ANNO 2 0 15 Gli Approfondimenti della Fondazione Studi Approfondimento del 05.01.2015 CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ 2015 SI RIDUCE ANCORA IL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLO STATO Le aziende che hanno in corso un contratto di solidarietà, oppure stipulino a partire dal 1 gennaio 2015 un contratto simile, avranno una integrazione del 60% e non più del 70%. È questa una delle novità negative per aziende e lavoratori, contenuta nei provvedimenti di fine anno. Questo il quadro sistematico. Autore: Enzo De Fusco DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della FONDAZIONE STUDI Via C. Colombo, 456 00145 Roma (RM) fondazionestudi@consulentidellavoro .it Com'è noto alla riduzione dell’orario di lavoro consegue il diritto del prestatore di lavoro ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria che consente la parziale copertura della corresponsione economica persa a causa della riduzione dell’attività lavorativa. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale è pari al 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione oraria (art. 6, co. 3, D. L. n. 510/1996, conv. in L. n. 608/1996), al netto dell’aliquota del 5,84% (contributo previsto a carico degli apprendisti). L’importo va determinato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali intervenuti nei 6 mesi che precedono la stipula del contratto di solidarietà. In via sperimentale a decorrere dal 1° luglio 2009 fino al 31 dicembre 2010 (art. 1, co. 6, D.L. n. 78/2009, conv. In L. n. 102/2009) è incrementato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario in favore dei lavoratori coinvolti da contratti di solidarietà difensiva (D.M. 17 novembre 2009 n. 48295). La misura dell’integrazione da corrispondere è pari all’80% della retribuzione persa, salva sempre l’applicazione della suddetta riduzione del 5,84% (Inps, messaggio del 22 marzo 2010, n. 8097). PAGINA 2 GLI APPROFONDIMENTI Per tali fattispecie non è prevista l’applicazione dei massimali applicabili alle altre integrazioni salariali (Inps, messaggio del 21 luglio 2009, n. 16508). La disposizione trova applicazione in riferimento ai soli contratti di solidarietà difensiva stipulati in base all’articolo1, comma 1, della Legge n. 863/1984 e non trova applicazione ai restanti contratti di solidarietà difensivi ex articolo 5,commi 5, 7 e 8, della Legge n. 236/1993, per i quali l’indennità resta ancorata al 50% (imprese non rientranti nel campo di applicazione CIGS ex art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726). La misura è prorogata per l’anno 2011 (art. 1, co. 33, L. 13 dicembre 2010, n. 220), 2012 (art. 33, co. 24, L. 12 novembre 2011, n. 183) e 2013 (art. 1, co. 256, L. n. 228/2012, Inps, messaggio del 18 gennaio 2013, n. 1114). Per l’anno 2014, è disposto un aumento del 10% dell’importo dell’integrazione salariale con un finanziamento di 40 milioni di euro, pertanto la misura dell’integrazione da corrispondere è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (L. n. 147/2013, art. 1, co. 186, Circolare INPS 29 gennaio 2014 n. 15). In particolare, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, il trattamento di integrazione salariale per i suddetti contratti è pari al 70% della retribuzione in questione, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione (INPS, messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014). Con riferimento, invece, ai periodi di competenza fino a tutto il 2013 (anni 2009-2013), il trattamento di integrazione salariale è pari al 80% (INPS, messaggio n. 3787/2014). Nell’anno 2015, invece, con la Legge di Stabilità non è stata stanziata in alcun modo la somma di 40 milioni di euro e dunque dal 2015 le aziende che hanno in corso un contratto di solidarietà, oppure stipulino a partire dal 1 gennaio 2015 un contratto simile, avranno una integrazione del 60% e non più del 70%. Ne consegue che ora le aziende dovranno valutare attentamente se conviene tornare a forme di ammortizzatori che potrebbero risultare più convenienti soprattutto per i lavoratori.
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