Delibera n. 1129 del 18/09/2014 REGIONE DEL VENETO UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 PIEVE DI SOLIGO DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE L`anno duemilaquattordici , il giorno diciotto del mese di Settembre Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del 29.12.2012, coadiuvato da: Il Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pavan Il Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Grazia Carraro Il Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale Dott. Giuseppe Bazzo ha adottato la seguente deliberazione: OGGETTO CONF. INCARICHI A RAPPORTO LIBERO-PROF.LE AD ESPERTI QUALIFICATI PER SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE CONTRO RADIAZIONI IONIZ. NELL'AMBITO MED. NUCL. E RADIOL. E PER CONTROLLO FISICO QUALITÀ APPAREC./PREST. C/O ULSS 7.- Pag. n. 2, segue delib. n. 1129 del 18/09/2014 IL DIRETTORE GENERALE Premesso che il 25 agosto 2014 sono scaduti due incarichi di natura libero professionale conferiti ad esperti qualificati per la sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti nell’ambito della medicina nucleare e per il supporto al servizio prevenzione e protezione aziendale per le problematiche relative alle radiazioni non ionizzanti/ROA/art. 180 decreto legislativo n. 81/2008 (campi elettromagnetici, rumori ecc.) ed in particolare la funzione di addetto laser e per la sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti nell’ambito della radiologia ed il controllo fisico delle apparecchiature/prestazioni; Preso atto che: - questa azienda u.l.s.s., con nota inviata alla regione del Veneto, ha chiesto l’autorizzazione per il conferimento di n. due incarichi ad esperti qualificati per sorveglianza radioprotezione (radiazioni ionizzanti), per controllo fisico apparecchiature/prestazioni e sicurezza diagnostica (radiazioni non ionizzanti); - con nota protocollo n. 315853 del 24 luglio 2014, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha autorizzato “il conferimento di due incarichi a rapporto libero professionale a fisici esperti qualificati per la sorveglianza radioprotezione”; Considerato che gli adempimenti relativi alla sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti nell’ambito della medicina nucleare e della radiologia sono obbligatori per legge; Richiamate le note del direttore dell’ospedale f.f. datate 30 aprile 2014, 31 luglio 2014 e 5 agosto 2014, con cui si chiede l’avvio delle procedure per il reperimento di due esperti qualificati per la sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti in medicina nucleare ed in radiologia per il controllo fisico di qualità delle apparecchiature/prestazioni secondo quanto previsto dalla normativa; Atteso che, nelle note del direttore dell’ospedale f.f. soprarichiamate, gli incarichi sono stati così delineati: n. 1 incarico libero professionale con contratto valorizzato in 20.000 euro, annui, omnicomprensivi (pari a circa 200 ore), per le seguenti attività: - sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche relativamente all’unità operativa di Medicina Nucleare; - protezione sanitaria delle persone contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti connessi ad esposizioni mediche in adempimento al decreto legislativo n. 187/2000 relativamente all’unità operativa di medicina nucleare; - supporto alla direzione generale ed ai direttori per la valutazione e la comparazione delle tecnologie sanitarie di medicina nucleare; - supporto al servizio di prevenzione e protezione aziendale per le problematiche relative alle radiazioni non ionizzanti/ROA/art. 180 decreto legislativo n. 81/2008 (campi elettromagnetici, rumori, ecc.) ed in particolare la funzione di “addetto laser” come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008; n. 1 incarico libero professionale con contratto valorizzato in 42.000 euro, annui, omnicomprensivi (pari a circa 420 ore) per le seguenti attività: - sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche relativamente alle unità operative di radiologia e alle altre unità operative che utilizzano apparecchiature che producono radiazioni ionizzanti; - protezione sanitaria delle persone contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti connessi ad esposizioni mediche in adempimento al decreto legislativo n. 187/2000 relativamente alle unità operative di Radiologia e alle altre unità operative che utilizzano apparecchiature che producono radiazioni ionizzanti; - sicurezza delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica per gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 29/11/1985 e dalla deliberazione Giunta Regione Veneto n. 2408 del 08/08/2003; - supporto alla direzione generale ed ai direttori per la valutazione e la comparazione delle tecnologie sanitarie legate alla radiologia; Pag. n. 3, segue delib. n. 1129 del 18/09/2014 Precisato che i compensi sono omnicomprensivi anche di eventuali