IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO ED IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO Una recente circolare ministeriale ci consente una pausa di riflessione sul rapporto tra le cd. best practies e le norme di legge, i regolamenti già tesi a disciplinare (in modo confuso si, ma non tanto da essere ignorati) alcuni aspetti del processo civile telematico. Tale provvedimento, lungi dall’apportare chiarezza al marasma creato dalla confusione generale che regna in subiecta materia in assenza di una normativa che conferisca certezza ai riti all’insegna di una chimerica semplificazione di essi, si presta ad essere censurabile per le ragioni che verranno qui appresso esposte. Procediamo con ordine. 1 L’ art. 30 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 44 del 21 Febbraio 2011 , prevede che “Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La ricevuta e la attestazione di pagamento o versamento è allegata alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata all’ufficio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 341, ed è conservata dall’interessato per essere esibita a richiesta dell’ufficio2.” Essa trovava suo utile ed indispensabile riscontro nell’art. 26 delle abrogate specifiche tecniche che disponeva: “Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, la ricevuta di versa- mento è costituita dalla copia informatica dell’originale cartaceo ottenuta per scansione e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi ne fa uso, mentre nel caso di pagamento in modalità telematica la ricevuta è costituita dal documento originale informatico in formato XML, come disciplinato all’articolo 28, comma 2”. Tale disposizione interamente rivisitata dalle nuove specifiche tecniche in vigore dal 15.5.2014, coerentemente con gli assetti che sarebbero venuti in essere a causa dell’esclusività dei depositi telematici a decorrere dal successivo 30.6.2014, non prevede, diversamente dalla precedente, che potesse essere fornita la prova di tale pagamento in modalità diversa da quella telematica (RT – ricevuta telematica. Cfr art.27) in formato xml. Infatti, il secondo comma3 dello stesso articolo che per l’appunto giustificava la possibilità di allegare una scansione del C.U. (pagato in modo tradizionale e quindi in modalità non telematica) alla busta telematica, veniva soppresso. Suddetta normativa4, infatti, allo stesso art. 26 (Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento) ha altrettanto coerentemente precisato che: “Al fine di comunicare in via telematica all’ufficio giudiziario l’avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo u 1 «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.» 2 CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - ART. 34 (Specifiche tecniche) Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi telematici. 3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti. 1. 3 Esso così disponeva: “Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, la ricevuta di versamento è costituita dalla copia informatica dell’originale cartaceo ottenuta per scansione e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi ne fa uso, mentre nel caso di pagamento in modalità telematica la ricevuta è costituita dal documento originale informatico in formato XML, come disciplinato all’articolo 28, comma 2. 4 Ministero della Giustizia - Provvedimento del 16 aprile 2014. In G.U. 30.04.2014 nificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono.”. Infine, il comma 9 dell’articolo in commento precisa altresì che “ La ricevuta di pagamento restituita all’utente a fronte del pagamento effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento dell’importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato”. A tal fine, viene precisato, al successivo art. 27, che in tal modo (e solo così) viene generato il cd IUV Identificativo univoco di pagamento che impedisce il riutilizzo della ricevuta attraverso il suo annullo telematico. Peraltro ci si era interrogati di come fosse possibile eseguire un deposito cartaceo (la ricevuta del Contributo Unificato) in vigenza di una obbligatorietà stabilita dalla legge che l’esclude a priori. Infatti, il disposto di cui all’art. art. 16 bis D.l. n.179/125 che prevede, con decorrenza 30 giugno 2014, per i procedimenti monitori e le procedure esecutive (dopo il pignoramento) che ogni atto e documento debba essere depositato esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto della “normativa anche regolamentare anzi richiamata” (D.M. n.44/2011 e relative specifiche tecniche) lasciava pochi spazi a chi riteneva di dover far ricorso a modalità consentite dalla previgente disciplina che, una volta abrogata, diventava una semplice e mera prassi, La risposta, logica e coerente con l’intera normativa esistente, non poteva che andare in un’unica direzione: non è consentito fornire la prova delle ricevute relativi alle spese di giustizia eseguiti in modalità cartacea lì dove era sancita l’obbligatorietà della modalità telematica per i depositi di atti e documenti. In tali casi, non rimaneva altra strada che far ricorso al pagamento telematico ed alla allegazione della rtp secondo la normativa vigente. Non vi sono a nostro modesto avviso, quindi, altre forme o regole alternative, ripetiamo nei casi in cui vige l’obbligatorietà (esclusività per la precisione, senza ma e senza se, al di là delle eccezioni previste dal-la stessa legge) dei depositi cd. telematici, che possano essere rese valide attraverso protocolli o intese perché contra legem, dirette a fornire la prova del pagamento, e di converso per l'esecuzione del pagamento, per le modalità di interconnessione tra i sistemi nonchè per le modalità di rendicon-tazione e riconciliazione dei pagamenti che solo così “rispettano le Linee Guida emanate dall'Agenzia 5 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. 