Intero - Camera dei Deputati

Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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Camera dei Deputati
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AI RESOCONTI
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SEDUTA DEL
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OTTOBRE
302.
2014
Allegato B
ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO
INDICE
PAG.
PAG.
ATTI DI INDIRIZZO:
Economia e finanze.
Mozioni:
Interrogazioni a risposta scritta:
Di Gioia ..................................
1-00602
17063
Impegno ..................................
4-06259
17076
Nicoletti ..................................
1-00603
17068
Businarolo ..............................
4-06266
17078
Gallo Riccardo .......................
4-06275
17079
Gallo Riccardo .......................
4-06276
17080
Risoluzione in Commissione:
I Commissione:
Lombardi ................................
Giustizia.
7-00483
17070
ATTI DI CONTROLLO:
Presidenza del Consiglio dei ministri.
4-06268
17082
Marcon ...................................
4-06278
17083
Interpellanza urgente
Guidesi ....................................
4-06271
17073
Vacca .......................................
4-06277
17073
Di Gioia ..................................
2-00705
17086
3-01067
17087
Mattiello .................................
4-06260
17088
Fava ........................................
4-06262
17088
Prodani ...................................
4-06263
17089
Interrogazione a risposta orale:
Interrogazione a risposta in Commissione:
5-03710
(ex articolo 138-bis del regolamento):
Interno.
Ambiente e tutela del territorio e del mare.
17074
Nicchi ......................................
Interrogazioni a risposta scritta:
Difesa.
Interrogazione a risposta scritta:
Rizzo .......................................
Cirielli .....................................
Infrastrutture e trasporti.
Interrogazioni a risposta scritta:
Gagnarli ..................................
Interrogazioni a risposta scritta:
4-06267
17075
N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche
le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.
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OTTOBRE
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PAG.
PAG.
Di Maio Luigi ........................
4-06269
17090
Salute.
Molteni ....................................
4-06270
17090
Interrogazione a risposta in Commissione:
Savino Sandra .......................
4-06272
17091
Pilozzi .....................................
4-06273
17092
Lavoro e politiche sociali.
5-03712
17094
Interrogazioni a risposta scritta:
17092
Interrogazione a risposta scritta:
Lupo ........................................
5-03711
Sviluppo economico.
Interrogazione a risposta in Commissione:
Albanella .................................
Ribaudo ..................................
4-06261
17093
Vignali .....................................
4-06264
17095
Parentela ................................
4-06265
17096
Di Maio Luigi ........................
4-06274
17097
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
ATTI DI INDIRIZZO
Mozioni:
La Camera,
premesso che:
la Commissione parlamentare di
controllo sulle attività degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha approvato il 9 luglio 2014
una Relazione intitolata « Iniziative per
l’utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dello sviluppo dell’economia reale del Paese »;
la relazione è stata trasmessa alle
presidenze della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica in data 10 luglio
2014;
la Commissione ha svolto un approfondito lavoro, nell’ambito dell’ampliamento delle competenze che il legislatore
ha previsto, con l’ultima modifica approvata con la legge di stabilità 2014, affidando ad essa non solo le tradizionali
funzioni di controllo sugli istituti di previdenza, ma un quadro esteso di funzioni
di vigilanza: sull’efficienza del servizio in
relazione alle esigenze degli utenti, sull’equilibrio delle gestioni e sull’utilizzo dei
fondi disponibili, anche con finalità di
finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all’intero settore
previdenziale ed assistenziale; sulla programmazione dell’attività degli enti e sui
risultati di gestione in relazione alle esigenze dell’utenza; sull’operatività delle
leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato
con le linee di sviluppo dell’economia
nazionale;
in tale quadro la Commissione sta
svolgendo un’approfondita indagine conoscitiva su « Funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce
della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla
strutturazione della previdenza complementare », che sinora contato 37 audizioni
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a partire dal gennaio 2014, con la partecipazione di tutte le istituzioni rappresentative ed istituzionali interessate al settore
previdenziale (Corte dei conti, Banca d’Italia, CONSOB, COVIP, MEFOP, INPS,
INAIL, Casse private e privatizzate, Fondi
pensioni dei settori della previdenza complementare, organizzazioni sindacali e datoriali, nonché esperti del settore, consulenti della Commissione;
la Commissione europea si è fatta
promotrice di una modifica della direttiva
2003/41/CE IORP (Institutions for Occupational Retirement Provision) – proposta
COM(2014) 167 final 2014/0091 (COD) del
27.3.2014 (c.d. IORP 2) di revisione della
cosiddetta direttiva IORP, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali – approvata
il 27 marzo 2014, varando un pacchetto
complessivo che prevede un Piano della
Commissione europea per soddisfare le
esigenze di finanziamento a lungo termine
dell’economia europea del 27 marzo 2014
e una comunicazione in tema di crowdfunding (finanziamento collettivo) per offrire
possibilità di finanziamento alternative per
le piccole e medie impresse (MEMO/14/
240); il pacchetto si basa sulle risposte
ricevute nel corso dell’esame del Libro
verde del 2013 e sulle discussioni avvenute
in vari consessi internazionali, come il G20
e l’OCSE ed identifica una serie di misure
specifiche che l’Unione europea deve adottare per promuovere il finanziamento a
lungo termine dell’economia europea;
il tema centrale proposto dalla
Commissione europea è quello di favorire
l’istituzione di fondi comuni europei specializzati nell’investimento di lungo termine in determinate attività produttive in
tutto il territorio dell’Unione, in quanto
« l’Europa ha notevoli esigenze di finanziamento a lungo termine per favorire la
crescita sostenibile, il tipo di crescita che
aumenta la competitività e crea occupazione in modo intelligente, sostenibile e
inclusivo »; « occorre diversificare le fonti
di finanziamento in Europa e migliorare
l’accesso ai finanziamenti per le piccole e
medie imprese, che rappresentano la spina
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dorsale dell’economia europea »; con riferimento specifico alle norme sulle pensioni
aziendali o professionali, si rileva che
« Tutte le società europee devono affrontare una duplice sfida: si tratta di approntare un quadro pensionistico che tenga
conto dell’invecchiamento della popolazione e, nel contempo, di realizzare investimenti a lungo termine che favoriscano
la crescita. I fondi pensionistici aziendali o
professionali sono doppiamente coinvolti
nella questione: dispongono di oltre 2500
miliardi di euro di attivi da gestire con
prospettive a lungo termine, mentre 75
milioni di europei dipendono in gran parte
da loro per la propria pensione. La proposta legislativa di oggi permetterà di
migliorare la governance e la trasparenza
di tali fondi in Europa, migliorando quindi
la stabilità finanziaria e promuovendo le
attività transfrontaliere, per sviluppare ulteriormente i fondi pensionistici aziendali
e professionali come imprescindibili investitori a lungo termine »;
tra le azioni previste nella IORP-2
vi sono la finalizzazione dei dettagli del
quadro prudenziale per banche e imprese
di assicurazione che sostengono i finanziamenti a lungo termine all’economia
reale, una maggiore mobilitazione di risparmi pensionistici personali e la valutazione delle modalità per incoraggiare maggiori flussi transfrontalieri di risparmio; la
proposta di direttiva IORP 2 si propone
complessivamente di tutelare gli aderenti
alle forme di previdenza complementare
adeguatamente dai rischi di gestione, di
incentivare i benefici derivanti da un mercato unico delle pensioni aziendali o professionali, rafforzando la capacità dei
fondi pensionistici aziendali o professionali di investire in attività finanziarie con
un profilo economico a lungo termine e
sostenendo quindi il finanziamento della
crescita nell’economia reale; si tratta in
sostanza di favorire l’uso dei finanziamenti privati, aggiuntivi rispetto a quelli
pubblici, per investimenti in infrastrutture
e migliorare il quadro complessivo del
finanziamento sostenibile a lungo termine;
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tali prospettive sono state oggetto
di un importante confronto tra il Vicepresidente della Commissione europea e commissario per il mercato interno e i servizi
Michel Barnier e i componenti della Commissione bicamerale nel corso dell’audizione svoltasi alla Camera il 3 luglio 2014;
Barnier ha illustrato i contenuti del pacchetto di misure riguardanti l’incentivazione dell’uso del risparmio previdenziale
per il finanziamento a medio e lungo
termine dell’economia reale in Europa, nel
quadro del complesso delle iniziative assunte dalla competente direzione generale
per lo sviluppo dell’economia e la liberalizzazione delle attività economiche;
sulla necessità di utilizzare il risparmio previdenziale per operazioni di
finanziamento dell’economia reale si ricordano anche gli orientamenti emersi nel
corso delle audizioni svolte: la Corte dei
conti, nel corso dell’audizione dello scorso
27 febbraio, ha rilevato che « un significativo contributo al finanziamento delle
imprese può essere assolto dalle casse
privatizzate e dalla previdenza complementare, nella peculiare funzione di intermediazione del risparmio previdenziale
di lungo periodo »; la Consob in audizione
presso la VI Commissione finanze della
Camera, ha sottolineato come il mondo
della previdenza complementare-domestico mostri una ridotta propensione all’investimento in titoli di capitale, ivi compresi quelli italiani; la Banca d’Italia, nell’audizione dell’11 giugno 2014, ha evidenziato che le attività dei fondi pensioni in
Italia rappresentano il 5,6 per cento del
PIL, a fronte di percentuali pari al 96 per
cento nel Regno Unito e 75 per cento in
USA e alla media dei Paesi europei pari al
21 per cento e che il criterio che deve
orientare gli organi di governo dei fondi
pensione è quello dell’ottimizzazione delle
scelte di investimento e che « a condizione
che i fondi si dotino di competenze e
assetti organizzativi adeguati, potrebbero
esistere margini per una composizione dei
portafogli meno tradizionale »;
nella relazione approvata la Commissione bicamerale, allineandosi alle pro-
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AI RESOCONTI
poste formulate dalla Commissione dell’Unione europea, tenendo conto anche
degli orientamenti nell’ambito di un tavolo
tecnico di confronto al quale hanno partecipato rappresentanti del Governo e dei
dicasteri interessati (Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero
dello sviluppo economico), nonché molti
delle istituzioni audite in Commissione, ha
valutato la percorribilità di iniziative istituzionali volte a far sì che l’impiego di
parte dei patrimoni gestiti dai Fondi pensione e dalle Casse professionali possa
concorrere a destinare rilevanti risorse
finanziarie a sostegno di programmi strategici per lo sviluppo del sistema Paese,
quali l’innovazione tecnologica, le fonti di
energia sostenibili, la ricerca, il rilancio di
aree industriali in crisi, il salvataggio e la
ristrutturazione di piccole e medie imprese in difficoltà, i programmi di edilizia
abitativa e scolastica, e altro;
occorre sottolineare che sia per la
previdenza complementare che per le
forme di previdenza obbligatoria degli
iscritti negli ordini professionali, in assenza di una forte iniziativa politica, decine e decine di miliardi del risparmio
previdenziale, per un totale di quasi 200
miliardi di euro complessivi, continueranno ad essere investiti in strumenti
finanziari, per lo più all’estero, in una
misura che oggi è pari a circa il 70 per
cento del totale degli impieghi; il restante
30 per cento degli impieghi è sostanzialmente investito in titoli di Stato;
tale andamento determina oggi, di
fatto, l’impossibilità di finanziare le imprese italiane e le iniziative di sviluppo
infrastrutturale del nostro Paese, in un
momento in cui il tema delle risorse
finanziarie da recuperare per lo sviluppo
dell’economia reale dell’Italia è assolutamente rilevante;
nella relazione approvata dalla
Commissione, che qui si intende integralmente richiamata, sono ipotizzate una serie di misure volte a conseguire tale obiet-
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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OTTOBRE
2014
tivo, secondo tre principali linee di intervento:
a) interventi fiscali per stimolare
gli investimenti della previdenza complementare in iniziative di sviluppo del Paese,
con misure di equiparazione del regime di
tassazione ovvero di agevolazione fiscale in
rapporto alla partecipazione ad investimenti in iniziative a sostegno dell’economia reale del Paese; l’idea di fondo è che
lo strumento fiscale non deve rispondere
solo all’esigenza contingente di ripristinare
o mantenere la tenuta dei conti pubblici
ma anche costituire una leva di politica
economica a disposizione del Governo e
del Parlamento per una politica di sviluppo, così come avviene in altri Paesi
europei che utilizzano le agevolazioni fiscali per incentivare l’economia e per
operare in senso competitivo con gli altri
Stati, dal momento che gli strumenti di
politica monetaria sono ormai devoluti
alla Banca centrale europea;
nella relazione si analizzano le
normative estere esistenti in materia di
tassazione dei fondi pensione e delle Casse
previdenziali degli ordini professionali;
il sistema prevalente in Europa, ad
esempio nel Regno Unito, è il cosiddetto
sistema EET (esente, esente, tassato), con
riferimento, rispettivamente alla fase dell’accumulazione, alla tassazione dei rendimenti maturati in ciascun anno da parte
dei soggetti gestori del risparmio previdenziale e della tassazione delle prestazioni
pensionistiche complementari erogate in
forma di rendita;
in Italia la fase di accumulazione è
sostanzialmente esente, in quanto l’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo
n. 252 del 2005 prevede che i contributi
versati dal lavoratore e dal datore di
lavoro, sia volontari sia dovuti in base a
contratti o accordi collettivi, alle forme di
previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;
i contributi versati dal datore di
lavoro usufruiscono altresì delle medesime
agevolazioni contributive;
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ALLEGATO
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ai fini del computo del predetto
limite si tiene conto anche delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi
di previdenza di cui all’articolo 105,
comma 1, del citato TUIR;
la tassazione dei rendimenti maturati in ciascun anno è stata elevata per il
2014 all’11,5 per cento (prima del decretolegge n. 66/2014, che ha ulteriormente
incrementato la pressione fiscale in materia, era infatti dell’11 per cento);
la tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari erogate in
forma di rendita, infine, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 205, sono imponibili per il
loro ammontare complessivo al netto della
parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla
lettera g-quinquies del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR: sulla parte imponibile
delle prestazioni pensionistiche erogate è
pertanto operata una ritenuta a titolo
d’imposta con l’aliquota del 15 per cento
ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a
forme pensionistiche complementari con
un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali (sino al 9 per cento, quindi,
nell’ipotesi di una anzianità contributiva
di 35 anni); le prestazioni pensionistiche
complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare
complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta; per le Casse private rispetto alle tre
fasi della tassazione (accantonamento dei
contributi, accumulo dei rendimenti, percezione della rendita), si ha una situazione
del tipo ETT, ma più gravosa rispetto a
quello previsto per i Fondi pensione, in
quanto se i contributi versati dagli iscritti
sono esenti da tassazione fiscale (articolo
38, comma 11 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, che ha esteso anche
all’esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria la disciplina dell’articolo 74 del decreto del Presidente della
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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per
