COMUNE DI SAN CRISTOFORO PROVINCIA DI ALESSANDRIA 0 Originale 0 Copia VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Delibera N. 3 adunanza del 18 Aprile 2014 OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 20,30 presso la sala delle adunanze consiliari. Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune. All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: Nr. d’ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 COGNOME E NOME GHIO Monica POZZI Cristina FERRARI Alessandra TACCHINO Andrea RONCALI Mauro BIANCHI Luana TANCREDI Silvana TACCHINO Stefano BROZZO Marco BAGNASCO Pietro Ermenegildo GROSSI Antonella AIME Morena GALLO Roberto PRESENTE ASSENTE X X X X X X X X X X X X X Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 1. Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di SINDACO; 2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4a, del D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian Franco; Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso: - che il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Attuazione della Direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144” ha disciplinato il settore speciale del servizio di distribuzione del gas, disciplinando l’attività di distribuzione, l’affidamento del servizio da parte degli enti locali mediante gara per periodi non superiori a dodici anni ed il regime di transizione; - che l’art. 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 , convertito dalla legge 29/11//2007, n. 222 ha stabilito che le gare per l’affidamento del servizio debbano avvenire per ambiti territoriali minimi (A.Te.M.) da costituirsi con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata; - che con Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Minimi (A.Te.M) per il territorio nazionale e con Decreto Ministeriale del 18.10.2011 sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascuno di detti A.Te.M.; - per la Provincia di Alessandria sono stati individuati 4 A.Te.M. tra cui l’Ambito Territoriale Minimo denominato Alessandria -3 – Sud Ovest che comprende il territorio di 55 Comuni; - che con Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 “Regolamento per criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46-bis del Decreto-Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, sono stati stabiliti, tra l’altro, tempi e modalità per l’individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l’avvio del processo di indizione della gara medesima; - che l’art. 4, comma 3, del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98, ha disposto, tra l’altro, la proroga di quattro mesi dei termini previsti dal citato D.M. N. 226/2011 ed in particolare la proroga sino al 01/01/2014 del termine per l’individuazione della stazione appaltante; - che l’art. 1, comma 16, del decreto legge 23/12/2013, n. 145, convertito dalla legge 21/02/2014, n. 9 ha disposto un’ulteriore proroga di quattro mesi dei termini, cosicché il termine per l’individuazione della stazione appaltante è ad oggi fissato al 01/05/2014; Rilevato: - che l’Ambito Alessandria 3 – Sud Ovest comprende i Comuni di: Castel Boglione (At), Castel Rocchero (At), Monastero Bormida (At), Quaranti (At), Acqui Terme (Al), Alice Bel Colle (Al), Basaluzzo (Al), Belforte Monferrato (Al), Bistagno (Al), Capriata d’Orba (Al), Carpeneto (Al), Cartosio (Al), Cassinelle (Al), Castelletto d’Erro (Al), Castelletto d’Orba (Al), Castelnuovo Bormida (Al), Cavatore (Al), Cremolino (Al), Denice (Al), Francavilla Bisio (Al), Fresonara (Al), Grognardo (Al), Malvicino (Al), Melazzo (Al), Merana (Al), Molare (Al), Montaldo Bormida (Al), Montechiaro d’Acqui (Al), Morbello (Al), Morsasco (Al), Novi Ligure (Al), Orsara Bormida (Al), Ovada (Al), Pareto (Al), Pasturana (Al), Ponti (Al), Ponzone (Al), Prasco (Al), Predosa (Al), Ricaldone (Al), Rivalta Bormida (Al), Rocca Grimalda (Al), San Cristoforo (Al), Silvano d’Orba (Al), Spigno Monferrato (Al), Strevi (Al), Tagliolo Monferrato (Al), Tassarolo (Al), Terzo (Al), Trisobbio (Al), Visone (Al), Mioglia (Sv), Sassello (Sv), Urbe (Sv), Tiglieto (Ge); - che la Provincia di Alessandria ha convocato per la fase di prima applicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 novembre 2011, gli Enti locali appartenenti all’Ambito in data 29 maggio 2012 per un primo incontro informativo ed in data 29 giugno 2012 per l’avvio formale delle procedure; - che la funzione di stazione appaltante può essere svolta, data la complessità del procedimento, dal Comune di maggiore dimensione demografica tra quelli appartenenti all’Ambito; - che il Comune di Novi Ligure, ente con il maggiore numero di abitanti, ha manifestato la propria disponibilità ad esercitare il ruolo di stazione appaltante; - che, al fine di addivenire alla definizione