TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO ATTO DI CITAZIONE Per: il

Avv. Paola Di Nunzio
Viale Mazzini n. 140
00195 Roma
06.85350131/06.8845265
TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
ATTO DI CITAZIONE
Per: il Consorzio di Marsia (c.f. 80246550588) in persona del Presidente p.t. Dott.Sandro Fiocco
con sede in Roma, Via Ugo De Carolis n. 101, ed il sig Sandro Fiocco (CF
FCCSDR60M15A345D),residente in Roma Viale Tito Livio n. 166, cap. 00136, la Ginepro S.r.l.
(C.F. 01337980583), in persona del suo amministratore sig. Luciano Fiocco, con sede in Roma Via
Giacinto de Vecchi Pieralice n. 88, cap. 00167, la Arpedil S.r.l. (C.F. 81001070663) in persona del
suo amministratore sig. Luciano Fiocco con sede legaleTagliacozzo Località Marsia, cap.67069, la
Sig.ra Nuccetelli Antinea (C.F. NCCNTN34H62I553J), residente in Roma Via Leone Dehon n. 64,
cap. 00165, il Sig. Gallottini Giuseppe (CF: GLLGPP40M0H501G) residente in Via delle Rughe n.
177 cap.00060, Formello(Rm), nella loro qualità di proprietari dei beni siti in Marsia (Tagliacozzo)
tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.140,
presso lo studio dell’ avv. Paola Di Nunzio (C. F. DNNPLA80E60H501K), che li rappresenta e
difende, giusta procura in calce al presente atto
- ATTORIPER
l’impugnazione della delibera assunta dall’Assemblea generale del Consorzio Stradale di Marsia, in
data 12.12.2009 e dello Statuto istitutivo del Consorzio Stradale di Marsia
PREMESSA
Per meglio comprendere le circostanze in cui si inserisce il presente procedimento, la delibera
assembleare oggetto di impugnazione ed il successivo statuto, è necessario svolgere una premessa
1
per illustrare i principali fatti che hanno interessato la vita del Consorzio Stradale Obbligatorio di
Marsia.
In seguito alla delibera n. 27 del 25.9.2009 ed alla deliberazione della Giunta n. 133 del 22.6.2009,
attraverso l’assemblea Generale del 12.12.2009 è stato istituito il Consorzio Stradale obbligatorio di
Marsia -“in esecuzione della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, del
decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito in legge 13 aprile 1925,
n. 473, dell’art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle leggi e regolamenti successivi che
disciplinano la materia” – ed approvato il relativo statuto.
Tale Consorzio Stradale ha come scopo “la ricostruzione, sistemazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade esistenti e future del centro turistico di Marsia, delle strutture destinate a
verde attrezzato ed ai pubblici servizi, nonchè di tutte le opere di interesse comune situate nel
comprensorio, ivi incluse le relative pertinenze ed adiacenze.
Il Consorzio ha,altresì, lo scopo di costruire, mantenere, esercitare, ripristinare le opere stradali,
quelle per la distribuzione dell’acqua ed eventualmente quelle integrative dell’alimentazioni idrica,
quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue, nonchè del loro eventuali smaltimento e
depurazione, quello della distribuzione dell’energia elettrica e in generale ha lo scopo di eseguire
tutte le opere e svolgere tutte le attività̀ collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate,
comunque interessanti le aree comprese nel perimetro delle proprietà consorziate di cui al
successivo comma 7. In particolare, il Consorzio provvede:
a) alla progettazione, all’esecuzione e al finanziamento delle opere che interessano totalmente o
anche parzialmente la collettività di Marsia;
b) alla manutenzione e all’esercizio delle opere e degli impianti interessanti totalmente o anche
parzialmente la collettività;
2
c) alla attuazione delle misure che si ritenessero necessarie per lo sviluppo e il potenziamento della
zona;
d) a salvaguardare gli interessi della collettività;
e) a facilitare, anche con mezzi finanziari ma senza trarne lucro, la costruzione di edifici, impianti e
abitazioni nell’interesse della collettività.
Il Consorzio, altresì, svolge le attività di natura, amministrativa, tecnica eprogettuale finalizzate
alla attuazione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e dei servizi necessari per la
collettività dei Consorziati e degli Utenti del Centro turistico di Marsia, salvaguardandone i
legittimi interessi generali. A tal fine esegue, affidandoli in appalto, tutti i lavori e gli interventi
occorrenti per garantire l’agibilità del comprensorio e per mantenere efficienti ed in buono stato
sedi stradali, marciapiedi, banchine, fognature, illuminazione stradale, ecc., con tutti gli annessi e
connessi presenti e futuri. Il Consorzio, infine, assume e fa propria, senza tuttavia che ciò possa
configurare un subentro, a titolo particolare o universale, nelle relative posizioni giuridiche, ogni
altra finalità perseguita da Associazioni, Comunioni, Condominii e Consorzi di qualsiasi forma,
istituiti ed operanti nel comprensorio consortile, aventi scopi analoghi, concorrenti o
complementari a quelli di cui ai commi precedenti. Per tutte le finalità sopra dette, e per
concorrere allo sviluppo armonico del comprensorio, il Consorzio può anche stipulare convenzioni
con enti e pubbliche amministrazioni. (art .2 statuto Consorzio Stradale di Marsia – all. n. 2)
Come evincibile dallo Statuto del Consorzio Stradale di Marsia lo stesso ha di fatto, fatto proprie
tutte le competenze già di pertinenza del Consorzio di Marsia (all. n. 11) creando un caos
istituzionale tra tutti i proprietari. E successivamente alla sua costituzione, in Consorzio Stradale di
Marsia, in difetto di totale legittimazione ad agire in tal senso, ha iniziato a svolgere la sua attività
consortile chiedendo, ad esempio, il pagamento delle quote consortili sia ai proprietari degli
immobili di Marsia che al Comune di Tagliacozzo, inviando avvisi di messa in mora con lo
3
specifico avvertimento che “in difetto di pagamento si procederà alla riscossione coattiva
attraverso Equitalia Gerit spa” (all. n. 13).
********
1) Giurisdizione giudice ordinario
Occorre preliminarmente evidenziare che nel caso de quo si incardina la Giurisdizione del giudice
ordinario.
Oggetto della presente impugnazione è l’assemblea costituente e lo statuto del Consorzio Stradale
di Marsia del quale si chiede la nullità.
