I Postaccursiani - Sezione di Storia del diritto medievale e moderno

POSTACCURSIANI (1250 – 1300) Superamento del metodo esegetico dei glossatori con opere di
carattere monografico
-  Processo, sulla base della distinzione tra norme
ordinatorie e norme decisorie: Guglielmo Durante,
Speculum iudiciale, il processo romano canonico
-  Diritto e processo penale (Alberto da Gandino, De
maleficiis)
-  Teoria degli statuti (Alberto da Gandino, Quaestiones
statutorum)
-  Arte notarile (Rolandino Passeggeri, Ars notaria)
Il PROBLEMA DEL COORDINAMENTO DELLE FONTI DI DIRITTO E IL SISTEMA DI DIRITTO COMUNE •  Diri=o romano, diriD locali e diriD parHcolari: individuare criteri di interpretazione che consentano di individuare, tra quelle eventualmente concorrenH, la fonte applicabile al caso concreto •  Equità e rigore •  Legge e consuetudine •  Diri=o comune e diriD parHcolari (ius commune e ius proprium) •  Diri=o romano e diri=o canonico (utrumque ius) •  Equità e equità canonica COMMENTATORI
Tra scienza del diritto e
scientificità della prassi
Le dottrine come sforzo di costruzione
concettuale libera e autonoma del giurista
Premesse: la Scuola di Orléans
istituita dopo il 1219 come scuola di diritto romano
per i chierici
ALLA RICERCA DELLA RATIO della norma, del
principio, allo scopo di risolvere casi non previsti
dalla norma stessa
•  Guido de Cumis
•  Jacques de Révigny (repetitio sulla consuetudine;
dictionarium iuris)----- CRITICA DELLA GLOSSA
DI ACCURSIO con la dialettica e la ricerca della
ratio della norma
•  Pierre de Belleperche (Lectura al Codice)
Nelle origini della scien.a iuris diri=o privato e diri=o pubblico sono reD dai medesimi principi Sia le leggi sia i negozi giuridici sono dichiarazioni di volontà vincolanH, soggeD a regimi omogenei; tanto le une quanto gli altri per inserirsi validamente nell‘ ordinamento e divenire vincolanH hanno bisogno di una causa legiDma. Il conce=o di causa La causa legis (causa finalis) deve essere, innanzitu=o, corrispondente o ad una necessità urgente, o ad una uHlità pubblica sicura ed evidente o  La causa corrisponde alla ra.o della legge e ra.o finisce per significare non soltanto razionalità dal punto di vista logico, ma anche ragionevolezza commisurata a principi eHci, cioè equità (aequitas). o  La causa o ra.o legis è il significato sostanziale della norma, la sua mens, quella che l’interprete deve enucleare per renderla effeDva in maniera corre=a*. * Cortese, Il diri<o nella storia medievale, II, pp. 191 -­‐ 193. Scuola di Tolosa
•  Guillaume de Cuhn - lettura al Codice
Cino da Pistoia (1270-1336)
•  1302 fugge da Pistoia per moHvi poliHci •  Prima giudice a Pistoia, poi docente a Siena, Perugia e Napoli •  Studia le opere di Pierre de Belleperche e introduce in Italia i metodi interpretaHvi della scuola di Orléans •  CriHca la glossa di Accursio e rifiuta il principio di autorità. Dice allo studente: Tu cogita •  nuovo metodo di esposizione e insegnamento del diri=o (Lec.o, exposi.o casus, notabilia, opposi.ones, quaes.ones) Cino tra i grandi della cultura italiana •  Amico di Dante, forse ispiratore del Petrarca, conosce Boccaccio a Napoli BARTOLO DA SASSOFERRATO
(1314-1357(?))
