Produzione primaria e vendita diretta dei prodotti

Produzione primaria
e vendita diretta dei
prodotti alimentari
Grosseto, 18 settembre 2014
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
Principale normativa di riferimento
Regolamento (CE) n. 178/
178/2002
Articolo 1, punto 3
Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione
degli alimenti e dei mangimi.
mangimi.
Esso non si applica alla produzione primaria per uso
domestico privato e alla preparazione, alla
manipolazione e alla conservazione di alimenti
destinati al consumo domestico privato.
privato.
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Principale normativa di riferimento
Regolamento (CE) n. 178/
178/2002
Articolo 3, punto 17 - Altre definizioni
“Produzione primaria”, tutte le fasi della
produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei
prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e
la produzione zootecnica precedente la macellazione
e compresa la caccia, la pesca e la raccolta di
prodotti selvatici .
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Principale normativa di riferimento
Regolamento (CE) n. 852/
852/2004
Considerando 10
I pericoli alimentari presenti a livello della produzione
primaria dovrebbero essere identificati e adeguatamente
controllati per garantire il conseguimento degli obiettivi
del presente regolamento.
regolamento.
Tuttavia, in caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi
di prodotti primari, da parte dell'operatore del settore
alimentare che li produce, al consumatore finale o a
dettaglianti locali, è opportuno tutelare la salute pubblica
mediante la normativa nazionale, in particolare data la
stretta relazione tra il produttore e il consumatore.
consumatore.
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Principale normativa di riferimento
Regolamento (CE) n. 852/
852/2004
Articolo 1, punto 1
Il presente regolamento stabilisce norme generali di
igiene dei prodotti alimentari destinati agli operatori
del settore alimentare, tenendo conto in particolare
dei seguenti principi:
principi:
b) È necessario garantire la sicurezza degli alimenti
lungo tutta la catena alimentare a cominciare dalla
produzione primaria;
primaria;
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Principale normativa di riferimento
Regolamento (CE) n. 852/
852/2004
Articolo 3 – Obblighi generali
Gli operatori del settore alimentare garantiscono che
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro
controllo soddisfino i pertinenti requisiti fissati nel
presente regolamento .
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Principale normativa di riferimento
Regolamento (CE) n. 852/
852/2004
Articolo 4 – Requisiti generali e specifici in materia
di igiene
Paragrafo 1
Gli operatori del settore alimentare che effettuano la
produzione primaria e le operazioni connesse
elencate nell’allegato I rispettano i requisiti generali
in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I e
ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE)
n. 853/
853/2004.
2004.
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Ambiti della produzione primaria
La produzione primaria comprende :
Allevamento di animali per la produzione di alimenti
nell’azienda agricola e ogni altra attività connessa,
nonché il trasporto di animali per la produzione di carne
ad un mercato o ad un macello e il trasporto di animali
fra aziende agricole;
agricole;
Produzione,
Produzione, allevamento e coltivazione di lumache nella
azienda agricola e loro eventuale trasporto ad uno
stabilimento di trasformazione o ad un mercato;
mercato;
Mungitura
agricola;
agricola;
e
conservazione
del
latte
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nell’azienda
Produzione e raccolta di uova nello stabilimento del
produttore, ma non le operazioni di imballaggio;
imballaggio;
Pesca,
Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca (senza
alterazione sostanziale della loro natura) a bordo di
imbarcazioni (escluse le navi frigorifero e le navi officina)
e loro trasporto al primo stabilimento (compreso le aste
del pesce) a terra, compresi i pesci d’acqua dolce (fiumi,
laghi);
laghi);
Produzione,
Produzione, allevamento,
allevamento, coltivazione e raccolta di pesci
in azienda di acquacoltura e loro trasporto ad uno
stabilimento;
stabilimento;
Produzione,
Produzione, allevamento,
allevamento, coltivazione,
coltivazione, stabulazione e
raccolta di molluschi bivalvi vivi e loro trasporto ad un
centro di spedizione e/o di depurazione, od a uno
stabilimento di trasformazione;
trasformazione;
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Allevamento api,
api, raccolta del miele,
miele, confezionamento ed
imballaggio nella stessa azienda di produzione;
produzione;
Raccolta di funghi,
funghi, bacche,
bacche, lumache,
lumache, tartufi,
tartufi, prodotti
selvatici e prodotti della caccia;
caccia;
Produzione,
Produzione, coltivazione di prodotti vegetali comprese le
operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che
tuttavia non alteri sostanzialmente la loro natura;
natura;
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Obblighi e raccomandazioni per
i produttori primari
Obblighi :
E’ fatto obbligo di registrazione mediante DIA o altre forme
di notifica finalizzate alla registrazione dell’azienda
Rispetto dei requisiti generali in materia di igiene previsti
dall’Allegato I, parte A del Reg.
