IN VETRINA SICUREZZA - MACCHINARI PERICOLOSI CON REGOLE AD HOC Non solo formazione di carattere generale. L'imprenditore-datore di lavoro può essere chiamato ad assicurare ai propri lavoratori anche percorsi formativi estremamente specifici e settoriali che necessitano di tempi di adeguamento lunghi e complessi. È il caso, in particolare, di alcune attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione. Per chi opera con queste attrezzature (piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori, gru mobili, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e- pompe per calcestruzzo) particolari è necessario un percorso formativo che il lavoratore deve seguire per ottenere e mantenere l'abilitazione all'utilizzo. AMBIENTE - DISTINGUERE I REATI DALLE VIOLAZIONI INCOLPEVOLI Differenziare la risposta dell'ordinamento in base a specifiche condotte, tenendo conto che ci sono comportamenti dolosi e violazioni incolpevoli. Bisogna reagire in modo incisivo alle condotte criminali, ma senza penalizzare le attività economiche, in un Paese a forte vocazione industriale come il nostro, con generalizzate logiche punitive. Sono le considerazioni espresse da Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, nell'audizione alle Commissioni riunite Giustizia e Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato sulla proposta di legge sui reati nei confronti dell'ambiente. SIQA - GESTIONE INFORMATICA PER LA SICUREZZA E L’AMBIENTE È un applicazione GIS che consente di gestire in forma integrata un insieme complesso di elementi numerici e documentali in collegamento ad elementi cartografici posizionati sul territorio comunale in cui un’azienda o un ente pubblico è situato. Più concretamente si tratta di un software su piattaforma web (in webclient quindi senza necessità di licenze personali per singolo utente) denominato SIQA, che può essere usato per scopi diversi: - utilizzo per una gestione documentale informatica - utilizzo per la gestione delle scadenze - utilizzo come scadenziario“georiferito” INDICE SICUREZZA SICUREZZA - MACCHINARI PERICOLOSI CON REGOLE AD HOC ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO CORSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DA AGGIORNARE DOPO CINQUE ANNI AMBIENTE PESO A DESTINO: LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE NEL REGISTRO CARICO-SCARICO NUOVO REGOLAMENTO PER I GESTORI AMBIENTALI ENERGIA E QUALITÀ WATER FOOTPRINT DIVENTA UNA NORMA INTERNAZIONALE, PUBBLICATA LA ISO 14046 NOTIZIE E ARTICOLI UE PUNTA SU RIUSO ACQUA E LANCIA CONSULTAZIONE ONLINE I FOCUS DI SEA AMBIENTE - DISTINGUERE I REATI DALLE VIOLAZIONI INCOLPEVOLI SIQA - GESTIONE INFORMATICA PER LA SICUREZZA E L’AMBIENTE FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI OTTOBRE 2014 SCADENZE LE SCADENZE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 SENTENZE E QUESITI INFORTUNI SUL LAVORO, RESPONSABILITÀ LEGATA A POTERI D’INTERVENTO SICUREZZA, OBBLIGO DEGLI APPALTATORI SICUREZZA SICUREZZA - MACCHINARI PERICOLOSI CON REGOLE AD HOC Indice Non solo formazione di carattere generale. L'imprenditore-datore di lavoro può essere chiamato ad assicurare ai propri lavoratori anche percorsi formativi estremamente specifici e settoriali che necessitano di tempi di adeguamento lunghi e complessi. È il caso, in particolare, di alcune attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (individuate nell'accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012). Per chi opera con queste attrezzature particolari è necessario un percorso formativo che il lavoratore deve seguire per ottenere e mantenere l'abilitazione all'utilizzo. Si tratta di attrezzature ritenute dal legislatore particolarmente pericolose, individuate in un elenco tassativo che comprende: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru per autocarro, gru a torre, carrelli elevatori, gru mobili, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra e- pompe per calcestruzzo. L'accordo è in vigore dal 12 marzo 2013 e prevede che la formazione sia effettuata entro 24 mesi dalla entrata in vigore dell'accordo, termine che scade il 12 marzo 2015. Pertanto mancano solamente sette mesi alla scadenza e il percorso formativo specifico è lungo e anche