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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1445
Progetti regionali di miglioramento di rilevanza nazionale
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1445
Inps - Circ. n. 89 del 9 luglio 2014
Ex Ipsema - L’Inps ridefinisce l’organizzazione per Poli regionali/interregionali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1446
Inps - Circ. n. 93 del 17 luglio 2014
Gestione ex Enpals - Domande on-line di estratto conto certificativo
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1447
Inps - Msg. n. 6058 del 16 luglio 2014
Fondi interprofessionali - Chiusura FO.IN.COOP
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1448
Inps - Msg. n. 6137 del 18 luglio 2014
Errato inquadramento dell’apprendista - Chiarimenti ministeriali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1448
Min. lavoro - Nota n. 12192 del 7 luglio 2014
Fondi di solidarieta` - Imprese aderenti e condizioni per l’accesso
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1449
Min. lavoro - Interpello n. 21 del 17 luglio 2014
Sicurezza sul lavoro - Applicabilita` del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della pubblica sicurezza
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1449
Min. lavoro - Interpello n. 11 dell’11 luglio 2014
Sicurezza sul lavoro - Formazione e-learning dei lavoratori e datori di lavoro
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1451
Min. lavoro - Interpello n. 12 dell’11 luglio 2014
Sicurezza sul lavoro in edilizia - Responsabilita` delle imprese esecutrici e impresa affidataria
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1452
Min. lavoro - Interpello n. 13 dell’11 luglio 2014
Sicurezza sul lavoro - Formazione per lo svolgimento di compiti di prevenzione
e protezione dei rischi
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1453
Min. lavoro - Interpello n. 14 dell’11 luglio 2014
Sicurezza sul lavoro - Numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1454
Min. lavoro - Interpello n. 15 dell’11 luglio 2014
Legislazione e Prassi
Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1457
Adempimenti dal 2 agosto al 13 settembre 2014
Scadenzario
.................................................
PRATICA LAVORO 32-33/2014
1462
1443
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Pratica Lavoro
In questo numero
Contrattazione
CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1475
Tabacco
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1475
Accordo 17 luglio 2014
Scadenze contrattuali
Settembre 2014
Giurisprudenza
..............................................
1477
SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1481
Risarcimento del danno subito a causa della nocivita` dell’ambiente di lavoro
Notizia
Cassazione sez. lav. n. 13860 del 18 giugno 2014
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1444
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32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
Progetti regionali di miglioramento
di rilevanza nazionale
INPS, circ. 9 luglio 2014, n. 89
I progetti regionali di miglioramento (P.R.M.) sono considerati la piu` efficace leva gestionale per la rimozione dei fattori critici, che impediscono ad alcuni segmenti di produzione di essere ricondotti a regimi di correntezza ed entro le
soglie di giacenza fissate dal Piano della performance.
Per conseguire, quindi, i risultati piu` utili con il minore aggravio possibile sulle strutture di produzione, e` necessario
selezionare ulteriormente i progetti, concentrando le risorse
sulle sole problematiche che rispondano a requisiti di:
eccezionalita`, piani di azione che interessino lotti di giacenza patologica e persistente, determinati da fattori contingenti e/o imprevisti, la cui gravita` non si possa risolvere
con gli strumenti gestionali ordinari;
unicita`, piani di intervento che tendano alla rimozione
totale o parziale di una specifica sacca critica, grazie ad
un’azione drastica e risolutiva, con il fine di riportare il
flusso di lavorazione a un regime di correntezza;
ampiezza progetti connotati dall’ampiezza e dalla trasversalita` delle problematiche affrontate, con riferimento
ad una scala regionale sia nella diffusione dell’area critica
sia nel reperimento delle risorse dedicate.
Allo scopo di facilitare la selezione dei progetti e il corretto
impiego delle risorse loro dedicate, sono state individuate
delle situazioni di criticita` e disservizio comuni a tutte le
regioni, sulle quali impostare dei progetti regionali di miglioramento con rilevanza nazionale.
L’Inps, con circolare n. 89 del 9 luglio 2014, rende noto
che, per consentire la programmazione dei P.R.M. a rilevanza nazionale, devono essere completate entro il 31 luglio 2014 le schede di programmazione per ciascun progetto, inserite in una specifica cartella all’interno del Piano
Budget 2014 denominata «2014 PRM nazionali», nonche´
illustra l’elenco completo dei Progetti a rilevanza nazionale.
Tale elenco e` il seguente:
progetto per le lavorazioni servizi a bassa frequenza.
Uno specifico progetto e` stato dedicato ad alcuni servizi a
bassa frequenza, i cui parametri di qualita` - in ambito nazionale - risultano ampiamente al di sotto degli standard
raggiunti per i prodotti a piu` ampia diffusione;
progetto per le lavorazioni «Fuori sistema» e «Lavorazioni
d’ufficio» della Gestione dipendenti pubblici.
Per procedere allo smaltimento delle giacenze sulle attivita`
produttive della gestione dei dipendenti pubblici, per le
PRATICA LAVORO 32-33/2014
quali e` prevista, in tutto o in parte, una lavorazione fuori
sistema o d’ufficio, le Direzioni regionali dovranno provvedere alla chiusura delle pratiche lavorate fuori sistema a
tutto il 31 dicembre 2013. Le liste di lavorazione verranno
fornite e rese disponibili su Piano budget - cartella regionale
«P.R.M.» - per ciascun prodotto e dovranno essere esaurite
entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
progetto per la lavorazione pratiche relative a benefici in
sede di pensione della Gestione dipendenti pubblici.
Per completare l’attivita` avviata con il progetto di miglioramento, e` necessario effettuare le seguenti attivita`: a) verifica e
scomputo sull’applicativo informatico SIN delle rate dei piani
di ammortamento relativi a benefici in sede di pensione con
scadenza al 30 aprile 2014; (scomputo benefici in sede di
pensione), b) generazione a sistema dei piani di ammortamento relativi a benefici in sede di pensione per i quali non e` stata
comunicata la data di notifica (acquisizione data notifica).
Per ciascuna attivita` verranno rese disponibili su Piano budget
- cartella regionale «P.R.M.» le liste di lavorazione che dovranno essere esaurite entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
progetto per lo smaltimento degli arretrati relativi alle
lavorazioni degli ECA della Gestione dipendenti pubblici.
Per abbattere le giacenze sulle lavorazioni degli ECA ancora
presenti sulla scrivania virtuale, ciascuna sede dovra` procedere alla validazione degli ECA, presenti su scrivania virtuale alla data del 16 maggio 2014, sino all’annualita` 2011
compresa.
Il progetto dovra` concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
recupero indebiti.
Il progetto per il recupero delle prestazioni indebite di smaltimento del 100% delle giacenze esistenti al 31 dicembre
2012 di cui alle liste comunicate alle Direzioni regionali
andra` completato entro il 30 ottobre 2014;
movimenti finanziari.
Con l’analisi dei primi dati, l’attivita` di trasferimento delle
somme (che si pone a valle dell’esito di «accoglimento» in
Verifica) non e` stata sempre seguita con le modalita` procedurali previste dall’art. 5 della legge n. 29/1979, con conseguente stratificazione di una giacenza molto critica su
scala nazionale.
Peraltro, a seguito dell’integrazione degli Enti, il movimento
finanziario da una gestione all’altra avviene nell’ambito del-
1445
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
lo stesso Istituto e, pertanto, non puo` che seguire un regime di correntezza e tempestivita`.
L’Istituto, conseguentemente, fa presente che nel corso
dell’anno corrente, sara` introdotto uno specifico indicatore
collegato al tempo intercorrente tra l’esito della ricongiunzione e la trattazione del movimento finanziario.
Riguardo alla giacenza critica, riferita alle ricongiunzioni
definite fino all’anno di competenza 2013, e` stato preso
in considerazione uno specifico progetto di smaltimento
con rilevanza nazionale e apposito monitoraggio a cura
della Direzione centrale.
Tale progetto avra` durata biennale, quindi l’obiettivo per il
2014 e` l’abbattimento del 50% della giacenza esistente al
30 giugno 2014, ferma restando la tempestiva lavorazione
del pervenuto;
flussi contributivi.
Nell’ambito dell’area flussi, in particolare per quanto riguarda le aziende che operano con il sistema UniEmens, l’avvio
della nuova procedura Gestione contributiva puo` aver determinato carichi di lavoro particolarmente consistenti per
la cui soluzione e` possibile attivare appositi progetti di miglioramento di livello nazionale.
Le attivita` interessate sono le seguenti: a) gestione rettifiche
- lavorazione delle rettifiche per le quali e` in corso il progressivo caricamento sugli archivi di gestione; b) insoluti
parziali DM 2013 e insoluti totali DM 2013 - lavorazione
delle denunce parzialmente o totalmente insolute in ambiente nuovo recupero crediti; c) illeciti penali Aziende DMemissione e invio diffide o denunce, e` possibile attivare
piani per lo smaltimento sia delle giacenze da nuovo che
di sacche di arretrato riferite al vecchio flusso.
Gli obiettivi contenuti in tali progetti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2014;
ricorsi.
Le attivita` previste dalla circolare Inps n. 29/2013 dovranno
essere tassativamente completate entro il prossimo 31 dicembre 2014.
Il Direttore regionale e` responsabile del raggiungimento
complessivo degli obiettivi contenuti in ogni singolo progetto di miglioramento della regione.
I Direttori provinciali e i dirigenti delle aree manageriali, sia
a livello provinciale che regionale, condividono la responsabilita` del raggiungimento degli obiettivi collegati ai P.R.M.,
con riferimento alla percentuale di realizzazione sull’insieme dei progetti assegnati alla regione.
