N° 11 - Studio Rosina e Associati

Studio Rosina e Associati
DOTTORI COMMERCIALISTI
FULVIO ROSINA
DANIELA ROSINA
ANT ANTONIO ROSINA
GIOVANNI TRAVERSO
MAURIZIO CIVARDI
FRANCESCO PITTIGLIO
SIMONETTA MANFREDINI
STEFANO LUPINI
MASSIMO SCOTTON
MARCO SANGUINETI
SIMONE PAZZAGLIA
PAOLA BROVERO
ELISA ROGGERO
CARLO DEGL’INNOCENTI
LUCIA TACCHINO
ADOLFO RONCO
VANESSA DI BARBARO
FIORELLA CARLOMAGNO
CLARA GRIGNASCHI
EMANUELA PARINI
FRANCESCO ISOTTA
Consulente esterno:
FRANCESCO MATTARELLI
Avvocato – Dottore commercialista
e-mail: iniziale [email protected]
Genova, 4 Marzo 2014
A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Circolare n. 11/2014
Oggetto: alcune scadenze del 17 Marzo 2014
1) Versamento saldo IVA 2013 sulla base della dichiarazione annuale IVA 2014
Il 17 Marzo 2014 (in quanto il 16.03.2014 cade di domenica) scade il termine per il
versamento del saldo IVA relativo al periodo d’imposta 2013 per i soggetti tenuti alla
presentazione del Mod. IVA 2014.
Il versamento deve essere effettuato se l’importo dovuto è superiore ad euro 10,33.
Considerato l’arrotondamento all’unità di euro degli importi esposti in dichiarazione, il saldo
IVA deve essere versato solo se superiore ad euro 10,00.
Il versamento può avvenire:

in unica soluzione
16121 GENOVA - PIAZZA VERDI 4/8 TEL. 010.542966 r.a. FAX 010.593110 - 20122 MILANO - VIA PODGORA 16 - TEL. 02.5469494 FAX 02.54107805
C.F.- P.I. 01276220108
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
in forma rateale con rate di pari importo, con versamento della prima rata entro la data
suddetta e versamento delle rate successive alla prima entro il 16 di ogni mese
successivo al 17.03.2014, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%
mensile. La rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre 2014 e, pertanto, il
numero delle rate deve essere al massimo pari a 9.
Il versamento deve avvenire utilizzando il modello F24 trasmesso con modalità telematiche
ed utilizzando il codice tributo 6099, secondo analoghe modalità rispetto al periodo
d’imposta precedente.
I soggetti tenuti, invece, alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata
(insieme al Mod. UNICO 2014) hanno più opzioni per il versamento del saldo risultante dal
Mod. IVA 2014, relativo al 2013.
Il versamento può avvenire:

con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in
forma autonoma e - pertanto - entro il 17.03.2014 in unica soluzione, ovvero in forma
rateale, applicando la maggiorazione dello 0,33% alle rate successive alla prima, da
versare entro il 17.03.2014;

entro il termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO 2014
(16.06.2014 - ovvero 16.07.2014 con la maggiorazione dello 0,40%).
In tal caso, il saldo IVA 2013 può essere versato:

in unica soluzione, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o
frazione di mese intercorso tra il 17.03.2014 ed il 16.06.2014 (ovvero il 16.07.2014
con ulteriore maggiorazione)

in forma rateale, maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione
di mese intercorso tra il 17.03.2014 ed il 16.06.2014 (ovvero il 16.07.2014 con
ulteriore maggiorazione) e - successivamente - suddividendo l’importo così
determinato nel numero di rate scelte per un massimo di 6 rate (5 rate se si inizia
dal 16.07.2014). La rateizzazione deve concludersi nel mese di novembre 2014 e ad ogni rata successiva alla prima - devono essere applicati gli interessi dello 0,33%
mensile.
Come evidenziato nelle istruzioni del Mod. UNICO 2014, in presenza di un saldo IVA 2013 a
debito - il cui versamento viene differito al saldo delle imposte risultanti dal Mod. UNICO
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stesso - ed in presenza di crediti utilizzabili in compensazione, la maggiorazione dello 0,40%
deve essere applicata esclusivamente sull’ammontare NON compensato.
I soggetti che - nel 2013 - hanno adottato il regime contabile agevolato “ex minimi” / nuove
iniziative, entro il 17.03.2014 devono effettuare il versamento annuale dell’IVA dovuta,
determinata secondo le ordinarie modalità (IVA a debito – IVA a credito).
Anche tali soggetti possono differire il versamento sino al termine di pagamento delle
imposte risultanti dal Mod. UNICO 2014, ovvero usufruire della rateizzazione con le modalità
sopra esposte.
2) Pagamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri di cui all’art.
2215 C.C.
La tassa in oggetto deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’IVA dovuta
per l’anno precedente (saldo IVA risultante dalla dichiarazione annuale).
Pertanto, per il 2014, il termine di scadenza è il 17.03.2014.
Soggetti obbligati al versamento
La tassa deve essere versata da :

