n. 71 - Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER
PARERE su Deliberazione di Giunta n. 31 del 30/1/2014 recante:
"Approvazione, ai sensi dell''articolo 1 della L.R. 40/2008, delle direttive di
attuazione per la realizzazione di iniziative imprenditoriali previste e approvate
all''interno dei progetti integrati di sviluppo locale (PISL), in attuazione della linea
di intervento 7.1.5.2 del Por Calabria FESR 2007-2013"
relatore: C. IMBALZANO
DATI DELL'ITER
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA
3/2/2014
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE
4/2/2014
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO
SEDE
PARERE PREVISTO
NUMERO ARTICOLI
ultimo aggiornamento: 12/02/2014
II Comm.
Normativa comunitaria
Trattato CE artt. 87 e 88
pag. 4
REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 pag. 6
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999
REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto
pag. 51
2008
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di
esenzione per categoria)
REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18
pag. 96
dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
DECISIONE n. 324 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2007
pag. 104
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
COMUNICAZIONE n. 2008/C 155/02 DELLA COMMISSIONE
pag. 147
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzie
Normativa nazionale
Codice civile
pag. 160
Disciplina dei Consorzi (Artt. 2602 – 2615 ter)
Decreto – Legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Art. 3 commi 4 ter e 4 quater)
pag. 164
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel
settore lattiero-caseario
Normativa regionale
Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 (Art. 1)
pag. 167
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla
manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4
febbraio 2002, n. 8
Documentazione citata
ESTRATTO POR Calabria FESR 2007-2013
pag. 171
Asse VII Sistemi produttivi- Linea d’intervento 7.1.5.2 Contratti di
Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro filiere
produttive locali all'interno di Progetti Locali di Sviluppo
ESTRATTO CRITERI DI SELEZIONE POR Calabria FESR 2007-2013
pag. 176
Asse VII - Linea d’intervento 7.1.5.2
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 466 pag. 179
Estratto (PISL finanziati)
POR Calabria FESR 2007/2013. Procedura di Valutazione e Selezione
dei PISL. Approvazione della graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo
Locale e Regionale, della tabella di Rimodulazione finanziaria,
dell’assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello
schema di Accordo di Programmazione Negoziata, della rimodulazione
dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)
1.
Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano
sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2.
Sono compatibili con il mercato interno:
a)
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b)
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c)
gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della
divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3.
Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a)
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto
conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b)
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c)
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d)
gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni
degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
e)
le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)
1.
La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati.
Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato
interno.
2.
Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un
aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo
107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel
termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro
Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da
istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo
comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3.
Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo
107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato
non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
4.
La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.
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Consiglio regionale della Calabria
31.7.2006
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
L 210/25
REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO
dell'11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
(6)
Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che
forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) (5) e, per il settore della pesca, del Fondo
europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero
essere integrati tra gli strumenti della politica agricola
comune e della politica comune della pesca e coordinati
con gli strumenti della politica di coesione.
(7)
I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di
coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e
Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo
devono essere specificate in regolamenti di applicazione
adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato.
(8)
Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/
1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6), il Consiglio deve
riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una
proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006.
Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal
presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999
dovrebbe essere abrogato.
(9)
Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del
Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/
1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti
mirando alla convergenza degli Stati membri e delle
regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e
alla cooperazione territoriale europea.
(10)
Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di
quelli territoriali.
(11)
Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di
misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a
compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati
all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
visto il parere del Comitato delle regioni (3),
visto il parere della Corte dei conti (4),
considerando quanto segue:
(1)
(2)
L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la
coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o
insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede
che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri
strumenti finanziari esistenti.
La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare
la crescita, la competitività e l'occupazione facendo
proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e
24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del
15 e 16 giugno 2001.
(3)
Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere
pertanto rafforzate in tutta la Comunità.
(4)
L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio
implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto
della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale nella Comunità.
(5)
Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella
programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una
maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi.
(1) Parere conforme del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 79.
(3) GU C 231 del 20.9.2005, pag. 1.
(4) GU C 121 del 20.5.2005, pag. 14.
(5) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).
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Consiglio regionale della Calabria
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IT
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi
mercati che caratterizzano zone a densità demografica
estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel
quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto
di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi.
Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il
contributo delle città, soprattutto di quelle di medie
dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un
maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito
della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana.
ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza»,
beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le
altre regioni della Comunità.
(19)
L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda
le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone
di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad
azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo
scambio di esperienze.
(20)
Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione
lungo le frontiere esterne della Comunità comportano
l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della
Comunità, in particolare di uno strumento europeo di
vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza
preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006
del Consiglio (2).
(21)
La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione
lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce
all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella
Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua
coesione economica e sociale.
(22)
Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le
altre politiche della Comunità e rispettare la normativa
comunitaria.
(23)
L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare
a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il
partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle
modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner,
in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno
rispetto degli ordinamenti degli Stati membri.
(24)
La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie
e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della
Comunità e degli Stati membri.
(25)
Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale
europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri
e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e
possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti
comunitari, che consente alla politica di coesione di
concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità
può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e
complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP
al fine di promuovere la diversificazione economica delle
zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca.
Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali,
ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa
densità demografica, nonché talune zone di frontiera
della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero
essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte
alle loro specifiche difficoltà di sviluppo.
È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni
e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle
regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe
basarsi sul sistema comune di classificazione delle
regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio
2003, relativo all'istituzione di una classificazione
comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1).
L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le
regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale
obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL)
pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è
inferiore al 75 % della media comunitaria. Le regioni che
risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della
media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto
transitorio considerevole al fine di completarne il
processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel
2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è
inferiore al 90 % della media comunitaria beneficeranno
del Fondo di coesione.
L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»
riguarda il territorio della Comunità che non rientra
nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni
dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione
2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di
(1) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1).
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(2) Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale.
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
È opportuno stabilire obiettivi misurabili per gli Stati
membri dell'Unione europea nella sua composizione
anteriore al 1o maggio 2004 da perseguire attraverso la
spesa nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e
«Competitività regionale e occupazione» al fine di
promuovere la competitività e di creare posti di lavoro.
È necessario definire metodi appropriati per misurare e
rendere noto il conseguimento di tali obiettivi.
zione nel resto della Comunità, dovrebbe essere mantenuto e le risorse destinate all'obiettivo «Cooperazione
territoriale europea» dovrebbero essere aumentate tenuto
conto del particolare valore aggiunto che esso rappresenta.
(33)
Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro
nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere limitati a un
massimale stabilito in funzione della sua capacità di
assorbimento.
(34)
Un ammontare corrispondente al 3 % degli stanziamenti
dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» può essere oggetto di accantonamento in una riserva nazionale destinata a premiare l'efficacia e l'efficienza.
(35)
Gli stanziamenti disponibili nell'ambito dei Fondi
dovrebbero essere indicizzati su base forfettaria per
essere utilizzati nella programmazione.
(36)
Per rafforzare il contenuto strategico e promuovere la
trasparenza della politica di coesione tramite l'integrazione con le priorità comunitarie il Consiglio dovrebbe
adottare, su proposta della Commissione, degli orientamenti strategici, il Consiglio dovrebbe esaminare l'applicazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri
in base a un rapporto strategico della Commissione.
(37)
In base agli orientamenti strategici adottati dal Consiglio,
è opportuno che ogni Stato membro elabori, in dialogo
con la Commissione, un documento di riferimento
nazionale sulla propria strategia di sviluppo, che
dovrebbe costituire il contesto per la preparazione dei
programmi operativi. In base alla strategia nazionale, la
Commissione dovrebbe prendere atto del quadro di riferimento strategico nazionale e adottare una decisione su
determinati elementi di tale documento.
(38)
La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali
dovrebbero essere semplificate tenendo conto delle loro
caratteristiche specifiche: i programmi operativi dovrebbero essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascuno di
questi Fondi dovrebbe essere in grado di finanziare, in
via complementare e limitata, azioni che rientrano
nell'ambito dell'altro.
(39)
Al fine di migliorare le complementarità e semplificare
l'esecuzione, il sostegno del Fondo di coesione e quello
del FESR dovrebbero essere programmati congiuntamente nel caso dei programmi operativi in materia di
trasporti e di ambiente ed avere una copertura geografica
nazionale.
(40)
La programmazione dovrebbe assicurare il coordinamento dei Fondi sia tra di loro sia con gli altri strumenti
finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo
per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì
la preparazione di piani di finanziamento complessi e di
partenariati tra settore pubblico e privato.
È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di
coesione.
Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, nell'ambito della
gestione concorrente occorre specificare le condizioni in
base alle quali la Commissione esercita le proprie
responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale
dell'Unione europea e chiarire le responsabilità di cooperazione con gli Stati membri. L'applicazione di tali
condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di
assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i Fondi legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di
sana gestione finanziaria, di cui al regolamento finanziario.
Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi, ai sensi
del presente regolamento, alla spesa pubblica degli Stati
membri. La verifica del principio di addizionalità,
nell'ambito del partenariato, dovrebbe concentrarsi sulle
regioni dell'obiettivo «Convergenza», data l'entità delle
risorse finanziarie ad esse assegnate, e può comportare
una rettifica finanziaria qualora l'addizionalità non risulti
rispettata.
Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione
dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di
favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto
previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a
ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali.
La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili
servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, tenendo
conto della proposta della Commissione, delle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005
e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), al fine di assicurare una concentrazione considerevole a favore delle regioni in ritardo di sviluppo,
incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio
legato all'effetto statistico.
La concentrazione finanziaria sull'obiettivo «Convergenza» dovrebbe essere rafforzata viste le maggiori disparità insorte nell'Unione europea allargata; lo sforzo a
favore dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», destinato a migliorare la competitività e l'occupa-
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(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
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Consiglio regionale della Calabria
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(41)
(42)
IT
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
È opportuno garantire che un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti innovativi di ingegneria finanziaria siano disponibili in primo luogo per le micro,
piccole e medie imprese e per gli investimenti in partenariati tra settore pubblico e privato ed altri progetti
inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano
sostenibile. Gli Stati membri possono decidere di istituire
un fondo di partecipazione mediante aggiudicazione di
appalti pubblici in conformità della normativa vigente in
materia, incluse le deroghe previste dalla legislazione
nazionale compatibili con il diritto comunitario. In altri
casi, qualora gli Stati membri abbiano accertato che la
normativa in materia di appalti pubblici non è d'applicazione, la definizione dei compiti del FEI e della BEI
giustifica che gli Stati membri concedano loro una
sovvenzione, ossia un contributo finanziario diretto dei
programmi operativi accordato a titolo di liberalità. Alle
stesse condizioni, la legislazione nazionale può prevedere
la possibilità di concedere una sovvenzione ad altre istituzioni finanziarie senza un invito a presentare proposte.
Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo,
la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie a stabilire se il contributo finanziario dei
Fondi non comporti una perdita sostanziale di posti di
lavoro in unità produttive esistenti nell'Unione europea,
al fine di garantire che i finanziamenti comunitari non
sostengano la rilocalizzazione all'interno dell'Unione
europea.
(43)
La programmazione coprirà un periodo unico di sette
anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema
di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999.
(44)
Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal
FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione possono
disporre le modalità della cooperazione interregionale e
tener conto delle peculiarità delle zone che presentano
svantaggi naturali.
(45)
Per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria
dovrebbero essere realizzate unicamente a livello dei
programmi operativi e degli assi prioritari; il quadro
comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999
dovrebbero essere soppressi.
(46)
Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal
FESR per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività
regionale e occupazione», gli Stati membri, le regioni e
le autorità di gestione possono disporre subdeleghe alle
autorità cittadine nel rispetto delle priorità relative alla
rivitalizzazione urbana.
(47)
La dotazione supplementare destinata a bilanciare i costi
supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche
dovrebbe essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in tali regioni.
31.7.2006
(48)
Occorre prevedere disposizioni separate per l'attuazione
dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» finanziato dal FESR.
(49)
La Commissione dovrebbe essere in grado di approvare i
grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se
necessario in consultazione con la BEI, al fine di valutare
le loro finalità e il loro impatto nonché le modalità del
previsto impiego delle risorse comunitarie.
(50)
È opportuno specificare i tipi di azioni cui i Fondi
dovrebbero fornire sostegno nell'ambito dell'assistenza
tecnica.
(51)
È necessario garantire che risorse sufficienti siano riservate all'assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e
valutazione dei progetti. La BEI ha un ruolo da svolgere
nella fornitura di tale assistenza e la Commissione
potrebbe concederle una sovvenzione a tal fine.
(52)
Analogamente è opportuno prevedere che la Commissione conceda una sovvenzione al FEI per la realizzazione di una valutazione del fabbisogno di strumenti
innovativi di ingegneria finanziaria disponibili per le
micro, piccole e medie imprese.
(53)
Per le stesse ragioni sopra menzionate, la Commissione
dovrebbe concedere alla BEI e al FEI una sovvenzione
per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica nel
settore dello sviluppo urbano sostenibile o per il
supporto a misure di ristrutturazione per attività economiche sostenibili in regioni colpite in maniera significativa dalla crisi economica.
(54)
L'efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall'integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza di un sistema di valutazione attendibile. Le
responsabilità degli Stati membri e della Commissione al
riguardo dovrebbero essere specificate.
(55)
Nell'ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi
«Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri possono prevedere una piccola
riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi
impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali.
(56)
È opportuno definire quali spese in uno Stato membro
possano essere assimilate alla spesa pubblica ai fini del
calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo
ad un programma operativo; a tale scopo è opportuno
far riferimento al contributo degli «organismi di diritto
pubblico» quali definiti dalle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici, poiché tali organismi
comprendono vari tipi di organismi pubblici o privati
istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale e controllati dallo Stato o dagli enti
pubblici territoriali.
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(57)
È necessario determinare gli elementi che consentono di
modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi
operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. È altresì opportuno
stabilire i massimali che i contributi dei Fondi non
possono eccedere in base al tipo di Fondo e al pertinente
obiettivo.
(58)
È inoltre necessario definire la nozione di «progetto
generatore di entrate» e individuare norme e principi
comunitari per il calcolo della partecipazione dei Fondi;
per alcuni investimenti è obiettivamente impossibile
stimare le entrate ex ante ed è pertanto necessario definire la metodologia atta a garantire che tali entrate siano
escluse dal finanziamento pubblico.
(59)
Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa
dovrebbero essere definite in modo da garantire una
norma equa ed uniforme applicabile all'attuazione dei
Fondi in tutta la Comunità. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi operativi, è opportuno stabilire che
la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere
anteriore al 1o gennaio 2007 se lo Stato membro in
questione presenta un programma operativo prima di
tale data.
(60)
Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve
le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio
2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1),
dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo sociale europeo (2), e dal regolamento (CE)
n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, relativo al Fondo di coesione (3),
dovrebbero vigere norme nazionali sull'ammissibilità
delle spese.
(61)
Perché l'intervento dei Fondi sia efficace ed equo e
produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere
disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi siano
sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Occorre
che gli investimenti che beneficiano del sostegno
nell'ambito dei Fondi possano essere ammortizzati su un
periodo di tempo sufficientemente lungo.
(62)
(63)
Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire
il corretto funzionamento del sistema di gestione e di
controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto
comunitario in vigore per il periodo di programmazione
2000-2006, i principi generali e le funzioni necessarie
cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi
devono conformarsi.
È pertanto necessario designare un'autorità di gestione
unica per ciascun programma operativo, precisandone le
(1) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.
L 210/29
responsabilità e chiarendo le funzioni dell'autorità di
audit. Occorre inoltre garantire parametri qualitativi
uniformi per la certificazione delle spese e per le
domande di pagamento prima che siano trasmesse alla
Commissione. È necessario precisare la natura e la
qualità delle informazioni su cui tali domande si basano
e, a tal fine, stabilire le funzioni dell'autorità di certificazione.
(64)
La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per
garantirne la qualità di attuazione. A tal fine dovrebbero
essere istituiti i comitati di sorveglianza e dovrebbero
essere definite le responsabilità in sieme alle informazioni da trasmettere alla Commissione, compreso il
contesto in cui esaminarle. Al fine di migliorare lo
scambio di informazioni sull'attuazione dei programmi
operativi, occorre sancire il principio dello scambio dei
dati per via elettronica.
(65)
Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria
dell'attuazione e del controllo degli interventi.
(66)
Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei
programmi operativi, dovrebbero essere specificati gli
obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di
gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e
alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. In particolare, riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano
in maniera soddisfacente.
(67)
Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di
controllo finanziario, occorrerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo
campo e fissare criteri che permettano alla Commissione
di determinare, nell'ambito della strategia di controllo
dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità ottenibile
dagli organismi di controllo nazionali.
(68)
La portata e l'intensità dei controlli effettuati dalla Comunità dovrebbero essere proporzionate all'entità del suo
contributo. Quando uno Stato membro costituisce la
principale fonte di finanziamento di un programma, è
opportuno prevedere la possibilità che esso organizzi
alcuni aspetti delle modalità di controllo secondo le sue
norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario
stabilire che la Commissione differenzi le modalità
secondo cui gli Stati membri dovrebbero svolgere le
funzioni di certificazione delle spese e di verifica del
sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le
condizioni in cui essa è autorizzata a limitare il proprio
audit e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi
nazionali.
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(69)
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Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei
programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa
che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo. Pertanto, dovrebbero
essere stabilite disposizioni per i prefinanziamenti per i
Fondi strutturali: del 5 % (per gli Stati membri che
hanno aderito all'Unione europea anteriormente al
1o maggio 2004) e del 7 % (per gli Stati membri che
hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o
successivamente) e, per il Fondo di coesione, del 7,5 %
(per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione
europea anteriormente al 1o maggio 2004) e del 10,5 %
(per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione
europea il 1o maggio 2004 o successivamente) al fine di
contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi
operativi.
(70)
Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di gravi
carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo,
occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato
di interrompere i pagamenti in caso di prove che
facciano presumere una significativa carenza del corretto
funzionamento di questi sistemi.
(71)
Le regole sul disimpegno automatico accelereranno ulteriormente l'attuazione dei programmi. A tal fine, è
opportuno definire le modalità della loro applicazione e
le parti dell'impegno di bilancio che possono esserne
escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del
soggetto interessato, anormali o imprevedibili e le cui
conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza
dimostrata.
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(72)
Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate,
offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il
calendario da essi prescelto, la possibilità di chiudere
parzialmente un programma operativo con riguardo alle
operazioni completate; a tal fine, occorre definire un
inquadramento adeguato.
(73)
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione (1). La Commissione adotta le misure di attuazione del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire le
disposizioni applicabili alla gestione dei programmi
operativi per quanto riguarda la classificazione della
spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo,
lo scambio elettronico dei dati e la pubblicità previo
parere del comitato di coordinamento dei Fondi facente
funzioni di comitato di gestione; è opportuno che la
Commissione pubblichi l'elenco delle zone ammissibili
all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in applicazione dei criteri stabiliti nel presente regolamento, gli
orientamenti indicativi in materia di analisi costi-benefici
necessari per la preparazione e la presentazione dei
grandi progetti e per i progetti generatori di entrate, gli
orientamenti indicativi in materia di valutazione e
l'elenco degli interventi ammissibili all'assistenza tecnica
su iniziativa della Commissione previa consultazione del
comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di
comitato di gestione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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SOMMARIO
TITOLO I
Obiettivi e norme generali di intervento ..................................................
36
CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI .............................................
36
Articolo 1
Oggetto ...........................................................................................
36
Articolo 2
Definizioni ........................................................................................
36
CAPO II
OBIETTIVI E MISSIONI ........................................................................
36
Articolo 3
Obiettivi ...........................................................................................
36
Articolo 4
Strumenti e missioni ...........................................................................
37
CAPO III
AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA .............................................................
37
Articolo 5
Convergenza .....................................................................................
37
Articolo 6
Competitività regionale e occupazione ....................................................
38
Articolo 7
Cooperazione territoriale europea ..........................................................
38
Articolo 8
Sostegno transitorio ............................................................................
38
CAPO IV
PRINCIPI DI INTERVENTO ...................................................................
38
Articolo 9
Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità ............................
38
Articolo 10
Programmazione ................................................................................
39
Articolo 11
Partenariato ......................................................................................
39
Articolo 12
Livello territoriale dell'attuazione ............................................................
39
Articolo 13
Intervento proporzionale ......................................................................
39
Articolo 14
Gestione concorrente ..........................................................................
39
Articolo 15
Addizionalità .....................................................................................
40
Articolo 16
Parità tra uomini e donne e non discriminazione .......................................
40
Articolo 17
Sviluppo sostenibile ............................................................................
40
CAPO V
QUADRO FINANZIARIO .....................................................................
40
Articolo 18
Risorse globali ...................................................................................
40
Articolo 19
Risorse per l'obiettivo «Convergenza» ......................................................
41
Articolo 20
Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» .....................
41
Articolo 21
Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ...........................
41
Articolo 22
Non trasferibilità delle risorse ................................................................
42
Articolo 23
Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza ...........................................
42
Articolo 24
Risorse per l'assistenza tecnica ...............................................................
42
TITOLO II
Approccio strategico alla coesione ..........................................................
42
CAPO I
ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI PER LA COESIONE .................
42
Articolo 25
Contenuto ........................................................................................
42
Articolo 26
Adozione e revisione ...........................................................................
42
CAPO II
QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE ...........................
43
Articolo 27
Contenuto ........................................................................................
43
Articolo 28
Preparazione e adozione ......................................................................
43
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CAPO III
SEGUITO STRATEGICO ......................................................................
44
Articolo 29
Rapporto strategico degli Stati membri ....................................................
44
Articolo 30
Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione .....
44
Articolo 31
Relazione sulla coesione .......................................................................
44
TITOLO III
Programmazione ................................................................................
45
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO
DI COESIONE ...................................................................................
45
Articolo 32
Preparazione e approvazione dei programmi operativi ................................
45
Articolo 33
Revisione dei programmi operativi .........................................................
45
Articolo 34
Specificità dei Fondi ............................................................................
45
Articolo 35
Ambito geografico ..............................................................................
45
Articolo 36
Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo
per gli investimenti .............................................................................
46
CAPO II
CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE ............................................
46
SEZIONE 1
PROGRAMMI OPERATIVI ....................................................................
46
Articolo 37
Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale
e occupazione» ..................................................................................
46
Articolo 38
Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ..........
47
SEZIONE 2
GRANDI PROGETTI ...........................................................................
47
Articolo 39
Contenuto ........................................................................................
47
Articolo 40
Informazioni trasmesse alla Commissione ................................................
47
Articolo 41
Decisione della Commissione ................................................................
48
SEZIONE 3
SOVVENZIONI GLOBALI ....................................................................
48
Articolo 42
Disposizioni generali ...........................................................................
48
Articolo 43
Norme di attuazione ...........................................................................
48
SEZIONE 4
INGEGNERIA FINANZIARIA ................................................................
48
Articolo 44
Strumenti di ingegneria finanziaria .........................................................
48
SEZIONE 5
ASSISTENZA TECNICA .......................................................................
49
Articolo 45
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione .....................................
49
Articolo 46
Assistenza tecnica degli Stati membri ......................................................
49
TITOLO IV
Efficacia ...........................................................................................
50
CAPO I
VALUTAZIONE .................................................................................
50
Articolo 47
Disposizioni generali ...........................................................................
50
Articolo 48
Responsabilità degli Stati membri ...........................................................
50
Articolo 49
Responsabilità della Commissione ..........................................................
50
CAPO II
RISERVE ..........................................................................................
51
Articolo 50
Riserva nazionale di efficacia ed efficienza ................................................
51
Articolo 51
Riserva nazionale per imprevisti ............................................................
51
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TITOLO V
Partecipazione finanziaria dei Fondi ........................................................
51
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI FONDI ..............................................................
51
Articolo 52
Modulazione dei tassi di partecipazione ...................................................
51
Articolo 53
Partecipazione dei Fondi ......................................................................
51
Articolo 54
Altre disposizioni ...............................................................................
52
CAPO II
PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE ..................................................
52
Articolo 55
Progetti generatori di entrate .................................................................
52
CAPO III
AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE ..............................................................
53
Articolo 56
Ammissibilità delle spese ......................................................................
53
CAPO IV
STABILITÀ DELLE OPERAZIONI ...........................................................
53
Articolo 57
Stabilità delle operazioni ......................................................................
53
TITOLO VI
Gestione, sorveglianza e controlli ...........................................................
53
CAPO I
SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO ..............................................
53
Articolo 58
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo .................................
53
Articolo 59
Designazione delle autorità ...................................................................
54
Articolo 60
Funzioni dell'autorità di gestione ............................................................
54
Articolo 61
Funzioni dell'autorità di certificazione .....................................................
55
Articolo 62
Funzioni dell'autorità di audit ................................................................
55
CAPO II
SORVEGLIANZA ...............................................................................
56
Articolo 63
Comitato di sorveglianza ......................................................................
56
Articolo 64
Composizione ...................................................................................
56
Articolo 65
Compiti ...........................................................................................
56
Articolo 66
Modalità di sorveglianza ......................................................................
56
Articolo 67
Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione ......................................
56
Articolo 68
Esame annuale dei programmi ...............................................................
57
CAPO III
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ ...........................................................
58
Articolo 69
Informazione e pubblicità .....................................................................
58
CAPO IV
COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE ..................
58
SEZIONE 1
COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI ....................................................
58
Articolo 70
Gestione e controllo ............................................................................
58
Articolo 71
Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo .........................................
58
SEZIONE 2
COMPETENZE DELLA COMMISSIONE ...................................................
59
Articolo 72
Competenze della Commissione .............................................................
59
Articolo 73
Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri .............................
59
SEZIONE 3
PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI
OPERATIVI .......................................................................................
59
Articolo 74
Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo ............................
59
TITOLO VII
Gestione finanziaria ............................................................................
60
CAPO I
GESTIONE FINANZIARIA ....................................................................
60
SEZIONE 1
IMPEGNI DI BILANCIO .......................................................................
60
Articolo 75
Impegni di bilancio .............................................................................
60
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SEZIONE 2
NORME COMUNI PER I PAGAMENTI ....................................................
60
Articolo 76
Norme comuni per i pagamenti .............................................................
60
Articolo 77
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del
saldo finale .......................................................................................
60
Articolo 78
Dichiarazione di spesa .........................................................................
61
Articolo 79
Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi .............................
61
Articolo 80
Integrità dei pagamenti ai beneficiari .......................................................
62
Articolo 81
Uso dell'euro .....................................................................................
62
SEZIONE 3
PREFINANZIAMENTO ........................................................................
62
Articolo 82
Pagamento ........................................................................................
62
Articolo 83
Interessi ...........................................................................................
62
Articolo 84
Liquidazione .....................................................................................
62
SEZIONE 4
PAGAMENTI INTERMEDI ....................................................................
63
Articolo 85
Pagamenti intermedi ...........................................................................
63
Articolo 86
Ricevibilità delle domande di pagamento .................................................
63
Articolo 87
Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento ...................
63
SEZIONE 5
CHIUSURA DEL PROGRAMMA E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE ..........
63
Articolo 88
Chiusura parziale ...............................................................................
63
Articolo 89
Condizioni per il pagamento del saldo finale .............................................
63
Articolo 90
Disponibilità dei documenti ..................................................................
64
SEZIONE 6
INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI .............................................................................................
64
Articolo 91
Interruzione dei termini di pagamento ....................................................
64
Articolo 92
Sospensione dei pagamenti ...................................................................
64
SEZIONE 7
DISIMPEGNO AUTOMATICO ...............................................................
65
Articolo 93
Principi ............................................................................................
65
Articolo 94
Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto .....................
65
Articolo 95
Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi .....
65
Articolo 96
Eccezioni al disimpegno automatico .......................................................
65
Articolo 97
Procedura .........................................................................................
65
CAPO II
RETTIFICHE FINANZIARIE ...................................................................
66
SEZIONE 1
RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI .................
66
Articolo 98
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri ......................................
66
SEZIONE 2
RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE .................
66
Articolo 99
Criteri per le rettifiche .........................................................................
66
Articolo 100
Procedura .........................................................................................
66
Articolo 101
Obblighi degli Stati membri ..................................................................
67
Articolo 102
Rimborso .........................................................................................
67
TITOLO VIII
Comitati ...........................................................................................
67
CAPO I
COMITATO DI COORDINAMENTO DEI FONDI .......................................
67
Articolo 103
Procedura di Comitato .........................................................................
67
CAPO II
COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 DEL TRATTATO ......
67
Articolo 104
Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato ................................
67
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TITOLO IX
Disposizioni Finali ..............................................................................
68
Articolo 105
Disposizioni transitorie ........................................................................
68
Articolo 106
Clausola di riesame .............................................................................
68
Articolo 107
Abrogazione .....................................................................................
68
Articolo 108
Entrata in vigore ................................................................................
68
ALLEGATO I
Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013
70
ALLEGATO II
Quadro finanziario .............................................................................
71
ALLEGATO III
Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento ........................................
75
ALLEGATO IV
Categorie di spesa ...............................................................................
76
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4. «beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico
o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui
all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese
pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e
ricevono l'aiuto pubblico;
TITOLO I
OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO
CAPO I
Campo di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo
sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo
di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei
regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE)
n. 1084/2006.
Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di
coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di
ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.
Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di
coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario.
5. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato,
degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee
nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e
ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad
una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di
operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto
pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi (1);
6. «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio
pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di
un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge
mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei
beneficiari che attuano le operazioni;
7. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del
diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di
un operatore economico che abbia o possa avere come
conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al
bilancio generale.
A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le
norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza
e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra
gli Stati membri e la Commissione.
CAPO II
Obiettivi e missioni
Articolo 2
Articolo 3
Definizioni
Obiettivi
Ai sensi del presente regolamento s'intende per:
1. «programma operativo»: il documento presentato da uno
Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una
strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da
realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di
coesione e del FESR;
2. «asse prioritario»: ciascuna delle priorità della strategia
contenuta in un programma operativo comprendente un
gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi
specifici misurabili;
3. «operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in
questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più
beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi
dell'asse prioritario a cui si riferisce;
1. L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158
del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale
dell'Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo
armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta
azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca
europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche,
sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle
regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione
economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione.
L'azione condotta nell'ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo
sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità
dell'ambiente.
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
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2.
A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli
altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono,
ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre
obiettivi seguenti:
a) l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la
convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di
sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità
degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo
dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il
miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza
amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei
Fondi;
b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che
punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a
rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali,
inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante
l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione
della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e
il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo
sviluppo di mercati del lavoro inclusivi;
L 210/37
dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la
ripartizione seguente:
a) obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione;
b) obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e
FSE;
c) obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR.
2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non
ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza»
in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti:
a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di
coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e
b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di
coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3.
3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza
tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.
CAPO III
Ammissibilità geografica
c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso
a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione
transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.
Articolo 5
Convergenza
3.
Nell'ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l'intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un
lato, delle specificità economiche e sociali e, dall'altro, delle
specificità territoriali. Essa sostiene adeguatamente lo sviluppo
urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo
regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L'intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi
geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo,
in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e le zone settentrionali a
densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati
membri insulari e le zone di montagna.
1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità
territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai
sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto
interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di
acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo
2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per
lo stesso periodo di riferimento.
Articolo 4
Strumenti e missioni
3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che
soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri
che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
1.
I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle
disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento
L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà
riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL
relativo all'UE a 25.
2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo
di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro
capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla
base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore
al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un
programma per conformarsi alle condizioni di convergenza
economica di cui all'articolo 104 del trattato.
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L 210/38
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31.7.2006
Competitività regionale e occupazione
transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali
nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali
nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e
2.
Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo
1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel
periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo
2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle
regioni di cui al primo comma.
Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di
cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le
regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali
presenterà un programma per il finanziamento da parte del
FESR.
3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo
di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere
ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 %
dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il
90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio
e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito
dell'obiettivo «Convergenza».
Articolo 6
Articolo 7
Cooperazione territoriale europea
1.
Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della
Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere
terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte
le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime
separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri,
sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali
adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità
dell'azione di cooperazione.
4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che
soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri
che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido
dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
CAPO IV
PRincipi Di Intervento
Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui
all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili.
L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
2.
Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione
adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2,
l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per
programma. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013.
3.
Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di
cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità.
Articolo 8
Articolo 9
Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità
1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi
le priorità comunitarie.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché
l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e
le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti
finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità
sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici
comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico
nazionale e nei programmi operativi.
Sostegno transitorio
1.
Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 %
del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il
75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio
e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito
dell'obiettivo «Convergenza».
2.
Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite,
misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera
il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo
3. L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli
obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la
competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita
e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del
Consiglio 2005/600/CE (1). A tal fine, la Commissione e gli
Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a
stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa
destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per
tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1o maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle
categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media
nell'arco dell'intero periodo di programmazione.
(1) GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.
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Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche
situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel
programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro
interessato, la Commissione e detto Stato membro possono
decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV.
Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.
L 210/39
Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza
e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare
le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto
delle scadenze fissate per ciascuna di esse.
3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni
che rappresentano le parti economiche e sociali a livello
europeo in merito all'intervento dei Fondi.
Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1o maggio 2004 o successivamente possono
decidere di applicare tali disposizioni.
Articolo 12
Livello territoriale dell'attuazione
4.
In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli
Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei
Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri
strumenti finanziari esistenti.
5.
Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle
disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.
L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di
competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta
competenza è esercitata conformemente al presente regolamento.
Articolo 13
Articolo 10
Intervento proporzionale
Programmazione
Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema
di programmazione pluriennale articolato in varie fasi,
comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento
ed un sistema di gestione e controllo.
1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla
Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi
riguardo:
a) alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1,
lettera c),
b) alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48,
Articolo 11
c) ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di
controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f),
Partenariato
d) ai rapporti di cui all'articolo 67,
1.
Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una
stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi
nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi
quali:
sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo.
2. Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono
indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in
materia di controlli.
a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità
pubbliche competenti;
Articolo 14
b) le parti economiche e sociali;
c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della
società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non
governative e gli organismi di promozione della parità tra
uomini e donne.
Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a
livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico,
sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»),
conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo
conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e
donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente.
2.
Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria
di partner di cui al paragrafo 1.
Gestione concorrente
1. Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito
nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e
della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del
Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), fatta
salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.
Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002.
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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L 210/40
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2.
La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione
del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti
modalità:
a) essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino
correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le
procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73;
b) essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una
parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di
gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli
articoli 100 e 101;
c) essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le
procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli
da 93 a 97.
31.7.2006
decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3,
è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento.
La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro,
procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica ex post
dell'addizionalità il 31 dicembre 2016.
Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni
richieste per consentire la verifica della conformità al livello di
spese strutturali pubbliche o assimilabili definite ex ante. Se del
caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica.
La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della
verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle
informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi
di verifica.
Articolo 16
Parità tra uomini e donne e non discriminazione
Articolo 15
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la
parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di
genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione
dei Fondi.
Addizionalità
1.
I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le
spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro.
2.
Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza»,
la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di
spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro
mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di
programmazione.
Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi
interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro
di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3,
fornisce orientamenti.
3.
Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari
almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali,
sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente.
Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali,
le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi
di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi.
L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da
osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di
cui tener conto nelle varie fasi di attuazione.
Articolo 17
Sviluppo sostenibile
Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo
sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente
all'articolo 6 del trattato.
CAPO V
Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle
condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche
specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello
eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da
parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente.
Quadro finanziario
Articolo 18
Risorse globali
4.
La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato
membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica
intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa
verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo
Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di
spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro
interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella
esistente al momento della determinazione del livello di spese
strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La
1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la
ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a
308 041 000 000 EUR.
Ai fini della programmazione e successiva imputazione al
bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo
comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.
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La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti
all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne
una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo
«Convergenza».
2.
La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli
articoli 23 e 24.
L 210/41
il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la
densità di popolazione; e
b) il 21,14 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8,
paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso
di disoccupazione.
3.
Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono
inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione.
Articolo 21
Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
Articolo 19
Risorse per l'obiettivo «Convergenza»
Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza»
ammontano all'81,54 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 163 134 221 EUR), e sono così
ripartite tra le diverse componenti:
a) il 70,51 % (ossia, in totale, 177 083 601 004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la
prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di
disoccupazione;
b) il 4,99 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato
al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione
indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la
prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di
disoccupazione;
c) il 23,22 % (ossia, in totale, 58 308 243 811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2,
utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie;
d) l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il
sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse
di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale,
7 750 081 461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al
paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse
componenti:
a) il 73,86 % (ossia, in totale, 5 576 358 149 EUR) è destinato
al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui
all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di
calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la
popolazione ammissibile;
b) il 20,95 % (ossia, in totale, 1 581 720 322 EUR) è destinato
al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui
all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di
calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la
popolazione ammissibile;
c) il 5,19 % (ossia, in totale, 392 002 991 EUR) è destinato al
finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di
cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e
relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di
vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a
titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di
813 966 000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato
membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al
paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono
soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati.
Articolo 20
«Competitività
% delle risorse
in totale, a
tra le diverse
3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui
al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali
strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di
tale contributo equivalente è di 465 690 000 EUR a titolo dello
strumento europeo di vicinato e partenariato e di
243 782 000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione.
a) il 78,86 % (ossia, in totale, 38 742 477 688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come
criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato
membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale,
4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del
FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di
bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al
paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007.
Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione»
Le risorse complessive destinate all'obiettivo
regionale e occupazione» ammontano al 15,95
di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia,
49 127 784 318 EUR) e sono così ripartite
componenti:
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5.
Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di
cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla
Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini
marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a
disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1,
lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.
Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati
alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione
transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui
al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a
disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento
della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1,
lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.
Articolo 24
Risorse per l'assistenza tecnica
Lo 0,25 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è
riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45.
TITOLO II
APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE
CAPO I
Orientamenti strategici comunitari per la coesione
6.
Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei
programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui
al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in
quanto:
a) il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro
la fine dell'anno successivo all'adozione del programma;
oppure
b) il programma non può essere attuato per problemi che
insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti;
il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle
rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli
Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento
della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1,
lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne.
Articolo 22
31.7.2006
Articolo 25
Contenuto
Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale,
definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi,
tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti.
Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di
promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile
della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.
Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti
integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le
politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione,
adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli
articoli 99 e 128 del trattato.
Non trasferibilità delle risorse
Articolo 26
Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato
membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle
rispettive componenti non sono trasferibili tra loro.
In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito
dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire
tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a)
e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria.
Adozione e revisione
La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati
membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di
cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1o febbraio
2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione
sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del
trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici
comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta
cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia
secondo la procedura di cui al primo comma.
Articolo 23
Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza
Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 50.
La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari
per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i
programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali.
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Consiglio regionale della Calabria
31.7.2006
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
L 210/43
CAPO II
ii) l'importo della dotazione annuale complessiva prevista
nell'ambito del FEASR e del FEP;
Quadro di riferimento strategico nazionale
iii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante del
rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15;
g) per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3,
le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il
FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri
strumenti finanziari esistenti.
Articolo 27
Contenuto
1.
Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei
Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione
e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità,
da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma,
dall'altro.
2.
Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.
3.
Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica
all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo
decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale
europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati
membri interessati.
5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre
contenere, se opportuno:
a) la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione
della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale,
settoriale e regionale degli Stati membri interessati;
b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4,
lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il
coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra
questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri
strumenti finanziari esistenti.
6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno
Stato membro.
4.
Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i
seguenti elementi:
Articolo 28
a) un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di
sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia
europea e mondiale;
b) la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità
tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono
azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla
pesca;
c) l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
d) una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi
«Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»
contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere
la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il
raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati
per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3;
e) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per
programma;
Preparazione e adozione
1. Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato
dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti
partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura
che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al
31 dicembre 2013.
Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico
nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire
un approccio comune.
2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento
strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la
coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale
e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e
formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi
dalla data di ricezione del quadro di riferimento.
f) unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:
i)
l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;
Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di
riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui
all'articolo 32.
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L 210/44
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3.
Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa
consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti:
31.7.2006
4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel
presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la
crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per
qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio
europeo.
a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c);
b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per
programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e
Articolo 30
c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che
garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui
all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza
amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f),
punto i).
Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla
politica di coesione
CAPO III
Seguito strategico
Articolo 29
Rapporto strategico degli Stati membri
1.
Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio
programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul
contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai
fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma.
2.
Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati
membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni
sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi
1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza
annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale
sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di
primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati
membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i
progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea
intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro,
nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati
per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto
all'articolo 9, paragrafo 3.
2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1o aprile, la
Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i
rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato.
3. Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che
sono invitate a tenere un dibattito in merito.
Articolo 31
a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione
definiti dal trattato;
b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente
regolamento;
c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e
specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento
strategico nazionale di cui all'articolo 27; e
d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la
crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3.
3.
Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei
rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare:
a) la situazione e le tendenze socioeconomiche;
b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda
l'attuazione della strategia concordata; e
c) esempi di buone prassi.
Relazione sulla coesione
1. La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del
trattato comprende in particolare:
a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione
economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e
lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità
comunitarie;
b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti.
2.
Se necessario, la relazione contiene inoltre:
a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero
essere adottate per rafforzare la coesione economica e
sociale;
b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici
comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i
cambiamenti della politica comunitaria.
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b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di
mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o
regionali;
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE
c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3;
CAPO I
d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione.
Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di
coesione
Articolo 32
Preparazione e approvazione dei programmi operativi
1.
Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto
forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo
copre un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il
31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare
solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.
2.
Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato
membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione
con i partner di cui all'articolo 10.
3.
Lo Stato membro presenta alla Commissione una
proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e
comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26.
4.
La Commissione valuta il programma operativo proposto
per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità
e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e
degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro
due mesi dal ricevimento del programma operativo, la
Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla
realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico
nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la
coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di
conseguenza il programma proposto.
5.
La Commissione adotta ciascun programma operativo nel
più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi
dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e
non prima del 1o gennaio 2007.
Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51.
2. La Commissione adotta una decisione in merito a una
richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve
tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua
presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.
3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28,
paragrafo 3.
Articolo 34
Specificità dei Fondi
1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di
un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3.
2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici
dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura
complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento
comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro
Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate.
3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione,
il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente
nei programmi operativi in materia di infrastrutture di
trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.
Articolo 35
Ambito geografico
1. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo
«Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e
almeno al livello regionale NUTS 2.
I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione
sono definiti a livello nazionale.
Articolo 33
Revisione dei programmi operativi
1.
Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di
concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei
seguenti casi:
a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi;
2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del
FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo
«Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello
regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello
Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la
Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i
programmi sono definiti dallo Stato membro al livello
adeguato.
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Consiglio regionale della Calabria
L 210/46
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3.
I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo
«Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a
livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi
presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale
europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al
livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I
programmi di cooperazione interregionale e di scambio di
esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.
Articolo 36
Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e
del Fondo europeo per gli investimenti
1.
La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo
europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla
programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità
previste nel rispettivo statuto.
2.
Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono
partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici
nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività
connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi
progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato.
Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma
operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei
progetti relativi alle infrastrutture di base.
3.
La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima
dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3,
e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in
particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle
loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.
4.
La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminarne la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria,
in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria
finanziaria da attuare o sviluppare.
5.
La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente
articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI.
CAPO II
Contenuto della programmazione
Se z i one 1
Programmi op erati vi
Articolo 37
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a) un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia
scelta di conseguenza;
b) una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli
orientamenti strategici comunitari per la coesione, del
quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48;
c) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi
specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero
ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto
conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori
permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla
situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari;
d) a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al
programma operativo, conformemente alle modalità di
applicazione del presente regolamento adottate dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103,
paragrafo 3;
e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle:
i) una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria
complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo.
Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di sostegno transitorio. Il contributo complessivo
dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il
quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II;
ii) una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse
prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti
nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in
conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è
costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una
ripartizione indicativa fra componente pubblica e
componente privata. Se in conformità dell'articolo 53 la
controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la
tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale. Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;
Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e
«Competitività regionale e occupazione»
1.
I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e
«Competitività regionale e occupazione» contengono:
f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni
finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove
opportuno;
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g) le disposizioni di attuazione del programma operativo,
comprese:
i)
la designazione da parte dello Stato membro di tutte le
entità di cui all'articolo 59 o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 74, la designazione di
altri organismi e procedure secondo le modalità previste
in tale articolo;
ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;
iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere
i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più
organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai
beneficiari;
iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di
assicurarne la trasparenza;
v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69;
L 210/47
previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la
sorveglianza.
6. Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi
«Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i
programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere:
a) l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni
urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale;
b) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una
autorità regionale o locale di un altro Stato membro in
ciascun programma regionale.
7. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i
programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico
per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli
enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato
membro.
Articolo 38
vi) una descrizione delle procedure concordate tra la
Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati
informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente
regolamento;
h) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 di cui è prevista la presentazione nel corso del
periodo di programmazione affinché siano approvati dalla
Commissione.
Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»
Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo
«Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006.
S e z i one 2
2.
I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione
comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un
impegno specifico per Fondo.
3.
Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo
nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica,
geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente
all'articolo 5 di tale regolamento e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006.
4.
Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale
e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR
contengono inoltre:
Grandi progetti
Articolo 39
Contenuto
Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di
coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione
comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa
a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o
economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui
costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso
denominata «grandi progetti»).
Articolo 40
a) informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile,
se opportuno;
b) assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito
della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20
dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche.
5.
I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure
Informazioni trasmesse alla Commissione
In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di
gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:
a) organismo responsabile dell'attuazione;
b) natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione;
c) risultati degli studi di fattibilità;
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Consiglio regionale della Calabria
L 210/48
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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d) calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo
di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo
del periodo di programmazione, le fasi per le quali è
richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di
programmazione 2007-2013;
e) analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e
impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione
socioeconomica dello Stato membro e/o della regione
nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni
della Comunità;
f) analisi dell'impatto ambientale;
g) giustificazione del contributo pubblico;
h) piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie
complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della
BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il
grande progetto.
La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di
metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di
cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all'articolo 103, paragrafo 2.
31.7.2006
a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli
enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un
accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e
l'organismo in questione.
Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria
dell'autorità di gestione e degli Stati membri.
2. L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza
nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e
finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso
è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni
coperte dal programma operativo.
Articolo 43
Norme di attuazione
L'accordo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma,
precisa in particolare:
a) tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale;
Articolo 41
b) i criteri per la scelta dei beneficiari;
Decisione della Commissione
1.
La Commissione valuta il grande progetto, se necessario
facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base
degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta
al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza
con le altre politiche comunitarie.
2.
La Commissione adotta una decisione nel più breve
termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione,
di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme
all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo
cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e
il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del
Fondo di coesione.
c) i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano
tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti;
d) le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese
le modalità di recupero degli importi indebitamente versati
e la presentazione dei conti;
e) ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria
o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o
l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinamento di ciascuno Stato membro.
S e z i one 4
3.
Se rifiuta di concedere un contributo finanziario dei Fondi
a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi
allo Stato membro entro il periodo e alle condizioni di cui al
paragrafo 2.
In g e g n e r i a f i n an zi ar i a
Articolo 44
Se z i one 3
Strumenti di ingegneria finanziaria
Sov v e n z i on i g l o b a l i
Articolo 42
Disposizioni generali
1.
Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la
gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo
Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali
possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di
capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per
fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in
partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi
in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.
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Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di
capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi
per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o
dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:
a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della
normativa vigente in materia;
b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un
appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in
materia, concessione di una sovvenzione, definita nel
presente contesto come un contributo finanziario diretto
accordato a titolo di una liberalità:
i) alla BEI o al FEI; oppure
ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare
proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale
compatibile con il trattato.
L 210/49
f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi
informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e
la valutazione;
g) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore.
2. Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo
di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al
tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo,
secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.
3. Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel
paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui
all'articolo 103, paragrafo 2, previa consultazione del comitato
di cui all'articolo 104.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103,
paragrafo 3.
Articolo 46
Se z i one 5
Assistenza tecnica degli Stati membri
A s s i st e n z a t e c n i c a
1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi
insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa
connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti:
Articolo 45
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
1.
Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un
limite dello 0,25 % della dotazione annuale rispettiva, i Fondi
possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza,
sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e
controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.
Dette azioni comprendono, in particolare:
a) assistenza per la preparazione e valutazione di progetti,
incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di
cooperazione, se opportuno;
b) studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici
Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla
coesione;
c) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi
quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che
possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI
tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione;
d) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei
Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative;
e) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e
sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità;
a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli
obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».
2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza
tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere
intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun
programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali
interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti
globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma
di uno specifico programma operativo.
3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma
operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo
non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1.
In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano
essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo
specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare
alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i
limiti di cui al paragrafo 1.
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2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per
ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel
rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e
come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli
Stati membri possono effettuare una unica valutazione ex ante
concernente più programmi operativi.
TITOLO IV
EFFICACIA
CAPO I
Valutazione
Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati
membri effettuano, in alternativa, una valutazione ex ante relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per
ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una
valutazione per ciascun programma operativo.
Articolo 47
Disposizioni generali
1.
Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia
e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi
strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le
regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo
di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria
in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica.
2.
Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine
di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di
programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure
di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un
programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima,
durante e dopo il periodo di programmazione.
3.
Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la
responsabilità dello Stato membro o della Commissione,
conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13.
Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o
esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le
norme che si applicano in materia di accesso ai documenti.
