Produzione primaria e vendita diretta dei prodotti alimentari Grosseto, 18 settembre 2014 Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Principale normativa di riferimento Regolamento (CE) n. 178/ 178/2002 Articolo 1, punto 3 Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato e alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione di alimenti destinati al consumo domestico privato. privato. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Principale normativa di riferimento Regolamento (CE) n. 178/ 178/2002 Articolo 3, punto 17 - Altre definizioni “Produzione primaria”, tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e compresa la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici . Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Principale normativa di riferimento Regolamento (CE) n. 852/ 852/2004 Considerando 10 I pericoli alimentari presenti a livello della produzione primaria dovrebbero essere identificati e adeguatamente controllati per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. regolamento. Tuttavia, in caso di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari, da parte dell'operatore del settore alimentare che li produce, al consumatore finale o a dettaglianti locali, è opportuno tutelare la salute pubblica mediante la normativa nazionale, in particolare data la stretta relazione tra il produttore e il consumatore. consumatore. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Principale normativa di riferimento Regolamento (CE) n. 852/ 852/2004 Articolo 1, punto 1 Il presente regolamento stabilisce norme generali di igiene dei prodotti alimentari destinati agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi: principi: b) È necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare a cominciare dalla produzione primaria; primaria; Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Principale normativa di riferimento Regolamento (CE) n. 852/ 852/2004 Articolo 3 – Obblighi generali Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti fissati nel presente regolamento . Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Principale normativa di riferimento Regolamento (CE) n. 852/ 852/2004 Articolo 4 – Requisiti generali e specifici in materia di igiene Paragrafo 1 Gli operatori del settore alimentare che effettuano la produzione primaria e le operazioni connesse elencate nell’allegato I rispettano i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’allegato I e ogni requisito specifico previsto dal regolamento (CE) n. 853/ 853/2004. 2004. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Ambiti della produzione primaria La produzione primaria comprende : Allevamento di animali per la produzione di alimenti nell’azienda agricola e ogni altra attività connessa, nonché il trasporto di animali per la produzione di carne ad un mercato o ad un macello e il trasporto di animali fra aziende agricole; agricole; Produzione, Produzione, allevamento e coltivazione di lumache nella azienda agricola e loro eventuale trasporto ad uno stabilimento di trasformazione o ad un mercato; mercato; Mungitura agricola; agricola; e conservazione del latte Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto nell’azienda Produzione e raccolta di uova nello stabilimento del produttore, ma non le operazioni di imballaggio; imballaggio; Pesca, Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca (senza alterazione sostanziale della loro natura) a bordo di imbarcazioni (escluse le navi frigorifero e le navi officina) e loro trasporto al primo stabilimento (compreso le aste del pesce) a terra, compresi i pesci d’acqua dolce (fiumi, laghi); laghi); Produzione, Produzione, allevamento, allevamento, coltivazione e raccolta di pesci in azienda di acquacoltura e loro trasporto ad uno stabilimento; stabilimento; Produzione, Produzione, allevamento, allevamento, coltivazione, coltivazione, stabulazione e raccolta di molluschi bivalvi vivi e loro trasporto ad un centro di spedizione e/o di depurazione, od a uno stabilimento di trasformazione; trasformazione; Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Allevamento api, api, raccolta del miele, miele, confezionamento ed imballaggio nella stessa azienda di produzione; produzione; Raccolta di funghi, funghi, bacche, bacche, lumache, lumache, tartufi, tartufi, prodotti selvatici e prodotti della caccia; caccia; Produzione, Produzione, coltivazione di prodotti vegetali comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che tuttavia non alteri sostanzialmente la loro natura; natura; Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Obblighi e raccomandazioni per i produttori primari Obblighi : E’ fatto obbligo di registrazione mediante DIA o altre forme di notifica finalizzate alla registrazione dell’azienda Rispetto dei requisiti generali in materia di igiene previsti dall’Allegato I, parte A del Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004 : - garantire i requisiti igienici - tenere le registrazioni previste - adottare misure correttive in caso di eventuali problemi Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione primaria – Requisiti