N. R.G. 23356/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE Il collegio composto dai magistrati: dott.a Silvia VITRO’ Presidente dott.a Maria Dolores GRILLO Giudice rel. dott. Guglielmo RENDE Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 23356/11 avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): azione di responsabilità di amministratori – risarcimento del danno Promossa da: CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Via Bligny n. 0, presso lo studio dell'Avv. A. Ronco che la rappresenta e difende per procura in atti. - PARTE ATTRICEcontro RIGO ANDREA elettivamente domiciliato in Torino, Via Monte di Pietà n. 15 presso lo studio dell’avv. A. Tita che lo rappresenta e difende per procura in atti. - PARTE CONVENUTA pagina http://bit.ly/1jrcbza 1 di 15 e contro BEOZZO ROBERTO elettivamente domiciliato in Torino, Via Morghen n. 28, presso lo studio dell’avv. V. Enrichens che lo rappresenta e difende per procura in atti. - PARTE TERZA CHIAMATA e contro CODOGNOTTO CLAUDIO elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 76 presso lo studio degli Avv.ti A. Caronna e A. Lanfossi che lo rappresentano e difendono per procura in atti. - PARTE TERZA CHIAMATA * Camera di Consiglio: in data e nella composizione del 11 ottobre 2013 *** CONCLUSIONI DELLE PARTI PER PARTE ATTRICE Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via pregiudiziale di rito Dichiarare inammissibile qualsiasi domanda, eccezione istanza o produzione e - qualsiasi modifica di domanda o di eccezione - che sia stata formulata dal convenuto oltre i termini di decadenza previsti per la trattazione della causa; In via istruttoria: omissis Nel merito: Dichiarare tenuto e condannare il signor Andrea Rigo a risarcire alla Cassa di Risparmio di Fossano spa i danni cagionatile con le condotte da questa descritte negli atti processuali, nell’ammontare di € 77.650,00 (ovvero in quello, anche maggiore, che il Giudice dovesse ritenere di giustizia), con le maggiorazioni conseguenti all’infrazione monetaria verificatisi tra le date in cui tali condotte furono tenute e la data di pubblicazione della sentenza e con gli interessi legali maturati e maturandi; pagina http://bit.ly/1jrcbza 2 di 15 Dichiarare tenuto e condannare il signor Andrea Rigo a rifondere alla Cassa di Risparmio di Fossano spa le spese sostenute per il giudizio, oltre rimborso del CPA e dell’IVA; Con sentenza esecutiva. * PER PARTE CONVENUTA Richiamati integralmente gli atti di causa tutti, nonché le difese, le istanze, domande, eccezioni, già assunti; richiamate, nelle non creduta ipotesi occorresse, difese ed istanze istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. scambiate; dichiarato comunque di non accettare il contraddittorio in caso di nuove tardive domande delle controparti in sede di precisazione delle conclusioni, allo stato quindi si chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni Voglia il Giudice Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione, - contestate specificamente le deduzioni in fatto e diritto nonché le produzioni della parte attrice, ai sensi degli art. 115 c.p.c., 214 c.p.c., 2709 e ss c.c. 2712 e ss c.c. - nel merito: respingere le domande attoree tutte per i motivi tutti esposti in atti, mandando assolto il convenuto Rigo Andrea da ogni domanda ex adverso proposta; - nel merito, in via subordinata e salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi fosse ritenuta una responsabilità del convenuto Rigo Andrea, applicarsi l’art. 1227, comma primo e/o secondo c.c. per i motivi tutti esposti in atti; - in ogni caso nel merito, sempre in via subordinata e salvo gravame e sempre denegata e non creduta ipotesi fosse disposta una condanna in favore di parte attrice del convenuto Rigo Andrea, dichiarare tenuti e condannarsi ex art. 2055 c.c. i terzi chiamati Beozzo Roberto e Codognotto Claudio, ciascuno secondo la sua responsabilità, a rimborsare quanto eventualmente il convenuto Rigo stesso andrà a pagare per capitale, interessi, spese, nonché tenerlo indenne da ogni altra conseguenza pregiudizievole, per la parte eccedente la propria quota di responsabilità; in ogni caso con applicazione, ricorrendone i presupposti, dell’art. 2055 c.c. ultimo comma. Con vittoria di spese ed onorari Con ogni riserva. pagina http://bit.ly/1jrcbza 3 di 15 * PER PARTE TERZA CHIAMATA BEOZZO Previa non accettazione del contraddittorio delle domande nuove o modificate delle altre parti Voglia l’Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, In via principale: Respingere le domande tutte avanzate nei confronti del signor Roberto Beozzo e conseguentemente assolverlo da ogni e qualsivoglia domanda avversaria, per i motivi e le ragioni di cui in atti. Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio. * PER PARTE TERZA CHIAMATA CODOGNOTTO “Respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione; Nel merito: respingersi le domande tutte proposte dalla Cassa di Risparmio di Fossano SPA, con atto di citazione 6 maggio 2011, per le causali di cui in narrativa. In via di subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla Cassa di Risparmio di Fossano spa, respingersi le domande tutte proposte dal sig. Andrea Rigo, nei confronti del sig. Codognotto Claudio con atto di citazione per chiamata di terzo notificato in data 28.2.2012 e, per l’effetto, assolversi il Sig. Codognotto Claudio dalle domande stesse. In ogni caso: con il favore di onorari e spese di giudizio, IVA e CPA” *** MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Cassa di Risparmio di Fossano spa (in prosieguo banca) con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 26 luglio 2011 evocava in giudizio Andrea Rigo. Esponeva che: 1) in data 30 aprile 2004 la banca aveva concluso con la società Figli di Rigo Andrea spa un contratto di apertura di credito per l’ammontare di € 500.000,00 di cui € 200,000,00 per anticipo fatture; 2) il presidente del c.d.a Andrea Rigo aveva chiesto di anticipare le somme su alcune fatture e precisamente: pagina http://bit.ly/1jrcbza 4 di 15 - data 28 novembre 2007 la somma di € 10.400,00 l’importo recato dalla fattura n. 1489 del 21 novembre 2007 emessa nei confronti della Postex Handelsges MBH; - in data 28 novembre 2007 l’importo di € 38.000,00 recato dalla fattura n. 1504 del 23 novembre 2007 emessa nei confronti della Romo; - in data 14 dicembre 2007 l’importo di € 17.800,00 recato dalla fattura n. 1515 del 27 novembre 2007 emessa nei confronti della Romo; - in data 26 febbraio 2008 l’importo di € 11.450,00 recato dalla fattura n. 207 del 19 febbraio 2008 emessa nei confronti della Romo; 3) la banca aveva, pertanto, accreditato detta somma scontando le predette fatture; 4) in data 20 marzo 2008, 20 maggio 2008 e 12 giugno 2008 la Figli di Rigo Andrea spa attraverso il Rigo aveva domandato di prorogarle il termine, sebbene dette fatture fossero già state pagate direttamente alla società su altre banche; 5) la società Figli di Rigo Andrea spa si era, poi, trasformata in società a responsabilità limitata e fusa per incorporazione con Ribeco srl assumendo la denominazione di Figli di Rigo Andrea srl, nella quale il Rigo era amministratore unico; 6) la banca aveva dichiarato di recedere dal contratto di anticipazione di credito e richiesto il pagamento, senza esito; 7) la società Figlio di Rigo Andrea srl era stata dichiarata fallita il 6 aprile 2010. In diritto assumeva che la mala gestione dell’amministratore Rigo aveva cagionato una danno immediato e diretto alla società, fondando la propria domanda nel paradigma di cui all’art. 2395 c.c. e chiedeva al Tribunale di condannare il Rigo al risarcimento dei danni patiti a causa della propria condotta. Si costituiva Rigo Andrea, il quale eccepiva che l’azione era temeraria e persecutoria nei suoi confronti in quanto l’art. 2395 c.c. non poteva essere invocato per inadempimenti contrattuali della società, tanto è vero che la Banca era stata ammessa al passivo del fallimento, asseriva che l’azione era totalmente sfornita di prova. Disconosceva parte della documentazione prodotta da parte attrice. Nel merito asseriva che era prassi che i clienti esteri pagassero sulle loro banche, anche quando vi era l’indicazione del pagamento di una banca, con