4.
Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica.
5.
La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui
metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo
la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2.
Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati
membri effettuano congiuntamente una valutazione ex ante
relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi
operativi.
Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità
dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di
programmazione.
Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione
delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a
migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e
stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi
da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la
coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il
valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto
delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla
programmazione precedente e la qualità delle procedure di
attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.
3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati
membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei
programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi
inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la
revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma
operativo e alla Commissione.
Articolo 48
Articolo 49
Responsabilità degli Stati membri
Responsabilità della Commissione
1.
Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la
raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni
fornite dal sistema di sorveglianza.
Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del
principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono
inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che
presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato
membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.
1.
La Commissione può effettuare valutazioni strategiche.
2. Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro
interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni
connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro
realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli
obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo.
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3.
Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con lo Stato membro e
con le autorità di gestione.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI
CAPO I
La valutazione ex post copre l'insieme dei programmi operativi
nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico.
Partecipazione dei fondi
Articolo 52
Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale.
Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le
buone pratiche.
La valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2015.
CAPO II
L 210/51
Modulazione dei tassi di partecipazione
La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione
dei seguenti elementi:
a) la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di
natura economica, sociale o territoriale;
b) l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità
nazionali e regionali;
c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare
tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»;
Riserve
d) il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente
nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati;
Articolo 50
Riserva nazionale di efficacia ed efficienza
1.
Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di
istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l'
obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3 % della
propria dotazione complessiva.
2.
Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva,
esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno
2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi.
3.
Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla
base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in
stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia
ed efficienza.
e) l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi
«Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
f) nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi
geografici o naturali, definite come segue:
i)
Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e
altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
ii) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
iii) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima
(meno di 8 abitanti per km2) densità demografica;
iv) zone che costituivano frontiere esterne della Comunità
al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali
dopo tale data.
Articolo 51
Articolo 53
Riserva nazionale per imprevisti
Partecipazione dei Fondi
Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una
quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali,
pari all'1 % per l'obiettivo «Convergenza» e al 3 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a
crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione
economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli
scambi.
Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo
a uno specifico programma nazionale o all'interno dei
programmi operativi.
1. La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi
operativi, viene calcolata in riferimento:
a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e
privata; oppure
b) alla spesa pubblica ammissibile.
2. La partecipazione dei Fondi al livello dei programmi
operativi nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» è soggetta ai massimali fissati
nell'allegato III.
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3.
Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
«Cooperazione territoriale europea» nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro
capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media
dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR
non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli
altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è
superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata
dal FESR.
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bito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in
materia di aiuti di Stato.
5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare
dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario.
CAPO II
4.
La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario
non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e
nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il
rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e
del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello
di programma operativo.
5.
Progetti generatori di entrate
Articolo 55
Per i programmi operativi finanziati congiuntamente
Progetti generatori di entrate
a) dal FESR e dal Fondo di coesione, o
b) da una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II, dal FESR e/o dal Fondo di
coesione,
la decisione che adotta il programma operativo stabilisce il
tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione per
ciascun Fondo e ciascuna dotazione, considerati separatamente.
6.
La decisione della Commissione di adottare un
programma operativo fissa il tasso e l'importo massimi della
partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e
per ciascun asse prioritario. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno
transitorio.
1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore
di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe
direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che
comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.
2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate
non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito
del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento
nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto
riguarda:
a) gli investimenti in infrastrutture; o
b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente
ex ante le entrate.
Articolo 54
Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con
calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
Altre disposizioni
1.
La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario
non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
2.
Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per
conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso
del 100 %.
3.
Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56,
paragrafo 1:
a) un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un
Fondo e da un obiettivo alla volta;
b) un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta;
c) un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno
superiore al totale della spesa pubblica assegnata.
4.
Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi
dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'am-
Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione,
della categoria del progetto, della redditività normalmente
attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato
membro interessato.
3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate
in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al
completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa
dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o
finale del programma operativo. La domanda di pagamento del
saldo finale è corretta di conseguenza.
4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del
programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato
entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono
restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.
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5.
Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1,
gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli
importi in questione per la verifica delle entrate generate da
operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR.
L 210/53
CAPO IV
Stabilità delle operazioni
6.
Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati
dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87
del trattato.
Articolo 57
Stabilità delle operazioni
1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la
partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento
dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce
modifiche sostanziali:
CAPO III
Ammissibilità delle spese
Articolo 56
Ammissibilità delle spese
1.
Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono
ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state
effettivamente pagate tra la data di presentazione dei
programmi operativi alla Commissione o il 1o gennaio 2007,
se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono
essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.
2.
In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di
ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle
spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni,
purché:
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che
procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente
pubblico; e
b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di
un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.
2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la
Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in
conformità degli articoli da 98 a 102.
b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le
imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di
recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di
un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o
in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo
dei Fondi.
c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei
Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il
valore di detti contributi.
TITOLO VI
a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4
prevedano l'ammissibilità di tali spese;
3.
Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi
soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise
dall'autorità di gestione del programma operativo in questione
o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati
dal comitato di sorveglianza.
GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI
CAPO I
Sistemi di gestione e di controllo
Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un
programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a
partire dalla data di presentazione alla Commissione della
richiesta di modifica del programma operativo.
Articolo 58
4.
Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono
stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai
regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la
totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.
I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi
stabiliti dagli Stati membri prevedono:
5.
Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui
all'articolo 45.
a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella
gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo
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b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni
fra tali organismi e all'interno degli stessi;
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4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo.
c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle
spese dichiarate nell'ambito del programma operativo;
d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria
informatizzati;
e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui
l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un
altro organismo;
f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi;
5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono
previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi
operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale
europea».
6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli
articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103,
paragrafo 3.
g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo
adeguata;
h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità
e il recupero degli importi indebitamente versati.
Articolo 60
Funzioni dell'autorità di gestione
Articolo 59
L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione
del programma operativo conformemente al principio della
sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:
Designazione delle autorità
1.
Per ciascun programma operativo, lo Stato membro
designa:
a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo
pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato
dallo Stato membro per gestire il programma operativo;
b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato
dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa
e le domande di pagamento prima del loro invio alla
Commissione;
c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo
pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun
programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
La stessa autorità può essere designata per più di un
programma operativo.
2.
Lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti
dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità.
3.
Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le
sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni
di queste con la Commissione.
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato
membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui
al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto
dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato
membro interessato.
a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un
finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri
applicabili al programma operativo e siano conformi alle
norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero
periodo di attuazione;
b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti
e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari
in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali
spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere
effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base
campionaria conformemente alle modalità di applicazione
che devono essere adottate dalla Commissione secondo la
procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna
operazione svolta nell'ambito del programma operativo,
nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari
per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli
audit e la valutazione;
d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti
nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di
contabilità separata o una codificazione contabile adeguata
per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme
restando le norme contabili nazionali;
e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui
all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità
dell'articolo 47;
f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi
alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di
controllo adeguata siano conservati secondo quanto
disposto dall'articolo 90;
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g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche
eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare
l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di
controllo del programma operativo;
h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i
documenti per consentire una sorveglianza qualitativa
dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei
suoi obiettivi specifici;
b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione
di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate;
i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali
di esecuzione;
j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69;
k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.
c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit
riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui
alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di
campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la
pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di
garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e
che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero
periodo di programmazione.
Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più
programmi operativi, può essere comunicata una strategia
unica di audit;
Articolo 61
Funzioni dell'autorità di certificazione
L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:
a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni
certificate delle spese e le domande di pagamento;
b) certificare che:
i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da
sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti
giustificativi verificabili;
ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie
e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto
alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme
comunitarie e nazionali;
c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese
figuranti nelle dichiarazioni di spesa;
d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le
attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua
responsabilità;
e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione;
f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli
importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale
della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati
sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea
prima della chiusura del programma operativo detraendoli
dalla dichiarazione di spesa successiva.
Articolo 62
Funzioni dell'autorità di audit
1.
L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata
in particolare dei compiti seguenti:
d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:
i)
presentare alla Commissione un rapporto annuale di
controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit
effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi
che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo
e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di
controllo del programma. Il primo rapporto, che deve
essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il
periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le
informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo
il 1o luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di
controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di
cui alla lettera e);
ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività
di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in
merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione
e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli
garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa
presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;
iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità
e la regolarità della spesa in questione.
Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari
programmi operativi, le informazioni di cui al punto i)
possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e
la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare
tutti i programmi operativi interessati.
e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una
dichiarazione di chiusura che attesti la validità della
domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la
regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di
controllo finale.
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L 210/56
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2.
L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga
conto degli standard internazionalmente riconosciuti.
3.
Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo
diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli
organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale
necessaria.
4.
La Commissione trasmette le proprie osservazioni in
merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1,
lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In
mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si
considera accettata.
31.7.2006
a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del
programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni
finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le
necessità della programmazione;
b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo
sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario,
nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3;
d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione
di cui all'articolo 67;
e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o
alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla
Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;
CAPO II
Sorveglianza
f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o
esame del programma operativo di natura tale da permettere
il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3
o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
Articolo 63
Comitato di sorveglianza
1.
Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di
gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro
della decisione di approvazione del programma operativo. Un
unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari
programmi operativi.
2.
Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio
regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta
d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suo
compiti conformemente al presente regolamento.
g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente
al contenuto della decisione della Commissione relativa alla
partecipazione dei Fondi.
Articolo 66
Modalità di sorveglianza
1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo.
2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e
sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo.
Articolo 64
Composizione
1.
Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.
La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con
l'autorità di gestione.
2.
Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai
lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante
della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i
programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.
Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie.
3. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri
a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle
modalità di applicazione del presente regolamento adottate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103,
paragrafo 3.
Articolo 67
Articolo 65
Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione
Compiti
1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni
anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un
rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale
di esecuzione del programma operativo.
Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:
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2.
Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del
programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano
le seguenti informazioni:
a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli
assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili,
con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile,
usando gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1,
lettera c), per asse prioritario;
b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario:
i)
le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande
di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente;
ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e
una quantificazione degli indicatori finanziari di cui
all'articolo 66, paragrafo 2; e
iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;
se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente
nell'ambito di ciascun programma operativo;
c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa
della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla
Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103,
paragrafo 3;
L 210/57
operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla
soppressione di cui all'articolo 98, paragrafo 2;
i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai
sensi dell'articolo 57.
La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è
proporzionale all'importo complessivo della spesa del
programma operativo interessato. Tali informazioni possono
essere fornite, se necessario, in forma sintetica.
Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono
fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al
rapporto precedente.
3. I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se
contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per
informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto
annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.
4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo
Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto
annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di
gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il
rapporto finale su un programma operativo, il termine
massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di
un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda
entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.
Articolo 68
d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia
dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
i)
le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le
modalità per la raccolta dei dati;
ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente
riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il
seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso;
iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al
programma operativo e per pubblicizzarlo;
f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il
rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del
programma operativo e le misure adottate per risolverli;
g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei
grandi progetti;
h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma
Esame annuale dei programmi
1. Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale
di esecuzione di cui all'articolo 67, la Commissione e l'autorità
di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma
operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno
precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di
migliorare l'esecuzione.
Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo
rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1,
lettera d), punto i).
2. Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la
Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e
all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito
dato a tali osservazioni.
3. Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni
ex post dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione
2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo.
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CAPO III
Articolo 71
Informazione e pubblicità
Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo
Articolo 69
Informazione e pubblicità
1.
Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma
operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono
destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo
scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la
trasparenza dell'intervento dei Fondi.
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente
articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
2.
L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione
secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
CAPO IV
1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi,
comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure
relative ai seguenti elementi:
a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi;
b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.
2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da
una relazione che espone i risultati di una valutazione dei
sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere
contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle
carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il
programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure
correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e
fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e
dello scioglimento delle riserve corrispondenti.
La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si
procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi:
Competenze degli Stati membri e della Commissione
a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della
relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non
contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della
Commissione;
Se z i one 1
Com p e t e n ze d e g l i st a t i m e m b r i
Articolo 70
Gestione e controllo
1.
Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del
controllo dei programmi operativi in particolare mediante le
seguenti misure:
a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei
programmi operativi siano istituiti in conformità con gli
articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace;
b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione
riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive
riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data
della conferma.
Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo
pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi
prioritari del programma operativo per i quali non sussistono
riserve.
b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del
caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla
Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.
3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato
funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di
certificazione che opera tenendo conto degli standard di
controllo accettati a livello internazionale.
2.
Quando un importo indebitamente versato al beneficiario
non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto,
quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza
ad esso imputabile.
4. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più
programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere
notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2.
3.
Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono
adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
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Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato
membro designi varie autorità di audit, esso può designare un
organismo di coordinamento.
Se z i one 2
C o m p e t e n ze d e l l a c o m m i s s i o n e
Articolo 72
Competenze della Commissione
1.
La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 71, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto
sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni
degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo
annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie
verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il
periodo di attuazione dei programmi operativi.
2.
Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri,
i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace
funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi
possono includere controlli sulle operazioni incluse nei
programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni
lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato
membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento
relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103,
paragrafo 3.
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati,
debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno
accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento,
compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati
in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi.
Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a
funzionari specificamente designati in virtù della legislazione
nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non
partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia
accesso alle informazioni raccolte.
La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di
coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto
di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'articolo 62 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei
programmi operativi.
2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione
individua i programmi operativi per i quali il parere sulla
conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2,
non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte
a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per
essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano
state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati
dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato
membro.
3. Per questi programmi la Commissione può concludere
che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62,
paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace
funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto
controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla
Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai
sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un
parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.
Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa
lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che
facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo
Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72,
paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi
dell'articolo 72, paragrafo 2.
S e z i one 3
3.
La Commissione può chiedere a uno Stato membro di
effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali
verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o
suoi rappresentanti autorizzati.
Pro p o rz i on al i t à i n m at e r i a di c on t r o l l o
programmi op erati vi
de i
Articolo 74
Articolo 73
Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo
Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri
1. Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica
totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i
quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il
40 % della spesa pubblica totale:
1.
La Commissione collabora con le autorità di audit dei
programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi
di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli
realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro
svolto.
a) l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di
audit alla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1,
lettera c);
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b) quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve o quando le
riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di
misure correttive, la Commissione può concludere che può
affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace
funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto
controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano
presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è
stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d),
punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a
tali carenze.
Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne
informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano
prove che facciano presumere carenze, la Commissione può
chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi
dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere controlli per
proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2.
compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il
primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della
Commissione della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni
anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32.
2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo
Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre
dell'anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli
impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla
riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella
domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che
beneficiano del trasferimento.
S e z i one 2
Norm e c om u n i p e r i p ag am e n t i
2.
Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato
membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme
nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:
a) delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate
ai sensi dell'articolo 60, lettera b);
b) delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 61; e
c) delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'articolo 62.
Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è
necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità
di audit ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c).
Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano per analogia.
Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione
degli articoli 60, 61 e 62, essa specifica quali disposizioni non
si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato
membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel
presente paragrafo.
31.7.2006
Articolo 76
Norme comuni per i pagamenti
1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi
dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di
bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di
bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel
tempo.
2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento,
di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi
sono versati all'organismo designato dallo Stato membro.
3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati
membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio
finanziario in corso e per quello successivo.
Gestione finanziaria
4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la
Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati
membri avvengono per via elettronica conformemente alle
modalità di applicazione del presente regolamento adottate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103,
paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di
malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere
le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su
supporto cartaceo.
Se z i one 1
Articolo 77
Im p e g n i d i b i l an c i o
Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e
del pagamento del saldo finale
TITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
Articolo 75
Impegni di bilancio
1.
Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi
operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati
annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo
I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione
sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse
prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione.
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Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi
ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al
contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione
dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione
della Commissione che approva il programma operativo.
L 210/61
qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica
non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla
domanda di pagamento.
6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali
fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi.
Articolo 78
Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale:
Dichiarazione di spesa
1.
Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse
prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi
dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle
operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da
versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano
il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono
giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di
valore probatorio equivalente.
Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse
in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un
pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede
l'aiuto.
2.
In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di
spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre
seguenti condizioni:
a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo
finanziario pubblico di effetto equivalente;
b) non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da
concedere ad un beneficiario per un determinato progetto;
c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da
documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario
la successiva dichiarazione di spese è rettificata di conseguenza.
3.
Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun
programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi
a regioni che beneficiano di sostegno transitorio.
4.
Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le
spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione
possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa.
5.
Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla
spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1,
a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano
per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri
progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo
urbano, o
b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o
c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati
come garanzie da fondi di garanzia, e
d) dei costi di gestione ammissibili.
Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile
sostenuta dal beneficiario.
Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza.
7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da
programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono
utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di
fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi.
Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti
avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo
che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate
dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore
di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese.
Articolo 79
Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi
1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti
intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo dei Fondi
al programma operativo.
2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno n, nonché gli
importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più
tardi entro la fine di febbraio dell'anno n + 1.
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L 210/62
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Articolo 80
Integrità dei pagamenti ai beneficiari
Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei
pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale
del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua
integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né
alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente
che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.
Articolo 81
Uso dell'euro
1.
Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni certificate di spesa, le
domande di pagamento e le spese indicate nei rapporti di attuazione annuali e finale sono espressi in euro.
2.
Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in
merito ai programmi operativi, e gli impegni e i pagamenti
della Commissione sono espressi e versati in euro.
3.
Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come
valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il
quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è
pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.
4.
Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la
procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad
applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.
31.7.2006
b) per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1o maggio
2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo dei
Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del
contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e
nel 2009 2 % del contributo dei Fondi strutturali al
programma operativo;
c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno
dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente, nel
2007 2 % del contributo FESR al programma operativo, nel
2008 3 % del contributo FESR al programma operativo e
nel 2009 2 % del contributo FESR al programma operativo;
d) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea
prima del 1o maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo del
Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3 %
del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo del Fondo di coesione
al programma operativo;
e) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il
1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5 % del
contributo del Fondo di coesione al programma operativo,
nel 2008 4 % del contributo del Fondo di coesione al
programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del
Fondo di coesione al programma operativo.
2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla
Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del
programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di
ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato
la prima rata del prefinanziamento.
Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi
al programma operativo.
Articolo 83
Se z i one 3
Interessi
P r e f i n a n zi a m e n t o
Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al
programma operativo interessato, poiché sono considerati
risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico
nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della
chiusura definitiva del programma operativo.
Articolo 82
Pagamento
1.
Una volta adottata la decisione che approva un contributo
dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa
all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico
a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013.
Articolo 84
Liquidazione
Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue:
a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea
prima del 1o maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo dei
Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3 %
del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo;
La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al
momento della chiusura del programma operativo in conformità dell'articolo 89.
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31.7.2006
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L 210/63
Se z i one 4
S e z i one 5
P ag am e n t i i n t e rm e d i
Chi u sura de l p ro gramma e p agamen t o d e l sal d o
finale
Articolo 85
Articolo 88
Pagamenti intermedi
Chiusura parziale
Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti
intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato conformemente all'articolo 71, paragrafo 2.
1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere
effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro.
Articolo 86
La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il
31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività
sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese
dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono
stati corrisposti.
Ricevibilità delle domande di pagamento
1.
Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:
a) alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di
pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente
all'articolo 78;
b) la Commissione non ha versato nell'intero periodo per
ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo
massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo;
2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato
membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di
un determinato anno:
a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al
paragrafo 1;
b) una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto iii).
3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli
articoli 98 e 99 relativamente ad operazioni soggette a chiusura
parziale si considerano rettifiche finanziarie nette.
c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione
l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente
all'articolo 67, paragrafi 1 e 3;
d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad
operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di
pagamento in questione.
2.
In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al
paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano
essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione.
Articolo 89
Condizioni per il pagamento del saldo finale
1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a
condizione che:
a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una
domanda di pagamento che includa la documentazione
seguente:
i)
una domanda di pagamento del saldo finale e una
dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78;
ii) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67;
Articolo 87
Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento
1.
L'autorità di certificazione si accerta che le domande di
pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano
raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del
possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa
procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda
di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre.
2.
Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in
assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio
entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui
all'articolo 86.
iii) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e
b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad
operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di
pagamento in questione.
2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti
di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del
saldo finale, conformemente all'articolo 93.
3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere
riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al
paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data
di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata
se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto
periodo di cinque mesi.
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L 210/64
II Commissione
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4.
Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre
quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date:
a) data di accettazione del rapporto finale conformemente
all'articolo 67, paragrafo 4; e
S e z i one 6
In t e r r uz i o n e d e i t e r m i n i di p ag am e n t o e sosp e n sion e de i pagame nti
Articolo 91
b) data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al
paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo.
5.
Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio
è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma
operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date:
a) la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1;
b) la data di invio di una nota di addebito per gli importi che
la Commissione ha indebitamente versato allo Stato
membro riguardo al programma operativo;
c) la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di
bilancio.
La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi.
6.
Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla
Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato
dalla Commissione per il programma operativo può essere
modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso
di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi
dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche
del saldo non influiscono sulla data della chiusura del
programma operativo di cui al paragrafo 5.
31.7.2006
Interruzione dei termini di pagamento
1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/
2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora:
a) in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di
controllo;
b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le
spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata
siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate.
2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione
termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie.
Articolo 92
Sospensione dei pagamenti
Articolo 90
1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte
dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei
programmi nei casi in cui:
Disponibilità dei documenti
1.
Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che
tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche
del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per:
a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3;
b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su
operazioni di cui al paragrafo 2.
La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della
Commissione.
2.
L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che
sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88.
3.
I documenti sono conservati sotto forma di originali o di
copie autenticate su supporti comunemente accettati.
a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti
gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono
state adottate misure correttive; o
b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa
siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o
c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi
impostigli in virtù dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2.
2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o
una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato
membro la possibilità di presentare osservazioni entro un
termine di due mesi.
3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità
o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato
membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la
revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste,
la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una
parte del contributo comunitario al programma operativo ai
sensi dell'articolo 99.
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Consiglio regionale della Calabria
31.7.2006
II Commissione
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IT
L 210/65
potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni
sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato
membro trasmetta alla Commissione un'informativa motivata
entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a
quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93.
Se z i one 7
Disi mpeg no aut omati co
Articolo 93
Principi
1.
La Commissione procede al disimpegno automatico della
parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma
operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o
per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata
trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86,
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.
2.
Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era
inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di
cui all'allegato II, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al
31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di
bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei
rispettivi programmi operativi.
Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio
annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a
norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se
almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al
primo comma.
3.
La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è
automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non
abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017.
4.
Se il presente regolamento entra in vigore dopo il
1o gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è
prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a
quelli trascorsi tra il 1o gennaio 2007 e la data del primo
impegno di bilancio.
Articolo 94
Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di
aiuto
Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande
progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente
soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi
annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto.
Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il
termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, è interrotto a queste
stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate.
La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se
la sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il
corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione
dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale.
Articolo 96
Eccezioni al disimpegno automatico
Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:
a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato
interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del
secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di
bilancio ai sensi dell'articolo 93 e conformemente agli articoli 91 e 92. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del
disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno
di bilancio interessata;
b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato
soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di
risorse di bilancio;
c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato
possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile
per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità
nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le
conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una
parte del programma.
Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei
termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la
data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare
tali grandi progetti o regimi di aiuto.
Articolo 97
Procedura
Articolo 95
Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e
ricorsi amministrativi
L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è
ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha
1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro
e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'articolo 93. La
Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate
circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso.
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Consiglio regionale della Calabria
L 210/66
II Commissione
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2.
Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla
data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione
procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi
al termine di cui all'articolo 93.
31.7.2006
S e z i one 2
Re t t i f i c he f i n an zi ari e e f f e t t u at e dal l a Com m i ssi one
Articolo 99
3.
La partecipazione dei Fondi al programma operativo è
ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo
Stato membro presenta un piano finanziario modificato che
riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari
del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi
assegnati a ciascun asse prioritario.
CAPO II
a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma;
c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli
incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio
della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.
Se z i one 1
f in anzi arie ef f e t t u at e
membri
1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie
sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un
programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche,
essa concluda che:
b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata
sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato
membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica
ai sensi del presente paragrafo;
Rettifiche finanziarie
R e t t i f i che
Criteri per le rettifiche
dag li
St at i
Articolo 98
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
1.
Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica
importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed
effettuare le necessarie rettifiche finanziarie.
2.
Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale
o parziale del contributo pubblico del programma operativo.
Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle
irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi.
I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati
dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il
programma operativo interessato, secondo quanto disposto al
paragrafo 3.
3.
Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può
essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della
rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una
irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di
tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema.
4.
Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro
estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero
essere interessate.
2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su
singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della
natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità
di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione.
3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione
tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché
dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze
riscontrate nel programma operativo.
4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non
appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni
circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le
misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello
Stato membro.
5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di
cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a
una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del
contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato
membro.
Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente
paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente
regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura
di cui all'articolo 103, paragrafo 3.
Articolo 100
Procedura
1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la
Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato
membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.
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Consiglio regionale della Calabria
31.7.2006
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata
per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato
membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la
Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una
parte o a un campione adeguato della documentazione di cui
trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine
concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi
successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.
L 210/67
2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di
scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il
tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto
al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo
del mese in cui scade il termine.
TITOLO VIII
2.
La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente
fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.
COMITATI
CAPO I
3.
Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un
accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.
Comitato di coordinamento dei fondi
Articolo 103
4.
In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i
fondi comunitari in questione conformemente al secondo
comma del paragrafo 2 dell'articolo 98.
5.
In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi
dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni
fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se
l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due
mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla
Commissione.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei
Fondi»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Articolo 101
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Obblighi degli Stati membri
L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della
Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato
membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare l'aiuto di
Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e
all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999,
del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE (1).
4. Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio
regolamento interno.
5. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante
senza diritto di voto.
CAPO II
Articolo 102
Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato
Rimborso
1.
Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione
europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di
riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione
dell'ordine.
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di
adesione del 2003. NB: il titolo del regolamento (CE) n. 659/1999 è
stato modificato per tener conto della rinumerazione degli articoli
del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 93 del trattato.
Articolo 104
Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato
1. La Commissione è assistita da un comitato istituito ai
sensi dell'articolo 147 del trattato (di seguito «il comitato»). Il
comitato è composto da un rappresentante del governo, un
rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno
Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della
presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario
della Commissione.
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Consiglio regionale della Calabria
L 210/68
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
31.7.2006
2.
Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante titolare e un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle
categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il
supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni.
anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento
aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti
programmi operativi.
3.
I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su
proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro
mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare,
nella composizione del comitato, una rappresentanza equa delle
varie categorie interessate. Per le questioni all'ordine del giorno
che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto.
3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi
cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione
tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non
sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese
effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la
dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del
medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di
ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede
un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente
dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo
al rimborso degli importi indebitamente versati.
4.
Il comitato:
a) formula il suo parere sulle modalità di applicazione del
presente regolamento;
b) formula pareri sui progetti di decisioni della Commissione
relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE;
c) è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 45 in caso di contributo del
FSE e di altre questioni pertinenti che hanno un impatto
sull'attuazione delle strategie in materia di occupazione,
formazione e inclusione sociale a livello UE, che interessano
il FSE.
Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi
sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.
5.
La Commissione può consultare il comitato su questioni
diverse da quelle di cui al paragrafo 4.
Articolo 106
6.
Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La
Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto
conto dei suoi pareri.
Clausola di riesame
TITOLO IX
Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre
il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 105
Disposizioni transitorie
Articolo 107
1.
Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento
o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale,
di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un
progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla
Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 (1), (CEE)
n. 4253/88 (2), (CE) n. 1164/94 (3) e (CE) n. 1260/1999 o a
qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al
31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente
a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.
2.
Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la
Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati
dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal
Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione
(1) Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988,
relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia
e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca
europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti
(GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.
(2) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre
1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE)
n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi
dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari
esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1). Regolamento
abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999.
(3) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994,
che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994,
pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del
2003.
Abrogazione
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1,
del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è
abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al
presente regolamento.
Articolo 108
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32
a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da
103 a 105 e all'articolo 108 sono applicabili dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai
programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono
applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007.
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Consiglio regionale della Calabria
31.7.2006
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II Commissione
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L 210/69
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. HEINÄLUOMA
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9.8.2008
II Commissione
IT
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L 214/3
REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2008
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3), e per
quanto concerne l'estensione del suo campo d'applica­
zione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dell'attuazione
del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione,
del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento
(CE) n. 70/2001 (4), dell'attuazione della comunicazione
della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di
rischio (5) e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di
Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale
di rischio nelle piccole e medie imprese (6), nonché del­
l'attuazione della disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innova­
zione (7).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio
1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che
istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di
Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, let­
tere a) e b),
dopo avere pubblicato il progetto del presente regolamento (2),
(3)
sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di
Stato,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione
a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, che, a
determinate condizioni, sono compatibili con il mercato
comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui
all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato gli aiuti a favore
delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti a favore
della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti a favore della tutela
dell'ambiente, gli aiuti a favore dell'occupazione e della
formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla
Commissione per ciascuno Stato membro per l'eroga­
zione degli aiuti a finalità regionale.
(2)
La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del
trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello
di esperienza tale da permetterle di definire i criteri ge­
nerali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi
sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'e­
sterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a
favore del capitale di rischio e del settore della ricerca,
dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel con­
testo dell'attuazione del regolamento (CE) n. 70/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'ap­
plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(2) GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14.
La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente espe­
rienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'oc­
cupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli
aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti
a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi
imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del
regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla forma­
zione (8), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Com­
missione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore dell'occupazione (9), il regolamento (CE) n.
1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (10),
la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e sviluppo (11), la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela
dell'ambiente del 2001 (12), la disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (13) e gli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regio­
nale 2007-2013 (14).
(3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da
timo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368
23.12.2006, pag. 85).
(4) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.
(5) GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.
(6) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.
(7) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.
(8) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da
timo dal regolamento (CE) n. 1976/2006.
(9) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato
ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006.
(10) GU L 302 dell'1.11,2006, pag. 29.
11
( ) GU C 45 del 17. 2.1996, pag. 5.
(12) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
(13) GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.
(14) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
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del
ul­
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L 214/4
(4)
(5)
(6)
(7)
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Tenuto conto di tale esperienza, è necessario adeguare
alcune delle condizioni poste dai regolamenti (CE) n.
68/2001, 70/2001, 2204/2002 e 1628/2006. Per sem­
plificare le procedure e per garantire un controllo più
efficace degli aiuti da parte della Commissione, è oppor­
tuno che un unico regolamento sostituisca i regolamenti
summenzionati. È necessario che detta semplificazione si
basi, tra le altre cose, su un insieme di definizioni armo­
nizzate e di disposizioni orizzontali comuni stabilite al
capo I del presente regolamento. Al fine della coerenza
della normativa in materia di aiuti di Stato, le definizioni
di aiuti e di regime di aiuti devono coincidere con le
definizioni degli stessi concetti fornite dal regolamento
(CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999,
recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trat­
tato (1). Detta semplificazione risulta essenziale affinché la
strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione conse­
gua i propri risultati, in particolare per le PMI.
È opportuno che il presente regolamento disponga l'esen­
zione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti
ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto indi­
viduale che può essere concesso nell'ambito del regime
rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regola­
mento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un
controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto
individuale concesse a norma del presente regolamento
devono contenere un riferimento esplicito alla disposi­
zione applicabile di cui al capo II e alla normativa na­
zionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.
Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la
Commissione deve essere messa inoltre in condizione di
ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessa­
rie riguardanti le misure attuate in forza del presente
regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ra­
gionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni
relative a dette misure di aiuto può pertanto essere con­
siderata un'indicazione del mancato rispetto delle condi­
zioni di cui al presente regolamento. Nel constatare que­
sta omissione, la Commissione può pertanto decidere di
sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente re­
golamento, o della sua parte rilevante, per quanto ri­
guarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure
di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti
individuali concesse a titolo di regimi di aiuti preceden­
temente di rilevanza del presente regolamento, debbano
essere notificate alla Commissione conformemente all'ar­
ticolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro
provvede a fornire informazioni corrette e complete, la
Commissione può decidere di applicare di nuovo piena­
mente il regolamento.
mangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'ar­
ticolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il
presente regolamento non osti a che gli Stati membri
possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono
agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati
dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri
stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai
criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline co­
munitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le
misure di aiuto in questione rientrino nel campo di ap­
plicazione di tali strumenti specifici.
(8)
È opportuno che il presente regolamento non si applichi
agli aiuti all'esportazione o agli aiuti che favoriscono i
prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In parti­
colare, esso non dovrebbe applicarsi ad aiuti che finan­
ziano la creazione e la gestione di una rete di distribu­
zione in altri paesi. Non dovrebbero costituire di norma
aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di parteci­
pazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o
servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi
prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di
prodotti già esistenti.
(9)
È opportuno che il presente regolamento si applichi pra­
ticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e del­
l'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unica­
mente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e
innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale
di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore
dei lavoratori svantaggiati e disabili.
(10)
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in conside­
razione delle normative speciali che si applicano alla
produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno
che il presente regolamento preveda unicamente l'esen­
zione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti
sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla forma­
zione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a
favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste
categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione
del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli ar­
ticoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese attive nella produzione di pro­
dotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n.
70/2001 (2).
(11)
Considerate le analogie tra la trasformazione e la com­
mercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non
agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento
alla trasformazione e alla commercializzazione dei pro­
dotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni.
Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del
trattato non contemplati dal presente regolamento ri­
(1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006,
pag. 1).
9.8.2008
(2) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.
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9.8.2008
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(12)
Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non
siano considerate attività di trasformazione o commercia­
lizzazione né le attività di preparazione del prodotto per
la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima
vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabi­
lito che, una volta che la Comunità ha istituito un'orga­
nizzazione comune di mercato in un dato settore dell'a­
gricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal­
l'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi
pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regola­
mento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli
aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla
quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato
né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i
produttori primari.
(13)
Considerato il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Con­
siglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria
carboniera (1), il presente regolamento non dovrebbe ap­
plicarsi agli aiuti concessi ad imprese attive nel settore
carboniero ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli
aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e degli
aiuti per la tutela dell'ambiente.
(14)
Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire
obiettivi regionali, ma è destinato a particolari settori
dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime
possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. È per­
tanto opportuno che non siano esentati dall'obbligo di
notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori spe­
cifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a
favore di attività del settore siderurgico, del settore della
costruzione navale, come contemplato dalla comunica­
zione della Commissione concernente la proroga della
disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale (2),
e del settore delle fibre sintetiche. Tuttavia, considerato
che il settore del turismo svolge un ruolo importante
nelle economie nazionali e che esercita in generale un
effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale,
è opportuno che siano esentati dall'obbligo di notifica i
regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche.
(15)
È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà
conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà (3) siano valutati alla luce di tali orientamenti
affinché ne venga evitata l'elusione. È pertanto opportuno
che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano
esclusi dal campo di applicazione del presente regola­
mento. Al fine di ridurre l'onere amministrativo che in­
combe sugli Stati membri nel concedere aiuti alle PMI
contemplati dal presente regolamento, occorre semplifi­
(1) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006,
pag. 1).
(2) GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7.
(3) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
L 214/5
care la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla
definizione contemplata dai suddetti orientamenti. Inol­
tre, ai fini del presente regolamento, una PMI costituitasi
da meno di tre anni non va considerata un'impresa in
difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non
soddisfi le condizioni previste dall'ordinamento nazionale
applicabile per l'avvio nei suoi confronti di una proce­
dura concorsuale per insolvenza. Le semplificazioni di cui
sopra non devono pregiudicare l'ammissibilità di dette
PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non con­
templati dal presente regolamento, né la corrispondenza
alla definizione di imprese in difficoltà per le grandi
imprese che, ai sensi del presente regolamento, riman­
gono soggette alla definizione completa di cui ai succitati
orientamenti.
(16)
La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati
non alterino le condizioni degli scambi in misura con­
traria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno esclu­
dere dal campo di applicazione del presente regolamento
gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di
un ordine di recupero pendente per effetto di una pre­
cedente decisione della Commissione che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È
pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a benefi­
ciari di questo tipo e i regimi di aiuti che non contem­
plano disposizioni volte ad escludere esplicitamente be­
neficiari di questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di
notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
Tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affi­
damento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono
destinatari di ordini di recupero pendenti.
(17)
Per garantire l'applicazione coerente delle norme comu­
nitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le
procedure amministrative, è opportuno armonizzare la
definizione dei termini che sono rilevanti nel contesto
delle diverse categorie di aiuti contemplate dal presente
regolamento.
(18)
Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre
utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi impo­
sta o altro onere. Per calcolare le intensità di aiuto, è
necessario che gli aiuti erogabili in più quote siano attua­
lizzati al loro valore al momento della concessione. Il
tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione
e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti di­
versi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferi­
mento applicabile al momento della concessione, come
stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferi­
mento e di attualizzazione (4).
(4) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.
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(19)
(20)
(21)
(22)
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Ove gli aiuti vengano concessi mediante sgravi o esen­
zioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga
rispettata una determinata intensità di aiuto definita in
termini di equivalente sovvenzione lordo, è opportuno
che l'attualizzazione delle rate di aiuto venga effettuata
in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti
in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. Nel caso di
sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, i tassi di
riferimento applicabili e l'importo esatto delle rate di
aiuto possono non essere noti in anticipo. In tal caso,
è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipata­
mente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto
nel rispetto dell'intensità di aiuto applicabile. Successiva­
mente, una volta noto l'importo della rata di aiuto in un
determinato anno, l'attualizzazione può effettuarsi sulla
base del tasso di riferimento applicabile in quel mo­
mento. Dall'importo totale del massimale occorre dedurre
il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.
Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e
dell'efficacia dei controlli, è opportuno applicare il pre­
sente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli
aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile
calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo
preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei
rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli
aiuti consistenti in prestiti per i quali l'equivalente sov­
venzione lordo è calcolato in base al tasso di riferimento
come previsto dalla comunicazione della Commissione
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi
di riferimento e di attualizzazione. Sono da considerarsi
trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali,
per i quali la misura prevede un massimale volto a ga­
rantire che la soglia applicabile non venga superata. Nel
caso di sgravi da imposte ambientali, non soggetti, ai fini
del presente regolamento, ad una soglia di notifica indi­
viduale, non è necessario alcun massimale affinché la
misura sia ritenuta trasparente.
Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel qua­
dro di regimi di garanzia ove la metodologia per il cal­
colo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla
Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a
finalità regionale agli investimenti, altresì ove la Commis­
sione abbia approvato tale metodologia successivamente
all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La
Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della
comunicazione della Commissione sull'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi
sotto forma di garanzie (1). Vanno inoltre considerati tra­
sparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia
a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è
stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui ai punti
3.3 e 3.5 della comunicazione.
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ticipo rimborsabile risulta inferiore alla soglia di notifica
individuale e all'intensità massima di aiuto di cui al pre­
sente regolamento.
(23)
Considerato il maggiore rischio di distorsione della con­
correnza insito negli aiuti di importo elevato, è oppor­
tuno che essi continuino ad essere valutati dalla Com­
missione caso per caso. Nell'ambito del presente regola­
mento, è pertanto opportuno fissare una soglia per ogni
categoria di aiuto, ad un livello che tenga conto della
categoria di aiuto in questione e dei suoi probabili effetti
sulla concorrenza. Gli aiuti di livello superiore a tali so­
glie restano quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui
all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(24)
Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati
all'importo necessario, occorre che le soglie, nella misura
del possibile, siano espresse in termini di intensità di
aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Essendo
basata su una forma di aiuto per la quale i costi ammis­
sibili sono difficili da individuare, la soglia per gli aiuti
concessi sotto forma di capitale di rischio deve essere
formulata in termini di importi massimi di aiuto.
(25)
Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è
opportuno che le soglie espresse in termini di intensità di
aiuto o di importo di aiuto siano fissate a livelli che
rappresentino il giusto equilibrio tra l'obiettivo di ridurre
al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore
sovvenzionato e quello di risolvere un particolare falli­
mento del mercato o un particolare problema di coe­
sione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale
agli investimenti, è opportuno che la soglia sia fissata ad
un livello che tenga conto delle intensità di aiuto ammis­
sibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale.
(26)
Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e
delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento,
occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pub­
blici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, in­
dipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato
mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
(27)
È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le
circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse cate­
gorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il
cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento
con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener
presente la decisione della Commissione che autorizza gli
aiuti non contemplati dal presente regolamento, unita­
mente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta
decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni
speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori
disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti
agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base
dei relativi costi salariali. Il presente regolamento do­
vrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra mi­
sure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure
di aiuto senza costi ammissibili individuabili.
Considerata la difficoltà di calcolo dell'equivalente sov­
venzione nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi
rimborsabili, è opportuno che tali aiuti siano contemplati
dal presente regolamento solo se l'importo totale dell'an­
(1) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.
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(28)
(29)
(30)
(31)
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Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un
incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il
presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti
in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comun­
que alle normali condizioni di mercato. Per quanto ri­
guarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente
regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sus­
siste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo
Stato membro prima di avviare le attività relative all'ese­
cuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per
quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio
a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente rego­
lamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate
di investimento per impresa destinataria, al grado di coin­
volgimento degli investitori privati e alle dimensioni del­
l'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garanti­
scono l'effetto di incentivazione della misura.
Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento
sia concesso a beneficio di una grande impresa, è oppor­
tuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni
che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato,
in un documento interno, la fattibilità del progetto o
dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza del­
l'aiuto. È opportuno che lo Stato membro verifichi che
tale documento interno confermi un aumento sostanziale
delle dimensioni o della portata del progetto o dell'atti­
vità, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal
beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o
una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento
del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda
gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione può
essere comprovato anche sulla base del fatto che il pro­
getto di investimento non sarebbe stato realizzato in
quanto tale nella regione assistita interessata in assenza
di aiuti.
Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o
disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incen­
tivazione quando la misura interessata determina un au­
mento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o
disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese
aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai
lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occu­
pazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di
integrazione salariale beneficiava già in precedenza di
un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni
di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 o approvato
individualmente dalla Commissione, si presume che la
condizione di un aumento netto del numero di lavoratori
disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti,
continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente
regolamento.
Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno preve­
dere condizioni specifiche in materia di effetto di incen­
tivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse
secondo procedure diverse da quelle previste per le altre
categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambien­
tali conformi alle condizioni di cui alla direttiva
L 214/7
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricità (1) e contemplati dal
presente regolamento, è opportuno ritenere che essi ab­
biano un effetto di incentivazione per il fatto che le
aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente
ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento
che consentono di adottare o di continuare nel suo in­
sieme il regime fiscale interessato, incentivando così le
imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il li­
vello di inquinamento.
(32)
Inoltre, data la difficoltà insita nel calcolare l'effetto di
incentivazione di un aiuto ad hoc concesso a grandi
imprese, è opportuno che tale forma di aiuto sia esclusa
dal campo di applicazione del presente regolamento. La
Commissione esaminerà l'esistenza di detto effetto di in­
centivazione nel contesto della notifica dell'aiuto in que­
stione, sulla base dei criteri stabiliti nelle discipline, negli
orientamenti o in altre disposizioni comunitarie vigenti
in materia.
(33)
Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, con­
formemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
994/98, è opportuno prevedere un modulo tipo ad uso
degli Stati membri per la trasmissione alla Commissione
di informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente
al presente regolamento, vengano concessi regimi di aiuti
o aiuti ad hoc. Il modulo relativo alle informazioni sin­
tetiche deve essere utilizzato per la pubblicazione della
misura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su in­
ternet. Le informazioni sintetiche devono essere tra­
smesse alla Commissione in formato elettronico utiliz­
zando l'applicazione informatica prevista a tale scopo.
Lo Stato membro interessato dovrà pubblicare su internet
il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel
caso di misure di aiuto ad hoc, possono essere omesse le
informazioni coperte dal segreto aziendale. Non po­
tranno comunque ritenersi tali il nome del beneficiario
e l'importo dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno fare in
modo che questi testi siano accessibili su internet fino a
quando la misura di aiuto rimane in vigore. Ad eccezione
degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di conces­
sione dell'aiuto deve riportare altresì un riferimento alle
pertinenti disposizioni specifiche di cui al capo II del
presente regolamento.
(34)
Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, la
Commissione deve fissare condizioni specifiche relative
alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli
Stati membri sono tenuti a trasmetterle. È inoltre oppor­
tuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri
devono conservare per quanto riguarda i regimi di aiuti e
gli aiuti individuali esentati a norma del presente regola­
mento, in conformità con le disposizioni di cui all'arti­
colo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999.
(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
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(35)
È necessario definire ulteriori condizioni cui sono sog­
gette le misure di aiuto esentate in virtù del presente
regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE,
per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in
questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle
carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per
quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto
opportuno restringere il campo di applicazione del pre­
sente regolamento agli aiuti connessi a determinati inve­
stimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della so­
vraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di
distorsione della concorrenza nei settori del trasporto
merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che
i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui
principale attività economica riguarda tali settori dei tra­
sporti non comprendano mezzi e attrezzature di tra­
sporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la
definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni
speciali.
(36)
In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui
all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere
che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario
è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale
applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto.
(37)
Per non favorire il fattore capitale di un investimento
rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente
regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti
agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali
in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai
posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investi­
mento.
(38)
I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte am­
bientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli
aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle
piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese
di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli
aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un
beneficiario a titolo individuale possono avere un im­
patto considerevole sulla concorrenza all'interno del mer­
cato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito
rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Es­
sendo concesso esclusivamente ad una sola impresa,
l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto
strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di la­
voratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o
sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È
pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano
le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del
presente regolamento e che siano notificati alla Commis­
sione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe
tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano
utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un
regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con
un limite massimo della componente ad hoc fissato al
50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento.
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(39)
Le disposizioni del presente regolamento relative agli
aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle
PMI non devono prevedere, come nel caso del regola­
mento (CE) n. 70/2001, la possibilità di aumentare le
intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regio­
nali. Tuttavia, è opportuno che le intensità massime di
aiuto di cui alle norme in materia di aiuti regionali pos­
sano essere concesse anche alle PMI sotto forma di aiuti a
finalità regionale agli investimenti, purché siano soddi­
sfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti
regionali agli investimenti e all'occupazione. Analoga­
mente, le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti
per la tutela dell'ambiente non dovrebbero prevedere la
possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto
tramite maggiorazioni regionali. Le intensità massime di
aiuto indicate nella norma relativa gli aiuti a finalità re­
gionale possono tuttavia essere applicate ai casi di pro­
getti aventi un impatto positivo sull'ambiente, purché
siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione
degli aiuti regionali agli investimenti.
(40)
Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a
colmare le carenze delle regioni sfavorite, promuovono
la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati
membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti
di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo
sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi
agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel
contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono la
creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di
stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione
di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti aggiuntivi
o un cambiamento fondamentale del processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente.
(41)
Per evitare che i grandi progetti di investimento a finalità
regionale siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti
al fine di eludere le soglie di notifica di cui al presente
regolamento, essi devono essere considerati alla stregua
di singoli progetti di investimento se l'investimento è
intrapreso dalla stessa impresa o dalle stesse imprese
nell'arco di un periodo di tre anni e consiste di attivi
fissi combinati in modo economicamente indivisibile.
Per valutare se un investimento è economicamente indi­
visibile, gli Stati membri devono tenere conto dei nessi
tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità
geografica. L'indivisibilità economica dovrebbe essere va­
lutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per
stabilire se un grande progetto di investimento rappre­
senta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa
indipendentemente dal fatto che il progetto venga realiz­
zato da un'impresa, da più imprese che si ripartiscono i
costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i
costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo
progetto di investimento (ad esempio nel caso di una
joint venture).
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(42)
A differenza degli aiuti a finalità regionale, che possono
essere concessi esclusivamente nelle zone assistite, gli
aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle
PMI possono essere accordati sia nelle zone assistite
che in quelle non assistite. Gli Stati membri possono
quindi concedere, nelle zone assistite, aiuti agli investi­
menti purché rispettino tutte le condizioni relative agli
aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione o tutte
le condizioni relative agli aiuti agli investimenti e all'oc­
cupazione in favore delle PMI.
(43)
Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo econo­
mico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività
imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero
delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore
alla media. Risulta pertanto necessario che il presente
regolamento introduca una categoria di aiuto, che può
essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale
agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della
nuova costituzione di imprese e della prima fase di svi­
luppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde
garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta
che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati
in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di
regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di di­
storsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiaz­
zamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere
strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammon­
tare limitato e decrescente. La concessione di aiuti desti­
nati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costi­
tuzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipa­
zione femminile può avere effetti incentivanti perversi
per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere
e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa
categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli
di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti
in modo da evitare questo problema, ad esempio preve­
dendo limiti per le domande presentate dai proprietari di
imprese recentemente chiuse.
(44)
Lo sviluppo economico comunitario può essere ostaco­
lato da livelli bassi di attività imprenditoriale in alcune
fasce della popolazione confrontate a particolari svan­
taggi, quali la difficoltà di accesso al finanziamento.