aumenti IVA previsti da nuove normative; Preso atto, come specificato nelle note del direttore dell’ospedale f.f. soprarichiamate, che l’attività di detti incarichi sarà svolta sotto la supervisione della direzione medica dell’Ospedale, per un periodo di dodici mesi e che l’attrezzatura e lo strumentario necessari sono a carico dei candidati; Richiamati: - la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento funzione pubblica n. 2 del 11/03/2008; - l’art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724: “Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”; - l’art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, “E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali”; Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122; Visto l'art. 7, del decreto legislativo 165/01, la circolare regionale protocollo n. 191095/500012 del 03/04/2007 e il decreto legge 112/08, convertito in legge n. 133/2008; Vista la nota della regione del Veneto 30 dicembre 2013, protocollo n. 568482, avente ad oggetto la deliberazione della giunta regionale 20 dicembre 2013, n. 2587, “Disposizioni in materia di personale del SSN per l’anno 2014. Conferma ed integrazione dell’allegato A) della deliberazione della giunta regionale n. 2621 del 18 dicembre 2012 e della deliberazione della giunta regionale n. 2857 del 28 dicembre 2012” con cui sono state impartite le nuove disposizioni, per l’anno 2014, in materia di personale; Atteso, che con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 2621 del 18/12/2012 la regione ha impartito nuove disposizioni, per l’anno 2013, in materia di personale e che, con successiva nota protocollo n. 8879 del 08/01/2013, ha fornito ulteriori indicazioni operative in materia di acquisizione di personale; Visto il regolamento aziendale con cui sono state disciplinate le modalità di conferimento degli incarichi libero professionali, approvato con deliberazione 26 luglio 2007, n. 927; Vista la deliberazione n. 976 del 13/08/2014 con la quale questa azienda ha approvato l’avviso di selezione per il conferimento di due incarichi a rapporto libero professionale per figure di esperti qualificati per la sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti nell’ambito della medicina nucleare e della radiologia e per il controllo fisico di qualità delle apparecchiature/prestazioni; Richiamata la nota, protocollo n. 153870 del 02/04/2012, avente ad oggetto: “deliberazione regionale del Veneto n. 403 del 16/03/2012 – Disposizioni in materia del personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale”; Richiamata, inoltre, la nota protocollo n. 32270 del 23/01/2012, con la quale la regione del Veneto impone un’attenta valutazione delle esigenze organizzative aziendali nell’instaurazione dei rapporti di lavoro flessibile; Pag. n. 4, segue delib. n. 1129 del 18/09/2014 Richiamato il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; Preso atto che, a seguito di espletamento di avviso di selezione per il conferimento degli incarichi in oggetto, la commissione, nominata con deliberazione n. 1075 del 04/07/2014, ha dichiarato idonei i seguenti candidati: dott.ssa BIAGIA SAITTA e dott. Roberto FABBRIS; Ritenuto, pertanto, di conferire gli incarichi a rapporto libero professionale nel modo che segue e secondo quanto specificato negli allegati schemi di contratto, precisando che l’attività sarà svolta sotto la supervisione della direzione medica dell’ospedale: - per la sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti nell’ambito delle medicina nucleare e per il supporto al servizio prevenzione e protezione aziendale per le problematiche relative alle radiazioni non ionizzanti/ROA/art. 180 decreto legislativo n. 81/2008 (campi elettromagnetici, rumori, ecc.) ed in particolare la funzioni di addetto laser, alla dott.ssa BIAGIA SAITTA per il periodo dal 01/10/2014 al 30/09/2015 per un compenso omnicomprensivo pari ad € 20.000,00; - per la sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti nell’ambito della radiologia, per il controllo fisico di qualità delle apparecchiature/prestazioni di tutte le sedi Ulss, al dott. ROBERTO FABBRIS per il periodo dal 01/10/2014 al 30/09/2015 per un compenso omnicomprensivo pari ad € 46.000,00; Dato atto che l’art. 3, comma 54, della legge 24/12/2007, n. 244 prevede per le Pubbliche Amministrazioni la pubblicazione nel proprio sito dei provvedimenti completi dell’indicazione dei percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato; Vista l’attestazione con cui il dirigente responsabile del servizio personale assicura l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza. DELIBERA 1. di approvare il verbale della commissione, riunitasi il 10 settembre 2014, la quale ha dichiarato idonei al conferimento degli incarichi in premessa esplicitati, dott.ssa BIAGIA SAITTA ed il dott. ROBERTO FABBRIS, in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed ha indicato gli stessi quali professionisti a cui affidare gli incarichi; 2. di conferire, per le sopra esposte motivazioni, dal 01/10/2014 al 30/09/2015 gli incarichi a rapporto libero professionale per lo svolgimento delle attività sopra descritte presso l’azienda Ulss n. 7 alla dott.ssa BIAGIA SAITTA ed al dott. ROBERTO FABBRIS rispettivamente per un importo pari ad € 20.000,00 ed € 46.000,00 (omnicomprensivi anche degli aumenti IVA) secondo quanto specificato negli allegati schemi di contratto; 3. di dare atto che l'onere conseguente al presente provvedimento, posto a carico del bilancio aziendale, è pari a € 66.000,00 ed è imputabile al conto n. C201720/1, finanziamento n. 02/75/2014; 4. di dare atto che l’art. 3, comma 54, della legge 24/12/2007, n. 244 prevede per le pubbliche amministrazioni la pubblicazione nel proprio sito dei provvedimenti completi dell’indicazione dei percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato; 5. di incaricare il servizio personale dell’attivazione del presente provvedimento e d’ogni altro adempimento che ne consegue; 6. di delegare il dirigente responsabile del servizio del personale alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione. CB/pf VC0418SET Delib. n. 1129 del 18/09/2014 IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos Per il parere di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE f.to Dott. Paolo Pavan f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro f.to Dott. Giuseppe Bazzo PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal 23/09/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale. PIEVE DI SOLIGO, lì 23/09/2014 Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali f.to Dott. Filippo Spampinato Allegato alla deliberazione n. 1129 del 18/09/2014 Regione Veneto UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 Via Lubin, 16 - PIEVE DI SOLIGO (TV) CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO TRA l'U.L.S.S. n. 7 con sede legale in Pieve di Soligo (TV) – Via Lubin, 16 – P.I. n. 00896790268, rappresentata dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale, Dott.ssa Cristina Bortoluzzi, giusta delega del Direttore Generale, conferita con deliberazione n. 0000 del 00/09/2014, E la dott.ssa Biagia SAITTA, nata a Catania il 03/02/1951, residente a Treviso, in Viale Italia 27 – P.IVA: 04374650267. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto La dott.ssa Biagia SAITTA si impegna a prestare la propria attività libero-professionale di esperto qualificato per la sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti nell’ambito delle medicina nucleare e per il supporto al servizio prevenzione e protezione aziendale per le problematiche relative alle radiazioni non ionizzanti/ROA/art. 180 decreto legislativo n. 81/2008 (campi elettromagnetici, rumori, ecc.) ed in particolare la funzioni di addetto laser, nell’ambito della medicina nucleare dell’u.l.s.s. n. 7, in regime di contratto di prestazione professionale ex art. 2229 e segg. del codice civile e dell’art. 7 – c. 6 – del decreto legislativo n. 165/2001. Art. 2 Rapporti Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione libero-professionale e non implica l’instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego. Nello svolgimento del proprio incarico la professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, nell’ambito di un programma di attività di massima, predisposto dal direttore dell’ospedale. Art. 3 Compenso Alla dott.ssa Biagia SAITTA sarà corrisposto, per tutta la durata del contratto, un compenso lordo complessivo ed omnicomprensivo di € 20.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi, anche degli aumenti IVA programmati dalle nuove normative per i prossimi mesi) per un impegno orario pari a circa 200 ore. La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione di apposita fattura, unitamente ad una dichiarazione sull’attività svolta secondo il programma, convalidata dal direttore dell’ospedale. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'azienda di revocare l'incarico in caso di gravi inadempienze. Art. 4 Segreto professionale Nell'esecuzione dell'incarico la professionista è tenuta al segreto professionale ed al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali. 1 Art. 5 Obblighi La professionista conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità. Unitamente al presente contratto, formato e firmato e firmato in doppio originale, viene consegnato alla dott.ssa Biagia SAITTA, copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che sottoscrive, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto (art. 17 del decreto presidente della repubblica del 16/04/2013, n. 62). Art. 6 Responsabilità La professionista rientra nel novero dei soggetti assicurati per la responsabilità civile verso terzi, in base alla vigente polizza assicurativa stipulata dall’U.L.S.S. per la R.C.T.. Art. 