gli enti pubblici), il trattamento fiscale dei
rendimenti mobiliari è tassato al 20 per
cento (articolo 2, comma 6 del decretolegge n. 138 del 2011, a partire dal 2012),
mentre le prestazioni sono assoggettate
alle aliquote IRPEF: la relativa base imponibile è data dal valore della prestazione
pensionistica al lordo dei rendimenti conseguiti dall’ente previdenziale, con una
sorta di doppia tassazione quindi;
b) interventi ordinamentali concernenti la normativa della previdenza
complementare, sia per i Fondi pensione
che per le Casse previdenziali, per stimolare il settore e favorire l’impiego, in
condizioni di sicurezza del risparmio, di
parte delle risorse ottenute per la promozione di interventi a sostegno dell’economia del Paese; in particolare nella relazione si ipotizzano: revisione dei meccanismi di adesione alla previdenza complementare; forme di compensazione o
garanzia pubblica per le imprese derivante
dall’eventuale incremento dell’impiego del
TFR in forme di previdenza complementare, in rapporto alla mancata disponibilità dello stesso come forma di autofinanziamento delle imprese; revisione dei limiti
quantitativi e tipologici agli impieghi oggetto di definizione per i fondi pensione
con il decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze n. 703 del 1996 e successiva revisione; definizione dello status giuridico delle casse professionali, che la
legge ha previsto come private ma che sia
in sede amministrativa – per esempio:
dell’inclusione nell’elenco consolidato delle
P.A. gestito dall’ISTAT; dei controlli; della
sottoposizione al regime della spending
review; dei regimi autorizzatori per gli
impieghi del patrimonio; delle modalità di
redazione dei bilanci – sia in sede giurisdizionale, sono state di fatto ricondotte
ad un ambito pubblicistico; altre misure
possono riguardare lo sblocco di parte
delle risorse degli enti previdenziali pubblici, segnatamente l’INAIL, attualmente
immobilizzati nel conto di Tesoreria unica;
c) definizione delle modalità per
la destinazione del risparmio previdenziale
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AI RESOCONTI
a sostegno di investimenti nell’economia
reale, attraverso investimenti diretti a sostegno delle imprese, ovvero ampliando il
ruolo di raccolta del risparmio della Cassa
depositi e prestiti, estendendolo anche al
risparmio previdenziale, al fine di favorire
l’impiego di interventi strutturali a sostegno dell’economia, in connessione con lo
sviluppo dell’impiego di risorse a sostegno
del Paese derivanti dalla previdenza complementare;
altro tema importante è quello
dello sviluppo delle campagne informative
per la sensibilizzazione dei lavoratori, specie i giovani, sulla rilevanza della previdenza complementare per un positivo futuro pensionistico;
per la realizzazione di tale iniziativa dovranno essere assicurate importanti
condizioni tecniche, quali acquisire il consenso degli enti interessati, prevedere
forme di garanzia dello Stato atte ad
assicurare la certezza degli investimenti e
la loro adeguata remuneratività, in modo
comunque da garantire l’equilibrio della
gestione finanziaria degli enti interessati e
il rispetto delle normative comunitarie in
tema di aiuti di Stato,
impegna il Governo:
ad attuare le linee direttive contenute
nella relazione della Commissione per
l’Assemblea, Doc. XVI-bis n. 1 del 9 luglio
2014 e trasmesse alle Presidenze delle
Camere in data 12 luglio 2014, al fine di
favorire l’impiego di parte del risparmio
previdenziale, su base consensuale e garantendo la tutela del risparmio previdenziale, risorse ottenute per la promozione
di interventi a sostegno dell’economia del
Paese intervenendo con la prossima legge
di stabilità per introdurre misure:
a) per armonizzare il trattamento
fiscale delle forme di previdenza complementare e della previdenza riguardante gli
ordini professionali, definendo una tassazione a livello inferiore rispetto a quella
attualmente prevista per i fondi pensione
e valutando altresì l’introduzione di un
sistema EET anche nel nostro Paese;
Camera dei Deputati
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OTTOBRE
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b) per definire lo status giuridico
delle Casse degli ordini professionali o enti
previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e del
decreto legislativo n. 103 del 1996 anche
alla luce delle recenti e ripetute decisioni
in sede di giustizia amministrativa che
hanno richiamato il carattere pubblicistico
di tali enti;
c) per valutare forme eventuali di
accorpamento delle Casse degli ordini professionali al fine di realizzare economie di
gestione e modalità di impiego delle risorse più efficienti, fatta salva la separazione delle gestioni relative agli specifici
ordini professionali;
d) per prevedere modifiche alla
disciplina ordinamentale dei Fondi pensione volti a stimolare l’accesso alla previdenza complementare; in particolare
nella relazione si ipotizzano: revisione dei
meccanismi di adesione alla previdenza
complementare; forme di compensazione
o garanzia pubblica per le imprese derivante dall’eventuale incremento dell’impiego del TFR in forme di previdenza
complementare, in rapporto alla mancata
disponibilità dello stesso come forma di
autofinanziamento delle imprese; la revisione dei limiti quantitativi e tipologici agli
impieghi oggetto di definizione per i fondi
pensione con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 703 del 1996
e successiva revisione;
e) per avviare campagne di informazione per tutti i lavoratori, anche i
dipendenti pubblici del settore pubblico,
sulle opportunità offerte dalla previdenza
complementare, atteso che la piena entrata a regime del sistema contributivo per
la previdenza pubblica determinerà la necessità di pensioni complementari anche
nel settore pubblico;
f) per valutare l’adozione di altre
misure finalizzate a aumentare le risorse
finanziarie a disposizione di investimenti
di rilevanza pubblica, quali lo sblocco di
parte delle risorse degli enti previdenziali
pubblici, segnatamente l’INAIL, attualmente immobilizzati nel conto di tesoreria
unica;
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g) per promuovere d’intesa con i
fondi pensione e le casse professionali un
patto per l’Italia per prevedere che a
fronte di interventi di agevolazioni, anche
fiscali, e di miglioramento del quadro
normativo complessivo del settore sia verificata la disponibilità ad effettuare investimenti di parte dei patrimoni gestiti a
favore di iniziative per lo sviluppo infrastrutturale dell’Italia, garantendo la remuneratività degli investimenti, nel quadro
della salvaguardia dell’equilibrio finanziario degli enti del secondo terzo pilastro e
del diritto dei lavoratori a percepire le
prestazioni previdenziali.
(1-00602) « Di Gioia, Morassut, Di Salvo,
Di Lello, Piazzoni, Palese, Distaso, Aiello, Galati, Fucci,
Caruso, Lacquaniti, Capelli,
Fava, Adornato, D’Alia, Formisano, Gebhard, Lauricella,
Ginoble, Melilla, Piepoli, Zoggia, Ginefra, Pastorelli, Meta,
Marzano, Carella, Rostan,
Scanu, Pilozzi, Rubinato, Pelillo, Sannicandro, Migliore,
Carbone, Francesco Sanna,
Grassi, Fioroni, Catania ».
La Camera,
premesso che:
il fenomeno dei rifugiati e richiedenti asilo in Europa – a causa dei
drammatici conflitti e violenze che stanno
investendo l’area mediterranea e, più in
generale, il continente africano — sta assumendo dimensioni terribili (secondo il
rapporto di Eurostat sul primo quarto del
2014, le persone che, tra gennaio e marzo,
hanno chiesto asilo sul territorio dei 28
Paesi dell’Unione europea sono state circa
108.300, quasi 25.000 in più rispetto allo
stesso periodo del 2013, con un aumento
del 30 per cento; in particolare, l’Italia ha
ricevuto 10.700 domande, risalendo così al
quarto posto tra i Paesi dell’Unione europea come meta dei richiedenti asilo. Tra i
Paesi di provenienza, la Siria continua ad
Camera dei Deputati
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occupare il primo posto (16.770), seguita
da Afghanistan (7.895) e Serbia (5.960);
il numero delle vittime e delle violazioni dei diritti umani da parte dei
trafficanti, negli anni, è considerevolmente
aumentato (in generale dal 2000 al 2013,
sono morti più di 23 mila migranti nel
tentativo di fuggire dai conflitti e di raggiungere l’Europa via mare o attraversando i confini del vecchio continente via
terra – in media più di 1.600 l’anno –);
nonostante lo straordinario impegno del Governo italiano con l’operazione
di soccorso denominata « Mare Nostrum »
che ha salvato migliaia di vite umane, i
drammi e le violazioni dei diritti umani
continuano a perpetrarsi;
la gestione dell’accoglienza, identificazione, assistenza da parte di molti
Paesi dell’Unione europea presenta numerose criticità data la consistenza del fenomeno e considerate le talvolta difficili
condizioni sociali ed economiche dei Paesi
riceventi, difficoltà che si riflettono sia
sulle popolazioni accoglienti che sui rifugiati e richiedenti asilo;
con l’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona, le materie concernenti l’asilo,
la protezione sussidiaria e la protezione
temporanea hanno acquisito la qualifica di
politica comune dell’Unione europea (articolo 78 TFUE); pertanto, la concreta
regolamentazione di tali materie risulta
un’applicazione del Trattato;
la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, che con il Trattato di
Lisbona ha acquisito la stessa portata e
rilevanza giuridica del Trattato stesso, riconosce e garantisce il diritto di asilo nel
rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e
dal Protocollo del 31 gennaio 1967, relativi
allo status dei rifugiati, e a norma del
Trattato sull’Unione europea e del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea
(articolo 18); vieta le espulsioni collettive e
le espulsioni ed estradizioni verso uno
Stato in cui esiste un rischio serio di
Atti Parlamentari
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AI RESOCONTI
essere sottoposto alla pena di morte, alla
tortura o ad altre pene o trattamenti
inumani o degradanti (articolo 19);
le richieste di asilo nei Paesi dell’Unione europea sono disciplinate dal regolamento n. 604/2013 Del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
(cosiddetto regolamento Dublino III), che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in
uno degli Stati membri da un cittadino di
Paese terzo o da un apolide;
il regolamento « Dublino III » intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, nonché dei diritti riconosciuti ai
sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della
Carta medesima (diritto alla dignità
umana, proibizione della tortura e delle
pene o trattamenti inumani o degradanti,
rispetto della vita privata e familiare, diritto del bambino e diritto a un ricorso
effettivo e a un giudice imparziale);
l’obiettivo del regolamento « Dublino III » è quello di realizzare un sistema
di asilo europeo basato su criteri omogenei
di riconoscimento del diritto d’asilo dei
richiedenti, sul rispetto dei diritti umani
nei Paesi d’accoglienza e sulla solidarietà
tra gli Stati membri e di consentire la
rapida determinazione ed identificazione
dello Stato membro competente al fine di
garantire l’effettivo accesso alle procedure
volte al riconoscimento della protezione
internazionale, non pregiudicando l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale;
nei fatti, l’applicazione del regolamento in questione è di difficile gestione
e il principio generale in esso stabilito,
secondo cui i Paesi responsabili dell’esame
di una domanda di protezione internazionale « anche di coloro che hanno varcato
illegalmente le frontiere di uno Stato
membro » sono quelli di prima accoglienza, presenta notevoli criticità a causa
del numero sempre crescente di migranti;
Camera dei Deputati
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tra le principali criticità vi è la
gestione nazionale, ossia in carico ai singoli Stati, delle richieste d’asilo, che induce
in numerosi migranti il rifiuto di farsi
identificare e il loro incontrollato movimento tra i Paesi europei;
come rilevato da alcune agenzie di
protezione dei rifugiati, tra cui l’UNHCR,
alcune disposizioni del regolamento « Dublino III », in particolare quelle relative
alle procedure da adottare per la presa in
carico dei minori non accompagnati,
stanno determinando seri problemi di interpretazione e di implementazione;
come rilevato da un report dell’AIDA 2013, la regolamentazione sta diventando sempre più complicata e complessa e le garanzie a favore dei migranti
(nell’espletamento della procedura di richiesta), tra cui il diritto all’assistenza
legale, si stanno via via indebolendo;
a più riprese l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, da sempre particolarmente attenta al tema dei
rifugiati e dei richiedenti asilo e in generale del rispetto dei diritti umani dei più
deboli, ha raccomandato, da ultimo nella
risoluzione 2047 (2014), una profonda revisione del suddetto regolamento;
il Consiglio europeo del 26 e 27
giugno 2014, nel definire gli orientamenti
strategici della programmazione legislativa
e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per gli anni a venire, ha
chiesto alle istituzioni dell’Unione europea
e agli Stati membri di dotarsi di una
politica efficace in materia di migrazione,
asilo e frontiere, guidata dai principi di
solidarietà ed equa condivisione delle responsabilità; di recepire ed attuare efficacemente, quale priorità assoluta, il sistema
europeo comune di asilo (CEAS), adottando norme comuni di livello elevato e
istituendo una maggiore cooperazione per
creare condizioni di parità che assicurino
ai richiedenti asilo le stesse garanzie di
carattere procedurale e la stessa protezione in tutta l’Unione; di rafforzare il
ruolo svolto dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), in particolare pro-
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
muovendo l’applicazione uniforme dell’
acquis; di intensificare la cooperazione
con i Paesi di origine e di transito, anche
attraverso l’assistenza volta a rafforzare le
loro capacità di gestione della migrazione
e delle frontiere; di potenziare ed espandere i programmi di protezione regionale,
in particolare nelle vicinanze delle regioni
di origine;
in considerazione della presidenza
di turno italiana del semestre europeo e in
vista del prossimo Consiglio europeo del
23 e 24 ottobre 2014, è opportuno che il
nostro Paese ponga la necessità di mettere
al centro della agenda europea la definizione di una politica solida e condivisa,
improntata su solidarietà e responsabilità,
in materia di immigrazione e diritto
d’asilo,
impegna il Governo
a proporre nelle competenti sedi europee la necessità di una revisione del
regolamento di « Dublino III », che ponga
al centro:
a) il rispetto e la protezione dei
diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti
asilo, al fine di garantire un’ambiente più
favorevole a una loro accoglienza, compatibilmente con le possibilità dei Paesi ospitanti, e di provvedere efficacemente a una
loro identificazione per evitare che finiscano vittime del traffico clandestino, fornendo loro un’adeguata assistenza;
b) un omogeneo sistema europeo
che regoli la concessione del diritto di
asilo secondo standard e procedure comuni e il coordinamento nella raccolta
delle domande dei richiedenti, anche al di
fuori del territorio dei Paesi membri e in
collaborazione con l’UNHCR, per permettere agli aventi diritto di raggiungere i
Paesi di accoglienza in modo sicuro e
prevenire ogni abuso del sistema con la
presentazione di domande di asilo multiple da parte di una sola persona;
c) un sistema europeo di accoglienza che si basi sulla solidarietà tra i
Paesi membri e che distribuisca la pre-
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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2014
senza dei rifugiati per quote definite sulla
base degli indici demografici ed economici;
d) un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri della concessione del diritto di asilo, tale da garantire
la libertà di stabilimento del beneficiario
in ogni Stato membro, per cui il riconoscimento della protezione internazionale
ad un richiedente asilo all’interno di un
determinato Stato sia valido nell’intero
territorio dell’Unione europea, considerato
che tale sistema, che presuppone la responsabilità condivisa di un piano comune
europeo di protezione temporanea e di
riconoscimento dell’asilo, risulta prodromico all’istituzione del sistema europeo di
accoglienza;
e) l’istituzione di un’Agenzia europea per l’asilo e l’immigrazione al di fuori
del territorio dell’Unione europea, favorendo l’utilizzazione delle sedi diplomatiche già esistenti in alcuni Paesi africani,
quali sedi operative nelle zone di maggior
transito dei rifugiati, in grado di gestire le
domande di protezione internazionale e di
contenere il numero dei flussi migratori
indistinti.
(1-00603) « Nicoletti, Speranza, Berlinghieri, Amendola, Giuseppe
Guerini, Quartapelle Procopio, Campana, Beni, Fiano,
Monaco, Chaouki, Moscatt,
Iacono, Scuvera ».
