Avv. Paola Di Nunzio Viale Mazzini n. 140 00195 Roma 06.85350131/06.8845265 TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO ATTO DI CITAZIONE Per: il Consorzio di Marsia (c.f. 80246550588) in persona del Presidente p.t. Dott.Sandro Fiocco con sede in Roma, Via Ugo De Carolis n. 101, ed il sig Sandro Fiocco (CF FCCSDR60M15A345D),residente in Roma Viale Tito Livio n. 166, cap. 00136, la Ginepro S.r.l. (C.F. 01337980583), in persona del suo amministratore sig. Luciano Fiocco, con sede in Roma Via Giacinto de Vecchi Pieralice n. 88, cap. 00167, la Arpedil S.r.l. (C.F. 81001070663) in persona del suo amministratore sig. Luciano Fiocco con sede legaleTagliacozzo Località Marsia, cap.67069, la Sig.ra Nuccetelli Antinea (C.F. NCCNTN34H62I553J), residente in Roma Via Leone Dehon n. 64, cap. 00165, il Sig. Gallottini Giuseppe (CF: GLLGPP40M0H501G) residente in Via delle Rughe n. 177 cap.00060, Formello(Rm), nella loro qualità di proprietari dei beni siti in Marsia (Tagliacozzo) tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.140, presso lo studio dell’ avv. Paola Di Nunzio (C. F. DNNPLA80E60H501K), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto - ATTORIPER l’impugnazione della delibera assunta dall’Assemblea generale del Consorzio Stradale di Marsia, in data 12.12.2009 e dello Statuto istitutivo del Consorzio Stradale di Marsia PREMESSA Per meglio comprendere le circostanze in cui si inserisce il presente procedimento, la delibera assembleare oggetto di impugnazione ed il successivo statuto, è necessario svolgere una premessa 1 per illustrare i principali fatti che hanno interessato la vita del Consorzio Stradale Obbligatorio di Marsia. In seguito alla delibera n. 27 del 25.9.2009 ed alla deliberazione della Giunta n. 133 del 22.6.2009, attraverso l’assemblea Generale del 12.12.2009 è stato istituito il Consorzio Stradale obbligatorio di Marsia -“in esecuzione della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, del decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473, dell’art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle leggi e regolamenti successivi che disciplinano la materia” – ed approvato il relativo statuto. Tale Consorzio Stradale ha come scopo “la ricostruzione, sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e future del centro turistico di Marsia, delle strutture destinate a verde attrezzato ed ai pubblici servizi, nonchè di tutte le opere di interesse comune situate nel comprensorio, ivi incluse le relative pertinenze ed adiacenze. Il Consorzio ha,altresì, lo scopo di costruire, mantenere, esercitare, ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell’acqua ed eventualmente quelle integrative dell’alimentazioni idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue, nonchè del loro eventuali smaltimento e depurazione, quello della distribuzione dell’energia elettrica e in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività̀ collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le aree comprese nel perimetro delle proprietà consorziate di cui al successivo comma 7. In particolare, il Consorzio provvede: a) alla progettazione, all’esecuzione e al finanziamento delle opere che interessano totalmente o anche parzialmente la collettività di Marsia; b) alla manutenzione e all’esercizio delle opere e degli impianti interessanti totalmente o anche parzialmente la collettività; 2 c) alla attuazione delle misure che si ritenessero necessarie per lo sviluppo e il potenziamento della zona; d) a salvaguardare gli interessi della collettività; e) a facilitare, anche con mezzi finanziari ma senza trarne lucro, la costruzione di edifici, impianti e abitazioni nell’interesse della collettività. Il Consorzio, altresì, svolge le attività di natura, amministrativa, tecnica eprogettuale finalizzate alla attuazione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e dei servizi necessari per la collettività dei Consorziati e degli Utenti del Centro turistico di Marsia, salvaguardandone i legittimi interessi generali. A tal fine esegue, affidandoli in appalto, tutti i lavori e gli interventi occorrenti per garantire l’agibilità del comprensorio e per mantenere efficienti ed in buono stato sedi stradali, marciapiedi, banchine, fognature, illuminazione stradale, ecc., con tutti gli annessi e connessi presenti e futuri. Il Consorzio, infine, assume e fa propria, senza tuttavia che ciò possa configurare un subentro, a titolo particolare o universale, nelle relative posizioni giuridiche, ogni altra finalità perseguita da Associazioni, Comunioni, Condominii e Consorzi di qualsiasi forma, istituiti ed operanti nel comprensorio consortile, aventi scopi analoghi, concorrenti o complementari a quelli di cui ai commi precedenti. Per tutte le finalità sopra dette, e per concorrere allo sviluppo armonico del comprensorio, il Consorzio può anche stipulare convenzioni con enti e pubbliche amministrazioni. (art .2 statuto Consorzio Stradale di Marsia – all. n. 2) Come evincibile dallo Statuto del Consorzio Stradale di Marsia lo stesso ha di fatto, fatto proprie tutte le competenze già di pertinenza del Consorzio di Marsia (all. n. 11) creando un caos istituzionale tra tutti i proprietari. E successivamente alla sua costituzione, in Consorzio Stradale di Marsia, in difetto di totale legittimazione ad agire in tal senso, ha iniziato a svolgere la sua attività consortile chiedendo, ad esempio, il pagamento delle quote consortili sia ai proprietari degli immobili di Marsia che al Comune di Tagliacozzo, inviando avvisi di messa in mora con lo 3 specifico avvertimento che “in difetto di pagamento si procederà alla riscossione coattiva attraverso Equitalia Gerit spa” (all. n. 13). ******** 1) Giurisdizione giudice ordinario Occorre preliminarmente evidenziare che nel caso de quo si incardina la Giurisdizione del giudice ordinario. Oggetto della presente impugnazione è l’assemblea costituente e lo statuto del Consorzio Stradale di Marsia del quale si chiede la nullità. Tale Consorzio, non è configurabile quale ente di diritto pubblico edè, pertanto, sottoposto alle norme privatistiche in materia di consorzi ai sensi degli art. 2602 ss c.c. o, in alternativa, alle norme sulle associazioni non riconosciute ai sensi degli artt.37 ss c.c.. Infatti,è necessario sottolineare chela natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non èsufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata.Pertanto, per la Cassazione“la controversia relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle associazioni degli ordini professionali, avendo tale associazione (costituita per