Regione Lombardia

D.d.U.O 5027 11/06/14
Decreto Dirigente Unità Organizzativa
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L’ESERCIZIO, LA
MANUTENZIONE, IL CONTROLLO E ISPEZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI
IN ATTUAZIONE DELLA DGR X/1118 DEL 20.12.2013
Le disposizioni sostituiscono quelle approvate
con decreto dirigenziale n. 6260 del 13 luglio 2012
Regione Lombardia
INDICE
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO
2. RICHIAMI DGR 1118
3. SCADENZIARIO
4. TARGATURA
5. CONTABILIZZAZIONE
6. LIBRETTO DI IMPIANTO
7. RAPPORTO DI CONTROLLO
Regione Lombardia
D.G.R. 1118
INTRODUZIONE
DGR 2601/2011 abrogata
DGR 1118/2014 (Targatura, nuovi libretti e rapporti di
controllo, rendimenti, controlli di efficienza energetica degli
impianti,
nuova
tempistica,
termoregolazione
e
contabilizzazione del calore…)
DDUO 6260, emanato a seguito della DGR 2601, non
ancora abrogato fino al 15 ottobre (allegati G/F…)
DDUO 5027 sostituirà il decreto 6260 entrerà in vigore dal
15 ottobre/2014
DDUO 6518 proroga delle scadenze al 15 ottobre
Regione Lombardia
RICHIAMO DGR 1118 /13
IMPIANTI SOGGETTI
Regione Lombardia
D.G.R. 1118
Richiamo impianti soggetti a DGR 1118
Gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione
invernale o estiva degli ambienti con o senza produzione di
acqua calda sanitaria costituiti da un generatore a
combustione di qualsiasi potenza
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a DGR 1118
Apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante
come stufe e caminetti:
se fissi e con somma delle potenza nominale del focolare >
5 kW (gli apparecchi devono essere a servizio della stessa
singola unità immobiliare).
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a DGR 1118
Impianti
di
climatizzazione
invernale
costituiti
esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari
termici la cui somma delle potenze termiche utili è >= 12
kW
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
impianti di climatizzazione estiva composti da una o più
macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche
utili è >= 12 kW
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
le sottostazioni collegate alle reti di teleriscaldamento
gli impianti cogenerativi di qualsiasi potenza
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
Sono esclusi:
camini aperti
radiatori individuali
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
Sono esclusi:
cucine economiche
termocucine di qualsiasi potenza
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
Sono esclusi:
gli impianti termici civili inseriti in cicli di processo
impianti disattivati
Regione Lombardia
Richiamo impianti soggetti a dgr 1118
DEFINIZIONE DI IMPIANTO RISTRUTTURATO:
Insieme di opere che comportano la modifica o un
rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che
di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria la
trasformazione di un impianto termico centralizzato in
impianto termico individuale, nonché la risistemazione
impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di un
edificio a causa del distacco
Regione Lombardia
RESPONSABILITA’
DELL’ESERCIZIO
E
DELLA MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO TERMICO
IL MANUTENTORE e L’INSTALLATORE
Art. 14 DGR 1118
Regione Lombardia
D.G.R. 1118
MANUTENTORE E INSTALLATORE
Quali controlli ?
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e verifica
dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche
per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa
installatrice.
Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni, o
non siano più disponibili, devono essere eseguite conformemente
alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo
specifico modello elaborato dal produttore
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti
parti dell’impianto termico per i quali non siano disponibili né
reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite
secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative
Regione Lombardia
D.G.R. 1118
MANUTENTORE E INSTALLATORE
Quando i controlli
I controlli devono essere realizzati:
a)all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura
dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di
generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che
possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto
Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini della
tabella seguente,a far data dall’effettuazione dell’ultimo controllo,
o secondo le eventuali indicazioni dell’installatore e/o manutentore
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D.G.R. 1118
MANUTENTORE E INSTALLATORE
Quando i controlli
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D.G.R. 1118
MANUTENTORE E INSTALLATORE
Quando i controlli
Regione Lombardia
D.G.R. 1118
MANUTENTORE e INSTALLATORE
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell’ambito delle
rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono
indicare:
a. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita
l’impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per
garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
b. la frequenza delle operazioni se maggiori di quanto previste
Tali indicazioni devono essere consegnate al committente o all’utente
in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del
progettista dell’impianto e indicando in dettaglio i motivi.
