5 Nota integrativa - Comune di Verbania

Città di Verbania
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Bilancio
di Previsione
2014
Patto di stabilità
e vincoli
CITTÀ DI VERBANIA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Il Comune di Verbania con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale n° 49 del 19/09/2013 ha deliberato la partecipazione alla
sperimentazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili nell’esercizio 2014, di cui
all’art. 36 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 così come modificato dall’art. 9 del D.L. n.
102/2013 e con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15/11/2013 è
stato ammesso alla sperimentazione sopra citata dal 01/01/2014.
Dal 01/01/2014 si è dato attuazione a nuovi principi contabili sperimentali di cui al
DPCM 28/12/2011 nella presentazione dei documenti di bilancio di previsione 20142016 e nella gestione della contabilità finanziara dell’ente.
L’art. 9 commi 6, 7 e 8 del D.L. n. 102/2013 per l’impegno richiesto dalla
sperimentazione, per l’esercizio 2014, ha ampliato il sistema premiale rispetto a quello
degli anni 2012 e 2013 prevedendo:
a)
una riduzione significativa del saldo obiettivo del patto di stabilità interno,
non oltre un saldo pari a zero. In considerazione dell’ingente livello delle
risorse destinate agli enti locali in sperimentazione, si auspica di definire un
obiettivo pari a zero (in attesa della definizione dell’elenco degli enti in
sperimentazione nel 2014)
b)
l’incremento al 50% del limite della spesa di personale prevista dall’art. 76,
comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n.
133/2008 (assunzioni a tempo indeterminato);
c)
l’incremento al 60% del limite della spesa di personale prevista dall’art. 76,
comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n.
133/2008 (assunzioni a tempo determinato);
Di conseguenza l’obiettivo di rispetto del Patto di Stabilità 2014 per il Comune di
Verbania è stato determinato pari complessivamente ad € 1.088.028,00 (sarebbe stato
pari ad € 2.237.558 ) ridotto del 52,80% grazie all’adesione dell’ente al “Progetto di
sperimentazione dei nuovi sistemi contabili armonizzati” e rideterminato con la clausola
di salvaguardia di cui alla Legge di Stabilità 2014.
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI
L’art.14, comma 1 del DPCM 28 dicembre 2011
prevede che gli enti in
sperimentazione provvedano al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine
di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate provvedendo nel
contempo a reiscrivere ciascun residuo eliminato negli esercizi nei quali l’obbligazione
diviene esigibile, utilizzando per la copertura degli stessi il Fondo Pluriennale Vincolato.
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Con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 80 del
30/04/2014 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui che ha portato
alla seguente determinazione del fondo pluriennale vincolato:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 DETERMINATO
NEL RENDICONTO 2013 (a)
3.399.964,83
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI
GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)
(-)
83.520,44
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD
OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1)
(+)
84.173,48
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI
SONO ESIGIBILI (d)
(-)
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI
SONO ESIGIBILI (e)
(+)
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA
DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)
(+)
-
(-)
30.867.337,27
(2)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2014 – DOPO
IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)= (a)(b)+(c) –(d)+(e)+(f)-(g)
30.867.337,27
3.400.617,87
Le risultanze finali dei residui attivi e passivi, in considerazione della relativa esigibilità,
sono riportate nelle tabelle seguenti:
PARTE CORRENTE
ESERCIZIO 2014
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI
DIFFERENZA
ESERCIZIO 2015
6.415.413,54
0,00
0,00
0,00
6.415.413,54
0,00
PARTE CAPITALE
ESERCIZIO 2014
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI
DIFFERENZA
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ESERCIZIO 2015
19.506.423,73
4.945.500,00
0,00
0,00
19.506.423,73
4.945.500,00
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Il risultato di amministrazione accertato con l’approvazione del Rendiconto della
Gestione 2013, delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 12
del 30/04/2014, ammonta complessivamente ad € 3.399.964,83 ripartito come segue:
AVANZO 2013
FONDI VINCOLATI
€
509.817,46
FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN
CONTO CAPITALE
€
391.642,68
FONDI DI AMMORTAMENTO
€
FONDI NON VINCOLATI
€
2.498.504,69
€
3.399.964,83
Totale
-
L’avanzo rideterminato in seguito al riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi sopra descritto, risulta pari a € 3.400.617,87 e presenta i seguenti vincoli:
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:
parte vincolata
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
vincoli derivanti da trasferimenti
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
vincoli formalmente attribuiti dall'Ente
Altri vincoli da specificare
totale parte destinata a investimenti
totale parte non vincolata
totale avanzo di amministrazione
€
€
€
323.643,02
38.358,37
29.511,03
118.305,04
€
509.817,46
€
€
€
391.646,70
2.499.153,71
3.400.617,87
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemidi bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla
tipologia in entrata e dal programma in spesa. Pertanto, fermo restando il totale per
tipologia di entrata e programma di spesa, la disaggregazione degli stanziamenti potrà
differire dagli importi evidenziati nei prospetti informativi di dettaglio.
Il bilancio sperimentale affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a
differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a
consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni.
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Si evidenzia, inoltre, che nel bilancio sperimentale è esplicitato l’importo del fondo
pluriennale vincolato (FPV).
Per una corretta lettura dei dati di bilancio è opportuno riportare alcune informazioni in
merito a tale fondo, elemento che più di ogni altro rende evidente le profonde
innovazioni derivanti dall’applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria
potenziato.
Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo
finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi
successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di
assunzione e nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria
potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato
a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di
entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a
quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.
Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile
assumere impegni ed effettuare pagamenti.
Il fondo pluriennale è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle
entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili
nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nello stesso
esercizio finanziario), nonchè all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi
(la cui copertura è effettuata dal fondo).
In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il fondo pluriennale
vincolato sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione
delle spese, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e
attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono
un periodo di tempo pluriennale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità
programmate.
In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da
due componenti logicamente distinte:
la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la
copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il
bilancio e imputate agli esercizi successivi;
le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire
la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si
riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.