oneroso. In questo caso la formazione dei lavoratori va pianificata con molta cura: si tratta di sottoporre il lavoratore a training lunghi ed impegnativi che non consentono di rinviare sine die il momento della acquisizione dell'abilitazione, poiché un lavoratore non abilitato non può, tassativamente, utilizzare l'attrezzatura. Pesano anche gli stretti vincoli imposti dal legislatore alle modalità di erogazione dei corsi: il numero massimo di partecipanti deve essere di 24 unità, con un tetto di sei discenti per docente nella parte pratica del corso. La durata varia a seconda delle tipologie di attrezzatura arrivando anche alle 22 ore di formazione per la conduzione di gru mobili o 34 ore per escavatori a cingoli, pale e terne. A chi al 12 marzo 2013 aveva già svolto corsi di durata non inferiore a quella indicata dall'accordo con teoria e pratica e verifica finale, è riconosciuta la validità della formazione, permanendo il solo obbligo di aggiornamento quinquennale. Per chi a quella data ha potuto attestare l'effettuazione di corsi di durata inferiore, è consentito svolgere il solo modulo di aggiornamento entro il 12 marzo 2015 con verifica dell'apprendimento. Infine, scatta una clausola di salvaguardia per i lavoratori agricoli che possano dimostrare esperienza di almeno due anni: per loro l'unico obbligo resta quello di seguire il modulo di aggiornamento entro il 12 marzo 2017. PER MAGGIORI INFORMAZIONI p.i. Thomas Bassi [email protected] Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369 SICUREZZA ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO Indice Con la circolare 10694 del 5 settembre il Dipartimento dei VVF ha fornito le informazioni per interpretare correttamente le disposizioni contenute nell’allegato 1 del Dpr 151/2011 ( Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi ), con particolare riguardo alle attività 2 e 6 soggette a controllo periodico. L’attività 2 è quella degli “Impianti di compressione o di decompressione infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm 3/h”. L'attività 6 riguarda le “Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica”. Le richieste di chiarimento a cui la circolare ha inteso rispondere, si riferiscono alle relative attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Tenuto conto anche della Regola tecnica “per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”, il Dipartimento fornisce l’interpretazione che si deve dare ai termini “luoghi di concentrazione di persone” che si leggono al punto 2.5.3 (Criteri di progettazione, Distanze di luoghi di concentrazione di persone ) della stessa regola tecnica. La distanza prescritta deve essere “non inferiore a 100 m dalle condotte e i luoghi devono intendersi quelli nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento. E si aggiunge: “Nel caso in cui il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza farà riferimento all’affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo in argomento”. E ancora, a proposito delle distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati, il Dipartimento dei VVF ritiene di poter “escludere dalla applicazione delle distanze di sicurezza quei manufatti mono piano caratterizzati dall’assenza di una o più pareti verticali o parti di esse, prive di serramenti, da aperture poste anche in corrispondenza della copertura e dalla presenza di persone solo occasionale e di breve durata”. Altro argomento, l’attività n.6, Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili. Ricordato che nel passato esse erano soggette ai controlli di prevenzione incendi una tantum, secondo la circolare “eventuali modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, caso per caso, qualora per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotta, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza”. PER MAGGIORI INFORMAZIONI geom. Francesco Ardemagni [email protected] Tel. 0461/433448 – cell. 349/2352898 SICUREZZA CORSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO DA AGGIORNARE DOPO CINQUE ANNI Indice La formazione sulla sicurezza obbligatoria per i lavoratori è entrata ormai nella fase in cui il datore di lavoro deve cominciare a pianificare le nuove scadenze. Il primo ciclo di formazione per la sicurezza, infatti, rimane valido, per ogni lavoratore cinque anni dopo il termine del corso. E dunque per tutti i soggetti coinvolti – lavoratori, preposti e dirigenti – deve essere effettuato un aggiornamento della formazione già erogata entro i cinque anni successivi al completamento del percorso generale di formazione. La durata dell’aggiornamento è di sei ore complessive, da erogare con le modalità ritenute più idonee dal datore di lavoro: un’unica sessione di almeno sei ore o più moduli nel corso degli anni. Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansione e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro. Le verifiche sono per il datore di lavoro uno strumento importantissimo, soprattutto in caso di infortunio per fronteggiare eventuali contestazioni sull’inefficacia o carenza della formazione. Una volta esaurito l’aggiornamento dei lavoratori in azienda, il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere a formare i nuovi assunti che non siano in possesso di adeguati attestati che provino l’avvenuta formazione, e adeguare la formazione del lavoratore in caso di mutamento di mansioni o nel caso in cui il lavoratore provenga da un’azienda con fattori di rischio minori. Terminato il percorso di formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il superamento della prova di verifica obbligatoria è necessario solo per i corsi dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. Per i lavoratori, invece, se la formazione è erogata in aula non è obbligatoria la verifica finale anche se, a parere di chi scrive, è opportuno che sia effettuato e documentato un momento di confronto docenti-discenti, per dimostrare che la formazione è stata efficace. Una dimostrazione importante anche per evitare le pesanti sanzioni: la legge prevede la sanzione dell’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da Euro 1.315,20 a Euro 5.699,20 per il non corretto adempimento degli obblighi formativi. E non finisce qui. Infatti, se un infortunio fosse collegato alla omessa o carente formazione, sarebbe contestato al datore di lavoro (o al suo delegato) e al dirigente anche il delitto di lesioni colpose o omicidio colposo. Inoltre, in caso di lesioni gravi o gravissime, o omicidio colposo, all’azienda potrebbe essere contestata la violazione delle norme del Dlgs 231/2001, con l’applicazione delle sanzioni pecuniarie o interdittive a carico dell’azienda. PER MAGGIORI INFORMAZIONI p.i. Thomas Bassi [email protected] Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369 AMBIENTE PESO A DESTINO: LA CORRETTA INDIVIDUAZIONE NEL REGISTRO CARICO-SCARICO Indice Nel registro di carico e scarico (RCS), quarta colonna, deve essere indicata la quantità prodotta di rifiuto (operazione di "carico"). Una nota circolare congiunta Ministero dell'Ambiente/Ministero dell'Industria specifica che solo quando sia concretamente impossibile indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione a destino, si debba procedere come di seguito indicato: 1. si indica una quantità stimata sul RCS; 2. sul documento "formulario identificazione rifiuti" (FIR), si barra la casella per la verifica del peso a destinazione; 3. sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del FIR, il Produttore procederà a completare i dati del RCS, annotando, con data e firma, la quantità in kg nella casella "annotazioni", ovvero nella quinta ed ultima colonna. La circolare suddetta, specifica che deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. La normativa inoltre non prevede che il Produttore debba espressamente dotarsi di uno strumento di precisione per la pesatura del rifiuto creato. Pertanto, in base a quanto indicato, in risposta ai quesiti posti: si ritiene che non ci siano problemi qualora si verifichi una discrepanza tra peso stimato ed effettivo, in quanto si tratta di due grandezze differenti (l'una può essere indicata anche in m3 e lt, ad esempio, mentre il peso effettivo esclusivamente in kg), e consiste in una possibilità offerta al Produttore dalla normativa di assegnare l'incarico di verificare il peso, giunto a destino, all'impianto destinatario dello stesso; rimane comunque l'obbligo di riportare, nella colonna delle