giuseppe Camarlinghi
Rappresentante A.I.A
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 30
maggio 2014 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni
DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE
21 / P – Stagione Sportiva 2013/2014.
Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
-Passerai Antonio, Presidente, affinché risponda della violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S. in
relazione all’art. 8, c. 9, del medesimo Codice ed all’art. 94, c. 11, delle N.O.I.F.;
-A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per la connessa responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1,
del C.G.S..
Il ricorso con il quale un calciatore dell’A.S.D. Pelli Santacroce Sport ha contestato il mancato
adempimento, da parte di detta Società, dell’accordo economico stipulato fra le parti, è stato accolto,
in via definitiva, dalla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., la quale con decisione
pubblicata sul C.U. n. 15/D del 20/12/2012 ha infatti respinto il reclamo proposto dalla Società
sopraindicata avverso la delibera della C.A.E. (C.U. n. 232 in data 28/06/2012) con la quale si
condannava detto Ente a versare al Calciatore Alessandro Menicucci la somma di € 7.513,91,
corrispettivo pattuito fra dette parti per la stagione calcistica 2011/2012.
Il C.R. Toscana, non avendo ricevuto il rilascio della copia della liberatoria controfirmata dal
calciatore conseguente alla decisione della C.V.E., ha provveduto a segnalare la violazione dell’art.
94 ter, c. 11, delle N.O.I.F. commessa dall’A.S.D. Pelli Santacroce Sport, alla Procura Federale la
quale, constatata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento in esame.
Eseguite le prescritte convocazioni si dà atto che nessuno dei due soggetti deferiti è presente
nonostante siano state loro inviate, a mezzo lettera raccomandata, le rituali convocazioni.
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2930
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto.
Il Presidente della C.D., esaminata la documentazione in atti, rileva che La raccomandata inviata alla
Società è stata restituita dal competente Ufficio postale con l’indicazione “destinatario irreperibile”,
mentre le ricerche effettuate on line dalla Segreteria della Commissione hanno evidenziato che le
due raccomandate inviate al Presidente della Società – al domicilio, l’altra presso la sede sociale –
risultano, alla data odierna, ancora giacenti e fin dal 26 aprile c.a., presso l’Ufficio postale di
Casciana Terme.
In conseguenza di ciò ed in applicazione di quanto disposto dal c. 8 dell’art. 30 del C.G.S., il
Presidente chiede al rappresentante della Procura Federale di poter accertare l’avvenuta notifica
alle parti dell’atto di deferimento.
L’Avvocato Stefanini replica di non avere agli atti alcuna notifica, per cui la C.D.T.T delibera di
rinviare il procedimento alla data del giorno 11 luglio c.a. al fine di accertare in modo preciso che le
parti deferite siano state edotte del provvedimento in corso a loro carico.
Il rappresentante della Procura Federale prende atto del presente provvedimento del quale la C.D.T.
dispone la pubblicazione sul C.U. del C.R.T. agli effetti di quanto disposto dall’art. 22, comma 11, del
C.G.S..
22 / P – Stagione Sportiva 2013/2014.
Deferimento della Procura Federale nei confronti:
-del Signor Chiavacci Paolo, massaggiatore tesserato per l’U.S.D. Audace Legnaia, per la
violazione dell’art.1, c.1, in relazione all’art. 19, c.1, lettera h) del C.G.S;
-della Società U.S.D. Audace Legnaia per la conseguente responsabilità oggettiva prevista
dall’art. 4, c. 2, del medesimo Codice.
Il G.S.T. della Toscana ha rilevato, nell’esaminare il rapporto della gara valida per il Campionato di I
Categoria disputata in data 5 gennaio 2014 tra l’U.S.D. Audace Legnaia e l’U.S.D. Olimpia
Palazzolo, il verificarsi di un episodio di violenza compiuto da tesserato, non identificato
nell’immediatezza del fatto, nei confronti del calciatore dell’U.S.D. Olimpia Palazzolo, Messini Marco.
Ha, di conseguenza, inoltrato – in applicazione dell’art. 34 (c.4) del C.G.S. – richiesta di indagine alla
Procura Federale, la quale, concluso l’iter istruttorio, ha disposto il deferimento sopra evidenziato di
cui si riportano gli esiti.
Al termine della gara in esame ad alcuni tesserati (calciatori e dirigenti) dell’U.S.D. Olimpia
Palazzolo, provenienti dalla tribuna, veniva impedito - da persona non inserita nelle liste gara non
avente quindi alcun titolo e non indossante alcun segno identificativo di appartenenza alla Società
ospitante - di accedere al locale spogliatoi ove intendevano recarsi per recuperare le borse.
Nasceva tra detti soggetti una forte contestazione definita “verbale” dalla suddetta persona
identificata, successivamente, quale figlio del massaggiatore Chiavacci e gestore del bar annesso
all’impianto.
Si intrometteva, nel corso dell’episodio, altro soggetto, proveniente dallo spogliatoio ed indossante la
tuta ufficiale della Società Audace Legnaia, il quale colpiva con un calcio al basso ventre il calciatore
Rosadini Maurizio della Società Olimpia Palazzolo che conseguentemente cadeva al suolo.