la gestione di servizi comunali) natura non di ente pubblico ma di associazione (non riconosciuta) di diritto privato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civile, sez. Unite del 1993 numero 11541). La dottrina tradizionale sostiene, poi, che tutte le persone giuridiche di diritto privato confluiscono nei tre modelli tipici dell’associazione, della fondazione e della società. Già da tempo la giurisprudenza riconosce l’esistenza di enti di diritto privato non riconducibili alla classica tripartizione, annoverando tra gli enti di natura privatistica anche i consorzi costituiti da enti 4 pubblici che tuttavia la legge non qualifica come ente pubblico (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17 dicembre 1976 n. 1419). Lo stesso legislatore, già nell’abrogato art. 12 del codice civile, prevedeva, accanto alle associazioni e alle fondazioni, la possibilità di riconoscere le “altre istituzioni di carattere privato”. La previsione della categoria delle “altre istituzioni di carattere privato” è rinvenibile nell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000, recante la disciplina della registrazione delle persone giuridiche. Ed appunto la loro definizione, quali altre istituzioni di carattere privato, incardina la giurisdizione del g.o. e non del g.a. La sentenza S.S.U.U.n. 2467/09 ha, poi, evidenziato che la partecipazione non maggioritaria di un comune all’interno di un consorzio, impedisce la sua qualifica quale soggetto di diritto pubblico. Solo una partecipazione maggioritaria o totalitaria determinerebbela possibilità di applicare il diritto pubblico al posto del diritto privato. Infatti, secondo la succitata sentenza “rilevata una partecipazione totalitaria degli enti pubblici nella società in esame, si è concluso direttamente, senza alcuna ulteriore indagine ermeneutica, per la natura pubblica della stessa”. Vista poi, come si evidenzierà in seguito, l’assenza di strade vicinali di diritto pubblico a Marsia non sussiste alcun dubbio in relazione alla configurazione della giurisdizione del giudice adito. Sul punto è anche intervenuta più volte la giurisprudenza affermando espressamente che: “l’accertamento relativo alla proprietà delle strade in questione, la natura vicinale, pubblica o privata, delle medesime o l’esistenza della servitù pubblica di passaggio, è una questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (Tar Lazio 295/11, Tar Campania Salerno, sez. II, 8546/10, Cons. Stato, VI, 1968/10, Cass. S.U. 6404/10). 2) Violazione art. 18 della Costituzione – oggetto consortile nullo L’art. 18 della costituzione dispone espressamente che: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 5 Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.” La portata generale dell’articolo, di ispirazione garantista,assicura alle associazioni una sfera d’azione pari a quella dell’individuo e, in quanto “proiezione sul piano dell’azione collettiva della libertà individuale” - secondo la Corte Costituzionale - “richiede di essere tutelata come diritto inviolabile”. La libertà di associazione, pertanto, si specifica: - nella libertà di costituire un'associazione; - nella libertà di aderire o meno alla stessa; - nella libertà di abbandonarla (cd. libertà negativa). Secondo l'orientamento della Corte costituzionale, la libertà di non associarsi non è intaccata qualora si configuri come obbligatorio l'inquadramento di una determinata categoria di interessati entro enti pubblici, purché non siano violati diritti e principi costituzionali e risulti nel contempo che esso assicura lo strumento idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche. Analizzando attentamente lo statuto che in questa sede si impugna e del quale si chiede la nullità, è facilmente ravvisabile, invece, una palese violazione del dettato costituzionale. Infatti, il Consorzio Stradale di Marsia è stato istitutonel dicembre 2009, “in esecuzione della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, del decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473, dell’art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e delle leggi e regolamenti successivi che disciplinano la materia”. Ai sensi del richiamato D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, “Gli utenti delle strade vicinali, anche se non soggette a pubblico transito, possono costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o ricostruzione di esse”(art. 1). 6 Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade. Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facoltativo; e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostruzione, in misura non eccedente il quinto della spesa”(art. 3). L’art. 14 Legge 12 febbraio 1958, n. 126, introduce l’obbligatorietà dei consorzi in un unico caso: “La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto”. Ebbene, il combinato disposto delle norme citate prevede un obbligo di costituzione di un consorzio stradale nel caso in cui vi sia: - la presenza di strade vicinali di uso pubblico; ed esclusivamente per attuare il seguente fine: - manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico. Fermo restando quanto si dirà in seguito in relazione all’inesistenza della strade vicinali nel comprensorio di Marsia, va preliminarmente analizzato lo scopo dello statuto de quo, poiché fortemente lesivo del dettato costituzionale ex art. 18 Cost. Si rende a questo punto necessario riportare quasi per intero l’articolo 2 dello statuto del Consorzio Stradale di Marsia. Ai sensi dell’art. 2, infatti, “il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di provvedere alla custodia, all’esercizio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ricostruzione, al ripristino 7 ed all’eventuale potenziamento del complesso viario e delle altre opere di interesse generale del Centro turistico di Marsia. 2. Il Consorzio, a maggior chiarimento, ha altresì lo scopo di costruire, mantenere, esercitare, ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell’acqua ed eventualmente quelle integrative dell’alimentazioni idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue, nonché dei loro eventuali smaltimento e depurazione, quella delle distribuzione dell’energia elettrica e in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le aree comprese nel perimetro delle proprietà consorziate di cui al successivo comma 7. 