015 Adempimenti Biglietti aerei acquistati tramite Internet e

INFORMATIVA N. 064 – 04 MARZO 2014
015
Adempimenti
Biglietti aerei acquistati tramite Internet e comunicazione clienti-fornitori
Si chiede di illustrare il corretto trattamento IVA applicabile ai biglietti aerei con tratte miste UE ed
extra UE acquistati da un’impresa tramite Internet e le modalità di compilazione dello
spesometro.
In merito al quesito proposto va innanzitutto evidenziato che, come previsto dall’art. 7-quater,
comma 1, lett. b), DPR n. 633/72, si considerano effettuate in Italia “le prestazioni di trasporto di
passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”.
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.7.2011, n. 37/E, la quota rilevante
in Italia va assunta nella misura forfettizzata del 38%.
Va considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1), DPR n. 633/72, sono non
imponibili “i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio
estero in dipendenza di un unico contratto”.
Tutto ciò premesso nel caso in esame l’impresa deve emettere un’autofattura ex art. 17, comma
2, DPR n. 633/72, per la parte “nazionale” del volo (38%) non imponibile ai sensi del citato art. 9,
da annotare nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e degli acquisti.
Con riferimento alla comunicazione clienti-fornitori, tenendo presente i chiarimenti specificati
dall’Agenzia delle Entrate nella Nota 19.11.2013, prot. 0136693 e nel corso del consueto incontro
di inizio anno con la stampa specializzata, l’operazione in esame, utilizzando la modalità
analitica, va così esposta:
• quadro SE - “acquisti di servizi da non residenti” nel caso in cui l’impresa sia in possesso dei
dati identificativi del soggetto non residente;
ovvero
• quadro FR - “fatture ricevute” nel caso in cui il documento ricevuto dall’impresa non contenga
tutti i predetti dati, barrando la casella 7 “Autofattura” e indicando quale partita IVA quella
dell’impresa italiana;
• quadro FE - “fatture emesse” barrando la casella “Autofattura”.
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IF 04.03.2014 n. 064 - pagina 2 di 2
016
Adempimenti
Fattura albergo/ristorante UE e comunicazione clienti-fornitori
Una società nel 2013 ha ricevuto alcune fatture estere (UE) per alberghi / ristoranti relativamente
alle trasferte effettuate dai dipendenti.
Le fatture sono state emesse con IVA. Per tali fatture va compilato lo spesometro?
Come noto, il D.Lgs. n. 18/2010 di recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE, c.d. “Direttiva
Servizi”, ha introdotto nuovi criteri in materia di territorialità delle prestazioni di servizi applicabili a
decorrere dal 2010. In virtù di quanto disposto dall’art. 7-quater, DPR n. 633/72 la territorialità
delle prestazioni di ristorazione / alberghiere, diverse da quelle rese a bordo di navi, aerei o treni,
è “legata” al luogo in cui sono eseguite e pertanto le stesse sono assoggettate ad IVA nello Stato
in cui sono rese. Così, le prestazioni in esame, rese in Austria, sono ivi assoggettate ad IVA.
Per tali operazioni quindi la fattura va emessa con IVA dello Stato in cui sono eseguite. Per le
stesse inoltre non sussiste l’obbligo di presentare i modd. Intra.
Per quanto riguarda l’obbligo di compilare lo spesometro la risposta è negativa. Infatti, come
disposto espressamente dall’art. 21, DL n. 78/2010, la comunicazione clienti-fornitori interessa le
operazioni “rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” in Italia. Nel caso di specie le
operazioni (prestazioni di ristorazione / alberghiere UE) non assumono rilevanza in quanto il
requisito della territorialità è soddisfatto in uno Stato UE diverso dall’Italia.
L’annotazione delle predette fatture non coinvolge i registri IVA essendo limitata al libro giornale
(salvo, per le imprese in contabilità semplificata).
017
Dichiarazioni
Attività esente con operazioni non soggette e presentazione mod. IVA 2014
Un soggetto che effettua operazioni esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72, nel 2013 ha emesso
alcune fatture per prestazioni nei confronti di società UE senza IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72
di importo esiguo.
Tale soggetto è obbligato a presentare il mod. IVA 2014?
Come desumibile dalle istruzioni per la compilazione del mod. IVA 2014 sono esonerati dalla
presentazione della dichiarazione IVA annuale, tra l’altro, i soggetti che hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, DPR n. 633/72.
Nel caso di specie quindi non può trovare applicazione la predetta ipotesi di esonero dalla
presentazione ancorchè le operazioni poste in essere siano senza IVA. Le operazioni non
soggette ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, per le quali sussite l’obbligo di fatturazione, devono
essere evidenziate a rigo VE39 e concorrono alla formazione del volume d’affari 2013.
018
Dichiarazioni
Operazioni esenti e presentazione mod. IVA 2014
Un soggetto, subagente di assicurazioni, ha effettuato nel 2013 solo operazioni attive esenti IVA
ex art. 10, DPR n. 633/72 provvedendo inoltre alla cessione della propria vettura ai sensi del n.
27-quinquies del citato art. 10. Il soggetto è tenuto a redigere la dichiarazione IVA?
La risposta è negativa. Le operazioni di cui al n. 27-quinquies rientrano tra le operazioni esenti
disciplinate dall’art. 10 per le quali non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA
annuale in virtù di quanto disposto dalle istruzioni per la compilazione del mod. IVA 2014.
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