Circolare Settimanale N° 9 del 7 marzo 2014

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 9 DEL 7 MARZO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
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LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE

IL SALDO IVA ENTRO IL 17 MARZO
Il saldo Iva si calcola in dichiarazione, ed è dovuto solo se l'importo del rigo VL 38 è
superiore a 10 Euro. Le scadenze di pagamento variano a seconda che la dichiarazione
Iva sia presentata in forma autonoma, in questo caso il termine ultimo è il 17.03.2014, o in
forma unificata (assieme ad Unico) e in tale caso valgono le scadenze delle imposte sui
redditi. Resta ferma la possibilità di versare l'importo dovuto a rate.

Pagina 5
OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI CON BANCOMAT DAL 30.06.2014
L'obbligo di accettare i pagamenti con mezzi diversi dal contante scatterà dal 30 giugno
2014, e finché non sarà emanato un decreto attuativo l'obbligo resterà generalizzato, cioè
a prescindere dall'importo e dal soggetto che eroga la vendita/servizio. È probabile però
che prima di tale data vengano introdotte nuove regole attuative.

Pagina 9
DETRAZIONE 55%-65% E LAVORI A CAVALLO D’ANNO: MODELLO IRE ENTRO IL 31 MARZO
Entro il 31 marzo 2014 i soggetti che intendono beneficiare della detrazione del 55%-65%
per le spese sostenute nel 2013 e relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati
o proseguiti nel 2013 ma non terminati in tale anno, devono spedire telematicamente
all’Agenzia delle Entrate il modello IRE.
Pagina 11
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

LA REMISSIONE IN BONIS
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte,
cercheremo di illustrare l'istituto della remissione in bonis, che consente, ai contribuenti
che per una dimenticanza non hanno presentato tempestivamente una comunicazione o
eseguito degli adempimenti fiscali, ma sono comunque in possesso dei requisiti richiesti, di
potersi mettere in regola.
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Pagina 15
CASI RISOLTI
Pagina 22
PRASSI DELLA SETTIMANA
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LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 25
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
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I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 26
SCADENZARIO
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SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 07.03.2014 AL 21.03.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
LA SETTIMANA IN BREVE
Ag l i atti notificati al contribuente a partire dal 3 marzo (il 2 marzo era domenica) si
applicano le nuove regole sulla mediazione tributaria previste dalla Legge di Stabilità 2014, che
ha modificato l'istituto previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992. La novellata disciplina
prevede, tra le altre cose, che la presentazione del reclamo (istanza di mediazione) è condizione
di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso. Inoltre, si applicano le disposizioni sui termini
processuali, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo
feriale.
L a legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013) è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio. Si tratta della Legge n. 15 del 27 febbraio 2014. Con
la conversione in legge del decreto e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene, pertanto,
ufficializzato il differimento di sei mesi dell'obbligo di accettare pagamenti con moneta
elettronica da parte degli esercenti attività commerciali e di servizi, compresi i professionisti.
L'obbligo per professionisti e imprese di accettare pagamenti via POS scatterà, quindi, solo dal 30
giugno 2014. L'obbligo, secondo quanto previsto inizialmente dall'art. 15, comma 4, D.L. n.
179/2012, sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2014.
Il nuovo Decreto "salva Roma" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo
2014. Si tratta del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, contenente "disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".
Le disposizioni del decreto sono entrate in vigore da ieri stesso. Il decreto prevede, tra le altre
cose, modifiche alla disciplina della TARI e della TASI.
Con particolare riguardo alla T A S I (la tassa sui servizi indivisibili, i Comuni potranno
aumentare le aliquote fino allo 0,8 per mille sulla stessa abitazione principale o sugli altri immobili.
La Tasi potrà essere pagata solo con modello F24 o con bollettino postale.
Sono esentati dalla TASI 25 immobili concordatari della Santa Sede, i "fabbricati destinati
esclusivamente all'esercizio del culto", quelli rientranti nelle categorie catastali da E/1 a E/9, quelli
destinati ad uso culturale, quelli appartenenti a Stati esteri o organizzazioni internazionali e gli
immobili posseduti da Stato ed enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Gli
enti non commerciali (Chiesa, no profit e sindacati) pagheranno la Tasi solo sulla parte
dell'immobile in cui viene svolta attività commerciale, come avviene già per l'IMU.
Con riguardo alla TARI (la tassa sui rifiuti), vengono esentati i rifiuti speciali assimilati agli
urbani che sono smaltiti autonomamente dal produttore.
Inoltre, il decreto legge riapre il termine per la "rottamazione" delle cartelle esattoriali
affidate all'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013, prevedendo una proroga del termine
al 31 marzo 2014 (il termine originario della sanatoria era il 28 febbraio).
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
Sono disponibili on line sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico le risposte alle
domande frequenti (FAQ) relative alle agevolazioni della “Nuova Sabatini” (Beni strumentali) di
cui all'art. 2 del D.L. n. 69/2013 (Decreto del fare) e attuate dal Decreto MEF del 27.11.2013. Lo
strumento agevolativo è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del
Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) operanti in tutti
i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante
operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature
nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie
digitali. I temi affrontati nelle Faq riguardano, in particolare: modalità e termini di presentazione
delle domande; soggetti interessati; settori di attività; spese ammissibili; misura ed erogazione del
contributo; cumulabilità del contributo stesso. Il Ministero informa, comunque, che nei prossimi
giorni verranno pubblicate altre FAQ per rispondere a tutti i quesiti pervenuti.
La Commissione degli esperti degli studi di settore ha approvato il 4 marzo le modifiche agli
studi di settore che, dopo l’approvazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
saranno applicabili per il periodo d'imposta 2013. Tra i principali temi trattati, la “sterilizzazione”
dell’indicatore relativo al “margine per addetto non dipendente”, l'approvazione dell'indice di
normalità economica legato ai beni strumentali, il parere positivo sulla necessità di aggiornare la
territorialità degli studi dopo l’istituzione di nuovi Comuni nel corso del 2013, la conferma della
territorialità applicabile allo studio WK04U, legato all’attività degli studi legali.
Dal 5 marzo, sul sito del Registro delle imprese, è possibile accedere alla nuova visura
camerale, dove sulla prima pagina sono evidenziate le informazioni principali dell'azienda: dai
dati anagrafici ed economici alle certificazioni. La visura si arricchisce, inoltre, del QR Code, che è
il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della Camera di Commercio, grazie al quale
chiunque può verificare la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato
dal Registro Imprese al momento dell'estrazione. Infatti, attraverso questo codice a barre si può
avere accesso, sia da dispositivi mobili (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, etc.) che
da Personal Computer, alla copia digitale del documento estratto, conservata per la durata di
cinque anni: qualora il QR Code non risulti avere origine da un documento camerale ufficiale, il
servizio lo segnalerà all'utente.
Un augurio di buon lavoro.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Il saldo Iva entro il 17 marzo
Il saldo Iva si determina in dichiarazione annuale come differenza fra l'Iva a debito e l'Iva a
credito relative all'intero anno solare, tenendo conto dei versamenti periodici e dell'eventuale
credito risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente (se non chiesto a rimborso e
non utilizzato in compensazione). Se la differenza, risultante al rigo VL38, è a debito per un importo
superiore a 10 Euro il contribuente deve effettuare il versamento dovuto, secondo scadenze
diverse a seconda che presenti la dichiarazione Iva autonoma o unificata.
Nella seguente tabella si riepilogano i termini e le modalità di versamento del saldo Iva per
l'anno 2013.
SALDO IVA ENTRO IL 17.03.2014
TERMINI DI
VERSAMENTO IN
CASO DI
DICHIARAZIONE IVA
AUTONOMA
Chi presenta la dichiarazione Iva in forma autonoma deve versare il
saldo Iva entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Con riferimento al periodo d'imposta 2013, il saldo dovrà essere versato
entro lunedì 17 marzo 2014, in quanto il 16 cade di domenica. Il
pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in forma rateale. In
quest'ultimo caso:

la 1a rata deve essere versata entro il 17.03.2014;

le rate successive alla 1a devono essere versate entro il giorno 16 di ogni
mese successivo al 17.03.2014, con applicazione degli interessi fissi di
1
rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile ;

il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la
rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre
2014.
Si ricorda tra l'altro che coloro che hanno presentato entro il mese di
febbraio 2014 il mod. Iva in forma autonoma, a prescindere dal saldo,
sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva relativa
al 2013.
IN UNICA
SOLUZIONE
IN FORMA
RATEALE
(fino ad un
massimo di 9
1
17.03.2014
1a rata
a
17.03.2014
(senza interessi)
2 rata
16.04.2014 (+ interessi 0,33%)
3a rata
16.05.2014 (+ interessi 0,66%)
a
4 rata
16.06.2014 (+ interessi 0,99%)
Misura così modificata dall’art. 5 del D.M. 21.05.2009, in vigore dal 15.06.2009.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
5a rata
a
rate)
2
6 rata
20.08.2014 (+ interessi 1,65%)
7a rata
16.09.2014 (+ interessi 1,98%)
a
16.10.2014 (+ interessi 2,31%)
a
17.11.2014 (+ interessi 2,64%)
8 rata
9 rata
TERMINI DI
VERSAMENTO IN
CASO DI
DICHIARAZIONE IVA
UNIFICATA
16.07.2014 (+ interessi 1,32%)
Per i contribuenti che presentano la dichiarazione Iva in forma unificata,
cioè all’interno di UNICO 2014, la data del 17 marzo 2014 rappresenta
solo la prima delle possibili date utili per il versamento del saldo IVA 2013.
Tali soggetti, infatti, possono scegliere di versare con le analoghe
modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in
forma autonoma e pertanto entro il 17.3 in unica soluzione, o in forma
rateale applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive
alla prima da versare entro il 17.3. Oppure possono decidere si seguire i
termini di versamento delle imposte sui redditi derivanti da UNICO e,
quindi:

entro il 16.06.2014;

entro il 16.07.2014, con maggiorazione dello 0,40%.
In questo caso il versamento deve essere comunque maggiorato
dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2014
ed il 16.06.2014 (o 16.07.2014).
Ne deriva che:

se si sceglie di pagare il 16.06.2014: l’importo del saldo Iva 2013 dovrà
essere maggiorato dell’1,20% (= 0,40% x 3 mesi);

se si effettua il pagamento il 16.07.2014: l’importo del saldo Iva 2013
dovrà essere maggiorato dell’1,60% (= 0,40% x 4 mesi).
Continua a restare la possibilità di scegliere di versare:

in unica soluzione;

in forma rateale, con rate di pari importo;
anche se si effettua il versamento del saldo Iva secondo le scadenze
delle imposte sui redditi derivanti da Unico.
La rateizzazione, in tal caso, si effettua nel seguente modo:

dapprima si maggiora l’importo del saldo IVA 2013 dello 0,40% per ogni
mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2014 ed il 16.06.2014 (o
16.07.2014);

successivamente, si divide l’importo così ottenuto per il numero di rate
scelte e sulle rate successive alla prima andranno poi applicati gli
interessi fissi di rateizzazione dello 0,33% mensile;

l’ultima rata deve essere versata comunque entro il mese di novembre
2014, quindi, la rateizzazione è consentita fino ad un massimo di 6 rate
se si versa la 1a rata a giugno o di 5 rate se si versa la 1a rata a luglio.
In sostanza, i contribuenti che ricomprendono la dichiarazione Iva
nel modello UNICO 2014 hanno tre possibili termini per il versamento del
saldo Iva 2013:

2
entro il 17.03.2014, senza alcuna maggiorazione;
Proroga di Ferragosto a regime ex art. 37 comma 11-bis del D.l. 223/2006 ad opera dell'art. 3-quater del D.L. 16/2012
conv. in L. 44/2012.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014

entro il 16.06.2014, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2014 e la data di versamento;

entro il 16.07.2014, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2014 e la data di versamento.
In caso di compensazione totale del debito Iva con i crediti derivanti
dal modello Unico, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta. Se la
compensazione è parziale, lo 0,40% si applica solo sulla differenza a
debito.
ENTRO IL 17.03.2014
IN UNICA SOLUZIONE
IN FORMA RATEALE
17.03.2014
1a rata
17.03.2014
2a rata
16.04.2014 (+ interessi 0,33%)
3a rata
16.05.2014 (+ interessi 0,66%)
4a rata
16.06.2014 (+ interessi 0,99%)
5a rata
16.07.2014 (+ interessi 1,32%)
6a rata
20.08.2014 (+ interessi 1,65%)
7a rata
16.09.2014 (+ interessi 1,98%)
8a rata
16.10.2014 (+ interessi 2,31%)
9a rata
17.11.2014 (+ interessi 2,64%)
(senza interessi)
(max 9 rate)
ENTRO IL 16.06.2014
16.06.2014 + maggiorazione dello 0,40% per ogni
IN UNICA SOLUZIONE
mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2014 e
la data di versamento (quindi interessi dell'1,20% se il
pagamento avviene il 16.06.2014).
Maggiorazione del saldo Iva 2013 dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il
1 7 . 0 3 . 2 0 1 4 e la d a t a d i v e rsa m e n t o e p o i
suddivisione in rate mensili di uguale importo da
IN FORMA RATEALE
versare:
(max 6 rate)
1a rata
16.06.2014
(senza interessi di rateazione)
Rate
Entro il 16 di ogni mese successivo +
successive
interessi mensili dello 0,33%
ENTRO IL 16.07.2014
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
16.07.2014 + maggiorazione dello 0,40% per ogni
IN UNICA SOLUZIONE
mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2014 e
la data di versamento (quindi interessi dell'1,60% se il
pagamento avviene il 16.07.2014).
Maggiorazione del saldo Iva 2013 dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il
1 7 . 0 3 . 2 0 1 4 e la d a t a d i v e rsa m e n t o e p o i
suddivisione in rate mensili di uguale importo da
IN FORMA RATEALE
versare alle seguenti scadenze:
(max 5 rate)
1a rata
16.07.2014
(senza interessi di rateazione)
Rate
Entro il 16 di ogni mese successivo +
successive
interessi mensili dello 0,33%
Il saldo IVA 2013 deve essere versato utilizzando il modello F24 telematico,
riportando all’interno della Sezione “Erario”:

il codice tributo “6099”;

il codice tributo "1668" per gli interessi rateali;

il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad
esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento
in unica soluzione);
MODALITÀ DI
VERSAMENTO

l’anno di riferimento “2013”;

l’importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che:

se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.03.2014:
l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato
all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva
annuale;

se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato: l’importo
va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.

l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.)
eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Obbligo di accettare pagamenti con bancomat dal 30.06.2014
Con la conversione in legge del c.d. "Decreto Milleproroghe" è stato prorogato al 30 giugno
l'obbligo di accettare i pagamenti con bancomat.
La norma ha subito creato incertezza sulla sua operatività, in considerazione del
precedente decreto del 24.01.2014, con cui il ministero dello sviluppo economico aveva dato
attuazione all'obbligo in esame, precedentemente fissato al 1° gennaio 2014.
Allo stato attuale, quindi, dal 30.06 scatta l'obbligo di accettare i pagamenti con
bancomat per tutti i soggetti (a prescindere dal fatturato) e per qualsiasi importo.
È probabile però che prima di tale data vengano introdotte nuove regole attuative.
LA PROROGA AL 30.06.2014 DELL'OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO
Il c.d. "Decreto Crescita bis" (art. 15 comma 4 del D.l. 179/2012) aveva
previsto, a decorrere da 1° gennaio 2014, l'obbligo per i soggetti che
effettuano l'attività di:
L'OBBLIGO PREVISTO
DAL DECRETO
CRESCITA BIS
IL DECRETO
ATTUATIVO DEL
24.01.2014

vendita di prodotti;

prestazione di servizi, anche professionali;
di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
La norma rimetteva ad appositi decreti la definizione delle modalità e
dei termini di attuazione di questa disposizione, giunti in ritardo con
decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 del 27.01.2014).
Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 24.01.2014 aveva
fissato a 30 Euro l'importo oltre il quale scattava l'obbligo, per imprese e
professionisti, di accettare pagamenti attraverso carte di debito. Per carta
di debito si intende essenzialmente il bancomat e le carte prepagate.
La disposizione sarebbe dovuta entrare in vigore trascorsi 60 giorni
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 28 marzo
2014.
L'obbligo in esame, fino al 30 giugno 2014, avrebbe dovuto sussistere
solo per i soggetti con fatturato superiore a 200.000 Euro, con riferimento
al fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è
effettuato il pagamento.
La disposizione rimandava ad un altro decreto, da emanarsi entro 90
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
giorni (quindi entro il 26 giugno 2014), la definizione di nuove soglie e
nuovi limiti di fatturato, oltre che l'estensione dell'obbligo ad altri strumenti
di pagamento elettronici, “anche con tecnologie mobili”.
LA PROROGA AL
30.06.2014
La disposizione sull'obbligo del POS di cui all'art. 15, comma 4, D.L. n.
179/2012, tuttavia, prima ancora della sua entrata in vigore, è già stata
rinviata con la conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (art. 9,
comma 15-bis, DL n. 150/2013, convertito dalla Legge n. 15/2014), che ne
ha fissato la decorrenza a partire dal 30 giugno 2014:
Di fatto ciò comporta che le regole fissate dal DM attuativo non sono
operative. Di conseguenza, dal 30.6.2014 l’obbligo di attivazione del POS
riguarda i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e
prestazione di servizi, anche professionali, a prescindere dal fatturato
realizzato e per qualsiasi importo. Questo almeno finché non verranno
introdotte nuove disposizioni attuative.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Detrazione 55%-65% e lavori a cavallo d’anno: modello IRE entro il 31 marzo
I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 55%-65% per le spese
sostenute nel 2013 relative ad interventi di riqualificazione energetica iniziati o proseguiti in tale
anno, ma che proseguono nel 2014, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate
l'apposito modello IRE entro il 31 marzo 2014, per consentire all’Erario il monitoraggio delle
detrazioni fiscali in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio.
L’invio della Comunicazione non esenta i contribuenti a trasmettere all’Enea, entro 90
giorni dalla fine dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti. Infatti, mentre l’omessa
Comunicazione alle Entrate non fa decadere il diritto alla detrazione,
m a comporta
l’applicazione di un sanzione da € 258 a € 2.065, l’invio della documentazione all’Enea costituisce
condizione imprescindibile per accedere al beneficio.
Con l’ausilio della seguente tabella proponiamo una sintesi dell’adempimento:
MODELLO IRE PER LAVORI DETRAZIONE IRPEF/IRES 55%-65% A CAVALLO D’ANNO
QUADRO
NORMATIVO DELLA
DETRAZIONE 55%
Come introdotto dalla Finanziaria 2007 (art. 1, commi 344-349), è prevista
una detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti.
L'agevolazione è stata più volte prorogata. L'ultimo intervento
legislativo in materia è stato quello della Legge di Stabilità 2014 (art. 1,
comma 139, Legge n. 147/2013), la quale, modificando l’art. 14 del D.L.
n. 63/2013 (c.d. “Decreto Energia”) che ne aveva previsto una proroga
per il periodo 01.01.2013 - 30.06.2013 nella misura più elevata del 65%, ha
previsto una nuova proroga nella misura del:
 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014;
 50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.
E' stato lasciato inalterato il limite massimo detraibile delle spese
stesse.
Con riguardo agli interventi su parti comuni condominiali o che
interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la
detrazione spetta nella misura del:
 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015;
 50% per le spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016.
La spesa è detraibile in 10 rate annuali di pari importo.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
MISURA DETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICO NEL TEMPO
ALIQUOTA DI DETRAZIONE
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA
55%
01.01.2007 - 05.06.2013
06.06.2013 – 31.12.2014
65%
(06.06.2013 – 30.06.2015 per i condomini)
01.01.2015 - 31.12.2015
50%
(01.07.2015 - 30.06.2016 per i condomini)
Si ricorda che la detrazione 55%-65% spetta, in particolare, a:
 le persone fisiche ed i soggetti non titolari di reddito d’impresa (quali, ad
esempio, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi anche associati,
società semplici);
 i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa).
Gli interventi agevolabili sono quelli:
 eseguiti su edifici “esistenti”, parti di edifici esistenti o singole unità
immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali),
posseduti o detenuti;
 finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, ovvero:

l a riqualificazione energetica di edifici esistenti diretti alla riduzione del
fabbisogno di energia primaria (es.: lavori di coibentazione) - valore massimo
della detrazione fiscale € 100.000;

