Pimus Ponteggi PPT - Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia

PIMUS - PONTEGGI
Dott. Giusti Daniele
USL 3 PT - 2014
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CSE - ponteggio
?
DLgs 81/08 e smi Art.92 comma 1 lettera e
… segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta […], le inosservanze alle disposizioni degli
articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del PSC …
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Art. 95. Obblighi DDL
[…]
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il
controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di
lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti
che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
[…]
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ALLEGATO XXII CONTENUTI MINIMI DEL PIMUS
1. Dati identificativi del luogo di lavoro;
2. Identificazione del datore di lavoro che procederà alle
operazioni di montaggio…
3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il
preposto, addetti alle operazioni di montaggio…
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4. Identificazione del ponteggio
autorizzazione ministeriale
• Deve essere presente sul cantiere
(assieme al disegno esecutivo, al
progetto quando previsto)
• Deve essere facilmente riconducibile al
ponteggio montato nel cantiere
(visibilità del marchio)
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Art. 131.(Autorizzazione alla costruzione ed
all’impiego)
• Si consente la possibilità di riferirsi anche alle norme
europee di settore per ottenere l’autorizzazione
ministeriale
• Si consente l’autorizzazione per ponteggi con una
distanza qualsiasi fra due montanti consecutivi a
condizione che le prove di carico a collasso di
schemi significativi garantiscano il necessario grado
di sicurezza
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Art. 131.
(Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego)
Viene disposto il rinnovo dell’autorizzazione
ministeriale ogni dieci anni.
Circolare 29 del 27/08 /2010
Le autorizzazioni ministeriali precedenti al 15 maggio 2008 sono
valide fino al 14 maggio 2018, quelle successive decorrono dalla
data del rilascio. Il rinnovo riguarda il titolare dell’autorizzazione
ministeriale e non l’impresa utilizzatrice.
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5. Disegno esecutivo del ponteggio
contenuti
5.1 generalità e firma del progettista, ( nei casi in cui
è previsto il progetto )
se il calcolo non è obbligatorio: generalità e firma
della persona competente di cui al comma 1
dell’articolo 136.
Art. 136. (Montaggio e smontaggio)
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio (Pi.M.U.S.),…
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5. Disegno esecutivo del ponteggio
5.2 sovraccarichi massimi
per metro quadrato di impalcato
Ponteggi da manutenzione: 150 daN/m²
Ponteggi da costruzione : 300 daN/m²
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5. Disegno esecutivo del ponteggio
5.3 indicazione degli appoggi
e degli ancoraggi
7.2. modalità di verifica e controllo del piano di
appoggio del ponteggio (portata della superficie,
omogeneità, ripartizione del carico, elementi di
appoggio, ecc.),
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…ESEMPIO..
*
*
ancoraggi
*
*
…appoggi con basetta
regolabile su tavola,
spessore …
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Allegato XVIII – PUNTO 2 - PONTEGGI
2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla
piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di
ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e
caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei
piani di posa.
La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a
regolare il centraggio del carico su di essa.
Art. 125. (Disposizione dei montanti)
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni
cedimento in senso verticale ed orizzontale.
NO!
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Uso promiscuo
di elementi di
ponteggio con
AUT. MIN.
diverse
Giunzione
irregolare
realizzata con
spinotto e
morsetto PTG
Elemento non
idoneo
6. Progetto del ponteggio, quando previsto…
Ponteggi metallici:
• di altezza superiore a 20 metri
• per i quali non sono disponibili le configurazioni
strutturali utilizzate
…altre opere provvisionali, costituite da elementi
metallici, o di notevole importanza e complessità in
rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi.
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6. Progetto del ponteggio
Ponteggi misti ( Circolare 20/ 2003)
per uno specifico schema di ponteggio non è consentito,
[…],
l'uso promiscuo di elementi di ponteggio che
appartengono ad autorizzazioni ministeriali diverse
PTP
PMTP
PTG
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Progetto del ponteggio
Ponteggi misti ( Circolare 20/ 2003)
la possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di
PMTP
con
quelli
di
PTP
è
consentita
esclusivamente per particolari partenze (terreni
declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.)