dello schema di convenzione per la gestione associata delle attività finalizzate all’affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, del servizio di distribuzione del gas naturale ed alla gestione del contratto di servizio, si sono svolte riunioni e tavoli tecnici tra i Comuni facenti parte dell’A.Te.M., presso la Provincia di Alessandria, presso il Comune di Novi Ligure e presso i Comuni centro zona per le aree di riferimento; Dato atto che i rapporti tra i Comuni facenti parte dell’Ambito sono regolati in forma di convenzione da stipularsi ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000; Ritenuto di individuare quale Ente capofila il Comune di Novi Ligure, secondo quanto sopra detto; Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, composto di 12 articoli e 4 allegati; Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; DELIBERA 3. di individuare il Comune di Novi Ligure quale Ente capofila per la gestione associata dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e di delegare al Comune di Novi Ligure, Ente capofila, la funzione di stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell’Ambito Alessandria 3 – Sud Ovest per conto del Comune di SAN CRISTOFORO, ivi compresi la redazione e la pubblicazione degli atti di gara, nonché l’espletamento della stessa e la successiva gestione del contratto di servizio con l’impresa di distribuzione aggiudicataria ; 4. di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei Comuni facenti parte dell’Ambito Alessandria 3 – Sud Ovest, regolante i rapporti tra i Comuni, nonché le attività dell’Ente capofila come sopra individuato e delegato e dei singoli Comuni, nel testo composto di n. 12 articoli e n. 4 allegati che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 5. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della convenzione nelle forme previste dalla legge; Letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Ghio Monica IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Ferraris Gian Franco Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000). Lì, 18/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO DR FERRARIS GIAN FRANCO ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 22/04/2014 ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Lì, 22/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Ferraris Gian Franco ESECUTIVITA’ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000. Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Ferraris Gian Franco Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMBITO ALESSANDRIA 3 – S.O. L’anno duemila ….., il giorno ……………del mese di……………., presso la sede del Comune di Novi Ligure, via …………………. TRA Il Comune di……………..con sede legale in ………………………. C.F./P.I n…………….., in persona del legale rappresentante pro tempore, ……………….., per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede legale, a quanto segue autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n.………… ……………………………….. ……………………………….. ………………………………. PREMESSO che l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; che l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie; che le convenzioni sopra dette possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; che la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale è espressamente riconosciuta dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164; che con decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 18 ottobre 2011 sono stati determinati i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali del settore della distribuzione del gas naturale in attuazione del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 gennaio 2011 e che i Comuni firmatari della presente convenzione fanno tutti parte dell’Ambito Alessandria – 3 – Sud-Ovest; che con decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 in data 12 novembre 2011 è stato approvato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale prevedendo, all’articolo 2, che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all’interno dell’Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la vigente normativa in materia di Enti locali; che, ai sensi del citato decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 novembre 2011, salvo individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti per un massimo di 15 membri che, ai sensi del citato decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 novembre 2011, gli Enti locali concedenti possono delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per la preparazione del bando di gara; che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative e tecniche inerenti l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la gestione dei rapporti con il gestore durante per la durata del contratto