Contratto di solidarietà 2015 si riduce ancora il trattamento

ANNO 2 0 15
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Approfondimento del 05.01.2015
CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ 2015
SI RIDUCE ANCORA IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO
DELLO STATO
Le aziende che hanno in corso un contratto di solidarietà,
oppure stipulino a partire dal 1 gennaio 2015 un contratto
simile, avranno una integrazione del 60% e non più del 70%.
È questa una delle novità negative per aziende e lavoratori,
contenuta nei provvedimenti di fine anno.
Questo il quadro sistematico.
Autore: Enzo De Fusco
DIPARTIMENTO
SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI
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Com'è noto alla riduzione dell’orario di lavoro consegue il diritto
del prestatore di lavoro ad un trattamento di integrazione
salariale straordinaria che consente la parziale copertura della
corresponsione economica persa a causa della riduzione
dell’attività lavorativa.
L'ammontare del trattamento di integrazione salariale è pari al
60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione
oraria (art. 6, co. 3, D. L. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996), al
netto dell’aliquota del 5,84% (contributo previsto a carico degli
apprendisti).
L’importo va determinato non tenendo conto degli aumenti
retributivi previsti da contratti collettivi aziendali intervenuti nei
6 mesi che precedono la stipula del contratto di solidarietà.
In via sperimentale a decorrere dal 1° luglio 2009 fino al 31
dicembre 2010 (art. 1, co. 6, D.L. n. 78/2009, conv. In L. n.
102/2009) è incrementato nella misura del 20% del trattamento
perso a seguito della riduzione di orario in favore dei lavoratori
coinvolti da contratti di solidarietà difensiva (D.M. 17 novembre
2009 n. 48295).
La misura dell’integrazione da corrispondere è pari all’80% della
retribuzione persa, salva sempre l’applicazione della suddetta
riduzione del 5,84% (Inps, messaggio del 22 marzo 2010, n.
8097).
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GLI APPROFONDIMENTI
Per tali fattispecie non è prevista l’applicazione dei massimali
applicabili alle altre integrazioni salariali (Inps, messaggio del 21
luglio 2009, n. 16508).
La disposizione trova applicazione in riferimento ai soli contratti
di solidarietà difensiva stipulati in base all’articolo1, comma 1,
della Legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti
contratti di solidarietà difensivi ex articolo 5,commi 5, 7 e 8,
della Legge n. 236/1993, per i quali l’indennità resta ancorata al
50% (imprese non rientranti nel campo di applicazione CIGS ex
art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726).
La misura è prorogata per l’anno 2011 (art. 1, co. 33, L. 13
dicembre 2010, n. 220), 2012 (art. 33, co. 24, L. 12 novembre
2011, n. 183) e 2013 (art. 1, co. 256, L. n. 228/2012, Inps,
messaggio del 18 gennaio 2013, n. 1114).
Per l’anno 2014, è disposto un aumento del 10% dell’importo
dell’integrazione salariale con un finanziamento di 40 milioni di
euro, pertanto la misura dell’integrazione da corrispondere è
pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di
orario (L. n. 147/2013, art. 1, co. 186, Circolare INPS 29 gennaio
2014 n. 15).
In particolare, relativamente ai periodi di competenza dell’anno
2014, il trattamento di integrazione salariale per i suddetti
contratti è pari al 70% della retribuzione in questione,
indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da
quella di emanazione del decreto di concessione (INPS,
messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014).
Con riferimento, invece, ai periodi di competenza fino a tutto il
2013 (anni 2009-2013), il trattamento di integrazione salariale è
pari al 80% (INPS, messaggio n. 3787/2014).
Nell’anno 2015, invece, con la Legge di Stabilità non è stata
stanziata in alcun modo la somma di 40 milioni di euro e dunque
dal 2015 le aziende che hanno in corso un contratto di
solidarietà, oppure stipulino a partire dal 1 gennaio 2015 un
contratto simile, avranno una integrazione del 60% e non più del
70%.
Ne consegue che ora le aziende dovranno valutare attentamente
se conviene tornare a forme di ammortizzatori che potrebbero
risultare più convenienti soprattutto per i lavoratori.