Rassegna Web - Gamenet SpA

Rassegna Web del 22.07.2014
POLITICA E ISTITUZIONI .......................................................................................................................... 3
MISURE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ: CHIESTO PRELIEVO DEL 10% SU VINCITE VLT ......................................... 3
DL SETTORE AGRICOLO: PARERE CONTRARIO DELLA BILANCIO SU EMENDAMENTI CHE CHIEDEVANO AUMENTO
TASSE SUI GIOCHI ............................................................................................................................................................. 3
NEWSLOT E VLT...................................................................................................................................... 4
TAR LOMBARDIA SU LIMITE ACCESSO SLOT E VLT: “LEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO COMUNALE SE COSTITUISCE
FORMA DI PREVENZIONE ALLA DIPENDENZE DA GIOCO” ................................................................................................ 4
SCOMMESSE, POKER E ONLINE ............................................................................................................... 6
SOCIAL GAMES: MERCATO TRIPLICHERÀ ENTRO IL 2019, VARRÀ 17,4 MILIARDI DI DOLLARI ......................................... 6
COMUNE DI BOLOGNA: FILTRI A RETE WIRELESS BLOCCANO SITI DI GIOCO ................................................................... 6
TAR LAZIO RINVIA ALTRI RICORSI SULLA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA AI GIUDICI REGIONALI COMPETENTI.......... 6
OPINIONI E COMMENTI .......................................................................................................................... 6
I GIOCHI AI COMUNI: SE NON ORA, QUANDO? ................................................................................................................ 6
SANDI (SNAI): “PRONTI A CONFRONTO CON RETE, NO A INIZIATIVE MEDIATICHE”, E SOLLEVA DUBBI DI
RAPPRESENTATIVITÀ ........................................................................................................................................................ 7
AS.TRO: ‘PER CORTE COSTITUZIONALE NON SERVONO NUOVE LEGGI PER DARE PIÙ POTERI A COMUNI’ .................... 9
MONDO ................................................................................................................................................. 9
EUROPA. E’ BOOM DEL GIOCO D’AZZARDO ILLEGALE. STICKLER (EL): “PERSE ENTRATE PER MILIARDI DI EURO” .......... 9
GRECIA, IL GOVERNO PRONTO AD UNA REGOLAMENTAZIONE DEL GIOCO ONLINE ..................................................... 10
GRECIA, GIANNAKOPOULOS (PRES. COMMISSIONE GIOCHI): “A BREVE NUOVO REGOLAMENTO SUL GIOCO ONLINE” ................ 10
ONLINE, L’UNGHERIA ADOTTA LA PRIMA BLACK LIST. OSCURATI DIECI SITI ................................................................. 10
UNGHERIA . ANCHE BETCLIC, LADBROKES E BWIN NELLA BLACK LIST DEI SITI ILLEGALI ................................................................. 10
A CURA DELL’UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DI GAMENET S.P.A.
Rassegna WEB di martedì 22 luglio 2014
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POLITICA E ISTITUZIONI
MISURE A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ: CHIESTO PRELIEVO DEL 10% SU VINCITE VLT
(GIOCONEWS – 22/07/2014) Alcuni senatori Pd hanno presentato il disegno di legge ‘Misure a sostegno
della competitività, dello sviluppo e delle attività produttive, nonché della semplificazione’, che prevede
anche il prelievo del 10 percento sulle vincite derivanti dagli apparecchi Vlt.
“Il comma 1 dell’articolo 3 – si legge - introduce un prelievo sulle singole vincite conseguite at-traverso gli
apparecchi di intrattenimento rientranti nel articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773 del
1931 (cosid-detta videolottery - VLT). La norma fissa al 10 per cento l’entità del prelievo che andrà calcolata
sulla vincita singola sia nel caso in cui essa venga riscossa dal giocatore o ri-giocata per una nuova partita. A
decorrere dal 1º gennaio 2013 per ef-fetto dell’articolo 1, comma 479, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
«la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del regio
decreto 18 giugno 1933, n. 773, è fissata in misura pari al 5 per cento del-l’ammontare delle somme
giocate». È bene ricordare che il sistema tributario distingue le cosiddette tasse sul gioco dalle tasse sul
premio, le prime sempre dovute dal concessionario aggiudicatario dei diritti di distribuzione dei giochi. Per
quanto ri-guarda le tasse sul premio la disciplina di ri-ferimento è rappresentata dall’articolo 67, comma 1,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Ai sensi del citato articolo 67 le vincite delle lotterie, dei concorsi a pre-mio, dei
giochi e delle scommesse e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte co-stituiscono redditi diversi
che ai sensi del successivo articolo 69, comma 1, costitui-scono reddito per l’intero ammontare perce-pito
nel periodo d’imposta, senza alcuna de-duzione. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1972, n. 600, prevede che tali vincite o premi sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a
titolo d’imposta con facoltà di rivalsa da parte del soggetto che l’ha subita. Tuttavia, nelle ipotesi di giochi
per i quali è imposto un prelievo erariale unico a norma di legge, lo stesso articolo 30, al quarto comma,
stabilisce che la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta è compresa nell’ambito di tale prelievo. Pertanto la
ritenuta alla fonte sulle vincite derivanti dagli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del
regio decreto n. 773 del 1931 è ricom-preso nel prelievo erariale unico operato dallo Stato ai sensi
dell’articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, con-vertito, con modificazioni, dalla legge n.