di servizio si ritiene possa rappresentare una valida soluzione organizzativo-gestionale consentendo di coordinare le attività per un migliore e più efficace esercizio dell’azione amministrativa degli Enti; che i Comuni sopra indicati (di seguito denominati “Comuni” o “Enti sottoscrittori”) intendono gestire in forma associata tutte le attività finalizzate all’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica ed alla gestione del contratto di servizio e ciò sulla base delle deliberazioni consiliari indicate in epigrafe, tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato anche lo schema presente convenzione ( di seguito “Convenzione”) che i Comuni si propongono di disciplinare i reciproci rapporti ed impegni secondo i termini e le condizioni previste dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e per le finalità di cui all’art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 novembre 2011; PRESO ATTO che la Provincia di Alessandria ha convocato per la fase di prima applicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 novembre 2011, gli Enti locali appartenenti all’Ambito in data 29 maggio 2012 per un primo incontro informativo ed in data 29 giugno 2012 per l’avvio formale delle procedure; del D.M. del 05/02/2013 che ha approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione gas naturale ai sensi dell’art.14 del D.lgs n.164/2000; che obiettivo di tutti i Comuni Sottoscrittori con la presente Convenzione oltre che esplicitare le modalità di rapporto, è quello di definire i molteplici e complessi adempimenti da parte degli Enti pubblici coinvolti che incideranno fortemente sull’assetto economico e sociale dei territori: quindi con il presente accordo si intendono assicurare, come meglio delineato nell’articolato, condizioni non solo di efficienza, uniformità ed omogeneità, ma anche condizioni che risultino, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’agire amministrativo, a vantaggio dei consumatori/cittadini; dell’art. 4 del D.L.21 giugno 2013, n. 69 che reca norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale, prorogando tra l’altro alcuni termini per l’espletamento delle gare; dell’art. 1, comma 16, del D.L. 23/12/2013, n. 145, convertito dalla legge 21/02/2014, n. 9, che ha, tra l’altro, ulteriormente prorogato alcuni termini per l’espletamento delle gare; tutto ciò premesso e ritenuto con effetto vincolante tra le Parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1- Premesse Le Premesse ed ogni atto allegato alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa. Articolo 2 – Oggetto e finalità 1. La Convenzione viene stipulata allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato ed in forma associata delle seguenti funzioni ed attività: a) svolgimento di tutte le attività propedeutiche e strumentali all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori degli Enti sottoscrittori; b) gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione e stipulazione del contratto con il nuovo Gestore degli impianti di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Alessandria 3; c) gestione dei rapporti con il gestore connessi all’attuazione del contratto di servizio per la durata del contratto medesimo. 2. L’esercizio coordinato ed associato delle attività di cui al comma precedente rappresenta lo strumento organizzativo prescelto dai Comuni per addivenire ad un affidamento congiunto del servizio di distribuzione del gas naturale ed alla gestione del contratto di servizio, perseguendo obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in una prospettiva a realizzare lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali e migliorare gli standard di qualità e sicurezza nell’erogazione del servizio, assicurando altresì una gestione ottimizzata di tutti gli adempimenti procedurali preordinati all’individuazione del gestore nell’ambito di un unico esperimento concorsuale e nel rispetto della vigente disciplina generale e settoriale. Articolo 3 - Ente capofila e durata della concessione 1. L’Ente capofila viene, di comune accordo, individuato nel Comune di Novi Ligure, ente più popoloso tra gli Enti facenti parte dell’Ambito. All’Ente capofila, che accetta, viene attribuita dagli Enti sottoscrittori la delega all’esercizio delle funzioni ed attività di cui al successivo art. 6 e l’autorizzazione ad operare, nell’esercizio di tali funzioni ed attività, in nome e per conto dei Comuni stessi. 2. La concessione del servizio di distribuzione del gas naturale affidato con la presente Convenzione ha durata di anni dodici decorrenti dall’affidamento. 