3. In particolare, il Consorzio provvede: a) alla progettazione, all’esecuzione e al finanziamento delle opere che interessano totalmente o anche parzialmente la collettività di Marsia; b) alla manutenzione e all’esercizio delle opere e degli impianti interessanti totalmente o anche parzialmente la collettività; c) alla attuazione delle misure che si ritenessero necessarie per lo sviluppo e il potenziamento della zona; d) a salvaguardare gli interessi della collettività; e) a facilitare, anche con mezzi finanziari ma senza trarne lucro, la costruzione di edifici, impianti e abitazioni nell’interesse della collettività. 4. Il Consorzio, altresì, svolge le attività di natura, amministrativa, tecnica e progettuale finalizzate alla attuazione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e dei servizi necessari per la collettività dei Consorziati e degli Utenti del Centro turistico di Marsia, salvaguardandone i legittimi interessi generali. A tal fine esegue, affidandoli in appalto, tutti i lavori e gli interventi occorrenti per garantire l’agibilità del comprensorio e per mantenere efficienti ed in buono stato 8 sedi stradali, marciapiedi, banchine, fognature, illuminazione stradale, ecc., con tutti gli annessi e connessi presenti e futuri. 5. Il Consorzio, infine, assume e fa propria, senza tuttavia che ciò possa configurare un subentro, a titolo particolare o universale, nelle relative posizioni giuridiche, ogni altra finalità perseguita da Associazioni, Comunioni, Condominii e Consorzi di qualsiasi forma, istituiti ed operanti nel comprensorio consortile, aventi scopi analoghi, concorrenti o complementari a quelli di cui ai commi precedenti. 6. Per tutte le finalità sopra dette, e per concorrere allo sviluppo armonico del comprensorio, il Consorzio può anche stipulare convenzioni con enti e pubbliche amministrazioni (…)”. L’art. 4 prevede, poi che il consorzio è permanente e obbligatorio, ed all’art. 5 si prevede che“fanno parte obbligatoriamente del Consorzio, e sono quindi Consorziati, tutti i proprietari, sia persone fisiche che giuridiche, titolari di terreni, edifici e immobili, o porzioni degli stessi (…), e che sono considerati Utenti del Consorzio: a) il Comune di Tagliacozzo per l’uso pubblico delle strade, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918; b) coloro i quali, pur non essendo Consorziati, fanno o possono far uso delle vie consortili; c) chiunque benefici direttamente o indirettamente dei servizi consortili, anche se si tratti di ente pubblico. (…)” È palese a questo punto la violazione costituzionale determinata da siffatto statuto. Si determina una evidente violazionedella libertà di associazione, poiché in capo ai proprietari si ascrive l’obbligo di partecipare ad un consorzio con oggetto palesemente nullo,in quanto illegittimo ed impossibile. Un consorzio stradale, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, può occuparsi della manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ed in tal senso, ma solo in tal senso, può essere obbligatorio. 9 Obbligare i consorziati per tutta un’ulteriore serie di attività è palesemente contra legem. Nessuno può essere obbligato ad associarsi, se non nei casi previsti dalla legge. E l’obbligo previsto dalla legge per i consorzi stradali, nel caso in esame, è circoscritto e ben delineato. Tale prima violazione, pertanto, determina di per se la nullità dello statuto del consorzio stradale e del consorzio stesso poiché un consorzio, con oggetto nullo, è nullo. L’obbligo consortile, pertanto, poteva riguardare solo le eventuali strade vicinali di uso pubblico (delle quali la presente difesa disconosce l’esistenza nel comprensorio di Marsia). Un tale consorzio, alla luce di quanto appena esposto, quindi, non può trovare un substrato normativo tale da giustificarne l’esistenza e l’operato. La problematica del consorzio stradale di Marsia, nasce proprio dai lavori della sua assemblea costituente. L’assemblea generale, in seconda convocazione, del 12.12.2009, infatti, afferma testualmente che: “con il supporto dell’Associazione di proprietari di Marsia e del loro consulente, è stata individuata l’opportunità di costruire il Consorzio Stradale di Marsia affinchè questo Ente, in sinergia con l’Amministrazione Comunale e l’amministrazione Separata della Montagna Curio, potesse assumere tutte le competenze delle altre forme associative attuali e con gli strumenti di legge non solo per mettere in sicurezza il territorio le cui strade sono aperte al pubblico transito, ma anche per consentire una adeguata manutenzione delle strutture, un riordino generale ed un armonico e moderno sviluppo di tutta la zona”. (all. n. 1). Come già evidenziato un consorzio stradale obbligatorio non può assumere tutte le competenze delle altre forme associative. Un consorzio obbligatorio che pone in essere un’attività che non rispecchia i requisiti di legge e pone un vincolo omnia comprensivo nei confronti dei consorziati che sono privati della loro libertà di associazione, non doveva ab origine essere costituito e, pertanto, vista la palese nullità dello stesso, non può continuare ad operare. 10 E viola totalmente i dettati normativi affermare, come è stato affermato più volte, nei loro atti, dai legali del Consorzio stradale di Marsia che “il consorzio stradale è stato costituito proprio con lo scopo di svolgere funzioni di custodia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, ricostruzione, ripristino ed eventuale potenziamento della rete viaria e della altre opere di interesse generale del Centro turistico di Marsia, nonchè delle opere idrauliche e di quelle per la distribuzione dell’energia elettriche” e che “il consorzio stradale costituito per la realizzazione dei servizi di pubblica utilità nell’area del comprensorio, servizi rientranti negli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto del Consorzio di Marsia, ha in concreto reso il consorzio di Marsia un inutile doppione”. Un consorzio stradale obbligatorio non può essere considerato un doppione di un consorzio come quello di Marsia che si occupa della gestione del comprensorio di Marsia e non solo della manutenzione, sistemazione o ricostruzione delle strade vicinali... Sic!! Non può svolgere le sue funzioni, perché il vincolo dell’obbligatorietà e quindi l’attività stessa del Consorzio Stradale di Marsia, in quanto obbligatorio, può riguardare unicamente la “manutenzione, sistemazione o ricostruzione” delle strade vicinali. L’assemblea costituente avrebbe dovuto evidenziare le eventuali strade vicinali esistenti in Marsia e solo relativamente ad esse, nel caso in cui fosse riuscita a dimostrarne sia l’esistenza che l’uso pubblico - che sin d’ora si contesta - avrebbe potuto costituire un consorzio stradale obbligatorio nei limiti delle previsioni di legge. Per tutte le altre attività, si sarebbe poi potuto creare un eventuale consorzio volontario, lasciando ai proprietari degli immobili presenti a Marsia la totale libertà di aderirvi o meno. Ma volontario, appunto, non obbligatorio. Un oggetto così ampio ed un obbligo così esteso per i consorziati determina la totale illegittimità del consorzio de quo. 11 Non è pensabile, richiedere contributi obbligatori ai consorziati, per esempio, per “costruire edifici, impianti, abitazioni (…), per la distribuzione dell’acqua ed eventualmente quelle integrative dell’alimentazioni idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue, nonché dei loro eventuali smaltimento e depurazione, quella delle distribuzione dell’energia elettrica..”