Avendo esaminato, per una varietà di categorie di per­
sone, il possibile fallimento del mercato in tal senso, la
Commissione è attualmente nella posizione di concludere
che, per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, i
tassi risultano inferiori alla media in particolare per le
donne rispetto agli uomini, come provato, tra gli altri,
dai dati statistici di Eurostat. È pertanto necessario inclu­
dere nel presente regolamento una categoria di aiuti volti
ad incentivare la costituzione di imprese a partecipazione
femminile al fine di superare gli specifici fallimenti del
mercato cui si confrontano le donne, in particolare per
quanto riguarda l'accesso al finanziamento. Le donne si
confrontano inoltre a particolari difficoltà connesse agli
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oneri assistenziali per i familiari. I suddetti aiuti dovreb­
bero permettere di raggiungere un'uguaglianza uomodonna reale più che formale riducendo di fatto le dispa­
rità esistenti in campo imprenditoriale, conformemente ai
requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee. Allo scadere del presente rego­
lamento, la Commissione dovrà vagliare se l'ambito di
questa esenzione e le categorie di beneficiari interessate
rimangono giustificati.
(45)
Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pi­
lastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupa­
zione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'ap­
provvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si
basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di mi­
glioramento della qualità dell'ambiente. La promozione
della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambia­
menti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'ap­
provvigionamento energetico e garantiscono la competi­
tività delle economie europee e la disponibilità di energie
economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente deve
spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la
forma di esternalità negative. In normali condizioni di
mercato, le imprese possono non avere necessariamente
un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale ridu­
zione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono
obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi
si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei
costi ambientali può essere realizzata adottando norma­
tive o istituendo imposte ambientali. L'assenza di armo­
nizzazione completa delle norme ambientali a livello co­
munitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inol­
tre, si può raggiungere un livello ancora più elevato di
tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al supera­
mento delle norme comunitarie obbligatorie, che pos­
sono danneggiare la posizione concorrenziale delle im­
prese interessate.
(46)
Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'appli­
cazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che con­
sentono alle imprese di andare oltre le norme comunita­
rie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di
tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli
aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto intesi al supera­
mento delle norme comunitarie o all’innalzamento del
livello di tutela ambientale in assenza di norme comuni­
tarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comu­
nitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli
investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti
ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto
rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per pro­
muovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, com­
presi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti
sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e
alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.
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Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore
della tutela ambientale contemplati dal presente regola­
mento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10
anni, conformemente alla disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato per la tutela ambientale. Allo scadere di
tale periodo, è opportuno che gli Stati membri rivalutino
l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Questo non
osta a che gli Stati membri riadottino le misure in que­
stione o misure simili a norma del presente regolamento,
dopo aver proceduto alla nuova valutazione.
È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti
con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare cor­
rettamente gli investimenti o i costi di produzione ag­
giuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottoli­
neato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere
limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiun­
gere un livello di tutela ambientale superiore.
Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprat­
tutto rispetto alla deduzione dei benefici derivanti dall'in­
vestimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una meto­
dologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investi­
mento. Occorre pertanto che, ai fini dell'applicazione del
presente regolamento, tali costi siano calcolati senza te­
nere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o
produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto
dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento.
Le intensità massime di aiuto previste dal presente rego­
lamento per le diverse categorie di aiuti agli investimenti
ambientali interessati sono state pertanto ridotte sistema­
ticamente rispetto alle intensità massime di aiuto previste
dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela ambientale.
ad eccezione di altri aiuti agli investimenti per la tutela
dell'ambiente.
(52)
Riguardo agli investimenti connessi alle centrali idroelet­
triche, va notato che esse presentano un duplice impatto
ambientale. Producendo emissioni ridotte di gas a effetto
serra, le centrali idroelettriche presentano senz'altro un
potenziale. Si tratta tuttavia di impianti con possibili
impatti negativi, ad esempio sui sistemi idrici e sulla
biodiversità.
(53)
Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni
della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra
differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle
PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e
di certezza del diritto, è necessario che la definizione di
PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla defini­
zione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla defini­
zione delle microimprese, piccole e medie imprese (1).
(54)
Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione
di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di
stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il
loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mer­
cato che portano le PMI a soffrire di difficoltà tipiche.
Infatti, esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale,
al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza
di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle
garanzie limitate che esse possono offrire. La limitatezza
delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di ac­
cesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda
le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo
sviluppo delle attività economiche delle PMI, è pertanto
necessario che il presente regolamento esenti alcune ca­
tegorie di aiuti, quando concessi a favore delle PMI. Ri­
sulta quindi giustificato esentare tali aiuti dalla notifica
preventiva e ritenere che, ai fini dell'applicazione di que­
sto regolamento soltanto, se un beneficiario soddisfa le
condizioni previste dalla definizione di PMI di cui al
presente regolamento e se l'importo dell'aiuto non supera
la soglia di notifica applicabile, tale PMI può presumibil­
mente essere ritenuta ostacolata nel suo sviluppo dagli
svantaggi tipici causati alle PMI dai fallimenti del mer­
cato.
(55)
Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e
le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità
di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due
categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno
ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di
accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più
grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, ri­
spetto alle imprese di medie dimensioni.
Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti
in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare
agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo sem­
plificato e il calcolo del costo integrale, come previsto
dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà
di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il
metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che
i calcoli in questione siano certificati da un revisore
esterno.
Per quanto riguarda gli aiuti ambientali agli investimenti
nella cogenerazione e gli aiuti ambientali agli investi­
menti volti a promuovere le fonti di energia rinnovabili,
occorre che, ai fini dell'applicazione del regolamento, i
costi aggiuntivi siano calcolati senza tenere conto di altre
misure di aiuto concesse per gli stessi costi ammissibili,
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(1) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
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L'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie
imprese sembra indicare che esistono, nella Comunità,
alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di ri­
schio che riguardano alcuni tipi di investimenti in deter­
minate fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del
mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la
domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza,
il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può
rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i
finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale
valido e di prospettive di crescita. La principale ragione
del fallimento del mercato relativamente ai mercati del
capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso
delle PMI al capitale e che può giustificare l'intervento
pubblico, riguarda l'imperfezione e l'asimmetria dell'infor­
mazione. Pertanto, è opportuno che siano esentati, a
determinate condizioni, dall'obbligo di notifica i regimi
di aiuti al capitale di rischio sotto forma di fondi di
investimento gestiti secondo una logica commerciale in
cui una parte sufficiente dei fondi è fornita da investitori
privati sotto forma di private equity e che promuovono
provvedimenti in favore del capitale di rischio secondo
una logica di profitto a favore di imprese mirate. Le
condizioni secondo cui i fondi di investimento devono
essere gestiti secondo una logica commerciale e che i
provvedimenti in favore del capitale di rischio devono
conseguire profitti non impediscono ai fondi d'investi­
mento di mirare le proprie attività e specifici segmenti
di mercato, come, ad esempio, le imprese a partecipa­
zione femminile. Il presente regolamento non deve inci­
dere sulla qualifica del Fondo europeo per gli investi­
menti o della Banca europea per gli investimenti, come
definiti negli orientamenti sul capitale di rischio.
Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono
contribuire alla crescita economica, rafforzando la com­
petitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'e­
sperienza maturata applicando il regolamento (CE) n.
364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in ma­
teria di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca
e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi
imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il
mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e
possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che
riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positi­
ve/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di cono­
scenza, informazione imperfetta e asimmetrica e pro­
blemi di coordinamento e di messa in rete.
Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono
un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché
uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà
che queste possono incontrare ad accedere a nuovi svi­
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luppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a per­
sonale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a
determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di no­
tifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo,
gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle
PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà indu­
striale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese inno­
vative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di
innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e
gli aiuti per la messa a disposizione di personale alta­
mente qualificato.
(59)
Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e svi­
luppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve
rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fonda­
mentale, della ricerca industriale e dello sviluppo speri­
mentale. Se un progetto prevede attività diverse, occor­
rerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella cate­
goria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale
o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in
nessuna di queste categorie. La classificazione non deve
necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno
spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fonda­
mentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto,
un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto
può essere classificata come ricerca industriale. Analoga­
mente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase
iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello
sviluppo sperimentale.
(60)
Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati al­
cuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano
soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle
specifiche disposizioni relative al settore agricolo conte­
nute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a
favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condi­
zioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno
prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora
soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali
in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente
regolamento.
(61)
La promozione della formazione e dell'assunzione di la­
voratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei
sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappre­
sentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioe­
conomiche della Comunità e degli Stati membri.
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La formazione induce solitamente esternalità positive per
la società nel suo complesso, in quanto aumenta la ri­
serva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese pos­
sono attingere, migliora la competitività dell'industria co­
munitaria e svolge un ruolo importante nella strategia
comunitaria a favore dell'occupazione. La formazione,
compreso l'e-learning, è inoltre essenziale per la costitu­
zione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze, che
rappresentano un bene pubblico di primaria importanza.
Tenuto conto che, in generale, le imprese comunitarie
non investono a sufficienza nella formazione del perso­
nale, soprattutto se la formazione è di natura generale e
non produce un beneficio immediato e concreto per
l'impresa, gli aiuti di Stato possono contribuire a correg­
gere tale fallimento del mercato. Aiuti di questo tipo
potrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esen­
tati dall'obbligo di notifica preventiva. Tenuto conto delle
difficoltà caratteristiche che si trovano ad affrontare le
PMI e dei costi relativi più elevati che devono sostenere
per investire nella formazione, è opportuno che, nel caso
delle PMI, le intensità di aiuto esentate in virtù del pre­
sente regolamento siano maggiorate. Le caratteristiche
della formazione nel settore dei trasporti marittimi giu­
stificano un'impostazione specifica per tale settore.
Si può operare una distinzione tra formazione generale e
formazione specifica. Le intensità di aiuto ammissibili
dovrebbero essere differenti in funzione del tipo di for­
mazione impartita e delle dimensioni dell'impresa. La
formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e mi­
gliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che
ne hanno beneficiato. Gli aiuti che perseguono tale obiet­
tivo producono minori distorsioni della concorrenza e si
potrebbero quindi esentare dalla notifica preventiva in­
tensità di aiuto più elevate. La formazione specifica, che
va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un
maggiore rischio di distorsione della concorrenza e di
conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica
preventiva dovrebbe essere molto inferiore. È opportuno
ritenere generale anche la formazione in materia di ge­
stione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e
responsabilità sociale delle imprese, potenziando così la
capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi ge­
nerali di tutela ambientale.
Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati in­
contrano ancora notevoli difficoltà di accesso al mercato
del lavoro. Per questo motivo, appare giustificata l'ado­
zione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte
ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupa­
zionale, in particolare a beneficio dei lavoratori apparte­
nenti alle categorie svantaggiate. Il costo del lavoro rien­
tra nei normali costi operativi di ogni impresa. Risulta
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pertanto particolarmente importante che gli aiuti all'oc­
cupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di
tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere
alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti
sostenere integralmente. È pertanto opportuno che tali
aiuti siano esentati dalla notifica preventiva, se verosimil­
mente aiutano le suddette categorie a riaccedere al mer­
cato del lavoro o, per quanto riguarda i lavoratori disa­
bili, a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi.
(65)
Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma
di integrazioni salariali possono essere calcolati in base al
grado specifico di disabilità del lavoratore interessato op­
pure concessi come somma forfettaria, a condizione che
entrambi i metodi non portino ad aiuti superiori all'in­
tensità massima di aiuto per ciascun lavoratore singolo
interessato.
(66)
È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto
riguarda gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento e non notificati in vio­
lazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del
trattato. Con l'abrogazione del regolamento (CE) n.
1628/2006, i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale
agli investimenti, che beneficiano di esenzione, potranno
continuare ad essere attuati conformemente alle condi­
zioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2,
secondo comma, del suddetto regolamento.
(67)
Alla luce dell'esperienza che la Commissione ha acquisito
in materia e, in particolare, della frequenza con la quale
in genere è necessario riesaminare le politiche in materia
di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di ap­
plicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il
presente regolamento giunga a scadenza senza essere
stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuti già
esentati in virtù dello stesso continuino ad essere esentati
per un ulteriore periodo di sei mesi, al fine di consentire
agli Stati membri di adeguarsi.
(68)
Il regolamento (CE) n. 68/2001, il regolamento (CE) n.
70/2001 e il regolamento (CE) n. 2204/2002 hanno
cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008. Occorre
abrogare il regolamento (CE) n. 1628/2006,
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
INDICE
Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Articolo 1
Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Articolo 2
Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Articolo 3
Condizioni per l'esenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Articolo 4
Intensità di aiuto e costi ammissibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Articolo 5
Trasparenza degli aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Articolo 6
Soglie di notifica individuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Articolo 7
Cumulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Articolo 8
Effetto di incentivazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Articolo 9
Trasparenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Articolo 10 Controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Articolo 11 Relazioni annuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Capo II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI . . . . . . . . . . . . . . 23
Sezione 1
Aiuti a finalità regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sezione 2
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sezione 3
Aiuti all'imprenditoria femminile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile . . . . . . . . . . 25
Sezione 4
Aiuti per la tutela ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Articolo 17 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in
materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme
comunitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme
comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme
comunitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore . . . . . . . . . 28
Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico . . . . 28
Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento 29
Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia
da fonti rinnovabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sezione 5
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere . . . . . . . . 30
Articolo 26 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Articolo 27 Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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Sezione 6
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Aiuti sotto forma di capitale di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Articolo 28 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sezione 7
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Articolo 30 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale . . . . . . . . . . . . . . . 33
Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto
all'innovazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sezione 8
Aiuti alla formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Articolo 38 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Articolo 39 Aiuti alla formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sezione 9
Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali . . . . 36
Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali . . . . . . . . 36
Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili . . . 36
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Articolo 43 Abrogazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Articolo 44 Disposizioni transitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Articolo 45 Entrata in vigore e applicabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Allegato I
Definizione di PMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Allegato II
Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo
conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9,
paragrafo 4
Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti
d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui
all'articolo 9, paragrafo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Allegato III
Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli
aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
Articolo 1
e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a
fiere commerciali;
Campo di applicazione
1.
Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di
aiuti:
f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
a) aiuti a finalità regionale;
h) aiuti alla formazione;
b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.
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g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre
sintetiche.
Il presente regolamento non si applica agli:
a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti
direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costitu­
zione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre
spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
4.
Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti
regionali relativi a settori specifici di attività economiche nel­
l'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati
ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori
specifici.
b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai
prodotti d'importazione.
3.
Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori
economici ad eccezione dei seguenti:
5.
Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc
concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto
dall'articolo 13, paragrafo 1.
6.
a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acqua­
coltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consi­
glio (1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti
sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, svi­
luppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svan­
taggiati e disabili;
b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di
prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione,
degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla
ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e
degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili,
purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di
applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Com­
missione;
Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:
a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il paga­
mento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria
di un ordine di recupero pendente a seguito di una prece­
dente decisione della Commissione che dichiara un aiuto
illegale e incompatibile con il mercato comune;
b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine
di recupero pendente a seguito di una precedente decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompa­
tibile con il mercato comune;
c) aiuti alle imprese in difficoltà.
c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercia­
lizzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o
della quantità di tali prodotti acquistati da produttori
primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione
o
ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o
interamente trasferito a produttori primari;
d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carbo­
niera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti
alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela
dell'ambiente;
e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria
siderurgica;
f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costru­
zione navale;
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
7.
Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà
si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata,
abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la
perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta
nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci
abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società,
abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei
conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto
capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le
condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei
loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata
un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che
essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo
comma.
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11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di
tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze,
know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti
all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano
necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere
adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite
nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base
al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto,
può essere concesso a una o più imprese per un periodo di
tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
3) «aiuti individuali»:
a) aiuti ad hoc e
b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime
di aiuti;
12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi
con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di
euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla
data in cui l'aiuto è concesso;
13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno
(ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo
pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo
parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investi­
mento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'inve­
stimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'au­
mento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'in­
vestimento;
15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal
beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro con­
siderati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di
un regime di aiuti;
5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percen­
tuale rispetto ai costi ammissibili;
6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare
con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminar­
mente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i
criteri di cui all'allegato I;
8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui
all'allegato I;
9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità re­
gionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità re­
gionale approvata per lo Stato membro in questione per il
periodo 2007-2013;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari;
16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle
PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'arti­
colo 15;
17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti
e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli inve­
stimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi del­
l'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela
dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;
18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle se­
guenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da al­
meno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore
o professionale (ISCED 3);
10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli
attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e at­
trezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezza­
ture di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne
per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del
trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
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e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati
da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno
del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori
economici dello Stato membro interessato se il lavora­
tore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
dita da parte di un produttore primario a rivenditori o
trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto
per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore
primario ai consumatori finali è considerata una commer­
cializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno
Stato membro che hanno necessità di consolidare le
proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche,
di formazione professionale o di lavoro, per migliorare
le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE
revisione 2:
19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da
almeno 24 mesi;
a) NACE 55: servizi di alloggio;
b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei
tour operator e servizi di prenotazione e attività corre­
late;
20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:
a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale
o
b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono
da un handicap fisico, mentale o psichico;
21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa
nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da
lavoratori disabili;
d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre
attività culturali;
f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di di­
vertimento;
26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto
versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso
dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e in­
novazione;
22) «prodotti agricoli»:
a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'ecce­
zione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che
rientrano nel campo di applicazione del regolamento
(CE) n. 104/2000;
27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad
imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504
(sugheri);
28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femmi­
nile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei
prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1);
23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento
di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane
comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle atti­
vità agricole necessarie per la preparazione di un prodotto
animale o vegetale per la prima vendita;
24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,
mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in
qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima ven­
a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 %
del capitale della piccola impresa interessata o proprie­
tarie ufficiali dell'impresa interessata e
b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una
donna;
29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produ­
zione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe:
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
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ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e
altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manga­
nese carburato, escluse altre ferro-leghe;
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b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio
comune o d’acciaio speciale:
acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lin­
gotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati:
blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati
a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione
della produzione di acciaio liquido per colatura per
fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’ac­
ciaio speciale:
rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e
barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati
inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella,
tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo
(comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo
(rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3
mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione
di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide
e ghisa;
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di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di
tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regola­
mento e il regime contenga un riferimento esplicito al mede­
simo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblica­
zione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.
Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di
cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai
sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti
dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le con­
dizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le
rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura
di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rile­
vanti disposizioni del presente regolamento, citando tali dispo­
sizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
d) prodotti finiti a freddo:
banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere
zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo,
lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di
banda stagnata, in rotoli e in fogli;
e) tubi:
tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di
un diametro superiore a 406,4 mm;
3.
Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al
capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni
di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle
rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali di­
sposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione euro­
pea.
30) «settore delle fibre sintetiche»:
a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre
e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici,
a prescindere dal loro impiego finale, oppure
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione)
laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il
profilo degli impianti utilizzati, oppure
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione
contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione
da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società
del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della
specifica attività economica in questione risulti di norma
integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti
utilizzati.
Articolo 3
Condizioni per l'esenzione
1.
I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al
capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni
Articolo 4
Intensità di aiuto e costi ammissibili
1.
Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre
utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione,
l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti
erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento
della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini del­
l'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento
della concessione.
2.
Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esen­
zioni o sgravi su imposte dovute in futuro, sempre che venga
rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini
di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di
aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei
vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.
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3.
I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove
documentarie chiare e suddivise per voci.
Articolo 5
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bile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente
regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di
aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in
percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità
di aiuto applicabile.
Trasparenza degli aiuti
Articolo 6
1.
Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti
trasparenti.
Soglie di notifica individuali
In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie
di aiuto:
1.
Il presente regolamento non si applica agli aiuti indivi­
duali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equi­
valente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:
a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi
in conto interessi;
a) aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI:
7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento;
b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equiva­
lente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso
di riferimento prevalente al momento della concessione;
b) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente: 7,5 milioni
di euro per impresa per progetto di investimento;
c) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per
impresa per progetto;
c) gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia:
i) per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo
dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata pre­
via notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione
del presente regolamento o del regolamento (CE) n.
1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce espli­
citamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sot­
tese in questione, oppure
ii) quando il beneficiario è una piccola e media impresa e
l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base
ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commis­
sione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
d) gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la
misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia
applicabile non venga superata.
2.
Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di
aiuto:
a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme re­
stando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di
rischio;
d) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro
per impresa per progetto;
e) aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fatti­
bilità:
i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca
fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per pro­
getto/studio di fattibilità;
ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca
industriale, 10 milioni di euro per impresa, per proget­
to/studio di fattibilità;
iii) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per im­
presa, per progetto/studio di fattibilità;
iv) se il progetto è un progetto EUREKA, gli importi di cui
ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati.
f) aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà
industriale: 5 milioni di euro per impresa per progetto;
b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio,
ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 29.
g) aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di
formazione;
3.
Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono consi­
derati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsa­
h) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di
euro per impresa per anno;
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i) aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di
integrazioni salariali: 10 milioni di euro per impresa per
anno;
j) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupa­
zione di lavoratori disabili: 10 milioni di euro per impresa
per anno.
Per determinare la soglia adeguata applicabile ad aiuti a progetti
di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità conformemente
alla lettera e), si ritiene che un progetto consista «prevalente­
mente» di ricerca fondamentale o «prevalentemente» di ricerca
industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili
riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fon­
damentale o, rispettivamente, della ricerca industriale. Nei casi in
cui non è possibile stabilire il carattere prevalente del progetto,
viene applicata la soglia minore.
2.
Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai
grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla
Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti
da varie fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto
che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili
ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia stan­
dard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazio­
nale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui
l'aiuto deve essere concesso.
Articolo 7
Cumulo
1.
Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica
stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste
stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti
pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indi­
pendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite
risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.
2.
Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento pos­
sono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi
del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguar­
dino differenti costi ammissibili individuabili.
3.
Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non
possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del
presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de
minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione (1) ovvero con altri finanzia­
menti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in
parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al
superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più
elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente re­
golamento.
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gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente
agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile
prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si
traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi
rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione
siano stati impiegati.
5.
Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate
ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili indivi­
duabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regola­
mento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le se­
guenti condizioni:
a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di
una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in
seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento
di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del
presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi mas­
simi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno
ridotti del 50 % in generale e del 20 % per le imprese bene­
ficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può supe­
rare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale ri­
duzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e
innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;
b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli
aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono
essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente
regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza del­
l'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31
a 37.
Articolo 8
Effetto di incentivazione
1.
Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che
hanno un effetto di incentivazione.
2.
Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal
presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incenti­
vazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o
all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo
Stato membro interessato.
3.
Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal
presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se,
oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato
membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in
questione, che la documentazione preparata dal beneficiario
soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto,
delle dimensioni del progetto o dell'attività;
4.
In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori
disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con
(1) GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.
b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto,
della portata del progetto o dell'attività;
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c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto,
dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o
l'attività;
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trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni rela­
tive alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita me­
diante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica
della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista
all'allegato III.
d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il com­
pletamento del progetto o dell'attività interessati;
e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investi­
menti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il
progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in
quanto tale nella regione assistita interessata.
La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi.
La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.
4.
Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano
alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni:
a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di
aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di
poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e
b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori
per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati.
Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali
attuativi di normativa preesistente.
5.
Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovrac­
costi connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'ar­
ticolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3
del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni
contemplate all'articolo 42, paragrafo 3.
Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svan­
taggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occu­
pazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integra­
zioni salariali, di cui agli articoli 40 e 41, si ritiene che le
condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo
siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del
numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte
ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono soddisfatte le con­
dizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di
cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le condizioni con­
template al paragrafo 2 del presente articolo.
6.
Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano
soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del
presente regolamento.
2.
Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o
della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del
presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica
su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.
Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni
previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto
delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato
membro interessato garantisce che il testo integrale della misura
d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di
aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo
Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 speci­
ficano la pagina web in cui si trova il testo completo della
misura di aiuto.
3.
In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a
norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto
forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferi­
mento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a
tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto
delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla
pagina web in cui si trova il testo completo della misura di
aiuto.
4.
Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogni­
qualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un
regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo
di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni
di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli
investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti
esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti
a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati
membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità
competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le
informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'alle­
gato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commis­
sione prevista a tale scopo.
Articolo 9
Articolo 10
Trasparenza
1.
Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un re­
gime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a
norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato
Controllo
1.
La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto
di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.
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2.
Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli
aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente
regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni
necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al
presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla
qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti
o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni rela­
tive all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che
permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai
fini dell'applicazione del presente regolamento.
I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per
dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai
regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in
cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in
questione.
3.
Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce
alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un
periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informa­
zioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'ap­
plicazione del presente regolamento.
Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informa­
zioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o
entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro forni­
sca informazioni incomplete, la Commissione invierà un solle­
cito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle
informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro inte­
ressato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione
può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le
proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le
misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento
dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
9.8.2008
a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati
alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno
stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione
di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di
uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiun­
tivi o alla trasformazione fondamentale del processo produt­
tivo complessivo di uno stabilimento esistente, o
b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno
stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso
o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli
attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel
caso della successione commerciale di una piccola impresa in
favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore
di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede
che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipen­
dente.
La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene
considerata un investimento.
2.
Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del pre­
sente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte
le seguenti condizioni:
a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli
aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono
essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficia­
rio degli aiuti;
b) essere considerati ammortizzabili;
c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che
l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai
sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del
Consiglio (2) sul venditore o viceversa;
Articolo 11
Relazioni annuali
Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004
della Commissione (1) gli Stati membri redigono una relazione
in formato elettronico sull'applicazione del presente regola­
mento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui
si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene
indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo
delle misure d'aiuto.
d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI,
devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni.
Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti,
devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabili­
mento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno
cinque anni o di tre anni per le PMI.
3.
Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del pre­
sente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal pro­
getto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condi­
zioni:
Articolo 12
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti
1.
Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del pre­
sente regolamento, gli investimenti devono consistere:
a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal
completamento dell'investimento;
(1) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto
del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto
alla media dei dodici mesi precedenti;
c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un
periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese
e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI
AIUTI
L 214/23
di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese
e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie im­
prese.
5.
La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di
aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti ma­
teriali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi sala­
riali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno
dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investi­
mento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a
condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole
che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di cal­
colo.
SEZIONE 1
Aiuti a finalità regionale
Articolo 13
Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
1.
I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupa­
zione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'ar­
ticolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di
notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché
siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo.
Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi
in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupa­
zione che non superino il 50 % dell'aiuto totale destinato all'in­
vestimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'ob­
bligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni
di cui al presente regolamento.
2.
Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti
regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale
approvata per lo Stato membro in questione per il periodo
2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione
beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di
PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta
alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a
causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che
l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata
per il periodo minimo previsto.
3.
L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo
riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a
finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella
regione assistita interessata.
4.
Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi pro­
getti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei tra­
sporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate
6.
Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli
investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione
nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un con­
tributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili,
attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in
una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tut­
tavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla
carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in
questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia supe­
riore al 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto
di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai
costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano
inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7.
7.
Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi
in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da
terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mer­
cato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investi­
menti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi del­
l'acquisizione.
I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da
terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo
se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e
comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del con­
tratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la
locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data
prevista per il completamento del progetto d'investimento o
per tre anni nel caso di PMI.
Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acqui­
siti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere
detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti
prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in
considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in
attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono am­
missibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento am­
missibili per il progetto.
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L 214/24
IT
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8.
Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali,
i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto
di investimento.
9.
In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto
agli investimenti nel settore della trasformazione e della com­
mercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata:
9.8.2008
a) 2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la
propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga
di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato;
b) 1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la
propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga
di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 %
degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b).
a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni che pos­
sono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili
in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali,
come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità re­
gionale approvata per gli Stati membri interessati per il pe­
riodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI;
b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni che pos­
sono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili
in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali,
come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità re­
gionale approvata per gli Stati membri interessati per il pe­
riodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750
dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di
euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente re­
golamento.
10.
Per evitare che i grandi progetti di investimento siano
artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di
investimento è considerato come un singolo progetto di inve­
stimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o
le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in
attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile.
4.
L'intensità di aiuto non supera:
a) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trat­
tato, il 35 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre
anni dalla costituzione dell'impresa e il 25 % nei due anni
successivi;
b) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trat­
tato, il 25 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre
anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni
successivi.
Tali intensità possono essere aumentate del 5 % nelle regioni ex
articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto
interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60 % della media UE25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai
12,5 abitanti/km2 e nelle piccole isole con una popolazione
inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle
stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo.
5.
Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di
consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola
impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettiva­
mente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’im­
presa:
Articolo 14
a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale
proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,
Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
1.
I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di
cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddi­
sfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle
imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
2.
Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese.
3.
Gli aiuti non superano:
d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature
di produzione e costi salariali, a condizione che gli investi­
menti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e
per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di
aiuto.
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9.8.2008
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6.
Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che
hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono
beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese
interessate operano nello stesso mercato in questione o su mer­
cati contigui.
SEZIONE 2
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
Articolo 15
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
1.
Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle
PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'arti­
colo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di
notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché
siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del
presente articolo.
SEZIONE 3
Aiuti all'imprenditoria femminile
Articolo 16
Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a
partecipazione femminile
1.
I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente
costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il
mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trat­
tato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni
di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2.
Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di
recente costituzione a partecipazione femminile.
3.
2.
L 214/25
Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa.
L'intensità di aiuto non supera:
Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 %
degli importi di aiuto di cui al primo comma.
a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
3.
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure
b) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati diretta­
mente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo
di due anni.
4.
Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto
non supera:
a) il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperi­
feriche;
b) il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del
Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del
Consiglio (1);
c) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni che pos­
sono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato;
d) il 40 % degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni.
(1) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.
4.
L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissi­
bili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.
5.
Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di
consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola
impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettiva­
mente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’im­
presa:
a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale
proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento,
b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle
imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature
di produzione e costi salariali, a condizione che gli investi­
menti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e
per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di
aiuto;
e) contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventual­
mente i costi a copertura del congedo parentale.
6.
Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che
hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono
beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese
interessate operano nello stesso mercato in questione o su mer­
cati contigui.
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in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti
rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti
energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’elet­
tricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma
non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi;
SEZIONE 4
Aiuti per la tutela ambientale
Articolo 17
Definizioni
Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti defini­
zioni:
1) «tutela ambientale/tutela dell’ambiente»: qualsiasi azione
volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente
fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del bene­
ficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuo­
vere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure
di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rin­
novabili;
2) «misure di risparmio energetico»: qualsiasi azione che con­
senta alle imprese di ridurre il consumo di energia utiliz­
zata, in particolare nel ciclo di produzione;
3) «norma comunitaria»:
a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli
di tutela ambientale che le singole imprese devono rag­
giungere, oppure
b) l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parla­
mento europeo e del Consiglio (1), di applicare le mi­
gliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti
informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai
sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva;
4) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche
rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica,
del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche,
energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas
residuati dai processi di depurazione e da biogas;
5) «biocarburanti»: un carburante liquido o gassoso per tra­
sporti ricavato dalla biomassa;
6) «biocarburanti sostenibili»: i biocarburanti conformi ai cri­
teri di sostenibilità di cui all’articolo 15 della proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a
promuovere l’uso dell’energia derivante dalle fonti rinnova­
bili (2). Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento
europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea, si applicheranno i criteri di sostenibilità
stabiliti dalla direttiva.
7) «produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»:
energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusiva­
mente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale,
(1) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(2) COM(2008) 19 definitivo.
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8) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell’ambito di
un unico processo, di energia termica e di energia elettrica
o meccanica;
9) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione con­
forme ai criteri indicati nell’allegato III della direttiva
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e
ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti
dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (4);
10) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta la cui specifica base
imponibile abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente o
che sia intesa a gravare su determinate attività o determi­
nati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi
possa includere i costi ambientali o in modo tale che i
produttori e i consumatori si orientino verso attività più
rispettose dell’ambiente;
11) «livello comunitario minimo di imposizione»: il livello mi­
nimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione co­
munitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elet­
tricità, per livello comunitario minimo di imposizione si
intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato
I della direttiva 2003/96/CE;
12) «investimenti in attivi materiali»: gli investimenti realizzati
in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi
ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrez­
zature destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i
fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i me­
todi di produzione in modo da tutelare l’ambiente.
Articolo 18
Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di
andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela
ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in
assenza di norme comunitarie
1.
Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di
andare oltre le norme comunitarie o di innalzare il livello di
tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono com­
patibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, para­
grafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui
all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte
le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.
(3) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.
(4) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.
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2.
Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle
seguenti condizioni:
a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il
livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di
là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indi­
pendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale ob­
bligatoria più rigorosa delle norme comunitarie;
b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il
livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in
assenza di norme comunitarie.
3.
Non possono essere concessi aiuti che permettono alle
imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma
non ancora in vigore.
4.
L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissi­
bili.
Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per
gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali
per gli aiuti concessi alle medie imprese.
5.
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi­
mento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale
superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie appli­
cabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi.
6.
Ai fini del paragrafo 5, il costo dell'investimento diretta­
mente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo
riferimento alla situazione controfattuale:
a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è
facilmente individuabile all'interno del costo complessivo
dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale co­
sto connesso con la tutela dell'ambiente;
b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono cal­
colati rapportando l’investimento alla situazione controfat­
tuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale
deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di
vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione
ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali
norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe
verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento
di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di
vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa
capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche
(eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supple­
mentare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista
commerciale, tale investimento di riferimento deve essere
un’alternativa credibile all’investimento in esame.
7.
Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di
investimenti in attivi materiali o attivi immateriali.
L 214/27
8.
Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello
di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie,
la situazione controfattuale si definisce come segue:
a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adot­
tate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili
corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per
ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme
nazionali;
b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di
norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada
oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili
corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per
ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto
prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti
necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme
comunitarie non sono ammissibili;
c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai
costi d'investimento necessari per conseguire un livello di
tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto
dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi
aiuto ambientale.
9.
Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli
aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese.
Articolo 19
Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al
superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento
del livello di tutela ambientale in assenza di norme
comunitarie
1.
Gli aiuti agli investimenti per l’acquisto di mezzi di tra­
sporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del
trasporto di superare le norme comunitarie di tutela ambientale
o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme
comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'ob­
bligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a
4 del presente articolo.
2.
L'investimento sovvenzionato soddisfa la condizione di cui
all'articolo 18, paragrafo 2.
3.
Gli aiuti per l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto
stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne
che rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qua­
lora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme
comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una
volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli
già acquistati.
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
4.
Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già
circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esen­
tati se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme am­
bientali non ancora applicabili al momento in cui detti auto­
veicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad
alcuna norma ambientale.
9.8.2008
I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'arti­
colo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i
vantaggi e i costi operativi.
Articolo 21
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure
di risparmio energetico
5.
L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissi­
bili.
Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per
gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali
per gli aiuti concessi alle medie imprese.
1.
Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che
consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica
di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano
soddisfatte:
a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
oppure
6.
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi­
mento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale
superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.
I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'arti­
colo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i
vantaggi e i costi operativi.
b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissi­
bili.
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10
punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
Articolo 20
Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non
ancora in vigore
1.
Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove
norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale
e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai
paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2.
Le norme comunitarie sono state adottate, e gli investi­
menti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del
termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme.
3.
L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissi­
bili per le piccole imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le
medie imprese se la realizzazione ed il completamento degli
investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'en­
trata in vigore delle norme; essa non supera il 10 % per le
piccole imprese se la realizzazione ed il completamento degli
investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data
d'entrata in vigore delle norme.
3.
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi­
mento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico
superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie.
I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'arti­
colo 18, paragrafi 6 e 7.
I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi
vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiun­
tivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni
di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni
nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE
di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque
anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema
UE di scambio delle quote di emissione di CO2. Per le grandi
imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di
vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo
di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni.
I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore
dei conti esterno.
4.
L'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissi­
bili.
4.
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi­
mento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale
contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela
ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di
detta norma.
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10
punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
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Consiglio regionale della Calabria
9.8.2008
IT
II Commissione
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5.
I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'ar­
ticolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i
vantaggi e i costi operativi.
Articolo 22
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella
cogenerazione ad alto rendimento
1.
Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica
di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano
soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissi­
bili.
L 214/29
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10
punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
3.
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti
dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elet­
trica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale
di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.
I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'arti­
colo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i
vantaggi e i costi operativi.
4.
Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per la
produzione di biocarburanti sono esentati solo nella misura in
cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente
per la produzione di biocarburanti sostenibili.
Articolo 24
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10
punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.
3.
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi­
mento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad
alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi
ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, pa­
ragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i
costi operativi.
4.
Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un
risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produ­
zione separata di cui alla direttiva 2004/8/CE e alla decisione
2007/74/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esi­
stente o la conversione di un impianto di produzione di energia
esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere
un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di par­
tenza.
Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
1.
Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
direttamente connessi ad investimenti di cui all'articolo 18, ad
investimenti in misure per il risparmio energetico alle condi­
zioni di cui all'articolo 21 e investimenti per la promozione
dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui
all'articolo 23 sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'ob­
bligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3
del presente articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi­
bili.
Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per
gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti
percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.
3.
I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.
Articolo 23
Articolo 25
Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
1.
Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica
di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano
soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente
articolo.
1.
I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte
ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva
2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'ob­
bligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3
del presente articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissi­
bili.
2.
I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere
almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito
dalla direttiva 2003/96/CE.
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L 214/30
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3.
Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci
anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adegua­
tezza delle misure di aiuto in questione.
9.8.2008
2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il
cui rendimento per colui che li detiene si basa principal­
mente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e
che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle
imprese;
SEZIONE 5
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione
di PMI a fiere
Articolo 26
3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si
intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity
di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza
1.
Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compa­
tibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui al­
l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte
le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi­
bili.
3.
I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di
consulenza prestati da consulenti esterni.
La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi
esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad
attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e
la pubblicità.
Articolo 27
Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere
1.
Gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compa­
tibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui al­
l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte
le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della
fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare
un progetto iniziale;
5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a
imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto
o servizio a livello commerciale e non stanno ancora gene­
rando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercia­
lizzazione iniziale;
6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il
finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una
società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo
scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo svi­
luppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale
circolante aggiuntivo;
7) per «strategia di uscita» si intende la liquidazione di parteci­
pazioni da parte di un fondo di venture capital o di private
equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo ren­
dimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), il
write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/pre­
stiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la
vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante
offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali;
2.
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi­
bili.
8) per «impresa destinataria» si intende un'impresa in cui un
investitore o un fondo di investimento valutino di investire.
3.
I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la
locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione
della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata
fiera o mostra.
Articolo 29
SEZIONE 6
Aiuti sotto forma di capitale di rischio
Aiuti sotto forma di capitale di rischio
1.
Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle
PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'arti­
colo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di
notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché
siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del
presente articolo.
Articolo 28
Definizioni
Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti defini­
zioni:
2.
L'intervento in favore del capitale di rischio assume la
forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private
equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali.
1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di parteci­
pazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per
gli investitori;
3.
Le rate di investimento realizzate dal fondo di investi­
mento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa
destinataria su un arco di dodici mesi.
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4.
Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le
piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in
favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital,
start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese
ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale
di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e
non capitale di espansione.
5.
Il fondo di investimento fornisce almeno il 70 % degli
stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma
di equity e quasi-equity.
6.
I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in
misura del 50 % da investitori privati. Nel caso di fondi di
investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle
zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati
almeno in misura del 30 % da investitori privati.
7.
Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia
orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti con­
dizioni:
a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investi­
mento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti,
sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabi­
lire preventivamente la redditività dell'investimento e
L 214/31
1) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale
un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal
suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o
pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale
consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i
risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il tra­
sferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente
reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro
risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare
un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti
o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle
capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;
2) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti
soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti
di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
3) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per
mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permet­
tere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o ser­
vizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale,
in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad
esclusione dei prototipi;
b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita
chiara e realistica.
8.
Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo cri­
teri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condi­
zioni:
a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli
aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore
è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il
calendario proposto per gli investimenti e
b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisio­
nale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli
investitori;
c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamen­
tare nella gestione dei fondi.
SEZIONE 7
4) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, struttu­
razione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo
scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti,
processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi
anche di altre attività destinate alla definizione concettuale,
alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi
prodotti, processi e servizi. Tali attività possono compren­
dere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra docu­
mentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di pro­
totipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando
il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo
usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'even­
tuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di
progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione
dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
Articolo 30
Definizioni
Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti defini­
zioni:
Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo
di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano
essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni indu­
striali o per finalità commerciali.
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L 214/32
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9.8.2008
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifi­
che di routine o le modifiche periodiche apportate a pro­
dotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali mo­
difiche rappresentino miglioramenti.
delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e
dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del mede­
simo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere su­
periore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa
beneficiaria.
5) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, pro­
gettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universi­
tario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni
nel settore. La formazione per il dottorato vale come espe­
rienza professionale
4.
L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo
sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come
segue:
6) «messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di personale
da parte di un beneficiario durante un determinato periodo
allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare
presso il suo precedente datore di lavoro.
a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumen­
tata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20
punti percentuali per le piccole imprese e
b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di
un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può
essere applicata nei seguenti casi:
Articolo 31
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
1.
Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili
con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del
trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti­
colo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra
almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
— nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 % dei
costi ammissibili del progetto di collaborazione;
2.
La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo
deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti
categorie di ricerca:
— il progetto prevede la collaborazione con almeno una
PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri
distinti, oppure
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra
un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le
seguenti condizioni:
c) sviluppo sperimentale.
Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre preci­
sare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo
comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.
3.
— l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei
costi ammissibili del progetto e
L'intensità di aiuto non supera:
— l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i
risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui
derivino da ricerche da esso svolte, oppure
a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;
b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale.
L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario,
anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in
conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i).
Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato
in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo
iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto
sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi
tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in rivi­
ste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di
libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati,
sono in libera consultazione) o divulgati tramite software
libero o open source.
Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto
non è considerato come una collaborazione effettiva.
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9.8.2008
5.
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Sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausi­
liario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di
ricerca);
b) per le grandi imprese, il 65 % dei costi ammissibili per gli
studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % dei
costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di svi­
luppo sperimentale.
3.
b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per
il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della
strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del
progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita,
sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento
corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati
secondo i principi della buona prassi contabile;
c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di
ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati,
sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammorta­
mento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca,
calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle
cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale ef­
fettivamente sostenute;
d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e
dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a
prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle
normali condizioni di mercato e che non comporti elementi
di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività
di ricerca;
e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al
progetto di ricerca;
f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forni­
ture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività
di ricerca.
6.
Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una
specifica categoria di ricerca e sviluppo.
Articolo 32
Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica
1.
Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad
attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica
di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano
soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente
articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera:
a) per le PMI, il 75 % dei costi ammissibili per gli studi preli­
minari ad attività di ricerca industriale e il 50 % dei costi
ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo
sperimentale;
L 214/33
I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.
Articolo 33
Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà
industriale
1.
Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese con­
nesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri
diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per
gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31,
paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di
tali diritti di proprietà industriale.
3.
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima
giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presenta­
zione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti
per il rinnovo della domanda prima della concessione del
diritto;
b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere
la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giuri­
sdizioni;
c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel qua­
dro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali
procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano so­
stenuti dopo la concessione del diritto.
Articolo 34
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e
della pesca
1.
Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i
prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con
il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del
trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti­
colo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
2.
Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del parti­
colare settore o sottosettore interessato.
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9.8.2008
3.
Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su in­
ternet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della
medesima. Tali informazioni comprendono una data approssi­
mativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su
internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno dispo­
nibili gratuitamente.
regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'arti­
colo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per
un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente
ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi
specifici.
Articolo 36
4.
Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o al­
l'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di
aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produ­
zione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agri­
coli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produt­
tori di detti prodotti.
5.
Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo
in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.
Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e
per servizi di supporto all'innovazione
1.
Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innova­
zione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili
con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del
trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti­
colo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2.
5.
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammis­
sibili.
Il beneficiario è una PMI.
3.
L'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro
per beneficiario su un periodo di tre anni.
6.
I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 31, pa­
ragrafo 5.
7.
Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i
prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i
requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il
mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui al­
l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte
le condizioni stabilite agli articoli 30, 31 e 32 del presente
regolamento.
5.
Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi
al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza
scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi
maggiorati di un margine di utile ragionevole.
6.
Articolo 35
Aiuti a nuove imprese innovative
1.
Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con
il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del
trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti­
colo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2.
Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di
sei anni al momento della concessione dell'aiuto.
3.
I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano
almeno il 15 % del totale dei suoi costi operativi in almeno uno
dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso
di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione con­
tabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un
revisore dei conti esterno.
4.
4.
Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazio­
nale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non può
superare il 75 % dei costi ammissibili;
Gli aiuti non superano 1 milione di euro.
Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni
che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di
innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica;
servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consu­
lenza in materia di acquisizione, protezione e commercializ­
zazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di
licenza; consulenza sull'uso delle norme;
b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i
costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche
tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; eti­
chettatura di qualità, test e certificazione.
Articolo 37
Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente
qualificato
1.
Gli aiuti per la messa a disposizione di personale alta­
mente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da
una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il
mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trat­
tato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni
di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
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2.
Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro
personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nel­
l'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due
anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo
mette a disposizione.
Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, svi­
luppo e innovazione nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.
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Articolo 39
Aiuti alla formazione
1.
Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai
paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera:
3.
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi­
bili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per
persona.
a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e
4.
I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale
relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del perso­
nale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di
collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale
messo a disposizione.
L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza
di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei se­
guenti casi:
5.
Il presente articolo non si applica ai costi di consulenza di
cui all'articolo 26.
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie
imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle
piccole imprese.
SEZIONE 8
Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marit­
timi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammis­
sibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione
riguardi la formazione specifica o quella generale, purché ven­
gano soddisfatte le seguenti condizioni:
Aiuti alla formazione
Articolo 38
Definizioni
Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti defini­
zioni:
1) «formazione specifica»; la formazione che comporti insegna­
menti direttamente e prevalentemente applicabili alla posi­
zione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'im­
presa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano
trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo
siano solo limitatamente;
2) «formazione generale»: la formazione che comporti insegna­
menti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla
posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso
l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente
trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La for­
mazione è «generale» se, ad esempio:
a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indi­
pendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di
diverse imprese, oppure;
b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavo­
ratori svantaggiati o disabili;
a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro
attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate
nei registri comunitari.
3.
Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione
specifica e di formazione generale che non possono essere di­
stinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia
possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia
carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto pre­
vista per la formazione specifica.
4.
I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla
formazione sono i seguenti:
a) costi del personale docente;
b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente
e dei destinatari della formazione;
c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con
attinenza diretta al progetto;
b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti
pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati
membri o la Comunità abbiano attribuito competenza
in materia.
d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione;
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e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
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Articolo 41
Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di
integrazioni salariali
f) costi di personale per i partecipanti al progetto di forma­
zione e spese generali indirette (spese amministrative, loca­
zione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri
costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto
riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di
formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore
durante le quali i partecipanti hanno effettivamente parteci­
pato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.
1.
Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi
sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il
mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trat­
tato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni
di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissi­
bili.
SEZIONE 9
Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
Articolo 40
Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto
forma di integrazioni salariali
1.
I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati
sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il
mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trat­
tato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni
di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
3.
I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali soste­
nuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto.
4.
Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento
netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto
alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati
sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria
dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in
seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
2.
L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi­
bili.
3.
I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante
un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore
molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi
salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assun­
zione.
5.
Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al
lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo
minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti
collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi,
l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.
Articolo 42
4.
Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento
netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto
alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati
sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria
dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in
seguito a licenziamenti per riduzione del personale.
5.
Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al
lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per
un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o
con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se
applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conse­
guenza.
Aiuti
intesi a compensare i sovraccosti
all'occupazione di lavoratori disabili
connessi
1.
Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'oc­
cupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai
paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2.
L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammis­
sibili.
3.
Sono ammissibili costi diversi da quelli salariali contem­
plati all'articolo 41, che si aggiungono a quelli che l'impresa
avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, durante
il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto.
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soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento,
ad eccezione dell'articolo 9.
Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi per l'adeguamento dei locali;
b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dal personale
esclusivamente per assistere il lavoratore disabile;
c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature,
o all'acquisto e alla validazione di software, ad uso dei lavo­
ratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di
assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario
avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili;
d) nei casi in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre
lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installa­
zione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e
qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente
derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili.
CAPO III
2.
Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non
soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che
risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regola­
mento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al
regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mer­
cato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti­
colo 88, paragrafo 3, del trattato.
Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui
al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei
regolamenti di cui al primo comma, è valutato dalla Commis­
sione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle co­
municazioni applicabili.
3.
Allo scadere del periodo di validità del presente regola­
mento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regola­
mento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un pe­
riodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti
regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data
di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1628/2006 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n.
68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono
fatti al presente regolamento.
Articolo 45
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 44
Disposizioni transitorie
1.
Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali
concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti
Esso si applica fino al 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2008
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
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ALLEGATO I
Definizione di PMI
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In
particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o
familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1.
Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di euro.
2.
All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e
realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3.
All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza
un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1.
Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2
oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2.
Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e
tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese
collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata
la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori
non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti
regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non
quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000
euro;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5 000 abitanti.
3.
Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione
o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o
soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
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Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2,
secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando
i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse
altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di
persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro
attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato
in questione.
4.
Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se
almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti
pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5.
Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata,
che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del
capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di
supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La
dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1.
I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile
chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti.
L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2.
Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle
soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o
microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3.
Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono
oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Gli effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto
l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non
hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come
lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati
come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come
facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.
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Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1.
Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base
dei conti dell'impresa stessa.
2.
Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e
di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui
l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate
immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di
partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due).
Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o
indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti
e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate
a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro
conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati
delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se
non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2,
secondo comma.
4.
Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua
aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo
quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
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ALLEGATO II
Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente
all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese beneficiarie degli aiuti, siano esse PMI o meno):
2. Riferimento del regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o dei regimi in vigore in
base ai quali vengono concessi gli aiuti):
3. Ente o enti pubblici che erogano gli aiuti (denominazione e dati della o delle autorità erogatrici):
4. Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata:
5. Tipo di progetto o misura:
6. Breve descrizione del progetto o della misura:
7. Ove applicabile, costi ammissibili (in euro):
8. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro:
9. Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo):
10. Condizioni cui è subordinata l'erogazione degli aiuti previsti (eventualmente):
11. Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura:
12. Data di concessione degli aiuti:
Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento
conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese che beneficiano degli aiuti).
2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base
ai quali vengono concessi gli aiuti).
3. Enti pubblici che forniscono l’assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti).
4. Stato membro nel quale viene effettuato l’investimento.
5. Regione (livello NUTS 3) nella quale viene realizzato l'investimento.
6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene realizzato l'investimento.
7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della
produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del pro­
cesso produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).
8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o
nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi).
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9. Breve descrizione del progetto di investimento.
10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR).
11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro.
12. Intensità di aiuto (% in ESL).
13. Condizioni cui è subordinata l’erogazione del sostegno previsto (se applicabile).
14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto.
15. Data di concessione degli aiuti.
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ALLEGATO III
Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù
dell'articolo 9, paragrafo 1
Si prega di compilare il modulo specificando le informazioni richieste:
PARTE I
Riferimento dell'aiuto
(da completare a cura della Commissione)
Stato membro
Numero di riferimento dello
Stato membro
Regione
Denominazione della re­
gione
(NUTS) (1)
Autorità che concede l'aiuto
Denominazione
Status dell'aiuto a finalità regionale (2)
Indirizzo
Pagina Web
Titolo della misura di aiuto
Base giuridica nazionale
(riferimento alla pubblica­
zione nazionale ufficiale ri­
levante)
Link Web al testo integrale
della misura di aiuto
Tipo di misura
Regime
Aiuto ad hoc
Denominazione del beneficiario
Modifica di una misura di
aiuto esistente
Numero di aiuto della Commissione
Proroga
Modifica
Durata (3)
Regime
(dal gg/mm/aa al gg/mm/aa)
Data di concessione (4)
Aiuto ad hoc
gg/mm/aa
Settore/i economico/i
interessato/i
Tutti i settori economici
ammissibili a ricevere aiuti
Limitato a settori specifici
— Specificare ai sensi della
NACE Rev. 2 (5)
Tipo di beneficiario
PMI
Grande impresa
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Dotazione di bilancio
Strumento di aiuto
(articolo 5)
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Importo totale annuo della
dotazione prevista ai sensi
del regime (6)
milioni di … (valuta nazionale)
Importo totale dell'aiuto ad
hoc concesso all'impresa (7)
milioni di … (valuta nazionale)
Per le garanzie (8)
milioni di … (valuta nazionale)
Sovvenzione
Contributi in conto interessi
Prestito
Garanzia/Riferimento alla decisione della Commissione (9)
Misura fiscale
Capitale di rischio
Anticipi rimborsabili
Altro (specificare)
Se cofinanziato da fondi
comunitari
Riferimento/i:
Importo del finanziamento
comunitario
milioni di … (valuta nazio­
nale)
(1) NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.
(2) Articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, zone miste, zone non ammissibili agli
aiuti a finalità regionale.
(3) Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto.
4
( ) Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il
diritto giuridico di ricevere gli aiuti.
(5) NACE Rev.2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea.
(6) Per un regime di aiuti: indicare l’importo annuo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l’importo stimato del minor gettito
fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.
(7) Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/del minor gettito fiscale.
8
( ) Per le garanzie indicare l'importo (massimo) del credito garantito.
(9) Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente
sovvenzione lordo, in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento.
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PARTE II
Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla
misura di aiuto
Obiettivi generali (elenco)
Aiuti regionali agli inve­
stimenti e all'occupa­
zione (1) (art. 13)
Obiettivi (elenco)
Intensità massima di aiuto in
% o importo massimo del­
l'aiuto in valuta nazionale
Regime
… %
Aiuto ad hoc (art. 13, par. 1)
… %
Aiuti alle piccole imprese
di nuova costituzione
(art. 14)
… %
Aiuti agli investimenti e
all’occupazione a favore
delle PMI (art. 15)
… %
Aiuti a piccole imprese di
recente costituzione a
partecipazione femminile
(art. 16)
… %
Aiuti per la tutela del­
l'ambiente (artt. 17-25)
Aiuti agli investimenti che consen­
tono alle imprese di andare oltre le
norme comunitarie in materia di tu­
tela ambientale o di innalzare il livello
di tutela ambientale in assenza di
norme comunitarie (art. 18)
… %
Fornire un riferimento specifico alla
norma pertinente
Aiuti per l’acquisto di mezzi di tra­
sporto nuovi intesi al superamento
delle norme comunitarie o all’innal­
zamento del livello di tutela ambien­
tale in assenza di norme comunitarie
(art. 19)
… %
Aiuti alle PMI per l'adeguamento a
norme comunitarie non ancora in vi­
gore
(art. 20)
… %
Aiuti agli investimenti per la tutela
dell'ambiente in misure di risparmio
energetico (art. 21)
… %
Aiuti agli investimenti per la tutela
dell'ambiente nella cogenerazione ad
alto rendimento (art. 22)
… %
Aiuti agli investimenti per la tutela
dell'ambiente volti a promuovere la
produzione di energia da fonti rin­
novabili
(art. 23)
… %
Aiuti per la realizzazione di studi in
materia ambientale
(art. 24)
… %
Aiuti sotto forma di sgravi da imposte
ambientali (art. 25)
… valuta nazionale
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Maggiorazione PMI in %
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L 214/46
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Obiettivi generali (elenco)
Aiuti alle PMI per servizi
di consulenza e per la
partecipazione a fiere
(artt. 26-27)
Obiettivi (elenco)
Aiuti alle PMI per servizi di consu­
lenza (art. 26)
… %
Aiuti per la partecipazione di PMI a
fiere (art. 27)
… %
… valuta nazionale
Aiuti sotto forma di ca­
pitale di rischio
(art. 28-29)
Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione
(artt. 30-37)
Aiuti alla formazione
(artt. 38-39)
Intensità massima di aiuto in
% o importo massimo del­
l'aiuto in valuta nazionale
Aiuti a
progetti di
ricerca e
sviluppo
(art. 31)
Ricerca fondamentale
[art. 31, par. 2, lettera
a)]
… %
Ricerca industriale
[art. 31, par. 2, lettera
b)]
… %
Sviluppo sperimentale
(art. 31, par. 2, lettera
c))
… %
Aiuti per studi di fattibilità tecnica
(art. 32)
… %
Aiuti alle PMI per le spese connesse ai
diritti di proprietà industriale (art. 33)
… %
Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori
dell'agricoltura e della pesca (art. 34)
… %
Aiuti a nuove imprese innovative
(art. 35)
… valuta nazionale
Aiuti per servizi di consulenza in
materia di innovazione e per servizi di
supporto all'innovazione
(art. 36)
… valuta nazionale
Aiuti per la messa a disposizione di
personale altamente qualificato
(art. 37)
… valuta nazionale
Formazione specifica (art. 38, par. 1)
… %
Formazione generale (art. 38, par. 2)
… %
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Maggiorazione PMI in %
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9.8.2008
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Obiettivi generali (elenco)
Aiuti in favore dei lavo­
ratori svantaggiati e disa­
bili
(artt. 40-42)
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Obiettivi (elenco)
Intensità massima di aiuto in
% o importo massimo del­
l'aiuto in valuta nazionale
Aiuti per l'assunzione di lavoratori
svantaggiati sotto forma di integra­
zioni salariali (art. 40)
… %
Aiuti all'occupazione di lavoratori di­
sabili sotto forma di integrazioni sa­
lariali (art. 41)
… %
Aiuti intesi a compensare i sovraccosti
connessi all'occupazione di lavoratori
disabili (art. 42)
… %
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Maggiorazione PMI in %
(1) In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità di
aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.
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L 352/1
II
(Atti non legislativi)
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
municazione della Commissione relativa agli aiuti «de
minimis» (3) e successivamente nei regolamenti (CE) n.
69/2001 (4) e (CE) n. 1998/2006 (5) della Commissione,
la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al
di sotto del quale l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato
si può considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza
acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n.
1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in
esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par­
ticolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio
1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di
aiuti di Stato orizzontali (1),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),
(3)
È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR
per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può rice­
vere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Tale
massimale continua a essere necessario per garantire
che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa
ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati mem­
bri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
(4)
Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel
trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti
un’attività economica, a prescindere dal suo status giuri­
dico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di
giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le
entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa
entità debbano essere considerate un’impresa unica (7).
Per garantire la certezza del diritto e ridurre l’onere am­
ministrativo, è opportuno che il presente regolamento
preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire
quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato
membro debbano essere considerate un’impresa unica.
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui al­
l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti
di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a
norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tutta­
via, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il
Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono
dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’ar­
ticolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può
adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti
di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio
ha deciso, conformemente all’articolo 109 del trattato,
che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de mini­
mis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis»,
ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito
concessi a un’impresa unica in un determinato arco di
tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 107,
paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla
procedura di notifica.
La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la
nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1,
del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella co­
(1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
(2) GU C 229 dell’8.8.2013, pag. 1.
(3) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis»
(GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9).
(4) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del
13.1.2001, pag. 30).
(5) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicem­
bre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del
28.12.2006, pag. 5).
(6) Causa C-222/04, ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Ri­
sparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289).
(7) Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità
europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).
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L 352/2
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Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese
collegate» nel quadro della definizione delle piccole e
medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione (1) e all’allegato I del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (2),
la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del
presente regolamento. Visto il campo di applicazione del
presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità
pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi
imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese colle­
gate deve essere considerato come un’impresa unica per
l’applicazione della norma «de minimis», mentre le im­
prese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro
legame diretto con lo stesso organismo pubblico non
sono considerate come imprese collegate. In questo
modo si tiene conto della situazione specifica delle im­
prese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma
che hanno un potere decisionale indipendente.
(5)
Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle
imprese operanti nel settore del trasporto di merci su
strada, è opportuno mantenere il massimale di
100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di
merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un
servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui
il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi
di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di
raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l’eccesso
di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della poli­
tica dei trasporti in materia di congestione stradale e di
trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di
applicazione del presente regolamento gli aiuti all’acqui­
sto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da
parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto
terzi. Vista l’evoluzione del trasporto su strada di passeg­
geri, non sembra opportuno continuare ad applicare a
tale settore un massimale ridotto.
(6)
Il presente regolamento non si applica ai settori della
produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e
dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifi­
che vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti
d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente
regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni
di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
(7)
In considerazione delle similarità tra la trasformazione e
la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei pro­
dotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi
alla trasformazione e alla commercializzazione dei pro­
dotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe
condizioni. A tale riguardo, non devono essere conside­
(1) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(2) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer­
cato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU
L 214 del 9.8.2008, pag. 3).
24.12.2013
rate trasformazione o commercializzazione né le attività
di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate
nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la
trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la
prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazio­
ne.
(8)
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che,
una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione co­
mune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli
Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qual­
siasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a
siffatta organizzazione (3). Per questo motivo, il presente
regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo
sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti
acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi al­
l’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori
primari.
(9)
Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle
esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti
nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare,
non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costitu­
zione e la gestione di una rete di distribuzione in altri
Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma
aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di parteci­
pazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o
servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi
prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su
un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese
terzo.
(10)
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai
fini del presente regolamento deve essere valutato su base
mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di
un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo
complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’eserci­
zio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari
precedenti.
(11)
Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di
applicazione del presente regolamento che in altri settori
o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a
questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato
membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali
la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che
le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di
aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio
alle imprese che operano in settori ai quali si applicano
massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire
che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i
(3) Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).
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Consiglio regionale della Calabria
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massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non
superano tali massimali, allora i massimali ridotti si ap­
plicano a tutte le attività dell’impresa interessata.
(12)
Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare
che si possano eludere le intensità massime di aiuto pre­
viste in specifici regolamenti o decisioni della Commis­
sione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e
di facile applicazione.
(13)
Il presente regolamento non esclude la possibilità che
una misura possa non essere considerata aiuto di Stato
ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla
base di motivi diversi da quelli contemplati nel regola­
mento, ad esempio, perché la misura è conforme al prin­
cipio dell’investitore in un’economia di mercato oppure
perché non comporta un trasferimento di risorse statali.
Inoltre, i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello cen­
trale dalla Commissione che non sono controllati diret­
tamente o indirettamente dagli Stati membri non costi­
tuiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in
considerazione per stabilire se è rispettato il massimale
pertinente.
(14)
(15)
A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di con­
trollo efficace, è opportuno che il presente regolamento
si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è
possibile calcolare con precisione l’equivalente sovven­
zione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare
una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad
esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto inte­
ressi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che
prevedano un limite in grado di garantire che il massi­
male pertinente non sia superato. L’introduzione di un
limite significa che, finché non si conosce l’importo pre­
ciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto
sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di
aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento
e applicare le norme sul cumulo.
A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di cor­
retta applicazione del massimale «de minimis», è oppor­
tuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso me­
todo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non
costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere
convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare
l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti
diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più
quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul
mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per
un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle
norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i
tassi di mercato applicabili ai fini del presente regola­
mento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla
comunicazione della Commissione relativa alla revisione
del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione (1).
(1) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo
di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14
del 19.1.2008, pag. 6).
L 352/3
(16)
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli
aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio con­
cessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de
minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo
è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati
sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per
semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve
durata, è opportuno che il presente regolamento preveda
norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano
conto sia dell’importo che della durata del prestito. In
base all’esperienza della Commissione, si può ritenere
che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad
almeno il 50 % del prestito e non superiori a
1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a
500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo
equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale
«de minimis». Risultando difficoltoso determinare l’equi­
valente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese
che potrebbero non essere in grado di rimborsare i pre­
stiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali
imprese.
(17)
Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale
non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ec­
cetto se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera
il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma
di misure per il finanziamento del rischio, quali investi­
menti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti
sul finanziamento del rischio (2) non sono considerati
aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in
cui la misura in questione preveda apporti di capitali per
un importo non superiore al massimale «de minimis».
(18)
Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli
aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto
forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se
l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base
ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Com­
missione sul tipo di imprese interessate (3). Per semplifi­
care il trattamento delle garanzie di breve durata che
assistono prestiti relativamente modesti fino ad un mas­
simo dell’80 %, è opportuno che il presente regolamento
preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e
tengano conto sia del prestito sotteso che della durata
della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a ga­
ranzie su operazioni sottese che non costituiscono pre­
stito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Lad­
dove le garanzie non eccedano l’80 % del prestito sotteso,
con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di
cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente
sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis».
Lo stesso vale se la garanzia non eccede l’80 % del pre­
stito sotteso, l’importo garantito ammonta a
750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni.
Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo
(2) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere
gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese
(GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2).
(3) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di
garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).
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di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo delle garan­
zie notificato alla Commissione a norma di un regola­
mento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato
in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione
come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a
comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca
esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni
sottese in questione nel contesto dell’applicazione del
presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare
l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad
imprese che potrebbero non essere in grado di rimbor­
sare i prestiti, è opportuno che detta regola non si ap­
plichi a tali imprese.
(19)
(20)
(21)
Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato
tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che
questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo
può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli inter­
mediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello
Stato di pagare un premio conforme al mercato o di
trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari
finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le
altre condizioni del presente regolamento anche al livello
degli intermediari.
Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Com­
missione può esaminare se una misura che non consiste
in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un confe­
rimento di capitale o in una misura per il finanziamento
del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasiequity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non
superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto
rientrare nell’ambito di applicazione del presente regola­
mento.
La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le
norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in
virtù del principio di cooperazione di cui all’articolo 4,
paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati
membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale
compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire
che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» con­
cessi a un’impresa unica secondo la norma «de minimis»
non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal
fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli
Stati membri devono informare l’impresa interessata del­
l’importo dell’aiuto «de minimis» concesso e del suo ca­
rattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al pre­
sente regolamento. Occorre che gli Stati membri control­
lino che gli aiuti concessi non superino il massimale e
che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare
tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in
questione, lo Stato membro interessato deve ottenere
dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti
«de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri
regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio fi­
nanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa,
deve essere possibile per gli Stati membri istituire un
registro centrale contenente informazioni complete sugli
aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non
superino il massimale.
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(22)
Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è oppor­
tuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto
non comporti il superamento del massimale «de minimis»
nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte
le altre condizioni del presente regolamento.
(23)
Alla luce dell’esperienza della Commissione e, in partico­
lare, data la frequenza con la quale occorre generalmente
procedere alla revisione della politica in materia di aiuti
di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione
del presente regolamento. Nel caso in cui il presente
regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato,
gli Stati membri devono disporre di un periodo di ade­
guamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis»
da esso contemplati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1.
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle
imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e
dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio (1);
b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasforma­
zione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi
seguenti:
i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o
al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori
primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzial­
mente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o
Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi
esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribu­
zione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’espor­
tazione;
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a
quelli d’importazione.
(1) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre
1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000,
pag. 22).
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2.
Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b)
o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o
svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applica­
zione del presente regolamento, il regolamento si applica agli
aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a
condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con
mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione
dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di
applicazione del presente regolamento non beneficiano degli
aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.
Articolo 2
L 352/5
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al
primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Articolo 3
Aiuti «de minimis»
1.
Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al
presente regolamento sono considerate misure che non rispet­
tano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato
e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’arti­
colo 108, paragrafo 3, del trattato.
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trat­
tato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi tratta­
mento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto
resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le
attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare
un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la deten­
zione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di
vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi
altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita
da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese
di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto
per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore
primario a consumatori finali è considerata commercializza­
zione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
2.
Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa
unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle
relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggio­
ranza dei membri del consiglio di amministrazione, dire­
zione o sorveglianza di un’altra impresa;
2.
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da
uno Stato membro a un’impresa unica non può superare
200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno
Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del
trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare
100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de
minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli
destinati al trasporto di merci su strada.
3.
Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per
conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di
200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condi­
zione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi
adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei
costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un
vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti
«de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di
merci su strada.
4.
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel mo­
mento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giu­
ridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indi­
pendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis»
all’impresa.
5.
I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere
dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e
indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato
membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse
provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene
determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati
dall’impresa nello Stato membro interessato.
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante
su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest’ultima;
6.
Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono
espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i
valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri.
Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovven­
zione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equi­
valente sovvenzione lordo.
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da
sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci
dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al
momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai
fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione
al momento della concessione dell’aiuto.
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7.
Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» com­
porti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo
2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del
presente regolamento.
8.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli
eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa
o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, oc­
corre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente
concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli
aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o
dell’acquisizione restano legittimi.
9.
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese
distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della
scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di
principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati
utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non
sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente
sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove
imprese alla data effettiva della scissione.
Articolo 4
Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo
1.
Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo
ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovven­
zione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una
valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
2.
Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contri­
buti in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis»
trasparenti.
3.
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati
aiuti «de minimis» trasparenti se:
a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto
nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale pro­
cedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi
imprese, il beneficiario si trova in una situazione compara­
bile a un rating del credito pari almeno a B-; e
b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 %
dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR
(o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di
merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a
500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano
trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se
un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un
periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni,
l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calco­
lato in proporzione al massimale pertinente di cui all’arti­
colo 3, paragrafo 2; oppure
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c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base
del tasso di riferimento applicabile al momento della
concessione.
4.
Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale
sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo
totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de
minimis».
5.
Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanzia­
mento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity,
sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale
fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de mini­
mis».
6.
Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati
aiuti «de minimis» trasparenti se:
a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per
insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto
nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale pro­
cedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi
imprese, il beneficiario si trova in una situazione compara­
bile a un rating del credito pari almeno a B-; e
b) la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un
importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le
imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una
durata di cinque anni o un importo garantito di
750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano
trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se
l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è
concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o
dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia
viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui
all’articolo 3, paragrafo 2; oppure
c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai
premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commis­
sione; oppure
d) prima dell’attuazione dell’aiuto,
i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo
relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione
a norma di un regolamento da questa adottato nel settore
degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto
dalla Commissione come conforme alla comunicazione
sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e
al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto
dell’applicazione del presente regolamento.
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7.
Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono con­
siderati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a
garantire che non sia superato il massimale pertinente.
Articolo 5
Cumulo
1.
Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente re­
golamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis»
concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Com­
missione (1) a concorrenza del massimale previsto in tale rego­
lamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis»
concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione
che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, del presente regolamento.
2.
Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di
Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato
relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale
cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o del­
l’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze
di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in
una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de mini­
mis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non
sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di
Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per ca­
tegoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
Articolo 6
L 352/7
Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in
cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
3.
Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a
norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato
che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de
minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al
massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che
siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento.
4.
Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informa­
zioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si
tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le
condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I
dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati
per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I
dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati
per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso
l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione.
5.
Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette
alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un
termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informa­
zioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che
siano state rispettate le condizioni del presente regolamento,
con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti
«de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente
regolamento e di altri regolamenti «de minimis».
Controllo
1.
Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a
un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro
informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale
dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa
il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al
presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un
aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regola­
mento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese
in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel
quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere
al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa
corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile
concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma
fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale
pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere
l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione al­
l’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a
qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente
regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due
esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.
2.
Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale
degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su
tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello
(1) Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile
2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza mi­
nore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di
interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).
Articolo 7
Disposizioni transitorie
1.
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima
dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a
tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non
rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione
della Commissione conformemente agli orientamenti e alle co­
municazioni applicabili.
2.
Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi
tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le
condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti
i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi
siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’arti­
colo 108, paragrafo 3, del trattato.
3.
Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi
tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le
condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano
tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e
che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui
all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
4.
Alla fine del periodo di applicazione del presente regola­
mento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo
di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano
le condizioni in esso stipulate.
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Articolo 8
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.XI.2007
C(2007)5618 def. cor.
Oggetto : Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia
Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013
Signor Ministro,
1. PROCEDURA
1. Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha adottato gli "Orientamenti in materia di
aiuti a finalità regionale 2007-20131 (in prosieguo “gli Orientamenti”).
Conformemente al punto 100 di detti Orientamenti, ciascuno Stato membro deve
notificare quanto prima alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato, un'unica carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativa
all'intero territorio nazionale che resterà in vigore per il periodo 2007-2013.
Conformemente al punto 101, la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
approvata è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarà
considerata parte integrante degli Orientamenti.
2. Con posta elettronica del 12 giugno 2007, registrata presso la Commissione lo
stesso giorno (A/34871) unitamente a ulteriori informazioni fornite il
14 giugno 2007 e registrate presso la Commissione alla medesima data (A/34955
e A/34957), l'Italia ha notificato la propria carta degli aiuti di Stato a finalità
regionale per il periodo 1º gennaio 2007–31.12.2013.
3. Con lettera del 27 luglio 2007 (n. D/53175) la Commissione ha richiesto ulteriori
chiarimenti. Tali informazioni sono state fornite con posta elettronica del
12 settembre 2007, registrata presso la Commissione lo stesso giorno (A/37388).
Altre informazioni sono state fornite il 24 settembre 2007 (A/37679).
1
GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
S.E On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium
Telephone: 00 32 (0) 2 299.11.11
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4. Due riunioni con le autorità italiane hanno avuto luogo a Bruxelles
rispettivamente il 5 e l'11 ottobre 2007 e, in seguito a dette riunioni, il 17 ottobre
2007 (A/38517) sono stati presentati nuovi dati ed alcune modifiche alla notifica
originale.
2. DESCRIZIONE
2.1.
Principali caratteristiche della carta italiana degli aiuti di Stato a finalità
regionale
5. Il nuovo quadro di riferimento nazionale italiano fissa la base per la
programmazione regionale relativa al periodo 2007-2013 in modo tale da
permettere la continuità dei progressi verso la convergenza dell'economia italiana
con la media comunitaria e la convergenza tra le economie delle regioni italiane
stesse. Inoltre, perfino all'interno delle regioni italiane caratterizzate da un livello
più elevato di sviluppo, particolare attenzione è posta su aree specifiche.
6. La quota di popolazione assistita assegnata all'Italia sulla base dei nuovi
Orientamenti per il periodo 2007-2013 comporta, una riduzione di 10 punti
percentuali della popolazione italiana totale; ciononostante la maggior parte delle
regioni italiane sono e continueranno ad essere ammissibili a titolo di aree ex 87,
paragrafo 3, lettera a), per l'intero periodo 2007-2013, oppure come regioni ad
effetto statistico.
7. Pertanto vi è una notevole riduzione della copertura in termini di popolazione
ammissibile in virtù della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato CE e conseguentemente soltanto il 3,9% della popolazione italiana totale
può essere assegnato ad aree assistite ammissibili ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), per coprire i fabbisogni delle regioni centrali e settentrionali nonché
della Sardegna.
8. Per designare le regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), le autorità italiane hanno quindi dato la priorità alle aree in cui vi è
maggiore probabilità che eventuali investimenti contribuiscano efficacemente
allo sviluppo regionale, privilegiando la continuità delle politiche economiche in
corso. Ne è risultato che la maggior parte delle aree proposte per la carta 20072013 era già ammissibile ad aiuti sulla base della carta 2000-2006 ed alcune delle
aree proposte coincidono interamente con le precedenti, unicamente ridotte di
dimensione rispetto al periodo 2000-2006. Alcune aree invece sono
completamente nuove e sono proposte come aree nelle quali determinati settori
economici sono in grave declino relativo.
9. Per le ragioni succitate e come descritto dettagliatamente nelle sezioni che
seguono, la proposta italiana intende ottimizzare la quota di popolazione
assegnata al fine di coprire il maggior numero possibile di aree pur mantenendo
un forte accento sulle regioni più bisognose.
2
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2.2.
II Commissione
Regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE per l'intero periodo 2007-2013
10. Ai fini dell'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 con un massimale di
aiuto del 30% sono proposte le seguenti regioni NUTS-II2 e copertura di
popolazione:
Codice
NUTS
Denominazione
3
Popolazione
ITF3
Campania
5 788 986
ITF4
Puglia
4 068 167
ITG1
Sicilia
5 013 081
Totale
14 870 234
11. Ai fini dell'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 con un massimale di
aiuto del 40% per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e un
massimale di aiuto del 30% per il periodo dal 1º gennaio 2011
al 31 dicembre 2013 sono proposte la seguente regione NUTS II e copertura di
popolazione:
Codice
NUTS
ITF6
Denominazione
Calabria
Popolazione
2 009 268
12. La popolazione totale delle succitate regioni è pari a 16 879 502 abitanti.
2.3.
Regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a):
regioni ad effetto statistico
13. Ai fini dell'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato CE fino al 31 dicembre 2010 (regione ad effetto statistico)
con un massimale di aiuto pari al 30% sono proposte la seguente regione
NUTS-II e copertura di popolazione:
Codice
NUTS
ITF5
2
3
Denominazione
Basilicata
Popolazione
596 546
Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS),
GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.
Ai fini della carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale, i dati di popolazione sono quelli
elaborati dall'ISTAT e riguardano la popolazione residente al 31.12.2004 (popolazione
totale = 58 462 375).
3
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14. Nel 2010 verrà effettuato un riesame in base alla media triennale dei dati
aggiornati sul PIL disponibili. Se il PIL pro capite relativo alla regione sarà
sceso al di sotto del 75% del PIL medio UE-25, la Basilicata continuerà a poter
beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un
massimale di aiuto del 30%. Altrimenti la regione sarà ammissibile ad aiuti in
base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), con un massimale di
aiuto del 20%.
2.4.
Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), designate a livello
NUTS III o inferiore e proposte per l'intero periodo 2007-2013
2.4.1. L'utilizzo delle sezioni di censimento come unità elementare per la
definizione delle aree assistite
15. L'Italia utilizza la "sezione di censimento"4 come unità elementare per la
selezione delle aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), affermando che in
base agli Orientamenti 2007-2013, la selezione non è più effettuata al livello di
regioni NUTS III o equivalente, come avveniva in base agli
Orientamenti 2000-20065 e che l'unico criterio residuo è una popolazione
minima di almeno 100 000 o 50 000 abitanti rispettivamente ai sensi dei punti
30.c) e 30.h) degli Orientamenti.
16. Le sezioni di censimento rappresentano l'unità territoriale più piccola da un
punto di vista amministrativo, con una dimensione media di circa 150–170
abitanti.
17. Di fatto, la carta proposta è stata elaborata utilizzando per 2/3 comuni interi e
per il rimanente 1/3 comuni parziali6 definiti a livello delle sezioni di
censimento.
2.4.2.
Le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), designate a livello
NUTS III o inferiore e proposte per l'intero periodo 2007-2013
18. Sulla base dell'allegato V degli Orientamenti, la copertura in termini di
popolazione italiana per le aree che beneficiano della deroga ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), è pari al 3,9% della popolazione nazionale, equivalente a
2 280 033 abitanti.
19. La selezione delle regioni assistite ha coinvolto sia le amministrazioni regionali
che quella centrale in un processo "dal basso". Ai fini della ripartizione della
copertura in termini di popolazione tra le regioni dell'Italia settentrionale e
centrale, le autorità italiane hanno applicato un criterio di ripartizione interno
del plafond di popolazione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che è stato
successivamente modificato da un compromesso politico. Come risultato di tale
4
D.P.R. 30/05/89 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente".
5 Orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 074 del 10.3.1998).
6 In totale, per le zone ex articolo 87 paragrafo 3, lettera c, l'Italia propone 869 comuni, di cui 605 sono
totalmente ammissibili e 264 sono soltanto parzialmente ammissibili.
4
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processo, sono state selezionate 22 aree assistite per un totale di 2 280 029
abitanti.
2.4.3. Regioni designate a norma del punto 30.a) degli Orientamenti: regioni a
sviluppo economico
20. In base al compromesso politico sopra menzionato, la regione a sviluppo
economico della Sardegna (NUTS II), che poteva essere interamente
ammissibile ai sensi del punto 30.a) degli Orientamenti, ha accettato di
escludere il 44,9% della sua popolazione proponendo pertanto soltanto il 55,1%
della sua popolazione come ammissibile ad aiuti di Stato a finalità regionale
(909 619 abitanti su un 1 650 052). Tuttavia tutti i comuni del suo territorio
sono almeno parzialmente ammissibili a norma della deroga ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013.
Codice della
zona:
SAR1.A25.04
Codice
NUTS
ITG2
Denominazione
Popolazione
Massimale di
aiuto (in %)
all'1.1.2007
Massimale di
aiuto (in %)
all'1.1.2011
909 619
25%
15%
Sardegna
2.4.4. Regioni designate a norma del punto 30.c) degli Orientamenti
21. Gli Stati membri possono proporre regioni che costituiscono zone contigue con
una popolazione minima di almeno 100 000 abitanti e che sono situate in
regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno un PIL pro capite inferiore alla media
UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media
nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati
EUROSTAT).
22. Ai fini dell'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 è proposta una zona di
questo tipo, più precisamente:
Codice della
zona:
Denominazione
Popolazione
Massimale di
aiuto (in %)
all'1.1.2007
LABR.C15.04
Abruzzo 2+Rieti
263 219
15%
2.4.5. Regioni designate a norma del punto 30.e) degli Orientamenti
23. Conformemente al punto 30.e) degli Orientamenti, gli Stati membri possono
proporre le isole e le altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento
geografico che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno
un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale.
5
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24. Un'area con le suddette caratteristiche è proposta all'interno della NUTS-III:
ITF11- L'Aquila. La copertura di popolazione ed il massimale di aiuto proposti
per l'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, sono i seguenti:
Codice della
zona:
Denominazione
Popolazione
Massimale di
aiuto (in %)
ABR3.E15.AQ
Castel di Sangro
5 749
15%
2.4.6. Regioni designate a norma del punto 30.g) degli Orientamenti:
25. In base al punto 30.g) degli Orientamenti, gli Stati membri possono proporre
regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al
sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a).
26. Sono proposte cinque zone contigue, più precisamente:
Codice della
zona:
Denominazione
Popolazione
Massimale di
aiuto (in %)
FVG1.G15.UD
Udine
46 386
15%
FVG2.G15.02
Udine-Gorizia
29 807
15%
FGV3.G15.03
Udine-Gorizia-Trieste
155 436
15%
LAZ4.G15.02
Lazio 4
90 557
15%
MOL1.G15.02
Molise 1
178 072
15%
Totale
500 258
2.4.7. Regioni designate a norma del punto 30.h) degli Orientamenti
27. In base al punto 30.h) degli Orientamenti, gli Stati membri, in casi debitamente
giustificati, possono anche designare altre regioni che costituiscono zone
contigue con una popolazione minima di almeno 50 000 abitanti che siano
sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino
relativo rispetto ad altre regioni comparabili.
6
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28. L'Italia ha proposto otto zone, più precisamente:
Codice della
zona:
Denominazione
Popolazione
Massimale di
aiuto (in %)
PIVA.H10.06
Piemonte Val d'Aosta
65 382
10%
VEN1.H10.VE
Veneto
50 070
10%
LIG1.H10.02
Liguria
50 155
10%
EMR.H10.02
Emilia Romagna
50 001
10%
ABR1.H15.TE
Abruzzo 1
58 892
15%
LAZ2.H10.RM
Lazio 2 (Roma)
51 931
10%
LAZ3.H15.LT
Lazio 3 (Latina)
58 596
15%
LAZ5.H15.FR
Lazio 5 (Frosinone)
50 238
15%
Totale
435 265
2.4.8. Soppressione graduale degli aiuti alle esistenti regioni ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato CE designate a norma del punto 95
degli Orientamenti.
29. Conformemente al punto 95 degli Orientamenti, le aree precedentemente
ammissibili ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e proposte per
la soppressione graduale degli aiuti sono designate ai fini dell'ammissibilità ad
aiuto regionale dal 1º gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2008, con una
copertura di popolazione pari a 3 273 892 abitanti ed un massimale di aiuto del
10%.
7
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30. Le autorità italiane propongono 38 zone, come indicato nella tabella che segue:
Regione NUTS II
2.5.
N. di zone
Popolazione totale
Valle d'Aosta
1
4 057
Piemonte
1
877 294
Lombardia
3
676 281
Veneto
2
128 870
Liguria
3
109 009
Emilia Romagna
2
11 873
Toscana
7
378 234
Umbria
2
101 003
Marche
2
120 309
Abruzzo
5
303 222
Lazio
3
474 323
Molise
7
88 767
Totale
38
3 270 242
Maggiorazione PMI
31. Tutti i massimali di aiuto proposti, indicati ai punti 2.2-2.4, sono i massimali
applicati agli investimenti effettuati da grandi imprese. Per le piccole e medie
imprese7 detti massimali di aiuto possono essere maggiorati8 di 10 punti
percentuali e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.
2.6.
Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che sono ammissibili
soltanto per supplementi di aiuti per le PMI
32. Al fine di consentire agli Stati membri maggior flessibilità per far fronte a
disparità regionali molto localizzate, al disotto del livello NUTS-III, e con una
popolazione minima di 20 000 abitanti, il punto 31 degli Orientamenti consente
agli Stati membri di individuare anche altre aree più piccole che non soddisfano
le condizioni di cui al punto 30. L'Italia ha proposto sei zone, più precisamente:
7
8
Quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) o
successivi documenti.
Ad eccezione degli aiuti concessi nei settori dei trasporti e degli aiuti ai grandi progetti
d'investimento.
8
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II Commissione
Codice della zona
2.7.
Denominazione
Popolazione
Massimale di
aiuto (in %)
TOS1.Y10.PO
Toscana 1
33 407
10%
TOS2.Y10.PI
Toscana 2
34 943
10%
UMB1.Y10.02
Umbria
26 120
10%
MAR1.Y10.AP
Marche
26 679
10%
LAZ6.Y15.VT
Lazio 6 (Viterbo)
24 632
15%
LAZ7.Y10.RM
Lazio 7 (Roma)
20 138
10%
Totale
165 919
Definizione delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
33. La definizione esatta di tutte le zone ammissibili costituite da interi comuni
(LAU2) o da unità elementari più piccole che sono proposte ai fini
dell'ammissibilità in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, o per il periodo transitorio 20072008 nonché i loro massimali di aiuto figurano nell'allegato alla presente
decisione.
3. VALUTAZIONE
3.1.
Considerazioni generali
34. Con lettera del 6 marzo 2006, riferimento D/(06)224, la Commissione ha
proposto alle autorità italiane opportune misure agli Orientamenti 2007-2013
che, tra l'altro, limitano al 31 dicembre 2006 l'applicazione dei loro regimi di
aiuto regionale esistenti. Le autorità italiane hanno accettato
incondizionatamente le opportune misure con lettera del 20 aprile 2006.
35. Conformemente all'allegato V degli Orientamenti, 4 regioni NUTS-II dell'Italia
sono ammissibili ad aiuti regionali in virtù della deroga ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, più
precisamente: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Un'altra regione NUTS-II è
ammissibile ad aiuti regionali in virtù della deroga ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2010: la Basilicata. Inoltre,
l'Italia ha la possibilità di designare un ulteriore 3,9% della sua popolazione per
l'ammissibilità agli aiuti regionali in virtù della deroga ex articolo 87, paragrafo
3, lettera c), del trattato.
36. Come spiegato più dettagliatamente nella valutazione che segue, la carta degli
aiuti di Stato a finalità regionale notificata dalle autorità italiane rispetta le
condizioni fissate negli Orientamenti.
9
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Consiglio regionale della Calabria
3.2.
II Commissione
Regioni ex articolo 87, paragrafo 3), lettera a): proposte per l'intero
periodo 2007-2013
37. Conformemente al punto 44 degli Orientamenti, il massimale di aiuto per le
regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE non deve superare
il 30% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media
del PIL UE-25 e superiore al 60% della media del PIL pro capite UE-25, caso
che ricorre per le seguenti regioni NUTS-II come dimostrato dai loro rispettivi
PIL pro capite9:
–
–
–
–
ITF3 - Campania
ITF4 - Puglia
ITG1 - Sicilia
ITF6 - Calabria
71,78
72,49
71,98
67,93
38. Tuttavia, a norma del punto 92 degli Orientamenti, qualora l'applicazione di
detti Orientamenti determina la riduzione delle intensità massime degli aiuti
superiore a 15 punti percentuali, dal netto al lordo10, la riduzione può essere
attuata in due fasi mediante una riduzione iniziale di un minimo di 10 punti
percentuali il 1º gennaio 2007, con completamento il 1º gennaio 2011. È il caso
della Calabria. Di conseguenza, il massimale di aiuto per la regione ITF6 Calabria sarà pari al 40% per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre
2010 e al 30% per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.
3.3.
Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a): regioni ad effetto statistico
39. Il punto 18 degli Orientamenti definisce regioni "ad effetto statistico" le regioni
a livello NUTS-II che hanno un PIL pro capite superiore al 75% della media
UE-25, ma inferiore a 75% della media UE-1511. In Italia, una regione NUTS-II
presenta tali caratteristiche, più precisamente la ITF9 - Basilicata che ha un PIL
pro capite pari al 77,54% della media UE-25 ma equivalente al 70,79% della
media UE-15.
40. Il punto 19 degli Orientamenti stabilisce che dette regioni saranno ammissibili
in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE su base
transitoria fino al 31 dicembre 2010.
41. Il punto 20 degli Orientamenti stabilisce che la Commissione nel 2010
riesaminerà la posizione di queste regioni in base alla media triennale dei dati
sul PIL più recenti disponibili presso Eurostat. Se il PIL pro capite relativo di
tali regioni sarà sceso al di sotto del 75% del PIL medio UE-25, le regioni in
questione continueranno a poter beneficare della deroga ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Altrimenti, le regioni ad effetto statistico
saranno ammissibili agli aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3,
9
10
11
Il prodotto interno lordo espresso in standard di potere di acquisto (SPA) pro capite per gli anni
2000-2002 (UE-25 = 100).
Ossia dal 50% ESN al 30% ESL.
75% della media del PIL UE-15 pro capite corrisponde per gli anni 2000-2002 a 82,2% della media
del PIL pro capite UE-25.
10
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II Commissione
lettera c), del trattato CE a partire dal 1º gennaio 2011 fino al 31 dicembre
2013.
42. Conformemente al punto 44, primo trattino degli Orientamenti, l'intensità
dell'aiuto a finalità regionale non deve superare il 30% per le regioni a effetto
statistico fino al 1° gennaio 2011 ed il punto 46 degli Orientamenti stabilisce
che le regioni ad effetto statistico che beneficiano della deroga ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, dal 1° gennaio 2011, saranno ammissibili
con un'intensità di aiuto del 20%.
43. La Commissione osserva che le autorità italiane hanno notificato, per tutte le
regioni proposte, l'intensità massima di aiuto autorizzata in base agli
Orientamenti.
3.4.
Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
3.4.1 Considerazioni generali
44. Gli Orientamenti permettono all'Italia di designare il 3,9% della popolazione
nazionale come ammissibile ad aiuti di Stato a finalità regionale in deroga
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Sulla base delle cifre
relative all'anno 2004, la copertura di popolazione massima consentita è quindi
di 2 280 033 abitanti. La copertura totale di popolazione proposta dall'Italia,
ossia 2 280 029 abitanti, è accettabile essendo inferiore al massimo autorizzato.
45. Le autorità italiane hanno seguito un processo dal basso per la designazione
delle regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato che ha coinvolto le regioni interessate e l'amministrazione centrale ed
ha richiesto l'applicazione di un criterio di ripartizione interna. La prima
assegnazione è stata successivamente modificata da un compromesso politico
intervenuto tra le regioni. Il modello proposto fornisce un metodo obiettivo per
individuare i fabbisogni di sviluppo delle regioni e per la ripartizione del
plafond di popolazione tra le 14 regioni del centro-nord, Sardegna inclusa.
46. Nella notifica, le autorità italiane hanno inoltre spiegato che l'elemento chiave
ai fini della ripartizione della popolazione tra le regioni ammissibili in deroga
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), è stata l'utilizzazione della sezione di
censimento come unità elementare. Le autorità italiane hanno spiegato che se
per la costruzione delle aree proposte fossero stati utilizzati comuni interi, ciò si
sarebbe tradotto in un numero molto limitato di regioni assistite in deroga
all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Si era temuto che ciò si sarebbe tradotto
in una riduzione sproporzionata delle zone assistite delle regioni centrosettentrionale, riduzione peraltro più accentuata nel caso in cui la Regione
Sardegna fosse stata designata integralmente, come è effettivamente possibile
in base all'allegato V degli Orientamenti.
47. Nella carta notificata tutti i comuni della Sardegna sono in realtà proposti
almeno parzialmente e, in termini di copertura di popolazione, la proposta sarda
copre il 55,1% della popolazione regionale ammissibile ad aiuti di Stato a
finalità regionale (909 619 su 1 650 052 abitanti).
11
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II Commissione
48. L'Italia si è quindi avvalsa della flessibilità consentita dagli Orientamenti
2007-2013 per la selezione delle aree assistite in virtù dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), al fine di ottimizzare la scelta delle aree tenendo, pur
presente la copertura in termini di popolazione assegnatale.
49. Dato che le carte degli aiuti di Stato a finalità regionale relative al periodo
2007-2013 si basano su un approccio in termini di popolazione costruito
sull'ipotesi che vi sia un nesso tra la popolazione residente in una zona e le
attività economiche che ivi si svolgono, è stato richiesto alle autorità italiane di
dimostrare che per tutte le aree proposte, l'utilizzazione di sezioni di censimento
non mira a separare artificiosamente le aree industriali da quelle residenziali.
50. A tale fine le autorità italiane hanno fornito un indice di neutralità attestante che
il numero medio di posti di lavoro per abitante, calcolato per le aree proposte in
deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), (42%), può considerarsi in linea
con lo stesso indice calcolato per le regioni situate al di fuori delle aree ex
articolo 87, paragrafo 3, lettera a), (39,3%). Tale cifra mostra che le aree
proposte, globalmente prese, non si concentrano eccessivamente su posti di
lavoro né si concentrano indebitamente su aree industriali, caratterizzate da
un'elevata concentrazione di industrie e da una scarsa densità di popolazione.
51. Pertanto, la Commissione ritiene che l'utilizzazione delle sezioni di censimento
rientri nel margine di discrezionalità esplicitamente consentito agli Stati
membri dai nuovi Orientamenti per individuare e soddisfare i fabbisogni
nazionali di sviluppo regionale.
52. L'esame della carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale dimostra che
indubbiamente vi è una concentrazione sulle regioni più bisognose, come
indicato nella tabella seguente:
Tipo di regione
N. di
regioni
Popolazione
% copertura
della carta
% popolazione
italiana
Regioni a sviluppo
economico (punto 30. a)
degli Orientamenti)
1
909 619
4,6%
1,56%
Regioni che hanno un PIL
pro capite inferiore alla
media o un tasso di
disoccupazione superiore al
115% della media
nazionale (punto 30.c) degli
Orientamenti)
1
263 219
1,3%
0,45%
Isole o altre regioni
caratterizzate da un analogo
isolamento geografico
(punto 30.e) degli
Orientamenti)
1
5 749
0,03%
0,01%
12
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II Commissione
Regioni limitrofe ad una
regione ammissibile al
sostegno ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera a),
(punto 30. g) degli
Orientamenti)
5
500 258
2,53%
0,86%
Regioni che sono sottoposte
a considerevoli
cambiamenti strutturali
(punto 30. h) degli
Orientamenti)
8
435 265
2,20%
0,74%
Regioni ammissibili ai
supplementi di aiuto per le
PMI (punto 31 degli
Orientamenti)
6
165 919
0,84%
0,28%
Totale
22
2 280 029
11,54%
3,90%
53. Un'altra importante caratteristica della carta italiana proposta consiste nel fatto
che la stessa presenta un grado elevato di continuità con la carta precedente,
ossia quella in vigore per il periodo 2000-2006. Infatti, considerate
globalmente, le aree proposte coincidono per il 64% con quelle della carta
2000-2006 e certune sono esattamente le stesse, ridotte unicamente di
dimensione.
54. Questo considerevole grado di continuità si evince anche dal fatto che la
maggioranza delle aree designate beneficiano di atti di programmazione
economica di lungo termine, in particolare di patti territoriali e di contratti
d'area. Il carattere comune di questi diversi strumenti di programmazione
economica è costituito dall'obiettivo perseguito, ossia la promozione dello
sviluppo locale in ambito subregionale, e dal fatto che la loro applicazione si
limita a territori chiaramente circoscritti, interessati da gravi crisi occupazionali
al fine di realizzare un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove
iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione.
55. Gli Orientamenti 2007-2013 consentono espressamente agli Stati membri un
grado elevato di flessibilità ai fini dell'individuazione del loro fabbisogno di
sviluppo regionale, a condizione che siano rispettati i principi generali indicati
negli Orientamenti, ossia che l'aiuto si concentri sulle regioni più bisognose e
che siano soddisfatte le specifiche condizioni di ammissibilità richieste. La
Commissione ritiene che l'applicazione di un modello obiettivo concordato a
livello nazionale per individuare le regioni interessate, l'accordo politico interno
tra le regioni e il grado elevato di continuità con la carta precedente siano
aspetti positivi che facilitano la valutazione globale della carta. Ciononostante,
è comunque necessario verificare che le singole regioni proposte per la
copertura e le intensità di aiuto proposte soddisfino le condizioni stabilite negli
Orientamenti.
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II Commissione
3.4.2 Regioni designate a norma del punto 30.a) degli Orientamenti: regioni a
sviluppo economico
56. Il punto 25 degli Orientamenti stabilisce che le regioni a sviluppo economico
sono regioni12 che avevano un PIL pro capite inferiore al 75% su base UE-15
quando sono stati adottati gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale nel 1998 ma che, grazie al loro sviluppo economico, non soddisfano
più tale condizione su base UE-15. La regione NUTS-II ITG2 – Sardegna
soddisfa dette condizioni e l'intera regione Sardegna è quindi ammissibile ad
aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), per
l'intero periodo 2007-2013.
57. Le autorità italiane hanno notificato a norma del punto 30.a) degli Orientamenti
soltanto parte della Sardegna per l'intero periodo 2007-2013. La zona proposta
corrisponde al 55,1% della popolazione sarda; e dei 376 comuni situati in
Sardegna, 345 sono proposti integralmente e 31 sono proposti parzialmente,
utilizzando le sezioni di censimento come unità elementare. Le aree escluse
corrispondono per lo più ai principali centri di popolazione della Sardegna.
58. Per dimostrare che l'utilizzazione delle sezioni di censimento non interrompe
artificiosamente il nesso fra popolazione e occupazione, le autorità italiane
hanno presentato dati attestanti la neutralità della loro scelta. Gli indici forniti
dimostrano che la parte esclusa presenta un numero più elevato di posti di
lavoro per 100 abitanti (27,6) della media dell'intera Sardegna (26,4). Le
autorità italiane hanno spiegato che ciò rispecchia la situazione economica al
quanto particolare della Sardegna, dove una percentuale piuttosto elevata di
attività economica si svolge nei centri urbani, quanto meno espressa in termini
di numero di posti di lavoro.
