La nuova delibera 40/14 (con le modifiche apportate dalla Delibera 261/2014 del 6 giugno 20014) Giovanni Raimondini Milano, 18 giugno 2014 La nuova delibera 40/14 Dal 1° luglio 2014 la delibera 40/14 dell'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico) sostituirà la delibera 40/04; molte le novità per le imprese di distribuzione e vendita del gas, per gli installatori e per i clienti finali. Nei 10 anni trascorsi dalla prima edizione della delibera sono avvenute molte importanti variazioni sia nella legislazione che nella normazione tecnica che hanno reso necessaria una completa revisione del provvedimento. La nuova delibera 40/14 Le novità introdotte dal DM 37/2008 e dalle ulteriori, successive modifiche al modello di dichiarazione di conformità erano state recepite nella 40/04 mediante delibere correttive, si doveva però tenere conto delle conseguenze sugli accertamenti delle nuove regole per il rilascio del CPI e della pubblicazione della UNI 10738:2012; occorreva anche semplificare e riorganizzare un testo più volte modificato a causa dell'introduzione di varianti alle procedure originali. Campo di applicazione La delibera 40/14 si applica a tutti gli impianti di utenza a gas per uso non tecnologico (riscaldamento, condizionamento, cottura cibi, preparazione acqua calda sanitaria); sono esclusi dall'applicazione della delibera gli usi tecnologici del gas (uso artigianale/industriale, con o senza riscaldamento). Sono soggetti all'applicazione della delibera 40/14 anche gli impianti di utenza per uso non tecnologico allacciati direttamente alle reti di trasporto (incluse quelle regionali). Impianti nuovi e modificati La delibera 40/14 continua ad applicarsi agli impianti di utenza a gas nuovi, e si applica anche ad alcune tipologie di impianti modificati e/o trasformati. Per gli impianti di utenza in servizio è prevista l'eventuale emanazione di un'apposita delibera non appena il Ministero dello Sviluppo Economico avrà completato il riordino dei provvedimenti in materia di sicurezza degli impianti. Quali modificati... La delibera 40/14 si applica agli impianti la cui modifica ha reso necessaria l'interruzione della fornitura di gas: Ø spostamento del contatore (su richiesta del cliente o disposizione dell'azienda distributrice); Ø sospensione su richiesta del cliente per lavori di ristrutturazione/rifacimento dell'impianto; Ø richiesta di contatore avente taglia diversa; Ø riattivazione dopo disdetta, con modifiche. e agli impianti precedentemente alimentati con altro gas (di solito trasformati da GPL a gas naturale) … e quali no La delibera 40/14 non si applica nei seguenti casi di modifica (reale o presunta) dell'impianto: Ø modifiche senza richiesta di sospensione della fornitura (es. sostituzione caldaia); Ø riattivazione dopo sospensione per morosità; Ø riattivazione dopo sospensione su richiesta delle Autorità competenti o per situazione di pericolo; Ø volture di contratto senza interruzioni; Ø riattivazione dopo disdetta, senza modifiche Ø altri casi di sostituzione del contatore (es. contatore tradizionale con contatore elettronico). Accertamento impedito La delibera 40/04 non lo prevedeva all'origine; venne introdotto per evitare che un gran numero di impianti non fosse attivato per l'incapacità dell'installatore di compilare correttamente e completamente gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità. Considerato che le norme di riferimento sono ormai consolidate, che sono stati resi disponibili corsi di aggiornamento, software, guide e modulistica mirati, che è stato dato il tempo necessario per imparare, l'opzione dell'accertamento impedito è stata eliminata. Le fasce di potenza degli impianti La prima fascia prevista dalla delibera 40/04 – fino a 35 kW – è rimasta inalterata; comprende la maggior parte degli impianti in singole unità immobiliari. Il limite superiore della seconda è stato portato a 350 kW, rispetto ai 116 kW della 40/04 (causa innalzamento del valore limite oltre il quale c'è obbligo dell'approvazione VV.F. del progetto); di conseguenza la terza fascia parte da 350 kW e non più da 116 kW. Aggiornamento dei costi I costi a carico del cliente finale previsti dalla delibera 40/04 per l'accertamento e ogni altra operazione connessa alle attività della delibera sono stati aggiornati secondo l'indice di inflazione ISTAT intercorso nei 10 anni trascorsi tra le due edizioni della “40”; il contributo unitario del distributore al Comune per le verifiche effettuate in situ su impianti attivati a seguito di esito positivo dell'accertamento è stato portato da 60 a 100 €, per incentivare tale attività. Tale contributo è recuperato l'anno successivo in tariffa. Gli allegati alla delibera 40/14 All'atto della sua emanazione la delibera 40/04 prevedeva 5 allegati (A, B, C, D, E); in seguito si sono aggiunti gli allegati F e G, mentre i primi quattro sono stati sostituiti da H e I. La delibera 40/14 ha aggiornato i soli allegati F, G, H, I, rinominandoli F-40, G-40, H-40 e I-40 ; un modulo E-40, modificato, non allegato alla delibera 40/14, potrà essere impiegato per attivazioni/riattivazioni in casi