pensione di reversibilità i conviventi

Notizie
Primo Piano
12
Matrimonio gay:
impossibile e non necessario
Il “matrimonio” omosessuale non può esistere giuridicamente e non è necessario
praticamente. Secondo la Costituzione, in Italia non si può introdurre il matrimonio
gay: ma non per questo gli omosessuali sono discriminati nei loro diritti fondamentali, nonostante le chiacchiere che si sentono in giro. Essi non hanno la capacità
giuridica di accedere al matrimonio, proprio a motivo della condizione che vivono.
E ciò in rispetto al principio di uguaglianza. A seguire una scheda elenca i diritti
che comunque le coppie conviventi (gay o etero) hanno: per cui il matrimonio gay
non è neanche sostanzialmente necessario.
N
el nostro ordinamento la convivenza
è solo tollerata. La
Costituzione italiana
prevede all’art. 29 solo il matrimonio “naturale”, tra uomo
e donna. Tutte le altre convivenze – eterosessuali o omosessuali che siano – sono solo
tollerate dallo Stato, che ai
conviventi non riconosce diritti
particolari. Il vigente assetto
costituzionale è quindi pro
matrimonio, anche se ci sono
una ventina di eccezioni in leggi che già danno ai conviventi
molti diritti (si veda la scheda
seguente).
La maggior tutela del matrimonio è dovuta al fatto che i
coniugi si assumono particolari doveri che si riverberano
positivamente sulla collettività: “l’obbligo reciproco alla
fedeltà, all’assistenza morale
e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia
e alla coabitazione. Entrambi i
coniugi sono tenuti, ciascuno
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità
di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni
della famiglia” (art. 143 cc).
Gli omosessuali che non possono sposarsi sono discriminati nei loro diritti fondamentali? No: i diritti fondamentali
sono quei diritti che devono
essere riconosciuti alla per-
sona in quanto persona, cioè
al di là del suo credo, età, sesso, razza, stato di salute, ecc.
per esempio il diritto alla vita,
alla libertà, all’educazione. I
diritti fondamentali vengono
riconosciuti – e non attribuiti –
dallo Stato. Gli altri diritti sono
accessori e sussistono qualora
si verifichino delle circostanze
Ai coniugi sono
riconosciuti dei diritti
perché si assumono
dei doveri che hanno
un’utilità per tutta
la società, innanzi
tutto nel generare
ed educare nuovi
cittadini.
determinate dalle norme giuridiche (ad es. il diritto di voto
al raggiungimento della maggiore età). La mancata attribuzione di un diritto accessorio non intacca la dignità
umana (ad es. non attribuire al
14enne il diritto al voto non lo
discrimina in quanto persona).
Il diritto di coniugio non è un
diritto fondamentale: l’incapace che non è in grado di esprimere un consenso valido, per
esempio, non viene leso nella
sua dignità sebbene non abbia
il diritto di sposarsi.
Il principio di uguaglianza vuole che situazioni uguali siano
trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. A tutti gli uomini devono
essere riconosciuti gli stessi
diritti fondamentali perché tutti uguali, in quanto tutti gli
Notizie
Primo Piano
13
I diritti fondamentali
dei gay non sono lesi
in alcun modo, dal
vigente ordinamento.
uomini hanno la medesima
natura umana; ma devono essere attribuiti diritti accessori
diversi perché tutti diversi per
età, responsabilità, condizioni
di salute, formazione, condizioni sociali… sarebbe ingiusto far pagare a tutti le tasse in
modo uguale!
Agli omosessuali è negato il
diritto accessorio di coniugio
perché non sono “capaci”- in
senso tecnico–giuridico - di
contrarre matrimonio.
Infatti, il matrimonio ha tre fini
naturali: l’amore vicendevole dei coniugi, la procreazio-
ne e l’educazione dei figli. Su
tutti e tre questi fini il diritto
positivo si pronuncia, anche
sul fine c. d. unitivo: ad es. è
previsto l’obbligo di fedeltà
dei coniugi, e la fedeltà è un
effetto dell’amore. Ora: un elemento necessario dell’amore
è la complementarità. Tale requisito comporta che le due
persone unite nel matrimonio
siano differenti (appunto “etero”) e non uguali (“omo”). Gli
omosessuali sono incapaci di
un amore complementare, non
solo da un punto divista fisico
– che è evidente – ma anche
da un punto di vista psichico:
la sessualità non si riduce alla
genitalità e comporta delle differenze oggettive tra maschio
e femmina che sono, appunto,
complementari.
Inoltre le coppie omosessuali
non possono fisiologicamen-
te, naturalmente e necessariamente avere figli (le coppie
eterosessuali sterili o infertili
sono solo patologicamente ed
eventualmente, impossibilitate). Lo Stato disciplina una relazione che per sua natura non
potrà dare figli: il matrimonio
omosessuale non può contribuire a perpetuare la vita di
una nazione.
Inoltre, in merito all’educazione dei figli, esistono una sessantina di studi scientifici pubblicati negli ultimi vent’anni
che provano che i figli affidati
a coppie omosessuali hanno
una probabilità molto più alta
di soffrire di gravi disturbi psicologici, di avere un’autostima
bassa, una maggiore propensione alla tossicodipendenza,
ad autolesionarsi, minori successi scolastici e una maggior
inclinazione alla violenza.
Diritti che l’ordinamento attribuisce al convivente.
Alcuni diritti sono peculiari del rapporto matrimoniale e perciò non sono riconosciuti ai conviventi. Per esempio la Corte costituzionale [461/2000] ha negato loro la pensione di reversibilità
perché non è un diritto fondamentale e la sua concessione esige certezza di rapporto che solo
il matrimonio può dare.