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IL MANUTENTORE
i controlli di efficienza energetica
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione
e verifica, si effettua un controllo di efficienza energetica
riguardante:
1. il controllo del sottosistema di generazione (misura del
rendimento di combustione)
2. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di
regolazione della temperatura centrale e locale nei locali
climatizzati;
3. la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di
trattamento dell’acqua, dove previsti.
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D.G.R. 1118
IL MANUTENTORE
Il rendimento di combustione
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D.G.R. 1118
IL MANUTENTORE
In caso di rendimento inferiore
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e
manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori
ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni,
devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo.
Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese,
un’ulteriore verifica da parte dell’Autorità competente, tale scadenza
viene sospesa fino all’ottenimento delle risultanze di tale verifica.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo,
siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati
sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo
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IL MANUTENTORE
macchine frigorifere
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso
delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei
parametri che caratterizzano l’efficienza energetica (COP / GUE / EER)
sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di
collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto,
devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza
del 5 per cento.
Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non
siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa
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D.G.R. 1118
RESPONSABILITA’
DELL’ESERCIZIO
E
DELLA MANUTENZIONE
DELL’IMPIANTO TERMICO
IMPIANTO A BIOMASSA LEGNOSA
ART. 15
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IMPIANTO A BIOMASSA LEGNOSA
installatore
L’installazione di generatori di calore a biomassa legnosa, inseriti o
meno in impianti termici deve rispettare:
•D.M. 37/2008 e s.m.i
•UNI 10683
Al termine delle operazioni di installazione, l’installatore deve
effettuare una verifica di corretto funzionamento dell’impianto e
rilasciare le dichiarazioni di conformità riferite ai vari componenti
dell’impianto, compreso il sistema di evacuazione dei prodotti della
combustione, come previsto dal D.M. n.37 del 2008 e dalla norma
UNI 10683.
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IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA
produttore
Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa dovrà
indicare nel libretto per la corretta installazione, l’uso e la
manutenzione dell’apparecchio tutte le informazioni necessarie
affinché possano essere rispettati i livelli di efficienza e di emissione
dichiarati, con riferimento anche :
•alle caratteristiche del combustibile,
•alle corrette modalità di gestione del generatore,
•al regime di funzionamento ottimale,
•ai sistemi di regolazione presenti e alle configurazioni impiantistiche
più idonee,
•ivi compreso il limite minimo e massimo del tiraggio del sistema di
evacuazione dei fumi
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IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA
produttore
Il produttore del generatore di calore a biomassa legnosa deve
indicare il valore nominale del rendimento dell’apparecchio. I nuovi
apparecchi installati a partire dal 1 agosto 2014 dovranno rispettare i
valori minimi di rendimento riportati nella tabella
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IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA
Il manutentore
Periodicità delle manutenzioni:
A. Per generatori di calore di potenza termica nominale inferiore a
15 kW ogni 2 anni;
B. Per apparecchi di potenza termica nominale superiore o uguale a
15 kW ogni anno.
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IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA
Il manutentore
E’ inoltre richiesta la pulizia dei sistemi di evacuazione dei fumi con
periodicità almeno biennale
La fuliggine derivante dalla pulizia deve essere smaltita come rifiuto
solido urbano e non deve essere dispersa nell’ambiente.
Gli impianti termici, anche se costituiti esclusivamente da apparecchi
alimentati da biomassa legnosa, devono essere muniti di un “Libretto
di impianto”.
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SCADENZIARIO
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SCADENZIARIO
DAL 1° AGOSTO:
PORTAFOGLIO DIGITALE:
In occasione delle Manutenzioni Periodiche i contributi
dovranno essere pagati tramite il portafoglio digitale
NUOVI LIMITI DI RENDIMENTO:
Gli impianti a biomassa legnosa installati dal 1 agosto
2014 dovranno rispettare i nuovi valori minimi di
rendimento
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SCADENZIARIO
DAL 15 ottobre:
NUOVI MODELLI DI LIBRETTO E DI RAPPORTO
Anche per impianti a biomassa, condizionamento e
teleriscaldamento.