particolari (es.: stati di emergenza dopo catastrofi naturali) con apposita delibera. Gli allegati F-40 e G-40 Analogamente ai precedenti allegati F e G i nuovi F-40 e G-40 sono i modelli delle lettere che le aziende di distribuzione e quelle di vendita inviano all'utente in occasione di richiesta di allacciamento e in caso di spostamento del contatore, e di attivazione e riattivazione della fornitura. Si rammenta all'utente che devono essere utilizzati esclusivamente gli allegati H-40 e I-40 inviati dall'azienda venditrice del gas (quella con la quale è stato stipulato il contratto). L'allegato H-40 L'allegato H-40 è quello che ha subito meno modifiche partendo dall'originale allegato H; l'aggiunta del riferimento “40” alle lettere distintive degli allegati alla delibera si è reso necessario per evitare confusioni con omonimi allegati richiesti da altre disposizioni di legge sugli impianti termici a gas; in particolare, l'allegato I (lettera) della 40/04 era confuso con l'allegato I (numero romano) al DM n. 37/08. L'allegato I-40 Senza stravolgere l'impostazione del modello di dichiarazione di conformità del DM 37/2008 e s.m.i., l'allegato I-40 tiene conto del fatto che spesso l'installatore chiamato a mettere in servizio un impianto, quindi a compilare l'allegato I-40, non ha eseguito tutte le parti dell'impianto (al limite, collega solo gli apparecchi già posati) e non sempre ha la/e dichiarazione/i parziale/i rilasciata/e da chi lo ha preceduto. L'allegato I-40 (2) Per prima cosa l'installatore specifica se ha realizzato completamente l'impianto oppure se è intervenuto a valle di altri installatori; in quest'ultimo caso specifica se sono o meno presenti le dichiarazioni di conformità relative alle parti di impianto presenti al momento del suo intervento. Se è lui ad aver realizzato l'impianto allegherà, come ha sempre fatto, progetto o schema, relazione con tipologie materiali usati, certificato o visura CCIAA, eventuale attestazione prevista in caso di impiego materiali non normati. L'allegato I-40 (3) Se parte dell'impianto è stato fatto da altri allegherà, oltre a progetto o schema, relazione con tipologie materiali usati, certificato o visura CCIAA, eventuale attestazione prevista in caso di impiego materiali non normati relativi al proprio intervento, anche le dichiarazioni di conformità relative alle parti di impianto già presenti al momento del suo intervento. Se in parte o tutte non fossero reperibili, dovrà compilare e allegare un rapporto tecnico di compatibilità predisposto dal CIG, inserito nelle Linee Guida n. 11. L'allegato I-40 (4) Infine, se l'impianto è soggetto al DM 12 aprile 1996 e s.m.i., ma non è più richiesto il visto di approvazione dei Vigili del Fuoco sul progetto, l'installatore dovrà allegare una dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione incendi; anche in questo caso il CIG ha predisposto il modello, allegato alla nuova edizione delle Linee Guida n. 11. Il supporto del CIG Un fondamentale contributo all'applicazione della delibera 40/04 è stato fornito dal CIG con la redazione delle Linee Guida n. 1 (compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità), n. 11 (accertamento documentale degli stessi allegati) e n. 12 (attivazione e riattivazione della fornitura di gas). Importante anche il ruolo di arbitro che il CIG ha coperto nei numerosi casi di contestazioni all'operato degli accertatori. Il supporto del CIG (2) Con la delibera 40/14 il supporto del CIG si rinnova: oltre all'aggiornamento delle linee guida n.11 (concluso) e 12 (in corso), il CIG ha elaborato ex novo due importanti documenti: l il rapporto tecnico di compatibilità (RTC) per impianti da attivare/riattivare, privi del tutto o in parte di dichiarazioni di conformità precedenti; l la dichiarazione del progettista (DP) relativa al rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi. La delibera 40/14 prevede che linee guida n. 11, RTC e DP siano disponibili – anche con link al sito del CIG – sul sito del distributore. La verifica di compatibilità Quando l'installatore che opera su un impianto esistente o già eseguito in parte, rilasciando la dichiarazione di conformità automaticamente dichiara che il proprio lavoro è compatibile, ai fini della sicurezza, con quanto già esistente. Non diventa responsabile degli errori altrui, ma di non averli individuati e di aver lasciato in funzione un impianto pericoloso. L'assenza o carenza delle dichiarazioni di conformità precedenti non lo esime dalla verifica di compatibilità, anzi...! La verifica di compatibilità (2) Per gli impianti in servizio l'installatore può effettuare la verifica di compatibilità avvalendosi della norma UNI 10738, che individua i criteri essenziali di sicurezza; la norma non è però applicabile, nella forma e nella sostanza, a un impianto a cui si deve attivare o riattivare la fornitura di gas; prendendo spunto dal rapporto tecnico di verifica della UNI 10738 e dalla nuova UNI 11528 il CIG ha predisposto per impianti non soggetti al DM 12.04.96 un rapporto di verifica di compatibilità ad hoc (RTC).
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