annotazioni, l'indicazione corretta (in kg) del peso del rifiuto; peraltro è necessaria un'indicazione in kg, ovvero l'indicazione del peso effettivo, in quanto dato necessario per l'effettuazione della dichiarazione mediante MUD, da effettuare nel 2014 entro il prossimo 30 aprile; poiché il Legislatore non prevede sanzioni in caso il Produttore non sia dotato di uno strumento di precisione per la pesatura del rifiuto creato, si ritiene ciò non costituisca un problema per il soggetto obbligato all'operazione di "carico" del rifiuto; infine, per quanto attiene la procedura da seguire per l'individuazione del peso a destino si rimanda alla procedura sopra riportata". PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Alessandro Chistè [email protected] Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276 AMBIENTE NUOVO REGOLAMENTO PER I GESTORI AMBIENTALI Indice Come già riportato nella nostra newsletter di settembre 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014 il nuovo regolamento sul funzionamento dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, approvato con D.M. n. 120 del 3 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 7 settembre 2014, che sostituisce il D.M. n. 406 del 28 aprile 1998. Il provvedimento riordina le categorie di iscrizione e introduce l'obbligo di aggiornamento periodico per il responsabile tecnico. Inoltre, disciplina ex novo le modalità di organizzazione dell'Albo, i requisiti dei responsabili tecnici nonché i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, oltre che i termini e le modalità di iscrizione. Conferma invece, tendenzialmente, gli attuali importi per i diritti annuali. Le novità vengono incontro alle richieste delle imprese e intendono semplificare e velocizzare le procedure di iscrizione, variazione e rinnovo - con obbligo della proceduta telematica - e razionalizzare le norme sui requisiti soggettivi delle imprese. Ad esempio, l'essere sottoposti a procedura concorsuale durante il corso di validità dell'iscrizione non costerà più la cancellazione dell'Albo (e le imprese potranno così proseguire l'attività). Sparisce anche l'obbligo di perizia giurata sulla idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare: ora basterà l'attestazione redatta dal responsabile tecnico. Sono numerosi i provvedimenti (deliberazioni/circolari) che il Comitato nazionale, organo di indirizzo e controllo in sede ministeriale, dovrà assumere ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni che andranno a coordinare l'azione delle Sezioni territoriali collocate presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di regione o provincia. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Nadia Mazzoldi [email protected] Tel. 0461/433423 – cell. 335/7183719 ENERGIA E QUALITÀ WATER FOOTPRINT DIVENTA UNA NORMA INTERNAZIONALE, PUBBLICATA LA ISO 14046 Indice Water footprint , o impronta idrica, ovvero la "traccia" che consente di misurare l'impatto dei processi di produzione sulla risorsa idrica, rinnovabile sì ma sempre più limitata, soprattutto in alcune zone del mondo, definire eventuali danni e programmare possibili soluzioni per evitare le ricadute negative sull'ambiente e sulla qualità della vita. La water footprint adesso è oggetto di una norma internazionale, la Iso 14046 ''Environmental management - water footprint - Principles, requirements and guidelines'', che ha visto la luce proprio nei giorni che hanno preceduto l'avvio della World Water Week, la settimana mondiale dedicata all'acqua organizzata dallo Stockholm International Water Institute che si è conclusa a Stoccolma il 5 settembre. Di "water footprint" si parla già da tempo, ma al problema ogni Paese ha dato una sua risposta. "Per gestire un problema ambientale, che è la disponibilità di risorse idriche, c'è bisogno di uno standard", spiega Alessandro Manzardo del Cesqa (dipartimento Ingegneria Industriale dell'Università di Padova), coordinatore del gruppo di lavoro Uni sulla gestione ambientale di prodotto, che ha contribuito alla stesura della norma Iso. "L'acqua - continua - è una risorsa indispensabile ma, sebbene rinnovabile, disponibile in quantità limitata quindi va gestita in modo accorto. Una necessità comune a