326 del 2003. Il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce che il concessionario dovrà versare le somme trattenute a
titolo di addizionale alla prima scadenza utile. Il comma 3 dell’articolo 3 rinvia ad un apposito decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di tutti gli aspetti operativi necessari per
l’applicazione del prelievo con particolare riferimento agli adeguamenti tecnologici necessari. Le attuali
funzionalità disponibili sul sistema di gioco di cui al comma 6, lettera b), dell’articolo 110 del regio decreto
n. 773 del 1931 non consentono di associare ad un ticket la se-quenza di giocate effettuate e dunque le relative vincite da sottoporre al prelievo con conseguente impossibilità di esigere il paga-mento
dell’addizionale da parte del soggetto onerato, ossia da parte del giocatore. Il comma 4 dell’articolo 4 fissa
in dodici mesi, decorrenti dalla data di entrata in vi-gore della legge, il termine per l’entrata in vigore delle
disposizioni di cui al comma 1 al fine di riconoscere un periodo di tempo congruo per rendere operativo il
nuovo prelievo”.
DL SETTORE AGRICOLO: PARERE CONTRARIO DELLA BILANCIO SU EMENDAMENTI CHE
CHIEDEVANO AUMENTO TASSE SUI GIOCHI
(AGIMEG - 22/07/2014) Parere contrario della commissione Bilancio del Senato su tutti gli emendamenti in
materia di giochi presentati al DL “disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea”. Le proposte di modifica riguardavano principalmente la
richiesta di inasprire la tassazione sui giochi per reperire i fondi necessari alla copertura economica del
provvedimento. rg/AGIMEG
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NEWSLOT E VLT
TAR LOMBARDIA SU LIMITE ACCESSO SLOT E VLT: “LEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO COMUNALE
SE COSTITUISCE FORMA DI PREVENZIONE ALLA DIPENDENZE DA GIOCO”
(JAMMA – 22/07/2014) Il Tar Brescia, con una ordinanza del 18 luglio scorso, ha respinto il ricorso di un
esercente con ilquale si chiedeva la sospensione dell’ordinanza del Comune di Treviglio che fissa l’orario
massimo di apertura degli esercizi con slot e Vlt dalle10 alle 24.
Le motivazioni.
“Ritenuto-scrivono i giudici- ad un sommario esame:
- pare sussistere la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi
commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale
previsione di cui all’art. 50 comma 7 del TUEL (cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. II – 23/12/2011 n. 2076;
T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 2/4/2010 n. 5619; si veda anche Corte costituzionale 10/11/2011 n. 300);
- che il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni ivi erogate da parte della
collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni
stesse;
- che le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, configurano
pubblici esercizi, di talché per dette sale il Sindaco può esercitare la potestà regolatoria degli orari di
apertura e chiusura al pubblico;
- che la Corte di Giustizia (cfr. sez. III, 12 settembre 2013, cause riunite C -660/11 e C – 8/12),
nell’esaminare approfonditamente la disciplina di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (libertà di
stabilimento e di prestazione di servizi), ha ribadito che, in linea con precedenti decisioni, che “l’obiettivo
attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle
libertà fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di
proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici …” (cfr. T.A.R. Lombardia
Milano, sez. I – 19/12/2013 n. 2885).
