A G eni spa divisione gas & power Piazzale Ezio Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese (MI) N° PROPOSTA Allegato “Condizioni Economiche” free luce maxi Codice condizioni ATMAX_131014 Pensata per Clienti con consumi complessivi oltre 1.000.000 kWh/anno Sottoscrivibile dal 14/10/2013 al 09/02/2014 Condizioni Economiche della somministrazione di energia elettrica mercato libero Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi al servizio di vendita e i corrispettivi relativi al servizio di rete, come di seguito dettagliati. I corrispettivi per il servizio di vendita sono composti dai Corrispettivi Energia, applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto, e si differenziano in base alla tipologia dei punti di prelievo (o PdP) e assumono i valori indicati di seguito: Punti Mono Punti Multi F1 Punti Multi F2 Punti Multi F3 0,06510 €/kWh 0,07570 €/kWh 0,06990 €/kWh 0,04980 €/kWh Punti Mono: PdP per cui non siano rese disponibili a Eni dal Distributore Elettrico misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla Tabella 6 dell’Allegato A alla Delibera AEEG n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni; il corrispettivo energia nel caso monorario rappresenta circa il 51% della spesa totale annua ante imposte per un cliente tipo con potenza impegnata di 200 kW ed un consumo annuo di 1.200.000 kWh. Punti Multi: PdP per cui siano rese disponibili a Eni misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 e sono F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato; F3: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al sabato; tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi (si considerano festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre). Per i Punti Mono per i quali in un qualunque momento successivo il Distributore Elettrico, a seguito della sostituzione o della riprogrammazione del misuratore, renda disponibili a Eni misure orarie o multiorarie in luogo di quelle disponibili fino a quel momento (monorarie o biorarie), Eni provvederà automaticamente ad utilizzare i Corrispettivi Energia relativi ai Punti Multi a partire dal momento in cui tali dati saranno resi disponibili per la fatturazione. Con riferimento a ciascun mese di fonitura, i Corrispettivi Energia a Consumo di cui sopra saranno adeguati alle variazioni del valore a consuntivo dell’Indice ITEC12/REF-E (i cui aggiornamenti mensili sono pubblicati sulla pagina web itec.ref-e.com e sono solitamente riportati anche sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”), in base alla seguente formula: Cn = C0 + (ITEC12n – ITEC120) dove: Cn è il valore del Corrispettivo Energia Variabile relativo alla generica fascia (compreso il caso Mono) applicato nel mese “n” di fornitura; C0 è il corrispondente valore del Corrispettivo Energia Variabile indicato nella tabella precedente; ITEC12n è il valore a consuntivo dell’Indice ITEC12/REF-E (espresso in €/MWh e convertito in €/kWh) relativo al mese “n" di fornitura; ITEC120, pari a 0,04800 €/kWh, è il valore usato come riferimento per la costruzione dei Corrispettivi Energia a Consumo sopraindicati. L’indice ITEC12/REF-E viene aggiornato mensilmente in base all’andamento dei prezzi dei combustibili ad esso sottostanti, in modo da fornire indicazioni di prezzo costantemente in linea con lo scenario energetico. L’Indice ITEC12/REF-E (Copyright© gennaio 2012 REF-E S.r.l. Tutti i diritti riservati) segue l’andamento dei costi di produzione del parco termoelettrico italiano ed è legato a commodities quotate sui mercati internazionali. Ulteriori informazioni su tale indice sono reperibili all’indirizzo internet itec.ref-e.com. Qualora, nel corso della durata del Contratto, REF-E S.r.l. dovesse cessare la pubblicazione dell’Indice ITEC12/REF-E, ovvero dovessero mutare l’indice stesso in una qualsiasi sua parte l’aggiornamento dei Corrispettivi Energia Variabili verrà effettuato prendendo a riferimento un indice sostitutivo, opportunamente costruito da Eni e avente caratteristiche affini al precedente in termini di mix di combustibili sottostanti, tempistiche di calcolo e periodicità di aggiornamento. Nel caso in cui tale indicizzazione fosse stata applicata nel corso delle somministrazioni degli ultimi dodici mesi ai Corrispettivi Energia a Consumo sopra indicati, i valori unitari massimi (espressi in €/kWh) dei Corrispettivi Energia a Consumo stessi si sarebbero verificati relativamente alle somministrazioni del mese di aprile 2013, come di seguito riportati: Punti Mono: 0,08520; Punti Multi: F1 Æ 0,09580; F2 Æ 0,09000; F3 Æ 0,06990; Corrispettivo fisso mese: corrispettivo fisso indipendente dalla tipologia dei punti di prelievo, pari a 100,00 € al mese per punto di prelievo. Tale corrispettivo verrà applicato unicamente al PdP, tra quelli indicati nel presente Contratto, che per primo sarà attivato con eni da parte del distributore locale. Per tutti gli altri PdP previsti contrattualmente oltre al primo attivato, saranno fatturati i soli corrispettivi energia a consumo. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga meno la somministrazione con eni del PdP cui è applicato il Corrispettivo Energia Mese, tale corrispettivo sarà automaticamente applicato al PdP successivo, secondo l’ordine di attivazione. Oltre ai corrispettivi energia ed al corrispettivo fisso mese sopra indicati, sono posti a carico del cliente gli altri corrispettivi per il servizio di vendita di cui all’art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”), con i valori di seguito indicati, con riferimento al 2 trimestre 2013: corrispettivo commercializzazione (importo di pari valore alla PCV così come definita nella delibera aeeg 156/07 e succ. modifiche e integr.): 5,80128 €/pdp/mese, che pesa lo 0,03%; componente di valore pari alla dispBT così come definita nella delibera aeeg 156/07 e succ. modifiche e integr.: -0,37741 €/pdp/mese, che pesa lo 0,00%; Dispacciamento (importi calcolati in base alla del 111/06 e succ. modifiche e integr.; valori validi a dicembre 2012): 0,01110 €/kWh, che pesa il 6,69%; Sbilanciamento: 0,00140 €/kWh, che pesa l’0,42%. Tutti i valori e le percentuali sopra indicate si riferiscono alla spesa totale annua ante imposte per un cliente tipo con potenza impegnata di 200 kW ed un consumo annuo di 1.200.000 kWh, con applicazione del prezzo monorario. Nella loro totalità i servizi di vendita rappresentano circa il 59% della spesa annua di un cliente tipo con le caratteristiche sopra indicate. Oltre ai Corrispettivi per il servizio di vendita indicati nel presente allegato, sono posti a carico del Cliente i corrispettivi riguardanti il servizio di rete relativi ai servizi di trasporto, distribuzione, misura (ivi comprese le componenti A, UC, ed MCT) indicati nell’art. 5 delle CGC. L’energia relativa alle perdite per il trasporto verrà quantificata come stabilito dall’AEEG nella tabella 4 dell’Allegato A alla Delibera 107/09 e successive modifiche ed integrazioni e sarà posta a carico del Cliente alle stesse condizioni e prezzi dell’energia stabiliti nel presente Allegato. Nella loro totalità i servizi di rete rappresentano circa il 41% della spesa annua di un cliente tipo con potenza impegnata di 200 kW ed un consumo annuo di 1.200.000 kWh compresa la componente tariffaria A3 che incide per il 34%. Tutti i valori percentuali sopra indicati sono espressi al netto delle imposte ed al netto perdite. Ad eccezione della componente energia e della componente sbilanciamento (definite dal presente contratto) e della componente di dispacciamento (che subisce periodici aggiornamenti come stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas), i suddetti corrispettivi ed oneri aggiuntivi saranno variati in accordo con i relativi aggiornamenti stabiliti e pubblicati dalle autorità competenti. Ciò fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 delle CGC. Il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere per intero le imposte relative al Contratto e indicati all’art. 13 delle CGC, con le stesse modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente. Le aliquote delle imposte applicate sono consultabili sul sito web eni.com VANTAGGI DEDICATI ALLE MAXI-PMI NESSUN DIRITTO FISSO DI VENDITA PER IL CAMBIO DEL FORNITORE In deroga a quanto indicato nell’articolo 5 delle CGC, non sarà posto a carico del Cliente l’importo previsto per il cambio di fornitore pari a 23 €. NESSUN CORRISPETTIVO FISSO PER I PUNTI DI PRELIEVO OLTRE AL PRIMO Il Corrispettivo Energia Mese sarà applicato unicamente al primo PdP indicato dal Cliente nella Proposta. Per tutti i PdP oltre al primo, saranno fatturati i soli corrispettivi energia variabili. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga meno la somministrazione del PdP cui è applicato il Corrispettivo Energia Mese, tale corrispettivo sarà automaticamente applicato al PdP immediatamente successivo, secondo l’ordine di attivazione. NESSUN CORRISPETTIVO PER LO SBILANCIAMENTO PER I PRIMI 12 MESI DI SOMMINISTRAZIONE A parziale modifica dell’articolo 5 delle CGC, per i primi dodici mesi di somministrazione non sarà posto a carico del Cliente l’onere di sbilanciamento pari a 0,00140 €/kWh. NESSUN ONERE DI “EMISSION TRADING” Eni non addebita al Cliente alcun onere relativo al meccanismo di compensazione delle quote di CO2 (denominato “Emission Trading”). Periodo di validità delle presenti Condizioni Economiche Le presenti Condizioni Economiche sono valide per i primi 24 (ventiquattro) mesi di fornitura. A partire dal secondo periodo annuale di fornitura, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di validità delle presenti Condizioni Economiche, Eni comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove Condizioni Economiche e il relativo periodo di applicazione. In mancanza della predetta comunicazione di Eni, il periodo di validità delle presenti Condizioni Economiche s’intenderà automaticamente prolungato fino a nuova comunicazione da parte di Eni, effettuata sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. E’ fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’art.10 delle CGC. Deposito Cauzionale A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Eni fatturerà al Cliente a titolo di deposito cauzionale, un importo pari a: 7,75 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata fino a 15 kW; 10,33 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata superiore a 15 kW e fino a 100 kW; 11,88 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata superiore a 100 kW, calcolato in funzione delle caratteristiche di ciascun PdP. Tale importo sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta e con la maggiorazione degli interessi legali, con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste impagate e dei relativi interessi moratori, come previsto all’art. 8 delle CGC. Il deposito cauzionale non sarà dovuto nel caso in cui il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture. In tal caso, il deposito eventualmente già versato verrà restituito in occasione del primo ciclo utile di fatturazione. Costituzione di garanzia A garanzia dei pagamenti comunque dovuti a Eni per causa del Contratto e delle prestazioni accessorie,anche successivamente al perfezionamento del contratto, sarà facoltà di Eni richiedere al Cliente con consumi annui complessivi (risultanti dalla somma dei consumi dei suoi PdP) superiori a 2,5 GWh una garanzia bancaria autonoma escutibile a prima domanda scritta (di seguito, “Garanzia”) rilasciata da primario istituto di credito in favore della stessa Eni e conforme al testo inviato unitamente alla comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto. A tal fine, sulla base della verifica dei consumi effettuata da Eni, verrà confermato al Cliente l’eventuale obbligo di consegna della Garanzia con apposita comunicazione scritta. La durata della Garanzia, la modalità di consegna, la tempistica di attivazione e le relative modalità di rinnovo saranno quelle richieste nella comunicazione sopraccitata. Il deposito cauzionale verrà restituito al Cliente nel caso in cui quest’ultimo abbia consegnato ad Eni la Garanzia. Escussione della Garanzia - Risoluzione per mancata ricostituzione della Garanzia Qualora il mancato o parziale pagamento di una fattura da parte del Cliente risulti superiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data di scadenza, il Fornitore potrà escutere, anche senza preavviso, per l’importo rimasto impagato (e relativi interessi moratori) la Garanzia rilasciata dal Cliente (ove prevista, in base a quanto sopra descritto) e, nel caso in cui quest’ultima non sia ripristinata nel suo originario ammontare entro massimi 10 (dieci) giorni solari dalla data di escussione, sarà titolato ex art. 1456 c.c. a dichiarare risolto alla prima fine mese utile il Contratto per fatto e colpa del Cliente stesso, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui all’art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. Rimarrà salvo il risarcimento dei danni ulteriori subiti dal Fornitore. L’onere di attivarsi tempestivamente per l’individuazione di un fornitore alternativo, come per la stipula dei contratti ancillari e connessi, sarà del Cliente, con esclusione di ogni responsabilità per Eni. Le condizioni e i termini di cui al presente allegato prevalgono sulle previsioni di cui alle CGC, ove discordanti. Il presente Allegato è redatto in due originali Copia Eni Timbro e Firma Cliente ................................................................. eni spa divisione gas & power A G Piazzale