. E tale illegittimità con la conseguente violazione della libertà costituzionalmente garantita di associazione ha anche un ulteriore profilo. Infatti, l’obbligo non è solo per i proprietari, ma è espressamente previsto un obbligo contributivo da parte del Comune. Ma il Comune, come già detto, può essere obbligatoad una contribuzione che riguardi ESCLUSIVAMENTE la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico. Si determina, in tal senso un obbligo contributivo del Comune non sorretto da alcun dettato normativo, che determina una distrazione di fondi pubblici per fini non autorizzati da alcune legge. Ciò che è stato appena evidenziato per i proprietari, vale ancor di più per il Comune. Ed i fondi pubblici non possono obbligatoriamente essere versati per finalità non previste dalla legge. Tale materia, sarà, tuttavia, oggetto di approfondimento nella sede competente. Ciononostante, come già accennato, il Consorzio Stradale di Marsia ha inviato e prosegue ad inviare continui “avvisi di pagamento delle quote consortili”, prevedendo un contributo economico sia del Comune (al 50%) che dei consorziati, (all. n. 13) con l’espresso avvertimento che “scaduto il termine di pagamento, il Consorzio Stradale affiderà a EquitaliaGerit spa, Agente della Riscossione per la Provincia dell’Aquila, la riscossione coattiva dei contributi consortili che non fossero stati versati nel predetto termine”. “La misura ed i criteri di ripartizione del contributo consortile ordinario, dedotti dallo stanziamento del ruolo deliberato, il contributo obbligatorio a carico del Comune ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918 ad indennizzo dell’utenza pubblica delle strade ed i contributi 12 straordinari ai sensi del successivo articolo 9, sono stabiliti secondo le norme seguenti: “a) 20% in parti uguali tra Consorziati ed Utenti iscritti nei ruoli; b) 10% in relazione alla superficie del lotto 8° criterio analogo per gli utenti); c) 70% in relazione alle volumetrie realizzate nel lotto (o criterio analogo per gli Utenti)”. Pertanto, tali avvisi di pagamento ed i successivi ruoli sono formati sulla base del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918, pongono a carico dei consorziati/utenti e del Comune spese che non possono essere richieste ai sensi dello statuto del Consorzio Stradale di Marsia e delle leggi poste a fondamento della sua costituzione. L’obbligo avrebbe potuto riguardare solo la“manutenzione, sistemazione o ricostruzione” delle strade vicinali, che però non sono presenti nel comprensorio di Marsia. Lo statuto del Consorzio stradale di Marsia risulta, pertanto, a questo punto palesemente nullo. E la nullità di un contratto, infatti, determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza. Ai sensi e per gli effetti del 1325 c.c. e seguenti, un contratto è nullo: - quando è contrario a norme imperative; - quando difetta di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 c.c., cioè 1) l'accordo delle parti, 2) la causa, 3) l'oggetto, 4) la forma, se prescritta sotto pena di nullità; - quando la causa è illecita o quando lo sono i motivi, se le parti si sono determinate a concludere il contratto esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345 c.c.); - quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile (art. 1346 c.c.); - in tutti gli altri casi previsti dalla legge (es. nel caso di contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, è prescritta la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.), o ancora, l'art. 17 della L. 382/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale di un contratto). 13 La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (art. 1419 c.c.). Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.). L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. Alla luce quanto suesposto, e non potendo invocare alcuna prescrizione in relazione alla azione di nullità che in questa sede si presenta, si chiede sin d’ora, pertanto, che venga dichiarata la nullità del Consorzio Stradale di Marsia, vista la palese nullità del suo statuto. 3) Inesistenza delle strade vicinali e conseguente inapplicabilità del decreto legislativoluogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 (di seguito: D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918), convertito in legge 13 aprile 1925, n. 473 e dell’art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 È necessario a questo punto capire cosa si intenda per strade vicinali e se le stesse siano o meno ravvisabili a Marsia. Secondo la classificazione legale delle diverse tipologie di strade di cui al D. Lgs. 285/1992, Titolo 1 - Disposizioni generali, Articolo 3, n. 52, Definizioni stradali e di traffico, “strada vicinale” significa: “strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico”. Per le strade vicinali non di uso pubblico, è previsto che il Comune possa - senza esserne obbligatodare un contributo per la loro manutenzione, sistemazione e riparazione. Nel caso, invece, di strade vicinali ad uso pubblico il Comune, sarebbe obbligato a concorrere alla spesa per la manutenzione, sistemazione e riparazione della strada vicinale, ai sensi dell’art. 3, del D.Lgs. Luogotenenziale 01.09.1918, n. 1446. Detto articolo prevede, infatti, l’obbligo del Comune di partecipare agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali (ivi incluso, quindi, lo sgombero della neve), nella misura variabile da 1/5 fino a metà della spesa a seconda dell’importanza delle strade, purché la strada sia soggetta a pubblico transito. Sussiste tale requisito ogni qual volta la strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi. L’uso pubblico, assimilabile a una servitù collettiva, 14 legittima i comuni a introdurre alcune limitazioni al traffico, ad esempio vietando l’uso di alcuni mezzi - specie di quelli molto impattanti - in modo continuativo o in particolari periodi, come per il resto della viabilità comunale. Per qualificare una strada come “ad uso pubblico” si rileva, inoltre, quanto statuito da T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007, n. 16202: “Ai fini dell’accertamento dell’uso pubblico di una strada non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione della stessa nell’elenco delle strade pubbliche (avendo la classificazione delle strade un’efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva), bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico, che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile". Un ulteriore criterio distintivo è, poi, costituito dalla presenza di un “consumo notevole” della strada da parte di un singolo utente o un gruppo ristretto ai sensi dell’art. 9 del DLLgt. 