Risoluzione in Commissione:
La I Commissione,
premesso che:
l’articolo 16, comma 1, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, ha previsto, al fine di consolidare
le misure di contenimento della spesa in
materia di pubblico impiego recate dalla
manovra di finanza pubblica per gli anni
2011-2013, la possibilità di disporre, con
uno o più regolamenti di delegificazione,
la proroga del blocco della contrattazione
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
e degli incrementi stipendiali per il personale della pubblica amministrazione, tra
cui rientra il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
in particolare, l’articolo 9, commi
17-21, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha
disposto il blocco della contrattazione nel
pubblico impiego per il triennio 20102012;
il predetto blocco vigente in forza
delle suddette disposizioni opera nei seguenti termini:
sospensione (senza possibilità di
recupero) delle procedure contrattuali e
negoziali relative al triennio 2010-2012,
fatta salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale;
rideterminazione delle risorse
previste per i rinnovi contrattuali per il
personale statale, le quali comprendono
anche gli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni;
rideterminazione delle risorse
anche da parte delle amministrazioni non
statali per il rinnovo contrattuale per
l’anno 2011 e a partire dal successivo
2012;
inoltre, il comma 21 ha stabilito la
non applicazione – per gli anni 2011, 2012
e 2013 – al personale in regime di diritto
pubblico dei meccanismi di adeguamento
retributivo previsti dall’articolo 24 della
legge n. 448 del 1998 (adeguamento annuale di diritto, dal 1o gennaio 1998, delle
voci retributive del personale richiamato
in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive), ancorché a titolo di acconto ed
escludendo successivi recuperi;
l’articolo 16, comma 1, del decretolegge n. 98 del 2011 ha previsto la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2014,
con apposito regolamento, le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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trattamenti economici, anche accessori,
del personale delle pubbliche amministrazioni;
l’articolo 19 della legge n. 183 del
2010 ha riconosciuto la specificità del
comparto sicurezza e difesa, compreso il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
relazione alle peculiarità delle funzioni
svolte dai relativi operatori;
le disposizioni di cui al sopra citato
articolo 16, comma 1, del decreto-legge
n. 98 del 2011 e all’articolo 19 della legge
n. 183 del 2010 sono state disapplicate nei
confronti del personale del comparto in
parola (polizia di Stato, polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, Arma dei
carabinieri, Guardia di finanza, Esercito
italiano, Aeronautica militare, Marina militare);
in specie, il decreto del Presidente
della Repubblica n. 122 del 2013 ha disposto che si dà luogo alle procedure
contrattuali e negoziali ricadenti negli
anni 2013-2014 per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la
parte economica;
tale disposizione produce un danno
al comparto sicurezza e difesa di gran
lunga maggiore rispetto al restante pubblico impiego, in quanto la retribuzione di
questa categoria è modulata su ben 18
parametri, con la previsione di meccanismi di adeguamento retributivo « agganciati » a progressioni automatiche di carriera. Al riguardo, si sottolinea che, a
seguito della norma in commento, sono
stati congelati i seguenti istituti:
gli assegni di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato
in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio
senza demerito);
il trattamento economico superiore correlato all’anzianità di servizio,
compresa quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al perso-
Atti Parlamentari
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
nale direttivo e dirigente quando matura
13 e 13 anni o 23 e 25 anni di anzianità
nel ruolo senza demerito);
gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico – parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: ad esempio, ispettore capo dopo 10
anni di servizio nella qualifica); indennità
operative non connesse a progressioni di
carriera (indennità operativa corrisposta
al personale quando matura una determina anzianità di servizio nella qualifica,
ad esempio indennità di volo da sovrintendente +15 anni a sovrintendente +18
anni di servizio);
le progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il
giorno precedente alla cessazione dal servizio);
le classi e gli scatti di stipendio
(incremento stipendiale corrisposto ogni
due anni di servizio al personale dirigente
e a quello direttivo con trattamento dirigenziale);
l’applicazione dei meccanismi di
adeguamento retributivo di cui all’articolo
24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e
del personale direttivo con trattamento
economico dirigenziale, disposto in relazione all’aumento medio delle retribuzioni
nel pubblico impiego rilevato ogni anno
dall’ISTAT);
la scelta, di colmare il gap economico, con la previsione degli assegni una
tantum non ha sanato il penalizzante
effetto retributivo derivante dal blocco
stipendiale, posto che l’entità degli indicati
assegni per l’anno 2012 (previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 21 novembre 2012, adottato in attuazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 27 novembre 2001), è a giu-
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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OTTOBRE
2014
dizio dei firmatari del presente atto del
tutto risibile, poiché ammonta al 46 per
cento di ciò che sarebbe spettato in assenza di congelamento retributivo;
nell’anno 2013 i suddetti assegni
una tantum hanno assicurato la copertura
del solo 17 per cento di ciò che sarebbe
spettato, senza considerare che tali emolumenti non sono utili né ai fini dell’indennità di buonuscita, né ai fini pensionistici;
la proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali
aggiunge ulteriori penalizzazioni al suddetto personale, che ottiene in via differita
la liquidazione di straordinari, indennità
operative e di specialità, nonché degli
emolumenti legati alla necessità di fronteggiare eventi estemporanei e manifestazioni che determinano spesso atti di violenza;
le suddette disposizioni di blocco
sono state da ultimo prorogate fino al 31
dicembre 2014 dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122,
impegna il Governo:
a non assumere iniziative volte a
prorogare ulteriormente gli effetti delle
richiamate disposizioni di blocco degli incrementi stipendiali per il personale del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
a porre in essere tutte le iniziative di
competenza dirette a consentire il rapido
avvio, nell’anno 2015, di una sessione
negoziale, al fine di procedere al rinnovo
per la parte normativa ed economica del
contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, per il
triennio 2014-2016.
(7-00483) « Lombardi, Ciprini, Frusone,
Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone,
D’Ambrosio,
Dieni,
Fraccaro, Nuti, Toninelli, Bechis, Nesci ».
*
*
*
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
GUIDESI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere – premesso che:
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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hanno diritto a conoscere tutte le persone
che sono coinvolte nella messa a punto
delle manovre economiche destinate ad
avere impatto sul Paese –:
chi siano, quante siano e se e quali
indennità o altri emolumenti a qualunque
titolo percepiscano i componenti del
nuovo gruppo di consulenza in materia
economica della Presidenza del Consiglio.
(4-06271)
secondo quanto riportato dalla
stampa la Presidenza del Consiglio ha
recentemente creato un pool di consulenti
economici, guidati dal deputato Yoram
Gutgeld;
VACCA, SIMONE VALENTE, LUIGI
GALLO, DI BENEDETTO e MARZANA. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
le stesse notizie hanno interpretato la
creazione del gruppo di consiglieri in temi
economici come la volontà di creare un
supporto alternativo a quello del commissario alla revisione della spesa per coadiuvare il Governo nella messa a punto di
risparmi di spesa e delle manovre economiche in via di definizione;
notizie apparse sugli organi di
stampa riportano che un intero piano di
46 vani, 6 soffitte e terrazza con vista su
piazza del Popolo situato a piazzale Flaminio a Roma, venduto a gennaio 2008 a
11 milioni di euro, è stato acquistato, 22
giorni dopo, a 19,7 milioni di euro dalla
Lega nazionale dilettanti presieduta da
Carlo Tavecchio;
al momento, benché siano già impegnati con la legge di stabilità 2014 i
risparmi conseguenti, non risultano posti
in atto i tagli di spesa previsti dalla
spending review;
nella mattinata di giovedì 2 ottobre
2014 durante una trasmissione televisiva il
deputato Gutgeld, riferendosi alla neonata
squadra di consiglieri economici della Presidenza del Consiglio, ha affermato che tra
essi « almeno un paio sono retribuiti »;
aggiungere nuovi incarichi e erogare
indennità ulteriori al di fuori della pubblica amministrazione appare all’interrogante incoerente con gli obbiettivi generali
di riduzione della spesa pubblica e con le
norme recentemente approvate in materia
di tagli delle consulenze presso organismi
pubblici;
le spese per incarichi, ancorché non
inquadrati stabilmente in una struttura,
operate dalla Presidenza del Consiglio
debbono rispondere ai criteri di trasparenza richiesti dalla legge, ma i cittadini
altre notizie di stampa riportano che
un appartamento di 170 metri quadri nel
quartiere Prati a Roma è stato pagato 1
milione e 100 mila euro, invece che 970
mila così come da annuncio immobiliare,
alla Edil Mbg srl che fa a capo a Paolo
Costa nominato nel 2006 presidente della
Commissione per i campi sportivi della
Lega nazionale dilettanti;
la Lega Nazionale Dilettanti è l’associazione delle società sportive che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di
atleti dilettanti tesserati alla FIGC e che
disputano campionati dilettantistici;
la Lega Nazionale Dilettanti è tenuta
a rispettare lo Statuto della FIGC e gli
indirizzi del CONI;
secondo l’articolo 23 dello Statuto
della Lega nazionale dilettanti la gestione
economica e finanziaria della Lega è svolta
con autonomia gestionale e di bilancio,
sotto il controllo di un Collegio dei Revisori e della FIGC;
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
B
17074
AI RESOCONTI
le entrate economiche della Lega nazionale dilettanti sono costituite da:
a) le quote associative annue e i
diritti di iscrizione ai Campionati e Tornei;
b) eventuali contributi ordinari e
straordinari delle Associate;
c) eventuali contributi ordinari e
straordinari del C.O.N.I., della F.I.G.C., di
Enti pubblici o privati;
d) eventuali introiti di attività sportive o di altre attività connesse;
e) diritti ed ammende a vario titolo;
f) eventuali proventi derivanti dall’organizzazione di attività sportive e dall’esercizio di attività o dalla commercializzazione di diritti a questa prima connessi;
g) entrate patrimoniali e ogni altra
entrata;
è evidente, quindi, ad avviso degli
interroganti, che alcune risorse economiche gestite dalla Lega nazionale dilettanti
sono soldi pubblici;
secondo l’articolo 24 dello Statuto
della Lega nazionale dilettanti, per la gestione delle attività economiche o del patrimonio immobiliare, la Lega può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di
controllo sono nominati su designazione
del Consiglio di Presidenza della L.N.D.;
il codice etico della Lega nazionale
dilettanti ha l’obiettivo di indirizzare tutte
le attività della L.N.D. verso criteri di
rispetto della legge, lealtà, correttezza professionale ed efficienza economica nei rapporti interni ed esterni, al fine di favorire
indirizzi univoci di comportamento volti
alla soddisfazione delle esigenze dei portatori di interesse e al consolidamento di
una positiva reputazione;
il codice etico della Lega nazionale
dilettanti è vincolante per il comportamento di tutti gli amministratori e i collaboratori esterni alla Lega;
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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OTTOBRE
2014
a quanto pare l’attuale Presidente
della FIGC è ancora amministratore delle
società controllate dalla Lega nazionale
dilettanti, ovvero la LND Servizi s.r.l. e
della neonata LND Immobili s.r.l. che
gestiscono gran parte del patrimonio immobiliare e non della Lega nazionale dilettanti –:
di quali elementi disponga sulla vicenda descritta in premessa;
se risulti che la giunta nazionale del
CONI abbia richiesto i bilanci della FIGC
e della LND con particolare attenzione alla
situazione immobiliare;
se non sia opportuno approfondire,
per quanto di competenza, tale vicenda
considerato che le federazioni sportive, ed
in questo caso la FIGC e le leghe, ricevono
anche contributi pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;
se non sia configurabile alla luce
delle disposizioni vigenti un conflitto tra la
carica di presidente della Federazione italiana giuoco calcio e la carica di amministratore delle società LND Servizi e della
LND Immobili s.r.l.;
se non intenda adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, per
evitare che fatti come quello descritto in
premessa abbiano a verificarsi. (4-06277)
*
*
*
AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazione a risposta in Commissione:
GAGNARLI. — Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali. — Per sapere –
premesso che:
l’articolo 19-bis della legge n. 157 del
1992, di tutela della fauna e regolamentazione della caccia, come modificato dalla
legge n.97 del 2013, fa riferimento alle
Atti Parlamentari
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XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
B
17075
AI RESOCONTI
deroghe relative alla lettera a), paragrafo
1, dell’articolo 9 della direttiva 147/2009
CE;
le deroghe ai divieti di caccia, previste dalla lettera a) della direttiva uccelli
possono essere adottate nell’interesse della
salute e della sicurezza pubblica, nell’interesse della sicurezza aerea, per prevenire
gravi danni alle colture, al bestiame, ai
boschi, alla pesca e alle acque, per la
protezione della flora e della fauna;
l’articolo citato della legge 157 prevede che le regioni provvedono all’esercizio delle deroghe succitate « ferma restando la temporaneità dei provvedimenti
adottati nel rispetto di linee guida emanate
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con la conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano » –:
quali siano le motivazioni per le quali
a tutt’oggi le linee guida previste dall’articolo 19-bis della legge 157 del 1992 non
sono state ancora emanate e se il Governo
non ritenga di dover provvedere con urgenza alla loro predisposizione. (5-03710)
*
*
*
DIFESA
Interrogazione a risposta scritta:
RIZZO. — Al Ministro della difesa. —
Per sapere – premesso che:
la legge 29 marzo 2001, n. 866, prevede che al personale delle Forze armate
trasferito d’autorità in comune diverso da
quello di servizio venga riconosciuta una
indennità mensile pari a trenta indennità
giornaliere di diaria per due anni, e in
misura ridotta del 30 per cento per il
secondo anno;
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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OTTOBRE
2014
la norma comporta delle evidenti
criticità, ad esempio quando fa genericamente riferimento al trasferimento in altro
comune a prescindere dalla distanza reale
dalla sede di servizio attuale, ben potendosi immaginare che possa venire corrisposta anche a militari trasferiti in sedi
distanti poche decine di chilometri che
non comportano pertanto anche necessità
di trasferimento delle famiglie essendo
oggi il pendolarismo fenomeno diffuso e
prevalente in tutte le categorie di lavoratori;
parimenti è del tutto evidente il rischio potenziale di sprechi e abusi quando
la norma venga utilizzata più volte dal
medesimo personale nell’arco di pochi
anni;
mentre infatti è giusto che i disagi
derivanti da trasferimenti per esigenze di
servizio siano almeno in parte compensati
economicamente sono stati segnalati agli
interroganti casi di ufficiali, soprattutto
della Marina militare, che sarebbero stati
trasferiti due volte nel giro di un anno da
Taranto o La Spezia a Roma e viceversa
con l’attribuzione, a ogni trasferimento,
delle relative indennità con un aggravio di
costi per la Difesa di parecchie decine di
migliaia di euro ciascuno;
questa situazione, tra l’altro, sta generando dei gravi problemi di discriminazione nei confronti di quei militari che,
pur trasferiti d’autorità, non hanno diritto
all’indennità ex lege n. 86, in quanto il
reparto è stato sciolto o ridislocato in
seguito a provvedimenti di ristrutturazione;
questa modifica alla norma, introdotta con il comma 163 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è già
stata censurata, in particolare da alcune
sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Puglia per l’evidente disparità
di trattamento che introduce –:
quanti siano i militari, divisi per
ruolo di appartenenza e per Forza armata,
che hanno usufruito delle indennità di cui
alla legge 86 del 2001 negli anni dal 2010
al 2013 compresi;
Atti Parlamentari
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XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
quali siano state le somme spese a
questo riguardo;
se non sia il caso di introdurre un
vincolo di permanenza minimo di almeno
tre anni nella sede di trasferimento, salvo
casi di eccezionale necessità da motivare
opportunamente nel provvedimento di trasferimento;
se non sia opportuno assumere iniziative per interpretare la norma in modo
da evitare che sia applicata anche a personale trasferito in sedi di servizio che,
pur situate in comune diverso da quello di
provenienza, siano adeguatamente servite
da mezzi di trasporto pubblico che possano garantire un agevole trasferimento da
e per l’abitazione;
se inoltre non si debba rivalutare
l’esclusione della applicazione delle disposizioni citate in seguito a trasferimenti per
scioglimento di reparti o loro ridislocazione.
