Costituzione e funzionamento del sistema bibliotecario

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2014
Presidenza del Presidente: Antonio del Corvo
Consigliere Segretario: Vincenzo Nuccetelli
ASS.
Santavenere Sandra delegata da
Alessandrini Marco
De Paulis Alessia delegata da Brucchi
Maurizio
Catarra Valter
Cialente Massimo
Ciancone Sabrina
Crivelli Francesco
D'Alfonso Rocco
De Crescentiis Antonio
Del Corvo Antonio
Di Giuseppantonio Enrico Clemente
ASS.
Di Martino Marcello
Di Nunzio Giovanni Antonio
X
X
X
X
Melideo Roberto delegato da Di
Primio Umberto
Di Stefano Giovanni
Marinucci Luciano
Matarelli Antonio Vincenzo
Nuccetelli Vincenzo
Pavone Enio
Testa Guerino
X
X
DELIBERAZIONE N. 4/2014
OGGETTO: Progetto di legge, d’iniziativa del Consiglio delle Autonomie Locali: “Costituzione e
funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese”.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
VISTO l’art. 123 della Costituzione;
VISTI gli artt. 31, 71 e 72 dello Statuto;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 “Istituzione e disciplina del Consiglio delle
Autonomie Locali” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 11, comma 1, lett. a);
VISTA la legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 “Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e
dell’iniziativa legislativa” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36, comma 1, lett. d), l’art. 37 e l’art. 46;
VISTA la legge regionale 16 settembre 1998, n. 77 “Norme di intervento in materia di beni librari,
biblioteche e strumenti bibliografici e di informazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il progetto di legge: “Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese”;
UDITA la relazione del componente Enrico Di Giuseppantonio;
MESSO AI VOTI il progetto di legge;
all’unanimità dei presenti;
DELIBERA
- di approvare il progetto di legge: “Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario
Abruzzese”, redatto in n. 9 articoli e corredato dalla relazione illustrativa che ne esplicita le finalità
e il contenuto, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di allegare alla presente deliberazione il verbale della seduta del CAL del 2 ottobre 2014;
- di dare mandato al Presidente Del Corvo di inviare all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
il progetto di legge allegato;
- di nominare i seguenti tre delegati, ai sensi dell’art. 39, comma 3, della l.r. n. 44/2007:
- Antonio Del Corvo;
- Sandra Santavenere delegata per il Comune di Pescara;
- Alessia De Paulis delegata per il Comune di Teramo;
con unico recapito presso il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale
dell’Abruzzo, Via M. Iacobucci, 4 – 67100 L’Aquila – Tel. 0862/644207 – E-mail:
[email protected].
F.to
IL SEGRETARIO
Vincenzo Nuccetelli
F.to
IL PRESIDENTE
Antonio Del Corvo
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Consiglio Regionale dell’Abruzzo
Relazione al Progetto di legge:
“Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese”
Allegata alla Deliberazione n. 4 del 2 ottobre 2014
Il presente progetto di legge, a distanza di molti anni dalla L.R. 77/1998 che aveva delegato
le funzioni bibliotecarie alle Province, intende riordinare e razionalizzare l’intera materia delle
Biblioteche abruzzesi. Esso ha almeno cinque obiettivi fondamentali:
– agevolare e incentivare, in condizioni di pari opportunità, l'accesso dei cittadini agli strumenti di
informazione, cultura, conoscenza e formazione permanente, nonché a tutti i servizi pubblici
connessi;
– promuovere lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell'offerta di servizi bibliotecari sul
territorio regionale, con l'impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie;
– riconoscere e valorizzare il ruolo e la funzione delle Biblioteche pubbliche e private operanti nel
territorio regionale per l’esercizio della cittadinanza, in specie delle Biblioteche provinciali, oggi
direttamente coinvolte nel riordino normativo previsto dalla L. 56 del 07.04.2014;
– costituire un unico Sistema Bibliotecario Abruzzese (SBA);
– razionalizzare i costi a livello regionale e migliorare i servizi pubblici bibliotecari tramite una rete
integrata di servizi.