A sua volta il calciatore Messini, tornato indietro perché richiamato dal trambusto, visto il suo
compagno di squadra a terra chiedeva di conoscere chi avesse colpito il Rosadini e dopo aver
ricevuto la risposta “Sono stato io”, veniva colpito da “…… una testata al volto che gli procurava
epistassi nasale da uno degli astanti.”
La Procura Federale ha accertato che autore dei gesti di violenza è stato il massaggiatore
dell’U.S.D. Audace Legnaia, Signor Chiavacci Paolo, il quale, dopo aver dichiarato al Collaboratore
della Procura Federale di essere intervenuto contro il Rosadini in difesa del figlio minorenne
Giacomo, ha aggiunto di aver risposto alla domanda del Messini: ”Sono stato io”, entrando quindi in
contatto con lo stesso “…prendendoci così immediatamente a spintoni e colpendosi a vicenda con
una testata ciascuno”.
Dall’esame degli atti istruttori risulta inoltre che sia il Rosadini che il Messini venivano
successivamente medicati presso il P.S. dell’Ospedale S. Giovanni di Dio.
Anche i Chiavacci, padre e figlio, sono stati medicati presso lo stesso P.S. ricevendo referto di
prognosi per tre giorni ciascuno per essere stati colpiti “da persona sconosciuta”.
Fissata la discussione per la data odierna sono presenti, previa rituale convocazione, le parti
deferite:
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2931
- il Signor Chiavacci Paolo, massaggiatore tesserato per l’U.S.D. Audace Legnaia, assistito dal
legale di fiducia che ha prodotto tempestiva memoria con la quale, oltre a chiedere in via istruttoria
l’escussione di alcuni testi, contesta le conclusioni cui è giunta la Procura Federale in quanto basata
sulle dichiarazioni, evidentemente interessate, rese dai Calciatori Messini e Rosadini;
- il Signor Baldassari Silvano, Presidente, in rappresentanza dell’U.S.D. Audace Legnaia.
La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Marco Stefanini il quale, per conto
dell’Ufficio, si riporta agli atti istruttori rilevando la gravità dei colpi inferti dal Chiavacci consistiti in un
calcio al basso ventre e in una testata.
Chiede quindi che nei confronti del Dirigente deferito e, in conseguenza, della Società di
appartenenza vengano irrogate le seguenti sanzioni:
- al Tesserato Chiavacci Paolo, la squalifica per mesi 6 (sei);
- alla Società U.S.D. Audace Legnaia, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda
di € 400,00 (quattrocento).
Il Dirigente Paolo Chiavacci, intervenendo in propria difesa tramite il legale che lo assiste, eccepisce
la unilateralità della ricostruzione dei fatti effettuata dall’Ufficio Inquirente che non ha deferito gli altri
soggetti coinvolti nella vicenda, anch’essi tesserati, i quali non avevano alcun titolo per entrare negli
spogliatoi, soggiungendo che uno di essi ha colpito il giovane Chiavacci.
Afferma inoltre che la gara era finita, lasciando in tal modo intendere che il fatto è avvenuto al di fuori
dell’ambito federale.
Insiste nella richiesta di proscioglimento del Chiavacci e della Società o, in linea subordinata,
dell’applicazione di sanzioni nel minimo edittale.
Nulla rileva il rappresentante della Società.
Chiuso il dibattimento la Commissione così decide.
L’affermazione della difesa sul mancato coinvolgimento nel procedimento degli altri due tesserati
partecipanti ai fatti, per quanto suggestiva, è del tutto irrilevante.
Il procedimento si svolge esclusivamente nell’ambito dei tesserati che la Procura Federale ha
deferito e non di altri soggetti.
L’accaduto rientra nell’ambito della giustizia sportiva trattandosi di fatti avvenuti tra tesserati, dopo il
termine della gara ed in conseguenza di essa, all’interno dell’impianto sportivo.
Sotto il profilo del merito, l’esame degli atti ufficiali indica che la gara si è svolta in un contesto che
può essere definito normale dato che nel corso di essa si sono verificate unicamente due espulsioni
- una per parte – avvenute per somma di ammonizioni l’una, l’altra per fallo da ultimo uomo.
Nessuno screzio quindi fra la panchina della Società Audace ed i calciatori della squadra avversaria
che potesse in qualche modo preludere a quanto accaduto a fine gara.
Tale considerazione conduce a doversi ritenere più che credibili le dichiarazioni rese, in ordine allo
svolgersi dei fatti, dai calciatori dell’U.S.D. Olimpia Palazzolo a fronte di quelle strumentalmente rese
a difesa dal Dirigente Chiavacci.
Infatti la responsabilità del deferito emerge in modo netto dalle concordi deposizioni di altri calciatori
presenti all’accaduto che, esaminati dalla Procura Federale, hanno dichiarato di aver visto una
persona, identificata successivamente nel tesserato Chiavacci, colpire prima il Rosadini e
successivamente il Messini.
Quindi, a prescindere dal fatto che il Chiavacci Junior - che si afferma essere il gestore del bar - non
aveva titolo per presidiare e custodire il cancello di accesso agli spogliatoi, è indubbio che ad iniziare
gli atti di violenza sia stato il Dirigente Chiavacci Paolo.