Ezio Vanoni, 1 20097 San Donato Milanese (MI) N° PROPOSTA Allegato “Condizioni Economiche” free luce maxi Codice condizioni ATMAX_131014 Pensata per Clienti con consumi complessivi oltre 1.000.000 kWh/anno Sottoscrivibile dal 14/10/2013 al 09/02/2014 Condizioni Economiche della somministrazione di energia elettrica mercato libero Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi al servizio di vendita e i corrispettivi relativi al servizio di rete, come di seguito dettagliati. I corrispettivi per il servizio di vendita sono composti dai Corrispettivi Energia, applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto, e si differenziano in base alla tipologia dei punti di prelievo (o PdP) e assumono i valori indicati di seguito: Punti Mono Punti Multi F1 Punti Multi F2 Punti Multi F3 0,06510 €/kWh 0,07570 €/kWh 0,06990 €/kWh 0,04980 €/kWh Punti Mono: PdP per cui non siano rese disponibili a Eni dal Distributore Elettrico misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 di cui alla Tabella 6 dell’Allegato A alla Delibera AEEG n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni; il corrispettivo energia nel caso monorario rappresenta circa il 51% della spesa totale annua ante imposte per un cliente tipo con potenza impegnata di 200 kW ed un consumo annuo di 1.200.000 kWh. Punti Multi: PdP per cui siano rese disponibili a Eni misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 e sono F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato; F3: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al sabato; tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi (si considerano festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre). Per i Punti Mono per i quali in un qualunque momento successivo il Distributore Elettrico, a seguito della sostituzione o della riprogrammazione del misuratore, renda disponibili a Eni misure orarie o multiorarie in luogo di quelle disponibili fino a quel momento (monorarie o biorarie), Eni provvederà automaticamente ad utilizzare i Corrispettivi Energia relativi ai Punti Multi a partire dal momento in cui tali dati saranno resi disponibili per la fatturazione. Con riferimento a ciascun mese di fonitura, i Corrispettivi Energia a Consumo di cui sopra saranno adeguati alle variazioni del valore a consuntivo dell’Indice ITEC12/REF-E (i cui aggiornamenti mensili sono pubblicati sulla pagina web itec.ref-e.com e sono solitamente riportati anche sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”), in base alla seguente formula: Cn = C0 + (ITEC12n – ITEC120) dove: Cn è il valore del Corrispettivo Energia Variabile relativo alla generica fascia (compreso il caso Mono) applicato nel mese “n” di fornitura; C0 è il corrispondente valore del Corrispettivo Energia Variabile indicato nella tabella precedente; ITEC12n è il valore a consuntivo dell’Indice ITEC12/REF-E (espresso in €/MWh e convertito in €/kWh) relativo al mese “n" di fornitura; ITEC120, pari a 0,04800 €/kWh, è il valore usato come riferimento per la costruzione dei Corrispettivi Energia a Consumo sopraindicati. L’indice ITEC12/REF-E viene aggiornato mensilmente in base all’andamento dei prezzi dei combustibili ad esso sottostanti, in modo da fornire indicazioni di prezzo costantemente in linea con lo scenario energetico. L’Indice ITEC12/REF-E (Copyright© gennaio 2012 REF-E S.r.l. Tutti i diritti riservati) segue l’andamento dei costi di produzione del parco termoelettrico italiano ed è legato a commodities quotate sui mercati internazionali. Ulteriori informazioni su tale indice sono reperibili all’indirizzo internet itec.ref-e.com. Qualora, nel corso della durata del Contratto, REF-E S.r.l. dovesse cessare la pubblicazione dell’Indice ITEC12/REF-E, ovvero dovessero mutare l’indice stesso in una qualsiasi sua parte l’aggiornamento dei Corrispettivi Energia Variabili verrà effettuato prendendo a riferimento un indice sostitutivo, opportunamente costruito da Eni e avente caratteristiche affini al precedente in termini di mix di combustibili sottostanti, tempistiche di calcolo e periodicità di aggiornamento. Nel caso in cui tale indicizzazione fosse stata applicata nel corso delle somministrazioni degli ultimi dodici mesi ai Corrispettivi Energia a Consumo sopra indicati, i valori unitari massimi (espressi in €/kWh) dei Corrispettivi Energia a Consumo stessi si sarebbero verificati relativamente alle somministrazioni del mese di aprile 2013, come di seguito riportati: Punti Mono: 0,08520; Punti Multi: F1 Æ 0,09580; F2 Æ 0,09000; F3 Æ 0,06990; Corrispettivo fisso mese: corrispettivo fisso indipendente dalla tipologia dei punti di prelievo, pari a 100,00 € al mese per punto di prelievo. Tale corrispettivo verrà applicato unicamente al PdP, tra quelli indicati nel presente Contratto, che per primo sarà attivato con eni da parte del distributore locale. Per tutti gli altri PdP previsti contrattualmente oltre al primo attivato, saranno fatturati i soli corrispettivi energia a consumo. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga meno la somministrazione con eni del PdP cui è applicato il Corrispettivo Energia Mese, tale corrispettivo sarà automaticamente applicato al PdP successivo, secondo l’ordine di attivazione. Oltre ai corrispettivi energia ed al corrispettivo fisso mese sopra indicati, sono posti a carico del cliente gli altri corrispettivi per il servizio di vendita di cui all’art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto (di seguito “CGC”), con i valori di seguito indicati, con riferimento al 2 trimestre 2013: corrispettivo commercializzazione (importo di pari valore alla PCV così come definita nella delibera aeeg 156/07 e succ. modifiche e integr.): 5,80128 €/pdp/mese, che pesa lo 0,03%; componente di valore pari alla dispBT così come definita nella delibera aeeg 156/07 e succ. modifiche e integr.: -0,37741 €/pdp/mese, che pesa lo 0,00%; Dispacciamento (importi calcolati in base alla del 111/06 e succ. modifiche e integr.; valori validi a dicembre 2012): 0,01110 €/kWh, che pesa il 6,69%; Sbilanciamento: 0,00140 €/kWh, che pesa l’0,42%. Tutti i valori e le percentuali sopra indicate si riferiscono alla spesa totale annua ante imposte per un cliente tipo con potenza impegnata di 200 kW ed un consumo annuo di 1.200.000 kWh, con applicazione del prezzo monorario. Nella loro totalità i servizi di vendita rappresentano circa il 59% della spesa annua di un cliente tipo con le caratteristiche sopra indicate. Oltre ai Corrispettivi per il servizio di vendita indicati nel presente allegato, sono posti a carico del Cliente i corrispettivi riguardanti il servizio di rete relativi ai servizi di trasporto, distribuzione, misura (ivi comprese le componenti A, UC, ed MCT) indicati nell’art. 5 delle CGC. L’energia relativa alle perdite per il trasporto verrà quantificata come stabilito dall’AEEG nella tabella 4 dell’Allegato A alla Delibera 107/09 e successive modifiche ed integrazioni e sarà posta a carico del Cliente alle stesse condizioni e prezzi dell’energia stabiliti nel presente Allegato. Nella loro totalità i servizi di rete rappresentano circa il 41% della spesa annua di un cliente tipo con potenza impegnata di 200 kW ed un consumo annuo di 1.200.000 kWh compresa la componente tariffaria A3 che incide per il 34%. Tutti i valori percentuali sopra indicati sono espressi al netto delle imposte ed al netto perdite. Ad eccezione della componente energia e della componente sbilanciamento (definite dal presente contratto) e della componente di dispacciamento (che subisce periodici aggiornamenti come stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas), i suddetti corrispettivi ed oneri aggiuntivi saranno variati in accordo con i relativi aggiornamenti stabiliti e pubblicati dalle autorità competenti. Ciò fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 delle CGC. Il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere per intero le imposte relative al Contratto e indicati all’art. 13 delle CGC, con le stesse modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente. Le aliquote delle imposte applicate sono consultabili sul sito web eni.com VANTAGGI DEDICATI ALLE MAXI-PMI NESSUN DIRITTO FISSO DI VENDITA PER IL CAMBIO DEL FORNITORE In deroga a quanto indicato nell’articolo 5 delle CGC, non sarà posto a carico del Cliente l’importo previsto per il cambio di fornitore pari a 23 €. NESSUN CORRISPETTIVO FISSO PER I PUNTI DI PRELIEVO OLTRE AL PRIMO Il Corrispettivo Energia Mese sarà applicato unicamente al primo PdP indicato dal Cliente nella Proposta. Per tutti i PdP oltre al primo, saranno fatturati i soli corrispettivi energia variabili. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga meno la somministrazione del PdP cui è applicato il Corrispettivo Energia Mese, tale corrispettivo sarà automaticamente applicato al PdP immediatamente successivo, secondo l’ordine di attivazione. NESSUN CORRISPETTIVO PER LO SBILANCIAMENTO PER I PRIMI 12 MESI DI SOMMINISTRAZIONE A parziale modifica dell’articolo 5 delle CGC, per i primi dodici mesi di somministrazione non sarà posto a carico del Cliente l’onere di sbilanciamento pari a 0,00140€/kWh. NESSUN ONERE DI “EMISSION TRADING” Eni non addebita al Cliente alcun onere relativo al meccanismo di compensazione delle quote di CO2 (denominato “Emission Trading”). Periodo di validità delle presenti Condizioni Economiche Le presenti Condizioni Economiche sono valide per i primi 24 (ventiquattro) mesi di fornitura. A partire dal secondo periodo annuale di fornitura, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo di validità delle presenti Condizioni Economiche, Eni comunicherà in forma scritta al Cliente le nuove Condizioni Economiche e il relativo periodo di applicazione. In mancanza della predetta comunicazione di Eni, il periodo di validità delle presenti Condizioni Economiche s’intenderà automaticamente prolungato fino a nuova comunicazione da parte di Eni, effettuata sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. E’ fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’art.10 delle CGC. Deposito Cauzionale A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, Eni fatturerà al Cliente a titolo di deposito cauzionale, un importo pari a: 7,75 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata fino a 15 kW; 10,33 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata superiore a 15 kW e fino a 100 kW; 11,88 €/kW per ciascun PdP con potenza impegnata superiore a 100 kW, calcolato in funzione delle caratteristiche di ciascun PdP. Tale importo sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta e con la maggiorazione degli interessi legali, con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste impagate e dei relativi interessi moratori, come previsto all’art. 8 delle CGC. Il deposito cauzionale non sarà dovuto nel caso in cui il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale per il pagamento delle fatture. In tal caso, il deposito eventualmente già versato verrà restituito in occasione del primo ciclo utile di fatturazione. Costituzione di garanzia A garanzia dei pagamenti comunque dovuti a Eni per causa del Contratto e delle prestazioni accessorie,anche successivamente al perfezionamento del contratto, sarà facoltà di Eni richiedere al Cliente con consumi annui complessivi (risultanti dalla somma dei consumi dei suoi PdP) superiori a 2,5 GWh una garanzia bancaria autonoma escutibile a prima domanda scritta (di seguito, “Garanzia”) rilasciata da primario istituto di credito in favore della stessa Eni e conforme al testo inviato unitamente alla comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto. A tal fine, sulla base della verifica dei consumi effettuata da Eni, verrà confermato al Cliente l’eventuale obbligo di consegna della Garanzia con apposita comunicazione scritta. La durata della Garanzia, la modalità di consegna, la tempistica di attivazione e le relative modalità di rinnovo saranno quelle richieste nella comunicazione sopraccitata. Il deposito cauzionale verrà restituito al Cliente nel caso in cui quest’ultimo abbia consegnato ad Eni la Garanzia. Escussione della Garanzia - Risoluzione per mancata ricostituzione della Garanzia Qualora il mancato o parziale pagamento di una fattura da parte del Cliente risulti superiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data di scadenza, il Fornitore potrà escutere, anche senza preavviso, per l’importo rimasto impagato (e relativi interessi moratori) la Garanzia rilasciata dal Cliente (ove prevista, in base a quanto sopra descritto) e, nel caso in cui quest’ultima non sia ripristinata nel suo originario ammontare entro massimi 10 (dieci) giorni solari dalla data di escussione, sarà titolato ex art. 1456 c.c. a dichiarare risolto alla prima fine mese utile il Contratto per fatto e colpa del Cliente stesso, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui all’art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. Rimarrà salvo il risarcimento dei danni ulteriori subiti dal Fornitore. L’onere di attivarsi tempestivamente per l’individuazione di un fornitore alternativo, come per la stipula dei contratti ancillari e connessi, sarà del Cliente, con esclusione di ogni responsabilità per Eni. Le condizioni e i termini di cui al presente allegato prevalgono sulle previsioni di cui alle CGC, ove discordanti. Il presente Allegato è redatto in due originali Copia Eni Copia Cliente Timbro e Firma Cliente .................................................................
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