Tale Consorzio, non è configurabile quale ente di diritto pubblico edè, pertanto, sottoposto alle
norme privatistiche in materia di consorzi ai sensi degli art. 2602 ss c.c. o, in alternativa, alle norme
sulle associazioni non riconosciute ai sensi degli artt.37 ss c.c..
Infatti,è necessario sottolineare chela natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo
ente non èsufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, sebbene esso risulti costituito
per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; né può ritenersi indicativa
della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei
soggetti pubblici che l'hanno formata.Pertanto, per la Cassazione“la controversia relativa al
rapporto di lavoro alle dipendenze delle associazioni degli ordini professionali, avendo tale
associazione (costituita per la gestione di servizi comunali) natura non di ente pubblico ma di
associazione (non riconosciuta) di diritto privato, è devoluta alla giurisdizione del giudice
ordinario” (Cass. civile, sez. Unite del 1993 numero 11541).
La dottrina tradizionale sostiene, poi, che tutte le persone giuridiche di diritto privato confluiscono
nei tre modelli tipici dell’associazione, della fondazione e della società. Già da tempo la
giurisprudenza riconosce l’esistenza di enti di diritto privato non riconducibili alla classica
tripartizione, annoverando tra gli enti di natura privatistica anche i consorzi costituiti da enti
4
pubblici che tuttavia la legge non qualifica come ente pubblico (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 17 dicembre 1976 n. 1419). Lo stesso legislatore, già nell’abrogato art. 12 del codice
civile, prevedeva, accanto alle associazioni e alle fondazioni, la possibilità di riconoscere le “altre
istituzioni di carattere privato”. La previsione della categoria delle “altre istituzioni di carattere
privato” è rinvenibile nell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000, recante la disciplina della
registrazione delle persone giuridiche. Ed appunto la loro definizione, quali altre istituzioni di
carattere privato, incardina la giurisdizione del g.o. e non del g.a.
La sentenza S.S.U.U.n. 2467/09 ha, poi, evidenziato che la partecipazione non maggioritaria di un
comune all’interno di un consorzio, impedisce la sua qualifica quale soggetto di diritto pubblico.
Solo una partecipazione maggioritaria o totalitaria determinerebbela possibilità di applicare il diritto
pubblico al posto del diritto privato. Infatti, secondo la succitata sentenza “rilevata una
partecipazione totalitaria degli enti pubblici nella società in esame, si è concluso direttamente,
senza alcuna ulteriore indagine ermeneutica, per la natura pubblica della stessa”.
Vista poi, come si evidenzierà in seguito, l’assenza di strade vicinali di diritto pubblico a Marsia
non sussiste alcun dubbio in relazione alla configurazione della giurisdizione del giudice adito. Sul
punto è anche intervenuta più volte la giurisprudenza affermando espressamente che:
“l’accertamento relativo alla proprietà delle strade in questione, la natura vicinale, pubblica o
privata, delle medesime o l’esistenza della servitù pubblica di passaggio, è una questione devoluta
alla giurisdizione del giudice ordinario (Tar Lazio 295/11, Tar Campania Salerno, sez. II, 8546/10,
Cons. Stato, VI, 1968/10, Cass. S.U. 6404/10).
2) Violazione art. 18 della Costituzione – oggetto consortile nullo
L’art. 18 della costituzione dispone espressamente che:
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
5
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.”
La portata generale dell’articolo, di ispirazione garantista,assicura alle associazioni una sfera
d’azione pari a quella dell’individuo e, in quanto “proiezione sul piano dell’azione collettiva
della libertà individuale” - secondo la Corte Costituzionale - “richiede di essere tutelata come
diritto inviolabile”.
La libertà di associazione, pertanto, si specifica:
- nella libertà di costituire un'associazione;
- nella libertà di aderire o meno alla stessa;
- nella libertà di abbandonarla (cd. libertà negativa).
Secondo l'orientamento della Corte costituzionale, la libertà di non associarsi non è intaccata
qualora si configuri come obbligatorio l'inquadramento di una determinata categoria di interessati
entro enti pubblici, purché non siano violati diritti e principi costituzionali e risulti nel contempo
che esso assicura lo strumento idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche.
Analizzando attentamente lo statuto che in questa sede si impugna e del quale si chiede la nullità, è
facilmente ravvisabile, invece, una palese violazione del dettato costituzionale.
Infatti, il Consorzio Stradale di Marsia è stato istitutonel dicembre 2009, “in esecuzione della legge
sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, del decreto legislativo luogotenenziale 1°
settembre 1918, n. 1446, convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473, dell’art. 14 della legge 12
febbraio 1958, n. 126, e delle leggi e regolamenti successivi che disciplinano la materia”.
Ai sensi del richiamato D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, “Gli utenti delle strade vicinali,
anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e
la sistemazione o ricostruzione di esse”(art. 1).
6
Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle
strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della
spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il
concorso del Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o
ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa”(art. 3).
L’art. 14 Legge 12 febbraio 1958, n. 126, introduce l’obbligatorietà dei consorzi in un unico caso:
“La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n.
1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico,
anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.In assenza di iniziativa da parte
degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto”.
Ebbene, il combinato disposto delle norme citate prevede un obbligo di costituzione di un consorzio
stradale nel caso in cui vi sia:
-
la presenza di strade vicinali di uso pubblico;
ed esclusivamente per attuare il seguente fine:
-
manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.
Fermo restando quanto si dirà in seguito in relazione all’inesistenza della strade vicinali nel
comprensorio di Marsia, va preliminarmente analizzato lo scopo dello statuto de quo, poiché
fortemente lesivo del dettato costituzionale ex art. 18 Cost.
Si rende a questo punto necessario riportare quasi per intero l’articolo 2 dello statuto del Consorzio
Stradale di Marsia.
Ai sensi dell’art. 2, infatti, “il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di provvedere alla
custodia, all’esercizio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ricostruzione, al ripristino
7
ed all’eventuale potenziamento del complesso viario e delle altre opere di interesse generale del
Centro turistico di Marsia.
2. Il Consorzio, a maggior chiarimento, ha altresì lo scopo di costruire, mantenere, esercitare,
ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell’acqua ed eventualmente quelle
integrative dell’alimentazioni idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue,
nonché dei loro eventuali smaltimento e depurazione, quella delle distribuzione dell’energia
elettrica e in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e
quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le aree comprese nel
perimetro delle proprietà consorziate di cui al successivo comma 7.
