Circolare del 20 gennaio 2014 P a g . 1 di 3 Circolare Numero 12/2014 Oggetto Legge Stabilità 2014 – Analisi delle novità in materia immobiliare. Sommario La legge di Stabilità è intervenuta in materia immobiliare con riferimento alle locazioni abitative, all’obbligo per i notai di istituire un conto corrente dedicato ed in materia fiscale preservando le agevolazioni per coltivatori diretti e IAP e rideterminando l’imposta di registro ordinaria per l’acquisto di terreni agricoli. Contenuto DI SEGUITO L’INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI : LOCAZIONI ABITATIVE. .............................................................................................................................................................. 1 ATTRIBUITE FUNZIONI DI MONITORAGGIO AI COMUNI. ....................................................................................................... 1 DIVIETO DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE PER IL VERSAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE DI UNITA’ ABITATIVE. .................................................................................................................................................................. 1 CONTO CORRENTE DEDICATO PER I NOTAI ..................................................................................................................... 2 ISTITUITO IL CONTO CORRENTE DEDICATO PER IL VERSAMENTO DI SOMME PER ATTI DETERMINATI .............................. 2 TRASFERIMENTO DI TERRENI AGRICOLI ................................................................................................................................... 2 MANTENUTE LE AGEVOLAZIONI NELL’ACQUISTO A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP .......................................... 2 RIDUZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO NELL’ACQUISTO. .................................................................................................... 3 LOCAZIONI ABITATIVE ATTRIBUITE FUNZIONI DI MONITORAGGIO AI COMUNI La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), con l’articolo 1 al comma 49 attribuisce ai comuni funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione anche tramite l’utilizzo del registro di anagrafe condominiale con l’intento dichiarato di assicurare il contrasto all’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative. DIVIETO DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE PER IL VERSAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE DI UNITA’ ABITATIVE Il successivo art. 1 comma 50 interviene sulle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative rendendo obbligatorio dal 1° gennaio 2014 il regolamento degli stessi in forme e modalità che ne assicurino la tracciabilità ed escludano l’utilizzo del denaro contante, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Unica eccezione alla norma viene prevista per il pagamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Circolare del 20 gennaio 2014 P a g . 2 di 3 Il divieto di utilizzo di denaro contante nelle locazioni di unità ad uso abitativo, con l’unica eccezione sopra indicata, e l’obbligatorietà di utilizzo di un mezzo di pagamento che ne permetta la tracciabilità non è legata ad un importo minimo di utilizzo del denaro contante che viene escluso qualsiasi sia l’importo del canone. Per la tracciabilità si dovrà fare riferimento a tutti quei sistemi che consentano l’indicazione nel pagamento di alcuni dati tra cui l’identificazione dell’ordinante e del beneficiario per il tramite di un istituto bancario. CONTO CORRENTE DEDICATO PER I NOTAI ISTITUITO IL CONTO CORRENTE DEDICATO PER IL VERSAMENTO DI SOMME PER ATTI DETERMINATI I commi dal 63 al 67 dell’articolo 1 Legge di stabilità 2014 hanno introdotto il deposito obbligatorio del prezzo delle compravendite e di altre somme da parte del notaio. In particolare l’Art. 1 comma 63 delle legge in commento istituisce l’obbligo per i notai di versamento in apposito conto corrente dedicato di determinate somme: a) onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a tributi per i quali il notaio sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per i quali sia delegato dall'autorità giudiziaria; b) somme affidategli e soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. Tali somme andranno a realizzare un patrimonio separato. Sono poi previste le modalità per lo svincolo delle somme ed alcune particolarità operative mentre gli interessi maturati su tali conti correnti verranno destinati a sostegno del fondo per il credito agevolato alle PMI. La normativa resta in attesa di un decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 120 dal 1° gennaio 2014, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati. TRASFERIMENTO DI TERRENI AGRICOLI MANTENUTE LE AGEVOLAZIONI NELL’ACQUISTO A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP L’articolo 1 comma 608 legge di stabilità 2014 conferma l’applicabilità dell’agevolazione alla cd. Piccola proprietà contadina anche dal primo gennaio 2014 introducendo una specifica eccezione all’abrogazione generalizzata di tutte le agevolazioni sulle imposte di registro relative alla compravendita di immobili anche se previste in leggi speciali (art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n. 104 – cfr. circolare n. 33/2013). Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Circolare del 20 gennaio 2014 P a g . 3 di 3 I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale (comprese le società agricole) continueranno pertanto ad usufruire dell’agevolazione nell’acquisto di terreni agricoli e fabbricati pertinenziali versando l’imposta nella misura agevolata dell’1%. RIDUZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO NELL’ACQUISTO Il successivo articolo 1 comma 609 legge di stabilità 2014 prevede con efficacia dal 1° gennaio 2014 una rideterminazione al 12% dell’imposta di registro ordinaria per l’acquisto di terreni agricoli applicabile ai trasferimenti di beni immobili che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento. Cordiali saluti. Studio Brunello e Partner Avv. Lucia Riedi Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected]
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