Regolamento I.U.C. - Comune di Orbetello

Comune di ORBETELLO
Provincia di Grosseto
Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (IUC)
Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 36 del 07.07.2014
INDICE
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
-
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto del regolamento
Presupposto
Soggetto attivo
Componenti del tributo
Art. 5 Art. 6 -
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Oggetto del titolo
Presupposto del tributo
Art. 7 Art. 8 -
Aliquote e detrazioni
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
Art. 9 Art. 10 -
Di ricovero
Unità immobiliari locate ad inquilino residente o concesse in uso gratuito
Pertinenze abitazione principale
Art. 11 -
Esenzioni
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Riduzioni d’imposta per immobili inagibili
Definizioni aree non fabbricabili
Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile aree edificabili
Comunicazioni per agevolazioni ed esenzioni
-
Art. 16 Art. 17 Art. 18 -
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Presupposto per l’applicazione della tassa
Soggetti passivi
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 19 -
Esclusione dall’obbligo di conferimento
Art. 20 -
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 21 -
Superficie degli immobili
Art. 22 -
Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 23 -
Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 24 -
Costo di gestione
Art. 25 -
Determinazione della tariffa
Art. 26 -
Articolazione della tariffa
Art. 27 -
Periodi di applicazione del tributo
Art. 28 -
Tariffe per le utenze domestiche
Art. 29 -
Occupanti le utenze domestiche
Art. 30 -
Tariffe per le utenze non domestiche
Art. 31 -
Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 32 -
Scuole statali
2
Art. 33 -
Tributo giornaliero
Art. 34 -
Tributo provinciale
Art. 35 -
Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 36 -
Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art.37
Riduzione per il recupero
-
Art. 38 -
Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 39 -
Altre riduzioni
Art. 40 -
Cumulo di riduzioni
Art. 41 -
Riscossione
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Art. 42 -
Presupposto e finalità
Art. 43 -
Soggetti passivi
Art. 44 -
Immobili soggetti al tributo
Art. 45 -
Periodi di applicazione del tributo
Art. 46 -
Determinazione della base imponibile
Art. 47 -
Aliquote del tributo
Art. 48 -
Detrazioni
Art. 49 -
Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 50 -
Versamento del tributo
Art. 51 -
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
Dichiarazione
Art. 52 -
Dichiarazione TARI
Art. 53 -
Rimborsi e compensazione
Art. 54 -
Funzionario responsabile
Art. 55 -
Verifiche ed accertamenti
Art. 56 -
Sanzioni ed interessi
Art. 57 -
Riscossione coattiva
Art. 58 -
Importi minimi
Art. 59 -
Dilazioni di pagamento
Art. 60 -
Trattamento dei dati personali
Art. 61 -
Norme di rinvio
Art. 62 -
Entrata in vigore e norme finali
3
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52
del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale
(IUC) nel Comune di Orbetello, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013,
n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2
PRESUPPOSTO
1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali.
ART. 3
SOGGETTO ATTIVO
1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Orbetello per gli immobili soggetti al tributo che
insistono sul suo territorio.
ART. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO
1. Il tributo si articola in due componenti:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L.
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati
dal presente regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
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TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ART. 5
OGGETTO DEL TITOLO
1. Il presente titolo disciplina l¢applicazione nel Comune di Orbetello dell'imposta municipale
propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli
8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n.
228 e dall’art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà
regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall’art. 13,
comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge
22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 6
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere
dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008
del Ministro delle infrastrutture;
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma
1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia,
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
ART. 7
ALIQUOTE E DETRAZIONI
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto
dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g,
della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art.
52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione
vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base
fissata dalla legge.
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2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193,
comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in
deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere
pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360,
ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.
ART. 8
UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI CHE
ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, già adibita a residenza anagrafica, che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata.
2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, il soggetto interessato
dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 15 del
presente regolamento.
ART. 9
UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE AD INQUILINO RESIDENTE O CONCESSE IN USO
GRATUITO
1. Il Comune può stabilire annualmente una aliquota agevolata rispetto all’aliquota ordinaria per l’
abitazione locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale e
che abbia acquisito la residenza anagrafica nell’immobile locato e per le abitazioni concesse in uso
gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado.
2. Per beneficiare dell’agevolazione di cui sopra, gli interessati devono presentare al Comune,
Servizio Tributi, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 15 del presente
regolamento.
