COMUNE DI SESTU SETTORE : Finanziario Responsabile: Saba Maria Laura DETERMINAZIONE N. 896 in data 20/05/2014 OGGETTO: Selezione per il conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante procedura comparativa. COPIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Premesso che: 1. con delibera di Giunta Comunale n. 228 del 30/12/2013 è stata approvata la gestione provvisoria del PEG; 2. con decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 si differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 autorizzando ai sensi dell’art.163 del T.U.EE.LL. l’esercizio provvisorio; 3. vista la deliberazione del Consiglio Comunale n, 72 del 30/12/2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione della società partecipata Farmacia comunale Srl”; 4. vista la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2014 avente ad oggetto “programmazione delle spese per incarichi di collaborazione autonoma di studio e consulenza per l'anno 2014. Settore finanziario”con la quale si approva il programma relativo all'affidamento, per l' anno 2014, di incarichi per studi e consulenze; 5. vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2014 avente ad oggetto “Assegnazione risorse al Settore finanziario per conferimento incarico per valutazione e consulenza in merito alla gestione della Farmacia comunale Srl”; Premesso che la gestione della Farmacia comunale, negli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2012, si è conclusa con un risultato economico negativo; Considerato che si rende necessario perseguire i seguenti obiettivi: - valutare la congruità del canone di affitto d'azienda previsto dall'art.7 del contratto di servizio della Farmacia comunale, secondo gli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale, mediante una perizia tecnica che implichi anche una valutazione del patrimonio aziendale in caso di cessione della titolarità gestionale; - supportare la valutazione di alcuni profili di legittimità e di economicità della gestione della farmacia comunale; Richiamato l’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale individua i seguenti presupposti di legittimità per l’affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’amministrazione in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria: 1. rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite 2. impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne all’amministrazione; 3. natura altamente qualificata e temporanea della prestazione; 4. preventiva determinazione della durata, del luogo, dell’oggetto e del compenso della prestazione Con nota del 01/04/2014 avente ad oggetto “Avvio del procedimento di attribuzione incarico di collaborazione autonoma di valutazione della Farmacia Comunale. Verifica risorse umane ai sensi dell'art.9 comma 2 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma” ricevuta dai Responsabili di settore e dal Segretario Generale nella stessa data, è stata verificata l' oggettiva impossibilità di utilizzare professionalità interne all’ente. Ritenuto necessario quindi procedere all’affidamento di un incarico di collaborazione a soggetto esterno all’amministrazione in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, nel settore della valutazione aziendale, con particolare riferimento al settore farmaceutico, oltre ad esperienza nella gestione delle società pubbliche. Riscontrato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di legittimità per procedere al conferimento dell’incarico ad un soggetto estraneo all’Amministrazione: - la prestazione avrà carattere temporaneo ed altamente qualificato, trattandosi di incarico di studio consulenza nelle materie di economia aziendale, ragioneria professionale, di diritto societario, per la quale è necessaria la seguente specializzazione nelle perizie aziendali e in particolare nelle società miste pubblico-private; - la durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione vengono individuati con il presente atto, avente natura di determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000; Dato atto inoltre che l’incarico in oggetto è inserito nel programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2014, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 24/04/2014, ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 3, comma 46, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti e, quindi, anche il conferimento di un incarico deve essere preceduto da apposita determinazione indicante: – il fine che si intende perseguire; – l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; – le modalità di scelta del contraente; Precisato che: 1. il fine dell’incarico di collaborazione, ovvero i risultati che l’amministrazione intende raggiungere, sono: - Rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione della Farmacia comunale S.r.l. suddiviso nelle tre componenti: • la quota relativa al locale ceduto in locazione; • la quota relativa al diritto di esercizio della farmacia; la quota relativa all'attività ceduta, comprensiva dell'avviamento. ; - Determinazione della durata della società, in proporzione al periodo necessario per il ritorno economico-tecnico dell'investimento da parte della società ; -Valutazione del patrimonio aziendale per le ipotesi di concessione del servizio (determinazione del canone di concessione) e di alienazione dell’azienda (determinazione del valore di cessione); -Comparazione della convenienza economica tra concessione del servizio farmaceutico e alienazione del complesso aziendale; -Valutazione dell’esistenza dei presupposti per la proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti dell' amministratore della società, -Valutazione della legittimità dell'adeguamento contrattuale del 2013 ai dipendenti della farmacia; -Supporto consulenziale all'Ufficio Finanziario per l'adozione degli atti direttamente conseguenti all'esito dell'incarico; • 2. il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l’acquisizione della prestazione relativa a una stima peritale per l'affitto/cessione aziendale e contiene le seguenti clausole essenziali analiticamente descritte nell’allegato disciplinare: – luogo di svolgimento dell’incarico – sede del professionista/società – durata: per un totale di 20 giorni, con possibilità di proroga di 15 giorni in caso di motivata richiesta; – compenso € 4.500,00 compresi gli oneri fiscali e contributivi di legge, se ed in quanto dovuti; 3. il contraente verrà scelto previo espletamento delle procedure comparative previste dall’articolo 10 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma; Dato atto che con nota del 02-05-2014 è stato richiesto al Collegio dei Revisori dei conti il parere di congruità di cui all'art. 1 comma 42 della legge n. 311/2004 in merito alla proposta di determinazione in oggetto; DETERMINA - - - - - - - di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’affidamento di un incarico di collaborazione ad un soggetto esterno all’amministrazione in possesso di particolare e comprovata specializzazione nel settore di riferimento al fine di perseguire l’obiettivo di verifica delle condizioni di economicità e di legittimità della gestione della Farmacia comunale mediante società mista; di approvare lo schema di disciplinare e lo schema di avviso pubblico di selezione (allegato 1) e la domanda di partecipazione (allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; di dare atto che il valore complessivo dell'incarico ammonta a €. 4.500,00 , IVA e oneri compresi; di dare atto che l'avviso pubblico di selezione sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi sull'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Sestu; di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla nomina dei componenti della Commissione di valutazione dei curricula secondo le modalità e i criteri indicati nell'avviso pubblico; di rinviare a successiva determinazione l'approvazione dell'esito della selezione, l'affidamento dell'incarico e l'assunzione dei relativi impegni di spesa; di avviare, per i motivi indicati in narrativa, una procedura comparativa per la formulazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per il conferimento di un incarico di collaborazione, secondo modalità e criteri previsti dal Regolamento per l’affidamento di incarichi e collaborazione autonoma; di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 4.500,00 per l’affidamento dell’incarico di imputando la spesa come segue: per € 4.500,00. al cap. 770-15 Residuo 2006 Tit. 2 int. 06 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità; che il contratto in oggetto non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in quanto affidato ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.Lgs. n. 165/2001; di dare atto che è acquisita la valutazione di congruità dell’organo di revisione, rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della legge n. 311/2004, mediante verbale n. 13 del 13-05-2014 del Collegio dei Revisori del Comune di Sestu, trasmesso in data 17-05-2014; L'istruttore (Rag. Angela Soro) _____________________________ Il funzionario responsabile (D.ssa Maria Laura Saba) _____________________________ COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. 896 del 20.05.2014 Oggetto: Selezione per il conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante procedura comparativa. Anno Capitolo 2006 770 Art. N.impegno 15 D00896 Sub Descrizione Beneficiario 1 Selezione per il conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante procedura comparativa. Importo 4.500,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, 20.05.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 20.05.2014 L'impiegato incaricato Comune di Sestu Provincia di Cagliari Via Scipione, 1 – 09028 - SESTU IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 13/2014 COMUNE DI SESTU L’anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di maggio alle ore 18,30, in Quartu Sant’Elena alla via Dante Alighieri civico numero 144 presso lo Studio del Presidente, ai sensi dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori: LASIO dott. Attilio, Presidente; PALOMBA dott. Giuseppe, Componente; PISANU dott. Piergiulio, Componente. Il Collegio ha proceduto all’esame dell’unico punto all’ordine del giorno: “Selezione per il conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante Procedura Comparativa”. Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; vista la legge 23 dicembre 2005, n.266, art.1, comma 173; vista la sentenza della Corte Conti, II sez. app., del 20 marzo 2006; vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57; vista la deliberazione n. 6/AUT/2008 della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie; visto l’art. 46 del DL. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 agosto 2008 n. 133; visto l'articolo 22, comma 2, della legge n. 69/2009; visto l'articolo 17, comma 27, della legge n. 102/2009; vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia/715/2010 del 30 giugno 2010; visti i vincoli finanziari posti dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 78/10 convertito nella Legge 122/2010; vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia/967/2010 del 22 ottobre 2010; vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia/243/2013/IADC del 17 giugno 2013. IL COLLEGIO DEI REVISORI OSSERVA CHE l’affidamento di incarichi e consulenze a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, sempre più diffuso negli ultimi anni, ha portato il legislatore e la magistratura contabile a porre un’attenzione notevole a tale fenomeno. In particolare, le recenti deliberazioni delle varie Sezioni Regionali della Corte dei Conti in materia di affidamento di incarichi per studio, ricerca e di consulenza sembrano delineare con ancora più chiarezza l’attuale quadro giuridico-formale entro cui gli enti possono muoversi. Peraltro, la materia è sottoposta sistematicamente a continui provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, costituendo tale tipologia di spesa di funzionamento una delle poche voci sulle quali possano in concreto incidere provvedimenti di riduzione della spesa corrente. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2004, n. 191 «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica», all’articolo 1, comma 9, disponeva che “l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”. Le disposizioni contenute nel decreto taglia-spese hanno cessato di essere in vigore il 31 dicembre 2004, sostituite, da norme sempre più restrittive e da un complesso di appesantimenti procedurali: a) obbligo di motivazione, in particolare per l’assenza di analoghe professionalità all’interno dell’ente; b) valutazione del Collegio dei Revisori; c) obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti. Con riferimento a quest’ultimo punto un problema di coordinamento interpretativo riguarda l’obbligo di invio degli atti in questione alla Corte dei Conti, che pur tuttavia non costituisce adempimento condizionante l’efficacia del provvedimento di affidamento dell’incarico. I commi 11 e 42 dell’art. 1 della legge 311/2004 stabiliscono, infatti, la trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di conferimento degli incarichi e prevedono che l’affidamento dei medesimi, senza il rispetto delle previsioni della legge, “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”. La normativa della finanziaria 2006 (legge 266/2005) stabilisce altresì (comma 173) che gli atti di spesa, relativi a studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza devono essere trasmessi alla competente Corte di Conti qualora di importo superiore a 5000 euro per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. Il comma 173 della legge 266/2005 si applica anche agli Enti Locali ed alle Regioni? Oppure si applica il comma 42 dell’art. 1 della legge 311/2004? In altri termini, l’obbligo di invio riguarda i soli incarichi superiori a 5000 euro oppure tutti gli incarichi? In realtà il comma 12 dell’art. 1 della legge 266/2005 espressamente precisa che “Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 non si applicano alle Regioni, alle Provincie autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale” e il comma 173 non trova “applicazione nei confronti degli enti locali in quanto il dato testuale appare difficilmente superabile: esso fa riferimento agli atti di spesa relativi a commi che non trovano applicazione, per espressa volontà del legislatore, agli enti locali e alle Regioni” (La selezione delle risorse umane dopo il decreto Brunetta. Assunzioni, contratti flessibili e incarichi esterni negli enti locali - Pasquale MONEA, Marco MORDENTI, Ernesta IORIO – collana enti locali - Halley). E’ parere di questo Collegio che, nella obiettiva incertezza della norma, l’obbligo di invio riguarda tutti gli atti di affidamento degli incarichi in questione ai sensi del comma 42 dell’art. 1 della legge 311/2004, in primo luogo perché questa appare la dottrina dominante ed in secondo perché il coinvolgimento della Corte dei Conti va sempre visto non come un problema ma come maggiore garanzia e tutela dell’azione posta in essere dall’ente locale. E’ opportuno ricordare quali sono i criteri per conferire gli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione, così come sono stati elaborati dalla giurisprudenza contabile della Corte dei Conti: 1) assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi: devono mancare, in particolare, strutture e apparati preordinati o personale addetto sia sotto l’aspetto qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo al loro soddisfacimento, oppure carenti in relazione all’eccezionalità della finalità; 2) le esigenze da soddisfare devono essere straordinarie ed eccezionali; 3) l’oggetto dell’incarico deve essere pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall’ente; 4) l’oggetto dell’incarico non deve essere generico o indeterminato; 5) l’oggetto della consulenza deve richiedere professionalità, conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente; 6) l’incarico non deve implicare lo svolgimento di attività continuativa, ma di specifiche problematiche individuate nell’atto di incarico; 7) l’incarico deve essere specifico e temporaneo (Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. SCCLEG/1/2012/PREV del 13 gennaio 2012 e la delibera n.24/2011) e l’atto deve dimostrare l’impossibilità dell’ente di assolverlo adeguatamente per mancanza di personale idoneo. La temporaneità preclude la possibilità di corrispondere un compenso aggiuntivo rispetto a quanto originariamente previsto, a seguito di rinnovo dell’incarico. Al contrario, all’amministrazione è consentito accordare una proroga rispetto alla scadenza originariamente pattuita, per completare l’attività già avviata, fermo il compenso già stabilito (così la circolare del Dipartimento della funzione pubblica 11 marzo 2008, n. 2 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”). 8) il conferimento dell’incarico deve essere espressamente previsto nel regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi. L’art. 3, comma 56 della legge 244/2007, ha stabilito che “con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione”. 9) non devono sussistere motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’incarico; 10) deve essere rispettato l’art. 25 della legge 724/94 (cessati dal servizio senza il requisito necessario per il pensionamento di vecchiaia); 11) l’incaricato deve essere in possesso dei requisiti richiesti e della qualificazione professionale necessaria; la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, ha novellato la disposizione, secondo la quale gli incarichi esterni dovevano essere conferiti a soggetti di “provata competenza”, modificandola in “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, in tal modo rafforzando la previsione che riguarda la possibilità di ricorrere agli incarichi solo per ottenere prestazioni altamente qualificate. Il vincolo, tuttavia, avrebbe precluso il ricorso ad un apporto esterno a fronte di situazioni in cui vi è la necessità di ricorrere a conoscenze qualificate non presenti nell’offerta universitaria (così le prestazioni artistiche). Con d.l. 