cui, però, si sono date risposte diverse con un proliferare di strumenti di 'water footprint', generando una certa confusione". Da qui la necessità di trovare dei parametri comuni. Due restano, comunque, i principi fondamentali della norma: l'analisi dell'impatto sull'intero ciclo di vita del prodotto "dalla culla alla tomba", cioè dall'estrazione delle materie prime al consumo finale, e la completezza della valutazione. L'intero processo viene analizzato in tutte le sue sfaccettature. La water footprint analizza non solo i prelievi di risorse idriche, ma anche l'inquinamento delle acque generato dalle attività umane, oltre a prendere in considerazione diverse categorie di impatto, dalla degradazione all'eutrofizzazione, dalla tossicità all'acidificazione delle acque. Conoscere l'impronta idrica di un processo aziendale è un vantaggio non solo per i consumatori ma anche per le aziende. Vantaggio che si traduce in efficienza dei processi produttivi, risparmio di risorse idriche e possibilità di conquistare nuove fette di mercato, attirando i clienti e i consumatori più sensibili alle produzioni sostenibili. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Roberto Fenner [email protected] Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367 NOTIZIE E ARTICOLI UE PUNTA SU RIUSO ACQUA E LANCIA CONSULTAZIONE ONLINE Indice Di fronte alla crescente sfida dei cambiamenti climatici, l'Unione europea corre ai ripari per tutelare un bene primario: l'acqua. L'obiettivo è puntare sul riuso dell'oro blu e per questo la Commissione europea ha deciso di lanciare una consultazione on-line sulle possibili misure per incoraggiare l'impiego di acque reflue trattate. L'appello a partecipare per definire eventuali regole e conoscere gli attuali ostacoli per incrementare il riuso della risorsa idrica è rivolto a tutti: cittadini, aziende, autorità pubbliche, associazioni. Lo scopo per l'Europa è quello di riuscire a rispondere a problemi di carenza e siccità, riducendo il rischio di contaminazione da reflui e abbassando i costi di depurazione. Il riuso dell'acqua inoltre ha minori costi ambientali rispetto al trasporto da una regione all'altra, ma anche degli impianti di desalinizzazione. La consultazione, già disponibile su web (http://europa.eu/index_en.htm), rimarrà aperta fino al 7 novembre prossimo e i risultati confluiranno in una valutazione d'impatto su aspetti chiave del riuso dell'acqua, che includono gli impieghi agricoli, industriali e ricreativi. Su questa base l'anno prossimo Bruxelles proporrà nuove regole. PER MAGGIORI INFORMAZIONI dott. Mario Mengarda [email protected] Tel. 0461/433425 – cell. 348/6564702 I FOCUS DI SEA AMBIENTE - DISTINGUERE I REATI DALLE VIOLAZIONI INCOLPEVOLI Indice Il nuovo disegno di legge in materia di delitti contro l'ambiente corre il rischio di scoraggiare ulteriormente gli investimenti in Italia «di cui il Paese ha urgente bisogno per uscire dalla crisi». Lo ha sottolineato il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, nel corso di una audizione presso le commissioni riunite Giustizia e Territorio del Senato. Necessario distinguere fra reati e violazioni incolpevoli. Confindustria, ha spiegato il direttore generale, condivide le «linee di fondo» del Ddl sui reati ambientali «vale a dire l'opportunità di rafforzare la tutela penale dell'ambiente, reagendo in maniera più incisiva alle condotte criminali» ma ritiene che sia al «contempo essenziale procedere in tale direzione nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e meritevolezza della pena, assicurando interventi che siano meditati sul piano delle conseguenze per le attività economiche e non invece dettati da un'ingiustificata e generalizzata logica punitiva». Per Confindustria è dunque «necessario un intervento che, senza mettere in discussione l'impianto del Ddl, risolva alcuni profili problematici» garantendo un «bilanciamento tra elevata tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile». In particolare è «presupposto imprescindibile» la «netta distinzione tra l'agire della criminalità organizzata in materia ambientale e quello di chi, pur operando nel rispetto degli standard di legge nell'esercizio dell'attività di impresa, talvolta