3. Restano in vigore le concessioni in essere regolarmente affidate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e non ancora scadute. Il gestore risultato vincitore della gara d’Ambito subentrerà progressivamente nell’affidamento del servizio degli impianti di distribuzione gas nei Comuni aderenti alla Convenzione alla scadenza o risoluzione delle singole concessioni ferma restando la durata dell’affidamento e le condizioni contrattuali previste nei singoli contratti di concessione. Articolo 4 – Attività di competenza dei singoli Comuni 1. Ciascun Comune provvederà ai sensi del D.M. n.226/11 a fornire le informazioni concernenti l’impianto servente il proprio territorio e pertanto si impegna, nei termini che saranno assegnati dalla stazione appaltante, alle seguenti attività: a) delega al Comune di Novi Ligure della funzione di Stazione appaltante per la procedura di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nell’ATEM Alessandria 3, ivi compresi la redazione e la pubblicazione degli atti di gara, nonché l’espletamento della stessa e la successiva gestione del contratto di servizio con l’impresa di distribuzione aggiudicatrice; b) fornitura all’Ente capofila di copia delle convenzioni e contratti in essere o scaduti nonché tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dal D.M. 226/2011 e necessaria per permettere alla Stazione appaltante di predisporre, nei tempi previsti dalla legge, il bando di gara; c) acquisizione dal gestore operante sul proprio territorio delle informazioni e dati inerenti lo stato di consistenza dell’impianto secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 4 del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 novembre 2011 e fornitura dei medesimi all’Ente capofila; d) elabora ed approva il valore industriale residuo degli impianti (VIR) e l’entità del rimborso al gestore uscente; e) definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento e fornitura all’Ente capofila per la predisposizione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni in base al quale i concorrenti redigeranno il piano di sviluppo dell’impianto; f) fornitura all’Ente capofila di indicazioni ed indirizzi utili in sede di stesura del bando di gara al fine di riconoscere e privilegiare gli aspetti della gestione maggiormente attesi dai Comuni all’interno dell’Ambito; g) quant’altro ritenuto necessario dall’Ente Capofila ai sensi e per le finalità dell’art. 9 decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 novembre 2011. 2. Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad avviare le procedure di cui alle lettere b), c), d), e), f) del precedente comma 1 entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione e a fornire i dati entro i termini che saranno assegnati. In caso di ritardi o omissioni, la Stazione appaltante ha l’obbligo di sollecitare e richiamare i Comuni inadempienti. Se, in seguito a sollecito scritto, il Comune inadempiente non provvedesse a produrre quanto richiesto, il Comune di Novi Ligure diffiderà il Comune inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Nel caso di ulteriore inadempienza, la Stazione appaltante è titolata ad avviare procedure di segnalazione alla Regione, nonché a segnalare i fatti alle Autorità di vigilanza e controllo. Eventuali danni causati dall’inerzia di detti Comuni saranno interamente addebitati agli Enti inadempienti. 3. Al fine di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e le linee guida programmatiche avvalendosi di criteri e metodologie omogenee così da fornire alla stazione appaltante - chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara – dei valori di stima degli impianti coerenti e compatibili, comprese le informazioni sul personale di cui all’articolo 4 comma 1 del D.M.226/2011. A tal fine i Comuni sottoscrittori hanno facoltà, da esercitare entro trenta giorni dalla sottoscrizione, di: a) delegare al Comune capofila, stazione appaltante, tutte le funzioni ed attività inerenti la valutazione degli impianti e determinazione del v.i.r., o del r.a.b. anche nella fase di contraddittorio con il concessionario uscente, nonché tutte le attività dirette alla redazione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento del proprio impianto b) svolgere direttamente tutte le funzioni ed attività inerenti la valutazione degli impianti e la determinazione del v.i.r. o del r.a.b, nonché tutte le attività dirette alla redazione del documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento del proprio impianto secondo criteri che dovranno essere espressamente concordati con il Comune Capofila così da ottenere risultati omogenei e coerenti per tutti i Comuni facenti parte dell’Atem. In tale caso i Comuni prima di sottoscrivere e validare in contraddittorio con il gestore uscente ogni valutazione dell’impianto servente il proprio Comune si impegnano ad acquisire il parere non vincolante della stazione appaltante entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione. Tutte le attività dovranno essere svolte entro tempi coerenti e compatibili con l’andamento delle procedure di avvio della gara d’Ambito e tali da non intralciare i tempi del procedimento. 