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il legislatore ha rimediato a tale lacuna: a seguito dell’ulteriore novella, la norma, tuttora vigente, prevede che i destinatari degli incarichi debbano avere una “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, da intendersi come laurea specialistica, o comunque conseguita secondo il precedente ordinamento (F. Caponi, G. Bertagna, Gli incarichi esterni degli enti locali, Torriana, Edk, 2010, p. 31). 12) devono essere rispettati i criteri di selezione del professionista (vedasi, ad esempio, il regolamento o previa valutazione comparativa dei curricula acquisiti, nel caso di conferimento diretto motivare le ragioni eccezionali che inducono a tale scelta). Con il tempo si è consolidata, nell’ambito della magistratura contabile, l’interpretazione secondo la quale la comparazione può essere limitata a un confronto, sulla base di criteri preventivamente individuati, tra i curriculum presentati (Sezione regionale di controllo per l’EmiliaRomagna, deliberazione 26 luglio 2012, n. 310). 13) deve essere rispettato l’obbligo di seguire procedure comparative. Ogni Amministrazione deve adottare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (comma 6 bis, art. 7 D. Lg.vo n. 165/2001). Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza amministrativa un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione (TAR Puglia n. 494/2007 – Consiglio di Stato sentenza n. 3405 del 28 maggio 2010); 14) occorre indicare gli elementi di conferimento della quantificazione (utilità conseguita, vantaggio ottenuto) al fine di poter valutare la congruità del compenso; 15) deve essere rispettato l’obbligo di pubblicazione degli elenchi sul sito web. La legge finanziaria per il 2008 modificando il comma 127, art. 1, della legge n. 662/1996, impone alle amministrazioni (anche gli enti locali) che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, di pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, con sentenza 17 dicembre 2009, n. 59, ha stabilito che, in caso di liquidazione del corrispettivo nonostante la mancata previa pubblicazione dell’incarico, responsabile è il dirigente preposto alla liquidazione, e non il soggetto il quale avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione stessa. Tale interpretazione consegue al tenore letterale della disposizione, che individua la condotta illecita nella liquidazione. A rafforzare ulteriormente l’obbligo in analisi, il comma 18 dell’art. 3 precitato stabilisce che i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni sono efficaci a decorrere dalla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’amministrazione, del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del compenso. 16) il compenso deve essere proporzionato all’attività svolta. Il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 6, comma 7 ha stabilito, con disposizione direttamente applicabile agli enti locali che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle p.a., a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella “sostenuta” nell’anno 2009. Il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare 14 marzo 2011, n. 3 (avente ad oggetto “art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, spesa annua per studi ed incarichi di consulenza”) ha aderito alla linea di pensiero secondo la quale per “sostenuta” deve intendersi spesa “impegnata”. 17) il compenso deve essere commisurato al tipo di incarico, al valore, alla durata e alla difficoltà delle problematiche da risolvere e deve essere quantomeno proporzionale all’utilità conseguita dall’Amministrazione; 18) l’erogazione del compenso deve essere subordinata alla valutazione, da parte del Responsabile del Servizio proponente, del risultato finale secondo obiettivi prestabiliti. La disposizione configurata dall’art. 1, comma 42 della legge n. 311/2004 sancisce che l’affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 109/1994. La previsione normativa riprende quanto a suo tempo stabilito dalla legge n. 191/2004 (decreto tagliaspese) e ne propone la medesima formulazione di base, definendo un quadro di riferimento nel quale: a) vengono ad essere fatti rientrare nell’ambito applicativo della norma: - incarichi (professionali) di studio o ricerca; - consulenze; b) vengono ad essere esplicitamente esclusi dall’ambito applicativo della stessa norma soltanto gli incarichi conferibili per la progettazione – direzione lavori (o per attività assimilabili) in virtù della disciplina speciale dettata dall’art. 17 della legge n. 109/1994. Da ultimo, poi, si richiama la lettera dell’art. 6, comma 7, del Decreto Legge n. 78/2010 (convertito nella Legge n. 122/2010) che recita: “al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e di consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”. La disposizione della Legge Finanziaria 2005 sancisce in relazione al conferimento di incarichi professionali e consulenze il recepimento di una serie di principi e criteri affermati nel tempo dalla giurisprudenza amministrativa e contabile. La norma focalizza quale principale presupposto per l’affidamento ad un soggetto esterno di un incarico l'assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all'Ente Locale in grado di assicurare i medesimi servizi (ossia le prestazioni professionali qualificate necessarie per realizzare una determinata attività, a sua volta necessaria per dare attuazione ad un obiettivo dell’Amministrazione). Gli incarichi de quibus sono regolati da contratti di prestazione d’opera intellettuale, che seguono la deliberazione con la quale è autorizzato il conferimento. Si concretizza, così, un rapporto di lavoro autonomo tra la pubblica amministrazione e l’incaricato, basato sulla fiducia riposta dalla prima nei confronti del secondo. Pertanto, è richiesta a quest’ultimo una prestazione qualificata, ciò a differenza di quanto avviene nel caso di un appalto, in presenza del quale l’obbligo della prestazione viene assunto da un’impresa, la quale si avvale di un’organizzazione di mezzi, con la figura dell’appaltatore che rimane in secondo piano. Tale aspetto costituisce il parametro-base utilizzato da questo Collegio di Revisori dei Conti, che ha analizzato sulla scorta della copiosa e dettagliata documentazione fornita dall’Amministrazione nel corso del processo di affidamento: a) il tipo di attività