Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli Prot. n. 2381 Pergine Valsugana, 14 aprile 2014 BANDO DI GARA INTEGRALE CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL’ASTA PUBBLICA [Codice CIG 5717356F69] Si rende noto che con determinazione del Direttore n. 57 dd. 14 aprile 2014 è stato indetto un confronto concorrenziale nella forma dell’asta pubblica per l’affido della gestione del Nido d’Infanzia comunale denominato “Il Bucaneve” ubicato in Via Dolomiti n. 54 a Pergine Valsugana per un numero massimo di posti disponibili pari a 66 (di cui massimo 35 a tempo pieno ed i restanti a tempo parziale), con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m. nonché del Decreto Legislativo 163/2006 nei limiti fissati dall’art. 20, comma 1. Nell’ambito del presente bando di gara sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Codice dei Contratti non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto. Ente appaltante: Azienda Speciale per i Servizi all’Infanzia e alla Famiglia – G.B. Chimelli (ASIF CHIMELLI) – P.zza Garbari n. 5, 38057 Pergine Valsugana. Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Francesca Parolari (tel. 0461/502356). Sostituto per il caso di assenza o impedimento del RUP: dott.ssa Fabrizia Pedrotti (tel. 0461/502357). I soggetti sopra indicati sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di chiarimenti da effettuarsi per iscritto, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]. Le risposte ai quesiti sono rese tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo pec, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet www.asifchimelli.eu. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l’invio di copia a mezzo pec con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità. ASIF CHIMELLI non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati. Criterio di aggiudicazione: l’appalto del servizio verrà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara attribuendo, come di seguito, i n. 1000 punti a disposizione: • offerta economica: punti da 0 a 300 • offerta tecnica: punti da 0 a 700 Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli (ASIF CHIMELLI) Codice fiscale 80010630228 - Partita IVA 01186070221 38057 Pergine Valsugana – Piazza Garbari n. 5 0461/502351 0461/502355 e-mail: [email protected] Per l’indicazione di dettaglio degli elementi di valutazione si fa rimando al paragrafo VII del presente bando. I - OGGETTO DELLA GARA L'oggetto della presente gara è la gestione del Nido d’Infanzia comunale denominato “Il Bucaneve” ubicato in Via Dolomiti n. 54 a Pergine Valsugana per un numero massimo di posti disponibili pari a 66 (di cui massimo 35 a tempo pieno ed i restanti a tempo parziale). La prestazione è definita e regolata secondo quanto previsto dal Disciplinare, parte integrante del presente bando. Per gestione si intende l’organizzazione del servizio Nido d’infanzia per l’accoglienza di bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età, fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che, compiuti i tre anni di età, non abbiano la possibilità di frequentare la scuola dell’infanzia d’utenza; essa comprende la predisposizione del progetto pedagogico ed educativo, il suo adeguamento annuale, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con ASIF CHIMELLI, la gestione e l’organizzazione del personale, l’organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente disciplinare e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara. La titolarità del servizio resta in capo al Comune di Pergine Valsugana, che lo gestisce attraverso l’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia G.B. Chimelli – ASIF CHIMELLI. II - DURATA DELL’AFFIDAMENTO La durata dell’affidamento è stabilita in tre anni educativi a decorrere dal 1 settembre 2014. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, ASIF CHIMELLI può richiedere, tramite PEC, l’avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163 dd. 12.04.2006 e dell’art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Inoltre, nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente per la conclusione del successivo contratto, l’affidatario è tenuto ad accettare l’eventuale proroga dell’affidamento disposta da ASIF CHIMELLI a garanzia della continuità del servizio fino ad un massimo di un ulteriore anno educativo, alle medesime condizioni previste per l’ultimo anno di contratto. III - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO La spesa derivante dalla presente gara è finanziata mediante fondi a carico del bilancio di ASIF CHIMELLI. Il corrispettivo dovuto all’affidatario è determinato secondo le previsioni di cui all’art. 19 del Disciplinare. L’importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura, secondo quanto previsto dal presente disciplinare e dall’offerta tecnica presentata dall’affidatario in sede di gara. In particolare nel corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 81 dd. 9 aprile 2008. Al corrispettivo deve essere aggiunta l’I.V.A., se dovuta, a termine di legge. Le modalità di liquidazione del corrispettivo sono disciplinate dall’art. 20 del Disciplinare. 2 IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI Ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera a), della L.P. 12 marzo 2002 n. 4, come modificata dalla L.P 19 ottobre 2007 n. 17, sono ammessi a presentare offerta gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi ed i raggruppamenti degli stessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. A norma dell’art. 37 comma 7 del D. Lgs n. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio. I consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono tenuti ad indicare, secondo quanto sarà meglio dettagliato nel prosieguo, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il consorziato. A norma degli articoli 36, comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all’Autorità giudiziaria per l’applicazione dell’art. 353 del Codice Penale. A norma dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Sono esclusi dalla gara i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione dei divieti medesimi. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera c), della L.P. 23/1990 e s.m. per essere ammessi alla gara i soggetti indicati devono essere in possesso dei sottoindicati requisiti: a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; b) presenza sul territorio della Provincia di Trento, per tutta la durata dell’affidamento, di un recapito dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax in funzione permanente durante il periodo e l’orario di apertura del servizio, al quale devono far riferimento gli operatori impiegati nel servizio oggetto di gara o assunzione dell’espresso impegno ad attivare il recapito stesso a partire dalla data di avvio del servizio ed a mantenerlo per tutta la durata dell’affidamento; c) dichiarazione di almeno un istituto di credito attestante l’idoneità finanziaria ed economica ad assumere il servizio. I Consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare. Le imprese straniere aventi sede in uno stato CEE sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. su presentazione delle attestazioni ivi previste. 3 V - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Il presente bando, il Disciplinare predisposto da ASIF CHIMELLI, nonché i modelli per la presentazione dell’offerta sono disponibili sul sito internet www.asifchimelli.eu nella sezione “Bandi e concorsi”. L’offerta - a pena di esclusione dalla gara – deve essere redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente o ciascuno dei partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o il Consorzio per tutte le tipologie di Consorzi. Il presente bando è pubblicato, oltre che sul sito internet di ASIF CHIMELLI nella sezione “Bandi e concorsi”: • sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana, sulla Home page; • per estratto su un quotidiano avente particolare diffusione nella provincia di Trento; • per estratto su un quotidiano avente diffusione nazionale. Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge 17.12.2012 n. 221 le spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario del servizio ad ASIF CHIMELLI entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo delle stesse è quantificato nell’ordine di € 1.500,00.=. A PENA DI ESCLUSIONE DEVE ESSERE PRESENTATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: a) la documentazione di gara descritta al successivo paragrafo VI. Si precisa che tale documentazione deve essere presentata separatamente dalle buste contenenti l’offerta economica e l’offerta tecnica; b) una busta contenente l’offerta economica; c) una busta contenente l’offerta tecnica. I documenti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere inseriti in un plico (cd. plico d’invio), sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione dl contenuto riportante all’esterno: • il nominativo e l’indirizzo del mittente; • gli estremi dell’amministrazione appaltante quale destinatario: ASIF CHIMELLI, P.zza Garbari n. 5, 38057 Pergine Valsugana; • l’oggetto della gara: “OFFERTA PER LA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA IL BUCANEVE”; • sui lembi di chiusura del plico, la firma o la sigla o la stampigliatura del mittente partecipante alla gara. Nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un’impresa costituente l’associazione. L’offerta economica dovrà essere inserita in una busta adeguatamente sigillata con le medesime modalità sopradescritte per il plico d’invio e riportante all’esterno la scritta “OFFERTA ECONOMICA”. La busta “offerta economica” dovrà essere inserita nel plico esterno (plico d’invio) assieme alla restante documentazione di gara. L’offerta tecnica, analogamente, dovrà essere inserita in una busta adeguatamente sigillata con le medesime modalità sopradescritte per il plico e riportante all’esterno la scritta 4 “OFFERTA TECNICA”. La busta “offerta tecnica” dovrà essere inserita nel plico esterno (plico d’invio) assieme alla restante documentazione di gara. In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell’offerta a causa della non integrità del plico. Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l’eventuale distacco della stessa pregiudichi l’integrità del plico, che potrebbe comportare l’esclusione dalla gara. Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un’eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l’integrità del medesimo, che potrebbe comportare l’esclusione dalla gara. Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell’esclusione per carenza dell’integrità del plico, di sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto. Il plico d’invio dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno MARTEDI’ 3 GIUGNO 2014 a ASIF CHIMELLI, P.zza Garbari n. 5, 38057 Pergine Valsugana. Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi: • mediante raccomandata del servizio postale statale; • mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati; • mediante consegna diretta a ASIF CHIMELLI – P.zza Garbari n. 5, 38057 Pergine Valsugana (TN) (sita al secondo piano) che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00). Le modalità per l’inoltro dell’offerta sono prescritte a pena di esclusione. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno ad ASIF CHIMELLI dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. VI - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE Nel plico d’invio, separatamente dalle buste contenenti l’offerta economica e l’offerta tecnica, va inserita la seguente documentazione amministrativa, a pena di esclusione: A. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' e CERTIFICAZIONE del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto partecipante), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnate da copia 5 di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, attestanti, a pena di esclusione quanto segue: 1. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e quindi precisamente (avvalersi preferibilmente del fac-simile allegato A): a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto indicati ha pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure sopra richiamate; (la dichiarazione dovrà fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica): - il titolare dell’impresa e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; - ciascuno dei soci e il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; - i soci accomandatari e il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in tutti gli altri casi. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei predetti soggetti di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, nonché delle condanne di cui sopra, dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 163/2006 avvalendosi dell’allegato modello di dichiarazione B). c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, oppure (in presenza di sentenze) tutte le eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione. [L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell’organo deliberante); resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Si precisa che in quest’ultimo caso l’estinzione del reato non opera in mancanza di dichiarazione conseguente all’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p. 6 L’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima]. Nell’ipotesi in cui i soggetti sopra indicati abbiano riportato una o più condanne, dovrà essere indicata la fattispecie penale, la data di commissione del reato, la data del passato in giudicato della sentenza e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione dell’incidenza delle medesime. ASIF CHIMELLI provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell’articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati: - partecipazione a un’organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.); - corruzione (art. 319 c.p.); - frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898); - riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Qualora ASIF CHIMELLI riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l’incidenza del reato sull’affidabilità morale e professionale nei confronti dell’Impresa aggiudicataria. Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all’esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall’art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. [Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna]; d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; [l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa]; e) di non aver commesso infrazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivanti da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 7 f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00); h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all’art. 47, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del medesimo decreto il possesso degli stessi requisiti previsti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L’attestazione del possesso del requisito dovrà indicare: - l’eventuale indirizzo dell’ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS; - l’eventuale indirizzo dell’ufficio competente INAIL e il numero Posizione Assicurativa Territoriale INAIL; l) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero che non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge, specificandone i motivi; m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008. In particolare: i. non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall’autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998; ii. non essere stati sottoposti, in base all’art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto; iii. non essere stati sottoposti, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall’accertamento della violazione 8 iv. v. dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona; non essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; non aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o negoziali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge n. 190/2012. n) che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs. 163/2006 secondo cui non possono partecipare alle gare i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito, con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n. 203, non risultano aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981 n. 689. 2. di avere la disponibilità di almeno un istituto di credito ad attestare l’idoneità finanziaria ed economica ad assumere il servizio. Tale referenza attesta che l’istituto intrattiene rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione con documento che evidenzi in forma scritta la provenienza certa dall’istituto finanziario (in termini assimilabili alla c.d. “carta intestata”); 3. di avere preso visione e accettato integralmente tutte le condizioni del Disciplinare e del bando da gara; 4. di avvalersi, per l’espletamento del servizio, di personale in regola con le norme del D.Lgs. 81/2008; 5. in ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006: di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure, una delle seguenti alternative, a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 6. di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all’art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax. I fac-simile delle dichiarazioni e dell’offerta economica sono disponibili sul sito www.asifchimelli.eu nella sezione “Bandi e concorsi”. 