I contenuti e le principali novità della Delibera 40/2014

La nuova delibera 40/14
(con le modifiche apportate dalla
Delibera 261/2014 del 6 giugno 20014)
Giovanni Raimondini
Milano, 18 giugno 2014
La nuova delibera 40/14
Dal 1° luglio 2014 la delibera 40/14 dell'AEEGSI
(Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il
Sistema Idrico) sostituirà la delibera 40/04; molte
le novità per le imprese di distribuzione e vendita
del gas, per gli installatori e per i clienti finali.
Nei 10 anni trascorsi dalla prima edizione della
delibera sono avvenute molte importanti variazioni
sia nella legislazione che nella normazione
tecnica che hanno reso necessaria una completa
revisione del provvedimento.
La nuova delibera 40/14
Le novità introdotte dal DM 37/2008 e dalle
ulteriori, successive modifiche al modello di
dichiarazione di conformità erano state recepite
nella 40/04 mediante delibere correttive, si doveva
però tenere conto delle conseguenze sugli
accertamenti delle nuove regole per il rilascio del
CPI e della pubblicazione della UNI 10738:2012;
occorreva anche semplificare e riorganizzare un
testo più volte modificato a causa dell'introduzione
di varianti alle procedure originali.
Campo di applicazione
La delibera 40/14 si applica a tutti gli impianti di
utenza a gas per uso non tecnologico
(riscaldamento, condizionamento, cottura cibi,
preparazione acqua calda sanitaria); sono esclusi
dall'applicazione della delibera gli usi tecnologici
del gas (uso artigianale/industriale, con o senza
riscaldamento).
Sono soggetti all'applicazione della delibera 40/14
anche gli impianti di utenza per uso non
tecnologico allacciati direttamente alle reti di
trasporto (incluse quelle regionali).
Impianti nuovi e modificati
La delibera 40/14 continua ad applicarsi agli
impianti di utenza a gas nuovi, e si applica anche
ad alcune tipologie di impianti modificati e/o
trasformati.
Per gli impianti di utenza in servizio è prevista
l'eventuale emanazione di un'apposita delibera
non appena il Ministero dello Sviluppo Economico
avrà completato il riordino dei provvedimenti in
materia di sicurezza degli impianti.
Quali modificati...
La delibera 40/14 si applica agli impianti la cui
modifica ha reso necessaria l'interruzione
della fornitura di gas:
Ø spostamento
del contatore (su richiesta del
cliente o disposizione dell'azienda distributrice);
Ø sospensione su richiesta del cliente per lavori di
ristrutturazione/rifacimento dell'impianto;
Ø richiesta di contatore avente taglia diversa;
Ø riattivazione dopo disdetta, con modifiche.
e agli impianti precedentemente alimentati con
altro gas (di solito trasformati da GPL a gas
naturale)
… e quali no
La delibera 40/14 non si applica nei seguenti casi
di modifica (reale o presunta) dell'impianto:
Ø modifiche senza richiesta di sospensione della
fornitura (es. sostituzione caldaia);
Ø riattivazione dopo sospensione per morosità;
Ø riattivazione dopo sospensione su richiesta delle
Autorità competenti o per situazione di pericolo;
Ø volture di contratto senza interruzioni;
Ø riattivazione dopo disdetta, senza modifiche
Ø altri
casi di sostituzione del contatore (es.
contatore tradizionale con contatore elettronico).
Accertamento impedito
La delibera 40/04 non lo prevedeva all'origine;
venne introdotto per evitare che un gran numero
di impianti non fosse attivato per l'incapacità
dell'installatore di compilare correttamente e
completamente gli allegati obbligatori alla
dichiarazione di conformità. Considerato che le
norme di riferimento sono ormai consolidate, che
sono stati resi disponibili corsi di aggiornamento,
software, guide e modulistica mirati, che è stato
dato il tempo necessario per imparare, l'opzione
dell'accertamento impedito è stata eliminata.
Le fasce di potenza degli impianti
La prima fascia prevista dalla delibera 40/04 – fino
a 35 kW – è rimasta inalterata; comprende la
maggior parte degli impianti in singole unità
immobiliari. Il limite superiore della seconda è
stato portato a 350 kW, rispetto ai 116 kW della
40/04 (causa innalzamento del valore limite oltre il
quale c'è obbligo dell'approvazione VV.F. del
progetto); di conseguenza la terza fascia parte da
350 kW e non più da 116 kW.
Aggiornamento dei costi
I costi a carico del cliente finale previsti dalla
delibera 40/04 per l'accertamento e ogni altra
operazione connessa alle attività della delibera
sono stati aggiornati secondo l'indice di inflazione
ISTAT intercorso nei 10 anni trascorsi tra le due
edizioni della “40”; il contributo unitario del
distributore al Comune per le verifiche effettuate in
situ su impianti attivati a seguito di esito positivo
dell'accertamento è stato portato da 60 a 100 €,
per incentivare tale attività. Tale contributo è
recuperato l'anno successivo in tariffa.
Gli allegati alla delibera 40/14
All'atto della sua emanazione la delibera 40/04
prevedeva 5 allegati (A, B, C, D, E); in seguito si
sono aggiunti gli allegati F e G, mentre i primi
quattro sono stati sostituiti da H e I.
La delibera 40/14 ha aggiornato i soli allegati F, G,
H, I, rinominandoli F-40, G-40, H-40 e I-40 ; un
modulo E-40, modificato, non allegato alla
delibera 40/14, potrà essere impiegato per
attivazioni/riattivazioni in casi particolari (es.: stati
di emergenza dopo catastrofi naturali) con
apposita delibera.
