Ente Via Borgonuovo n. 25-27 - Summonte (AV) Telefono e Fax 0825 - 691166 E-MAIL: [email protected] PROCEDURA APERTA per affidamento servizio di importo superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa CUP D84H13000660006 CIG 5744723762 OGGETTO dell’APPALTO Affidamento Servizio di Direzione Lavori, Misura, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione e Assistenza al Collaudo dei lavori di <<Restauro conservativo, riqualificazione, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e naturale dell’Abbazia di Montevergine quale polo di attrazione e accoglienza del flusso turistico religioso>> PIANO di AZIONE COESIONE “ VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE ” ex Delibera CIPE n. 113/2012 F.A.Q. al 22 Luglio 2014 FAQ del 19/06/2014: 1). Con riferimento al requisito di cui alla SEZIONE 6. ESPLICITAZIONE REQUISITI, lettera b. "...Servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, svolti negli ultimi 10 ( dieci ) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie del bando di gara.... lettera b 1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di seguito specificati, che concorrono al raggiungimento del requisito nella misura percentuale ivi Indicata: - direzione dei lavori; max 65 % del requisito minimo richiesto, in corrispondenza delle relative classi e categorie; - coordinamento per la salute e sicurezza nei canteri in fase di esecuzione: max 35 % del requisito minimo richiesto;" SE I SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI DEVONO ESSERE SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI PER IL 65% DEI REQUISITI RICHIESTI E SERVIZI DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI ESECUZIONE PER IL 35% DEI REQUISITI RICHIESTI. CON TALE LOGICA I REQUISITI RICHIESTI DIVEREBBERO. PER LA DIREZIONE LAVORI (65%) E.22 ex Id = 3.276.497,90 S.04 ex Ig = 1.068.904,20 IA.03 ex IIIc = 1.458.621,45 IA.02 ex IIb = 114.876,45 P.05 ezVIb = 422.500,00 PER IL COORDINAMENTO PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI ESECUZIONE (35%) E.22 ex Id = 1.764.268,10 S.04 ex Ig = 575.536,80 IA.03 ex IIIc = 785.411,55 IA.02 ex IIb = 61.856,55 P.05 ezVIb = 227.500,00 RISPOSTA: Nel merito del quesito posto si rappresenta che il bando riporta dei “ refusi ” che possono generare dubbi. Quest’ufficio ha già provveduto ad eliminare detti refusi e pubblicare una versione aggiornata e pulita del bando che risolve il quesito posto. 2).Con riferimento al requisito di cui alla SEZIONE 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, Requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione ( art. 263, DPR 207/10 e ss. ), lettera c. "...di avere svolto due servizi di direzione dei lavori comprensivi di misurazione e contabilità relativi a lavori, analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento, appartenenti a ognuna delle classi e categorie di cui al precedente paragrafo, nel decennio calendariale precedente la data di pubblicazione del bando di gara ( 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ), per un importo totale di lavori ( IVA esclusa ), per ogni classe e categoria, non inferiore a 0,60 volte il corrispondente importo stimato dei lavori indicati al paragrafo 3) e, pertanto, pari a: ◊ opere appartenenti alla classe e categoria E.22 € 3.024.459,60 ◊ opere appartenenti alla classe e categoria S.04 € 986.680,80 ◊ opere appartenenti alla classe e categoria IA.03 € 1.346.419,80 ◊ opere appartenenti alla classe e categoria IA.02 € 106.039,80 ◊ opere appartenenti alla classe e categoria P.05 € 390.000,00" SE I SERVIZI DI PUNTA DEVONO RIGUARDARE ESCLUSIVAMENTE 2 SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI. IN TAL CONDIZIONE NON SI COMPRENDE PERO' LA DICITURA: di cui alla SEZIONE 6. ESPLICITAZIONE REQUISITI, lettera c. "...Servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n.107 del 2010, nei limiti di cui al predetto capitolo ( cosiddetti "Servizi di Punta''), svolti negli ultimi 10 ( dieci ) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti a ciascuna delle classi e categorie del bando di gara.....lettera c 1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli riferiti ai servizi di seguito specificati, che concorrono al raggiungimento del requisito nella misura percentuale ivi indicata: - direzione dei lavori; max 65 % del requisito minimo richiesto, in corrispondenza delle relative classi e categorie; coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione: max 35 % del requisito minimo richiesto;" RISPOSTA: Analogamente a sopra, la versione aggiornata e pulita del bando risolve il dubbio sul quesito posto. 