5. In ogni caso i Comuni procederanno all’approvazione dei seguenti atti: a) valore di rimborso degli impianti (v.i.r. – valore industriale residuo o altro parametro); b) documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento predisposto dall’Ente capofila. Articolo 5 - Comitato Tecnico 1. Per favorire il confronto ed una proficua collaborazione tra gli enti locali concedenti e la stazione appaltante nella fase di preparazione e svolgimento della gara per l’affidamento del servizio, viene istituito un organo consultivo, denominato “Comitato Tecnico”. Il Comitato è composto da sette (7) membri così designati: n.1 dal Comune di Novi Ligure; n.1 dal Comune di Acqui Terme; n.1 dal Comune di Ovada; n.2 rappresentanti nominati congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di:Castel Boglione, Castel Rocchero, Monastero Bormida, Quaranti, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone, Mioglia, Sassello, Urbe; n.1 rappresentante nominato congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di: Basaluzzo, Capriata d’orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Pasturana, Predosa, San Cristoforo Tassarolo; n.1 rappresentane nominato congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di: Belforte Monferrato, Carpeneto, Cassinelle, Castelletto d’orba, Cremolino, Molare, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d’orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Tiglieto. 2. I membri del Comitato Tecnico saranno scelti preferibilmente tra persone dotate di specifica competenza nella specifica materia o in materia di appalti pubblici. 3. Il Comitato Tecnico avrà il compito di verificare fra l’altro: a) la coerenza degli stati di consistenza delle reti e degli impianti anche proponendo sondaggi in campo; b) la coerenza dei criteri utilizzati nell’eventuale valorizzazione delle reti e degli impianti (anche facenti parte di atti contrattuali e/o deliberate dai singoli Comuni) allo scopo di tendere ad un valore di indennizzo delle infrastrutture dell’Atem secondo quanto indicato nell’ art.4 della convenzione. In caso di incongruenza il Comitato può chiedere ai Comuni di riesaminare i termini della valutazione del valore di rimborso degli impianti ovvero proporlo. Il Comitato inoltre: c) individua i criteri, le linee guida e gli obiettivi da seguire nella ricognizione preliminare e nella predisposizione della documentazione di gara; e) individua i criteri e le linee guida per la predisposizione del documento di sviluppo, manutenzione e potenziamento degli impianti. 4. Il Comitato è presieduto e convocato dal Responsabile del procedimento, individuato dalla Stazione appaltante; la convocazione del Comitato Tecnico può essere richiesta anche su istanza di almeno 2 (due) componenti. 5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti alla seduta, purché siano presenti almeno quattro (4) componenti. 6. Ai componenti del Comitato compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate strettamente connesse all’esercizio della funzione. 7. Ad avvenuta sottoscrizione del contratto di affidamento con il nuovo affidatario del servizio di distribuzione del gas nell’Atem, il Comitato cesserà le funzioni. Articolo 6 – Attività di competenza dell’Ente capofila Il Comune di Novi Ligure, in qualità di Stazione appaltante: a) svolge, nel rispetto dei compiti e delle funzioni previste dal D.M. 226/2011 e per delega dei Comuni facenti parte dell’ATEM Alessandria 3, le funzioni di Stazione appaltante finalizzate allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, operando in nome e per conto dei Comuni deleganti; b) provvede, per delega espressa dei Comuni facenti parte dell’ATEM Alessandria 3, alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all’espletamento della stessa ed alla successiva funzione di controparte nella gestione del contratto di servizio con l’impresa di distribuzione aggiudicatrice; c) predispone le linee guida programmatiche d’ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo ai sensi dell’art.9 comma 3 del D.M.226/2011; d) predispone il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell’ambito ai sensi dell’art.9 comma 4 del D.M. 226/2011, sulla base dei piani redatti dai singoli Enti concedenti; e) redige lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico ed approvato con il decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 5/02/2013; f) approva il bando di gara ed il disciplinare di gara, provvede all’invio degli atti all’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art.9 comma 2 del D.M. 226/2011; g) gestisce, in