Treviso, 16/06/2014 AI SIGG. CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Ferie – permessi rol ed ex festività. Con le buste paga del mese di giugno c.a. consegniamo anche il prospetto dei residui al 31/12/2013 e dei ratei maturati fino al 31/05/2014 delle ferie – permessi rol ed ex festività. Riepiloghiamo gli obblighi contributivi previsti: FERIE Il lavoratore ha diritto ad usufruire di 4 settimane di ferie per ogni anno di lavoro. L’eventuale residuo al 31/12/2012 deve essere utilizzato dal lavoratore entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. Pertanto alla data del 30/06/2014 il lavoratore deve aver usufruito di tutte le ferie maturate nell’anno 2012. L’eventuale ulteriore residuo dovrà essere assoggettato a contribuzione. Il mancato godimento delle ferie entro i termini sopra indicati espone a specifiche sanzioni. PERMESSI ROL ED EX FESTIVITA’ La loro quantificazione, maturazione, termini di godimento e corresponsione dei residui, è regolata dai contratti collettivi di lavoro. I residui contribuzione. non corrisposti ai dipendenti alla data prevista dal C.C.N.L. vanno assoggettati a Riportiamo di seguito, per maggior chiarezza, un breve riepilogo della disciplina delle ferie. Normativa: Art. 36, comma 3 della Costituzione (“il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”), art. 2109 del Codice Civile, art. 10 comma 1 del D.Lgs.66/2003. Maturazione del diritto alle ferie: Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di servizio del prestatore di lavoro. Rientrano nel periodo di servizio valevole ai fini della maturazione anche periodi quali ad esempio l’assenza obbligatoria per gravidanza/puerperio, l’assenza per malattia, l’assenza per l’adempimento di funzioni presso i seggi elettorali; non sono invece computabili periodi quali ad esempio il congedo parentale e le assenze durante la malattia del figlio. Durata delle ferie: Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che il prestatore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane (consecutive in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Indennità sostitutiva delle ferie: In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, deve essere corrisposta al lavoratore per i giorni di ferie sino a quel momento maturati e non goduti la relativa indennità sostitutiva. A tal fine i giorni di ferie maturati saranno individuati nella misura di tanti dodicesimi del periodo di ferie annuale spettante, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda nel corso dell’anno di cessazione. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno è possibile sostituire le ferie non godute con la relativa indennità. Adempimenti contributivi: La scadenza dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute e la collocazione temporale dei contributi devono essere individuati: - entro il termine fissato dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva per la fruizione delle ferie; - in assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, entro il 18°mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Sanzioni: La violazione delle disposizioni fin qui menzionate comporta sanzioni di misura variabile, a seconda del numero di dipendenti interessati dalla violazione e del prolungamento temporale della violazione stessa. La sanzione in parola non si applica, non ritenendosi responsabile il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie (o il diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva) nell’anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore. Per ulteriori chiarimenti sull’argomento in oggetto, il personale dello studio è a disposizione dei Sigg. Clienti. Distinti saluti. STUDIO ASSOCIATO PIANA
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