3. In particolare, il Consorzio provvede:
a) alla progettazione, all’esecuzione e al finanziamento delle opere che interessano totalmente o
anche parzialmente la collettività di Marsia;
b) alla manutenzione e all’esercizio delle opere e degli impianti interessanti totalmente o anche
parzialmente la collettività;
c) alla attuazione delle misure che si ritenessero necessarie per lo sviluppo e il potenziamento della
zona;
d) a salvaguardare gli interessi della collettività;
e) a facilitare, anche con mezzi finanziari ma senza trarne lucro, la costruzione di edifici, impianti e
abitazioni nell’interesse della collettività.
4. Il Consorzio, altresì, svolge le attività di natura, amministrativa, tecnica e progettuale finalizzate
alla attuazione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e dei servizi necessari per la
collettività dei Consorziati e degli Utenti del Centro turistico di Marsia, salvaguardandone i
legittimi interessi generali. A tal fine esegue, affidandoli in appalto, tutti i lavori e gli interventi
occorrenti per garantire l’agibilità del comprensorio e per mantenere efficienti ed in buono stato
8
sedi stradali, marciapiedi, banchine, fognature, illuminazione stradale, ecc., con tutti gli annessi e
connessi presenti e futuri.
5. Il Consorzio, infine, assume e fa propria, senza tuttavia che ciò possa configurare un subentro, a
titolo particolare o universale, nelle relative posizioni giuridiche, ogni altra finalità perseguita da
Associazioni, Comunioni, Condominii e Consorzi di qualsiasi forma, istituiti ed operanti nel
comprensorio consortile, aventi scopi analoghi, concorrenti o complementari a quelli di cui ai
commi precedenti.
6. Per tutte le finalità sopra dette, e per concorrere allo sviluppo armonico del comprensorio, il
Consorzio può anche stipulare convenzioni con enti e pubbliche amministrazioni (…)”.
L’art. 4 prevede, poi che il consorzio è permanente e obbligatorio, ed all’art. 5 si prevede
che“fanno parte obbligatoriamente del Consorzio, e sono quindi Consorziati, tutti i proprietari, sia
persone fisiche che giuridiche, titolari di terreni, edifici e immobili, o porzioni degli stessi (…), e
che sono considerati Utenti del Consorzio: a) il Comune di Tagliacozzo per l’uso pubblico delle
strade, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918; b) coloro i quali, pur non essendo
Consorziati, fanno o possono far uso delle vie consortili; c) chiunque benefici direttamente o
indirettamente dei servizi consortili, anche se si tratti di ente pubblico. (…)”
È palese a questo punto la violazione costituzionale determinata da siffatto statuto. Si determina una
evidente violazionedella libertà di associazione, poiché in capo ai proprietari si ascrive l’obbligo di
partecipare ad un consorzio con oggetto palesemente nullo,in quanto illegittimo ed impossibile.
Un consorzio stradale, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, può occuparsi della
manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ed in tal
senso, ma solo in tal senso, può essere obbligatorio.
9
Obbligare i consorziati per tutta un’ulteriore serie di attività è palesemente contra legem. Nessuno
può essere obbligato ad associarsi, se non nei casi previsti dalla legge. E l’obbligo previsto dalla
legge per i consorzi stradali, nel caso in esame, è circoscritto e ben delineato.
Tale prima violazione, pertanto, determina di per se la nullità dello statuto del consorzio stradale e
del consorzio stesso poiché un consorzio, con oggetto nullo, è nullo.
L’obbligo consortile, pertanto, poteva riguardare solo le eventuali strade vicinali di uso pubblico
(delle quali la presente difesa disconosce l’esistenza nel comprensorio di Marsia).
Un tale consorzio, alla luce di quanto appena esposto, quindi, non può trovare un substrato
normativo tale da giustificarne l’esistenza e l’operato.
La problematica del consorzio stradale di Marsia, nasce proprio dai lavori della sua assemblea
costituente.
L’assemblea generale, in seconda convocazione, del 12.12.2009, infatti, afferma testualmente che:
“con il supporto dell’Associazione di proprietari di Marsia e del loro consulente, è stata
individuata l’opportunità di costruire il Consorzio Stradale di Marsia affinchè questo Ente, in
sinergia con l’Amministrazione Comunale e l’amministrazione Separata della Montagna Curio,
potesse assumere tutte le competenze delle altre forme associative attuali e con gli strumenti di
legge non solo per mettere in sicurezza il territorio le cui strade sono aperte al pubblico transito,
ma anche per consentire una adeguata manutenzione delle strutture, un riordino generale ed un
armonico e moderno sviluppo di tutta la zona”. (all. n. 1).
Come già evidenziato un consorzio stradale obbligatorio non può assumere tutte le competenze
delle altre forme associative. Un consorzio obbligatorio che pone in essere un’attività che non
rispecchia i requisiti di legge e pone un vincolo omnia comprensivo nei confronti dei consorziati
che sono privati della loro libertà di associazione, non doveva ab origine essere costituito e,
pertanto, vista la palese nullità dello stesso, non può continuare ad operare.
10
E viola totalmente i dettati normativi affermare, come è stato affermato più volte, nei loro atti, dai
legali del Consorzio stradale di Marsia che “il consorzio stradale è stato costituito proprio con lo
scopo di svolgere funzioni di custodia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria,
ricostruzione, ripristino ed eventuale potenziamento della rete viaria e della altre opere di interesse
generale del Centro turistico di Marsia, nonchè delle opere idrauliche e di quelle per la
distribuzione dell’energia elettriche” e che “il consorzio stradale costituito per la realizzazione dei
servizi di pubblica utilità nell’area del comprensorio, servizi rientranti negli scopi di cui all’art. 2
dello Statuto del Consorzio di Marsia, ha in concreto reso il consorzio di Marsia un inutile
doppione”.
Un consorzio stradale obbligatorio non può essere considerato un doppione di un consorzio come
quello di Marsia che si occupa della gestione del comprensorio di Marsia e non solo della
manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali... Sic!!
Non può svolgere le sue funzioni, perché il vincolo dell’obbligatorietà e quindi l’attività stessa del
Consorzio Stradale di Marsia, in quanto obbligatorio, può riguardare unicamente la “manutenzione,
sistemazione o ricostruzione” delle strade vicinali.
L’assemblea costituente avrebbe dovuto evidenziare le eventuali strade vicinali esistenti in Marsia e
solo relativamente ad esse, nel caso in cui fosse riuscita a dimostrarne sia l’esistenza che l’uso
pubblico - che sin d’ora si contesta - avrebbe potuto costituire un consorzio stradale obbligatorio nei
limiti delle previsioni di legge.