alle seguenti condizioni:
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6. Progetto del ponteggio
Ponteggi misti ( Circolare 20/ 2003)
Lo schema specifico di utilizzo deve essere
realizzato in base ad un progetto, firmato da
ingegnere o architetto…
il progetto deve contemplare gli aspetti statici
specifici dei due tipi di ponteggio sovrapposti, che
devono appartenere, ciascuno, ad una unica
autorizzazione ministeriale;
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6. Progetto del ponteggio
Ponteggi misti ( Circolare 20/ 2003)
gli elementi di PMTP, utilizzati per la
realizzazione della particolare partenza,
devono appartenere ad una classe di
carico (costruzione o manutenzione) non
inferiore a quella del PTP;
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6. Progetto del ponteggio
Ponteggi misti ( Circolare 20/ 2003)
… il piano di separazione
fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere
correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti
orizzontali;
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per realizzare una sovrapposizione conforme ( irrigidimenti
orizzontali del piano di separazione) devono essere utilizzati
solo:
elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni
ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti
oppure
elementi di PTG appartenenti ad una unica autorizzazione
ministeriale;
…alcuni costruttori riportano i criteri di accoppiabilità fra
elementi del ponteggio…
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6. Progetto del ponteggio
Ponteggi misti ( Circolare 20/ 2003)
in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta
dell’organo di vigilanza, oltre al progetto, i libretti di
autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se
utilizzato, il libretto relativo al PTG
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6. Progetto del ponteggio
Ponteggi misti ( Circolare 20/2003)
elementi di PTG possono essere utilizzati … (nell'ambito di
uno specifico schema di ponteggio e se appartengono ad
una
unica
autorizzazione
ministeriale)..
realizzazione di schemi tipo riportati
per
la
nelle rispettive
autorizzazioni, insieme ai PTP o insieme ai PMTP, per la
realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole
di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e
particolari connessioni.
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Uso promiscuo
di elementi di
ponteggio con
AUT. MIN.
diverse
Giunzione
irregolare
realizzata con
spinotto e
morsetto PTG
Elemento non
idoneo
collegamento di elementi che
provengono da autorizzazioni
ministeriali diverse
6. Progetto del ponteggio
( casi particolari )
Strutture di sostegno per sistemi di salita
su ponteggi (es. ascensori)
Piazzole di carico
Castelli di tiro
Apparecchi di sollevamento
... qualora non previsti negli schemi tipo …
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Apparecchi di sollevamento
Allegato XVIII- punto 3.3
I
montanti
delle
impalcature,
quando
gli
apparecchi
di
sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono
essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità
adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente
gli elevatori, devono essere in numero ampiamente sufficiente
ed in ogni caso non minore di due.
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Apparecchi di sollevamento
I libretti dei ponteggi di ultima generazione (talvolta) riportano
l’indicazione di supportare l’installazione del montacarichi
con la relazione di calcolo di un professionista abilitato…
In presenza di ponteggio sul quale è installato un apparecchio
di sollevamento verificare il contenuto del libretto
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Art. 125.(Disposizione dei montanti) […]
4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20
l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono
essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione
esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo
impalcato. […]
Ex art. 20 DPR 164/55 […]L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20
l'ultimo impalcato o il piano di gronda.[…]
Art. 138.
(Norme particolari)
[…]
Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione
che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo
impalcato;
[…]
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parapetto di sommità
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Art. 126. (Parapetti)
Gli impalcati e ponti di servizio, […] che siano posti ad un’altezza
maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il
vuoto di robusto parapetto […].
Allegato XVIII- punto 2 Parapetti
Il parapetto di cui all’articolo 126 è costituito da uno o più correnti
paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno
di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non
meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di
calpestio. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una
luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. […]
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diagonale in pianta
Art. 138. (Norme particolari)
[…] Sono ammesse deroghe (alla disposizione di cui all’articolo
126, comma 1, ): […]
b) […] a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a
95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) […], a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore
a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
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2 : corrente
5 : correntino laterale
10 : terminale di
sommità da 1,00 m
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Nel rispetto della circ. min. n° 29 del 27 agosto 2010, tenuto
conto degli artt.: 111,115,122,125,133,138 e 148
… è possibile l’impiego di ponteggi [...] ( di cui
all’art.131 ) come protezione collettiva per
lavoratori che svolgono la loro attività sopra
le coperture […], a condizione che per ogni
singola realizzazione ed a seguito di adeguata
valutazione dei rischi venga eseguito uno
specifico progetto. …
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Nel rispetto della circ. min. n° 29 del 27 agosto 2010, tenuto
conto degli artt.: 111,115,122,125,133,138 e 148
...Da tale progetto […] firmato da
ingegnere o
architetto abilitato […], deve tra l’altro risultare
quanto occorre per definire lo specifico schema di
ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni
e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della
presenza di lavoratori che operano, oltre che sul
ponteggio, anche in copertura.
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7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o
trasformazione e/o smontaggio del ponteggio.
7.1 planimetria delle zone destinate allo
stoccaggio e al montaggio del ponteggio,
evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità,
segnaletica, ecc.