Si rileva a tal fine che le affermazioni del Dirigente di aver spinto il Rosadini facendolo cadere a terra
non si conciliano affatto con la refertazione ospedaliera agli atti, la cui diagnosi indica una
contusione al testicolo sinistro: è infatti impossibile cadere a terra per una semplice spinta e riportare
una contusione del genere.
Anche la descrizione fatta dal deferito in ordine allo scontro con il Messini è del tutto inaccettabile
non risultando dagli atti che la richiesta di detto calciatore su chi fosse stato a colpire il Rosadini, che
otteneva la risposta “Sono stato io “, pronunciata dal Chiavacci come dallo stesso ammesso, sia
stata causa di intervento fisico diretto ed immediato da parte del Messini.
Del resto il Chiavacci afferma spontaneamente - senza infatti accusare il Messini di aver iniziato la
colluttazione - “..prendendoci così immediatamente a spintoni e colpendosi a vicenda con una
testata ciascuno”.
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2932
Inoltre tutti i calciatori esaminati hanno dichiarato di non aver visto né il Messini né il Rosadìni colpire
alcuno dei Chiavacci.
E’ quindi assolutamente dimostrato che le violenze sono state poste in essere dal Signor Paolo
Chiavacci che, da un lato conferma indirettamente l’aggressione al Rosadini, sia pure giustificandola
come posta in essere a difesa del figlio del quale descrive l’aspetto come “cianotico” a seguito dello
scontro “verbale” avuto con il Rosadini., negando implicitamente, come tutti gli altri, la sussistenza
di uno scontro fisico.
Dall’altro, appare del tutto privo di fondamento, alla luce delle testimonianze sopra riportate, il
tentativo adombrato - tra le righe - dal Chiavacci in istruttoria, per quanto riguarda il Messini, circa il
verificarsi di una rissa avviata da entrambi spontaneamente e contemporaneamente.
Anche la diversità delle prognosi conferma che l’aggressione è avvenuta ad iniziativa del Chiavacci
come lo stesso indica, sia pure in maniera indiretta nel descrivere entrambi i propri interventi, “…in
particolare mi dice (il figlio, n.d.e.) di essersi preso verbalmente con il Sig. Rosadini mentre il Sig.
Messini era riuscito con impeto ad entrare nello spazio riservato agli spogliatoi. Dettomi questo mi
spintono utilizzando sia la gamba che un braccio (l’altro era inservibile, tanto che il giorno nove
gennaio, ovvero quattro giorni dopo la partita, mi sono operato alla spalla)…………..con il Sig.
Rosadini, facendolo cadere a terra”
E’ ancora da rilevare in proposito che appare assolutamente credibile la descrizione del Rosadini sul
come e dove essere stato colpito proprio in virtù della dichiarata impossibilità del Chiavacci di usare
un braccio,
In tali condizioni appare molto più semplice ed istintivo sferrare un calcio al basso ventre che non
rischiare un corpo a corpo in condizioni di evidente inferiorità.
Significativa appare infine la diversità delle dichiarazioni rese in sede di refertazione ospedaliera dal
Rosadini e dal Messini, da una parte e dai Chiavacci padre e figlio dall’altra.
Infatti mentre i primi dichiaravano di essere stati colpiti da ”un dirigente della squadra avversaria”
con ciò identificando nell’immediato l’aggressore, gli altri due affermavano di essere stati colpiti “da
persona sconosciuta”, il che contrasta in maniera evidente con le dichiarazioni rese dal Chiavacci in
sede istruttoria.
Da queste ultime invece emerge chiaramente che sia lui stesso che il figlio fossero consapevoli del
fatto che i loro antagonisti erano calciatori della squadra avversaria.
La responsabilità del Chiavacci è quindi accertata essendo per di più del tutto inammissibile ed
ingiustificabile l’avvio di una reazione così violenta a fronte di ciò che il Chiavacci junior ha affermato
essere una semplice “presa verbale”.
Da ciò consegue la responsabilità della Società alla quale deve addebitarsi in via oggettiva non solo
il comportamento del proprio tesserato ma - ancorché circostanza non contestata - di aver altresì
consentito a soggetto non tesserato (Chiavacci junior) di presidiare il cancelletto di accesso agli
spogliatoi.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana, accogliendo il deferimento, infligge le seguenti sanzioni:
-al Dirigente Chiavacci Paolo, inibizione per mesi 8 (otto);
-alla Società U.S.D. Audace Legnaia, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di
€ 400,00 (quattrocento).
23 / P – Stagione Sportiva 2013/2014.
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori:
-Martelli Valerio, Calciatore,
-Giovannetti Fabio, Dirigente,
tesserati entrambi per l’A.S.D. Nuova Corea Migli 98, ai quali viene contestata la violazione
dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 22, comma 8, del C.G.S;
-della Società A.S.D. Nuova Corea Migli 98 per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4,
c. 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni contestate a detti tesserati.