Società per azioni - Società a responsabilità limitata - S.a.p.a. - Società consortili Aziende speciali degli Enti Locali e Consorzi tra enti.
In base alla C.M. n. 108/E del 3.05.1996, tra i soggetti obbligati rientrano anche:

le società di capitali in liquidazione ordinaria

le società di capitali sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società
fallite), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le
disposizioni del Codice Civile.
Soggetti esonerati dal versamento
Sono, invece, esonerati dal pagamento della tassa in esame:

le società cooperative e di mutua assicurazione;

i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
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
le società di capitali dichiarate fallite (in quanto - secondo l’ordinanza del Tribunale di
Torino del 19.02.1996 - il Curatore è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla
Legge Fallimentare, che devono essere vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”);

le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di
lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata
o ad un ente di formazione sportiva, a condizione che il relativo atto costitutivo sia
conforme a quanto previsto dalla Legge n. 289 del 2002.
Ammontare della tassa
L’ammontare della tassa - dovuta in maniera forfettaria, a prescindere dal numero di libri o
registri tenuti e dal numero delle relative pagine - è pari a:

euro 309,87, se il capitale sociale (o fondo di dotazione) è inferiore o pari ad euro
516.456,90=

euro 516,46, se il capitale sociale (o fondo di dotazione) è superiore ad
euro
516.456,90=
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data
dell’1.01.2014.
Eventuali variazioni del capitale sociale (o fondo di dotazione) intervenute successivamente a
tale data avranno effetto solamente su quanto dovuto per l’anno 2015.
Deducibilità e compensazione
La tassa in esame è deducibile ai fini IRES e IRAP.
L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili (tributari / previdenziali) ,
tenendo presente che, anche nel caso in cui - a seguito della compensazione effettuata - il
saldo finale risulti uguale a zero, il Mod. F 24 va comunque presentato.
Modalità di versamento
La tassa annuale deve essere versata in via telematica - tramite il mod. F 24 – indicando nella sezione “Erario” - i seguenti dati :

Codice Tributo
7085

Periodo di riferimento
2014
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Per le società costituite dopo l’1.01.2014, il versamento deve essere effettuato
esclusivamente mediante bollettino di c/c postale n. 6007 - intestato all’Agenzia delle Entrate
- Centro Operativo di Pescara.
L’attestazione deve essere esibita all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione
della dichiarazione di inizio attività.
Sanzioni e ravvedimento operoso
In assenza di una norma specifica, in caso di omesso o ritardato pagamento della tassa in
esame, si ritiene di dover fare riferimento alla regola generale in materia di omesso
versamento dei tributi (contenuta nell’art. 13 - comma 2 - Dlgs. n. 471/87), in base alla quale
la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto.
Tuttavia l’omesso, l’insufficiente o il tardivo versamento della tassa può essere regolarizzato
tramite l’istituto del “ravvedimento operoso” (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
Si ricorda che - entro il prossimo 18.03.2014 - è possibile regolarizzare l’omesso versamento
della tassa dovuta per il 2013, scaduta il 18.03.2013.
Per il versamento della sanzione deve essere utilizzato il mod. F 23, riportando:

a campo 6
codice ufficio “RCC”

a campo 9
causale “SZ”

a campo 11
codice tributo “678T”.
Per il versamento dell’imposta e degli interessi va, invece, utilizzato il mod. F 24 (codice
tributo “7085).
***
Cordiali saluti.
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