Gli allegati F-40 e G-40
Analogamente ai precedenti allegati F e G i nuovi
F-40 e G-40 sono i modelli delle lettere che le
aziende di distribuzione e quelle di vendita inviano
all'utente in occasione di richiesta di allacciamento
e in caso di spostamento del contatore, e di
attivazione e riattivazione della fornitura.
Si rammenta all'utente che devono essere
utilizzati esclusivamente gli allegati H-40 e I-40
inviati dall'azienda venditrice del gas (quella con
la quale è stato stipulato il contratto).
L'allegato H-40
L'allegato H-40 è quello che ha subito meno
modifiche partendo dall'originale allegato H;
l'aggiunta del riferimento “40” alle lettere distintive
degli allegati alla delibera si è reso necessario per
evitare confusioni con omonimi allegati richiesti da
altre disposizioni di legge sugli impianti termici a
gas; in particolare, l'allegato I (lettera) della 40/04
era confuso con l'allegato I (numero romano) al
DM n. 37/08.
L'allegato I-40
Senza stravolgere l'impostazione del modello di
dichiarazione di conformità del DM 37/2008 e
s.m.i., l'allegato I-40 tiene conto del fatto che
spesso l'installatore chiamato a mettere in servizio
un impianto, quindi a compilare l'allegato I-40, non
ha eseguito tutte le parti dell'impianto (al limite,
collega solo gli apparecchi già posati) e non
sempre ha la/e dichiarazione/i parziale/i
rilasciata/e da chi lo ha preceduto.
L'allegato I-40 (2)
Per prima cosa l'installatore specifica se ha
realizzato completamente l'impianto oppure se è
intervenuto a valle di altri installatori; in
quest'ultimo caso specifica se sono o meno
presenti le dichiarazioni di conformità relative alle
parti di impianto presenti al momento del suo
intervento. Se è lui ad aver realizzato l'impianto
allegherà, come ha sempre fatto, progetto o
schema, relazione con tipologie materiali usati,
certificato o visura CCIAA, eventuale attestazione
prevista in caso di impiego materiali non normati.
L'allegato I-40 (3)
Se parte dell'impianto è stato fatto da altri
allegherà, oltre a progetto o schema, relazione
con tipologie materiali usati, certificato o visura
CCIAA, eventuale attestazione prevista in caso di
impiego materiali non normati relativi al proprio
intervento, anche le dichiarazioni di conformità
relative alle parti di impianto già presenti al
momento del suo intervento. Se in parte o tutte
non fossero reperibili, dovrà compilare e allegare
un rapporto tecnico di compatibilità predisposto
dal CIG, inserito nelle Linee Guida n. 11.
L'allegato I-40 (4)
Infine, se l'impianto è soggetto al DM 12 aprile
1996 e s.m.i., ma non è più richiesto il visto di
approvazione dei Vigili del Fuoco sul progetto,
l'installatore dovrà allegare una dichiarazione del
progettista attestante il rispetto delle prescrizioni
di legge in materia di prevenzione incendi; anche
in questo caso il CIG ha predisposto il modello,
allegato alla nuova edizione delle Linee Guida n.
11.
Il supporto del CIG
Un fondamentale contributo all'applicazione della
delibera 40/04 è stato fornito dal CIG con la
redazione delle Linee Guida n. 1 (compilazione
degli allegati obbligatori alla dichiarazione di
conformità), n. 11 (accertamento documentale
degli stessi allegati) e n. 12 (attivazione e
riattivazione della fornitura di gas). Importante
anche il ruolo di arbitro che il CIG ha coperto nei
numerosi casi di contestazioni all'operato degli
accertatori.
Il supporto del CIG (2)
Con la delibera 40/14 il supporto del CIG si
rinnova: oltre all'aggiornamento delle linee guida
n.11 (concluso) e 12 (in corso), il CIG ha
elaborato ex novo due importanti documenti:
l il rapporto tecnico di compatibilità (RTC) per
impianti da attivare/riattivare, privi del tutto o in
parte di dichiarazioni di conformità precedenti;
l la dichiarazione del progettista (DP) relativa al
rispetto delle prescrizioni in materia di
prevenzione incendi.
La delibera 40/14 prevede che linee guida n. 11,
RTC e DP siano disponibili – anche con link al sito
del CIG – sul sito del distributore.
La verifica di compatibilità
Quando l'installatore che opera su un impianto
esistente o già eseguito in parte, rilasciando la
dichiarazione di conformità automaticamente
dichiara che il proprio lavoro è compatibile, ai fini
della sicurezza, con quanto già esistente. Non
diventa responsabile degli errori altrui, ma di non
averli individuati e di aver lasciato in funzione un
impianto pericoloso. L'assenza o carenza delle
dichiarazioni di conformità precedenti non lo
esime dalla verifica di compatibilità, anzi...!
La verifica di compatibilità (2)
Per gli impianti in servizio l'installatore può
effettuare la verifica di compatibilità avvalendosi
della norma UNI 10738, che individua i criteri
essenziali di sicurezza; la norma non è però
applicabile, nella forma e nella sostanza, a un
impianto a cui si deve attivare o riattivare la
fornitura di gas; prendendo spunto dal rapporto
tecnico di verifica della UNI 10738 e dalla nuova
UNI 11528 il CIG ha predisposto per impianti non
soggetti al DM 12.04.96 un rapporto di verifica di
compatibilità ad hoc (RTC).