C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2916 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE TOSCANA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028 TELEX: 570523 COTOSC Indirizzo Internet: www.figc-crt .org e-mail: [email protected] STAGIONE SPORTIVA 2013 – 2014 Comunicato Ufficiale N. 70 del 5/06/2014 FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA F.I.G.C. L.N.D. CONVENZIONE PER ISCRIZIONE CAMPIONATI CONVENZIONE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI A TASSO ZERO Lunedì 9 giugno p.v. alle ore 11 presso l’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano si terrà la presentazione del progetto microcredito nato dalla sinergia tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo e il Comitato Regionale Toscana F.I.G.C.-L.N.D. Parteciperanno a tale evento Carlo Tavecchio (Presidente Nazionale L.N.D.) Umberto Guidugli (Presidente FTBCC) Fabio Bresci (Presidente C.R. Toscana F.I.G.C.-L.N.D.) Roberto Frosini (Direttore Generale FTBCC) C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2917 CONVENZIONE PER ISCRIZIONE CAMPIONATI FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA F.I.G.C. L.N.D. Il Comitato Regionale Toscana, nell’ottica di fornire servizi alle Società affiliate che anima tutto il proprio modus operandi, ha ritenuto opportuno continuare e sviluppare il percorso intrapreso lo scorso anno insieme alle Banche del Credito Cooperativo per favorire le esigenze delle Società nell’assolvere gli adempimenti inerenti all’iscrizione ai campionati, sottoscrivendo convenzione direttamente con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo. Ciò comporterà una copertura capillare del territorio regionale attraverso i 27 Istituti di Credito associati aderenti e le oltre 300 relative filiali. La convenzione si può riassumere per sommi capi come segue: “la formula individuata è quella di un finanziamento pari alla quota di iscrizione al campionato di appartenenza (differente a seconda della categoria e comunque non superiore a € 10.000,00) da rimborsare ratealmente in un tempo massimo di dodici mesi dietro presentazione di lettera di richiesta iscrizione presentata alla L.N.D. dalla Società richiedente. La Banca valuta il merito creditizio della richiesta e può anche acquisire le garanzie ritenute opportune. All’atto della concessione, la Società rilascia ordine di bonifico irrevocabile con il quale la Banca procede al pagamento direttamente al Comitato Regionale Toscana L.N.D. della quota di iscrizione al campionato.” La convenzione stipulata con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle Società calcistiche dilettanti per l’iscrizione ai vari campionati è consultabile in allegato al C.U. n. 68 del 22 maggio 2014. Tale convenzione sarà operativa dal 15 giugno 2014 C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2918 CONVENZIONE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI A TASSO ZERO FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO–COMITATO REGIONALE TOSCANA F.I.G.C. L.N.D. Il Comitato Regionale Toscana, nell’ottica di fornire servizi alle Società affiliate che anima tutto il proprio modus operandi, ha ritenuto opportuno continuare e sviluppare il percorso intrapreso lo scorso anno insieme alle Banche del Credito Cooperativo per proseguire nel programma di prevenzione e tutela sanitaria messo in atto da molti anni, sottoscrivendo convenzione direttamente con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo per l’acquisto di defibrillatori. La convenzione si può riassumere per sommi capi come segue: “la formula individuata è quella di un finanziamento che non potrà superare la somma di € 1.000,00 da rimborsare ratealmente in un tempo massimo di ventiquattro mesi dietro presentazione di domanda alla Banca da parte della Società interessata. La Banca valuta il merito creditizio della richiesta e può anche acquisire le garanzie ritenute opportune. Il finanziamento sarà concesso a tasso TAN zero.” La convenzione stipulata con la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo per la concessione di finanziamenti agevolati alle Società calcistiche dilettanti per l’acquisto di defibrillatori è consultabile in allegato al C.U. n. 68 del 22 maggio 2014. Tale convenzione sarà operativa dal 15 giugno 2014 C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2919 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1.1. ALLEGATI Si allega al presente C.U.: • C.U. n. 173/A del 27 maggio 2014 della F.I.G.C. riguardante convocazione Assemblea Federale del 1 settembre 2014 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 2.1. ALLEGATI Si allega al presente C.U.: • C.U. n. 224 del 4 giugno 2014 della L.N.D. riguardante gare spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza Stagione Sportiva 2013/2014. 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 3.1. Consiglio Direttivo Nessuna comunicazione 3.2. Segreteria 3.2.1. MANIFESTAZIONI NAZIONALI L.N.D. Si comunica quanto segue: MERCOLEDÌ 11 GIUGNO ORE 16 Campionato Juniores Regionale – Finale Fase nazionale (È prevista la diretta televisiva) GIOVEDÌ 12 GIUGNO ORE 15 Campionato Juniores Calcio Femminile – Finale GIOVEDÌ 12 GIUGNO ORE 17.30 Campionato Primavera Calcio Femminile – Finale Tutte le gare avranno luogo presso il C.F.F. F.I.G.C.–L.N.D. “Bruno Buozzi” di Firenze 3.2.2. COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO TESSERAMENTO SVINCOLO PER ACCORDO ARTICOLO 108 DELLE N.O.I.F. – PROCEDURA ON LINE Si ricorda che a partire dalla corrente Stagione sportiva gli svincoli in epigrafe potranno essere effettuati esclusivamente tramite procedura on line, operando nella propria pagina web sul sito www.lnd.it Il percorso da seguire è il seguente: Tesseramento dilettanti per accordo (art. 108). Tesseramento DL alla voce Svincolo C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2920 Una volta completata la procedura, il documento dovrà essere spedito o depositato in triplice copia presso questo Comitato comprensivo di data di stipulazione, firme e timbro della Società. Ricordiamo inoltre che il documento dovrà pervenire a questo Comitato entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo e che il termine ultimo per l’invio o la consegna dello stesso è stabilito per il 30 giugno 2014. MATURITÀ AGONISTICA A seguito deposito presso questo Comitato Regionale di idonea documentazione, ai sensi dell’art. 34/3 delle N.O.I.F., è stato rilasciato attestato di "maturità agonistica" ai seguenti tesserati: NOME SOCIETÀ DATA DI NASCITA DECORRENZA DEGL’INNOCENTI EDOARDO FIORENTINA 7/08/1998 3/06/2014 3.2.2. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati: N. SOCIETÀ 500 AFFRICO A.S.D. NOME DEL TORNEO E CATEGORIE INIZIO ERA CALCIO 03/06/2014 13/06/2014 Giovanile 07/06/2014 07/06/2014 Giovanile Quadrangolare di Primavera-Torneo di Primavera Pulcini Piccoli amici 6262 SETTORE 3° Torneo Green Years Piccoli amici 501 ORATORIO NAZZANO CARRARA TERMINE 1° TROFEO ERA GIOVANISSIMI 10/06/2014 21/06/2014 GIOVANILE CALCIO FEMMINILE SUPERCOPPA (Triangolare) SABATO 7 GIUGNO 2014 Stadio “B.Buozzi” - Via Ximenes,74 loc. DUE STRADE – Firenze LIVORNO SORGENTI– DON BOSCO FOSSONE ore 16.30 Perdente prima gara – REAL AGLIANESE a seguire REAL AGLIANESE – Vincente prima gara a seguire RIUNIONE DI PROGRAMMA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015 Sabato 7 Giugno p.v., alle ore 9.00, presso la Sala delle Coppe della Società U.P.D. ISOLOTTO,g.c., via Pio Fedi 7 (zona Isolotto) Firenze, è indetta una riunione per programmare l’attività femminile della prossima stagione sportiva 2014-2015. Si ringraziano le Società; U.S. AFFRICO, LIVORNO SORGENTI, AUDACE LEGNAIA, FIRENZE SUD, BELMONTE, ISOLOTTO, ROSIGNANO SEI ROSE, FIRENZE OVEST, R.B. VALDINIEVOLE, S.MICHELE C.V., per il prezioso ausilio alle Rappresentative femminili. CALCIO A CINQUE Nessuna comunicazione C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2921 4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ GIOVANILE SEMIFINALI DEL 9° TORNEO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI In riferimento al Regolamento della Manifestazione in oggetto e pubblicato in allegato sul nostro C.U. N. 38 del 16/01/2014 si riporta l’abbinamento delle Semifinali: Semifinali* gare uniche in campo neutro 08/06/2014 ore 10:30 Finale C.F.F. “B. BUOZZI” 15/06/2014 ALLIEVI MALISETI TOBBIANESE Vincente semifinale FORTIS JUVENTUS 1909 TAU CALCIO ALTOPASCIO Vincente semifinale SPORTING ARNO Semifinali* gare uniche in campo neutro 08/06/2014 ore 10:30 Finale C.F.F. “B. BUOZZI” 15/06/2014 GIOVANISSIMI TAU CALCIO ALTOPASCIO Vincente semifinale SCANDICCI CALCIO MALISETI TOBBIANESE Vincente semifinale SESTESE CALCIO *Per tali gare se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità, si procederà direttamente all’effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco”. **************************************************************************************************************** Si fà presente alle Società che il calendario gare e relativi campi, sono pubblicati nell’apposito capitolo, del presente Comunicato Ufficiale. **************************************************************************************************************** ALLEGATI • C.U. n. 24 del 3 giugno 2014 del Settore Giovanile e Scolastico riguardante fasi finali nazionali C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2922 5. RISULTATI GARE Gare del 31 maggio/1 e 2 giugno 2014 GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE FRA SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI ECCELLENZA GRUPPO G – RITORNO LENTIGIONE CALCIO PIETRASANTA MARINA 1911 2 - 1 SANGIOVANNIVALDARNO 1 - 2 PONTE A GREVE 1 - 0 SPEZIA CALCIO 2 - 2 GRUPPO H – RITORNO AVEZZANO CALCIO CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES GIRONE A SCALESE A.S.D. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 'B' GIRONE A LIVORNO CALCIO S.R.L. 9^ EDIZIONE TORNEO REGIONALE RISERVATO ALLE SOCIETA’ JUNIORES REGIONALI GARA DI SEMIFINALE (ANDATA) SESTESE CALCIO SSD.AR.L. GARA DI LIVORNO NORD PONTINO ASD 4 - 1 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI 1 - 1 SPORTING ARNO A.S.D. FCG FLORIA 2000 TAU CALCIO ALTOPASCIO O RANGE CHIMERA AREZZO 8 2 0 1 - 9 1 1 0 SCANDICCI CALCIO S.R.L. SESTESE CALCIO SSD.AR.L. MALISETI TOBBIANESE ASD SPORTING MASSESEROMAGNANO 0 1 2 2 - 2 3 5 1 SEMIFINALE (RITORNO) ARMANDO PICCHI CALCIO SRL 9° TORNEO REGIONALE ALLIEVI 2° TURNO - GARE UNICHE AQUILA 1902 MONTEVARCHI FORTIS JUVENTUS 1909 LUCCHESELIBERTAS1905 SDRL MALISETI TOBBIANESE ASD 9° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI 2° TURNO - GARE UNICHE ARNO LATERINA CALCIO CASTELFIORENTINO PRO LIVORNO 1919 SORGENTI TAU CALCIO ALTOPASCIO C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2923 17° TROFEO “F. CERBAI” ALLIEVI “B” 2^GARA TRIANGOLARE e 1° TURNO ACCOPPIAMENTO RITORNO MALISETI TOBBIANESE ASD BIBBIENA VALENTINO MAZZOLA A.S.D. PONSACCO 1920 SSD ARL SAURORISPESCIA DILETTANT. CAPOSTRADA BELVEDERE ASD PRO LIVORNO 1919 SORGENTI PONTE A GREVE 1 0 4 2 - 3 1 1 1 2^GARA TRIANGOLARE e 1° TURNO ACCOPPIAMENTO RITORNO SAURORISPESCIA DILETTANT. COIANO SANTA LUCIA A.S.D. NAVACCHIO ZAMBRA SESTESE CALCIO SSD.AR.L. VALENTINO MAZZOLA A.S.D. SPORTING MASSESEROMAGNANO MARGINE COPERTA A.S.D. OLMOPONTE AREZZO 1 1 0 3 - 1 2 2 0 17° TROFEO “F. CERBAI” GIOVANISSIMI “B” C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2924 6. GIUSTIZIA SPORTIVA 6.1. DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti nella seduta del 4/06/2014 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 6.1.1. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D GARE DEL 6/12/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. VERSILIA C5/A.S.D. OLTRERA DEL 6 DICEMBRE 2013 (non disputata). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 33 del 12.12.2013; Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali rileva che: -la gara non e' stata disputata in quanto la Societa' A.S.D. Oltrera non si e' presentata in campo nei termini previsti dal Regolamento; -visto l'art. 53 n. 2 e 7 delle N.O.I.F.; -infligge alla Societa' A.S.D. Oltrera la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6, UN punto di penalizzazione nonche' l'ammenda di Euro 150,00 (Centocinquanta/00) quale prima rinuncia. 6.1.2. 9^ EDIZIONE TORNEO REGIONALE RISERVATO ALLE SOCIETA’ JUNIORES REGIONALI GARE DEL 31/ 5/2014 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr FILIPPI FEDERICO BERTI MARCO (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL) (LIVORNO NORD PONTINO ASD) SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr TADDEI GIANLUCA PELLEGRINI SIMONE (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL) (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI) I AMMONIZIONE CHIAVACCI DIEGO MONTECALVO ALBERTO CELLINI ALESSIO (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL) (LIVORNO NORD PONTINO ASD) (SESTESE CALCIO SSD.AR.L.) C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2925 6.1.3. 9° TORNEO REGIONALE ALLIEVI GARE DEL 1/ 6/2014 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 300,00 FCG FLORIA 2000 Per avere tesserati non identificati danneggiato le attrezzature sportive della societa ospitante. Per avere, detti tesserati a fine gara, rivolto offese ai sostenitori della societa ospitante. Euro 60,00 FORTIS JUVENTUS 1909 Per contegno offensivo verso i calciatori avversari a fine gara provocandone la reazione. A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 20/ 6/2014 PARIGI SANDRO (AQUILA 1902 MONTEVARCHI) A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA TOZAJ ENIO BASAGNI DAVID (MALISETI TOBBIANESE ASD) (O RANGE CHIMERA AREZZO) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr DINI LEONARDO RICCI MICHAEL (AQUILA 1902 MONTEVARCHI) (LUCCHESELIBERTAS1905 SDRL) I AMMONIZIONE VASARRI MATTEO SUSINI RICCARDO BUONOCORE MIRKO CAPECCHI SIMONE DREONI MATTIA PANICHI EDOARDO FAVILLA FRANCESCO GIORDANO ALESSANDRO FRANCI CHRISTIAN GRASSI FRANCESCO (AQUILA 1902 MONTEVARCHI) (FCG FLORIA 2000) (FORTIS JUVENTUS 1909) (FORTIS JUVENTUS 1909) (FORTIS JUVENTUS 1909) (FORTIS JUVENTUS 1909) (LUCCHESELIBERTAS1905 SDRL) (MALISETI TOBBIANESE ASD) (O RANGE CHIMERA AREZZO) (O RANGE CHIMERA AREZZO) C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2926 RUSSO SALVATORE BALDE MARVIN DABDOUBI ABDERRAZAQ MELANI NERI PELLIZZARI ANDREA UNTI FEDERICO (O RANGE CHIMERA AREZZO) (TAU CALCIO ALTOPASCIO) (TAU CALCIO ALTOPASCIO) (TAU CALCIO ALTOPASCIO) (TAU CALCIO ALTOPASCIO) (TAU CALCIO ALTOPASCIO) 6.1.4. 9° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI GARE DEL 1/ 6/2014 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE CHELLI EDOARDO (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI) Espulso per gioco violento, alla notifica offendeva il D.G.. SQUALIFICA PER UNA GARA CIPRIANI LORENZO REBUGHINI ANDREA (SESTESE CALCIO SSD.AR.L.) (SPORTING MASSESEROMAGNANO) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr VITI LORENZO (CALCIO CASTELFIORENTINO) I AMMONIZIONE CETOLONI DEVID GIORGI LORENZO TINACCI ALESSIO OLIVA ALESSIO SARTI MASSIMILIANO PITTA FEDERICO VANNUCCI LORENZO LEAO TIAGO BARGIACCHI CRISTIAN NENCINI LAPO MACCAGNOLA FABIO POLENTA TOMMASO TREDICI SAMUELE (ARNO LATERINA) (ARNO LATERINA) (ARNO LATERINA) (CALCIO CASTELFIORENTINO) (CALCIO CASTELFIORENTINO) (MALISETI TOBBIANESE ASD) (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI) (SCANDICCI CALCIO S.R.L.) (SESTESE CALCIO SSD.AR.L.) (SESTESE CALCIO SSD.AR.L.) (TAU CALCIO ALTOPASCIO) (TAU CALCIO ALTOPASCIO) (TAU CALCIO ALTOPASCIO) C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2927 6.1.5. 17° TROFEO “F. CERBAI” ALLIEVI “B” GARE DEL 31/ 5/2014 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO ASSISTENTI ARBITRO SQUALIFICA FINO AL 5/ 8/2014 MERCATI GIOVANNI (BIBBIENA) Per contegno ripetutamente offensivo ed intimidatorio verso il D.G.. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA CELLAI FABRIZIO BINI PAOLO ANGIOLINI LEONARDO (BIBBIENA) (MALISETI TOBBIANESE ASD) (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr BIANCHI TOMMASO (CAPOSTRADA BELVEDERE ASD) I AMMONIZIONE PAOLI MARCO PERUZZI GIULIO SANTINI ALBERTO TONDINI NICO BARTOLINI MATTEO RUFFO MARIO BARTORELLI FEDERICO DI GAETANO DIEGO MUZZI FRANCESCO TECCHIO LEONARDO GARE DEL (BIBBIENA) (CAPOSTRADA BELVEDERE ASD) (CAPOSTRADA BELVEDERE ASD) (CAPOSTRADA BELVEDERE ASD) (MALISETI TOBBIANESE ASD) (MALISETI TOBBIANESE ASD) (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI) (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI) (SAURORISPESCIA DILETTANT.) (VALENTINO MAZZOLA A.S.D.) 1/ 6/2014 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 500,00 PONSACCO 1920 SSD ARL Per scoppio reiterato di petardi senza alcuna conseguenza. C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2928 Euro 160,00 PONTE A GREVE Per contegno offensivo e minaccioso verso i calciatori avversari ad opera di tesserati non identificati negli spogliatoi. Per contegno offensivo verso il D.G. a fine gara da parte di propri sostenitori e tesserati. A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 20/ 7/2014 MARTELLI ALESSIO (PONTE A GREVE) A fine gara offendeva il D.G. e gli organi arbitrali. A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE DADDI MATTEO (PONTE A GREVE) A gioco fermo colpiva un calciatore avversario con un calcio e lo offendeva. A fine gara avvicinatosi minacciosamente al D.G. lo offendeva. SQUALIFICA PER UNA GARA MAESTRINI MATTEO (PONTE A GREVE) A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER DUE GARE DALMASSO MATTEO (PONTE A GREVE) A fine gara offendeva il D.G.. I AMMONIZIONE GALLI JACOPO GRASSI GABRIEL (PONTE A GREVE) (PONTE A GREVE) 6.1.6. 17° TROFEO “F. CERBAI” GIOVANISSIMI “B” GARE DEL 31/ 5/2014 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL CUPPOLETTI GIANCARLO 20/ 6/2014 (NAVACCHIO ZAMBRA) C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2929 A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO I AMMONIZIONE GRASSINI LUCA JENJARE ABDELLAH MAZROUI REDA BISELLI TOMMASO GARE DEL (NAVACCHIO ZAMBRA) (NAVACCHIO ZAMBRA) (NAVACCHIO ZAMBRA) (SPORTING MASSESEROMAGNANO) 2/ 6/2014 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO I AMMONIZIONE CAPPELLI ALESSANDRO (COIANO SANTA LUCIA A.S.D.) 6.2. Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da: Dott. Carmine Compagnini Presidente Avv. Enzo François Componente Dott. Riccardo Golia Componente Sig. Giuseppe Camarlinghi Rappresentante A.I.A Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 30 maggio 2014 alle ore 17.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 21 / P – Stagione Sportiva 2013/2014. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Passerai Antonio, Presidente, affinché risponda della violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, c. 9, del medesimo Codice ed all’art. 94, c. 11, delle N.O.I.F.; -A.S.D. Pelli Santacroce Sport, per la connessa responsabilità diretta prevista dall’art. 4, c. 1, del C.G.S.. Il ricorso con il quale un calciatore dell’A.S.D. Pelli Santacroce Sport ha contestato il mancato adempimento, da parte di detta Società, dell’accordo economico stipulato fra le parti, è stato accolto, in via definitiva, dalla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., la quale con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 20/12/2012 ha infatti respinto il reclamo proposto dalla Società sopraindicata avverso la delibera della C.A.E. (C.U. n. 232 in data 28/06/2012) con la quale si condannava detto Ente a versare al Calciatore Alessandro Menicucci la somma di € 7.513,91, corrispettivo pattuito fra dette parti per la stagione calcistica 2011/2012. Il C.R. Toscana, non avendo ricevuto il rilascio della copia della liberatoria controfirmata dal calciatore conseguente alla decisione della C.V.E., ha provveduto a segnalare la violazione dell’art. 94 ter, c. 11, delle N.O.I.F. commessa dall’A.S.D. Pelli Santacroce Sport, alla Procura Federale la quale, constatata la fondatezza della segnalazione, ha disposto il deferimento in esame. Eseguite le prescritte convocazioni si dà atto che nessuno dei due soggetti deferiti è presente nonostante siano state loro inviate, a mezzo lettera raccomandata, le rituali convocazioni. C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2930 La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Il Presidente della C.D., esaminata la documentazione in atti, rileva che La raccomandata inviata alla Società è stata restituita dal competente Ufficio postale con l’indicazione “destinatario irreperibile”, mentre le ricerche effettuate on line dalla Segreteria della Commissione hanno evidenziato che le due raccomandate inviate al Presidente della Società – al domicilio, l’altra presso la sede sociale – risultano, alla data odierna, ancora giacenti e fin dal 26 aprile c.a., presso l’Ufficio postale di Casciana Terme. In conseguenza di ciò ed in applicazione di quanto disposto dal c. 8 dell’art. 30 del C.G.S., il Presidente chiede al rappresentante della Procura Federale di poter accertare l’avvenuta notifica alle parti dell’atto di deferimento. L’Avvocato Stefanini replica di non avere agli atti alcuna notifica, per cui la C.D.T.T delibera di rinviare il procedimento alla data del giorno 11 luglio c.a. al fine di accertare in modo preciso che le parti deferite siano state edotte del provvedimento in corso a loro carico. Il rappresentante della Procura Federale prende atto del presente provvedimento del quale la C.D.T. dispone la pubblicazione sul C.U. del C.R.T. agli effetti di quanto disposto dall’art. 22, comma 11, del C.G.S.. 22 / P – Stagione Sportiva 2013/2014. Deferimento della Procura Federale nei confronti: -del Signor Chiavacci