2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. 3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha Luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. per l'Italia Digitale ai sensi dell'art 5 del D. Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal decreto legge del 30 ottobre 2012, n. 179”6. *** Nonostante le, più che convincenti, argomentazioni esposte, il Ministero della Giustizia, ha con circolare del 28.10.2014, ritenuto che: “14. Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo7. Modalità alternative di pagamento (Testo aggiunto il 27.10.2014) A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni in tema di esclusività del deposito telematico nei procedimenti di cui al libro IV, titolo I, capo I del Codice di Procedura Civile, si è evidenziata la problematica connessa alle modalità con le quali gli Uffici giudiziari devono provvedere all’annullamento delle marche da bollo utilizzate dalla parte che instaura un procedimento per l’assolvimento del Contributo Unificato. Sul punto deve ritenersi condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento. Tale modus operandi appare, come detto, doveroso, poiché, ai sensi dell’art. 12 TU 642/1972, le marche da bollo8 devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato. Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli Uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del C.U. previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23). A tal proposito si consiglia di segnalare alle parti l’esistenza di un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate contenente informazioni utili a tal fine, nonché la pagina del Portale dei Servizi Telematici concernente il pagamento telematico del C.U.”. *** Siamo ben lieti che un provvedimento del genere esoneri gli Avvocati da ulteriori adempimenti tanto farraginosi quanto costosi, rendendo liberi i Cancellieri dal pretendere che la prova del pagamento del contributo unico possa diversamente essere fornita, con le limitazioni e gli interrogativi che verranno di seguito esposti. Tale provvedimento, infatti, oltre a disattendere tutti i principi ispiratori del processo civile telematico (automatismo, velocizzazione, semplificazione, trasparenza, sicurezza, risparmio di risorse e delocalizzazione), renderà difficoltoso o improbabile il controllo del pagamento delle spese di giustizia e presta il fianco ad una seria di dubbi e perplessità. 1. Il Cancelliere, non può trattenere il contributo unificato pagato in modo tradizionale (non ha un potere del genere) anzi gli è vietato ricevere un deposito “cartaceo” lì dove è sancita l’esclusività della modalità telematica, ma dovrà, secondo la circolare in commento,: “invitare il procuratore della parte”, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo9, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo 6 Art. 26, comma 3de quo. 7 In concomitanza con l’ introduzione del contributo unificato, l’ art. 9, c. 1, L. 23 dicembre 1999 n. 488 prima, e l’ art. 18 del T.U., hanno disposto la non applicabilità dell’ imposta di bollo ai procedimenti giurisdizionali. 8 9 Cfr nota n.7 Cfr nota n.7 inserimento nel fascicolo informatico, “a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento”. 2. Tale modalità10, abbiamo dimostrato, non solo non è prevista da alcuna legge e, anche se lo fosse, non sarebbe soggetta a prescrizioni e termini. Pertanto, la sua inosservanza non potrebbe perciò essere sanzionata. Per converso, il D.P.R. 30-05-2002, n. 11511 a riguardo precisa che la ricevuta del versamento12 deve essere allegata all’atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo (oppure 10 Giova evidenziare che l’annullo a mezzo apposizione del timbro a secco, riguarda soltanto il bollo e non anche il contributo unificato. A tal fine giova evidenziare che il Contributo Unificato ha semplificato la tassazione degli atti giudiziari, eliminando di fatto le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario. 11 Capo I (Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo) ART. 191 (Determinazione delle modalità di pagamento) Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ART. 192 (Modalità di pagamento) Il contributo unificato è corrisposto mediante: versamento ai concessionari; versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. ART. 193 (Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio) 1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia. 2. Con la convenzione sono stabiliti: i compensi spettanti agli intermediari; le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme; le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3; le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali. ART. 194 (Ricevuta di versamento) 1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale: l'ufficio giudiziario adito; le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente; le generalità delle altre parti. 