(4-06267)
*
*
*
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta scritta:
IMPEGNO e SARRO. — Al Ministro
dell’economia e delle finanze, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. — Per
sapere – premesso che:
con nota C(2009) 0328 del 29 gennaio
2009 la Commissione europea comunicava
l’avvio, in danno della Repubblica italiana,
della procedura di infrazione 2008/4908 ex
articolo 226 del Trattato CE (attualmente
articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea), avendo ravvisato in alcune previsioni dell’articolo 37
del codice della navigazione e dell’articolo
9 della legge regionale Friuli – Venezia
Giulia 13 novembre 2006, n. 22, una violazione dell’articolo 43 del Trattato CE
(attualmente articolo 49 TFUE). In particolare, si censurava il fatto che in Italia
l’attribuzione delle concessioni demaniali
marittime per finalità turistico – ricreative, fosse basata su un sistema di prefe-
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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renza per il titolare uscente (cosiddetto
diritto d’insistenza) che, di fatto, determinava un rinnovo sostanzialmente automatico delle concessioni esistenti;
con nota del 7 aprile 2009 le autorità
italiane si impegnavano a modificare le
disposizioni di legge contestate dalla Commissione al fine di conformare il quadro
normativo disciplinante le concessioni per
stabilimenti balneari, al diritto comunitario;
la direzione generale del mercato
interno e dei servizi, con lettera del 4
agosto 2009, nel sollecitare il perfezionamento delle citate modifiche normative
entro tempi certi e predefiniti, evidenziava
che il meccanismo del rinnovo automatico
delle concessioni, così come contemplato
dall’ordinamento italiano, oltre a confliggere con il citato articolo 43 del Trattato
CE, si poneva in contrasto anche con
l’articolo 12, comma 2, della direttiva
123/2006/CE, relativa alla libera circolazione dei servizi nel mercato interno, dal
che un ulteriore motivo per giungere, il
più rapidamente possibile, alla cancellazione di tali norme;
il dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, con nota del
1o dicembre 2009, informava la competente direzione generale della Commissione europea dell’intendimento del Governo italiano di superare la procedura di
infrazione, abrogando immediatamente il
diritto di insistenza di cui all’articolo 37
del codice della navigazione prevedendo,
contestualmente, una proroga transitoria
fino al 31 dicembre 2015 delle concessioni
già in scadenza o che sarebbero venute a
scadere entro tale data, per consentire agli
operatori di agire in un quadro di maggiore certezza fino all’emanazione delle
nuove discipline di settore di competenza
delle regioni, alla stregua di quanto contemplato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42,
in materia di federalismo fiscale;
avendo gli uffici della Commissione
europea espresso favorevole avviso rispetto
alla soluzione in questi termini prospettata, veniva emanato il decreto-legge 30
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
dicembre 2009, n. 194, il cui articolo 1,
comma 18, prevedeva che « il termine di
durata delle concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del presente decreto e
in scadenza entro il 31 dicembre 2012 è
prorogato fino a tale data »;
in sede di conversione la citata disposizione veniva però modificata nei seguenti termini « il termine di durata delle
concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data, fatte salve le
disposizioni di cui all’articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993 n. 494 »;
con nota C(2010) 2734 del 5 maggio
2010 la Commissione europea osservava
che attraverso un sistema di rinvii successivi contenuti nell’articolo 03, comma
4-bis, del decreto-legge n. 400 del 1993,
veniva sostanzialmente privata di ogni effetto utile la disposizione con la quale si
eliminava la preferenza in favore del concessionario uscente nel procedimento di
attribuzione delle nuove concessioni, reintroducendosi il meccanismo del rinnovo
automatico, in aperto contrasto con l’ordinamento comunitario, formalizzandosi,
di conseguenza, la messa in mora ex
articolo 258 del TUEF nei confronti della
Repubblica italiana;
per ovviare alle segnalate contestazioni si decideva di inserire nella legge 15
dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria
2010) una disposizione, modificativa del
decreto-legge n. 400 del 1993, per eliminare definitivamente dal quadro della normativa italiana il diritto di insistenza per
le concessioni demaniali marittime per
finalità turistico-ricreative;
tanto è avvenuto con la previsione di
cui all’articolo 11, comma 1; lettera a),
della citata legge n. 217 del 2011, che ha
consentito di chiudere la procedura di
infrazione, ufficialmente archiviata dalla
Commissione in data 27 febbraio 2012;
con il medesimo articolo 11 della
legge n. 217 del 2011, si è inoltre delegato
Camera dei Deputati
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il Governo ad emanare entro il 17 aprile
2013, un decreto legislativo avente ad
oggetto la revisione e il riordino della
legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime; il termine per il riordino
complessivo della materia delle concessioni demaniali marittime è stato tuttavia
più volte prorogato, da ultimo al 15 ottobre 2014 con il comma 732 dell’articolo
unico della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, (legge di stabilità 2014), come modificato dall’articolo 12-bis del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66;
nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo, il termine di
durata delle concessioni in essere alla data
di entrata in vigore del decreto-legge
n. 194 del 2009, fissato al 31 dicembre
2015, è stato ulteriormente prorogato fino
al 31 dicembre 2020 dall’articolo 34-duodecies del decreto-legge del 18 ottobre
2012, n. 179;
i ripetuti interventi normativi e le
modifiche succedutesi in rapida evoluzione
hanno determinato una non sempre lineare applicazione dell’istituto della proroga, generando situazioni limite così
come, ad esempio, per circa 20 stabilimenti balneari situati sul litorale marittimo dei comuni di Giugliano e Pozzuoli
(Na) laddove si è contestata l’occupazione
abusiva di spazi del demanio marittimo
assumendosi con i gestori di tali stabilimenti balneari sarebbero privi di concessione demaniale, dato che agli stessi non
sarebbero state rilasciate autorizzazioni
all’esito dell’entrata in vigore della legge
comunitaria 2010, né troverebbe per loro
applicazioni l’articolo I, comma 18, del
decreto-legge n. 194 del 2009, in quanto
siffatta disposizione riguarderebbe le concessioni in essere da intendersi quali
nuove concessioni e non già quelle prorogate;
dalla ricostruzione degli atti intervenuti nel corso della richiamata procedura
di infrazione e, segnatamente dalla interlocuzione avutasi tra le autorità italiane e
quelle europee risulta, da un lato, che tutti
gli interventi normativi sono tra loro con-
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
nessi e perseguono la comune finalità di
superare la contestata infrazione e, dall’altro, che la proroga riguarda tutte le
concessioni, anche quelle precedentemente
rinnovate automaticamente, così come si
evince, anche, dalla sentenza di Consiglio
di
Stato
sez.,
VI
n. 2024\14
del
24.04.2014 –:
se, alla luce degli atti intervenuti a
seguito della procedura di infrazione 2008/
4908, la proroga al 31 dicembre 2020 delle
concessioni in essere alla data di entrata
in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009
riguardi tutte le concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo in essere in quel determinato momento sulla
base di un titolo contrario al diritto comunitario;
se la suddetta proroga ope legis trovi
applicazione automatica, senza cioè necessità dell’espletamento di uno specifico procedimento amministrativo.
(4-06259)
BUSINAROLO, TURCO, COZZOLINO,
BRUGNEROTTO, DA VILLA, SPESSOTTO
e D’INCÀ. — Al Ministro dell’economia e
delle finanze, al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:
il processo di razionalizzazione delle
modalità di acquisto di beni e servizi, da
realizzarsi anche tramite l’uso di strumenti e procedure informatiche, è stato
avviato dal legislatore con la legge n. 488
del 1999 (legge finanziaria 2000). A tal fine
il « programma per la realizzazione degli
acquisti della pubblica amministrazione »
è stato messo in opera con l’obiettivo di
razionalizzare la spesa di beni e servizi
delle pubbliche amministrazioni, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo
i costi, e di semplificare e rendere più
veloci e trasparenti le procedure di approvvigionamento pubblico;
in seguito, con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101, sono state regolamentate le gare
telematiche ed il mercato elettronico (per
i soli acquisti al di sotto della soglia
comunitaria), procedure telematiche di ac-
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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2014
quisto atte a permettere alle amministrazioni di approvvigionare di beni e servizi
attraverso sistemi informatizzati di scelta
del contraente. È stato quindi creato il
MePa, un mercato digitale per la pubblica
amministrazione, all’interno del quale le
pubbliche amministrazioni registrate ricercano e acquistano i prodotti o servizi
offerti dalle aziende fornitrici;
in questo contesto altra protagonista
è la Consip, società per azioni di cui il
Ministero dell’economia e delle finanze è
azionista unico, che svolge attività di consulenza, assistenza e supporto in favore
delle pubbliche amministrazioni nell’ambito degli acquisti di beni e servizi;
è intervenuto poi il decreto-legge
n. 95 del 6 luglio 2012, recante « Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini », cosiddetta « spending review 2 »,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto, n. 135, che contiene, tra l’altro,
una lunga serie di disposizioni relative agli
acquisti delle pubbliche amministrazioni,
in particolare contenute nell’articolo 1 e
nell’articolo 15, quest’ultimo dedicato in
maniera specifica alla sanità;
l’articolo 15, comma 13, lettera d),
prevede che: « ...gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e
servizi relativi alle categorie merceologiche
presenti nella piattaforma CONSIP, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione della stessa
CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di
quanto disposto dalla presente lettera sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa »;
nell’ambito delle misure di razionalizzazione della spesa viene dunque stabilita la sanzione della nullità per i contratti
stipulati senza utilizzare, per l’acquisto di
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AI RESOCONTI
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beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione
della stessa CONSIP ovvero, se disponibili,
dalle centrali di committenza regionali di
riferimento. In questo caso la nullità colpisce non tanto il contenuto del contratto,
o la violazione delle norme sulla pubblica
gara, quanto il metodo di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali regionali
di acquisto;
fettuati dai concessionari italiani del gioco
d’azzardo per promuovere i propri prodotti;
di recente la regione Veneto ha pubblicato il bando per la nuova gara farmaci
per molti milioni di euro, prevedendo però
l’utilizzo dell’ormai superato sistema cartaceo tradizionale, nonostante l’obbligo di
indire una gara telematica, che costituisce
tra l’altro fonte di risparmio e minore
ricorso alla burocrazia;
b) quanto ai canali di diffusione,
dei 105 milioni il 52 per cento è rappresentato dalla televisione, il 26 per cento
dal web, l’8 per cento da quotidiani e
periodici, il 7 per cento dalla radio ed il
7 per cento dai mezzi outdoor;
a giudizio dell’interrogante è opportuno intervenire tempestivamente poiché
l’acquisto tramite la piattaforma Consip è
già in vigore da circa due anni e l’inadempienza comporta gravissime conseguenze, come la nullità del contratto e la
responsabilità a livello dirigenziale e
quindi metterebbe in serio rischio anche il
finanziamento della sanità in Veneto –:
quali iniziative i Ministri interrogati
intendano intraprendere affinché le pubbliche amministrazioni adempiano a
quanto previsto in materia di acquisti per
via telematica, come disposto dall’articolo
15, comma 3, lettera d), citato in premessa,
in particolare garantendo una gestione
corretta e trasparente del settore della
sanità nella regione Veneto.
(4-06266)
RICCARDO GALLO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:
gli articoli di stampa sui quotidiani
Avvenire e Il Garantista pubblicati sabato
20 settembre riportano una documentata
analisi degli investimenti pubblicitari ef-
nell’articolo si precisa che:
a) nonostante il calo in investimenti
conseguente alla crisi economica, gli operatori del gioco hanno investito nel 2013 in
Italia ben 105 milioni di euro, di cui il 37
per cento; per il gioco online, il 31 per
cento per Lotterie e Gratta e Vinci, il 24
per cento sulle scommesse e l’8 per cento
sulle slot;
appare allo scrivente assolutamente
assurdo che, in un momento in cui monta
l’allarme per i fenomeni ludopatici, possa
venir consentita in Italia una spesa così
imponente per pubblicizzare e promuovere il gioco d’azzardo;
alcune delle convenzioni attualmente
vigenti impongono addirittura l’obbligo al
concessionario di fare pubblicità. Per Sisal
(Superenalotto) c’è un obbligo di investimento pubblicitario pari all’1,82 per cento
della raccolta dell’anno precedente, mentre per Gtech ci sono due diversi contratti:
lo 0,5 per cento della raccolta più 5
milioni di euro per campagne sociali, per
il Gratta e Vinci, e il 7 per cento del
guadagno netto dell’anno precedente per il
Lotto;
stanti i risultati oggettivamente deludenti ottenuti con il tanto pubblicizzato e,
ad avviso dell’interrogante sopravvalutato
« decreto Balduzzi », che con le sue limitazioni parziali in un contesto in cui i
controlli delle violazioni e le conseguenti
sanzioni si sono rivelati di difficilissima
applicazione, ha avuto grande eco mediatica ma efficacia nulla sul piano concreto
(basti pensare alla valanga di pubblicità
dei giochi d’azzardo trasmessa da tutte le
reti televisive prima delle partite degli
ultimi mondiali in barba ai divieti previsti
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
dal decreto Balduzzi a tutela dei minori),
è parere dello scrivente che, in analogia a
quanto già avviene per l’alcol ed il fumo,
debba essere radicalmente vietata in Italia
ogni forma di pubblicità dei giochi d’azzardo;
è necessario raccogliere risorse per la
lotta alla ludopatia, senza tuttavia andare
a colpire ulteriormente gli operatori del
gioco legale, attualmente sottoposti ad un
prelievo fiscale che, compromettendone gli
equilibri economico/finanziari, non fa altro che incentivare il gioco illegale. Le
risorse necessarie potrebbero invece essere
facilmente reperite destinando allo Stato,
ai comuni ed alle regioni, con la finalità di
porre in essere azioni concrete per combattere i fenomeni ludopatici:
gli importi attualmente destinati ad
iniziative pubblicitarie previsti dalle vigenti concessioni per il Superenalotto,
Lotto e Gratta e Vinci;
gli importi che deriverebbero dall’inserimento di impegni analoghi, ove già
non previsti, nelle altre convenzioni per
l’offerta di servizi di gioco legale attualmente vigenti –:
se e quali iniziative concrete intende
prendere il Governo per:
a) vietare radicalmente la pubblicità dei giochi d’azzardo;
b) modificare le attuali convenzioni
di concessione relative al Superenalotto,
Lotto e Gratta e Vinci, trasformando l’obbligo a carico dei concessionari di effettuare iniziative pubblicitarie nell’obbligo
di trasferire allo Stato, ai comuni ed alle
regioni i medesimi importi, da destinarsi
in iniziative per la prevenzione e la lotta
alla ludopatia;
c) modificare analogamente le altre
attuali convenzioni per l’offerta di servizi
di gioco, prevedendo che siano destinati
direttamente a Stato, comuni e regioni per
la lotta alla ludopatia gli importi che i
concessionari sono oggi tenuti a destinare
ad iniziative per la tutela e promozione del
gioco legale e responsabile;
Camera dei Deputati
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d) prevedere l’inserimento, anche
nelle altre convenzioni aventi ad oggetto
l’offerta di servizi di gioco che non siano
già provviste di clausole analoghe a quelle
sub b) e c), dell’obbligo a carico dei
concessionari di destinare allo Stato, ai
comuni ed alle regioni una parte della
raccolta affinché le suddette pubbliche
amministrazioni pongano in essere direttamente iniziative idonee a prevenire e
combattere i fenomeni ludopatici.