Ciascun progetto dovra` essere assegnato ad un dirigente
individuato dal Direttore regionale, che sara` responsabile
dell’obiettivo di smaltimento e della gestione delle risorse
individuate per la realizzazione del progetto.
Il risultato raggiunto nell’ambito del P.R.M. assegnato concorrera` alla formulazione delle proposte di valutazione della
qualita` della prestazione individuale che i Direttori regionali
sono tenuti a formulare annualmente.
Le risorse umane impiegate nella realizzazione dei P.R.M.
dovranno essere rendicontate, oltre che nelle apposite schede predisposte nelle cartelle di Piano budget, attraverso l’utilizzo del modulo SAP Time Sheet, indicando il CIC della
Sede regionale associato al dirigente responsabile del P.R.M.
Riguardo alla consuntivazione degli indicatori relativi all’impiego delle risorse umane, tale personale verra` comunque
considerato come impiegato nelle aree di produzione.
I report di monitoraggio dell’andamento dei piani regionali,
oltre che attraverso le tradizionali procedure di gestione
della produzione, saranno resi disponibili mensilmente in
forma aggregata nell’apposita cartella del Piano budget
2014.
Ex Ipsema - L’Inps ridefinisce
l’organizzazione per Poli
regionali/interregionali
INPS, circ. 17 luglio 2014, n. 93
Con la circolare 17 luglio 2014, n. 93, l’Inps, per una ottimizzazione delle attivita` di accertamento e riscossione dei
contributi nonche´ di erogazione delle prestazioni per malattia
1446
e altre prestazioni per i lavoratori assicurati ex Ipsema, ridefinisce la struttura delle competenze adottando un modello
organizzativo e territoriale per «Poli regionali/interregionali».
32-33/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
Al riguardo, si ricorda che, dal 1º gennaio 2014, l’Istituto e`
subentrato nella gestione diretta delle attivita` relative all’accertamento e riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni di malattia, maternita`, disabilita`, donazione di
sangue e midollo osseo per il personale assicurato all’ex
Ipsema, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. n. 76/2013.
Con circolare congiunta Inps - Inail 23 dicembre 2013, n.
179, l’Istituto ha emanato le prime istruzioni operative affidando, nel periodo transitorio, la gestione delle attivita` in
argomento alle Direzioni provinciali di Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Messina e Bari ed alle Agenzie di Molfetta e
Mazara del Vallo.
Il criterio di attribuzione delle competenze tra le diverse
Strutture Inps avviene sulla base del compartimento marittimo di iscrizione della nave e, per la sola Regione Sicilia,
anche sulla base della residenza degli assicurati.
Ora l’Inps ravvisa l’esigenza di distribuire in modo piu` omogeneo le attivita` in argomento, armonizzandole all’interno
del sistema organizzativo dell’Istituto.
Di qui la necessita` di sostituire il predetto criterio del compartimento marittimo di iscrizione della nave con il criterio
generale della residenza degli assicurati, al fine di individuare la competenza territoriale delle Strutture deputate all’erogazione delle prestazioni.
In aggiunta a tale criterio, inoltre, si e` ritenuto opportuno
considerare anche l’allocazione degli uffici del Servizio As-
sistenza Sanitaria Naviganti - SASN (o dei medici fiduciari
individuati dal Ministero della Salute) nonche´ delle Capitanerie di porto, coinvolti nei processi gestionali per l’erogazione delle prestazioni previdenziali ex Ipsema.
L’Inps ritiene, anche nell’ottica di conseguire economie di
scala su prodotti/servizi che, per le loro peculiarita`, raggiungono una «massa critica» solo in alcune zone del territorio
nazionale, che l’adozione di un modello organizzativo e
territoriale per «Poli regionali/interregionali» meglio risponda alle esigenze operative dell’Istituto, garantendo un servizio capillare all’utenza.
Le Direzioni regionali, sulla base degli effettivi e complessivi
carichi di lavoro e della relativa domanda di servizio, potranno comunque proporre ulteriori o diverse Strutture su
cui attivare il Polo in questione, facendone apposita e motivata richiesta alla Direzione centrale Organizzazione ed
alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito.
Con decorrenza 1º gennaio 2015, le attivita` relative ai lavoratori assicurati ex Ipsema saranno attribuite in via definitiva, come proprio carico di lavoro, alle Strutture Inps
predisposte.
Al fine di trasferire le necessarie conoscenze e competenze
operative e normative, a decorrere dal prossimo mese di
settembre, presso i Poli di cui alla citata circolare n. 179/
2013 saranno attivate sessioni formative on the job dirette
al personale proveniente dalle Strutture.
Gestione ex Enpals - Domande on-line
di estratto conto certificativo
INPS, msg. 16 luglio 2014, n. 6058
L’Inps, con il messaggio del 16 luglio 2014, n. 6058,
comunica che la presentazione delle istanze di estratto conto certificativo - Fondo Lavoratori dello Spettacolo e Fondo
Sportivi Professionisti - sara` effettuata, a decorrere dal 1º
agosto 2014, in via esclusiva, con le modalita` telematiche
previste per la gestione privata.
Nello specifico, l’Istituto fa presente che la presentazione di
dette domande potra` essere effettuata attraverso uno dei
seguenti canali:
Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto - servizio di
«Invio OnLine»;
PRATICA LAVORO 32-33/2014
Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact center - chiamando da rete fissa il numero verde
803164 oppure da telefono cellulare il numero 06164164
a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore
telefonico. Il Contact center fornira` al cittadino tutte le
informazioni in materia, nonche´ l’assistenza in merito al
servizio Web per orientarlo al corretto utilizzo dello stesso,
supportandolo in tutte le fasi.
Infine, l’Inps precisa che il prodotto WebDom da selezionare sulle procedure telematiche e` denominato «Estratto conto certificativo Ex Enpals».
1447
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Notizie
Fondi interprofessionali Chiusura FO.IN.COOP
INPS, msg. 18 luglio 2014, n. 6137
L’Inps, con messaggio 18 luglio 2014, n. 6137 rende noto
che non sara` piu` possibile aderire al Fondo FO.IN.COOP.
soppresso e che non sara` tenuto in conto l’eventuale utilizzo
del codice di adesione di seguito riportato:
Codice adesione
Fondo
FOIC
FO.IN.COOP
Il Ministero del lavoro, con decreto direttoriale n. 315/
2014, aveva disposto, ai sensi dell’articolo 48 della L. n.
289/2002, il commissariamento del Fondo interprofessionale per la formazione continua FO.IN.COOP. Contestualmente era stato nominato il Commissario liquidatore del
citato Fondo per la gestione delle attivita` finalizzate allo
scioglimento e alla cessazione dello stesso.
Errato inquadramento dell’apprendista Chiarimenti ministeriali
Min. lavoro, nota 7 luglio 2014, n. 12192
Con la nota n. 12192 del 7 luglio 2014, il Ministero del
lavoro fornisce chiarimenti sull’errato inquadramento dell’apprendista in relazione al contratto collettivo applicato.
Innanzitutto, il Ministero evidenzia l’inapplicabilita` alla fattispecie in questione, sia della sanzione di cui all’art. 7,
comma 1, D.Lgs. n. 167/2011, legata alla mancata formazione dell’apprendista, sia di iniziative di immediato «disconoscimento» del rapporto di apprendistato.
Invece, e` possibile ricomprendere detta violazione nell’ambito delle previsioni di cui all’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 167/
2011, in base al quale viene punita in via amministrativa
anche l’errata applicazione delle disposizioni contrattuali
1448
che declinano i principi di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, conclude il Ministero, l’errato inquadramento dell’apprendista potra` essere oggetto di diffida amministrativa
con la quale il personale ispettivo evidenziera` sia l’esatta
collocazione dello stesso nell’ambito delle categorie professionali disciplinate dal contratto collettivo, sia la durata del
periodo formativo, che potra` evidentemente essere diversa
da quella inizialmente prevista, proprio in forza di un riconoscimento del pregresso periodo lavorativo gia` svolto e,
quindi, della pregressa «esperienza».
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Fondi di solidarieta` - Imprese aderenti
e condizioni per l’accesso
Min. lavoro, interpello 17 luglio 2014, n. 21
Con l’interpello 17 luglio 2014, n. 21, il Ministero del
lavoro risponde ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, commi 4 e ss., della legge n. 92/
2012, concernente la disciplina dei Fondi di solidarieta` bilaterali finalizzati a garantire i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
In particolare, la Confindustria, l’Associazione generale
cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato distinte istanze di interpello chiedendo precisazioni in merito a quali imprese, tra quelle che occupano
mediamente piu` di quindici dipendenti, siano tenute alla
adesione ai Fondi di solidarieta` bilaterali, ed alle specifiche
modalita` e condizioni per l’accesso ai predetti Fondi.
Al fine di fornire risposta al quesito posto, il Ministero esamina la disposizione contenuta nell’art. 3, comma 4, della
legge n. 92/2012 mettendo in evidenza che la ratio normativa si fonda nell’esigenza di assicurare una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attivita` lavorativa, laddove i lavoratori siano impiegati in realta` imprenditoriali non rientranti nell’ambito di
applicazione della disciplina afferente ai trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria.
Pertanto, conclude il Ministero, l’adesione ai Fondi di soli-
darieta` e` prevista esclusivamente per le imprese, con organico superiore mediamente ai quindici dipendenti, che non
possono fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito
e, dunque, non assoggettate al versamento della contribuzione per C.i.g. e C.i.g.s.
Per quanto riguarda, invece, le modalita` e condizioni per
l’istanza di accesso ai predetti Fondi, occorre rimettersi alla
disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione.