ART. 10
PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni, si considerano parti integranti dell’abitazione
principale le sue pertinenze intendendo esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie
catastali C/2, C/6, C/7, anche se distintamente iscritti in catasto, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
2. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento,
anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenze e che questa sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Le pertinenze ammesse a godere delle agevolazioni previste devono rispettare i principi
dell’articolo 817 del codice civile “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o
adornamento di un’altra cosa“ e pertanto al fine dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre
basarsi sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta dell’immobile al servizio od
ornamento dell’abitazione principale. Pertanto le pertinenze ammesse a godere delle agevolazioni
previste devono essere ubicate nello stesso ambito territoriale del capoluogo o della frazione dove è
ubicata l’abitazione principale.
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ART. 11
ESENZIONI
1. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992
concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali si applica soltanto a condizione che gli
stessi, oltre che utilizzati con modalità non commerciali, siano anche posseduti dall'ente non
commerciale utilizzatore.
2. Per beneficiare dell’esenzione di cui sopra, gli interessati devono presentare al Comune,
Servizio Tributi, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 15 del
presente regolamento.
ART.12
RIDUZIONI D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI
1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato
diroccato,pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari
individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso,
ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo
caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o
inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le
sottodescritte caratteristiche:
- Immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457
ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel
contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad
evitare danni a cose o persone;
d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano
compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata
dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di
allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
4. L'inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al comune ai sensi dell’art. 10 del presente
regolamento e deve essere documentata mediante perizia tecnica da parte di un professionista
abilitato.
5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal
contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti
all'uopo incaricati.
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ART.13
DEFINIZIONE AREE NON FABBRICABILI
1. Sono considerate aree non fabbricabili quelle risultanti come tali secondo il piano regolatore
generaledel Comune.
2. Sono altresì considerati tali i terreni agricoli1 posseduti e condotti da coltivatori diretti o
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 che esplicano la loro
attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si
verificano le seguenti
condizioni:
a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere
confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con
obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti
il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF
determinato per l'anno precedente;
1 terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento
del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa
ART. 14
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE
IMPONIBILE AREE EDIFICABILI
1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone
omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento
qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
2. I valori stabiliti dal Comune valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi
diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
ART. 15
COMUNICAZIONE PER AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
1. Le agevolazioni ed esenzioni previste dal presente regolamento devono essere richieste con
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000.
2. La dichiarazione da cui risulti l’esistenza delle condizioni previste per l’agevolazione od
esenzione richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno in
cui si richiede l’agevolazione/esenzione.
3. L’agevolazione/esenzione richiesta ha efficacia solo per i mesi in cui esistono
contemporaneamente tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento.
4. La stessa dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi a condizione che non cambi la
situazione dichiarata.
5. Il venir meno delle situazioni di diritto e di fatto dichiarate, deve essere tempestivamente
comunicata al Comune pena il recupero del tributo dovuto e non versato oltre che l’irrogazione
delle sanzioni e l’applicazione degli interessi previsti dalla normativa vigente
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TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ART. 16
PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi
titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che
non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing , cinema all’aperto,
parcheggi, posti barca; ricovero per roulottes, ricovero natanti
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, box, garages, cantine e simili luoghi di
ricovero;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tassa:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabilii che non siano detenute o occupate in
via esclusiva;
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune
tra i condomini.
4. Sono soggette all’applicazione della tassa le aree scoperte operative.
5. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione
idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di
rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte
degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati conseguente a
l’interruzione temporanea dello stesso o alla riduzione dei livelli di prestazione del servizio
comporta la riduzione della tassa ai sensi del successivo art.38.
ART. 17
SOGGETTI PASSIVI
1. La tassa è dovuta da chi , persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e
le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è
dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso
abitazione, superficie.
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4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 18
ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
1.Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di
ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,
cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e
simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori
fino alla data di inizio dell’occupazione;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili
perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto
di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita
dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
h) posti auto scoperti.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria
o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da
idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa
dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire
l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze
totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero
anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per
infedele dichiarazione.
ART. 19
ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO
1.Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di
10
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali
riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 18.
ART. 20
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di
quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti
speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui
all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,
fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione
del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca,
di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano
pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è
calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali
di abbattimento indicate nel seguente elenco.