(4-06275)
RICCARDO GALLO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere –
premesso che:
il 4 agosto 2014 è stato pubblicato
dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale, n. 88, il testo completo del bando che disciplina la procedura aperta, da effettuare ai sensi dell’articolo 1, commi da 636 a 638, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 (cosiddetta legge
di stabilità 2014), per l’affidamento di 228
concessioni per l’esercizio tramite rete
fisica, in sale dedicate, del gioco del bingo;
il bando ha destato perplessità e
preoccupazione sia negli operatori attualmente titolari di concessioni bingo sia nei
nuovi operatori interessati ad aggiudicarsi
una o più concessioni. Tutti fortemente
critici in merito ai suoi contenuti. Dall’analisi della documentazione di gara,
emergono aspetti che fanno ritenere estremamente probabile una o più impugnazioni dinanzi al TAR competente, con
richiesta cautelare di sospensiva. Infatti il
bando:
a) stravolge totalmente lo spirito
della citata legge di stabilità, che finalizzava la gara, pur nel rispetto della normativa europea, alla « riattribuzione » agli
attuali concessionari delle 198 concessioni
scadute nel 2013 e 2014, con lo scopo
principale di allineare a unica scadenza
del 2020 tutte le concessioni già in essere
e tuttavia scadenti in date diverse, mettendone altre trenta in gara a disposizione
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
di nuovi operatori proprio per aprire ulteriormente il mercato e rispettare i vincoli comunitari. Il legislatore, infatti, oltre
a preoccuparsi del rispetto dei vincoli
comunitari, si era posto anche l’obiettivo
di non devastare il tessuto imprenditoriale
attuale e di non far svanire nel nulla gli
ingenti investimenti effettuati in questi
anni dagli attuali concessionari. Al contrario nel bando, probabilmente per un
eccesso di attenzione agli aspetti formali
in termini di rispetto dei vincoli comunitari in materia di gare, applicati in maniera acritica ad una fattispecie (l’aggiudicazione di concessioni pubbliche) ben
più complessa della mera aggiudicazione
di un appalto, viene prevista una sorta di
asta, ove l’unico parametro che sostanzialmente caratterizza l’offerta economica di
ciascun concorrente è costituito dal
prezzo, partendo da una base d’asta di
200.000 euro per ciascuna concessione;
b) non prevede alcun limite antitrust in termini di concentrazione. Ciò è
veramente incomprensibile se si considera,
per esempio, che la convenzione bingo
attualmente in vigore prevede un limite di
concentrazione del 10 per cento delle sale
su base nazionale e del 50 per cento su
base regionale e che la vigente convenzione sottoscritta dai concessionari della
rete slot quantifica nel 25 per cento il
numero di apparecchi AWP complessivamente collegati alla rete e nel 25 per cento
degli apparecchi VLT per i quali sia stata
rilasciata autorizzazione il limite massimo
per ogni singolo concessionario. È evidente
che l’assenza di soglie massime di concentrazione delle assegnazioni in capo ad un
solo soggetto o gruppo imprenditoriale
rappresenta una palese violazione delle
vigenti norme antitrust e potrebbe consentire fenomeni di concentrazione idonei a
dar vita a pratiche anticoncorrenziali e
rendere molto più difficile l’accesso al
mercato, in particolare, da parte di nuovi
operatori di dimensioni medio-piccole;
non prevede alcuna forma di tutela
per il personale che attualmente lavora
Camera dei Deputati
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per concessionari che, a seguito della gara,
non dovessero vedersi riattribuire le attuali concessioni;
in termini di requisiti soggettivi,
esclude dalla partecipazione alla gara persone semplicemente « imputate », in chiara
violazione dell’articolo 27, comma 2, della
Costituzione secondo cui « L’imputato non
è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva »;
ripropone quale requisito di partecipazione il possesso di una serie di parametri di solidità economico-patrimoniale,
di non chiara interpretazione e peraltro
già oggetto di valutazione critica da parte
della giustizia amministrativa i quali, se
effettivamente applicati, escluderebbero
dalla competizione gran parte dei potenziali partecipanti;
viola gli imprescindibili limiti di segretezza dell’offerta previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di
gare pubbliche, imponendo ai partecipanti
l’obbligo di versare al momento della presentazione della domanda di partecipazione un importo pari alla metà dell’offerta economica. Stante il fatto che tale
versamento dovrà essere effettuato prima
della presentazione della domanda, ciò
significa che soggetti terzi all’ADM saranno a conoscenza di un’informazione
idonea, in taluni specifici casi, a svelare
quante concessioni sono state richieste dal
concorrente e, addirittura, l’importo dell’offerta economica presentata da quest’ultimo. È incomprensibile il motivo per il
quale l’ADM abbia scelto questa formula,
dal momento che la legge di stabilità
prevede il pagamento di euro 100.000, pari
alla metà della base d’asta;
prevede una durata della concessione
di soli sei anni, mettendo in serio rischio
il rientro degli investimenti iniziali, soprattutto dei nuovi soggetti;
sono arrivati negli ultimi giorni alcuni chiarimenti dell’ADM a quesiti posti
da potenziali concorrenti che hanno lasciato francamente esterrefatti. Si cita in
tal senso la risposta che prevede che la
Atti Parlamentari
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XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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garanzia provvisoria possa esse resa soltanto mediante fideiussione bancaria e
assicurativa e non attraverso deposito in
numerario. L’ADM, in sostanza, non considera le enormi difficoltà che gli operatori, soprattutto di dimensioni medio-piccole, riscontrano nell’ottenimento di fideiussioni, in un contesto in cui alcuni dei
principali gruppi bancari ed assicurativi
hanno addirittura inserito nei propri codici etici il divieto di operare con imprese
del settore del gioco legale –:
se, il Ministero dell’economia e delle
finanze, attraverso l’ADM, intenda intervenire con la massima urgenza affinché, in
via di autotutela, sia ritirato il bando di
gara per l’assegnazione di 228 concessioni
bingo o se intenda che la gara vada avanti
secondo l’attuale formulazione. Nella seconda evenienza, sulla base di quali valutazioni sia stata presa tale decisione, stanti
gli innumerevoli aspetti di illegittimità ed
irragionevolezza che caratterizzano il
bando in oggetto e che sono stati solo
parzialmente illustrati nelle suddette premesse.
(4-06276)
*
*
*
GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta scritta:
CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia.
— Per sapere – premesso che:
i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del
2012 hanno dato il via a un piano di
riordino degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, con la soppressione di 30
tribunali, 38 procure, 220 sedi distaccate e
674 uffici del giudice di pace che l’interrogante giudica scellerato;
il 30 giugno 2014, al termine del
Consiglio dei Ministri, il Presidente del
Consiglio e il Ministro della giustizia presentavano in conferenza stampa i 12 punti
da cui partire per la riforma del sistema
giudiziario italiano, tra i quali, al punto
11, « misure per l’ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria »;
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come si legge sul sito dello stesso
Ministero, « La riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha soppresso 30 tribunali
e i corrispondenti uffici di Procura, ma ha
dovuto reali arsi negli angusti confini della
legge di delega originaria [...].Pertanto,
occorre por mano al necessario superamento di quelle condizioni e, dunque: a)
abbandonare la regola che ha imposto di
mantenere almeno tre tribunali per ogni
distretto di corte di appello; b) rimuovere
il divieto di soppressione dei tribunali con
sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dalla conformità ad altri parametri funzionali. »;
tale scellerata ristrutturazione del sistema giudiziario, se portata a compimento secondo i criteri fissati nel citato
schema, farebbe sparire in un colpo solo
almeno due dei tre tribunali molisani, il
tribunale di Isernia e di Latino, e con essa
anche la corte di appello di Campobasso,
con gravi ricadute sui cittadini, che per
ottenere giustizia in sede di appello, sarebbero addirittura dirottati verso realtà
giudiziarie lontane, quali Napoli o Roma;
le nuove misure, lungi dal rappresentare una razionalizzazione del sistema
giudiziario utile a una, pur condivisibile,
riduzione del costi, comporterà, paradossalmente, elevati oneri di spesa pubblica,
posto che i costi per gli stipendi del
personale resteranno invariati e quanto
risparmiato con l’accorpamento degli immobili si spenderà per l’adeguamento delle
nuove sedi;
dal punto di vista dell’efficienza, poi,
un eventuale smantellamento dei presidi
giudiziari molisani, anche di uno solo di
essi, avrebbe ricadute esiziali sulla cittadinanza: il ricorso alla giustizia diverrebbe
non solo più costoso, ma addirittura quasi
impossibile, posto che il cittadino che
domanda giustizia non avrebbe più un
presidio al quale rivolgersi, mentre il cittadino chiamato a testimoniare in un
processo, dovrebbe sobbarcarsi gli oneri di
una trasferta, addirittura verso altre regioni;
in termini di ricaduta sul territorio,
inoltre, lo smantellamento degli uffici giu-
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
diziari comporterebbe la chiusura, o comunque, il ridimensionamento dei presidi
dell’Arma dei carabinieri, il ridimensionamento della forze della polizia di Stato e
della Guardia di finanza;
resa già esecutiva la soppressione del
tribunale di Lucera, nella imminenza della
eliminazione dei presidi giudiziari di Vasto
(Chieti) e Lanciano (Chieti), tenuti in vita
solo da una norma speciale temporanea
emanata dopo il terremoto de L’Aquila, la
soppressione del tribunale di Larino
avrebbe pertanto ricadute pesantissime in
tema di pubblica sicurezza per il territorio
del Basso Molise, il quale resta ancora, da
questo punto di vista, un’oasi felice;
difatti, se l’infausto progetto di riforma fosse portato a compimento, non ci
sarebbe nessun presidio giudiziario (tribunale e procura della Repubblica) in un
territorio costiero di oltre 200 chilometri
(da Foggia a Pescara), a tutto vantaggio
delle organizzazioni criminali;
da aprile 2013 ad oggi, numerose
sono state e continuano ad essere le iniziative su tutto il territorio nazionale, gli
incontri operativi e le richieste avanzate
agli addetti ai lavori e alle istituzioni per
scongiurare tale riforma;
tale drastica riorganizzazione giudiziaria, infatti, non trova il consenso di
molti: per gli avvocati è uno spreco di
risorse pubbliche, per i sindaci si tolgono
avamposti della legalità in territori dove ce
n’è bisogno e perfino per la magistratura
la paventata soppressione dei presidi giudiziari molisani non è una scelta condivisibile;
quella che all’interrogante appare
una inaccettabile indifferenza riservata
dalle istituzioni alla situazione di grave
emergenza dei suddetti tribunali condurrà
all’implosione del sistema giustizia nel territorio, e, nel settore penale, alla negoziazione dei diritti fondamentali assicurati
dagli articoli 24 e 111 della Carta Costituzionale;
in particolare, resterà seriamente
compromesso il diritto del cittadino alla
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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OTTOBRE
2014
ragionevole durata e qualità del processo,
dovendosi prevedere che l’insostenibile gestione dei carichi da parte dei pochi magistrati requirenti e giudicanti in servizio
porterà a un rallentamento sine die delle
indagini preliminari, o, ancora peggio, alla
sommarizzazione della tutela giurisdizionale –:
se il Ministro sia a conoscenza dei
fatti esposti in premessa e, in considerazione del prospetto di una paralisi generale della macchina giudiziaria, se non
ritenga opportuno assumere ogni iniziativa
di competenza per mantenere i presidi
giudiziari molisani o, almeno, valutare
l’opportunità di una soluzione alternativa
che non lasci il territorio sfornito di un
presidio di giustizia;
se non ritenga che una possibile soluzione possa essere rappresentata dall’istituzione di un tribunale a Termoli
(Campobasso), già sede distaccata di tribunale, posta a metà strada tra Foggia e
Pescara.
(4-06268)
MARCON. — Al Ministro della giustizia,
al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo. — Per
sapere – premesso che:
nel 2002 la FIN.VI. S.r.l., società
riconducibile al gruppo Berlusconi e proprietaria fra le altre cose dell’area ex
Cotorossi di Vicenza, vecchio stabilimento
industriale tessile dismesso, propone all’amministrazione comunale – guidata allora da Enrico Hullweck di Forza Italia –
un’operazione urbanistico-immobiliare di
enormi dimensioni: la FIN.VI. si impegna
a costruire il nuovo tribunale di Vicenza in
cambio dell’edificabilità su tutta la restante parte dell’area medesima, trattasi di
circa centomila metri quadri che arrivano
a ricomprendere, per giunta, un terreno di
proprietà comunale;
nell’aprile e nel maggio 2002 il consiglio comunale approva (n. 29 del 23
aprile, 7-14-15-16 maggio 2002) il documento programmatico preliminare del
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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—
ALLEGATO
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17084
AI RESOCONTI
nuovo piano regolatore generale (che individua il comparto ex Cotorossi come
possibile sede del nuovo tribunale di Vicenza). Viene successivamente approvato,
il 3 marzo 2003, il protocollo preliminare
d’intesa fra comune di Vicenza e FIN.VI.
S.r.l. per la predisposizione di un P.I.R.U.E.A.
(legge regionale n. 23 del
1999) al fine di realizzare anche la sede
del tribunale di Vicenza. Iter che prosegue,
il 28 marzo dello stesso anno, con l’approvazione da parte della giunta comunale
della delibera di adozione del P.I.R.U.E.A
« Cotorossi » (139/2003), mentre in dicembre viene approvata dal consiglio comunale la delibera che dà il via al piano
attuativo (delibera n. 79 del 22-23-24 dicembre 2003);
molti dubbi vengono sollevati sull’opportunità dell’operazione da opposizione
ed associazioni ambientaliste, ma l’allora
sindaco Hullweck interviene nel dibattito
attraverso una dichiarazione del 26 settembre 2003 su Il Giornale di Vicenza
asserendo che il Ministero della giustizia,
allora presieduto da Roberto Castelli,
avrebbe aggiunto 15 milioni di euro agli
8,8 già resi disponibili per la costruzione
del nuovo tribunale, a condizione che esso
venisse realizzato sull’area di Borgo Berga
(ex Cotorossi);
si prosegue dunque a spron battuto
verso la realizzazione dell’opera attraverso
l’approvazione del P.I.R.U.E.A. Cotorossi
da parte della regione Veneto (delibera
n. 857/2004 del 26 marzo 2004). Nel 2005
si abbattono le strutture residue dei vecchi
stabilimenti industriali Cotorossi, ma si
decide di non procedere alla bonifica dell’area, dove risultano tuttavia sepolti ignoti
quantitativi di rifiuti tossici industriali.
Quando il cantiere del nuovo tribunale
verrà infatti affidato, nel 2006, alla ditta
piemontese Codelfa per un costo di realizzazione di 23 milioni di euro interamente a carico dello Stato, si opterà per
l’edificazione del palazzo di giustizia sopra
ad un solettone di cemento e senza interrati. Soluzione che permette di « intombare » i veleni della ex Cotorossi nel sottosuolo;
Camera dei Deputati
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nel 2008, dopo una proficua rivalutazione del valore dei terreni, la FIN.VI.
S.r.l. vende lo stabilimento alla società
« Sviluppo Cotorossi », fra i soci principali
della quale c’è la Maltauro. Gruppo che
balzerà successivamente agli onori delle
cronache per il suo ampio e conclamato
coinvolgimento nella mega-inchiesta su
Expo2015 e Mo.S.E.;
il 2011 vede l’apertura del cantiere
dell’area residenziale e commerciale, oggi
in fase avanzata di edificazione, la quale
viene segnalata come difforme dal regio
decreto n. 523 del 1904 dall’ingegner Nicola Giardinelli del genio civile tramite
una lettera fatta pervenire al dipartimento
territorio del comune di Vicenza ed alla
società Sviluppo Cotorossi, in quanto gli
edifici sorgerebbero ad una distanza abbondantemente inferiore ai 10 metri dalle
sponde dei due fiumi che lambiscono
l’isola di Borgo Berga. Tale violazione
verrebbe inoltre evidenziata in una nota
del genio civile notificata al comune di
Vicenza ed alla ditta Sviluppo Cotorossi
spa con protocollo n. 49536 del 30 luglio
2009. Per avvalorare ulteriormente tale
difformità, l’ingegner Giardinelli precedentemente citato, fa inoltre riferimento ad
una recente sentenza della Corte di Cassazione (24884 del 9 ottobre 2008);
mentre la costruzione dell’area residenziale e commerciale prosegue, il nuovo
tribunale viene inaugurato nel 2012; tuttavia, già nello stesso anno, giungono innumerevoli segnalazioni da parte del personale riguardo a massicce infiltrazioni
d’acqua nonché ad altissimi tassi di umidità che rendono completamente inservibile un intero piano dell’edificio per circa
4-5 mesi all’anno;
l’intervento urbanistico in questione,
che investe un’area di 100 mila metri
quadrati, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, posta nella confluenza
di due fiumi e a pochi passi dal centro
storico e da siti tutelati dall’Unesco, non è
stato soggetto a VAS (valutazione ambientale strategica), nonostante la Corte Costituzionale abbia confermato l’obbligo di
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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17085
AI RESOCONTI
procedere a tale valutazione in quanto i
piani urbanistici attuativi del complesso
« ex Cotorossi » possono produrre impatti
significativi sull’ambiente circostante;
la delibera di approvazione del P.I.