Il G.S.T. della Toscana, esaminando il reclamo proposto in riferimento alla gara del Campionato di II
Categoria Nuova Corea Migli 98 / Selva Capannoli Calcio, disputata in data 22.9.2013, ha rilevato la
posizione irregolare del calciatore Martelli sia in questa che in altra gara precedente.
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2933
Di ciò ha dato comunicazione, per i provvedimenti di competenza, alla Procura Federale, la quale ha
disposto il deferimento sopra evidenziato.
L’Ufficio inquirente ha infatti accertato che il calciatore Valerio Martelli è stato squalificato per tre
giornate al termine della stagione 2012/2013 (C.U. n. 58/2013) allorché militava nelle fila della
Società ASD F.lli Gigli Shangay.
Detta squalifica, stante la chiusura del campionato 2012/2013, avrebbe dovuto essere scontata nel
corso della stagione successiva (2013/2014), cosa non avvenuta per avere il calciatore partecipato
alle gare iniziali (15/9 e 22/9/ 2013) del Campionato di II Categoria della corrente stagione
2013/2014.
Viene di conseguenza, contestato:
-al Calciatore di aver preso parte alle gare sopraindicate, pur essendo consapevole di non aver
scontato il provvedimento sanzionatorio avente carattere definitivo;
-al Dirigente Accompagnatore di aver attestato per conto della Società, attraverso la sottoscrizione
della lista di gara, la legittimazione di tutti i soggetti in essa indicati, compreso quindi il Martelli, a
prendere parte alla competizione;
-alla Società Nuova Corea Migli 98 la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S..
Il Collegio dà atto che le lettere raccomandate contenenti la fissazione dell’udienza di discussione
per la data odierna sono state restituite dal competente Ufficio postale con la dicitura “restituita per
compiuta giacenza”, per cui nessuno dei deferiti è presente.
Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini il quale, in apertura di
dibattimento, chiede la conferma del deferimento essendo esso basato su inoppugnabili prove
documentali, quali le liste di gara ed i tabulati ufficiali, con l’applicazione delle sanzioni che di seguito
si indicano:
-al Calciatore Martelli Valerio, la squalifica per 1 (una) giornata di gara,
-al Dirigente Giovannetti Fabio, inibizione per mesi 1 (uno),
-alla Società A.S.D. Nuova Corea Migli 98, ammenda di € 300,00 (trecento), oltre la penalizzazione
di un punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione calcistica.
L’esame degli atti istruttori dibattimentali compiuto dalla C.D. ha evidenziato i seguenti fatti.
Per violazioni disciplinari commesse nel corso della gara, disputata in data 14 aprile 2014, tra le
squadre: Fratres Perignano A.S.D. e F.lli Gigli Shangay (Società quest’ultima per la quale era
tesserato) il Calciatore Valerio Martelli veniva squalificato per tre giornate (C.U. n. 58 del 18 aprile
2013).
Costituendo detta gara l’ultima di Campionato, la sanzione, per effetto della “traslatio” necessaria
affinché essa sia efficace (ovvero afflittiva ed effettiva), avrebbe dovuto essere scontata nel corso
della stagione 2013/2014.
Senonché il Calciatore veniva trasferito a titolo definitivo, a far data dal giorno 11 settembre 2013,
alla Società Nuova Corea Migli 98, per conto della quale ha partecipato, in modo irregolare quindi,
alle gare dei giorni 15/9 - 22/9/2014.
Poiché il G.S.T. della Toscana ha potuto sanzionare – nell’ambito della propria competenza unicamente la violazione commessa dal Calciatore nel partecipare alla gara del 15 settembre u.s., il
deferimento, riferito alla gara del giorno 29 settembre 2013 è fondato e da accogliere perché
dimostrato per tabulas.
P.Q.M.
La C.D.T. Toscana, accogliendo il reclamo infligge le seguenti sanzioni:
-al calciatore Martelli Valerio, la squalifica per una giornata di gara;
-al Dirigente Giovannetti Fabio, l’inibizione per un mese;
-alla Società Nuova Corea Miglio 98, l’ammenda di € 300,00 (trecento), oltre la penalizzazione di un
punto nella classifica da scontarsi nel corso della stagione 2014/ 2015.
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2934
La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:
Dott. Carmine Compagnini
Presidente
Avv. Enzo François
Componente
Dott. Riccardo Golia
Componente
Sig. Giuseppe Camarlinghi
Rappresentante A.I.A
Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 30
maggio 2014 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA “ Play-Off”
159 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica
Pomarance avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Scali Elia fino al 8/11/2017
(C.U. n. 65 del 8/05/2014).
Il G.S.T. applicava al calciatore Scali Elia la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti
nel corso della gara esterna, disputata in data 4 maggio 2014, contro la società ospitante A.S.D. Alta
Maremma, con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G. in seguito alla segnatura di
una rete da parte della squadra avversaria, alla notifica colpiva violentemente più volte l'Arbitro col
palmo della mano sul petto e altre due volte alla gola, facendolo indietreggiare di alcuni passi,
provocando dolore ed arrossamento cutaneo nelle parti colpite. Accompagnava tali gesti violenti con
frasi offensive e minacciose. Bloccato dai propri compagni ed allontanato a fatica, riusciva a liberarsi
e colpiva nuovamente, per due volte, il D.G. con pugni alla schiena, provocandogli dolore e lievi
difficoltà respiratorie. Persisteva nel proferire frasi offensive ed ingiuriose. Veniva trascinato dai
propri compagni fuori dal recinto di gioco e al termine della gara, rientrato indebitamente sul terreno
di gioco, rivolgeva ulteriori offese all'Arbitro”.