AMBITO SOGGETTIVO
E OGGETTIVO
DELL'AGEVOLAZIONE
g l i interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di essi (es.: coperture,
pavimenti, cappotti, finestre comprensive di infissi) - valore massimo della
detrazione fiscale € 60.000;

l’installazione di pannelli solari (anche bollitori o accessori per la produzione
di acqua calda) - valore massimo della detrazione fiscale € 60.000;

l a sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione. Sono incluse anche le spese sostenute
per la “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria” e per la
sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad
alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia - valore massimo
della detrazione fiscale € 30.000.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per:
 prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che
per la predisposizione della documentazione necessaria per fruire della
detrazione);
 opere edilizie funzionali all’intervento destinato al risparmio energetico.
LAVORI CHE
PROSEGUONO
OLTRE L’ANNO:
INVIO DEL
"MODELLO IRE"
Nei casi in cui:
 i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo
d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
 sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese
nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello
in cui i lavori terminano;
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è richiesta la presentazione all'Agenzia delle Entrate del c.d.
"modello IRE", denominato "Comunicazione per lavori che proseguono
oltre il periodo d'imposta", approvato con Provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 06.05.2009.
Tale Comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle spese
sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono
terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico
del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla
detrazione .
La comunicazione di cui al modello IRE va presentata:
 in via telematica;
 entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i
lavori, ovvero, nel caso in cui i lavori proseguono per più di 2 anni, entro
90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state
sostenute spese agevolabili.
In base a quanto sopra specificato, ne consegue che quest'anno (con
riferimento all'anno 2013) sono tenuti all'adempimento i soggetti che:

hanno iniziato i lavori nel corso del 2013 e li termineranno o li hanno
terminati nel 2014;

h a n n o iniziato i lavori nel 2012, li hanno proseguiti nel 2013 e li
termineranno o li hanno terminati nel 2014;

h a n n o iniziato i lavori nel 2013 o li hanno proseguiti nel 2013, li
proseguiranno nel 2014 e li termineranno nel 2015;
con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità.
L'adempimento relativo alla presentazione del modello IRE non deve,
infatti, essere effettuato se:
MODALITA’ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE
DEL MODELLO IRE
PER I LAVORI NON
TERMINATI NEL 2013

i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d'imposta (iniziano
nel 2013 e si concludono nel 2013);

nel periodo in cui sono iniziati i lavori e non sono stati terminati, non sono
3
state sostenute spese (se i lavori sono iniziati nel 2013, senza sostenimento
di alcuna spesa, e proseguono nel 2014, non deve essere presentato il
modello IRE per il 2013).
La Comunicazione va presentata entro il 31 marzo 2014.
Il modello IRE deve essere presentato esclusivamente in via
telematica, utilizzando l’apposito software “IRE2009” disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, ovvero anche un altro
software che sia in grado di fornire un file conforme alle specifiche
tecniche individuate con Provvedimento delle Entrate del 21.12.2009.
TARDIVA O OMESSA
PRESENTAZIONE DEL
MODELLO IRE
3
La tardiva o l’omessa presentazione della Comunicazione Modello IRE
all’Agenzia delle Entrate:
Per individuare il periodo d'imposta di sostenimento delle spese, deve farsi riferimento al principio di cassa (data di
pagamento) per i privati e per i lavoratori autonomi, ovvero al principio di competenza per i soggetti esercenti attività
d'impresa.
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 non fa decadere il diritto alla detrazione del 55%-65%;
 comporta l’applicazione di una sanzione da € 258 a € 2.065.
DOCUMENTI DA
TRASMETTERE
IN OGNI CASO
Per fruire della detrazione 55%-65%, resta comunque fermo l'obbligo di
inviare telematicamente all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
 l’attestato di prestazione energetica;
 la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
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SAPERE PER FARE
LA REMISSIONE IN BONIS
INTRODUZIONE
La “remissione in bonis” è un istituto introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 16/2012 ed è una particolare
forma di sanatoria volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni o, in
generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in
possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di
regimi opzionali.
L'istituto consente, ai contribuenti che per una dimenticanza non hanno presentato
tempestivamente una comunicazione o eseguito degli adempimenti fiscali, ma sono comunque
in possesso dei requisiti richiesti, di potersi mettere in regola entro il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo tale possibilità offerta ai
contribuenti.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
Quali sono i requisiti per poter fruire della “remissione in bonis”?
2.
Entro quando deve essere regolarizzato l’adempimento o la comunicazione nel caso di
ricorso alla “remissione in bonis”?
3.
La sanzione da versare in caso di ricorso alla “remissione in bonis” può essere oggetto di
ravvedimento operoso?
4.
Per quali violazioni o omissioni NON è possibile ricorrere alla “remissione in bonis”?
5.
Quali violazioni o omissioni sono sanabili ricorrendo alla “remissione in bonis”?
6.
Come avviene la “remissione in bonis” in caso di omessa opzione per la tassazione per
trasparenza?
7.
Come avviene la “remissione in bonis” in caso di omessa opzione per il consolidato
fiscale?
8.
Come avviene la “remissione in bonis” in caso di omesso invio del modello EAS?
9.
E’ possibile ricorrere alla “remissione in bonis” in caso di omessa opzione per l’Iva di
gruppo?
10.
E’ possibile ricorrere alla “remissione in bonis” in caso di omessa opzione per la
determinazione dell’Irap in base al metodo da bilancio?
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11.
E’ possibile ricorrere alla “remissione in bonis” in caso di omessa opzione per la “Tonnage
tax”?
CASI RISOLTI
1.
Esempio pratico su “remissione in bonis” per omessa opzione regime di tassazione per
trasparenza
2.
Esempio pratico su “remissione in bonis” per omessa opzione consolidato fiscale 2013
-2015
3.
Esempio pratico su “remissione in bonis” per omessa opzione consolidato fiscale 2014
-2016
4.
Esempio pratico su “remissione in bonis” per omesso invio modello EAS
5.
Esempio pratico su “remissione in bonis” per omessa opzione Iva di gruppo
6.
Esempio pratico su “remissione in bonis” per omessa opzione determinazione irap con
metodo da bilancio
7.
Esempio pratico su “remissione in bonis” per omessa opzione “tonnage tax”
DOMANDE E RISPOSTE
D.1.
R.1.
QUALI SONO I REQUISITI PER POTER FRUIRE DELLA “REMISSIONE IN BONIS”?
Il contribuente che non ha presentato tempestivamente una comunicazione o eseguito
degli adempimenti per poter fruire di benefici fiscali o regimi opzionali non perde,
comunque, il diritto a fruirne se ricorre alla “remissione in bonis”, che consente di
regolarizzare la propria posizione:
 effettuando la comunicazione o eseguendo l’adempimento richiesto entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile;
 versando contestualmente, con modello F24, la sanzione di € 258 (non in compensazione).
Per poter ricorrere alla “remissione in bonis”, il contribuente deve, comunque, essere in
possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento e, come per il ravvedimento
operoso, la violazione non deve essere stata già constatata ovvero non devono essere
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Rileva, inoltre, il principio di “buona fede” del contribuente, nel senso che, come si legge
nella relazione illustrativa al D.L. n. 16/2012, viene escluso che il beneficio possa essere fruito
o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di
comunicazione o dell’adempimento formale rappresenti un mero ripensamento o una
scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. Il contribuente deve, quindi, aver tenuto
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un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio
fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), e deve aver soltanto
omesso l’adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere
successivamente.
Come chiarito dalla Circolare n. 38/E/2012, per poter accedere alla “remissione in bonis”, il
possesso, da parte del contribuente, dei “requisiti sostanziali richiesti dalle norme di
riferimento” deve sussistere alla data originaria di scadenza del termine normativamente
p r e v i s t o per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento
dell’adempimento formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o
all’accesso a regimi fiscali opzionali.
D.2.
ENTRO
QUANDO DEVE ESSERE REGOLARIZZATO L’ADEMPIMENTO O LA COMUNICAZIONE NEL CASO DI RICORSO
ALLA “REMISSIONE IN BONIS”?
R.2.
Il contribuente che ricorre alla “remissione in bonis” deve effettuare la comunicazione o
eseguire l’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile”. Come tale deve intendersi, secondo quanto chiarito nella Circolare n.
38/E/2012:
“la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al
termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso”.
Di conseguenza:

se l’opzione va esercitata nel periodo 1.1 – 30.9, la regolarizzazione va effettuata entro il 30.9 del
medesimo anno;

se l’opzione va esercitata nel periodo 1.10 – 31.12, la regolarizzazione scade il 30.9 dell’anno
successivo.
Se, invece, l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine cui occorre
fare riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade
successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire
l’adempimento.
La medesima Circolare n. 38/E/2012 precisa che, come termine di presentazione della
prima dichiarazione dei redditi / IVA di riferimento, si deve fare riferimento a quello ordinario
(30.09), non assumendo alcuna rilevanza il “periodo di tolleranza” di 90 giorni entro il quale,
se la dichiarazione è presentata tardivamente, la stessa è comunque considerata valida.
Spirato il
suddetto termine, la facoltà di ricorrere alla “remissione in bonis” non può più essere
esercitata e, quindi, il beneficio di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali è
precluso.
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D.3. LA
SANZIONE DA VERSARE IN CASO DI RICORSO ALLA
RAVVEDIMENTO OPEROSO
“REMISSIONE
IN BONIS” PUÒ ESSERE OGGETTO DI
?
R.3. No. La Circolare n. 38/E/2012 precisa che il versamento della sanzione in misura pari a € 258
utile ai fini del perfezionamento della “remissione in bonis” contestualmente alla
presentazione tardiva della comunicazione o all’adempimento tardivo, non può essere
oggetto di ravvedimento operoso ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, in quanto la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al
riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.
La sanzione, inoltre, deve essere versata tramite modello F24 senza possibilità di effettuare
la compensazione con crediti eventualmente disponibili.
Il codice tributo per il versamento è “8114” e come “Anno di riferimento” va indicato l’anno
per il quale si effettua il versamento.
D.4. PER QUALI VIOLAZIONI O OMISSIONI NON È POSSIBILE RICORRERE ALLA “REMISSIONE IN BONIS”?
R . 4 . L’istituto della “remissione in bonis” non
è applicabile alle violazioni connesse alle
comunicazioni o agli adempimenti che costituiscono mere irregolarità,
dal cui
inadempimento consegue esclusivamente l’irrogazione delle sanzioni ma non la decadenza
dai benefici fiscali. Ad esempio, non è regolarizzabile l’omesso invio all’Agenzia delle
Entrate della comunicazione (mod. IRE) prevista per la detrazione del 55%-65% per le spese
di risparmio energetico dell'edificio relative a lavori che proseguono oltre il periodo
d’imposta; tale omissione, infatti, non comporta la decadenza dell’agevolazione ma solo
l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.
La “remissione in bonis” non è, inolt re, applicabile a l l e violazioni connesse con
l’opzione/revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili desumibili
dal comportamento concludente del contribuente ai sensi del DPR n. 442/97.
D.5. QUALI VIOLAZIONI O OMISSIONI SONO SANABILI RICORRENDO ALLA “REMISSIONE IN BONIS”?
R.5. Come chiarito nella Circolare n. 38/E/2012, la regolarizzazione “esplica la propria efficacia”
nel caso di:

benefici / agevolazioni / regimi opzionali diversi da quelli di determinazione dell’imposta o dai
regimi contabili di cui al D.P.R. n. 442/97;

regimi di determinazione dell’imposta / regimi contabili per i quali, in deroga al D.P.R. n. 442/97, la
relativa normativa prevede l’effettuazione di comunicazioni / adempimenti a pena di
decadenza.
La relazione illustrativa al D.L. n. 16/2012, a titolo esemplificativo, ha individuato alcune
fattispecie alle quali l’istituto della “remissione in bonis” risulta applicabile. Tra queste
vengono richiamate espressamente:
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
i l regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (artt. 115 e 116 del
TUIR);

il consolidato fiscale (artt. 117-129 del TUIR);

le disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo (art. 148 del TUIR e art. 4 del D.P.R.
n. 633/1972).
In aggiunta a tali fattispecie, l’Agenzia delle Entrate, come affermato nella Circolare n.
38/E/2012, ritiene sanabili ricorrendo alla “remissione in bonis”, a titolo esemplificativo,
anche le violazioni riguardanti:

l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo (art. 73,
comma 3, D.P.R. n. 633/1972);

l’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio;

l’opzione per la “tonnage tax”.
D.6. COME AVVIENE LA “REMISSIONE IN BONIS” IN CASO DI OMESSA OPZIONE PER LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA?
R.6. Il regime di tassazione per trasparenza è previsto per:
 le società di capitali partecipate interamente da altre società di capitali (articolo 115 del TUIR);
 le S.r.l. a ristretta base proprietaria (articolo 116 del TUIR).
Tale regime consente di attribuire i redditi prodotti direttamente ai soci, indipendentemente
dall’effettiva percezione, come avviene per le società di persone.
Per accedere al regime di tassazione per trasparenza, deve essere esercitata apposita
opzione in modo espresso sia dalla società partecipata che da ciascuno dei soci.
In particolare:

la società ha l’obbligo di comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;

i soci sono tenuti a inviare raccomandata A/R alla società partecipata contenente l’intenzione di
avvalersi del regime opzionale.
L a società trasparente deve esercitare l’opzione mediante presentazione del modello di
comunicazione approvato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4
agosto 2004, da inviare in via telematica. L’esercizio dell’opzione deve avvenire entro il
primo dei 3 periodi d’imposta della società partecipata a decorrere dal quale la stessa
intende far valere il regime di trasparenza (31.12 del 1° anno di applicazione del regime per
le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
L’invio entro i termini della comunicazione di avvio del regime è “condizione essenziale”
(come chiarito dalla circolare n. 47/E/2008) per l’ammissione ai benefici del regime di
tassazione per trasparenza, non rilevando l’eventuale comportamento concludente tenuto
dal contribuente.
In caso di mancato esercizio dell’opzione nei termini previsti, è possibile ricorrere alla
“remissione in bonis”:

inviando il modello di comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi (UNICO) che scade successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione;

versando contestualmente la sanzione di € 258.
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D.7. COME AVVIENE LA “REMISSIONE IN BONIS” IN CASO DI OMESSA OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE?
R.7.
L’opzione per l’istituto del consolidato fiscale (articoli 117 e seguenti del TUIR) deve essere
esercitata presentando l’apposito modello di comunicazione “entro il sedicesimo giorno del
sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo esercizio cui
si riferisce l’esercizio dell’opzione stessa”. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno
solare, quindi, la comunicazione deve essere presentata entro il 16 giugno dell’anno a
partire dal quale l’opzione ha effetto.
In caso di mancato esercizio dell’opzione nei termini previsti, è possibile ricorrere alla
“remissione in bonis”:

inviando il modello di comunicazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi (UNICO) che scade successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione;

versando contestualmente la sanzione di € 258.
D.8. COME AVVIENE LA “REMISSIONE IN BONIS” IN CASO DI OMESSO INVIO DEL MODELLO EAS?
R.8. L’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del D.L. n. 185/2008 ha stabilito che, per beneficiare della
non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi (art. 148 del
TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972), gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via
telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante l’apposito modello EAS, al fine
di consentire gli opportuni controlli. Il modello EAS deve essere presentato entro 60 giorni
dalla data di costituzione dell’ente.
In caso di omesso invio del modello EAS, è possibile ricorrere all’istituto della remissione in
bonis. In particolare, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma,
che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto, possono fruire comunque
dei benefici fiscali:

inviando il modello EAS entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO)
che scade successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione;

versando contestualmente la sanzione di € 258.
D.9. E’ POSSIBILE RICORRERE ALLA “REMISSIONE IN BONIS” IN CASO DI OMESSA OPZIONE PER L’IVA DI GRUPPO?
R . 9 . Sì. La Circolare n. 38/E/2012 ha precisato che rientra tra le fattispecie sanabili con la
“remissione in bonis” anche l’omessa opzione per l’adesione al regime di liquidazione e
versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo ex art. 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
( e D.M. 13.12.1979).
Tale opzione, si ricorda, deve essere esercitata presentando l’apposito modello IVA 26 entro
il termine di liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio, quindi entro il 16
febbraio. La Risoluzione n. 69/E/1997 ha precisato che la tempestiva presentazione del
modello IVA 26 entro il termine previsto costituisce una delle condizioni cui è subordinata la
facoltà di avvalersi del sistema di liquidazione “di gruppo” dell’Iva, con possibilità di
compensazione tra debiti e crediti.
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Di conseguenza, “l’omessa o tardiva presentazione del modello stesso comporta, […], che
le intervenute compensazioni tra le società del gruppo debbano intendersi illegittimamente
eseguite, con l’ulteriore conseguenza che gli Uffici di rispettiva competenza dovranno
riliquidare l’IVA periodica e di conguaglio, nonché l’eventuale acconto d’imposta,
separatamente per ogni società del gruppo (ivi compresa la società controllante”, al fine di
determinare sia l’imposta da recuperare nei confronti delle singole società sia la base di
commisurazione delle sanzioni applicabili.
Grazie all’istituto della “remissione in bonis”, i soggetti che intendevano effettuare l’opzione
per l’Iva di gruppo ma non lo hanno fatto entro il termine previsto non perdono la possibilità
di avvalersene se:

inviano il modello IVA 26 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO)
che scade successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione;

D.10.
versano contestualmente la sanzione di € 258.
E’ POSSIBILE
RICORRERE ALLA
“REMISSIONE
IN BONIS” IN CASO DI OMESSA OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE
DELL’IRAP IN BASE AL METODO DA BILANCIO?
R . 1 0 . Sì. La Circolare n. 38/E/2012 ha precisato che rientra tra le fattispecie sanabili con la
“remissione in bonis” anche l’omessa opzione per la determinazione dell’Irap in base al
metodo da bilancio. Tale opzione è stata prevista dall’art. 5-bis, comma 2, del D. Lgs. n.
446/1997 per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, che
in tal modo possono avvalersi delle regole previste per le società di capitali (principio di
derivazione dal bilancio). L’opzione deve essere effettuata inoltrando all’Agenzia delle
Entrate un apposito modello entro il termine di 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per
il quale si intende applicare la disciplina in parola, “pena l’inefficacia dell’opzione stessa”
(circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008).
Ricorrendo al nuovo istituto della “remissione in bonis”, tuttavia, la società di persone o
l’imprenditore individuale che non ha inviato il modello nel termine previsto potrà
comunque fruire della determinazione dell’Irap in base al metodo da bilancio se:

invia il modello di comunicazione dell’opzione entro il termine di presentazione della dichiarazione
dei redditi (UNICO) che scade successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione;