R.U.E.A non contiene gli elaborati previsti
dall’articolo 19 della legge regionale n. 11
del 2004, ovvero piani urbanistici attuativi
(PUA) comprensivi di verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento, il prontuario per la
mitigazione ambientale, il capitolato ed il
preventivo sommario di spesa;
nella domanda per il permesso di
costruzione presentata dai promotori del
progetto risultano assenti informazioni
quali superficie fondiaria, utile, coperta,
interrata, gli indici edilizi, le altezze massime, le volumetrie in metri cubi, il numero di parcheggi pubblici e privati, ed
altre numerosissime voci richieste per la
validità della domanda medesima;
il piano stralcio per l’assetto idrografico del bacino Brenta-Bacchiglione, pubblicato nel 2004, alcuni mesi prima che il
comune di Vicenza ed i privati siglassero
il P.I.R.U.E.A. ex Cotorossi, classifica i
territori compresi all’interno degli argini o
delle sponde dei corpi idraulici costituenti
la rete idrografica dei bacini Brenta-Bacchiglione con il grado di pericolosità
idraulica P4, il quale permette esclusivamente le demolizioni senza ricostruzione;
il parere favorevole al progetto fornito dal genio civile si basa sullo studio
redatto dalla Beta Service S.r.l., il quale
non attesta in alcun modo l’invarianza di
permeabilità dei terreni (invarianza resa
obbligatoria, anche tramite interventi
compensatori, dalla delibera della giunta
regionale n. 2948 del 6 ottobre 2009) e che
non considera, peraltro, l’intervento edilizio nell’area posta alla sinistra del Bacchiglione (47 mila metri quadrati);
nell’area ex Cotorossi aveva sede un
antico opificio del 1800 considerato opera
di archeologia industriale dal piano territoriale regionale della regione Veneto, il
quale prevedeva la tutela dell’opera in
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base all’articolo 61 del 1985, ora prevista
nell’articolo 29 della legge regionale n. 11
del 2004. Anche la Soprintendenza, in una
nota del 2 aprile 2003, prescrive la conservazione della ciminiera e delle facciate
residue dell’originaria archeologia industriale. Data la natura vincolante della
prescrizione, il privato commissiona una
relazione tecnica che di fatto conferma i
materiali di costruzione delle facciate
come risalenti al XIX secolo, ma della
quale presenta un’« interpretazione » opposta a comune e Soprintendenza, i quali,
in sede di conferenza dei servizi, votano a
favore dell’abbattimento della struttura ad
eccezione della sola ciminiera. Abbattimento che viene prontamente eseguito nel
2005. Nel 2009 tuttavia, nella variante del
PIRUEA approvata dalla nuova giunta comunale, si ritrova fra le norme tecniche
operative la stessa prescrizione emanata
dalla Soprintendenza nel 2003, ragion per
cui non risulta paradossalmente agli atti
alcuna autorizzazione formale da parte
della
Soprintendenza
all’abbattimento
della struttura;
seppure l’accordo originale fra comune e costruttori prevedesse un’area di
circa 20 mila metri quadrati di standard a
verde da cedere gratuitamente al comune
medesimo, metà delle aree che la società
costruttrice si fregia di aver ceduto all’ente
pubblico consistono in sponde interne dei
due fiumi (decisamente non fruibili da
parte dei cittadini a causa della morfologia
scoscesa), mentre la restante parte si divide fra percorsi pedonali, per lo più
pavimentati, e piccole aiuole di arredo
urbano –:
se i Ministri siano a conoscenza dei
fatti nonché delle numerose irregolarità
del progetto riscontrabili negli atti e nei
diversi passaggi che ne hanno autorizzato
la realizzazione;
se i Ministri interrogati non ritengano
opportuno avviare quanto prima un’opera
di messa in sicurezza idraulica dell’area,
Atti Parlamentari
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XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
senza la quale risulta inevitabilmente a
rischio la stabilità delle strutture nonché
l’incolumità dei cittadini che vi si trovano.
(4-06278)
*
*
*
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
la vicenda dell’aeroporto « Gino
Lisa » di Foggia si è ulteriormente arricchita di nuovi capitoli che non sembrano
proprio orientarsi verso uni soluzione positiva e definitiva; in una conferenza
stampa tenutasi il 12 settembre 2014, alla
presenza del presidente della regione Puglia, si è avuta notizia di un contratto
stipulato da « Aeroporti di Puglia » con la
« Blue Wings Air »;
Camera dei Deputati
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scelto per ripristinare i voli sopra elencati,
la Blue Wings Air, che come si deduce dal
suo sito online, attivato il 1° ottobre e
ancora in via di costruzione, è una company inglese che opera nel settore del
brokeraggio di aeromobili, di recentissima
costituzione;
la compagnia aerea italiana che effettuerà i collegamenti sarà la Air Vallè e
utilizzerà un aeromobile « Fokker 50 » biturbo elica da 50 posti;
alle perplessità sopra espresse si aggiunge la completa assenza di informazioni sugli accordi intercorsi tra le parti in
merito alle condizioni con le quali verranno garantiti questi collegamenti e conseguentemente se non si andrà incontro ai
tanti disservizi che vi sono stati nel corso
del tempo con altre compagnie che sembravano, oltretutto, più solide;
in base a tali accordi, dal prossimo
27 ottobre 2014, dovrebbero essere attivi i
primi voli dall’aeroporto di Foggia in direzione Milano e, a seguire, dal mese di
dicembre, si dovrebbe poter raggiungere
Torino;
se a questo si aggiungono le dichiarazioni fatte, alla fine del mese di agosto,
dai manager per l’Italia di Ryanair, John
Alborante, secondo cui Aeroporti di Puglia
(AdP) non avrebbe mai nemmeno accennato all’esistenza degli aeroporti di Grottaglie e di Foggia, il quadro della situazione diventa ancora più oscuro e incerto
in merito al ruolo che svolge Aeroporti di
Puglia nel rilanciare l’intero sistema aeroportuale della regione;
questa notizia ha creato numerose
perplessità tra i comitati, le associazioni e
i cittadini che da anni si battono affinché
il « Gino Lisa » diventi finalmente operativo e si restituisca al territorio una infrastruttura indispensabile;
lo stesso John Alborante ha fatto
presente che la compagnia sarebbe stata
senz’altro interessata al rilevante bacino
turistico rappresentato dal Gargano, a cui
bisogna aggiungere l’enorme bacino rappresentato dal turismo religioso;
tali perplessità hanno ragione d’essere a partire dai ritardi incredibili sulla
valutazione di impatto ambientale che dovrebbe finalmente dare il via ai lavori di
ampliamento della pista e di ammodernamento dell’aeroporto, ma anche dalle numerose esperienze negative con compagnie
discutibili che hanno creato solo disservizi
risultando, alla fine, esperienze inutili e
negative;
l’accordo sottoscritto con la « Blue
Wings Air » a giudizio degli interpellanti
potrebbe
essere un tentativo di rimediare agli sbagli sin qui commessi in
materia di rilancio del sistema aeroportuale della Puglia o peggio ancora il segno
che si sia deciso di non introdurre l’aeroporto di Foggia nell’accordo con Ryanair
proprio perché era già previsto un altro
tipo di soluzione –:
tutto ciò ha ulteriormente avvalorato
dal partner che Aeroporti di Puglia ha
se non si ritenga necessario acquisire
elementi, nell’ambito delle proprie compe-
Atti Parlamentari
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XVII LEGISLATURA
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AI RESOCONTI
tenze, sull’accordo tra AdP e la compagnia
di brokeraggio « Blue Wings Air » così da
dare tutte le informazioni necessarie a chi
dovesse usufruire di tale servizio;
se non si ritenga necessario acquisire
ogni elemento utile in merito alla decisione di AdP di non comprendere gli
aeroporti di Foggia e di Grottaglie nell’accordo previsto con Ryanair che ha privato
di fatto, queste due province, di un’importante occasione di sviluppo economico
per il territorio;
a che punto sia l’intera vicenda dell’aeroporto « Gina Lisa » e se non si ritenga
che sia ancora più indispensabile rendere
pienamente operativo tale scalo affinché al
territorio sia consegnata un’opera di primaria importanza per lo sviluppo economico dello stesse.
(2-00705)
« Di Gioia, Pisicchio ».
*
*
*
INTERNO
Interrogazione a risposta orale:
NICCHI, COSTANTINO, DURANTI,
FRANCO BORDO, PALAZZOTTO, RICCIATTI e PANNARALE. — Al Ministro
dell’interno, al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:
si apprende da fonti giornalistiche
che decine di donne, principalmente di
nazionalità rumena, lavoratrici agricole
(spesso « a nero ») nelle serre, in località
Vittoria, nella provincia di Ragusa sono
costrette dai loro proprietari/padroni agricoltori, spesso affittuari anche dei locali
fatiscenti in cui sono costrette a vivere con
la propria famiglia, a subire abituali violenze sessuali dietro ricatto di licenziamento anche per i propri congiunti, e per
paura di violenze maggiori nei confronti
della propria persona e dei propri figli;
Vittoria fa parte dei distretti ortofrutticoli più importanti d’Italia. Il centro
di un sistema produttivo che esporta in
Camera dei Deputati
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tutta Europa annullando il tempo e le
stagioni. Gli ortaggi che altrove maturano
a giugno qui sono pronti a gennaio. Un
miracolo chimico che ha ancora bisogno di
braccia;
miracolo
economico
dell’« oro
verde », frutto inizialmente del lavoro dei
braccianti tunisini, dal 2007 dei nuovi
migranti che lavorano per metà salario i
rumeni, e soprattutto le rumene che nell’isolamento della campagna sono una presenza gradita;
le donne rumene sono definite bread
winner perché sono le prime a partire dal
loro Paese. I mariti, se arrivano, arrivano
dopo. Intanto gli italiani diventano padroni della loro vita e della loro morte.
Sono padroni in tutti i sensi;
così è nato il distretto del doppio
sfruttamento: agricolo e sessuale;
spesso le donne sono consapevoli di
quello che le aspetta in Italia, ma lo fanno
per tenere unita la famiglia. Nelle serre
possono vivere coi bambini. A casa di un
anziano no. Meglio quindi fare la contadina che la badante. Per questo ci sono
nelle serre tante mamme rumene coi bambini;
sempre da fonti giornalistiche si apprende che i « festini agricoli » diffusi
soprattutto nelle piccole aziende a conduzione familiare sono ben conosciuti dalla
comunità, dalle istituzioni locali e dalle
associazioni socio-assistenziali, ed è stato
avviato anche il progetto « Solidal Transfert », un pulmino che permette di spostarsi senza dipendere dai padroni;
le condizioni abitative in cui le lavoratrici agricole vivono con le proprie famiglie, spesso pagando affitti esosi, sono
estremamente disagevoli: buchi nel soffitto
che fanno passare l’acqua piovana, mura
erose dall’umidità, proliferazione di miceti, con conseguenti patologie come
l’asma in soggetti, soprattutto in tenera
età, prima perfettamente sani. Il tutto nel
totale disinteresse del locatario. Nella zona
sono intervenuti sia Emergency che Medici
Senza Frontiere;
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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Vittoria è il primo comune in Italia
per estensione delle coltivazioni plastificate e per numero di aborti in proporzione al numero di abitanti da anni;
inoltre, « l’Associazione diritti umani » denuncia che nel caso specifico di
Vittoria le donne si trovano impossibilitate
ad interrompere la gravidanza, poiché
tutti i medici sono obiettori di coscienza e
che solo all’ospedale di Modica sono presenti medici non obiettori, ma la crescita
esponenziale di richieste di aborto porta
un allungamento dei tempi di attesa, rendendo impossibile l’aborto entro i tre mesi
previsti dalla legge. Alcune donne sono
costrette a ritornare nei loro Paesi d’origine per abortire. Altre, invece, si affidano
a strutture abusive e a persone che, sotto
cospicuo pagamento, praticano l’aborto
senza averne competenze –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della inaccettabile condizione in
cui sono costrette a vivere le immigrate
rumene nel distretto siciliano sopracitato;
se non ritengano, per quanto di competenza, di intervenire immediatamente
affinché non si protragga più la odiosa
condizione di donne che per vivere devono
divenire schiave;
se non ritengano necessario assumere
ogni iniziativa di competenza, anche per
quanto riguarda la presenza degli obiettori
di coscienza affinché ogni presidio ospedaliero sia in grado di garantire la possibilità di abortire.
(3-01067)
Interrogazioni a risposta scritta:
MATTIELLO. — Al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
l’articolo 111 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 prevede che l’Agenzia dei
beni confiscati alla criminalità sia dotata
di diversi organi tra i quali il direttore e
il consiglio direttivo;
il consiglio difettivo è l’organo fondamentale dell’Agenzia giacché – ai sensi
dell’articolo 47 del medesimo decreto le-
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gislativo – adotta le delibere di destinazione dei beni confiscati agli scopi sociali
di legge;
il consiglio direttivo è presieduto dal
direttore dell’Agenzia ed è composto da un
magistrato designato dal Ministro della
giustizia, da un magistrato designato dal
procuratore nazionale antimafia e da due
qualificati esperti in materia di gestioni
aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell’interno e dal Ministro dell’economia e delle finanze;
i decreti di nomina dei membri di
designazione ministeriale sono predisposti
dal Ministro dell’interno e proposti al
Presidente del Consiglio dei ministri;
la completa composizione del consiglio direttivo è fondamentale per il funzionamento dell’Agenzia, poiché senza
l’Agenzia non può procedere alle destinazioni dei beni;
al riguardo è necessario ricordare
che sono attualmente ancora in attesa di
destinazione definitiva migliaia di beni
confiscati alla criminalità organizzata, tra
cespiti immobiliari, compendi aziendali e
beni mobili registrati e che dal 18 giugno
2014 (per come risulta dal sito dell’Agenzia) risultano destinati – in via provvisoria
e salva ratifica – solo un’imbarcazione da
diporto, una vettura Mercedes e un bene
immobile –:
se il Ministro abbia ricevuto la designazione necessaria a completare il procedimento da parte del Ministro della
giustizia e a che punto sia la concertazione
in merito con il Ministro dell’economia e
delle finanze e se abbia, conseguentemente, predisposto i decreti di relativa
nomina.
(4-06260)
FAVA. — Al Ministro dell’interno. — Per
sapere – premesso che:
la Sud Trasporti è un’azienda di
trasporti catanese colpita nel settembre
2013 da un provvedimento di sequestro
preventivo;
Atti Parlamentari
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AI RESOCONTI
l’amministratore Angelo Ercolano in
quell’occasione fu denunciato per frode
fiscale, per un giro di false fatturazioni di
oltre cinque milioni di euro;
Angelo Ercolano è cugino del boss
mafioso Aldo Ercolano, attualmente all’ergastolo e detenuto già in regime di 41-bis,
considerato dall’ultimo rapporto della DIA
attuale referente della cosca mafiosa dei
Santapaola;
lo zio di Angelo e padre di Aldo,
Giuseppe Ercolano, oggi defunto, è stato
riconosciuto e condannato come capo di
una delle più violente e spregiudicate famiglie di Cosa Nostra, quella appunto degli
Ercolano;
la storia della famiglia Ercolano ha
segnato nel sangue, fuori da ogni dubbio,
la storia di Cosa Nostra a Catania e nella
Sicilia Orientale;
nonostante tutto ciò la Sud Trasporti
risulta oggi regolarmente inserita nella
cosiddetta « white list » della prefettura di
Catania, iscrizione che le dà titolo per
poter concorrere ad ogni pubblica gara
d’appalto –:
perché sia stato permesso alla Sud
Trasporti della famiglia Ercolano di accedere alla succitata white list presso la
prefettura di Catania;
se il Ministro non ritenga di dover
chiedere formali spiegazioni di tutto ciò al
prefetto di Catania;
se il Ministro non ritenga di dover
provvedere immediatamente al depennamento della Sud Trasporti dalla white list.
(4-06262)
PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro
dell’interno. — Per sapere – premesso che:
l’Aeroporto Pietro Savorgnan di
Brazzà di Ronchi dei Legionari (Gorizia),
conosciuto come aeroporto di Trieste (da
cui dista circa 35 chilometri), è uno scalo
del Friuli Venezia Giulia aperto al traffico
commerciale con un bacino d’utenza stimato sui cinque milioni di passeggeri;
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l’11 agosto 2014 la regione Friuli
Venezia Giulia, la provincia di Gorizia, il
comune di Ronchi dei Legionari e la
società che gestisce lo scalo (Aeroporto
FVG spa), a riprova dell’importanza della
struttura, hanno sottoscritto a Trieste l’accordo di, programma per la realizzazione
del polo intermodale dell’aeroporto – stazione ferroviaria, autobus, parcheggi auto
– per il quale si prevede la realizzazione
del primo lotto entro il 2017;
nell’aeroporto è dislocata una sezione
del comando provinciale di Gorizia del
Corpo dei vigili del fuoco, dotata di numerosi mezzi per il soccorso che non
possono essere tutti parcheggiati al chiuso
a causa della ridotta capienza della infrastruttura deputata a tale funzione;
alcuni mezzi – si tratterebbe di cinque veicoli « poseidon » – sarebbero
quindi sottoposti alle intemperie e presenterebbero continue rotture ed infiltrazioni
legate al costante logoramento;
i vigili del fuoco, come segnalato
dall’interrogazione a risposta orale depositata al consiglio regionale dalla consigliera Ilaria Dal Zovo, hanno più volte
chiesto all’ente gestore Aeroporto FVG di
porre fine a questo problema costruendo
un capannone in grado di ospitare gli
automezzi che rimangono all’aperto in
modo da proteggerli dagli agenti atmosferici salvaguardando la loro integrità ed
efficienza;
la sicurezza dello scalo non può essere pregiudicata dal cattivo stato di conservazione dei mezzi antincendio; questi
ultimi infatti devono essere sempre pronti
e agibili per fronteggiare qualsiasi incidente possa avvenire all’interno del sedime
aeroportuale;
preoccupa il silenzio dell’ente gestore
dell’Aeroporto, a giudizio dell’interrogante
quantomeno immotivato ed incomprensibile, riguardo alla questione summenzionata –:
quali iniziative urgenti s’intendano
adottare, in necessario raccordo con gli
enti locali e le parti interessate, per ga-
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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rantire l’efficace funzionamento dei mezzi
a disposizione dei vigili del fuoco di stanza
presso l’Aeroporto Pietro Savorgnan di
Brazzà, a tutela dei viaggiatori e del personale impiegato.