Di conseguenza, il Ministero ritiene che le modalita` e condizioni individuate prima dell’entrata in vigore della legge
n. 92/2012 dai singoli regolamenti ministeriali, in particolare quelle concernenti le condizioni di accettazione dell’istanza stessa finalizzate a garantire la relativa copertura
finanziaria, siano oramai superate. La nuova disciplina normativa prevede, infatti, che l’erogazione delle prestazioni
del Fondo e` condizionata alla sussistenza di risorse finanziarie precostituite al momento della richiesta (ripartite tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di
due terzi e di un terzo) e sancisce espressamente il divieto
per l’Istituto previdenziale di erogare prestazioni in eccedenza.
Sicurezza sul lavoro - Applicabilita`
del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti
del Dipartimento della pubblica sicurezza
Min. lavoro, interpello 11 luglio 2014, n. 11
Con l’interpello 11 luglio 2014, n. 11, il Ministero del
lavoro - Commissione per gli interpelli - risponde a tre quesiti avanzati dal Sindacato italiano lavoratori di polizia per la
CGIL in merito:
PRATICA LAVORO 32-33/2014
all’applicabilita` del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del
Dipartimento della pubblica sicurezza;
all’obbligo del Dipartimento della pubblica sicurezza di
dover:
1449
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a) documentare compiutamente la valutazione dei rischi;
b) effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
c) provvedere alla formazione di tutti i lavoratori;
d) individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
ai limiti di applicazione dell’istituto della delega di funzioni.
In merito al primo quesito, il Ministero del lavoro precisa che
l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei
servizi di Protezione Civile, nonche´ nell’ambito delle strutture
giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita` istituzionali alle attivita` degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica, le disposizioni del D.Lgs. in parola
sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita` organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita` condotte dalle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, nonche´ dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco,
nonche´ dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate con decreti emanati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della L. n. 400/1988.
In attesa dell’emanazione dei citati decreti, rimane in vigore
il D.M. n. 450/1999, cioe` il Regolamento recante norme per
l’individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco e degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorita` aventi competenze in materia
di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumita` pubblica, delle quali occorre tener conto nell’applicazione delle disposizioni relative al miglioramento della
sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Tale decreto si applica considerando l’articolo 304, comma
3 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che «fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2 (decreti con i
quali si dovra` provvedere all’armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o
regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n.
626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari
dispongano un rinvio a norme del D.Lgs. n. 626/1994 ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si
intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente
decreto legislativo».
Per quanto concerne il punto a) del secondo quesito, relativo alla valutazione dei rischi, per il Dicastero il riferimento
e` al disposto dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e
quindi «la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori». Il comma 3 del citato articolo stabili-
1450
sce che «il contenuto del documento di cui al comma 2
deve altresı` rispettare le indicazioni previste dalle specifiche
norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del presente decreto».
Tutte le attivita` dirette alla valutazione dei rischi e alla redazione del documento sono svolte adottando criteri e metodi
rivolti all’individuazione di tutti i rischi presenti all’interno dei
luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere
esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il documento di valutazione dei rischi contiene «una relazione sulla
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attivita` lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa».
L’art. 28, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce
che e` il datore di lavoro a scegliere i criteri di redazione del
documento ed e` lui che deve provvedere al medesimo con
criteri di semplicita`, brevita` e comprensibilita`, in modo da
garantirne la completezza e l’idoneita` quale strumento
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione.
Pertanto, il Ministero del lavoro ritiene che l’esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale puo` essere evidenziata o meno la sussistenza di un rischio e la sua entita`,
debba essere sostenuto da elementi di valutazione la cui
metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro che valutera`, con riferimento al caso in concreto, la
necessita` di eseguire delle analisi strumentali a supporto
della valutazione dei rischi.
Il Ministero in merito al punto b) del secondo quesito, considerando che e` obbligo del datore di lavoro valutare tutti i
rischi, ne fa conseguire che tra essi deve esserci anche il
rischio da stress lavoro-correlato. Le particolari esigenze
connesse al servizio espletato, attualmente disciplinate dal
D.M. n. 450/1999, non incidono sull’obbligo di valutazione
di questo fattore di rischio.
Con riferimento al punto c) del secondo quesito, il Dicastero - Commissione interpelli precisa che il datore di lavoro
deve formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base
alle loro attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e altresı` con
riferimento al punto d) del secondo quesito, inerente l’individuazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sostiene che il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce le regole
minime da rispettare, rinviando alla contrattazione collettiva le modalita` di elezione o designazione da parte dei lavoratori, numero e formazione, ecc. per i Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto per il Ministero del
lavoro nel comparto della Pubblica Amministrazione bisognera` tener conto delle indicazioni provenienti dall’ARAN.
Con riferimento al terzo quesito, relativo ai limiti di appli-
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
cazione della delega di funzioni, il Ministero del lavoro
evidenzia che l’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, per
il datore di lavoro, la possibilita` di delegare i propri obblighi
- ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP - ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalita` ed esperienza richiesti
dalla specifica natura delle funzioni delegate.
La delega e` efficace se ha tutte le caratteristiche previste dal
citato articolo 16 compreso:
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita`
ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
Pertanto per il Ministero del lavoro non puo` essere considerata valida una delega rilasciata in difetto di uno qualunque dei requisiti specificatamente previsti dall’art. 16 del
D.Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che i poteri formalmente conferiti al soggetto delegato restano in capo al
soggetto delegante.
Sicurezza sul lavoro Formazione e-learning dei lavoratori
e datori di lavoro
Min. lavoro, interpello 11 luglio 2014, n. 12
Con l’interpello dell’11 luglio 2014, n. 12, il Ministero del
lavoro - Commissione per gli interpelli - risponde ad alcuni
quesiti avanzati dalla Federazione Nazionale Unitaria dei
Titolari di farmacia italiani (Federfarma) in merito al corretto
svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalita`
e-learning.
Tre i quesiti posti da Federfarma sui corsi di formazione elearning aventi ad oggetto la sicurezza sul lavoro:
— se la verifica finale tramite questionario sia valida anche
in assenza di un datore di lavoro che ricopra l’incarico di
RSPP e se sia necessario che tale qualifica sia ricoperta da
almeno tre anni;
— se il datore di lavoro possa verificare anche eventuali
questionari con risposta di lavoratori che non siano dipendenti ma appartengano allo stesso settore;
— se la verifica relativa alla formazione del datore di lavoro
in modalita` e-learning possa essere ritenuta conforme alla
normativa se effettuata con altro datore di lavoro, di un
dipendente che abbia la qualifica di RLS, ovvero di dipendenti gia` formati.
Il Dicastero premette che l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, regola «la
durata, i contenuti minimi e le modalita` della formazione,
nonche´ dell’aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici
come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti
PRATICA LAVORO 32-33/2014
e dei dirigenti, nonche´ la formazione facoltativa dei soggetti
di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/
2008». Inoltre l’accordo in parola prevede la possibilita` di
erogare, nei casi previsti, la formazione in modalita` «e-learning» sulla base dei criteri e delle condizioni previste. In
particolare stabilisce che la verifica di apprendimento finale
vada effettuata «in presenza».
Previsione simile si ritrova anche nell’accordo Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34,
commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
Successivamente e` stato emanato l’accordo Stato-Regioni
del 25 luglio 2012 - riguardante le linee-guida applicative
ed integrative degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre
2011 - che precisa che per la formazione in modalita` «elearning», la verifica finale «in presenza» deve essere intesa
nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalita` telematica ma in presenza fisica
da attuarsi anche tramite videoconferenza.
Il Ministero del lavoro - Commissione per gli interpelli chiarisce che il D.I. del 6 marzo 2013 sui «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro» stabilisce i requisiti minimi per la figura
del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
1451
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Notizie
Gli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, oltre a
prevedere che i docenti abbiano i requisiti indicati dal D.I.
del 6 marzo 2013, danno indicazioni specifiche sulla organizzazione dei corsi di formazione. In particolare, e` necessario che per ciascun corso di formazione sia individuato il
«soggetto organizzatore del corso, il quale puo` essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale puo` essere il docente stesso; i nominativi dei
docenti», ecc.
Al termine del percorso formativo e` necessario il superamento della prova di verifica, obbligatoria solo per i corsi di
formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di
lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l’utilizzo delle
modalita` di apprendimento «e-learning» con verifica di apprendimento finale effettuata «in presenza».
Pertanto se la formazione dei lavoratori e` erogata in modalita` tradizionale, cioe` in aula, non e` obbligatoria la veri-
fica finale; viceversa se la formazione dei lavoratori avviene
in modalita` «e-learning» la verifica finale diventa obbligatoria.
Inoltre, la Commissione per gli interpelli ritiene che il soggetto organizzatore deve garantire che la verifica finale di
apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle
capacita` necessarie a verificare l’effettivita` dell’apprendimento al termine del percorso educativo.
Secondo il Dicastero tale interpretazione e` coerente con
quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011, che disciplina la formazione dei datori di lavoro che
decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione
e protezione dai rischi, accordo che prevede che la verifica
di apprendimento, che puo` consistere in un colloquio o un
test, essendo finalizzata a constatare «le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali», deve essere effettuata «dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e
redige il relativo verbale».
Sicurezza sul lavoro in edilizia Responsabilita` delle imprese esecutrici
e impresa affidataria
Min. lavoro, interpello 11 luglio 2014, n. 13
Con l’interpello dell’11 luglio 2014, n. 13, il Ministero del
lavoro - Commissione per gli interpelli - risponde ad alcuni
quesiti avanzati dall’Associazione nazionale imprese edili
manifatturiere in merito alle responsabilita`, in materia di
sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e
dell’impresa affidataria. In particolare l’interpellante chiede
di sapere:
se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile possano essere presenti piu` imprese affidatarie;
se l’impresa affidataria debba essere, necessariamente,
anche impresa esecutrice;
quali modalita` il committente debba adottare per valutare l’idoneita` tecnico-professionale delle imprese affidatarie;
con quali modalita` ed assiduita` il datore di lavoro dell’impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza
dei lavori affidati.