9 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE. Non sono previste prestazioni secondarie e pertanto, a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo c.d. “orizzontale”. In tale caso i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni: - il requisito di cui al punto 1. deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati; - il requisito di cui al punto 2. deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati in ragione della parte del servizio che concretamente è destinato ad assumersi. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: • poiché il requisito di cui al punto 1. deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati, le dichiarazioni di cui al punto 1. deve essere resa da ciascuno dei soggetti raggruppati; • poiché il requisito di cui al punto 2. deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati in ragione della parte del servizio che concretamente è destinato ad assumersi, la relativa dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti raggruppati avuto riguardo alla parte di servizio che concretamente ognuno di essi è destinato ad assumersi. Le Imprese del raggruppamento temporaneo dovranno, altresì, indicare la denominazione dell’impresa capogruppo, le parti del servizio che saranno prestate da ciascuna, nonché, quelli non ancora costituiti, dovranno dichiarare l’impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, ASIF CHIMELLI richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del MANDATO SPECIALE UNITARIO CON RAPPRESENTANZA AD UNA DI ESSE, indicata quale capogruppo, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Il mandato così conferito deve contenere le seguenti clausole: - che le imprese si sono costituite in raggruppamento per la partecipazione alla gara oggetto del presente bando; - che tutte le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti dell’Amministrazione concedente; - che il mandato è irrevocabile salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti dell’Amministrazione concedente; - che il mandatario ha, nei riguardi dell’Amministrazione concedente, la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti il rapporto contrattuale, fino alla completa estinzione del medesimo, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione concedente di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate. CONSORZI DI IMPRESE. In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. il consorzio (se già costituito), nonché comunque ciascuna impresa consorziata, dovranno presentare le dichiarazioni di cui al paragrafo A punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sottoscritte da ciascun legale rappresentante (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa). 10 Nel caso di consorzio, ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese solo da ciascuna impresa consorzianda e dovranno contenere altresì l’impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Tutti i requisiti devono essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa consorziata. Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere le dichiarazioni di cui paragrafo A punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Si evidenzia che trovano applicazione le disposizioni di cui: - all’art. 36, co. 5 del D.Lgs. 163/2008 relativamente al divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati per conto dei quali concorre; - all’art. 37, co. 7 del D.Lgs. 163/2008 relativamente al divieto di partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti) e al divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento di un consorzio di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) del medesimo D.Lgs. 163/2006 e dei consorziati per conto dei quali concorre. A. BIS CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. All’interno del plico d’invio, dovrà inoltre essere presentata, a pena di esclusione, LA RICEVUTA A COMPROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 3 novembre 2010 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione. Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo http://contributi.avcp.it. L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG 5717356F69 che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: • on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; • in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento. 11 Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, ASIF CHIMELLI procederà a verificare l’avvenuto pagamento. Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato. La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l’effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l’esclusione automatica dalla gara. A. TER All’interno del plico d’invio dovranno inoltre essere presentate, a pena di esclusione: - la documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria; - la dichiarazione resa da un istituto di credito attestante l’idoneità finanziaria ed economica del prestatore di servizi ad assumere il servizio. B. OFFERTA ECONOMICA, redatta su carta legale o resa legale, utilizzando preferibilmente l’allegato modello C). L’offerta economica per la gestione del servizio di nido d’infanzia dovrà essere espressa in termini di ribasso percentuale unico da applicarsi alla seguente quota: quota mensile per ogni posto occupato € 940,00 nella modalità tempo pieno, per un di cui per oneri della sicurezza € 9,40 numero di posti a tempo pieno di (al netto degli oneri fiscali) massimo 35 La quota per la modalità part time è pari a 2/3 della quota per il tempo pieno. Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l’impresa). Per i raggruppamenti temporanei non costituiti e per i consorzi ex art. 2602 c.c., l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa). Per gli altri tipi di consorzio, il legale rappresentante del consorzio dovrà sottoscrivere l’offerta. Si evidenzia che, in nessun caso, a pena di esclusione, al di fuori della busta contenente l’offerta economica potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi. Unitamente all’offerta economica dovrà, eventualmente, essere presentata anche la dichiarazione di subappalto/subaffidamento. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente singolo o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l’unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, 12 ciascuna impresa, potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto. La dichiarazione deve contenere la precisa indicazione delle attività che il concorrente intende subappaltare/subaffidare, nei limiti di quelle indicate all’art. 5, comma 3 del Disciplinare. Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto/subaffidamento che non indichino esattamente le parti del servizio che l’offerente intende subappaltare/subaffidare. ASIF CHIMELLI non potrà in nessun modo essere chiamata a corrispondere compensi per le prestazioni eseguite dal subappaltatore/subaffidatario. Trova applicazione, in quanto compatibile, l’art. 118 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m. Il modello per la composizione dell'offerta economica è disponibile sul sito www.asifchimelli.eu e può essere richiesto ad ASIF CHIMELLI, P.zza Garbari n. 5, 38057 Pergine Valsugana (TN). Si invita il partecipante ad utilizzare detto modello per la presentazione dell’offerta economica. C. OFFERTA TECNICA L’offerta tecnica deve essere redatta su carta libera e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l’impresa). Per i raggruppamenti temporanei non costituiti e per i consorzi ex art. 2602 c.c., l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate (o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa). Per gli altri tipi di consorzio, il legale rappresentante del consorzio dovrà sottoscrivere l’offerta. L’offerta tecnica dovrà consistere in un elaborato articolato per punti, secondo lo schema riportato anche nel Disciplinare. Tale elaborato dovrà essere redatto in forma dettagliata ma essenziale e sintetica. VII – MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI L'aggiudicazione dell'appalto avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, presentata da soggetti che possiedono i requisiti previsti dal bando e determinata secondo i seguenti parametri di valutazione e di ponderazione (a cui corrispondono punteggi che la stazione appaltante attribuirà avvalendosi della Commissione di gara appositamente nominata): OFFERTA TECNICA: verranno attribuiti massimo 700 punti secondo i seguenti criteri: 1. Le esperienze di apprendimento atte a favorire le competenze dei bambini in relazione alle diverse aree di sviluppo con particolare attenzione a: - declinazione degli obiettivi specifici in relazione alle varie funzioni di crescita; - percorsi che promuovono il raggiungimento degli obiettivi individuati; - impostazione metodologica delle attività. Il progetto dovrà prevedere un’articolazione temporale che contempli l’intero anno educativo e dovrà essere differenziato in relazione all’età dei bambini. Punti: da 0 a 300 2. - La funzione strutturante delle routines nello sviluppo dei bambini: significati per la costruzione del Sé/Io; significati per la costruzione delle relazioni sociali; funzione e ruolo degli adulti nella relazione di cura; funzione e caratterizzazione dei contesti in cui le routines si svolgono. 13 Punti: da 0 a 200 3. Aspetti gestionali inerenti al personale impiegato nel servizio in riferimento ai seguenti aspetti: - orario settimanale e turnistica di ciascuna persona impiegata nelle diverse funzioni previste, modalità di sostituzione del personale e declinazione delle ragioni delle scelte effettuate; - modalità di articolazione del monte ore non frontale del personale, specificando i tempi (quantificazione dell’impegno e articolazione nel tempo dello stesso), i contenuti previsti e le ragioni di tali scelte. Punti: da 0 a 160 Altri aspetti inerenti il servizio – da 0 a 40 punti così distribuiti: a. Alle organizzazioni che, alla data di presentazione dell’offerta, hanno implementato politiche di conciliazione famiglia-lavoro tramite il finanziamento di progetti di cui alla legge 53/2000 ovvero hanno acquisito la certificazione finale famiglia-lavoro di cui allo standard "Family Audit" (di cui alla delibera della G.P. n. 1364 dd. 10 giugno 2010) e/o standard equivalenti: 40 b. Alle organizzazioni che, alla data di presentazione dell’offerta, hanno acquisito la certificazione base famiglia-lavoro di cui allo standard "Family Audit" (di cui alla delibera della G.P. n. 1364 dd. 10 giugno 2010) e/o standard equivalenti: 20 c. Alle organizzazioni che, alla data di presentazione dell’offerta, hanno attivato il processo Family Audit (di cui alla delibera della G.P. n. 1364 dd. 10 giugno 2010) con l’invio alla struttura provinciale competente della relativa lettera di interesse: 10 Ai fini dell’attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell’offerta tecnica di cui ai punti 1 e 2, entro i limiti indicati distintamente per ciascuno degli elementi