3). SE, NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, IL CAPOGRUPPO DEVE AVERE UNA QUANTITÀ DI REQUISITO PREDETERMINATO (cioè debba possedere una percentuale minima dei requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al 60% come stabilito dal DPR 207/10 art. 261 comma 7) E/O COMUNQUE UNA PERCENTUALE MAGGIORITARIA DI REQUISITO RISPETTO AI MANDANTI. RISPOSTA: Il capitolo << Requisiti raggruppamenti >> della sezione 5) del bando riporta “… che la stazione appaltante non si è avvalsa dell’art. 261, comma 7 secondo periodo del citato DPR ….” Pertanto è sufficiente che la mandataria possegga i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante. COMUNICAZIONE STAZIONE APPALTANTE del 19 giugno 2014 1. A seguito di alcune FAQ pervenute in ordine al bando sono stati rilevati alcunirefusi. I citati refusi sono stati “ evidenziati in rosso” e, quindi, “ cassati ” con una barratura trasversale. All’uopo si è proceduto, quindi, a predisporre una versione “ revisionata ” del bando in cui sono stati evidenziati ed eliminati i citati refusi. 2. All’uopo si ritiene opportuno, alla luce della citata revisione, precisare e chiarire i seguenti aspetti: a. Le classi e categorie richieste per la partecipazione a gara sono quelle di cui al precedente Legge n° 143 del 2 marzo 1949ovvero: la Id per € 5.040.766,00, la Ig per € 1.644.468,00, la IIIc per € 2.244.033,00, la IIIb per € 176.733,00 e la VIb per € 650.000,00;mentre le corrispondenti categorie del nuovo D.M. n°143 del 31/10/2013, che non collimano alla precisione con quelle precedenti, sono da considerarsi solo ai fini delle successive certificazioni dei lavori diretti. Analogamente per le classi e categorie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 263 del dPR 207/2010. b. I requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione, di cui alla lettere b) e c), dell’art. 263, DPR 207/10 e ss., riguardano tutti i servizi richiamati al precedente articolo 252, relativi ad opere, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. 3. l predetti atti sono disponibili sul sito internet del Parco www.parcopartenio.it/sito/index.php FAQ del 25/06/2014: Spett.le Ente Parco Regionale del Partenio,invio di seguito alcune domande di chiarimenti in merito al bando in oggetto: 1) Si chiede di specificare nel punto 3 in Organico Minimo per la esecuzione del servizio, che la laurea richiesta per il Direttore Lavori, abilitato al coordinamento della sicurezza, debba essere un architetto con laurea di tipo A. Per il Direttore Operativo specificare che quest’ultimo deve essere in possesso di laurea di tipo A. RISPOSTA: per lo svolgimento della funzione di << Direttore dei Lavori, abilitato al Coordinamento della Sicurezza >>, è necessario il possesso della Laurea di tipo A), mentre per la figura di Direttore Operativo no ! 2) Al punto “13. Informazioni di carattere amministrativo offerta” si chiede la possibilità che il plico possa essere consegnato anche a mano considerata la inaffidabilità del sistema postale e delle agenzie di recapito, nei giorni e negli orari che Codesto Ente riterrà opportuno indicare. RISPOSTA: Il bando non prevede la predetta modalità di consegna. 3) Si chiede di adeguare il secondo e il terzo comma delle dichiarazioni del Modello D in riferimento alle modifiche effettuate sul bando il 18 giugno c.m nel punto 6. Esplicitazione dei requisiti lettere a), b), e c) accorpando, la progettazione, direzione lavori, misurazione e contabilità ecc, al coordinamento per la salute e sicurezza dei cantieri RISPOSTA: il modello D debitamente adeguato al bando revisionato del 18/06/2014 è scaricabile dal sito www.parcopartenio.it. FAQ del 25/06/2014: In riferimento al punto 6, Esplicitazione requisiti Comma D, del bando in oggetto (CIG 5744723762) si chiede se un raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire per la gara in oggetto, composto da dieci professionisti, soddisfa il requisito richiesto dal succitato punto 6 comma D. RISPOSTA: SI FAQ del 27/06/2014: In particolare, al paragrafo III.2.2 lett. a del bando di gara, relativamente ai requisiti di capacità economica, viene precisato il “Requisito articolo 41, comma 2, e articolo 253, comma 15-bis, del