la conseguenza che le fatture pagina http://bit.ly/1jrcbza 5 di 15 venivano pagate su altre banche e, poi, la società provvedeva a trasferire i fondi alla Cassa di Risparmio di Fossano. Eccepiva il concorso di colpa dell’attrice e chiedeva di chiamare in causa i signori Beozzo Roberto, Codognotto Claudio che avevano iscritto la carica di amministratore unitamente al Rigo. Beozzo Roberto, costituitosi, contestava la pretesa del Rigo di estendere la responsabilità, allegando che nella società era il Rigo che si occupava della gestione finanziaria, dei rapporti con gli istituti di credito nonché di tutto ciò che concerneva i pagamenti, mentre egli ed il Codognotto si occupavano della promozione dei prodotti della società e del procacciamento della clientela. Asseriva che il Rigo era l’unico che aveva la rappresentanza della società ed era stato colui che aveva richiesto di stipulare il contratto con la banca ed a richiedere le anticipazioni. In diritto assumeva che l’art.2395 c.c. non era applicabile al Beozzo, non sussistendo alcuna condotta dolosa o colposa del predetto. Eccepiva il concorso di colpa dell’attrice. Codognotto Claudio in diritto asseriva che non sussistevano i presupposti di cui all’art. 2395 c.c., in quanto si trattava di un semplice inadempimento contrattuale, tanto è vero che la banca era stata annessa al passivo del fallimento. Contestava il danno ed eccepiva il concorso di colpa dell’attrice per non aver agito diligentemente nella tutela dl proprio credito. Contestava le domande proposte dal Rigo nei propri confronti, in quanto le questioni amministrative e finanziarie della società erano gestite dal Rigo, mentre le sue mansioni erano quelle di intrattenere rapporti con i fornitori. Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. si dava ingresso alla fase istruttoria, che si articolava nell’escussione di alcuni testi. Precisate le conclusioni all’udienza del5 giugno 2013 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Le parti depositavano comparsa conclusionale e memoria di replica. * pagina http://bit.ly/1jrcbza 6 di 15 La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento, avendo la stessa parte attrice ha provato i fatti costitutivi della domanda. Rientrando la domanda nel paradigma degli artt. 2395 e 2476 co. 6 c.c. era infatti onere dell’attrice provare (tenuto conto che tale responsabilità rientra nella fattispecie della responsabilità aquiliana) la condotta dell’autore dell’illecito, la sussistenza in capo all’autore dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa ed il nesso di causa tra la condotta e l’evento, cioè il danno verificatosi, danno, che nel caso di specie doveva essere cagionato direttamente al creditore, non potendo essere considerati i danni indiretti alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l'azione individuale del socio o del creditore nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 cod. civ. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (Cass. 4548/12, 6558/11). Fatta questa premessa osserva il Collegio che i fatti allegati da parte attrice non possono essere considerati specificamente contestati. Infatti la contestazione di Rigo Andrea era assolutamente generica, tenuto conto che non può soddisfare il requisito di una contestazione specifica la semplice dichiarazione di contestare “le allegazioni in fatto della Banca … ex art. 115 primo comma c.p.c” (comparsa di costituzione pag. 8), in quanto il legislatore con l’introdurre l’art. 115 c.p.c., norma che ha fatto propria l’elaborazione giurisprudenziale, ha sottolineato l’esigenza che il convenuto debba prendere posizione sui singoli fatti, cioè che contesti analiticamente i singoli fatti allegati da controparte fornendo eventualmente una ricostruzione contraria. Non così nel caso di specie, in cui il Rigo si è limitato a disconoscere la sottoscrizione dei documenti 4 e 6 prodotti da parte attrice ed a disconoscere i documenti attorei 7, 12 16 e 19 assumendo che si trattava di documenti provenienti dalla banca e tali da non poter costituire prova tra la banca ed un privato cittadino ed i documenti 