incorre a titolo di colpa in violazioni di norme a tutela dell'ambiente». Infatti, «non valorizzare questa differenza avrà come conseguenza di rendere inaccettabile il rischio d'impresa, scoraggiando investimenti, italiani e stranieri, di cui il Paese ha urgente bisogno per uscire dalla crisi». PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Nadia Mazzoldi [email protected] Tel. 0461/433423 – cell. 335/7183719 I FOCUS DI SEA SIQA - GESTIONE INFORMATICA PER LA SICUREZZA E L’AMBIENTE Indice COS È IL “SIQA” È un applicazione GIS, basata su un database alfanumerico associato ad un sistema informativo territoriale georiferito che consente di gestire in forma integrata un insieme complesso di elementi numerici e documentali in collegamento ad elementi cartografici posizionati sul territorio comunale. Più concretamente si tratta di un software su piattaforma web (in webclient quindi senza necessità di licenze personali per singolo utente) denominato SIQA, che può essere usato per scopi diversi: UTILIZZO PER UNA GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATICA SIQA permette di gestire documenti suddivisi per tematica specifica (ambiente, sicurezza, qualità, ecc.) con pubblicazione e condivisione personalizzata; SIQA permette di gestire in maniera condivisa tutti gli adempimenti urgenti e SAL (stati di avanzamento lavori) rispetto ai programmi di miglioramento e piani di azione identificati; Con SIQA è possibile inviare posta elettronica o alarm/warning a tutti i referenti interessati per la condivisione degli aggiornamenti legislativi tramite un sistema di web mail interno al software per poter pubblicare notizie utili alla gestione della sicurezza ed invio in modo mirato; UTILIZZO PER LA GESTIONE DELLE SCADENZE All’apertura del software compaiono direttamente le attività in scadenza che si possono visualizzare poi nei dettagli all’interno del singolo modulo relativo. SIQA permette di gestire per intero le scadenze di qualsiasi attrezzatura (es. estintori, carrelli, auto aziendali), sensori e rilevatori (es. misuratori di ammoniaca), strumenti vari e documentazione inerente la sicurezza e la salute dei lavoratori, incluse le informazioni relative alla sorveglianza sanitaria (es. visite mediche). I campi relativi alle scadenze possono essere personalizzati per adattarsi alle singole realtà aziendali, e si adatta perfettamente sia per realtà industriali produttive che per pubbliche amministrazioni o associazioni. UTILIZZO COME SCADENZIARIO“GEORIFERITO” Il software permette la gestione di tutte le scadenze tramite GIS (Geographical Information System, sistema informativo territoriale) per qualsiasi elemento, oggetto o documento a cui è stata associata una scadenza (ad es. estintori, autorizzazioni scarico acque, CPI ecc.), in modo da poter immediatamente identificare nelle diverse sedi e dislocazioni territoriali. All’interno del GIS viene visualizzata una mappa con la posizione delle singole unità/sedi interessate, dove, in ognuna delle quali, è possibile indicare oggetti, strumenti e documenti ognuno con la propria scadenza, in maniera da poter tenere sotto controllo in maniera efficacie ed efficiente tutti gli elementi facenti parte del sistema di gestione sicurezza e prevenzione, come ad esempio le scadenze di ogni singolo estintore, le cassette di PS, le porte e divisioni antincendio REI, le varie messe a terra degli edifici, ecc. Nelle videate relative ai singoli oggetti (ad es “estintori”), è possibile personalizzare i campi, aggiungere le voci relative alle scadenze (frequenza, tempistiche, ecc) aggiungere foto, descrizione, link, ecc. e generare l’elenco delle singole scadenze dell’oggetto. PER MAGGIORI INFORMAZIONI dott. Gianni Bosin [email protected] Tel. 0461/433430 – cell. 347/5342969 FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI OTTOBRE 2014 Indice CORSO DI PRIMO SOCCORSO BASE 12 ORE (AZIENDE DI GRUPPO B) 21 ottobre 8.30 - 12.30 22 ottobre 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 CORSO DI PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO (AZIENDE DI GRUPPO A, B, C) 22 ottobre 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ore) 30 ottobre 8.30 – 12.30 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore) 30 ottobre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO 30 ottobre 10.30 – 12.30 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO 30 ottobre 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30 FORMAZIONE PER PREPOSTI (8 ore) 11 novembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO GENERALE (4 ore) 12 novembre 8.30 - 12.