I nuovi modelli potranno comunque essere utilizzati, in
formato cartaceo, anche prima del 15 ottobre 2014, pur
se gli schemi inseriti nel Catasto verranno adeguati il 15
ottobre 2014;
AVVIO PROCESSO DI TARGATURA
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D.G.R. 1118
SCADENZIARIO
DAL 15 ottobre:
Manutenzione impianti termici a biomassa, impianti per
la climatizzazione costituiti da collettori solari o pompe di
calore>=12 kW e scambiatori delle reti di
teleriscaldamento.
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TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Regione Lombardia
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Tutti gli impianti termici, a partire dal 15 ottobre, dovranno
essere dotati della Targa Impianto, consegnata all’utente
finale dal manutentore, all’atto della prima manutenzione
utile, o dall’installatore, nel caso di impianti di nuova
installazione, o dall’ispettore, nel caso di ispezione.
L’applicazione della targa determina l’associazione univoca
del codice Targa Impianto con l’impianto termico stesso.
Regione Lombardia
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Le targhe sono distribuite a titolo gratuito dalle Autorità
competenti.
Gli stessi MANUTENTORI non possono chiedere maggiori
oneri all’utente finale per l’applicazione della Targa
Impianto.
Regione Lombardia
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
I generatori che sono al servizio di un unico sistema di
distribuzione operano come unico impianto termico e
devono essere censiti attraverso un’unica Targa impianto,
pur se alimentati da generatori e vettori energetici
differenti. Se i due impianti hanno solo il sistema di
rilevazione delle temperature sono da considerarsi due
impianti separati.
Gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o
parti limitate di un’unità immobiliare, come ad esempio le
stufe costituiscono un impianto separato rispetto
all’impianto termico che garantisce il servizio all’intera unità
immobiliare o all’intero edificio, in caso
impianto
Regionedi
Lombardia
centralizzato.
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Sono invece considerati come un unico impianto termico i
generatori a servizio della medesima unità immobiliare non
collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio,
gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermi.
In questi casi verrà attribuita un’unica Targa Impianto.
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TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Le targhe sono raccolte in plichi, ogni plico è composto da
51 targhe.
Al plico è attribuita una codifica facente parte del codice
Targa Impianto e che consente l’associazione univoca di
ogni Targa Impianto al plico di origine.
La singola Targa Impianto è prodotta in n. 3 copie, di cui una
dovrà essere apposta sul generatore principale, che
coincide con quello alimentato da combustibile fossile
seguendo l’ordine metano, gpl, gasolio.
Le altre due copie sono conservate a cura del responsabile
di impianto
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TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Per impianti installati in centrale termica, Il responsabile
dell’impianto deve applicare in corrispondenza dell’ingresso
idoneo cartello, su cui riportare :
1.
2.
3.
4.
5.
Nominativo del responsabile con il codice registrazione
Nominativo del conduttore con il codice registrazione
Periodo e orario di funzionamento
Una Copia della targa impianto
Recapiti e numeri utili
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TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Ogni Targa Impianto è corredata da due matrici contenenti il
codice identificativo univoco dell’impianto termico, da
apporre sul nuovo Libretto di Impianto e sul Rapporto di
Controllo Tecnico redatti in occasione delle attività che
generano la targatura dell’impianto.
L’eventuale smarrimento di targhe consegnate è segnalato
direttamente dall’operatore attraverso apposita funzione sul
portale web. Tale operazione annulla la validità dei codici
targa indicati che non potranno più essere utilizzati per la
targatura degli impianti.
Regione Lombardia
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
La composizione del codice Targa Impianto è generica e non
identifica l’Autorità Competente né il territorio comunale in
cui è ubicato l’impianto targato, pertanto è utilizzabile
indistintamente su tutto il territorio regionale.
Le targhe non possono essere trasferite da un manutentore,
installatore o ispettore ad altri operatori.
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TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Il codice Targa Impianto è collegato all’impianto fino alla sua
rottamazione o ristrutturazione.