medesimi, ciascun singolo commissario procederà all’attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso fra 01, e 1,0 secondo quanto di seguito specificato: • un coefficiente pari a 0,00 in cui il sottoelemento in esame risulti “non trattato/non presente”; • un coefficiente pari a 0,1 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo molto negativo”; • un coefficiente pari a 0,2 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo negativo”; • un coefficiente pari a 0,3 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo appena positivo”; • un coefficiente pari a 0,4 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo positivo”; • un coefficiente pari a 0,5 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo quasi discreto”; • un coefficiente pari a 0,6 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo discreto”; • un coefficiente pari a 0,7 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo quasi buono”; • un coefficiente pari a 0,8 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo buono”; • un coefficiente pari a 0,9 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo molto buono”; • un coefficiente pari a 1,0 in cui il sottoelemento in esame risulti “sviluppato in modo ottimo”; 14 OFFERTA ECONOMICA: verranno attribuiti massimo 300 punti. Il punteggio delle singole offerte viene attribuito come segue: - all’offerta più vantaggiosa sarà attribuito il punteggio massimo (trecento punti); - alle altre offerte il punteggio sarà attribuito utilizzando la seguente formula: Punteggio = [200 x (100 - ribasso più vantaggioso) / (100 - ribasso in esame)] + [100 x (ribasso in esame/ribasso più vantaggioso)] VII - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Una commissione tecnica composta di tre membri, fra cui uno con funzione di Presidente, scelti anche fra i dipendenti di ASIF CHIMELLI, nominata con determinazione del Direttore di ASIF CHIMELLI, provvederà alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, alla redazione della graduatoria delle offerte ammesse sulla base dei criteri sopraindicati e all’aggiudicazione conseguente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ASIF CHIMELLI scelto, anche di volta in volta, dal Presidente della Commissione. Il Presidente della gara, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nella prima seduta pubblica prevista per il giorno 05.06.2014 alle ore 9:00 presso gli uffici di ASIF CHIMELLI provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola e autenticandola e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara. Il Presidente di gara provvederà, poi, ad aprire nella stessa seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificandone la regolarità formale, nonché a sospendere la seduta di gara. In successiva seduta di gara – riservata – la Commissione valuterà le offerte tecniche al fine dell’attribuzione dei punteggi diversi dal prezzo, nel rispetto delle prescrizioni del bando e degli atti di gara, documentando le operazioni svolte in apposito/i verbale/i. Il Presidente della Commissione, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso inviato via fax a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura dei verbali redatti dalla Commissione e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà: • a disporre l’apertura della busta sigillata contenente l’offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla Commissione di gara; • a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate; • a dare lettura dei corrispettivi offerti dai concorrenti; • ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nel presente bando di gara; • a sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide; • ad aggiudicare l’appalto al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, previa eventuale verifica di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm e fatta salva la valutazione dell’anomalia dell’offerta qualora, in base ad elementi specifici, l’offerta prima in graduatoria appaia anormalmente alta, sospendendo in tale caso la seduta. 15 Il Presidente della Commissione provvederà alla valutazione dell’anomalia delle offerte, così come determinata ai sensi dell’art. 86 del Codice dei Contratti, avvalendosi, anche ed eventualmente, di altri organismi tecnici, per provvedere all’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte. In particolare il concorrente sottoposto alla predetta procedura dovrà – entro un termine non inferiore a cinque giorni – fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: a) l’economia del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi; d) l’originalità del servizio offerto. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Qualora non si ritengano le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l’incongruità dell’offerta, la stazione appaltante chiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine entro il quale presentarle. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente alta la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita si può prescindere dalla sua audizione. L’esito delle valutazioni dell’anomalia dell’offerta sarà comunicato dal Presidente della Commissione di gara che, alla riapertura della seduta pubblica, dichiarerà l’esclusione delle offerte ritenute anomale e procederà all’aggiudicazione dell’appalto alla migliore offerta non anomala, fatte salve le eventuali verifiche di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento. L’aggiudicazione è disposta anche se viene presentata una sola offerta da un’impresa purchè la stessa sia risultata idonea e conforme alle prescrizioni degli atti di gara. La Commissione può comunque disporre di non procedere ad alcuna aggiudicazione ove ritenga che nessuna delle offerte sia completamente rispondente alle esigenze rappresentate negli atti di gara. Può in tal caso proporre ad ASIF CHIMELLI il rinnovo della gara integrandola con prescrizioni più dettagliate. In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo sull’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante pubblico sorteggio. I requisiti di partecipazione saranno verificati in capo all'Aggiudicatario. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni prescritte determinerà l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e le ulteriori conseguenze previste dalla legge. ASIF CHIMELLI si riserva, altresì, il diritto di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti. 16 ASIF CHIMELLI si riserva di verificare le veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dall'Aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato a cura di ASIF CHIMELLI, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati al soggetto aggiudicatario. Il soggetto affidatario dell’appalto, ai sensi della L.P. 19 luglio 1990, n.23 e s.m., dovrà farsi carico di tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, etc.), che verrà redatto in forma pubblico-amministrativa con firma digitale, nessuna esclusa ed eccettuata. Il soggetto titolato alla sottoscrizione del contratto per parte del concorrente deve essere in possesso del necessario dispositivo di firma digitale. VIII CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. Cauzione Provvisoria. Il concorrente dovrà inserire all’interno del plico d’invio, ma esternamente alla busta sigillata contenente l’offerta economica, a pena di esclusione, la documentazione comprovante la costituzione di un deposito pari a € 35.000,00.=, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione. Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo il quale l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, a pena di esclusione. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire: • tramite deposito in contanti, mediante versamento diretto che può essere effettuato sul conto corrente intestato a ASIF CHIMELLI acceso presso Cassa Centrale Banca, codice IBAN IT 73 Y 03599 01800 000000131524; • in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ai sensi dell’art. 75 comma 2 D. Lgs. 163/2006; • mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale. E’ ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all’interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi dell’art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione di conformità all’originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 17 Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti: • soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; • imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. • intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario. La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni: sottoscrizione, a pena di esclusione, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito). La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità: a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; oppure b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito). (A TAL FINE E’ UTILIZZABILE IL FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO D) DEL PRESENTE BANDO) La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile, entro il termine perentorio fissato dalla stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara. La garanzia deve prevedere l’espressa indicazione, a pena d’esclusione, di tutte le seguenti clausole: a) il soggetto fideiussore si impegna a risarcire ASIF CHIMELLI in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario; b) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; c) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile; d) rinuncia all’eccezione di cui di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; e) operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; f) impegno del fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 18 Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della stazione appaltante. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, la stazione appaltante provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale. Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate per la costituzione del deposito cauzionale comporta l'obbligo di regolarizzazione, dopo l'aggiudicazione, pena la pronuncia di decadenza dall'aggiudicazione medesima in caso di inadempimento entro il termine assegnato dalla stazione appaltante. Cauzione definitiva e polizza assicurativa. Dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve: a) costituire una fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell’importo contrattuale nelle forme e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale cauzione è presentata a titolo di garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’affidatario, del pagamento di ogni addebito a carico dello stesso in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione. La fidejussione bancaria od assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta di ASIF CHIMELLI. Nel caso di partecipazione da parte di Raggruppamenti di Imprese la cauzione dovrà essere presentata dalla Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. La cauzione sarà mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa eventualmente ASIF CHIMELI operi prelevamenti nei casi precisati dal Disciplinare. Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione a riguardo di ASIF CHIMELLI, sorgerà in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento. Diversamente da quanto previsto dal richiamato art. 113, la cauzione sarà svincolata alla fine dell’appalto, previa richiesta dell’affidatario, e comunque non prima della regolazione di ogni dare –avere. Con riferimento alle cauzioni di cui sopra si applica l’art. 75 c. 7 del D.Lgs. 163/2006; b) stipulare polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione e per l’intera durata della convenzione di copertura per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i bambini iscritti o frequentanti il nido d’infanzia o comunque presenti occasionalmente all’interno della struttura o relative pertinenze. La polizza R.C, derivante dall’esercizio di nido d’infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale all’attività dell’assicurato. L’assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell’assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere. I massimali di assicurazione RCT non dovranno essere inferiori all’importo di € 8.000.000,00 per sinistro, con limite per R.C.O. di € 8.000.000,00 per sinistro e di € 2.500.000,00 per prestatore di lavoro. L’affidatario si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini. La polizza infortuni dovrà prevedere i seguenti massimali: morte € 260.000,00, invalidità permanente € 400.000,00, diaria da 19 ricovero € 52,00, rimborso spese mediche € 5.200,00. La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d’infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV. La/e polizza/e andranno inviate in copia ad ASIF CHIMELLI prima della stipula del contratto e prima dell’inizio di ogni anno educativo andrà inviata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale. La mancata trasmissione della copia della polizza prima della stipulazione del contratto comporta l’impossibilità di procedere alla stipulazione stessa con facoltà per ASIF CHIMELLI, previa diffida, di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria e fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni. Inoltre, la mancata trasmissione della quietanza di versamento del premio annuale entro entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa di ASIF CHIMELLI, dà la facoltà di applicare la penale massima prevista dall’art. 22 lett. f) e, in caso di ulteriore ritardo, di procedere alla risoluzione dell’affidamento secondo il disposto dell’art. 23 del Disciplinare. IX STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ASIF CHIMELLI provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione nelle forme di legge. Prima della firma del contratto ASIF CHIMELLI provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni fatte dall’aggiudicatario, ai fini della partecipazione alla gara, tramite l’acquisizione della documentazione; ove necessario sarà richiesta la collaborazione dell’aggiudicatario. Prima della stipula del contratto sotto forma di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario generale l’aggiudicatario dovrà comunque: a) costituire le garanzie previste al precedente paragrafo, come disciplinate dal Disciplinare; b) nel caso di Associazione Temporanea non costituita: presentazione dei documenti previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m. (Mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura). Le spese contrattuali e di registrazione sono quantificabili nell’ordine di € 4.000,00; tale importo sarà determinabile con precisione solo a seguito dell’aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato con firma digitale da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il soggetto titolato alla sottoscrizione del contratto deve essere in possesso del necessario dispositivo, pena la revoca dell’aggiudicazione per colpa dell’aggiudicatario. X CONTROVERSIE Le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto sono decise preliminarmente in via amministrativa fra ASIF CHIMELLI e l’affidatario. Qualora le parti non raggiungano un accordo per risolvere le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, la decisione verrà demandata all’Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Trento. XI ULTERIORI INFORMAZIONI Rischio d’interferenza: il servizio sarà gestito dal soggetto aggiudicatario nel rispetto delle normative di settore. Non si ravvisano l’esistenza di rischi interferenti tra l’attività ordinaria di ASIF CHIMELLI ed il soggetto gestore per cui il relativo costo è valutato pari ad euro zero. Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richieste entro il giorno 22.05.2014. ASIF CHIMELLI darà riscontro a tali richieste entro il giorno 26.05.2014. 20 Si avverte che la mancata presentazione di una sola delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo A comporta l’esclusione dalla procedura di gara. Trova applicazione l’art. 46, commi 1 ed 1-bis, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 in materia di “Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause d’esclusione”. Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ASIF CHIMELLI provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo fax, entro un termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti. In caso di mancata allegazione di un documento di identità del sottoscrittore, di cui all’art. 38, co. 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Tutti i requisiti dichiarati dovranno comunque essere mantenuti per l’intera durata dell’appalto, a pena di risoluzione del contratto. Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Allegati: - fac simile dichiarazione A) – requisiti di partecipazione; - fac simile dichiarazione B) – requisiti art. 38 soggetti diversi; - fac simile dichiarazione C) – offerta economica; - fac simile dichiarazione D) – fideiussione. IL DIRETTORE - dott.ssa Francesca Parolari FPA/ 21
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