- che l’art. 7 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 59/2010 – in attuazione della direttiva Bolkestain – ha escluso dalla
liberalizzazione il gioco d’azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da
gioco;
- che l’intervento comunale non involge in via principale il tema della sicurezza pubblica ma fornisce un
contributo alla costruzione di un sistema di prevenzione sociale (cfr. sentenza Sezione 1/8/2012 n. 1484);
Atteso:
- che le amministrazioni comunali possono, invero, regolare l’attività degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, graduando, in funzione
della tutela dell’interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico;
- che tuttavia, tale potere è stato ridimensionato nei suoi contenuti dall’art. 31 del D.L. 201/2011,
convertito nella legge 214/2011 (c.d. decreto “salva Italia”), che ha riformato l’art. 3 del D.L. 223/2006;
- che, in ogni caso, la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente
agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la
possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; – che
tuttavia ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente
individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non
possono considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna (Consiglio di Stato, sez. V –
30/6/2014 n. 3272);
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- che è stato sottolineato come il Comune – allorquando ritenga di dover “combattere” determinate
situazioni di potenziale turbamento di specifici interessi pubblici degni di tutela – ha il potere di emanare
specifiche ordinanze, ad effetti spaziali e temporali limitati (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I – 7/4/2014 n.
913);
Considerato:
- che è prodotto in atti l’elaborato contenente informazioni e dati sul fenomeno del gioco d’azzardo, con
particolare riguardo all’Ambito Territoriale di Treviglio;
- che la vicenda appare istruita in modo congruo e convincente;
- che la Lombardia è interessata dal 23% del fenomeno ed è la prima Regione per spesa in termini assoluti
(relazione al Parlamento sulle tossicodipendenza – pag. 216 e ss. doc. 13);
- che il Piano nazionale d’azione sul G.A.P. (gioco d’azzardo patologico) 2013 – 2015 del Dipartimento
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio riconosce che le persone vulnerabili risentono dell’alto
grado di accessibilità e di disponibilità gli stimoli di gioco;
- che, tra le azioni raccomandate, vi è quella tra l’altro di ridurre “l’accessibilità” alle slot-machine, alle VLT,
alle lotterie istantanee, alle scommesse sportive, anche mediante la definizione degli orari di apertura e di
chiusura dei punti gioco (doc. 9 Comune – pag. 14 obiettivo 3 azioni raccomandate);
- che la L.r. 21/10/2013 n. 8 ha introdotto norme per la prevenzione trattamento del gioco d’azzardo
patologico;
- che in definitiva la regolazione degli orari di apertura e chiusura dei locali per l’esercizio dell’attività da
gioco lecito costituisce una legittima azione di prevenzione e lotta alle dipendenze del gioco, in conformità
a precise direttive nazionali e regionali;
Evidenziato:
- che l’uso di apparecchi da intrattenimento sembra in crescita (pag. 7 relazione ASL sulla distribuzione della
raccolta per tipologia di gioco, che dà conto del 56,1% del totale nel 2011 contro il 18,1% del 2004);
- che le predette asserzioni, suffragate da dati precisi e fonti qualificate, non sembrano prima facie
depotenziate dalla relazione di parte prodotta in giudizio;
- che non sembra affiorare il vizio afferente all’omesso congruo bilanciamento dei valori coinvolti, poiché
l’interesse dell’esercente della sala da gioco sembra essere stato solo parzialmente sacrificato rispetto ai
rilevanti interessi di natura sociale perseguiti dall’amministrazione;
- che l’ordinanza non sembra confliggere con le pronunce giurisprudenziali sopra citate che impongono
provvedimenti a effetti temporali limitati;
- che infatti l’atto impugnato è ancorato a uno studio dell’A.S.L. che dà conto del panorama attuale del
fenomeno del gioco compulsivo sul territorio, il quale dovrà essere oggetto di aggiornamenti periodici su
sollecitazione della stessa autorità comunale, con conseguente riedizione dell’attività amministrativa sulla
materia entro un ragionevole intervallo temporale;
- che in conclusione il gravame non pare assistito da fumus boni juris;
- che, alla luce della rilevanza della questione controversa, è opportuno fissare contestualmente l’udienza
di merito”.
La data di discussione del merito all’udienza pubblica è stata fissata all’ febbraio del 2015.
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SCOMMESSE, POKER E ONLINE
SOCIAL GAMES: MERCATO TRIPLICHERÀ ENTRO IL 2019, VARRÀ 17,4 MILIARDI DI DOLLARI
(AGIMEG - 22/07/2014) Il mercato mondiale dei social games raggiungerà i 17,4 miliardi di dollari entro il
2019. E’ la previsione che avanza il Transparency Market Research, sottolineando che nel 2012 il mercato
valeva meno di un terzo: 5,4 miliardi di dollari. Tra i fattori determinanti per la crescita, la sempre maggiore
diffusione di smartphone e tablet, e l’allargamento della platea dei giocatori. Attualmente gli utenti sono
circa 200 milioni, numero destinato a raddoppiare entro il 2019. Il mercato maggiore, secondo l’istituto di
ricerca, è quello dell’Asia Pacifica. lp/AGIMG
COMUNE DI BOLOGNA: FILTRI A RETE WIRELESS BLOCCANO SITI DI GIOCO
(GIOCONEWS – 22/07/2014) Il Comune di Bologna ha installato dei filtri alla rete comunale che bloccano
l’accesso a tutti quei siti dove è possibile giocare online. A chi proverà a collegarsi ai siti apparirà una scritta:
‘Il servizio Iperbole Wireless è Slot freE-R e non consente l’accesso a questo sito’.