Reg. (CE) n. 852/
852/2004 :
- garantire i requisiti igienici
- tenere le registrazioni previste
- adottare misure correttive in caso di eventuali
problemi
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Produzione primaria – Requisiti igienici generali
Gli operatori del settore alimentare devono :
Tenere puliti impianti, attrezzature, gabbie, mezzi,
depositi, ecc.
Utilizzare acqua potabile o pulita
Assicurare che il personale che manipola gli alimenti
sia in buona salute e segua una formazione sui rischi
sanitari
Evitare contaminazioni da infestanti
Evitare le contaminazioni da rifiuti pericolosi
Comunicare i focolai di sospette malattie infettive
Usare correttamente gli additivi per i mangimi ed i
medicinali veterinari
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Produzione primaria – Tenuta delle registrazioni
Gli operatori del settore alimentare devono tenere e
conservare le registrazioni relative alle misure adottate
per il controllo dei pericoli … :
Natura ed origine degli alimenti somministrati agli animali
Prodotti medicinali veterinari ed altre cure somministrate
agli animali con le relative date e i periodi di sospensione
Insorgenza di malattie che possono incidere sulla
sicurezza dei prodotti di origine animale
I risultati di tutte le analisi effettuati su campioni prelevati
da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici,
che abbiano rilevanza per la salute umana
Tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su
animali o prodotti di origine animale
L’uso di prodotti fitosanitari e biocidi e loro rintracciabilità
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Obblighi e raccomandazioni per
i produttori primari
Raccomandazioni :
Viene raccomandato ai produttori primari l’adozione di
manuali di corretta prassi igienica (Allegato I, parte B, del
Reg.
Reg. (CE) n. 852/
852/2004)
2004) del tipo:
tipo:
- Manuale di corretta prassi operativa per gli
allevamenti bovini da latte
(redatto da Associazione Italiana Allevatori)
- Produzione primaria attività molluschicoltura
(redatto da AGCIAGCI-AGRITAL, FEDERSCOPESCA, LEGALEGA-PESCA)
- Manuale di corretta prassi allevamenti cunicoli
(redatto da AIA Associazione Italiana Allevatori)
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Destinazione della produzione primaria
Una volta ottenuti i prodotti c.d. primari, questi
continuano il loro percorso nella filiera alimentare
in vari modi :
Vendita diretta da parte del produttore primario
al consumatore
Trasformazione dei prodotti direttamente in
azienda
Vendita ad altre aziende di trasformazione e
commercializzazione
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Produzione e vendita di carni fresche
(bovine, suine, ovine, equine)
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Produzione e vendita di carni fresche bovine, suine, ovine …
L’azienda agricola che effettua l’allevamento di
queste specie di animali può:
a) Vendere i propri capi vivi a commercianti o
stabilimenti di macellazione
b) Vendere direttamente le carni ai consumatori
dopo macellazione presso uno stabilimento
riconosciuto, dotandosi di un idoneo locale di
vendita
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Produzione e vendita di
avicoli e lagomorfi
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Produzione e vendita di carni avicoli e lagomorfi …
Premesso che anche le carni di pollame e lagomorfi
devono
essere
ottenute
in
stabilimenti
di
macellazione riconosciuti, tuttavia sono previste
deroghe per le aziende agricole per la fornitura di
piccoli quantitativi di carne provenienti da pollame e
lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal
produttore al consumatore finale o a laboratori
annessi agli esercizi d viene sti commercio al
dettaglio.
dettaglio.
(ai sensi del Reg.
Reg. (CE) n. 853/
853/2004 il piccolo quantitativo di carni
provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda
agricola dal produttore viene stabilito in un massimo di 50
UBE/anno complessive, dove 1 UBE = 200 polli o 125 conigli)
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Produzione e vendita di carni avicoli e lagomorfi …
Questa attività ricade comunque nel campo di
applicazione del Reg.