1446/1918. In effetti se vi è uno squilibrio nell’utilizzazione, nel senso che la strada è di fatto al servizio di pochi anziché della collettività, l’onere economico deve gravare in misura proporzionale su questi ultimi, a prescindere dalla formale istituzione di un consorzio. Pertanto, il discrimine può essere davvero costituito dall’effettiva presenza dell’uso pubblico, in presenza del quale il Comune sarà obbligato a contribuire alla manutenzione delle strade vicinali, in assenza in vece potrà contribuire, ma non sussisterà il suddetto obbligo. La natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza effettiva di tre condizioni, quali: 1. “il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale”; 2. “la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via”; 15 3. “un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico” (TAR Toscana, Sez. III, 11 aprile 2003, n. 1385; conformi, tra le molte: TAR Umbria, Perugina, 13 gennaio 2006, n. 7; id., 21 settembre 2004, n. 545; ed in precedenza: Cons. di Stato, Sez. IV, n. 1155/2001; Cons. di Stato, Sez. V, n. 5692/2000; Cass. civ., Sez. II, n. 7718/1991). In tema di oneri scaturenti dalla natura pubblica della strada, viene prevista, obbligatoriamente, la costituzione di un apposito Consorzio tra gli utenti della strada (art. 14 L. 12 febbraio 1958, n.° 126). Al contrario, per le strade private non sorge alcun obbligo a carico del Comune (ovvero dell’ente territoriale), ma soltanto una facoltà, oltretutto limitata per legge: cosicché le spese per la loro sistemazione sono necessariamente ripartite tra i soli proprietari, i quali possono, ma soltanto laddove lo vogliano, costituirsi in Consorzio. Dunque, per inverso, una strada può essere riconosciuta come pubblica pure in difetto dell’iscrizione nell’elenco catastale, qualora la sua pubblicità possa essere desunta – oltre che dalle risultanze delle mappe catastali – da indici di demanialità quali: 1. il predetto uso costante nel tempo; 2. l’apposizione della numerazione civica; 3. i comportamenti della Pubblica amministrazione nei settori urbanistico ededilizio. Analogamente la IV° Sezione penale della Corte di Cassazione (n.° 8950/1990) e la Sezione II del Tar della Puglia (n.° 491 del 1994) che addirittura ha precisato che la qualificazione di una strada come di uso pubblico discende non tanto dal fatto che su di essa possano transitare persone diverse dal proprietario o dal fatto che essa si colleghi ad una pubblica via quanto piuttosto presuppone che essa sia posta a servizio di una collettività di utenti (uti cives). La strada vicinale acquista, poi, il carattere di strada pubblica per intervento del Comune mediante un provvedimento di classificazione, in conseguenza del quale la strada risulta sottoposta allo stesso regime giuridico dei beni demaniali, per l'appunto previsto dall’art. 825 del Codice Civile. 16 La principale differenza fra le due categorie di strade vicinali – pubbliche e private -è rappresentata dal fatto che le vicinali pubbliche sono strade di interesse amministrativo che, nell'ambito del sistema dei diritti reali, permette di sottoporle ad una regolamentazione speciale che trae origine dall'allegato F (artt. 1,9,18,19,20,51,e 84) della legge 20 marzo 1865 n.° 2248 e dal D.L.Lgt. 1° settembre 1918, n.° 1146 e rimanda al Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile. Per contro le strade vicinali private restano estranee alla disciplina pubblicistica risultando esclusivamente regolate da norme di diritto privato. La Corte di Cassazione (Sez. II, sentenza n.° 2591 del 28 agosto 1971) ritiene che la formula "strade vicinali" in senso proprio, valga a designare solo quelle strade le quali risultino soggette a pubblico transito, cioè caratterizzate da un diritto reale di uso pubblico a favore della collettività. La Corte di Cassazione ha, poi, precisato che "L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù"(Cass. Civ., Sez. Un., 27 gennaio 2010, n. 1624)”."L'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l'inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall'art. 8 della legge n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all'art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F" (Cass. Civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 2370). Marsia pone duplici problemi in tal senso. Non solo le strade non sono identificate come vicinali a livello catastale, ma non si ravvisa assolutamente l’uso pubblico tale da giustificarne il regime della contribuzione obbligatoria da parte 17 del Comune. Si configura a tal punto un’ulteriore violazione posta in essere dall’assemblea costitutiva del Consorzio Stradale di Marsia. Infatti, per poter costituire un consorzio stradale obbligatorio è necessaria la presenza di strade vicinali di uso pubblico che nel comprensorio di Marsia non sussistono. Qualora si fosse accertata l’esistenza delle stesse, sarebbe stato necessario individuarle a livello catastale e solo allora si sarebbe potuto costituire un consorzio stradale obbligatorio, limitatamente alle stesse. L’Istituto Centrale di Statistica, con nota n. 1965 del 19/05/1973 (all. 5) inviata l’8 agosto 1973 al Comune di Tagliacozzo ed alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura de L’Aquila, comunicava che la località turistica di Marsia era stata qualificata Centro Abitato, essendo risultata dotata di servizi ed esercizi pubblici. Nello specifico, le strade del comprensorio turistico di Marsia, tutte inserite nella Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tagliacozzo, approvato dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 122/1978 e successiva comunicazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 647 del 1983, sono e devono ritenersi comprese nel centro abitato di Marsia e sua perimetrazione. Pertanto, le strade appartenenti al comprensorio di Marsia non possono essere classificate e/o qualificate come strade vicinali ad uso pubblico. Infatti secondo la classificazione legale delle diverse tipologie di strade di cui al D. Lgs. 285/1992, Titolo 1 - Disposizioni generali, Articolo 3, n. 52, Definizioni stradali e di traffico, “strada vicinale” significa: “strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.” Pertanto, il rinvio alla normativa di cui al D. L.vo. L.gt. 1446/1918 e art. 14 L. 126/1958, in ordine alla costituzione dei Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico è totalmente ingiustificato nel caso in esame, poiché difetta il requisito delle strade vicinali. 