59. Ciò considerato, la regione NUTS-II proposta soddisfa le condizioni di cui al
punto 25 degli Orientamenti. Di conseguenza, la zona designata ai sensi del
punto 30.a) degli Orientamenti può essere considerata una regione a sviluppo
economico ai sensi del punto 25 degli Orientamenti.
60. Conformemente al punto 47 degli Orientamenti, il massimale di aiuto a finalità
regionale non deve superare il 15% ESL. Questa percentuale viene ridotta
al 10% ESL per le regioni che superano il 100% della media del PIL pro capite
UE-25 e che hanno un tasso di disoccupazione inferiore alla media UE-25,
calcolata a livello NUTS-III (in base alle medie per gli ultimi tre anni,
utilizzando dati Eurostat).
61. I dati relativi alla disoccupazione e al PIL pro capite per la regione a sviluppo
economico proposta a un livello NUTS-III sono i seguenti:
Codice
NUTS
ITG2
12
Denominazione
Sardegna
Definite a livello NUTS livello II.
14
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PIL (SPA/ab)
Media 00-02
UE-25=100
Disoccupazione
Media 01-03
UE-25=100
82,7
202,8
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62. Inoltre, il punto 93 degli Orientamenti stabilisce che se le aree in questione
vengono proposte dallo Stato membro come ammissibili ad aiuti a finalità
regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per l'intero periodo
2007-2013, la riduzione delle intensità degli aiuti per le regioni a sviluppo
economico può avere luogo in due fasi. Una riduzione di almeno 10 punti
percentuali da netto a lordo si applicherà il 1º gennaio 2007, con una riduzione
finale che si applicherà entro il 1º gennaio 2011 per rispettare le nuove intensità
degli aiuti previste dagli Orientamenti. Le autorità italiane prevedono quindi
una riduzione di 10 punti percentuali da netto a lordo al 1º gennaio 2007 e una
riduzione finale alle nuove intensità di aiuto consentite in base agli
Orientamenti, come dimostrato dalla tabella seguente:
Codice
NUTS
Codice della
zona
Denominazione
ITG2
SARI.A25.04
Sardegna
Massimale di
aiuto (%) al
31.12.2006
Massimale di
aiuto (%)
all'1.1.2007
Massimale di
aiuto (%)
all'1.1.2011
35%
25%
15%
63. Le intensità di aiuto proposte per la Sardegna sono quindi conformi agli
Orientamenti.
3.4.3. Regioni designate a norma del punto 30.c) degli Orientamenti
64. A norma del punto 30.c) degli Orientamenti, gli Stati membri possono proporre
regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno
100 000 abitanti e che sono situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno
un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di
disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati
sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT).
65. Le autorità italiane hanno proposto una zona contigua per l'ammissibilità ad
aiuti regionali in base a detto punto (LABR.C15.04, Abruzzo 2 + Rieti). La
zona proposta è situata nelle seguenti regioni NUTS-III: ITF11 L'Aquila, ITF13
Pescara, ITF14 Chieti e ITE42 Rieti.
Codice
NUTS
Denominazione
PIL (SPA/ab)
Media 00-02
UE-25=100
Disoccupazione
Media 01-03
Nazionale=100
ITF11
L’Aquila
87,1
103,0
ITF13
Pescara
95,5
58,8
ITF14
Chieti
94,0
59,2
ITE42
Rieti
90,0
105,2
66. Dalla tabella si evince che la designazione dell'area proposta è conforme al
punto 30.c) degli Orientamenti. Inoltre, dato che la zona è ubicata in regioni
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NUTS-III con un PIL pro capite inferiore alla media UE-25, l'intensità di aiuto
proposta del 15% è conforme al punto 47 degli Orientamenti.
3.4.4 Regioni designate a norma del punto 30.e) degli Orientamenti
67. A norma del punto 30.e) degli Orientamenti, le isole e le altre regioni
caratterizzate da un analogo isolamento geografico che hanno un PIL pro capite
inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore
al 115% della media nazionale possono essere designate ai fini del sostegno
ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
68. Le autorità italiane hanno proposto una zona per l'ammissibilità ad aiuti di Stato
a finalità regionale in base a detto punto (ABR3.E15.AQ – Comune di Castel di
Sangro). La zona proposta è ubicata nella seguente regione NUTS-III: ITF11
L'Aquila.
Codice
NUTS
Denominazione
ITF11
L’Aquila
PIL (SPA/ab)
Media 00-02
UE-25=100
Disoccupazione
Media 01-03
Nazionale=100
87,1
103,0
69. Le autorità italiane hanno fornito prove dell'isolamento geografico di questo
comune, che è situato negli Appennini e che rappresenta il principale centro
dell'Alta Val di Sangro. Una catena di montagne, di altitudine elevata, separa
l'Alta Val di Sangro dal resto della regione NUTS II – Abruzzo e il comune
proposto si trova a una distanza superiore a 100 km dai principali centri urbani,
tra cui Chieti o L'Aquila. Pertanto, la designazione dell'area proposta è
conforme al punto 30.e) degli Orientamenti. Dato che la zona ha un PIL
inferiore alla media UE-25, anche l'intensità di aiuto proposta del 15% è
accettabile.
3.4.5 Regioni designate a norma del punto 30.g) degli Orientamenti
70.
A norma del punto 30.g) degli Orientamenti, le regioni NUTS-III o parti di
esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE possono essere designate ai fini del
sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
71.
Le autorità italiane hanno notificato cinque zone limitrofe a regioni ex
articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un massimale di aiuto del 15%.
Friuli Venezia Giulia
a)
Area situata nella regione NUTS-III ITD42 – Udine, limitrofa alla
regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) Slovenia (FVG1.G15.UD).
b)
Area situata nella regione NUTS-III ITD43 – Gorizia, limitrofa alla
regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) Slovenia (FVG2.G15.02).
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c)
II Commissione
Area situata nella regione NUTS-III ITD42 – Udine, limitrofa alla
regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) Slovenia. Questa zona
coincide interamente con la zona ammissibile a norma della deroga ex
articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel periodo 2000-2006. La Regione
Friuli Venezia Giulia, per ragioni di continuità delle sue politiche
regionali e industriali, ritiene necessario proporre integralmente la stessa
area (FVG3.G15.03).
Molise
d)
Area situata nelle regioni NUTS-III ITF21 – Isernia e ITF22 –
Campobasso, limitrofa alla regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a)
Basilicata (ITF 5); inoltre, queste regioni NUTS-III potrebbero essere
considerate preammissibili in base al loro PIL, che è inferiore alla media
UE-25. Quest'area coincide per il 97% con l'area ammissibile a norma
della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per il periodo
2000-2006 (MOL1.G15.02).
Lazio
e)
Area situata nelle regioni NUTS-III di ITE44 – Latina e ITE45 –
Frosinone con un PIL pro capite pari al 63,20% della media UE-25,
limitrofa alla regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) della
Campania (ITF3). Inoltre, Frosinone (ITE45) potrebbe essere considerata
preammissibile in base al suo PIL, che è inferiore alla media UE-25.
Quest'area coincide per il 53% con l'area ammissibile a norma della
deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per il periodo 2000-2006
(LAZ4.G15.02).
72. Conformemente al punto 48 degli Orientamenti, le regioni (corrispondenti al
livello NUTS-III o inferiore) limitrofe a una regione ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera a) selezionate dagli Stati membri per la copertura ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) sono sempre ammissibili con un'intensità
di aiuto pari al 15% ESL.
73. Tutte le zone designate a norma del punto 30.g) degli Orientamenti sono
effettivamente limitrofe a regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e quindi
la designazione delle suddette aree è conforme con le disposizioni del punto
30.g) degli Orientamenti; inoltre l'intensità di aiuto proposta del 15% è
conforme al punto 48 degli Orientamenti.
3.4.6 Regioni designate a norma del punto 30.h) degli Orientamenti
74. Conformemente al punto 30.h) degli Orientamenti, in casi debitamente
giustificati, gli Stati membri possono anche designare altre regioni che
costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 50 000
abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano
in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili. Spetterà agli Stati
membri, che desiderano avvalersi di questa possibilità, dimostrare che la
concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti nella regione
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interessata è giustificata, utilizzando indicatori economici riconosciuti e
raffronti con la situazione a livello comunitario.
75. Le autorità italiane hanno notificato otto regioni, che formano zone contigue
con una popolazione minima di almeno 50 000 abitanti, equivalente al 2,2%
della copertura in termini di popolazione della carta italiana e allo 0,74% della
popolazione italiana. Cinque di queste otto zone sono proposte con un'intensità
di aiuto del 10% e soltanto tre sono proposte con un'intensità di aiuto del 15%.
A sostegno delle scelte delle zone designate, le autorità italiane hanno fornito
una giustificazione dettagliata della designazione di ciascuna di dette zone,
utilizzando indicatori economici riconosciuti che sono brevemente riassunti
come segue:
L'area "Piemonte – Valle d'Aosta" – PIVA.H10.06
76. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 65 382 abitanti
comprendente un'area situata nelle seguenti regioni NUTS-III: ITC11 – Torino,
ITC12 – Vercelli, ITC13 – Biella, ITC14 – Verbano-Cusio-Ossola, ITC15 –
Novara, ITC20 – Valle d'Aosta. L'area corrisponde all'1,47% della popolazione
totale delle due regioni interessate (Piemonte e Valle d'Aosta).
77. Innanzi tutto, le autorità italiane spiegano che l'area è situata in zone collinari o
montane con una notevole carenza di infrastrutture di base ed è caratterizzata da
una forte specializzazione in pochi settori industriali maturi, in particolare nei
settori meccanico, elettromeccanico e tessile.
78. L'area proposta è parzialmente interessata dai "Patti territoriali del Cavanese"
(2000) e di "Verbano Cusio Ossola" (2002), che includono 26 comuni sui 79
comuni interessati dalla zonizzazione.
79. Le autorità italiane spiegano che, sebbene il PIL pro capite sia superiore alla
media UE-25 e il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media UE-25, l'area
è caratterizzata da un tasso di crescita inferiore alla crescita di altri paesi
europei e da una riduzione della produzione industriale, in particolare nel
settore meccanico.
80. Il declino della zona può essere dimostrato se si considera che il PIL pro capite
espresso in PPA per abitante è sceso notevolmente tra il 2000 e il 2003 in tutte
le NUTS-III di riferimento (Torino – 10,8 punti, Vercelli – 10,6, Biella – 9,3,
VCO – 7,2, Novara – 11, Aosta – 3,6).
81. Inoltre, le autorità italiane forniscono dati indicanti che alcuni dei più
importanti settori dell'economia regionale si trovano in grave crisi. Negli ultimi
dieci anni i settori meccanico, elettromeccanico e tessile hanno subito un forte
ridimensionamento. In particolare, la crisi in questi settori è evidente se si
considera che nell'area proposta 35 imprese, incluse 13 grandi imprese, sono in
crisi nei settori tessile e siderurgico.
18
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82. Le conseguenze del declino del settore manifatturiero sono state
particolarmente gravi nell'area designata, che ha subito una notevole perdita di
occupazione. Si è registrato un calo degli occupati nell'industria nei sistemi
locali del lavoro (SLL) rispettivamente del 18% (Ivrea), 15% (Biella), 10,4%
(Omegna), 9,9% (Borgosesia), 12,2% (Saint Vincent), 9,6% (Aosta).
83. Più specificamente, la zona è caratterizzata da una contrazione dell'occupazione
nel settore manifatturiero/tessile-laniero e nella produzione meccanicoelettronica nel periodo 2001-2004 nei SLL di riferimento compresa tra il 9,9% e
il 18%; il tasso di addetti coinvolti in crisi aziendali della zona è di 9,8 ogni
1 000 abitanti, contro un valore della NUTS II pari a 3,6 ogni 1 000 abitanti. Il
numero di lavoratori in mobilità nei sistemi locali del lavoro interessati tra
il 2001 e il 2006 è aumentato del 127,3% (1 113 unità) nella Regione Piemonte
e del 61,9% (218 unità) in Valle d'Aosta.
84. Le regioni stanno tentando di riconvertire l'economia dell'area proposta
passando dal settore manifatturiero al settore dei servizi e l'area è proposta al
fine di facilitare il passaggio di siffatti distretti industriali verso nuove realtà
economiche.
85. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane
abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per le regioni
Piemonte-Val d'Aosta di fatto soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli
Orientamenti. Anche l'intensità di aiuto proposta del 10% è conforme agli
Orientamenti.
L'area "Veneto – VEN1.H10.VE
86. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 50 070 abitanti
comprendente un'area situata nella NUTS-III ITD35 – Venezia. L'area proposta
era già ammissibile ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per il periodo
2000-2006. La Regione Veneto ritiene necessario, ai fini della continuità delle
proprie politiche di sostegno di tale area, riproporla integralmente, considerato
che il Patto territoriale dell'area centro sud della provincia di Venezia (2002)
interessa interamente l'area selezionata.
87. L'area è sottoposta a notevoli cambiamenti strutturali e quali indicatori del
disagio economico dell'area si riportano i seguenti dati.
88. Innanzi tutto, la variazione del valore aggiunto nel settore industriale è pari
a -2,9% nella NUTS-III contro un + 8,1% a livello della NUTS-II (1999-2003);
inoltre, il numero di addetti nell'area proposta è diminuito del 6,6% (da 13 274
a 12 404) nel periodo 2001-2005.
89. Le autorità italiane spiegano il declino dell'area imputandolo al fatto che
l'economia dipende in maniera considerevole da tre principali settori, più
precisamente dal settore chimico, da quello siderurgico e da quello petrolifero.
Ciò trova conferma anche guardando la distribuzione degli addetti in questi
settori rispetto al totale a livello NUTS-III; in quest'area infatti si trova il
64,1% del numero totale di addetti del settore chimico, il 26,5% del numero
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II Commissione
totale di addetti del settore petrolifero ed il 6,5% del numero totale degli addetti
del settore siderurgico.
90. Tutti e tre questi settori sono in declino. Infatti, il settore
metallurgico/siderurgico registra una contrazione del numero di unità locali
(-16,7%) e di addetti (- 22,5%) (2002-2005); il settore petrolifero registra un
calo del numero di unità locali (- 13,3%) (1999-2005) e il settore chimico un
calo sia delle unità locali (- 25%) che degli addetti (- 34,6%) (2000-2005).
91. Inoltre, un numero elevato di imprese in crisi appartiene a questi settori.
Nell'ambito dell'area in questione 3 imprese del settore petrolifero su 6 a livello
NUTS-III e 13 del settore chimico su 48 a livello NUTS-III sono in crisi. Di
conseguenza, la zona presenta sia un numero elevato di lavoratori in mobilità
per licenziamento (43,8% nel comune di Venezia rispetto al 23,8% a livello
della NUTS-III – 2000-2006) che un aumento del 91,3% a livello di NUTS-III
delle ore CIG (2000-2004).
92. Sotto il profilo demografico, le autorità italiane sottolineano che l'area è
caratterizzata da un processo di spopolamento con una cifra negativa (- 2,6%)
nel 2005, allorché a livello NUTS-II tale cifra è di 5,6%.
93. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane
abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per il Veneto di fatto
soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti. Anche
l'intensità di aiuto proposta del 10% è conforme agli Orientamenti.
L'area "Liguria" – LIG1.H10.02
94. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 50 155 abitanti
comprendente una zona ubicata nelle seguenti NUTS-III: ITC32 Savona e
ITC33 – Genova. L'area proposta coincide con l'area ammissibile ex
articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel periodo 2000-2006. La Regione Liguria
ritiene necessario, ai fini della continuità delle proprie politiche di sostegno,
riproporla integralmente, considerato anche che gli atti di programmazione
negoziata nel Patto territoriale Genova e Valli del Genovesato e nel Patto
territoriale Savona, entrambi del 2001, interessano integralmente la zona
selezionata.
95. Le autorità italiane spiegano il declino della zona innanzi tutto sulla base dei
dati relativi all'occupazione. Viene indicato che l'area è caratterizzata da una
variazione negativa del numero di addetti nel settore industriale (tra -7% e -9%
rispetto al - 6% a livello NUTS-II) nel periodo 1996-2000, nonché da un tasso
di disoccupazione giovanile più elevato di quello a livello NUTS-II (30,7%
contro 27,9% nel 2001) e da un tasso di disoccupazione femminile più elevato
rispetto a quello della NUTS-II (55,8% contro il 52,6% nel 2001). Infine, il
tasso di addetti nel settore industriale rispetto al totale degli addetti è sceso dal
22,4% nel 1996 al 19,6% nel 2001 e, allo stesso tempo, è aumentato il ricorso
alla CIG nelle NUTS-III interessate rispetto alla NUTS-II (+ 24%; 2006).
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II Commissione
96. Di conseguenza le autorità italiane sostengono che, in termini di mercato del
lavoro, la zona designata deve essere vista come una zona relativamente
sottosviluppata nell'ambito delle regioni NUTS-III di Genova e Savona.
97. A tale proposito si può aggiungere che la zona è colpita da altri fenomeni
demografici. Infatti, l'area registra uno spopolamento, con una diminuzione
del - 6,5% della popolazione (2001-2004). In secondo luogo, l'area è
caratterizzata da un indice di vecchiaia superiore a quello della NUTS-II
(303,65 rispetto a 239,70 – anno 2001) in forte aumento (+54,1% nel periodo
1991-2001) nonché da una percentuale di diplomati e di laureati inferiore
rispetto a quello della NUTS-II (25,6% contro 30,9% di diplomati e 4,3%
contro 8% di laureati).
98. Pertanto, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano debitamente
dimostrato che l'area proposta per la Liguria di fatto soddisfa le condizioni di
cui al punto 30.h) degli Orientamenti; inoltre l'intensità di aiuto proposta del
10% è conforme agli Orientamenti.
L'area "Emilia Romagna" – EMR.H10.02
99. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 50 001 abitanti
comprendente una zona ubicata nelle seguenti NUTS-III: ITD56 – Ferrara,
ITD57 – Ravenna.
100. L'area proposta coincide per gran parte (62%) con l'area ammissibile ex
articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel periodo 2000-2006. La Regione Emilia
Romagna ritiene necessario riproporre l'area ai fini della continuità delle
proprie politiche di supporto e tenuto conto di vari patti di programmazione
negoziata che interessano integralmente l'area.
101. Le autorità italiane giustificano la selezione dell'area adducendo al fatto che la
stessa presenta una crescita di sviluppo inferiore a quello della regione NUTSII sulla base dei dati relativi alla variazione del PIL pro capite per il periodo
1999-2004 rispetto ai livelli UE-15 e UE-25.
102. Le autorità italiane spiegano che l'area continua a registrare una minore
competitività rispetto alla dinamica regionale. Inoltre, negli ultimi anni e in
particolare a partire dal 2004, l'area è stata particolarmente colpita dalla crisi
dei settori industriali maturi a causa della sua forte specializzazione nelle
industrie chimica, tessile, meccanica e alimentare. La crisi di questi settori
maturi in declino è dimostrata dal tasso più elevato di fallimenti di imprese nel
2006 rispetto al livello NUTS-II (7,45% rispetto al 6,5%) e dalla chiusura di
grandi stabilimenti produttivi (ad esempio: Coopcostruttori, Akzo Nobel tra
altre 18 imprese nel periodo 2004-2006). Di conseguenza, l'area registra una
progressiva riduzione dell'occupazione e della produzione.
21
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II Commissione
103. In secondo luogo, all'interno dell'area proposta sono ubicate alcune delle più
importanti industrie che sono sottoposte a considerevoli cambiamenti
strutturali. Più dettagliatamente, le autorità italiane hanno spiegato che negli
ultimi quattro anni le seguenti imprese hanno ridotto il loro livello di
occupazione: Polimeri Europa del 36,6%, Borregard Italia del 42,8%, Cabot
Italiana del 15,2% e Degussa Italia del 26,3%.
104. Concludendo, la zona designata incontra una serie di difficoltà legate ad
un'eccessiva dipendenza da pochi settori in declino (in particolare i settori
chimico ed alimentare) e dette difficoltà ostano allo sviluppo regionale della
zona causandone peraltro un relativo spopolamento (-5,1% a Ferrara e -0,9% a
Ravenna nel periodo 1991-2001).
105. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane
abbiano debitamente dimostrato che la zona proposta per l'Emilia Romagna,
di fatto soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti. Anche
l'intensità di aiuto proposta del 10% è conforme agli Orientamenti.
L'area "Abruzzo 1" – ABR1.H15.TE
106. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 58 893 abitanti
comprendente un'area situata nella seguente NUTS-III: ITF12 - Teramo.
L'area selezionata comprende 15 comuni appartenenti al distretto industriale
"Vibrata-Tordino-Vomano13.
107. La zona proposta coincide per il 97% con quella ammissibile ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), nel periodo 2000-2006. La Regione Abruzzo ritiene
necessario ricandidare l'area ai fini della continuità delle sue politiche di
supporto. Inoltre, il Patto territoriale di Teramo (1999) e l'Accordo di
programma quadro infrastrutture industriali interessano 14 dei 17 comuni
dell'area proposta.
108. L'area potrebbe inoltre essere ammissibile sulla base del suo PIL pro capite,
che è inferiore alla media UE-25 (95%).
109. L'area proposta corrisponde ad un distretto industriale che è fortemente
caratterizzato dalla presenza di PMI attive nei settori tessile,
dell'abbigliamento, calzaturiero, dei mobili e meccanico, ossia settori
caratterizzati da un'intensità elevata di manodopera.
110. L'economia del distretto sta incontrando una grave crisi industriale e di
conseguenza nella zona sono in corso considerevoli cambiamenti strutturali.
La riduzione del livello di addetti in questi settori colpisce la zona: infatti il
numero di addetti occupati in questi settori nel 1991 ammontava al 60% di
detti settori al livello NUTS-III, percentuale che nel 2001 era scesa al 38,5%.
13
Delibera della Giunta regionale, in conformità ai parametri del D.M. dell’aprile 1993.
22
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II Commissione
111. Inoltre, le autorità italiane spiegano che l'area è stata gravemente colpita da un
numero elevato di crisi aziendali (58 PMI nel 2006) e, di conseguenza, da un
numero significativo di posti di lavoro coinvolti. La crisi ha colpito in
particolare i settori più importanti della zona, ossia i settori tessile,
dell'abbigliamento e calzaturiero. Infatti, nel 2006, a livello di NUTS-III, 11
(su un totale di 11) aziende hanno fatto ricorso alla CIG, 299 (su un totale
di 314) hanno fatto ricorso alla mobilità e 258 (su un totale di 304) alla
proroga della mobilità. Globalmente, la perdita di addetti nel distretto
industriale della provincia teramana è pari al 23% (anni 1995-2000).
112. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane
abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per l'Abruzzo di fatto
soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti. Anche
l'intensità di aiuto proposta del 15% è conforme agli Orientamenti.
L'area "Lazio 2" – LAZ2.H10.RM
113. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 51 931 abitanti,
comprendente un'area situata nella seguente NUTS-III: ITE43 - Roma.
114. L'area proposta coincide per il 91% con l'area ammissibile ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), nel periodo 2000-2006. La Regione Lazio ritiene
necessario riproporre l'area ai fini della continuità delle sue politiche di
supporto. Inoltre, il Patto territoriale delle Colline Romane (2002) riguarda la
totalità dell'area.
115. Le autorità italiane giustificano la candidatura dell'area principalmente sulla
base dei dati relativi all'occupazione. Esse spiegano infatti che nella zona
proposta il livello di occupazione, escluso il settore agricolo (2001), è
inferiore a quello rilevato a livello regionale (35,7% rispetto al 50,1%). In
secondo luogo, il valore aggiunto pro capite del SLL di Colleferro è pari a
11 916 euro rispetto a 24 286 euro della NUTS-II (2003) e il reddito
imponibile pro capite dell'area era di 6 907 euro contro un dato regionale pari
a 9 907 euro (-30,3% anno di riferimento 2000). Le autorità italiane inoltre
hanno fornito dati indicanti che i corsisti in cerca di prima occupazione o i
corsisti in cerca di nuova occupazione incontrano più difficoltà a trovare
siffatti impieghi che a livello NUTS II.
116. Concludendo, le autorità italiane sostengono che la situazione dell'area in
questione in termini di occupazione nonché la sua minore ricchezza in termini
di valore aggiunto pro capite o di reddito imponibile rispetto al livello
regionale, devono essere viste come riprova del fatto che si tratta di una zona
relativamente sottosviluppata all'interno della regione NUTS-III di Roma. A
ciò si può aggiungere che il livello di istruzione della popolazione dell'area
suddetta è senz'altro inferiore a quello rilevato a livello regionale: infatti,
nel 2001 la popolazione dell'area in possesso almeno del diploma di scuola
secondaria superiore era pari al 31,4% contro il 39,4% regionale.
23
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II Commissione
117. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane
abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per Lazio 2, di fatto
soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti. Anche
l'intensità di aiuto proposta del 10% è conforme agli Orientamenti.
L'area "Lazio 3" – LAZ3.H15.LT
118. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 58 671 abitanti
comprendente un'area situata nella seguente NUTS-III: ITE44 - Latina, poiché
tale area è sottoposta a considerevoli cambiamenti strutturali. L'area proposta
coincide per il 94% con quella ammissibile ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) nel periodo 2000-2006; il Lazio ritiene necessario ricandidare l'area,
ai fini della continuità delle sue politiche di supporto. Inoltre, il Patto
territoriale di Area Nord Pontina (2001) interessa la zona selezionata.
119. Le autorità italiane spiegano il declino dell'area innanzi tutto sulla base dei
dati relativi all'occupazione. Infatti, viene indicato che l'area ha un tasso di
occupazione nei settori industriali inferiore a quello del livello NUTS-II (45,2
contro 50,1 nel 2001). Le autorità italiane inoltre hanno fornito dati indicanti
che i corsisti in cerca di prima occupazione o di nuova occupazione
incontrano maggiori difficoltà a trovare siffatti impieghi che al livello NUTS
II.
120. A tale aspetto si può aggiungere che il valore aggiunto pro capite dell'area è
pari a 19 295 euro contro un valore regionale di 24 286 (2003) e che il reddito
imponibile pro capite dell'area nel 2000 era di 6 979 euro contro un dato
regionale pari a 9 907 euro.
121. Nell'area vi è anche un certo numero di imprese in crisi ed il numero degli
addetti delle imprese in crisi è superiore a quello della NUTS-II (5,8% rispetto
al 3,6% – 2005-2006).
122. In termini demografici, le autorità italiane aggiungono che nel 2001 la
popolazione dell'area in possesso almeno del diploma di scuola secondaria
superiore era del 29,5% contro il 39,4% a livello NUTS-II.
123. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane
abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per Lazio 3, di fatto
soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti; anche
l'intensità di aiuto proposta del 15% è conforme con il punto 47 degli
Orientamenti, in quanto il tasso di disoccupazione è superiore a quello
registrato a livello comunitario.
L'area "Lazio 5" – LAZ5.H10.FR
124. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 50 238 abitanti
comprendente un'area situata nella NUTS-III ITE45: Frosinone. L'area
proposta coincide per l'82% con quella ammissibile ex articolo 87,
paragrafo 3, lettera c) nel periodo 2000-2006; la Regione Lazio ritiene
necessario riproporre l'area ai fini della continuità delle sue politiche di
24
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II Commissione
supporto. Inoltre, il Patto territoriale di Frosinone (1999) riguarda 5 dei 7
comuni interessati.
125. L'area NUTS-III figura tra quelle che potrebbero essere ammissibili in quanto
registra un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 (93%) ed un tasso di
disoccupazione superiore alla media nazionale (135%). Le autorità italiane
propongono quest'area, affermando che la stessa è sottoposta a considerevoli
cambiamenti strutturali.
126. Le autorità italiane spiegano il declino dell'area innanzi tutto sulla base dei
dati relativi all'occupazione. Viene indicato che l'area ha un tasso di
occupazione nel settore industriale inferiore a quello del livello NUTS-II;
infatti il tasso di disoccupazione nell'intera NUTS III è pari al 139,6%; inoltre,
le autorità italiane hanno fornito dati indicanti che i corsisti in cerca di prima
occupazione o in cerca di nuova occupazione incontrano maggiori difficoltà a
trovare siffatti impieghi che al livello NUTS II. In secondo luogo, a livello di
NUTS-III, l'incidenza dei cassaintegrati sugli occupati è pari al 3,1% rispetto
allo 0,5% a livello NUTS-II (2005-2006).
127. A ciò si può aggiungere che il reddito imponibile pro capite nel 2000 nell'area
in questione era di 7 706 euro, contro un dato regionale pari a 9 907 euro.
128. Nell'area selezionata si registra un certo numero di imprese in crisi ed il
numero di addetti in seno ad imprese in crisi è superiore a quello rilevato al
livello NUTS-II (6,2% rispetto al 3,6% – 2005-2006).
129. Infine, per quanto concerne i dati demografici, nel 2001 la popolazione
dell'area in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore era
del 33,1% contro il 39,4% della NUTS-II.
130. La Commissione sulla base degli argomenti dettagliati forniti dalle autorità
italiane, testé riassunti, ritiene possibile considerare che la regione è
effettivamente sottoposta a considerevoli cambiamenti strutturali, ai sensi del
punto 30.h) degli Orientamenti. Anche l'intensità di aiuto proposta del 15% è
conforme agli Orientamenti.
3.4.7 Regioni designate a norma del punto 31 degli Orientamenti per
beneficiare di supplementi di aiuto unicamente per le PMI
131. Conformemente al punto 31 degli Orientamenti e per consentire agli Stati
membri maggiore flessibilità per far fronte a disparità regionali molto
localizzate, al di sotto del livello NUTS-III, gli Stati membri possono anche
individuare aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui sopra,
purché abbiano una popolazione minima di 20 000 abitanti. La Commissione
approverà in queste aree aiuti a finalità regionale unicamente a favore delle
PMI e verrà inoltre applicata la maggiorazione per le PMI. Spetterà agli Stati
membri dimostrare che le aree proposte hanno proporzionalmente un bisogno
maggiore di sviluppo economico rispetto ad altre aree di tale regione,
utilizzando indicatori economici riconosciuti come il PIL pro capite, il livello
di occupazione o di disoccupazione, indicatori relativi alla produttività locale
o alle qualificazioni professionali.
25
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II Commissione
132. Le autorità italiane hanno notificato sei aree e hanno fornito spiegazioni
dettagliate adducendo vari argomenti per dimostrare che tali aree soddisfano i
requisiti di cui al punto 31 degli Orientamenti, argomenti che sono riassunti
nella seguente sezione.
133. Nel Lazio è proposta la seguente area con un'intensità di aiuto del 15%, in
linea con gli Orientamenti:
•
“Lazio 6”(Viterbo) – LAZ6.Y15.VT. L'area è situata nella regione
NUTS-III: ITE41 – Viterbo.
134. Gli indicatori socioeconomici utilizzati dalle autorità italiane per dimostrare il
fabbisogno economico dell'area in questione nell'ambito della regione
interessata sono i seguenti: il tasso di disoccupazione dell'area è pari
al 115,6% del livello nazionale e il livello dell'occupazione extragricola è
inferiore a quello del livello NUTS-II (42,2% contro il 50,1%). In secondo
luogo, l'area è caratterizzata da un livello di istruzione inferiore rispetto a
quello del livello NUTS-II.
135. In Toscana, sono proposte le due aree seguenti con un'intensità di aiuto del
10%, in linea con gli Orientamenti:
•
Area “Toscana 1” – TOS1.Y10.PO. L'area è situata nella regione NUTSIII: ITE15 - Prato.
•
Area “Toscana 2” – TOS2.Y10.PI. L'area è situata nella regione NUTSIII ITE17 - Pisa.
136. Queste due aree sono situate all'interno della regione NUTS-II Toscana e sono
caratterizzate da una predominante presenza di settori in crisi: i settori tessile,
della concia e della lavorazione del cuoio. Le autorità italiane hanno fornito
dati indicanti che la percentuale di addetti nei settori in crisi è superiore in
queste aree a quella rilevata a livello NUTS-II. Inoltre, entrambe le aree sono
caratterizzate da una forte pressione migratoria; infatti a Prato, (Toscana 1) è
pari al 4,8% e, a Santacroce, (Toscana 2) è pari al 3,7% rispetto al 3,1% a
livello NUTS-II. Infine, entrambe le aree registrano una densità di addetti nei
settori in crisi superiore a quella rilevata a livello NUTS-II; infatti a Prato la
percentuale è pari al 29,6% e a Santacroce corrisponde al 41,6%, mentre a
livello NUTS-II equivale al 9,7%.
137. Le seguenti aree sono proposte con un'intensità di aiuto del 10%, in linea con
gli Orientamenti:
•
Area “Area “Umbria”- UMB1.Y10.02. È situata nelle seguenti regioni
NUTS-III: ITE21: Perugia, ITE22: Terni.
•
Area “Marche”- MAR1.Y10.AP. È situata nella regione NUTS-III ITE34
- Ascoli Piceno.
•
Area “Lazio 7”- LAZ7.Y10.RM. È situata nella regione NUTS-III ITE43
- Roma.
26
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138. Queste tre aree sono situate nell'Italia centrale. Le autorità italiane hanno
fornito dati indicanti che il tasso di disoccupazione è superiore nelle aree
selezionate rispetto a quello rilevato a livello NUTS-II e che la chiusura di
grandi imprese incide sull'economia di queste aree. Le aree in questione si
trovano quindi in una situazione di crisi industriale con conseguente riduzione
del numero di unità locali. Inoltre, nelle aree suddette i giovani in cerca di
prima occupazione incontrano notevoli difficoltà a trovare lavoro.
139. La Commissione ritiene che le aree proposte rispettino le condizioni di cui al
punto 31 degli Orientamenti e quindi autorizza l'aiuto regionale nell'ambito di
dette aree a favore di PMI, nonché le maggiorazioni per le PMI. Tuttavia, a
causa della potenziale distorsione della concorrenza derivante dagli effetti di
ricaduta nelle regioni circostanti più prospere, la Commissione non approverà
aiuti agli investimenti di grandi imprese in queste aree o aiuti agli investimenti
con spese ammissibili superiori a 25 milioni di euro.
3.4.8 Regioni selezionate per la soppressione graduale degli aiuti alle
esistenti regioni ex dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)
140. Conformemente al punto 95 degli Orientamenti, onde facilitare la transizione
di regioni che perderanno l'ammissibilità ad aiuti di Stato a finalità regionale
agli investimenti, gli Stati membri possono, in via eccezionale, individuare
ulteriori regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al 1º gennaio 2009.
141. Le 38 aree proposte rientrano nelle regioni NUTS-II di Valle d'Aosta,
Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Abruzzo, Lazio e Molise che erano ammissibili ad aiuti regionali a
norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE al
31 dicembre 2006.
142. Conformemente all'allegato V degli Orientamenti, la copertura aggiuntiva
transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato CE è pari al 5,6% della popolazione totale. Di conseguenza, la
copertura di popolazione proposta di 3 270 242 abitanti è accettabile in quanto
inferiore al plafond di 3 273 892 abitanti.
143. Conformemente al punto 95 degli Orientamenti, l'intensità di aiuto proposta
per la soppressione graduale degli aiuti alle regioni ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) non deve superare un'intensità di aiuto del 10%.
144. Di conseguenza, l'intensità massima di aiuto proposta del 10% per la
soppressione graduale degli aiuti alle regioni ex articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) del trattato CE dal 1º gennaio 2007 fino al 1º gennaio 2009 è
conforme al punto 95 degli Orientamenti.
3.5.
Disposizioni generali della carta
145. Conformemente al punto 49 degli Orientamenti, ad eccezione degli aiuti
concessi nel settore dei trasporti, tutti i succitati massimali di aiuto possono
essere maggiorati del 10% ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese e
27
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del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese. Tuttavia, a norma al
punto 67 degli Orientamenti, non sono autorizzate maggiorazioni a favore
delle PMI per progetti d'investimento con una spesa ammissibile superiore
a 50 milioni di euro.
146. Secondo l'analisi di cui sopra, i massimali di aiuto per gli aiuti di Stato a
finalità regionale notificati dall'Italia per il periodo 2007-2013 sono in linea
con le intensità massime d'aiuto autorizzate in base agli Orientamenti.
147. La Commissione fa presente che, ai sensi del punto 8 degli Orientamenti, dette
intensità massime di aiuto si applicano alla trasformazione e alla
commercializzazione dei prodotti agricoli, ma solo nella misura prevista dagli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo14 o da altri
orientamenti che li sostituiscano.
148. La Commissione prende atto dei seguenti impegni assunti dalle autorità
italiane nella notifica:
(a) le autorità italiane hanno confermato che soltanto le regioni indicate nella
carta degli aiuti di Stato a finalità regionale pubblicata dalla Commissione
conformemente alla presente notifica saranno ammissibili ad aiuti a
finalità regionale conformemente agli Orientamenti o a ogni altro
regolamento di esenzione per categoria rilevante per gli aiuti a finalità
regionale.
(b) Le autorità italiane hanno confermato che soltanto le piccole imprese che
svolgono attività economica nelle regioni indicate nella carta degli aiuti di
Stato a finalità regionale pubblicata dalla Commissione conformemente
alla presente notifica saranno ammissibili agli aiuti del tipo previsto alla
sezione 6 (punti 84-91) degli Orientamenti.
(c) Le autorità italiane hanno confermato che tutti i progetti di concessione di
aiuti a finalità regionale saranno comunicati alla Commissione ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a titolo o di regimi di aiuti o di
notifiche individuali, a meno che non si applichi un regolamento di
esenzione per categoria.
(d) Le autorità italiane hanno confermato che tutti gli aiuti agli investimenti a
finalità regionale rispetteranno i massimali relativi alle regioni interessate
di cui alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale pubblicata dalla
Commissione conformemente alla presente notifica.
(e) Le autorità italiane hanno confermato che per i grandi progetti
d’investimento i massimali relativi alle regioni interessate di cui alla carta
degli aiuti di Stato a finalità regionale pubblicata dalla Commissione
conformemente alla presente notifica verranno corretti secondo la formula
di cui al punto 67 degli Orientamenti.
14
GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2. Corrigendum GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.
28
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(f) Le autorità italiane hanno confermato che tutti i grandi progetti di
investimento, per i quali l'importo dell'aiuto proposto è superiore
all'importo massimo consentito che può ricevere un investimento con
spese ammissibili pari a 100 milioni di euro ai sensi della tabella di cui al
punto 67 degli Orientamenti, saranno notificati individualmente alla
Commissione.
4. DECISIONE
La Commissione ha pertanto deciso:
– di considerare la carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per
il periodo 2007-2013, quale figura nell'allegato, compatibile con il
trattato CE in quanto soddisfa le condizioni stabilite negli Orientamenti
in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013. Tale carta è valida dal
1º gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013;
– di riesaminare nel 2010 la posizione della regione a effetto statistico
ITF9 – Basilicata, conformemente alle condizioni indicate al punto 20
degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013;
– di pubblicare la carta quale figura nell'allegato alla presente decisione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo integrale della
presente lettera nella lingua facente fede sarà pubblicato sul sito
Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Eventuali richieste concernenti la presente lettera devono pervenire per lettera
raccomandata o fax al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Direzione Aiuti di Stato I
Protocollo Aiuti di Stato
B - 1049 Bruxelles
Fax: 0032.2.296 12 42
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione,
Per la Commissione
Neelie Kroes
Membro della Commissione
29
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ALLEGATO alla decisione sul caso N 324/07
Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013
(GU CE C 54, 4.3.2006, p. 13)
N 324/2007 – Italia – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
(Approvata dalla Commissione il 28.XI.2007)
NUTS II
- III
Massimale per gli aiuti a
finalità regionale agli
investimenti15 (applicabile
alle grandi imprese)
Denominazione
1. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013
1.1.200731.12.2010
1.1.201131.12.2013
ITF6
CALABRIA
40 %
30 %
ITF3
CAMPANIA
30 %
30 %
ITF4
PUGLIA
30 %
30 %
ITG1
SICILIA
30 %
30 %
2. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a) del trattato CE fino al 31.12.201016 (Regioni ad effetto
statistico)
ITF5
BASILICATA
1.1.200731.12.2010
1.1.201131.12.2013
30 %
20 %
3. Regioni ammissibili agli aiuti a favore delle regioni a sviluppo
economico a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
CE [Comuni (Sezioni di censimento)]17
ITG2
SARDEGNA: (tutti i comuni integralmente, ma
1.1.200731.12.2010
1.1.201131.12.2013
25 %
15 %
15
Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR tale massimale è
aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese
quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti
di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a
correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 20072013.
16
Questa regione sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con massimale
per il periodo 1.1.2011-31.12.2013 del 30% se la revisione, da effettuarsi nel 2010, dovesse dimostrare
che il PIL pro-capite della regione interessata é sceso sotto il 75% della media UE-25.
Nel testo che segue, ovunque è riportato il trattino di congiunzione fra sezioni di censimento si
intendono ammesse tutte le sezioni di censimento comprese nell’intervallo (ad esempio 3-5 significa: 3,
4 e 5).
17
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nei comuni qui riportati, solo le sezioni di
censimento sottoelencate)
ARBUS (15, 17-19, 21, 22, 24-28, 31-95); ASSEMINI (1, 35, 68, 136, 155, 230, 237, 239, 241-243, 258,
259, 266, 270, 272-301, 8888888); CAGLIARI (71, 90, 92, 103-105, 122, 130-138, 227, 229, 231-247,
265-267, 472, 480, 487-489, 500, 506, 511, 512, 516-520, 804-808, 811-814, 816, 817, 835, 875, 878,
892-912, 945-949, 969-973, 993, 994, 1021-1025, 1029, 1044, 1565, 1568, 1569, 1582, 1597, 1598,
1601, 1604-1609, 1611-1614, 1616, 1617); CAPOTERRA (11, 24, 27-29, 31-34, 36-40, 42, 43);
CARBONIA (31, 55, 143, 149, 150, 159, 160, 162, 164, 180-198, 200-242, 245-262, 264-274);
CARLOFORTE (1, 7, 18, 20-22, 28-45); ELMAS (6, 9, 12, 13, 16, 25-27, 29-31, 33, 34, 36, 37, 39-46);
GONNOSFANADIGA (1-11, 15-18, 21-24, 26-34, 36, 39-41, 8888888); GUSPINI (14, 16, 17, 19-33,
35-57); MARACALAGONIS (7-10, 12-15, 17, 18, 20-26, 28-41); MONSERRATO (1331, 1332, 1336,
1337, 1346, 1353, 1380, 1542-1546, 1556, 1558, 1559); QUARTU S. ELENA (28, 46, 47, 68, 70, 119,
120, 128, 151-155, 159-162, 168, 174, 175, 180); QUARTUCCIU (32, 37-39, 41, 45, 47, 48, 50, 51); S.
ANTIOCO (4, 5, 7, 8, 13, 25-31, 34, 36, 46-64, 66-70, 83-85); S. GIOVANNI SUERGIU (2, 12, 13, 2024, 26, 27, 39-43, 48-54); SELARGIUS (20, 33, 37-41); SETTIMO S. PIETRO (8); SINNAI (17-29);
VILLACIDRO (19, 22, 26-28, 30-43, 45-65); NUORO (49, 58, 63, 104, 105, 109, 280, 283, 311, 314,
319, 320, 323, 340, 376, 393-444); ORISTANO (82, 114, 150, 159, 175, 182, 235-240, 251-253, 255257, 260, 262, 306-320, 322-328, 334-338, 340-342, 344-358, 362-375, 378-380); SANTA GIUSTA (5,
8, 12-26, 28); ALGHERO (1, 4, 13, 50, 60-66, 72, 74, 124, 134-139, 165, 171, 176-178, 194, 198, 231,
247-250, 332, 343, 354, 356, 362, 363, 365, 368, 369, 371, 372, 384, 386, 389, 391, 397, 399-401, 403,
406-415, 418-420, 422, 425, 427-431, 441, 442, 444-487, 8888888); ARZACHENA (18-20, 23-35, 3743, 48-50, 52-67, 69-97, 99-107, 110-119); LA MADDALENA (1, 2, 11, 15, 24-28, 30, 31, 35, 37-42,
62-67, 90, 92, 97, 100, 102-112, 114-116, 119-122, 126-176, 8888888); OLBIA (1, 25, 27-29, 52, 130,
148, 267, 270, 271, 275, 277-279, 281, 282, 470, 471, 478, 479, 481, 482, 587, 593-596, 690, 768, 769,
774, 779, 781-790, 793, 794, 801-803, 812-819, 821, 825-828, 830-835, 849, 851-864, 871, 872, 874,
880, 881, 884-890, 892-899, 901-903, 907, 908, 910-912, 914-1042, 1045-1052); OSSI (13-17, 19);
PORTOTORRES (1, 24-26, 29, 37-75); SASSARI (196, 198, 199, 202-208, 606, 607, 620-623, 658,
663, 681, 683, 692-694, 696-701, 703-708, 711-713, 715, 717-719, 733, 735, 756, 758-761, 782-792,
821, 822, 824-828, 830, 835, 836, 839, 841-847, 850-853, 855-858, 861, 862, 870, 871, 873-876, 879,
880, 884-890, 892, 893, 895, 896, 898, 899, 901-908, 910-920, 922, 924, 926, 927, 930-935, 937-988);
SENNORI (13-20); SORSO (22-24, 42-45, 51, 56-63, 67).
4. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 ad un
massimale d'aiuto del 15% [Comuni (Sezioni di censimento)]
FVG1.G15.UD
ITD42
UDINE
AMARO; AMPEZZO; ARTA TERME; BUIA (7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32); CAVAZZO
CARNICO; CERCIVENTO; CHIUSAFORTE; FORNI AVOLTRI; FORNI DI SOPRA; MAJANO;
MOGGIO UDINESE; OSOPPO; OVARO; PALUZZA; PONTEBBA; RAVASCLETTO; SAURIS;
SUTRIO; TARVISIO; TOLMEZZO (3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44); TRASAGHIS; VENZONE; VILLA
SANTINA; ZUGLIO.
FVG2.G15.02
ITD42
UDINE
CHIOPRIS-VISCONE; CIVIDALE DEL FRIULI (9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83,
91); CORNO DI ROSAZZO; MANZANO; MOIMACCO; PREPOTTO; SAN GIOVANNI AL
NATISONE; SAN PIETRO AL NATISONE.
ITD43
GORIZIA
MEDEA; ROMANS D'ISONZO; VILLESSE.
FVG3.G15.03
ITD42
UDINE
CERVIGNANO DEL FRIULI (Area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno);
LIGNANO SABBIADORO; MARANO LAGUNARE; SAN GIORGIO DI NOGARO; TORVISCOSA.
ITD43
GORIZIA
31
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
DOBERDO' DEL LAGO; GORIZIA (Circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna);
GRADO (l’intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione
di Fossalon); MONFALCONE (l’intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio
marittimo, escluso il comune catastale di S.Polo); RONCHI DEI LEGIONARI; SAGRADO;
SAVOGNA D'ISONZO; STARANZANO.
ITD44
TRIESTE
DUINO-AURISINA (Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana,
Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo,); MONRUPINO (Area ricompresa
nell'Autoporto di Fernetti); MUGGIA; SAN DORLIGO DELLA VALLE (Area ricompresa nella Zona
di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"); SGONICO; TRIESTE (Circoscrizioni di Altipiano Est,
Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di
Trieste – per la parte eccedente a quella dell’area portuale di Trieste ).
LAZ3.H15.LT
ITE44
LATINA
APRILIA (136-138, 141, 148, 172-174, 176, 177, 190-194, 202, 203, 205, 207, 209-211, 213-225, 227,
228, 254-262, 264, 283, 284, 302-304, 309, 311, 313, 316-322, 348-350, 358, 364, 371, 373, 375-378,
380, 381, 384, 388, 392, 399, 405); CISTERNA DI LATINA (43-45, 52, 78, 79, 82, 86, 87, 92, 104,
105, 107, 116, 117, 119-124, 129, 131-133, 135-148, 152-154, 164, 165, 167-170, 172, 173); LATINA
(139, 156, 352, 353, 355-358, 360-363, 365, 366, 368, 371-376, 388-390, 395-398, 402-417, 421, 426,
427, 431-433, 442-444, 513, 515, 516, 524-528, 532, 533, 545-547, 612, 627, 629-631, 633, 637, 646654, 730, 738, 741-743, 746-748, 750-754, 759, 770, 772, 773, 789, 800, 801, 808, 811-820, 822, 824826, 828-830, 832-836, 841, 866, 867, 921, 925, 932, 940, 943, 946, 947, 949-951, 969, 971, 975, 980983, 1014, 1090, 1091, 1093, 1110, 1111, 1115, 1116, 1120, 1131, 1135, 1139, 1182, 1186-1188, 1194);
PONTINIA (15, 20-22, 24-33, 40, 41, 48-50, 54, 55, 58-62, 64, 66-68, 70, 72); SERMONETA; SEZZE
(19-21, 35, 38, 73-78, 106, 109-114, 137-143, 146, 149, 154-158, 160-164, 166-170).
LAZ4.G15.02
ITE44
LATINA
CASTELFORTE; FORMIA (1-11, 21-30, 33-54, 56, 69-71, 75-79, 83-87, 90-93, 95-98, 116-118, 120131, 138-140, 143, 146-150, 152-157, 162, 164, 167, 173, 174, 178-182, 190-194, 204-249, 252-254,
256, 297, 313, 319, 332, 334, 336, 337, 342-344, 349, 353, 354, 366, 368, 370, 372, 376, 379, 382, 384);
GAETA (1-3, 5-9, 12-14, 19-21, 23-27, 31, 32, 36, 40, 46, 47, 52, 53, 56-60, 63, 64, 69, 70, 73-82, 84);
MINTURNO; PONZA; SANTI COSMA E DAMIANO; SPIGNO SATURNIA; VENTOTENE.