"Applicare dei filtri è stato molto complicato perché alcuni siti hanno dei nomi che traggono in inganno spiega l’assessore alla Sicurezza e legalità del Comune di Bologna, Nadia Monti - i tecnici hanno dovuto
trovare tutte le parole chiave e bloccarle. Ma i filtri si potranno aggiornare nel caso in cui qualche termine
fosse sfuggito".
L’estensione della rete wireless del Comune di Bologna va da piazza Maggiore, a piazza del Nettuno, fino a
piazza Minghetti e piazza Galvani. Ed ancora copre l’intero parco della Montagnola, l’area retrostante la
Cineteca, i giardini Lorusso e i Giardini Margherita.
TAR LAZIO RINVIA ALTRI RICORSI SULLA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA AI GIUDICI REGIONALI
COMPETENTI
(AGIMEG - 22/07/2014) IL Tar Lazio dichiara nuovamente il proprio difetto di competenza territoriale sui
ricorsi sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza riguardanti Ced e Ct attivi in altre regioni. Pubblicate
oggi due ordinanze, in cui il giudice laziale, “Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 13 giugno
2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.135 comma 1 lettera q-quater del decreto
legislativo 2 luglio 2010 n.104 nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del
Tribunale Amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazione in materia di giochi pubblici
con vincita di denaro”, rinvia la questione ai colleghi lombardi e siciliani. Spetterà comunque ai ricorrenti
chiedere che il ricorso venga riassunto di fronte al Tribunale Regionale competente. lp/AGIMEG
OPINIONI E COMMENTI
I GIOCHI AI COMUNI: SE NON ORA, QUANDO?
(GIOCONEWS – 22/07/2014) La Corte Costituzionale non ha risolto la perenne diatriba tra operatori del
gioco pubblico e amministrazioni. Con la pronuncia dei giorni scorsi che ha sancito l’inammissibilità della
questione di legittimità sollevata dal Tar Piemonte, relativa ad alcune ordinanze dei comuni di Rivoli e
Santhià su atti normativi mirati a limitare l’uso delle slot sui territori, la Corte non ha potuto dirimere la
“questione territoriale” divenuta ormai una vera e propria piaga per gli addetti ai lavori, ma anche per gli
stessi enti locali, che continuano a portare avanti battaglie legali per una legittimazione delle proprie
competenze in fatto di aperture di locali di gioco. L'unica “lezione” proveniente dalla Consulta, se vogliamo,
è quella di un invito (seppure implicito) alla concertazione e a un intervento risolutore da parte dello Stato,
che risolva a monte tutte le questioni aperte sui territori attraverso una riforma organica del settore.
Possibilmente, anche attraverso un Testo Unico in grado di semplificare anche il lavoro di produzione e
interpretazione delle norme che oggi richiede tanto lavoro, e molto spesso vano, pure. Una serie di
soluzioni a cui il Legislatore avrebbe già pensato, tenendo conto che tali principi ricalcano alla perfezione
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quelli contenuti nella Legge di delega fiscale, che conferisce al governo il mandato di riformare per intero il
comparto del gioco pubblico, di cui si aspetta oggi l'attuazione. E ora più che mai, specie dopo la pronuncia
non risolutiva della Corte, che mantiene aperti tutti i fronti critici con le amministrazioni locali.
Certo, va detto (e rivelato, per chi non l'avesse chiaro in mente), che la tanto attesa Delega potrà
rivoluzionare l'intero assetto del comparto e dovrà pure intervenire rispetto alla gestione del gioco a livello
locale, ma non potrà, di fatto, “cancellare” le distanze dai luoghi sensibili previste dal Decreto Balduzzi
(essendo scritto, a chiare lette, nel testo di legge, che vengono “fatte salve” le prescrizioni della precedente
norma proprio riferite a quello specifico punto). Ma è evidente tuttavia che un intervento di sistema potrà
risolvere quanto meno il conflitto istituzionale e di attribuzione di competenze a cui si assiste oggi,
identificando una volta per tutte chi può e chi deve legiferare per l'apertura e l'esercizio delle attività di
gioco, evitando le attuali sovrapposizioni.
