Parma, 06/02/2014 Ai Consulenti del Lavoro di Parma Ai Praticanti

Parma, 06/02/2014
Prot. n. 40
Ai Consulenti del Lavoro
di Parma
Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
di Parma
Oggetto: Circolare n. 4_2014.
A) Prossimi incontri:
 Parma 19/02/2014 “I tirocini formativi”;
 Parma 26/02/2014 videoconferenza “Bilancio (parte 1à): novità e criticità;
Focus in area revisione controllo legale”;
 Parma 27/02/2014 dal titolo “Eber nuove procedure telematiche”.
B) Chiusura pomeridiana degli sportelli sede Inail di Parma.
C) Comunicazione della Direzione Territoriale del Lavoro di Parma.
D) Circolari Inps.
E) Convegno a Bologna il 12/02/2014 dal titolo “Innovazione organizzativa e
Welfare aziendale – Flessibilità, conciliazione, produttività: l’equilibrio
possibile”
A) Ricordiamo agli Iscritti i prossimi eventi formativi che si svolgeranno a Parma nel
mese di Febbraio:
 “I tirocini formativi” il 19/02/2014 dalle ore 9,00 (rilevazione presenze ore 8,45)
alle ore 13,00 presso l’Hotel Parma & Congressi Via Emilia Ovest 181/a Fraz.
San Pancrazio – Parma;
 “Bilancio (parte 1à): novità e criticità; Focus in area revisione e controllo legale”
il 26/02/2014 dalle ore 16,45 (rilevazione presenze ore 16,30) alle 19,00, presso
la sede del nostro Ordine;
 “Eber: nuove procedure telematiche” il 27/02/2014 dalle ore 9,00 (rilevazione
presenze ore 8,45) alle ore 13,00 presso l’Hotel Parma e Congressi.
Tutti gli eventi sono gratuiti e validi ai fini della formazione continua obbligatoria
per i Consulenti del Lavoro. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata
collegandosi sul sito www.teleconsul.it sezione Convegni, utilizzando il proprio
DUI.
B) La Direzione della sede Inail di Parma comunica che a partire dal 3 marzo 2014 non
sarà più effettuata l’apertura pomeridiana al pubblico degli sportelli nella giornata
del giovedì; alleghiamo l’informativa ricevuta.
C) Informiamo gli Iscritti che il Presidente Ronchini ha recentemente incontrato il
Dottor Giulio Bertoni a margine di un appuntamento di lavoro, in tale circostanza il
Dottor Bertoni aveva ufficiosamente anticipato la nomina definitiva a Direttore
della Direzione Territoriale del Lavoro di Parma. In data odierna è pervenuta la
comunicazione ufficiale con la quale Dott. Giulio Bertoni, dal 3/2/2014, ha assunto
la titolarità della DTL di Parma. Alleghiamo la comunicazione pervenuta.
D) Riceviamo dalla locale sede Inps e prontamente inoltriamo agli Iscritti alcune
importanti circolari dell’Istituto.
E) Dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna abbiamo ricevuto la locandina,
che alleghiamo, di un evento che si terrà il 12 febbraio 2014 presso il Centro
Congressi 7 Gold in Via dell'Arcoveggio n. 49/5 a Bologna, dalle ore 10.00 alle ore
13.00, dal titolo “Innovazione organizzativa e Welfare aziendale- Flessibilità,
conciliazione, produttività: l’equilibrio possibile”. L’incontro è organizzato insieme
alla Fondazione Consulenti per il Lavoro ed Italia Lavoro e vuole toccare temi oggi
sempre di più di ampio interesse. La crisi, infatti, costringe le aziende a
sperimentare strumenti alternativi che consentono di migliorare il benessere e il
potere d’acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici offrendo loro maggiore flessibilità
e benefit non monetari. Il seminario offre una panoramica delle buone prassi
realizzate nel nostro Paese e raccolte da Italia Lavoro, oltre alle esperienze di alcuni
colleghi che hanno intrapreso un percorso di consulenza su queste tematiche.
L'evento costituirà l’occasione per presentare il percorso formativo di
specializzazione che la Fondazione Lavoro insieme ad Italia Lavoro intendono
promuovere per la primavera del 2014. Il corso, gratuito, sarà tenuto in due edizioni
e prevede la partecipazione di massimo 50 persone (25 per edizione). La
partecipazione è valida ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti
del Lavoro e dà diritto all'assegnazione di 3 crediti formativi.
Gli interessati potranno effettuare la prenotazione nella sezione apposita del sito
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro all'indirizzo www.consulentidellavoro.bo.it.