ITE45
FROSINONE
AQUINO (1, 4, 19, 24, 25, 26, 30); CASSINO (99, 102, 154, 161, 165, 167, 168, 170, 171, 185-189,
197, 199, 200, 204, 207, 208, 221, 223, 224, 226, 228-230, 233, 234, 238, 242-250, 254, 279, 353, 354,
403, 407, 409-411, 413-415, 417, 418, 431, 432, 434-460, 462-468, 470, 471, 474, 478, 482-484, 490,
494, 498, 500, 501, 509, 511, 512, 514-524, 526-532, 535, 537, 539, 540, 542-546, 548, 549, 551-554,
587-598, 602-605, 607, 608, 610-615, 620-623, 626-638, 642, 645, 651, 653-668, 671, 673-675, 678,
681-683, 690-703, 720, 723-726, 728-731, 737-739, 750-752, 754-759, 761-763, 766-770, 773, 775,
777-779); CASTROCIELO (17, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 45, 46, 51); COLFELICE (9, 14-16, 18-22, 24,
25); CORENO AUSONIO; PIEDIMONTE SAN GERMANO; PIGNATARO INTERAMNA;
ROCCASECCA (6, 15, 18-20, 65, 98, 100); SAN GIORGIO A LIRI (1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 22,
24-32, 34); VALLEMAIO; VILLA SANTA LUCIA.
LAZ5.H15.FR
ITE45
FROSINONE
ANAGNI (12, 13, 30, 31, 33, 38-43, 48-51, 54, 55, 57-59, 64-66, 68-70, 72, 74-82, 86-90, 92, 94, 96104, 106-112, 114-120, 122-124, 126-134, 137-174, 192, 196, 200, 201, 204, 205, 207, 209, 211-215,
217, 218, 221, 224-241, 243); CECCANO (82, 83, 88, 89, 91-101, 105, 106, 108-123, 160-183, 185,
188-191, 219-226, 232, 234, 235, 298); FERENTINO (21, 22, 25-27, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 59,
65, 67, 70, 86-95, 98, 102-105, 108, 109, 113, 114, 116-118, 120, 122, 123, 125, 129, 140, 143-149, 152154, 156, 158, 160-163); FIUGGI; FROSINONE (26, 47-61, 94-109, 112, 174-184, 195-199, 208, 210,
212, 217, 258, 272-279, 282, 303, 305-309, 320, 321, 325-329, 332, 333, 337-339, 344, 345, 347);
PATRICA (8, 9, 14, 20, 22, 24, 33, 34, 39, 40); SUPINO (8, 17, 20).
LABR.C15.04
32
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ITE42
RIETI
ACCUMOLI; AMATRICE; ANTRODOCO; BORBONA; BORGO VELINO; BORGOROSE;
CANTALICE; CASTEL SANT'ANGELO; CITTADUCALE; CITTAREALE; COLLALTO SABINO;
COLLEGIOVE; FIAMIGNANO; LEONESSA; MICIGLIANO; NESPOLO; PESCOROCCHIANO;
PETRELLA SALTO; POSTA; RIETI (154, 202, 211, 212, 217-243, 247, 248, 250-266, 282-284, 291,
293, 295-297, 299, 301-305, 327, 328, 334, 349, 361-367, 369, 373, 375, 402-404, 406-415, 418, 420426, 428, 429, 435, 436, 439-443, 450, 454, 458, 460, 465, 480, 482, 483, 487, 492, 493, 503, 506, 515);
TURANIA.
ITF11
L'AQUILA
AIELLI; AVEZZANO (252, 256, 269, 270, 282, 304-307, 335, 339, 342, 344, 345, 353-355, 361-364,
379, 380, 390, 391, 393-397, 400-404, 412, 413, 425, 427, 465, 468, 470, 472, 474, 486, 488-494, 497,
499, 500, 503-506, 508, 510-512, 514-516, 518-522, 524-526); BARETE; BARISCIANO; CAGNANO
AMITERNO; CANISTRO; CARSOLI; CELANO (16-20, 23, 25-33); CIVITA D'ANTINO;
CIVITELLA ROVETO; COCULLO (6); COLLELONGO; CORFINIO; FAGNANO ALTO (1-5, 7, 10,
15, 17-20); FONTECCHIO; FOSSA; GIOIA DEI MARSI; GORIANO SICOLI; L'AQUILA (103, 216,
367, 369, 370, 372, 373, 375, 378, 382-384, 505, 514, 567-583, 587, 607-618, 624-630, 682, 691, 697,
700, 708-710, 712, 713, 715, 719, 722, 732-734, 751, 764-766, 768-771, 773-777, 779, 784, 798, 804,
808, 836, 845, 846, 851-853); LECCE NEI MARSI (3, 10, 17); LUCO DEI MARSI (1-7, 12-14,17,18,
22); LUCOLI; MAGLIANO DE' MARSI; MASSA D'ALBE; MORINO; OCRE; ORICOLA; ORTONA
DEI MARSI; ORTUCCHIO; PERETO; PESCINA (1-3, 5-7, 16, 18, 20, 23-27); PIZZOLI (1, 2, 5, 6, 9,
13, 15-17, 19-21, 24, 25); POGGIO PICENZE; PRATOLA PELIGNA; PREZZA; RAIANO; SAN
BENEDETTO DEI MARSI (1-4, 7, 10-12); SAN DEMETRIO NE' VESTINI; SAN VINCENZO
VALLE ROVETO (2-4, 12, 26, 28, 29); SANTE MARIE; SANT'EUSANIO FORCONESE; SCOPPITO
(3, 4, 8-19, 30-34, 36-38, 40, 42-50); SCURCOLA MARSICANA; SULMONA (22, 26-28, 43, 44, 93,
94, 103, 104, 106-108, 111, 142-146, 150, 152, 154-157, 161-165); TORNIMPARTE; TRASACCO (1,
2, 4-8, 10, 14-16, 18-21); VITTORITO; TAGLIACOZZO (12, 14-22, 24, 56, 59-62, 64-66, 68, 69, 76,
81, 82).
ITF13
PESCARA
ALANNO (10, 34); BOLOGNANO (2, 4, 5, 13, 14); BUSSI SUL TIRINO; CAPPELLE SUL TAVO
(8); CASTIGLIONE A CASAURIA (2, 6, 12); CEPAGATTI (14, 23, 24); CITTA'SANT'ANGELO (50,
67); COLLECORVINO (2-4, 13, 15-18, 20, 28, 30, 36, 38, 39, 42); LORETO APRUTINO (28, 33, 34,
39); MANOPPELLO (7, 10, 18); MOSCUFO (5-7, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 30, 32, 34, 35); PENNE (11,
12, 26, 34, 55); PESCARA (461-463); PIANELLA (6, 9, 11, 13); POPOLI; ROSCIANO; SAN
VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (3-5, 15, 16); SCAFA; SPOLTORE (86, 87, 110); TOCCO
DA CASAURIA; TORRE DE' PASSERI (3, 5); TURRIVALIGNANI.
ITF14
CHIETI
ARIELLI; ATESSA (12, 16-28, 30-44, 58, 61, 62, 64-68, 71, 73, 74, 80, 83-89, 91-93); CANOSA
SANNITA (1-3, 5, 6); CASACANDITELLA; CASALBORDINO (25, 27); CASALINCONTRADA;
CASTEL FRENTANO (10, 11, 13-15, 17-19, 25, 27-29); CHIETI (284, 289-344, 443, 556-576, 600,
619, 621, 653, 654, 656, 675-678); CRECCHIO (1, 2, 5, 9-11, 13-15, 17, 20, 23, 25, 27-29, 31, 37, 39,
40); CUPELLO; DOGLIOLA; FARA SAN MARTINO; FILETTO; FRESAGRANDINARIA; GISSI
(24, 25, 28, 30, 31, 36, 41-49); GUARDIAGRELE (22, 23, 30-32, 36-39, 41, 47, 56, 60, 61, 63, 65, 67);
LANCIANO (54, 127-129, 131, 134-136, 139-141, 143, 145, 147, 148, 151, 213, 221, 223-228);
LENTELLA; MONTEODORISIO; MOZZAGROGNA; ORSOGNA; ORTONA (269, 270, 277-280,
282-299, 348, 350, 351, 388, 392, 393, 404-408, 418-420, 422); PAGLIETA; PALOMBARO (15, 1921); PENNAPIEDIMONTE (3-7, 12, 17, 18); POGGIOFIORITO; PRETORO (1-4, 7, 12, 18); RAPINO;
ROCCAMONTEPIANO; SAN GIOVANNI TEATINO (13-15, 21-23); SAN MARTINO SULLA
MARRUCINA; SAN SALVO (20-30, 39-43); SCERNI (6, 7, 15, 20, 23, 25, 26); VACRI; VASTO (122,
131, 136, 137, 170-173, 183, 184, 194-196, 198, 204-209, 219); VILLAMAGNA.
ABR1.H15.TE
ITF12
TERAMO
ANCARANO; SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA; COLONNELLA (3, 5, 21, 25); CONTROGUERRA
(3, 10-12, 15, 16, 18); CORROPOLI (7-13, 16-19, 21, 22, 25-28, 30, 31, 33-36, 39-41); NERETO (1-7,
9, 10); SANT'OMERO; TORTORETO (29); BELLANTE (1, 2, 12-15, 17, 27, 30, 37-43, 50, 52-55, 59,
64); MOSCIANO SANT'ANGELO (1-15, 23, 25, 27, 41, 50, 54-57, 59, 61, 62, 68, 70, 74, 76-79, 86,
87, 93, 94, 96-99, 101-105, 108); CASTELLALTO (1, 4, 6-12, 16-18, 21, 24, 27-29, 34, 35, 40, 50);
GIULIANOVA (20, 21, 28, 43, 49); MORRO D'ORO (1-11, 13-19, 22, 25, 26, 28, 31-34);
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
NOTARESCO (1-6, 12-25, 29-32, 34-36, 38-40); ATRI (51, 53); PINETO (33, 40); ROSETO DEGLI
ABRUZZI (16, 17, 19-21, 23, 27, 62, 63, 65, 71, 73-75).
ABR3.E15.AQ
ITF11
L'AQUILA
CASTEL DI SANGRO.
MOL1.G15.02
ITF21
ISERNIA
ACQUAVIVA D'ISERNIA; AGNONE (7, 17-19, 21-27, 29-37, 39, 40, 42-51); BAGNOLI DEL
TRIGNO (1-4, 6, 12); BELMONTE DEL SANNIO; CANTALUPO NEL SANNIO; CAPRACOTTA;
CAROVILLI; CARPINONE; CASTEL DEL GIUDICE; CASTEL SAN VINCENZO;
CASTELPETROSO; CASTELPIZZUTO; CASTELVERRINO; CERRO AL VOLTURNO (2, 3, 5, 7, 8,
19, 22); CHIAUCI; CIVITANOVA DEL SANNIO; COLLI A VOLTURNO; CONCA CASALE;
FILIGNANO; FORLI' DEL SANNIO; FORNELLI (14-16, 18-20, 22, 24, 25); FROSOLONE (1, 2, 5, 7,
11, 12, 14, 17-22, 24, 25, 28, 29, 31, 34-37); ISERNIA (1-3, 5, 41, 46, 47, 51, 52, 57, 59, 66-68, 72-74,
81, 90, 91, 103, 110, 113-115, 117, 119, 121, 153, 155, 156, 158, 161-165, 169, 171, 172, 174, 175, 192,
193, 196-198, 202, 203, 213, 218-220, 222-230, 232-236); LONGANO; MACCHIA D'ISERNIA;
MACCHIAGODENA; MIRANDA; MONTAQUILA; MONTENERO VAL COCCHIARA (1, 2, 6, 7);
MONTERODUNI; PESCHE; PESCOLANCIANO; PESCOPENNATARO; PETTORANELLO DEL
MOLISE; PIETRABBONDANTE; PIZZONE; POGGIO SANNITA; POZZILLI; RIONERO
SANNITICO; ROCCAMANDOLFI; ROCCASICURA; ROCCHETTA A VOLTURNO; SAN PIETRO
AVELLANA; SANTA MARIA DEL MOLISE; SANT'AGAPITO; SANT'ANGELO DEL PESCO;
SANT'ELENA SANNITA; SCAPOLI; SESSANO DEL MOLISE; SESTO CAMPANO (2, 3, 6-8, 1014, 16, 18-22); VASTOGIRARDI; VENAFRO (12, 15-17, 20-26, 28-33, 8888888).
ITF22
CAMPOBASSO
ACQUAVIVA COLLECROCE; BARANELLO (18-27, 34-37, 39, 42); BOJANO (10-14, 17-21, 23-25,
27, 28, 32-40, 43, 44); BONEFRO; BUSSO (1-3, 6-13); CAMPOBASSO (1, 48, 51, 53, 54, 83-87, 105,
107, 108, 111, 112, 154-156, 159, 161, 162, 164, 165, 183, 200, 201, 212, 213, 215, 218, 221, 229, 232,
233, 235, 237, 238, 240, 242-248, 251, 252, 254-256, 258-263, 265, 267-269, 275-281, 285-287, 289,
291, 293, 298, 300, 302-307, 313, 316, 317, 322, 323, 326, 335, 337-341, 347, 350-352, 354, 355, 358,
359, 361-363, 369, 375, 376, 380-384, 386-391, 394-396, 399-401, 404-406, 416, 418);
CAMPOCHIARO; CAMPODIPIETRA (8, 9, 16, 20, 21, 26-28); CAMPOLIETO; CAMPOMARINO;
CASACALENDA; CASALCIPRANO (1, 5, 10); CASTELBOTTACCIO; CASTELLINO DEL
BIFERNO; CASTELMAURO; CASTROPIGNANO (7-9, 11, 14); CERCEMAGGIORE (1-5, 7-11, 13,
16-18, 20-23, 31-33, 35-37, 39, 41-46, 48-52, 62-66, 68, 69); CERCEPICCOLA;
CIVITACAMPOMARANO; COLLE D'ANCHISE (2-4, 13, 18-21); COLLETORTO; DURONIA (1-10,
13, 22, 24, 25, 27); FERRAZZANO (1, 2, 8, 9, 12, 14, 15); FOSSALTO (2, 10-13, 16, 17, 20, 21);
GAMBATESA; GILDONE (5, 6, 10-14, 17, 20-22, 24, 26, 27, 29); GUARDIALFIERA;
GUARDIAREGIA; GUGLIONESI (11, 16, 19-23, 25, 27-36); JELSI (12, 15-17, 19, 20); LARINO;
LIMOSANO; LUCITO; LUPARA; MACCHIA VALFORTORE; MAFALDA; MATRICE (3, 5, 6, 11,
13, 14); MIRABELLO SANNITICO; MOLISE; MONACILIONI; MONTAGANO (5, 6, 8, 9);
MONTECILFONE; MONTEFALCONE NEL SANNIO; MONTELONGO; MONTEMITRO;
MONTENERO DI BISACCIA (15, 24, 25, 27-32, 34, 36-53, 55, 56); MONTORIO NEI FRENTANI;
MORRONE DEL SANNIO; ORATINO (5, 11-13); PALATA; PETACCIATO; PETRELLA
TIFERNINA; PIETRACATELLA; PIETRACUPA; PORTOCANNONE; PROVVIDENTI; RICCIA
(15, 17-23, 44-47, 49-52, 54-58); RIPABOTTONI; RIPALIMOSANI (3-6, 10, 11, 13-16);
ROCCAVIVARA; ROTELLO; SALCITO (8, 9, 12, 13); SAN BIASE; SAN FELICE DEL MOLISE (5,
6, 9, 10, 14-16, 19, 21, 22); SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI; SAN GIOVANNI IN GALDO;
SAN GIULIANO DEL SANNIO; SAN GIULIANO DI PUGLIA; SAN MARTINO IN PENSILIS (3,
12, 14-17, 19-31); SAN MASSIMO; SAN POLO MATESE; SANTA CROCE DI MAGLIANO;
SANT'ANGELO LIMOSANO; SANT'ELIA A PIANISI; SEPINO; SPINETE (11-16, 22); TAVENNA
(8, 10); TERMOLI (1, 2, 4-6, 23, 26-29, 41-48, 50); TORELLA DEL SANNIO (2, 5-7, 11, 14, 15);
TORO; TRIVENTO (4, 12, 14, 21, 23-25, 31-37, 46, 48, 49, 55, 68-70, 73, 74, 84, 86, 88); TUFARA;
URURI; VINCHIATURO (5, 7-14).
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
5. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 ad un
massimale d'aiuto del 10% [Comuni (Sezioni di censimento)]
PIVA.H10.06
ITC11
TORINO
ALBIANO D'IVREA (1, 4, 5, 8, 9); BANCHETTE (1, 2, 7, 10); BOLLENGO (2, 15, 18);
BORGOFRANCO D'IVREA (8, 12-15, 22, 23); BUROLO (4, 6, 7, 9); CAREMA (3, 4, 9);
COLLERETTO GIACOSA (3, 4); IVREA (12, 27, 28, 31, 51-60, 67, 71, 73, 74, 76, 79); LORANZE'
(4); MERCENASCO (2, 5); MONTALTO DORA (2, 3, 8); PAVONE CANAVESE (11); QUASSOLO
(2); ROMANO CANAVESE (2, 10, 12); SALERANO CANAVESE (3); SAMONE; SCARMAGNO (4,
10); SETTIMO VITTONE (1, 2, 4-8, 13, 16, 18, 19); STRAMBINO (5, 6, 9, 11, 12, 14-18, 21).
ITC12
VERCELLI
BORGOSESIA (5, 12, 16, 20-25, 28, 42-45, 51-53, 62, 64-67, 70, 72, 73); GATTINARA (9, 25, 41, 45,
46, 48, 49, 52, 53, 55-57); GUARDABOSONE (4); SERRAVALLE SESIA (4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 20,
21); VALDUGGIA (1, 2, 10, 21-23, 30, 38, 40); VARALLO (34-38, 69, 72, 74, 79, 95, 99, 100, 102104); BREIA (2, 7, 9); CELLIO (14, 16-18, 23, 24).
ITC13
BIELLA
ANDORNO MICCA (1, 5, 7, 8, 15); BIELLA (54, 55, 86, 88, 92, 142, 143, 145, 146, 185-188, 255,
256, 276, 277, 279, 337, 345, 347, 348, 370, 372, 373, 450, 452, 458, 460, 465, 469); CERRETO
CASTELLO (1, 3, 5, 6, 7); CERRIONE (18-20, 23, 30); COGGIOLA (2, 4); COSSATO (27, 28, 31-39,
46); CREVACUORE; GAGLIANICO (5, 6, 8, 9, 11); LESSONA (4); MONGRANDO (6, 25);
OCCHIEPPO INFERIORE (14); OCCHIEPPO SUPERIORE (12); POLLONE (2, 7, 8, 15, 16, 18, 20);
PONDERANO (1, 2, 11); PRAY (1, 3, 6-8, 10-16); QUAREGNA (2-4, 6-8); SAGLIANO MICCA (1, 3,
4, 6, 7, 14, 16, 18); SANDIGLIANO (17); STRONA; TOLLEGNO (1, 8, 13-15); TRIVERO (2, 7-12,
29, 31, 32); VALDENGO (9-11, 14, 17, 19-21, 25); VALLE MOSSO (1, 5, 7-14, 19, 23, 25, 26);
VERRONE (2, 5, 8-12, 14, 15); VIGLIANO BIELLESE (1-3, 8, 13, 15-18, 26-28, 31, 32).
ITC14
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
CASALE CORTE CERRO (6, 8); GRAVELLONA TOCE (3, 11-13, 15-18); NONIO (5, 7, 9);
OMEGNA (12, 13, 16, 22, 23, 37, 38).
ITC15
NOVARA
GRIGNASCO (6, 8, 11, 22, 25, 26, 29); GHEMME (3, 6, 14, 16); PRATO SESIA (3, 11, 12, 14);
ROMAGNANO SESIA (4, 7, 9, 11, 15-19).
ITC20
AOSTA
AOSTA (80, 82, 83, 86, 87, 120-122, 124, 133, 134,199, 204, 208, 250, 271); ARNAD (1-5, 10, 11, 1315, 17); BARD; BRISSOGNE; CHAMPDEPRAZ (2, 6, 12-16, 18, 19, 21, 22, 24-26, 28, 32-37);
CHÂTILLON (5, 16, 17, 20, 30, 33, 34, 38); DONNAS (8-11, 13, 14, 25, 27, 28, 30, 32-35, 38-40, 42);
FÉNIS (15-21); HÔNE (2); ISSIME (2, 3, 7-11); ISSOGNE (1, 4-6, 8, 12-16, 19, 20); POLLEIN (11-18,
20); PONT-SAINT-MARTIN (5, 6, 11, 22); SAINT-MARCEL (13, 15); VERRÈS (3, 10, 15, 20, 30).
LIG1.H10.02
ITC32
SAVONA
ALTARE; CAIRO MONTENOTTE (14, 15, 18, 19, 23-31, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 46-50, 52-54, 5762,68-79, 81, 82, 84-87); CARCARE; CENGIO; MILLESIMO; PONTINVREA; ROCCAVIGNALE;
SASSELLO.
ITC33
GENOVA
GENOVA (24-29, 32-63, 65, 72, 75, 86-93, 95-105, 112, 113, 122, 123, 167-169, 185-188, 192, 209,
228-232, 235-237, 239, 251, 252, 264, 294, 310, 370-380, 387, 388, 390-397, 413-416, 434, 477-480,
587, 589-591, 609, 610, 619-625, 638, 641, 643-656, 658, 661-663, 667, 672-698, 747, 748, 750, 751,
795, 796, 799-825, 905-942, 945-954, 959, 961, 962, 965-968, 974-1007, 1012-1027, 1037, 1038, 10421051, 1053, 1060, 1130, 1131, 1135, 1136, 1145-1147, 1150, 1154, 1155, 1159, 1160, 1173, 1179-1185,
1188, 1190, 1192-1209, 1233-1236, 1239, 1269-1274, 1277, 1278, 1288, 1296, 1303-1311, 1384-1386,
1563, 1567, 1925, 1968-1970, 3124, 3564-3574, 3576-3583, 8888888).
35
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
VEN1.H10.VE
ITD35
VENEZIA
VENEZIA (314, 775, 1000, 1544-1595, 1658, 1693-1708, 1710-1764, 1769-1779, 1791, 1792, 17951797, 1819, 1820, 1826, 1827, 1830, 1832, 1837, 1841-1856, 1859-1862, 1864, 1865, 1870-1966, 19682003, 2005-2021, 2023, 2042, 2057-2059, 2597, 2601, 2623, 2629, 2631-2647, 3415, 3416, 3418-3499,
3501-3556, 3558-3561, 3563-3798, 3801, 3802, 3805, 3813, 3814, 3817, 3818).
EMR1.H10.02
ITD56
FERRARA
ARGENTA (41, 44, 45, 61, 70, 73, 77, 78, 83, 90, 96-98, 101, 103-105, 107, 108, 110-113, 115, 116,
120-122, 301); CODIGORO (45, 47, 53, 60, 68, 69, 72, 86, 94-96, 100, 102, 104-106, 108);
COMACCHIO (6, 18, 35, 119, 120, 130, 131, 133, 135-138, 140, 141, 144-149, 151-157, 159-164);
COPPARO (14-16, 37, 38, 40, 41, 45-48, 52-58, 60-64, 66, 68, 70-72, 74-78, 80, 81, 114-118, 121, 135,
136, 141, 142, 144-147, 150); FERRARA (609, 610, 612-621, 634-646, 649-652, 656-661, 719-721,
903-1003, 1043-1045, 1051, 1059, 1065-1068, 1081, 1163, 1165, 1319-1329, 1370-1406, 1497-1507,
1551-1570, 1633-1642, 1651); FORMIGNANA; OSTELLATO (17, 21, 23, 27-30, 35, 37, 39, 49, 52,
72-74, 78-86, 88-112); PORTOMAGGIORE (8, 9, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, 77-88, 91);
RO FERRARESE (12, 21, 28, 31); TRESIGALLO.
ITD57
RAVENNA
RAVENNA (612, 615, 616, 619-632, 668-684, 689-692, 695, 705, 721-723, 730, 735, 746, 747, 750,
759-762, 769-782, 786-797, 799-809, 893, 903, 904, 935, 936, 940-942, 944-1016, 1085-1094, 11441147, 1150, 1172, 1173, 1203-1242, 1249-1327, 1334, 1335, 1343, 1346, 1349, 1350, 1354-1356, 1360,
1368, 1369, 1373, 1375, 1377, 1397, 1460-1465, 1467, 1520-1536, 1565, 1566, 1573, 1614, 1685, 1784,
1785, 1965, 1978, 2309, 2409, 2428-2432, 2441, 2442, 2452-2456).
LAZ2.H10.RM
ITE43
ROMA
ARTENA (1-17, 24, 26, 28, 29, 39, 40, 42, 45-52, 55); COLLEFERRO; LABICO; VALMONTONE.
6. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013
(esclusivamente per aiuti alle PMI), ad un massimale d'aiuto del
10%18 [Comuni (Sezioni di censimento)]
TOS1.Y10.PO
ITE15
PRATO
PRATO (1770-1772, 1791, 1793, 1800-1803, 1822, 1823, 1830-1832, 1890-1893, 1900, 1910, 1920,
1921, 1930-1934, 1940, 1950, 1951, 1960-1962, 1970-1974, 1980, 1981, 1991-1994, 2510, 2530, 2531,
2600, 2620, 2630, 2672, 2690, 2730-2737, 2740-2743, 2750, 2760-2766, 2770, 2780, 2800-2803, 2810,
2820-2822, 2830-2833, 2840, 2850-2854, 2860-2863, 2870, 2880-2884, 2890, 2891, 2900, 2910, 29202923, 2950, 2952, 2970, 2971, 2980, 2992, 2993, 3000, 3001, 3010, 3020, 3030, 3191, 4590, 4670,
4950, 4960, 4970, 5202, 5203, 5282-5284, 5291, 5292, 5294-5306, 5308-5312, 5330, 5331, 5375, 5376,
5379, 5380, 5382, 5399, 5402, 5410, 7773010); MONTEMURLO (1-3, 5-23, 26-29, 31, 33, 34, 43, 57,
58).
TOS2.Y10.PI
ITE17
PISA
CASTELFRANCO DI SOTTO; MONTOPOLI VAL D'ARNO; SANTA CROCE SULL'ARNO.
UMB1.Y10.02
18
Questo massimale é aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali
per le piccole imprese sulla base della loro definizione nella Raccomandazione della Commissione del
6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccolo e medie imprese (GU L 124 del
20.5.2003, pag. 36). Non può essere attribuito nessun aiuto a progetti di investimento con una spesa
ammissibile superiore a 25 milioni di EUR.
36
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ITE21
PERUGIA
FOLIGNO (167-173, 176, 205, 206, 234-241, 467, 708, 715, 719, 723, 730, 736, 743, 745, 748, 750752, 761, 769-771, 808, 810, 818, 863); SPOLETO (238, 239, 241, 242, 245-247, 254, 261, 263, 266,
270, 276, 280, 284, 322, 324, 326, 355, 356, 359, 360, 364, 371, 391, 396, 480, 500, 514, 517, 529, 531,
532, 534-537, 541, 543, 546, 548, 550-554, 557, 560, 565-568, 573, 578, 579, 583, 584, 586, 588, 596,
600, 606, 622); TREVI (7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 45, 48, 53, 58, 62, 63, 65).
ITE22
TERNI
NARNI (11, 41, 43, 45, 46, 52-58, 60, 62, 64, 65, 69, 71, 74, 76, 86-89, 91, 95, 118, 123-126, 132, 135,
139, 143, 145-147, 149, 152-158, 167, 170, 172, 173, 183, 185, 187, 189, 193, 194); TERNI (378, 379,
382-384, 419, 421, 422, 443-445, 451, 453-457, 459-463, 466, 467, 471, 472, 476, 487-489, 492-494,
534, 536, 538, 540, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 715, 717, 718, 730, 747, 748, 761, 763, 775, 776, 778,
792, 807, 811, 813, 819, 820, 828, 829, 831-833, 835-838, 843, 848, 851, 853, 854).
MAR1.Y10.AP
ITE34
ASCOLI PICENO
ASCOLI PICENO (457, 460, 469, 470, 493, 502-505, 705-719, 755-764, 785-787, 791, 800-810, 812814, 816-825, 844-858, 867-869, 872, 874, 875, 880, 882, 884-889, 891-893, 895-897, 899, 900, 902,
905-929, 931-936, 938, 939, 954-960, 987, 1090, 1127, 1154, 1156, 1157, 1173); BELMONTE
PICENO; CASTIGNANO (29, 31, 37, 39, 45-47, 57, 58); FERMO (19-22, 38, 39, 41, 42, 44, 65, 66,
171, 174, 181, 184, 192, 196, 197, 200, 202, 203, 219, 227-229, 233, 240-242, 244, 246);
GROTTAZZOLINA; MONTELPARO (3, 20, 22); ROTELLA (1, 2, 5, 6, 7, 16, 20, 21); SANTA
VITTORIA IN MATENANO (31-33, 36, 37); SERVIGLIANO (1, 2, 7, 9, 15, 16, 22, 23, 25).
LAZ7.Y10.RM
ITE43
ROMA
CIVITAVECCHIA (1-10, 12, 13, 15, 16, 19-22, 25-30, 33, 34, 37-39, 42-44, 48-65, 67-78, 84, 88, 9294, 98-100, 102, 105, 106, 109, 112, 114-119, 207-216, 218-221, 334, 338, 341-344, 353-362, 376, 386403, 424, 427, 429, 434, 442-449, 451-463, 479-483, 516, 519, 520, 530-534, 536, 537, 556, 561-563,
565-570, 577); SANTA MARINELLA (1-10, 12-14, 17, 22, 24, 30-41, 47-58, 64, 72-74).
7. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013
(esclusivamente per aiuti alle PMI), ad un massimale d'aiuto del
15%19 [Comuni (Sezioni di censimento)]
LAZ6.Y15.VT
ITE41
VITERBO
MONTALTO DI CASTRO, MONTE ROMANO, TARQUINIA (9, 11, 16, 17, 19, 25-34, 36, 44-54, 56,
58-60, 62, 64-68, 71-75, 78, 82-86, 90, 92, 94, 95, 97-99, 101-110, 112, 113, 115-117, 120, 121, 123,
125, 126); VITERBO (391, 409, 413-415, 417, 426, 428, 437, 441-443, 446, 447, 451, 459, 460, 464,
466-468, 470-472, 475, 477, 480, 481, 484-486, 488, 490, 491, 495, 498, 499, 501, 502, 506-509, 511514, 516, 518, 519, 522, 524, 529, 530, 532, 539, 598, 635, 1268, 1271, 1273, 1332, 1334, 1337, 1338,
1340, 1342, 1350, 1367, 1372-1374, 1377, 1381, 1384, 1387-1391, 1395-1400, 1402-1404, 1406-1417,
1419, 1421-1449, 1455-1457, 1500-1502, 1536, 1543, 1545, 1547-1551, 1570-1572, 1577, 1578).
19
Questo massimale é aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali
per le piccole imprese sulla base della loro definizione nella Raccomandazione della Commissione del
6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccolo e medie imprese (GU L 124 del
20.5.2003, pag. 36). Non può essere attribuito nessun aiuto a progetti di investimento con una spesa
ammissibile superiore a 25 milioni di EUR.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
8. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c) del trattato CE per il periodo 2007-2008, ad un massimale
d'aiuto del 10%20 [Comuni (Sezioni di censimento)]
ITC1
PIEMONTE
ITC11
TORINO
AGLIE' (1, 2, 8, 14, 29); AIRASCA (2, 8-10, 14, 18, 19); ALA DI STURA (1); ALBIANO D'IVREA (2,
3); ALICE SUPERIORE (1); ALMESE (3-5, 7, 8, 10, 12-16); ALPIGNANO (1-4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15,
17-19, 21-24, 26-29, 31, 32, 40-42, 50-52); AVIGLIANA (1-3, 5-7, 9, 10, 12, 29, 40, 42, 67, 69, 70, 77,
78); AZEGLIO (13, 15); BAIRO (1-3, 6-8); BALANGERO (2, 4, 5, 7-10, 17, 18); BALDISSERO
CANAVESE (1, 3, 6, 7, 9); BALME (3); BANCHETTE (3, 5, 6); BARBANIA (1, 8, 13-16); BARONE
CANAVESE (1, 3); BEINASCO (1-8, 10-14, 16-20, 23, 24, 26-29, 31, 33-37); BOBBIO PELLICE (1,
2); BOLLENGO (1, 16); BORGARO TORINESE (1-5, 7, 8, 10-19, 24, 26, 27); BORGIALLO (1);
BORGOFRANCO D'IVREA (2-6, 9, 10); BORGOMASINO (1, 3); BORGONE SUSA (1, 2, 5, 7, 9);
BOSCONERO (1-5, 8-10); BRANDIZZO (1-12); BRICHERASIO (1-4, 6, 15, 22, 23, 26, 35, 38, 42,
44); BRUINO (1, 2, 5-12, 14, 17); BRUZOLO (1-3, 8); BURIASCO (1, 4, 6, 7, 17); BUROLO (1);
BUSANO (1-3, 5-7); BUSSOLENO (1-4, 9, 11, 12, 36, 39, 40); BUTTIGLIERA ALTA (6, 12, 14-16,
25, 31, 33, 34); CAFASSE (1-9, 11, 13-17); CALUSO (1, 3-8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 27, 32, 35, 39, 40);
CANDIA CANAVESE (1, 2); CANDIOLO (1-4, 6, 8, 10, 14); CANTALUPA (1, 12); CANTOIRA (6);
CAPRIE (1-3, 16, 18); CARAVINO (1, 2, 5); CASALBORGONE (4, 16); CASCINETTE D'IVREA (1,
2); CASELETTE (1-4); CASELLE TORINESE (3-5, 8, 10-13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 29-35, 37, 38,
55-57, 59-62, 64, 65, 67, 68); CASTAGNETO PO (1, 18); CASTAGNOLE PIEMONTE (1, 2, 15);
CASTELLAMONTE (1-5, 7, 10, 20, 36, 41, 46-48, 62, 67, 80, 83, 86-88, 91); CASTELNUOVO
NIGRA (1); CASTIGLIONE TORINESE (1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18); CAVOUR (1-6, 25, 27, 29,
56, 58, 59, 63, 65, 67); CERCENASCO (1, 2); CERES (2, 25, 29); CHIALAMBERTO (1);
CHIANOCCO (3); CHIAVERANO (1, 3, 9); CHIOMONTE (1, 2); CHIUSA DI SAN MICHELE (1-3);
CHIVASSO (1-4, 6-8, 10-20, 22, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 41, 44-48, 51, 52, 58, 59, 61, 67, 71, 80, 82,
84, 85, 90, 94); CICONIO (1); CIRIE' (1-7, 9-21, 23, 26, 27, 29, 30, 46, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70,
72, 75); COASSOLO TORINESE (1, 2, 15, 28); COAZZE (1, 2, 6, 7); COLLEGNO (8, 20, 24, 39, 41,
43, 56, 59, 63, 65, 84, 87, 120, 135, 140, 142, 144, 147, 149, 151, 152, 160, 164, 167, 169, 173, 183,
190, 197, 201, 202, 208-210, 217, 218, 220, 225, 227, 229-231, 244-246, 250, 251, 254, 255, 258-261,
263, 264, 266-270, 272-274, 276-279, 281, 282, 291-294, 296, 300, 303, 304, 306, 313, 314, 317, 318,
324-327, 331-333, 335, 339, 358, 361, 373, 377, 381); COLLERETTO GIACOSA (2); CONDOVE (1-6,
36, 82); CORIO (2-4, 7, 8, 26, 28, 29, 44, 46, 49); COSSANO CANAVESE (1); CUCEGLIO (1, 2);
CUMIANA (1, 2, 4, 5, 16, 38, 60, 61, 63-65, 71, 74-77); CUORGNE' (2, 3, 11, 13, 16, 19, 27, 28, 30,
33, 35, 37, 39, 40, 42, 50, 61, 63, 65-67, 70, 73, 90, 95, 124); DRUENTO (1-10, 12, 15, 29, 32, 34, 35);
FAVRIA (1, 4, 6, 10-14, 23, 26, 28, 29); FELETTO (1-3, 6, 7); FIANO (4-6, 12, 15, 17, 18, 23);
FIORANO CANAVESE (1, 2, 4); FOGLIZZO (1-3, 8, 11); FORNO CANAVESE (1-5, 7-9, 12, 16-19,
21, 34); FRONT (1-3, 8, 9, 11); FROSSASCO (1, 2, 7, 8, 14, 18); GARZIGLIANA (1, 8, 10, 11);
GASSINO TORINESE (1-4, 7, 8, 11, 21, 22, 25-27); GERMAGNANO (1-3); GIAGLIONE (1);
GIAVENO (1-6, 9-12, 17, 18, 20, 27, 28, 43, 45, 49, 54, 71, 76, 77, 83, 84, 87); GIVOLETTO (1-6, 10);
GRAVERE (9); GROSCAVALLO (1); GROSSO (1, 2, 6); GRUGLIASCO (1, 3-5, 11, 15, 17, 20, 23,
28, 31, 35, 37, 38, 40-43, 45, 46, 53, 57, 58, 61, 65, 68-70, 72, 74, 78, 86, 88, 92, 93, 110, 130, 139, 143,
146, 149, 152-154, 161, 162, 166, 167, 171, 172, 178-180, 183, 190, 205, 207, 210, 213, 214, 218, 220222, 231, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 245-247, 252-254, 256, 258-273); IVREA (1-9, 13, 17, 18, 20,
22-26, 29, 30, 32-35, 40, 42-46, 77); LA CASSA (1, 6, 8, 9); LA LOGGIA (2, 4-13, 15, 20, 28, 29);
LANZO TORINESE (7, 11-14, 16, 18, 24); LEINI (1-6, 8-12, 16, 18, 23, 55, 61-64, 66, 67, 71, 72, 7478, 83, 85-87, 89, 90, 92-94, 96, 98-106, 108-114); LEMIE (13); LESSOLO (1, 3, 4, 8, 10-12, 14);
LEVONE (2, 5); LOCANA (1-3, 54); LOMBARDORE (1, 2, 9, 11-14, 17); LORANZE' (1, 2);
20
Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR tale massimale è
aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese
quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti
di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a
correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 20072013..
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
LUGNACCO (1, 6); LUSERNA SAN GIOVANNI (1-6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 27); LUSERNETTA
(1); LUSIGLIE' (1, 3); MACELLO (1- 3, 7, 9, 16); MATHI (1-6, 8, 16); MAZZE' (2, 4, 7-9, 13);
MEANA DI SUSA (3, 9); MERCENASCO (3); MEZZENILE (1); MOMPANTERO (2);
MONCALIERI (L'intero territorio comunale con esclusione dell'area collinare residenziale confinante
con i comuni di Torino, Pecetto, Trofarello, fiume Po, e delimitata dalla Strada Moriando, Strada
Revigliasco, Via Cavour, Stazione Ferroviaria); MONTALENGHE (2-4); MONTALTO DORA (1, 4-6);
MONTANARO (1-7, 9, 15, 18); NICHELINO (1-5, 7, 8, 10-19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30-43, 46, 47, 49,
51-55, 59-62, 64, 71, 72); NOLE (4, 5, 9-13, 16-23, 27, 31, 35); NOMAGLIO (1); NONE (1-12, 20, 25);
NOVALESA (1); OGLIANICO (1, 2, 8, 9); ORBASSANO (1-7, 11-14, 17-21, 23-25, 27-31, 34-36, 38,
40, 44, 46, 49, 51, 52, 54-57); ORIO CANAVESE (1, 2); OSASCO (1, 7, 13); OSASIO (1); OZEGNA
(1, 5-7); PALAZZO CANAVESE (1, 3); PARELLA (1); PAVONE CANAVESE (1-3, 5, 10); PECCO
(1); PECETTO TORINESE (4-7, 9, 11, 21); PEROSA ARGENTINA (3-6); PEROSA CANAVESE (1);
PERTUSIO (1, 2, 7, 10); PESSINETTO (1, 4, 10); PIANEZZA (1-4, 6-10, 12, 16, 17, 20, 23, 25-27, 32,
33); PINASCA (2-5); PINEROLO (12-14, 20, 22, 23, 25-29, 31, 32, 34, 36, 43, 50, 59, 62, 63, 66, 68,
71, 72, 75, 77, 81, 85, 88, 103, 109, 113, 127, 128, 130, 131, 137, 141, 146, 148, 150, 153-156, 158, 161,
163, 167, 169, 195, 199, 202, 207, 220, 222, 233, 234, 247, 257, 263, 267, 268, 271, 278, 282, 285, 291,
295, 300, 306, 308, 314, 321, 325, 329, 330, 335, 346, 350, 358, 362, 364, 372, 384, 386, 387, 389, 392);
PIOBESI TORINESE (1-4, 12, 13, 21, 27); PIOSSASCO (1, 3, 4, 6-10, 13-16, 19-21, 23, 25, 27, 34);
PISCINA (1-5, 9, 16, 17); PIVERONE (1); PONT-CANAVESE (1, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 20, 30, 34, 40, 41,
43, 47, 48, 67, 75, 77); PORTE (1); PRAROSTINO (16); PRASCORSANO (1, 2, 9); PRATIGLIONE
(1); QUAGLIUZZO (1); QUASSOLO (1); REANO (2, 7); RIVALBA (1, 11); RIVALTA DI TORINO
(1, 3-5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19-21, 23, 27-30, 45, 46, 48-51); RIVARA (1-5, 15, 20-22, 24, 25);
RIVAROLO CANAVESE (1, 3-6, 10-13, 17, 25, 32-35, 37, 52); RIVAROSSA (1, 2, 9); RIVOLI (1, 57, 10, 24, 26, 28, 31, 37, 38, 43, 50, 55, 57, 60, 61, 63-68, 71-73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 86-88, 91, 93,
96, 100, 101, 104, 109, 118, 123, 124, 131, 136, 140, 142, 145, 147-149, 151, 154, 156, 157, 163-166,
168-171, 176, 177, 184, 188, 189, 192, 200, 202, 203, 207, 208, 211-213, 217, 220, 222, 224, 228, 230,
231, 236, 238, 241, 242, 245, 246, 250, 265, 267, 269, 275-277); ROBASSOMERO (1-4, 6, 11, 13, 16);
ROCCA CANAVESE (2, 8, 33); ROLETTO (1, 24, 30, 31, 33); ROMANO CANAVESE (1, 4-7, 9, 15);
RONCO CANAVESE (1); RONDISSONE (1, 3-6, 11, 12); RORA' (1, 3); ROSTA (1-3, 5, 6, 8-10);
RUBIANA (6, 12, 19); RUEGLIO (2, 4); SALASSA (1, 2, 7-10); SALERANO CANAVESE (1); SAN
BENIGNO CANAVESE (2, 14, 18, 28, 33, 37-39, 64, 66, 70, 71, 79, 82); SAN CARLO CANAVESE
(1-7, 16, 20); SAN COLOMBANO BELMONTE (2, 5); SAN DIDERO (1); SAN FRANCESCO AL
CAMPO (2-6, 8, 11, 13, 14, 19); SAN GERMANO CHISONE (1); SAN GILLIO (2-4, 7-10, 12, 13);
SAN GIORGIO CANAVESE (1-4, 8-10); SAN GIORIO DI SUSA (1, 10, 12); SAN GIUSTO
CANAVESE (1-5, 7-9); SAN MAURIZIO CANAVESE (2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 25, 27-29,
32-35); SAN MAURO TORINESE (1-10, 19, 21-23, 25, 26, 28, 40-42); SAN PIETRO VAL LEMINA
(1); SAN PONSO (1); SAN RAFFAELE CIMENA (1, 2, 15-20); SAN SEBASTIANO DA PO (3, 5,
20, 21); SAN SECONDO DI PINEROLO (1-3, 5, 10, 16, 17); SANGANO (1-5, 9); SANT'AMBROGIO
DI TORINO (3, 4, 8-18); SANT'ANTONINO DI SUSA (1-6); SCALENGHE (1-3, 12, 15, 18, 19, 30,
33); SCARMAGNO (1, 7, 8); SCIOLZE (1, 2); SETTIMO ROTTARO (1, 3); SETTIMO TORINESE
(3, 6, 12, 14, 17, 18, 23, 27, 28, 30, 32, 35, 39-41, 47, 51, 57, 66, 72, 77-79, 81, 85, 95, 103, 109, 115,
119, 122, 125, 126, 128-130, 137, 141, 143, 146, 147, 151, 152, 165, 170, 172, 184, 185, 187, 190, 194,
195, 197, 199, 210, 221, 225, 234, 235, 238, 248, 251, 254, 265, 268, 270, 273, 277-279, 298, 304-326);
SPARONE (1-3); STRAMBINO (1-4, 7, 10); SUSA (2-4, 8-10, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 63, 64); TORINO
(Quartieri: Mirafiori sud, Rebaudengo, Falchera, Villaretto, Madonna di Campagna, Lanzo, Regio Parco,
Barca, Bertolla); TORRAZZA PIEMONTE (2-4, 6); TORRE CANAVESE (1, 4, 5); TORRE PELLICE
(1-6, 8, 9, 27); TRANA (1, 3-6, 13); TRAVERSELLA (1); TROFARELLO (2-7, 9-13, 17, 22); VAIE (2,
4); VAL DELLA TORRE (1, 2, 25, 30, 35, 37, 42); VALGIOIE (1); VALLO TORINESE (1-3);
VALPERGA (1, 2, 7-9, 11, 12, 14, 15, 17, 42, 51, 54); VARISELLA (14); VAUDA CANAVESE (1-3,
5, 11); VENARIA REALE (1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14-16, 19, 21, 23, 26-28, 36, 40-45, 47, 49, 52, 54, 56, 58,
66-68, 71, 73, 76, 80, 83, 85, 100-108, 111-116, 118, 120, 123, 125-127, 129, 136, 139, 140, 143, 147);
VENAUS (2); VEROLENGO (1-4, 8, 13, 17); VESTIGNE' (2); VIALFRE' (1, 2); VICO CANAVESE
(5, 14); VIDRACCO (1); VIGONE (1-4, 6-9, 25, 33, 34, 36, 39); VILLANOVA CANAVESE (1-4);
VILLAR DORA (2-5, 12); VILLAR FOCCHIARDO (1-3, 5, 6); VILLAR PELLICE (1, 2, 16);
VILLAR PEROSA (1, 2, 4, 6, 16); VILLARBASSE (1-3, 10, 11); VINOVO (1-6, 8, 9, 11-24, 26, 28,
35); VIRLE PIEMONTE (1, 11); VISCHE (1, 2, 9); VISTRORIO (1); VIU' (16); VOLPIANO (2, 4, 5,
9, 12, 14-19, 21, 22, 24, 26, 29, 32, 34-36, 41, 54, 57, 60, 61, 63-69); VOLVERA (1, 5-9, 12, 13, 16-18,
20-22, 24-30).
ITC2
VALLE D'AOSTA
39
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ITC20
VALLE D'AOSTA
AOSTA (78, 81, 123, 137); ARNAD (7, 12, 16, 23); CHAMPDEPRAZ (1); DONNAS (1-7, 15-18, 24,
26, 41, 45); FENIS (2, 6, 7, 14); ISSOGNE (2, 17); SAINT-MARCEL (2-12, 14).
ITC3
LIGURIA
ITC32
SAVONA
COSSERIA (14); DEGO (1-3, 5, 11, 12, 45-48, 52, 54, 56, 59); QUILIANO (16-21, 27, 29-34, 36, 4246, 50, 56, 58, 62); VADO LIGURE (1-10, 23, 26, 28, 29, 31, 32); VEZZI PORTIO (1-4, 6, 9, 14-20).
ITC33
GENOVA
ARENZANO (32-34, 47, 49-51); AVEGNO; BARGAGLI; BUSALLA (6-11, 13, 14, 16, 17);
CARASCO (1, 2, 4-11, 13, 14, 22-25); CASARZA LIGURE (5, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 26, 30-32, 34, 35);
CASELLA; CERANESI (21); CHIAVARI (23, 28, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 51-53); CICAGNA;
COGOLETO (23); COREGLIA LIGURE; DAVAGNA; GENOVA (64, 66-71, 73, 74, 76-85, 94, 109111, 114-117, 120, 121, 124, 125, 170-173, 180-184, 189-191, 193-195, 207, 208, 210-212, 220-227,
233, 234, 317, 363, 389, 398-401, 406, 431-433, 521, 611-618, 626-637, 639, 640, 642, 657, 659, 660,
664-666, 668-671, 1052, 1132-1134, 1137-1144, 1148, 1149, 1151-1153, 1156-1158, 1161-1172, 11741178, 1186, 1187, 1189, 1191); ISOLA DEL CANTONE (1-5, 12, 14, 15); LAVAGNA (3, 6); LEIVI;
MOCONESI (1, 2, 4-7, 9-12, 14-17, 23-25); MONTOGGIO; NE (6, 21, 28-31, 55-58); ORERO;
RONCO SCRIVIA (2, 4, 14, 17, 21, 24, 25, 29, 31, 33, 35); SAN COLOMBANO CERTENOLI;
SANT'OLCESE (7, 8, 11, 13, 26, 32-34, 40); SAVIGNONE (3-6, 12); SESTRI LEVANTE (26, 27, 3033, 36, 38, 39, 59); SORI (5-7, 9, 10, 12, 13, 16, 25, 29, 32); TRIBOGNA.
ITC34
LA SPEZIA
ARCOLA (30, 41-44, 47, 49, 50, 52); FOLLO (2, 3, 5, 7, 8, 24-27, 29, 30, 32, 34); LA SPEZIA (26,
473, 487-489, 494, 497-500, 527-530, 547, 549, 550, 557, 562, 565, 568-570, 574-579, 628, 629, 687,
688, 821, 824, 826-847, 849-936, 938-954, 1139, 1151-1157); SANTO STEFANO DI MAGRA (5, 6,
11-18, 29, 34); SARZANA (66,72); VEZZANO LIGURE (9, 15-19, 45, 47, 49, 53, 54).