(4-06263)
LUIGI DI MAIO. — Al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
all’interrogante è stato segnalato che
nei mesi scorsi, nel corso di una manifestazione di invalidi a sostegno del protocollo terapeutico cosiddetto « stamina »
che ha bloccato le vie del centro storico di
Roma, un gruppo di manifestanti in sedia
a rotelle sarebbe riuscito ad entrare sulla
piazza antistante Palazzo Chigi e di norma
interdetta, come anche in quel caso, ai
dimostranti;
sempre secondo quanto segnalato al
deputato interrogante, i responsabili dell’ordine pubblico della piazza avrebbero
dato l’ordine ai reparti mobili di « caricare » questi invalidi al fine di espellerli
dalla zona interdetta;
è di tutta evidenza la gravità dell’ordine impartito che, se eseguito, avrebbe
potuto creare una situazione gravissima
con un impatto mediatico devastante per
l’autorevolezza delle forze di polizia;
fortunatamente,
sempre
secondo
quanto segnalato, i poliziotti sul campo
avrebbero convinto con mezzi più « pacifici » i manifestanti introdottisi nell’area
interdetta, evitando così che la situazione
degenerasse pericolosamente –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra descritti;
qualora il Ministro interrogato accerti la veridicità di quanto descritto, se
non ritenga doveroso aprire una verifica
per individuare e, se del caso, punire i
responsabili che hanno impartito un simile
ordine al reparto mobile.
(4-06269)
MOLTENI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:
a Rodero, un piccolo comune in provincia di Como, l’amministrazione comu-
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nale, guidata dal sindaco Attilio Epistolio,
ha deciso di mettere a disposizione l’ex
caserma della Guardia di finanza di via
Confine per l’accoglienza di extracomunitari, pare una decina di origini africane, in
arrivo prossimamente in città nell’ambito
del piano di riparto deciso dal Ministero
dell’interno per far fronte all’incontrollato
numero di sbarchi;
tale decisione ha suscitato tra i residenti preoccupazioni e proteste, alla luce
del fatto che è stata assunta senza consultare la cittadinanza e del fatto che
trattandosi di un piccolo comune, dotato
di una sola vigilessa, tale allocazione comporterà problemi di ordine pubblico ingestibili con le attuali risorse disponibili;
secondo notizie apparse anche sui
quotidiani locali, qualche giorno fa è iniziata anche una raccolta firme a cui
stanno partecipando numerosi i cittadini
di Rodero per dichiarare in modo pacifico
il proprio dissenso all’utilizzo della caserma per profughi, al momento solo presunti dato che non si conoscono le generalità;
secondo quanto dichiarato da uno dei
promotori della raccolta firme, Fabio
Ciuccetti, in sole due ore dall’inizio della
raccolta di firme erano già circa 50 le
adesioni, tra cui anche quelle degli extracomunitari che abitano in paese e sono
contrari alla decisione presa dall’amministrazione comunale;
il primo dovere di un sindaco è
quello di pensare prima di tutto ai propri
concittadini ed ai loro bisogni oltre che di
garantire la sicurezza e l’ordine pubblico;
anche a Rodero ci sono famiglie,
padri senza lavoro, giovani disoccupati,
anziani, disabili che avrebbero bisogno di
aiuti e alloggi popolari e a cui potrebbero
essere destinati gli immobili e le risorse
che l’amministrazione comunale sta invece
destinando a extracomunitari entrati clandestinamente nel nostro Paese: alloggio,
biancheria, servizio di pulizia, abbiglia-
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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mento adeguato alla stagione, pocket money di 2,5 euro al giorno, scheda telefonica
di 15 euro;
vanno considerati:
i numerosi episodi di fuga dai centri di accoglienza (in base ai dati forniti
dai poliziotti in prima linea nelle strutture
del Sud l’80 per cento dei clandestini
scappa) e l’impossibilità dunque di garantire il necessario controllo del nostro territorio;
i rischi sanitari cui è esposta la
popolazione, per la possibilità di contrarre
malattie infettive, tra cui la Tbc e la
scabbia o l’Ebola, di cui non esiste profilassi nei Paesi di origine o partenza degli
immigrati;
i rischi di infiltrazioni terroristiche
connessi all’ingresso ormai incontrollato
sul territorio italiano di immigrati, rischi
confermati ad agosto 2014 dal Ministro
dell’interno e aggravati anche dalle ultime
dichiarazioni dell’ISIS –:
se il Ministro sia a conoscenza
della decisione di destinare l’ex caserma di
Rodero all’accoglienza di persone non integrate con il tessuto sociale locale, quali
siano le generalità e la nazionalità dei
cittadini extracomunitari che verranno inviati e ospitati a Rodero, quali accertamenti siano stati disposti per evitare problemi legati al fondamentalismo islamico
più radicale nonché problemi di ordine
sanitario e se non ritenga opportuno disporre verifiche con riguardo ad eventuali
problemi di ordine pubblico sicurezza locale.
(4-06270)
Camera dei Deputati
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locale causate dall’insensata scelta di collocare il ricovero di rifugiati in un punto
centrale;
la domanda trasmessa anche al presidente della regione Friuli Venezia Giulia
e al prefetto di Gorizia, evidenzia infatti,
una serie di criticità espresse dal primo
cittadino goriziano, connesse al continuo
flusso di profughi diretti verso la città che
sembra non arrestarsi, anche a causa degli
inviti di richiamo per centinaia di persone
in fuga dai loro Paesi diffusi all’esterno,
che rischiano di determinare gravissime
ripercussioni per l’ordine pubblico e la
sicurezza della comunità locale interessata;
i pericoli derivanti dall’affluenza di
un numero di immigrati così elevata, prosegue l’articolo di stampa, a giudizio del
sindaco friulano, sono connessi alle conseguenze penalizzanti che il comparto turistico locale potrebbe subire, nonostante
gli sforzi compiuti dall’amministrazione
comunale nel rilanciarne l’immagine e
l’attrattività delle bellezze turistico-culturali del luogo;
SANDRA SAVINO. — Al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
la mancanza di un coordinamento
decisionale nei confronti dello stesso comune di Gorizia, nel non aver ricevuto
alcuna comunicazione ufficiale da parte
della stessa regione, che ha peraltro avallato tale decisione, rafforza la convinzione,
secondo quanto sostiene il sindaco, condivisa anche dall’interrogante, come la
scelta di posizionare la tendopoli per i
rifugiati situata nel centro cittadino sia
avvenuta in maniera confusa e sbagliata,
sia con riferimento all’individuazione del
collocamento della struttura medesima
che con le modalità decisionali con le
quali è stata stabilita tale scelta –:
secondo quanto pubblicato lo scorso
17 settembre, dal quotidiano « Il Piccolo »
il sindaco del comune di Gorizia, ha
inviato una richiesta urgente al Ministro
interrogato, al fine di sollecitare ogni utile
iniziativa, per smantellare la tendopoli
allestita in città, ed evitare possibili ripercussioni negative, a danno della comunità
se intenda confermare il contenuto
dell’articolo riportato in premessa, con
riferimento alla richiesta inviata dal sindaco di Gorizia, al Ministro interrogato, di
attivare misure volte a rimuovere la tendopoli per i rifugiati nel centro di Gorizia,
che ha tutte le caratteristiche per trasformarsi in centro d’accoglienza permanente;
Atti Parlamentari
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in caso affermativo, se l’invito a
smantellare la struttura mobile, sia accoglibile a causa delle criticità evidenziate
nella premessa;
quali iniziative conseguentemente,
nell’ambito delle competenze proprie, intenda intraprendere al fine di spostare la
tendopoli dal centro cittadino di Gorizia
che, come in precedenza riportato, determina notevoli difficoltà logistiche e in
termini di sicurezza per la comunità goriziana.
(4-06272)
PILOZZI, FAVA, DI SALVO, MIGLIORE, PIAZZONI, LACQUANITI, LAVAGNO, ZAN, LABRIOLA e NARDI. — Al
Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
Don Luigi Ciotti, è il fondatore e il
rappresentante di « Libera », associazione
nazionale che si occupa di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno delle mafie
in Italia;
l’impegno e la costanza di Don Ciotti,
uniti al lavoro di tanti che assieme a lui
hanno condotto in questi anni importanti
iniziative di contrasto al fenomeno mafioso, hanno permesso all’associazione Libera di divenire oggi un riferimento importante della società civile organizzata;
proprio tale impegno e i numerosi
risultati conseguiti da Don Ciotti hanno
esposto lo stesso a pesanti minacce e
intimidazioni da parte della criminalità
organizzata, tanto che oggi don Luigi Ciotti
beneficia di un programma di protezione
da parte del Ministero dell’interno;
nelle scorse settimane, notizie giornalistiche hanno riferito di intercettazioni
telefoniche relative a un colloquio tra il
capo mafia Toto Riina, recluso in carcere
con il regime dell’articolo 41-bis del codice
di procedura penale, e un esponente della
« sacra corona unita » pugliese, Alberto
Lorusso. In tale intercettazione, il capomafia Riina avrebbe apertamente minacciato Ciotti e auspicato la sua « uccisione »
Camera dei Deputati
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come don Puglisi, sacerdote palermitano
ucciso dalla mafia per il suo impegno nel
quartiere brancaccio;
questa palese, ulteriore intimidazione
ha evidentemente destato molto allarme,
specie per il fatto di provenire dalla voce
di uno dei più importanti esponenti della
malavita siciliana dal secondo dopoguerra
ad oggi;
il timore generato da tali minacce, ha
suscitato manifestazioni di solidarietà e di
attenzione nei confronti di don Ciotti,
come riferito da alcune cronache di
stampa;
la gravità e la provenienza dell’ennesima minaccia di morte nei confronti di
don Luigi Ciotti non può essere sottovalutata dalle istituzioni e anzi richiederebbe
un rafforzamento del regime di protezione –:
se alla luce della gravità delle ulteriori minacce di morte nei confronti di
don Luigi Ciotti da parte di Cosa Nostra
non intenda disporre il rafforzamento
delle misure di protezione.
(4-06273)
*
*
*
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
ALBANELLA e BURTONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al
Ministro della salute, al Ministro dello
sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
nel settembre del 2011 è stato firmato un accordo tra i rappresentanti della
regione siciliana, della società Pfizer, della
Myrmex spa e delle rappresentanze sindacali in cui si prevedeva che, a seguito di un
prezzo simbolico pari ad un euro, la
Myrmex acquisiva il Centro di ricerche di
tossicologia e tossicogenomica di Catania;
con tale accordo la società si impegnava a mantenere lo stesso livello occu-
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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pazionale, garantendo quindi l’occupazione dei 76 ricercatori altamente specializzati impegnati nella struttura;
grazie a questa soluzione si sarebbe
consolidato un modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato e dato
lustro ad un centro di ricerca che sin dalla
sua nascita è altamente specializzato nella
preclinica di nuove molecole farmacologicamente attive, studia la sicurezza ed il
metabolismo di nuovi potenziali farmaci
in accordo con le normative internazionali;
la Myrmex di Catania rappresentava
una struttura di prima eccellenza, con in
corso importanti programmi di ricerca
svolti in collaborazione con enti pubblici
come il CNR e l’Istituto superiore di
sanità. Programmi sostenuti economicamente da fondi subordinati alla partecipazione di un « solido » partner privato e
messi a disposizione del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
a tutt’oggi la Myrmex non ha mai
ripreso l’attività produttiva del centro di
ricerca con la grave conseguenza dello
scatto della cassa di integrazione ordinaria
« a zero ore » per tutti i ricercatori ed il
rischio della dispersione di professionalità
di altissimo livello nonché la definitiva
chiusura di un polo di eccellenza scientifica che rappresenta un unicum nel panorama siciliano;
a quanto si apprende da fonti
stampa, in occasione dell’apertura di un
tavolo di confronto presso l’ufficio provinciale del lavoro per la verifica dello stato
della vertenza e per la proroga della cassa
integrazione ordinaria, si è evidenziata
l’assenza di un possibile compratore che
rilevasse il ramo di azienda della Myrmex
di Catania –:
se i Ministri interrogati non ritengano
necessaria l’apertura di un tavolo di confronto con i rappresentanti della regione
siciliana, dell’amministrazione comunale
di Catania e delle rappresentanze sindacali
e i rappresentanti della Myrmex spa, non
solo finalizzato a garantire la prosecuzione
Camera dei Deputati
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degli strumenti di sostegno economico per
i ricercatori, ma che permetta anche la
definizione dei presupposti per una nuova
fase di ripresa e sviluppo per il Centro di
ricerca sul territorio catanese. (5-03712)
Interrogazione a risposta scritta:
LUPO, DALL’OSSO, DI VITA e LOMBARDI. — Al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. — Per sapere – premesso
che:
i minori allontanati dalla famiglie
sono tutti quei minori con gravi difficoltà
familiari e per i quali i servizi sociali
competenti e l’autorità giudiziaria ritengono necessario un percorso educativamente e affettivamente valido fuori dal
nucleo familiare;
i motivi che determinano l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare
sono vari e di complessa interpretazione;
le norme italiane che regolamentano la
materia consentono agli organi preposti di
effettuare allontanamenti sia su base di
dati oggettivi « nel caso in cui il minore
risulti abbandonato moralmente o materialmente, nel caso in cui sia collocato in
ambienti insalubri o pericolosi, nel caso in
cui i genitori siano, per varie ragioni,
incapaci di educarlo... » articolo 330 del
codice di procedura civile; sia su base
preventiva « Quando la condotta di uno o
di entrambi i genitori non è tale da dare
luogo alla pronuncia di decadenza prevista
dall’articolo 330 del Codice di procedura
civile, ma appare comunque pregiudizievole al figlio... » articolo 333 del codice di
procedura civile;
il Coordinamento nazionale comunità
di accoglienza (Cnca) stima che in Italia i
minorenni fuori famiglia siano all’incirca
30.000, di cui più o meno la metà, collocati
in comunità, comunità educative o in comunità familiari; la restante parte è in
affido familiari; tuttavia, a causa dell’assenza di un’anagrafe condivisa tra enti
pubblici e privati preposti alla gestione del
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problema, ad oggi, non è possibile conoscere il numero esatto dei fuori famiglia;
ad oggi non risulta essere attiva alcuna piattaforma informatica che consenta di aver un quadro aggiornato quotidianamente del numero e della identità
dei minori allontanati dalle proprie famiglie e collocati in struttura o in affidamento familiare. L’importanza di tale
strumento è anche stata ribadita durante
alcune audizioni alla Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza « La
mancanza di un tale strumento, priva i
nostri uffici della possibilità di monitorare
la reale situazione dei minori allontanati
(cioè di quella quota di minori oggetto di
procedure giudiziarie che più delle altre
richiede attenzione) e gli stessi uffici regionali della possibilità di controllo della
spesa »;
nel luglio del 2011 con l’entrata in
vigore della legge n. 112 è stata istituita
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA). Le finalità generali dell’Autorità garante sono la promozione e la
tutela dei diritti e degli interessi delle
persone di minore età;
in Italia solo dodici regioni si sono
dotate della figura del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, più le province
autonome di Trento e Bolzano; al momento, tra le regioni in cui tale figura
risulta essere assente vi è la Sicilia che di
contro presenta il maggior numero di
strutture per minori, circa 63 –:
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per istituire, anche in
funzione delle esigenze espresse dai Garanti per l’infanzia e l’adolescenza regionali, una piattaforma informatica che raccordi tutti gli enti preposti alla gestione e
all’accoglienza dei minori allontanati dalla
famiglie tra i quali le comunità di accoglienza, le procure, i tribunali per i minorenni, il centro di giustizia minorile, al
fine di creare un’anagrafe dei minori allontanati dalle famiglie efficacemente accessibile;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di promuovere e
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agevolare l’istituzione dei garanti dell’infanzia e dell’adolescenza.
