SCHEMA DI CONVENZIONE All.C “Servizio di

SCHEMA DI CONVENZIONE All.C
“Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’integrazione sociale degli alunni
diversamente abili nelle scuole del Municipio X”
Il giorno…..…… del mese… dell’anno 2014 fra l’Organismo Affidatario… , con sede legale Via
……….Roma… P.IVA n. ………………… nella persona del legale rappresentante Sig.ra nata a… Roma,
il….
e il Municipio Roma X, P.I. 01057864005 rappresentato dal Dirigente UO S.S. del Municipio X, Dr.ssa
Loredana Betti, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. … del ../…/14 di affidamento del
“Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’integrazione sociale degli alunni
diversamente abili nelle scuole del Municipio X”
Art.1
Oggetto dell’affidamento
La convenzione ha per oggetto il “Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per
l’integrazione sociale degli alunni diversamente abili nelle scuole del Municipio X”- Anno scolastico
2014/2015 CIG
Il Progetto è rivolto agli alunni disabili inseriti nella scuola dell’infanzia comunale e statale, nelle scuole
elementari e scuole medie di primo grado ed ha per oggetto l’inserimento scolastico degli alunni
diversamente abili, lo sviluppo dell’autonomia personale e della socializzazione.
Per una più funzionale e razionale organizzazione, tenendo conto dell’assetto attuale del servizio ed in
seguito ad un attento esame tecnico-finanziario l’Amministrazione Municipale ha ritenuto suddividere il
servizio in tre lotti A,B,C, e di affidare ad …………….
Lotto
CIG…………..:
Utenti attualmente rilevati N. …. con l’assegnazione del budget per un ammontare di €………..
(…… IVA)
Gli interventi da erogare si riferiscono al lotto …. e al budget previsto per il lotto di aggiudicazione. Le attività
oggetto del servizio dovranno integrarsi con gli interventi messi in atto dalla scuola nel raggiungimento degli
obiettivi individuati sul singolo alunno, attraverso un punto unico di programmazione e verifica del PEI
(progetto educativo individuale) attraverso la costituzione del GLH (operativo e d’istituto).
Ad ogni plesso scolastico dove risultano inseriti alunni diversamente abili sarà assegnato un monte ore fino a
26 ore settimanali ; il monte ore totale da assegnare ai plessi sarà in funzione del numero degli alunni
diversamente abili da assistere nello stesso plesso, del grado di disabilità con attenta valutazione funzionale
dell’alunno all’interno del contesto scolastico da parte di una commissione tecnica integrata appositamente
nominata, cosiddetta Cabina di Regia, composta da operatori del Municipio, della ASL, da rappresentanti dei
Dirigenti Scolastici (nominati dai Dirigenti Scolastici stessi uno per ciascun lotto) e di volta in volta di un
rappresentante di ogni singola Scuola e dell’organismo gestore del lotto. Il rapporto operatore/alunni potrà
variare su singole situazioni solo su valutazione della commissione tecnica integrata.
Tale criterio diventa fondamentale e strategico per la conoscenza dei bisogni e per una corretta
programmazione degli interventi.
Art.2
Durata
Il servizio avrà la durata dal 1 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 e deve essere svolto con la massima cura,
nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel bando di gara, delle
direttive progettuali, nell’offerta progettuale presentata dall’organismo, nonché delle eventuali ulteriori
prescrizioni previste in regolamenti specifici. Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto senza obbligo né
oneri di disdetta. E’ facoltà dell’Amministrazione avvalersi della norma di cui all’articolo 57, comma 5, lettera
b) del D.Lgs. 163/2006 in materia di ripetizione di servizi analoghi. Accertati il pubblico interesse alla
ripetizione del servizio nel rispetto della programmazione annuale del Piano Regolatore Sociale del
Municipio e verificate le disponibilità di bilancio, ai soggetti aggiudicatari potrà essere affidato-con procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando-anno per anno fino ad un massimo di tre anni un nuovo
analogo servizio conforme al progetto di base oggetto del primo contratto aggiudicato. L’affidamento
successivo al primo anno sarà subordinato alla valutazione positiva in merito alla qualità del servizio reso,
alla convenienza per l’amministrazione ed al rispetto da parte degli enti gestori degli impegni assunti in
merito al contenimento del turn over ed alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
Art.3
Titolarità dei servizi
Titolare del servizio è il Servizio Sociale Municipale che affida all’organismo l’elenco dei minori da seguire
nelle singole scuole ed il numero di ore da assegnare alla scuola.