Per gli esercizi 2014/2016, gli stanziamenti del FPV in spesa riguardano sia la spesa
corrente per le spese impegnate negli esercizi precedenti ed imputate all’anno 2014 e
sia la spesa per investimenti, quest’ultima è conseguentemente costituita non solo
dalle previsioni derivanti dalla nuova programmazione degli investimenti 2014/2016,
bensì anche dagli investimenti già finanziati e attivati in anni precedenti ma impegnati,
in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, sulla competenza
degli esercizi successivi.
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ISTITUZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’
Secondo quanto indicato nei principi contabili di competenza finanziaria applicato si è
proceduto a determinare il fondo crediti dubbia esigibilità che non è oggetto di
impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di
amministrazione vincolato.
Con il D.L. 95/2012 è stato introdotto l’obbligo di imputazione al bilancio di previsione
del fondo svalutazione crediti calcolato pari al 25% dei residui antecedenti agli ultimi
cinque anni delle entrate del titolo I e III .
La determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata tenendo
presente quanto esposto nel principio contabile della contabilità finanziaria esempio 5).
Si è proceduto a :
1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di
dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente
ma almeno deve essere effettuata a livello di tipologia. Non sono state prese in
considerazione perché non prevedono accantonamento al fondo le seguenti entrate:
- trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere
accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione
erogante;
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa
2) calcolare per ciascuna tipologia (o aggregato più analitico) delle entrate individuate
al punto 1) la media tra incassi e accertamenti degli ultimi cinque esercizi (nel primo
esercizio di adozione dei nuovi principi con riferimento agli incassi in conto
competenza e in conto residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti erano
state accertate per cassa, il fondo rediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base
di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli
ultimi cinque anni con gli incassi complessivi registrati nei medesimi esercizi . La
media può essere calcolata:
- media semplice;
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti
pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno
degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di
ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun
anno nel quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni del biennio
precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Tale calcolo deve essere ripetuto per tutte e tipologie (o voci di entrata di maggior
dettaglio) di dubbia esigibilità.
Il responsabile finanziario dell’ente scegli la modalità di calcolo dandone motivazione
nella redazione del bilancio;
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3) determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità applicando all’importo complessivo
degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al
complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).
Nel bilancio 2014 il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato calcolando applicando il
criterio della media semplice. Sono state individuate le entrate per le quali calcolare il
fondo facendo riferimento alla tipologia e dettagliando ulteriormente il calcolo fino al
singolo capitolo d’entrata.
Sono state escluse ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità le seguenti
entrate:
• i trasferimenti da enti pubblici e il fondo di solidarietà comunale;
• i tributi ICI e IMU in quanto per queste entrate tributarie riscosse in
autoliquidazione dai contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni
effettuate entro la chiusura del rendiconto e comunque entro la scadenza
prevista per l’approvazione del rendiconto o nell’esercizio di competenza per un
importo non superiore all’importo stimato dall’ente ed in linea con i dati di gettito
del Ministero;
• gli interessi attivi perché accertati per cassa;
• i proventi dai servizi dell’ente perché non hanno registrato in questi anni
cancellazioni per inesigibilità;
• le entrate da servizi per conto di terzi in quanto partite di giro;
Per le entrate Tares/Tari considerato che solo dal 2013 tale voce di entrata è imputata
al bilancio di previsione dell’ente, la percentuale è stata calcolata tenendo conto della
percentuale d’inesigibilità del 2013 ma anche dell’andamento storico della percentuale
d’inesigibilità valutata dal consorzio che aveva in gestione l’entrata fino al 2012,
tenendo conto che oltre all’accantonamento al fondo anche il piano economico
finanziario della tassa prevede un accantonamento per inesigibilità.
Per ciascuna entrata rilevante sono stati calcolati, per ciascun anno del quinquennio
2009/2013, i rapporti tra il riscosso (competenza + residui) e l’accertato di competenza
a livello di singolo capitolo, calcolata la media semplice del quinquennio e poi il
complemento a 100 rispetto alla percentuale media calcolata. La percentuale così
risultante è stata applicata agli stanziamenti del capitolo per la determinazione del
fondo crediti di dubbia esigibilità.
La tabella seguente riporta i dati del fondo raggruppandoli per tipologia di entrata:
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Il fondo crediti dubbia esigibilità stanziato a bilancio è stato prudenzialmente previsto
pari ad € 1.400.000,00, finanziato con applicazione dell’avanzo di amministrazione.
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COMPATIBILITA’ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014 CON LA NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
LEGGE DI STABILITA’ 2013 N. 228/2012 e DECRETO LEGGE N. 78/2010
convertito nella Legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e competitività economica”.
La Legge di Stabilità 2013 introduce ulteriori limitazioni alle spese degli apparati
amministrativi ed in particolare:
Art. 1, c. 138 – Acquisti e locazioni passive di immobili:
vengono introdotti i seguenti vincoli agli acquisti di immobili da parte degli enti locali:
nel 2013 : divieto di acquistare qualsiasi immobile;
dal 1° gennaio 2014 : acquisto ammesso solo se il Responsabile del procedimento
dimostra (documenti alla mano) che l'operazione è indispensabile e indilazionabile; il
prezzo viene sottoposto al controllo di congruità dell'Agenzia del Demanio; il Comune
deve pubblicare sul proprio sito internet gli estremi dell'operazione. Sono esclusi da
tale disciplina i seguenti casi:
- acquisti per soddisfare esigenze allocative in materia di edilizia residenziale
pubblica;
- acquisti previsti in attuazione di programmi e piani concernenti interventi
speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione
sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e
amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
Per il 2013 sono vietate anche le locazioni passive, ma con le seguenti eccezioni:
- rinnovi di contratti già in essere;
- locazione stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di
locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la
disponibilità di immobili venduti.