8, 9, 13 in quanto messaggi di posta elettronica, documenti su cui si dirà infra. pagina http://bit.ly/1jrcbza 7 di 15 Ciò posto, parte attrice, quindi, ha provato (trattasi peraltro di circostanza non contestata) che in data 30 aprile 2004 il Rigo quale legale rappresentante della Figlio di Rigo Andrea spa aveva concluso con la Banca un contratto di apertura di credito per la somma di € 500.000,00 di cui € 200.000,00 per anticipo su fatture (cfr: doc. 1). Ha, altresì, provato che il Rigo aveva chiesto di anticipare somme relative a tali fatture e precisamente: - data 28 novembre 2007 la somma di € 10.400,00 l’importo recato dalla fattura n. 1489 del 21 novembre 2007 emessa nei confronti della Postex Handelsges MBH; - in data 28 novembre 2007 l’importo di € 38.000,00 recato dalla fattura n. 1504 del 23 novembre 2007 emessa nei confronti della Romo; - in data 14 dicembre 2007 l’importo di € 17.800,00 recato dalla fattura n. 1515 del 27 novembre 2007 emessa nei confronti della Romo; - in data 26 febbraio 2008 l’importo di € 11.450,00 recato dalla fattura n. 207 del 19 febbraio 2008 emessa nei confronti della Romo. A parte il fatto che la domanda risulta documentalmente provata sia attraverso la produzione delle fatture, da cui emerge che il pagamento delle stesse doveva avvenire presso la Cassa di Risparmio di Fossano (cfr: doc. 2, 10 14, 17 att), sia attraverso la produzione dei contratti (cfr: doc. 3, 11, 15, 18), con cui si dava atto dell’avvenuta cessione del credito risultante dalle fatture, contratti sottoscritti dal Rigo, tale circostanza non risulta specificamente contestata dal convenuto. Parte attrice ha provato, inoltre, di aver corrisposto le somme portate dalle fatture per effetto della conclusione del contratto di anticipazione fatture. Anche in tal caso la prova è documentale essendo costituita dalle contabili bancarie (cfr: doc. 7, 12, 16, 19). Il convenuto non ha specificamente contestato che le somme fossero accreditate, ma si limitato a contestare che le contabili fossero idonee a provare il credito in quanto non vi era prova di spedizione ed in quanto le scritture contabili possono fare prova solo fra imprenditori nei rapporti commerciali. pagina http://bit.ly/1jrcbza 8 di 15 Tali contestazioni non sono fondate, atteso che la mancata prova dell’invio è irrilevante, tenuto conto che il convenuto non ha neppure allegato che la società aveva contestato tempestivamente gli estratti conto su cui tali contabili venivano riportate (cfr: doc. 34 att.). Inoltre improprio è il richiamo all’art. 2709 c.c., atteso che nel caso di specie si applica la legge bancaria e la normativa in materia di conto corrente tra cui gli artt. 1832 e 1857 c.c., in relazione alla quale, secondo la prevalente opinione giurisprudenziale, a prescindere che si tratti di un imprenditore o di un privato, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, la contabile bancaria assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idonea a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente. Non solo ma la giurisprudenza ha sottolineato che la banca ha onere di provare il proprio credito attraverso le scrittura contabili, principio questo che si desume da numerose massime della Suprema Corte (ex multis Cass. 1842/11). Parte attrice ha, poi, provato che il Rigo aveva chiesto di prorogare il termine di pagamento sebbene le fatture fossero già state pagate dai clienti direttamente alla società Figli di Rigo Andrea su altra banca. Sul punto il Rigo non ha contestato specificamente la circostanza, ma si è limitato a disconoscere la sottoscrizione sui documenti prodotti da parte attrice sub 4 e 6. Peraltro, pur non potendosi utilizzare tali documenti non essendo stata richiesta verificazione ed essendo emerso nel corso delle prove orali che gli stessi erano stati sottoscritti dal Codognotto (cfr: test. Suriano), tuttavia il Rigo non ha né specificamente contestato né disconosciuto il documento prodotto da parte attrice sub 5 cioè la lettera datata 20 maggio 2009 in cui lo stesso scriveva “con la presente vi chiediamo di prorogare i finanziamenti sottoelencati