Si ricorda di partecipare all'evento muniti di tessera DUI al fine di poter effettuare
la rilevazione della presenza per il conseguimento dei crediti formativi a norma
dell'art. 6 del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria.
Nel caso venga effettuata la prenotazione e si sia impossibilitati a partecipare, è
opportuno avvisare in tempo utile la Segreteria per poter consentire la
partecipazione ad altri colleghi.
N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio
Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari.
Per il Consiglio Provinciale di PARMA
Allegati:
- Comunicato Inail Parma.
- Comunicazione DTL Parma.
- Circolari Inps.
- Programma convegno Bologna 12/02/2014.
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 04/02/2014
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 18
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale
e minimale per l’anno 2014.
SOMMARIO:
1.
2.
3.
4.
5.
Aliquote contributive e di computo
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
Massimale annuo di reddito
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014
Minimale per l’accredito contributivo
1) Aliquote contributive e di computo
L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), ai commi 491 e 744,
ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014 sulla
scorta del combinato disposto dell’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e
dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g) del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Infatti, il comma 491 del citato articolo 1 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione
separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione,
l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 sia elevata al 22 per cento, mentre il
successivo comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione
separata, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva rimane fissata al 27 per cento.
Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, invece, rimane
immodificata la disposizione del già citato art. 46 bis, comma 1, lett. g) della legge
n.134/2012, che ha previsto che l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per
cento. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi
professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in
partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.).
Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad
altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59,
comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione
agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza
ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva
aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre
2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2014 sono
complessivamente fissate come segue:
Liberi Professionisti
Aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
27,72%
(27,00 IVS + 0,72
aliquota
aggiuntiva)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria
22,00%
Collaboratori e figure assimilate
Aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
28,72%
(28,00 IVS + 0,72
aliquota
aggiuntiva)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria
22,00%
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella
Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.
2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella
misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione,
per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al
55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.
Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto
contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico (per i titolari di partita IVA).
Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo
è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito,
tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte
sui redditi (saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014).
3) Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 27,72, del 28,72 e del 22,00 per cento, sono applicabili, con i criteri
sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino
al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995, che per l’anno 2014 è pari a euro 100.123,00.
4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014
Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. cbis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo
comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12
del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio
di cassa allargato, v. circolare n. 10 dell’8 gennaio 2002).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e
riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote
contributive in vigore nel 2013.
5) Minimale per l’accredito contributivo
Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo
1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2014 detto minimale è pari
ad euro 15.516,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22 per
cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52 mentre gli
iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento o del
28,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale rispettivamente
pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui
4.344,48 ai fini pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà
una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (v. art. 2, comma 29,
legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il Direttore Generale
Nori
Direzione Centrale Entrate
Roma, 04/02/2014
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 19
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno
2014
SOMMARIO:
1. Premessa.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
4. Massimale di reddito annuo imponibile.
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori.
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto
gruppo.
8.Termini e modalità di versamento
Premessa
L’art. 24, comma 22 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, nel testo introdotto dalla
legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214, pubblicato nella GU n. 300 del 27 dicembre
2011, ha previsto che, con effetto dal 1 gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche
di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti
percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello
del 24 per cento.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei
lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2014, sono pari alla misura del 22,20 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2014, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti
dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già
pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con le circolari n. 63 del 17
marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti
aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n.
175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 020028 del 5 dicembre 2012.
Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le
agevolazioni stabilite dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà
essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del Decreto
legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell’art.
35, comma 1, della legge n.183 del 2010 n. 2), fino al 31 dicembre 2014.
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di
maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di
€ 0,62 mensili.
1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
Per l'anno 2014, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del
contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.516,00
Tale valore è stato ottenuto – in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della
legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da
utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio
in vigore al 1° gennaio 2014 (€47,58) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così
come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai
21 anni
22,20
%
22,29 %
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni
19,20
%
19,29 %
La riduzione contributiva al 19,20 % (artigiani) e al 19,29 % (commercianti) è applicabile fino
a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così
suddiviso:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti /
coadiutori di età superiore ai 21 anni
3.451,99 (3.444,55 IVS 3.465,96 (3.458,52 IVS
+ 7,44 maternità
+ 7,44 maternità)
coadiuvanti / coadiutori di età non
superiore ai 21 anni
2.986,51 (2.979,07 IVS 3.000,48 (2.993,04 IVS
+ 7,44 maternità)
+ 7,44 maternità)
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari
a:
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti /
coadiutori di età superiore ai 21 anni
287,67 (287,05 IVS + 288,83 (288,21 IVS
0,62 maternità
+0,62 maternità
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore
ai 21 anni
248,88 (248,26 IVS + 250,04 (249,42 IVS +
0,62 maternità
0,62 maternità
Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al
reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2014 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del
12 gennaio 2003) prodotti nel 2013 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.516,00
annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua
pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 46.031,00.