oggetto dell’incarico (caratterizzata da elementi peculiari e specifici) ed il suo quadro di sviluppo (determinato nel tempo), con riferimento alla realizzazione degli obiettivi del Comune di Sestu; b) le caratteristiche particolari della prestazione professionale richiesta per la realizzazione della particolare attività di rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione della Farmacia comunale S.r.l. suddiviso nelle tre componenti: la quota relativa al locale ceduto in locazione; la quota relativa al diritto di esercizio della farmacia; la quota relativa all’attività ceduta, comprensiva dell’avviamento; c) l’inesistenza, all’interno dell’Amministrazione, di una struttura organizzativa o di risorse umane in grado di rendere la particolare prestazione professionale richiesta; la Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione 23 luglio 2009, n. 33, ha specificato come la rigorosa motivazione, relativa alla necessità di ricorrere ad un apporto esterno, debba anche dare atto dell’impossibilità di non avere potuto fare fronte all’esigenza mediante il migliore o più produttivo impiego delle risorse umane a disposizione dell’ente. Ne consegue che l’ente non potrà limitarsi, nel motivare il ricorso all’incarico, ad evidenziare l’indisponibilità del proprio personale, in quanto “sovraimpegnato per la parte ordinaria”, o “impegnato nel perseguimento di altri obiettivi programmatici” (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sentenza 19 febbraio 2009, n. 6). d) la coerenza del quadro economico riferito all’affidamento dell’incarico con le utilità potenziali acquisibili dall’Amministrazione. Il Collegio dei Revisori ha verificato l’assetto organizzativo mediante comparazione con la pianta organica ufficiale dell’ente. La rilevazione della capacità o meno delle risorse umane in forza all’Amministrazione (sia con rapporti di lavoro a tempo indeterminato che con rapporti a tempo determinato) di effettuare le particolari prestazioni professionali è stata effettuata da questo Collegio mediante il confronto: a) con i profili professionali dichiarati nella dotazione organica ed acquisiti eventualmente extra dotazione; b) con i risultati dei piani annuali sviluppati nell’ultimo quinquennio dall’Ente Locale; c) con l’esame delle autorizzazioni conferite ai dipendenti dell’Ente per l’effettuazione di incarichi esterni. Il Collegio ha inoltre preso atto che il Funzionario Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Laura Saba ha correttamente operato verificando l'oggettiva impossibilità di utilizzare professionalità interne all’Ente con nota del 01 aprile 2014 avente ad oggetto “Avvio del procedimento di attribuzione incarico di collaborazione autonoma di valutazione della Farmacia Comunale. Verifica risorse umane ai sensi dell'art.9 comma 2 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma” ricevuta dai Responsabili di settore e dal Segretario Generale nella stessa data. Da tali confronti sono stati individuati gli elementi di dettaglio del percorso professionale realizzato dai dipendenti dell’Amministrazione. Scheda di valutazione del conferimento di incarico Il Collegio dei Revisori del Comune di Sestu Valutazione su conferimento di incarico professionale ai sensi dell’art. 1, comma 42, legge 311/2004 Proposta di determina numero 818 del 02 maggio 2014 Oggetto dell’incarico: Selezione per il conferimento d un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante Procedura Comparativa. 1. Le attività oggetto dell’incarico rispondono ad un obiettivo dell’Amministrazione dichiarato nel PEG provvisorio opportunamente integrato con delibera della Giunta Comunale numero 69 del 29 aprile 2014. 2. Le prestazioni professionali per la realizzazione delle attività sono prestazioni con caratteristiche peculiari, da realizzarsi in un periodo di tempo determinato e comportanti intervento con elevati contenuti professionali. 3. Le particolari prestazioni professionali richieste per la realizzazione dell’attività non possono essere effettuate da specifiche risorse umane in forza all’Amministrazione, in quanto non vi sono nella stessa figure professionali in grado di realizzarle. 4. L’incarico professionale che deve essere conferito ha un quadro economico di riferimento coerente con la complessità e differenziazione delle attività richieste. 5. Esiste un disciplinare di incarico. 6. Si richiede ai candidati la produzione di un Curriculum professionale allegato. 7. Esiste l’attestazione della copertura finanziaria. Il Collegio dei Revisori dei Conti valuta il ricorso al conferimento di un incarico esterno per l’attività straordinaria di rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione della Farmacia comunale S.r.l. pienamente conforme al dettato dell’art. 1, comma 42 della legge n. 311/2004. Si dichiara sciolta la seduta alle ore 22,30 del che il presente verbale che si richiede venga trasmesso per opportuna conoscenza al Signor Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Responsabile del Servizio Finanziario. Quartu Sant’Elena, 13 maggio 2014 I Revisori dei conti Dott. Attilio Lasio (Firmato) Dott. Giuseppe Palomba (Firmato) Dott. Piergiulio Pisanu (Firmato). Domanda di partecipazione PROCEDURA COMPARATIVA incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale. Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ Nato/a a___________________________________________ ____________________________ Residente in ___________________________________________________________ n. _____ il via CAP__________________ Comune di ______________________________________ prov.____ Telefono_____________________________ mail__________________ fax_________________ e- In qualità di__________________________________________________ Indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti la selezione (solo se diverso dalla residenza) via _____________________________________________________________________ n. _____ CAP__________________ Comune di ______________________________________ prov.