Attività
% di abbattimento
a)Laboratori odontotecnici ed odontoiatri
10%
b)Falegnamerie (con verniciatura),riparazioni auto/moto
30%
c)Lavanderie,pelletterie,topografie, laboratori grafica ed
40%
immagine
d)marmisti, restauro mobili
50%
e)Carpenterie metalliche e simili
80%
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti
o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il 20 Gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di
rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo
smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
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ART. 21
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi
alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie
catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più
idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella
calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima
di m. 1,50 ovvero da quella indicata nel regolamento edilizio comunale.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5.Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 2,00 mq per
colonnina di erogazione.
ART. 22
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa
sull’intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi.
3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
a)
i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b)
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c)
i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d)
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua;
e)
i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152:
a)
i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
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b)
i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle
attività di scavo;
c)
i rifiuti da lavorazioni industriali;
d)
i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e)
i rifiuti da attività commerciali;
f)
i rifiuti da attività di servizio;
g)
i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h)
i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
ART. 23
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
1.Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le
sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi
dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali,
industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitari.
ART. 24
COSTO DI GESTIONE
1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui
all’art.15 del D.Lgs. 13/01/2003 n.36.
2. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento rifiuti, devono risultare dal
piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
3. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l’integrale
copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione,
deve approvare le tariffe.
5. Il contenuto e le modalità di redazione del piano finanziario sono dettate dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
ART. 25
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
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ART. 26
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista
dall’articolo 1, comma 658, della L. 147/2013, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile
della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura del:
a) 20% quando l’utenza è in zona non servita
b) 5% quando l’utenza è in zona servita.
ART. 27
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste l’occupazione o la
detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal bimestre successivo in cui ha avuto inizio l’occupazione o
la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al bimestre successivo al giorno in cui ne è cessata
l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla
data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva
cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali
e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti nei termini di cui al
comma 2). Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di
tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo
articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di
regola conteggiate a conguaglio.
ART. 28
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie a le
tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al
punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
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ART. 29
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del
Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere
dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza
per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati
altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa, studio o similare prestata all’estero e
nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente
documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello indicato
dall’utente o, in mancanza secondo i seguenti criteri:
SUPERFICIE
N.COMPONENTI
fino a mq.45
1
da mq.46 a mq. 60
2
da mq. 61 a mq.75
3
oltre mq. 75
4
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore o
inferiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza alla data del 1° Gennaio
dell’anno di riferimento.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche
ed il numero degli occupanti è quello di cui alla tabella del comma 3.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti
già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il
numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7.Per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari
residenti nel territorio comunale, il numero di componenti è quello risultante al 1° gennaio
dell’anno di riferimento.
8.Per le utenze domestiche occupate e/o detenute da persone giuridiche il numero dei componenti è
quello di cui alla tabella del comma 3.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno
di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute
successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
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ART. 30
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla
base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto
4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
ART. 31
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza
dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo
compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività
esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o
l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri
elementi, ove è individuabile l’attività si fa riferimento a quella con prevalenza di superficie.
ART. 32
SCUOLE STATALI
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole
materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di
musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
ART.33
TRIBUTO GIORNALIERO
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1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed
aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le
riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 37 (recupero), 38 (inferiori livelli di prestazione del
servizio) e 39 (altre riduzioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui
all’articolo 35 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 36.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del tributo annuale.
ART. 34
TRIBUTO PROVINCIALE
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a
versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo
comunale.
ART. 35
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti
condizioni:
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 30 %;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente saranno concesse se debitamente dichiarate e
documentate nel termine del 20 Gennaio dell’anno successivo o, in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
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ART. 36
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni
nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata
dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 35.
ART. 37
RIDUZIONI PER IL RECUPERO
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di
riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato
l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno
dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Alla tariffa si applica una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, che deve essere
richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo di dichiarazione, entro il 20
Gennaio dell’anno successivo, allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La
riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.
4. Si applicano il secondo e terzo comma dell’art.35.
ART. 38
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri fino a 800
metri dal più vicino punto di conferimento, al 35% per le utenze poste ad una distanza superiore a
mt.800 fino mt. 1.500, al 30% per distanze superiori a mt.1500.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
18
ART. 39
ALTRE RIDUZIONI
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) riduzione del 30% per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese di interventi tecnicoorganizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione di rifiuti;
b) riduzione del 20% per i locali destinati ad attività di protezione civile;
c) riduzione del 40% per le abitazioni a qualsiasi titolo detenute o occupate da contribuenti di età
superiore a 70 anni nell’anno richiesta di riduzione il cui nucleo familiare, come da risultanze
anagrafiche, presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Certficazione ISEE)
non superiore a €.18.000,00. La riduzione ha validità annuale e sarà concessa dall’anno della
richiesta, previa domanda corredata da certificazione ISEE riferita ai redditi dell’anno precedente.