18 Nel caso, poi, di una presunta ed inesatta individuazione delle stesse, in ogni caso non si potrebbe affermarne la destinazione pubblica poiché mancano i requisiti espressamente previsti dalla legge e dalla giurisprudenza. Invero, esclusa ex lege, come visto, la classificazione delle strade del comprensorio di Marsia quali “strade vicinali” gravate da uso pubblico, per essere situate le medesime strade all’interno del centro abitato, viene meno in assoluto l’operatività della normativa di cui all’art. 14 della Legge n.126/1958 che rende obbligatoria la costituzione di consorzi per le strade vicinali di uso pubblico, cioè quelle situate fuori dai centri abitati, con le modalità di istituzione e funzionamento dei consorzi contenute nel D. Lgt. n.1446/1918. Pertanto, anche sotto tale profilo si evidenzia la totale illegittimità dell’assemblea istitutiva del consorzio stradale di Marsia e del suo statuto. A favore della non esistenza delle strade vicinali di uso pubblico a Marsia depone poi l’ordinanza del 30.09.2000 del Tribunale di Avezzano, relativa al procedimento n. rg. 468/00, G.I. La Malfa. Il G.I. a fronte della richiesta formulata dalla Amministrazione Separata Montagna Curia di avere diritto alla restituzione degli immobili ed alla gestione degli impianti scioviari nella misura del 60%, in applicazione dell’art. 9 del contratto di vendita stipulato in data 29.10.1961 ed in applicazione dell’atto con cui la società Marsia ha provveduto in data 30.10.1996 alla restituzione dei beni a suo tempo acquistati dall’amministrazione separata, ha espressamente stabilito che “la clausola n. 9 del contratto del 1961 prevedeva la possibilità, trascorsi 35 anni, che le parti potessero attuare la restituzione alla allora venditrice della proprietà delle strade e delle piazze di cui era ancora proprietaria ed inoltre della proprietà degli impianti e la loro gestione in misura del 60%; ma poiché nel frattempo la società Marsia si è spogliata di tali beni in favore della Montana con atti in apparenza giuridicamente validi, ne scaturisce che la ricorrente non può vantare nei confronti della Montana alcun diritto alla restituzione, considerato anche che nessun vincolo di inalienabilità risulta dal contratto del 1961” (all. n. 5 – ordinanza 30.09.2000). 19 Promuovere un autonomo giudizio per la restituzione di impianti, strade ed immobili presuppone la non disponibilità degli stessi ed ancor di più la non sottoposizione degli stessi alle norme di diritto pubblico, vista la loro cessione alla società Montana con atti in apparenza giuridicamente validi. Analogo giudizio è stato promosso dall’Amministrazione Separata Montagna Curia, nel 2002, al fine di ottenere il sequestro giudiziario e conservativo dei beni immobili e degli impianti e di sentir dichiarata la proprietà degli stessi da parte della stessa. Ma, con l’ordinanza del 19.06.2002 relativa al procedimento n. rg 307/02, ancora non definito, il G.I. De Gregorio, ha stabilito che le stesse dovevano essere rigettate (all. n. 6). Infatti, secondo il G.I. De Gregorio, “l’art. 9 del contratto di compravendita del 29.10.1962, a rogito notaio Napoleone Napolitano, dispone, per il caso di mancata proroga degli impegni assunti, decorsi 35 anni dalla stipula del contratto, che i rapporti tra l’amministrazione Separata e la Marsia s.p.a. siano regolati nel seguente modo: a) Tutte le strade e le piazze, ovunque costruite, di cui la società sarà ancora eventualmente proprietaria, passeranno senza alcun compenso in proprietà dell’amministrazione; b) Tutti gli impianti sportivi, quali sciovie, funivie, seggiovie e simili, ovunque costruiti e che dovranno essere in perfetto stato di funzionamento, diventeranno senza alcun reciproco compenso di proprietà comune dell’amministrazione e della società in ragione del 60% per la prima e del 40% per la seconda; dopo l’instaurazione di tale comproprietà la gestione degli impianti suddetti sarà effettuata in comune ovvero sarà affidata alla società; c) Tutte le altre proprietà della società, siano esse costituite da terreni, da fabbricati, costruzioni ed impianti di qualsiasi genere resteranno di proprietà delle società medesime. Con contratto in data 30.12.1989, a rogito notaio Antonio Battaglia di L’Aquila (rep. 61364) La Marsia srl (già Marsia spa) ha venduto alla Montana Nuova srl i beni indicati nell’art. 1 dello stesso contratto. Con l’art. 2 del medesimo contratto la società Marsia ha dichiarato di surrogare 20 la società acquirente nei diritti vantati nei confronti del comune di Tagliacozzo- Amministrazione separata di Rocca di Cerro e nascenti dall’art. 4 del contratto in data 29.10.1961 specie per quanto riguarda il diritto per la durata di 35 anni dalla data del detto atto di realizzare in esclusiva in determinate zone costruzioni ed attrezzature sportive in genere”(…). “La tesi della parte attrice – amministrazione separata della Montagna Curio- che pretende di essere proprietaria dei beni indicati nell’art. 9 lett. A) e B) del contratto del 1961 sottende infatti la tesi che la stessa Montana Nuova non abbia adempiuto all’obbligazione di trasferire alla Amministrazione Separata una quota del 60% della proprietà degli impianti costruiti dopo il 1961. Ma parte attrice non chiarisce in virtù di quale norma di legge o contrattuale dovrebbe incombere sulla Montana Nuova siffatta obbligazione che è stata assunta solo dalla Marsia spa (poi trasformata in Marsia srl), persona giuridica del tutto distinta dall’odierna convenuta.