7 Registrazione Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 – c. 2 – del decreto presidente della repubblica n. 131/1986. Art. 8 Spese Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della professionista. Art. 9 Durata Il presente contratto decorre dal 01/10/2014 e termina il 30/09/2015. Ognuna delle parti contraenti può recedere dal presente contratto, senza obbligo di motivazione, mediante lettera raccomandata A.R., con preavviso di 30 giorni. A fronte del recesso nulla sarà comunque dovuto a tale titolo alla controparte. Art. 10 Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si applicano le norme contenute negli artt. 2229 e segg. del codice civile. Letto, approvato e sottoscritto. per l’u.l.s.s. n. 7 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE - Dott.ssa Cristina BORTOLUZZI _________________________________ Pieve di Soligo, _________________ La Professionista - Dott.ssa Biagia SAITTA _________________________________ __________________, ________________ (luogo) VC0418SETA 2 (data) Allegato alla deliberazione n. 1129 del 18/09/2014 Regione Veneto UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 Via Lubin, 16 - PIEVE DI SOLIGO (TV) CONTRATTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO TRA l'U.L.S.S. n. 7 con sede legale in Pieve di Soligo (TV) – Via Lubin, 16 – P.I. n. 00896790268, rappresentata dal Dirigente Responsabile del Servizio Personale, Dott.ssa Cristina Bortoluzzi, giusta delega del Direttore Generale, conferita con deliberazione n. 0000 del 00/09/2014, E il dott. Roberto FABBRIS, nato a Venezia il 27/05/1943, residente a Padova, in Via San Nicolò 12 – P.IVA: 04479690283. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto il dott. Roberto FABBRIS si impegna a prestare la propria attività libero-professionale di esperto qualificato per la sorveglianza fisica della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti e il controllo fisico di qualità delle apparecchiature/prestazioni, nell’ambito della radiologia dell’u.l.s.s. n. 7, in regime di contratto di prestazione professionale ex art. 2229 e segg. del codice civile e dell’art. 7 – c. 6 – del decreto legislativo n. 165/2001. Art. 2 Rapporti Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione libero-professionale e non implica l’instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego. Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica, nell’ambito di un programma di attività di massima predisposto dal direttore dell’ospedale. Art. 3 Compenso Al dott. Roberto FABBRIS sarà corrisposto, per tutta la durata del contratto, un compenso lordo complessivo ed onnicomprensivo di € 46.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi, anche degli aumenti IVA) per un impegno di circa 420 ore. La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione di apposita fattura, unitamente ad una dichiarazione sull’attività svolta secondo il programma, convalidata dal direttore dell’ospedale. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di revocare l'incarico in caso di gravi inadempienze. Art. 4 Segreto professionale Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale ed al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali. 1 Art. 5 Obblighi Il professionista conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità. Unitamente al presente contratto, formato e firmato e firmato in doppio originale, viene consegnato al dott. Roberto Fabbris, copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che sottoscrive, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto (art. 17 del decreto presidente della repubblica del 16/04/2013, n. 62). Art. 6 Responsabilità Il professionista rientra nel novero dei soggetti assicurati per la responsabilità civile verso terzi, in base alla vigente polizza assicurativa stipulata dall’u.l.s.s. per la R.C.T.. Art. 7 Registrazione Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 – c. 2 – del decreto presidente della repubblica n. 131/1986. Art. 8 Spese Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista. Art. 9 Durata Il presente contratto decorre dal 01/10/2014 e termina il 30/09/2015. Ognuna delle parti contraenti può recedere dal presente contratto, senza obbligo di motivazione, mediante lettera raccomandata A.R., con preavviso di 30 giorni. A fronte del recesso nulla sarà comunque dovuto a tale titolo alla controparte. Art. 10 Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si applicano le norme contenute negli artt. 2229 e segg. del codice civile. Letto, approvato e sottoscritto. per l’u.l.s.s. n. 7 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE - Dott.ssa Cristina BORTOLUZZI _________________________________ Pieve di Soligo, _________________ Il Professionista - Dott. Roberto FABBRIS _________________________________ __________________, ________________ (luogo) VC0418SETB 2 (data)
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