DOSSIER PARERE su Deliberazione di Giunta n. 31 del 30/1/2014 recante: "Approvazione, ai sensi dell''articolo 1 della L.R. 40/2008, delle direttive di attuazione per la realizzazione di iniziative imprenditoriali previste e approvate all''interno dei progetti integrati di sviluppo locale (PISL), in attuazione della linea di intervento 7.1.5.2 del Por Calabria FESR 2007-2013" relatore: C. IMBALZANO DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 3/2/2014 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 4/2/2014 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI ultimo aggiornamento: 12/02/2014 II Comm. Normativa comunitaria Trattato CE artt. 87 e 88 pag. 4 REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 pag. 6 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto pag. 51 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 pag. 96 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» DECISIONE n. 324 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2007 pag. 104 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 COMUNICAZIONE n. 2008/C 155/02 DELLA COMMISSIONE pag. 147 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie Normativa nazionale Codice civile pag. 160 Disciplina dei Consorzi (Artt. 2602 – 2615 ter) Decreto – Legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Art. 3 commi 4 ter e 4 quater) pag. 164 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario Normativa regionale Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 (Art. 1) pag. 167 Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 Documentazione citata ESTRATTO POR Calabria FESR 2007-2013 pag. 171 Asse VII Sistemi produttivi- Linea d’intervento 7.1.5.2 Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro filiere produttive locali all'interno di Progetti Locali di Sviluppo ESTRATTO CRITERI DI SELEZIONE POR Calabria FESR 2007-2013 pag. 176 Asse VII - Linea d’intervento 7.1.5.2 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 466 pag. 179 Estratto (PISL finanziati) POR Calabria FESR 2007/2013. Procedura di Valutazione e Selezione dei PISL. Approvazione della graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di Rimodulazione finanziaria, dell’assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di Programmazione Negoziata, della rimodulazione dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX Consiglio regionale della Calabria II Commissione Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Pagina 4 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Pagina 5 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 210/25 REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, (6) Dovrebbe essere precisato il ruolo degli strumenti che forniscono sostegno allo sviluppo rurale e cioè del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (5) e, per il settore della pesca, del Fondo europeo per la pesca (FEP). Tali strumenti dovrebbero essere integrati tra gli strumenti della politica agricola comune e della politica comune della pesca e coordinati con gli strumenti della politica di coesione. (7) I Fondi che intervengono nell'ambito della politica di coesione sono pertanto limitati a: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo di coesione. Le norme applicabili a ciascun Fondo devono essere specificate in regolamenti di applicazione adottati ai sensi degli articoli 148, 161 e 162 del trattato. (8) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6), il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento sulla base di una proposta della Commissione entro il 31 dicembre 2006. Al fine di attuare la riforma dei Fondi proposta dal presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbe essere abrogato. (9) Per accrescere il valore aggiunto della politica comunitaria di coesione, l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dovrebbe essere concentrata e semplificata e gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 1260/ 1999 dovrebbero essere di conseguenza ridefiniti mirando alla convergenza degli Stati membri e delle regioni, alla competitività regionale e all'occupazione, e alla cooperazione territoriale europea. (10) Nell'ambito di questi tre obiettivi occorre tener adeguatamente conto sia degli aspetti socioeconomici che di quelli territoriali. (11) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di un sostegno supplementare volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato. visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, vista la proposta della Commissione, visto il parere conforme del Parlamento europeo (1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), visto il parere del Comitato delle regioni (3), visto il parere della Corte dei conti (4), considerando quanto segue: (1) (2) L'articolo 158 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica e sociale al suo interno, la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali. L'articolo 159 prevede che tale azione sia sostenuta attraverso i Fondi strutturali, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti. La politica di coesione dovrebbe contribuire a potenziare la crescita, la competitività e l'occupazione facendo proprie le priorità comunitarie per uno sviluppo sostenibile definite nel Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001. (3) Nell'Unione europea allargata sono aumentate le disparità economiche, sociali e territoriali a livello sia regionale che nazionale. Le azioni volte a favorire la convergenza, la competitività e l'occupazione dovrebbero essere pertanto rafforzate in tutta la Comunità. (4) L'aumento del numero delle frontiere terrestri e marittime della Comunità e l'estensione del suo territorio implicano la necessità di accrescere il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nella Comunità. (5) Il Fondo di coesione dovrebbe essere integrato nella programmazione dell'assistenza strutturale ai fini di una maggiore coerenza nell'intervento dei vari Fondi. (1) Parere conforme del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU C 255 del 14.10.2005, pag. 79. (3) GU C 231 del 20.9.2005, pag. 1. (4) GU C 121 del 20.5.2005, pag. 14. (5) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. (6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3). Pagina 6 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/26 (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea I problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica estremamente bassa, di cui al protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994 richiedono un trattamento finanziario adeguato per compensare gli effetti di tali svantaggi. Data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana. ammissibilità regionale dell'obiettivo «Convergenza», beneficiano di un aiuto transitorio, così come tutte le altre regioni della Comunità. (19) L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» riguarda le regioni aventi frontiere terrestri o marittime, le zone di cooperazione transnazionale definite con riguardo ad azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato, il sostegno alla cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze. (20) Il miglioramento e la semplificazione della cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità comportano l'impiego degli strumenti di assistenza esterna della Comunità, in particolare di uno strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (2). (21) La partecipazione del FESR alla suddetta cooperazione lungo le frontiere esterne della Comunità contribuisce all'eliminazione dei principali squilibri regionali nella Comunità e, di conseguenza, al rafforzamento della sua coesione economica e sociale. (22) Le attività dei Fondi e le operazioni che essi contribuiscono a finanziare dovrebbero essere coerenti con le altre politiche della Comunità e rispettare la normativa comunitaria. (23) L'azione della Comunità dovrebbe essere complementare a quella degli Stati membri o cercare di contribuirvi. Il partenariato dovrebbe essere rafforzato tramite delle modalità per la partecipazione di diversi tipi di partner, in particolare delle autorità regionali e locali, nel pieno rispetto degli ordinamenti degli Stati membri. (24) La programmazione pluriennale dovrebbe essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi dei Fondi, garantendo la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e la coerenza e la continuità dell'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri. (25) Poiché gli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, a causa delle eccessive disparità e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza», e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite la garanzia pluriennale dei finanziamenti comunitari, che consente alla politica di coesione di concentrarsi sulle priorità della Comunità, la Comunità può intervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. I Fondi dovrebbero intraprendere azioni speciali e complementari in aggiunta a quelle del FEASR e del FEP al fine di promuovere la diversificazione economica delle zone rurali e delle zone dipendenti dalla pesca. Le azioni per le zone caratterizzate da svantaggi naturali, ossia talune isole, le zone di montagna e le zone a bassa densità demografica, nonché talune zone di frontiera della Comunità a seguito dell'allargamento, dovrebbero essere potenziate per permettere a tali zone di far fronte alle loro specifiche difficoltà di sviluppo. È necessario fissare criteri obiettivi per definire le regioni e zone ammissibili. A tal fine, l'identificazione delle regioni e zone prioritarie a livello comunitario dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1). L'obiettivo «Convergenza» riguarda gli Stati membri e le regioni in ritardo di sviluppo. Le regioni oggetto di tale obiettivo sono quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto, è inferiore al 75 % della media comunitaria. Le regioni che risentono dell'effetto statistico legato alla riduzione della media comunitaria a seguito dell'allargamento dell'Unione europea beneficeranno a questo titolo di un aiuto transitorio considerevole al fine di completarne il processo di convergenza. Tale aiuto avrà termine nel 2013 e non sarà seguito da nessun altro periodo transitorio. Gli Stati membri oggetto dell'obiettivo «Convergenza» il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media comunitaria beneficeranno del Fondo di coesione. L'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» riguarda il territorio della Comunità che non rientra nell'obiettivo «Convergenza». Sono ammissibili le regioni dell'obiettivo 1 del periodo di programmazione 2000-2006 che, non soddisfacendo più i criteri di (1) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1888/2005 (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 1). 31.7.2006 (2) Cfr. pag. 82 della presente Gazzetta ufficiale. Pagina 7 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea È opportuno stabilire obiettivi misurabili per gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione anteriore al 1o maggio 2004 da perseguire attraverso la spesa nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» al fine di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro. È necessario definire metodi appropriati per misurare e rendere noto il conseguimento di tali obiettivi. zione nel resto della Comunità, dovrebbe essere mantenuto e le risorse destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» dovrebbero essere aumentate tenuto conto del particolare valore aggiunto che esso rappresenta. (33) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membro nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito in funzione della sua capacità di assorbimento. (34) Un ammontare corrispondente al 3 % degli stanziamenti dei Fondi strutturali assegnati agli Stati membri nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» può essere oggetto di accantonamento in una riserva nazionale destinata a premiare l'efficacia e l'efficienza. (35) Gli stanziamenti disponibili nell'ambito dei Fondi dovrebbero essere indicizzati su base forfettaria per essere utilizzati nella programmazione. (36) Per rafforzare il contenuto strategico e promuovere la trasparenza della politica di coesione tramite l'integrazione con le priorità comunitarie il Consiglio dovrebbe adottare, su proposta della Commissione, degli orientamenti strategici, il Consiglio dovrebbe esaminare l'applicazione di tali orientamenti da parte degli Stati membri in base a un rapporto strategico della Commissione. (37) In base agli orientamenti strategici adottati dal Consiglio, è opportuno che ogni Stato membro elabori, in dialogo con la Commissione, un documento di riferimento nazionale sulla propria strategia di sviluppo, che dovrebbe costituire il contesto per la preparazione dei programmi operativi. In base alla strategia nazionale, la Commissione dovrebbe prendere atto del quadro di riferimento strategico nazionale e adottare una decisione su determinati elementi di tale documento. (38) La programmazione e la gestione dei Fondi strutturali dovrebbero essere semplificate tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche: i programmi operativi dovrebbero essere finanziati dal FESR o dal FSE e ciascuno di questi Fondi dovrebbe essere in grado di finanziare, in via complementare e limitata, azioni che rientrano nell'ambito dell'altro. (39) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, il sostegno del Fondo di coesione e quello del FESR dovrebbero essere programmati congiuntamente nel caso dei programmi operativi in materia di trasporti e di ambiente ed avere una copertura geografica nazionale. (40) La programmazione dovrebbe assicurare il coordinamento dei Fondi sia tra di loro sia con gli altri strumenti finanziari esistenti, con la BEI e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tale coordinamento include altresì la preparazione di piani di finanziamento complessi e di partenariati tra settore pubblico e privato. È opportuno rafforzare la sussidiarietà e la proporzionalità dell'intervento dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. Ai sensi dell'articolo 274 del trattato, nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e chiarire le responsabilità di cooperazione con gli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di assicurarsi che gli Stati membri utilizzano i Fondi legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria, di cui al regolamento finanziario. Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi strutturali non possono sostituirsi, ai sensi del presente regolamento, alla spesa pubblica degli Stati membri. La verifica del principio di addizionalità, nell'ambito del partenariato, dovrebbe concentrarsi sulle regioni dell'obiettivo «Convergenza», data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnate, e può comportare una rettifica finanziaria qualora l'addizionalità non risulti rispettata. Nel quadro dell'impegno a favore della coesione economica e sociale, la Comunità in tutte le fasi di attuazione dei Fondi ha l'obiettivo di eliminare le ineguaglianze e di favorire la parità tra uomini e donne, secondo quanto previsto negli articoli 2 e 3 del trattato, nonché la lotta a ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. La Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione indicativa annuale degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, tenendo conto della proposta della Commissione, delle conclusioni del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 e dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), al fine di assicurare una concentrazione considerevole a favore delle regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio legato all'effetto statistico. La concentrazione finanziaria sull'obiettivo «Convergenza» dovrebbe essere rafforzata viste le maggiori disparità insorte nell'Unione europea allargata; lo sforzo a favore dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», destinato a migliorare la competitività e l'occupa- L 210/27 (1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Pagina 8 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/28 (41) (42) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea È opportuno garantire che un migliore accesso ai finanziamenti e agli strumenti innovativi di ingegneria finanziaria siano disponibili in primo luogo per le micro, piccole e medie imprese e per gli investimenti in partenariati tra settore pubblico e privato ed altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Gli Stati membri possono decidere di istituire un fondo di partecipazione mediante aggiudicazione di appalti pubblici in conformità della normativa vigente in materia, incluse le deroghe previste dalla legislazione nazionale compatibili con il diritto comunitario. In altri casi, qualora gli Stati membri abbiano accertato che la normativa in materia di appalti pubblici non è d'applicazione, la definizione dei compiti del FEI e della BEI giustifica che gli Stati membri concedano loro una sovvenzione, ossia un contributo finanziario diretto dei programmi operativi accordato a titolo di liberalità. Alle stesse condizioni, la legislazione nazionale può prevedere la possibilità di concedere una sovvenzione ad altre istituzioni finanziarie senza un invito a presentare proposte. Nel valutare grandi progetti di investimento produttivo, la Commissione dovrebbe disporre di tutte le informazioni necessarie a stabilire se il contributo finanziario dei Fondi non comporti una perdita sostanziale di posti di lavoro in unità produttive esistenti nell'Unione europea, al fine di garantire che i finanziamenti comunitari non sostengano la rilocalizzazione all'interno dell'Unione europea. (43) La programmazione coprirà un periodo unico di sette anni, al fine di mantenere la semplificazione del sistema di gestione di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999. (44) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, gli Stati membri e le autorità di gestione possono disporre le modalità della cooperazione interregionale e tener conto delle peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali. (45) Per rispondere all'esigenza di semplificazione e decentramento, la programmazione e la gestione finanziaria dovrebbero essere realizzate unicamente a livello dei programmi operativi e degli assi prioritari; il quadro comunitario di sostegno e il complemento di programmazione previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 dovrebbero essere soppressi. (46) Nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri, le regioni e le autorità di gestione possono disporre subdeleghe alle autorità cittadine nel rispetto delle priorità relative alla rivitalizzazione urbana. (47) La dotazione supplementare destinata a bilanciare i costi supplementari sostenuti dalle regioni ultraperiferiche dovrebbe essere integrata nei programmi operativi finanziati dal FESR in tali regioni. 31.7.2006 (48) Occorre prevedere disposizioni separate per l'attuazione dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» finanziato dal FESR. (49) La Commissione dovrebbe essere in grado di approvare i grandi progetti inclusi nei programmi operativi, se necessario in consultazione con la BEI, al fine di valutare le loro finalità e il loro impatto nonché le modalità del previsto impiego delle risorse comunitarie. (50) È opportuno specificare i tipi di azioni cui i Fondi dovrebbero fornire sostegno nell'ambito dell'assistenza tecnica. (51) È necessario garantire che risorse sufficienti siano riservate all'assistenza agli Stati membri nell'elaborazione e valutazione dei progetti. La BEI ha un ruolo da svolgere nella fornitura di tale assistenza e la Commissione potrebbe concederle una sovvenzione a tal fine. (52) Analogamente è opportuno prevedere che la Commissione conceda una sovvenzione al FEI per la realizzazione di una valutazione del fabbisogno di strumenti innovativi di ingegneria finanziaria disponibili per le micro, piccole e medie imprese. (53) Per le stesse ragioni sopra menzionate, la Commissione dovrebbe concedere alla BEI e al FEI una sovvenzione per la realizzazione di interventi di assistenza tecnica nel settore dello sviluppo urbano sostenibile o per il supporto a misure di ristrutturazione per attività economiche sostenibili in regioni colpite in maniera significativa dalla crisi economica. (54) L'efficacia del sostegno dei Fondi dipende inoltre dall'integrazione, a livello della programmazione e della sorveglianza di un sistema di valutazione attendibile. Le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo dovrebbero essere specificate. (55) Nell'ambito della dotazione nazionale per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri possono prevedere una piccola riserva destinata a far fronte rapidamente alle crisi impreviste, settoriali o locali, risultanti dalla ristrutturazione socioeconomica o dagli effetti di accordi commerciali. (56) È opportuno definire quali spese in uno Stato membro possano essere assimilate alla spesa pubblica ai fini del calcolo del contributo pubblico nazionale complessivo ad un programma operativo; a tale scopo è opportuno far riferimento al contributo degli «organismi di diritto pubblico» quali definiti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, poiché tali organismi comprendono vari tipi di organismi pubblici o privati istituiti per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e controllati dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali. Pagina 9 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (57) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare la partecipazione dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse comunitarie. È altresì opportuno stabilire i massimali che i contributi dei Fondi non possono eccedere in base al tipo di Fondo e al pertinente obiettivo. (58) È inoltre necessario definire la nozione di «progetto generatore di entrate» e individuare norme e principi comunitari per il calcolo della partecipazione dei Fondi; per alcuni investimenti è obiettivamente impossibile stimare le entrate ex ante ed è pertanto necessario definire la metodologia atta a garantire che tali entrate siano escluse dal finanziamento pubblico. (59) Le date iniziali e finali di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa ed uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi in tutta la Comunità. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi operativi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1o gennaio 2007 se lo Stato membro in questione presenta un programma operativo prima di tale data. (60) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1), dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (2), e dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2006, relativo al Fondo di coesione (3), dovrebbero vigere norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. (61) Perché l'intervento dei Fondi sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero vigere disposizioni che garantiscano il lungo termine degli investimenti nelle imprese e impediscano che i Fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Occorre che gli investimenti che beneficiano del sostegno nell'ambito dei Fondi possano essere ammortizzati su un periodo di tempo sufficientemente lungo. (62) (63) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo. A tal fine occorre stabilire, in base al diritto comunitario in vigore per il periodo di programmazione 2000-2006, i principi generali e le funzioni necessarie cui i sistemi di controllo di tutti i programmi operativi devono conformarsi. È pertanto necessario designare un'autorità di gestione unica per ciascun programma operativo, precisandone le (1) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale. (3) Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale. L 210/29 responsabilità e chiarendo le funzioni dell'autorità di audit. Occorre inoltre garantire parametri qualitativi uniformi per la certificazione delle spese e per le domande di pagamento prima che siano trasmesse alla Commissione. È necessario precisare la natura e la qualità delle informazioni su cui tali domande si basano e, a tal fine, stabilire le funzioni dell'autorità di certificazione. (64) La sorveglianza dei programmi operativi è necessaria per garantirne la qualità di attuazione. A tal fine dovrebbero essere istituiti i comitati di sorveglianza e dovrebbero essere definite le responsabilità in sieme alle informazioni da trasmettere alla Commissione, compreso il contesto in cui esaminarle. Al fine di migliorare lo scambio di informazioni sull'attuazione dei programmi operativi, occorre sancire il principio dello scambio dei dati per via elettronica. (65) Conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, gli Stati membri hanno la responsabilità primaria dell'attuazione e del controllo degli interventi. (66) Al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione dei programmi operativi, dovrebbero essere specificati gli obblighi degli Stati membri con riguardo ai sistemi di gestione e di controllo, alla certificazione delle spese e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto comunitario. In particolare, riguardo alla gestione e al controllo, occorre stabilire le modalità secondo cui gli Stati membri garantiscono che i sistemi sono stati predisposti e funzionano in maniera soddisfacente. (67) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorrerebbe rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità ottenibile dagli organismi di controllo nazionali. (68) La portata e l'intensità dei controlli effettuati dalla Comunità dovrebbero essere proporzionate all'entità del suo contributo. Quando uno Stato membro costituisce la principale fonte di finanziamento di un programma, è opportuno prevedere la possibilità che esso organizzi alcuni aspetti delle modalità di controllo secondo le sue norme nazionali. Nelle stesse circostanze, è necessario stabilire che la Commissione differenzi le modalità secondo cui gli Stati membri dovrebbero svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica del sistema di gestione e di controllo, nonché fissare le condizioni in cui essa è autorizzata a limitare il proprio audit e ad affidarsi alle garanzie fornite dagli organismi nazionali. Pagina 10 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/30 (69) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi operativi assicura un regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione del programma operativo. Pertanto, dovrebbero essere stabilite disposizioni per i prefinanziamenti per i Fondi strutturali: del 5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1o maggio 2004) e del 7 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente) e, per il Fondo di coesione, del 7,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 1o maggio 2004) e del 10,5 % (per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente) al fine di contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi operativi. (70) Oltre alla sospensione dei pagamenti nel caso di gravi carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo, occorrono misure che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti in caso di prove che facciano presumere una significativa carenza del corretto funzionamento di questi sistemi. (71) Le regole sul disimpegno automatico accelereranno ulteriormente l'attuazione dei programmi. A tal fine, è opportuno definire le modalità della loro applicazione e le parti dell'impegno di bilancio che possono esserne escluse, in particolare quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata. 31.7.2006 (72) Le procedure di chiusura dovrebbero essere semplificate, offrendo agli Stati membri che lo desiderano, secondo il calendario da essi prescelto, la possibilità di chiudere parzialmente un programma operativo con riguardo alle operazioni completate; a tal fine, occorre definire un inquadramento adeguato. (73) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1). La Commissione adotta le misure di attuazione del presente regolamento al fine di garantire la trasparenza e chiarire le disposizioni applicabili alla gestione dei programmi operativi per quanto riguarda la classificazione della spesa, l'ingegneria finanziaria, la gestione e il controllo, lo scambio elettronico dei dati e la pubblicità previo parere del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione; è opportuno che la Commissione pubblichi l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» in applicazione dei criteri stabiliti nel presente regolamento, gli orientamenti indicativi in materia di analisi costi-benefici necessari per la preparazione e la presentazione dei grandi progetti e per i progetti generatori di entrate, gli orientamenti indicativi in materia di valutazione e l'elenco degli interventi ammissibili all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione previa consultazione del comitato di coordinamento dei Fondi facente funzioni di comitato di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Pagina 11 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/31 SOMMARIO TITOLO I Obiettivi e norme generali di intervento .................................................. 