ITC4
LOMBARDIA
ITC41
VARESE
BUSTO ARSIZIO (4-11, 16-28, 30-32, 52-55, 57-87, 93, 94, 98-105, 113-129); CARDANO AL
CAMPO; CASSANO MAGNAGO; CASTELLANZA (1, 3-6, 9, 11, 12, 14-16, 18, 19, 21, 23-25, 27-31,
35-37); CAVARIA CON PREMEZZO; GALLARATE; JERAGO CON ORAGO; MARNATE;
OGGIONA CON SANTO STEFANO; OLGIATE OLONA; SOLBIATE ARNO.
ITC42
COMO
AROSIO; CABIATE; CARUGO; MARIANO COMENSE.
ITC45
MILANO
ALBIATE; BARLASSINA; BIASSONO; BOVISIO-MASCIAGO; CANEGRATE; CARATE
BRIANZA; CESANO MADERNO; DESIO; GIUSSANO; LEGNANO (3, 12-28, 37, 38, 44-48, 51-74,
82-94, 8888888); LENTATE SUL SEVESO; LIMBIATE (3, 5-11, 15, 17-22, 27); LISSONE;
MACHERIO; MEDA; MISINTO; MUGGIO'; NOVA MILANESE; RENATE; SAN GIORGIO SU
LEGNANO; SEREGNO; SEVESO; SOVICO; VAREDO; VEDANO AL LAMBRO; VERANO
BRIANZA.
ITD3
VENETO
ITD31
VERONA
CASTAGNARO; TERRAZZO; VILLA BARTOLOMEA.
ITD35
VENEZIA
CAVARZERE; CHIOGGIA (Quartieri: Saloni, Canali, Sottomarina, Spiaggia, B.S. Giovanni); CONA.
ITD36
PADOVA
CASALE DI SCODOSIA; MERLARA; MONTAGNANA; URBANA.
ITD37
ROVIGO
ADRIA; BAGNOLO DI PO; CANARO; CORBOLA; FIESSO UMBERTIANO; GIACCIANO CON
BARUCHELLA; LOREO; OCCHIOBELLO; PAPOZZE; PETTORAZZA GRIMANI; ROSOLINA;
STIENTA; TRECENTA.
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Consiglio regionale della Calabria
ITD5
II Commissione
EMILIA-ROMAGNA
ITD56
FERRARA
MIGLIARINO; MIGLIARO; OSTELLATO (2-13, 42-46, 87).
ITD57
RAVENNA
RAVENNA (633-637, 894, 895, 898-902, 937-939, 1174-1178, 1186-1190, 1193, 1196-1198, 12001202, 1328-1333, 1336-1342, 1344, 1345, 1347, 1348, 1351-1353, 1357-1359, 1365-1367, 1376, 1378,
1380, 1382, 1384-1386, 2253-2263, 2269, 2270, 2272, 2310-2312, 2314- 2317, 2319-2325).
ITE1
TOSCANA
ITE11
MASSA CARRARA
AULLA (4, 6-11, 13-18, 20-75); CARRARA; CASOLA IN LUNIGIANA; FIVIZZANO; MASSA;
MONTIGNOSO.
ITE12
LUCCA
BAGNI DI LUCCA; BARGA; BORGO A MOZZANO; CAMPORGIANO; CAREGGINE;
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA; CASTIGLIONE DI GARFAGNANA; COREGLIA
ANTELMINELLI; FABBRICHE DI VALLICO; FOSCIANDORA; GALLICANO; GIUNCUGNANO;
MINUCCIANO; MOLAZZANA; PIAZZA AL SERCHIO; PIEVE FOSCIANA; SAN ROMANO IN
GARFAGNANA; SILLANO; VAGLI SOTTO; VERGEMOLI; VILLA COLLEMANDINA.
ITE13
PISTOIA
AGLIANA; MONTALE; PITEGLIO; SAN MARCELLO PISTOIESE.
ITE15
PRATO
CANTAGALLO; CARMIGNANO; POGGIO A CAIANO; VAIANO; VERNIO.
ITE16
LIVORNO
CAMPIGLIA MARITTIMA; PIOMBINO; SAN VINCENZO.
ITE17
PISA
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA; POMARANCE.
ITE1A
GROSSETO
MASSA MARITTIMA; ROCCASTRADA.
ITE2
UMBRIA
ITE21
PERUGIA
CAMPELLO SUL CLITUNNO; FOLIGNO (242-246, 248, 267-274, 276, 289, 323, 324, 326-334, 365,
386-392, 394, 395, 406, 460-466, 468, 470-473, 482-546, 548, 549, 551, 562, 564-569, 571-578, 580584, 586-588, 590-592, 594-600, 602-614, 629-638, 648-665, 671, 674, 693, 694, 696-698, 701, 702,
709-711, 713, 714, 717, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 731, 733, 735, 738, 740, 741, 744, 747, 749, 754760, 762, 763, 765, 767, 772-777, 779-787, 789-799, 801-803, 805, 807, 809, 811, 814, 819, 822, 825830, 832-834, 837, 839, 845, 847-855, 857, 859-862, 864-866, 868-877, 879, 881); GUALDO TADINO
(4, 17-27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 49-52, 54, 56, 58, 62, 79, 81, 83, 85, 86, 89-91, 93-95, 97, 98, 101, 108,
110-112, 115, 119, 120, 123-125, 129, 130, 133, 134, 142, 143, 148, 149, 153, 156-159, 161-166, 168,
169, 172, 173); NOCERA UMBRA; SPOLETO (1-134, 136-233, 236, 244, 253, 256-258, 268, 278, 279,
288, 292, 293, 295, 296, 300-305, 316, 320, 321, 323, 325, 327-333, 335, 336, 353, 362, 363, 365-370,
372, 373, 375, 377, 380-388, 390, 392-395, 397-399, 434, 435, 437-440, 442, 446, 447, 468-474, 476478, 496, 499, 515, 519-528, 530, 533, 538-540, 542, 544, 547, 549, 555, 556, 558, 559, 561-564, 569572, 574-577, 580-582, 585, 587, 589-595, 597-599, 602-605, 607-621, 623); TREVI (1, 2, 4, 5, 15, 1820, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 49-52, 54-57, 59-61, 64, 66, 67); VALTOPINA.
ITE22
TERNI
NARNI (32-34, 37-39, 48, 49, 67, 78, 80, 81, 83, 84, 90, 94, 98, 101, 102, 119, 120, 133, 134, 137, 138,
140-142, 150, 169, 171, 177, 180-182, 184, 186, 188, 190, 195); TERNI (58, 73, 246, 248, 385, 386,
388-418, 423-440, 458, 477-485, 491, 497-502, 504, 507, 508, 511, 513, 515, 522-524, 528-530, 532,
553, 555, 557, 559, 562-566, 570, 571, 573, 574, 576, 578, 580, 582, 585, 591, 593, 594, 596, 597, 601,
602, 604, 735, 736, 739, 741, 744, 749-751, 753, 754, 766, 767, 769, 770, 774, 780, 785, 786, 793, 795,
798, 800, 804, 817, 818, 821, 822, 824, 826, 827, 830, 834, 839-842, 844-847, 856, 857, 859).
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Consiglio regionale della Calabria
ITE3
II Commissione
MARCHE
ITE32
ANCONA
FABRIANO; GENGA; SASSOFERRATO.
ITE33
MACERATA
CAMERINO; CASTELRAIMONDO; ESANATOGLIA; MATELICA.
ITE34
ASCOLI PICENO
APPIGNANO DEL TRONTO; CASTEL DI LAMA; CASTORANO; COLLI DEL TRONTO;
COMUNANZA; FOLIGNANO; MALTIGNANO; MONTALTO DELLE MARCHE; OFFIDA;
ROCCAFLUVIONE; SPINETOLI; VENAROTTA; ACQUASANTA TERME; AMANDOLA.
ITE4
LAZIO
ITE43
ROMA
ALBANO LAZIALE; ANZIO; ARICCIA; GENZANO DI ROMA; LANUVIO; NEMI; NETTUNO;
VELLETRI (1-86, 89-92, 97-99, 101-103, 106-109, 111-115, 118-126, 130-168, 170, 173, 175-177,
179-187, 189, 190, 194-248, 251, 253, 254).
ITE44
LATINA
APRILIA (1-135, 139, 140, 142-147, 149, 160-171, 175, 178-189, 195-201, 206, 208, 212, 226, 229240, 242-253, 263, 287-301, 305-307, 310, 312, 314, 315, 323-347, 351-357, 359-363, 365-370, 372,
374, 379, 382, 383, 385-387, 389-391, 393-395, 397, 398, 400-404, 406-412); PRIVERNO.
ITE45
FROSINONE
ALATRI; ARCE; ARNARA; ARPINO; BOVILLE ERNICA; BROCCOSTELLA; CASTELLIRI;
CEPRANO; CERVARO; FALVATERRA; FILETTINO; FONTANA LIRI; GUARCINO; ISOLA DEL
LIRI; MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO; MOROLO; PALIANO; POFI; RIPI; SAN VITTORE
DEL LAZIO; SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO; SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO;
SANT'APOLLINARE; SGURGOLA; SORA; STRANGOLAGALLI; TORRICE; TREVI NEL LAZIO;
VEROLI.
ITF1
ABRUZZO
ITF11
L'AQUILA
BALSORANO; CAPESTRANO; COLLEPIETRO; OFENA; VILLA SANTA LUCIA DEGLI
ABRUZZI.
ITF12
TERAMO
ATRI (1-19, 21, 22, 49, 50, 52, 54-63, 65-76); BASCIANO; BELLANTE (3, 4, 16, 21, 23, 24, 33-36,
45, 49, 56-58, 60-63, 65); BISENTI; CAMPLI; CANZANO; CASTEL CASTAGNA; CASTELLI;
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO; CASTILENTI; CELLINO ATTANASIO; CERMIGNANO;
CIVITELLA DEL TRONTO; COLLEDARA; CROGNALETO; FANO ADRIANO; ISOLA DEL
GRAN SASSO D'ITALIA; MONTEFINO; MONTORIO AL VOMANO; PENNA SANT'ANDREA;
PIETRACAMELA; TERAMO; TORANO NUOVO; TORRICELLA SICURA; TOSSICIA.
ITF13
PESCARA
ABBATEGGIO; ALANNO (1-9, 11-33); CARAMANICO TERME; CATIGNANO; CUGNOLI;
ELICE; LETTOMANOPPELLO; MANOPPELLO (1-6, 8, 9, 11-17, 20-23); NOCCIANO; PENNE (110, 22, 25, 27-31, 33, 35-40, 42-44, 46-50, 52, 54, 56-59); PICCIANO; ROCCAMORICE;
SANT'EUFEMIA A MAIELLA; SERRAMONACESCA.
ITF14
CHIETI
ALTINO; ARCHI; ARI; ATESSA (1-11, 13-15, 45, 56, 60, 69, 70, 75-79, 81, 82, 90); BOMBA;
BUCCHIANICO; CARPINETO SINELLO; CARUNCHIO; CASALANGUIDA; CASALBORDINO
(1-9, 11, 15-18, 21-24, 26, 28-34); CASOLI; CASTEL FRENTANO (1-9, 12, 22, 26, 31);
CASTELGUIDONE; CASTIGLIONE MESSER MARINO; CELENZA SUL TRIGNO; CHIETI (345364, 415, 418, 419, 421, 422, 424, 426, 428-430, 455-457, 459, 577-581, 583, 590, 592, 593, 595, 614,
624, 631, 651, 668, 669); CIVITELLA MESSER RAIMONDO; COLLEDIMACINE;
COLLEDIMEZZO; FALLO; FARA FILIORUM PETRI; FOSSACESIA; FRAINE; FRISA; FURCI;
GESSOPALENA; GISSI (1-5, 8-11, 15, 16, 50); GIULIANO TEATINO; GUARDIAGRELE (1-21, 2729, 33-35, 40, 42-46, 48, 49, 57, 62, 66, 68, 70); GUILMI; LAMA DEI PELIGNI; LANCIANO (76-80,
82, 92, 94, 98, 100, 102, 105, 107, 108, 154, 155, 158, 166, 169, 171, 174, 176, 210, 214, 216, 219, 220,
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222, 229-231); LETTOPALENA; LISCIA; MIGLIANICO; MONTENERODOMO; PALENA;
PALMOLI; PALOMBARO (2, 7-11, 17, 18); PENNADOMO; PENNAPIEDIMONTE (1, 2, 16);
PERANO; PIETRAFERRAZZANA; POLLUTRI; RIPA TEATINA; ROCCA SAN GIOVANNI;
ROCCASCALEGNA; ROCCASPINALVETI; SAN BUONO; SAN GIOVANNI LIPIONI; SAN VITO
CHIETINO; SANTA MARIA IMBARO; SANT'EUSANIO DEL SANGRO; SCHIAVI DI ABRUZZO;
TARANTA PELIGNA; TOLLO; TORINO DI SANGRO; TORNARECCIO; TORREBRUNA;
TORREVECCHIA TEATINA; TORRICELLA PELIGNA; TREGLIO; TUFILLO; VASTO (99, 102105, 107, 109-111, 113-115, 127, 158, 174-180, 210, 214, 215, 217, 218); VILLA SANTA MARIA;
VILLALFONSINA.
ITF2
MOLISE
ITF21
ISERNIA
BAGNOLI DEL TRIGNO (5, 7-9, 11); CERRO AL VOLTURNO (1, 4, 6, 9-13, 15, 17, 18, 20, 21, 23);
FORNELLI (1, 6-9, 12, 13, 21, 23); FROSOLONE (3, 4, 6, 8-10, 13, 15, 16, 30, 32, 33); ISERNIA (4,
6-40, 42-45, 48-50, 53-56, 58, 60-65, 69-71, 75-80, 82-89, 92-102, 104-109, 111, 112, 116, 118, 120,
122, 151, 152, 154, 157, 159, 160, 166-168, 170, 176-191, 194, 195, 199-201, 204-212, 214-217, 221,
231); MONTENERO VAL COCCHIARA (5, 8, 9); SESTO CAMPANO (1, 4, 15, 17); VENAFRO (111, 19, 27).
ITF22
CAMPOBASSO
BARANELLO (2-17, 33, 38, 40, 41, 43); BOJANO (1-9, 15, 16, 41, 42); BUSSO (14); CAMPOBASSO
(29, 115, 116, 119-122, 125, 253, 270-274, 292, 295-297, 371, 373, 392, 393, 398, 419);
CAMPODIPIETRA (1-3, 5, 7, 13-15, 17-19, 22-25); CERCEMAGGIORE (6, 12, 14, 15, 19, 25-29, 34,
38, 40, 47, 67, 70, 71); COLLE D'ANCHISE (1, 5-8, 10, 11, 15, 22); DURONIA (11, 12, 14, 15, 23, 26);
FERRAZZANO (4, 6, 13); GILDONE (1, 2, 8, 9, 15, 16, 25, 28); GUGLIONESI (1-7, 17, 18, 24, 26);
JELSI (1-3, 14, 18, 21); MATRICE (1, 2, 4, 9, 10, 12); MONTAGANO (1, 2, 7); MONTENERO DI
BISACCIA (1-14, 23, 33, 35, 54); RICCIA (1-13, 31, 48, 53); RIPALIMOSANI (1, 2, 12, 17, 18); SAN
FELICE DEL MOLISE (1, 2, 17, 18, 20); SAN MARTINO IN PENSILIS (1, 2, 4-8, 11, 13, 18);
SPINETE (1-10, 17, 18); TAVENNA (1-3, 9, 11, 12); TERMOLI (3, 9-11, 14, 22); TRIVENTO (1-3, 511, 13, 15-20, 22, 26-30, 45, 47, 50-54, 56-67, 71, 72, 75-83, 85, 87, 89-98); VINCHIATURO (1-4, 6).
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Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato concessi sotto forma di garanzie
(2008/C 155/02)
La presente comunicazione sostituisce la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14).
1. INTRODUZIONE
1.1. Contesto
La presente comunicazione rappresenta un aggiornamento degli orientamenti seguiti dalla Commissione
riguardo agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie ed ha lo scopo di fornire agli Stati membri maggiori
indicazioni in merito ai principi sui quali la Commissione intende basarsi per l'interpretazione degli articoli 87 e 88 nonché per l'applicazione di tali articoli alle garanzie statali. Tali principi sono ora sanciti dalla
comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzie attualmente in vigore (1). Dall'esperienza acquisita nell'applicazione di tale
comunicazione dal 2000 in poi è emersa la necessità di rivedere la politica della Commissione in questa
materia. In tale contesto, la Commissione sottolinea ad esempio la prassi recentemente seguita in varie decisioni specifiche (2) relativamente alla necessità di effettuare una valutazione individuale del rischio di perdite
relative a ciascuna garanzia nel caso dei regimi. La Commissione intende continuare a conferire la massima
trasparenza possibile alla propria politica in materia, rendendo prevedibili le proprie decisioni e garantendo
la parità di trattamento. In particolare, la Commissione intende fornire alle piccole e medie imprese (in
appresso «PMI») e agli Stati membri specifiche soglie di sicurezza che predeterminano, per una data impresa
e sulla base del suo rating finanziario, il premio minimo che deve essere applicato affinché una garanzia
statale non venga considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Analogamente, qualsiasi differenziale negativo del premio richiesto rispetto a tale livello potrebbe essere considerato
come elemento di aiuto.
1.2. Tipi di garanzia
La forma più comune di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra
un mutuatario ed un mutuante. Le garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell'ambito
di uno specifico regime.
Possono tuttavia esistere diverse forme di garanzia, a seconda della loro base giuridica, del tipo di operazioni
a cui si applicano, della durata, ecc. In un elenco non esaustivo, è possibile individuare le seguenti forme di
garanzie:
— le garanzie generali, ossia le garanzie fornite alle imprese in quanto tali, contrapposte alle garanzie
connesse ad un'operazione specifica, quali un prestito, un investimento in capitale proprio, ecc.,
— le garanzie fornite attraverso uno strumento specifico contrapposte alle garanzie connesse alla tipologia
dell'impresa stessa,
— le garanzie fornite direttamente o le controgaranzie fornite ad un garante di primo livello,
— le garanzie illimitate contrapposte alle garanzie limitate in termini di importo e/o di tempo. La Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento
preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da
parte dello Stato. Essa valuta allo stesso modo anche l'acquisizione di partecipazioni statali in un'impresa
con assunzione di responsabilità illimitata anziché normale responsabilità limitata,
— le garanzie che derivano chiaramente da una fonte contrattuale (come ad esempio i contratti formali o le
cosiddette lettere di presentazione) o da un'altra fonte giuridica, contrapposte alle garanzie la cui forma è
meno visibile (come ad esempio le cosiddette lettere collaterali o gli impegni orali), presumibilmente con
livelli di assistenza diversi.
(1) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.
(2) Ad esempio: decisione 2003/706/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, riguardante la disciplina di aiuti applicata
dalla Germania: regimi di garanzie del Land Brandeburgo del 1991 e del 1994 — aiuto di Stato C 45/98 (ex NN 45/97)
(GU L 263 del 14.10.2003, pag. 1); decisione della Commissione del 16 dicembre 2003, sui regimi di garanzia per il
credito navale — Germania (N 512/03) (GU C 62 dell'11.3.2004, pag. 3); decisione 2006/599/CE della Commissione, del
6 aprile 2005, relativa al regime di aiuti di stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore del credito navale
(GU L 244 del 7.9.2006, pag. 17).
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In particolare in quest'ultimo caso, la mancanza di adeguata documentazione giuridica o contabile determina
spesso una documentablità molto insoddisfacente. Questo avviene sia per il beneficiario che per lo Stato o
l'organismo pubblico che fornisce la garanzia e, di conseguenza, anche per le informazioni di cui dispongono i terzi.
1.3. Struttura e campo di applicazione della comunicazione
Ai fini della presente comunicazione:
a) per «regime di garanzia» si intende qualsiasi atto normativo sulla base del quale, senza che siano richieste
ulteriori misure di attuazione, le garanzie possono essere fornite alle imprese che rispettano determinate
condizioni relative a durata, importo, operazione sottostante, tipo o dimensioni delle imprese (ad
esempio le PMI);
b) per «garanzia ad hoc» si intende qualsiasi garanzia fornita ad un'impresa e non concessa sulla base di un
regime di garanzia.
Le sezioni 3 e 4 della presente comunicazione sono direttamente applicabili alle garanzie connesse ad un'operazione finanziaria specifica quale un prestito. La Commissione ritiene che questi siano i casi in cui vi è
una maggiore necessità di stabilire se le garanzie configurano o meno un aiuto di Stato, a causa della loro
frequenza e del fatto che possono solitamente essere quantificati.
Poiché nella maggior parte dei casi l'operazione coperta da garanzia è un prestito, nella presente comunicazione si utilizza il termine «mutuatario» per riferirsi al beneficiario principale della garanzia ed il termine
«mutuante» per riferirsi all'organismo il cui rischio viene ridotto mediante la garanzia statale. L'utilizzo di
questi due termini specifici è inoltre volto a facilitare la comprensione della ratio del presente testo, in
quanto le caratteristiche fondamentali dei prestiti sono comunemente noti. Questo non comporta tuttavia
che le sezioni 3 e 4 siano applicabili soltanto alle garanzie sui prestiti: esse si applicano a tutte le garanzie
nelle quali avviene un simile trasferimento del rischio, come ad esempio l'assunzione di partecipazioni, a
condizione che venga preso in considerazione il relativo profilo di rischio (compresa l'eventuale mancanza
di garanzie).
La presente comunicazione si applica a tutti i settori economici, compresi l'agricoltura, la pesca ed i
trasporti, fatte salve le norme specifiche relative alle garanzie nel settore interessato.
La presente comunicazione non si applica alle garanzie per i crediti all'esportazione.
1.4. Altri tipi di garanzia
Qualora determinate forme di garanzia (cfr. punto 1.2) comportino un trasferimento del rischio al garante e
non abbiano una o più delle caratteristiche specifiche precisate al punto 1.3, ad esempio le garanzie assicurative, dovrà essere effettuata un'analisi caso per caso per la quale, ove necessario, verranno utilizzate le sezioni
o le metodologie applicabili illustrate nella presente comunicazione.
1.5. Neutralità
La presente comunicazione si applica facendo salve le disposizioni dell'articolo 295 del trattato e lasciando
quindi impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. La Commissione ha una posizione
neutra al riguardo della proprietà pubblica o privata.
In particolare, il mero fatto che un'impresa sia in ampia misura di proprietà pubblica non è di per sé sufficiente per configurare una garanzia statale, a condizione che non vi siano elementi di garanzia espliciti o
impliciti.
2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1
2.1. Osservazioni generali
L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la
concorrenza.
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Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di
potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire
dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi
controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche ( 3).
Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie
statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo
Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse
per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel
momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda
al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale
aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata.
In questo contesto la Commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato.
2.2. Aiuti concessi al mutuatario
Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio
dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle
conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe
in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le
garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad
un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal
modo una distorsione della concorrenza.
2.3. Aiuti concessi al mutuante
2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante
può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione
finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il
prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di
credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di
principio esse possono costituire aiuti al funzionamento.
2.3.2. Le garanzie si differenziano dagli altri provvedimenti di aiuto statale, quali i contributi o le esenzioni
fiscali, in quanto implicano l'instaurazione di un rapporto giuridico anche tra lo Stato ed il mutuante.
Di conseguenza è necessario esaminare le possibili conseguenze per soggetti terzi qualora lo Stato
abbia concesso un aiuto illegale. Nell'ipotesi delle garanzie statali su prestiti, tali conseguenze riguardano principalmente gli istituti finanziari mutuanti. Nell'ipotesi delle garanzie su obbligazioni emesse
per il finanziamento delle imprese esse riguardano gli istituti finanziari che partecipano all'emissione
delle obbligazioni stesse. La questione relativa all'eventuale incidenza dell'illegittimità dell'aiuto sul
rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto
nazionale. I giudici nazionali potrebbero essere chiamati ad esaminare se il diritto nazionale precluda
l'adempimento dei contratti di garanzia e, nell'ambito di tale esame, essi dovrebbero tener conto,
secondo la Commissione, della violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, ogniqualvolta
vengano concesse garanzie statali, i mutuanti hanno interesse a compiere — in guisa di normale
precauzione — la verifica dell'osservanza delle norme comunitarie. Lo Stato membro dovrebbe essere
in grado di fornire il numero di riferimento assegnato dalla Commissione al caso individuale o al
regime di cui trattasi e, eventualmente una copia non riservata della decisione della Commissione ed i
relativi estremi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione, da parte sua, provvederà a
rendere disponibili in modo trasparente le informazioni sui casi e sui regimi da essa approvati.
(3) Cfr. causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust), Racc. 2002, pag. I-4397.
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3. CONDIZIONI CHE ESCLUDONO L'ESISTENZA DI AIUTI
3.1. Considerazioni generali
Se una garanzia ad hoc o un regime di garanzie concessi dallo Stato non determinano un vantaggio per
un'impresa, essi non costituiscono aiuto di Stato.
In questo contesto, per determinare se attraverso una garanzia o un regime di garanzie viene concesso un
vantaggio, come confermato dalla Corte in recenti sentenze (4), la Commissione dovrebbe basare la propria
valutazione sul «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Andrebbe quindi tenuto
conto delle possibilità effettive per un'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. Non si configura un aiuto di Stato qualora venga messa a disposizione una
nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in
circostanze normali di economia di mercato (5).
Onde valutare più agevolmente se il principio dell'investitore operante in economia di mercato è rispettato
per una determinata misura di garanzia, nella presente sezione la Commissione elenca una serie di condizioni sufficienti per constatare l'assenza d'aiuto. Le garanzie ad hoc sono illustrate al punto 3.2, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.3. I regimi di garanzia sono trattati al punto 3.4, con disposizioni
semplificate per le PMI al punto 3.5.
3.2. Garanzie ad hoc
Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le
condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato:
a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.
Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà (6). Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono
considerate in difficoltà per tale periodo.
b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa
che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per
un periodo di tempo limitato.
c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale
limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito ( 7).
La Commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il
mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per
mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza
di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti
soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad
alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato.
(4) Cfr. causa C-482/99, di cui alla nota 3.
(5) Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato alle partecipazioni pubbliche
(Bollettino delle Comunità europee n. 9-1984); sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite
296/82 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek B.V./Commissione, Racc. 1985, pag. 809,
punto 17; comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61
dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5), punti 25 e 26.
6
( ) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(7) Per la definizione di «titoli di debito», cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la
direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/22/CE
(GU L 76 del 19.3.2008, pag. 50).
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La limitazione dell'80 % non si applica ad una garanzia pubblica concessa per finanziare un'impresa la
cui attività è costituita esclusivamente da un servizio d'interesse economico generale debitamente conferito (8) e quando detta garanzia è stata fornita dall'autorità pubblica che le ha assegnato il servizio. La
limitazione dell'80 % si applica se l'impresa interessata fornisce altri servizi d'interesse economico generale o svolge altre attività economiche.
Onde garantire che il mutuante assuma effettivamente una parte del rischio, vanno tenuti in debita considerazione i due aspetti seguenti:
— quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce col tempo, ad esempio perché il
prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente, in modo
che in ogni momento la garanzia non copra più dell'80 % del prestito o dell'obbligazione finanziaria
in essere,
— le perdite devono essere sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal
garante. Nello stesso modo, i recuperi netti (ossia le entrate al netto delle spese delle operazioni di
recupero) provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario devono
ridurre proporzionalmente le perdite sostenute dal mutuante e dal garante. Si riterrà che le garanzie,
in base alle quali le perdite sono prima imputate al garante e soltanto dopo al mutuante, possano
configurare aiuti.
Qualora intenda fornire una garanzia superiore alla soglia dell'80 % e sostenere che essa non costituisce
aiuto, uno Stato membro deve debitamente comprovare tale affermazione, ad esempio sulla base degli
accordi relativi all'intera operazione, notificandoli alla Commissione in modo che la garanzia possa essere
opportunamente valutata in riferimento alla sua eventuale natura sovvenzionale.
d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato.
Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata
con un adeguato corrispettivo (premio) sull'importo garantito o controgarantito. Quando il prezzo
pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di
garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto.
Se non è possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del
prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non
garantito.
In entrambi i casi, onde determinare il prezzo di mercato corrispondente, dovrebbero essere prese in
considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito, tra cui: l'importo e la durata dell'operazione, la copertura fornita dal mutuatario ed altri aspetti che influiscono sulla valutazione del tasso
di recupero, la probabilità di inadempimento del mutuatario dovuta alla sua posizione finanziaria, il suo
settore d'attività e le sue prospettive, nonché altre condizioni economiche. Quest'analisi dovrebbe in particolare permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio. La classificazione può essere
fornita da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o, se disponibile, dal rating interno
utilizzato dalla banca che fornisce il prestito in questione. La Commissione sottolinea il collegamento tra
rating e tasso di inadempimento operato dalle istituzioni finanziarie internazionali, i cui lavori sono
accessibili anche al pubblico (9). Per valutare se le caratteristiche del premio corrispondono a quelle di
mercato, lo Stato membro può effettuare un raffronto dei prezzi pagati sul mercato dalle imprese con
rating simili.
La Commissione non ammetterà pertanto che il premio di garanzia sia fissato ad un tasso unico che si
ritiene corrisponda ad uno standard complessivo dell'industria.
(8) Il servizio d'interesse economico generale deve essere conforme alle norme comunitarie quali la decisione 2005/842/CE
della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti
di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della
gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67) e la disciplina comunitaria degli
aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005,
pag. 4).
(9) Come ad esempio la tabella 1 sui rating di credito delle agenzie di rating, contenuta nel documento di lavoro (Working
Paper) n. 207 della banca dei regolamenti internazionali, disponibile all'indirizzo:
http://www.bis.org/publ/work207.pdf
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3.3. Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI
In via eccezionale, se il mutuatario è una PMI ( 10), la Commissione, in deroga al punto 3.2, lettera d), può
ammettere una valutazione più semplice per verificare se una garanzia di prestito comprenda o meno
elementi di aiuto; in tal caso, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del
punto 3.2, si riterrà che la garanzia statale non costituisca aiuto se il premio annuale minimo [premio
«esente» (11)] riportato nella seguente tabella viene addebitato sull'importo effettivamente garantito dallo Stato
in base al rating del mutuatario (12):
Standard & Poor's
Fitch
Moody's
Premio «esente»
annuo
Qualità più elevata
AAA
AAA
Aaa
0,4 %
Capacità di pagamento molto alta
AA +
AA +
Aa 1
AA
AA
Aa 2
AA –
AA –
Aa 3
A+
A+
A1
A
A
A2
A–
A–
A3
BBB +
BBB +
Baa 1
BBB
BBB
Baa 2
BBB –
BBB –
Baa 3
BB +
BB +
Ba 1
BB
BB
Ba 2
BB –
BB –
Ba 3
B+
B+
B1
B
B
B2
B–
B–
B3
CCC +
CCC +
Caa 1
CCC
CCC
Caa 2
CCC –
CCC –
Caa 3
CC
CC
Qualità creditizia
Capacità di pagamento alta
Capacità di pagamento adeguata
Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli
Capacità di pagamento probabilmente
pregiudicata in caso di condizioni
sfavorevoli
Capacità di pagamento che dipende dal
perdurare di condizioni favorevoli
0,4 %
0,55 %
0,8 %
2,0 %
3,8 %
6,3 %
Non può essere
fornito un
premio «esente»
annuo
C
In stato di inadempimento o prossimo
allo stato di inadempimento
SD
DDD
Ca
D
DD
C
D
Non può essere
fornito un
premio «esente»
annuo
(10) Per «PMI» si intendono le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del
13.1.2001, pag. 33). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006,
pag. 85).
(11) Tali premi «esenti» vengono stabiliti in linea con i margini fissati per i prestiti ad imprese con rating simili nella comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del
19.1.2008, pag. 6). A seguito dello studio commissionato dalla Commissione su tale argomento:
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf — cfr. pagg. 23 e 156-159 dello studio)
è stata presa in considerazione una diminuzione generale di 20 punti base. Tale diminuzione corrisponde alla differenza di
margine per un rischio simile tra un prestito ed una garanzia onde tener conto dei costi supplementari specificamente
connessi ai prestiti.
(12) La tabella si riferisce alle classi di rating di Standard & Poor's, Fitch e Moody's, che sono le agenzie più frequentemente
utilizzate dal settore bancario per collegare il loro sistema di rating come descritto al punto 3.2, lettera d). Non è tuttavia
necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche: sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali
o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento, a condizione che forniscano una probabilità di
inadempimento a un anno in quanto tale dato è utilizzato dalle agenzie di rating per classificare le imprese; altri sistemi
dovrebbero permettere una classificazione simile attraverso detto criterio di classificazione.
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I premi «esenti» si applicano all'importo effettivamente garantito o controgarantito dallo Stato all'inizio di
ciascun anno interessato. Devono essere considerati come un minimo da applicare nei confronti di un'impresa il cui rating di credito sia almeno uguale a quelli indicati nella tabella ( 13).
Nel caso di un premio unico di garanzia pagato anticipatamente, si ritiene che la garanzia del prestito sia
priva di elementi di aiuto se è almeno uguale al valore attuale dei futuri premi di garanzia come indicato
sopra, utilizzando come tasso di attualizzazione il corrispondente tasso di riferimento ( 14).
Come illustrato nella tabella di cui sopra, le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore
non possono beneficiare di questa metodologia semplificata.
Per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio,
quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, il premio «esente» è fissato al 3,8 % ma
non può mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.
Tali margini possono essere rivisti periodicamente in riferimento alla situazione del mercato.
3.4. Regimi di garanzia
Nel caso dei regimi di garanzia statale, la Commissione ritiene che la presenza di aiuto di Stato sia esclusa
qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) Il regime è precluso a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie [cfr. dettagli al punto 3.2,
lettera a)].
b) L'entità delle garanzie può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa
che le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per
un periodo di tempo limitato.
c) Le garanzie non assistono più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr.
dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)].
d) Le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati
dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. La natura di autofinanziamento del regime e l'adeguato orientamento al rischio sono considerati dalla Commissione come
indicazioni del fatto che i premi di garanzia addebitati a norma del regime sono conformi alle condizioni
di mercato.
Questo rende necessaria la valutazione del rischio di ogni nuova garanzia, sulla base di tutti i fattori rilevanti (qualità del mutuatario, coperture fornite, durata della garanzia, ecc.). Sulla base di tale analisi dei
rischi, devono essere definite le classi di rischio (15), la garanzia deve essere classificata in una di tali classi
e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito o controgarantito.
e) Per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di
perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, ed i premi devono essere
adeguati di conseguenza se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime.
f) Per essere considerati conformi al mercato, i premi applicati devono coprire sia i normali rischi inerenti
alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua
di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito.
Per quanto riguarda le spese amministrative, queste dovrebbero comprendere almeno la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia.
(13) Ad esempio, un'impresa alla quale una banca assegna un rating di credito corrispondente a BBB-/Baa3 dovrebbe pagare un
premio annuo di garanzia almeno dello 0,8 % sull'importo effettivamente garantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno.
(14) Cfr. la comunicazione di cui alla nota 11, in cui si stabilisce quanto segue: «Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso
di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo verrà utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di
un margine fisso di 100 punti base.» (pag. 4).
15
( ) Cfr. ulteriori dettagli alla nota 12.
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Per quanto riguarda la remunerazione del capitale, la Commissione osserva che i garanti abituali sono
soggetti alle norme relative ai requisiti patrimoniali e che, conformemente a dette norme, sono tenuti a
costituire il capitale in modo da non fallire in caso di variazioni nelle perdite annuali relative alle
garanzie. I regimi di garanzia statali non sono solitamente soggetti a dette norme e non devono pertanto
costituire tali riserve. In altri termini, ogni volta che le perdite dovute a garanzie superano le entrate derivanti dai premi di garanzia, la differenza è semplicemente coperta dal bilancio pubblico. Tale garanzia
statale del regime mette il regime stesso in una situazione più favorevole rispetto ad un normale garante.
Per evitare questa disparità e remunerare lo Stato per il rischio assunto, la Commissione ritiene che i
premi di garanzia debbano coprire la remunerazione di un capitale adeguato.
La Commissione ritiene che tale capitale debba corrispondere all'8 % ( 16) delle garanzie in essere. Per le
garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a AAA/AA- (Aaa/Aa3), l'importo del capitale da
remunerare può essere ridotto al 2 % delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui
rating è equivalente a A+/A- (A1/A3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 4 % delle
garanzie in essere.
La remunerazione normale di tale capitale è composta da un premio di rischio, a cui eventualmente si
aggiunge un tasso d'interesse esente da rischio.
Il premio di rischio deve essere pagato allo Stato sull'importo adeguato del capitale in tutti i casi. In base
alla propria prassi, la Commissione ritiene che un premio di rischio normale per il capitale proprio
ammonti ad almeno 400 punti base e che tale premio di rischio debba essere compreso nel premio di
garanzia addebitato ai beneficiari (17).
Se, come avviene per la maggior parte dei regimi di garanzia statale, non viene fornito capitale al regime
e non vi è dunque un conferimento in contanti da parte dello Stato, il tasso d'interesse esente da rischio
non deve essere preso in considerazione. In alternativa, se il relativo capitale è effettivamente fornito dallo
Stato, questo deve sostenere costi di prestito e il regime beneficia di tale contante presumibilmente investendolo. Di conseguenza, sull'importo fornito deve essere pagato allo Stato il tasso d'interesse esente da
rischio Inoltre tale spesa dovrebbe gravare sulle entrate finanziarie del regime e non incide necessariamente sui premi di garanzia (18). La Commissione ritiene che il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni
possa essere utilizzato come riferimento adeguato per il tasso esente da rischio considerato come
normale rendimento sul capitale.
g) Per assicurare la trasparenza, il regime deve prevedere le condizioni alle quali saranno concesse le future
garanzie, quali le imprese ammissibili in termini di rating e, ove applicabili, settori e dimensioni, importo
massimo e durata delle garanzie.
3.5. Valutazione dei regimi di garanzia per le PMI
In considerazione della situazione specifica delle PMI e onde facilitare il loro accesso al finanziamento, in
particolare attraverso l'utilizzo di regimi di garanzia, esistono per tali imprese due possibilità specifiche:
— l'utilizzo di premi «esenti» quali definiti per le garanzie ad hoc alle PMI,
— la valutazione di regimi di garanzia in quanto tali permettendo l'applicazione di un premio unico ed
evitando la necessità di effettuare il rating delle singole PMI beneficiarie.
(16) Corrispondente ai requisiti patrimoniali stabiliti dall'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del
30.6.2006, pag. 1), in combinato disposto con l'allegato VI (punti 41 e segg.) della stessa direttiva.
(17) Per una garanzia ad un'impresa con rating BBB pari a 100, le riserve da costituire ammontano pertanto a 8. Applicando
400 punti base (o 4 %) a tale importo si hanno costi annui di capitale pari a 8 % * 4 % = 0,32 % dell'importo garantito, che
incideranno di conseguenza sul prezzo della garanzia. Se il tasso di inadempimento a un anno previsto dal regime per tale
impresa è, ad esempio, lo 0,35 % e le spese amministrative annue sono stimate allo 0,1 %, il prezzo della garanzia non
considerato come aiuto sarà pari allo 0,77 % annuo.
(18) In tal caso, e a condizione che si presuma che il tasso esente da rischio sia pari al 5 %, il costo annuo delle riserve da costituire sarà, per la stessa garanzia pari a 100 e con riserve da costituire pari a 8, 8 * (4 % + 5 %) = 0,72 % dell'importo garantito. Partendo dagli stessi presupposti (tasso di inadempimento dello 0,35 % e spese amministrative dello 0,1 %), il prezzo
della garanzia sarebbe pari allo 0,77 % annuo ed il regime dovrebbe pagare allo Stato un importo aggiuntivo dello 0,4 %.
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Le condizioni d'utilizzo di queste norme sono definite in appresso.
Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI
In linea con quanto proposto per la semplificazione relativamente alle garanzie ad hoc, anche i regimi di
garanzia a favore delle PMI possono in linea di principio essere considerati autofinanziati e non costituire
aiuto di Stato se sono applicati i premi minimi «esenti» di cui al punto 3.3, basati sui rating delle imprese ( 19).
Anche le altre condizioni precisate al punto 3.4, lettere a), b) e c), nonché al punto 3.4, lettera g), devono
essere soddisfatte; si considera che le condizioni di cui al punto 3.4, lettere d), e) ed f), siano rispettate in
caso di utilizzo dei premi annui minimi precisati al punto 3.3.
Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI
La Commissione è consapevole del fatto che l'esecuzione di una valutazione individuale del rischio di ogni
mutuatario è un procedimento costoso, che può non essere adeguato quando un regime copre un gran
numero di piccoli prestiti per i quali esso rappresenta uno strumento di messa in comune del rischio («risk
pooling»).
Di conseguenza, qualora il regime riguardi soltanto garanzie per PMI e l'importo garantito non superi la
soglia di 2,5 Mio EUR per impresa nell'ambito del regime stesso, la Commissione puòammettere, in deroga
al punto 3.4, lettera d), un premio di garanzia annuo unico per tutti i mutuatari. Tuttavia, onde poter considerare che le garanzie concesse nell'ambito di un tale regime non costituiscano aiuto di Stato, il regime deve
continuare ad essere autofinanziato e tutte le altre condizioni indicate alle lettere a), b) e c) nonché alle
lettere e) f) e g) del punto 3.4 devono essere soddisfatte.
3.6. Non automaticità della classficazione delle garanzie come aiuti di Stato
L'inosservanza di una delle condizioni indicate nei punti da 3.2 a 3.5 non implica che la garanzia o il regime
di garanzie debbano considerarsi automaticamente aiuti di Stato. In caso di dubbi sul fatto che la prevista
garanzia o il previsto regime di garanzia costituiscano aiuti di Stato, è opportuno procedere alla previa notifica alla Commissione.
4. GARANZIE CON ELEMENTI DI AIUTO
4.1. Aspetti generali
Qualora una garanzia ad hoc o un regime di garanzia non rispetti il principio dell'investitore operante in
un'economia di mercato, si ritiene che si configuri un aiuto di Stato. L'elemento di aiuto deve pertanto essere
quantificato per verificare se è possibile ritenere l'aiuto compatibile a norma di un'esenzione specifica. In
linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato
adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura.
I relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi
sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo.
Nel calcolare l'elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti
elementi:
a) Se, nell'ipotesi di di garanzie ad hoc, il mutuatario si trovi in difficoltà finanziarie Se, nell'ipotesi di regimi
di garanzia, i criteri di ammissibilità del regime prevedano l'esclusione di imprese di tale tipo [cfr. dettagli
al punto 3.2, lettera a)].
La Commissione sottolinea che, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al
momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento
previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente
elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della
garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia;
(19) Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un
approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non può tuttavia mai essere inferiore a quello che
sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.
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b) Se la portata di ciascuna garanzia possa essere adeguatamente misurata al momento della concessione.
Questo significa che le garanzie devono riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo
massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. A questo proposito la Commissione ritiene, in linea di
principio, che le garanzie illimitate siano incompatibili con l'articolo 87 del trattato;
c) Se la garanzia assista più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr.
dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)].
Per assicurare che il mutuante abbia un reale incentivo a valutare, coprire e minimizzare in modo
adeguato il rischio derivante dall'operazione di prestito, ed in particolare a valutare correttamente il
merito di credito del mutuatario, la Commissione ritiene che una percentuale di almeno il 20 % non
coperta da una garanzia statale debba essere sostenuta dal mutuante (20), in modo che tuteli adeguatamente i propri prestiti e minimizzi il rischio connesso con l'operazione. In generale, la Commissione
esaminerà quindi in modo più approfondito le garanzie o i regimi di garanzia che coprono l'importo
totale (o pressoché totale) dell'operazione finanziaria, salvo che uno Stato membro ne dia debita giustificazione, ad esempio a causa della natura specifica dell'operazione.
d) Se si sia tenuto conto delle caratteristiche specifiche della garanzia e del prestito (o altro obbligo finanziario) nel determinare il premio di mercato della garanzia, in base al quale viene calcolato l'elemento di
aiuto, confrontandolo al premio effettivamente pagato [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera d)].
4.2. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc
Per una garanzia ad hoc l'equivalente sovvenzione dovrebbe essere calcolato come la differenza tra il prezzo
di mercato della garanzia ed il prezzo effettivamente pagato.
Qualora il mercato non fornisca garanzie per il tipo di operazione in questione, non è disponibile alcun
prezzo di mercato per la garanzia. In tal caso, l'elemento di aiuto va calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, ossia come la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico
che l'impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia statale,
previa deduzione dei premi versati. In mancanza di tasso d'interesse di mercato e se lo Stato membro
intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento, la Commissione sottolinea che le condizioni stabilite
nella comunicazione sui tassi di riferimento (21) sono valide per calcolare l'intensità di aiuto di una garanzia
ad hoc. Questo significa che occorre tenere in debito conto il supplemento da aggiungere al tasso di base
per considerare il relativo profilo di rischio connesso all'operazione coperta, all'impresa garantita e alle
garanzie fornite.
4.3. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc per le PMI
Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.3. In tal caso, se
il premio per una determinata garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di
rating, la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto. Se la
garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il pertinente tasso di
riferimento (22).
La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguita un'impostazione basata
sul rischio.
4.4. Elemento di aiuto nei regimi di garanzia
Per i regimi di garanzia, l'equivalente sovvenzione di ciascuna garanzia nell'ambito del regime è la differenza
tra il premio (eventuale) effettivamente addebitato e il premio che dovrebbe essere pagato nell'ambito di un
regime equivalente privo di aiuto e conforme alle condizioni di cui al punto 3.4. I suddetti premi teorici sui
quali viene calcolato l'elemento di aiuto devono pertanto coprire i rischi normali inerenti alla garanzia
(20) Si presuppone che l'impresa fornisca il livello corrispondente di copertura allo Stato ed all'istituto di credito. Cfr. la
suddetta comunicazione.
(21) Cfr. la comunicazione richiamata nella nota 11.
22
( ) Cfr. ulteriori dettagli alla nota 14.
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nonché le spese amministrative e i costi del capitale (23). Questo modo di calcolare l'equivalente sovvenzione
è volto a garantire che, anche a medio e lungo termine, l'aiuto complessivo concesso nell'ambito del regime
sia equivalente ai fondi conferiti dalle autorità pubbliche per coprire il deficit del regime.
Poiché, per quanto riguarda i regimi di garanzia statale, le caratteristiche specifiche dei singoli casi possono
essere sconosciute al momento in cui i regimi stessi vengono esaminati, l'elemento di aiuto deve essere valutato facendo riferimento alle disposizioni del regime.
Gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia possono essere calcolati anche attraverso metodologie già
ammesse dalla Commissione dopo la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione
nel settore degli aiuti di Stato — come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità
regionale (24), o il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive
nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ( 25) — se la metodologia approvata è esplicitamente applicabile al tipo di garanzie e di operazioni in questione.
La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguito un approccio basato sul
rischio.
4.5. Elementi di aiuto nei regimi di garanzia per le PMI
I due strumenti di semplificazione di cui al punto 3.5 relativi ai regimi di garanzia per le PMI possono essere
utilizzati anche per il calcolo dell'aiuto Le condizioni d'utilizzo di queste due norme sono definite in
appresso.
Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI
Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.5. In tal caso, se
il premio per una determinata categoria in un regime di garanzia non corrisponde al valore fissato come
minimo per la sua classe di rating (26), la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà
considerata come aiuto (27). Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati
utilizzando il tasso di riferimento (28).
Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI
In considerazione della più limitata distorsione della concorrenza che può essere causata da aiuti di Stato
concessi nel quadro di un regime di garanzia per le PMI, la Commissione ritiene che, qualora un regime di
aiuti riguardi soltanto garanzie per le PMI e gli importi garantiti non superino la soglia di 2,5 Mio EUR per
impresa in tale regime, la Commissione può ammettere, in deroga al punto 4.4, una valutazione dell'intensità di aiuto del regime in quanto tale, senza effettuare una valutazione per ogni singola garanzia o classe di
rischio nell'ambito del regime (29).
(23) Questo calcolo può essere riassunto, per ciascuna classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito
in essere moltiplicato per il fattore di rischio della classe di rischio (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale), che rappresenta il premio di mercato, e b) qualsiasi premio pagato, ossia
(importo garantito × rischio) – premio pagato.
24
( ) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.
(25) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.
(26) Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un
approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non non può tuttavia mai essere inferiore a quello
che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri.
27
( ) Questo calcolo può essere riassunto, per ogni classe di rischio, come l'importo garantito del debito in essere moltiplicato
per la differenza tra a) la percentuale di premio «esente» di tale classe di rischio e b) la percentuale di premio pagata, ossia la
somma garantita × (premio di sicurezza – premio pagato).
(28) Cfr. ulteriori dettagli alla nota 11.
(29) Questo calcolo può essere riassunto, indipendentemente dalla classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito
del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio del regime (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale) e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito × rischio) – premio
pagato.
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IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
II Commissione
5. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI
GARANZIE
5.1. Aspetti generali
Le garanzie statali soggette all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato devono essere esaminate dalla Commissione al fine di determinare se siano o non siano compatibili con il mercato comune. Per poter effettuare tale
valutazione, devono prima essere individuati i beneficiari degli aiuti.