di 30 giorni”, tra cui comparivano le fatture oggetto del presente giudizio. Pertanto parte attrice ha provato che il Rigo aveva chiesto una proroga, ben sapendo che le fatture erano già state pagate su altre banche come provato dalle dichiarazioni dei testi attori Savoldelli e Fissolo i quali confermavano i documenti e-mail 8-9-13 contestati dal convenuto (cfr: test. Salvoldelli e Fissolo, doc. 8-9-13). pagina http://bit.ly/1jrcbza 9 di 15 D’altra parte lo stesso convenuto affermava che risultava alla parte convenuta che “a partire dagli anni novanta ed anche nel periodo oggetto di causa, fosse prassi comune per i debitori esteri pagare le fatture su banche presso le quali intrattenevano rapporti, attese le facilitazioni per commissioni, fidi, remote banking etc. Ciò avveniva molto spesso anche quando i clienti esteri erano informati delle cessioni e le fatture stesse riportavano l’indicazione di uno specifico istituto bancario dove effettuare il pagamento. Avveniva quindi molto spesso che fatture cedute venissero pagate su banche diverse da quelle cessionarie e poi la in allora Figli di Rigo Andrea spa provvedeva a trasferire i relativi fondi alla banca cessionaria”. (cfr: comparsa costitutiva Rigo pag. 14-15). Trattasi di una vera e propria ammissione circa le modalità con cui il Rigo operava nei confronti delle banche, modalità tali da poter comportare un danno diretto alle banche che avevano anticipato somme su fatture come è avvenuto nel caso di specie. Pertanto, alla luce di tali elementi si deve ritenere pienamente provata la condotta illecita del Rigo, il quale aveva chiesto di scontare fatture, facendo accreditare l’importo a favore della società, chiedendo una proroga nella restituzione, ben sapendo che i clienti avrebbero potuto pagare e nel caso di specie avevano già pagato dette fatture su altra banca e non avendo alcuna intenzione di accreditare le somme ricevute dai clienti alla Cassa di risparmio di Fossano. Ed il danno non costituisce un danno riflesso, bensì un danno diretto, atteso che la società si è avvantaggiata della condotta illecita dell’amministratore con la conseguenza che nessun pregiudizio aveva patito il patrimonio sociale, mentre un pregiudizio aveva patito la banca che aveva anticipato una somma che, scientemente, l’amministratore Rigo aveva distratto seppure nell’interesse della società, ma a danno della banca. Per quanto concerne l’obiezione del convenuto fatta propria anche dai terzi chiamati, secondo cui la domanda attorea sarebbe inammissibile, trattandosi di un semplice inadempimento contrattuale, osserva il Collegio che se è vero che secondo l’interpretazione prevalente della giurisprudenza di legittimità l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può, di per sè, implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro pagina http://bit.ly/1jrcbza 10 di 15 contraente, secondo la previsione dell'art. 2395 cod. civ., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi, come si evince, fra l'altro, dall'utilizzazione dell'avverbio "direttamente", il quale esclude che detto inadempimento e la pessima amministrazione del patrimonio sociale siano sufficienti a dare ingresso all'azione di responsabilità (21130/08) è, altresì, vero che la lettura della motivazione integrale delle sentenze consente di affermare che può ravvisarsi una responsabilità degli amministratori qualora sia loro imputabile una condotta dolosa e colposa che abbia provocato direttamente un danno al creditore. E’ ciò è ravvisabile nella condotta del Rigo avendo egli posto in essere una condotta volta ad ottenere un credito dalla banca con l’intenzione di non onorarlo. Né rileva la circostanza che dell’inadempimento risponda anche la società alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la società, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa ed a tale responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 c.c. (Cass 25946/11, 8306/11,7534/91). Pertanto, deve ritenersi pienamente provata la responsabilità del Rigo. Il convenuto contestava l’esistenza del danno assumendo che la banca si era insinuata al