Il cambio di combustibile utilizzato da un impianto termico
rientra nella fattispecie di assegnazione di una nuova Targa
Impianto.
La sostituzione di un generatore non richiede la
sostituzione.
In caso di ristrutturazione il codice cambia e la targa va
sostituita
Regione Lombardia
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
Per impianti installati in centrale termica, il responsabile
deve applicare, in corrispondenza dell’ingresso della
centrale, idoneo cartello, non deteriorabile, su cui siano
riportate le seguenti informazioni:
1. il nominativo del Responsabile dell’impianto con il
relativo codice di registrazione a CURIT;
2. il nominativo del Conduttore, se previsto, con il relativo
codice di registrazione a CURIT;
3. il periodo e l’orario di funzionamento dell’impianto;
4. una copia della Targa Impianto;
5. recapiti e numeri utili.
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TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
La Targa Impianto ha la forma di un rettangolo, i cui lati
misurano rispettivamente 50 mm e 65 mm. Ciascuna Targa
impianto è personalizzata con l’aggiunta del codice
identificativo univoco dell’impianto termico ed un QR Code.
La presenza del QR Code, ovvero un codice grafico
bidimensionale che contiene informazioni e/o collegamenti
web, è previsto al fine di semplificare l’acquisizione delle
informazioni relative all’impianto termico tramite idonea
apparecchiatura elettronica
La Targa Impianto è realizzata su materiale adesivo con
sistema che ne evita l’asportazione integra per un
successivo riutilizzo.
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.
TARGATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI
E’ possibile trovare , in occasione della prima manutenzione
o installazione un impianto targato.
Pertanto fino alla verifica in fase di sopralluogo non è
possibile assegnare con certezza una targa impianto.
Le imprese dovranno inviare allo sportello caldaie della
Provincia di Lecco via mail o via fax la richiesta, completa
dei dati dell’impresa, delle targhe.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
A seguito della installazione di sistemi di contabilizzazione
del calore e/o di termoregolazione è richiesta la
trasmissione della scheda tecnica di cui all’Allegato 4.
Tale scheda deve essere inviata all’Autorità Competente
attraverso la procedura di trasmissione disponibile nel
Catasto.
La trasmissione avviene a cura del responsabile
dell’impianto, se questi rientra tra le figure di Terzo
Responsabile o Amministratore di Condominio, a cura
dell’installatore negli altri casi.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
Nel
caso
sia
attestata
l’impossibilità
tecnica
dell’installazione, la suddetta scheda deve essere trasmessa
entro e non oltre la data di scadenza prevista
(1/agosto/2014)
In caso siano redatte direttamente le schede del libretto di
impianto di cui all’Allegato 3 relative alla termoregolazione e
contabilizzazione, la scheda di cui all’Allegato 4 può non
essere trasmessa.
Oltre alla scheda di cui sopra, il tecnico deve consegnare al
responsabile dell’impianto una relazione descrittiva del
sistema di termoregolazione e contabilizzazione.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
Gli edifici costituiti da un’unica o da più unità immobiliari,
gestiti da un unico soggetto utilizzatore, a qualsiasi titolo,
serviti da un unico impianto centralizzato sono esentati
dagli obblighi di contabilizzazione del calore.
Tale esenzione resta in essere finché sussiste lo stato di
fatto e di diritto sopra specificato.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
La contabilizzazione dei singoli consumi può essere affidata
ad un soggetto terzo ma la responsabilità relativa alla
corretta gestione del sistema rimane in capo al responsabile
dell’impianto.
L’eventuale soggetto terzo a cui viene affidata la
contabilizzazione deve informare in modo adeguato il
responsabile dell’impianto in merito ai costi connessi a tale
attività, ai relativi obblighi e agli adempimenti necessari
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
Il responsabile dell’impianto è tenuto a fornire agli utenti
informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del
sistema di termoregolazione e contabilizzazione, produrre
un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche
di quelle accessorie, ed un prospetto a consuntivo.