In realtà, con l'attuazione della delega si potrebbe fare molto di più, risolvendo non solo la questione che
affligge le imprese del gioco pubblico che si vedono compromettere la propria libertà di impresa pur
esercitando un'attività in nome e per conto dello Stato, ma anche quella degli amministratori locali
andando a completare un puzzle la cui soluzione sarebbe davvero a portata di mano, se solo si volesse
attuare. E del resto lo sarebbe da tempo, se solo lo Stato italiano non fosse tanto miope (o ipocrita, a
seconda dei punti di vista e del grado di fiducia che si vuole riservare alle nostre istituzioni) dal non vedere
una così semplice risoluzione al risoluzione del problema come quella della partecipazione degli Enti nelle
attività di gioco pubblico. Quello, cioè, che in Confindustria hanno battezzato sotto il nome di “tassa di
scopo” e che potremo identificare, più semplicemente, come un'attuazione del federalismo fiscale, per
usare un'espressione meglio nota alla politica, seppure rimasta una definizione quasi soltanto ideale. Il
principio è semplice: coinvolgere i comuni (o, volendo, le regioni) nelle attività di regolamentazione e
controllo del gioco pubblico destinando alle loro casse una parte dei proventi di queste attività. Meno
immediata, forse, è la sua attuazione, ma di certo non impossibile, anzi. Lo schema appare pure
particolarmente efficacie se si pensa che la vera e propria piaga per l'economia del Paese prima ancora che
per i bilanci delle aziende del settore, è quella della diffusione sul territorio di un'offerta ancora ricca di
gioco illegale (che la Guardia di Finanzia ha stimato, nel 2013, pari all'incredibile cifra di 23 miliardi di euro).
Ciò significa che c'è ancora tanto, tantissimo sommerso da recuperare in favore delle casse dello Stato, che
si potrebbe far emergere proprio da una più attenta e capillare attività di controllo e repressione nei centri
urbani. Ecco quindi che la riforma del gioco sul territorio, attraverso una perfetta applicazione di
Federalismo fiscale, potrebbe risultare, addirittura, a costo zero per lo Stato, che non dovrebbe,
probabilmente, rinunciare neppure a un centesimo di quelle somme prodotte dal gioco ogni anno,
generando nuove entrate dalla attività di recupero dell'evasione, per la creazione di un vero circuito
virtuoso.
Ma il concetto è talmente chiaro e semplice che nessuno, prima d'ora, l'ha mai voluto considerare. Neppure
i precedenti governi che tanto hanno declamato il Federalismo come uno degli obiettivi da perseguire per
riformare il paese. Ma ora l'occasione è davvero alla portata. Basti pensare che, oltre all'articolo 14 della
Delega Fiscale che tratta della “materia” gioco, il governo Renzi sta per compiere una riforma che riguarda
proprio gli enti locali e la pubblica amministrazione. Gli stessi ambiti, cioè, che interessano il gioco pubblico
e che sarebbero coinvolti nel processo virtuoso di cui sopra. E se l'operazione di riforma degli enti dovrebbe
essere avviata con la prossima legge di stabilità, cioè entro fine anno, in perfetto sincrono con l'attuazione
della delega, è evidente che è proprio questo il momento di osare di più, per gli operatori e le loro
rappresentanze istituzionali. Ma anche per gli enti locali. Del resto, i dati parlano chiaro da entrambi i lati:
con oltre 180 comuni italiani a rischio default e la raccolta del gioco pubblico in declino (e con essa, di
conseguenza, quella erariale). Se non ora, quando?
SANDI (SNAI): “PRONTI A CONFRONTO CON RETE, NO A INIZIATIVE MEDIATICHE”, E SOLLEVA
DUBBI DI RAPPRESENTATIVITÀ
(GIOCONEWS – 22/07/2014) “L'impressione che ho avuto, leggendo le parole del presidente di Agisco, è
che siamo di fronte a un'iniziativa squisitamente mediatica più che a una vera rivendicazione sindacale”. E'
questo il commento 'a caldo' nel numero uno di Snai, Giorgio Sandi, in risposta alle esternazioni del leader
di Agisco, Francesco Ginestra, che ha lamentato pubblicamente l'inadempienza del concessionario rispetto
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ai contratti stipulati con gli operatori della rete aderenti al sindacato. Sandi, rispondendo pubblicamente
alle accuse, attraverso un'intervista a GiocoNews.it, spiega: “In questi giorni, dopo la nota diffusa da Agisco,
posso dire di non aver ricevuto altri segnali dalla rete di questi presunti disagi e per questa ragione mi
sembra più una presa di posizione strumentale che altro".