Ricorre l’impugnante la quale, pur riconoscendo la sussistenza di un'aggressione verbale, nega un
qualsiasi contatto tra il D.G. ed il giocatore che sarebbe stato fisicamente trattenuto dai compagni.
La società, scusandosi per l'accaduto e lamentandosi per i roboanti toni allarmistici di alcuni
quotidiani che avrebbero commentato il fatto ingigantendone la portata, conclude pertanto per
l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica comminata.
Il reclamo merita parziale accoglimento.
Sulla sussistenza dei fatti descritti nel rapporto di gara e quindi sulla condotta oltraggiosa,
minacciose e fisicamente aggressiva assunta dal giocatore non sussiste alcun dubbio sia per quanto
descritto nell'allegato al rapporto di gara sia per quanto contenuto nel supplemento richiesto al D.G.
ed acquisito in atti.
Il D.G. infatti, nel lungo documento, conferma pienamente quanto precedentemente dedotto e
precisa: “Faccio seguito al reclamo di cui all'oggetto ed in riferimento all'episodio dell'espulsione del
Sig. Scali Elia, possiamo dividere l'aggressione in tre episodi consecutivi.”
Durante il primo episodio, il sopracitato Sig. Scali Elia, alla notifica dell'espulsione, mi ha aggredito si
verbalmente. minacciandomi ed offendendomi, ma ha anche accompagnato tali offese e minacce
colpendomi violentemente col palmo della mano almeno 3-4 volte sul petto, spostando il palmo della
mano sempre più in alto sino a colpirmi altre 2 volte sulla gola, sempre con palmo aperto e
continuando reiteratamente ad offendere e minacciare. Tali gesta mi facevano indietreggiare di
alcuni passi e mi provocavano momentaneo dolore ed arrossamento cutaneo. Grazie all'intervento
di alcuni calciatori, il Sig. Scali Elia veniva bloccato ed a stento allontanato.
Nel secondo episodio, immediatamente successivo al primo, mentre il Sig. Scali Elia veniva
"scortato" lontano da me di circa 3 metri, lo stesso, dimenandosi e continuando ad inveirmi
verbalmente contro, riusciva a liberarsi dalla presa dei compagni e riguadagnando tale distanza, mi
colpiva nuovamente sulla schiena utilizzando stavolta il pugno chiuso, facendomi avanzare di circa
un metro, provocandomi dolore ed in un primo momento lievi difficoltà respiratorie. Prontamente
riafferrato dai compagni, gli stessi riuscivano stavolta ad accompagnare il Sig. Scali fino al recinto
degli spogliatoio, dove, per sua stessa ammissione, continuando ad inveirmi contro, rivolgeva parole
offensive sia all'assistente n° 1, sia al Commissario di Campo presente in tale zona del campo di
gioco.
Nel terzo ed ultimo episodio, dopo il triplice fischio finale, lo stesso calciatore, Sig. Scali Elia,
rientrava indebitamente sul terreno di gioco e, mentre io e i miei collaboratori, AA1 e AA2, ci
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2935
incamminavamo verso gli spogliatoi senza che alcun individuo presente sul terreno di gioco ci
rivolgesse proteste, saluti o alcuna parola, lo stesso si faceva avanti con aria molto minacciosa e,
giunto a circa 1-2 metri fuori dall'area di rigore, quindi percorrendo circa 17-18 metri all'interno del
terreno di gioco, ponendoci a una distanza da noi di circa 2 metri e tenendo le braccia dietro la
propria schiena, continuava incessantemente ad offenderci e minacciarci senza che nessun
compagno o dirigente intervenisse. “Fortunatamente, riuscivamo a rientrare negli spogliatoi evitando
ulteriori scontri fisici.”
In tale quadro anche le gravi condotte illecite assunte dallo Scali appaiono ridimensionate solo con
riferimento all’inesistenza di qualsiasi conseguenza fisica da parte dell'arbitro che denuncia
esclusivamente una sensazione di dolore dovuta al gesto violento senza che i colpi subiti abbiano
cagionato una qualsiasi lesione oggettivamente riscontrata e certificata.
Pur nella pletora di illeciti commessi appare ragionevole ritenere che la condotta violenta sia stata
volontariamente “contenuta” da parte del giocatore che ha sferrato i colpi senza però conferire ai
medesimi quella potenzialità lesiva che avrebbe dovuto, inevitabilmente, sostanziarsi in oggettive
conseguenze fisiche, ben superiori al momentaneo dolore descritto dal D.G..
In tal senso appare compatibile una riduzione della squalifica anche con riferimento ad un criterio di
uniformità sanzionatoria che deve ancorare squalifiche di così ampia portata ad oggettive evidenze
documentali che certifichino concrete lesioni.