I consuntivi delle spese approvati devono essere conservati
per almeno cinque anni. Inoltre il responsabile è tenuto ad
attivarsi per verificare casi di consumi anomali o di
malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad
informare il responsabile dell’impianto, o eventualmente il
terzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propria
proprietà che coinvolgono l’impianto di distribuzione del
calore, come ad esempio la sostituzione di singoli caloriferi
o lo spostamento degli stessi.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
Le modalità di riparto delle spese per il riscaldamento ed, in
particolare, l’eventuale introduzione di correttivi per ridurre
i costi che gravano sugli utenti delle unità immobiliare più
svantaggiate, a causa della loro esposizione, costituiscono
una scelta autonoma del condominio e devono essere
approvate dalla relativa assemblea.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
I sistemi di contabilizzazione dei consumi energetici di
ciascuna utenza, basati su apparecchi contaore che
registrano la durata dell’attivazione del riscaldamento da
parte dell’utente non rispondono perfettamente all’art. 9,
comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006.
Si ritiene tuttavia che tali sistemi siano comunque idonei se
strutturati in modo da poter determinare il consumo di
ciascuna utenza.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
Resta inteso che alla prima occasione di ristrutturazione
dell’impianto termico debba essere installato un sistema
che consenta di contabilizzare il calore erogato e non
semplicemente le ore di attivazione.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
Si fa presente, inoltre, che l’art. 9, comma 3, della Legge
Regionale n. 5 del 31 luglio 2013 ha disposto che le sanzioni
per il mancato rispetto dell’obbligo di installazione dei
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
non possano essere applicate fino al 31 dicembre 2016. Si
da atto, pertanto, che eventuali inadempimenti possono
essere fatti rilevare dall’Autorità Competente ma non danno
luogo a sanzioni.
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Termoregolazione e contabilizzazione del calore
allegato 4
Queste ultime possono essere applicate dal 1° gennaio
2017, ma solo per inadempimenti riscontrati a decorrere
dalla stessa data.
Conseguentemente, il mancato rispetto del suddetto
obbligo non comporta, fino alla suddetta data, la decadenza
automatica del ruolo di Terzo Responsabile prevista
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
Regione Lombardia
Nuovi libretti di impianto allegato 2
I nuovi modelli di libretto di impianto entreranno in vigore a
partire dal 15 ottobre 2014
Fino a tale data resteranno in vigore gli attuali modelli,
approvati con D.d.U.O. n. 6260/2012. I nuovi libretti di
impianto (allegato 2) dovranno essere consegnati al
cittadino, responsabile dell’impianto, in occasione della
prima manutenzione utile e comunque in caso di nuova
installazione
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
Oltre alle informazioni previste dal Decreto ministeriale 10
febbraio 2014 contengono altri importanti dati funzionali
alla migliore gestione dei catasti regionali (Cened, Registro
Sonde Geotermiche, ecc):
la Targa dell’impianto;
i dati catastali dell’edificio in cui è ubicato l’impianto
termico;
i riferimenti all’Attestato di Prestazione Energetica
(ACE/APE) eventualmente presente;
il punto di riconsegna combustibile (PDR);
il punto di riconsegna energia elettrica (POD).
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
per PDR vuol dire “punto di riconsegna del gas” ed è un
codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico
sulla rete in cui il gas naturale viene consegnato dal
fornitore al cliente finale.
Il codice PDR non cambia anche se si cambia fornitore del
gas oppure nei casi si effettuino volture o subentri; esso
solitamente si trova nella prima pagina della bolletta del gas
(sezione dati generali).
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
Il codice POD è un codice composto da lettere e numeri che
identifica in modo certo il punto fisico sul territorio
nazionale in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e
prelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisico
sulla rete di distribuzione, il codice non cambia anche se si
cambia fornitore.
È facile da individuare poiché inizia con “IT” ed è composto
da 14-15 caratteri, solitamente si trova nel primo foglio
della bolletta della luce sotto la voce: Dati di Fornitura.
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
Il manutentore, all’atto della prima manutenzione
successiva alla data di entrata in vigore, è tenuto a
compilare il nuovo libretto di impianto, a cui deve essere
allegato il vecchio libretto. I vecchi libretti vanno
conservati dal responsabile dell'impianto.
Il libretto deve essere aggiornato ad ogni manutenzione
relativamente alle sezioni 11, 12 e 14.