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ore aggiuntive alla formazione generale) 12 settembre 13.30 – 17.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO (8 ore aggiuntive alla formazione generale) 13 settembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO ALTO (12 ore aggiuntive alla formazione generale) 13 e 14 settembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 / 8.30 – 12.30 I corsi si svolgeranno presso le aule didattiche di Formazionespa in via Kufstein 5, Loc. Spini di Gardolo - Trento. Per aderire a tali corsi è sufficiente scaricare il modulo di adesione dal sito internet www.formazionespa.it alla sezione NEWS SICUREZZA e inviarlo compilato a [email protected]. I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. La restituzione dei moduli di adesione vale semplicemente quale manifestazione di interesse alla partecipazione e non vincola all’iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi formativi mediante versamento della/e quota/e di partecipazione. Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per preventivi personalizzati prego contattare: dott.ssa Sabrina Baldo cell. 329/2061512 email: [email protected] Per ogni altra indicazione riguardante la formazione contattare: PER MAGGIORI INFORMAZIONI p.i. Thomas Bassi [email protected] Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369 SCADENZE LE SCADENZE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014 Indice Ottobre 2014 06.10 Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di emissione 15.10 Denuncia infortuni attività estrattive (D.Lgs 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente Trasporto materie radioattive (Allegato I D.M. 18/10/05) termine in entro il quale deve essere comunicata all’ APAT una comunicazione trimestrale di riepilogo dei trasporti di materiale fissile speciale o radioattivo svolti in proprio o per conto altrui 20.10 CONAI (reg. Conai) dichiarazione mensile mese precedente (Moduli 6.1, 6.2, 6.3, 6.10) 27.10 Ozono (DPR 147/06 art 4 comma 1) termine entro il quale i detentori di macchine ed impianti di refrigerazione e condizionamento aria e pompe di calore contenenti sostanze controllate (cfc ed hcfc) superiori a 100 Kg devono sottoporre a controllo fughe le apparecchiature 31.10 Rifiuti (L.549/95 Art.3 commi 30 e 31) termine entro il quale i gestori di impianti di incenerimento e discariche senza recupero di energia devono versare alla regione/provincia la rispettiva tassa Acqua (D.M. 06/07/2005 Art.7) termine entro il quale i Comuni o le diverse autorità che ricevono le comunicazioni preventive di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione devono trasmettere alle regioni/province autonome la relazione riassuntiva in materia di trasporto e stoccaggio dei reflui. Emissioni in atmosfera (D.M. 03/02/2005 Art.3) termine entro il quale i gestori di depositi fiscali che importano combustibili per autotrazione devono comunicare all’APAT i dati relativi alle benzine e diesel Novembre 2014 05.11 Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di emissione 14.11 Denuncia infortuni attività estrattive (D.Lgs 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente 20.11 CONAI (reg. Conai) dichiarazione mensile mese precedente (Moduli 6.1, 6.2, 6.3, 6.10) PER MAGGIORI INFORMAZIONI sig. Daniel Sartori [email protected] Tel. 0461/433402 – cell. 335/1810995 SENTENZE E QUESITI INFORTUNI SUL LAVORO, RESPONSABILITÀ LEGATA A POTERI D’INTERVENTO Indice Corte di Cassazione, sentenza n.36438/2014 Affinché gravi su un soggetto la “posizione di garanzia” che lo rende responsabile, per omessa adozione di misure preventive, delle lesioni occorse a soggetti coinvolti in attività lavorative è necessaria la presenza di paralleli poteri di intervento. A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, che con sentenza 1° settembre 2014, n. 36438 