P.Q.M.
La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Pomarance e
riduce la squalifica inflitta al giocatore Scali Elia fino al 8/11/2016 anziché fino al 8/11/2017.
Dispone la restituzione della relativa tassa.
CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI
161 Stagione sportiva 2013 – 2014, Oggetto: C.U. n. 50 del 14.05.2014
Reclamo dell’ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. avverso l’ammenda di € 570,00 comminata dal
G.S. Firenze
Con tempestivo reclamo la A.S.D. Alleanza Giovanile impugna il provvedimento con il quale il
Giudice Sportivo di Firenze le ha comminato l’ammenda di € 570,00, con la seguente motivazione:
“per offese e minacce al D.G. da parte dei propri sostenitori per buona parte della gara e per aver
proferito un proprio sostenitore espressioni dal contenuto palesemente razziste nei confronti di un
giocatore avversario”.
La società contesta il provvedimento sopraindicato, chiedendone l’annullamento o, in ipotesi, la
riduzione rilevando che:
a)nessuno dei sostenitori presenti sugli spalti della Tribuna ha pronunciato la frase incriminata,
evidenziando, peraltro, che ciò avrebbe scatenato la reazione della tifoseria avversaria;
b)risulta improbabile che l’Arbitro abbia potuto comprendere con certezza la provenienza della frase
offensiva, in quanto occupato a dirigere la gara;
c)rileva, tuttavia, che alcuni giocatori dell’Alleanza Giovanile, interpellati al riguardo, hanno riferito di
aver sentito l’espressione incriminata proveniente da fuori lo stadio (al riguardo, rileva che il campo
sportivo comunale si trova inserito in adiacenza al parco verde denominato ‘Albereta’, frequentato da
numerosi giovani che potrebbero essersi soffermati ad osservare la partita di calcio da alcune
fessure createsi nella recinzione ed uno di questi potrebbe aver pronunciato la frase in questione);
d)evidenzia, infine, la società l’impossibilità di intervenire e vigilare al di fuori dei propri spazi di
gestione e, in ogni caso, l’eccessività della sanzione comminata data l’assoluta incertezza della
fonte di provenienza della frase sanzionata.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, delibera quanto segue.
Risulta anzitutto premettere che le decisioni degl’Organi disciplinari avvengono sulla base delle
risultanze degli atti ufficiali, alle quali com'è noto viene attribuito il carattere di fede privilegiata, salvo
che nel corso dell’istruttoria emergano elementi di dubbio atti a minare la veridicità delle circostanze
fattuali riferite dal Direttore di Gara.
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2936
Ciò detto e premesso, passando all’esame degli atti arbitrali, le censure mosse dalla reclamante non
colgono il segno.
L’Arbitro in sede di supplemento di rapporto ribadisce nuovamente che la frase discriminatoria è
stata inequivocabilmente pronunciata, e ripetuta due volte, da un sostenitore locale presente sugli
spalti.
Le dichiarazioni arbitrali, che per chiarezza di esposizione e precisione di circostanze vanno esenti
da critica, consentono pertanto di escludere alla radice l’ipotesi sostenuta dalla reclamante e,
conseguentemente, di radicare la responsabilità della società per l’addebito contestato.
Del resto, anche il clima creatosi nel corso della gara, le intemperanze dei tifosi, le offese e le
minacce rivolte al D.g. sin dal momento dell’avvenuta espulsione del n. 6 della società Alleanza
Giovanile, appaiono in linea al comportamento tenuto e al linguaggio utilizzato dagli stessi
sostenitori nei confronti del giocatore di colore della società avversaria.
L’entità della sanzione, alla luce dei motivi sopraindicati e visto quanto previsto e stabilito in materia
di comportamenti discriminatori dalla normativa federale, appare ben calibrata in relazione agli
addebiti contestati.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-rigetta il reclamo proposto dall’Alleanza Giovanile A.S.D.
-conferma la sanzione impugnata;
-dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
158 stagione sportiva 2013/2014 Reclamo della A.C. Giovani Fucecchio avverso la decisione
del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Dario Favini con una squalifica per quattro gare.
C.U. n.49 del 7/5/2014.
Il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Uscendo dal
campo offendeva il D.G. e, contestualmente, scalciava il pallone, ripetutamente,contro la rete posta
dietro la porta, in segno di protesta. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica
per quattro gare.Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Giovani Fucecchio,
lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. In buona sostanza la reclamante, pur
confermando la condotta contestata al proprio tesserato, sostiene che l’offesa proferita dal calciatore
non era diretta nei confronti dell’arbitro ma era conseguenza del rammarico per aver lasciato la
propria squadra in una situazione di inferiorità numerica. Inoltre la società sostiene che l’aver
scagliato il pallone contro la rete è da considerare un gesto di rabbia per la doppia ammonizione
ricevuta, anche a causa delle continue provocazioni subite dal proprio avversario.L’arbitro, nel
supplemento di rapporto gara, dichiara che il calciatore al momento dell’espulsione, trovandosi a non
più di due metri da lui, guardandolo direttamente negli occhi lo offendeva. Alla luce della
documentazione esaminata questa Commissione Disciplinare ritiene provati i fatti contestati al
calciatore. Del resto anche la società del Fucecchio non nega l’esistenza degli stessi, anche se ne
da una interpretazione diversa. Ma alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro non vi sono dubbi circa
la condotta offensiva tenuta dal giocatore in questione. L a sanzione inoltre appare equa rispetto a
quanto contestato.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2937
ALLIEVI PROVINCIALI “Torneo Panconesi”
160 / R - stagione sportiva 2013/2014.