Rappresentazione grafica delle zone di stoccaggio,
distinte da quelle riservate al montaggio
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…estratta dal PIMUS…
…estratta dal PSC…
7.2 modalità di verifica e controllo del piano di
appoggio del ponteggio (portata della
superficie, omogeneità, ripartizione del carico,
elementi di appoggio, ecc.),
Indicazione di come viene verificata la portata e l’omogeneità della
superficie d’appoggio, in funzione degli elementi prescelti
Es:… a seguito di verifica effettuata […] il terreno
non
presenta
sottostrutture,
viene
preventivamente compattato ed i montanti,
dotati di basetta metallica fornita dal
costruttore, vengono poggiati su una tavola
(larghezza 20 cm, spessore 5 cm) per ripartire il
peso nei punti di appoggio…
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7.3. modalità di tracciamento del ponteggio,
impostazione della prima campata, controllo della
verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza
tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera
servita, ecc.,
7.4 descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di
montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del
ponteggio e loro modalità di uso, ….
7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle
operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o
smontaggio del ponteggio e loro modalità di
installazione ed uso,
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7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle
vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree
nude in tensione, di cui all’articolo 117.
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive …
b) posizionare ostacoli rigidi …;
c) tenere in permanenza, […] a distanza di sicurezza.
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7.7 tipo e modalità di realizzazione degli
ancoraggi,
Descrizione del tipo di ancoraggio prescelto e
del modo in cui viene effettivamente realizzato
in sede di montaggio
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7.8 misure di sicurezza da adottare in caso
di
cambiamento delle condizioni
meteorologiche
(neve, vento, ghiaccio,
pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del
ponteggio e dei lavoratori,
7. 9. misure di sicurezza da adottare contro
la caduta di materiali e oggetti;
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8.
Illustrazione
delle
modalità
di
montaggio,
trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie
sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione
delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le
suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione
e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati
…da
rappresentare,
preferibilmente,
mediante
semplici immagini delle operazioni da effettuare in
successione…
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Misure che vengono adottate durante le operazioni
descritte per garantire la sicurezza dei lavoratori:
coerenti con le operazioni indicate
concrete rispetto alla lavorazione
8. …con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le
corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici
costituiti da schemi, disegni e foto;
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≤ 2m
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con l’ausilio di elaborati esplicativi […] costituiti da schemi, disegni e foto;
Posizionamento telai
Telaietto di facciata
Prima diagonale
Telaietto di testata
Seconda diagonale
Telaietto di testata
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Fermapiede
Secondo telaio
Tavole
Telaietto di facciata
Montaggio secondo
impalcato - primo telaio
Telaietto di testata
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14. Telaietto di testata
16. Tavole
15. Fermapiede
17. Montaggio completo
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9. Descrizione delle regole da applicare
durante l’uso del ponteggio
• Evitare di modificare l’allestimento del ponteggio
• Segnalare e richiedere l’intervento degli addetti in
presenza di incompletezze o carenze dell’allestimento
•…
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10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio
prima del montaggio e durante l’uso ( ALLEGATO XIX)
ESITO/DATA VERIFICA
Verificato il …/…/…
Es. libretto
inesistente richiesta
copia al costruttore…
Verificato il …/…/…
……..
Verificato il …/…/…
……
…..
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Misure per la gestione delle emergenze ( recupero del
lavoratore sospeso, …) che possono verificarsi durante
mont/smont/uso del ponteggio.
La sospensione protratta e continuativa di
un
corpo
in
una
imbracatura
può
rappresentare un rischio per la salute per il
soggetto cosciente ed attivo ma soprattutto
per quello incosciente
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La «sindrome da sospensione inerte» si
verifica quando :
•la vittima è sospesa immobile
•in posizione verticale
•per un periodo prolungato di tempo
..prolungato quanto?
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possibile esito della sindrome da
sospensione inerte
…data l’eventualità di un impedimento di fatto al ritorno
venoso verso la parte superiore del corpo con difetto di
irrorazione cardiaca e celebrale…
durante la sospensione nell’imbracatura..nel
lavoratore incosciente… può sopraggiungere la
morte in 07-30 minuti!
tempo drammaticamente breve per il soccorso!!
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Cosa fare?
Immediatamente ( primo soccorso)
La persona deve essere tolta da quella
posizione!
…finché rimane sospeso non si può operare
nessun altro tipo di soccorso…
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…si tratta di un problema “reale”?
Nessun lavoratore del comparto ha perso la vita a causa della sindrome
da sospensione inerte.. in questi primi anni del secolo.. In Toscana..
A causa di sistemi di protezioni contro la caduta carenti , molti
lavoratori hanno perso la vita cadendo dall’alto
L’adozione diffusa di sistemi di protezione contro la caduta:
riduce il rischio di caduta dall’alto
aumenta il rischio di sindrome da sospensione inerte
Un nuovo rischio da valutare!
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conclusioni
• Il rischio deve essere valutato nel PSC che
deve riportare le misure preventive e
protettive necessarie… .
• Tali misure devono trovare riscontro nel
POS dell’impresa che monta il ponteggio !
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conclusioni
• Tali misure richiedono che la squadra di
lavoratori addetta al montaggio/smontaggio
del ponteggio sia (anche numericamente)
composta in modo da consentire il soccorso al
lavoratore sospeso!
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