36 CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI ............................................. 36 Articolo 1 Oggetto ........................................................................................... 36 Articolo 2 Definizioni ........................................................................................ 36 CAPO II OBIETTIVI E MISSIONI ........................................................................ 36 Articolo 3 Obiettivi ........................................................................................... 36 Articolo 4 Strumenti e missioni ........................................................................... 37 CAPO III AMMISSIBILITÀ GEOGRAFICA ............................................................. 37 Articolo 5 Convergenza ..................................................................................... 37 Articolo 6 Competitività regionale e occupazione .................................................... 38 Articolo 7 Cooperazione territoriale europea .......................................................... 38 Articolo 8 Sostegno transitorio ............................................................................ 38 CAPO IV PRINCIPI DI INTERVENTO ................................................................... 38 Articolo 9 Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità ............................ 38 Articolo 10 Programmazione ................................................................................ 39 Articolo 11 Partenariato ...................................................................................... 39 Articolo 12 Livello territoriale dell'attuazione ............................................................ 39 Articolo 13 Intervento proporzionale ...................................................................... 39 Articolo 14 Gestione concorrente .......................................................................... 39 Articolo 15 Addizionalità ..................................................................................... 40 Articolo 16 Parità tra uomini e donne e non discriminazione ....................................... 40 Articolo 17 Sviluppo sostenibile ............................................................................ 40 CAPO V QUADRO FINANZIARIO ..................................................................... 40 Articolo 18 Risorse globali ................................................................................... 40 Articolo 19 Risorse per l'obiettivo «Convergenza» ...................................................... 41 Articolo 20 Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» ..................... 41 Articolo 21 Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ........................... 41 Articolo 22 Non trasferibilità delle risorse ................................................................ 42 Articolo 23 Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza ........................................... 42 Articolo 24 Risorse per l'assistenza tecnica ............................................................... 42 TITOLO II Approccio strategico alla coesione .......................................................... 42 CAPO I ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI PER LA COESIONE ................. 42 Articolo 25 Contenuto ........................................................................................ 42 Articolo 26 Adozione e revisione ........................................................................... 42 CAPO II QUADRO DI RIFERIMENTO STRATEGICO NAZIONALE ........................... 43 Articolo 27 Contenuto ........................................................................................ 43 Articolo 28 Preparazione e adozione ...................................................................... 43 Pagina 12 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/32 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.7.2006 CAPO III SEGUITO STRATEGICO ...................................................................... 44 Articolo 29 Rapporto strategico degli Stati membri .................................................... 44 Articolo 30 Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione ..... 44 Articolo 31 Relazione sulla coesione ....................................................................... 44 TITOLO III Programmazione ................................................................................ 45 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI FONDI STRUTTURALI E AL FONDO DI COESIONE ................................................................................... 45 Articolo 32 Preparazione e approvazione dei programmi operativi ................................ 45 Articolo 33 Revisione dei programmi operativi ......................................................... 45 Articolo 34 Specificità dei Fondi ............................................................................ 45 Articolo 35 Ambito geografico .............................................................................. 45 Articolo 36 Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti ............................................................................. 46 CAPO II CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE ............................................ 46 SEZIONE 1 PROGRAMMI OPERATIVI .................................................................... 46 Articolo 37 Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» .................................................................................. 46 Articolo 38 Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» .......... 47 SEZIONE 2 GRANDI PROGETTI ........................................................................... 47 Articolo 39 Contenuto ........................................................................................ 47 Articolo 40 Informazioni trasmesse alla Commissione ................................................ 47 Articolo 41 Decisione della Commissione ................................................................ 48 SEZIONE 3 SOVVENZIONI GLOBALI .................................................................... 48 Articolo 42 Disposizioni generali ........................................................................... 48 Articolo 43 Norme di attuazione ........................................................................... 48 SEZIONE 4 INGEGNERIA FINANZIARIA ................................................................ 48 Articolo 44 Strumenti di ingegneria finanziaria ......................................................... 48 SEZIONE 5 ASSISTENZA TECNICA ....................................................................... 49 Articolo 45 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione ..................................... 49 Articolo 46 Assistenza tecnica degli Stati membri ...................................................... 49 TITOLO IV Efficacia ........................................................................................... 50 CAPO I VALUTAZIONE ................................................................................. 50 Articolo 47 Disposizioni generali ........................................................................... 50 Articolo 48 Responsabilità degli Stati membri ........................................................... 50 Articolo 49 Responsabilità della Commissione .......................................................... 50 CAPO II RISERVE .......................................................................................... 51 Articolo 50 Riserva nazionale di efficacia ed efficienza ................................................ 51 Articolo 51 Riserva nazionale per imprevisti ............................................................ 51 Pagina 13 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/33 TITOLO V Partecipazione finanziaria dei Fondi ........................................................ 51 CAPO I PARTECIPAZIONE DEI FONDI .............................................................. 51 Articolo 52 Modulazione dei tassi di partecipazione ................................................... 51 Articolo 53 Partecipazione dei Fondi ...................................................................... 51 Articolo 54 Altre disposizioni ............................................................................... 52 CAPO II PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE .................................................. 52 Articolo 55 Progetti generatori di entrate ................................................................. 52 CAPO III AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE .............................................................. 53 Articolo 56 Ammissibilità delle spese ...................................................................... 53 CAPO IV STABILITÀ DELLE OPERAZIONI ........................................................... 53 Articolo 57 Stabilità delle operazioni ...................................................................... 53 TITOLO VI Gestione, sorveglianza e controlli ........................................................... 53 CAPO I SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO .............................................. 53 Articolo 58 Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo ................................. 53 Articolo 59 Designazione delle autorità ................................................................... 54 Articolo 60 Funzioni dell'autorità di gestione ............................................................ 54 Articolo 61 Funzioni dell'autorità di certificazione ..................................................... 55 Articolo 62 Funzioni dell'autorità di audit ................................................................ 55 CAPO II SORVEGLIANZA ............................................................................... 56 Articolo 63 Comitato di sorveglianza ...................................................................... 56 Articolo 64 Composizione ................................................................................... 56 Articolo 65 Compiti ........................................................................................... 56 Articolo 66 Modalità di sorveglianza ...................................................................... 56 Articolo 67 Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione ...................................... 56 Articolo 68 Esame annuale dei programmi ............................................................... 57 CAPO III INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ ........................................................... 58 Articolo 69 Informazione e pubblicità ..................................................................... 58 CAPO IV COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI E DELLA COMMISSIONE .................. 58 SEZIONE 1 COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI .................................................... 58 Articolo 70 Gestione e controllo ............................................................................ 58 Articolo 71 Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo ......................................... 58 SEZIONE 2 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE ................................................... 59 Articolo 72 Competenze della Commissione ............................................................. 59 Articolo 73 Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri ............................. 59 SEZIONE 3 PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI CONTROLLO DEI PROGRAMMI OPERATIVI ....................................................................................... 59 Articolo 74 Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo ............................ 59 TITOLO VII Gestione finanziaria ............................................................................ 60 CAPO I GESTIONE FINANZIARIA .................................................................... 60 SEZIONE 1 IMPEGNI DI BILANCIO ....................................................................... 60 Articolo 75 Impegni di bilancio ............................................................................. 60 Pagina 14 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/34 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.7.2006 SEZIONE 2 NORME COMUNI PER I PAGAMENTI .................................................... 60 Articolo 76 Norme comuni per i pagamenti ............................................................. 60 Articolo 77 Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale ....................................................................................... 60 Articolo 78 Dichiarazione di spesa ......................................................................... 61 Articolo 79 Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi ............................. 61 Articolo 80 Integrità dei pagamenti ai beneficiari ....................................................... 62 Articolo 81 Uso dell'euro ..................................................................................... 62 SEZIONE 3 PREFINANZIAMENTO ........................................................................ 62 Articolo 82 Pagamento ........................................................................................ 62 Articolo 83 Interessi ........................................................................................... 62 Articolo 84 Liquidazione ..................................................................................... 62 SEZIONE 4 PAGAMENTI INTERMEDI .................................................................... 63 Articolo 85 Pagamenti intermedi ........................................................................... 63 Articolo 86 Ricevibilità delle domande di pagamento ................................................. 63 Articolo 87 Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento ................... 63 SEZIONE 5 CHIUSURA DEL PROGRAMMA E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE .......... 63 Articolo 88 Chiusura parziale ............................................................................... 63 Articolo 89 Condizioni per il pagamento del saldo finale ............................................. 63 Articolo 90 Disponibilità dei documenti .................................................................. 64 SEZIONE 6 INTERRUZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI ............................................................................................. 64 Articolo 91 Interruzione dei termini di pagamento .................................................... 64 Articolo 92 Sospensione dei pagamenti ................................................................... 64 SEZIONE 7 DISIMPEGNO AUTOMATICO ............................................................... 65 Articolo 93 Principi ............................................................................................ 65 Articolo 94 Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto ..................... 65 Articolo 95 Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi ..... 65 Articolo 96 Eccezioni al disimpegno automatico ....................................................... 65 Articolo 97 Procedura ......................................................................................... 65 CAPO II RETTIFICHE FINANZIARIE ................................................................... 66 SEZIONE 1 RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI ................. 66 Articolo 98 Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri ...................................... 66 SEZIONE 2 RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE ................. 66 Articolo 99 Criteri per le rettifiche ......................................................................... 66 Articolo 100 Procedura ......................................................................................... 66 Articolo 101 Obblighi degli Stati membri .................................................................. 67 Articolo 102 Rimborso ......................................................................................... 67 TITOLO VIII Comitati ........................................................................................... 67 CAPO I COMITATO DI COORDINAMENTO DEI FONDI ....................................... 67 Articolo 103 Procedura di Comitato ......................................................................... 67 CAPO II COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 147 DEL TRATTATO ...... 67 Articolo 104 Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato ................................ 67 Pagina 15 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/35 TITOLO IX Disposizioni Finali .............................................................................. 68 Articolo 105 Disposizioni transitorie ........................................................................ 68 Articolo 106 Clausola di riesame ............................................................................. 68 Articolo 107 Abrogazione ..................................................................................... 68 Articolo 108 Entrata in vigore ................................................................................ 68 ALLEGATO I Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2007-2013 70 ALLEGATO II Quadro finanziario ............................................................................. 71 ALLEGATO III Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento ........................................ 75 ALLEGATO IV Categorie di spesa ............................................................................... 76 Pagina 16 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/36 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.7.2006 4. «beneficiario»: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico; TITOLO I OBIETTIVI E NORME GENERALI DI INTERVENTO CAPO I Campo di applicazione e definizioni Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme generali che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) (di seguito: «Fondi strutturali») e il Fondo di coesione, fatte salve le disposizioni specifiche stabilite nei regolamenti (CE) n. 1080/2006, (CE) n. 1081/2006 e (CE) n. 1084/2006. Esso definisce gli obiettivi a cui i Fondi strutturali e il Fondo di coesione (di seguito: «i Fondi») devono contribuire, i criteri di ammissibilità per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione. Esso definisce inoltre il contesto in cui si inserisce la politica di coesione, inclusi il metodo di fissazione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, il quadro di riferimento strategico nazionale ed il processo di verifica a livello comunitario. 5. «spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1); 6. «organismo intermedio»: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni; 7. «irregolarità»: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale. A tal fine, il presente regolamento stabilisce i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione, gestione (compresa la gestione finanziaria), sorveglianza e controllo sulla base di una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e la Commissione. CAPO II Obiettivi e missioni Articolo 2 Articolo 3 Definizioni Obiettivi Ai sensi del presente regolamento s'intende per: 1. «programma operativo»: il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione e del FESR; 2. «asse prioritario»: ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili; 3. «operazione»: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce; 1. L'azione condotta dalla Comunità ai sensi dell'articolo 158 del trattato è volta a rafforzare la coesione economica e sociale dell'Unione europea allargata per promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile della Comunità. Detta azione è condotta con il sostegno dei Fondi, della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari esistenti. Essa intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare nei paesi e nelle regioni in ritardo di sviluppo e in relazione alla ristrutturazione economica e sociale e all'invecchiamento della popolazione. L'azione condotta nell'ambito dei Fondi integra, a livello nazionale e regionale, le priorità comunitarie a favore dello sviluppo sostenibile rafforzando la crescita, la competitività, l'occupazione e l'inclusione sociale e tutelando e migliorando la qualità dell'ambiente. (1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Pagina 17 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 2. A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla realizzazione dei tre obiettivi seguenti: a) l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi; b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi; L 210/37 dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente: a) obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione; b) obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE; c) obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR. 2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, se appartenenti: a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2; e b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell'articolo 8, paragrafo 3. 3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione. CAPO III Ammissibilità geografica c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato. Articolo 5 Convergenza 3. Nell'ambito dei tre obiettivi di cui al paragrafo 2, l'intervento dei Fondi, a seconda della loro natura, tiene conto, da un lato, delle specificità economiche e sociali e, dall'altro, delle specificità territoriali. Essa sostiene adeguatamente lo sviluppo urbano sostenibile, segnatamente nel quadro dello sviluppo regionale, e il rinnovamento delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca tramite la diversificazione economica. L'intervento sostiene inoltre le zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali che aggravano i problemi dello sviluppo, in particolare nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato e le zone settentrionali a densità demografica estremamente bassa, alcune isole e Stati membri insulari e le zone di montagna. 