qualità di delegato, i rapporti con il soggetto affidatario del servizio, esercitando la funzione di vigilanza e controllo sull’esatto adempimento degli obblighi assunti dal gestore e sulla realizzazione dei nuovi investimenti programmati; h) cura ogni rapporto con il nuovo gestore del servizio, in qualità di unico referente per tutti i Comuni appartenenti all’Ambito; i) acquisisce dai Comuni convenzionati ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito; j) garantisce, sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell’ATEM Alessandria 3 nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, nella formulazione di indicazioni operative e quanto altro risulti utile ed opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione. k) nell’ambito delle risorse previste dall’art. 8 del DM 226/2011, l’Ente Capofila può avvalersi di consulenze in qualsiasi fase dell’attività. l) assume le funzioni di parte (attrice convenuta) in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere in via amministrava o civile in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione ivi compresa la disposizione degli eventuali adempimenti di risoluzione contrattuale secondo il disposto dell’articolo 2, comma 7, del decreto Ministero dello Sviluppo Economico in data 12 novembre 2011. Articolo 7 – Comitato di monitoraggio 1. Ai fini di coadiuvare l’Ente Capofila nella sua funzione di controparte del contratto di servizio di cui all’art.2 comma 5 del richiamato decreto interministeriale n.226 del 12 novembre 2011, la gestione associata ha un proprio organo di vigilanza e controllo individuato nel Comitato di Monitoraggio composto dai rappresentanti dei Comuni facente parte dell’Ambito secondo quanto segue: n.1 dal Comune di Novi Ligure in persona del Sindaco o soggetto dal medesimo Sindaco nominato; n.1 dal Comune di Acqui Terme in persona del Sindaco o soggetto dal medesimo Sindaco nominato; n.1 dal Comune di Ovada in persona del Sindaco o soggetto dal medesimo Sindaco nominato; n.7 rappresentanti nominati congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di: Castel Boglione, Castel Rocchero, Monastero Bormida, Quaranti, Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Castelletto d’Erro, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Morsasco, Orsara Bormida, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Strevi, Terzo, Visone Mioglia, Sassello, Urbe; n.2 rappresentanti nominati congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di: Basaluzzo, Capriata d’orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Pasturana, Predosa, San Cristoforo Tassarolo; n.3 rappresentanti nominati congiuntamente dai Sindaci dei Comuni di: Belforte Monferrato, Carpeneto, Cassinelle, Castelletto d’Orba, Cremolino, Molare, Montaldo Bormida, Rocca Grimalda, Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio, Tiglieto. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione, alla determinazione dell’ordine del giorno ed alla predisposizione degli atti da sottoporre al Comitato nonché di ogni altra documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti favorevoli dei votanti, non computando tra questi gli astenuti. Le eventuali frazioni si arrotondano all’unità superiore. I componenti decadono decorsi quattro anni dalla nomina e sono rinominabili. A seguito della decadenza o dimissione dei componenti i Sindaci provvedono entro quindici giorni alla nomina dei rappresentanti al fine di reintegrare la composizione del Comitato di Monitoraggio. 2. Il Comitato di monitoraggio svolge le funzioni previste dalla normativa. 3. Il Comitato si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più dei suoi componenti. Per assicurare le forme di consultazione tra gli enti aderenti, previste dall’art. 30 del TUEL, ogni ente associato può richiedere audizione al Presidente. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Presidente può disporre che l’audizione avvenga alla presenza del Comitato. 4. I Comuni sopra indicati si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel Comitato entro quindici giorni dalla stipula della Convenzione. 5. Il Comitato può disporre la costituzione di un organo tecnico-amministrativo, composto da segretari, dirigenti e funzionari dei Comuni di Novi Ligure, Acqui Terme e Ovada o di altri Comuni dell’Ambito, a supporto del Comune Capofila e del Comitato medesimo. 6. Ai componenti del Comitato compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate strettamente connesse all’esercizio della funzione. Articolo 8 –Comuni con concessioni in essere. 