I oediti dello Statoper i tibuti indiretti. \ \ Sono quelli per 1) impostadi registro 2) impostadi bollo 3) impostasui conrratti di borsa 4) impostasulle assicurazioni 5) impostasugli spettacoli 6) impostadoganale 7) impostedi fabbricazione 8) tassisulle concessionigovernative 9) canoni di abbonamentoMI-TV. Questi crediti godno di privilegi, sui beni mobili ai quali i tributi si riferisconoe sugli dtri beni indicati ddle leggi relarive,.ot l'.ff.tto da esse stabilito(an.2758, lo co. c.c.). Si ffatta dunquedi privilegiospecialemobiliareo immobilíarea se- { condadel benesu cui, per legge,si esercita. I ctediti dello statonei confrontidel datoredi lauoroper omessouersamento delle ritenated'acconto. Altro problemache si è posto all'esamedei giudici di meriro è se il credito dello Stato nei confronti del datore di lavoro che abbia effettuato ma non abbia poi versatole ritenuted'aceontoper fRPEF, sia o rîeno assistitodd privilegioprevistodall'an.2752c.c. Al quesito ha dato rispostanegativail Tribunale di Modena, sosrenendo che la ritenutad'accontoha una funzionem.t"-.nte cautelare<<a gannzia di un debito d'impostasolo eventualeed indeterminato>>,con esclusionedella fattispecienormativadellb sostituzioned'imposta nella guale il sostitutoè < soggettopassivodell'impostae comunqueùtohre delI'obbligazionetributaria derivantedalla reùizzazionedel presupposro>>, mentre il presuppostodell'obbligazionedi <ritenere_alla fonté parzialmente quandovienecorrisposto>> è semplicemente il pagamentodi somme a terzi per determinatititoli nell'intento di fornire allo Stato una rneragaranziaper I'eventualedebito d'impostadel terzo percipiente>. Tale opinioneè statadisattesa(e, a nostro a-wiso,giustamentee convincentemente)in sededi gravame,in basealle seguentiargomentazioni: 1) il datore di lavoro è sostitutod'impostanell'a...rion. fissatadall'art. u 4rl d.p.t. n. 600/197),e cioè un rògg.tto che << rn forzadi disposizionedi leggeè obbligatoal pagamentodi impostain luogo di altri, per fatti o situazionia questiriferibili ed anchea titàlo di acconto>>; 2) la stessanozionedi <<acconto>>confermache I'oggettodell'obbligazionedel datore di lavoro versolo Statoè una prestazioÀed'imposta,perché I'accontoè, nella suaaccezionetecnico-giuridica, un paruialeadempimento preventivo; V / \ \ l) essendoil datoredi lavoroun sostitutod'imposta,ed essendodunque la sua una obbligazionetributaria, ne consegueche il credito dello Stato derivantedal mancatoversamentodelle ritenute operatedal datore di lavorogodedel privilegiosancitodall'art.2752c.c.; 4) argomentando a contraiisddl'art. 15 del d.p.t. n.6A2lD7l si desumeche, nei confronti dello Stato,non vi è solidarietàtra sostituto(datore di lavoro) e sostituito(lavoratore)nell'ipotesiin cui le ritenute siano state effettuatema non versate.<<In questocaso,infatti si deve ritenere che I'obbligazionedel sostituito sia rimastaestintacon il prelievo eseguito sul suo credito dal soggettoall'uopo abilitato ddla leggeper conto delI'ente impositore.Una diversasoluzionesarebbemanifestamente errata,oltre che iniqua, dato che, nei confronti del contribuente,il prelievo è stato regolarmenteeseguito.Unico debitorenei confrontidello Statorestadunque, nel casodi ritenutaoperatae non versata,il sostituto.Qualoraal cre' I'assistenzdel privilegio,si dito dello Stato nei suoi confronti,si negasse del tutto ingiustificabile,perchélo verificherebbeun'altra conseguenza Statoverrebbespogliatodel privilegioinerented suo credito per una ciral debitore>. costanza(accidentaleed imputabileesclusivamente Contributipreaidenzialieforme assicuratiae / \ I crediti per contributi dovuti ad istituti (INPS) enti, e fondi professioniqualile cassedi previdenz ed assistenz^ previdenziali, obbligatoriaper invalidiformedi assicurazione sti, che gestiscono tà, vecchiaiae superstiti,hannoprivilegiogeneralesui beni mobili t / del datoredi lavoro.Secondoil dispostodell'a rr. 275tc.c.,il priuilegio è limitato ai crediti, owero ai premi, e non si estendeagli oneri accessori,mentre,non esseridoindicato alcun terminetemporale, il privilegto ir oggetto è estesoa qualsiasiannualitàdi emissionedel ruolo. Ai sensiddl'an. 2778c.c., tde privilegio si collocaal L" grado dell'ordine dei privilegi. Gli oneri accessorisi collocanoper ú 50% all'ottavogrado ddI'ordine dei privilegr,per il dispostodell'art.2754c.c.,mentreil residuo 50% non è oggettodi estensionedel privilegroe deveessererichiestoin chirografo. I crediti per contributi dovuti ad istituti o enti che gestiscono forme assicurativehannoprivilegiogenerdesui mobili del datoredi Iavoroche dovrebbecollocarsiall'ottavoposto dell'ordinedei privi- r legi.Il D.L. 9 ottobre 1989,n. 338,preveàedl'ltt. 4, comma );,ch. I <<... i crediti per premi dornrtiall'INAIL sondcollocatiper il loro intero runmontaretî^ quelli indicati al primo postodell'ordinedei privilegi stabilito dall'art. 2778 c.c.>>. Per gli oneri accessori,si ripete quanto già rilwaro precedentemenre, owero che il 50% del tolde, dovrà esserecollocato,ex art. 2754c.cr all'ottavo grado dell'ordine dei privilegi, ed il restante 50o/"collocatoin ihiioglfo. .lo sussidiariasugliimmobilt I^acollocazione An, 2), corffna )9, D.L. 98/11,modifica I teruocommadelI'art. 2776c.c., attribuendoancheai crediti di cui all'art. 2752 c.c., relativi alle imposte sui redditi e alle relativesanzioni,il privilegro già prwisto in via sussidiariaper i crediti concernentil'[VA. che taluni crediti Prima della riforma, I'art. 2776 c.c. prevederra rn casodf esecurji"*dffiat-uosa súÉf-mob66ssero collóéàd t sussidiariamentesul ricavato della vendita fonata d.gh irnmobili, con prefeîenzarispetto ai crediti chirognfafi, il cui concorsoera, peraltro,regolatoda un precisoordine di priorità chevedeva,in ultimo grado,i crediti WA per imposte,penepecuniariee soprattasse, assistitidal privilegio generalemobiliaredi cui ai terzocommadelI'articolo2752 cc. Nel nuovo contesto,invece,i crediti per impostedirettevengono a essereequiparatia quelli per I'IVA, siacon riferimentoallacol- t ' dei privilegio,,rrlocazioneintegraleal privilegiocheall'estensione sidiariosugliimmobili. 44
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