Reg. (CE) n. 852/
852/2004 ed è soggetta
ad obbligo di notifica all’Autorità competente ai fini
della registrazione (D.P.G.R. 1 agosto 2006,
2006, n. 40/R
40/R e
s.m. per quanto riguarda la Regione Toscana).
Toscana).
Le Regioni e Province autonome possono stabilire
limiti massimi più restrittivi al numero di capi
macellati presso le aziende agricole del loro
territorio.
territorio.
La Regione Toscana ha emanato linee guida in
materia ai sensi dell’art.
dell’art. 10,
10, punto 2 lettera A) del
DPGR n. 40/R
40/R
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Produzione e vendita di carni avicoli e lagomorfi …
Le linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di
carni, provenienti da pollame e da lagomorfi macellati
nell’azienda agricola in Toscana sono disciplinate
dalla Delibera 31 agosto 2009,
2009, n. 746.
746.
Tale provvedimento mentre stabilisce le specie di
animali allevati in azienda ai fini della macellazione
(Allegato A, capo 1), le quantità massime consentite
(capo 2) in 10.
10.000 capi, i requisiti dei locali di
macellazione (capo 3), ecc.
ecc. esclude dal campo di
applicazione del provvedimento le forniture dirette in
ambito locale al consumatore finale di capi non
macellati sino ad un numero di 500 all’anno,
all’anno, da
intendersi come piccoli quantitativi di prodotti primari.
primari.
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Produzione e vendita di
Latte crudo
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Produzione e vendita di latte crudo…
Oltre al normale conferimento del latte presso uno
stabilimento di trasformazione è consentita la
commercializzazione di latte crudo destinato alla
alimentazione umana secondo le seguenti modalità:
modalità:
Direttamente nell’azienda di produzione
produttore al consumatore finale
dal
Attraverso macchine erogatrici collocate nella
stessa azienda agricola o al di fuori di questa
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Produzione e vendita di latte crudo…
Le aziende di produzione e le macchine erogatrici
devono essere registrate ai sensi del Reg.
Reg. (CE) n.
852/
852/2004,
2004, con le modalità previste, in Toscana, dal
D.P.G.R. 1 agosto 2006,
2006, n. 40/R
40/R.
/R.
Le macchine erogatrici possono essere posizionate
nell’ambito della provincia dove ha sede l’azienda di
produzione o delle province confinanti.
confinanti.
In caso di cessione diretta di latte crudo dal
produttore al consumatore, il produttore è tenuto ad
informare il consumatore con idonei mezzi sulla
necessità di consumare il prodotto previa bollitura
(O.
(O.M. 10 dicembre 2008)
2008)
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Produzione e vendita di latte crudo…
Le aziende che intendono commercializzare latte
crudo devono essere conformi all’Allegato III, sezione
IX, Capo I, del Reg.
Reg. (CE) n. 853/
853/2004,
2004, nonché
rispettare quanto previsto dall’Allegato I del Reg.
Reg.
(CE) n. 852/
852/2004 e predisporre e gestire un piano di
autocontrollo …
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Produzione e vendita di
miele
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Produzione e vendita di miele …
Tutte le fasi di allevamento delle api, raccolta,
confezionamento ed imballaggio in azienda del
miele fanno parte della produzione primaria.
primaria.
L’ambito della produzione primaria è però ristretto
alla vendita del miele al solo consumatore finale,
finale,
escludendo di fatto il «dettagliante».
«dettagliante».
Le operazioni effettuate al di fuori dell’azienda
(come la centrifugazione e/o il confezionamento o
l’imballaggio del miele), comprese quelle svolte da
strutture collettive (es.
(es. Cooperative) per conto dello
apicoltore, non sono considerate come produzione
primaria.
primaria.
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Produzione e vendita delle
uova
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Produzione e vendita delle uova …
L’azienda agricola che produce uova può
destinare la produzione :
a) Ad un centro d’imballaggio per
successiva commercializzazione
la
b) All’industria alimentare per la produzione
di ovoprodotti
c) Alla vendita diretta al consumatore finale
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Produzione e vendita delle uova …
Vendita diretta al consumatore finale
E’ consentita la vendita di uova direttamente
dal produttore al consumatore finale:
finale:
1. nel luogo di produzione o nella «regione
di produzione»
produzione» (identificata nel territorio compreso
in un raggio massimo di 10 Km dal luogo di produzione),
2. in un mercato pubblico locale,
locale,
3. presso il domicilio del consumatore finale
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Produzione e vendita delle uova …
Le uova vendute direttamente al consumatore
finale non sono classificate in base alla qualità
ed al peso, ma devono comunque essere
marchiate con il codice del produttore (art.