1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento. Articolo 4 Strumenti e missioni 3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25. 2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 del trattato. Pagina 18 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/38 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.7.2006 Competitività regionale e occupazione transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2. Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo 1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma. Nel presentare il quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27, ciascuno Stato membro interessato indica le regioni di livello NUTS 1 e di livello NUTS 2 per le quali presenterà un programma per il finanziamento da parte del FESR. 3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». Articolo 6 Articolo 7 Cooperazione territoriale europea 1. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione. 4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. CAPO IV PRincipi Di Intervento Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 2. Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per programma. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 3. Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità. Articolo 8 Articolo 9 Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità 1. I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie. 2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi. Sostegno transitorio 1. Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». 2. Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite, misurato e calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo 3. L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE (1). A tal fine, la Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1o maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione. (1) GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21. Pagina 19 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro interessato, la Commissione e detto Stato membro possono decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV. Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi. L 210/39 Il partenariato verte sulla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi operativi. Gli Stati membri associano, se del caso, ciascuno dei pertinenti partner, in particolare le regioni, alle varie fasi della programmazione, nel rispetto delle scadenze fissate per ciascuna di esse. 3. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano le parti economiche e sociali a livello europeo in merito all'intervento dei Fondi. Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1o maggio 2004 o successivamente possono decidere di applicare tali disposizioni. Articolo 12 Livello territoriale dell'attuazione 4. In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti. 5. Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso. L'attuazione dei programmi operativi di cui all'articolo 32 è di competenza degli Stati membri al livello territoriale appropriato, secondo l'ordinamento di ciascuno Stato membro. Detta competenza è esercitata conformemente al presente regolamento. Articolo 13 Articolo 10 Intervento proporzionale Programmazione Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di un sistema di programmazione pluriennale articolato in varie fasi, comprendenti l'individuazione delle priorità, il finanziamento ed un sistema di gestione e controllo. 1. Le risorse finanziarie e amministrative utilizzate dalla Commissione e dagli Stati membri nell'attuazione dei Fondi riguardo: a) alla scelta degli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), b) alla valutazione di cui agli articoli 47 e 48, Articolo 11 c) ai principi generali relativi ai sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58, lettere e) e f), Partenariato d) ai rapporti di cui all'articolo 67, 1. Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro di una stretta cooperazione, (in seguito: «partenariato»), tra la Commissione e ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro organizza, se del caso e conformemente alle norme e alle prassi nazionali vigenti, un partenariato con autorità ed organismi quali: sono proporzionali all'importo complessivo della spesa destinata ad un programma operativo. 2. Inoltre, nell'articolo 74 del presente regolamento sono indicate specifiche disposizioni inerenti alla proporzionalità in materia di controlli. a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; Articolo 14 b) le parti economiche e sociali; c) ogni altro organismo appropriato in rappresentanza della società civile, i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità tra uomini e donne. Ciascuno Stato membro designa i partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale, nei settori economico, sociale e ambientale o in altri settori (di seguito: «i partner»), conformemente alle norme e alle prassi nazionali, tenendo conto della necessità di promuovere la parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile tramite l'integrazione di requisiti in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente. 2. Il partenariato è condotto nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria di partner di cui al paragrafo 1. Gestione concorrente 1. Il bilancio dell'Unione destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), fatta salva l'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento. Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. (1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Pagina 20 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/40 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 2. La Commissione esercita la responsabilità di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea secondo le seguenti modalità: a) essa verifica che negli Stati membri esistano e funzionino correttamente sistemi di gestione e di controllo, secondo le procedure di cui agli articoli 71, 72 e 73; b) essa interrompe i termini di pagamento, o sospende una parte o l'insieme dei pagamenti, conformemente agli articoli 91 e 92, in caso di inadempienza da parte dei sistemi di gestione e di controllo nazionali, e applica ogni altra rettifica finanziaria necessaria, secondo le procedure di cui agli articoli 100 e 101; c) essa verifica i rimborsi degli anticipi e provvede al disimpegno automatico degli stanziamenti di bilancio secondo le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 2, e agli articoli da 93 a 97. 31.7.2006 decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, è modificata in modo da rispecchiare questo adeguamento. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica ex post dell'addizionalità il 31 dicembre 2016. Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni richieste per consentire la verifica della conformità al livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili definite ex ante. Se del caso, saranno utilizzati metodi di stima statistica. La Commissione pubblica i risultati per Stato membro della verifica dell'addizionalità, incluse la metodologia e le fonti delle informazioni utilizzate, a conclusione di ciascuna delle tre fasi di verifica. Articolo 16 Parità tra uomini e donne e non discriminazione Articolo 15 Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi. Addizionalità 1. I contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro. 2. Per le regioni che rientrano nell'obiettivo «Convergenza», la Commissione e lo Stato membro determinano il livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili che lo Stato membro mantiene in tutte le regioni interessate nel corso del periodo di programmazione. Il livello delle spese di uno Stato membro è uno degli elementi interessati dalla decisione della Commissione relativa al quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Il documento metodologico della Commissione, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, fornisce orientamenti. 3. Di norma, il livello delle spese di cui al paragrafo 2 è pari almeno all'importo delle spese medie annue, in termini reali, sostenute nel corso del periodo di programmazione precedente. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi. L'accessibilità per i disabili, in particolare, è uno dei criteri da osservare nel definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui tener conto nelle varie fasi di attuazione. Articolo 17 Sviluppo sostenibile Gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del trattato. CAPO V Inoltre, il livello delle spese è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettua il finanziamento e tenendo conto di talune circostanze economiche specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo di programmazione precedente. Quadro finanziario Articolo 18 Risorse globali 4. La Commissione, in cooperazione con ciascuno Stato membro, procede per l'obiettivo «Convergenza» a una verifica intermedia dell'addizionalità nel 2011. Nel quadro di questa verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello richiesto di spese strutturali se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa rispetto a quella esistente al momento della determinazione del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili di cui al paragrafo 2. La 1. Le risorse disponibili, espresse in prezzi 2004, da impegnare a titolo dei Fondi per il periodo 2007-2013 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato I, ammontano a 308 041 000 000 EUR. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione europea, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo. Pagina 21 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT La ripartizione delle risorse di bilancio tra gli obiettivi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, è effettuata in modo da concentrarne una parte significativa a favore delle regioni dell'obiettivo «Convergenza». 2. La Commissione procede a una ripartizione annuale indicativa per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24. L 210/41 il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione e la densità di popolazione; e b) il 21,14 % (ossia, in totale, 10 385 306 630 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione. 3. Gli importi di cui ai punti da 12 a 30 dell'allegato II sono inclusi negli importi di cui agli articoli 19, 20 e 21 e sono individuati con precisione nei documenti di programmazione. Articolo 21 Risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» Articolo 19 Risorse per l'obiettivo «Convergenza» Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Convergenza» ammontano all'81,54 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, a 251 163 134 221 EUR), e sono così ripartite tra le diverse componenti: a) il 70,51 % (ossia, in totale, 177 083 601 004 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione; b) il 4,99 % (ossia, in totale, 12 521 289 405 EUR) è destinato al sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 1, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione; c) il 23,22 % (ossia, in totale, 58 308 243 811 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie; d) l'1,29 % (ossia, in totale, 3 250 000 000 EUR) per il sostegno transitorio e specifico di cui all'articolo 8, paragrafo 3. 1. Le risorse complessive destinate all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ammontano al 2,52 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, in totale, 7 750 081 461 EUR). Tali risorse, escluso l'importo di cui al paragrafo 22 dell'allegato II, sono così ripartite tra le diverse componenti: a) il 73,86 % (ossia, in totale, 5 576 358 149 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 7, paragrafo 1, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile; b) il 20,95 % (ossia, in totale, 1 581 720 322 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione transnazionale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, utilizzando come criterio di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile; c) il 5,19 % (ossia, in totale, 392 002 991 EUR) è destinato al finanziamento della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze di cui all'articolo 7, paragrafo 3. 2. Il contributo del FESR ai programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi a titolo di uno strumento europeo di vicinato e partenariato nonché ai programmi transfrontalieri a titolo dello strumento di assistenza preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1085/2006 è pari all'importo di 813 966 000 EUR, risultante dalle indicazioni di ciascuno Stato membro interessato, dedotte dalle rispettive dotazioni di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali contributi del FESR non sono soggetti a ridistribuzione tra gli Stati membri interessati. Articolo 20 «Competitività % delle risorse in totale, a tra le diverse 3. Il contributo del FESR a ciascun programma transfrontaliero e relativo ai bacini marittimi a titolo degli strumenti di cui al paragrafo 2 è accordato a condizione che il contributo di tali strumenti a ciascuno dei suddetti programmi sia almeno equivalente al contributo del FESR. Tuttavia l'importo massimo di tale contributo equivalente è di 465 690 000 EUR a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e di 243 782 000 EUR a titolo dello strumento di assistenza preadesione. a) il 78,86 % (ossia, in totale, 38 742 477 688 EUR) è destinato al finanziamento di cui all'articolo 6, utilizzando come criteri di calcolo della ripartizione indicativa per Stato membro la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, 4. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al contributo del FESR di cui al paragrafo 2 sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio della sezione transfrontaliera degli strumenti di cui al paragrafo 2 a partire dall'esercizio finanziario 2007. Risorse per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» Le risorse complessive destinate all'obiettivo regionale e occupazione» ammontano al 15,95 di cui all'articolo 18, paragrafo 1 (ossia, 49 127 784 318 EUR) e sono così ripartite componenti: Pagina 22 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/42 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 5. Nel 2008 e nel 2009, il contributo annuale del FESR di cui al paragrafo 2 per il quale non sono stati presentati alla Commissione programmi operativi entro il 30 giugno nell'ambito della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2 è quindi messo a disposizione dello Stato membro interessato per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne. Se entro il 30 giugno 2010 non sono stati ancora presentati alla Commissione programmi operativi nel quadro della sezione transfrontaliera e di quella relativa ai bacini marittimi degli strumenti di cui al paragrafo 2, l'intero contributo del FESR di cui al paragrafo 2 per i restanti anni fino al 2013 è quindi messo a disposizione degli Stati membri interessati per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne. Articolo 24 Risorse per l'assistenza tecnica Lo 0,25 % delle risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è riservato all'assistenza tecnica per la Commissione di cui all'articolo 45. TITOLO II APPROCCIO STRATEGICO ALLA COESIONE CAPO I Orientamenti strategici comunitari per la coesione 6. Se, a seguito dell'adozione da parte della Commissione dei programmi transfrontalieri e relativi ai bacini marittimi di cui al paragrafo 2, è necessario sopprimere tali programmi in quanto: a) il paese partner non firma l'accordo di finanziamento entro la fine dell'anno successivo all'adozione del programma; oppure b) il programma non può essere attuato per problemi che insorgono nelle relazioni tra i paesi partecipanti; il contributo del FESR di cui al paragrafo 2 corrispondente alle rate annue non ancora impegnate è messo a disposizione degli Stati membri interessati, su loro richiesta, per il finanziamento della cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, lettera a), inclusa la cooperazione alle frontiere esterne. Articolo 22 31.7.2006 Articolo 25 Contenuto Il Consiglio stabilisce a livello comunitario orientamenti strategici concisi per la coesione economica, sociale e territoriale, definendo un contesto indicativo per l'intervento dei Fondi, tenuto conto delle altre politiche comunitarie pertinenti. Per ciascuno degli obiettivi dei Fondi, detti orientamenti recepiscono in particolare le priorità della Comunità al fine di promuovere uno sviluppo equilibrato, armonioso e sostenibile della Comunità come indicato all'articolo 3, paragrafo 1. Gli orientamenti sono stabiliti tenuto conto degli orientamenti integrati, che si compongono degli indirizzi di massima per le politiche economiche e degli orientamenti per l'occupazione, adottati dal Consiglio conformemente alle procedure di cui agli articoli 99 e 128 del trattato. Non trasferibilità delle risorse Articolo 26 Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun obiettivo dei Fondi e delle rispettive componenti non sono trasferibili tra loro. In deroga al primo comma, ciascuno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» può trasferire tra le componenti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), fino al 15 % della loro rispettiva dotazione finanziaria. Adozione e revisione La Commissione propone, in stretta cooperazione con gli Stati membri, gli orientamenti strategici comunitari sulla coesione di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Entro il 1o febbraio 2007 gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. Gli orientamenti strategici comunitari per la coesione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se necessario, per tener conto di eventuali cambiamenti rilevanti delle priorità della Comunità, gli orientamenti strategici comunitari per la coesione possono essere oggetto, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di una revisione intermedia secondo la procedura di cui al primo comma. Articolo 23 Risorse per la riserva di efficacia ed efficienza Il 3 % delle risorse di cui all'articolo 19, lettere a) e b), e all'articolo 20 può essere assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 50. La revisione intermedia degli orientamenti strategici comunitari per la coesione non obbliga gli Stati membri a rivedere i programmi operativi né i rispettivi quadri di riferimento strategici nazionali. Pagina 23 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 210/43 CAPO II ii) l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP; Quadro di riferimento strategico nazionale iii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante del rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15; g) per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti. Articolo 27 Contenuto 1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro. 2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi. 3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati. 5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno: a) la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati; b) per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti. 6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro. 4. Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi: Articolo 28 a) un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale; b) la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca; c) l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»; d) una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all'articolo 9, paragrafo 3; e) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma; Preparazione e adozione 1. Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all'articolo 11, mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune. 2. Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento. f) unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»: i) l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro; Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'articolo 32. Pagina 24 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/44 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3. Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all'articolo 32, paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti: 31.7.2006 4. Ogni rimando al programma nazionale di riforma nel presente articolo si riferisce agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) e vale in pari misura per qualsiasi orientamento equivalente definito dal Consiglio europeo. a) l'elenco dei programmi operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera c); b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera e); e Articolo 30 c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 15 e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all'articolo 27, paragrafo 4), lettera f), punto i). Rapporto strategico della Commissione e dibattito sulla politica di coesione CAPO III Seguito strategico Articolo 29 Rapporto strategico degli Stati membri 1. Per la prima volta nel 2007, ciascuno Stato membro inserisce nel rapporto annuale di attuazione del proprio programma nazionale di riforma una sezione sintetica sul contributo dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi ai fini dell'attuazione del programma nazionale di riforma. 2. Entro e non oltre la fine del 2009 e del 2012, gli Stati membri forniscono un rapporto sintetico recante informazioni sul contributo dei programmi cofinanziati dai Fondi 1. Per la prima volta nel 2008 e in seguito a cadenza annuale, la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, in particolare i progressi compiuti nel realizzare le priorità dell'Unione Europea intese a promuovere la competitività e a creare posti di lavoro, nonché a raggiungere gli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3. 2. Nel 2010 e nel 2013 e al più tardi entro il 1o aprile, la Commissione elabora un rapporto strategico che sintetizza i rapporti degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Ove opportuno, tale rapporto è inserito, come sezione specifica, nella relazione di cui all'articolo 159 del trattato. 3. Il Consiglio esamina il rapporto strategico di cui al paragrafo 2 nel più breve tempo possibile dopo la sua pubblicazione. Esso è trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, che sono invitate a tenere un dibattito in merito. Articolo 31 a) alla realizzazione degli obiettivi della politica di coesione definiti dal trattato; b) all'adempimento delle missioni dei Fondi di cui al presente regolamento; c) all'attuazione delle priorità precisate negli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 25 e specificate nelle priorità definite dal quadro di riferimento strategico nazionale di cui all'articolo 27; e d) alla realizzazione dell'obiettivo di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, mirando inoltre al raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), come previsto all'articolo 9, paragrafo 3. 3. Ciascuno Stato membro definisce il contenuto dei rapporti di cui al paragrafo 2 al fine di individuare: a) la situazione e le tendenze socioeconomiche; b) i risultati, le sfide e le prospettive future per quanto riguarda l'attuazione della strategia concordata; e c) esempi di buone prassi. Relazione sulla coesione 1. La relazione della Commissione di cui all'articolo 159 del trattato comprende in particolare: a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica e sociale, inclusa la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità comunitarie; b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché l'effetto delle altre politiche comunitarie e nazionali sui progressi compiuti. 2. Se necessario, la relazione contiene inoltre: a) proposte di misure e politiche comunitarie che dovrebbero essere adottate per rafforzare la coesione economica e sociale; b) proposte di adeguamento degli orientamenti strategici comunitari per la coesione necessari per rispecchiare i cambiamenti della politica comunitaria. Pagina 25 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 210/45 b) al fine di tener conto in misura maggiore o differente di mutamenti di rilievo nelle priorità comunitarie, nazionali o regionali; TITOLO III PROGRAMMAZIONE c) alla luce della valutazione di cui all'articolo 48, paragrafo 3; CAPO I d) a seguito di difficoltà in fase di attuazione. Disposizioni generali relative ai fondi strutturali e al fondo di coesione Articolo 32 Preparazione e approvazione dei programmi operativi 1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all'articolo 3, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. 2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 10. 3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all'articolo 37 nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'articolo 26. 4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto. 5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1o gennaio 2007. Se necessario, i programmi operativi sono riveduti successivamente all'assegnazione delle riserve di cui agli articoli 50 e 51. 2. La Commissione adotta una decisione in merito a una richiesta di revisione dei programmi operativi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro. 3. La revisione dei programmi operativi non richiede la revisione della decisione della Commissione di cui all'articolo 28, paragrafo 3. Articolo 34 Specificità dei Fondi 1. I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3. 2. Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate. 3. Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti. Articolo 35 Ambito geografico 1. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale. Articolo 33 Revisione dei programmi operativi 1. Su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato, i programmi operativi possono essere riesaminati e, se necessario, la parte rimanente del programma può essere riveduta in uno o più dei seguenti casi: a) a seguito di cambiamenti socioeconomici significativi; 2. Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato. Pagina 26 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/46 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario. Articolo 36 Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti 1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nel rispettivo statuto. 2. Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato. Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti relativi alle infrastrutture di base. 3. La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima dell'adozione della decisione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati. 4. La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminarne la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare. 5. La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI. CAPO II Contenuto della programmazione Se z i one 1 Programmi op erati vi Articolo 37 31.7.2006 a) un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia scelta di conseguenza; b) una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48; c) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari; d) a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3; e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle: i) una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo. Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di sostegno transitorio. Il contributo complessivo dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II; ii) una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Se in conformità dell'articolo 53 la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale. Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti; Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» 1. I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono: f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno; Pagina 27 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese: i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le entità di cui all'articolo 59 o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all'articolo 74, la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo; ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione; iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari; iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza; v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69; L 210/47 previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la sorveglianza. 6. Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere: a) l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale; b) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale. 7. Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato membro. Articolo 38 vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento; h) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione affinché siano approvati dalla Commissione. Programmi operativi per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» Norme specifiche per i programmi operativi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1080/2006. S e z i one 2 2. I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un impegno specifico per Fondo. 3. Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente all'articolo 5 di tale regolamento e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1081/2006. 4. Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR contengono inoltre: Grandi progetti Articolo 39 Contenuto Nell'ambito di un programma operativo, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente una serie di lavori, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 25 milioni di EUR nel caso dell'ambiente e i 50 milioni di EUR negli altri settori (in appresso denominata «grandi progetti»). Articolo 40 a) informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, se opportuno; b) assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20 dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche. 5. I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure Informazioni trasmesse alla Commissione In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti: a) organismo responsabile dell'attuazione; b) natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione; c) risultati degli studi di fattibilità; Pagina 28 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/48 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT d) calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013; e) analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità; f) analisi dell'impatto ambientale; g) giustificazione del contributo pubblico; h) piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il grande progetto. La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all'articolo 103, paragrafo 2. 31.7.2006 a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo in questione. Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri. 2. L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo. Articolo 43 Norme di attuazione L'accordo di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, precisa in particolare: a) tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale; Articolo 41 b) i criteri per la scelta dei beneficiari; Decisione della Commissione 1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all'articolo 40, della coerenza con le priorità del programma operativo, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche comunitarie. 2. La Commissione adotta una decisione nel più breve termine possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o dell'autorità di gestione, di un grande progetto, purché la presentazione sia conforme all'articolo 40. Detta decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione. c) i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti; d) le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all'articolo 59, paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti; e) ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinamento di ciascuno Stato membro. S e z i one 4 3. Se rifiuta di concedere un contributo finanziario dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il periodo e alle condizioni di cui al paragrafo 2. In g e g n e r i a f i n an zi ar i a Articolo 44 Se z i one 3 Strumenti di ingegneria finanziaria Sov v e n z i on i g l o b a l i Articolo 42 Disposizioni generali 1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Pagina 29 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme: a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia; b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità: i) alla BEI o al FEI; oppure ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato. L 210/49 f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione; g) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore. 2. Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2. 3. Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 104. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. Articolo 46 Se z i one 5 Assistenza tecnica degli Stati membri A s s i st e n z a t e c n i c a 1. Su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possono finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, entro i seguenti limiti: Articolo 45 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 1. Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,25 % della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento. Dette azioni comprendono, in particolare: a) assistenza per la preparazione e valutazione di progetti, incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione, se opportuno; b) studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla coesione; c) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione; d) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative; e) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità; a) 4 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»; b) 6 % dell'importo complessivo assegnato nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». 2. Per ciascuno dei tre obiettivi, gli interventi di assistenza tecnica, entro i limiti stabiliti nel paragrafo 1, devono essere intrapresi, in linea di principio, nel quadro di ciascun programma operativo. Tuttavia, su base complementare, tali interventi possano essere intrapresi in parte, e fatti salvi i limiti globali per l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1, sotto forma di uno specifico programma operativo. 3. Qualora lo Stato membro decida di intraprendere interventi di assistenza tecnica nel quadro di ciascun programma operativo, la quota dell'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per ciascun programma operativo non supera i limiti stabiliti nel paragrafo 1. In tal caso, qualora gli interventi di assistenza tecnica possano essere intrapresi anche sotto forma di programma operativo specifico, l'importo complessivo della spesa destinata all'assistenza tecnica per tale programma specifico non fa superare alla quota globale dei Fondi destinati all'assistenza tecnica i limiti di cui al paragrafo 1. Pagina 30 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/50 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.7.2006 2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi. TITOLO IV EFFICACIA CAPO I Valutazione Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione ex ante relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo. Articolo 47 Disposizioni generali 1. Le valutazioni sono volte a migliorare la qualità, l'efficacia e la coerenza dell'intervento dei Fondi nonché la strategia e l'attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al tempo stesso dell'obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. 2. Le valutazioni possono essere di natura strategica al fine di esaminare l'evoluzione di un programma o di un gruppo di programmi rispetto alle priorità comunitarie e nazionali oppure di natura operativa al fine di sostenere la sorveglianza di un programma operativo. Le valutazioni vengono effettuate prima, durante e dopo il periodo di programmazione. 3. Le valutazioni sono effettuate, secondo il caso, sotto la responsabilità dello Stato membro o della Commissione, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 13. Le valutazioni sono effettuate da esperti o organismi, interni o esterni, funzionalmente indipendenti dalle autorità di cui all'articolo 59, lettere b) e c). I risultati sono pubblicati secondo le norme che si applicano in materia di accesso ai documenti. 4. Le valutazioni sono finanziate tramite il bilancio per l'assistenza tecnica. 5. La Commissione fornisce orientamenti indicativi sui metodi di valutazione, compresi i parametri di qualità, secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 2. Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione. Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria. 3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'articolo 33. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione. Articolo 48 Articolo 49 Responsabilità degli Stati membri Responsabilità della Commissione 1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza. Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 13, essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione. 1. La Commissione può effettuare valutazioni strategiche. 2. Su sua iniziativa e in partenariato con lo Stato membro interessato, la Commissione può svolgere le valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo. Pagina 31 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3. Per ciascun obiettivo, la Commissione effettua una valutazione ex post in stretta collaborazione con lo Stato membro e con le autorità di gestione. TITOLO V PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI CAPO I La valutazione ex post copre l'insieme dei programmi operativi nell'ambito di ciascun obiettivo ed esamina il grado di utilizzazione delle risorse, l'efficienza e l'efficacia della programmazione dei Fondi e l'impatto socioeconomico. Partecipazione dei fondi Articolo 52 Essa è effettuata per ciascun obiettivo e intende trarre conclusioni riguardo alla politica di coesione economica e sociale. Essa individua i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento dell'attuazione dei programmi operativi e individua le buone pratiche. La valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2015. CAPO II L 210/51 Modulazione dei tassi di partecipazione La partecipazione dei Fondi può essere modulata in funzione dei seguenti elementi: a) la gravità dei problemi specifici, in particolare quelli di natura economica, sociale o territoriale; b) l'importanza di ciascun asse prioritario ai fini del conseguimento delle priorità comunitarie, quali definite negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, e delle priorità nazionali e regionali; c) la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio «chi inquina paga»; Riserve d) il tasso di mobilitazione di risorse private, segnatamente nell'ambito di partenariati pubblico-privato, nei settori interessati; Articolo 50 Riserva nazionale di efficacia ed efficienza 1. Uno Stato membro può decidere, di propria iniziativa, di istituire una riserva nazionale di efficacia ed efficienza per l' obiettivo «Convergenza» e/o per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», pari, per ogni obiettivo, al 3 % della propria dotazione complessiva. 2. Se uno Stato membro ha deciso di istituire tale riserva, esso valuta, per ciascuno degli obiettivi e non oltre il 30 giugno 2011, l'efficacia e l'efficienza dei suoi programmi operativi. 3. Entro il 31 dicembre 2011, la Commissione assegna, sulla base delle proposte di ciascuno Stato membro interessato e in stretta consultazione con questo, la riserva nazionale di efficacia ed efficienza. e) l'inclusione della cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»; f) nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», la copertura di zone caratterizzate da svantaggi geografici o naturali, definite come segue: i) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma; ii) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro; iii) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica; iv) zone che costituivano frontiere esterne della Comunità al 30 aprile 2004 e che hanno cessato di essere tali dopo tale data. Articolo 51 Articolo 53 Riserva nazionale per imprevisti Partecipazione dei Fondi Uno Stato membro può riservare, di propria iniziativa, una quota dell'importo del contributo annuale dei Fondi strutturali, pari all'1 % per l'obiettivo «Convergenza» e al 3 % per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», per far fronte a crisi impreviste, locali o settoriali, legate alla ristrutturazione economica e sociale o alle conseguenze dell'apertura degli scambi. Lo Stato membro può assegnare la riserva per ciascun obiettivo a uno specifico programma nazionale o all'interno dei programmi operativi. 1. La partecipazione dei Fondi, a livello dei programmi operativi, viene calcolata in riferimento: a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; oppure b) alla spesa pubblica ammissibile. 2. La partecipazione dei Fondi al livello dei programmi operativi nell'ambito degli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» è soggetta ai massimali fissati nell'allegato III. Pagina 32 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/52 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3. Per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nei quali almeno un partecipante appartenga a uno Stato membro il cui PIL medio pro capite nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media dell'UE a 25 nello stesso periodo, la partecipazione del FESR non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per tutti gli altri programmi operativi, la partecipazione del FESR non è superiore al 75 % del totale della spesa ammissibile cofinanziata dal FESR. 31.7.2006 bito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in materia di aiuti di Stato. 5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario. CAPO II 4. La partecipazione dei Fondi a livello di asse prioritario non è soggetta ai massimali fissati nel paragrafo 3 e nell'allegato III. Tuttavia, essa è stabilita in modo da garantire il rispetto dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi e del tasso massimo di partecipazione per Fondo, stabiliti a livello di programma operativo. 5. Progetti generatori di entrate Articolo 55 Per i programmi operativi finanziati congiuntamente Progetti generatori di entrate a) dal FESR e dal Fondo di coesione, o b) da una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di cui all'allegato II, dal FESR e/o dal Fondo di coesione, la decisione che adotta il programma operativo stabilisce il tasso massimo e l'importo massimo della partecipazione per ciascun Fondo e ciascuna dotazione, considerati separatamente. 6. La decisione della Commissione di adottare un programma operativo fissa il tasso e l'importo massimi della partecipazione dei Fondi per ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario. Essa indica separatamente gli stanziamenti destinati alle regioni che beneficiano di un sostegno transitorio. 1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento. 2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda: a) gli investimenti in infrastrutture; o b) altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate. Articolo 54 Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento. Altre disposizioni 1. La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile. 2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %. 3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 56, paragrafo 1: a) un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un Fondo e da un obiettivo alla volta; b) un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta; c) un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata. 4. Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'am- Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato. 3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza. 4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi. Pagina 33 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 5. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR. L 210/53 CAPO IV Stabilità delle operazioni 6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Articolo 57 Stabilità delle operazioni 1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali: CAPO III Ammissibilità delle spese Articolo 56 Ammissibilità delle spese 1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1o gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità. 2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva. 2. Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102. b) l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture; 4. Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei Fondi. c) nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi. TITOLO VI a) le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese; 3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza. GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLI CAPO I Sistemi di gestione e di controllo Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo. Articolo 58 4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo. I sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono: 5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'articolo 45. a) la definizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo; Principi generali dei sistemi di gestione e di controllo Pagina 34 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/54 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; 31.7.2006 4. Fatto salvo l'articolo 58, lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo. c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo; d) sistemi di contabilità, sorveglianza e informativa finanziaria informatizzati; e) un sistema di informazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo; f) disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi; 5. Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». 6. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; h) procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati. Articolo 60 Funzioni dell'autorità di gestione Articolo 59 L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a: Designazione delle autorità 1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa: a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo; b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione; c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo. 2. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità. 3. Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato. a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione; b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3; c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali; e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47; f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90; Pagina 35 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 210/55 g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione; a) garantire che le attività di audit siano svolte per accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo; h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici; b) garantire che le attività di audit siano svolte su un campione di operazioni adeguato per la verifica delle spese dichiarate; i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione; j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69; k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti. c) presentare alla Commissione, entro nove mesi dall'approvazione del programma operativo, una strategia di audit riguardante gli organismi preposti alle attività di audit di cui alle lettere a) e b), la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione indicativa delle attività di audit al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere comunicata una strategia unica di audit; Articolo 61 Funzioni dell'autorità di certificazione L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; b) certificare che: i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali; c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa; d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità; e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. Articolo 62 Funzioni dell'autorità di audit 1. L'autorità di audit di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015: i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1o luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e); ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti; iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati. e) presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2017, una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti coperte dalla dichiarazione finale delle spese, accompagnata da un rapporto di controllo finale. Pagina 36 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/56 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 2. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard internazionalmente riconosciuti. 3. Qualora i controlli e le attività di audit di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), vengano effettuati da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che gli organismi coinvolti dispongano dell'indipendenza funzionale necessaria. 4. La Commissione trasmette le proprie osservazioni in merito alla strategia di audit, presentata ai sensi del paragrafo 1, lettera c), al massimo entro tre mesi dal suo ricevimento. In mancanza di osservazioni entro tale periodo, la strategia si considera accettata. 31.7.2006 a) esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione; b) valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione; c) esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3; d) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all'articolo 67; e) è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo; CAPO II Sorveglianza f) può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all'articolo 3 o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria; Articolo 63 Comitato di sorveglianza 1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi. 2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suo compiti conformemente al presente regolamento. g) esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi. Articolo 66 Modalità di sorveglianza 1. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza garantiscono la qualità dell'attuazione del programma operativo. 2. L'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza effettuano la sorveglianza basandosi sugli indicatori finanziari e sugli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), definiti nel programma operativo. Articolo 64 Composizione 1. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione. La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione. 2. Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo. Se la natura dell'intervento lo consente, le statistiche sono ripartite per sesso e per classe di dimensione delle imprese beneficiarie. 3. Lo scambio di dati tra la Commissione e gli Stati membri a tale scopo è effettuato per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. Articolo 67 Articolo 65 Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione Compiti 1. Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo. Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine: Pagina 37 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2. Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni: a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario; b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario: i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente; ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all'articolo 66, paragrafo 2; e iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari; se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo; c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3; L 210/57 operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui all'articolo 98, paragrafo 2; i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'articolo 57. La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica. Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente. 3. I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso. 4. La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato. Articolo 68 d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente: i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati; ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, se del caso; iii) il ricorso all'assistenza tecnica; e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo; f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli; g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti; h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma Esame annuale dei programmi 1. Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 67, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione. Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto i). 2. Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. 3. Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni ex post dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo. Pagina 38 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/58 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.7.2006 CAPO III Articolo 71 Informazione e pubblicità Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo Articolo 69 Informazione e pubblicità 1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. 2. L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. CAPO IV 1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi: a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi; b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima. 2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti. La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi: Competenze degli Stati membri e della Commissione a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione; Se z i one 1 Com p e t e n ze d e g l i st a t i m e m b r i Articolo 70 Gestione e controllo 1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure: a) garantiscono che i sistemi di gestione e di controllo dei programmi operativi siano istituiti in conformità con gli articoli da 58 a 62 e funzionino in modo efficace; b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma. Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve. b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. 3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale. 2. Quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell'Unione europea l'importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile. 4. Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2. 3. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. 5. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. Pagina 39 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 210/59 Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato membro designi varie autorità di audit, esso può designare un organismo di coordinamento. Se z i one 2 C o m p e t e n ze d e l l a c o m m i s s i o n e Articolo 72 Competenze della Commissione 1. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 71, accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi. 2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi. Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte. La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell'articolo 62 e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi. 2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro. 3. Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze. Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2. S e z i one 3 3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati. Pro p o rz i on al i t à i n m at e r i a di c on t r o l l o programmi op erati vi de i Articolo 74 Articolo 73 Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri 1. Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale: 1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto. a) l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c); Pagina 40 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/60 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT b) quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, non comporta riserve o quando le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze. Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2. compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'articolo 32. 2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'articolo 51. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento. S e z i one 2 Norm e c om u n i p e r i p ag am e n t i 2. Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento: a) delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate ai sensi dell'articolo 60, lettera b); b) delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'articolo 61; e c) delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'articolo 62. Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c). Le disposizioni dell'articolo 71 si applicano per analogia. Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli 60, 61 e 62, essa specifica quali disposizioni non si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel presente paragrafo. 31.7.2006 Articolo 76 Norme comuni per i pagamenti 1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio. Ciascun pagamento è imputato agli impegni di bilancio aperti del Fondo in questione risalenti più indietro nel tempo. 2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo finale. Essi sono versati all'organismo designato dallo Stato membro. 3. Al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una previsione provvisoria delle loro probabili domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo. Gestione finanziaria 4. Tutti gli scambi relativi alle transazioni finanziarie tra la Commissione e le autorità ed organismi designati dagli Stati membri avvengono per via elettronica conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. In casi di forza maggiore, ed in particolare di malfunzionamento del sistema informatico comune o di interruzione della connessione, gli Stati membri possono trasmettere le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento su supporto cartaceo. Se z i one 1 Articolo 77 Im p e g n i d i b i l an c i o Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale TITOLO VII GESTIONE FINANZIARIA CAPO I Articolo 75 Impegni di bilancio 1. Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. Pagina 41 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi ed i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. L 210/61 qualsiasi informazione di spesa diversa dalla spesa pubblica non deve influire sull'importo dovuto calcolato in base alla domanda di pagamento. 6. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 44, la dichiarazione di spesa include le spese totali sostenute per costituire tali fondi o i fondi di partecipazione o per contribuire ad essi. Articolo 78 Tuttavia, alla chiusura parziale o finale del programma operativo, la spesa ammissibile corrisponde al totale: Dichiarazione di spesa 1. Tutte le dichiarazioni di spesa includono, per ciascun asse prioritario, l'ammontare totale delle spese ammissibili, ai sensi dell'articolo 56, sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo pubblico corrispondente versato o da versare ai beneficiari ai sensi delle condizioni che disciplinano il contributo pubblico. Le spese sostenute dai beneficiari sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Tuttavia, con riguardo ai soli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato, oltre ai requisiti di cui al comma precedente, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una dichiarazione di spesa deve essere stato oggetto di un pagamento ai beneficiari da parte dell'organismo che concede l'aiuto. 2. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, la dichiarazione di spesa può includere gli anticipi corrisposti ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni: a) sono soggetti ad una garanzia bancaria o ad un meccanismo finanziario pubblico di effetto equivalente; b) non sono superiori al 35 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere ad un beneficiario per un determinato progetto; c) sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015, se anteriore; in caso contrario la successiva dichiarazione di spese è rettificata di conseguenza. 3. Le dichiarazioni di spesa individuano, per ciascun programma operativo, gli elementi di cui al paragrafo 1 relativi a regioni che beneficiano di sostegno transitorio. 4. Nel caso di grandi progetti di cui all'articolo 39, solo le spese correlate a grandi progetti già adottati dalla Commissione possono essere incluse nelle dichiarazioni di spesa. 5. Allorché il contributo dei Fondi è calcolato rispetto alla spesa pubblica, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, a) di ogni pagamento versato da fondi per lo sviluppo urbano per investimenti in partenariati pubblico-privato o altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano, o b) di ogni pagamento per investimenti in ambito imprenditoriale versato da ciascuno dei fondi summenzionati, o c) di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia, e d) dei costi di gestione ammissibili. Il tasso di cofinanziamento è applicato alla spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario. Le dichiarazioni di spesa corrispondenti sono corrette di conseguenza. 7. Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all'articolo 44 sono utilizzati per finanziare progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano o strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese in altri casi. Le risorse restituite all'operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all'articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese. Articolo 79 Cumulo dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi 1. Il totale cumulato dei prefinanziamenti e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo dei Fondi al programma operativo. 2. Una volta raggiunto detto massimale, l'autorità di certificazione continua a trasmettere alla Commissione ogni dichiarazione di spesa certificata al 31 dicembre dell'anno n, nonché gli importi recuperati nel corso dell'anno per ciascun Fondo, al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno n + 1. Pagina 42 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/62 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Articolo 80 Integrità dei pagamenti ai beneficiari Gli Stati membri si accertano che gli organismi responsabili dei pagamenti assicurino che i beneficiari ricevano l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari. Articolo 81 Uso dell'euro 1. Gli importi che figurano nei programmi operativi presentati dagli Stati membri, le dichiarazioni certificate di spesa, le domande di pagamento e le spese indicate nei rapporti di attuazione annuali e finale sono espressi in euro. 2. Gli importi figuranti nelle decisioni della Commissione in merito ai programmi operativi, e gli impegni e i pagamenti della Commissione sono espressi e versati in euro. 3. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di certificazione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione. 4. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di certificazione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro. 31.7.2006 b) per gli Stati membri che hanno aderito all'UE il 1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo; c) per un programma operativo che rientra nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» ove almeno uno dei partecipanti sia uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2 % del contributo FESR al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo FESR al programma operativo e nel 2009 2 % del contributo FESR al programma operativo; d) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 3 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo; e) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente, nel 2007 2,5 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo, nel 2008 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo e nel 2009 4 % del contributo del Fondo di coesione al programma operativo. 2. L'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro un termine di ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del prefinanziamento. Tale rimborso non incide sul contributo complessivo dei Fondi al programma operativo. Articolo 83 Se z i one 3 Interessi P r e f i n a n zi a m e n t o Gli interessi generati dal prefinanziamento sono imputati al programma operativo interessato, poiché sono considerati risorsa per lo Stato membro in quanto contributo pubblico nazionale, e sono dichiarati alla Commissione al momento della chiusura definitiva del programma operativo. Articolo 82 Pagamento 1. Una volta adottata la decisione che approva un contributo dei Fondi ad un programma operativo, la Commissione versa all'organismo designato dallo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il periodo 2007-2013. Articolo 84 Liquidazione Il prefinanziamento è corrisposto in più rate come segue: a) per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 1o maggio 2004, nel 2007 2 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo e nel 2008 3 % del contributo dei Fondi strutturali al programma operativo; La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata integralmente dalla Commissione al momento della chiusura del programma operativo in conformità dell'articolo 89. Pagina 43 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 210/63 Se z i one 4 S e z i one 5 P ag am e n t i i n t e rm e d i Chi u sura de l p ro gramma e p agamen t o d e l sal d o finale Articolo 85 Articolo 88 Pagamenti intermedi Chiusura parziale Per ciascun programma operativo sono effettuati pagamenti intermedi. Il primo pagamento intermedio è effettuato conformemente all'articolo 71, paragrafo 2. 1. La chiusura parziale dei programmi operativi può essere effettuata secondo una periodicità stabilita dallo Stato membro. Articolo 86 La chiusura parziale riguarda le operazioni completate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del presente regolamento, si considerano completate le operazioni le cui attività sono state effettivamente realizzate e per le quali tutte le spese dei beneficiari ed il contributo pubblico corrispondente sono stati corrisposti. Ricevibilità delle domande di pagamento 1. Ciascun pagamento intermedio effettuato dalla Commissione è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti: a) alla Commissione deve essere stata inviata una domanda di pagamento e una dichiarazione di spesa conformemente all'articolo 78; b) la Commissione non ha versato nell'intero periodo per ciascun asse prioritario una somma superiore all'importo massimo della partecipazione dei Fondi fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo; 2. La chiusura parziale è effettuata a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione, entro il 31 dicembre di un determinato anno: a) una dichiarazione di spesa relativa alle operazioni di cui al paragrafo 1; b) una dichiarazione di chiusura parziale conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d), punto iii). 3. Le eventuali rettifiche finanziarie effettuate ai sensi degli articoli 98 e 99 relativamente ad operazioni soggette a chiusura parziale si considerano rettifiche finanziarie nette. c) l'autorità di gestione deve aver trasmesso alla Commissione l'ultimo rapporto annuale di esecuzione conformemente all'articolo 67, paragrafi 1 e 3; d) l'assenza di un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione. 2. In caso di mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di certificazione entro un mese, in modo che possano essere avviate le iniziative necessarie per rettificare la situazione. Articolo 89 Condizioni per il pagamento del saldo finale 1. La Commissione provvede al pagamento del saldo finale a condizione che: a) lo Stato membro abbia inviato entro il 31 marzo 2017 una domanda di pagamento che includa la documentazione seguente: i) una domanda di pagamento del saldo finale e una dichiarazione di spesa, conformemente all'articolo 78; ii) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo, comprendente le informazioni di cui all'articolo 67; Articolo 87 Data di presentazione delle domande e termini per il pagamento 1. L'autorità di certificazione si accerta che le domande di pagamenti intermedi per ciascun programma operativo siano raggruppate e trasmesse alla Commissione, nella misura del possibile, tre volte all'anno. Perché la Commissione possa procedere a un pagamento entro l'anno in corso, la domanda di pagamento è presentata al più tardi entro il 31 ottobre. 2. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, ed in assenza di una sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 92, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 86. iii) una dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera e); e b) non vi sia un parere motivato della Commissione per infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato, in relazione ad operazioni le cui spese sono dichiarate nella domanda di pagamento in questione. 2. Il mancato invio alla Commissione di uno dei documenti di cui al paragrafo 1 comporta il disimpegno automatico del saldo finale, conformemente all'articolo 93. 3. La Commissione informa lo Stato membro del suo parere riguardo al contenuto della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), entro cinque mesi dalla data di ricezione. La dichiarazione di chiusura si considera accettata se la Commissione non formula osservazioni entro il suddetto periodo di cinque mesi. Pagina 44 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/64 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 4. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione procede al pagamento del saldo finale entro e non oltre quarantacinque giorni dall'ultima delle seguenti date: a) data di accettazione del rapporto finale conformemente all'articolo 67, paragrafo 4; e S e z i one 6 In t e r r uz i o n e d e i t e r m i n i di p ag am e n t o e sosp e n sion e de i pagame nti Articolo 91 b) data di accettazione della dichiarazione di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo. 5. Fatto salvo il paragrafo 6, il saldo dell'impegno di bilancio è disimpegnato dodici mesi dopo il pagamento. Il programma operativo è chiuso alla prima delle seguenti tre date: a) la data di pagamento del saldo finale definito dalla Commissione in base ai documenti di cui al paragrafo 1; b) la data di invio di una nota di addebito per gli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro riguardo al programma operativo; c) la data di disimpegno del saldo finale dell'impegno di bilancio. La Commissione comunica allo Stato membro la data di chiusura del programma operativo entro un termine di due mesi. 6. Fatto salvo l'esito di eventuali verifiche effettuate dalla Commissione o dalla Corte dei conti, il saldo finale versato dalla Commissione per il programma operativo può essere modificato entro nove mesi dalla data in cui è pagato o, in caso di saldo negativo a carico dello Stato membro, entro nove mesi dalla data di emissione della nota di addebito. Tali modifiche del saldo non influiscono sulla data della chiusura del programma operativo di cui al paragrafo 5. 31.7.2006 Interruzione dei termini di pagamento 1. I termini di pagamento possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/ 2002 per un periodo massimo di sei mesi qualora: a) in un rapporto di un organismo di audit nazionale o comunitario vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una dichiarazione di spesa certificata siano connesse a gravi irregolarità che non sono state rettificate. 2. Lo Stato membro e l'autorità di certificazione sono immediatamente informati dei motivi dell'interruzione. L'interruzione termina non appena lo Stato membro adotta le misure necessarie. Articolo 92 Sospensione dei pagamenti Articolo 90 1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di asse prioritario o dei programmi nei casi in cui: Disponibilità dei documenti 1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e alle verifiche del programma operativo in questione siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per: a) i tre anni successivi alla chiusura di un programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3; b) i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2. La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. 2. L'autorità di gestione mette a disposizione della Commissione, su richiesta, un elenco delle operazioni completate che sono state oggetto di chiusura parziale ai sensi dell'articolo 88. 3. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati. a) il sistema di gestione e di controllo del programma presenti gravi carenze che compromettono l'affidabilità della procedura di certificazione dei pagamenti e per le quali non sono state adottate misure correttive; o b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa siano connesse a una grave irregolarità che non è stata rettificata; o c) uno Stato membro abbia gravemente violato gli obblighi impostigli in virtù dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2. 2. La Commissione può decidere di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi. 3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca. Qualora lo Stato membro non adotti le misure richieste, la Commissione può decidere di sopprimere la totalità o una parte del contributo comunitario al programma operativo ai sensi dell'articolo 99. Pagina 45 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT L 210/65 potuto dichiarare alla Commissione a causa di operazioni sospese da un procedimento giudiziario o da un ricorso amministrativo con effetto sospensivo, a condizione che lo Stato membro trasmetta alla Commissione un'informativa motivata entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93. Se z i one 7 Disi mpeg no aut omati co Articolo 93 Principi 1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2. 2. Per gli Stati membri il cui PIL nel periodo 2001-2003 era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo di cui all'allegato II, il termine di cui al paragrafo 1 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio annuale effettuato tra il 2007 e il 2010 a titolo dei rispettivi programmi operativi. Questo termine si applica anche all'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2010 in un programma operativo a norma dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» se almeno uno dei partecipanti è uno Stato membro di cui al primo comma. 3. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015 è automaticamente disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto al riguardo una domanda di pagamento ricevibile entro il 31 marzo 2017. 4. Se il presente regolamento entra in vigore dopo il 1o gennaio 2007, il periodo al termine del quale si può procedere al primo disimpegno automatico di cui al paragrafo 1 è prorogato, per il primo impegno, di un numero di mesi pari a quelli trascorsi tra il 1o gennaio 2007 e la data del primo impegno di bilancio. Articolo 94 Periodo di interruzione per i grandi progetti e i regimi di aiuto Allorché la Commissione decide di autorizzare un grande progetto o un regime di aiuto, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti o regimi di aiuto. Per la parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2015, il termine di cui all'articolo 93, paragrafo 2, è interrotto a queste stesse condizioni per quanto concerne gli importi corrispondenti alle operazioni interessate. La riduzione summenzionata può essere richiesta una volta, se la sospensione è durata fino ad un anno, o più volte, per il corrispondente numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'operazione e la data della decisione giuridica o amministrativa finale. Articolo 96 Eccezioni al disimpegno automatico Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico: a) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento, ma il cui rimborso è stato interrotto o sospeso dalla Commissione il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio ai sensi dell'articolo 93 e conformemente agli articoli 91 e 92. Quando sarà stato risolto il problema all'origine dell'interruzione o della sospensione, la regola del disimpegno automatico si applicherà alla parte dell'impegno di bilancio interessata; b) la parte dell'impegno di bilancio per la quale è stata presentata una domanda di pagamento ma il cui rimborso è stato soggetto a un massimale, segnatamente per mancanza di risorse di bilancio; c) la parte dell'impegno di bilancio per la quale non è stato possibile presentare una domanda di pagamento ricevibile per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma operativo. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma. Per tali importi annuali, la data d'inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto. Articolo 97 Procedura Articolo 95 Periodo di interruzione per procedimenti giudiziari e ricorsi amministrativi L'importo potenzialmente soggetto al disimpegno automatico è ridotto degli importi che l'autorità di certificazione non ha 1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate ogniqualvolta esista un rischio di applicazione di disimpegno automatico di cui all'articolo 93. La Commissione informa lo Stato membro e le autorità interessate circa l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Pagina 46 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/66 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 2. Lo Stato membro dispone di due mesi a decorrere dalla data del ricevimento dell'informativa per concordare sull'importo comunicato o trasmettere osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine di cui all'articolo 93. 