1. I contratti di concessione affidati in ossequio a quanto previsto dal D.lgs n.164/00 sono salvaguardati. Gli affidamenti che rientrano in questa fattispecie sono i seguenti: Comune di Acqui Terme contratto di concessione rep.n 9686 del 21/07/2011 stipulato con ACQUI RETE GAS S.r.l. con sede in via Vivaro, 2 ad Alba (CN) C.F. 003387410040 scadenza 28 novembre 2024 2. Considerato che, alla scadenza dei contratti di concessione sopra richiamati, il servizio sarà assunto dalla Società affidataria della gara d’ambito del servizio di distribuzione del gas, i citati Enti Locali provvederanno a consegnare alla Stazione appaltante, oltre a quanto previsto per gli altri Comuni associati, copia della documentazione contrattuale salvaguardata, nonché quanto la Stazione appaltante richiederà. Articolo 9 – Rapporti finanziari 1. L’autorità per l’energia elettrica e per il gas AEEG con delibera n.407/2012/R gas dell’11/10/2012 ha determinato i criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all’art.8 comma 1 del D.M. n.226/2011 comprendente una quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate ed una quota a copertura dei costi delle funzioni locali. 2. Il programma di spesa secondo quanto previsto dalla deliberazione AEEG n.407/2012/R/gas prevede per l’Atem Alessandria 3 sud ovest la spesa massima di Euro 257.662,60 di cui Euro 71.446,32 per le funzioni centralizzate d’ambito ed Euro 186.217,28 per le funzioni locali. 3. Con riferimento alle funzioni centralizzate svolte dall’Ente Capofila in qualità di Stazione appaltante, le Parti convengono che il corrispettivo una-tantum previsto dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n.407/2012 /R/gas, pari ad Euro 71.445,32, viene attribuito direttamente all’Ente Capofila e sarà destinato alla copertura degli oneri inerenti e conseguenti alla gara. 4. Con riferimento alle funzioni locali svolte dall’Ente Capofila per specifica delega dei Comuni sottoscrittori, le Parti concordano che il corrispettivo una tantum previsto dalla citata deliberazione dell’AEEG n.407/2012/R/gas in Euro 186.217,28 sarà destinato per compensare forfettariamente le spese sostenute dagli Enti locali direttamente per la valutazione dell’impianto ed eventuali ulteriori oneri accessori come da tabella allegata. 5. Qualora le operazioni di valutazione degli impianti siano delegate all’Ente Capofila, a questi spetterà la quota di cui al precedente comma 4 di pertinenza del Comune delegante. 6. Il corrispettivo annuale (1% remunerazione del capitale di località) di cui all’art.8 comma 2 del D.M. n.226/2011 sarà destinato alla stazione appaltante per sostenere le spese del Comitato di Monitoraggio, le spese di controllo in genere ed eventuali spese legali per contenziosi inerenti il rapporto contrattuale. Detto Comitato annualmente approva il rendiconto delle spese di controllo sostenute e potrà destinare le eventuali economie ad accantonamenti o a riparto tra tutti gli enti del bacino in base agli abitanti all’ultimo censimento. 7. In caso di insufficienza dei fondi attribuiti all’Ente Capofila per fronteggiare contenziosi legali inerenti l’affidamento del servizio di cui trattasi, il Comitato di Monitoraggio si esprimerà in merito alla necessità di intervenire in contenziosi legali di qualsiasi natura con parere obbligatorio e vincolante. In caso di parere favorevole, tutte le spese riconducibili al contenzioso saranno ripartite, a cura dello stesso Comitato, in proporzione al numero degli abitanti, tra tutti gli enti del bacino, che assumono sin d’ora l’impegno politico a farsene carico. Il Comitato può disporre degli anticipi e il Comune Capofila si riserva la facoltà di non dare corso alle azioni legali in caso di mancata disponibilità degli Enti associati a contribuire alle spese o a erogare il convenuto. Articolo 10 – Durata della Convenzione e recesso 1. La Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore sino al completamento di tutte le attività connesse al contratto di servizio della durata di dodici anni. 2. Tenuto conto delle finalità della Convenzione e della normativa di settore, è esclusa la facoltà di recesso dei Comuni dalla Convenzione, fatte salve sopravvenute diverse disposizioni di rango superiore. Le funzioni di cui all’art. 5 lett. b) possono essere consensualmente ridefinite ai sensi della vigente normativa. Art. 10 bis – Controversie Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall’interpretazione o esecuzione della presente convenzione, può essere rimessa al Comitato di monitoraggio per la composizione bonaria, ferma restando la competenza esclusiva del Tribunale di Alessandria. Art. 11 – Tutela della riservatezza I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per i soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. Articolo 12 - Disposizioni finali 1. La Convenzione può essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzare per iscritto pena la nullità. 