Paolo, massaggiatore tesserato per l’U.S.D. Audace Legnaia, per la violazione dell’art.1, c.1, in relazione all’art. 19, c.1, lettera h) del C.G.S; -della Società U.S.D. Audace Legnaia per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del medesimo Codice. Il G.S.T. della Toscana ha rilevato, nell’esaminare il rapporto della gara valida per il Campionato di I Categoria disputata in data 5 gennaio 2014 tra l’U.S.D. Audace Legnaia e l’U.S.D. Olimpia Palazzolo, il verificarsi di un episodio di violenza compiuto da tesserato, non identificato nell’immediatezza del fatto, nei confronti del calciatore dell’U.S.D. Olimpia Palazzolo, Messini Marco. Ha, di conseguenza, inoltrato – in applicazione dell’art. 34 (c.4) del C.G.S. – richiesta di indagine alla Procura Federale, la quale, concluso l’iter istruttorio, ha disposto il deferimento sopra evidenziato di cui si riportano gli esiti. Al termine della gara in esame ad alcuni tesserati (calciatori e dirigenti) dell’U.S.D. Olimpia Palazzolo, provenienti dalla tribuna, veniva impedito - da persona non inserita nelle liste gara non avente quindi alcun titolo e non indossante alcun segno identificativo di appartenenza alla Società ospitante - di accedere al locale spogliatoi ove intendevano recarsi per recuperare le borse. Nasceva tra detti soggetti una forte contestazione definita “verbale” dalla suddetta persona identificata, successivamente, quale figlio del massaggiatore Chiavacci e gestore del bar annesso all’impianto. Si intrometteva, nel corso dell’episodio, altro soggetto, proveniente dallo spogliatoio ed indossante la tuta ufficiale della Società Audace Legnaia, il quale colpiva con un calcio al basso ventre il calciatore Rosadini Maurizio della Società Olimpia Palazzolo che conseguentemente cadeva al suolo. A sua volta il calciatore Messini, tornato indietro perché richiamato dal trambusto, visto il suo compagno di squadra a terra chiedeva di conoscere chi avesse colpito il Rosadini e dopo aver ricevuto la risposta “Sono stato io”, veniva colpito da “…… una testata al volto che gli procurava epistassi nasale da uno degli astanti.” La Procura Federale ha accertato che autore dei gesti di violenza è stato il massaggiatore dell’U.S.D. Audace Legnaia, Signor Chiavacci Paolo, il quale, dopo aver dichiarato al Collaboratore della Procura Federale di essere intervenuto contro il Rosadini in difesa del figlio minorenne Giacomo, ha aggiunto di aver risposto alla domanda del Messini: ”Sono stato io”, entrando quindi in contatto con lo stesso “…prendendoci così immediatamente a spintoni e colpendosi a vicenda con una testata ciascuno”. Dall’esame degli atti istruttori risulta inoltre che sia il Rosadini che il Messini venivano successivamente medicati presso il P.S. dell’Ospedale S. Giovanni di Dio. Anche i Chiavacci, padre e figlio, sono stati medicati presso lo stesso P.S. ricevendo referto di prognosi per tre giorni ciascuno per essere stati colpiti “da persona sconosciuta”. Fissata la discussione per la data odierna sono presenti, previa rituale convocazione, le parti deferite: C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2931 - il Signor Chiavacci Paolo, massaggiatore tesserato per l’U.S.D. Audace Legnaia, assistito dal legale di fiducia che ha prodotto tempestiva memoria con la quale, oltre a chiedere in via istruttoria l’escussione di alcuni testi, contesta le conclusioni cui è giunta la Procura Federale in quanto basata sulle dichiarazioni, evidentemente interessate, rese dai Calciatori Messini e Rosadini; - il Signor Baldassari Silvano, Presidente, in rappresentanza dell’U.S.D. Audace Legnaia. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Marco Stefanini il quale, per conto dell’Ufficio, si riporta agli atti istruttori rilevando la gravità dei colpi inferti dal Chiavacci consistiti in un calcio al basso ventre e in una testata. Chiede quindi che nei confronti del Dirigente deferito e, in conseguenza, della Società di appartenenza vengano irrogate le seguenti sanzioni: - al Tesserato Chiavacci Paolo, la squalifica per mesi 6 (sei); - alla Società U.S.D. Audace Legnaia, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 400,00 (quattrocento). Il Dirigente Paolo Chiavacci, intervenendo in propria difesa tramite il legale che lo assiste, eccepisce la unilateralità della ricostruzione dei fatti effettuata dall’Ufficio Inquirente che non ha deferito gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, anch’essi tesserati, i quali non avevano alcun titolo per entrare negli spogliatoi, soggiungendo che uno di essi ha colpito il giovane Chiavacci. Afferma inoltre che la gara era finita, lasciando in tal modo intendere che il fatto è avvenuto al di fuori dell’ambito federale. Insiste nella richiesta di proscioglimento del Chiavacci e della Società o, in linea subordinata, dell’applicazione di sanzioni nel minimo edittale. Nulla rileva il rappresentante della Società. Chiuso il dibattimento la Commissione così decide. L’affermazione della difesa sul mancato coinvolgimento nel procedimento degli altri due tesserati partecipanti ai fatti, per quanto suggestiva, è del tutto irrilevante. Il procedimento si svolge esclusivamente nell’ambito dei tesserati che la Procura Federale ha deferito e non di altri soggetti. L’accaduto rientra nell’ambito della giustizia sportiva trattandosi di fatti avvenuti tra tesserati, dopo il termine della gara ed in conseguenza di essa, all’interno dell’impianto sportivo. Sotto il profilo del merito, l’esame degli atti ufficiali indica che la gara si è svolta in un contesto che può essere definito normale dato che nel corso di essa si sono verificate unicamente due espulsioni - una per parte – avvenute per somma di ammonizioni l’una, l’altra per fallo da ultimo uomo. Nessuno screzio quindi fra la panchina della Società Audace ed i calciatori della squadra avversaria che potesse in qualche modo preludere a quanto accaduto a fine gara. Tale considerazione conduce a doversi ritenere più che credibili le dichiarazioni rese, in ordine allo svolgersi dei fatti, dai calciatori dell’U.S.D. Olimpia Palazzolo a fronte di quelle strumentalmente rese a difesa dal Dirigente Chiavacci. Infatti la responsabilità del deferito emerge in modo netto dalle concordi deposizioni di altri calciatori presenti all’accaduto che, esaminati dalla Procura Federale, hanno dichiarato di aver visto una persona, identificata successivamente nel tesserato Chiavacci, colpire prima il Rosadini e successivamente il Messini. Quindi, a prescindere dal fatto che il Chiavacci Junior - che si afferma essere il gestore del bar - non aveva titolo per presidiare e custodire il cancello di accesso agli spogliatoi, è indubbio che ad iniziare gli atti di violenza sia stato il Dirigente Chiavacci Paolo. Si rileva a tal fine che le affermazioni del Dirigente di aver spinto il Rosadini facendolo cadere a terra non si conciliano affatto con la refertazione ospedaliera agli atti, la cui diagnosi indica una contusione al testicolo sinistro: è infatti impossibile cadere a terra per una semplice spinta e riportare una contusione del genere. Anche la descrizione fatta dal deferito in ordine allo scontro con il Messini è del tutto inaccettabile non risultando dagli atti che la