(…) poiché nel nostro ordinamento, caratterizzato dal c.d. numero chiuso dei diritti reali, non può nemmeno esistere una proprietà c.d. turnaria o temporanea e poiché la Marsia srl non ha ceduto interamente la propria posizione contrattuale alla Montana Nuova srl si deve concludere che, mancando una obbligazione propter rem, alcun credito può essere vantato da parte attrice nei confronti delle odierne parte convenute”. Inoltre, nel medesimo giudizio, esperita la Ctu, il Consulente tecnico nominato dal Tribunale – ing. Bruno Bernardi – nell’integrazione alla propria consulenza tecnica d’ufficio (all. n. 8), ha affermato che “si rileva la classificazione della località Marsia come “centro abitato”. Sulla base di tale classificazione, le strade ricadenti all’interno dei nuclei di lottizzazione sono da considerarsi “strade private”, in quanto insistenti su terreni rimasti in proprietà della Marsia Srl, ed aperte al pubblico transito; le relative spese di manutenzione sono di conseguenza a carico della società proprietaria o del Consorzio avendogliele la Marsia consegnate con verbale del 21.12.1972”. Agire in giudizio per ottenere il sequestro dei beni e, soprattutto, per sentir dichiarare la proprietà degli stessi è una chiara ammissione della non proprietà degli stessi e l’ordinanza qui citata ed allegata, nel rigettare le domande dell’Amministrazione separata, ha chiaramente escluso il suo ipotetico diritto di proprietà. 21 4) Erronea applicazione della disciplina dei consorzi art 2602 ss c.c. e delle associazioni non riconosciute – assenza del fondo consortile. Ai sensi dell’art.2602 c.c. “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. La definizione dell' art. 2602 c.c. comprende, in realtà, due sottospecie di consorzi: i consorzi interni e quelli con attività esterna. Nei primi l'organizzazione comune creata con il contratto si limita a disciplinare, a controllare, a coordinare l'attività dei singoli imprenditori consorziati che, però, continuano a svolgere individualmente tutte le fasi del ciclo economico. Nei secondi, invece, si programma lo svolgimento in comune di una o più - ma non di tutte – fasi delle attività per le quali si è istituito il consorzio. Per i solo consorzi con attività esterna gli elementi dell’atto costitutivo (oggetto, forma..) sono necessariamente integrati da quelli contenuti nell’art. 2612 c.c. ed in particolare con l’obbligo di pubblicità e la previsione di un fondo consortile. A norma dell’art. 2612 c.c., infatti, un estratto del contratto di consorzio con attività esterna deve, a cura degli amministratori, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove il consorzio ha sede. L’estratto deve contenere l’indicazione dei dati rilevanti per i terzi, e quindi: denominazione e sede del consorzio; nome dei consorziati; durata; persone alle quali viene attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza e i relativi poteri; modo di formazione del fondo consortile; norme relative alla liquidazione. Con una disposizione analoga a quella dettata dall’art. 37 per le associazioni non riconosciute, l’art. 2614 prevede che i contributi dei consorziati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscano il fondo consortile, che deve essere indicato nello statuto a pena di nullità. Si tratta di un patrimonio autonomo funzionale allo svolgimento dell’impresa consortile e destinato a garantire il 22 soddisfacimento dei creditori del consorzio. Durante la vita del consorzio né i consorziati possono chiedere la divisione del fondo, né i creditori particolari di questi ultimi possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Il codice civile non prescrive che il fondo abbia un valore minimo, ma richiede soltanto che nel contratto siano indicate le modalità di formazione.Il patrimonio consortile (c.d. fondo), formato con i contributi dei consorziati e con i beni successivamente acquisiti è dotato di autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che è destinato esclusivamente alla soddisfazione dei creditori consortili. Il Consorzio stradale di Marsia con il particolare oggetto delineato nello statuto e con l’espressa previsioneche “svolge tutte le attività (…) per la collettività dei Consorziati e degli Utenti del Centro turistico di Marsia, salvaguardandone i legittimi interessi generali” e che sono Utenti “a) il Comune di Tagliacozzo per l’uso pubblico delle strade, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918; b) coloro i quali, pur non essendo Consorziati, fanno o possono far uso delle vie consortili; c) chiunque benefici direttamente o indirettamente dei servizi consortili, anche se si tratti di ente pubblico”, non può essere assoggettato alla disciplina dei consorzi interni, bensì a quella degli esterni. Pertanto, anche sotto tale profilo si determina un’ulteriore violazione posta in essere dal Consorzio stradale di Marsia, tale da renderne nullo lo statuto ed il Consorzio stesso, poiché il fondo consortile e la pubblicità, sono elementi essenziali per la validità stessa del contratto e del consorzio. Se, invece, non si volesse riconoscere l’applicazione della disciplina sui consorzi esterni, l’unica alternativa sarebbe l’applicazione della normativa sulle associazioni non riconosciute. I consorziati pertanto, attraverso il contratto di consorzio, darebbero vita ad un rapporto atipico. Come associazione stabile tra privati, che si prefiggono un fine specifico non lucrativo per un periodo di tempo determinato, il consorzio assumerebbe i connotati essenziali dell’associazione non riconosciuta. Ma in quanto associazione non riconosciuta, dovrebbe pur sempre prevedere espressamente un fondo comune, ex art. 37 c.c. “Fondo comune. I contributi degli associati e i beni 23 acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso”. Ma allora medesimo principio dovrebbe valere per il Consorzio Stradale di Marsia essendo, come già detto, un ente di diritto di privato, dal momento che presenta tutti i connotati previsti dal codice civile. In ogni caso, saremmo, quindi, in presenza di un istituto di diritto privato,sottoposto alla normativa privatistica. Tale connotazione è in palese contrasto con quanto affermato dalla Delibera del Consiglio Comunale di Tagliacozzo n. 41 del 23 agosto del 1997, nella quale è espressamente affermato che “la natura - presunta – dei beni del comprensorio di Marsia (vie, strade, piazze, ecc.) esclude la possibilità dell’esistenza di diritti reali di soggetti privati sui beni stessi(…)”.Ma allora medesimo principio dovrebbe valere per il Consorzio Stradale di Marsia essendo, come già detto, un ente di diritto di privato. Nonostante la presenza del Comune di Tagliacozzo, il Consorzio Stradale di Marsia non può, pertanto, essere in alcun modo considerato un consorzio pubblico, al massimo potrebbe rientrare nei consorzi misti partecipati da enti locali. In relazione a tale ultima figura giuridica, il dubbio se trovassero loro applicazione le norme degli enti locali o quelle dell'impresa, è stato risolto con il criterio della prevalenza, ossia, come già anticipato, solo una partecipazione maggioritaria dell’ente locale avrebbe