31.7.2006 S e z i one 2 Re t t i f i c he f i n an zi ari e e f f e t t u at e dal l a Com m i ssi one Articolo 99 3. La partecipazione dei Fondi al programma operativo è ridotta, per l'anno in questione, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Entro due mesi dalla data del disimpegno lo Stato membro presenta un piano finanziario modificato che riflette la riduzione del contributo in uno o più assi prioritari del programma operativo. In mancanza di tale piano modificato, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario. CAPO II a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze tali da compromettere il contributo comunitario già versato al programma; c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo. Se z i one 1 f in anzi arie ef f e t t u at e membri 1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che: b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa certificata sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo; Rettifiche finanziarie R e t t i f i che Criteri per le rettifiche dag li St at i Articolo 98 Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri 1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi ed effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. 2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi. I Fondi comunitari così svincolati possono essere riutilizzati dallo Stato membro entro il 31 dicembre 2015 per il programma operativo interessato, secondo quanto disposto al paragrafo 3. 3. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere riutilizzato per l'operazione o le operazioni oggetto della rettifica né, se viene effettuata una rettifica finanziaria per una irregolarità sistematica, per le operazioni esistenti nell'ambito di tutto o della parte dell'asse prioritario in cui si è prodotto l'errore del sistema. 4. Nel caso di un'irregolarità del sistema, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. 2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. 3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché dell'ampiezza e delle implicazioni finanziarie delle carenze riscontrate nel programma operativo. 4. Ove si basi su constatazioni effettuate da controllori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le relative conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e le eventuali risposte dello Stato membro. 5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tale obbligo, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore di tale Stato membro. Il tasso applicabile alle rettifiche finanziarie di cui al presente paragrafo è stabilito nelle norme di attuazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3. Articolo 100 Procedura 1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi. Pagina 47 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato. L 210/67 2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine. TITOLO VIII 2. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1. COMITATI CAPO I 3. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi. Comitato di coordinamento dei fondi Articolo 103 4. In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 98. 5. In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione. Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Articolo 101 Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Obblighi degli Stati membri L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare l'aiuto di Stato secondo quanto previsto all'articolo 87 del trattato e all'articolo 14 del regolamento (CE) del Consiglio n. 659/1999, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE (1). 4. Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno. 5. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto. CAPO II Articolo 102 Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato Rimborso 1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 72 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine. (1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. NB: il titolo del regolamento (CE) n. 659/1999 è stato modificato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all'articolo 93 del trattato. Articolo 104 Comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato 1. La Commissione è assistita da un comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato (di seguito «il comitato»). Il comitato è composto da un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro di ciascuno Stato membro. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione. Pagina 48 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 210/68 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 31.7.2006 2. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante titolare e un supplente per ciascun rappresentante di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 1. In mancanza di un membro, il supplente partecipa a pieno diritto alle deliberazioni. anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi. 3. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa delle varie categorie interessate. Per le questioni all'ordine del giorno che li riguardano, la BEI e il FEI possono designare un rappresentante senza diritto di voto. 3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati. 4. Il comitato: a) formula il suo parere sulle modalità di applicazione del presente regolamento; b) formula pareri sui progetti di decisioni della Commissione relativi alla programmazione, in caso di contributo del FSE; c) è consultato qualora tratti delle categorie di misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 45 in caso di contributo del FSE e di altre questioni pertinenti che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie in materia di occupazione, formazione e inclusione sociale a livello UE, che interessano il FSE. Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo. 5. La Commissione può consultare il comitato su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 4. Articolo 106 6. Ai fini dell'adozione, i pareri del Comitato richiedono la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il Comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri. Clausola di riesame TITOLO IX Il Consiglio riesamina il presente regolamento entro e non oltre il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 161 del trattato. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 105 Disposizioni transitorie Articolo 107 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 (1), (CEE) n. 4253/88 (2), (CE) n. 1164/94 (3) e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura. 2. Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione (1) Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999. (2) Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1). Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/1999. (3) Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. Abrogazione Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1260/1999 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 108 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all'articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007. Pagina 49 di 199 Consiglio regionale della Calabria 31.7.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210/69 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 2006. Per il Consiglio Il Presidente E. HEINÄLUOMA Pagina 50 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214/3 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE) di Stato a favore delle piccole e medie imprese (3), e per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applica zione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dell'attuazione del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (4), dell'attuazione della comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio (5) e degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (6), nonché del l'attuazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innova zione (7). LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, let tere a) e b), dopo avere pubblicato il progetto del presente regolamento (2), (3) sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, che, a determinate condizioni, sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato gli aiuti a favore delle piccole e medie imprese (PMI), gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, gli aiuti a favore dell'occupazione e della formazione e gli aiuti conformi alla carta approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'eroga zione degli aiuti a finalità regionale. (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato in numerose decisioni ed ha acquisito un livello di esperienza tale da permetterle di definire i criteri ge nerali di compatibilità relativi agli aiuti alle PMI, concessi sotto forma di aiuti agli investimenti all'interno e all'e sterno delle zone assistite, sotto forma di interventi a favore del capitale di rischio e del settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, in particolare nel con testo dell'attuazione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'ap plicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti (1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. (2) GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14. La Commissione ha inoltre acquisito sufficiente espe rienza nell'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato nell'ambito degli aiuti alla formazione, degli aiuti all'oc cupazione, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla ricerca e lo sviluppo e l'innovazione e degli aiuti a finalità regionale a favore sia delle PMI che delle grandi imprese, in particolare nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla forma zione (8), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Com missione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (9), il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (10), la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (11), la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 (12), la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (13) e gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regio nale 2007-2013 (14). (3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da timo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 23.12.2006, pag. 85). (4) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22. (5) GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3. (6) GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2. (7) GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1. (8) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da timo dal regolamento (CE) n. 1976/2006. (9) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006. (10) GU L 302 dell'1.11,2006, pag. 29. 11 ( ) GU C 45 del 17. 2.1996, pag. 5. (12) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3. (13) GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1. (14) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13. Pagina 51 di 199 ul del ul da Consiglio regionale della Calabria L 214/4 (4) (5) (6) (7) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Tenuto conto di tale esperienza, è necessario adeguare alcune delle condizioni poste dai regolamenti (CE) n. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 e 1628/2006. Per sem plificare le procedure e per garantire un controllo più efficace degli aiuti da parte della Commissione, è oppor tuno che un unico regolamento sostituisca i regolamenti summenzionati. È necessario che detta semplificazione si basi, tra le altre cose, su un insieme di definizioni armo nizzate e di disposizioni orizzontali comuni stabilite al capo I del presente regolamento. Al fine della coerenza della normativa in materia di aiuti di Stato, le definizioni di aiuti e di regime di aiuti devono coincidere con le definizioni degli stessi concetti fornite dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trat tato (1). Detta semplificazione risulta essenziale affinché la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione conse gua i propri risultati, in particolare per le PMI. È opportuno che il presente regolamento disponga l'esen zione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto indi viduale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regola mento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposi zione applicabile di cui al capo II e alla normativa na zionale su cui fonda la misura di aiuto individuale. Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessa rie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ra gionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere con siderata un'indicazione del mancato rispetto delle condi zioni di cui al presente regolamento. Nel constatare que sta omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente re golamento, o della sua parte rilevante, per quanto ri guarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti preceden temente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all'ar ticolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo piena mente il regolamento. mangono soggetti all'obbligo di notifica enunciato all'ar ticolo 88, paragrafo 3, del trattato. È opportuno che il presente regolamento non osti a che gli Stati membri possano notificare gli aiuti i cui obiettivi corrispondono agli obiettivi ivi contemplati. Tali aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel presente regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline co munitarie adottati dalla Commissione nei casi in cui le misure di aiuto in questione rientrino nel campo di ap plicazione di tali strumenti specifici. (8) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti all'esportazione o agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In parti colare, esso non dovrebbe applicarsi ad aiuti che finan ziano la creazione e la gestione di una rete di distribu zione in altri paesi. Non dovrebbero costituire di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di parteci pazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti. (9) È opportuno che il presente regolamento si applichi pra ticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e del l'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unica mente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili. (10) Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in conside razione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno che il presente regolamento preveda unicamente l'esen zione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla forma zione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli ar ticoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di pro dotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (2). (11) Considerate le analogie tra la trasformazione e la com mercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei pro dotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni. Gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento ri (1) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). 9.8.2008 (2) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3. Pagina 52 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercia lizzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabi lito che, una volta che la Comunità ha istituito un'orga nizzazione comune di mercato in un dato settore dell'a gricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dal l'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regola mento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari. (13) Considerato il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Con siglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (1), il presente regolamento non dovrebbe ap plicarsi agli aiuti concessi ad imprese attive nel settore carboniero ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e degli aiuti per la tutela dell'ambiente. (14) Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire obiettivi regionali, ma è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. È per tanto opportuno che non siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori spe cifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a favore di attività del settore siderurgico, del settore della costruzione navale, come contemplato dalla comunica zione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale (2), e del settore delle fibre sintetiche. Tuttavia, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali e che esercita in generale un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche. (15) È necessario che gli aiuti concessi a imprese in difficoltà conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3) siano valutati alla luce di tali orientamenti affinché ne venga evitata l'elusione. È pertanto opportuno che gli aiuti in favore di questa categoria di imprese siano esclusi dal campo di applicazione del presente regola mento. Al fine di ridurre l'onere amministrativo che in combe sugli Stati membri nel concedere aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, occorre semplifi (1) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). (2) GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7. (3) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. L 214/5 care la definizione di impresa in difficoltà rispetto alla definizione contemplata dai suddetti orientamenti. Inol tre, ai fini del presente regolamento, una PMI costituitasi da meno di tre anni non va considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste dall'ordinamento nazionale applicabile per l'avvio nei suoi confronti di una proce dura concorsuale per insolvenza. Le semplificazioni di cui sopra non devono pregiudicare l'ammissibilità di dette PMI, ai sensi dei succitati orientamenti, ad aiuti non con templati dal presente regolamento, né la corrispondenza alla definizione di imprese in difficoltà per le grandi imprese che, ai sensi del presente regolamento, riman gono soggette alla definizione completa di cui ai succitati orientamenti. (16) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura con traria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno esclu dere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una pre cedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a benefi ciari di questo tipo e i regimi di aiuti che non contem plano disposizioni volte ad escludere esplicitamente be neficiari di questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affi damento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti. (17) Per garantire l'applicazione coerente delle norme comu nitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le procedure amministrative, è opportuno armonizzare la definizione dei termini che sono rilevanti nel contesto delle diverse categorie di aiuti contemplate dal presente regolamento. (18) Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi impo sta o altro onere. Per calcolare le intensità di aiuto, è necessario che gli aiuti erogabili in più quote siano attua lizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti di versi dalle sovvenzioni dovrebbe essere il tasso di riferi mento applicabile al momento della concessione, come stabilito dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferi mento e di attualizzazione (4). (4) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6. Pagina 53 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/6 (19) (20) (21) (22) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Ove gli aiuti vengano concessi mediante sgravi o esen zioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, è opportuno che l'attualizzazione delle rate di aiuto venga effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. Nel caso di sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, i tassi di riferimento applicabili e l'importo esatto delle rate di aiuto possono non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipata mente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto nel rispetto dell'intensità di aiuto applicabile. Successiva mente, una volta noto l'importo della rata di aiuto in un determinato anno, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel mo mento. Dall'importo totale del massimale occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto. Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e dell'efficacia dei controlli, è opportuno applicare il pre sente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli aiuti consistenti in prestiti per i quali l'equivalente sov venzione lordo è calcolato in base al tasso di riferimento come previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Sono da considerarsi trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura prevede un massimale volto a ga rantire che la soglia applicabile non venga superata. Nel caso di sgravi da imposte ambientali, non soggetti, ai fini del presente regolamento, ad una soglia di notifica indi viduale, non è necessario alcun massimale affinché la misura sia ritenuta trasparente. Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel qua dro di regimi di garanzia ove la metodologia per il cal colo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti, altresì ove la Commis sione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (1). Vanno inoltre considerati tra sparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione. 9.8.2008 ticipo rimborsabile risulta inferiore alla soglia di notifica individuale e all'intensità massima di aiuto di cui al pre sente regolamento. (23) Considerato il maggiore rischio di distorsione della con correnza insito negli aiuti di importo elevato, è oppor tuno che essi continuino ad essere valutati dalla Com missione caso per caso. Nell'ambito del presente regola mento, è pertanto opportuno fissare una soglia per ogni categoria di aiuto, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuto in questione e dei suoi probabili effetti sulla concorrenza. Gli aiuti di livello superiore a tali so glie restano quindi soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (24) Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all'importo necessario, occorre che le soglie, nella misura del possibile, siano espresse in termini di intensità di aiuto rispetto ad una serie di costi ammissibili. Essendo basata su una forma di aiuto per la quale i costi ammis sibili sono difficili da individuare, la soglia per gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio deve essere formulata in termini di importi massimi di aiuto. (25) Sulla base dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che le soglie espresse in termini di intensità di aiuto o di importo di aiuto siano fissate a livelli che rappresentino il giusto equilibrio tra l'obiettivo di ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel settore sovvenzionato e quello di risolvere un particolare falli mento del mercato o un particolare problema di coe sione. Per quanto concerne gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, è opportuno che la soglia sia fissata ad un livello che tenga conto delle intensità di aiuto ammis sibili nel quadro delle carte degli aiuti a finalità regionale. (26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pub blici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, in dipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie. (27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse cate gorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unita mente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base dei relativi costi salariali. Il presente regolamento do vrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra mi sure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili. Considerata la difficoltà di calcolo dell'equivalente sov venzione nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, è opportuno che tali aiuti siano contemplati dal presente regolamento solo se l'importo totale dell'an (1) GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10. Pagina 54 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 (28) (29) (30) (31) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comun que alle normali condizioni di mercato. Per quanto ri guarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sus siste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'ese cuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente rego lamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate di investimento per impresa destinataria, al grado di coin volgimento degli investitori privati e alle dimensioni del l'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garanti scono l'effetto di incentivazione della misura. Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è oppor tuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza del l'aiuto. È opportuno che lo Stato membro verifichi che tale documento interno confermi un aumento sostanziale delle dimensioni o della portata del progetto o dell'atti vità, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione può essere comprovato anche sulla base del fatto che il pro getto di investimento non sarebbe stato realizzato in quanto tale nella regione assistita interessata in assenza di aiuti. Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incen tivazione quando la misura interessata determina un au mento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occu pazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di integrazione salariale beneficiava già in precedenza di un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 o approvato individualmente dalla Commissione, si presume che la condizione di un aumento netto del numero di lavoratori disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti, continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente regolamento. Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno preve dere condizioni specifiche in materia di effetto di incen tivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambien tali conformi alle condizioni di cui alla direttiva L 214/7 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1) e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi ab biano un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo in sieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il li vello di inquinamento. (32) Inoltre, data la difficoltà insita nel calcolare l'effetto di incentivazione di un aiuto ad hoc concesso a grandi imprese, è opportuno che tale forma di aiuto sia esclusa dal campo di applicazione del presente regolamento. La Commissione esaminerà l'esistenza di detto effetto di in centivazione nel contesto della notifica dell'aiuto in que stione, sulla base dei criteri stabiliti nelle discipline, negli orientamenti o in altre disposizioni comunitarie vigenti in materia. (33) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, con formemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modulo tipo ad uso degli Stati membri per la trasmissione alla Commissione di informazioni sintetiche nei casi in cui, conformemente al presente regolamento, vengano concessi regimi di aiuti o aiuti ad hoc. Il modulo relativo alle informazioni sin tetiche deve essere utilizzato per la pubblicazione della misura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su in ternet. Le informazioni sintetiche devono essere tra smesse alla Commissione in formato elettronico utiliz zando l'applicazione informatica prevista a tale scopo. Lo Stato membro interessato dovrà pubblicare su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di misure di aiuto ad hoc, possono essere omesse le informazioni coperte dal segreto aziendale. Non po tranno comunque ritenersi tali il nome del beneficiario e l'importo dell'aiuto. Gli Stati membri dovranno fare in modo che questi testi siano accessibili su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di conces sione dell'aiuto deve riportare altresì un riferimento alle pertinenti disposizioni specifiche di cui al capo II del presente regolamento. (34) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle. È inoltre oppor tuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono conservare per quanto riguarda i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esentati a norma del presente regola mento, in conformità con le disposizioni di cui all'arti colo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999. (1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100). Pagina 55 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/8 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (35) È necessario definire ulteriori condizioni cui sono sog gette le misure di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del pre sente regolamento agli aiuti connessi a determinati inve stimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della so vraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei tra sporti non comprendano mezzi e attrezzature di tra sporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali. (36) In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto. (37) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investi mento. (38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte am bientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un im patto considerevole sulla concorrenza all'interno del mer cato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Es sendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di la voratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commis sione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento. 9.8.2008 (39) Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI non devono prevedere, come nel caso del regola mento (CE) n. 70/2001, la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regio nali. Tuttavia, è opportuno che le intensità massime di aiuto di cui alle norme in materia di aiuti regionali pos sano essere concesse anche alle PMI sotto forma di aiuti a finalità regionale agli investimenti, purché siano soddi sfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione. Analoga mente, le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non dovrebbero prevedere la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Le intensità massime di aiuto indicate nella norma relativa gli aiuti a finalità re gionale possono tuttavia essere applicate ai casi di pro getti aventi un impatto positivo sull'ambiente, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti. (40) Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a colmare le carenze delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. (41) Per evitare che i grandi progetti di investimento a finalità regionale siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti al fine di eludere le soglie di notifica di cui al presente regolamento, essi devono essere considerati alla stregua di singoli progetti di investimento se l'investimento è intrapreso dalla stessa impresa o dalle stesse imprese nell'arco di un periodo di tre anni e consiste di attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile. Per valutare se un investimento è economicamente indi visibile, gli Stati membri devono tenere conto dei nessi tecnici, funzionali e strategici e dell'immediata prossimità geografica. L'indivisibilità economica dovrebbe essere va lutata a prescindere dalla proprietà. Ciò significa che, per stabilire se un grande progetto di investimento rappre senta un progetto unico, la valutazione sarà la stessa indipendentemente dal fatto che il progetto venga realiz zato da un'impresa, da più imprese che si ripartiscono i costi dell'investimento o da più imprese che sostengono i costi di investimenti distinti nell'ambito del medesimo progetto di investimento (ad esempio nel caso di una joint venture). Pagina 56 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (42) A differenza degli aiuti a finalità regionale, che possono essere concessi esclusivamente nelle zone assistite, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI possono essere accordati sia nelle zone assistite che in quelle non assistite. Gli Stati membri possono quindi concedere, nelle zone assistite, aiuti agli investi menti purché rispettino tutte le condizioni relative agli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione o tutte le condizioni relative agli aiuti agli investimenti e all'oc cupazione in favore delle PMI. (43) Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo econo mico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario che il presente regolamento introduca una categoria di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di svi luppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di di storsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiaz zamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammon tare limitato e decrescente. La concessione di aiuti desti nati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costi tuzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipa zione femminile può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio preve dendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse. (44) Lo sviluppo economico comunitario può essere ostaco lato da livelli bassi di attività imprenditoriale in alcune fasce della popolazione confrontate a particolari svan taggi, quali la difficoltà di accesso al finanziamento. Avendo esaminato, per una varietà di categorie di per sone, il possibile fallimento del mercato in tal senso, la Commissione è attualmente nella posizione di concludere che, per quanto riguarda la creazione di nuove imprese, i tassi risultano inferiori alla media in particolare per le donne rispetto agli uomini, come provato, tra gli altri, dai dati statistici di Eurostat. È pertanto necessario inclu dere nel presente regolamento una categoria di aiuti volti ad incentivare la costituzione di imprese a partecipazione femminile al fine di superare gli specifici fallimenti del mercato cui si confrontano le donne, in particolare per quanto riguarda l'accesso al finanziamento. Le donne si confrontano inoltre a particolari difficoltà connesse agli L 214/9 oneri assistenziali per i familiari. I suddetti aiuti dovreb bero permettere di raggiungere un'uguaglianza uomodonna reale più che formale riducendo di fatto le dispa rità esistenti in campo imprenditoriale, conformemente ai requisiti posti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Allo scadere del presente rego lamento, la Commissione dovrà vagliare se l'ambito di questa esenzione e le categorie di beneficiari interessate rimangono giustificati. (45) Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pi lastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupa zione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'ap provvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di mi glioramento della qualità dell'ambiente. La promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambia menti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'ap provvigionamento energetico e garantiscono la competi tività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente deve spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la forma di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale ridu zione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei costi ambientali può essere realizzata adottando norma tive o istituendo imposte ambientali. L'assenza di armo nizzazione completa delle norme ambientali a livello co munitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inol tre, si può raggiungere un livello ancora più elevato di tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al supera mento delle norme comunitarie obbligatorie, che pos sono danneggiare la posizione concorrenziale delle im prese interessate. (46) Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'appli cazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che con sentono alle imprese di andare oltre le norme comunita rie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto intesi al supera mento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comuni tarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comu nitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per pro muovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, com presi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali. Pagina 57 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/10 (47) (48) (49) (50) (51) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore della tutela ambientale contemplati dal presente regola mento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10 anni, conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Allo scadere di tale periodo, è opportuno che gli Stati membri rivalutino l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Questo non osta a che gli Stati membri riadottino le misure in que stione o misure simili a norma del presente regolamento, dopo aver proceduto alla nuova valutazione. È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare cor rettamente gli investimenti o i costi di produzione ag giuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottoli neato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiun gere un livello di tutela ambientale superiore. Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprat tutto rispetto alla deduzione dei benefici derivanti dall'in vestimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una meto dologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investi mento. Occorre pertanto che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tali costi siano calcolati senza te nere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento. Le intensità massime di aiuto previste dal presente rego lamento per le diverse categorie di aiuti agli investimenti ambientali interessati sono state pertanto ridotte sistema ticamente rispetto alle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. ad eccezione di altri aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente. (52) Riguardo agli investimenti connessi alle centrali idroelet triche, va notato che esse presentano un duplice impatto ambientale. Producendo emissioni ridotte di gas a effetto serra, le centrali idroelettriche presentano senz'altro un potenziale. Si tratta tuttavia di impianti con possibili impatti negativi, ad esempio sui sistemi idrici e sulla biodiversità. (53) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla defini zione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla defini zione delle microimprese, piccole e medie imprese (1). (54) Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mer cato che portano le PMI a soffrire di difficoltà tipiche. Infatti, esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale, al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che esse possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di ac cesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, è pertanto necessario che il presente regolamento esenti alcune ca tegorie di aiuti, quando concessi a favore delle PMI. Ri sulta quindi giustificato esentare tali aiuti dalla notifica preventiva e ritenere che, ai fini dell'applicazione di que sto regolamento soltanto, se un beneficiario soddisfa le condizioni previste dalla definizione di PMI di cui al presente regolamento e se l'importo dell'aiuto non supera la soglia di notifica applicabile, tale PMI può presumibil mente essere ritenuta ostacolata nel suo sviluppo dagli svantaggi tipici causati alle PMI dai fallimenti del mer cato. (55) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, ri spetto alle imprese di medie dimensioni. Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo sem plificato e il calcolo del costo integrale, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che i calcoli in questione siano certificati da un revisore esterno. Per quanto riguarda gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione e gli aiuti ambientali agli investi menti volti a promuovere le fonti di energia rinnovabili, occorre che, ai fini dell'applicazione del regolamento, i costi aggiuntivi siano calcolati senza tenere conto di altre misure di aiuto concesse per gli stessi costi ammissibili, 9.8.2008 (1) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. Pagina 58 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 (56) (57) (58) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sembra indicare che esistono, nella Comunità, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di ri schio che riguardano alcuni tipi di investimenti in deter minate fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento del mercato relativamente ai mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e che può giustificare l'intervento pubblico, riguarda l'imperfezione e l'asimmetria dell'infor mazione. Pertanto, è opportuno che siano esentati, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti al capitale di rischio sotto forma di fondi di investimento gestiti secondo una logica commerciale in cui una parte sufficiente dei fondi è fornita da investitori privati sotto forma di private equity e che promuovono provvedimenti in favore del capitale di rischio secondo una logica di profitto a favore di imprese mirate. Le condizioni secondo cui i fondi di investimento devono essere gestiti secondo una logica commerciale e che i provvedimenti in favore del capitale di rischio devono conseguire profitti non impediscono ai fondi d'investi mento di mirare le proprie attività e specifici segmenti di mercato, come, ad esempio, le imprese a partecipa zione femminile. Il presente regolamento non deve inci dere sulla qualifica del Fondo europeo per gli investi menti o della Banca europea per gli investimenti, come definiti negli orientamenti sul capitale di rischio. Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la com petitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'e sperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in ma teria di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positi ve/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di cono scenza, informazione imperfetta e asimmetrica e pro blemi di coordinamento e di messa in rete. Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi svi L 214/11 luppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a per sonale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di no tifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà indu striale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese inno vative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale alta mente qualificato. (59) Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e svi luppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fonda mentale, della ricerca industriale e dello sviluppo speri mentale. Se un progetto prevede attività diverse, occor rerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella cate goria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fonda mentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analoga mente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale. (60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati al cuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo conte nute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condi zioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento. (61) La promozione della formazione e dell'assunzione di la voratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappre sentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioe conomiche della Comunità e degli Stati membri. Pagina 59 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/12 (62) (63) (64) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, in quanto aumenta la ri serva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese pos sono attingere, migliora la competitività dell'industria co munitaria e svolge un ruolo importante nella strategia comunitaria a favore dell'occupazione. La formazione, compreso l'e-learning, è inoltre essenziale per la costitu zione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze, che rappresentano un bene pubblico di primaria importanza. Tenuto conto che, in generale, le imprese comunitarie non investono a sufficienza nella formazione del perso nale, soprattutto se la formazione è di natura generale e non produce un beneficio immediato e concreto per l'impresa, gli aiuti di Stato possono contribuire a correg gere tale fallimento del mercato. Aiuti di questo tipo potrebbero quindi, a determinate condizioni, essere esen tati dall'obbligo di notifica preventiva. Tenuto conto delle difficoltà caratteristiche che si trovano ad affrontare le PMI e dei costi relativi più elevati che devono sostenere per investire nella formazione, è opportuno che, nel caso delle PMI, le intensità di aiuto esentate in virtù del pre sente regolamento siano maggiorate. Le caratteristiche della formazione nel settore dei trasporti marittimi giu stificano un'impostazione specifica per tale settore. Si può operare una distinzione tra formazione generale e formazione specifica. Le intensità di aiuto ammissibili dovrebbero essere differenti in funzione del tipo di for mazione impartita e delle dimensioni dell'impresa. La formazione generale fornisce qualifiche trasferibili e mi gliora sostanzialmente il collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Gli aiuti che perseguono tale obiet tivo producono minori distorsioni della concorrenza e si potrebbero quindi esentare dalla notifica preventiva in tensità di aiuto più elevate. La formazione specifica, che va principalmente a beneficio dell'impresa, comporta un maggiore rischio di distorsione della concorrenza e di conseguenza l'intensità di aiuto esentabile dalla notifica preventiva dovrebbe essere molto inferiore. È opportuno ritenere generale anche la formazione in materia di ge stione dell'ambiente, innovazione in campo ambientale e responsabilità sociale delle imprese, potenziando così la capacità del beneficiario di contribuire agli obiettivi ge nerali di tutela ambientale. Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati in contrano ancora notevoli difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Per questo motivo, appare giustificata l'ado zione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupa zionale, in particolare a beneficio dei lavoratori apparte nenti alle categorie svantaggiate. Il costo del lavoro rien tra nei normali costi operativi di ogni impresa. Risulta 9.8.2008 pertanto particolarmente importante che gli aiuti all'oc cupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere integralmente. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dalla notifica preventiva, se verosimil mente aiutano le suddette categorie a riaccedere al mer cato del lavoro o, per quanto riguarda i lavoratori disa bili, a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi. (65) Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali possono essere calcolati in base al grado specifico di disabilità del lavoratore interessato op pure concessi come somma forfettaria, a condizione che entrambi i metodi non portino ad aiuti superiori all'in tensità massima di aiuto per ciascun lavoratore singolo interessato. (66) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in vio lazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/2006, i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale agli investimenti, che beneficiano di esenzione, potranno continuare ad essere attuati conformemente alle condi zioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento. (67) Alla luce dell'esperienza che la Commissione ha acquisito in materia e, in particolare, della frequenza con la quale in genere è necessario riesaminare le politiche in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di ap plicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuti già esentati in virtù dello stesso continuino ad essere esentati per un ulteriore periodo di sei mesi, al fine di consentire agli Stati membri di adeguarsi. (68) Il regolamento (CE) n. 68/2001, il regolamento (CE) n. 70/2001 e il regolamento (CE) n. 2204/2002 hanno cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008. Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1628/2006, Pagina 60 di 199 Consiglio regionale della Calabria IT 9.8.2008 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: INDICE Capo I DISPOSIZIONI COMUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Articolo 1 Campo di applicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Articolo 2 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Articolo 3 Condizioni per l'esenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Articolo 5 Trasparenza degli aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Articolo 6 Soglie di notifica individuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Articolo 7 Cumulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Articolo 8 Effetto di incentivazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Articolo 9 Trasparenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Articolo 10 Controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Articolo 11 Relazioni annuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI . . . . . . . . . . . . . . 23 Sezione 1 Aiuti a finalità regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile . . . . . . . . . . 25 Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Articolo 17 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore . . . . . . . . . 28 Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico . . . . 28 Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento 29 Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere . . . . . . . . 30 Articolo 26 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Articolo 27 Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Pagina 61 di 199 L 214/13 Consiglio regionale della Calabria L 214/14 II Commissione IT Sezione 6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.8.2008 Aiuti sotto forma di capitale di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Articolo 28 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Articolo 30 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale . . . . . . . . . . . . . . . 33 Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato . . . . . . . . . . . . . . . 34 Sezione 8 Aiuti alla formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Articolo 38 Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Articolo 39 Aiuti alla formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali . . . . 36 Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali . . . . . . . . 36 Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili . . . 36 Capo III DISPOSIZIONI FINALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Articolo 43 Abrogazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Articolo 44 Disposizioni transitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Articolo 45 Entrata in vigore e applicabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Allegato I Definizione di PMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Allegato III Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile; CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI d) aiuti per la tutela dell'ambiente; Articolo 1 e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali; Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti: f) aiuti sotto forma di capitale di rischio; g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; a) aiuti a finalità regionale; h) aiuti alla formazione; b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI; i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili. Pagina 62 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 2. IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214/15 g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche. Il presente regolamento non si applica agli: a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costitu zione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; 4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nel l'ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici. b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. 