(art. 3,
comma 3, Reg.
Reg. (CE) n. 1028/
1028/2006.
2006.
Per allevamenti rurali piccoli (fino a 50 galline) il
produttore può non marchiare le uova venduta
sfuse, ma deve comunque indicare nel punto
vendita mediante un cartello, o informare
l’acquirente indicando nome ed indirizzo del
produttore, data di raccolta, allevate all’aperto.
all’aperto.
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Produzione e vendita dei
Prodotti della pesca
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Produzione e vendita dei prodotti della pesca …
Per quanto previsto nell’Allegato III, sezione VIII,
punto 4, del Reg.
Reg. (CE) n. 853/
853/2004,
2004, la produzione
primaria comprende l’allevamento,
l’allevamento, la pesca e la
raccolta di prodotti vivi della pesca in vista della
immissione sul mercato, compreso le operazioni di
macellazione, dissanguamento, decapitazione,
eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e
confezionamento.
confezionamento.
Il pescatore professionista e l’allevatore di
acquacoltura sono produttori primari.
primari.
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Produzione e vendita del prodotti della pesca …
L’esclusione dall’applicazione del Reg.
Reg. (CE) n.
853/
853/2004 per questi prodotti è identificato, oltre
che dal limite territoriale della provincia e province
confinanti, da quello del «piccolo quantitativo»,
quantitativo»,
pari a 100 Kg giornalieri.
giornalieri.
Entro tali limiti il pescatore e l’allevatore possono
cedere direttamente i loro prodotti a consumatori
finali e a dettaglianti.
dettaglianti.
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Produzione e vendita dei prodotti della pesca …
Resta comunque l’obbligo al produttore primario, ai
fini della rintracciabilità,
rintracciabilità, di produrre al dettagliante
locale o ad un esercizio di somministrazione un
documento,
documento, datato e firmato, attestante l’origine e
la tipologia del prodotto ceduto.
ceduto.
Il documento redatto in duplice copia viene
conservato per almeno tre mesi dalla data della
cessione .
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Produzione e vendita dei prodotti della pesca …
Pescatori e produttori di acquacoltura devono
inoltre rispettare gli obblighi in materia di
etichettatura previsti dal Reg.
Reg. (CE) n. 104/
104/2000,
2000, con
l’unica esclusione per i piccoli quantitativi pari ad
un valore massimo di 20 euro per ciascuna vendita
ad un consumatore finale (Reg.
Reg. (CE) n. 2065/
2065/2001 e
Circolare MIPAAF n. 21329 del 27 maggio 2002)
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
Produzione e vendita dei prodotti della pesca …
Pesca non professionale
Il decreto legislativo 9 gennaio 2012,
2012, n. 4 «misure
per il controllo della normativa in materia di pesca
ed acquacoltura a norma dell’articolo 28 della
Legge 4 giugno 2010,
2010, n. 96»
96» all’art.
all’art. 6, punto 3,
afferma che:
che: «Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la
vendita ed il commercio dei prodotti della pesca
non professionale » .
L’art.
L’art. 6 del medesimo decreto individua nella pesca
non professionale la pesca che sfrutta le risorse
acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici,
sportivi e scientifici .
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Attività di caccia e vendita della
selvaggina cacciata
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata …
Il Reg.
Reg. (CE) n. 178/
178/2002,
2002, art.
art. 3, punto 17,
17, nel
definire la produzione primaria include la
produzione zootecnica precedente la macellazione,
comprese la caccia,
caccia, la pesca e la raccolta dei
prodotti selvatici .
Lo stesso regolamento individua quali prodotti
primari, i prodotti della produzione primaria
compresi i prodotti della terra, dell’allevamento,
della caccia e della pesca (Art.
(Art. 2, comma 2, lettera
b).
b).
Concetti questi ribaditi sia dal Reg.
Reg. (CE) n.
852/
852/2004 che dal D.G.R.T. 1 agosto 2006,
2006, n. 40/R
40/R.
/R.
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Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata …
Per ogni cacciatore è consentito la cessione diretta al
consumatore finale o al dettagliante a livello locale di :
a)
Un capo di selvaggina grossa all’anno
b)
50 capi di selvaggina piccola all’anno
dove per «selvaggina selvatica»
selvatica» il Reg.