Per tutte le altre attività, si sarebbe poi potuto creare un eventuale consorzio volontario, lasciando ai
proprietari degli immobili presenti a Marsia la totale libertà di aderirvi o meno.
Ma volontario, appunto, non obbligatorio.
Un oggetto così ampio ed un obbligo così esteso per i consorziati determina la totale illegittimità del
consorzio de quo.
11
Non è pensabile, richiedere contributi obbligatori ai consorziati, per esempio, per “costruire edifici,
impianti, abitazioni (…), per la distribuzione dell’acqua ed eventualmente quelle integrative
dell’alimentazioni idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue, nonché dei loro
eventuali smaltimento e depurazione, quella delle distribuzione dell’energia elettrica..”.
E tale illegittimità con la conseguente violazione della libertà costituzionalmente garantita di
associazione ha anche un ulteriore profilo. Infatti, l’obbligo non è solo per i proprietari, ma è
espressamente previsto un obbligo contributivo da parte del Comune.
Ma il Comune, come già detto, può essere obbligatoad una contribuzione che riguardi
ESCLUSIVAMENTE la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso
pubblico.
Si determina, in tal senso un obbligo contributivo del Comune non sorretto da alcun dettato
normativo, che determina una distrazione di fondi pubblici per fini non autorizzati da alcune legge.
Ciò che è stato appena evidenziato per i proprietari, vale ancor di più per il Comune. Ed i fondi
pubblici non possono obbligatoriamente essere versati per finalità non previste dalla legge.
Tale materia, sarà, tuttavia, oggetto di approfondimento nella sede competente.
Ciononostante, come già accennato, il Consorzio Stradale di Marsia ha inviato e prosegue ad inviare
continui “avvisi di pagamento delle quote consortili”, prevedendo un contributo economico sia del
Comune (al 50%) che dei consorziati, (all. n. 13) con l’espresso avvertimento che “scaduto il
termine di pagamento, il Consorzio Stradale affiderà a EquitaliaGerit spa, Agente della
Riscossione per la Provincia dell’Aquila, la riscossione coattiva dei contributi consortili che non
fossero stati versati nel predetto termine”.
“La misura ed i criteri di ripartizione del contributo consortile ordinario, dedotti dallo
stanziamento del ruolo deliberato, il contributo obbligatorio a carico del Comune ai sensi dell’art.
3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918 ad indennizzo dell’utenza pubblica delle strade ed i contributi
12
straordinari ai sensi del successivo articolo 9, sono stabiliti secondo le norme seguenti: “a) 20% in
parti uguali tra Consorziati ed Utenti iscritti nei ruoli; b) 10% in relazione alla superficie del lotto
8° criterio analogo per gli utenti); c) 70% in relazione alle volumetrie realizzate nel lotto (o
criterio analogo per gli Utenti)”.
Pertanto, tali avvisi di pagamento ed i successivi ruoli sono formati sulla base del D.Lgs.Lgt. n.
1446 del 1918, pongono a carico dei consorziati/utenti e del Comune spese che non possono essere
richieste ai sensi dello statuto del Consorzio Stradale di Marsia e delle leggi poste a fondamento
della sua costituzione. L’obbligo avrebbe potuto riguardare solo la“manutenzione, sistemazione o
ricostruzione” delle strade vicinali, che però non sono presenti nel comprensorio di Marsia.
Lo statuto del Consorzio stradale di Marsia risulta, pertanto, a questo punto palesemente nullo.
E la nullità di un contratto, infatti, determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come
se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza.
Ai sensi e per gli effetti del 1325 c.c. e seguenti, un contratto è nullo:
-
quando è contrario a norme imperative;
-
quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., cioè 1) l'accordo delle
parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità;
-
quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a
concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art.
1345 c.c.);
-
quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art.
1346 c.c.);
-
in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la
proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.), o
ancora, l'art. 17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la
durata legale di un contratto).
13
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero
contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo
contenuto (art. 1419 c.c.). Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da
chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far
dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione.
Alla luce quanto suesposto, e non potendo invocare alcuna prescrizione in relazione alla azione di
nullità che in questa sede si presenta, si chiede sin d’ora, pertanto, che venga dichiarata la nullità del
Consorzio Stradale di Marsia, vista la palese nullità del suo statuto.
3) Inesistenza delle strade vicinali e conseguente inapplicabilità del decreto
legislativoluogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (di seguito: D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918),
convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473 e dell’art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126
È necessario a questo punto capire cosa si intenda per strade vicinali e se le stesse siano o meno
ravvisabili a Marsia. Secondo la classificazione legale delle diverse tipologie di strade di cui al D.
Lgs. 285/1992, Titolo 1 - Disposizioni generali, Articolo 3, n. 52, Definizioni stradali e di traffico,
“strada vicinale” significa: “strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico”.
Per le strade vicinali non di uso pubblico, è previsto che il Comune possa - senza esserne obbligatodare un contributo per la loro manutenzione, sistemazione e riparazione.
Nel caso, invece, di strade vicinali ad uso pubblico il Comune, sarebbe obbligato a concorrere alla
spesa per la manutenzione, sistemazione e riparazione della strada vicinale, ai sensi dell’art. 3, del
D.Lgs. Luogotenenziale 01.09.1918, n. 1446. Detto articolo prevede, infatti, l’obbligo del Comune
di partecipare agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali (ivi incluso,
quindi, lo sgombero della neve), nella misura variabile da 1/5 fino a metà della spesa a seconda
dell’importanza delle strade, purché la strada sia soggetta a pubblico transito. Sussiste tale requisito
ogni qual volta la strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una
molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi. L’uso pubblico, assimilabile a una servitù collettiva,
14
legittima i comuni a introdurre alcune limitazioni al traffico, ad esempio vietando l’uso di alcuni
mezzi - specie di quelli molto impattanti - in modo continuativo o in particolari periodi, come per il
resto della viabilità comunale.
Per qualificare una strada come “ad uso pubblico” si rileva, inoltre, quanto statuito da T.A.R.
Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16202: “Ai fini dell’accertamento dell’uso
pubblico di una strada non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione della stessa
nell’elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un’efficacia presuntiva e
dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare
la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di
persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della
strada a soddisfare esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso
pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile".
Un ulteriore criterio distintivo è, poi, costituito dalla presenza di un “consumo notevole” della
strada da parte di un singolo utente o un gruppo ristretto ai sensi dell’art. 9 del DLLgt. 1446/1918.