passivo. Tale asserzione non è fondata, atteso che il danno è certo ed è pari all’importo anticipato ed è imputabile alla condotta del Rigo. D’altra parte il curatore del Fallimento Figli di Rigo Andrea precisava che “le probabilità di soddisfare i creditori sono remote”, evidenziando che il passivo era di oltre trenta milioni di pagina http://bit.ly/1jrcbza 11 di 15 euro, la somma recuperata era di soli duecentomila euro e che sebbene fossero state impostate cause aventi ad oggetto l’azione revocatoria nei confronti delle banche per una somma di oltre quattro milioni di euro, tuttavia due di queste cause si erano chiuse con importi modesti nell’ordine di trentamila euro del tutto insufficienti a soddisfare i creditori chirografari considerato che l’importo dei crediti privilegiati era di circa tre – quattro milioni di euro (cfr: test. Dr. Nada). Il convenuto ed i terzi chiamati eccepivano il concorso di colpa della banca per non aver agito quanto la società era ancora in bonis. Sul punto rileva il Collegio che nessuna colpa può imputarsi alla banca, in quanto, a parte l’ovvia considerazione che, come rilevato dalla banca, se il debitore vuole pagare, lo può e lo deve fare indipendentemente dalle iniziative processuali del creditore, la banca aveva esercitato il diritto di recesso in data 20 marzo 2009 (cfr: doc. 21 att) chiedendo il pagamento a cui la società non aveva ottemperato. D’altra parte solo in epoca successiva e cioè nel maggio 2009 la banca veniva a conoscenza che il Rigo si era fatto pagare le fatture scontate su altra banca, pregiudicando così i diritti della banca stessa. Né vi sono elementi che consentano di affermare che qualora la banca avesse agito nel 2009 avrebbe recuperato in tutto od in parte il proprio credito, anzi, vi sono elementi di segno contrario, considerato l’enorme passivo della società la quale falliva il 6 aprile 2010, società che, come emerge dalla relazione del dr. Nada depositata in giudizio, non aveva neppure tenuto con regolarità le scritture contabili (cfr: relazione in atti). Alla luce di tali argomentazioni deve ritenersi provata la responsabilità di Rigo Andrea per il danno arrecato con la propria condotta alla banca, danno quantificato in € 77.650,00 a cui, trattandosi di un debito di valore, devono aggiungersi rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata, dalla sentenza di fallimento alla data della presente sentenza, liquidati in € 10.675,97. L’importo riconoscibile complessivo ammonta quindi ad € 88.325,97 * pagina http://bit.ly/1jrcbza 12 di 15 La domanda di Rigo Andrea nei confronti di Codognotto e Beozzo non è fondata. Infatti osserva il Collegio che se è vero che in astratto i predetti avevano gli stessi poteri del Rigo, tuttavia essi non si occupavano di amministrazione. Lo stesso Rigo ha, infatti, confessato che nell’ambito della società ciascuno degli amministratori aveva sempre operato in settori separati e che Codognotto e Beozzo firmavano solo quando lui non c’era, che il personale amministrativo e contabile operava secondo le direttive del Rigo e che il Codagnotto aveva sempre gestito il settore commerciale relativo al mercato italiano (cfr: interrogatorio formale Rigo). Circa le altre dichiarazioni del Rigo, a sé parzialmente favorevoli, le aggiunte alla confessione (ad esempio con riferimento al capo 1) sono state contestate, con la conseguenza che devono essere semplicemente valutate come elementi di prova, elementi che consentono di affermare la responsabilità esclusiva del Rigo. Infatti la teste Suriano riferiva testualmente “Il signor Rigo si occupava di amministrazione, il signor Beozzo e Codagnotto del commerciale Io ero impiegata contabile. I rapporti li avevo prevalentemente con il Rigo .. I rapporti con la Cassa di Risparmio di Fossano li teneva il signor Rigo Andrea. … lui era il responsabile amministrativo” e, pur confermando che avevano tutti e tre la firma con le banche, precisava che i rapporti li teneva il Rigo e che “quasi tutto per quanto riguarda le banche era fatto secondo le direttive del Rigo”. Tali dichiarazioni venivano confermate dalla testimonianza della