D.Lgs n. 163 del 2006: dichiarazione del fatturato globale servizi articolo 252, nei migliori 5 esercizi tra gli ultimi 10 esercizi antecedenti la pubblicazione del bando”. A tale proposito va rilevata l’incongruenza di tale clausola che, per i servizi di ingegneria e architettura in oggetto, ex articolo 252 del Regolamento, fa riferimento all’articolo 41 del D.Lgs 163/06 ( applicabile alla più generica nozione di servizi ) e non invece all’articolo 263 del Dpr 207/2010 ( applicabile specificamente ai servizi del bando ). Tale articolo prevede che “i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta”. Va pertanto rilevato che la norma del Regolamento, oltre a prevedere un fatturato riferito agli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando ( periodo, tra l’altro, estendibile ai migliori cinque anni del decennio ai sensi dell’articolo 253 comma 15 bis del D.Lgs 163/06, come correttamente previsto ), prevede anche che la stazione appaltante stabilisca un limite minimo per l’accesso alla gara ( da individuare fra 2 e 4 volte l’importo dell’affidamento ). Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grata se vorrà considerare una modifica della suddetta clausola, al fine di adeguare la stessa a quanto previsto dall’articolo 263 del Regolamento stabilendo, quindi, un minimo per l’accesso alla gara. RISPOSTA: L’Ente, così come chiaramente esplicitato al Capitolo 6), lettera a), ultimo punto del bando, ha ritenuto, ai sensi dell’art. 41, comma 2), del D. Lgs 163, di “… non porre per il predetto criterio alcun limite di accesso al fatturato aziendale …”. Detta scelta si pone in linea sia con i recenti orientamenti dell’AVCP che con le direttive del Ministero competente. FAQ del 30/06/2014: Con riferimento al par. 4 del bando, capoverso " consultazione e acquisizione ", si chiede se il sopralluogo e la verifica del progetto da dirigere possa essere eseguito da un solo componente (mandante) di un soggetto partecipante ( RTP non ancora costituito ), munito di delega del solo capogruppo già individuato, ancorché il costituendo RTP non è ancora del tutto definito nella sua composizione. RISPOSTA: Per raggruppamenti non ancora costituiti la presa visione deve essere effettuata da tutti i soggetti del costituendo gruppo. FAQ del 03/07/2014: 1. In riferimento al punto 3 ( importo servizio organico minimo ) un RTP, con un ingegnere in qualità di capogruppo mandatario, può partecipare alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto avendo al suo interno l’organico minimo previsto ( … n° 1 Architetto per la Direzione dei lavori, abilitato al coordinamento sicurezza ( art. 98 D.lgs. n. 81 del 2008 ); n° 3 Tecnici ( Ingegnere/Architetto/Geometra ) diplomati/laureati per la funzione di direttore operativo / ispettore di cantiere …) ? RISPOSTA: SI, fermo restante il rispetto dei requisiti economico finanziari e tecnici di partecipazione, con particolare riguardo al requisito di cui alla lettera d). 2. In riferimento al punto 10 ( Criteri e modalità di aggiudicazione ) può esserci coincidenza fra i servizi ricadenti nelle Opere di Restauro Beni architettonici e storici e quelli ricadenti in Opere di riqualificazione Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Ruralità, etc. o devono essere necessariamente massimo tre opere per Opere di Restauro Beni architettonici e storici e massimo tre Opere di riqualificazione Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Ruralità, etc?. RISPOSTA: NO, il bando, per la valutazione dell’elemento << Esperienza e professionalità >>, prevede la presentazione di n° TRE servizi svolti di “ Opere di Restauro Beni Architettonici e Storici ”, e n° TRE servizi svolti di “ Opere di riqualificazione Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Ruralità, etc. ( Sentieri Naturalistici ) ”, assegnando, al primo subelemento, 30 punti ed, al secondo, 10 punti. 3. È possibile inserire i curricula di tutti i componenti dell’RTP partecipanti alla gara in oggetto ? RISPOSTA: I documenti richiesti sono quelli riportati nella sezione 14, busta “ B ”, del bando di gara, da contenere nell’offerta tecnica. FAQ del 08/07/2014: 1. In relazione al paragrafo “ Requisiti raggruppamenti” al punto “c.” si chiede se è idoneo un giovane professionista abilitato, iscritto all’albo professionale, ma privo di partita iva all’atto della domanda, con l’intento di apertura partita IVA in caso di vincita o prima di consegnare la domanda, e se può far parte del raggruppamento temporaneo. Inoltre in merito al “Modello A” punto 5, si chiede se tale giovane deve essere provvisto di polizza assicurativa. RISPOSTA: SI. Relativamente al quesito “ Modello A ”, poco chiaro, si rimanda alla risposta successiva. 