ha chiarito come tra gli elementi costitutivi della "posizione di garanzia" prevista dall’articolo 40 del Codice penale ("Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo") vi sia la titolarità di poteri ed obblighi che consentano ad un soggetto (tra cui il datore di lavoro e suoi delegati) di attivarsi per evitare lesione o messa in pericolo del bene giuridico (nella fattispecie, la salute dei lavoratori) la cui integrità è da garantire. Con la medesima pronuncia il Giudice di legittimità ha altresì ricordato (come già ritenuto da consolidata giurisprudenza) che "anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un'attività lavorativa da altri svolta nell'ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione”. Entrando nel dettaglio della sentenza emessa dai giudici , affiorano due enunciati che meritano di essere evidenziati perché da essi emergono importanti necessità a favore della garanzia per la tutela della sicurezza dei lavoratori e non solo. La prima riguarda l'opportunità di dotarsi di un organigramma aziendale della sicurezza in cui definire chiaramente ruoli e competenze; in proposito, particolare attenzione deve essere riposta al caso in cui il Datore di Lavoro voglia avvalersi dell'istituto della delega sancita dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/08, dove però, deve essere chiaro che continuano a permanere a suo carico la vigilanza e il controllo sull'operato del delegato. La seconda necessità che emerge, è relativa alla valutazione di tutti i rischi aziendali compresi quelli riferiti all'ambiente in cui potenzialmente possono essere coinvolti tutti coloro che a qualunque titolo possono trovarsi in una organizzazione di lavoro. Da qui nasce l'ulteriore necessità di definire correttamente il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti) in cui dichiarare esattamente TUTTI i rischi presenti, compresi quelli ambientali e definire le relative misure di prevenzione e protezione a favore di lavoratori e terzi. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Renzo Marucci [email protected] Tel. 0461/433447 – cell. 335/1272394 SENTENZE E QUESITI SICUREZZA, OBBLIGO DEGLI APPALTATORI Indice Corte di Cassazione, sentenza n. 36268/14 La verifica delle capacità tecnico professionali dell'impresa appaltatrice non può essere limitata alle competenze tecniche, ma si deve estendere anche all'osservanza delle norme antinfortunistiche. Il principio è stato espresso dalla Cassazione con la sentenza 36268. La sentenza scaturisce dalla condanna di un appaltatore e dal responsabile delegato alla sicurezza della ditta committente, che aveva affidato l'appalto a una società croata, per aver cagionato al dipendente del primo lesioni personali gravi per imperizia, imprudenza e inosservanza delle norme di prevenzione infortuni da parte dell'azienda appaltatrice. Il responsabile dell'impresa committente ha fatto ricorso. La Cassazione ritiene che il datore di lavoro che si avvale di un'impresa appaltatrice per lavori all'interno dell'azienda ha l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale in relazione al lavoro da fare, dal quale si desume una posizione di garanzia del datore nella scelta dell'impresa e un obbligo di informazione sui rischi specifici che questa incontrerà nell'ambiente di lavoro. La disposizione richiamata non lascia margini di dubbio, secondo la Cassazione, in merito alla finalità della norma, di garantire la sicurezza del lavoro nella particolare situazione in cui determinate attività vengano affidate in appalto e si svolgano nei locali dell'impresa committente. È evidente che la scelta dell'impresa appaltatrice trova la sua ragion d'essere nella finalità di evitare che attraverso la stipula di un contratto di appalto, vengano affidate all'appaltatore lavorazioni o mansioni che il singolo lavoratore non sia in grado di svolgere, con incremento del rischio per la sua sicurezza. Da qui l'altro principio secondo cui la norma ha la funzione di individuare l'ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l'appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Rolando Micheli [email protected] Tel. 0461/433440 – cell. 335/7417482
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