1452
Il Dicastero premette che l’articolo 89, comma 1, lett. i), del
D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria «impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, puo` avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi». La successiva lettera l), invece, definisce l’impresa esecutrice come
«impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando
proprie risorse umane e materiali».
In merito al primo quesito, la Commissione per gli interpelli
ritiene che all’interno di un cantiere possano essere presenti
piu` imprese affidatarie in quanto il committente puo` stipulare diversi contratti, ognuno con un’impresa affidataria
diversa.
Per il secondo quesito, il Ministero ritiene che l’art. 89 del
D.Lgs. n. 81/2008 definisce l’impresa affidataria «impresa
titolare del contratto di appalto con il committente che,
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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nella esecuzione dell’opera appaltata, puo` avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi». Pertanto
l’impresa affidataria puo` eseguire direttamente l’opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa
appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le
imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Pertanto se l’impresa affidataria non
partecipa alle lavorazioni ha comunque l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dall’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008 in
materia di obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria.
In merito al terzo quesito circa le modalita` con cui il committente debba valutare l’idoneita` tecnico-professionale
delle imprese affidatarie, la Commissione ritiene che l’art.
90, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l’onere per il committente di verificare «l’idoneita` tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai
lavori da affidare, con le modalita` di cui all’Allegato XVII».
In particolare l’Allegato XVII, punto 01, del decreto in parola prevede che le imprese affidatarie comunichino «al
committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria
impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97».
Pertanto la Commissione ritiene che i criteri per valutare, da
parte del committente, l’idoneita` tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo
imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, la «idoneita` tecnico-professionale» cosı` come definita all’articolo 89, comma 1, lettera l), del
D.Lgs. n. 81/2008 - e` caratterizzata dal possesso di capacita`
organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici
l’idoneita` comprende anche la disponibilita` di proprie risorse umane e materiali in relazione all’opera da realizzare.
In merito all’ultimo quesito, il Dicastero premette che l’impresa affidataria ha il ruolo di verificare concretamente in
cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori. Tali compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere servono al
controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte
sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori. Per quanto
riguarda le modalita` e la frequenza con le quali il datore di
lavoro dell’impresa affidataria organizza l’attivita` di verifica
delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese
esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano
essere valutate, dal datore di lavoro dell’impresa affidataria,
tendendo conto di vari parametri la complessita` dell’opera,
le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei
lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.
Sicurezza sul lavoro - Formazione
per lo svolgimento di compiti
di prevenzione e protezione dei rischi
Min. lavoro, interpello 11 luglio 2014, n. 14
Con l’interpello dell’11 luglio 2014, n. 14, il Ministero
del lavoro - Commissione per gli interpelli - risponde in
merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attivita` formative da parte
di strutture formative delle Associazioni sindacali dei datori
di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli
Enti bilaterali.
In particolare, il Ministero risponde alla Regione Sicilia in
ordine alla definizione giuridica della c.d. «diretta emanazione» o «partecipazione» ed alla conseguente validita` di
PRATICA LAVORO 32-33/2014
un contratto di associazione in partecipazione, quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che
operano per conto di Associazioni di categoria, Organismi
paritetici e Enti bilaterali, la «diretta emanazione» o la «partecipazione».
A tal proposito, spiega il Ministero, l’accordo Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011, inerente i corsi di formazione per lo
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art.
34, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 81/2008, indica i soggetti
1453
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formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento.
Tale accordo prevede la possibilita` da parte delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli Enti
bilaterali e degli Organismi paritetici di effettuare le attivita`
formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi
di strutture formative di loro diretta emanazione.
Con l’accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, riguardante le linee-guida applicative ed integrative dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e` stato precisato che gli
Organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di
lavoro nel caso in cui effettuino le attivita` formative o di
aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
Considerato che tale previsione e` applicabile anche alle
Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli Enti
bilaterali, gli Organismi paritetici devono svolgere attivita` di
formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza dover utilizzare
strutture esterne se non accreditate.
Il Ministero, pertanto, ritiene utile, al fine di esaminare se
una struttura formativa di diretta emanazione delle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli
Enti bilaterali e degli Organismi paritetici possa costituirsi
mediante un contratto di associazione in partecipazione,
esaminare la normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 2549 cod. civ., l’associazione in partecipazione e` un contratto con cui il titolare di un’impresa (asso-
ciante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu` affari
verso il corrispettivo di un determinato apporto che puo`
consistere anche in una prestazione di lavoro.
Ai sensi dell’art. 2552 cod. civ., la gestione dell’impresa o
dell’affare spetta all’associante, ma l’associato ha diritto al
rendiconto dell’affare compiuto o a quello annuale della
gestione se questa si protrae per piu` di un anno.
Il contratto puo` individuare quale controllo possa esercitare
l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per
cui l’associazione e` stata contratta.
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella
stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che
colpiscono l’associato non possono superare il valore del
suo apporto.
L’associato, quindi, opera sul mercato attraverso l’attivita`
dell’associante che ha il potere di dirigere l’attivita` senza
bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione.
Questi, per contro, possono pretendere dall’associante solo
il rendiconto della sua attivita` per poter eventualmente effettuare dei controlli.
Pertanto, considerato che lo svolgimento dell’attivita` formativa, che costituisce l’affare del contratto, e` di diretta
gestione dell’associante per il tramite dell’associato, il Ministero ritiene che l’associazione in partecipazione soddisfi il
requisito della diretta emanazione prescritto dall’accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Sicurezza sul lavoro Numero massimo di partecipanti
ai corsi di aggiornamento
Min. lavoro, interpello 11 luglio 2014, n. 15
Il Ministero del lavoro - Commissione per gli interpelli - con
interpello 11 luglio 2014, n. 15 in risposta al quesito
avanzato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) chiarisce, sulla base del D.I. 4 marzo 2013, se il numero
massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento debba
essere di 25 unita`.
Il Dicastero premette che il D.I. 4 marzo 2013 «individua, ai
sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008,
1454
i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita` lavorative che si svolgono in presenza
di traffico veicolare».
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare che ciascun
lavoratore riceva un’informazione, formazione e addestramento specifici.
Riguardo ai corsi di formazione il numero massimo dei par-
32-33/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
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tecipanti per ogni corso deve essere di 25 unita`, mentre per
le attivita` addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi
non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1
docente ogni 6 allievi). Tale principio vale sia per i corsi di
formazione che per i corsi di aggiornamento.
Infine la Commissione interpelli ritiene che se il contenuto
PRATICA LAVORO 32-33/2014
tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della
durata di un’ora, non si concretizza in attivita`, svolte direttamente dal soggetto partecipante, non puo` essere considerata come «attivita` addestrative pratiche» ed in tal caso
non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6.
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Colf e Badanti recepisce le novità in tema
di lavoro domestico introdotte dal CCNL
21/05/2013 relative a minimi, orario, riposi,
ferie, congedi, malattia e preavviso.
Il manuale operativo fornisce:
• le indicazioni per la gestione
professionale del rapporto di lavoro,
dalla instaurazione fino alla sua estinzione
• le modalità di calcolo della busta paga,
attraverso il software allegato
• la modulistica per i versamenti
dei contributi
• la certificazione di fine anno
• gli adempimenti per le comunicazioni
obbligatorie
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> su www.shopwki.it/agenzie
> al numero 02 824761
> nelle migliori librerie della tua città
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Normativa
Rassegna
Legislazione e Prassi
Agevolazioni
per l’assunzione
di particolari
categorie
di lavoratori
Decreto direttoriale 25 giugno 2012, n. 481
Riparto incentivi al reinserimento di lavoratori e «bonus» assunzionali alle imprese.
Decreto direttoriale 19 ottobre 2012, n. 807
Solidarieta` intergenerazionale - Incentivi all’assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o a tempo indeterminato.
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche´ per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea.
Inps circolare 27 giugno 2014, n. 81
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99 - Incentivo per favorire la
ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’Assicurazione sociale
per l’impiego (ASpI) - Disposizioni operative per l’accesso e la fruizione del beneficio da parte
dei datori di lavoro agricoli.
Inps messaggio 27 giugno 2014, n. 5658
Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati - Circolare n. 32/2014 - Graduatoria delle
istanze accolte, adempimenti dei datori di lavoro e delle sedi.
Inps messaggio 3 luglio 2014, n. 5791
Incentivi per l’assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento
nazionale «Azione di sistema «welfare to work» 2012-2014» - Istruzioni amministrative,
procedurali e contabili.
Assicurazione
sociale
per l’impiego
(ASpI)
Inps messaggio 18 giugno 2014, n. 5430
Modalita` di presentazione delle comunicazioni ASPI-COM.
Cassa integrazione
guadagni
straordinaria
Inps messaggio 3 luglio 2014, n. 5786
Invio decreti di concessione regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per i periodi di
competenza dell’anno 2013.
Inps messaggio 3 luglio 2014, n. 5787
Ammortizzatori sociali in deroga: limiti decretazione 2014.
Inps circolare 8 luglio 2014, n. 87
Art. 16 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 - Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle
disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi
contributivi nonche´ in materia di contratti di solidarieta` - Aspetti di carattere contributivo Istruzioni contabili - Variazioni al Piano dei conti.