Il progetto di legge giunge al termine di un processo iniziato già dal maggio 2012 e che ha
visto i seguenti passaggi:
- da maggio 2012 a gennaio 2013: vari documenti pubblici sul futuro delle Biblioteche abruzzesi,
redatti dai direttori delle Biblioteche Provinciali abruzzesi e inviati al presidente UPI Abruzzo, al
presidente della Giunta regionale, all’assessore alla Cultura, al presidente del Consiglio regionale e
ai capi gruppo consiliari;
- 10 luglio 2012: audizione dei direttori delle quattro Biblioteche provinciali abruzzesi davanti alla
conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale d'Abruzzo;
- 30 ottobre 2012: voto favorevole, all'unanimità, del Consiglio regionale d'Abruzzo, ad una
risoluzione che recepiva il progetto di regionalizzazione delle Biblioteche Provinciali e la
costituzione del Sistema Bibliotecario Abruzzese;
- 9 dicembre 2013: costituzione della “Commissione tecnica per il Sistema Bibliotecario
Abruzzese”, presieduta dal presidente UPI Abruzzo, coordinata dal direttore della Biblioteca
Provinciale di Pescara e composta dai suddetti più gli altri direttori delle Biblioteche provinciali
abruzzesi e dai rappresentanti delle quattro Province, della Regione Abruzzo, dell'Associazione
italiana biblioteche;
- febbraio-marzo 2014: pareri favorevoli alla bozza di progetto di legge da parte delle quattro
Province abruzzesi e dell’ANCI.
Per quanto attiene al pregresso quadro normativo, si sottolinea come la nominata L.R
77/1998 derivi da accordi Stato-Regioni dei primi anni Novanta, che assegnavano alle Regioni una
serie di competenze nell’ambito del coordinamento dei sistemi bibliotecari regionali, costituiti in
primis dalle Biblioteche Provinciali. La Regione Abruzzo, con la L.R. 77/98, ha a sua volta delegato
alle Province alcune competenze in relazione alle biblioteche. Ora, venendo meno tali competenze
delegate alle Province ai sensi della legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
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Consiglio Regionale dell’Abruzzo
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, appare naturale che la Regione riassuma su di sé
quanto delegato, anche considerando che nella stessa L.R. 77/98 la Regione aveva mantenuto
diverse competenze in argomento. Per di più, si consideri che recenti, ulteriori norme (nazionali e
regionali), hanno elevato le Biblioteche Provinciali a luoghi di “deposito legale” di quanto
pubblicato in ambito abruzzese, ai fini della costruzione dell'Archivio bibliografico regionale (L.
15/04/2004 n. 106; D.P.R. 03/05/2006 n. 252; Del. Giunta regionale 15/06/2009 n. 284), con ciò
rinsaldando il carattere regionale dei compiti assegnati alle Biblioteche provinciali.
Dal punto di vista culturale in senso lato, si consideri come già da anni il ruolo delle
Biblioteche Provinciali sia divenuto ormai di carattere sovracomunale e per molti aspetti
interprovinciale (nel campo del patrimonio bibliografico-documentario posseduto, dell’utenza
estesa ben oltre i confini amministrativi, delle iniziative culturali, etc.). Alcuni aspetti fondamentali
del servizio pubblico bibliotecario, poi, hanno già da tempo una salda connessione interprovinciale
(per esempio, il Polo del Servizio Bibliotecario nazionale - S.B.N. di Teramo-Pescara, nato nel
2001) che vede coinvolti enti e istituzioni culturali di province diverse. La loro regionalizzazione si
rende tanto più necessaria anche in considerazione del fatto che in Italia solo in alcune regioni
meridionali, tra le quali appunto l’Abruzzo, esistono biblioteche di conservazione e di studio
dipendenti dalle Province: la situazione abruzzese costituisce pertanto un’autentica peculiarità della
quale tenere conto. Il mancato ritorno, in toto, delle competenze bibliotecarie alla Regione Abruzzo
sarebbe un vulnus che determinerebbe l'impoverimento irreversibile di un servizio culturale
essenziale, finalizzato a conservare e valorizzare, attraverso la raccolta e l'incremento delle
collezioni bibliografiche e documentarie, l'identità storica, culturale e civile della Regione intera.