(4-06261)
*
*
*
SALUTE
Interrogazione a risposta in Commissione:
RIBAUDO. — Al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:
negli anni scorsi la stampa ha dato
notizia di una corposa indagine della magistratura inquirente sul dipartimento di
prevenzione veterinario della ASP di Palermo con gravissime ipotesi di reato nei
confronti di dirigenti e tecnici, tutti appartenenti al servizio veterinario della ASP
di Palermo;
si è appreso sempre dalla stampa di
presunte intercorse relazioni dirette o indirette, anche di tipo economico, con imprese e imprenditori presenti nel territorio
della provincia di Palermo, e l’attuale
inchiesta si intreccia con inchieste parallele sullo smaltimento dei rifiuti ad opera
di imprese del settore;
detta vicenda giudiziaria si estende
anche al settore zootecnico con il coinvolgimento di allevatori e veterinari che
omettevano di comunicare la presenza di
tubercolosi fra gli animali destinati al
macello e le aziende zootecniche inquisite
sono state per dette ragioni sottoposte a
sequestro giudiziario con la conseguente
notifica delle informazioni di garanzia ai
soggetti coinvolti, tra cui diversi medici
veterinari;
non si ha notizia alcuna di provvedimenti adottati dalla ASP di Palermo nei
confronti degli indagati, anche in via precauzionale e allo scopo di tutelare gli
interessi per la salute dei cittadini ed il
buon nome della pubblica amministrazione;
tutto ciò può determinare delle ripercussioni negative alla economia zootecnica siciliana, agli allevatori e ai cittadini
tutti (gravi e non preventivabili danni)
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XVII LEGISLATURA
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soprattutto sulla salute umana e sulla
eradicazione delle malattie infettive e diffusive dell’intero patrimonio zootecnico
(bovino e ovi-caprino in particolare);
Camera dei Deputati
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risulta che tutti gli organi interessati
si siano espressi favorevolmente sull’operato dei militari, riconoscendone e dunque
legittimandone le competenze;
ad oggi risulta un contenzioso istituzionale, fra il dipartimento di prevenzione
veterinario della ASP Palermo e la capitaneria di porto di Palermo in esito alla
emissione di 39 verbali di illecito amministrativo;
il TAR per la Sicilia, su un ricorso
mirato promosso dall’Avvocatura dello
Stato, ha pronunciato la sentenza n. 2261/
2013 del 23 gennaio 2014 a favore delle
competenze della capitaneria nell’effettuare i controlli sul pescato alla ristorazione e sanzionare l’operatore del settore
alimentare in materia di rintracciabilità,
accogliendo la domanda di sospensione dei
provvedimenti di annullamento del Dipartimento;
la direzione aziendale della ASP di
Palermo non risulta avere adottato alcuna
misura urgente in esito alla predetta sentenza del TAR Sicilia e nei confronti
all’operato del dipartimento veterinario –:
se e quali iniziative di competenza
intenda adottare il Governo in conformità
alla sentenza del TAR sopra richiamata a
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tutela della pubblica amministrazione, dei
consumatori, degli allevatori e dei siciliani
tutti.
(5-03711)
*
nell’anno 2013 dal dipartimento veterinario sono stati annullati ben 39 verbali di illecito amministrativo promossi
dalla capitaneria di porto di Palermo per
violazioni in materia di tracciabilità e
rintracciabilità dei prodotti della pesca nel
settore della ristorazione, adducendo
quale motivazione la « non competenza
della Capitaneria a eseguire detti controlli
e adottare provvedimenti sanzionatori
sulla rintracciabilità, perché non autorità
competente »;
3
*
*
SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazioni a risposta scritta:
VIGNALI. — Al Ministro dello sviluppo
economico, al Ministro della giustizia. —
Per sapere – premesso che:
la disciplina dell’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi
è prevista dalla legge 95 del 1979 (cosiddetta legge Prodi) – successivamente modificata con le leggi n. 445 del 1980 e
n. 119 del 1982 – poi sostituita dal decreto legislativo 270 del 1999;
tale disciplina prevede, tra l’altro,
l’attribuzione al commissario straordinario
del potere di effettuare azioni revocatorie
degli atti di disposizione patrimoniale e di
transazione commerciale compiuti dalla
grande impresa in crisi nei periodi antecedenti alla dichiarazione di crisi;
tale facoltà viene riconosciuta al
commissario straordinario anche dopo
l’autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione in funzione
del risanamento della grande impresa, a
condizione che sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi del programma nell’interesse dei creditori;
le suddette azioni revocatorie spesso
riguardano i crediti riscossi dalle micro e
piccole imprese, che in molti casi costituiscono l’indotto delle grandi imprese in
crisi e operano in qualità di fornitori e
sub-fornitori;
tutto ciò ha delle forti ripercussioni
sulla stabilità economica e finanziaria
delle micro e piccole imprese che si vedono sottrarre risorse e liquidità a fronte
di prestazioni già eseguite;
è del tutto evidente che si crea in tal
modo una situazione di ingiusto e iniquo
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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squilibrio tra il salvataggio della grande
impresa in crisi, cui è finalizzata la revocatoria, e il danno che deriva alle imprese
creditrici di micro e piccola dimensione.
Colpire le micro e piccole imprese con le
revocatorie ha spesso l’effetto di metterle
in grave difficoltà economica con gravi
ripercussioni sul tessuto produttivo e imprenditoriale del territorio, senza avere
grande rilevanza per la grande impresa,
visto che si tratta spesso di microcrediti;
in una situazione di perdurante crisi
economica che colpisce soprattutto le micro e piccole imprese, ciò rappresenta un
ulteriore aggravio per il sistema produttivo
italiano, costituito prevalentemente da micro e piccole imprese;
anche nell’ottica dell’attuazione dello
small business act, sarebbe necessario modificare la suddetta disciplina della revocatoria, definendo vincoli e condizioni finalizzati a tutelare la posizione delle micro e piccole imprese, al fine di evitare che
possano verificarsi situazioni in cui queste
ultime debbano subire pesanti conseguenze economiche derivanti dalla crisi
delle grandi imprese, mettendone a serio
rischio la stessa sopravvivenza –:
quali iniziative di competenza, anche
di carattere normativo, intendano adottare
per porre rimedio a tale situazione, prevedendo una modifica della disciplina
della revocatoria nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, con l’introduzione di
meccanismi che tutelino le micro e piccole
imprese, al fine di evitare che la revocatoria dei crediti colpisca in modo indiscriminato le micro e piccole imprese, mettendone a rischio la sopravvivenza.
(4-06264)
PARENTELA, L’ABBATE, LUPO, GAGNARLI, GALLINELLA, MASSIMILIANO
BERNINI, BENEDETTI e DA VILLA. — Al
Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali. — Per sapere – premesso che:
conoscere la sede dello stabilimento
di confezionamento di un prodotto ali-
Camera dei Deputati
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OTTOBRE
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mentare consente alle autorità di controllo
di attivare facilmente le azioni correttive
utili a mitigare il rischio per la salute
pubblica in caso di allerta; ciò potrebbe
accadere, ad esempio, nel caso di una
conserva vegetale contaminata dalla tossina del botulino;
proprio in questi giorni l’interrogante
ha presentato l’atto di sindacato ispettivo
n. 4-06205 in merito all’importazione di
frutta « tossica » dalla Spagna perché trattata con una sostanza pericolosa per la
salute utilizzata per allungarne la conservazione. La Coldiretti per tutelare i consumatori ha consigliato di verificare nell’etichetta la provenienza della frutta sincerandosi che non fosse di origine spagnola;
la direttiva 2000/13/CE che ha consolidato la precedente 1979/112/CE relativa a etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari non prescrive la sede dello stabilimento tra le
informazioni obbligatorie in etichetta;
è facoltà degli Stati membri aggiungere prescrizioni nazionali ulteriori, da
applicarsi sui prodotti commercializzati
sui loro territori. A tal uopo, i Governi dei
Paesi aderenti sono tenuti a notificare le
norme nazionali alla Commissione europea la quale, a sua volta, potrà verificare
la compatibilità delle stesse con lo « aquis
communitaire »;
il Governo italiano, dopo avere ottenuto il nulla osta della Commissione europea in quanto giustificato dall’esigenza
di garantire l’efficace gestione delle crisi,
ha introdotto l’obbligatorietà di indicare la
« sede dello stabilimento di produzione »
in etichetta;
il regolamento dell’Unione europea
n. 1169/2011, nel ridefinire le regole comuni in tema d’informazione al consumatore per i prodotti alimentari, ha confermato la possibilità per gli Stati membri di
aggiungere prescrizioni nazionali ulteriori,
da applicarsi sui prodotti commercializzati
sui loro territori (capitolo 6);
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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allo stato attuale il decreto legislativo
109 del 1992 è ancora applicabile, in Italia,
fino a sua formale abrogazione e dunque,
in linea teorica, l’indicazione della sede
dello stabilimento rimane obbligatoria per
i prodotti realizzati e commercializzati in
Italia;
a decorrere dal 14 dicembre 2014 –
data di formale applicazione di gran parte
del regolamento dell’Unione europea
n. 1169/11– tuttavia, la prescrizione italiana della sede dello stabilimento potrà
essere mantenuta solo a condizione che il
Governo italiano provveda alla notifica di
tale norma alla Commissione europea, ai
sensi del regolamento predetto;
risulta all’interrogante che il Ministero dello sviluppo economico, per sua
parte, non abbia manifestato interesse in
tal senso;
la notizia sullo stabilimento di produzione, oltre ad avere una funzione importante per la sanità pubblica, serve ai
singoli consumatori per scegliere un alimento rispetto a un altro anche in considerazione del Paese o della regione dove
è prodotto per motivi legittimi come sostenere l’economia e l’occupazione locali,
in nome del valore del lavoro –:
se rientri fra gli intendimenti del
Governo notificare alla Commissione europea entro il termine ultimo del 14
dicembre 2014 la volontà di mantenere
l’obbligatorietà di indicare in etichetta la
sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia.
(4-06265)
LUIGI DI MAIO. — Al Ministro dello
sviluppo economico, al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. — Per sapere –
premesso che:
i 262 lavoratori di Accenture outsourcing a Palermo rischiano concretamente di
perdere il loro posto di lavoro a seguito
dell’anticipata disdetta (rispetto alla naturale scadenza luglio 2016) dell’unico com-
Camera dei Deputati
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OTTOBRE
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mittente British Telecom (di seguito BT)
che, ad oggi, impegna la quasi totalità delle
risorse impiegate nel centro;
i lavoratori, assunti nel 2000 con
contratto di formazione lavoro e poi riconvertiti nel 2002 a tempo indeterminato
dall’allora Albacom (oggi BT), sono stati
oggetto nel 2005 di una cessione di ramo
d’azienda ed assunti da Accenture outsourcing, continuando di fatto a lavorare sempre per il cliente BT;
negli anni successivi Accenture, al di
là delle intenzioni manifestate e degli
impegni presi, non ha mai diversificato il
sito per quanto riguarda le commesse né
le competenze degli operatori, lasciando di
fatto il centro in una situazione di monocommittenza che, ad oggi, rimane di fatto
la causa della problematica in corso;
dal 2010 sino ad oggi i lavoratori
sono stati oggetto di un progressivo depauperamento sia per quanto concerne i
benefit che il salario, facendo fronte a
precise richieste aziendali. Inoltre, un’altra
conseguenza di tale atteggiamento è stata
l’apertura, nel settembre 2012, di una
procedura di mobilità, poi rientrata con la
sigla di un accordo, avvenuta a dicembre
2012; in tale accordo i lavoratori rinunciavano ad un’ulteriore parte di salario a
fronte dell’impegno aziendale di portare
nuove commesse sul sito di Palermo: un
impegno in seguito totalmente disatteso,
laddove l’unico punto attuato dell’accordo
è stato, invece, il regime di solidarietà a
carico dei lavoratori e, di conseguenza, del
sistema contributivo nazionale;
ad oggi, in seguito all’incontro tenutosi il 12 settembre presso il Ministero
dello sviluppo economico emerge che la
BT dichiara di avere assunto tramite contratti atipici del personale che attualmente
impiega con costi più bassi sulle commesse
tutt’ora in essere presso la sede di Palermo
invece di utilizzare i lavoratori attualmente in contratto di solidarietà;
purtroppo, il Governo oggi si limita a
fare da mediatore tra le due aziende, di
fatto non svolgendo il suo ruolo di garante
Atti Parlamentari
XVII LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
della legalità e della fattibilità dell’operazione e rimandando la ricerca di una
soluzione ad un incontro definito « tecnico » tra aziende e sindacati nel quale si
formalizza che Accenture si dice pronta ad
assorbire il 30 per cento dei lavoratori
« spostandoli » su HR Services. Quest’ultima azienda del gruppo: si trova attualmente in regime di contratti di solidarietà;
nel 2010 ha avviato procedura di mobilità
dichiarando esuberi per 85 lavoratori su
300; nel 2014 ha proceduto con una azione
di licenziamento collettivo per la sede di
Mestre, eliminando di fatto la stessa; sempre nel 2014 ha proceduto con una riduzione dell’organico di Roma ricorrendo ai
contratti di solidarietà per 161 lavoratori
e mobilità volontaria per 60 ed ancora
diverse procedure in via di definizione;
BT, al contrario, è un’azienda di
telecomunicazioni, fornitrice di servizi alle
pubbliche amministrazioni, in crescita secondo le stime e le comunicazioni fatte
dall’azienda stessa. A fronte di tale situazione, collocherebbe il restante 70 per
cento dei lavoratori in una « new company », una nuova azienda senza storia,
senza dare alcuna garanzia con riguardo
ad un aspetto fondamentale come il mantenimento occupazionale futuro, secondo
quanto dichiarato dai rappresentanti
aziendali al tavolo;
inoltre, le aziende chiedono un ulteriore ribasso del 20 per cento del costo del
lavoro, un demansionamento di livello,
l’azzeramento degli scatti, riduzioni di ferie e ROL, controllo sulla produttività del
singolo e, infine, condizione imprescindibile secondo quanto sostenuto dai responsabili aziendali, l’accettazione di un « accordo tombale », firmato necessariamente
da tutti i 262 lavoratori che cancelli qualunque possibile futura azione legale nei
confronti delle stesse, precisando che an-
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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che una sola firma contraria farebbe saltare l’accordo;
da quanto illustrato in premessa, risulta di tutta evidenza come queste
aziende svolgano operazioni vergognose
simulando inesistenti situazioni di crisi
(laddove i profitti sono in crescita) al solo
ed esclusivo fine di abbattere il costo del
lavoro e comprimere i diritti dei lavoratori;
è stato peraltro segnalato al deputato
firmatario che Accenture outsourcing in
passato abbia effettuato operazioni simili
anche con altre aziende –:
quale sia l’orientamento del Governo
riguardo a questo tipo di condotte poste in
essere da un’azienda di questa importanza, fornitrice di servizi alle pubbliche
amministrazioni e se non abbia intenzione
di far « pesare » la propria posizione di
cliente nei confronti di un simile comportamento;
se il Governo abbia intenzione di
avviare, nell’ambito delle sue competenze,
un’indagine adeguatamente approfondita
su tutte le operazioni effettuate da Accenture outsourcing, in merito ad acquisizioni
di rami di azienda che hanno come fine
ultimo l’aggiramento dell’articolo 18 ad
oggi ancora in vigore, e conseguente la
dismissione di intere strutture aziendali;
quali azioni il Governo, nell’ambito di
quanto di sua competenza, abbia intenzione di intraprendere per riportare la
trattativa tra le aziende in un ambito di
ragionevolezza, escludendo la prospettiva
di abbattimento dei diritti acquisiti in anni
di lavoro e sacrifici da parte dei lavoratori
della sede;
se il Governo non ritenga
utilizzare tutti i poteri di cui è
fine di arginare condotte che
lesive dei diritti dei lavoratori.
doveroso
dotato al
appaiono
(4-06274)
Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
€ 4,00
*17ALB0003020*
*17ALB0003020*