La presente intesa formale non instaura alcun rapporto di lavoro tra il Municipio e i singoli operatori
dell’organismo gestore impiegati nell’espletamento del servizio.
Art.4
Obblighi dell’organismo
Attraverso la sottoscrizione della convenzione, l’organismo si impegna a rispettare le condizioni di seguito
indicate.
La realizzazione del servizio viene attuata secondo le modalità esecutive organizzative e i costi indicati
nell’offerta progettuale- agli atti del servizio.
Per il proseguimento dei fini sopraindicati e per l’attuazione integrale del programma relativo al progetto,
l’Organismo si avvarrà di operatori con professionalità documentata ed in linea con il servizio offerto.
L’Organismo curerà e garantirà la formazione teorico pratica degli operatori ed i tempi da dedicare alla
formazione, avendo cura di comprendere nei gruppi di formazione anche il personale AEC, dipendente
dell’amministrazione comunale.
L’Organismo gestirà il personale, collaborerà con la scuola, con il Municipio e con la ASL, per la buona
organizzazione del servizio, nel rispetto del P.E.I. e fornirà i dati per il monitoraggio del servizio e la verifica
dei risultati raggiunti.
Farà parte della commissione CABINA DI REGIA appositamente nominata per la valutazione
funzionale degli alunni all’interno del contesto scolastico con la ASL e di volta in volta con un
rappresentante di ogni singola scuola e col Municipio.
Art.5
Obblighi del Municipio
Il Municipio effettuerà il monitoraggio del servizio, svolgerà il ruolo di coordinamento, farà opera di
promozione e di controllo nei confronti degli organismi e delle scuole per la corretta gestione degli interventi
e della rispondenza dei medesimi ai reali bisogni e massima integrazione possibile degli alunni, collaborerà
alla progettazione del PEI;
farà parte della CABINA DI REGIA per la valutazione funzionale degli alunni all’interno del contesto
scolastico con la ASL e di volta in volta con un rappresentante di ogni singola Scuola e
dell’organismo gestore del lotto
La ASL definirà le diagnosi e curerà la progettazione del PEI; effettuerà inoltre, congiuntamente al Municipio,
il monitoraggio del servizio;
Art.6
Attività e interventi da assicurare
Gli interventi di assistenza educativo culturale agli alunni disabili consistono nelle attività di seguito riportate:
- Assistenza e ausilio nei progetti finalizzati al raggiungimento dell’autonomia nell’attività quotidiana
scolastica (alimentare, igienica, abbigliamento, orientamento e spostamenti) anche in collaborazione
con i collaboratori scolastici (personale ATA);
- Supporto nelle attività di laboratorio, ludico/motoria, etc. ove sia necessaria una figura coadiuvante i
docenti, in base ad un piano stabilito dagli organismi predisposti alla gestione della scuola e delle
strutture sociali e sanitarie del territorio;
- Partecipazione alle attività di programmazione e collaborazione con i docenti di classe ed insegnanti
di sostegno (incontri di programmazione GLH istituzionali, e partecipazione ai GLH);
- Collaborazione agli interventi didattici nell’ambito del PEI stabilito per l’alunno.
- Partecipazione con il Municipio e la ASL Distretto X per il coinvolgimento degli istituti
scolastici in un’ottica di coordinamento tra le singole istituzioni per superare sovrapposizioni e
frammentazioni, per la promozione della qualità dei servizi ed il miglioramento dell’utilizzo
delle risorse e per la realizzazione del progetto sperimentale volto in particolare ai bambini
disabili con problemi di comportamento nell ‘ Istituto Comprensivo inseriti nel lotto di cui alla
presente convenzione
A tal fine si rinvia alle condizioni esecutive ed economiche dell’offerta progettuale, agli atti dell’ufficio, parte
essenziale ed integrante dello stesso che costituisce l’elemento guida per la realizzazione degli interventi.