D.11.
versa contestualmente la sanzione di € 258.
E’ POSSIBILE RICORRERE ALLA “REMISSIONE IN BONIS” IN CASO DI OMESSA OPZIONE PER LA “TONNAGE TAX”?
R . 1 1 . Sì. La Circolare n. 38/E/2012 ha precisato che rientra tra le fattispecie sanabili con la
“remissione in bonis” anche l’omessa opzione per la c.d. “tonnage tax”. La “tonnage tax”, si
ricorda, è un regime di determinazione forfetaria del reddito che si applica, previa opzione,
al reddito delle navi che presentano determinati requisiti (indicati all’articolo 155, commi 1 e
2, del TUIR, così come integrato dall’articolo 6, comma 1, del decreto MEF 23 giugno 2005).
Per ogni nave, inoltre, è necessario adempiere all’obbligo di formazione dei cadetti (ovvero
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imbarcare un allievo ufficiale o versare al fondo nazionale marittimi o istituzioni analoghe un
importo determinato).
L’opzione per la determinazione forfettaria del reddito delle navi (tonnage tax):

deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 3 mesi dall’inizio del periodo
d’imposta a partire dal quale si applica, utilizzando l’apposito modello (per le imprese neo
costituite, il predetto termine decorre dalla data di costituzione);

va esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti richiesti, conseguiti entro la chiusura del
periodo d’imposta;

può essere relativa ad una singola società di navigazione oppure relativa ad un gruppo
d’imprese;

è irrevocabile per 10 esercizi sociali e può essere rinnovata, con le medesime modalità, entro 3
mesi dall’inizio del periodo successivo alla scadenza.
L’invio telematico della comunicazione è stabilito “a pena d’inefficacia”. L’omesso invio di
tale comunicazione può essere, tuttavia, regolarizzato avvalendosi della sanatoria prevista
dalla “remissione in bonis”, quindi:

inviando il modello di comunicazione dell’opzione entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi (UNICO) che scade successivamente al termine per l’esercizio
dell’opzione;

versando contestualmente la sanzione di € 258.
CASI RISOLTI
C.1. ESEMPIO PRATICO SU “REMISSIONE IN BONIS” PER OMESSA OPZIONE REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA
S . 1 . La società “Riva srl”, con esercizio coincidente con l’anno solare, intendeva esercitare
l’opzione per il regime di tassazione per trasparenza per il triennio 2013-2015, ma non ha
presentato il modello entro il termine previsto del 31.12.2013.
La società potrà ricorrere alla remissione in bonis inviando il modello entro il 30 settembre 2014
(termine di presentazione di UNICO 2014, dichiarazione dei redditi che scade
successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione).
La società, deve, inoltre, versare contestualmente (cioè, entro lo stesso termine del
30.09.2014) la sanzione di € 258 con mod. F24 (non in compensazione) indicando il codice
tributo “8114”.
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C.2. ESEMPIO PRATICO SU “REMISSIONE IN BONIS” PER OMESSA OPZIONE CONSOLIDATO FISCALE 2013 - 2015
S.2. La società “Monti spa”, con esercizio coincidente con l’anno solare, intendeva esercitare
l’opzione per il consolidato fiscale per il triennio 2013-2015. Il modello di comunicazione
doveva essere presentato entro il 16 giugno 2013.
Avvalendosi della remissione in bonis, il mancato esercizio dell’opzione sarebbe stato
sanabile inviando il suddetto modello entro il 30 settembre 2013. La società, doveva, inoltre,
versare contestualmente (cioè entro lo stesso termine del 30.09.2013) la sanzione di € 258
con mod. F24 (non in compensazione) indicando il codice tributo “8114”.
C.3. ESEMPIO PRATICO SU “REMISSIONE IN BONIS” PER OMESSA OPZIONE CONSOLIDATO FISCALE 2014 - 2016
S.3.
La società “Riva spa”, con esercizio coincidente con l’anno solare, intende esercitare
l’opzione per il consolidato fiscale per il triennio 2014-2016. Il modello di comunicazione deve
essere presentato entro il 16 giugno 2014.
Se la scadenza non viene rispettata, la società ha tempo fino al 30 settembre 2014 per
avvalersi
della remissione in bonis, inviando il modello e versando contestualmente (cioè
entro lo stesso termine del 30.09.2014) la sanzione di € 258 con mod. F24 (non in
compensazione) indicando il codice tributo “8114”.
C.4. ESEMPIO PRATICO SU “REMISSIONE IN BONIS” PER OMESSO INVIO MODELLO EAS
S.4. Un ente associativo, costituitosi il 2 gennaio 2014, non ha inviato il modello EAS nei previsti 60
giorni successivi alla costituzione, ovvero entro il 3 marzo 2014.
L’ente può regolarizzare ricorrendo alla remissione in bonis entro il 30.09.2014, inviando il
modello EAS (termine di presentazione di UNICO 2014) e versando contestualmente (cioè
entro lo stesso termine del 30.09.2014) la sanzione di € 258 con mod. F24 (non in
compensazione) indicando il codice tributo “8114”.
C.5. ESEMPIO PRATICO SU “REMISSIONE IN BONIS” PER OMESSA OPZIONE IVA DI GRUPPO
S.5. La società “Delta srl”, con esercizio coincidente con l’anno solare, intendeva avvalersi della
facoltà di effettuare le liquidazioni Iva di gruppo per l’anno d’imposta 2014. Avrebbe dovuto,
quindi, inviare il modello IVA 26 entro il 17 febbraio 2014, ma non lo ha fatto. Avvalendosi
della “remissione in bonis”, il mancato invio del modello IVA 26 è sanabile entro il 30.09.2014
(termine di presentazione della dichiarazione UNICO 2014).
La società, deve, inoltre, versare contestualmente (cioè entro lo stesso termine del
30.09.2014) la sanzione di € 258 con mod. F24 (non in compensazione) indicando il codice
tributo “8114”.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
C.6. ESEMPIO
PRATICO SU
“REMISSIONE
IN BONIS” PER OMESSA OPZIONE DETERMINAZIONE IRAP CON METODO DA
BILANCIO
S.6. La società di persone “Verdi Sas” intende avvalersi della determinazione dell’Irap in base al
metodo da bilancio per il triennio 2014 - 2016, ma non ha esercitato tempestivamente
l’opzione, il cui termine era il 3 marzo 2014. La società può, comunque, avvalersi della
“remissione in bonis” inviando l’apposito modello entro il 30.09.2014 (termine di presentazione
di UNICO 2014, dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine per l’esercizio
dell’opzione).
La società, deve, inoltre, versare contestualmente (cioè entro lo stesso termine del 30.09.2014)
la sanzione di € 258 con mod. F24 (non in compensazione) indicando il codice tributo “8114”.
C.7. ESEMPIO PRATICO SU “REMISSIONE IN BONIS” PER OMESSA OPZIONE “TONNAGE TAX”
S.7. L a società navale “Navi Transport spa”, con esercizio coincidente con l’anno solare,
intendeva avvalersi del regime della tonnage tax a partire dal periodo d’imposta 2014.
Dovrebbe, quindi, esercitare l’opzione entro il 31 marzo 2014 (3 mesi dall’inizio del periodo
d’imposta). Se non vi provvede, può avvalersi della “remissione in bonis” entro 30.09.2014.
Entro tale termine, quindi, la società deve:

inviare il modello di comunicazione dell’opzione per il regime di “tonnage tax”;

versare contestualmente la sanzione di € 258 con mod. F24 (non in compensazione) indicando il
codice tributo “8114”.
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PRASSI DELLA SETTIMANA
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 24/E del 4 Marzo 2014
L'Agenzia istituisce i codici tributo, da indicare nei
modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 Versamenti con
elementi identificativi”, per consentire alle
Pubbliche amministrazioni il pagamento delle
somme dovute a titolo di restituzione dei crediti
utilizzati in compensazione. Si tratta dei crediti non
prescritti, certi, liquidi e esigibili, maturati al 31
dicembre 2012 nei confronti delle Pa per
somministrazioni, forniture e appalti, in riferimento ai
quali il Dl 35/2013 ha introdotto la possibilità, per i
soggetti creditori, di utilizzo in compensazione per
pagare le somme dovute in base agli istituti
definitori della pretesa tributaria e agli istituti
deflativi del contenzioso (accertamento con
adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al
processo verbale di constatazione, acquiescenza,
definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione
giudiziale, mediazione).
Risoluzione n. 25/E del 4 Marzo 2014
L'Agenzia istituisce i codici tributo per consentire il
versamento, tramite modello F24, di sanzioni e
interessi dovuti, in caso di ravvedimento, sugli
importi rateizzati a seguito di definizione
dell’accertamento, accertamento con adesione,
conciliazione giudiziale e mediazione. Si ricorda
che per tali istituti, in caso di mancato pagamento
di una sola delle rate diverse dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva, si
decade dal beneficio della rateazione.
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I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 4 Marzo 2014
L'Agenzia informa di aver rinnovato, fino al
28.02.2015, il protocollo di intesa con la
Federazione Italiana Giuoco Calcio per i controlli
sui conti delle società sportive. L’accordo prevede
uno scambio di informazioni necessarie a verificare
l’equilibrio finanziario delle società sportive
professionistiche e l’acquisizione, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, di dati utili alle attività di
controllo sul rispetto degli obblighi fiscali e
contributivi.
Comunicato stampa del 4 Marzo 2014
L'Agenzia rende noto che la Commissione degli
esperti degli studi di settore ha approvato il 4 marzo
l e modifiche agli studi di settore che, dopo
l’approvazione con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, saranno applicabili
per il periodo d'imposta 2013.
Comunicato stampa del 7 Marzo 2014
L'Agenzia avvisa che i siti “www.catasto.it” e
“www.agenziadelterritorio.it” NON sono siti ufficiali
dell’Agenzia delle Entrate e ricorda per visure e altri
servizi catastali il proprio portale istituzionale è
SOLO www.agenziaentrate.gov.it., attraverso il
quale è possibile usufruire gratuitamente dei servizi
relativi a: consultazione rendite catastali;
correzione dati catastali online (Contact Center);
fabbricati non dichiarati - ricerca particelle;
interrogazione schede monografiche punti fiduciali
(Mon); interrogazione stato pratica catastale;
prenotazione appuntamenti servizi catastali;
variazioni colturali - Ricerca particelle.
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SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 07.03.2014 AL 21.03.2014
Lunedì 17 Marzo 2014
Emissione e registrazione delle fatture differite relative a
beni consegnati o spediti nel mese solare precedente
e risultanti da documento di trasporto o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Lunedì 17 Marzo 2014
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
s o l a r e p r e c e d e n t e d a i soggetti esercenti il
commercio al minuto e assimilati
Lunedì 17 Marzo 2014
Ter mine per an n o ta re, a n c h e c o n u n i c a
registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e d i
qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività
commerciali, con riferimento al mese precedente
d a l l e associazioni sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che
hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1
della L. n. 398/1991
Lunedì 17 Marzo 2014
Termine per la presentazione della comunicazione
dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento
ricevute per le quali le operazioni effettuate senza
applicazione dell'Iva sono confluite nella liquidazione
con scadenza 16 marzo.
Lunedì 17 Marzo 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
corrisposti nel mese precedente
Lunedì 17 Marzo 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese
precedente
Lunedì 17 Marzo 2014
Termine per il versamento dell'addizionale regionale
e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente
Lunedì 17 Marzo 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
interessi e redditi di capitale vari corrisposti o
maturati nel mese precedente
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 7 MARZO 2014
Lunedì 17 Marzo 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di
collaborazione a progetto corrisposti nel mese
precedente
Lunedì 17 Marzo 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
rendite derivanti da perdita di avviamento
commerciale corrisposte nel mese precedente
Lunedì 17 Marzo 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
di febbraio per i contribuenti IVA mensili
Lunedì 17 Marzo 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
d i febbraio per i contribuenti IVA mensili che hanno
affidato a terzi la tenuta della contabilità optando
per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR
100/98
Lunedì 17 Marzo 2014
T e r m i n e p e r i l versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti relativi alle attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente
Lunedì 17 Marzo 2014
Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai
datori di lavoro o committenti dei rapporti di
collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti
nel mese precedente
Lunedì 17 Marzo 2014
Versamento in unica soluzione o come 1° rata
dell’Iva
annuale relativa al 2013 risultante dalla
dichiarazione annuale. senza maggiorazione degli
interessi
Lunedì 17 Marzo 2014
Versamento della tassa annuale di concessione
governativa per la vidimazione dei libri sociali per il
2014 da parte delle società di capitali
Lunedì 17 Marzo 2014
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
("Tobin tax") effettuate nel mese precedente
(Febbraio 2014) da parte degli intermediari finanziari
e d e i notai che intervengono nelle operazioni,
nonché da parte dei contribuenti che pongono in
es s ere t ali o pera zioni senza l' interv ent o di
intermediari né di notai.
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Mercoledì 19 Marzo 2014
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei
versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o
effettuati in misura insufficiente) entro il 17.02.2014
(ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al
versamento unitario di imposte e contributi
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