(Ricordiamo che anche l’art. 8 comma 2 del D.L. n. 78/2010 stabiliva che gli enti locali
dovessero adottare misure finalizzate al contenimento della spesa per: locazioni
passive e manutenzione ed altri costi legati all’utilizzo degli immobile).
Art. 1, c. 141 e 142 – Acquisti di arredi:
nuovo vincolo anche per acquistare mobili e arredi: negli anni 2013 e 2014 la spesa
con tali finalità non può essere superiore al 20 % di quella sostenuta in media negli
anni 2010 e 2011 per mobili e arredi.
Sono esclusi da tale disciplina i seguenti casi:
- acquisto funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli
immobili, l'organo di revisione deve attestare il risparmio ottenuto;
- acquisti per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
(Polizia Locale);
- acquisti per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di
assistenza.
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Nel bilancio 2013 pertanto il limite per l’acquisto di arredi servizi comunali ammonta ad
€ 8.740,00 (media acquisti 2010/2011 € 43.700,00) e quello per arredi scolastici
inizialmente previsto per € 5.200,00 è stato soppresso con il decreto del fare.
Art. 1, c. 143 – Acquisti di autovetture (già l’art. 6 c. 14 del D.L. 78/2010 aveva previsto
il contenimento spesa per l’acquisto e la gestione di autovetture dal 2011)
vietati, sia nel 2013 sia nel 2014, gli acquisti e le acquisizioni in leasing delle
autovetture;
eventuali procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate di
diritto.
Sono esclusi da tale disciplina i seguenti casi:
- acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
(Polizia Locale);
- acquisti per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di
assistenza.
Art. 1, c. 146 – Consulenze informatiche:
dal 1° gennaio 2013 gli incarichi di consulenza in materia informatica sono ammessi
solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, nei quali sia necessario provvedere
alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.
Anche la manovra finanziaria estiva di cui al Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78
convertito nella Legge n. 122/2010 aveva introdotto importanti novità in materia di
riduzione della spesa degli apparati amministrativi, che incidono sulla programmazione
delle attività dei Comuni e sulla definizione delle previsioni di bilancio.
Sono confermati i limiti di spesa degli apparati amministrativi di cui all’art. 6 del decreto
sopra citato, rispetto alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009 (già
previsti anche nel bilancio di previsione 2011):
Di seguito evidenziamo le principali disposizioni di interesse dei Comuni con i limiti
previsti per il 2013 sulla spesa degli apparati amministrativi rispetto alla spesa
sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009:
Art. 6 : Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
Il comma 3 dispone che a partire dal 1° gennaio 2011 dovranno essere ridotti
automaticamente del 10% rispetto all’importo risultante al 30/04/2010, le indennità, i
compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i
componenti di organi di indirizzo, controllo o direzione, consigli di amministrazione e
altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel c. 3 della legge
196/2009 ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
Riduzione spesa per studi ed incarichi di consulenza – art. 6 comma 7
Al fine di valorizzare le professionalità interne all’amministrazione, a decorrere dal 2011
la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di
quella sostenuta nel 2009 (riduzione pari all’80%).
Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza – art. 6 comma 8
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A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un
ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime
finalità (riduzione pari all’80%).
Il limite di spesa 2014 relativo alle voci sopra indicate ammonta complessivamente ad
€ 32.594,00 rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 (pari a € 162.971,66).
tipologia spesa
Rendiconto
2009
Studi e consulenze
Relazioni
pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza
Sponsorizzazioni
Riduzione
disposta
limite
39.394,40
80%
7.878,88
123.576,66
80%
24.715,33
//
100%
//
Missioni
35.000,00
50%
17.500,00
formazione
35.907,12
50%
17.953,56
Acquisto,manutenzione,noleggio,
esercizio autovetture
40.739,63
20%
32.591,70
Divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni – art. 6 comma 9
A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese
per sponsorizzazioni.
Riduzione della spesa per formazione – art. 6 comma 13
A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalla amministrazioni pubbliche
deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Di
conseguenza lo stanziamento di bilancio di previsione 2013 del capitolo formazione del
personale dipendente risulta di € 17.954,00 pari al 50% della spesa impegnata nel
2009 per formazione che ammontava a € 49.970,43.
Art. 9 e 14: Disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale
Il regime di contenimento della spesa del personale negli Enti Locali è dettato dall’art.
14 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010.
Gli enti sottoposti al patto di stabilità devono assicurare la riduzione della spesa di
personale rispetto all’anno precedente, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, con
esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di principio:
- parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
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-
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso l’accorpamento di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale
delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
La sopra citata norma chiarisce che ai fini della verifica del contenimento della spesa di
personale, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all’art. 110 D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza l’estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.
Il sopra citato D.L. n. 78/2010 ha inoltre introdotto disposizioni di contenimento della
spesa destinata alla formazione e al Fondo risorse decentrate del personale.
Per quanto concerne la formazione, come già detto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del
D.L. n. 78/2010, a decorrere dall’anno 2011 la spesa sostenuta per attività di
formazione del personale non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta
nell’anno 2009.
Per quanto concerne il Fondo risorse decentrate del personale, ai sensi dell’art. 9,
comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, nel triennio 2011/2013 il Fondo risorse decentrate,
sia dei dipendenti che dei dirigenti, non potrà superare quello del 2010.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE
Il regime di contenimento della spesa del personale negli Enti Locali è dettato dall’art.
1, comma 557, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 14 del D.L. n.
78/2010 convertito nella legge n. 122/2010.
Gli enti sottoposti al patto di stabilità devono assicurare la riduzione della spesa di
personale rispetto all’anno precedente, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, con
esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL, garantendo il contenimento della
dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria
autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche
attraverso l’accorpamento di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale
delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
La sopra citata norma chiarisce che ai fini della verifica del contenimento della spesa di
personale, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale di cui all’art. 110 D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza l’estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi
variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.
Il sopra citato D.L. n. 78/2010 ha inoltre introdotto disposizioni di contenimento della
spesa destinata alla formazione e al Fondo risorse decentrate del personale.