In effetti se vi è uno squilibrio nell’utilizzazione, nel senso che la strada è di fatto al servizio di
pochi anziché della collettività, l’onere economico deve gravare in misura proporzionale su questi
ultimi, a prescindere dalla formale istituzione di un consorzio. Pertanto, il discrimine può essere
davvero costituito dall’effettiva presenza dell’uso pubblico, in presenza del quale il Comune sarà
obbligato a contribuire alla manutenzione delle strade vicinali, in assenza in vece potrà contribuire,
ma non sussisterà il suddetto obbligo.
La natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, quali:
1.
“il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate
dall’appartenenza ad un gruppo territoriale”;
2.
“la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il
collegamento con la pubblica via”;
15
3.
“un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico” (TAR Toscana,
Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugina, 13 gennaio 2006,
n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons.
di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991).
In tema di oneri scaturenti dalla natura pubblica della strada, viene prevista, obbligatoriamente, la
costituzione di un apposito Consorzio tra gli utenti della strada (art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.°
126). Al contrario, per le strade private non sorge alcun obbligo a carico del Comune (ovvero
dell’ente territoriale), ma soltanto una facoltà, oltretutto limitata per legge: cosicché le spese per la
loro sistemazione sono necessariamente ripartite tra i soli proprietari, i quali possono, ma soltanto
laddove lo vogliano, costituirsi in Consorzio.
Dunque, per inverso, una strada può essere riconosciuta come pubblica pure in difetto
dell’iscrizione nell’elenco catastale, qualora la sua pubblicità possa essere desunta – oltre che dalle
risultanze delle mappe catastali – da indici di demanialità quali:
1.
il predetto uso costante nel tempo;
2.
l’apposizione della numerazione civica;
3.
i comportamenti della Pubblica amministrazione nei settori urbanistico ededilizio.
Analogamente la IV° Sezione penale della Corte di Cassazione (n.° 8950/1990) e la Sezione II del
Tar della Puglia (n.° 491 del 1994) che addirittura ha precisato che la qualificazione di una strada
come di uso pubblico discende non tanto dal fatto che su di essa possano transitare persone diverse
dal proprietario o dal fatto che essa si colleghi ad una pubblica via quanto piuttosto presuppone che
essa sia posta a servizio di una collettività di utenti (uti cives).
La strada vicinale acquista, poi, il carattere di strada pubblica per intervento del Comune mediante
un provvedimento di classificazione, in conseguenza del quale la strada risulta sottoposta allo stesso
regime giuridico dei beni demaniali, per l'appunto previsto dall’art. 825 del Codice Civile.
16
La principale differenza fra le due categorie di strade vicinali – pubbliche e private -è rappresentata
dal fatto che le vicinali pubbliche sono strade di interesse amministrativo che, nell'ambito del
sistema dei diritti reali, permette di sottoporle ad una regolamentazione speciale che trae origine
dall'allegato F (artt. 1,9,18,19,20,51,e 84) della legge 20 marzo 1865 n.° 2248 e dal D.L.Lgt. 1°
settembre 1918, n.° 1146 e rimanda al Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile. Per
contro le strade vicinali private restano estranee alla disciplina pubblicistica risultando
esclusivamente regolate da norme di diritto privato. La Corte di Cassazione (Sez. II, sentenza n.°
2591 del 28 agosto 1971) ritiene che la formula "strade vicinali" in senso proprio, valga a designare
solo quelle strade le quali risultino soggette a pubblico transito, cioè caratterizzate da un diritto reale
di uso pubblico a favore della collettività.
La Corte di Cassazione ha, poi, precisato che "L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie
pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste
funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di
pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di
un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù"(Cass.
Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624)”."L'appartenenza di una strada ad un ente pubblico
territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità,
precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento
da solo sufficiente l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall'art. 8
della legge n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere
relativo la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F" (Cass.
Civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 2370).
Marsia pone duplici problemi in tal senso.
Non solo le strade non sono identificate come vicinali a livello catastale, ma non si ravvisa
assolutamente l’uso pubblico tale da giustificarne il regime della contribuzione obbligatoria da parte
17
del Comune. Si configura a tal punto un’ulteriore violazione posta in essere dall’assemblea
costitutiva del Consorzio Stradale di Marsia.
Infatti, per poter costituire un consorzio stradale obbligatorio è necessaria la presenza di strade
vicinali di uso pubblico che nel comprensorio di Marsia non sussistono. Qualora si fosse accertata
l’esistenza delle stesse, sarebbe stato necessario individuarle a livello catastale e solo allora si
sarebbe potuto costituire un consorzio stradale obbligatorio, limitatamente alle stesse.
L’Istituto Centrale di Statistica, con nota n. 1965 del 19/05/1973 (all. 5) inviata l’8 agosto 1973 al
Comune di Tagliacozzo ed alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura de L’Aquila,
comunicava che la località turistica di Marsia era stata qualificata Centro Abitato, essendo
risultata dotata di servizi ed esercizi pubblici.
Nello specifico, le strade del comprensorio turistico di Marsia, tutte inserite nella Variante al Piano
Regolatore Generale del Comune di Tagliacozzo, approvato dal Consiglio Regionale con la
deliberazione n. 122/1978 e successiva comunicazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 647 del
1983, sono e devono ritenersi comprese nel centro abitato di Marsia e sua perimetrazione.
Pertanto, le strade appartenenti al comprensorio di Marsia non possono essere classificate e/o
qualificate come strade vicinali ad uso pubblico.
Infatti secondo la classificazione legale delle diverse tipologie di strade di cui al D. Lgs. 285/1992,
Titolo 1 - Disposizioni generali, Articolo 3, n. 52, Definizioni stradali e di traffico, “strada vicinale”
significa: “strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.”
Pertanto, il rinvio alla normativa di cui al D. L.vo. L.gt. 1446/1918 e art. 14 L. 126/1958, in ordine
alla costituzione dei Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico è totalmente ingiustificato nel
caso in esame, poiché difetta il requisito delle strade vicinali.
18
Nel caso, poi, di una presunta ed inesatta individuazione delle stesse, in ogni caso non si potrebbe
affermarne la destinazione pubblica poiché mancano i requisiti espressamente previsti dalla legge e
dalla giurisprudenza.