richiesta di detto calciatore su chi fosse stato a colpire il Rosadini, che otteneva la risposta “Sono stato io “, pronunciata dal Chiavacci come dallo stesso ammesso, sia stata causa di intervento fisico diretto ed immediato da parte del Messini. Del resto il Chiavacci afferma spontaneamente - senza infatti accusare il Messini di aver iniziato la colluttazione - “..prendendoci così immediatamente a spintoni e colpendosi a vicenda con una testata ciascuno”. C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2932 Inoltre tutti i calciatori esaminati hanno dichiarato di non aver visto né il Messini né il Rosadìni colpire alcuno dei Chiavacci. E’ quindi assolutamente dimostrato che le violenze sono state poste in essere dal Signor Paolo Chiavacci che, da un lato conferma indirettamente l’aggressione al Rosadini, sia pure giustificandola come posta in essere a difesa del figlio del quale descrive l’aspetto come “cianotico” a seguito dello scontro “verbale” avuto con il Rosadini., negando implicitamente, come tutti gli altri, la sussistenza di uno scontro fisico. Dall’altro, appare del tutto privo di fondamento, alla luce delle testimonianze sopra riportate, il tentativo adombrato - tra le righe - dal Chiavacci in istruttoria, per quanto riguarda il Messini, circa il verificarsi di una rissa avviata da entrambi spontaneamente e contemporaneamente. Anche la diversità delle prognosi conferma che l’aggressione è avvenuta ad iniziativa del Chiavacci come lo stesso indica, sia pure in maniera indiretta nel descrivere entrambi i propri interventi, “…in particolare mi dice (il figlio, n.d.e.) di essersi preso verbalmente con il Sig. Rosadini mentre il Sig. Messini era riuscito con impeto ad entrare nello spazio riservato agli spogliatoi. Dettomi questo mi spintono utilizzando sia la gamba che un braccio (l’altro era inservibile, tanto che il giorno nove gennaio, ovvero quattro giorni dopo la partita, mi sono operato alla spalla)…………..con il Sig. Rosadini, facendolo cadere a terra” E’ ancora da rilevare in proposito che appare assolutamente credibile la descrizione del Rosadini sul come e dove essere stato colpito proprio in virtù della dichiarata impossibilità del Chiavacci di usare un braccio, In tali condizioni appare molto più semplice ed istintivo sferrare un calcio al basso ventre che non rischiare un corpo a corpo in condizioni di evidente inferiorità. Significativa appare infine la diversità delle dichiarazioni rese in sede di refertazione ospedaliera dal Rosadini e dal Messini, da una parte e dai Chiavacci padre e figlio dall’altra. Infatti mentre i primi dichiaravano di essere stati colpiti da ”un dirigente della squadra avversaria” con ciò identificando nell’immediato l’aggressore, gli altri due affermavano di essere stati colpiti “da persona sconosciuta”, il che contrasta in maniera evidente con le dichiarazioni rese dal Chiavacci in sede istruttoria. Da queste ultime invece emerge chiaramente che sia lui stesso che il figlio fossero consapevoli del fatto che i loro antagonisti erano calciatori della squadra avversaria. La responsabilità del Chiavacci è quindi accertata essendo per di più del tutto inammissibile ed ingiustificabile l’avvio di una reazione così violenta a fronte di ciò che il Chiavacci junior ha affermato essere una semplice “presa verbale”. Da ciò consegue la responsabilità della Società alla quale deve addebitarsi in via oggettiva non solo il comportamento del proprio tesserato ma - ancorché circostanza non contestata - di aver altresì consentito a soggetto non tesserato (Chiavacci junior) di presidiare il cancelletto di accesso agli spogliatoi. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, accogliendo il deferimento, infligge le seguenti sanzioni: -al Dirigente Chiavacci Paolo, inibizione per mesi 8 (otto); -alla Società U.S.D. Audace Legnaia, in conseguenza della responsabilità contestatale, ammenda di € 400,00 (quattrocento). 23 / P – Stagione Sportiva 2013/2014. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei Signori: -Martelli Valerio, Calciatore, -Giovannetti Fabio, Dirigente, tesserati entrambi per l’A.S.D. Nuova Corea Migli 98, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 22, comma 8, del C.G.S; -della Società A.S.D. Nuova Corea Migli 98 per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S., in conseguenza delle violazioni contestate a detti tesserati. Il G.S.T. della Toscana, esaminando il reclamo proposto in riferimento alla gara del Campionato di II Categoria Nuova Corea Migli 98 / Selva Capannoli Calcio, disputata in data 22.9.2013, ha rilevato la posizione irregolare del calciatore Martelli sia in questa che in altra gara precedente. C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2933 Di ciò ha dato comunicazione, per i provvedimenti di competenza, alla Procura Federale, la quale ha disposto il deferimento sopra evidenziato. L’Ufficio inquirente ha infatti accertato che il calciatore Valerio Martelli è stato squalificato per tre giornate al termine della stagione 2012/2013 (C.U. n. 58/2013) allorché militava nelle fila della Società ASD F.lli Gigli Shangay. Detta squalifica, stante la chiusura del campionato 2012/2013, avrebbe dovuto essere scontata nel corso della stagione successiva (2013/2014), cosa non avvenuta per avere il calciatore partecipato alle gare iniziali (15/9 e 22/9/ 2013) del Campionato di II Categoria della corrente stagione 2013/2014. Viene di conseguenza, contestato: -al Calciatore di aver preso parte alle gare sopraindicate, pur essendo consapevole di non aver scontato il provvedimento sanzionatorio avente carattere definitivo; -al Dirigente Accompagnatore di aver attestato per conto della Società, attraverso la sottoscrizione della lista di gara, la legittimazione di tutti i soggetti in essa indicati, compreso quindi il Martelli, a prendere parte alla competizione; -alla Società Nuova Corea Migli 98 la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Il Collegio dà atto che le lettere raccomandate contenenti la fissazione dell’udienza di discussione per la data odierna sono state restituite dal competente Ufficio postale con la dicitura “restituita per compiuta giacenza”, per cui nessuno dei deferiti è presente. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini il quale, in apertura di dibattimento, chiede la conferma del deferimento essendo esso basato su inoppugnabili prove documentali, quali le liste di gara ed i tabulati ufficiali, con l’applicazione delle sanzioni che di seguito si indicano: -al Calciatore Martelli Valerio, la squalifica per 1 (una) giornata di gara, -al Dirigente Giovannetti Fabio, inibizione per mesi 1 (uno), -alla Società A.S.D. Nuova Corea Migli 98, ammenda di € 300,00 (trecento), oltre la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella prossima stagione calcistica. L’esame degli atti istruttori dibattimentali compiuto dalla C.D. ha evidenziato i seguenti fatti. Per violazioni disciplinari commesse nel corso della gara, disputata in data 14 aprile 2014, tra le squadre: Fratres Perignano A.S.D. e F.lli Gigli Shangay (Società quest’ultima per la quale era tesserato) il Calciatore Valerio Martelli veniva squalificato per tre giornate (C.U. n. 58 del 18 aprile 2013). Costituendo detta gara l’ultima di Campionato, la sanzione, per effetto della “traslatio” necessaria affinché essa sia efficace (ovvero afflittiva ed effettiva), avrebbe dovuto essere scontata nel corso della stagione 2013/2014. Senonché il Calciatore veniva trasferito a titolo definitivo, a far data dal giorno 11 settembre 2013, alla Società Nuova Corea Migli 98, per conto della quale ha partecipato, in modo irregolare quindi, alle gare dei giorni 15/9 - 22/9/2014. Poiché il G.S.T. della Toscana ha potuto sanzionare – nell’ambito della propria competenza unicamente la violazione commessa dal Calciatore nel partecipare alla gara del 15 settembre u.s., il deferimento, riferito alla gara del giorno 29 settembre 2013 è fondato e da accogliere perché dimostrato per tabulas. P.Q.M. La C.D.T. Toscana, accogliendo il reclamo infligge le seguenti sanzioni: -al calciatore Martelli Valerio, la squalifica per una giornata di gara; -al Dirigente Giovannetti Fabio, l’inibizione per un mese; -alla Società Nuova Corea Miglio 98, l’ammenda di € 300,00 (trecento), oltre la penalizzazione di un punto nella classifica da scontarsi nel corso della stagione 2014/ 2015. C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2934 La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da: Dott. Carmine Compagnini Presidente Avv. Enzo François Componente Dott. Riccardo Golia Componente Sig. Giuseppe Camarlinghi Rappresentante A.I.A Con L’ assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno 30 maggio 2014 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA “ Play-Off” 159 stagione sportiva 2013/2014 Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Pomarance avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Scali Elia fino al 8/11/2017 (C.U. n. 65 del 8/05/2014). Il G.S.T. applicava al calciatore Scali Elia la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 4 maggio 2014, contro la società ospitante A.S.D. Alta Maremma, con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G. in seguito alla segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, alla notifica colpiva violentemente più volte l'Arbitro col palmo della mano sul petto e altre due volte alla gola, facendolo indietreggiare di alcuni passi, provocando dolore ed arrossamento cutaneo nelle parti colpite. Accompagnava tali gesti violenti con frasi offensive e minacciose. Bloccato dai propri compagni ed allontanato a fatica, riusciva a liberarsi e colpiva nuovamente, per due volte, il D.G. con pugni alla schiena, provocandogli dolore e lievi difficoltà respiratorie. Persisteva nel proferire frasi offensive ed ingiuriose. Veniva trascinato dai propri compagni fuori dal recinto di gioco e al termine della gara, rientrato indebitamente sul terreno di gioco, rivolgeva ulteriori offese all'Arbitro”. Ricorre l’impugnante la quale, pur riconoscendo la sussistenza di un'aggressione verbale, nega un qualsiasi contatto tra il D.G. ed il giocatore che sarebbe stato fisicamente trattenuto dai compagni. La società, scusandosi per l'accaduto e lamentandosi per i roboanti toni allarmistici di alcuni quotidiani che avrebbero commentato il fatto ingigantendone la portata, conclude pertanto per l'annullamento ovvero la riduzione della squalifica comminata. Il reclamo merita parziale accoglimento. Sulla sussistenza dei fatti descritti nel rapporto di gara e quindi sulla condotta oltraggiosa, minacciose e fisicamente aggressiva assunta dal giocatore non sussiste alcun dubbio sia per quanto descritto nell'allegato al rapporto di gara sia per quanto contenuto nel supplemento richiesto al D.G. ed acquisito in atti. Il D.G. infatti, nel lungo documento, conferma pienamente quanto precedentemente dedotto e precisa: “Faccio seguito al reclamo di cui all'oggetto ed in riferimento all'episodio dell'espulsione del Sig. Scali Elia, possiamo dividere l'aggressione in tre episodi consecutivi.” Durante il primo episodio, il sopracitato Sig. Scali Elia, alla notifica dell'espulsione, mi ha aggredito si verbalmente. minacciandomi ed offendendomi, ma ha anche accompagnato tali offese e minacce colpendomi violentemente col palmo della mano almeno 3-4 volte sul petto, spostando il palmo della mano sempre più in alto sino a colpirmi altre 2 volte sulla gola, sempre con palmo aperto e continuando reiteratamente ad offendere e minacciare. Tali gesta mi facevano indietreggiare di alcuni passi e mi provocavano momentaneo dolore ed arrossamento cutaneo. Grazie all'intervento di alcuni calciatori, il Sig. Scali Elia veniva bloccato ed a stento allontanato. Nel secondo episodio, immediatamente successivo al primo, mentre il Sig. Scali Elia veniva "scortato" lontano da me di circa 3 metri, lo stesso, dimenandosi e continuando ad inveirmi verbalmente contro, riusciva a liberarsi dalla presa dei compagni e riguadagnando tale distanza, mi colpiva nuovamente sulla schiena utilizzando stavolta il pugno chiuso, facendomi avanzare di circa un metro, provocandomi dolore ed in un primo momento lievi difficoltà respiratorie. Prontamente riafferrato dai compagni, gli stessi riuscivano stavolta ad accompagnare il Sig. Scali fino al recinto degli spogliatoio, dove, per sua stessa ammissione, continuando ad inveirmi contro, rivolgeva parole offensive sia all'assistente n° 1, sia al Commissario di Campo presente in tale zona del campo di gioco. Nel terzo ed ultimo episodio, dopo il triplice fischio finale, lo stesso calciatore, Sig. Scali Elia, rientrava indebitamente sul terreno di gioco e, mentre io e i miei collaboratori, AA1 e AA2, ci C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2935 incamminavamo verso gli spogliatoi senza che alcun individuo presente sul terreno di gioco ci rivolgesse proteste, saluti o alcuna parola, lo stesso si faceva avanti con aria molto minacciosa e, giunto a circa 1-2 metri fuori dall'area di rigore, quindi percorrendo circa 17-18 metri all'interno del terreno di gioco, ponendoci a una distanza da noi di circa 2 metri e tenendo le braccia dietro la propria schiena, continuava incessantemente ad offenderci e minacciarci senza che nessun compagno o dirigente intervenisse. “Fortunatamente, riuscivamo a rientrare negli spogliatoi evitando ulteriori scontri fisici.” In tale quadro anche le gravi condotte illecite assunte dallo Scali appaiono ridimensionate solo con riferimento all’inesistenza di qualsiasi conseguenza fisica da parte dell'arbitro che denuncia esclusivamente una sensazione di dolore dovuta al gesto violento senza che i colpi subiti abbiano cagionato una qualsiasi lesione oggettivamente riscontrata e certificata. Pur nella pletora di illeciti commessi appare ragionevole ritenere che la condotta violenta sia stata volontariamente “contenuta” da parte del giocatore che ha sferrato i colpi senza però conferire ai medesimi quella potenzialità lesiva che avrebbe dovuto, inevitabilmente, sostanziarsi in oggettive conseguenze fisiche, ben superiori al momentaneo dolore descritto dal D.G.. In tal senso appare compatibile una riduzione della squalifica anche con riferimento ad un criterio di uniformità sanzionatoria che deve ancorare squalifiche di così ampia portata ad oggettive evidenze documentali che certifichino concrete lesioni. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Pomarance e riduce la squalifica inflitta al giocatore Scali Elia fino al 8/11/2016 anziché fino al 8/11/2017. Dispone la restituzione della relativa tassa. CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 161 Stagione sportiva 2013 – 2014, Oggetto: C.U. n. 50 del 14.05.2014 Reclamo dell’ALLEANZA GIOVANILE A.S.D. avverso l’ammenda di € 570,00 comminata dal G.S. Firenze Con tempestivo reclamo la A.S.D. Alleanza Giovanile impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di Firenze le ha comminato l’ammenda di € 570,00, con la seguente motivazione: “per offese e minacce al D.G. da parte dei propri sostenitori per buona parte della gara e per aver proferito un proprio sostenitore espressioni dal contenuto palesemente razziste nei confronti di un giocatore avversario”. La società contesta il provvedimento sopraindicato, chiedendone l’annullamento o, in ipotesi, la riduzione rilevando che: a)nessuno dei sostenitori presenti sugli spalti della Tribuna ha pronunciato la frase incriminata, evidenziando, peraltro, che ciò avrebbe scatenato la reazione della tifoseria avversaria; b)risulta improbabile che l’Arbitro abbia potuto comprendere con certezza la provenienza della frase offensiva, in quanto occupato a dirigere la gara; c)rileva, tuttavia, che alcuni giocatori dell’Alleanza Giovanile, interpellati al riguardo, hanno riferito di aver sentito l’espressione incriminata proveniente da fuori lo stadio (al riguardo, rileva che il campo sportivo comunale si trova inserito in adiacenza al parco verde denominato ‘Albereta’, frequentato da numerosi giovani che potrebbero essersi soffermati ad osservare la partita di calcio da alcune fessure createsi nella recinzione ed uno di questi potrebbe aver pronunciato la frase in questione); d)evidenzia, infine, la società l’impossibilità di intervenire e vigilare al di fuori dei propri spazi di gestione e, in ogni caso, l’eccessività della sanzione comminata data l’assoluta incertezza della fonte di provenienza della frase sanzionata. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini istruttori, delibera quanto segue. Risulta anzitutto premettere che le decisioni degl’Organi disciplinari avvengono sulla base delle risultanze degli atti ufficiali, alle quali com'è noto viene attribuito il carattere di fede privilegiata, salvo che nel corso dell’istruttoria emergano elementi di dubbio atti a minare la veridicità delle circostanze fattuali riferite dal Direttore di Gara. C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2936 Ciò detto e premesso, passando all’esame degli atti arbitrali, le censure mosse dalla reclamante non colgono il segno. L’Arbitro in sede di supplemento di rapporto ribadisce nuovamente che la frase discriminatoria è stata inequivocabilmente pronunciata, e ripetuta due volte, da un sostenitore locale presente sugli spalti. Le dichiarazioni arbitrali, che per chiarezza di esposizione e precisione di circostanze vanno esenti da critica, consentono pertanto di escludere alla radice l’ipotesi sostenuta dalla reclamante e, conseguentemente, di radicare la responsabilità della società per l’addebito contestato. Del resto, anche il clima creatosi nel corso della gara, le intemperanze dei tifosi, le offese e le minacce rivolte al D.g. sin dal momento dell’avvenuta espulsione del n. 6 della società Alleanza Giovanile, appaiono in linea al comportamento tenuto e al linguaggio utilizzato dagli stessi sostenitori nei confronti del giocatore di colore della società avversaria. L’entità della sanzione, alla luce dei motivi sopraindicati e visto quanto previsto e stabilito in materia di comportamenti discriminatori dalla normativa federale, appare ben calibrata in relazione agli addebiti contestati. P.Q.M. la C.D.T.T.: -rigetta il reclamo proposto dall’Alleanza Giovanile A.S.D. -conferma la sanzione impugnata; -dispone l’incameramento della tassa di reclamo. 158 stagione sportiva 2013/2014 Reclamo della A.C. Giovani Fucecchio avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Dario Favini con una squalifica per quattro gare. C.U. n.49 del 7/5/2014. Il tesserato in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione. Uscendo dal campo offendeva il D.G. e, contestualmente, scalciava il pallone, ripetutamente,contro la rete posta dietro la porta, in segno di protesta. Per tale condotta veniva sanzionato dal G.S. con una squalifica per quattro gare.Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Giovani Fucecchio, lamentandosi della eccessiva severità della sanzione. In buona sostanza la reclamante, pur confermando la condotta contestata al proprio tesserato, sostiene che l’offesa proferita dal calciatore non era diretta nei confronti dell’arbitro ma era conseguenza del rammarico per aver lasciato la propria squadra in una situazione di inferiorità numerica. Inoltre la società sostiene che l’aver scagliato il pallone contro la rete è da considerare un gesto di rabbia per la doppia ammonizione ricevuta, anche a causa delle continue provocazioni subite dal proprio avversario.L’arbitro, nel supplemento di rapporto gara, dichiara che il calciatore al momento dell’espulsione, trovandosi a non più di due metri da lui, guardandolo direttamente negli occhi lo offendeva. Alla luce della documentazione esaminata questa Commissione Disciplinare ritiene provati i fatti contestati al calciatore. Del resto anche la società del Fucecchio non nega l’esistenza degli stessi, anche se ne da una interpretazione diversa. Ma alla luce di quanto dichiarato dall’arbitro non vi sono dubbi circa la condotta offensiva tenuta dal giocatore in questione. L a sanzione inoltre appare equa rispetto a quanto contestato. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa. C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2937 ALLIEVI PROVINCIALI “Torneo Panconesi” 160 / R - stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla S.S. Polisportiva Firenze Ovest avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Firenze ha inflitto la squalifica fino al 14.5.2015 al tesserato Corti Iacopo. (C.U. 50 del 14.5.2014). “A fine gara colpiva due volte con le mani aperte, da dietro le spalle, il D.G. procurandogli lieve dolore che perdurava per alcuni minuti e nel contempo pronunciava frasi irriguardose nei confronti del medesimo Arbitro.” Questa la motivazione che il G.S. di Firenze ha posto a base del provvedimento disciplinare in epigrafe che viene contestato dal tesserato e dal Presidente della Società Sportiva Firenze Ovest con l’assistenza del legale di fiducia, giusto mandato apposto in calce al reclamo. La reclamante descrive il fatto in maniera ovviamente diversa da quella recata dal provvedimento impugnato, assumendo che il calciatore Corti non ha compiuto alcun atto di violenza nei confronti dell’Arbitro essendosi limitato a cercare di attirarne l’attenzione al fine di porgergli i rituali saluti di fine gara, in corso in quel momento. Rileva che lo scambio di saluti tra loro è regolarmente avvenuto come potrebbero confermare, se ciò fosse consentito, gli astanti. Contesta in ogni caso la descrizione dei fatti con osservazioni condivisibili dal Collegio solo parzialmente. Cita, ed allega, decisioni di questa C.D. con le quali sarebbero state