Il manutentore garantisce la corrispondenza tra quanto
riportato sul libretto di impianto e quanto presente nel
rapporto di prova e sul catasto CURIT.
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
Libretto di impianto è costituito dalle seguenti sezioni:
1. Scheda identificativa dell’impianto;
2. Trattamento acqua;
3. Nomina del terzo responsabile dell’impianto termico;
4. Generatori;
5. Sistemi di regolazione e di contabilizzazione;
6. Sistema di distribuzione;
7. Sistema di emissione;
8. Sistema di accumulo;
9. Altri componenti dell’impianto;
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
10. Impianto di Ventilazione meccanica controllata;
11. Risultati della prima verifica e delle verifiche
periodiche;
12. Interventi di controllo di efficienza energetica;
13. Risultati delle ispezioni effettuate dall’autorità
competente;
14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi.
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
E’ ovvio che un nuovo libretto non dovranno esserci tutte le schede.
Ad esempio in un libretto di un impianto termico termoautonomo
dovranno esserci solo le seguenti schede:
1.Scheda identificativa dell’impianto;
2. Trattamento acqua;
4. Generatori;
5. Sistemi di regolazione e di contabilizzazione;
6. Sistema di distribuzione;
7. Sistema di emissione;
11. Risultati della prima verifica e delle verifiche periodiche;
12. Interventi di controllo di efficienza energetica;
13. Risultati delle ispezioni effettuate dall’autorità competente;
14. Registrazione dei consumi nei vari esercizi.
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
La compilazione iniziale, comprensiva de risultati della
prima verifica, deve essere effettuata all’atto della prima
messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli
impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente
libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal
responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile
Regione Lombardia
Nuovi libretti di impianto allegato 2
La compilazione e l’aggiornamento successivo per le diverse parti del
libretto di impianto devono essere effettuate da :
scheda
responsabile
1
installatore
2,4,5,6,7,8,9,10
Responsabile
3
manutentore
11,12
ispettore
13
responsabile
14
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Nuovi libretti di impianto allegato 2
Scheda 2: trattamento acqua
ll DPR 59/09 - Obbligo trattamento acqua- art 4. comma 14:
Si rimanda alla nota Norma UNI CTI 8065 per le modalità di esecuzione
dei trattamenti.
Per quanto riguarda gli impianti di potenza superiore ai 350 kW restano
valide le indicazioni fornite dall’Articolo 5 comma 6 del DPR 412/93.
Regione Lombardia
Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3
Regione Lombardia
Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3
Analogamente al modello elaborato per il libretto di
impianto, anche i rapporti di controllo vengono recepiti
contenendo tutte le informazioni previste dagli allegati al
DM 10 febbraio 2014, alle quali sono state aggiunte
informazioni che Regione Lombardia ritiene fondamentali
rispetto ai propri sistemi informativi.
I modelli qui riportati entrano in vigore a partire dal 1°
agosto 2014 ( proroga ufficiosa 15 ottobre)
Regione Lombardia
Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3
Il manutentore è tenuto a compilare i nuovi modelli in
relazione alla tipologia di impianto sottoposto a
manutenzione.
Tipo 1A – Gruppi Termici;
Tipo 1B – Apparecchi a biomassa;
Tipo 2 – Gruppi Frigo;
Tipo 3 – Scambiatori;
Tipo 4 – Cogeneratori.
Regione Lombardia
Modelli di Rapporto di controllo Allegato 3
alcune norme di riferimento
Idoneità dei locali: UNI 7129-2
Idoneità aerazione: UNI 7129-2
Idoneità ventilazione: UNI 7129-2
Verifica idoneità sistemi fumari: UNI 7129-2; UNI 11071; UNI
10845
Verifica funzionalità sistemi fumari: UNI 10845
Tenuta impianto interno gas: prova 100mbar DM 96
Tenuta impianto interno esistente: UNI 11137
Verifica dimensionamento impianto interno: UNI 7129-1
Per impianti superiori a 35 kW applicare UNI 11528 al posto di
UNI 7129
Regione Lombardia
Si ringrazia per l’attenzione
Regione Lombardia