2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti. 3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo. 4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. 5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio. 6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale. ART. 195 (Determinazione delle regole tecniche telematiche) Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato. ART. 248 (Invito al pagamento) 1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 13, comma 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio. 3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. 12 effettuato sia mediante modello 23 (cod. tributo 941T - cod. Tribunale 9B0), sia bollettino di c/corrente postale (alla sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato) che rilasciata dalle rivendite di tabacchi autorizzate (attraverso l’apposito contrassegno che quando, aumentando il valore della causa, la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo) o nei procedimenti esecutivi, all’atto della presentazione della istanza per l’assegnazione e la vendita dei beni pignorati. Tanto, potrà, per quanto detto, avvenire soltanto se il pagamento verrà effettuato telematicamente, per essere altrettanto telematicamente depositata la sua prova attraverso la RTP in formato xml, secondo le specifiche tecniche di cui si è detto ed inserito nel fascicolo informatico. Infatti, tali ricevute non potranno essere allegate secondo le anzi dette modalità previste dal D.P.R. 30-05-2002, n. 115 che presuppongono la stampa degli atti ivi richiamati che, invece nel pct devono obbligatoriamente seguire la modalità telematica. Dall’altro canto, desta un triplice interrogativo: 1. Anche a voler attribuire per circolare (cosa invero preoccupante) un potere di annullamento di tali ricevute, nel fascicolo (cartaceo) non rimarrà traccia visibile e concreta di tale adempimento che, invero, sarà rimesso al solo ed unico “accertamento” operato dal Cancelliere di turno, e la prova del pagamento non sarà diversamente riscontrabile, ed il relativo pagamento verificabile, rendicontabile e men che meno riconciliabile: Un vero e proprio ossimoro (prova non probante dell’avvenuto pagamento). Con innegabili conseguenze riconducibili al noto principio “qui custodiet custodies”! 2. Altra perplessità è legata alle conseguenze connesse alla mancata adesione del procuratore costituito all’invito di recarsi presso l’ufficio giudiziario in modo da consentire l’annullamento della ricevuta. Ribadiamo che l’obbligo di osservare tale invito (non sanzionato) non è previsto da alcuna disposizione, anzi era dapprima previsto e poi espunto dall’art. 26 delle specifiche tecniche a corredo del pct (Cfr. nota n.4), men che meno è previsto l’annullamento a mezzo timbro a secco della ricevuta del contributo unificato che la sua acquisizione al fascicolo cartaceo (perché carente degli atti cui dovrebbe essere allegato). Res sic stantibus, ci siamo chiesti che farà il cancelliere, comunque tenuto ad accettare il deposito (anche in assenza del pagamento delle spese di giustizia) e provvedere alle successive incombenze, trasmetterà gli atti al campione civile13 per il recupero perché venga iscritta a ruolo l’evasione in virtù dell’inosservanza delle best practies istituite dalla circolare ministeriale? 3. Dubbi sono, infine, legati alla relativa faciloneria con la quale si è inteso superare l’empasse e le difficoltà create dall’assenza di una rivisitazione generale e sistematica dell’intero compendio processualcivilistico per renderlo agevolmente comprensibile e compatibile con (le tante, forse troppe) disposizioni che, mosse dalle nuove esigenze dirette a fornirgli una nuova veste per dotarlo di gambe più veloci, volgono alla sua infortelematizzazione. Le prassi (soprattutto quelle contra legem) non possono, o meglio ancora, non devono trovare ingresso o soluzioni ancorchè possano compiacere la routine messa a repentaglio dalla novità. Che poi ambienti ministeriali ignorino principi generali, norme e regolamenti, ahimè è un altro discorso …. ci lascia sorpresi ma non stupefatti! Vincenzo Di Maggio deve essere apposta sull’apposito modello compilato approvato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate solo quando manca la nota di iscrizione a ruolo o atto equipollente) 13 Gli artt. 247 e 248 del T.U. stabiliscono che l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si riconduce il pagamento o l'integrazione del contributo unificato. Pertanto nei casi di omesso o insufficiente pagamento del tributo “entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'art. 137 c. p. c., l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione dell'art. 13 o ai sensi dell'art. 13, c. 6, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.
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