Per quanto concerne la formazione, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010,
a decorrere dall’anno 2011 la spesa sostenuta per attività di formazione del personale
non deve essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009.
Per quanto concerne il Fondo risorse decentrate del personale, ai sensi dell’art. 9,
comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2014, il Fondo risorse decentrate, sia dei dipendenti che dei dirigenti, non
potrà superare quello del 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONE ALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE E
CONSEGUENTI RIFLESSI IN MATERIA DI SPESA
Assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
In applicazione di quanto disposto dall’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008
convertito nella legge n. 133/2008, come modificato dall’art. 14, comma 9, del D.L. n.
78/2010, è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o
superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
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qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% (50%
per gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione del nuovo sistema contabile
previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 118/2011, tra i quali il Comune di Verbania, ai sensi
dell’art. 9, comma 7, del D.L. 102/2013 convertito nella legge n. 124/2013) della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale
destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50%; le predette
assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale.
Ai fini del computo della percentuale delle spese di personale rispetto alle spese
correnti, si calcolano anche le spese sostenute dalle società partecipate dall’Ente
(società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni
volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè
commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione
a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica).
Per quanto concerne l’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, comprensive della spesa delle società partecipate, per
l’esercizio finanziario 2014 tale incidenza risulta pari al 30,98%.
Assunzioni attraverso forme di lavoro flessibile
In applicazione di quando disposto dall’art. art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, a
decorrere dall’anno 2011, gli Enti Locali possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 50% (60% per gli enti locali che hanno aderito alla
sperimentazione del nuovo sistema contabile previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 118/2011)
della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
Analoga limitazione vige per la spesa per personale relativa a contratti di formazionelavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, che non può essere superiore
al 50% (60% per gli enti locali che hanno aderito alla sperimentazione del nuovo
sistema contabile previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 118/2011) di quella sostenuta per le
rispettive finalità nell'anno 2009.
A decorrere dal 2013 gli Enti Locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa
complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità
nell’anno 2009.
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NEL MERITO DELLE SPESE ESPOSTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Ciò premesso, nel merito delle spese esposte nel Bilancio di previsione, si evidenzia
quanto segue:
la spesa complessiva del personale prevista per l’anno 2014 ammonta ad €
8.461.854,67 contro una corrispondente spesa impegnata nell’anno 2013 di €
8.427.951,88.
Confrontando, però, gli aggregati di spesa di personale da considerare al fine del
rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, rispetto
ad una spesa impegnata nell’anno 2013 di € 7.056.291,69 si prevede per l’anno
2014 una spesa di € 6.922.022,96, con una conseguente riduzione di spesa di €
134.268,73.
Viene pertanto rispettato l’obbligo di riduzione della spesa di personale in
applicazione della sopra citata disposizione normativa.
Relativamente alla formazione del personale, così come nell’anno 2013, è stata
stanziata a bilancio la somma di € 17.954,00 (pari al 50% della spesa impegnata per la
formazione nell’anno 2009).
Relativamente, inoltre, al Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale, il
Fondo previsto per l’anno 2014 è pari ad € 828.039,36 (di cui € 42.569,52 economie
del Fondo anno 2012, € 287.280,34 stanziati all’interno dei capitoli stipendiali per il
finanziamento delle progressioni orizzontali e per il finanziamento dell’incremento del
Fondo ai sensi dell’art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999 ed € 498.189,50 stanziati su
apposito capitolo di spesa), e rispetta le riduzioni dello stesso disposte dall’art. 9,
comma 2bis, del D.L. 78/2010.
Il Fondo risorse decentrate dei dirigenti è stato quantificato in € 235.616,04 non
essendo previste riduzioni nel numero dei dirigenti in servizio.
Tale fondo riguarda solo i dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La
retribuzione di posizione e di risultato del dirigente con contratto di lavoro a tempo
determinato non rientrano in tale Fondo, ma trovano copertura finanziaria nelle risorse
di bilancio appositamente previste nel relativo capitolo stipendiale.
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INCARICHI ESTERNI
La Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) art. 3 comma 55 e 56 ha
introdotto importanti disposizioni in materia di incarichi di collaborazione,
consulenza, studio e ricerca, modificate dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112,
come segue. In particolare sono stati unificati i concetti di incarichi di consulenza,
studi, ricerche e collaborazioni, riconducendoli all'interno dell'unica categoria
generale della collaborazione autonoma.:
comma 55: “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma
indipendentemente dall’oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai
sensi dell’art. 42 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 27/2000”;
comma 56 “con il regolamento di cui all’art. 89 del D.L.gs. 267/2000, sono fissati in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità
per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte
le tipologie di prestazioni . La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo
di spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di preventivo
degli enti territoriali”.;
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 3 commi 55 e 56 della L. 244/2007 e s.m.i.
l’Ente ha:
1)
predisposto il “Programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno
2014” ed è stato inserito nel Documento Unico di Programmazione che sarà
approvata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale,
in allegato al Bilancio di Previsione 2014. Il limite massimo di spesa annua per
gli incarichi di collaborazione fissato nel bilancio di previsione 2014 è stabilito
in € 37.000,00;
2)
in corso d’anno il “Programma dei incarichi di collaborazione” sarà monitorato
al fine di verificare il rispetto del limite di spesa per incarichi di collaborazione
fissato nel bilancio di previsione 2014.
L’Art. 1 - commi 147 e 148 - della Legge di Stabilità 2013 e s.m.i con riferimento agli
Incarichi esterni ha stabilito che tra le condizioni per gli incarichi esterni, disciplinate
dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, è prevista la temporaneità della prestazione; il comma
147 esclude ogni possibilità di rinnovo, mentre l'eventuale proroga dell'incarico
originario è consentita, in via eccezionale, ma solo al fine di completare il progetto e
per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando l'invarianza del compenso
pattuito in sede di affidamento dell'incarico. La disciplina degli incarichi esterni e dei
relativi obblighi di pubblicizzazione (sito internet) viene estesa alle società partecipate,
direttamente o indirettamente.