Invero, esclusa ex lege, come visto, la classificazione delle strade del comprensorio di Marsia quali
“strade vicinali” gravate da uso pubblico, per essere situate le medesime strade all’interno del
centro abitato, viene meno in assoluto l’operatività della normativa di cui all’art. 14 della Legge
n.126/1958 che rende obbligatoria la costituzione di consorzi per le strade vicinali di uso pubblico,
cioè quelle situate fuori dai centri abitati, con le modalità di istituzione e funzionamento dei
consorzi contenute nel D. Lgt. n.1446/1918.
Pertanto, anche sotto tale profilo si evidenzia la totale illegittimità dell’assemblea istitutiva del
consorzio stradale di Marsia e del suo statuto.
A favore della non esistenza delle strade vicinali di uso pubblico a Marsia depone poi l’ordinanza
del 30.09.2000 del Tribunale di Avezzano, relativa al procedimento n. rg. 468/00, G.I. La Malfa.
Il G.I. a fronte della richiesta formulata dalla Amministrazione Separata Montagna Curia di avere
diritto alla restituzione degli immobili ed alla gestione degli impianti scioviari nella misura del
60%, in applicazione dell’art. 9 del contratto di vendita stipulato in data 29.10.1961 ed in
applicazione dell’atto con cui la società Marsia ha provveduto in data 30.10.1996 alla restituzione
dei beni a suo tempo acquistati dall’amministrazione separata, ha espressamente stabilito che “la
clausola n. 9 del contratto del 1961 prevedeva la possibilità, trascorsi 35 anni, che le parti
potessero attuare la restituzione alla allora venditrice della proprietà delle strade e delle piazze di
cui era ancora proprietaria ed inoltre della proprietà degli impianti e la loro gestione in misura del
60%; ma poiché nel frattempo la società Marsia si è spogliata di tali beni in favore della Montana
con atti in apparenza giuridicamente validi, ne scaturisce che la ricorrente non può vantare nei
confronti della Montana alcun diritto alla restituzione, considerato anche che nessun vincolo di
inalienabilità risulta dal contratto del 1961” (all. n. 5 – ordinanza 30.09.2000).
19
Promuovere un autonomo giudizio per la restituzione di impianti, strade ed immobili presuppone la
non disponibilità degli stessi ed ancor di più la non sottoposizione degli stessi alle norme di diritto
pubblico, vista la loro cessione alla società Montana con atti in apparenza giuridicamente validi.
Analogo giudizio è stato promosso dall’Amministrazione Separata Montagna Curia, nel 2002, al
fine di ottenere il sequestro giudiziario e conservativo dei beni immobili e degli impianti e di sentir
dichiarata la proprietà degli stessi da parte della stessa.
Ma, con l’ordinanza del 19.06.2002 relativa al procedimento n. rg 307/02, ancora non definito, il
G.I. De Gregorio, ha stabilito che le stesse dovevano essere rigettate (all. n. 6).
Infatti, secondo il G.I. De Gregorio, “l’art. 9 del contratto di compravendita del 29.10.1962, a
rogito notaio Napoleone Napolitano, dispone, per il caso di mancata proroga degli impegni
assunti, decorsi 35 anni dalla stipula del contratto, che i rapporti tra l’amministrazione Separata e
la Marsia s.p.a. siano regolati nel seguente modo:
a)
Tutte le strade e le piazze, ovunque costruite, di cui la società sarà ancora eventualmente
proprietaria, passeranno senza alcun compenso in proprietà dell’amministrazione;
b)
Tutti gli impianti sportivi, quali sciovie, funivie, seggiovie e simili, ovunque costruiti e che
dovranno essere in perfetto stato di funzionamento, diventeranno senza alcun reciproco compenso
di proprietà comune dell’amministrazione e della società in ragione del 60% per la prima e del
40% per la seconda; dopo l’instaurazione di tale comproprietà la gestione degli impianti suddetti
sarà effettuata in comune ovvero sarà affidata alla società;
c)
Tutte le altre proprietà della società, siano esse costituite da terreni, da fabbricati,
costruzioni ed impianti di qualsiasi genere resteranno di proprietà delle società medesime.
Con contratto in data 30.12.1989, a rogito notaio Antonio Battaglia di L’Aquila (rep. 61364) La
Marsia srl (già Marsia spa) ha venduto alla Montana Nuova srl i beni indicati nell’art. 1 dello
stesso contratto. Con l’art. 2 del medesimo contratto la società Marsia ha dichiarato di surrogare
20
la società acquirente nei diritti vantati nei confronti del comune di Tagliacozzo- Amministrazione
separata di Rocca di Cerro e nascenti dall’art. 4 del contratto in data 29.10.1961 specie per quanto
riguarda il diritto per la durata di 35 anni dalla data del detto atto di realizzare in esclusiva in
determinate zone costruzioni ed attrezzature sportive in genere”(…). “La tesi della parte attrice –
amministrazione separata della Montagna Curio- che pretende di essere proprietaria dei beni
indicati nell’art. 9 lett. A) e B) del contratto del 1961 sottende infatti la tesi che la stessa Montana
Nuova non abbia adempiuto all’obbligazione di trasferire alla Amministrazione Separata una
quota del 60% della proprietà degli impianti costruiti dopo il 1961. Ma parte attrice non chiarisce
in virtù di quale norma di legge o contrattuale dovrebbe incombere sulla Montana Nuova siffatta
obbligazione che è stata assunta solo dalla Marsia spa (poi trasformata in Marsia srl), persona
giuridica del tutto distinta dall’odierna convenuta.(…) poiché nel nostro ordinamento,
caratterizzato dal c.d. numero chiuso dei diritti reali, non può nemmeno esistere una proprietà c.d.
turnaria o temporanea e poiché la Marsia srl non ha ceduto interamente la propria posizione
contrattuale alla Montana Nuova srl si deve concludere che, mancando una obbligazione propter
rem, alcun credito può essere vantato da parte attrice nei confronti delle odierne parte convenute”.
Inoltre, nel medesimo giudizio, esperita la Ctu, il Consulente tecnico nominato dal Tribunale – ing.
Bruno Bernardi – nell’integrazione alla propria consulenza tecnica d’ufficio (all. n. 8), ha affermato
che “si rileva la classificazione della località Marsia come “centro abitato”. Sulla base di tale
classificazione, le strade ricadenti all’interno dei nuclei di lottizzazione sono da considerarsi
“strade private”, in quanto insistenti su terreni rimasti in proprietà della Marsia Srl, ed aperte al
pubblico transito; le relative spese di manutenzione sono di conseguenza a carico della società
proprietaria o del Consorzio avendogliele la Marsia consegnate con verbale del 21.12.1972”.