____ Telefono_____________________________ mail__________________ fax_________________ e- Chiede Di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale. A tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea; di godere dei diritti civili e politici; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di non essere in condizioni di far configurare conflitto di interessi con l’Amministrazione Comunale; di essere in possesso dei requisito/i della particolare e comprovata specializzazione mediante referenze attinenti l’analisi societarie ( come esplicitamente indicati nel curriculum allegato); di possedere il seguente titolo di studio___________________________________ conseguito il _____________ presso ___________________ con la votazione di _______________ di possedere il seguente studio________________________________________________ titolo di conseguito il _____________ presso ___________________ con la votazione di _______________ Per i casi previsti al punto 4.2 dell’avviso di selezione La società ________________________ non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato; non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Si allega alla presente domanda di partecipazione: fotocopia di valido documento di identità; il curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto; copia dell’avviso pubblico firmato per accettazione in ogni pagina. Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento della selezione in oggetto e per l’eventuale conferimento dell’incarico. lì__________________________ firma_____________________________________ Avviso di selezione per il conferimento, mediante procedura comparativa, di un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Visti: il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267; il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i.; il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 24/04/2014 con la quale si approva il programma relativo all'affidamento, per l'anno 2014 di incarichi e consulenze; EMANA il seguente avviso di selezione per l’affidamento, mediante procedura comparativa, di un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale. Art. 1 - Oggetto del contratto 1.1. Premesso che è stato rilevato che l’utile di esercizio annuo della farmacia comunale, evidenzia seri problemi di competitività e di remunerazione sia del servizio che dell’investimento. 1.2. L'oggetto dell'incarico di cui al presente avviso prevede: -Rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione della Farmacia comunale S.r.l. suddiviso nelle tre componenti: • la quota relativa al locale ceduto in locazione; • la quota relativa al diritto di esercizio della farmacia; la quota relativa all'attività ceduta, comprensiva dell'avviamento. ; -Determinazione della durata della società, in proporzione al periodo necessario per il ritorno economico-tecnico dell'investimento da parte della società ; -Valutazione del patrimonio aziendale per le ipotesi di concessione del servizio (determinazione del canone di concessione) e di alienazione dell’azienda (determinazione del valore di cessione); -Comparazione della convenienza economica tra concessione del servizio farmaceutico e alienazione del complesso aziendale; -Valutazione dell’esistenza dei presupposti per la proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti dell' amministratore della società, -Valutazione della legittimità dell'adeguamento contrattuale del 2013 ai dipendenti della farmacia; – Supporto consulenziale all'Ufficio Finanziario per l'adozione degli atti direttamente conseguenti all'esito dell'incarico; • Art. 2 – Durata dell’incarico e svolgimento 2.1. La durata dell’incarico è fissata in 20 (venti) giorni dalla data di affidamento, con possibilità di proroga su richiesta motivata, per un periodo massimo di ulteriori 15 giorni, a parità di compenso; 2.2. la prestazione, è espletata senza vincolo di subordinazione, né inserimento dell’incaricato nella struttura organizzativa dell’ente. La prestazione dovrà essere svolta autonomamente, in accordo con il responsabile del servizio, al quale competerà fornire le relative direttive, dovrà avere carattere temporaneo ed altamente qualificato, trattandosi di incarico di studio e consulenza nelle materie di economia aziendale, ragioneria professionale, di diritto societario, con la specializzazione nelle perizie aziendali e in particolare nelle società miste pubblico-private; Art. 3 – Compenso per l’incarico Per lo svolgimento dell’ incarico di cui al presente avviso è previsto il compenso lordo pari a € 4.500,00 (onnicomprensivo di ogni ulteriore onere e rimborso spese). Il compenso così determinato verrà liquidato entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura o nota. Art. 4 – Requisiti richiesti 4.1. I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti da attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea; 2) di godere dei diritti civili e politici; 3) titolo di studio: a) diploma di laurea in Economia e Commercio ed equipollenti ovvero per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere certificato il possesso del provvedimento di equiparazione con il titolo di studio italiano, ovvero la certificazione di aver presentato all’autorità competente istanza per ottenere il riconoscimento o l’equiparazione nei modi previsti dalla normativa vigente; 4) requisito della particolare e comprovata specializzazione mediante referenze attinenti l’analisi societarie; 5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 6) nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere in condizioni di far configurare conflitto di interessi con l’Amministrazione Comunale. 7) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato; 8) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231; 4.2. Possono partecipare, oltre ai liberi professionisti come indicati al precedente comma 1, anche società di professionisti e le società di consulenza. 