Infine, anche sul piano dell’economicità, efficienza ed efficacia dei servizi bibliotecari sul
territorio regionale, la costituzione di un Sistema Bibliotecario Abruzzese avrebbe ricadute
oltremodo positive. Grazie alla rete unica e integrata tra le Biblioteche aderenti al Sistema
Bibliotecario Abruzzese, infatti, sarebbe possibile da un lato razionalizzare in misura rilevante i
costi (anche diminuendoli in riferimento ad alcuni aspetti, come per esempio un unico Polo
informatico del Servizio Bibliotecario Nazionale – SBN, che oggi vede la presenza di tre Poli in
Abruzzo); e dall’altro migliorare tutti i servizi pubblici, gli assetti organizzativi, le reciproche
collaborazioni tra Biblioteche (anche coordinandosi con gli ex Centri servizi culturali della Regione
Abruzzo che hanno al loro interno anche biblioteche).
Come si può dedurre, questo progetto di legge propone una convergenza delle quattro,
storiche Biblioteche Provinciali, oggi presenti e operanti in Abruzzo, entro l’ambito delle
competenze della Regione Abruzzo che appare uno sbocco naturale, in grado di garantire un futuro
migliore ad istituzioni culturali permanenti che costituiscono il cardine della vita civile, culturale e
sociale abruzzese.
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Legge Regionale:
Costituzione e funzionamento del Sistema Bibliotecario Abruzzese
Art. 1. Finalità
Art. 2. Definizione di Sistema Bibliotecario
Art. 3. Sistema Bibliotecario Abruzzese
Art. 4. Comitato tecnico di coordinamento dei servizi bibliotecari del SBA
Art. 5. Compiti della Regione Abruzzo
Art. 6. Prerogative e compiti dei Poli Bibliotecari Regionali
Art. 7. Abrogazione di norme
Art. 8. Norme transitorie
Art. 9. Norma finanziaria
Art. 1
Finalità
La Regione Abruzzo:
1) agevola e incentiva, in condizioni di pari opportunità, l'accesso dei cittadini agli strumenti di
informazione, cultura, conoscenza e formazione permanente, nonché a tutti i servizi pubblici
connessi;
2) promuove lo sviluppo e la trasformazione qualitativa dell'offerta di servizi bibliotecari sul
territorio regionale, con l'impiego diffuso e mirato di nuove tecnologie, attraverso l’istituzione di un
Sistema Bibliotecario Abruzzese, coordinato dalla Soprintendenza ai Beni librari e costituito dai
quattro Poli Bibliotecari Regionali rappresentati dalla Biblioteca “Angelo Camillo De Meis” di
Chieti; dalla Biblioteca “Salvatore Tommasi” dell’Aquila; dalla Biblioteca “Gabriele D’Annunzio”
di Pescara; dalla Biblioteca “Melchiorre Delfico” di Teramo, nonché dalle biblioteche presenti e
operanti nel territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati;
3) riconosce e valorizza il ruolo e la funzione delle biblioteche pubbliche e private operanti nel
territorio regionale per l’esercizio della cittadinanza, in specie riconoscendo e valorizzando
l’identità storica, culturale, bibliografica, documentaria e civile delle Biblioteche sopra
nominativamente richiamate, in quanto portato di una sedimentazione bibliografica e documentaria
plurisecolare, e ne garantisce al contempo l’autonomia di indirizzo tecnico-biblioteconomico.
Art. 2
Definizione di Sistema Bibliotecario
Per Sistema Bibliotecario si intende il coordinamento dei servizi di più biblioteche, dotate di
specifico patrimonio librario e documentario, di amministrazione autonoma e di personale
dedicato, le quali attuano forme di cooperazione stabile e coordinata, finalizzata alla piena
attuazione di tutti i compiti e i principi che gli indirizzi internazionali e le norme nazionali affidano
alle Biblioteche pubbliche.