Per i redditi superiori a € 46.031,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto
percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di
età superiore ai 21 anni
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21
anni
scaglione di
reddito
Artigiani Commercianti
fino a
46.031,00
22,20
%
22,29 %
da 46.031,01
23,20
%
23,29 %
fino a
46.031,00
19,20
%
19,29 %
da 46.031,01
20,20
%
20,29 %
Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul
minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle
somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014 (si veda in proposito il
seguente punto 4).
3 – Massimale imponibile di reddito annuo.
Come è noto, il comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza
di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale
obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale
limite, per il 2014 pari a € 46.031,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei
contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Per l'anno 2014, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi
IVS è pari a € 76.718,00 (€46.031,00 più € 30.687,00).
Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo
soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.
Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti
alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere
anzianità contributiva a tale data.
Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di
anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva,
il massimale annuo è pari, per il 2014, ad € 100.123,00: tale massimale non è frazionabile in
ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
titolari di qualunque età e
coadiuvanti / coadiutori di età
superiore ai 21 anni
Artigiani
Commercianti
17.338,27
(46.031,00*22,20%
+30.687,00*23,20%)
17.407,31 (46.031,00*22,29 %
+30.687,00*23,29%)
15.036,73
coadiuvanti / coadiutori di età non (46.031,00*19,20%
+30.687,00*20,20%
superiore ai 21 anni
15.105,77
(46.031,00*19,29%+30.687,00
*20,29%
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio
1996 o successiva
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti 22.768,23
/ coadiutori di età superiore ai 21 anni (46.031,00*22,20%
+54.092,00*23,20%
22.858,34
(46.031,00*22,29 %
+54.092,00*23,29%
19.764,54
(46.031,00*19,20%
+54.092,00*20,20%
19.854,65
(46.031,00*19,29%
+54.092,00*20,29%
coadiuvanti / coadiutori di età non
superiore ai 21 anni
4 – Contribuzione a saldo
Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
1. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su
quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
2. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si
riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2014, ai redditi 2014, da denunciare al fisco nel
2015).
In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a
conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi
d'impresa realizzati nel 2014, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i
termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in
materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
5 – Imprese con collaboratori
Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il
minimale devono essere determinati con le seguente modalità:
a) imprese familiari legalmente costituite:
sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo
conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50-bis c.c.; art. 5,
comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
b) aziende non costituite in imprese familiari:
il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali;
in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del
reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere
calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5
della legge 2 agosto 1990, n. 233).
6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti
alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito
(circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento
dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della
contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.
7 – Termini e modalità di versamento
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24,
alle scadenze che seguono:
16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2014 e 16 febbraio 2015, per il versamento delle
quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in
riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di
saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014.
Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli
importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni
possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite
l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod.
F24”.
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello
da utilizzare per effettuare il pagamento. Per ulteriori informazione si rinvia ai messaggi n.
5769/12 e n. 11762/13.
Il Direttore Generale
Nori
Programma
Progetto La.Fem.Me.
Innovazione organizzativa e Welfare aziendale
«Flessibilità, conciliazione, produttività: l’equilibrio possibile»
Bologna 12 febbraio 2014
Centro Congressi 7 Gold
Via dell’Arcoveggio, 49/5
Bologna
09.30
Registrazione partecipanti
10.00
Apertura dei lavori
Antonella Ricci– Presidente Consiglio Provinciale di Bologna
Sergio Stelitano – Consigliere Consiglio dell’Ordine Nazionale CdL
Mauro Capitanio – Presidente Fondazione Consulenti per il lavoro
10.30
Flessibilità organizzativa e conciliazione in un’ottica di recupero della produttività:
presentazione dei servizi del progetto LaFemMe
Antonella Marsala - Italia Lavoro
11.30
Le esperienze realizzate dai delegati della Fondazione
Claudio Baldassari – Consulente del lavoro di Mantova
12.00
Presentazione delle ipotesi operative: la formazione e le sperimentazioni
Enrico Limardo - Direttore Fondazione Consulenti per il lavoro
Claudio Moscogiuri – Italia Lavoro
12.30
Discussione con i partecipanti e raccolta delle adesioni
13.00
Chiusura lavori
L’evento è valido per la formazione continua obbligatoria
Si prega di effettuare la prenotazione nella sezione apposita del sito dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Bologna all’indirizzo www.consulentidellavoro.bo.it
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE
CONSULENTI DEL LAVORO DI BOLOGNA