2. In merito al “ Modello A ” punto 5, si chiede se tutti i professionisti che andranno a costituire il raggruppamento temporaneo devono essere provvisti di polizza assicurativa all’atto della domanda, o se può essere stipulata in caso di vincita. RISPOSTA: il quesito non appare abbastanza chiaro, comunque, all’atto della domanda deve essere presentata solo la << Cauzione Provvisoria >> di cui al punto 5) della Sezione 14). 3. Se il modello “ B ” e “ C ” va compilato dal raggruppamento temporaneo non ancora costituito, visto che in tali modelli non viene richiamata tale tipologia di raggruppamento. RISPOSTA: I predetti modelli, infatti, vanno compilati da ogni componente del raggruppamento relativamente alla rispettiva fattispecie rappresentata. 4. Se la dichiarazione del “ modello D ” deve essere fatta da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo a farsi, o solo dal componente che raggiunge i requisiti richiesti. Inoltre, visto la FAC del 25/06/2014 in cui i componenti del raggruppamento temporaneo a farsi, ( almeno 8 ) costituiscono anche unità operative, si chiede se deve essere omessa la dichiarazione dell’utilizzo delle 8 unità lavorative. RISPOSTA: la dichiarazione “ modello D ” deve essere fatta dal/dai componente/i del raggruppamento temporaneo a farsi in possesso del/dei requisito/i richiesti. La dichiarazione relativa all’utilizzo del personale, deve essere effettuata. 5. In relazione al capitolo 5. “ Condizioni di Partecipazione alla gara ”, al paragrafo “ Requisiti professionali ” si chiede se deve essere redatto una dichiarazione in merito alle disposizione ed indicazione nell’ambito dei soggetti identificati dal bando, o esiste un’ apposita modulistica. RISPOSTA: Non è necessario in quanto, a seconda della specificità del soggetto partecipante, si rileva la composizione dei professionisti che dovranno espletare il servizio. In ogni caso si può, anche nello stesso modello “ A ” ( file word editabile ), esplicitare i nominativi dei soggetti che svolgeranno il servizio. 6. In relazione al Capitolo 5. “ Condizioni di partecipazione alla gara ” paragrafo “ Requisiti economici ”, punto d), si chiede se i consulenti abbiano un fatturato superiore al 50 % del proprio fatturato annuo o come al punto d. del capitolo 6. “ Esplicitazione requisiti ”, i consulenti devono avere rapporto esclusivo con il concorrente. Inoltre se esiste un fatturato, ma non un contratto, l’inizio del periodo di collaborazione può essere reso sotto forma di dichiarazione, altrimenti come va dimostrato. RISPOSTA: la prima parte della domanda non appare chiara ( non si capisce il significato della frase “… fatturato superiore al 50 % del proprio fatturato annuo …” ! Per la seconda parte della domanda la risposta è positiva nel senso che è possibile mediante dichiarazione << attestare l’eventuale inizio del periodo di collaborazione >>, meglio ancora se supportato da opportuni riferimenti tangibili. FAQ del 08/07/2014: 1. In relazione al Disciplinare di gara, si formulano i seguenti quesiti al fine di ottenere un chiarimento. Ai fini della presentazione dell’offerta tecnica, la documentazione di cui al punto a.1) servizi affini, costituita da 5 cartelle formato A3 oltre mascherina per ogni servizio, è da intendersi composta da 10 facciate A3 per ogni servizio oppure 5 facciate formato A3 per ogni servizio? RISPOSTA: la documentazione deve essere composta solo da 5 cartelle formato ISO A3; in questa fattispecie, infatti, il bando non prevede la possibilità della doppia facciata ( stesso foglio, avanti e dietro ), così come espressamente previsto per le cartelle formato ISO A4. 2. La documentazione di cui al punto a.2) relazione metodologica dovrà essere costituita da 20 cartelle formato A4 ( 40 facciate ) e dieci cartelle formato A3, oppure 40 facciate formato A4 o, in alternativa, 20 facciate formato A3 ? Ovvero gli elaborati grafici formato A3 sono da intendersi aggiuntivi alle 40 facciate di relazione ? Anche in questo caso, con il termine cartella in formato A3 si intendono 2 facciate? RISPOSTA: la Relazione metodologica può essere composta da max 20 cartelle, ovvero da 40 facciate formato ISO A4, a cui possono essere aggiunte le cartelle formato ISO A3 in numero di 10. Le cartelle formato ISO A3 possono essere trasformate in un equivalente doppio di schede formato ISO A4 ( venti nella fattispecie ) o viceversa. Analogamente a sopra per le cartelle formato ISO A3 il bando non prevede la possibilità della doppia facciata. 