Art.7.
Indicazione del personale
L’Organismo affidatario è tenuto a fornire, prima della realizzazione del progetto, l’elenco del personale
impiegato per l’espletamento del servizio, rispondente, per quanto concerne il numero, i relativi profili ed
esperienze professionali a quanto prescritto nelle direttive progettuali della ricognizione e nella proposta
presentata.
Qualora l’Organismo affidatario sia costretto a sostituire nel corso dell’operatività della convenzione alcune
unità del personale impegnato nel servizio, dovrà darne preventiva comunicazione, con l’indicazione dei
nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non
inferiore a quelle del personale da sostituire.
Il Dirigente U.O.S.S.,ove ravvisi motivi ostativi, potrà revocare, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui
sopra, l’autorizzazione.
In tal caso l’Organismo affidatario è tenuto a sostituire nell’espletamento del servizio, entro dieci giorni dalla
comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo.
In caso di inadempienza, il Dirigente UOSS potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone
comunicazione scritta all’Organismo Affidatario.
Nell’ipotesi in cui l’organismo si avvalga della collaborazione di tirocini professionali è tenuto a trasmettere al
Municipio l’elenco nominativo aggiornato di tali operatori. SI precisa inoltre che gli operatori di cui sopra,
eventualmente impegnati nelle attività assistenziali, svolgono un ruolo esclusivamente integrativo e mai
sostitutivo di quello proprio degli operatori professionali.
Art.8
Referente del progetto
Immediatamente dopo la stipula della Convenzione il Dirigente UOSS darà tempestiva comunicazione
all’Organismo Affidatario del referente Municipale del Progetto incaricato di rappresentarlo nei rapporti con
l’Organismo Affidatario stesso e di seguire lo svolgimento del servizio reso per verificarne la piena
rispondenza agli obblighi contrattuali.
Art.9
Obblighi dell’Organismo Affidatario nei confronti del personale
L’Organismo Affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse
tipologie di rapporti lavorativi instaurati (lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative, lavoro
volontario, etc.), a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni, normative e contratti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Organismo Affidatario è obbligato, in particolare, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati
nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le
prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni
contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
L’Organismo Affidatario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche
dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Organismo affidatario per tutto il periodo di validità della convenzione anche
nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Il Dirigente U.O.S..S., in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’Organismo
Affidatario delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, può operare una ritenuta pari, nel
massimo, al 20% dell’importo globale del corrispettivo previsto dalla convenzione. Tale ritenuta sarà
rimborsata soltanto quando l’Ispettorato suddetto avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione
dell’Organismo Affidatario.
L’Organismo si impegna:
-a non recedere dal contratto senza giustificato motivo e con preavviso di almeno 30 giorni;
-a non interrompere senza preavviso l’esecuzione del servizio; la relativa comunicazione deve pervenire al
competente servizio municipale, in ogni caso, 15 giorni prima della data indicata per l’interruzione del
servizio;
Art.10
Danni e rischi
L’Organismo Affidatario è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione
del personale a qualsiasi titolo impiegato, nonché al rispetto delle norme previste dalla Legge 626/92 e
successive integrazioni.
L’Organismo affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che
potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il
Dirigente U.O.S.S. e la Pubblica Amministrazione da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro
che possa loro derivare direttamente ed indirettamente dalla gestione del servizio in parola.
Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo Affidatario dovrà provvedere entro 48 ore dalla firma della
presente convenzione alla stipula di idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi e dovrà darne
copia al Servizio Sociale.
Art. 11
Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio- Penali
Il Dirigente U.O.S..S. si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Organismo Affidatario possa
nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del
servizio reso agli obblighi di cui all’articolo 2 del presente documento.
Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che
l’Organismo Affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizio, fatte salve
le fattispecie disciplinate dall’articolo 9 saranno contestate all’Organismo Affidatario stesso con invito a
rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 10 giorni le proprie giustificazioni al
riguardo. Nel caso che l’Organismo Affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero
fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una
penale pari al 10% del compenso relativo alla mensilità del momento in cui si sono verificate dette
inadempienze e/o disservizi.
Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, dopo aver espletato gli
adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo alla
mensilità in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.
L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà
la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’articolo 1456 C.C. nonché l’immediata sospensione del
pagamento dei compensi.
Art.12
Requisiti organizzativi
L’Organismo è tenuto a presentare mensilmente la scheda RID, con obiettivi, indicatori e risultati raggiunti
mensilmente, nonché trimestralmente la scheda RID, con obiettivi, indicatori e risultati raggiunti
trimestralmente, inoltre una relazione alla fine di ogni anno scolastico al Dirigente del Municipio illustrativa
delle attività effettuate e, su apposita richiesta, a fornire ogni ulteriore relazione informativa.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 10 della deliberazione C.C. n. 90 del 2005 l’organismo si
impegna a:
-informare i cittadini delle caratteristiche dell’organismo e dei servizi forniti, in modo semplice e in grado di
superare difficoltà linguistiche, fisiche e culturali;
-fornire la carta dei servizi;
-accogliere i reclami degli utenti concordando con i servizi municipali i correttivi del caso.
Art.13
Risoluzione della convenzione
Oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 3 e dall’ultimo comma del precedente art.8, il Dirigente U.O.S..S.
previa contestazione dell’infrazione potrà disporre la risoluzione della convenzione ove le inadempienze e
violazioni contrattuali accertate riguardino:
1) Il ricorso al subappalto;
2) L’utilizzazione di personale non rispondente qualitativamente e quantitativamente alle previsioni
della convenzione;
3) Modifica delle metodologie adottate nell’espletamento del servizio;
4) Mancato rispetto delle normative contabili, assicurative, previdenziali, amministrative;
5) Mancata comunicazione delle informazioni richieste;
6) Impedimento all’effettuazione delle verifiche;
7) Utilizzo di attrezzature non conformi e mancata sostituzione delle stesse;
8) Ritardi nell’attuazione delle attività programmate.
Parimenti, il Dirigente U.O.S.S. potrà disporre la risoluzione della convenzione nel caso in cui il totale delle
penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.
Art.14
Osservanza di leggi, regolamenti e norme
L’Organismo Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni
legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti
Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro possa comunque interessare la
convenzione.
Art.15
Spese-imposte-tasse-registrazione
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registro, ecc.
saranno a carico dell’Organismo Affidatario il quale si impegna a registrare il presente atto entro il termine di
10 giorni lavorativi dalla stipula della convenzione senza potere di rivalsa
Art.16
Pretese di terzi
L’Organismo Affidatario garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di
terzi derivante da inosservanza da parte dell’Organismo Affidatario stesso, anche parziale, delle norme
contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Organismo
Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto della convenzione.
Art.17
Subappalto
All’Organismo Affidatario è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque di cedere a terzi, in tutto od in
parte lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, pena la risoluzione della convenzione medesima
ai sensi dell’articolo 1456 del C.C.
Nel caso in cui l’Organismo Affidatario sia un raggruppamento temporaneo o consorzio, non si considera
subappalto l’affidamento dello svolgimento di attività relative al servizio da rendere ad uno dei soggetti che
costituiscono detto raggruppamento o consorzio.
Art.18.
Controversie-Foro competente
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della
convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, escluso il ricorso al
Collegio Arbitrale previsto dagli articoli 806 e seguenti del C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà
esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art.19
Rapporto di lavoro
L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la
Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
Art.20
Beni
L’acquisto dei beni necessari allo svolgimento delle attività del progetto è un onere a carico dell’Affidatario.
Ogni attrezzatura acquistata è in uso dell’Organismo Affidatario stesso esecutore del progetto, il quale è
tenuto ad inserirlo nel proprio inventario, secondo le norme di legge.
L’uso dei beni è finalizzato alla realizzazione delle attività del progetto. Le attrezzature utilizzate dovranno
essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e di materiali.