attratto tale figura consortile nella disciplina pubblica, in assenza della quale, si applicano le norme sui consorzi privati e per quanto compatibili sulle associazioni non riconosciute. Ciononostante il Consorzio Stradale di Marsia si definisce ente pubblico! (all. 14-15) Infatti, si autodefinisce “ente pubblico, costituito con deliberazione del Consiglio Comunale di Tagliacozzo n. 27 del 25 settembre 2009, ha lo scopo di costruire, mantenere, esercitare, ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell’acqua ed eventualmente quelle 24 integrative dell’alimentazioni idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue, nonché dei loro eventuali smaltimento e depurazione, quella della distribuzione dell’energia elettrica e in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le aree comprese nel perimetro delle proprietà consorziate (art. 2 dello Statuto). Ma come già detto, il Consorzio Stradale di Marsia non è un ente pubblico, né tanto meno sarebbe ipotizzabile un suo inquadramento nell’alveo degli enti pubblici, in quanto, in ogni caso, ad esempio, difetterebbe della personalità giuridica, dell'autonomia patrimoniale e statutaria (Cass. SS.UU. ord. n. 33691/02). Per la costituzione di un consorzio pubblico trovano, poi, applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le aziende speciali, compresa l’approvazione della convenzione di cui all’art. 30 del TUEL. Il consorzio pubblico, sul piano operativo, dovrebbe, poi, per esempio, rispettare le disposizioni vigenti per gli enti locali in materia di evidenza pubblica nell’acquisizione di beni e servizi. Nulla di tutto ciò è riconducibile al Consorzio Stradale di Marsia. Ma è inammissibile che un consorzio obbligatorio, che già esercita funzioni non attribuitegli dalle leggi poste a fondamento della sua costituzione, che pone un vincolo obbligatorio, violando l’art. 18 della Costituzione, arriva addirittura ad auto inserirsi nell’alveo degli enti pubblici. ******* Per mero tuziorismo, si evidenzia che l’assemblea generale istitutiva del Consorzio di Marsia pone profili di invalidità anche in relazione alla sua effettiva costituzione. Infatti, il numero e le carature dei votanti, rappresentano una specificazione necessaria onde verificare la validità della costituzione dell’assemblea ai sensi dell’art. 1136 c.c., ed il nome e il valore della quota proporzionale dei consorziati assenzienti e dissenzienti è, altresì, necessaria onde 25 verificare la validità della delibera adottata sia in relazione al quorum, se le quote sono diseguali, sia in relazione ad un eventuale conflitto di interessi fra consorziato e consorziato (Cass. n. 10329/98). Sul punto la giurisprudenza ha più volte affermato che "in tema di delibere di assemblee condominiali, la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore e contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136, terzo comma, cod. civ.(…) e che ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere individuati, e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso”. (…) “Né può essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale "quorum" da parte del condomino dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza”. (Cass. Civile n. 697/2000). P.Q.M. Gli istanti, ut sopra rappresentati e difesi CITANO il Consorzio Stradale Permanente di Marsia (c.f. 90036450667) in Persona del Presidente p.t. Dott. Carlo Sgandurra, con sede presso il Comune di Tagliacozzo (Aq) Piazza Duca degli Abruzzi 67069 a comparire innanzi all’Ill.mo Tribunale di Avezzano, via Corradini n. 148, all’udienza del 31.03.2014, ore di rito, Sezione e Giudice designandi, invitandolo a costituirsi in cancelleria almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme prescritte dall’art. 166 c.p.c. e avvertendolo che, in difetto, esso incorrerà nelle decadenze e nelle preclusioni previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e che si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti 26 CONCLUSIONI Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte e ciascuna delle ragioni esposte in narrativa: - in via preliminare sospendere la delibera assembleare assunta dal Consorzio Stradale Permanente di Marsia in data 12.12.2009 e, pertanto, sospendere ogni attività del Consorzio stesso; - in via sempre preliminare sospendere l’attività del Consorzio Stradale di Marsia relativa all’invio di avvisi di pagamento ai Consorziati/Utenti e conseguenti formazione di ruoli; - nel merito, in via principale, dichiarare l’inesistenza, la nullità e, comunque, annullare la delibera assembleare assunta dal Consorzio Stradale Permanente di Marsia in data 12.12.2009 per tutte le causali di cui in premessa, con ogni opportuna declaratoria; - nel merito, dichiarare, altresì, l’inesistenza, la nullità e, comunque, annullare lo Statuto del Consorzio Stradale Permanente di Marsia per i motivi esposti in narrativa e dichiarare, pertanto, l’inesistenza, la nullità e, comunque, l’annullamento e lo scioglimento del Consorzio Stradale stesso, per i motivi di cui in premessa. In via istruttoria si richiede venga ordinata al Consorzio Stradale di Marsia l’esibizione dei seguenti documenti: 1) Verbale, in originale, dell’Assemblea Generale del 12.12.2009 e relativi suoi allegati. Con espressa riserva di ulteriormente precisare, emendare e/o integrare la domanda. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Si depositano in copia seguenti documenti: 1) Assemblea Generale 12.12.09 Consorzio Stradale Marsia; 2) Statuto Consorzio Stradale Marsia; 27 3) Diffida prot n. 115/13 4) Bilancio 2011 Consorzio Stradale Marsia; 5) Ordinanza proc. N. 468/00 – Trib. Avezzano; 6) Ordinanza procedimento n. 307/02 – Trib. Avezzano; 7) N. 4 sentenze Tribunale civile di Roma: n. 21634/12 – 5723/13 - 5724/13 – 7071/13 8) Integrazione alla Ctu – causa civile n. 307/02 – Trib. Avezzano + tipologia strade 9) Convocazione assemblea del Consorzio Stradale di Marsia del 15.12.2012; 10) Documento programmatico reti tecnologiche; 11) Statuto Consorzio di Marsia 12) Tipologia Aggiornata delle Strade – Tavola Aggiornata 13) n. 5 Avvisi di pagamento quote consortili; 14) Consorzio Stradale prot. N. 014/13; 15) Consorzio Stradale prot. N. 0015 Ai sensi dell’art. 13, n. 3, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile, per cui è dovuto il contributo unificato di € 450,00. La scrivente difesa dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio al seguente numero di fax: 06/8845265 ed all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]. Roma, 9.12.2013 Avv. Paola Di Nunzio 28
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