3. Ai fini del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici di partecipazione, se sono stati espletati servizi appartenenti alla classe e categoria VIb ( Movimenti di terra, marciapiedi, cordonate, pavimentazioni ordinarie, muri di sostegno semplici, segnaletica ed opere di arredo ), ma gli stessi sono stati considerati in categoria Id dalla Committenza possono essere, comunque, considerati al fine del possesso dei requisiti ? RISPOSTA: si considera come riferimento valido per la valutazione << l’attestazione rilasciata dall’Ente >> che ha commissionato il servizio. FAQ del 11/07/2014: Relativamente all'organico minimo per l'esecuzione del servizio in oggetto, al punto 3 del disciplinare di gara si precisa che " le unità e professioni minime previste per l’espletamento del servizio sono state stimate in: - n° 1 Architetto per la Direzione dei lavori, abilitato al coordinamento sicurezza ( art. 98 D.lgs. n. 81 del 2008 ); - n° 3 Tecnici ( Ingegnere/Architetto/Geometra ) diplomati/laureati per la funzione di direttore operativo / ispettore di cantiere ". A tal riguardo, si chiede se la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza devono essere necessariamente espletate dallo stesso professionista (un architetto), o possono essere espletate da due professionisti distinti. In tal caso, si chiede se il coordinatore della sicurezza può essere un ingegnere. RISPOSTA: Il bando ha previsto, espressamente, che la figura di Direzione dei Lavori venga effettuata, data la peculiarità dell’edificio da recuperare, da un “… Architetto abilitato al coordinamento sicurezza (art. 98 D.lgs. n. 81 del 2008) …”. Ciò, ovviamente, può avvenire anche tramite associazione di più soggetti con la laurea di tipo A) in Architettura, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando. FAQ del 11/07/2014: In merito al punto 3 del disciplinare di gara IMPORTO SERVIZIO E ORGANICO MINIMO: Se il Direttore dei Lavori deve necessariamente ricoprire anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza; Oppure le due figure possono essere assolte da due soggetti distinti e separati. RISPOSTA: Vedi FAQ precedente. FAQ del 11/07/2014: In quale modello fornito come documentazione amministrativa bisogna indicare i professionisti che svolgeranno specificatamente i ruoli richiesti dalla procedura di cui sopra. RISPOSTA: vedi FAQ del 08/07/2014. FAQ del 15/07/2014: In relazione al paragrafo “ Requisiti raggruppamenti” al punto “c.” si chiede se anche per il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni nel modello A deve essere necessariamente specificata la quota parte del servizio che andrà a svolgere (percentuale di partecipazione). RISPOSTA: Si FAQ del 15/07/2014: Se il modello fac-simile dello Schema di Contratto e Capitolato Oneri deve essere firmato dal costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti e inserito nella BUSTA A - Documentazione Amministrativa. RISPOSTA: No, vedi DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ED OBBLIGHI ( Modello E ). FAQ del 16/07/2014:1) Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, ed in particolare ai requisiti richiesti nel bando di gara stesso, si chiede se il disciplinare di gara, nella parte in cui si legge “ Alla gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis) g), ed h) del D.Lgs. 163/2006 ”, preveda in nome del " favor partecipationis " anche la partecipazione di società di capitali ( più specificatamente società a responsabilità limitata ) operanti nel settore dei servizi di ingegneria relativi a costruzioni civili ed industriali strutturate come le società di ingegneria ma rientranti nella categorie delle società previste dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 163/2006. RISPOSTA: No. Così come espressamente previsto al primo punto ( Soggetti ammessi alla gara ) del Capitolo 5 ( CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ) del bando, “… Il servizio oggetto dell’affidamento ….. è riservato ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) D.Lgs. 163/06; ai GEIE ex d.lgs. 240/91 e, se con sede in Paesi U.E., ex regolamento CEE 2137/85 …”. 