"Detto questo, tuttavia, sono sempre disponibile al confronto e a collaborare con tutta la rete e con le varie
parti coinvolte, per migliorare il nostro lavoro. E, anzi, invito i rappresentanti di Agisco a promuovere un
incontro pubblico per avviare un confronto, magari davanti ala stampa oltre che agli operatori e ai soggetti
interessati, riferito ai temi di interesse per la nostra attività”.
LA RISPOSTA AD AGISCO – Nel merito della questione Sandi spiega: “Quanto un anno fa sono diventato
amministratore di Snai ho raccolto il grido e la richiesta di ascolto dei gestori che chiedevano alla società di
andargli incontro perché le mutate condizioni di mercato richiedevano un intervento nelle condizioni di
contratto. E anche se i contratti stipulati da Snai con la rete offrivano condizioni particolarmente favorevoli
ai gestori, com'era inevitabile vista la precedente gestione dell'azienda, su loro richiesta, e lavorandoci
insieme, abbiamo costruito un meccanismo premiante che permetteva onori ancora maggiori agli operatori
in caso di migliori risultati raggiunti da Snai. Fermo restando che bisogna ricordare come i rischi di gestione
che scaturiscono dall'affidamento in concessione e dalla gestione del banco siano in capo a noi e ciò
significa che l'azienda ha compiuto uno sforzo non banale per la definizione di un accordo che però era
stato accolto con favore dai gestori. E anche se oggi le condizioni di mercato sono continuate a mutare, mi
preme ricordare che la strategia dell'azienda è stata sempre orientata alla rete visto che, nella
partecipazione al Bando Monti abbiamo preferito tutelare le agenzie storiche invece di fare incetta di
nuove concessioni perché queste avrebbero creato un conflitto con i gestori delle vecchie agenzie. Inoltre
abbiamo continuato a sviluppare l'attività per esempio attraverso campagne pubblicitarie di cui hanno
beneficiato di gran lunga tutti i nostri gestori, per esempio durante i recenti Mondiali, che non a caso ci
hanno visto uscire più forti come operatore sul mercato nazionale”. Per questo Sandi ritiene “strumentali”
le rivendicazioni di Agisco, ribadendo peraltro che “si tratta di richieste del tutto generiche che per questa
ragione è anche impossibile rispondere nel merito e prima d'ora avevo anche evitato di fare dichiarazioni
pubbliche perché credo che il lavoro svolto fino ad oggi potesse premiarci rendendo vane anche richieste di
stampo mediatico come queste”.
LA “MINACCIA” DEL SINDACATO – Rispetto alle rivendicazioni di Agisco che chiedeva un incontro di fronte
ai Monopoli quale ente “terzo” garante dell'accordo tra le parti minacciando il recesso dei contratti da
parte degli operatori di Agisco, Sandi replica così: “Se i Monopoli si mettessero a fare incontri come garanti
dei rapporti tra tutti i concessionari e fornitori non potrebbero fare altro e non credo che sarebbero
ingessati nella loro attività e improduttivi. Quindi lo reputo del tutto inutile mentre sono a totale
disposizione per un confronto con la rete e anche con Agisco, magari pubblicamente, come già suggerito.
Ma mettere insieme le tre cose non credo abbia alcun senso”. "Quanto alla rescissione del contratto precisa - non siamo un supermercato dal quale si può entrare e uscire liberamente. I contratti ci sono,
vanno rispettati e li difenderemo fino in fondo, anche se naturalmente siamo disponibili a discuterli,
laddove possibile”.
I DUBBI DI RAPRESENTATIVITA' - Non solo. Il leader Snai si spinge oltre e solleva una questione sulla
rappresentatività del sindacato. “Oltre a nutrire dei dubbi nel merito di questa specifica richiesta del
sindacato – spiega – ho altrettante perplessità rispetto alla rappresentatività del soggetto e per questa
ragione chiederemo per vie ufficiali di verificare chi rappresenta questa Agisco. Se prima il sindacato, erede
di Assosnai a sua volta nato in seno alla vecchia proprietà di Snai, era un gruppo compatto, oggi mi risulta
che non sia più così e, al contrario, c'è stata una fuoriuscita di diversi operatori che ha portato peraltro alla
costituzioni di altri organismi. Per questo, non avendo contezza della rappresentatività della sigla, vorrei
quantificare la rappresentatività di questo organismo per sapere ci fa parte effettivamente di questa
associazione e chi conferisce mandato al presidente”.
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AS.TRO: ‘PER CORTE COSTITUZIONALE NON SERVONO NUOVE LEGGI PER DARE PIÙ POTERI A
COMUNI’
(GIOCONEWS – 22/07/2014) “Secondo la sentenza della Corte Costituzionale, depositata il 18 luglio scorso,
il Tar del Piemonte si è semplicemente ‘arenato’ in una questione di carattere interpretativo, che non
richiede alcuna modifica al vigente assetto normativo”.