5.2. Valutazione
La compatibilità degli aiuti con il mercato comune verrà valutata dalla Commissione secondo le stesse
norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme. I criteri concreti per la valutazione della compatibilità
sono stati chiariti e specificati dalla Commissione nelle discipline e negli orientamenti relativi agli aiuti di
natura orizzontale, regionale e settoriale (30). L'esame terrà conto, in particolare, dell'intensità degli aiuti, delle
caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
5.3. Condizioni
La Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento dell'impresa beneficiaria o all'avvio di procedure analoghe. Tali condizioni dovranno essere convenute tra le parti al
momento della concessione della garanzia. Nell'ipotesi in cui uno Stato membro intenda attivare la garanzia
a condizioni diverse da quelle inizialmente pattuite nella fase della concessione, la Commissione considererà
l'attivazione stessa come un nuovo aiuto soggetto ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,
del trattato.
6. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE
In conformità con gli obblighi generali di controllo (31), onde monitorare ulteriormente i nuovi sviluppi sui
mercati finanziari e considerate le difficoltà poste dalla determinazione del valore delle garanzie e dal fatto
che esso cambia col tempo, assume particolare rilevanza l'esame permanente dei regimi di garanzia statale
approvati dalla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. Gli Stati membri presenteranno pertanto relazioni in materia alla Commissione.
Per i regimi di garanzia contenenti aiuti, tali relazioni vanno presentate almeno alla fine della vigenza del
regime di garanzia e per la notifica di un regime modificato. La Commissione può tuttavia ritenere opportuno richiedere relazioni più frequenti, in funzione del caso.
Per i regimi di garanzia, per i quali la Commissione ha adottato una decisione che constata l'assenza di aiuti,
ed in particolare quando non esistono dati storici in merito al regime, nella sua decisione sull'assenza di aiuti
la Commissione può chiedere che vengano presentate relazioni di questo tipo, chiarendo caso per caso la
frequenza ed il contenuto di dette relazioni.
Le relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni:
a) numero ed importo delle garanzie emesse;
b) numero ed importo delle garanzie in essere alla fine del periodo;
c) numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente) su base annua;
d) entrate annue:
1) entrate derivanti dai premi addebitati;
2) entrate derivanti dai recuperi;
3) altre entrate (ad esempio interessi ricevuti su depositi o investimenti ecc.);
(30) Cfr. le norme sulla concorrenza applicabili agli aiuti di Stato nella Comunità europea:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/
Per la normativa relativa agli aiuti di Stato specifica per settori, per l'agricoltura:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
e per i trasporti:
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm
(31) Quali quelli stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante
disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 271/2008 (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).
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C 155/21
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C 155/22
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e) spese annue:
1) spese amministrative;
2) indennizzi pagati su garanzie attivate;
f) avanzo o deficit annuo (differenza tra entrate e spese);
g) avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime (32).
Per le garanzie ad hoc, gli elementi rilevanti, in particolare quelli di cui ai punti da d) a g), devono essere
oggetto di analoghe relazioni.
In tutti i casi, la Commissione richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, onde poter presentare
in un momento molto successivo relazioni corrette, occorre una raccolta corretta dei dati necessari sin dall'inizio dell'applicazione del regime e la loro aggregazione su base annua.
La Commissione richiama inoltre l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, anche per le garanzie apparentemente prive di elementi di aiuto fornite ad hoc o nell'ambito di un regime, e sebbene non sussista alcun
obbligo di notifica, essa può essere tenuta a verificare l'assenza di elementi di aiuto, ad esempio in seguito ad
un reclamo. In tal caso, la Commissione richiederà informazioni simili a quelle richieste per le relazioni dello
Stato membro interessato.
Le relazioni che debbano essere presentate in base ad obblighi specifici stabiliti da regolamenti di esenzione
per categoria, orientamenti o discipline applicabili nel settore degli aiuti di Stato sostituiranno le relazioni da
presentarsi a norma del presente obbligo di comunicazione delle garanzie se comprendono le informazioni
sopra elencate.
7. MISURE DI ATTUAZIONE
La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare le loro misure vigenti in materia di garanzie alle disposizioni della presente comunicazione entro il 1o gennaio 2010 per quanto riguarda le nuove garanzie.
(32) Se il regime è in vigore da più di 10 anni, vanno indicati soltanto gli ultimi 10 importi annui d'avanzo o deficit.
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Codice Civile
Titolo X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
Capo II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 2602.
Nozione e norme applicabili.
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la
disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2603.
Forma e contenuto del contratto.
Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.
Esso deve indicare:
1) l'oggetto e la durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione;
7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve
inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad
una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria,
se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia.
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Art. 2604.
Durata del consorzio.
In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.
Art. 2605.
Controllo sull'attività dei singoli consorziati.
I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto,
al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 2606.
Deliberazioni consortili.
Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del
consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del
contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i
consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad
iscrizione, dalla data di questa.
Art. 2607.
Modificazioni del contratto.
Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i
consorziati.
Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.
Art. 2608.
Organi preposti al consorzio.
La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme
sul mandato.
Art. 2609.
Recesso ed esclusione.
Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato
receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con
unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.
Art. 2610.
Trasferimento dell'azienda.
Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra
nel contratto di consorzio.
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II Commissione
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri
consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione
dell'acquirente dal consorzio.
Art. 2611.
Cause di scioglimento.
Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo ;
3) per volontà unanime dei consorziati;
4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge ;
6) per le altre cause previste nel contratto.
Sezione II
Dei consorzi con attività esterna
Art. 2612.
Iscrizione nel registro delle imprese.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un
estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere
depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio
ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti
gli elementi sopra indicati.
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Art. 2613.
Rappresentanza in giudizio.
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce
la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
Art. 2614.
Fondo consortile.
I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile.
Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori
particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Art. 2615.
Responsabilità verso i terzi.
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i
terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono
questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il
debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.
Art. 2615-bis.
Situazione patrimoniale.
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio
redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle
società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del
registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.
Sezione II bis
Art. 2615-ter.
Società consortili.
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli
scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
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II Commissione
Decreto – Legge 10 febbraio 2009, n. 5
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito
nel settore lattiero-caseario
Articolo 3
Distretti produttivi e reti di imprese
4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e
la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o
prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero
ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della
propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo
patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti
o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato
a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: (1)
[ 1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante
l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la
rete; (2)]
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile;
in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al
programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul
fondo comune;
3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige
una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni
relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice
civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese
aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante
per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per
misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei
diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di
realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti
iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga
a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se
consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche
mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se
pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio
del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole
generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo
comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i
poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le
regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista
soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello
stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche
amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso
al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento,
nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e
marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della
provenienza; (3)
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o
aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto
prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma
medesimo. (4) (5)
4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro
delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del
contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni
prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le
modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura
dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle
imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle
imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche
al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui
sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni
d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete
può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete
acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il
contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (6) (7)
(1) Alinea così modificato dall’ art. 36, comma 4, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(2) Numero soppresso dall’ art. 36, comma 4, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(3) Lettera così modificata dall’ art. 36, comma 4, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), 2), 3), 4) e 5), L. 23 luglio 2009, n. 99,
sostituito dall'art. 42, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così
modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 22 giu gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(5) Vedi, anche, l’ art. 45, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83
(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, sostituito dall'art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così modificato dall'art. 45, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e dall'art. 36, comma 4-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221.
(7) Vedi, anche, i commi da 2-quater a 2- septies dell'art. 42, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
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II Commissione
Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3,
comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
(BUR n. 24 del 16 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 dicembre 2008)
(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 12 giugno 2009, n. 19)
TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 1
(Sistemi di Incentivazione per lo Sviluppo del
Sistema Produttivo Regionale)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce
regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e
regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in
quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)
pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).
2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le seguenti categorie di aiuti:
Aiuti a finalità regionale
- Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione.
- Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione.
Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
- Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI .
Aiuti all'imprenditoria femminile
- Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.
Aiuti per la tutela ambientale
- Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in
materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme
comunitarie.
- Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o
all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.
- Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore.
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II Commissione
- Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico.
- Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento.
- Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da
fonti rinnovabili.
- Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale.
- Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere
- Aiuti alle PMI per servizi di consulenza.
- Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.
Aiuti sotto forma di capitale di rischio
- Aiuti sotto forma di capitale di rischio.
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
- Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
- Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica.
- Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale.
- Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca.
- Aiuti a nuove imprese innovative.
- Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto
all'innovazione.
- Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.
Aiuti alla formazione
- Aiuti alla formazione.
Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
- Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali.
- Aiuti all'occupazione ai lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali.
- Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili.
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- Aiuti per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.
I regimi sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a Finalità regionale 2007-2013
approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007, con gli
Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con il
Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto
2008).
3. Nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle imprese potrà essere prevista la concessione di aiuti
di importanza minore, ovvero "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre
2006. In tale ambito sono attuati anche gli interventi disciplinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949,
con la concessione di un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 30% degli
investimenti ammissibili, ed in conto interessi per un importo pari al tasso di riferimento, previa
predisposizione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, di un apposito regolamento.
4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato
istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione
approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla "Carta degli
aiuti a finalità regionale" vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti
comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti
elementi:
-
oggetto e finalità degli aiuti;
-
soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
-
settori di attività ammissibili;
-
tipologie di aiuti ammissibili;
-
spese ammissibili;
-
forma e intensità di aiuto;
-
criteri di valutazione delle domande di agevolazione;
-
procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;
-
procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.
6. Le Direttive di Attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia
che esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende
favorevole.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse provenienti da:
-
Risorse rinvenienti dalla certificazione di progetti coerenti al POR Calabria 2000-2006 ai
sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS Obiettivo l 2000-2006 in conformità a quanto previsto dal
Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione
Europea;
-
Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;
-
POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo
stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6322 del 07/12/2007;
-
PAR Calabria FAS 2007/2013 in conformità alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre
2007;
-
POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo
stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6711 del 17/12/2007.
8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma
Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o
procedure di programmazione negoziata, le risorse nella disponibilità di altri soggetti pubblici.
9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere
utilizzati anche Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza
pubblica, presso i quali vengono istituiti specifici Fondi.
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Consiglio regionale della Calabria
UNIONE EUROPEA
II Commissione
REGIONE CALABRIA
REPUBBLICA ITALIANA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA
FESR 2007 - 2013
CCI N° 2007 IT 161 PO 008
(Aprile 2013)
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
sviluppo e per operare in segmenti di attività economica a maggiori ricadute in termini di
innovazione produttiva, commerciale e tecnologica sul sistema produttivo regionale.
Obiettivo Operativo 7.1.5 - Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera
o di territorio.
Lo sviluppo della struttura economica regionale passa attraverso la creazione e il potenziamento dei
sistemi e delle filiere produttive locali e regionali, in un’ottica di concentrazione delle risorse e degli
interventi e di integrazione settoriale e intersettoriale. Per sostenere il rafforzamento dei sistemi produttivi
si prevede l’utilizzo dello strumento di incentivazione “Contratto di Investimento”, che è orientato in
maniera specifica a sostenere:
-
la creazione e il potenziamento di Reti e Cluster di imprese nei settori strategici attuali e potenziali
del sistema produttivo regionale;
la realizzazione di Parchi di imprese nelle aree industriali strategiche della regione;
la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali, nell’ambito di Progetti Locali di
Sviluppo.
I Contratti di Investimento devono riferirsi a specifici Programmi Integrati di Investimento articolati in:
-
-
-
Piani di Sviluppo Interaziendali, proposti da gruppi di imprese dello stesso settore/comparto ovvero
di settori/comparti differenti ma che hanno relazioni di cooperazione in quanto localizzate in
specifiche e concentrate aree territoriali.
Piani di Sviluppo Aziendali per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali di
produzione/servizio finalizzate a completare e/o potenziare l’integrazione dei sistemi e delle filiere
produttive presenti sul territorio.
Piani di Sviluppo Aziendali, proposti dalle singole imprese dei sistemi e delle filiere produttive
presenti sul territorio.
4.7.1.2.
Linee di intervento
Linea di Intervento 7.1.1.1 - Azioni per potenziare e migliorare la dotazione infrastrutturale e di servizi
delle aree per le attività produttive della regione.
(Eliminazione approvata con Procedura scritta avviata con nota n. 194 del 16.11.2012 e chiusasi con nota n. 209 del
10.12.2012)
Linea di Intervento 7.1.1.2 - Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e alla
operatività delle imprese (SUAP).
La Linea di Intervento sostiene il potenziamento e il coordinamento, a livello regionale e provinciale,
degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), come strumenti di sviluppo economico del
territorio attraverso un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure, nonché
sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali.
Il rafforzamento delle attività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) regionali viene
effettuato attraverso i seguenti interventi:
-
informatizzazione delle attività di back office che gli Sportelli Unici devono svolgere per la gestione
dei procedimenti unici, in regime di interoperabilità telematica con gli Enti terzi;
attivazione dei servizi di front office necessari a soddisfare le esigenze degli utenti del Sistema
(Imprese ed Associazioni di categoria);
razionalizzazione dei procedimenti unici e degli endoprocedimenti ad essi afferenti;
standardizzazione della modulistica.
La messa a regime dei SUAP consente, inoltre, di avviare interventi per il marketing territoriale, ovvero
permettere alle imprese italiane o straniere interessate a insediare un'attività produttiva sul territorio
regionale di disporre di informazioni dettagliate sulle aree industriali e sui principali servizi alle imprese.
Le operazioni previste sono implementate a seguito della definizione delle Linee Guida regionali sugli
Sportelli Unici. Tali Linee Guida sono realizzate attraverso un processo di concertazione con Comuni,
Province e Amministrazione Regionale (Assessorati coinvolti nei procedimenti) a cui saranno chiamati a
partecipare anche le Parti Economico-Sociali.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
imprese;
-
sensibilizzare le imprese e stimolare la sperimentazione innovativa, a livello di prodotti
realizzati, tecniche di produzione e modelli organizzativi.
Adeguare le competenze delle risorse umane delle imprese attraverso la realizzazione di Piani di
Formazione Continua Interaziendali. I Piani devono prevedere:
-
la realizzazione di specifiche analisi dei fabbisogni di competenze e professionalità comuni
alle imprese;
-
la definizione dei percorsi formativi per le specifiche figure professionali (contenuti, modalità
di erogazione/fruizione, personale interessato, etc.);
-
l’organizzazione e
interaziendali, etc.).
l’erogazione
dell’offerta
formativa
(voucher
formativi,
corsi
B. Piani di Sviluppo Aziendali per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali di
produzione/servizio finalizzate a completare e/o potenziare l’integrazione dei sistemi e delle filiere
produttive presenti sul territorio.
C. Piani di Sviluppo Aziendali, proposti dalle singole imprese dei sistemi e delle filiere produttive
presenti sul territorio, finalizzati a;
-
realizzare Piani di Investimenti Produttivi Aziendali per la creazione e/o il potenziamento di
specifiche unità di produzione/servizio e necessari a migliorare la competitività dell’impresa e a
favorirne l’integrazione con le altre imprese;
-
acquisire gli eventuali servizi reali specifici non compresi nei Piani Integrati di Servizi Reali
Interaziendali;
-
realizzare eventuali Piani di Innovazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di
Innovazione Interaziendali,
-
realizzare eventuali Piani di Formazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di
Formazione Interaziendali.
Attraverso i Contratti di Investimento le imprese localizzate in una area industriale e/o produttiva possono
realizzare congiuntamente investimenti integrati, materiali e immateriali, per la creazione di Parchi di
Imprese. L’obiettivo è passare dal modello attuale di mera localizzazione alla costituzione di aree
produttive (Parchi di Impresa) che integrino gli attuali servizi tradizionali con un’offerta di servizi
avanzati commisurati alle reali esigenze delle imprese localizzate.
Linea di Intervento 7.1.5.2 - Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di microfiliere produttive locali all'interno di Progetti Locali di Sviluppo.
La Linea di Intervento è finalizzata a creare e/o rafforzare i micro sistemi e le micro filiere produttive
territoriali, individuati e selezionati nell’ambito di Progetti Integrati di Sviluppo Locale. A tal fine si
prevede la definizione e messa a punto di una versione semplificata del Contratto di Investimento:
-
di importo complessivo più contenuto;
con procedure di accesso e valutazione semplificate,
in grado di incentivare la realizzazione di investimenti produttivi materiali e immateriali promossi da
gruppi e reti di microimprese attive nei settori tradizionali o di nicchia, anche differenti tra loro, in
uno specifico ambito territoriale.
297/373
Pagina 173 di 199
Migliorare le condizioni di accesso al
credito da parte delle imprese.
7.1.2
7.1.3
Qualificare e potenziare le infrastrutture
produttive materiali ed immateriali e
sostenere la domanda di servizi
innovativi alle imprese.
Obiettivi Operativi
Pagina 174 di 199
05
7.1.3.1
Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di
finanza innovativa.
05
Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie
attraverso la messa in rete di Fondi di Garanzia, la
ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la
costituzione di un Fondo Regionale di Garanzia, Co-garanzia
e Controgaranzia.
7.1.3.2
05
05
05
05
Codici
Categorie
di Spesa
Realizzazione e potenziamento dei consorzi per
l’internazionalizzazione nei settori strategici dell'economia
regionale.
Programmi
"InvestinCalabria"
per
l'attrazione
di
investimenti esterni e "Calabria Internazionale" per
l'internazionalizzazione del sistema produttivo calabrese.
Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione
di reti/cluster di imprese e la definizione di progetti di
cooperazione da finanziare attraverso i Contratti di
Investimento.
Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla
localizzazione e alla operatività delle imprese (SUAP).
Linee di Intervento
7.1.2.2
7.1.2.1
7.1.1.3
7.1.1.2
Beneficiari, Categorie di Spesa e Indicatori
Sostenere l'apertura del sistema
produttivo
regionale
attraverso
l'attrazione di investimenti dall'esterno e
il miglioramento delle capacità di
esportazione delle imprese regionali.
7.1.1
4.7.1.3.
298/373
Regione Calabria anche attraverso proprie Agenzie in
“House” ai sensi della normativa comunitaria e
nazionale vigente.
Istituti di Credito.
Imprese e loro Consorzi.
Confidi.
Soggetti Gestori degli Strumenti di Ingegneria
Finanziaria.
Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in
“House” ai sensi della normativa comunitaria e
nazionale vigente.
Confidi.
Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in
“House” ai sensi della normativa comunitaria e
nazionale vigente.
Amministrazioni Provinciali, anche attraverso proprie
Agenzie in “House” ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente.
Camere di Commercio, Unioncamere.
Enti e Amministrazioni Centrali gestori di servizi con
sedi nel territorio regionale.
Consorzi di Imprese per l’internazionalizzazione
costituiti ai sensi degli artt. 2602 e 2612 e ss del Codice
Civile o in forma consortile o cooperativa da PMI
industriali, artigiane, turistiche, di servizi e
agroalimentari
Agenzie di Sviluppo Locale.
Confederazioni e Associazioni di Categoria.
Camere di Commercio.
Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in
“House” ai sensi della normativa comunitaria e
nazionale vigente.
Amministrazioni Provinciali, anche attraverso proprie
Agenzie in “House” ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente.
Enti Locali in forma singola e associata.
Beneficiari
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Promuovere e sostenere la competitività
delle imprese e la creazione di nuove
imprese nei settori innovativi e/o in
rapida crescita.
Promuovere e sostenere la cooperazione
tra le imprese in una logica di filiera o
di territorio.
7.1.4
7.1.5
Obiettivi Operativi
7.1.5.2
7.1.5.1
7.1.4.3
7.1.4.1
Codici
Categorie
di Spesa
Beneficiari
Promozione dell'imprenditorialità giovanile.
06, 07, 09
Contratti di Investimento per la creazione o il potenziamento
di reti/cluster di imprese nei settori strategici dell'economia 06, 07, 09
regionale.
Contratti di investimento per la realizzazione o il
potenziamento di micro-filiere produttive locali all'interno di 06, 07, 09
Progetti Locali di Sviluppo.
Imprese e loro consorzi.
Imprese e loro consorzi.
Grandi imprese.
Nuove imprese.
Pacchetti Integrarti di Agevolazioni per sostenere la
06, 07, 09 Imprese e loro consorzi.
competitività delle imprese esistenti.
Linee di Intervento
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Pagina 175 di 199
7.1.5
Promuovere e sostenere la
cooperazione tra le imprese in
una logica di filiera o di
territorio.
Obiettivi Operativi
Obiettivo Specifico
7.1.
7.1.5.1
Contratti
di
Investimento per la
creazione
o
il
potenziamento
di
reti/cluster di imprese
nei settori strategici
dell'economia
regionale.
Linee di Intervento
ASSE VII – SISTEMI PRODUTTIVI
II. Requisiti oggettivi:
Rispetto dei requisiti di ricevibilità e di
ammissibilità
comuni
e
delle
condizionalità del QSN riportati nella
scheda di Asse.
Presentazione
del
Contratto
di
Investimento
(Piano
di
Sviluppo
Interaziendale,
Piani
di
Sviluppo
Aziendali) in conformità alle prescrizioni
dei Bandi di Gara.
Coerenza del Contratto di Investimento
(Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani
di Sviluppo Aziendali) con le priorità
settoriali e territoriali regionali.
Cofinanziamento privato in linea con la
normativa comunitaria,
nazionale e
regionale.
I. Requisiti soggettivi:
Titolarità del Soggetto proponente (PMI
industriali e di servizi e loro Consorzi,
imprese artigiane e loro Consorzi).
Requisiti di Ammissibilità
Si / No
I Piani di Sviluppo Aziendali del Contratto di Investimento sono valutati
secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1.
Il Piano di Sviluppo Interaziendale del Contratto di Investimento è valutato
secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1.
Pagina 176 di 199
Il Piano di Sviluppo Interaziendale del Contratto di Investimento è valutato
secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1.
I Piani di Sviluppo Aziendali del Contratto di Investimento sono valutati
secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1.
I criteri e le modalità per la valutazione complessiva del Contratto di
Investimento, specificati in dettaglio nel bando di gara, sono in linea generale
i seguenti:
Numero delle imprese che partecipano al Contratto di Investimento.
Numero e coerenza di Piani Interaziendali previsti dal Contratto di
Investimento.
Valutazione ponderata dei punteggi (sulla base degli investimenti
-
23
Fattibilità giuridico amministrativa, tecnica e di gestione economica
finanziaria.
-
I criteri e le modalità per la valutazione complessiva del Contratto di
Investimento, specificati in dettaglio nel bando di gara, sono in linea generale
i seguenti:
Numero delle imprese che partecipano al Contratto di Investimento.
Numero e coerenza di Piani Interaziendali previsti dal Contratto di
Investimento.
Valutazione ponderata dei punteggi (sulla base degli investimenti
richiesti e ammissibili) dei Piani Aziendali previsti dal Contratto di
Investimento.
b) Efficienza attuativa .
-
-
-
a) Efficacia dell’operazione/progetto proposto rispetto all’Obiettivo Operativo della
Linea di Intervento.
Criteri di Valutazione
Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Pagina 177 di 199
I Piani di Sviluppo Aziendali del Contratto di Investimento sono valutati
secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1.
I criteri e le modalità per la valutazione complessiva del Contratto di
Investimento, specificati in dettaglio nel bando di gara, sono in linea generale
i seguenti:
Numero delle imprese che partecipano al Contratto di Investimento.
Numero e coerenza di Piani Interaziendali previsti dal Contratto di
Investimento.
Valutazione ponderata dei punteggi (sulla base degli investimenti
richiesti e ammissibili) dei Piani Aziendali previsti dal Contratto di
Investimento.
I Contratto di Investimento (Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani di
Sviluppo Aziendali) (CI) presentati all’interno dei Progetti Integrati di
Sviluppo Regionale possono avere attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad
un massimo del 25% del punteggio totale (calcolato secondo le modalità
definite nell’Avviso Pubblico e nella Guida per la Presentazione dei Progetti
Integrati di Sviluppo).
-
-
24
Il Piano di Sviluppo Interaziendale del Contratto di Investimento è valutato
secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1.
-
richiesti e ammissibili) dei Piani Aziendali previsti dal Contratto di
Investimento.
c) Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi.
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Linee di Intervento
7.1.5.2
Contratti
di
investimento per la
realizzazione
o
il
potenziamento
di
micro-filiere
produttive
locali
all'interno di Progetti
Locali di Sviluppo.
7.1.5
Promuovere e sostenere la
cooperazione tra le imprese in
una logica di filiera o di
territorio.
7.1.
Obiettivi Operativi
Obiettivo Specifico
ASSE VII – SISTEMI PRODUTTIVI
I. Requisiti soggettivi:
Titolarità del Soggetto proponente (PMI
industriali e di servizi e loro Consorzi, imprese
artigiane e loro Consorzi).
II. Requisiti oggettivi:
Rispetto dei requisiti di ricevibilità e di
ammissibilità comuni e delle condizionalità
del QSN riportati nella scheda di Asse.
Presentazione del Contratto di Investimento
(Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani di
Sviluppo Aziendali) in conformità alle
prescrizioni dei Bandi di Gara.
Coerenza del Contratto di Investimento (Piano
di Sviluppo Interaziendale, Piani di Sviluppo
Aziendali) con le priorità settoriali e territoriali
regionali.
Cofinanziamento privato in linea con la
normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Requisiti di Ammissibilità
Si / No
Pagina 178 di 199
25
c) Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi.
Vedasi criteri della Linea di Intervento 7.1.5.1.
I Contratti di Investimento (Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani di
Sviluppo Aziendali) (CI) presentati all’interno dei Progetti Integrati di
Sviluppo Locale possono avere attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad
un massimo del 25% del punteggio totale (calcolato secondo le modalità
definite nell’Avviso Pubblico e nella Guida per la Presentazione dei
Progetti Integrati di Sviluppo).
b) Efficienza attuativa.
Vedasi criteri della Linea di Intervento 7.1.5.1.
a) Efficacia dell’operazione/progetto proposto rispetto all’Obiettivo Operativo
della Linea di Intervento.
Vedasi criteri della Linea di Intervento 7.1.5.1.
Criteri di Valutazione
Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012
9263
PARTE TERZA
Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
ANNUNZI LEGALI - CONCORSI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 ottobre 2012, n. 466
SOMMARIO
Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
POR Calabria FESR 2007/2013. Procedura di Valutazione
e Selezione dei PISL. Approvazione della graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di
Rimodulazione finanziaria, dell’assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di
Programmazione Negoziata, della rimodulazione dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 ottobre 2012, n. 466
LA GIUNTA REGIONALE
POR Calabria FESR 2007/2013. Procedura di Valutazione
e Selezione dei PISL. Approvazione della graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di
Rimodulazione finanziaria, dell’assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di
Programmazione Negoziata, della rimodulazione dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX
VISTI
— il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)
n. 1783/1999;
— il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
— il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione
dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE)
n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale.
VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 approvato
dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 3329 del 13
luglio 2007.
VISTE
— la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 6322
del 07.12.07 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013;
— la Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 24 dicembre 2007 che prende atto del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.07;
REGIONE CALABRIA
BOLLETTINO UFFICIALE
A V V I S O
Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità
che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina
dei dati sensibili.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
9264
19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012
— la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n.
255 del 31 marzo 2008 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Decisione della
Commissione Europea n. C (2007) 6322 del 07.12.07.
— la Delibera della Giunta Regionale n. 654 del 16.09.2008
avente ad oggetto: “Definizione e Organigramma delle Strutture
Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento
del POR Calabria FESR 2007/2013;
VISTI
— il Libro Bianco sulla Governane COM (2001) 428;
— il Libro Bianco del Comitato delle Regioni sulla Governance Multilivello (2009).
VISTI
— la Delibera della Giunta Regionale n. 95 del 23.02.2009
recante: “Presa d’atto dei criteri di selezione del POR Calabria
FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi
dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Trasmissione alla competente commissione consiliare, per l’esercizio
delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della L.R. n.
3/2007”;
— la Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 09.06.2009
avente ad oggetto “Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente
per oggetto: “Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione
degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del
POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della
Commissione europea C(2007) 6322 del 07.12.07”, successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del
28.01.2010;
— la L. 662/1996;
— la L. 241/1990;
— il D.Lgs. 267/2000;
— il D. Lgs. n. 165/2001;
— la L. 131/2003;
— il D.Lgs. 163/2006.
VISTE
— la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. recante
disposizioni in materia di “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
— la Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 - Norme sul
procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto
di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria;
— la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
— la Legge Regionale del 12 agosto 2002 n. 34, che provvede
al “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;
— la Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per la “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”;
— la Legge Regionale 14 novembre 2006 n. 15, in ordine alla
“Promozione dell’esercizio associato di funzioni e servizi ai comuni”;
— la Legge Regionale 5 aprile 2008, n. 8 sul “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”;
— la Legge Regionale 7 marzo 2011, n. 4: “Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria”.
— la Delibera della Giunta Regionale n. 459 del 24.07.2009
che approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
— la Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 13.01.2010
avente ad oggetto “Presa d’atto della Descrizione dei Sistemi di
Gestione e Controllo del POR FESR 2007/2013 e relativi allegati,
in seguito all’accettazione da parte della Commissione Europea”;
— la Delibera della Giunta Regionale n. 422 del 7 giugno
2010, con la quale si è proceduto alla nomina del Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
— il decreto del Presidente della Regione n. 159 del 14 giugno
2010, con il quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”;
— la Delibera della Giunta Regionale n. 521 del 12 luglio
2010, recante modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della Giunta Regionale;
— la Delibera di Giunta Regionale n.629 del 21.09.2009 che
approva il Documento di Attuazione dell’Asse IX “Assistenza
Tecnica e Cooperazione Interregionale”del POR Calabria FESR
2007/2013, Piano di Assistenza Tecnica, con la relativa dotazione
finanziaria, come previsto dallo stesso Programma Operativo;
— la Delibera di Giunta Regionale n. 492 del 02/11/2011 di
Rimodulazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR
2007/2013 - Settore 9.1 “Assistenza Tecnica” dell’Asse IX “Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale”.
VISTE
— la Delibera della Giunta Regionale n. 221 del 19.03.2008 e
ss.mm.ii. di presa d’atto del Piano Finanziario del POR Calabria
FESR 2007/2013 articolato per Assi Prioritari, Settori e Linee di
intervento, approvato con L.R. n. 17 del 13.06.2008;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354
del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, per come
modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre
2000.
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19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012
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PRESO ATTO CHE il POR Calabria FESR 2007/2013, al Paragrafo 5.4.7.2, prevede la realizzazione di Progetti Integrati di
Sviluppo, sia Regionali che Locali, finalizzati a migliorare la qualità della vita, la competitività e l’attrattività dei Sistemi Territoriali non urbani.
CONSIDERATO CHE
— i Progetti Integrati di Sviluppo Locale sono finalizzati al
conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico di specifici ambiti territoriali. L’ambito territoriale di riferimento delle
specifiche proposte di Progetti Integrati di Sviluppo Locale è determinato dagli obiettivi, dalle strategie e dalle azioni del progetto
stesso;
— i Progetti Integrati di Sviluppo Regionale sono finalizzati
al conseguimento di obiettivi considerati strategici per l’intero
territorio regionale ed a sostenere la competitività e l’attrattività
della Regione.
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Servizi Intercomunali per la Qualità della Vita;
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali;
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi Produttivi Locali, di Distretti Agroalimentari di Qualità e di Distretti Rurali.
DATO ATTO ALTRESI` che con la medesima Delibera n. 344
la Giunta Regionale ha approvato l’attivazione dei seguenti Progetti Integrati di Sviluppo Regionale mediante Progetti Integrati
di Sviluppo Locale:
− Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali
Marginali ed in Declino;
− Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria;
VISTI
— il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria, le
cinque Province Calabresi, l’ANCI e l’UNCEM in data 26 febbraio 2008 per la definizione degli indirizzi per l’attuazione della
Programmazione Territoriale e della Progettazione Integrata;
— il “Documento di Riferimento per la Programmazione Territoriale e la Progettazione Integrata in Calabria per il Periodo di
Programmazione FESR 2007/2013”.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 27 febbraio
2010, con la quale sono stati indicati le linee d’intervento del
POR Calabria FESR 2007/2013 da attivare per la progettazione
integrata, il quadro delle risorse finanziarie disponibili e i criteri
di riparto territoriale per il finanziamento dei Progetti Integrati di
Sviluppo Locale e Regionale.
DATO ATTO CHE l’Autorità di Gestione del POR ha attivato
la procedura per la elaborazione dei Rapporti d’Area Provinciali,
che sono stati considerati nell’elaborazione del Quadro Unitario
della Progettazione Integrata (QUPI).
VISTE
— la Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 22 luglio 2011,
avente ad oggetto “Attivazione della Progettazione Integrata.
Quadro delle risorse finanziarie disponibili. Approvazione del
Quadro Unitario della Progettazione Integrata e delle Linee di
Indirizzo dell’Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti Integrati”;
— la Delibera di Giunta Regionale n.116 del 20 marzo 2012,
avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007/2013 - Attuazione
DGR 344/2011 - Approvazione dei PISR “Contrasto allo Spopolamento” e “Minoranze linguistiche” e delle linee di indirizzo dei
relativi Avvisi Pubblici per la selezione dei PISL”.
− Valorizzazione dei Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria.
VISTO che la stessa Delibera n. 344 ha disposto che i Progetti
Integrati di Sviluppo Locale e Regionale saranno attuati mediante
le seguenti correlate linee di intervento del POR Calabria FESR
2007/2013:
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi di Mobilità Intercomunale: Linea di Intervento 8.2.1.1;
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Servizi Intercomunali per la Qualità della Vita: Linea di Intervento 8.2.1.2;
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali: Linee
di Intervento 8.2.1.5- 5.1.1.1. - 5.2.3.2 - 5.3.1.1 -5.3.2.1-5.3.2.25.3.2.3;
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi Produttivi Locali, di Distretti Agroalimentari di Qualità e di Distretti Rurali: Linee di Intervento 8.2.1.6 - 7.1.5.2;
− Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per Contrastare allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in
Declino: Linea di Intervento 8.2.1.7;
− Azioni di Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della
Calabria: Linea di Intervento 5.2.4.2;
− Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per la Valorizzazione dei Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria: Linea di Intervento 8.2.1.4.
TENUTO CONTO CHE
DATO ATTO CHE con la suindicata Delibera n. 344 la Giunta
Regionale ha definito il quadro delle risorse finanziarie disponibili ed i criteri di riparto territoriale per il finanziamento dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e, in particolare, ha approvato
l’attivazione dei seguenti Progetti Integrati di Sviluppo Locale:
— la dotazione finanziaria complessiva definitivamente disponibile per l’attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale è di euro 406.652.377,16, a valere sugli assi V,
VII e VIII del POR Calabria FESR 2007-2013;
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi di Mobilità Intercomunale;
— la dotazione finanziaria per ciascuna provincia, in base ai
criteri fissati dalla DGR 163/2010 ed approvata dalla DGR 344/
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19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012
2011, escluse le risorse del PISR “Minoranze Linguistiche” pari
ad euro 14.391.552,20, è in totale pari ad euro 392.260.824,96
così distinti:
− Elenco PISL non ammissibili a finanziamento;
− Elenco PISL non ammissibili a valutazione.
PRESO ATTO degli esiti del lavoro prodotto dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici per
l’istruttoria e la valutazione dei PISL ed in particolare della valutazione desunta dai criteri di selezione del POR Calabria FESR
2007/2013.
− Cosenza: c 144.226.460,12;
− Catanzaro: c 63.044.159,79;
− Reggio Calabria: c 96.025.449,95;
− Crotone: c 41.830.694,37;
VISTE
− Vibo Valentia: c 47.134.060,73;
— la dotazione finanziaria per ciascuna provincia, in base ai
criteri fissati dalla DGR 163/2010 ed escluse le risorse del PISR
“Contrasto allo Spopolamento” pari ad euro 41.975.360,70 e le
sopra citate risorse del PISR “Minoranze Linguistiche” approvate
dalla DGR 116/2012, è in totale pari ad euro 350.285.464,26 così
distinte:
− Cosenza: c 128.792.959,50;
− Catanzaro: c 56.297.879,82;
— la relazione sulla proposta di rimodulazione finanziaria tra
le Linee di Intervento e tra le tipologie di PISL presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013, in
funzione delle necessità di riequilibrio finanziario emerse dalle
richieste di finanziamento per la realizzazione dei PISL;
— la tabella di rimodulazione finanziaria tra Linee di Intervento e tra Tipologie di PISL presentata dall’Autorità di Gestione
del POR Calabria FESR 2007/2013, in attuazione della su indicata proposta;
— la proposta di finanziamento dei PISL e delle relative operazioni presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria
FESR 2007/2013, tenuto conto della Graduatoria dei PISL ammessi a finanziamento e delle Operazioni ammesse a finanziamento (con punteggio > 60), elaborata dal Nucleo Regionale di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
− Reggio Calabria: c 85.749.881,65;
− Crotone: c 37.354.441,91;
− Vibo Valentia: c 42.090.301,39.
VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR 2007/2013 n. 10028 del 10 agosto 2011: “POR
Calabria FESR 2007/2013 - Attuazione delle progettazione integrata. Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione e la
selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale del POR Calabria FESR 2007/2013. Nomina Responsabile Unico del Procedimento”.
RILEVATO che entro i termini di scadenza stabiliti dal citato
avviso pubblico risultano pervenute 105 proposte di Progetti Integrati di Sviluppo Locale presentate dai Partenariati di Progetto.
CONSIDERATO CHE i PISL attuativi dei PISR “Contrasto
allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in Declino” e “Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio
Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria”
hanno seguito una procedura specifica di valutazione e selezione,
distinta rispetto a quanto previsto per le altre tipologie di Progetti
Integrati, ai sensi della DGR n.116 del 20 marzo 2012.
DATO ATTO CHE il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, così come previsto dal POR, ha
completato la valutazione e selezione dei Progetti Integrati attivati con la Delibera n. 344 del 22 luglio 2011 e precisamente:
VISTA la “Relazione Illustrativa Generale - Procedura di Valutazione e Selezione dei PISL” elaborata dal Nucleo Regionale di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (Allegato 1),
contenente in allegato (1A):
− Tabelle riepilogative generali;
− Graduatoria dei PISL ammissibili a finanziamento, e
delle Operazioni ammissibili a finanziamento con relativa esplicazione delle condizioni, prescrizioni e note;
− Elenco operazioni non ammissibili a finanziamento;
RITENUTO di condividere il contenuto delle suddette proposte ed in particolare il criterio guida della rimodulazione finanziaria, fondato sullo spostamento in ambito provinciale delle risorse eccedenti su alcune Linee di Intervento a quelle sulle quali
si è registrata una maggiore domanda di finanziamento, fermo
restando il rispetto delle dotazioni complessive per Asse del POR
FESR Calabria 2007/2013, in quanto coerente con i criteri di assegnazione delle risorse della progettazione integrata su base provinciale fissati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 27
febbraio 2010.
RITENUTO di dover stabilire in apposito Accordo di Programmazione negoziata le regole per l’attuazione unitaria dei Progetti
Integrati, in modo tale che venga garantita anche in tale fase l’unitarietà della compagine partenariale nella realizzazione degli
obiettivi di sviluppo locale fissati nei PISL e nei rapporti con le
strutture regionali.
VISTO lo schema di Accordo di Programmazione negoziata
per l’attuazione dei PISL elaborato dall’Autorità di Gestione del
POR Calabria FESR 2007-2013 di concerto con il Dirigente del
Settore 1 “Programmazione” del Dipartimento n.3.
RITENUTO di rinviare alla successiva approvazione dei PISL
attuativi dei PISR “Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in Declino” e “Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze
Linguistiche della Calabria” ogni decisione riguardante l’impiego
delle economie rispetto alla dotazione finanziaria complessiva
della progettazione integrata.
CONSIDERATO CHE in ordine alle fasi di attuazione della
progettazione integrata l’Autorità di Audit, nel rapporto definitivo System Audit 2011 trasmesso con nota n. 0319745 del 28
settembre 2012, ha evidenziato un disallineamento tra le fasi del
percorso attuativo dei PISL indicate nel par. 5.4.7 del POR Cala-
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bria FESR 2007/2013 e le fasi indicate nella Delibera di Giunta
regionale 163/2010 richiamata dalla Delibera di Giunta regionale
344/2011.
tecnici e amministrativi necessari ad una migliore attuazione del
POR” deducendo un totale complessivo di c 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila);
PRESO ATTO CHE la Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale - con la nota Regio/ D(2010) RMI.ml/
850124 del 4.03.2010, in riferimento alla procedura scritta del
Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007 - 2013
per la modifica del paragrafo 5.4.7 del POR, ha rilevato che la
semplificazione della procedura di attuazione della Progettazione
Integrata attraverso l’aggregazione e la semplificazione di alcune
fasi del processo per la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale e Locale non incide su elementi del Programma
previsti all’art. 37 del Reg. CE 1083/2006 ed ha comunicato di
non avere obiezioni da sollevare sul contenuto delle modifiche.
— la riduzione dello stanziamento previsto per l’Operazione
9.1.1.7.3 di c 200.000,00, per l’Operazione di c 9.1.1.7.5 di c
300.000,00 e per l’Operazione di c 9.1.1.7.7 di c 250.000,00 del
Documento di Attuazione dell’Asse IX, finanziata a valere sulla
Linea di intervento 9.1.1.7 “Supporto all’Autorità di Gestione e al
Responsabile dell’Informazione nella elaborazione, gestione,
monitoraggio e valutazione del Piano di Comunicazione del
POR”, deducendo un totale complessivo di c 750.000,00 (settecentocinquantamila).
RITENUTO, comunque, di specificare che la mancata espressa
citazione nella Delibera 163/2010 della fase 2 : “Analisi e Ascolto
del Territorio ed Elaborazione dei Rapporti d’Area Provinciali” è
di carattere esclusivamente formale in quanto tale fase è compresa nella fase 2 indicata in Delibera, nel punto in cui si fa riferimento alla “... fase di analisi delle caratteristiche economiche e
sociali territoriali e della progettualità esistente ”, coincidente con
la previsione della fase 2 di attuazione della progettazione integrata contenuta nel POR.
VALUTATO necessario assicurare la prosecuzione dell’attività
di accompagnamento dei territori nella fase di attuazione della
progettazione integrata, garantendo continuità alle attività di affiancamento svolte dai Laboratori Territoriali di Progettazione
nella fase di avvio, allo scopo di contribuire a raggiungere più
efficacemente il processo integrato delle azioni, con attività di
supporto ai Partenariati di Progetto ed alle strutture regionali.
RITENUTO a tal uopo di dover procedere alla costituzione dei
Gruppi Tecnici Regionali previsti dal par. 5.4.7 del POR Calabria
FESR 2007/2013 mediante la previsione di un assetto organizzativo analogo a quello già attuato con i Laboratori Territoriali di
Progettazione.
CONSIDERATO CHE, a tale scopo, necessita implementare la
dotazione finanziaria dell’Operazione 9.1.1.2.32 “Laboratori Territoriali di Progettazione” della Linea di Intervento 9.1.1.2 di un
importo ulteriore di c 2.000.000,00 (duemilioni), individuando
una sub operazione denominata “Gruppi Tecnici Regionali”, al
fine di assicurare idonea copertura finanziaria alle attività dei
suddetti Gruppi per la fase di attuazione dei PISL, attuando una
nuova procedura di selezione per l’individuazione dei componenti dei Gruppi Tecnici Regionali.
RITENUTO CHE è possibile assicurare l’implementazione di
cui al punto precedente mediante:
— la riduzione dello stanziamento previsto per l’Operazione
9.1.1.2.3 di c 250.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.9 di c
150.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.18 di c 150.000,00, per
l’Operazione 9.1.1.2.19 di c 150.000,00, per l’Operazione
9.1.1.2.20 di c 150.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.27 di c
150.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.28 di c 150.000,00, per
l’Operazione 9.1.1.2.31 di c 100.000,00, del Documento di Attuazione dell’Asse IX, finanziata a valere sulla Linea di intervento 9.1.1.2 “Azioni per rafforzare le strutture e gli strumenti
RILEVATO CHE la modifica suddetta comporta la rimodulazione del Piano finanziario del Settore 9.1 - Assistenza Tecnica
dell’Asse IX, già rimodulato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 02/11/2011.
RITENUTO di demandare all’Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR 2007/2013 la modifica del Documento di Attuazione dell’Asse IX — Settore Assistenza Tecnica — e di procedere alla selezione dei componenti dei Gruppi Tecnici Regionali.
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
su proposta congiunta del Presidente della Giunta Regionale e
dell’Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria,
formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi
DELIBERA
per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
— di prendere atto della “Relazione Illustrativa Generale Procedura di Valutazione e Selezione dei PISL” e relativo allegato (1A) redatto dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici, costituente parte integrante della presente Delibera all’allegato 1;
— di approvare la graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale nell’ambito del POR Calabria FESR
2007/2013, elaborata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, contenuta nella relazione illustrativa della Procedura di Selezione dei PISL, allegato (1A);
— di prendere atto della Relazione sulla proposta di rimodulazione finanziaria tra le Linee di Intervento e tra le tipologie di
PISL, presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria
FESR 2007/2013, costituente parte integrante della presente Delibera all’allegato 2;
— di approvare la tabella di rimodulazione finanziaria tra le
Linee di Intervento e tra le tipologie di PISL presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013, costituente
parte integrante della presente Delibera all’allegato 3;
— di determinare la spesa pubblica ammissibile per l’attuazione dei PISL:
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi di Mobilità Intercomunale;
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19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Servizi Intercomunali per la Qualità della Vita;
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali;
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione
di Sistemi Produttivi Locali, di Distretti Agroalimentari di Qualità e di Distretti Rurali;
− Progetti Integrati di Sviluppo Locale attuativi del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per la Valorizzazione dei
Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria;
per un totale di Euro 349.663.928,96 così suddivisi:
linea d’intervento 7.1.5.2 c 65.833.081,98
linea d’intervento 8.2.1.6 c 22.629.002,68
linea d’intervento 8.2.1.1 c 30.221.434,90
linea d’intervento 8.2.1.2 c 30.298.165,48
— di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di
stipulare, unitamente all’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, l’Accordo di Programmazione
negoziata e di approvarlo con proprio decreto;
— di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR Calabria
FESR 2007/2013 di coordinare il processo di attuazione della
Progettazione Integrata, secondo le modalità previste nel POR
Calabria FESR 2007/2013 e nell’Accordo di Programmazione
negoziata;
— di dare mandato ai Dirigenti dei Dipartimenti, ai Dirigenti
di Settore ed ai Responsabili delle Linee d’Intervento interessati
all’attuazione dei PISL di procedere immediatamente all’adozione delle procedure e degli atti di loro competenza per l’attuazione della progettazione integrata, secondo quanto stabilito nell’Accordo di Programmazione negoziata allegato, procedendo all’ammissione a finanziamento delle operazioni in favore dei
soggetti pubblici beneficiari ed a predisporre con ogni sollecitudine i bandi per le operazioni a titolarità regionale in favore dei
beneficiari privati;
— di impegnare il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici a trasmettere le schede afferenti ai
PISL ed alle singole operazioni finanziate, ai Dirigenti competenti per l’attuazione, anche per l’inoltro ai Responsabili delle
Linee d’Intervento interessate;
linea d’intervento 8.2.1.4 c 22.162.997,48
linea d’intervento - 8.2.1.5 c 39.216.800,98
linea d’intervento 5.1.1.1 c 34.160.267,94
linea d’intervento 5.2.3.2 c 6.870.801,91
linea d’intervento 5.3.1.1 c 4.032.094,73
linea d’intervento 5.3.2.1 c 42.669.432,86
linea d’intervento 5.3.2.2 c 10.508.000,00
linea d’intervento 5.3.2.3 c 41.061.848,02
— di approvare la proposta di finanziamento dei PISL e delle
relative operazioni presentata dall’Autorità di Gestione del POR
Calabria FESR 2007/2013 tenuto conto della Graduatoria dei
PISL ammessi a finanziamento e delle Operazioni ammesse a finanziamento (con punteggio > 60), elaborata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, costituente parte integrante della presente Delibera all’allegato 4;
— di approvare lo schema di Accordo di Programmazione negoziata per l’attuazione dei PISL, costituente parte integrante
della presente Delibera all’allegato 5;
— di specificare che la “...fase di analisi delle caratteristiche
economiche e sociali territoriali e della progettualità esistente”,
prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale 163/2010 richiamata dalla Delibera di Giunta regionale 344/2011, è stata
svolta in attuazione della fase 2 “Analisi e Ascolto del Territorio
ed Elaborazione dei Rapporti d’Area Provinciale della procedura
di attuazione della progettazione integrata contenuta nel paragrafo 5.4.7 del POR Calabria FESR 2007/2013 e che pertanto di
fatto non si è resa necessaria alcuna modifica del PO FESR relativamente alle fasi della procedura PISL;
— di assicurare la prosecuzione dell’attività di accompagnamento dei territori anche nella fase di attuazione dei PISL, mediante la costituzione dei Gruppi Tecnici Regionali previsti al par.
5.4.7 del POR Calabria FESR 2007/2013 con assetto organizzativo analogo a quello adottato per i Laboratori Territoriali di Progettazione, allo scopo di contribuire a raggiungere più efficacemente il processo integrato delle azioni, con approvazione della
rimodulazione del Piano finanziario delle Linee di Intervento dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX del POR Calabria FESR
2007/2013, costituente parte integrante della presente Delibera
all’allegato 6, dando mandato all’Autorità di Gestione di modificare il Documento di Attuazione dell’Asse IX — Settore Assistenza Tecnica - e di predisporre tutti gli atti conseguenti per la
selezione dei componenti dei Gruppi Tecnici Regionali, secondo
le modalità già eseguite per i Laboratori Territoriali di Progettazione;
— di notificare, a cura dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013, la presente deliberazione, ai componenti
del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Sorveglianza
del POR Calabria FESR 2007/2013, in estratto per la sola parte
inerente gli Allegati 3, 4 e 6 sulla rimodulazione finanziaria;
— di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURC, in estratto per sola parte degli Allegati 4 e 5, a
cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria
ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del
Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.
Il Dirigente Generale ff
del Dipartimento Presidenza
F.to: G. Bianco
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Il Presidente
F.to: Scopelliti
(segue allegato)
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