La richiesta dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi entro il termine perentorio del 30/04
dell’anno in cui la riduzione è richiesta, pena la perdita del relativo diritto.
d) riduzioni fino al 50%, calcolate proporzionalmente alle richieste e alle risorse disponibili in
bilancio, per nuclei familiari con valore ISEE risultante dalla relativa certificazione inferiore ad €.
10.000,00. La riduzione ha validità annuale e sarà concessa dall’anno della richiesta, previa
domanda corredata da certificazione ISEE riferita ai redditi dell’anno precedente. La richiesta dovrà
essere trasmessa al Servizio Tributi entro il termine perentorio del 30/04 dell’anno in cui la
riduzione è richiesta, pena la perdita del relativo diritto. Per il corrente anno dovrà essere trasmessa
entro il 31/07/2014.
2.Le riduzioni di cui sopra sono finanziate con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
Comune.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 35 per le riduzioni di al punto a) e b).
ART. 40
CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni , ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto
dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
ART.41
RISCOSSIONE
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato
di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero con altre modalità stabilite
dalla legge.
2. Il Comune può provvedere all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con
annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli
accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale,
l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso
dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di
pagamento può essere inviato anche per posta elettronica o Pec all’indirizzo comunicato dal
contribuente.
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3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato alle scadenze e per il numero delle rate
indicate nella deliberazione consiliare di approvazione del piano tariffario e relative tariffe.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica
soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro
superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi,
in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento,
nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)
ART. 42
PRESUPPOSTO E FINALITA’
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,
come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio
specificati dal successivo articolo 50 del presente regolamento.
ART. 43
SOGGETTI PASSIVI
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 42. In caso
di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale
ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del
diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti
reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi
ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a
sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a
titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie
si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
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Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data
della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando
nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e le aree in uso esclusivo.
ART. 44
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati,
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio
o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello
stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3.Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede angraficamente
e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo
familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto
reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenze e che
questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
4.Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, già adibita a residenza anagrafica, che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente
articolo, il soggetto interessato dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà prevista dall’art. 15 del presente regolamento.
5. Le pertinenze ammesse a godere delle agevolazioni previste devono rispettare i principi
dell’articolo 817 del codice civile “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o
adornamento di un’altra cosa“ e pertanto al fine dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre
basarsi sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta dell’immobile al servizio od
ornamento dell’abitazione principale. Pertanto le pertinenze ammesse a godere delle agevolazioni
previste devono essere ubicate nello stesso ambito territoriale del capoluogo o della frazione dove è
ubicata l’abitazione principale.
6. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo
competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello
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strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di
eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
7. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia
dichiarato come ultimato.
ART. 45
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso dell’anno
nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per
almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una
autonoma obbligazione temporanea.
2. La cessazione dell’obbligazione si ha dal mese in cui la stessa è avvenuta computando il mese
per intero se il possesso si è protratto almeno per quindici giorni, qualora sia tempestivamente
dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina
dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea
documentazione il momento di effettiva cessazione.
ART. 46
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU).
ART. 47
ALIQUOTE DEL TRIBUTO
1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 50 del presente regolamento e
nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
ART. 48
DETRAZIONI
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.
47, può prevedere apposite detrazioni d’imposta di cui al comma 677 dell’art.1 della L. 147/2013 e
s.m.