Reg. (CE) n.
853/
853/2004 definisce ungulati e lagomorfi selvatici,
nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività
venatoria ai fini del consumo umano,
umano, considerati
selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente
negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi
che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle
della selvaggina allo stato libero …
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata …
dove per :
«selvaggina selvatica piccola»
piccola» si intende la selvaggina
di penna e lagomorfi che vivono in libertà
«selvaggina selvatica grossa»
grossa» i mammiferi terrestri
selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono
alla categoria selvatica piccola
Cosi definita dal Reg.
Reg. (CE) n. 853/
853/2004,
2004, Allegato I, punti
1.7 e 1.8
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata …
Le Linee guida della Conferenza StatoStato-Regioni del 17
dicembre 2009 (Reg.
(Reg. (CE) n. 853/
853/2004),
2004), prevedono che
il cacciatore debba comunicare, in forma scritta,
all’esercente l’attività di commercio al dettaglio, la
zona di provenienza degli animali cacciati, ai fini della
rintracciabilità.
rintracciabilità.
Pertanto il dettagliante venditore deve esibire tale
dichiarazione in caso di controllo.
controllo.
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata …
Formazione
Il Reg.
Reg. (CE) n. 853/
853/2004,
2004, Allegato III, Capitolo I, punto
1, afferma che le persone che cacciano selvaggina
selvatica al fine di commercializzarla per il consumo
umano devono disporre di sufficienti nozioni in materia
di patologie della selvaggina e trattamento della
selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia.
caccia.
L’Autorità competente dovrebbe incoraggiare
associazioni a dispensare tale formazione.
formazione.
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
le
Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata …
La delibera R.T. n. 17 del 11 gennaio 2010 «Linee guida
per la fornitura di piccoli quantitativi di selvaggina
selvatica cacciata direttamente dal cacciatore al
consumatore finale …», al Capo 1, nel ribadire che
ogni cacciatore di cinghiale iscritto nell’apposito
registro provinciale può cedere un cinghiale abbattuto
all’anno, direttamente o nell’ambito della squadra di
caccia, detta anche le modalità con le quali il capo di
ungulato può essere ceduto :
intero non lavorato
oppure
eviscerato
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Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata …
Prevenzione della Trichinellosi
Le carni dei suidi selvatici (cinghiali) restano soggette
ai provvedimenti sanitari relativi al controllo ufficiale di
Trichine nelle carni di cui al Reg.
Reg. (CE) n. 2075/
2075/2005 e
successive disposizioni regionali.
regionali.
Nel caso in cui il solo capo di grossa selvaggina a
rischio di infestazione da Trichine venga ceduto non
lavorato, la responsabilità degli accertamenti
diagnostici ricade sul titolare dell’esercizio di vendita
o di chi lo acquista per lavorarlo.
lavorarlo.
Se il capo viene ceduto lavorato (scuoiato ed
eviscerato), questo deve essere accompagnato da
copia del referto analitico favorevole.
favorevole.
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Raccolta e vendita di funghi
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
Raccolta e vendita di funghi …
Vengono definiti «prodotti primari»,
primari», ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Reg.
Reg. (CE) n.
852/
852/2004,
2004, i prodotti della produzione primaria, i
prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e
della pesca .
Ne consegue che le fasi successive alla raccolta dei
funghi spontanei rientrano nel campo di applicazione
di questo regolamento.
regolamento.
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Raccolta e vendita di funghi …
Anche la Deliberazione della Giunta Regionale
Toscana n. 1114/
1114/2010 «Linea guida applicativa del
Reg.
Reg. (CE) n. 852/
852/2004»,
2004», nel ribadire gli ambiti di
applicazione al regolamento inserisce tra i prodotti
primari la raccolta di funghi,
funghi, tartufi,
tartufi, bacche,
bacche,
lumache,
lumache, ecc.
ecc. selvatici ed il loro trasporto allo
stabilimento di trasformazione con obbligo di
registrazione/denuncia di inizio attività .
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Raccolta e vendita di funghi …
La stessa linea guida conferma però di escludere la
maggior parte di queste attività in quanto rientranti
nell’ipotesi dettata dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera
c) del Reg.
Reg. (CE) n. 852/
852/2004,
2004, «fornitura diretta di
piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore
al consumatore finale od a dettaglianti locali che
forniscono direttamente al consumatore finale ».