PRATICA LAVORO 32-33/2014
1457
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Normativa
Rassegna
Contratti
di solidarieta`
Inps circolare 8 luglio 2014, n. 87
Art. 16 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 - Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle
disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi
contributivi nonche´ in materia di contratti di solidarieta` - Aspetti di carattere contributivo Istruzioni contabili - Variazioni al Piano dei conti.
Estinzione
del rapporto
di lavoro
in genere
Inps circolare 11 luglio 2014, n. 90
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita», e successive modifiche ed integrazioni - Articolo 4, commi da 1 a
7-ter, «Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro» - Prestazione a favore di lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo.
Ferie
Ministero lavoro lettera circolare 10 luglio 2014, n. 12552
Sentenza Corte costituzionale n. 153 del 21 maggio-4 giugno 2014 illegittimita` costituzionale
dell’art. 18-bis, comuni 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 1, lett. f), del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro) Indicazioni operative.
Inail assicurazione:
determinazione,
denuncia e
versamento
dei premi
Decreto ministeriale 22 aprile 2014
Decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
delle finanze del 22 aprile 2014 - concernente la riduzione percentuale dell’importo dei premi
e dei contributi INAIL dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali a norma dell’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Sito
Internet Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 giugno 2014).
Inail nota 25 giugno 2014, n. 4203
Legge n. 147/2013 - Applicazione della riduzione contributiva per imprese agricole operanti
nel primo biennio di attivita` - Precisazioni.
Inail circolare 1º luglio 2014, n. 32
Riduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali - Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge n. 147/2013 - Misura della
riduzione per il 2014 e modalita` applicative - (Circolare INPS 1º luglio 2014, n. 83).
Inps circolare 1º luglio 2014, n. 83
Riduzione contributi agricoli per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali - Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge n. 147/2013 - Misura della
riduzione per il 2014 e modalita` applicative - (Circolare INAIL n. 32 - Direzione Centrale Rischi).
Inps Determinazione
dei contributi
Inps messaggio 26 giugno 2014, n. 5613
Rilascio procedura sperimentale di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio
contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi
corrisposti nell’anno 2013 (Circolare n. 78/2014) - Documentazione tecnica e manuale utente.
Inps messaggio 8 luglio 2014, n. 5887
Rilascio procedura di acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi corrisposti nell’anno
2013 (circolare n. 78/2014).
Inps messaggio 11 luglio 2014, n. 5969
Fondo di solidarieta` per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
1458
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Rassegna
riqualificazione professionale del personale del Credito D.M. n. 158/2000 - Proroga della
sospensione del contributo ordinario al finanziamento per l’anno 2014.
Inps - Iscrizione
dei datori di lavoro
Inps circolare 25 giugno 2014, n. 80
Manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato alla codifica ATECO 2007 - Procedura automatizzata degli inquadramenti dei datori di lavoro - Chiarimenti sull’inquadramento
di particolari attivita` - Obbligatorieta` dell’unicita` della posizione contributiva aziendale.
Inps - Versamento
dei contributi
Ministero lavoro interpello D.G. Attivita` Ispettiva 26 giugno 2014, n. 15
Interpello ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Certificazione di regolarita` contributiva per le
societa` operanti in regime di accreditamento con il SSN e trasmissione dei dati necessari alla
verifica del corretto adempimento degli obblighi previdenziali.
Irpef - Sistema
di tassazione
e versamento
Inps messaggio 27 giugno 2014, n. 5661
Art. 1, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - «Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati» - Indicazioni operative - Istruzioni contabili - Variazioni al Piano dei conti.
Inpgi comunicato 2 luglio 2014
Bonus IRPEF di 80 euro anche per i giornalisti.
Agenzia delle Entrate circolare 11 luglio 2014, n. 22/E
Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori
dipendenti e assimilati - Modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.
Lavoratori
italiani
all’estero
Ministero lavoro interpello D.G. Attivita` Ispettiva 26 giugno 2014, n. 13
Interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 2, D.L. n. 317/1987 (conv. da L. n.
398/1987) - Campo di applicazione.
Lavoratori
stranieri
Ministero lavoro circolare 10 luglio 2014, n. 4319
Proroga termini istanze a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 25 novembre 2013 («Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013») per: 1) ingressi per cittadini formati
all’estero ex art. 23 T.U. (art. 2); 2) conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea
in permessi di soggiorno subordinato ed autonomo ex art. 9-bis T.U. (art. 5).
Ministero interno circolare 10 luglio 2014, n. 4486
Proroga termini istanze a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 25 novembre 2013 («Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2013») per: 1) ingressi per cittadini formati
all’estero ex art. 23 T.U. (art. 2); 2) conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea
in permessi di soggiorno subordinato ed autonomo ex art. 9-bis T.U. (art. 5).
Lavoro
autonomo
Ministero lavoro interpello D.G. Attivita` Ispettiva 26 giugno 2014, n. 16
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003 - Figura professionale del fisioterapista.
Lavoro
intermittente
Ministero lavoro interpello D.G. Attivita` Ispettiva 26 giugno 2014, n. 17
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Disciplina del lavoro intermittente - Personale di servizio e di cucina
negli alberghi - Attivita` in appalto.
PRATICA LAVORO 32-33/2014
1459
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Normativa
Rassegna
Orario di lavoro
Ministero lavoro interpello D.G. Attivita` Ispettiva 26 giugno 2014, n. 18
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 11, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 66/2003 - Limitazioni al lavoro
notturno.
Ministero lavoro lettera circolare 10 luglio 2014, n. 12552
Sentenza Corte costituzionale n. 153 del 21 maggio-4 giugno 2014 illegittimita` costituzionale
dell’art. 18-bis, comuni 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 1, lett. f), del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro) Indicazioni operative.
Portatori
di handicap
Ministero lavoro interpello D.G. Attivita` Ispettiva 26 giugno 2014, n. 19
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Art. 33, L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, L. n. 183/
2010 - Diritto alla fruizione di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza di persona con
handicap in situazione di gravita` - Parenti o affini entro il terzo grado.
Riposo
settimanale
Ministero lavoro lettera circolare 10 luglio 2014, n. 12552
Sentenza Corte costituzionale n. 153 del 21 maggio-4 giugno 2014 illegittimita` costituzionale
dell’art. 18-bis, comuni 3 e 4, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel testo introdotto dall’art. 1,
comma 1, lett. f), del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 (modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro) Indicazioni operative.
Trattamento di
disoccupazione
per i lavoratori
agricoli
Inps messaggio 13 giugno 2014, n. 5336
Indennita` di disoccupazione agricola - Indirizzi generali per la definizione delle domande in
competenza 2013.
Trattamento
speciale
di disoccupazione
Ministero lavoro interpello D.G. Attivita` Ispettiva 26 giugno 2014, n. 14
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Trattamento di disoccupazione edile ex art. 11, L. n. 223/1991.
1460
32-33/2014 PRATICA LAVORO
Y27EM FI
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Normativa
Scadenzario
Adempimenti
dal 2 agosto al 13 settembre 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
20 agosto
Versamento contributi Inps ex Enpals
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Causale contributo:
— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).
20 agosto
Versamento contributi Inps lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
Adempimento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2).
20 agosto
Versamento contributi Inps pescatori autonomi
Soggetti obbligati
Pescatori autonomi.
1462
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— PESC.
20 agosto
Versamento rata premio anticipato Inail III rata
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica che abbiano optato per il pagamento rateale delle somme dovute all’Inail scaturenti
dall’autoliquidazione.
Adempimento
Versamento della III rata di premio anticipato e premio da regolazione. Per la determinazione
degli interessi di rateazione, il premio deve essere calcolato al netto di:
— addizionale dell’1% ex ANMIL;
— eventuali contributi associativi;
— eventuali importi a credito relativi agli anni precedenti.
L’importo cosı` determinato, diviso per quattro, dovra` essere moltiplicato per il coefficiente di
rateazione.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/226 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
20 agosto
Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Modalita`
Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in
via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il
tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.
37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
PRATICA LAVORO 32-33/2014
1463
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Normativa
Scadenzario
Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di
trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.
Codice contributo:
— C001 (Contributi obbligatori correnti);
— C002 (Contributi obbligatori pregressi);
— C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
— C004 (Differenze contributive);
— C005 (Contributi diversi e contrattuali).
20 agosto
Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
Soggetti obbligati
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Adempimento
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
20 agosto
Denuncia e versamento contributi Casagit
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Modalita`
Versamento
contributi
con
bonifico
bancario
sulle
coordinate
IBAN
IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle entrate (Entratel o
Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,
in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata [email protected].
20 agosto
Versamento contributi al FASC
Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e
logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
1464
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi
versati.
Modalita`
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.
20 agosto
Versamento seconda rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia
per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attivita` lavorativa nell’impresa
familiare o coniugale. Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la seconda rata dei
contributi previdenziali fissi relativi al 2014.
Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi prestampati dall’istituto in scadenza il giorno 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una
eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti
per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto
2014 secondo acconto 2014; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti.
Adempimento
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attivita` commerciali versano i contributi mediante Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per i
titolari di partita IVA esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di
intermediari.
Modalita`
L’obbligo di utilizzo del nuovo modello «F24» cartaceo e` stato differito alla data del 1º giugno
2013, ferma restando la possibilita` di utilizzare il nuovo modello cartaceo, reso disponibile sul
sito www.agenziaentrate.gov.it.
I codici da utilizzare per il versamento sono:
— AF Contributi dovuti sul minimale (artigiani);
— CF Contributi dovuti sul minimale (commercianti).