Agire in giudizio per ottenere il sequestro dei beni e, soprattutto, per sentir dichiarare la proprietà
degli stessi è una chiara ammissione della non proprietà degli stessi e l’ordinanza qui citata ed
allegata, nel rigettare le domande dell’Amministrazione separata, ha chiaramente escluso il suo
ipotetico diritto di proprietà.
21
4) Erronea applicazione della disciplina dei consorzi art 2602 ss c.c. e delle associazioni
non riconosciute – assenza del fondo consortile.
Ai sensi dell’art.2602 c.c. “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese”.
La definizione dell' art. 2602 c.c. comprende, in realtà, due sottospecie di consorzi: i consorzi
interni e quelli con attività esterna. Nei primi l'organizzazione comune creata con il contratto si
limita a disciplinare, a controllare, a coordinare l'attività dei singoli imprenditori consorziati che,
però, continuano a svolgere individualmente tutte le fasi del ciclo economico. Nei secondi, invece,
si programma lo svolgimento in comune di una o più - ma non di tutte – fasi delle attività per le
quali si è istituito il consorzio.
Per i solo consorzi con attività esterna gli elementi dell’atto costitutivo (oggetto, forma..) sono
necessariamente integrati da quelli contenuti nell’art. 2612 c.c. ed in particolare con l’obbligo di
pubblicità e la previsione di un fondo consortile. A norma dell’art. 2612 c.c., infatti, un estratto del
contratto di consorzio con attività esterna deve, a cura degli amministratori, essere depositato per
l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove il consorzio ha sede. L’estratto
deve contenere l’indicazione dei dati rilevanti per i terzi, e quindi: denominazione e sede del
consorzio; nome dei consorziati; durata; persone alle quali viene attribuita la presidenza, la
direzione e la rappresentanza e i relativi poteri; modo di formazione del fondo consortile; norme
relative alla liquidazione.
Con una disposizione analoga a quella dettata dall’art. 37 per le associazioni non riconosciute, l’art.
2614 prevede che i contributi dei consorziati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscano
il fondo consortile, che deve essere indicato nello statuto a pena di nullità. Si tratta di un patrimonio
autonomo funzionale allo svolgimento dell’impresa consortile e destinato a garantire il
22
soddisfacimento dei creditori del consorzio. Durante la vita del consorzio né i consorziati possono
chiedere la divisione del fondo, né i creditori particolari di questi ultimi possono far valere i loro
diritti sul fondo medesimo. Il codice civile non prescrive che il fondo abbia un valore minimo, ma
richiede soltanto che nel contratto siano indicate le modalità di formazione.Il patrimonio consortile
(c.d. fondo), formato con i contributi dei consorziati e con i beni successivamente acquisiti è dotato
di autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che è destinato esclusivamente alla soddisfazione dei
creditori consortili.
Il Consorzio stradale di Marsia con il particolare oggetto delineato nello statuto e con l’espressa
previsioneche “svolge tutte le attività (…) per la collettività dei Consorziati e degli Utenti del
Centro turistico di Marsia, salvaguardandone i legittimi interessi generali” e che sono Utenti “a) il
Comune di Tagliacozzo per l’uso pubblico delle strade, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446
del 1918; b) coloro i quali, pur non essendo Consorziati, fanno o possono far uso delle vie
consortili; c) chiunque benefici direttamente o indirettamente dei servizi consortili, anche se si
tratti di ente pubblico”, non può essere assoggettato alla disciplina dei consorzi interni, bensì a
quella degli esterni. Pertanto, anche sotto tale profilo si determina un’ulteriore violazione posta in
essere dal Consorzio stradale di Marsia, tale da renderne nullo lo statuto ed il Consorzio stesso,
poiché il fondo consortile e la pubblicità, sono elementi essenziali per la validità stessa del
contratto e del consorzio.
Se, invece, non si volesse riconoscere l’applicazione della disciplina sui consorzi esterni, l’unica
alternativa sarebbe l’applicazione della normativa sulle associazioni non riconosciute. I consorziati
pertanto, attraverso il contratto di consorzio, darebbero vita ad un rapporto atipico. Come
associazione stabile tra privati, che si prefiggono un fine specifico non lucrativo per un periodo di
tempo determinato, il consorzio assumerebbe i connotati essenziali dell’associazione non
riconosciuta.
Ma in quanto associazione non riconosciuta, dovrebbe pur sempre prevedere
espressamente un fondo comune, ex art. 37 c.c. “Fondo comune. I contributi degli associati e i beni
23
acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa
dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la
quota in caso di recesso”.
Ma allora medesimo principio dovrebbe valere per il Consorzio Stradale di Marsia essendo, come
già detto, un ente di diritto di privato, dal momento che presenta tutti i connotati previsti dal codice
civile.
In ogni caso, saremmo, quindi, in presenza di un istituto di diritto privato,sottoposto alla normativa
privatistica. Tale connotazione è in palese contrasto con quanto affermato dalla Delibera del
Consiglio Comunale di Tagliacozzo n. 41 del 23 agosto del 1997, nella quale è espressamente
affermato che “la natura - presunta – dei beni del comprensorio di Marsia (vie, strade, piazze, ecc.)
esclude la possibilità dell’esistenza di diritti reali di soggetti privati sui beni stessi(…)”.Ma allora
medesimo principio dovrebbe valere per il Consorzio Stradale di Marsia essendo, come già detto,
un ente di diritto di privato. Nonostante la presenza del Comune di Tagliacozzo, il Consorzio
Stradale di Marsia non può, pertanto, essere in alcun modo considerato un consorzio pubblico, al
massimo potrebbe rientrare nei consorzi misti partecipati da enti locali. In relazione a tale ultima
figura giuridica, il dubbio se trovassero loro applicazione le norme degli enti locali o quelle
dell'impresa, è stato risolto con il criterio della prevalenza, ossia, come già anticipato, solo una
partecipazione maggioritaria dell’ente locale avrebbe attratto tale figura consortile nella disciplina
pubblica, in assenza della quale, si applicano le norme sui consorzi privati e per quanto compatibili
sulle associazioni non riconosciute.