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ART. 49
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
1.Sono individuati i sottoindicati servizi indivisibili con i costi a fianco di ognuno indicati:
Anagrafe e servizi demografici (CM1-1-7)
Pubblica sicurezza e vigilanza (al netto
spese finanziate con proventi violazione
codice della strada)
218.962,00
938.180,00
Viabilità-circolazione stradale – servizi
connessi (al netto spese finanziate con
proventi violazione c.d.s.-oneri di
urbanizzazione
protezione civile (al netto entrate
specifiche)
manutenzione verde pubblico e interventi
disinfestazione (al netto spese finanziate
con oneri di urbanizzazione ed entrate
specifiche)
pulizia delle spiagge (al netto interventi
finanziati con proventi parcheggi)
illuminazione pubblica
Interventi nel campo della cultura (al netto
spese finanziate con entrate specifiche)
Interventi protezione animali
Interventi cimiteriali (al netto spese
finanziate con entrate specifiche)
Totale
280.580,00
60.000,00
351.301,00
85.465,00
397.987,00
83.700,00
84.935,00
121.469,00
2.622.579,00
Art. 50
VERSAMENTO DEL TRIBUTO
1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod.
F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del
Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo quanto stabilito dalla legge.
3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego
del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
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TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 51
DICHIARAZIONE
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale
entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano
valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli
elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che
non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione
non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi,
sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.
ART. 52
DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del
tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle
condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per
beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da
uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 51. La
dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente
e l’ufficio ne rilascia ricevuta ovvero a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax o a mezzo
posta elettronica o Pec, allegando copia del documento d’identità. La denuncia si intende
consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di
spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di
ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dalla data di invio a mezzo posta elettronica o Pec.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita
dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
b. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
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d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno
ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
e. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la
variazione;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o
esenzioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO
dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove
esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro
partizioni interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli
urbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi
denunciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o
esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC
la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a
comprovare la stessa.
7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le
superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES
ART. 53
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non
dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel
regolamento comunale.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti
minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
ART. 54
FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario
responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle
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vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli
tributi componenti l’imposta unica comunale.
ART. 55
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1.
Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione
presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal
fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60
giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati
presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi
pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e
diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente
autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla
legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta
rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art.
2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo
può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed
esibire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2.Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio
tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali,
periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio
della popolazione residente.
3.Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri
operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del
versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di
variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in
rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del
tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso
di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i
tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più
avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4.Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza
passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta
definitività.
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ART. 56
SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versaento dell’imposta unica comunale risultante dalla
dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o
tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione
agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione si applica
la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art.56 del presente regolamento,
entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni da 100 a 500 euro.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Gli interessi sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 3 punti
percentuali e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui
sono divenuti esigibili.
ART. 57
RISCOSSIONE COATTIVA
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 56, entro il
termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità
consentite dalle normative vigenti..
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi
dell’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.
ART. 58
IMPORTI MINIMI
1.Previa valutazione dei costi-benefici derivanti dall’attività di accertamento/riscossione coattiva.
può non procedersi alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora
l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni non superi € 30,00,
con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di
versamento del tributo.
2.Non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso o compensazione per somme
inferiori ad €.12,00 per anno d’imposta.
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ART. 59
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI
1.Quolora le somme dovute per singolo tributo in conseguenza di notifica di avviso di
accertamento, superano l’importo complessivo di €.500,00, comprensivo di sanzioni ed interessi,
può essere concessa la rateizzazione, previa richiesta motivata del contribuente, non oltre il termine
di versamento, come di seguito:
1) oltre €. 500,00 fino ad €. 2.000,00 fino a rate 12
2) oltre €. 2.000,00 fino ad €. 3.000,00 fino a rate 24
3) oltre €.3.000,00 fino ad €. 4.000,00 fino a rate 36
4) oltre €. 4.000 fino ad €. 5.000,00 fino a rate 48
5) oltre €.5.000,00 fino a rate 60
L’utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento
anche di una sola rata.
2.Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.
ART. 60
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 196/2003.
ART. 61
NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi
comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari
vigenti applicabili.
ART. 62
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art.
1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES nonché della
maggiorazione statale alla TARES di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane
comunque ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo
svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
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ALLEGATO A:
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti
sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in
forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di
plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali ,
come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da
tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali
lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di
caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati
anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,
caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni
basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254,
i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e
veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
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-
spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
indumenti e lenzuola monouso;
gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
pannolini pediatrici e i pannoloni,
contenitori e sacche delle urine;
rifiuti verdi.
ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei,
scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza
vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo,
caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni
durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza,
tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli,
filatelia, ombrelli, tappeti, tende e
tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe
(elettricista, fabbro, falegname,
idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di
produzione
21. Attività artigianali di produzione
beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti,
trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
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24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane
e pasta, salumi e formaggi,
supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie,
pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
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