Molti altri diritti, però, sono di fatto riconosciuti dal diritto comune o dalla giurisprudenza.
Ecco l’elenco di tutti i casi in cui il convivente è equiparato al coniuge:
‡ possibilità di scelta tra regime di comunione o
separazione dei beni, con scrittura privata attraverso la contestazione dei beni:
33.305 del 2002). Oltre a questo nulla vieta di
stipulare polizze sulla vita il cui beneficiario è
l’altro convivente;
‡ diritto d’uso dell’abitazione (affitto o proprietà)
per convivente superstite o per cessata convivenza: il subentro automatico è permesso dalla legge (D.m. 30/06/94) e dalla giurisprudenza (C. Cost. 404/88;166/98; 559/89; Cass. n.
100.034 del 2000);
‡ possibilità che sia il convivente a decidere per
interventi clinici quando l’altro convivente è impossibilitato a prendere autonome decisioni:
c’è già l’istituto dell’amministratore di sostegno
(legge 6/2004). Tra l’altro è bene ricordare che
nel caso in cui Tizio non è più capace di intendere e volere e non è stato nominato né un
tutore, né un amministratore di sostegno, sulle
cure decide solo il medico – ed eventualmente
il magistrato chiamato a intervenire – nemmeno il coniuge;
‡ donazione testamentaria (il beneficiario può
essere chiunque);
‡ nella successione il convivente concorre con
figli di precedente matrimonio, o coniuge divorziato (C. Cost. 23/10/2000) e con gli ascendenti;
‡ la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale in caso di morte del convivente per
il fatto illecito di terzi (Cass. nn. 2.988 del 1994;
‡ legge n. 91/99 sui trapianti: obbligo del medico
di informare anche il convivente del quadro clinico del compagno trapiantato. Il medico inoltre può chiedere a lui il permesso per l’espianto
dal compagno morto;
Primo Piano
Notizie
14
‡ assicurazioni: già ora le casse sanitarie professionali o le agenzie assicurative permettono che il beneficiario della polizza (vita, infortuni
etc.) sia chiunque;
‡ il convivente può astenersi dal
deporre contro il partner (art. 199
cpp.); e può chiedere la grazia (art.
681 cpp.)
‡ per gli abusi tra conviventi c’è già
equiparazione legale con i coniugi
(art. 572 c.p.)
‡ la corresponsione della pensione
di guerra (l. 313/1968) e l’assistenza economica per i figli naturali che
il padre, caduto in guerra, non ha
potuto riconoscere (l. 356/1958);
‡ le prestazioni assistenziali fornite
dai consultori (l. 405/1975);
‡ il permesso per il convivente di uscire dal carcere, in caso d’imminente pericolo di vita del
partner (art. 30, l. 354/1975);
‡ il diritto ai colloqui in carcere (ibidem);
‡ la partecipazione ai procedimenti abortivi (art.
5, l. 194/1978);
‡ l’adozione nei casi speciali per i non coniugati
(art. 44, l. 184/1983);
‡ la remunerazione per il lavoro continuativamente prestato nell’impresa familiare (art. 230
bis c.c.);
‡ gli strumenti posti a tutela delle lavoratrici madri (d. lgs. 151/2001) e i sussidi di disoccupazione per le madri di famiglia, previsti dalle amministrazioni locali;
‡ tre giorni annui di permesso lavorativo per malattia o decesso del convivente (l. 53/2000);
‡ i congedi per l’assistenza ai figli naturali (ibidem);
‡ il convivente allontanato dall’abitazione familiare si vede riconosciuto un diritto di possesso
azionabile, anche se non equipollente al diritto
di proprietà del partner;
‡ a prescindere dalla titolarità, la Corte Costituzionale ha stabilito l’assegnazione della casa al
genitore affidatario dei figli (o al genitore presso cui i figli sono collocati prevalentemente, in
caso di affidamento condiviso): sent. 166/1998;
‡ l’assegnazione dell’alloggio nelle case di edilizia popolare: Corte Cost., sent. 559/1989;
‡ equiparazione alla famiglia legittima in relazione alla fattispecie penale di maltrattamenti (art.
572 c.p., già ante riforma); analogamente la l.
154/2001 sugli abusi familiari prevede l’allontanamento del convivente la cui condotta pregiudichi il nucleo familiare, e la sua eventuale
condanna al versamento di un assegno di mantenimento (ordini di protezione: artt. 342-bis e
ter c.c.);
‡ sussistono incompatibilità per i magistrati, ai
sensi della legge sull’ordinamento giudiziario
(r.d. 12/1941, così come applicato nelle apposite Circolari);
‡ l’accesso alla fecondazione artificiale (art. 5, l.
40/2004): tra l’altro la facilità di aggirare il divieto
di fecondazione eterologa permette già ora alle
coppie omosessuali di avere un loro figlio (loro
per metà almeno, dal punto di vista genetico)
senza bisogno di chiedere l’accesso all’istituto
dell’adozione per le coppie omosessuali;
‡ la successione nella posizione di socio di cooperativa, se mancano figli minorenni (l. 179/1992);
‡ le elargizioni a conviventi di vittime del terrorismo o della criminalità organizzata (l. 302/1990);
‡ la Corte Costituzionale (sent. 377/1994) ha ammesso la successione legittima, cioè in assenza
di testamento, tra fratelli e sorelle naturali.
Ricordiamo infine l’art. 1322 c.c. in base a cui le
parti possono creare contratti non previsti dal Codice, e quindi regolare in modo atipico rapporti che
intercorrono tra di esse.
Tommaso Scandroglio