Ciononostante il Consorzio Stradale di Marsia si definisce ente pubblico! (all. 14-15)
Infatti, si autodefinisce “ente pubblico, costituito con deliberazione del Consiglio Comunale di
Tagliacozzo n. 27 del 25 settembre 2009, ha lo scopo di costruire, mantenere, esercitare,
ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell’acqua ed eventualmente quelle
24
integrative dell’alimentazioni idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue,
nonché dei loro eventuali smaltimento e depurazione, quella della distribuzione dell’energia
elettrica e in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e
quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le aree comprese nel
perimetro delle proprietà consorziate (art. 2 dello Statuto).
Ma come già detto, il Consorzio Stradale di Marsia non è un ente pubblico, né tanto meno sarebbe
ipotizzabile un suo inquadramento nell’alveo degli enti pubblici, in quanto, in ogni caso, ad
esempio, difetterebbe della personalità giuridica, dell'autonomia patrimoniale e statutaria (Cass.
SS.UU. ord. n. 33691/02). Per la costituzione di un consorzio pubblico trovano, poi, applicazione,
in quanto compatibili, le disposizioni previste per le aziende speciali, compresa l’approvazione della
convenzione di cui all’art. 30 del TUEL. Il consorzio pubblico, sul piano operativo, dovrebbe, poi,
per esempio, rispettare le disposizioni vigenti per gli enti locali in materia di evidenza pubblica
nell’acquisizione di beni e servizi.
Nulla di tutto ciò è riconducibile al Consorzio Stradale di Marsia.
Ma è inammissibile che un consorzio obbligatorio, che già esercita funzioni non attribuitegli dalle
leggi poste a fondamento della sua costituzione, che pone un vincolo obbligatorio, violando l’art. 18
della Costituzione, arriva addirittura ad auto inserirsi nell’alveo degli enti pubblici.
*******
Per mero tuziorismo, si evidenzia che l’assemblea generale istitutiva del Consorzio di Marsia pone
profili di invalidità anche in relazione alla sua effettiva costituzione.
Infatti, il numero e le carature dei votanti, rappresentano una specificazione necessaria onde
verificare la validità della costituzione dell’assemblea ai sensi dell’art. 1136 c.c., ed il nome e il
valore della quota proporzionale dei consorziati assenzienti e dissenzienti è, altresì, necessaria onde
25
verificare la validità della delibera adottata sia in relazione al quorum, se le quote sono diseguali, sia
in relazione ad un eventuale conflitto di interessi fra consorziato e consorziato (Cass. n. 10329/98).
Sul punto la giurisprudenza ha più volte affermato che "in tema di delibere di assemblee
condominiali, la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore e contro la
delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera
stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136,
terzo comma, cod. civ.(…) e che ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere
individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli
dissenzienti ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa
disposizione in tal senso”. (…) “Né può essere attribuita efficacia sanante alla mancata
contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale "quorum" da parte del condomino
dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza”.
(Cass. Civile n. 697/2000).
P.Q.M.
Gli istanti, ut sopra rappresentati e difesi
CITANO
il Consorzio Stradale Permanente di Marsia (c.f. 90036450667) in Persona del Presidente p.t. Dott.
Carlo Sgandurra, con sede presso il Comune di Tagliacozzo (Aq) Piazza Duca degli Abruzzi 67069
a comparire innanzi all’Ill.mo Tribunale di Avezzano, via Corradini n. 148, all’udienza del
31.03.2014, ore di rito, Sezione e Giudice designandi, invitandolo a costituirsi in cancelleria almeno
20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme prescritte dall’art. 166 c.p.c. e
avvertendolo che, in difetto, esso incorrerà nelle decadenze e nelle preclusioni previste dagli artt. 38
e 167 c.p.c. e che si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere nei suoi confronti le
seguenti
26
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte e ciascuna delle ragioni esposte in
narrativa:
-
in via preliminare sospendere la delibera assembleare assunta dal Consorzio Stradale
Permanente di Marsia in data 12.12.2009 e, pertanto, sospendere ogni attività del Consorzio
stesso;
-
in via sempre preliminare sospendere l’attività del Consorzio Stradale di Marsia relativa
all’invio di avvisi di pagamento ai Consorziati/Utenti e conseguenti formazione di ruoli;
-
nel merito, in via principale, dichiarare l’inesistenza, la nullità e, comunque, annullare la
delibera assembleare assunta dal Consorzio Stradale Permanente di Marsia in data
12.12.2009 per tutte le causali di cui in premessa, con ogni opportuna declaratoria;
-
nel merito, dichiarare, altresì, l’inesistenza, la nullità e, comunque, annullare lo Statuto del
Consorzio Stradale Permanente di Marsia per i motivi esposti in narrativa e dichiarare,
pertanto, l’inesistenza, la nullità e, comunque, l’annullamento e lo scioglimento del
Consorzio Stradale stesso, per i motivi di cui in premessa.
In via istruttoria si richiede venga ordinata al Consorzio Stradale di Marsia l’esibizione dei seguenti
documenti:
1) Verbale, in originale, dell’Assemblea Generale del 12.12.2009 e relativi suoi allegati.
Con espressa riserva di ulteriormente precisare, emendare e/o integrare la domanda.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Si depositano in copia seguenti documenti:
1) Assemblea Generale 12.12.09 Consorzio Stradale Marsia;
2) Statuto Consorzio Stradale Marsia;
27
3) Diffida prot n. 115/13
4) Bilancio 2011 Consorzio Stradale Marsia;
5) Ordinanza proc. N. 468/00 – Trib. Avezzano;
6) Ordinanza procedimento n. 307/02 – Trib. Avezzano;
7) N. 4 sentenze Tribunale civile di Roma: n. 21634/12 – 5723/13 - 5724/13 – 7071/13
8) Integrazione alla Ctu – causa civile n. 307/02 – Trib. Avezzano + tipologia strade
9) Convocazione assemblea del Consorzio Stradale di Marsia del 15.12.2012;
10) Documento programmatico reti tecnologiche;
11) Statuto Consorzio di Marsia
12) Tipologia Aggiornata delle Strade – Tavola Aggiornata
13) n. 5 Avvisi di pagamento quote consortili;
14) Consorzio Stradale prot. N. 014/13;
15) Consorzio Stradale prot. N. 0015
Ai sensi dell’art. 13, n. 3, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed
integrazioni, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile, per cui è dovuto il
contributo unificato di € 450,00. La scrivente difesa dichiara di voler ricevere le comunicazioni
inerenti al presente giudizio al seguente numero di fax: 06/8845265 ed all’indirizzo di posta
elettronica certificata: [email protected].
Roma, 9.12.2013
Avv. Paola Di Nunzio
28