È quanto afferma l’associazione As.tro. “La Corte applica alla ‘lettera’ il memorandum della ‘conservazione’
del diritto esistente come piattaforma di base della sua funzione, laddove non siano sollevate questioni di
rilevanza politica attinenti il c.d. ‘avanzamento sociale’ della condizione giuridica dell’Ordinamento vigente.
Al cospetto di un auspicato ‘esito’ del ricorso che il Tar di Torino può quindi intraprendere (ovvero salvare i
regolamenti impugnati) ‘coniando’ i precedenti giurisprudenziali citati dalla Corte Costituzionale, non c’è
bisogno di dichiarare l’incostituzionalità di alcunché”.
Il commento politico, secondo l'associazione degli operatori del gioco lecito, “è invece ‘allarmante’: ad oggi
non esisterebbe il c.d. monopolio statale sulla disciplina gioco lecito, ovvero esisterebbe solo nella limitata
sfera della tutela dell’ordine pubblico interno, a sua volta ristretto alla limitata concezione della prerogativa
pubblica di evitare la commissione dei reati (per sua natura inidoneo a sovrapporsi alle profilassi anti gioco
legale adottate dagli enti locali). Se così è la legge delega fiscale, all’articolo 14, costituisce atto normativo
di ‘sensibile novità’, sulla cui base il Governo è chiamato non già a ‘chiarire’, ma a ‘definire’ quel perimetro
di competenza statale che – oggi apprendiamo – non essere mai esistito, e che, quindi, va ‘affermato’
attraverso i decreti attuativi. Non esistono più ‘imbarazzi’ interpretativi, quindi, in ordine al ‘taglio’ che
dovrà caratterizzare la futura ‘legislazione’, obbligata a ‘creare’ quell’uniformità di disciplina su tutto il
territorio nazionale imposta dalla legge delega: o si ‘nazionalizza’ la ‘media’ delle disposizioni regionali, e
quindi si consegna al segmento ‘irregolare’ tutto l’asset del gioco a premio a cui lo Stato deciderà di
‘abdicare’; o si ‘azzerano’ i principi ‘regionali’, adottando le linee guida diramate a dicembre 2013 dal
Ministero della Salute, in tema di ‘accortezza’ nell’accesso e nella pianificazione distributiva delle offerte di
gioco a premio, sancendo la competenza statale sia in materia di ‘tutela della salute’ sia in materia di
disciplina del gioco lecito. Dalla Corte Costituzionale nessuna ‘scorciatoia’ politica. La scelta dovrà essere
netta, così come la disciplina normativa che sarà adottata dovrà essere idonea ad attuare il perimetro di
delega conferito dal Parlamento”.
MONDO
EUROPA. E’ BOOM DEL GIOCO D’AZZARDO ILLEGALE. STICKLER (EL): “PERSE ENTRATE PER
MILIARDI DI EURO”
(JAMMA – 22/07/2014) Il gioco d’azzardo illegale è in pieno boom. E’ l’allarme lanciato da Friedrich Stickler,
presidente della European Lotteries (EL), l’associazione che riunisce i concessionari di gioco, nel corsodi una
conferenza che si è tenuta a Stoccarda.
“Non si è agito quando era il monento e oggi le società che operano nel rispetto delle regole sono in forte
difficoltà”
“I fornitori legali sono sovraregolamentati e contro i clandestini gli interventi sono assolutamente inefficaci”
ha sottolineato Stickler . Così le lotterie e le scommesse sportive illegali sono cresciute rapidamente negli
ultimi anni, soprattutto su Internet. “In Europa, ci sono 15.000 siti di gioco online. 12.500 di loro non
hannoalcuna licenza, non pagano le imposte o al limite solo contributi marginali e soprattutto non tengono
conto della tutela dei giocatori “. Gli operatori autorizzati si trovano ad operare in forte svantaggio
competitivo. “Con aliquote fiscali basse, 1-2% al massimo, non possiamo e non vogliamo competere”.
Stickler chiede che si tuteli il mercato tradizionale, orientata sul modello della lotteria che contrbuisce al
bene pubblico. “Abbiamo bisogno di un pacchetto di misure rigide, specifiche e un quadro giuridico che
preveda sanzioni, il blocco dei flussi di cassa, il divieto di pubblicità illegale e la pubblicazione di black list
per i fornitori non autorizzati in modo da sensibilizzare i media e il pubblico.” Il presidente di EL avverte:
“Nono abbiamo più molto tempo . Se le cose continuano ad andare come negli anni precedenti da qui a
Rassegna WEB di martedì 22 luglio 2014
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poco saremo emarginati come operatori che contribuiscono al welfare pubblico Questo vuol dire anche
miliardi persi, che non andranno più a beneficio della collettività”.