Reclamo proposto dalla S.S. Polisportiva Firenze Ovest avverso la delibera con la quale il
G.S.T. di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 14.5.2015 al tesserato Corti Iacopo.
(C.U. 50 del 14.5.2014).
“A fine gara colpiva due volte con le mani aperte, da dietro le spalle, il D.G. procurandogli lieve
dolore che perdurava per alcuni minuti e nel contempo pronunciava frasi irriguardose nei confronti
del medesimo Arbitro.”
Questa la motivazione che il G.S. di Firenze ha posto a base del provvedimento disciplinare in
epigrafe che viene contestato dal tesserato e dal Presidente della Società Sportiva Firenze Ovest
con l’assistenza del legale di fiducia, giusto mandato apposto in calce al reclamo.
La reclamante descrive il fatto in maniera ovviamente diversa da quella recata dal provvedimento
impugnato, assumendo che il calciatore Corti non ha compiuto alcun atto di violenza nei confronti
dell’Arbitro essendosi limitato a cercare di attirarne l’attenzione al fine di porgergli i rituali saluti di
fine gara, in corso in quel momento.
Rileva che lo scambio di saluti tra loro è regolarmente avvenuto come potrebbero confermare, se ciò
fosse consentito, gli astanti.
Contesta in ogni caso la descrizione dei fatti con osservazioni condivisibili dal Collegio solo
parzialmente.
Cita, ed allega, decisioni di questa C.D. con le quali sarebbero state inflitte sanzioni più miti rispetto
a quella in esame per fatti ritenuti dalla reclamante di maggior gravità.
Dopo aver posto in risalto i meriti e le qualifiche sportive del tesserato, chiede che la Commissione si
pronunci “…non tenendo solamente conto del referto arbitrale…”. Ritiene in ogni caso eccessiva la
sanzione.
Il reclamo si conclude con la richiesta di audizione.
Il difensore della Società, avuta in questa sede cognizione del supplemento al rapporto di gara
richiesto dal giudicante al D.G., ha ulteriormente eccepito che l’arbitro non ha avuto alcun problema
fisico e quindi nessuna violenza è stata perpetrata. Rileva che se l’arbitro fosse stato colpito
indubbiamente sul campo ci sarebbe stata da parte dei calciatori una certa reazione, mentre nulla di
tutto ciò è avvenuto.
La sanzione è eccessiva anche perché il fatto contestato, per le ragioni sopra esposte, appare
assurdo.
In fase di decisione la C.D. osserva che, nell’ambito disciplinare sportivo, le delibere vengono
assunte da ciascun Giudice, in piena autonomia, attraverso l’esame del caso concreto senza vincoli
o preclusioni derivanti da eventuali giudicati su fattispecie che si ritengono analoghe.
Fatta questa premessa di carattere generale si rileva che, nel caso in esame, le delibere citate sono
tutte riferite alla posizione di calciatori.
L’unica tra le delibere indicate relativa a un allenatore tesserato che, si osserva, per il ruolo rivestito
è tenuto a comportamenti che siano di esempio ai calciatori, è riferita ad una spinta inferta al D.G.
senza che questi abbia avvertito alcun dolore, per cui diversa è la natura dell’addebito costituendo
per questo Giudice l’elemento “dolore” carattere discriminante nella determinazione della sanzione.
Inoltre per potere, eventualmente, comparare due sanzioni è necessario che i fatti che ne sono
all’origine siano assolutamente eguali.
In un contesto ancor più generale si ricorda ancora che le decisioni degli Organi della Giustizia
Sportiva debbono essere assunte in via esclusiva sulla base degli atti ufficiali di gara.
L’ art. 35 del C.G.S. infatti, dispone che tali decisioni siano assunte sulla base dei rapporti di gara e
relativi supplementi, documenti che hanno carattere di prova privilegiata ad eccezione del caso in cui
emergano, nel corso dell’istruttoria, documentati e credibili elementi atti a minarne la veridicità,
circostanza che nel caso in esame non si è verificata.
Nella fattispecie in esame si rileva che nessun dubbio può sorgere sulla dinamica dei comportamenti
tenuti dal Tesserato, che vengono ulteriormente chiariti e precisati proprio con il supplemento di
rapporto.
Il fatto è indubbiamente provato e quindi suscettibile di sanzione disciplinare alla cui determinazione
non è certo di ausilio la circostanza che nell’occasione il Corti rivestisse la qualifica di massaggiatore
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2938
in considerazione del fatto che egli, in possesso di patentino quale allenatore di giovani calciatori,
svolge la funzione di coadiutore dell’allenatore.
La qualifica e la funzione rivestita gli impongono, quindi, la tenuta di un comportamento
assolutamente irreprensibile e di esempio ai calciatori alla cui preparazione è preposto.