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RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI DELLO STATO
In questi anni abbiamo assistito ad una drastica riduzione dei trasferimenti da parte
dello Stato, sia per le diverse manovre finanziarie attuate dal 2010 ad oggi sia per le
nuove modalità di determinazione dei trasferimenti che con l’istituzione del Fondo di
solidarietà comunale vengono determinati tenendo conto delle stime di gettito
IMU/TASI effettuate dal Ministero dell’Interno .
Di seguito si riporta la situazione dei tagli subiti dal Comune di Verbania dal D.L. n.
78/2010 ad oggi:
-
-
-
€ 802.000,00: tagli su bilancio 2011 - DL 78/2010
€ 2.594.000,00: tagli sul bilancio 2012 di cui : € 1.377.000 = 535.000 (DL
78/2010) + 842.000 (art. 28 c. 7 DL 212/2011) ed € 1.217.000 regolazione
compensativa (se IMU>ICI detrazione; se IMU<ICI aggiunta) anno 2012 in base
all'art. 13 c. 17 DL 212/2011
€ 1.028.000,00: tagli sul bilancio 2013 previsti dal decreto Spending Review
(DL 95/2012) e successivo azzeramento FSR ed istituzione nuovo Fondo di
solidarietà comunale che nel 2013 è risultato pari complessivi € 3.332.459,16.
(Per l’alimentazione del fondo di solidarietà l’Agenzia delle Entrate ha trattenuto
per conto dello Stato sugli incassi IMU 2013 del Comune di Verbania l’importo
di € 2.598.583);
€ 680.000,00: tagli sul bilancio 2014 previsti dal decreto Spending Review (DL
95/2012) per € 115.250,00, ulteriori tagli previsti dalla Legge di Stabilità 2014 e
riduzione del fondo per effetto della differenza tra gettito IMU standard e gettito
TASI standard; il fondo di solidarietà stimato per i 2014 ammonta a circa €
2.660.000,00.
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Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013)
ISTITUZIONE DELLA IUC COSTITUITA DALLA TRE COMPONENTI:
IMU : imposta di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili con esclusione
delle abitazioni principali, la cui disciplina è rimasta quella prevista dall’art. 13 del D.L
201/2011 e s.m.i., da sperimentale diventa stabile e vengono consolidate alcune
modifiche introdotte i decreti n. 102/2013 e 133/2013 :
l’abitazione principale non è più oggetto d’imposizione IMU ad esclusione delle
A/1, A/8 e A/9;
ampliamento delle possibilità di esclusione e di assimilazione, per il Comune di
Verbania applicata all’abitazione non locata di anziani residenti in casa di riposo
o cura;
TASI : è un tributo a base patrimoniale ma relativo alla fruizione di servizi comunali
indivisibili ( vigilanza urbana, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade e del
verde ecc…), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile senza
esclusione. La legge di stabilità riconosce ampie facoltà di regolamentazione da parte
di Comuni . Può essere applicato a qualsiasi fabbricato a qualsiasi titolo, comprese le
abitazioni principali e le aree edificabili.
In estrema sintesi la TASI dovrebbe sostituire l’IMU abolita sulle abitazioni principali e
sulle assimilazioni e a livello standard dovrebbe quindi fornire lo stesso gettito standard
dell’IMU abolita, l’IMU prevedeva le detrazioni ma la TASI no, pertanto il governo al
fine di garantire agevolazioni ha introdotto la possibilità per i Comuni d’incrementare
l’aliquota TASI dello 0,8 per mille al fine di prevedere l’introduzione di detrazioni. La
legge di stabilità’ ha previsto un’aliquota di base TASI pari al 1 per mille e un'aliquota
massima pari al 2,5 per mille, è stato previsto inoltre un limite massimo alla
sommatoria delle aliquote IMU e TASI che non può superare il limite max dell’aliquota
IMU e pertanto 10,6 per mille per gli agli immobili e 6 per mille per le abitazioni
principali.
TARI : relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Per la TARI è rimasta un’amplia coincidenza con la
disciplina della TARES, conferma l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio e
dei criteri di determinazione della tariffa che rimangono quelli del metodo normalizzato
ex DPR 158/1999 e del principio comunitario “chi inquina paga”:
• per le utenze domestiche tariffe determinate in base alla superficie dei locali ed ai
componenti del nucleo famigliare;
• per le utenze non domestiche tariffe determinate in base all’attività svolta;
• conferma dell’addizionale provinciale del 5%;
I Comuni possono prevedere ulteriori agevolazioni ed esenzioni, oltre a quelle anche
facoltative indicate nella norma, la cui copertura può essere disposta attraverso risorse
reperite all’interno del bilancio comunale, nei limiti del 7 per cento del costo
complessivo del servizio rifiuti . Che il Comune di Verbania non ha potuto applicare in
quanto le manovre finanziarie citate al punto 1) hanno permesso di raggiungere con
difficoltà l’equilibrio di bilancio 2014.
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Il piano economico finanziario TARI 2014 presentato dal COUB prevede, una spesa
complessiva per il servizio pari a Euro 6.391.209,09, da cui detrarre il contributo
presunto da parte del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca per le scuole pubbliche
pari a Euro 31.339,12, il rimborso della quota Conai pari a Euro 147.738,88, il
contributo del Ministero Economia e Finanze pari a Euro 82.000, gli introiti riferiti alla
vendita dei sacchi conformi “standardizzati” e del conferimento dei rifiuti vegetali pari a
Euro 61.000, così da determinare una spesa complessiva netta pari a Euro
6.069.131,09 da coprire integralmente con i proventi TARI. A quest’ultimo importo
verrà aggiunta la quota di tributo provinciale ambientale pari a € 304.363. L’incremento
rispetto al 2013 è stato determinato dall’aumento ISTAT del 1,10% e dall’inserimento
nel PEF della quota di ammortamento di competenza del Comune di Verbania
dell’investimento relativo all’adeguamento dell’impianto di Mergozzo calcolata sulla
base delle quote di partecipazione del Comune di Verbania al COUB VCO proprietario
dell’impianto citato.