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Raccolta e vendita di funghi …
E per la formazione ?
Il Reg.
Reg. (CE) n. 852/
852/2004,
2004, nell’Allegato I, Capo II, punto
5, lettera d), afferma che il personale segua, se del
caso, una formazione sui rischi sanitari .
La delibera della G.R.T. n.559/
559/2008 e la sua nota
esplicativa confermano il principio della formazione,
declinando però a forme più flessibili, anche con
strumenti informativi quali seminari, incontri,
proiezioni video …, delegando l’OSA sulla
responsabilità di adottare, se del caso, misure
adeguate.
adeguate.
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Raccolta e vendita di funghi …
Ne consegue che
il raccoglitore di funghi che trasporta e vende
piccoli quantitativi ai dettaglianti o ai ristoratori
locali non necessita di registrazione, né tantomeno
di formazione.
formazione.
Resta in capo al primo anello commerciale
(ristoratore, dettagliante o grossista) assumere gli
obblighi della tracciabilità, della formazione degli
addetti e della registrazione dell’attività (es.
(es. vendita
o lavorazione funghi epigei spontanei), ribadite dalle
norme di settore specifiche:
specifiche:
L. n. 352/
352/1993,
1993, DPR n. 376/
376/1995,
1995, L. RT n. 16/
16/1999 e
s.m.i.
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Raccolta e vendita di funghi …
L’Allegato I del Reg.
Reg. (CE) n. 852/
852/2004 prevede che
l’OSA possa usufruire dei manuali di corretta prassi
igienica.
igienica.
Al momento non esistono GHP depositati presso il
Ministero della Salute specifici, tranne uno sui funghi
secchi, che riguarda però l’industria alimentare.
alimentare.
Quello che si avvicina di più è il «manuale di corretta
prassi igienica ad uso degli operatori dei mercati
ortofrutticoli all’ingrosso»
all’ingrosso» della FEDAGROMERCATI
2012.
2012.
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
Raccolta e vendita di funghi …
E’ interessante in alcuni passaggi, per comprendere
l’approccio e la verifica delle attività che
commercializzano funghi, quali:
quali:
FUNGHI EPIGEI
Per la commercializzazione dei funghi epigei è
obbligatoria la verifica della presenza di funghi
estranei.
Questo controllo rappresenta un CCP in quanto è una
fase specificatamente progettata per eliminare la
presenza di funghi tossici e velenosi per il
consumatore.
consumatore. Ciò si verifica qualora i funghi vengano
acquistati privi di certificato.
certificato.
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Raccolta e vendita di funghi …
Il controllo dei funghi viene svolto dagli ispettori
micologici dei servizi di igiene pubblica delle ASL
autorizzati
ad
esaminare
ed
accertare
la
commestibilità dei funghi spontanei.
spontanei.
E’ consentita la commercializzazione di altre specie
di funghi che non siano inclusi nel DPR n. 376/
376/1995
purché riconosciute commestibili dalla competente
autorità del Paese di origine.
origine.
Si segnala che la Regione Toscana (Circolare reg.
reg.
1587627.
1587627.0015/
0015/102011)
102011) ha autorizzato i micologi
professionisti ad esaminare ed accertare la
commestibilità dei funghi spontanei in conformità alla
normativa vigente.
vigente.
Quindi CCP nel piano di autocontrollo !!!
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Raccolta e vendita di funghi …
Si legge ancora nel manuale:
manuale:
«Per ciò che concerne i funghi epigei il rischio di
residui di prodotti fitosanitari è esclusivamente
correlato ad eventuali trattamenti boschivi.
boschivi. Pertanto,
se non ci sono segnalazioni e particolari situazioni di
emergenza si ritiene che tale controllo possa essere
poco significativo».
significativo».
Quindi punta l’attenzione sulla valutazione di
contaminazione chimica nei funghi,
funghi, affermando che è
poco probabile.
probabile.
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Raccolta e vendita di funghi …
Infine si fa un cenno
contaminazione fisica :
alla
valutazione
da
Radioattività
Tale controllo dovrà essere eseguito sui funghi epigei
qualora la partita venga acquistata da un Paese extra
UE e non sia disponibile il certificato di analisi.
analisi.
Occhio quindi ai Bq!!!
Bq!!! Molti funghi importati
vengono dall’est europeo, Ucraina e Russia comprese.
comprese.
Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
Grazie dell’attenzione
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