Tuttavia il Collegio non può non rilevare una contraddizione nella descrizione che il D.G. effettua nei
due documenti costituenti gli atti ufficiali della gara circa le conseguenze derivanti dal gesto
compiuto dal calciatore nei suoi confronti.
Infatti, se il rapporto di gara indica che “….il massaggiatore Corti Jacopo (Firenze Ovest) mi colpiva
da dietro le spalle due volte con entrambe le mani aperte provocandomi un leggero dolore durato
per alcuni minuti, dopodiché mi diceva: bravo, bravo !!! (a presa di giro)”, con il supplemento il D.G.
afferma che: “L’entità del dolore era abbastanza forte ed è perdurato per circa 2 minuti”.
La rilevata contraddizione in cui è incorso il D.G., giova al tesserato in termini di quantificazione della
sanzione ed induce il Giudicante, in assenza di ulteriori elementi, a propendere (in dubbio pro reo)
per la versione del “lieve dolore”.
P.Q.M.
la C.D.T. Toscana, definitivamente pronunziando, tenuto conto del fatto che per propria costanza di
decisioni l’elemento “dolore” è determinante nell’irrogazione della sanzione, infligge, in parziale
accoglimento del reclamo, al Tesserato Corti Iacopo la sanzione della squalifica per mesi otto e così
fino al 14 gennaio 2015.
7. Errata Corrige
Nessuna comunicazione
8. Allegati
Si allega al presente C.U.:
•
C.U. n. 173/A del 27 maggio 2014 della F.I.G.C. riguardante convocazione Assemblea
Federale del 1 settembre 2014
•
C.U. n. 224 del 4 gugno 2014 della L.N.D. riguardante gare spareggio fra le seconde
classificate nei Campionati di Eccellenza Stagione Sportiva 2013/2014.
•
C.U. n. 24 del 3 giugno 2014 del Settore Giovanile e Scolastico riguardante fasi finali
nazionali
9. CALENDARIO GARE
GARE DEL 7 GIUGNO 2014 (ORE 16):
9^ EDIZIONE TORNEO REGIONALE RISERVATO ALLE SOCIETA’ JUNIORES REGIONALI
GARA DI SEMIFINALE (RITORNO)
LIVORNO NORD PONTINO
SESTESE CALCIO
C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2939
GARE DEL 8 GIUGNO 2014 (ORE 16):
GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE FRA SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI ECCELLENZA
2° TURNO–ANDATA
LENTIGIONE CALCIO
SANGIOVANNIVALDARNO
CAMPO PRINCIPALE V. LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI 22
LENTIGIONE
GARE DEL 7 e 8 GIUGNO 2014
9° TORNEO REGIONALE ALLIEVI
GARE UNICHE SEMIFINALE**
MALISETI TOBBIANESE ASD
TAU CALCIO ALTOPASCIO
FORTIS JUVENTUS 1909
SPORTING ARNO A.S.D.
STADIO “SPARTACO BANTI”
STADIO “BRUNO CHIAVACCI”
BARBERINO DI MUGELLO
08-giu
10:30
PRATO
08-giu
10:30
**Per tali gare se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità, si procederà direttamente all’effettuazione dei calci di rigore
secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco”.
9° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI
GARE UNICHE SEMIFINALE**
TAU CALCIO ALTOPASCIO
SCANDICCI CALCIO S.R.L..
STADIO “BARONTINI”
AGLIANA PT
08-giu
10:30
MALISETI TOBBIANESE ASD
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.
STADIO “LA GUARDIANA”
LASTRA A SIGNA
08-giu
10:30
**Per tali gare se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità, si procederà direttamente all’effettuazione dei calci di rigore
secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco”.
17° TROFEO “F. CERBAI” ALLIEVI “B”
3^ GARA TRIANGOLARE
SAURORISPESCIA DIL..
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.
GROSSETO VIA LAGO DI VARANO
GROSSETO
07-giu
17:00*
RICORTOLA
BIBBIEBA ACD
STADIO LA COVETTA VIA COVETTA
AVENZA CARRARA
07-giu
17:30*
S. MARIA ASD
VALENTINO MAZZOLA POL.
BIAGIOLI LOC. S. MARIA
EMPOLI LOC. S. MARIA
07-giu
16:30
* ACCORDO TRA SOCIETÀ
17° TROFEO “F. CERBAI” GIOVANISSIMI “B”
3^ GARA TRIANGOLARE
S. MICHELE C. VIRTUS
SAURORISPESCIA DIL..
STADIO SAN MICHELE
FIRENZE
08-giu
10:30
TAU CALCIO ALTOPASCIO
NAVACCHIO ZAMBRA
STADIO COMUNALE
ALTOPASCIO
07-giu
16:30
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI
VALENTINO MAZZOLA POL.
LIVORNO VIA V.E. ORLANDO SUSS.
LIVORNO
08-giu
10:30
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato
entro e non oltre il 16 giugno 2014.
Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 5/06/2014.
Il Segretario
(Dr. Sauro Falciani)
Il Presidente
(Dr. Fabio Bresci)