inflitte sanzioni più miti rispetto a quella in esame per fatti ritenuti dalla reclamante di maggior gravità. Dopo aver posto in risalto i meriti e le qualifiche sportive del tesserato, chiede che la Commissione si pronunci “…non tenendo solamente conto del referto arbitrale…”. Ritiene in ogni caso eccessiva la sanzione. Il reclamo si conclude con la richiesta di audizione. Il difensore della Società, avuta in questa sede cognizione del supplemento al rapporto di gara richiesto dal giudicante al D.G., ha ulteriormente eccepito che l’arbitro non ha avuto alcun problema fisico e quindi nessuna violenza è stata perpetrata. Rileva che se l’arbitro fosse stato colpito indubbiamente sul campo ci sarebbe stata da parte dei calciatori una certa reazione, mentre nulla di tutto ciò è avvenuto. La sanzione è eccessiva anche perché il fatto contestato, per le ragioni sopra esposte, appare assurdo. In fase di decisione la C.D. osserva che, nell’ambito disciplinare sportivo, le delibere vengono assunte da ciascun Giudice, in piena autonomia, attraverso l’esame del caso concreto senza vincoli o preclusioni derivanti da eventuali giudicati su fattispecie che si ritengono analoghe. Fatta questa premessa di carattere generale si rileva che, nel caso in esame, le delibere citate sono tutte riferite alla posizione di calciatori. L’unica tra le delibere indicate relativa a un allenatore tesserato che, si osserva, per il ruolo rivestito è tenuto a comportamenti che siano di esempio ai calciatori, è riferita ad una spinta inferta al D.G. senza che questi abbia avvertito alcun dolore, per cui diversa è la natura dell’addebito costituendo per questo Giudice l’elemento “dolore” carattere discriminante nella determinazione della sanzione. Inoltre per potere, eventualmente, comparare due sanzioni è necessario che i fatti che ne sono all’origine siano assolutamente eguali. In un contesto ancor più generale si ricorda ancora che le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva debbono essere assunte in via esclusiva sulla base degli atti ufficiali di gara. L’ art. 35 del C.G.S. infatti, dispone che tali decisioni siano assunte sulla base dei rapporti di gara e relativi supplementi, documenti che hanno carattere di prova privilegiata ad eccezione del caso in cui emergano, nel corso dell’istruttoria, documentati e credibili elementi atti a minarne la veridicità, circostanza che nel caso in esame non si è verificata. Nella fattispecie in esame si rileva che nessun dubbio può sorgere sulla dinamica dei comportamenti tenuti dal Tesserato, che vengono ulteriormente chiariti e precisati proprio con il supplemento di rapporto. Il fatto è indubbiamente provato e quindi suscettibile di sanzione disciplinare alla cui determinazione non è certo di ausilio la circostanza che nell’occasione il Corti rivestisse la qualifica di massaggiatore C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2938 in considerazione del fatto che egli, in possesso di patentino quale allenatore di giovani calciatori, svolge la funzione di coadiutore dell’allenatore. La qualifica e la funzione rivestita gli impongono, quindi, la tenuta di un comportamento assolutamente irreprensibile e di esempio ai calciatori alla cui preparazione è preposto. Tuttavia il Collegio non può non rilevare una contraddizione nella descrizione che il D.G. effettua nei due documenti costituenti gli atti ufficiali della gara circa le conseguenze derivanti dal gesto compiuto dal calciatore nei suoi confronti. Infatti, se il rapporto di gara indica che “….il massaggiatore Corti Jacopo (Firenze Ovest) mi colpiva da dietro le spalle due volte con entrambe le mani aperte provocandomi un leggero dolore durato per alcuni minuti, dopodiché mi diceva: bravo, bravo !!! (a presa di giro)”, con il supplemento il D.G. afferma che: “L’entità del dolore era abbastanza forte ed è perdurato per circa 2 minuti”. La rilevata contraddizione in cui è incorso il D.G., giova al tesserato in termini di quantificazione della sanzione ed induce il Giudicante, in assenza di ulteriori elementi, a propendere (in dubbio pro reo) per la versione del “lieve dolore”. P.Q.M. la C.D.T. Toscana, definitivamente pronunziando, tenuto conto del fatto che per propria costanza di decisioni l’elemento “dolore” è determinante nell’irrogazione della sanzione, infligge, in parziale accoglimento del reclamo, al Tesserato Corti Iacopo la sanzione della squalifica per mesi otto e così fino al 14 gennaio 2015. 7. Errata Corrige Nessuna comunicazione 8. Allegati Si allega al presente C.U.: • C.U. n. 173/A del 27 maggio 2014 della F.I.G.C. riguardante convocazione Assemblea Federale del 1 settembre 2014 • C.U. n. 224 del 4 gugno 2014 della L.N.D. riguardante gare spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza Stagione Sportiva 2013/2014. • C.U. n. 24 del 3 giugno 2014 del Settore Giovanile e Scolastico riguardante fasi finali nazionali 9. CALENDARIO GARE GARE DEL 7 GIUGNO 2014 (ORE 16): 9^ EDIZIONE TORNEO REGIONALE RISERVATO ALLE SOCIETA’ JUNIORES REGIONALI GARA DI SEMIFINALE (RITORNO) LIVORNO NORD PONTINO SESTESE CALCIO C.U. N. 70 del 5/06/2014 – pag. 2939 GARE DEL 8 GIUGNO 2014 (ORE 16): GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE FRA SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI ECCELLENZA 2° TURNO–ANDATA LENTIGIONE CALCIO SANGIOVANNIVALDARNO CAMPO PRINCIPALE V. LEVANTINI VIA BACCHI MELLINI 22 LENTIGIONE GARE DEL 7 e 8 GIUGNO 2014 9° TORNEO REGIONALE ALLIEVI GARE UNICHE SEMIFINALE** MALISETI TOBBIANESE ASD TAU CALCIO ALTOPASCIO FORTIS JUVENTUS 1909 SPORTING ARNO A.S.D. STADIO “SPARTACO BANTI” STADIO “BRUNO CHIAVACCI” BARBERINO DI MUGELLO 08-giu 10:30 PRATO 08-giu 10:30 **Per tali gare se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità, si procederà direttamente all’effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco”. 9° TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI GARE UNICHE SEMIFINALE** TAU CALCIO ALTOPASCIO SCANDICCI CALCIO S.R.L.. STADIO “BARONTINI” AGLIANA PT 08-giu 10:30 MALISETI TOBBIANESE ASD SESTESE CALCIO SSD.AR.L. STADIO “LA GUARDIANA” LASTRA A SIGNA 08-giu 10:30 **Per tali gare se al termine dei tempi regolamentari sussistesse parità, si procederà direttamente all’effettuazione dei calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco”. 17° TROFEO “F. CERBAI” ALLIEVI “B” 3^ GARA TRIANGOLARE SAURORISPESCIA DIL.. LIDO DI CAMAIORE A.S.D. GROSSETO VIA LAGO DI VARANO GROSSETO 07-giu 17:00* RICORTOLA BIBBIEBA ACD STADIO LA COVETTA VIA COVETTA AVENZA CARRARA 07-giu 17:30* S. MARIA ASD VALENTINO MAZZOLA POL. BIAGIOLI LOC. S. MARIA EMPOLI LOC. S. MARIA 07-giu 16:30 * ACCORDO TRA SOCIETÀ 17° TROFEO “F. CERBAI” GIOVANISSIMI “B” 3^ GARA TRIANGOLARE S. MICHELE C. VIRTUS SAURORISPESCIA DIL.. STADIO SAN MICHELE FIRENZE 08-giu 10:30 TAU CALCIO ALTOPASCIO NAVACCHIO ZAMBRA STADIO COMUNALE ALTOPASCIO 07-giu 16:30 PRO LIVORNO 1919 SORGENTI VALENTINO MAZZOLA POL. LIVORNO VIA V.E. ORLANDO SUSS. LIVORNO 08-giu 10:30 Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 16 giugno 2014. Pubblicato in Firenze ed affisso all’albo del C.R. Toscana il 5/06/2014. Il Segretario (Dr. Sauro Falciani) Il Presidente (Dr. Fabio Bresci)
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