Art.21
Obblighi dell’Organismo Affidatario
L’Organismo Affidatario oltre al rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti è tenuto:
1) A fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso nei locali in cui si svolge l’attività di
realizzazione del progetto al Referente del Progetto nonché agli altri eventuali Organismi incaricati di
svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
2) A produrre mensilmente l’elenco del personale adoperato per le attività, oltre a tenere il registro del
personale all’interno del progetto;
3) A relazionare mensilmente in merito agli obiettivi, agli indicatori ed ai risultati attesi indicati nel
progetto.
Art.22.
Sanzioni
Nel caso vengano rilevate negligenze o inadempienze nell’erogazione del servizio a favore degli utenti, il
Dirigente invierà un richiamo scritto all’organismo affidatario, che dovrà formulare le opportune contro
deduzioni e, soprattutto, provvedere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al ripristino della
regolarità e correttezza nei rapporti prestazionali.
Nei casi in cui risultino reiterati comportamenti omissivi da parte degli organismi gestori, il competente
Dirigente dispone l’applicazione di penali, calcolate in percentuale variabile dal 5% al 10% del corrispettivo
dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l’inadempienza si riferisce.
Il ripetersi per oltre tre volte in un anno di gravi inadempienze quali:
-gravi elusioni o violazioni delle norme di riferimento;
-gravi inadempienze contrattuali;
-gravi comportamenti lesivi nei confronti dell’utenza
comporta, oltre all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, la risoluzione di diritto dell’atto di
intesa e la sospensione temporanea dal RUC per un periodo di 6 mesi.
Se un organismo continua ad essere sanzionato per gravi inadempienze, anche dopo il semestre di
sospensione, si dovrà procedere alla cancellazione dello stesso dal RUC.
I provvedimenti di cancellazione o di sospensione temporanea dal RUC che prevedono, di conseguenza,
l’interruzione del servizio già affidato, verranno adottati contestualmente all’individuazione di altri organismi
accreditati cui affidare l’utenza dell’organismo sanzionato.
Art.23
Modalità di pagamento
Al fine di ottenere il pagamento, l’Affidatario dovrà presentare, con cadenza mensile ai servizi, apposita
fattura pari al n. di ore lavorate per il corrispettivo orario di € ………. IVA se dovuta e del costo del
coordinamento per un totale di ………. ore di assistenza. Tutte le firme degli operatori saranno inviate
allegate alla fattura mensile (richiamo al Regolamento).
Il Servizio Sociale comunicherà all’Affidatario, entro il termine di trenta giorni, le irregolarità riscontrate nella
documentazione con invito a provvedere alla loro eliminazione. Il pagamento delle fatture rimaste in sospeso
e successivamente sanate con la presentazione di documentazione regolare, sarà disposto unitamente al
pagamento del mese successivo.
Il pagamento sarà disposto, tramite le usuali modalità utilizzate nell’ambito di Roma Capitale in base ai
requisiti disciplinati nella presente convenzione, a 60 gg dalla data protocollazione della fattura.
Art.24
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti secondo la
normativa vigente e potrà essere effettuato sia su supporto cartaceo che informatico con la finalità di
consentire l’adempimento della presente convenzione.
L’organismo si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura
comunque acquisita nello svolgimento del progetto, oggetto del presente atto.
Le notizie relative alle attività dell’amministrazione Comunale e le informazioni, comunque a conoscenza del
personale dell’Organismo in relazione all’esecuzione del progetto, non devono essere utilizzate da parte
dell’organismo stesso o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati
nel presente atto.
L’organismo affidatario è responsabile del possesso dei dati personali e sensibili ed è tenuto all’osservanza
di quanto previsto dal D.Lg.vo 196/2003 e successive modificazioni.
Art.25
Norme finali
Il presente atto è inteso quale convenzione e disciplinare dei rapporti tra Roma Capitale e l’affidatario per il
servizio progetto “Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C) per l’integrazione sociale degli
alunni diversamente abili nelle scuole del Municipio X” e viene redatto in triplice copia di cui una per
ciascuna delle parti ed una ai fini della registrazione, obbligatoria.
Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’Organismo.
Art.26
Foro competente
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. E’ escluso il ricorso all’arbitrato, per quanto non
espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme di cui agli art. 1321 e seguenti
del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per……………………
Affidatario del Servizio /Progetto LOTTO …
Per il Municipio X
Il Dirigente U.O.S.S.