2) Si chiede se sia legittimo limitare la figura del Direttore Lavori alla sola categoria degli Architetti ……. RISPOSTA: SI. Il bando, attesa la natura e tipologia specialistica dell’opera da recuperare, ha previsto quale figura di Direttore dei lavori solo quella dell’Architetto. ……..e se possano essere previsti due distinti soggetti, un Direttore Lavori e un CSE. RISPOSTA: Vedi FAQ del 11/07/2014 3) Si chiede se è possibile sostituire la categoria ex Ig equiparata alla categoria S.04 del nuovo Decreto Ministeriale n. 143/2013 con la categoria IXb alla quale in realtà sarebbe associabile appunto la categoria S.04 RISPOSTA: Il bando, così come chiarito con COMUNICAZIONE del 19 giugno 2014, ha previsto che per la partecipazione alla gara sono necessarie le seguenti classi e categorie: la Id per € 5.040.766,00, la Ig per € 1.644.468,00, la IIIc per € 2.244.033,00, la IIIb per € 176.733,00 e la VIb per € 650.000,00 . Pertanto, in relazione al quesito sopraesposto, si rappresenta che per la partecipazione alla gara il concorrente deve essere in possesso della categoria Ig per € 1.644.468,00 . 4) Poiché nelle tabelle di comparazione del nuovo Decreto Ministeriale la categoria P.05 non ha equiparazioni con la legge n. 143/49 si chiede se si possa utilizzare la categoria ex VIa e ex VIb RISPOSTA: Il bando, così come chiarito con COMUNICAZIONE del 19 giugno 2014, ha previsto che per la partecipazione alla gara sono necessarie le seguenti classi e categorie: la Id per € 5.040.766,00, la Ig per € 1.644.468,00, la IIIc per € 2.244.033,00, la IIIb per € 176.733,00 e la VIb per € 650.000,00 . Pertanto, in relazione al quesito sopraesposto, si rappresenta che per la partecipazione alla gara il concorrente deve essere in possesso della categoria VIb per € 650.000,00 . FAQ del 18/07/2014: in quanto al bando di gara in oggetto, in merito ai requisiti per i professionisti, nel caso di Raggruppamento Temporaneo di più professionisti l'importo dei lavori eseguiti come va calcolato? ( Importo totale per ciascun professionista o suddiviso per il numero di professionisti o ancora secondo le percentuali eventualmente dichiarate?). RISPOSTA: Vedi FAQ del 19/06/2014. Comunque l’importo dei << lavori eseguiti >> ( lettera b) della Sezione “Requisiti economico-finanziari e tecnici di partecipazione” ), da ciascuna professionista, va sommato al fine del raggiungimento del valore richiesto dal bando FAQ del 18/07/2014: Se il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti volesse avvalersi della professionalità di consulenti esterni. Questi hanno la necessità di avere dei requisiti e pertanto compilare delle dichiarazioni, o basta semplicemente indicarli ( e dove vanno indicati )? RISPOSTA: Vedi FAQ precedenti. Comunque, nello specifico della domanda posta, bisogna capire se << i consulenti >> sono necessari o meno per il raggiungimento dei requisiti minimi. Qualora non lo fossero possono essere indicati, ad esempio, o nella domanda principale ( file word editabile ) oppure nella Relazione metodologica oppure in un qualunque altro atto che il concorrente ritiene più appropriato. FAQ del 18/07/2014: in merito ai requisiti economico-finanziari di cui al punto c, si chiede se il requisito relativo ad ognuna delle classi e categorie debba essere soddisfatto necessariamente da due lavori o se ne basta uno che lo copra per intero. Nel caso che ne occorrano necessariamente due si richiede se i due servizi possono essere in capo a due diversi soggetti appartenenti allo stesso Raggruppamento. RISPOSTA: ( I domanda ) No, il bando stabilisce minimo due servizi di punta e quindi uno che copra entrambi non è sufficiente. ( II domanda ) Si, i due servizi di punta possono essere in capo a due diversi soggetti appartenenti allo stesso Raggruppamento. FAQ del 18/07/2014: Nel modello F da utilizzare per l'offerta economica si chiede di indicare i costi della sicurezza c.d. "propri". Si chiede se il raggruppamento offerente deve compilare tale campo. RISPOSTA. Si FAQ del 22/07/2014: Se un componente del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti può dichiarare come requisito ESCLUSIVAMENTE il fatturato, fermo restando che gli altri componenti del raggruppamento coprono i requisiti richiesti? RISPOSTA. Si
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