GRECIA, IL GOVERNO PRONTO AD UNA REGOLAMENTAZIONE DEL GIOCO ONLINE
(AGIMEG - 22/07/2014) Il governo greco regolamenterà quanto prima l’offerta di gioco online. E’ quanto
anticipa il presidente della Commissione per il gioco d’azzardo, l’organo regolatore greco, Evgenios
Giannakopoulos che ha infatti dichiarato che la Commissione, su precisa indicazione del governo, sta
lavorando ad un progetto di legge in materia di gioco d’azzardo online e che sarà presto inviato alla
Commissione Europea così come prevede la normativa in materia di regole tecniche. lp/AGIMEG
GRECIA, GIANNAKOPOULOS (PRES. COMMISSIONE GIOCHI): “A BREVE NUOVO REGOLAMENTO SUL
GIOCO ONLINE”
(AGIMEG - 22/07/2014) Il governo greco regolamenterà a breve il settore del gioco online. E’ quanto
anticipa il presidente della Commissione per il gioco d’azzardo, ente regolatore istituito dal governo di
Atene, Giannakopoulos. Il presidente ha infatti dichiarato alla stampa nazionale che la Commissione, su
precisa indicazione del governo, sta lavorando ad un nuovo progetto di legge in materia di gioco online che
sarà inviato quanto prima alla Commissione Europea per la notifica sulle regole tecniche. La questione del
gioco virtuale in Grecia è stato oggetto di un vero e proprio braccio di ferro tra governo e Commissione UE.
Il Governo greco aveva espresso l’intenzione di estendere il monopolio dell’Opap anche sull’online, un
passo che avrebbe vanificato però le aperture mostrate negli ultimi mesi. Nel marzo 2013 la Grecia aveva
infatti notificato a Bruxelles un regolamento contente “Modifiche al quadro normativo del mercato dei
giochi d’azzardo”. Il testo – che aveva passato lo stand still a fine luglio dopo che la Commissione e Malta
avevano inoltrato un parere circostanziato – sostanzialmente prevedeva che la Commissione di controllo e
supervisione del gioco d’azzardo – la CCSG – rilasciasse delle licenze quinquennali per il gioco online. L’iter
per l’assegnazione dei titoli tuttavia non è mai partito e anzi alcuni operatori a fine 2013 avevano anche
adito le vie legali. Ora forse si procederà con un nuovo progetto che terrà conto delle osservazioni
formulate dall’Europa. lp/AGIMEG
ONLINE, L’UNGHERIA ADOTTA LA PRIMA BLACK LIST. OSCURATI DIECI SITI
(AGIMEG - 22/07/2014) Anche l’Ungheria adotta una black list dei siti di gioco non autorizzati, nel primo
elenco finiscono 10 domini tra cui i siti .com di alcuni dei maggiori operatori europei. Tre dei siti inibiti
avevano il dominio .hu: Unibet, SportingBet (gestito da GVC) e 10bet (con licenza di Curaçao). I siti
verranno oscurati inizialmente per un periodo di 90 giorni, in modo da convincere gli operatori a ritirarsi
spontaneamente dal mercato. Al momento in Ungheria si conta un solo operatore con licenza, la lotteria
nazionale Szerencsejáték Zrt che gestisce il sito Tippmixpro.hu in collaborazione con Gtech. L’Ungheria nel
2013 ha varato una legge che prevede l’emissione di un numero illimitato di licenze quinquennali per
l’online, ogni operatore dovrà versare 100 milioni di fiorini (circa 340mila euro) per ciascun gioco che
intende commercializzare. Gli operatori devono inoltre versare un prelievo del 20% sul margine, cui si
aggiunge un 2,5%, sempre sul margine, come tassa per gli oneri di controllo. lp/AGIMEG
UNGHERIA . ANCHE BETCLIC, LADBROKES E BWIN NELLA BLACK LIST DEI SITI ILLEGALI
(JAMMA – 22/07/2014) Ci sono anche Ladbrokes, bwin e Betclic Everest tra gli operatori i cui siti sono stati
inclusi dall’ Hungarian Gambling Supervision Department nella black list dei siti di gioco d’azzardo non
autorizzati.
The Gambling Supervision Department ha confermato che al momento sono stati inseriti i nomi di 10 siti
che operano senza autorizzazione.
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