4.3. In caso di aggiudicazione, l’incaricato dovrà far pervenire all’amministrazione la documentazione attestante i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Art. 5 – Modalità di partecipazione 5.1 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul modello allegato, dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 03/06/2014 e dovrà essere indirizzata a: Comune di Sestu – Ufficio Protocollo – Via Scipione, 1 – 09028 Sestu (CA) Il plico, sul cui dorso dovrà essere riportata la dicitura “Procedura comparativa incarico professionale valutazione servizio Farmacia comunale”, dovrà contenere: la domanda di partecipazione ed allegata fotocopia di valido documento di identità; il curriculum vitae et studiorum; copia dell’avviso pubblico firmato per accettazione in ogni pagina; 5.2. Il plico potrà pervenire al Comune secondo le seguenti modalità: direttamente presso ufficio protocollo del Comune entro le ore 13 del 03/06/2014 a mezzo posta e dovrà essere trasmessa, pena esclusione, all’indirizzo sopra riportato entro la data indicata (farà fede esclusivamente la data del protocollo dell’ente) L’ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti, dovuta a disguidi postali o ad altre cause ad esso non imputabili. Art. 6 – Valutazione dei candidati 6.1. La selezione degli aspiranti verrà effettuata da apposita Commissione, composta da tre esperti nominati ai sensi dell’art.12, comma 6 del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza, mediante l’esame comparativo dei curricula formativi/professionali presentati. La valutazione dei candidati avviene solamente sulla base dei fattori sotto indicati: VALUTAZIONE CURRICULUM – massimo 30 punti L'apprezzamento del curriculum prodotto dall’aspirante dovrà attenersi a principi di evidenziazione dello spessore culturale e formativo. Gli elementi di seguito descritti, sotto le lettere A), e B) dovranno emergere dal curriculum prodotto da ciascun aspirante; l’assenza degli stessi o di parte di essi, comporta la non attribuzione del punteggio per le parti prive degli elementi necessari per la valutazione. La Commissione Giudicatrice dispone complessivamente di 30 punti così ripartiti: A) Curriculum formativo punteggio massimo attribuibile – max punti 12,00 - Partecipazione a percorsi formativi in ambiti attinenti alla tipologia dell’incarico (economia aziendale, ragioneria professionale, di diritto societario, con la specializzazione nelle perizie aziendali e in particolare nelle società miste pubblicoprivate, ovvero altri titoli che possono concorrere alla valorizzazione della professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico in oggetto); B) Esperienza professionale: punteggio massimo attribuibile – max punti 18,00 Il punteggio sarà attribuito, in relazione all’esperienza professionale maturata presso amministrazioni pubbliche in relazione all'attribuzione di incarichi aventi ad oggetto consulenze per la gestione di società partecipate, specificando correttamente l'ente presso il quale è stato svolto l'incarico/servizio, il periodo (giorno, mese e anno) e la natura dell’incarico, secondo il seguente schema: Da n. 1 a 3 incarichi - 8 punti Da n. 4 a 8 incarichi - 12 punti Oltre 8 incarichi – 18 punti L’esperienza lavorativa non correttamente specificata (giorno, mese e anno) non sarà valutata dalla commissione giudicatrice. A seguito dell’esito delle singole valutazioni la Commissione formula un elenco degli aspiranti ritenuti idonei. 6.2. L’Amministrazione procederà alla valutazione anche nel caso in cui pervenga una sola istanza, ma è libera di non affidare l’incarico qualora il candidato non ottenga un punteggio sufficiente. Art. 7 – Formalizzazione del rapporto 7.1. Il conferimento dell’incarico sarà formalizzato con l’adozione di un apposito atto. Al primo classificato sarà data comunque comunicazione. Il candidato vincitore dovrà accettare l’incarico entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, mediante lettera di accettazione a cui saranno allegati i documenti di cui al punto 4.3. In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. 7.2. Il provvedimento di conferimento dell’incarico acquista efficacia dal momento della pubblicazione del nominativo dell’incaricato e delle specifiche dell’atto, sul sito istituzionale dell’ente . 7.3. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee. Art. 8 – Trattamento dei dati personali I dati personali che pervengono all’Amministrazione ai fini della selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e del successivo conferimento di incarico. DISCIPLINARE D’INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA FARMACIA COMUNALE DI SESTU Richiamate: – la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione della società partecipata Farmacia comunale Srl” – la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24/04/2014 avente ad oggetto “Programmazione delle spese per incarichi di collaborazione autonoma di studio e consulenza per l'anno 2014. Settore finanziario”con la quale si approva il programma relativo all'affidamento, per l' anno 2014, di incarichi per studi e consulenze; – deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2014 avente ad oggetto “Assegnazione risorse al Settore finanziario per conferimento incarico per valutazione e consulenza in merito alla gestione della Farmacia comunale Srl”; la determinazione n. del avente ad oggetto “ Selezione per il conferimento di un incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione economico-finanziaria della Farmacia Comunale mediante procedura comparativa” – L’ anno duemilaquattordici il giorno _______ del mese di ____________ nella Residenza Comunale sita in Sestu in via Scipione n° 1, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge, TRA La dott.ssa Maria Laura Saba nata a Tortolì il 15/09/1969, il quale interviene nel presente atto nella qualità di responsabile dell’Ufficio Finanziario e, quindi, in nome e per conto del Comune di Sestu (Cagliari), ED IL PROFESSIONISTA _______, nella persona del ______, nato/a a _____ il _____, _____, (C.F. _________ Partita IVA ___________), residente in _______________ SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – Contenuto dell'incarico All’incaricato/a viene affidato la: -Rideterminazione del canone del contratto di servizio di affidamento della gestione della Farmacia comunale S.r.l. suddiviso nelle tre componenti: • la quota relativa al locale ceduto in locazione; • la quota