Le tariffe TARI 2014 sono state determinate in coerenza con le scelte fatte nel 2013
(coefficienti k minimi), risulta variata per aggiornamento fisiologico delle banche dati e
per l’attività d’accertamento avviata nel 2012 la percentuale di ripartizione dei costi tra
utenze domestiche e non domestiche sulla base della potenziale produzione di rifiuti,
pari rispettivamente al 52,74% e 47,26% (nel 2013 49,71% ud e 50,29% und).
Imposta di soggiorno:
Con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 26 settembre 2011 a decorrere dal 1°
gennaio 2012 è stata istituita, ai sensi dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011
n. 23, l’imposta di soggiorno.
STRUTTURA- Classificazione
Settore alberghiero
Alberghi
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
Residenze turistico alberghiere
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
Settore extra-alberghiero
Campeggi ** e ***
Villaggi turistici
Agriturismo
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IMPOSTA
(euro)
€ 2,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,50
€ 2,50
€ 1,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
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€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
€ 0,50
Bed & breakfast
Ostelli
Case per ferie
Residence
Case e appartamenti per vacanze
Affittacamere
Alloggi vacanze
Le previsioni d’entrata sono state determinate in modo prudenziale pari a € 500.000,00
tenendo conto dei dati storici delle presenze turistiche nel Comune di Verbania.
Nel bilancio 2014 l’imposta di soggiorno è stata destinata al finanziamento di spese
correnti in ambito turistico e per la mobilità per circa il 60% e per il restante 40% per il
finanziamento di due investimenti importanti con finalità turistiche : l’adeguamento degli
impianti di Palazzo Dugnani per € 120.000 e la ristrutturazione dell’ex delegazione
civica per € 80.000,00
Addizionale comunale IRPEF
Nel 2011 sono state sbloccate le aliquote dell’addizionale comunale Irpef ed
introdotte significative modifiche alla norma di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998:
confermata la percentuale massima dell’aliquota allo 0,8%
possibilità di previsione di aliquote differenti a seconda del reddito, con i
medesimi scaglioni di reddito in vigore per l’irpef
possibilità di prevedere una soglia di esenzione. Tale soglia sarà basata sul
reddito e non potrà funzionare come una franchigia pertanto se il reddito supera
la soglia, l’addizionale si applicherà sull’intero imponibile.
Nel 2012 con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/05/2012 è stata approvata
l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF con aliquote differenziate per scaglioni
di reddito Irpef nel rispetto del principio della progressività, come previsto dalle recenti
modifiche normative (D.L. n. 201/2011 art. 13 c. 16). Con la rimodulazione
dell’addizionale comunale Irpef per scaglioni è stata prevista anche una fascia di
esenzione per i redditi complessivi fino a € 14.500,00.
Le aliquote riportate nella tabella che segue deliberate nel 2012 sono rimaste invariate.
•
•
•
•
•
Scaglioni
fino a 15.000,00 Euro
Da 15.000,01 a 28.000,00 Euro
Da 28.000,01 a 55.000,00 Euro
Da 55.000,01 a 75.000,00 Euro
Oltre 75.000,00 Euro
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%
0,50
0,60
0,65
0,75
0,80
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Utilizzo oneri di urbanizzazione per spese correnti:
L’art. 2 comma 8 della L. 244/2007 ha previsto la possibilità di utilizzare i proventi
delle concessioni edilizie e le relative sanzioni per il finanziamento delle spese
correnti fino alla percentuale del 75% (50% per tutte le spese correnti + 25% per
manutenzioni ordinarie di verde, strade e patrimonio comunale) ma solo per il
triennio 2008-2009-2010; il Milleproroghe D.L. 225/2010 aveva esteso tale facoltà di
utilizzo per tutto il 2011 e 2012 e la Legge n. 64/2013 ha ulteriormente prorogato
fino al 2014 tale possibilità.
Gli oneri di urbanizzazione previsti a bilancio di previsione 2014 ammontano a €.
817.000,00, come da comunicazione del servizio territoriale; tale importo viene
iscritto a bilancio tra le entrate del titolo IV e destinato per €. 200.000,00 alla parte
corrente (pari al 24,30% per manutenzione ordinaria degli immobili e del verde) ed
€. 620.000,00 in parte investimenti (75,,60%). Tale previsione si riferisce ai proventi
del rilascio delle concessioni edilizie, monetizzazioni e plusvalenze; per quanto
riguarda la determinazione del gettito, la previsione tiene conto delle concessioni in
essere (rateizzate in quattro scadenze), delle concessioni in istruttoria, e delle
posizioni pendenti; per quanto concerne l’utilizzo, lo stesso non è più vincolato alla
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
INDEBITAMENTO
Il comma 108 della Legge di Stabilità 2011 e s.m.i. aveva ridotto al 12% la capacità
d’indebitamento degli enti locali nel 2011. La Legge di Stabilità 2012 all’art. 8 ha
nuovamente ridotto le percentuali di indebitamento di cui all’art. 204 del TUEL
portandole :
•
8 % per il 2012 (prima era il 10 %)
•
6 % per il 2013 (prima era l' 8 %)
•
4 % dall'anno 2014 (prima era l' 8 %)
Al comma 3 dell’articolo citato viene prevista una generica riduzione del debito
pubblico dal 2013, con l'emanazione di un decreto che stabilirà, distintamente per
regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro
capite, oltre la quale i singoli enti territoriali avranno l'obbligo di procedere alla riduzione
del debito, pena l'impossibilità di assumere impegni correnti in misura superiore
all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio e
l'impossibilità di assumere personale a qualsiasi titolo.
Il Decreto del Fare n. 76/2013 ha modificato nuovamente i limiti sopra citati nel modo
seguente: nel 2013 dal 6% al 8% e nel 2014 dal 4% al 6% e nuovamente il D.L. n.
16/2014 ha ulteriormente variato tale limite determinandolo pari all’8% per il 2014 e le
annualità successive .