igienici generali Gli operatori del settore alimentare devono : Tenere puliti impianti, attrezzature, gabbie, mezzi, depositi, ecc. Utilizzare acqua potabile o pulita Assicurare che il personale che manipola gli alimenti sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari Evitare contaminazioni da infestanti Evitare le contaminazioni da rifiuti pericolosi Comunicare i focolai di sospette malattie infettive Usare correttamente gli additivi per i mangimi ed i medicinali veterinari Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione primaria – Tenuta delle registrazioni Gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli … : Natura ed origine degli alimenti somministrati agli animali Prodotti medicinali veterinari ed altre cure somministrate agli animali con le relative date e i periodi di sospensione Insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale I risultati di tutte le analisi effettuati su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana Tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale L’uso di prodotti fitosanitari e biocidi e loro rintracciabilità Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Obblighi e raccomandazioni per i produttori primari Raccomandazioni : Viene raccomandato ai produttori primari l’adozione di manuali di corretta prassi igienica (Allegato I, parte B, del Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004) 2004) del tipo: tipo: - Manuale di corretta prassi operativa per gli allevamenti bovini da latte (redatto da Associazione Italiana Allevatori) - Produzione primaria attività molluschicoltura (redatto da AGCIAGCI-AGRITAL, FEDERSCOPESCA, LEGALEGA-PESCA) - Manuale di corretta prassi allevamenti cunicoli (redatto da AIA Associazione Italiana Allevatori) Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Destinazione della produzione primaria Una volta ottenuti i prodotti c.d. primari, questi continuano il loro percorso nella filiera alimentare in vari modi : Vendita diretta da parte del produttore primario al consumatore Trasformazione dei prodotti direttamente in azienda Vendita ad altre aziende di trasformazione e commercializzazione Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di carni fresche (bovine, suine, ovine, equine) Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di carni fresche bovine, suine, ovine … L’azienda agricola che effettua l’allevamento di queste specie di animali può: a) Vendere i propri capi vivi a commercianti o stabilimenti di macellazione b) Vendere direttamente le carni ai consumatori dopo macellazione presso uno stabilimento riconosciuto, dotandosi di un idoneo locale di vendita Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di avicoli e lagomorfi Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di carni avicoli e lagomorfi … Premesso che anche le carni di pollame e lagomorfi devono essere ottenute in stabilimenti di macellazione riconosciuti, tuttavia sono previste deroghe per le aziende agricole per la fornitura di piccoli quantitativi di carne provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi d viene sti commercio al dettaglio. dettaglio. (ai sensi del Reg. Reg. (CE) n. 853/ 853/2004 il piccolo quantitativo di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore viene stabilito in un massimo di 50 UBE/anno complessive, dove 1 UBE = 200 polli o 125 conigli) Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di carni avicoli e lagomorfi … Questa attività ricade comunque nel campo di applicazione del Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004 ed è soggetta ad obbligo di notifica all’Autorità competente ai fini della registrazione (D.P.G.R. 1 agosto 2006, 2006, n. 40/R 40/R e s.m. per quanto riguarda la Regione Toscana). Toscana). Le Regioni e Province autonome possono stabilire limiti massimi più restrittivi al numero di capi macellati presso le aziende agricole del loro territorio. territorio. La Regione Toscana ha emanato linee guida in materia ai sensi dell’art. dell’art. 10, 10, punto 2 lettera A) del DPGR n. 40/R 40/R Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di carni avicoli e lagomorfi … Le linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni, provenienti da pollame e da lagomorfi macellati nell’azienda agricola in Toscana sono disciplinate dalla Delibera 31 agosto 2009, 2009, n. 746. 746. Tale provvedimento mentre stabilisce le specie di animali allevati in azienda ai fini della macellazione (Allegato A, capo 1), le quantità massime consentite (capo 2) in 10. 10.000 capi, i requisiti dei locali di macellazione (capo 3), ecc. ecc. esclude dal campo di applicazione del provvedimento le forniture dirette in ambito locale al consumatore finale di capi non macellati sino ad un numero di 500 all’anno, all’anno, da intendersi come piccoli quantitativi di prodotti primari. primari. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di Latte crudo Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di latte crudo… Oltre al normale conferimento del latte presso uno stabilimento di trasformazione è consentita la commercializzazione di latte crudo destinato alla alimentazione umana secondo le seguenti modalità: modalità: Direttamente nell’azienda di produzione produttore al consumatore finale dal Attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa azienda agricola o al di fuori di questa Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di latte crudo… Le aziende di produzione e le macchine erogatrici devono essere registrate ai sensi del Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004, 2004, con le modalità previste, in Toscana, dal D.P.G.R. 1 agosto 2006, 2006, n. 40/R 40/R. /R. Le macchine erogatrici possono essere posizionate nell’ambito della provincia dove ha sede l’azienda di produzione o delle province confinanti. confinanti. In caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore, il produttore è tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura (O. (O.M. 10 dicembre 2008) 2008) Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di latte crudo… Le aziende che intendono commercializzare latte crudo devono essere conformi all’Allegato III, sezione IX, Capo I, del Reg. Reg. (CE) n. 853/ 853/2004, 2004, nonché rispettare quanto previsto dall’Allegato I del Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004 e predisporre e gestire un piano di autocontrollo … Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di miele Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita di miele … Tutte le fasi di allevamento delle api, raccolta, confezionamento ed imballaggio in azienda del miele fanno parte della produzione primaria. primaria. L’ambito della produzione primaria è però ristretto alla vendita del miele al solo consumatore finale, finale, escludendo di fatto il «dettagliante». «dettagliante». Le operazioni effettuate al di fuori dell’azienda (come la centrifugazione e/o il confezionamento o l’imballaggio del miele), comprese quelle svolte da strutture collettive (es. (es. Cooperative) per conto dello apicoltore, non sono considerate come produzione primaria. primaria. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita delle uova Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita delle uova … L’azienda agricola che produce uova può destinare la produzione : a) Ad un centro d’imballaggio per successiva commercializzazione la b) All’industria alimentare per la produzione di ovoprodotti c) Alla vendita diretta al consumatore finale Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita delle uova … Vendita diretta al consumatore finale E’ consentita la vendita di uova direttamente dal produttore al consumatore finale: finale: 1. nel luogo di produzione o nella «regione di produzione» produzione» (identificata nel territorio compreso in un raggio massimo di 10 Km dal luogo di produzione), 2. in un mercato pubblico locale, locale, 3. presso il domicilio del consumatore finale Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita delle uova … Le uova vendute direttamente al consumatore finale non sono classificate in base alla qualità ed al peso, ma devono comunque essere marchiate con il codice del produttore (art. (art. 3, comma 3, Reg. Reg. (CE) n. 1028/ 1028/2006. 2006. Per allevamenti rurali piccoli (fino a 50 galline) il produttore può non marchiare le uova venduta sfuse, ma deve comunque indicare nel punto vendita mediante un cartello, o informare l’acquirente indicando nome ed indirizzo del produttore, data di raccolta, allevate all’aperto. all’aperto. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita dei Prodotti della pesca Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita dei prodotti della pesca … Per quanto previsto nell’Allegato III, sezione VIII, punto 4, del Reg. Reg. (CE) n. 853/ 853/2004, 2004, la produzione primaria comprende l’allevamento, l’allevamento, la pesca e la raccolta di prodotti vivi della pesca in vista della immissione sul mercato, compreso le operazioni di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento. confezionamento. Il pescatore professionista e l’allevatore di acquacoltura sono produttori primari. primari. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita del prodotti della pesca … L’esclusione dall’applicazione del Reg. Reg. (CE) n. 853/ 853/2004 per questi prodotti è identificato, oltre che dal limite territoriale della provincia e province confinanti, da quello del «piccolo quantitativo», quantitativo», pari a 100 Kg giornalieri. giornalieri. Entro tali limiti il pescatore e l’allevatore possono cedere direttamente i loro prodotti a consumatori finali e a dettaglianti. dettaglianti. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita dei prodotti della pesca … Resta comunque l’obbligo al produttore primario, ai fini della rintracciabilità, rintracciabilità, di produrre al dettagliante locale o ad un esercizio di somministrazione un documento, documento, datato e firmato, attestante l’origine e la tipologia del prodotto ceduto. ceduto. Il documento redatto in duplice copia viene conservato per almeno tre mesi dalla data della cessione . Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita dei prodotti della pesca … Pescatori e produttori di acquacoltura devono inoltre rispettare gli obblighi in materia di etichettatura previsti dal Reg. Reg. (CE) n. 104/ 104/2000, 2000, con l’unica esclusione per i piccoli quantitativi pari ad un valore massimo di 20 euro per ciascuna vendita ad un consumatore finale (Reg. Reg. (CE) n. 2065/ 2065/2001 e Circolare MIPAAF n. 21329 del 27 maggio 2002) Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Produzione e vendita dei prodotti della pesca … Pesca non professionale Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, 2012, n. 4 «misure per il controllo della normativa in materia di pesca ed acquacoltura a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, 2010, n. 96» 96» all’art. all’art. 6, punto 3, afferma che: che: «Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale » . L’art. L’art. 6 del medesimo decreto individua nella pesca non professionale la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici . Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata … Il Reg. Reg. (CE) n. 178/ 178/2002, 2002, art. art. 3, punto 17, 17, nel definire la produzione primaria include la produzione zootecnica precedente la macellazione, comprese la caccia, caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici . Lo stesso regolamento individua quali prodotti primari, i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca (Art. (Art. 2, comma 2, lettera b). b). Concetti questi ribaditi sia dal Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004 che dal D.G.R.T. 1 agosto 2006, 2006, n. 40/R 40/R. /R. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata … Per ogni cacciatore è consentito la cessione diretta al consumatore finale o al dettagliante a livello locale di : a) Un capo di selvaggina grossa all’anno b) 50 capi di selvaggina piccola all’anno dove per «selvaggina selvatica» selvatica» il Reg. Reg. (CE) n. 853/ 853/2004 definisce ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività venatoria ai fini del consumo umano, umano, considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle della selvaggina allo stato libero … Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata … dove per : «selvaggina selvatica piccola» piccola» si intende la selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà «selvaggina selvatica grossa» grossa» i mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla categoria selvatica piccola Cosi definita dal Reg. Reg. (CE) n. 853/ 853/2004, 2004, Allegato I, punti 1.7 e 1.8 Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata … Le Linee guida della Conferenza StatoStato-Regioni del 17 dicembre 2009 (Reg. (Reg. (CE) n. 853/ 853/2004), 2004), prevedono che il cacciatore debba comunicare, in forma scritta, all’esercente l’attività di commercio al dettaglio, la zona di provenienza degli animali cacciati, ai fini della rintracciabilità. rintracciabilità. Pertanto il dettagliante venditore deve esibire tale dichiarazione in caso di controllo. controllo. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata … Formazione Il Reg. Reg. (CE) n. 853/ 853/2004, 2004, Allegato III, Capitolo I, punto 1, afferma che le persone che cacciano selvaggina selvatica al fine di commercializzarla per il consumo umano devono disporre di sufficienti nozioni in materia di patologie della selvaggina e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia. caccia. L’Autorità competente dovrebbe incoraggiare associazioni a dispensare tale formazione. formazione. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto le Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata … La delibera R.T. n. 17 del 11 gennaio 2010 «Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica cacciata direttamente dal cacciatore al consumatore finale …», al Capo 1, nel ribadire che ogni cacciatore di cinghiale iscritto nell’apposito registro provinciale può cedere un cinghiale abbattuto all’anno, direttamente o nell’ambito della squadra di caccia, detta anche le modalità con le quali il capo di ungulato può essere ceduto : intero non lavorato oppure eviscerato Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Attività di caccia e vendita della selvaggina cacciata … Prevenzione della Trichinellosi Le carni dei suidi selvatici (cinghiali) restano soggette ai provvedimenti sanitari relativi al controllo ufficiale di Trichine nelle carni di cui al Reg. Reg. (CE) n. 2075/ 2075/2005 e successive disposizioni regionali. regionali. Nel caso in cui il solo capo di grossa selvaggina a rischio di infestazione da Trichine venga ceduto non lavorato, la responsabilità degli accertamenti diagnostici ricade sul titolare dell’esercizio di vendita o di chi lo acquista per lavorarlo. lavorarlo. Se il capo viene ceduto lavorato (scuoiato ed eviscerato), questo deve essere accompagnato da copia del referto analitico favorevole. favorevole. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … Vengono definiti «prodotti primari», primari», ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004, 2004, i prodotti della produzione primaria, i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca . Ne consegue che le fasi successive alla raccolta dei funghi spontanei rientrano nel campo di applicazione di questo regolamento. regolamento. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … Anche la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1114/ 1114/2010 «Linea guida applicativa del Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004», 2004», nel ribadire gli ambiti di applicazione al regolamento inserisce tra i prodotti primari la raccolta di funghi, funghi, tartufi, tartufi, bacche, bacche, lumache, lumache, ecc. ecc. selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione con obbligo di registrazione/denuncia di inizio attività . Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … La stessa linea guida conferma però di escludere la maggior parte di queste attività in quanto rientranti nell’ipotesi dettata dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004, 2004, «fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale od a dettaglianti locali che forniscono direttamente al consumatore finale ». Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … E per la formazione ? Il Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004, 2004, nell’Allegato I, Capo II, punto 5, lettera d), afferma che il personale segua, se del caso, una formazione sui rischi sanitari . La delibera della G.R.T. n.559/ 559/2008 e la sua nota esplicativa confermano il principio della formazione, declinando però a forme più flessibili, anche con strumenti informativi quali seminari, incontri, proiezioni video …, delegando l’OSA sulla responsabilità di adottare, se del caso, misure adeguate. adeguate. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … Ne consegue che il raccoglitore di funghi che trasporta e vende piccoli quantitativi ai dettaglianti o ai ristoratori locali non necessita di registrazione, né tantomeno di formazione. formazione. Resta in capo al primo anello commerciale (ristoratore, dettagliante o grossista) assumere gli obblighi della tracciabilità, della formazione degli addetti e della registrazione dell’attività (es. (es. vendita o lavorazione funghi epigei spontanei), ribadite dalle norme di settore specifiche: specifiche: L. n. 352/ 352/1993, 1993, DPR n. 376/ 376/1995, 1995, L. RT n. 16/ 16/1999 e s.m.i. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … L’Allegato I del Reg. Reg. (CE) n. 852/ 852/2004 prevede che l’OSA possa usufruire dei manuali di corretta prassi igienica. igienica. Al momento non esistono GHP depositati presso il Ministero della Salute specifici, tranne uno sui funghi secchi, che riguarda però l’industria alimentare. alimentare. Quello che si avvicina di più è il «manuale di corretta prassi igienica ad uso degli operatori dei mercati ortofrutticoli all’ingrosso» all’ingrosso» della FEDAGROMERCATI 2012. 2012. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … E’ interessante in alcuni passaggi, per comprendere l’approccio e la verifica delle attività che commercializzano funghi, quali: quali: FUNGHI EPIGEI Per la commercializzazione dei funghi epigei è obbligatoria la verifica della presenza di funghi estranei. Questo controllo rappresenta un CCP in quanto è una fase specificatamente progettata per eliminare la presenza di funghi tossici e velenosi per il consumatore. consumatore. Ciò si verifica qualora i funghi vengano acquistati privi di certificato. certificato. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … Il controllo dei funghi viene svolto dagli ispettori micologici dei servizi di igiene pubblica delle ASL autorizzati ad esaminare ed accertare la commestibilità dei funghi spontanei. spontanei. E’ consentita la commercializzazione di altre specie di funghi che non siano inclusi nel DPR n. 376/ 376/1995 purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. origine. Si segnala che la Regione Toscana (Circolare reg. reg. 1587627. 1587627.0015/ 0015/102011) 102011) ha autorizzato i micologi professionisti ad esaminare ed accertare la commestibilità dei funghi spontanei in conformità alla normativa vigente. vigente. Quindi CCP nel piano di autocontrollo !!! Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … Si legge ancora nel manuale: manuale: «Per ciò che concerne i funghi epigei il rischio di residui di prodotti fitosanitari è esclusivamente correlato ad eventuali trattamenti boschivi. boschivi. Pertanto, se non ci sono segnalazioni e particolari situazioni di emergenza si ritiene che tale controllo possa essere poco significativo». significativo». Quindi punta l’attenzione sulla valutazione di contaminazione chimica nei funghi, funghi, affermando che è poco probabile. probabile. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Raccolta e vendita di funghi … Infine si fa un cenno contaminazione fisica : alla valutazione da Radioattività Tale controllo dovrà essere eseguito sui funghi epigei qualora la partita venga acquistata da un Paese extra UE e non sia disponibile il certificato di analisi. analisi. Occhio quindi ai Bq!!! Bq!!! Molti funghi importati vengono dall’est europeo, Ucraina e Russia comprese. comprese. Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto Grazie dell’attenzione Alberto Lolini - Azienda USL 9 di Grosseto
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