2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti rinviano alle norme del D.lgs n.267 del 2000, del Codice dei Contratti D.lgs n.163/2006, alle specifiche normative settoriali in materia di gas, incluse le deliberazioni e gli indirizzi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, alle rimanenti norme che saranno emanate in materia. *** La presente Convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Si allegano: tabella riparto corrispettivo una tantum funzioni locali di cui all’art. 9, comma 4, della Convenzione. elenco comuni dell’Ambito mappa dell’Ambito riferimenti normativi Luogo, data e sottoscrizioni TABELLA RIPARTO CORRISPETTIVO UNA TANTUM FUNZIONI LOCALI DI CUI ALL’ART. 9, COMM4, DELLA CONVENZIONE Comune in ordine di PDR Riparto importo una tantum € Novi Ligure 33.000,00 Acqui Terme 24.000,00 Ovada 15.000,00 Strevi 3.400,00 Silvano d'Orba 3.050,00 Predosa 3.000,00 Capriata d'Orba 3.000,00 Castelletto d'Orba 2.900,00 Molare 2.900,00 Basaluzzo 2.800,00 Sassello 2.800,00 Ponzone 2.700,00 Urbe 2.500,00 Bistagno 2.500,00 Rivalta Bormida 2.500,00 Tagliolo Monferrato 2.200,00 Rocca Grimalda 2.200,00 Pasturana 2.000,00 Visone 2.000,00 Cassinelle 2.000,00 Cremolino 2.000,00 Tiglieto 2.000,00 Terzo 2.000,00 Castelnuovo Bormida 2.000,00 Montaldo Bormida 2.000,00 San Cristoforo 2.000,00 Carpeneto 2.000,00 Tassarolo 2.000,00 Fresonara 2.000,00 Spigno Monferrato 2.000,00 Morsasco 2.000,00 Monastero Bormida 2.000,00 Melazzo 2.000,00 Trisobbio 2.000,00 Alice Bel Colle 2.000,00 Francavilla Bisio 2.000,00 Belforte Monferrato 2.000,00 Orsara Bormida 2.000,00 Ricaldone 2.000,00 Cartosio 2.000,00 Morbello 2.000,00 Ponti 2.000,00 Grognardo 2.000,00 Mioglia 2.000,00 Prasco 2.000,00 Castel Boglione 2.000,00 Castel Rocchero 2.000,00 Montechiaro d'Acqui 2.000,00 Quaranti 2.000,00 Cavatore 2.000,00 Pareto 2.000,00 Denice 2.000,00 Castelletto d'Erro 2.000,00 Malvicino 2.000,00 Merana 2.000,00 tot Comuni in ordine alfabetico 186.450,00 Riparto importo una tantum € Acqui Terme 24.000,00 Alice Bel Colle 2.000,00 Basaluzzo 2.800,00 Belforte Monferrato 2.000,00 Bistagno 2.500,00 Capriata d'Orba 3.000,00 Carpeneto 2.000,00 Cartosio 2.000,00 Cassinelle 2.000,00 Castel Boglione 2.000,00 Castel Rocchero 2.000,00 Castelletto d'Erro 2.000,00 Castelletto d'Orba 2.900,00 Castelnuovo Bormida 2.000,00 Cavatore 2.000,00 Cremolino 2.000,00 Denice 2.000,00 Francavilla Bisio 2.000,00 Fresonara 2.000,00 Grognardo 2.000,00 Malvicino 2.000,00 Melazzo 2.000,00 Merana 2.000,00 Mioglia 2.000,00 Molare 2.900,00 Monastero Bormida 2.000,00 Montaldo Bormida 2.000,00 Montechiaro d'Acqui 2.000,00 Morbello 2.000,00 Morsasco 2.000,00 Novi Ligure 33.000,00 Orsara Bormida 2.000,00 Ovada 15.000,00 Pareto 2.000,00 Pasturana 2.000,00 Ponti 2.000,00 Ponzone 2.700,00 Prasco 2.000,00 Predosa 3.000,00 Quaranti 2.000,00 Ricaldone 2.000,00 Rivalta Bormida 2.500,00 Rocca Grimalda 2.200,00 San Cristoforo 2.000,00 Sassello 2.800,00 Silvano d'Orba 3.050,00 Spigno Monferrato 2.000,00 Strevi 3.400,00 Tagliolo Monferrato 2.200,00 Tassarolo 2.000,00 Terzo 2.000,00 Tiglieto 2.000,00 Trisobbio 2.000,00 Urbe 2.500,00 Visone 2.000,00 tot 186.450,00 AMBITO ALESSANDRIA 3 - SUD - OVEST Superficie 1.044 Kmq Popolazione 110.405 abitanti (2008) 111.014 abitanti (2010) Numero comuni 55 in totale di cui 52 metanizzati di cui 16 metanizzati e montani Lunghezza rete di distribuzione 1101 (Km) (anno 2008) (anno 2008) 51.414 in totale di cui 6.368 in comuni montani Gas distribuito 96.623 (migliaia di mc) Clienti (anno 2008) ELENCO DEI COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO 1. Acqui Terme (AL) 2. Alice Bel Colle (AL) 3. Basaluzzo (AL) 4. Belforte Monferrato (AL) 5. Bistagno (AL) 6. Capriata d'Orba (AL) 7. Carpeneto (AL) 8. Cartosio (AL) m 9. Cassinelle (AL) m 10. Castelletto d'Erro (AL) non metanizzato 11. Castelletto d'Orba (AL) 12. Castelnuovo Bormida (AL) 13. Cavatore (AL) m 14. Cremolino (AL) 15. Denice (AL) m 16. Francavilla Bisio (AL) 17. Fresonara (AL) 18. Grognardo (AL) 19. Malvicino (AL) non metanizzatoN 20. Melazzo (AL) 21. Merana (AL) non metan. con rete di distribuz. di GPL 22. Molare (AL) m 23. Montaldo Bormida (AL) 24. Montechiaro d'Acqui (AL) m 25. Morbello (AL) m 26. Morsasco (AL) 27. Novi Ligure (AL 28. Orsara Bormida (AL) 29. Ovada (AL) 30. Pareto (AL) m 31. Pasturana (AL) 32. Ponti (AL) 33. Ponzone (AL) m 34. Prasco (AL) 35. Predosa (AL) 36. Ricaldone (AL) 37. Rivalta Bormida (AL) 38. Rocca Grimalda (AL) 39. San Cristoforo (AL) 40. Silvano d'Orba (AL) 41. Spigno Monferrato (AL) m 42. Strevi (AL) 43. Tagliolo Monferrato (AL) m 44. Tassarolo (AL) 45. Terzo (AL) 46. Trisobbio (AL) 47. Visone (AL) 48. Castel Boglione (AT) 49. Castel Rocchero (AT) 50. Monastero Bormida (AT) m 51. Quaranti (AT) 52. Tiglieto (GE) m 53. Mioglia (SV) m 54. Sassello (SV) m 55. Urbe (SV)
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