Il Comune di Verbania nel bilancio di previsione 2014 non ha previsto
investimenti finanziati con indebitamento in quanto il limite raggiunto risulta
vicino al tetto dell’8% previsto per il 2014 e per evitare l’incremento degli oneri
finanziari negli esercizi futuri tenuto conto delle osservazione espresse dalla Corte dei
Conti sezione Regionale di Controllo per il Piemonte sul bilancio di previsione 2012 .
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PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI D'INDEBITAMENTO
Rispetto del limite di indebitamento ai sensi dell'art. 204 TUEL
8%
8%
2014 consuntivo 2015 consuntivo
2012
2013
Entrate correnti comprese le una
tantum (ACC COMP)
Interessi passivi , oneri fidejussioni
rilasciate al netto di contributi in
c/interessi
limite raggiunto
8%
2016
consuntivo 2014
31.731.236,52
33.397.130,71
33.505.256,32
1.915.796,36
6,038
1.822.980,58
5,458
1.737.381,33
5,185
2014
41.286.414,50
2.058.194,96
2015
39.228.219,54
2.094.539,09
2016
37.133.680,45
1.889.249,91
39.228.219,54
30.997
1.265,55
37.133.680,45
30.997
1.197,98
35.244.430,54
30.997
1.137,03
L'indebitamento subisce la seguente evoluzione:
anno
residuo debito
nuovi prestiti
prestiti rimborsati
estinzioni anticipate/riduzioni
totale fine anno
abitanti al 31/12
debito medio per abitante
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PATTO DI STABILITA’
La Legge di stabilità 2011 ha introdotto nuove disposizioni in materia di patto di stabilità
interno ridefinendo la metodologia di calcolo dell’obiettivo e basandola sulla spesa
corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008, la successiva legge di stabilità 2012
all’art. 32 c. 2 ha modificato il triennio per il calcolo della media della spesa corrente in
2007-2009 e la legge di stabilità 2014 in 2009-2011. Ogni ente soggetto al patto dovrà,
quindi, conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore della propria
spesa corrente media registrata negli anni 2009-2011 moltiplicata per una percentuale
fissata per ogni anno del triennio. A tale valore va poi detratto l’importo della riduzione
dei trasferimenti erariali determinata dall’art. 14 comma 2 della manovra estiva D.L. n.
78/2010.
Il D.L. n. 98/2011 convertito con la L. n. 115/2011 ha confermato i meccanismi del
patto di stabilità indicati nella Legge di stabilità 2011 anche per l’anno 2014 ed
annualità successive.
Le fasi descritte dalla Legge di Stabilità 2011 per la determinazione del saldo obiettivo
2011 e parzialmente modificate dalla Legge di Stabilità 2012 (L. n. 183/2011) possono
essere così sintetizzare:
1. Determinazione del saldo obiettivo come percentuale data dalla spesa media. Per
ciascuno degli anni 2014-2016, gli enti soggetti al patto applicano alla media degli
impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, così come
desunta dai certificati ai bilanci consuntivi, le percentuali previste dal c. 2 dell’art. 32
della L. 183/2011 e s.m.i. per i Comuni sono:
anno 2014 e 2015: 15,07%
anno 2016 e 2017: 15,62%
2. Determinazione del saldo obiettivo al netto dei trasferimenti. Il comma 91 dispone
che il valore annuale, determinato secondo la fase precedente, è ridotto per ogni
anno di riferimenti, di un valore pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta
dal comma 2 del D.L. n. 78/2010;
Per il 2014 è stata introdotta una clausola di salvaguardia che consente ai comuni di
non subire un peggioramento dell’obiettivo in misura superiore al 15% di quanto esso
sarebbe risultato con i parametri del 2013. Inoltre per gli enti aderenti alla
sperimentazione dei nuovi sistemi contabili armonizzati è stato previsto un premio in
riduzione del saldo obiettivo di patto di stabilità interno definito con decreto MEF del
5/02/2014 pari al 52.80%.
L’obiettivo determinato per il Comune di Verbania ammonta complessivamente ad €
1.088.028,00 (sarebbe stato pari ad € 2.237.558 ) ridotto del 52,80% grazie
all’adesione dell’ente all’importante “Progetto di sperimentazione dei nuovi sistemi
contabili armonizzati” e adeguato alla clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge
di Stabilità 2014.
Ai sensi della normativa vigente sono stati ottenuti già nel 2013 per il raggiungimento
dell’obiettivo di patto di stabilità 2014 spazi finanziari pari complessivamente a €
4.101.000,00 vincolati sui cofinanziamenti europei, confermati dalla Regione Piemonte
nel 2014, che non ha concesso ulteriori spazi finanziari per il Patto regionale verticale
e per il patto verticale incentivato.
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Il Comune di Verbani ha ottenuto ulteriori spazi finanziari pari ad € 242.000 ai sensi del
c. 547 dell’ art. 1 della L. 147/2013 e pari ad € 192.614 ai sensi del comma 9-bis
dell’art. 31 della l. 183/2011 per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo
semestre 2014 .
ALLEGATO alla presente riportiamo PROSPETTO DETERMINAZIONE
OBIETTIVO E PREVISIONI DI COMPEENZA E CASSA DEGLI AGGREGATI
RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO.
Gli enti soggetti al patto di stabilità sono tenuti a trasmettere semestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista sulla base
del prospetto e delle modalità stabilite con decreto ministeriale.
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CONCLUSIONI
Tenuto conto dell’evidenti difficoltà e dei dubbi ancora da sciogliere, visto che ad oggi
non sono ancora non sono ancora disponibili i dati relativi :
•
alla determinazione finale del Fondo di solidarietà comunale 2013 (decreto non
ancora pubblicato);
•
al riparto del nuovo Fondo di solidarietà comunale 2014 con pubblicazione delle
spettanze da parte del Ministero dell’Interno;
la scelta del Commissario Straordinario è stata quella di predisporre un bilancio di
previsione 2014 molto tecnico, in quanto per disposizioni normative e motivi di
carattere finanziario diventa fondamentale procedere all’approvazione del bilancio di
previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 entro il 20/05/2014.