20 agosto
Versamento dell’IRPEF, dell’IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale,
cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per
l’anno 2013 Unico 2014 PF e SP per i quali sono stati approvati gli studi
di settore con maggiorazione dello 0,40%
Soggetti obbligati
I contribuenti che in sede di dichiarazione (Unico 2014 Persone fisiche o Societa` di persone) dei
redditi risultano a debito d’imposta e che non hanno effettuato il versamento al 16 giugno
senza maggiorazione per i quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Adempimento
E` stato prorogato dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti
derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata
annuale da parte dei contribuenti che esercitano attivita` economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore. La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte
delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o
inapplicabilita` (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attivita`, o per il primo anno
PRATICA LAVORO 32-33/2014
1465
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Normativa
Scadenzario
di attivita`) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e per i lavoratori in mobilita`. Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che
partecipano a societa`, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una
maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Modalita`
I versamenti delle imposte vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24, presso
gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte, o le
banche convenzionate per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita`
telematiche per i titolari di partita IVA. L’importo dovuto a titolo di interesse corrispettivo pari
allo 0,40 per cento deve essere indicato maggiorando l’importo del versamento di riferimento.
I codici tributi da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:
a) 4001 - IRPEF - Saldo;
b) 4033 - IRPEF - Acconto - prima rata.
Per la tassazione separata il codice da utilizzare per il versamento dell’acconto e`:
— 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Il pagamento delle addizionali e` effettuato utilizzando il modello di versamento F24, indicando
nella Sezione 4 - Regioni ed Enti locali - i seguenti codici tributo:
— 3801 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
— 3844 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - Saldo;
— 3843 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - Acconto.
I soggetti che si avvalgono del regime agevolato per nuove iniziative produttive in luogo di
IRPEF ed addizionali regionale e comunale versano un’imposta sostitutiva rispettivamente del
10%. Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 e` il seguente:
— 4025 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo.
20 agosto
Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS artigiani
e commercianti interessati dagli studi di settore con la maggiorazione
dello 0,40%
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti interessati dagli studi di settore con reddito eccedente il minimale, che non hanno
effettuato il versamento al 17 luglio senza maggiorazione.
Adempimento
E` stato prorogato dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti
derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata
annuale da parte dei contribuenti che esercitano attivita` economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore. La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte
delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o
inapplicabilita` (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attivita`, o per il primo anno
di attivita`) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e per i lavoratori in mobilita`. Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che
partecipano a societa`, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una
maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Modalita`
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle
1466
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno,
entro il 16 giugno/7 luglio 2014 o 16 luglio/20 agosto 2014 con l’applicazione dello 0,40 per
cento a titolo di interesse corrispettivo (saldo 2013 e primo acconto 2014) ed entro il 30
novembre 2014 (secondo acconto 2014).
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima delle due rate di acconto dei
contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del 2013, per la
parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante dall’anno precedente, e l’eventuale saldo dovuto per il 2013.
I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il giorno
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la
parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti.
La maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi
utilizzando le seguenti causali:
— API Interessi contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti);
— CPI Interessi contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani);
— APR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione commercianti);
— CPR Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione artigiani).
20 agosto
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i contribuenti
per i quali sono stati elaborati gli studi di settore con la maggiorazione
dello 0,40%
Soggetti obbligati
I soggetti titolari di partita IVA esercenti attivita` di lavoro autonomo per i contribuenti per i
quali sono stati elaborati gli studi di settore non iscritti ad alcuna forma previdenziale.
Adempimento
Versamento a saldo per il 2013 ed in acconto per il 2014 del contributo previdenziale alla
gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA per i contribuenti
per i quali sono stati elaborati gli studi di settore con l’applicazione dello 0,40 per cento a titolo
di interesse corrispettivo.
E` stato, infatti, prorogato dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti
derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata
annuale da parte dei contribuenti che esercitano attivita` economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore. La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte
delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o
inapplicabilita` (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attivita`, o per il primo anno
di attivita`) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e per i lavoratori in mobilita`. Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che
partecipano a societa`, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una
maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Modalita`
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2013, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle
medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche.
Le causali da indicare nel Mod. F24 «Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)»
sono:
— P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
PRATICA LAVORO 32-33/2014
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Normativa
Scadenzario
— PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale;
— P10R per pagamenti rateizzati dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoria;
— PXXR per pagamenti rateizzati dei professionisti privi di altra copertura previdenziale.
20 agosto
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Soggetti
— Societa` di capitali;
— enti commerciali di diritto pubblico o privato;
— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
— associazioni non riconosciute;
— consorzi;
— societa` non residenti;
— societa` di persone;
— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;
— societa` di armamento;
— societa` di fatto;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
— condomini,
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori
autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del
TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la
ritenuta e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.
67 del TUIR).
Adempimento
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a
lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di
intermediari.
Modalita`
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Codice tributo:
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Erario» del Modello F24, sono i seguenti:
Lavoro dipendente
— 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita` aggiuntive e relativo conguaglio;
— 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;
1468
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
— 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
— 1012 - Ritenute su indennita` per cessazione rapporto di lavoro;
— 1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo.
Bonus Irpef
— 1655 - Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo
1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Lavoro autonomo
— 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
Provvigioni
— 1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di
rappresentanza.
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Regioni» del Modello F24, sono i seguenti:
Addizionale regionale all’IRPEF
— 3802 - Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta;
— 3803 - Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione IMU ed altri tributi locali» del Modello F24,
sono i seguenti:
Addizionale comunale e provinciale
— 3848 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo;
— 3847 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.
Ritenute condomini
— 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di
acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
— 1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale
sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
20 agosto
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Soggetti obbligati
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione
degli iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
Adempimento
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Modalita`
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
PRATICA LAVORO 32-33/2014
1469
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Normativa
Scadenzario
Causale contributo:
— C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli
associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
— CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).
Per non titolari di partita IVA:
— COC - Committenti Crediti per contributi;
— COS - Committenti Crediti per sanzioni;
— COSI - Committenti Interessi.
20 agosto
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che dovevano
essere versate entro la scadenza del mese precedente.
Adempimento
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente
versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non
versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalita`
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalita` ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta
pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo
omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie
connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e` eseguito esclusivamente
con modalita` telematiche.
Codici tributo:
— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;
— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.
20 agosto
Versamento contributi Enasarco
Soggetti obbligati
Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel
trimestre di riferimento.
Modalita`
Compilazione via web della distinta di versamento e pagamento tramite addebito automatico
su c/c bancario (RID) o tramite MAV bancario. Per accedere a questa funzione e` obbligatoria la
registrazione al sito e la abilitazione ai servizi riservati. La distinta on-line sostituisce completamente quella tradizionale cartacea, che non va piu` inviata.
A differenza della distinta cartacea, sulla distinta on-line va inserita la provvigione maturata da
ciascun agente. Il sistema calcola in automatico il corretto contributo da versare, tenendo
conto di minimali e massimali. La distinta deve obbligatoriamente essere confermata entro il
1470
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
giorno della scadenza per il versamento (le distinte on-line salvate in stato provvisorio, ma non
confermate entro la scadenza, sono automaticamente eliminate dal sistema). Le ditte con piu`
di 100 agenti, che dispongono di un proprio sistema informativo per la gestione degli agenti,
possono utilizzare una procedura alternativa per la trasmissione della distinta di contribuzione,
ovvero il «Protocollo Grandi Ditte». Le ditte che intendono utilizzare per il pagamento il MAV
bancario non devono inserire le coordinate bancarie per l’addebito automatico, o almeno non
devono presentare alla loro banca l’autorizzazione permanente all’addebito. In tal caso, dopo
la conferma della distinta on-line, il sistema proporra` la stampa del bollettino MAV precompilato. Trascorse almeno 24 ore dalla stampa, il modello potra` essere presentato presso qualunque sportello bancario per procedere con il pagamento.
25 agosto
Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
Adempimento
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o
riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Modalita`
La richiesta va inoltrata telematicamente:
— all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di
file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione
sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state
sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso
elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero
del protocollo informatico assegnato.
25 agosto
Denuncia e versamento contributi Enpaia
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Modalita`
Tramite M.Av. bancario:
— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria
agenzia la possibilita` di attivazione).
PRATICA LAVORO 32-33/2014
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Normativa
Scadenzario
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico
bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di
competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di
CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia
on line.
31 agosto
Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS
individuale)
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Adempimento
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Modalita`
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce
la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato
erogato il compenso (criterio di cassa).
31 agosto
Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
Soggetti obbligati
Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia
mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro
tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770
Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla
Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i
lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS;
i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita` e ANF
venivano versati con il sistema DM), nonche´ dai soggetti che non rivestono la qualifica di
sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano
lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Adempimento
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Modalita`
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce
la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato
erogato il compenso (criterio di cassa).
31 agosto
Versamento contributi Fasi
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
1472
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.
Modalita`
Le sole modalita` di versamento previste sono:
— il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»;
— l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).
PRATICA LAVORO 32-33/2014
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Contrattazione
Notizie
Tabacco
Accordo - 17 luglio 2014
Rinnovo del c.c.n.l.
â Decorrenza e durata: 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2016
â Parti stipulanti: Apti con Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil
â Campo di applicazione: aziende della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato
sciolto
Cedolino
Novita` incidenti sul calcolo del cedolino:
— Una tantum
— Minimi tabellari (agosto 2014, luglio 2015, luglio 2016)
Retribuzioni dal 1º agosto 2014
Categorie
Minimo
Contingenza
E.d.r. confederale
Totale
1S
1.613,12
529,23
10,33
2.152,68
1
1.487,79
527,25
10,33
2.025,37
2
1.290,00
520,55
10,33
1.820,88
3A
1.121,25
515,76
10,33
1.647,34
3B
996,78
511,87
10,33
1.518,98
4A
899,83
508,45
10,33
1.418,61
4B
857,46
507,67
10,33
1.375,46
5
829,27
506,52
10,33
1.346,12
6
732,98
505,03
10,33
1.248,34
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Tabacco» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Una tantum
Ai lavoratori in forza al 1º febbraio 2014 sono corrisposti i seguenti importi forfettari, non utili
ai fini del computo degli istituti contrattuali, ne´ del t.f.r.:
PRATICA LAVORO 32-33/2014
Categorie
Importi
1S
215,00
1
198,00
2
172,00
3A
150,00
3B
133,00
4A
120,00
4B
114,00
5
111,00
6
98,00
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Contrattazione
Notizie
Gli importi soddisfano quanto previsto in materia di indennita` di vacanza contrattuale.
Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza agosto 2014, luglio 2015 e luglio
2016, i nuovi importi mensili dei minimi di retribuzione risultano i seguenti:
Categorie
1S
Importi mensili
dal 1.8.2014
dal 1.7.2015
dal 1.7.2016
1.613,12
1.663,91
1.714,70
1
1.487,79
1.534,64
1.581,48
2
1.290,00
1.330,61
1.371,23
3A
1.121,25
1.156,55
1.191,86
3B
996,78
1.028,16
1.059,55
4A
899,83
928,17
956,50
4B
857,46
884,46
911,46
5
829,27
855,38
881,49
6
732,98
756,06
779,14
Indennita`
di mensa
E` elevata ad E 0,40 giornalieri.
Fatti salvi diversi accordi aziendali, l’indennita` non spetta nei casi di prestazione lavorativa
inferiore alle 6 ore giornaliere.
Maternita`
Viene elevato a 2 giorni il permesso retribuito concesso al lavoratore padre in occasione della
nascita del figlio, come in caso di adozione o affidamento preadottivo.
Inoltre e` stata aumentata da 8 a 10 anni l’eta` massima dei figli ai fini del diritto all’astensione
dal lavoro per malattia dei figli.
Apprendistato
Le Parti hanno convenuto di adeguare la durata massima del periodo di apprendistato al
contesto normativo. L’accordo non specifica tuttavia l’articolazione in periodi.
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32-33/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Scadenzario
Settembre 2014
Agricoltura Aziende
cooperative
Accordo 6 agosto 2013
Agricoltura Consorzi
di bonifica
Accordo 28 giugno 2013
Contrattazione integrativa
Le piattaforme sindacali saranno presentate entro il 30 settembre 2014 o non oltre 3 mesi
prima della scadenza del contratto integrativo applicato, se successiva al 31 dicembre 2014.
Retribuzioni in vigore dal 1º settembre 2014 - Assunti dal 15 luglio 2000
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Indennita`
di funzione
Totale
AQ - par. 187 - ex 7Q/1
56,55
2.366,74
140,00
2.506,74
AQ - par. 185 - ex 7Q/1
55,95
2.341,44
140,00
2.481,44
AQ - par. 164 - ex 7Q/2
49,60
2.075,65
140,00
2.215,65
AQ - par. 162 - ex 7Q/2
48,99
2.050,35
140,00
2.190,35
AQ - par. 164 - ex 7Q/3
49,60
2.046,59
140,00
2.186,59
AQ - par. 162 - ex 7Q/3
48,99
2.044,18
140,00
2.184,18
A - par. 184 - ex 7/1
55,65
2.328,79
—
2.328,79
A - par. 159 - ex 7/2
48,09
2.012,38
—
2.012,38
A - par. 159 - ex 7/3
48,09
2.012,38
—
2.012,38
A - par. 159 - ex 6/1
48,09
2.012,38
—
2.012,38
A - par. 157 - ex 6/1
47,48
1.987,05
—
1.987,05
A - par. 135 - ex 6/2
40,83
1.708,61
—
1.708,61
A - par. 134 - ex 6/2
40,53
1.695,97
—
1.695,97
A - par. 135 - ex 6/3
40,83
1.695,33
—
1.695,33
A - par. 134 - ex 6/3
40,53
1.694,14
—
1.694,14
B - par. 132 - ex 5/1
39,92
1.670,65
—
1.670,65
B - par. 127 - ex 5/2
38,41
1.607,36
—
1.607,36
B - par. 132 - ex 4/1
39,92
1.618,58
—
1.618,58
B - par. 127 - ex 4/2
38,41
1.517,07
—
1.517,07
C - par. 127 - ex 4/1
38,41
1.607,36
—
1.607,36
C - par. 118 - ex 4/2
35,69
1.493,47
—
1.493,47
D - par. 116 - ex 3/1
35,08
1.468,14
—
1.468,14
D - par. 115 - ex 3/1
34,78
1.455,47
—
1.455,47
D - par. 116 - ex 3/2
35,08
1.468,14
—
1.468,14
D - par. 115 - ex 3/2
34,78
1.407,96
—
1.407,96
D - par. 112 - ex 3/2
33,87
1.404,35
—
1.404,35
D - par. 107 - ex 2
32,36
1.354,24
—
1.354,24
D - par. 104 - ex 1
31,45
1.315,46
—
1.315,46
D - par. 100 - ex 1
30,24
1.265,64
—
1.265,64
PRATICA LAVORO 32-33/2014
1477
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Retribuzioni in vigore dal 1º settembre 2014 - Assunti ante 15 luglio 2000
Alimentari e
panificazione Aziende artigiane
1478
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Indennita`
di funzione
Totale
AQ - par. 187 - ex 7Q/1
56,55
2.315,19
140,00
2.455,19
AQ - par. 185 - ex 7Q/1
55,95
2.302,44
140,00
2.442,44
AQ - par. 164 - ex 7Q/2
49,60
2.041,08
140,00
2.181,08
AQ - par. 162 - ex 7Q/2
48,99
2.016,20
140,00
2.156,20
AQ - par. 164 - ex 7Q/3
49,60
2.000,89
140,00
2.140,89
AQ - par. 162 - ex 7Q/3
48,99
1.998,48
140,00
2.138,48
A - par. 184 - ex 7/1
55,65
2.290,00
—
2.290,00
A - par. 159 - ex 7/2
48,09
1.978,86
—
1.978,86
A - par. 159 - ex 7/3
48,09
1.978,86
—
1.978,86
A - par. 159 - ex 6/1
48,09
1.978,86
—
1.978,86
A - par. 157 - ex 6/1
47,48
1.953,95
—
1.953,95
A - par. 135 - ex 6/2
40,83
1.680,15
—
1.680,15
A - par. 134 - ex 6/2
40,53
1.667,72
—
1.667,72
A - par. 135 - ex 6/3
40,83
1.661,44
—
1.661,44
A - par. 134 - ex 6/3
40,53
1.660,25
—
1.660,25
B - par. 132 - ex 5/1
39,92
1.642,82
—
1.642,82
B - par. 127 - ex 5/2
38,41
1.580,59
—
1.580,59
B - par. 132 - ex 4/1
39,92
1.587,41
—
1.587,41
B - par. 127 - ex 4/2
38,41
1.489,49
—
1.489,49
C - par. 127 - ex 4/1
38,41
1.580,59
—
1.580,59
C - par. 118 - ex 4/2
35,69
1.468,60
—
1.468,60
D - par. 116 - ex 3/1
35,08
1.443,69
—
1.443,69
D - par. 115 - ex 3/1
34,78
1.431,23
—
1.431,23
D - par. 116 - ex 3/2
35,08
1.443,69
—
1.443,69
D - par. 115 - ex 3/2
34,78
1.383,95
—
1.383,95
D - par. 112 - ex 3/2
33,87
1.380,34
—
1.380,34
D - par. 107 - ex 2
32,36
1.331,68
—
1.331,68
D - par. 104 - ex 1
31,45
1.294,34
—
1.294,34
D - par. 100 - ex 1
30,24
1.244,56
—
1.244,56
Accordo 19 novembre 2013
Una tantum - Imprese artigiane alimentari e imprese della panificazione
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla data di
sottoscrizione dell’ipotesi di accordo 19 novembre 2013 viene corrisposta, con la retribuzione
di settembre 2014, la seconda tranche, pari ad E 55 lordi, di importo forfetario una tantum,
suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo
interessato.
Agli apprendisti l’una tantum compete, con la medesima decorrenza, nella misura del 70%.
L’importo una tantum sara` ridotto proporzionalmente in caso di servizio militare, assenza
facoltativa «post-partum», part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate ed e`
escluso dalla base del calcolo del t.f.r.; e` comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione
32-33/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
diretta ed indiretta, legali o contrattuale. Gli importi eventualmente gia` corrisposti a titolo di
futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi
di «una tantum» previsti dall’accordo. Tali importi, pertanto, devono essere detratti dall’una
tantum stessa fino a concorrenza e quindi cessano di essere corrisposti con la retribuzione del
mese novembre 2013.
Cemento Aziende industriali
Accordo 9 maggio 2014
Assistenza integrativa
Dal 1º giugno 2014 le OO.SS. raccoglieranno le adesioni al fondo Altea da parte dei lavoratori
ed i riflessi economici conseguenti all’adesione decorreranno dal 1º settembre 2014. Per le
adesioni successive al 1º settembre 2014 i riflessi economici decorreranno dal mese di iscrizione.
Le aziende verseranno i contributi secondo le modalita` previste dal Regolamento del fondo.
Eventuali trattamenti di assistenza sanitaria in essere concessi dalle aziende non sono cumulabili con le prestazioni del fondo Altea.
Elettricita`
Accordo 18 febbraio 2013
Erogazione aggiuntiva
Con la retribuzione del mese di settembre 2014 ai lavoratori in forza al 1º settembre 2014 va
corrisposta un’erogazione aggiuntiva della retribuzione secondo i seguenti valori:
Categoria
Importi
QS
177,96
Q
159,70
ASS
140,96
AS
131,93
A1S
126,39
A1
120,59
BSS
114,84
BS
109,94
B1S
104,76
B1
100,06
B2S
93,44
B2
86,95
CS
77,09
C1
69,77
C2
64,30
Gli importi sono comprensivi dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, sia legali che
contrattuali ed esclusi dal computo del t.f.r.