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Art. 3
Sistema Bibliotecario Abruzzese
Il Sistema Bibliotecario Abruzzese (SBA):
1) si incentra sui quattro Poli Bibliotecari Regionali di cui all’Art. 1, comma 2), ed è composto da
biblioteche aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e
privati;
2) è coordinato dalla Soprintendenza ai Beni librari e dai Poli Bibliotecari Regionali
nominativamente elencati al all’Art. 1, comma 2);
3) promuove e sostiene l’adesione e il coinvolgimento, nella propria rete di servizi bibliotecari, di
tutte le altre Biblioteche aventi sede nel territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altre Enti
pubblici e privati. L'adesione alla rete di servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario Abruzzese di
ulteriori Biblioteche è regolata da specifiche Convenzioni con la Regione Abruzzo, stipulate
attraverso la Soprintendenza ai Beni librari e nel rispetto di standard di servizi bibliotecari che
verranno fissati da apposito Regolamento, di cui al successivo Art. 8;
4) partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
5) concorre, anche attraverso il monitoraggio permanente effettuato dall’Osservatorio regionale sui
servizi bibliotecari, alla definizione delle linee programmatiche della Regione Abruzzo in materia di
Biblioteche, secondo quanto previsto negli articoli seguenti e nelle forme stabilite dai regolamenti
attuativi di cui al successivo Art. 8;
6) promuove, attraverso il lavoro in rete di tutte le biblioteche del territorio, la tendenza verso una
razionalizzazione e un contenimento dei costi di gestione;
7) opera al proprio interno, sul piano tecnico, organizzativo e culturale, attraverso un Comitato
tecnico di coordinamento.
Art. 4
Comitato tecnico di coordinamento dei servizi bibliotecari del SBA
Il Comitato tecnico di coordinamento dei servizi bibliotecari all’interno del SBA:
1) è composto dal Soprintendente ai Beni librari e dai Direttori dei quattro Poli Bibliotecari
Regionali;
2) definisce e coordina e i servizi in rete e al pubblico delle biblioteche facenti parte del SBA;
3) conferisce parere obbligatorio e vincolante nella redazione degli standard di cui al precedente
Art. 3, comma 3), finalizzati alla fissazione di criteri per l’adesione di nuove biblioteche alla rete di
servizi bibliotecari del SBA;
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4) conferisce parere obbligatorio e vincolante sui criteri per la redazione di bandi ad evidenza
pubblica finalizzati alle compartecipazioni finanziarie della Regione Abruzzo in favore di progetti
specifici, di cui al successivo Art. 5, comma 3.2), presentati dalle biblioteche facenti parte del SBA,
aventi sede sul territorio regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati;
5) nomina e organizza il lavoro dei componenti l’Osservatorio regionale sui servizi bibliotecari, di
cui al precedente Art. 3, comma 5);
6) promuove relazioni e collaborazioni con la Sezione Abruzzo dell’Associazione Italiana
Biblioteche (AIB);
7) programma e coordina corsi di aggiornamento professionale in merito ai servizi bibliotecari.
Art. 5
Compiti della Regione Abruzzo
Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente Legge, la Regione Abruzzo:
1) agisce attraverso la Soprintendenza ai Beni librari e i quattro Poli Bibliotecari Regionali
nominativamente richiamati all’Art. 1;
2) promuove, attraverso il Sistema Bibliotecario Abruzzese, l’unitarietà delle procedure e la
razionalizzazione dei servizi pubblici bibliotecari sul territorio;
3) assicura adeguate dotazioni finanziarie, in particolare garantendo:
3.1) il finanziamento della gestione complessiva dei quattro Poli bibliotecari richiamati
nominativamente all’Art. 1 e delle funzioni di servizio alle biblioteche abruzzesi ad essi attribuite
dal successivo art. 6, sulla base delle risultanze dei bilanci delle pregresse amministrazioni
Provinciali, come stabilito nelle norme transitorie di cui al successivo Art. 8;
3.2) il finanziamento di specifici progetti presentati dalle biblioteche aventi sede sul territorio
regionale e appartenenti ai Comuni e ad altri Enti pubblici e privati, facenti parte del SBA, secondo
quanto stabilito dal precedente Art. 4;
3.3) il finanziamento della formazione professionale continua del personale adibito a vario titolo
alla gestione dei servizi bibliotecari.