relativa al diritto di esercizio della Farmacia; la quota relativa all'attività ceduta, comprensiva dell'avviamento; -Determinazione della durata della società, in proporzione al periodo necessario per il ritorno economico-tecnico dell'investimento da parte della società; -Valutazione del patrimonio aziendale per le ipotesi di concessione del servizio • (determinazione del canone di concessione) e di alienazione dell’azienda (determinazione del valore di cessione); -Comparazione della convenienza economica tra concessione del servizio farmaceutico e alienazione del complesso aziendale; -Valutazione dell’esistenza dei presupposti per la proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti dell' amministratore della società, -Valutazione della legittimità dell'adeguamento contrattuale del 2013 ai dipendenti della farmacia; -Supporto consulenziale all'Ufficio Finanziario per l'adozione degli atti direttamente conseguenti all'esito dell'incarico; Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ E MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI L’incarico, che si svolge in piena autonomia organizzativa, non comporta subordinazione gerarchica né rispetto di orari d’ufficio e non determina costituzione di alcun rapporto dipendente; tuttavia l’incaricato/a si impegna a garantire la propria presenza ogni qualvolta ciò risulti indispensabile per il corretto espletamento dell'incarico a discrezione dell’unità organizzativa di riferimento. L’incaricato/a farà riferimento al Responsabile del Settore, con il quale sarà tenuto a raccordarsi in modo sistematico e puntuale al fine di un corretto ed efficace svolgimento della prestazione e dovrà lavorare in collaborazione con altri soggetti coinvolti nelle attività in questione. L’incarico affidato con il presente contratto si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del C.C. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità conseguente a rapporti di lavoro instaurati dall’incaricato/a e a danno di terzi, in relazione alle attività del presente incarico. Art. 3 - TERMINE DI ESECUZIONE La prestazione dovrà essere conclusa entro il termine di giorni VENTI decorrente dal conferimento del relativo incarico, che avverrà con la sottoscrizione di apposito disciplinare, salvo eventuale motivata e concordata proroga. In ogni caso, la conclusione del presente contratto è condizionata all’espletamento di tutte le attività così come previste nell’art. 1. E’ fatto salvo il caso di anticipata risoluzione o recesso di seguito regolati. Art. 6 – COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO Il compenso per lo svolgimento dell’incarico è pari all’importo lordo di € 4500,00 comprensivo anche degli oneri ed IVA ai sensi di legge e verrà corrisposto, dietro presentazione di regolare fattura o nota esclusivamente a prestazione avvenuta nei termini e con il contenuto previsti dall’avviso di procedura comparativa e dal presente disciplinare d’incarico, e alla valutazione, da parte deI Responsabile del Settore proponente, del risultato finale secondo gli obiettivi prestabiliti. Il compenso che spetterà al professionista incaricato, verrà corrisposto a 30 giorni data fattura a seguito del regolare espletamento delle prestazioni richieste. Non sarà riconosciuto alcun rimborso spese. Art. 7 – PROROGHE, PENALI, RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO Nell’eventualità di ritardi nell’espletamento dell’incarico per cause non imputabili all’incaricato/a, si concederà una proroga per iscritto fino alla nuova scadenza ritenuta congrua alla conclusione dell’incarico. Qualora, invece, l’incaricato/a non ottemperasse all’espletamento dell’incarico e/o alle prescrizioni oggetto del presente disciplinare - la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale – Il Comune potrà applicare le seguenti penalità: 1. nell’ipotesi di ritardata esecuzione della prestazione rispetto al termine di consegna stabilito verrà trattenuta sulle competenze spettanti la percentuale dello 5% (cinque per cento) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 50%; 2. nell’ipotesi di inadeguata/incompleta esecuzione della perizia rispetto ai contenuti richiesti verrà trattenuta sulle competenze spettanti una cifra da un minimo del 20% (venti per cento) ad un massimo del 70% (settanta per cento), in relazione alla gravità dell’inadempimento; Nel caso di cui al punto 1., ove a causa del ritardo venga superata la percentuale del 50% si procederà alla risoluzione del contratto in danno del professionista, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. Il recesso è disciplinato dall’art. 2237 del C.C. In modo specifico è facoltà del Comune rescindere il contratto in ogni momento, in particolare quando l’incaricato/a sia colpevole di ritardi pregiudizievoli o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, nonché nel caso venga successivamente meno l’interesse da parte del Comune ad avvalersi delle prestazioni indicate nel succitato art. 1, salvo il diritto del prestatore d’opera, ai sensi dell’art.2237 del C.C., al pagamento del corrispettivo per l’attività fino a quel momento svolta. Il recesso avviene con semplice comunicazione scritta indicandone la motivazione. Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI L’incaricato/a si impegna a mantenere la riservatezza e il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti le notizie di cui viene a conoscenza durante l’espletamento dei compiti inerenti il presente incarico, assicurando, in particolare, a lavoratori, aziende ed enti pubblici e privati il più completo anonimato, nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Le eventuali spese relative al presente disciplinare sono a carico del professionista. Le spese di registrazione del presente atto, in caso d’uso, saranno a carico della parte che richiederà la registrazione stessa. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile o ad altre leggi che risultino applicabili. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione o alla validità del presente contratto, il foro competente è quello di Cagliari
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