Valutati prudenzialmente tagli e calcolato il fondo di solidarietà secondo le indicazioni
della normativa e le osservazioni dell’ANCI e dell’IFEL , gli equilibri di bilancio sono
stati garantiti dalla riduzione di parte delle spese correnti, assicurando comunque
l'assolvimento dei servizi essenziali dell'Ente. La riduzione della spesa necessaria a
compensare parte dei tagli e delle minori entrate ha portato a finanziare le spese
obbligatorie ed i servizi essenziali dell’ente (tenendo conto anche delle rigidità del
bilancio data dalla spesa del personale, dalla spesa per rimborso quote capitale dei
mutui e da contratti e convenzioni già stipulati negli anni precedenti), riducendo
conseguentemente gli interventi delle funzioni non fondamentali. Il quadro normativo
dell’ultimo anno ha imposto una politica di bilancio indirizzata di conseguenza
all’assolvimento delle funzioni essenziali.
Il Comune ha incrementato le tariffe di alcuni servizi a domanda individuale al tasso
di inflazione programmato per il triennio 2014/2016 previsto nel D.P.E.F. pari
all’1,5% con eccezione delle sole tariffe della sosta a pagamento
I tagli precedentemente descritti, si aggiungono al rischio di minori entrate, non
prevedibili esattamente, legate ai minori redditi Irpef 2012 di riferimento per il 2014,
rispetto a quelli 2011 ed all’aggravio della situazione economico-occupazionale con
possibili minori capacità di pagamento delle famiglie e delle imprese nonché
dall’incertezza derivante dall’applicazione dell’IMU, della TASI e della TARES.
Stante la normativa in continua evoluzione si valuterà entro il 30/09/2014 se attuare
una manovra correttiva di bilancio annuale e pluriennale.
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RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ 2014
Ai sensi dell’art. 1 comma 107 della Legge di Stabilità 2011 (L. 220/2010) e
s.m.i., il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni
del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle
previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che
disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità.
In allegato riportiamo:
⇒ Allegato 1) - Prospetto di determinazione dell’obiettivo;
⇒ Allegato 2) - Prospetto previsioni di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità;
⇒ Allegato 3) – Prospetto flussi di cassa.
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Allegato 1)
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Allegato 2)
DIMOSTRAZIONE DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' 2014-2016
BILANCIO PREVISIONE 2014 – 2016
SALDI BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016
2014
ENTRATA
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE
2015
2016
21.500.000
21.700.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
10.200.000
10.100.000
10.000.000
Titolo IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
10.000.000
7.700.000
3.800.000
0
0
0
43.300.000
41.100.000
36.900.000
Titolo II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
21.500.000
a detrarre:
E8 Riscossione di crediti
EFinN
ENTRATE FINALI NETTE
2014
SPESA
Titolo I - SPESE CORRENTI
2015
30.700.000
30.400.000
0
0
0
15.500.000
8.000.000
4.000.000
0
0
0
46.200.000
38.400.000
34.200.000
2.900.000
ammortamenti
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2016
30.200.000
a detrarre:
S6 Spese per concessione di crediti
SFinN
SPESE FINALI NETTE
saldo della parte corrente
saldo della parte in c/capitale
SALDO FINALE NETTO SOGGETTO AL PATTO (EFinN - SFinN)
OP 13
OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2014
3.000.000
-300.000
-200.000
-2.900.000
2.700.000
2.700.000
1.088.000
Riduzione dell'obiettivo ex art. 31, c. 9-bis, L. 183/2011
193.000
Riduzione dell'obiettivo ex art. 1, c. 547, L. 147/2013
242.000
Riduzione dell'obiettivo ex DGR 13-6065/13 Reg. Piemonte
4.101.000
OBIETTIVO PROGRAMMATICO FINALE PER IL 2013
DIFFERENZA TRA OBIETTIVO PROGRAMMATICO E SALDO FINALE
ANNUALE
OP 14
2.600.000
-5.500.000
-3.448.000
548.000
OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2015
2.491.000
DIFFERENZA TRA OBIETTIVO PROGRAMMATICO E SALDO FINALE
ANNUALE
OP 15
OBIETTIVO PROGRAMMATICO PER IL 2016
209.000
2.631.000
DIFFERENZA TRA OBIETTIVO PROGRAMMATICO E SALDO FINALE
ANNUALE
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69.000
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Allegato 3)
PATTO DI STABILITA' 2014 - SCHEMA DI CALCOLO DEI FLUSSI DI CASSA
ENTRATA
2014
COMPETENZA
2015
RESIDUI
COMPETENZA
2016
RESIDUI
COMPETENZA
RESIDUI
(a)
Stanziamento
2.996.000,00
17.990.000,00
3.759.391,00
10.390.000,00
2.585.000,00
4.490.000,00
(b)
Accertamenti
2.400.000,00
17.990.000,00
2.800.000,00
9.390.000,00
1.800.000,00
4.990.000,00
(c)
Incassi
tot. Incassi
2.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
SPESA
2014
COMPETENZA
(a)
2.200.000,00
5.500.000,00
7.700.000,00
1.200.000,00
2.600.000,00
3.800.000,00
2015
RESIDUI
COMPETENZA
2016
RESIDUI
COMPETENZA
RESIDUI
Stanziamento
2.946.000,00
25.834.000,00
3.959.391,00
12.284.000,00
2.775.000,00
6.284.000,00
(b)
Impegni
1.950.000,00
25.834.000,00
2.500.000,00
11.784.000,00
1.700.000,00
6.784.000,00
(c)
Pagamenti
400.000,00
15.100.000,00
500.000,00
7.500.000,00
350.000,00
3.650.000,00
tot. Pagamenti
Città di Verbania
15.500.000,00
Bilancio di Previsione 2014
8.000.000,00
4.000.000,00
Pagina 30