teste Franchi, la quale affermava che era il Rigo ad occuparsi dell’amministrazione ed a tenere rapporti con le banche, mentre Beozzo e Codognotto si occupavano delle vendite, che era il Rigo a dare direttive e gli altri due firmavano solo quando non c’era il Rigo e vi era un’urgenza. Pertanto si deve ritenere provato che i predetti Beozzo e Codognotto non assumevano alcuna decisione in relazione ai rapporti ed ai contratti bancari, nonostante che occasionalmente potessero sottoscrivere le richieste, sottoscrizione effettuata senza entrare nel merito delle stesse. Pertanto le dichiarazioni concordi delle due testimoni provano che ogni decisione amministrativa e relativa ai rapporti con le banche era assunta dal Rigo. Né costui, a parte pagina http://bit.ly/1jrcbza 13 di 15 generiche affermazioni, ha dimostrato di aver messo a conoscenza gli altri amministratori delle sue scelte. Ed in mancanza di prova di un coinvolgimento degli altri amministratori nella scelta di chiedere un’anticipazione fatture alla banca attrice, appropriandosi poi della somma a scapito della banca stessa, la domanda del Rigo nei confronti dei predetti deve essere respinta. Né la prova può desumersi dal fatto che due richiesta di proroga le avesse sottoscritte il Codognotto, atteso che la sottoscrizione del documento non dimostra che il predetto fosse consapevole della condotta dolosa posta in essere dal Rigo ai danni della banca, non risultando provato che egli fosse consapevole che le fatture erano già state pagate presso altra banca e che le somme non erano state bonificate alla Cassa di Fossano. Infine non vi è alcun elemento a carico del Beozzo. La responsabilità del Rigo deve ritenersi, quindi, esclusiva. * Conformemente ai principi di soccombenza parte convenuta deve essere tenuta al pagamento delle spese di causa sostenute da parte attrice e dai terzi chiamati. Tali spese, considerato il grado di difficoltà della causa, l’entità delle attività processuali svolte ed ogni altro elemento di determinazione (tra cui l’effettivo valore della causa), vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 140/12. In particolare per quanto concerne parte attrice, le fasi introduttiva, di studio e decisoria, vengono liquidate ai valori medi, mentre la fase istruttoria ai valori medi aumentati del 20% in considerazione della particolare difficoltà a richiedere documentazione alle imprese estere. Per quanto concerne Codognotto ai valori medi per tutti le fasi. Infine per quanto concerne Beozzo ai valori medi le fasi introduttiva di studio e decisoria ed ai valori medi ridotti del 20% la fase istruttoria non avendo chiesto prove, ma essendosi limitata a contrastare con argomentazione le richieste avversarie. P.Q.M. IL TRIBUNALE DI TORINO, definitivamente pronunciando; pagina http://bit.ly/1jrcbza 14 di 15 respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione, nel contraddittorio delle parti; - dichiara tenuto e condanna RIGO ANDREA al pagamento in favore di CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA della somma di € 88.325,97, oltre ad interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo; - respinge le domande proposte da RIGO ANDREA nei confronti di BEOZZO ROBERTO e CODOGNOTTO CLAUDIO; - dichiara tenuto e condanna RIGO ANDREA al pagamento in favore di CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SPA delle spese processuali, che liquida in complessive € 8.700,00 (di cui € 800,00 per esposti), oltre a CPA ed IVA come per legge - dichiara tenuto e condanna RIGO ANDREA al pagamento in favore di CODOGNOTTO CLAUDIO delle spese processuali, che liquida in complessive € 7.540,00 (di cui € 40,00 per esposti), oltre a CPA ed IVA come per legge - dichiara tenuto e condanna RIGO ANDREA al pagamento in favore di BEOZZO ROBERTO delle spese processuali, che liquida in complessive € 7.100,00, oltre a CPA ed IVA come per legge Così deciso dalla prima sezione civile in data 11 ottobre 2013 IL PRESIDENTE dott.a Silvia VITRO’ IL GIUDICE ESTENSORE dott.a Maria Dolores GRILLO pagina http://bit.ly/1jrcbza 15 di 15
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