Per le assenze a retribuzione ridotta nel mese di corresponsione, l’erogazione aggiuntiva verra`
corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
Nel caso di prestazione a part-time, l’erogazione aggiuntiva verra` corrisposta in misura proporzionale all’entita` della prestazione.
PRATICA LAVORO 32-33/2014
1479
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Contrattazione
Scadenzario
Radiotelevisione Emittenti private
Accordo 17 aprile 2014
Retribuzioni in vigore dal 1º settembre 2014 - Settore televisivo
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
E.d.r.
Contingenza confederale
Indennita`
di funzione
Totale
9Q
41,72
1.697,16
536,58
10,33
70,00
2.314,07
8Q
38,26
1.555,64
533,22
10,33
58,00
2.157,19
8
38,26
1.555,64
533,22
10,33
—
2.099,19
7
35,28
1.434,47
529,77
10,33
—
1.974,57
6
33,64
1.368,59
528,62
10,33
—
1.907,54
5
31,00
1.261,00
525,80
10,33
—
1.797,13
4
26,05
1.060,38
520,57
10,33
—
1.591,28
3
21,77
884,91
516,08
10,33
—
1.411,32
2
19,13
778,32
513,16
10,33
—
1.301,81
1
16,49
670,72
510,61
10,33
—
1.191,66
Retribuzioni in vigore dal 1º settembre 2014 - Settore radiofonico
Videofonografica
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
E.d.r.
Contingenza confederale
Indennita`
di funzione
Totale
6Q
24,90
1.234,32
524,37
10,33
41,00
1.810,02
5
22,35
1.106,96
520,49
10,33
—
1.637,78
4
18,36
910,90
515,45
10,33
—
1.436,68
3
15,70
777,70
513,11
10,33
—
1.301,14
2
13,24
656,67
509,71
10,33
—
1.176,71
1
11,07
548,81
506,96
10,33
—
1.066,10
Accordo 10 luglio 2014
Retribuzioni in vigore dal 1º settembre 2014
1480
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Totale
8Q
45,15
1.496,80
532,58
10,33
2.039,71
8
43,40
1.462,89
532,58
10,33
2.005,80
7
39,55
1.292,31
527,95
10,33
1.830,59
6
37,10
1.130,48
522,52
10,33
1.663,33
5
35,00
1.058,97
520,96
10,33
1.590,26
4
32,55
942,22
517,38
10,33
1.469,93
3
30,10
821,00
514,19
10,33
1.345,52
2
27,30
722,18
511,45
10,33
1.243,96
1
25,55
655,80
509,94
10,33
1.176,07
32-33/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Notizie
Risarcimento del danno subito a causa
della nocivita` dell’ambiente di lavoro
Avv. Almerindo Proietti Semproni
Cassazione, sez. lav., 18 giugno 2014, n. 13860
MASSIMA
Ai fini dell’accertamento della responsabilita` del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., al lavoratore che
lamenti di aver subito, a causa dell’attivita` lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare
l’esistenza di tale danno, la nocivita` dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi,
gravando invece sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad
impedire il verificarsi del danno.
COMMENTO
Ai fini dell’accertamento della responsabilita` del datore
di lavoro, ex art. 2087 cod. civ., al lavoratore che lamenti
di aver subito, a causa dell’attivita` lavorativa svolta, un
danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza
di tale danno, la nocivita` dell’ambiente di lavoro ed il
nesso causale fra questi due elementi, gravando invece
sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi
del danno.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 giugno
2014, n. 13860, non si discosta dal costante orientamento in materia di risarcimento del danno per violazione dell’art. 2087 cod. civ., anche se, nella fattispecie, la
domanda del lavoratore e` stata disattesa.
Un dipendente, ormai in pensione, di una Cassa di Risparmio lamentava il comportamento persecutorio, protrattosi per diversi anni, posto in essere a suo danno dal
datore di lavoro per il tramite di propri funzionari e consistito in ingiustificati trasferimenti, mutamenti di mansioni, riduzione della retribuzione, ingiurie, note di qualifica inferiori a quelle sempre ottenute e comportamenti
vessatori.
Il ricorrente asseriva di essere caduto in depressione per
effetto di tali comportamenti e di essersi ammalato manifestando i sintomi delle malattie che sarebbero successivamente divenute permanenti. Tale situazione era perdurata finche´, per il cambio di vertici nella filiale, era
stato destinato ad un incarico confacente alla professionalita` acquisita. Tuttavia il lungo periodo di stress e la
tensione psico-fisica avevano comportato l’insorgere di
una cardiopatia ischemica culminata con un’operazione
PRATICA LAVORO 32-33/2014
di by pass, associata a psoriasi e problemi psichici. Chiedeva, quindi, per tali motivi la condanna Cassa di Risparmio al risarcimento del danno sotto il profilo del danno
da demansionamento e perdita di chances, biologico ed
esistenziale.
Il Tribunale respingeva ogni domanda sulla base di una
consulenza tecnica che aveva escluso la natura professionale delle patologie.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo
grado, per cui il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, sostenendo - per la parte che maggiormente interessa - che la motivazione della sentenza impugnata
era carente per aver subordinato il diritto al risarcimento
del danno alla dimostrazione dell’origine professionale
delle denunciate patologie. In sostanza, secondo il disposto dell’art. 2087 cod. civ. l’onere di provare l’assenza di nesso causale incomberebbe al datore di lavoro.
La Corte respinge il ricorso.
La Cassazione, in ordine alla interpretazione del ricorrente circa la distribuzione dell’onere probatorio, afferma
che essa contraddice il principio (affermato, tra le altre,
gia` da Cass. n. 3786/2009) secondo il quale, ai fini dell’accertamento della responsabilita` del datore di lavoro,
ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un’ipotesi
di responsabilita` oggettiva - al lavoratore che lamenti di
aver subito, a causa dell’attivita` lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di
tale danno, la nocivita` dell’ambiente di lavoro ed il nesso
causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le
suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adot-
1481
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Giurisprudenza
Notizie
tato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi
del danno.
Inoltre, la Suprema Corte afferma che l’assegnazione del
lavoratore subordinato a mansioni inferiori a quelle spettanti (art. 2103 cod. civ.) ben puo`, se protratta, produrre
un danno da perdita di capacita` professionale, e quindi
di possibilita` di carriera e capacita` di guadagno, e puo` di
conseguenza fondare un diritto al risarcimento del danno, anche a distanza di tempo dal momento in cui e`
stata disposta.
Tuttavia, il lavoratore che, negando la prescrizione del
diritto, agisca per il risarcimento, deve indicare le specifiche conoscenze e attitudini professionali perdute, il nesso di causalita` con l’atto di dimensionamento (anche in
relazione al tempo trascorso tra questo e il danno) ed i
parametri per calcolare il danno.
In particolare, specifica la Corte, non soddisfa questi
requisiti il ricorso che - come nella fattispecie - si limiti
a parlare di «trasferimento-demansionamento», di «alta
probabilita` di divenire funzionario», di «danno pensionistico» e di «danno riversatosi sul t.f.r.» da determinarsi
in via equitativa, e lamenti la mancata pronuncia su ogni
danno che non sia il danno biologico, senza le necessarie, piu` dettagliate precisazioni.
Il principio di diritto applicato nella sentenza in commento, riguardante la ripartizione dell’onere probatorio nei
casi di responsabilita` del datore di lavoro di cui all’art.
2087 cod. civ., e` stato piu` volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimita`.
Nel limitarci ad una recente pronuncia (Cass. n. 17585/
2013), riguardante la fattispecie di un dipendente di una
banca che richiedeva il risarcimento dei danni derivati
dalle continue rapine verificatesi nella filiale cui apparteneva, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza
della Corte di Appello che aveva respinto la domanda del
lavoratore, con la seguente motivazione, che appare utile riportare per intero: «l’obbligo di sicurezza, posto a
carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, e`
previsto in generale, con carattere atipico e residuale,
dall’art. 2087 cod. civ., e che la responsabilita` del datore
di lavoro ex dall’art. 2087 cod. civ. di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di
lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell’art. 1374
cod. civ., dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, con la
conseguenza che il riparto degli oneri probatori nella
domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli
stessi termini dell’art. 1218 cod. civ., circa l’inadempimento delle obbligazioni, da cio` discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno
differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e pro-
1482
vare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza
del danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e,
cioe`, di aver adempiuto interamente all’obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. E`
stato altresı` precisato (cfr. ex multis Cass. n. 9856/2002)
che incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a
causa dell’attivita` lavorativa svolta, un danno alla salute,
l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la
nocivita` dell’ambiente di lavoro, nonche´ il nesso tra l’uno
e l’altro, senza che occorra anche la indicazione delle
norme antinfortunistiche violate o delle misure non
adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato
quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di
provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad
impedire il verificarsi del danno.
In altre parole, come questa Corte ha gia` efficacemente
precisato (cfr. Cass. n. 21590/2008), la regola sovrana in
questa materia, desumibile dall’art. 1218 cod. civ., e` che
il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve
provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto, il danno e la sua riconducibilita` al titolo dell’obbligazione; a tale scopo egli puo` limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre e` il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere di provare il proprio adempimento, o che
l’inadempimento e` dovuto a causa a lui non imputabile
(cfr. ex multis Cass. Sez. unite n. 13533/2001)».
32-33/2014 PRATICA LAVORO
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