Art. 6
Prerogative e compiti dei Poli Bibliotecari Regionali
Sono Poli Bibliotecari Regionali le quattro Biblioteche nominativamente richiamate all’Art. 1, delle
quali la Regione Abruzzo riassorbe funzioni, finalità, servizi gestiti, risorse umane, strutturali,
finanziarie e patrimonio.
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Consiglio Regionale dell’Abruzzo
I quattro Poli Bibliotecari Regionali:
1) conservano la loro autonomia in materia di indirizzi biblioteconomici;
2) mantengono le prerogative e gli obblighi previsti dalle norme nazionali attualmente vigenti
sull’Archivio bibliografico abruzzese e sul connesso Deposito legale;
3) assolvono tutte le funzioni previste dalle vigenti norme e dalle linee di indirizzo, nazionali e
internazionali, sulle biblioteche pubbliche;
4) incrementano il loro patrimonio bibliografico specifico così come si è evoluto e sedimentato nel
corso del tempo;
5) favoriscono l’offerta di servizi integrati in rete (con emeroteche, mediateche, pinacoteche e altre
istituzioni culturali pubbliche e private);
6) sostengono il raggiungimento ed il miglioramento degli standard di cui all’art. 3, comma 3), da
parte delle biblioteche del territorio regionale;
Art. 7
Abrogazione di norme
A decorrere dall’entrata in vigore della presente Legge sono abrogate la L.R. 16 settembre 1998, n.
77 e le sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8
Norme transitorie
1) Per tutto ciò che non sia esplicitamente previsto o regolamentato nella presente Legge, si rinvia a
specifici regolamenti attuativi, da approvarsi entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2) In ordine al personale addetto ai servizi offerti dai quattro Poli Bibliotecari Regionali e alle
relative spese connesse, vengono debitamente considerate le dotazioni organiche provinciali, con
criteri di salvaguardia delle professionalità acquisite. Le risorse umane, dedicate ai servizi di
biblioteca e culturali nell’ultimo biennio, sono assorbite sulla base di un criterio di prevalenza e
coinvolgono figure apicali esplicanti funzioni di direzione e unità tecniche, amministrative ed
esecutive. Non saranno vincolanti movimentazioni di personale registrate nell’anno precedente la
promulgazione della presente legge.
3) Per quanto previsto al precedente Art. 4, lettera c), saranno prese in considerazione le risultanze
di bilanci provinciali registrate nell’ultimo quinquennio antecedente la presente legge; con
riferimento alle Biblioteche “Angelo Camillo De Meis” di Chieti e “Salvatore Tommasi”
dell’Aquila, potranno considerarsi in particolare anche i dati riferiti all’anno precedente gli eventi
calamitosi che le hanno interessate (rispettivamente, bilanci 2004 e 2008).
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Art. 9
Norma finanziaria
1. Per l’annualità 2014 non si procede a dare attuazione alle previsioni della presente legge, che
pertanto per tale annualità non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Per il biennio 2015-2016, agli oneri stimati per ciascun anno in € 2.800.000
(duemilioniottocentomila), si fa fronte con le risorse disponibili nell’ambito dello stanziamento
della U.P.B. 10.02.004 “Investimenti per biblioteche, archivistica e per la raccolta dei beni storici
e culturali”, capitolo di spesa 62421, così rinominato “Interventi in materia di biblioteche
abruzzesi”, iscritte secondo le modalità della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento
contabile della Regione Abruzzo).