•  Allievo a Perugia di Raniero Arsendi e di Cino da Pistoia •  Insegna a Pisa e Perugia ed è nominato dall’imperatore Carlo IV suo consigliere •  “enciclopedia giuridica” L’enciclopedia del diri=o di Bartolo •  Commentari al Corpus iuris civilis di GiusHniano •  Consilia •  Tra=aH: circa 150 opere di cara=ere monografico su molHssimi temi ! Confli=o delle leggi nello spazio ! Tirannia ! Rappresaglie ! Obbligazioni e valore del denaro ! Fazioni Alcune teorie di Bartolo: iurisdicHo IL POTERE LEGISLATIVO DELLE CITTA‘ TuD i popoli che hanno giurisdizione, ( Omnes populi iurisdic.onem habentes), ossia tu=e le colleDvità che esercitano poteri giurisdizionali e di diri=o pubblico possono promulgare leggi (statuH). Secondo la teoria della permissio, elaborata in seguito alla pace di Costanza, invece, l’aDvità normaHva doveva essere autorizzata o consenHta dal potere superiore – princeps, imperatore, re. "  Il termine iurisdic.o finisce per diventatre sinonimo di sovranità Il dibaDto sulle forme di governo e sui modi di amministrare la cosa pubblica: Bartolo e la teoria della Hrannide •  un dibaDto, ispirato dalle lo=e poliHche, ma condo=o sul filo di una soDle analisi giuridica che tendeva a sterilizzare i moHvi di cara=ere ideologico individuare vantaggi e svantaggi delle forme di governo monocraHche e, al contrario, di quelle rappresentaHve •  Il discorso di Bartolo prende avvio dalle considerazioni di Gregorio Magno (tra VI e VII secolo). Bartolo e la teoria della Hrannide I Chi sono i Hranni? Quali sono -­‐ secondo Bartolo -­‐ gli indici che rivelano un modo illegiDmo di esercitare il potere? Alcuni sono Hranni per aver conquistato il governo in modo illegiDmo; altri, invece, diventano Hranni dopo aver o=enuto il potere con un procedimento legiDmo La cara=erisHca principale dei Hranni è la superbia, radice di ogni male: presunzione,arroganza, prepotenza, alterigia sono difeD che connotano sopra=u=o i Hranni ossia coloro che perseguono il potere per affliggere: si dice Hranno colui che rende indigenH e tormenta •  ……… Bartolo e la teoria della Hrannide II •  Ci sono governanH che hanno o=enuto il dominio legiDmamente, ma non per questo sono meno Hranni di altri, perché esercitano il proprio potere senza servire il bene comune, ma nel loro esclusivo interesse e questo non è governare secondo diri=o •  uccidono i propri fratelli e consanguinei •  distruggono le persone di cultura (sapientes), affinché non contesHno le loro azioni e non provochino il popolo contro di loro •  non solo distruggono le persone di cultura, ma avviliscono gli studi (disciplina et studium) per evitare la formazione di persone che siano in grado di criHcarli (sapientes) Bartolo e la teoria della Hrannide III •  …… impediscono la formazione di associazioni lecite (sodalitates et congrega.ones) •  hanno molte spie, perché sanno di agire male, temono che le persone parlino male di loro e vedono dovunque macchinazioni contro di loro •  governano sulla divisione dei parHH rafforzandone uno a scapito delle minoranze •  impoveriscono i suddiH affinché, troppo preoccupaH dalla sopravvivenza, non si rivolHno contro di loro •  conHnuano a fare guerre che servono anche per distrarre l’a=enzione dagli altri problemi, si fanno difendere da non ci=adini BALDO DEGLI UBALDI
(1327-1400)
•  Studia a Perugia, allievo di Bartolo •  Insegna a Bologna, Perugia, Pisa, Firenze, Padova e Pavia •  Scienziato del diri=o e giurista filosofo •  Commentari al Corpus Iuris, al Liber Extra, alla Pace di Costanza, ai Libri feudorum •  Migliaia di Consilia Teoria di Baldo sull’interpretazione degli statuH anche nell’ Interpretazione degli statuH occorre considerare la ra.o, mentre in precedenza si sosteneva che gli statuH devono essere interpretaH le=eralmente e restriDvamente (la ra.o è assimilabile all’anima della legge, le parole al corpo) •  Ponderare oportet singula verba statu. in quibus stat intellectus = Occorre soppesare le singole parole della legge che ne rivelano la ra.o