3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti: 5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1. 6. a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell'acqua coltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consi glio (1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, svi luppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svan taggiati e disabili; b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell'ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Com missione; Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti: a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il paga mento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una prece dente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; b) aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompa tibile con il mercato comune; c) aiuti alle imprese in difficoltà. c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercia lizzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti: i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) gli aiuti a favore di attività del settore dell'industria carbo niera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell'ambiente; e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell'industria siderurgica; f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costru zione navale; (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. 7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma. Pagina 63 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/16 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.8.2008 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate; Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato; 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito; 3) «aiuti individuali»: a) aiuti ad hoc e b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti; 12) «grande progetto di investimenti»: l'investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l'aiuto è concesso; 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA; 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investi mento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'inve stimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'au mento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'in vestimento; 15) «costi salariali»: l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro con siderati, che comprende: a) la retribuzione lorda, prima delle imposte; 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti; 5) «intensità di aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percen tuale rispetto ai costi ammissibili; 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminar mente, senza procedere ad una valutazione dei rischi; 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I; 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I; 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità re gionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità re gionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e c) i contributi assistenziali per figli e familiari; 16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'arti colo 15; 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli inve stimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi del l'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23; 18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle se guenti categorie: a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da al meno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e at trezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezza ture di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo; c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; Pagina 64 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214/17 e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavora tore interessato appartiene al genere sottorappresentato; dita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commer cializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2: 19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi; a) NACE 55: servizi di alloggio; b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione; c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività corre late; 20) «lavoratore disabile»: chiunque sia: a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico; 21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili; d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento; e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali; f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di di vertimento; 26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e in novazione; 22) «prodotti agricoli»: a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'ecce zione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000; 27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione); b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); 28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femmi nile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni: c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1); 23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle atti vità agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; 24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima ven a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprie tarie ufficiali dell'impresa interessata e b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna; 29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produ zione di almeno uno dei seguenti prodotti: a) ghisa grezza e ferro-leghe: (1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Pagina 65 di 199 ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manga nese carburato, escluse altre ferro-leghe; Consiglio regionale della Calabria L 214/18 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lin gotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’ac ciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa; 9.8.2008 di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regola mento e il regime contenga un riferimento esplicito al mede simo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblica zione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le con dizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rile vanti disposizioni del presente regolamento, citando tali dispo sizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli; e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm; 3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali di sposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione euro pea. 30) «settore delle fibre sintetiche»: a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione 1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili 1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini del l'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. 2. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esen zioni o sgravi su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. Pagina 66 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci. Articolo 5 L 214/19 bile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento. Se la soglia è espressa in termini di intensità di aiuto, l'importo totale dell'anticipo rimborsabile, espresso in percentuale dei costi ammissibili, non deve superare l'intensità di aiuto applicabile. Trasparenza degli aiuti Articolo 6 1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Soglie di notifica individuali In particolare, sono considerati trasparenti le seguenti categorie di aiuto: 1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti indivi duali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equi valente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie: a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi; a) aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento; b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, per i quali l'equiva lente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; b) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente: 7,5 milioni di euro per impresa per progetto di investimento; c) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di euro per impresa per progetto; c) gli aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia: i) per i quali la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è stata approvata pre via notifica alla Commissione nel quadro dell'applicazione del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1628/2006 e la metodologia approvata si riferisce espli citamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sot tese in questione, oppure ii) quando il beneficiario è una piccola e media impresa e l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commis sione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; d) gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura stabilisce un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata. 2. Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto: a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale, ferme re stando le disposizioni specifiche riguardanti il capitale di rischio; d) aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 2 milioni di euro per impresa per progetto; e) aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fatti bilità: i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale, 20 milioni di euro per impresa, per pro getto/studio di fattibilità; ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale, 10 milioni di euro per impresa, per proget to/studio di fattibilità; iii) per tutti gli altri progetti, 7,5 milioni di euro per im presa, per progetto/studio di fattibilità; iv) se il progetto è un progetto EUREKA, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati. f) aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale: 5 milioni di euro per impresa per progetto; b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29. g) aiuti alla formazione: 2 milioni di euro per progetto di formazione; 3. Gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili sono consi derati aiuti trasparenti se l'importo totale dell'anticipo rimborsa h) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di euro per impresa per anno; Pagina 67 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/20 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i) aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di euro per impresa per anno; j) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupa zione di lavoratori disabili: 10 milioni di euro per impresa per anno. Per determinare la soglia adeguata applicabile ad aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità conformemente alla lettera e), si ritiene che un progetto consista «prevalente mente» di ricerca fondamentale o «prevalentemente» di ricerca industriale se più della metà dei costi del progetto ammissibili riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fon damentale o, rispettivamente, della ricerca industriale. Nei casi in cui non è possibile stabilire il carattere prevalente del progetto, viene applicata la soglia minore. 2. Gli aiuti a finalità regionale agli investimenti concessi ai grandi progetti di investimenti devono essere notificati alla Commissione qualora l'importo totale degli aiuti provenienti da varie fonti superi il 75 % dell'importo massimo di aiuto che potrebbe ricevere un investimento con costi ammissibili ammontanti a 100 milioni di euro, applicando la soglia stan dard di aiuto vigente per le grandi imprese nella mappa nazio nale degli aiuti a finalità regionale approvata alla data in cui l'aiuto deve essere concesso. Articolo 7 Cumulo 1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indi pendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie. 2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento pos sono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguar dino differenti costi ammissibili individuabili. 3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (1) ovvero con altri finanzia menti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente re golamento. 9.8.2008 gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati. 5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili indivi duabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regola mento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le se guenti condizioni: a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi mas simi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50 % in generale e del 20 % per le imprese bene ficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può supe rare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale ri duzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37; b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza del l'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37. Articolo 8 Effetto di incentivazione 1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. 2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incenti vazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato. 3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri: a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività; 4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con (1) GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5. b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività; Pagina 68 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività; L 214/21 trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni rela tive alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita me diante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III. d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il com pletamento del progetto o dell'attività interessati; e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investi menti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata. La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione. 4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni: a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente. 5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovrac costi connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'ar ticolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all'articolo 42, paragrafo 3. Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svan taggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occu pazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integra zioni salariali, di cui agli articoli 40 e 41, si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono soddisfatte le con dizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le condizioni con template al paragrafo 2 del presente articolo. 6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento. 2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 speci ficano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto. 3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferi mento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto. 4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogni qualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'alle gato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commis sione prevista a tale scopo. Articolo 9 Articolo 10 Trasparenza 1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un re gime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato Controllo 1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9. Pagina 69 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/22 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni rela tive all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione. 3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informa zioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'ap plicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informa zioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro forni sca informazioni incomplete, la Commissione invierà un solle cito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro inte ressato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 9.8.2008 a) in un investimento in attivi materiali o immateriali destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiun tivi o alla trasformazione fondamentale del processo produt tivo complessivo di uno stabilimento esistente, o b) nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della successione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipen dente. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento. 2. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del pre sente regolamento, gli attivi immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; gli aiuti a finalità regionale agli investimenti devono essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficia rio degli aiuti; b) essere considerati ammortizzabili; c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) sul venditore o viceversa; Articolo 11 Relazioni annuali Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1) gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regola mento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto. d) nel caso degli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, devono figurare all'attivo dell'impresa da almeno tre anni. Nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti, devono figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabili mento beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni o di tre anni per le PMI. 3. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del pre sente regolamento, i posti di lavoro creati direttamente dal pro getto d'investimento devono soddisfare tutte le seguenti condi zioni: Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti 1. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del pre sente regolamento, gli investimenti devono consistere: a) i posti di lavoro devono essere creati entro tre anni dal completamento dell'investimento; (1) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. (2) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1. Pagina 70 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea b) il progetto d'investimento deve produrre un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; c) i posti di lavoro creati devono essere mantenuti per un periodo minimo di cinque anni nel caso di grandi imprese e, nel caso di PMI, per un periodo minimo di tre anni. CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI L 214/23 di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie im prese. 5. La soglia di cui al paragrafo 3 si applica all'intensità di aiuto calcolata in percentuale dei costi per gli investimenti ma teriali e immateriali ammissibili o in percentuale dei costi sala riali stimati, calcolati su un periodo di due anni, per ciascuno dei posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investi mento, oppure sulla base di una combinazione dei due criteri, a condizione che gli aiuti non superino l'importo più favorevole che risulta dall'applicazione dell'uno o dell'altro sistema di cal colo. SEZIONE 1 Aiuti a finalità regionale Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione 1. I regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupa zione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'ar ticolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dal presente articolo. Gli aiuti ad hoc intesi unicamente ad integrare gli aiuti concessi in base a regimi di aiuti regionali agli investimenti e all'occupa zione che non superino il 50 % dell'aiuto totale destinato all'in vestimento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'ob bligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché detti aiuti ad hoc concessi soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento. 2. Gli aiuti vengono concessi in regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013. L'investimento deve essere mantenuto nella regione beneficiaria per almeno cinque anni, o per tre anni nel caso di PMI, una volta completato l'intero investimento. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo previsto. 3. L'intensità degli aiuti in equivalente sovvenzione lordo riferito al presente non supera la soglia prevista per gli aiuti a finalità regionale al momento della concessione dell'aiuto nella regione assistita interessata. 4. Ad eccezione degli aiuti concessi a favore di grandi pro getti di investimento e degli aiuti regionali nel settore dei tra sporti, le soglie di cui al paragrafo 3 possono essere aumentate 6. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali o ai costi di acquisizione nel caso di rilevamenti, il beneficiario deve apportare un con tributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Tut tavia, ove l'intensità massima di aiuto, approvata in base alla carta degli aiuti a finalità regionale per lo Stato membro in questione, aumentata conformemente al paragrafo 4, sia supe riore al 75 %, il contributo finanziario del beneficiario è ridotto di conseguenza. Nel caso in cui gli aiuti sono calcolati in base ai costi per gli investimenti materiali o immateriali, si applicano inoltre le condizioni di cui al paragrafo 7. 7. Nel caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mer cato. Qualora l'acquisizione sia accompagnata da altri investi menti, i costi connessi ai medesimi si aggiungono ai costi del l'acquisizione. I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione, diversi da terreni e immobili, possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del con tratto di locazione. Per quanto riguarda terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dalla data prevista per il completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI. Tranne i casi che riguardano PMI e rilevamenti, gli attivi acqui siti devono essere nuovi. Nei casi di rilevamenti, devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione ha già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso. Per le PMI, può essere presa in considerazione anche la totalità dei costi per investimenti in attivi immateriali. Per le grandi imprese, detti costi sono am missibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento am missibili per il progetto. Pagina 71 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/24 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere creati direttamente dal progetto di investimento. 9. In deroga ai paragrafi 3 e 4, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della com mercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata: 9.8.2008 a) 2 milioni di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; b) 1 milione di euro per le piccole imprese che svolgono la propria attività economica in regioni ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui alle lettere a) e b). a) al 50 % degli investimenti ammissibili in regioni che pos sono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità re gionale approvata per gli Stati membri interessati per il pe riodo 2007-2013, se il beneficiario è una PMI; b) al 25 % degli investimenti ammissibili in regioni che pos sono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali, come stabilito nella carta nazionale degli aiuti a finalità re gionale approvata per gli Stati membri interessati per il pe riodo 2007-2013, se il beneficiario conta meno di 750 dipendenti e/o ha un fatturato inferiore a 200 milioni di euro, calcolato conformemente all'allegato I del presente re golamento. 10. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi in sottoprogetti, un grande progetto di investimento è considerato come un singolo progetto di inve stimento quando, su un periodo di tre anni, la stessa impresa o le stesse imprese intraprendono un investimento consistente in attivi fissi combinati in modo economicamente indivisibile. 4. L'intensità di aiuto non supera: a) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trat tato, il 35 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 25 % nei due anni successivi; b) nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trat tato, il 25 % dei costi ammissibili sostenute nei primi tre anni dalla costituzione dell'impresa e il 15 % nei due anni successivi. Tali intensità possono essere aumentate del 5 % nelle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 60 % della media UE25, nelle regioni con una densità di popolazione inferiore ai 12,5 abitanti/km2 e nelle piccole isole con una popolazione inferiore ai 5 000 abitanti, nonché per altre comunità delle stesse dimensioni che risentono di un isolamento analogo. 5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettiva mente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’im presa: Articolo 14 a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento, Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione 1. I regimi di aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddi sfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione; c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative; 2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese. 3. Gli aiuti non superano: d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investi menti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto. Pagina 72 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mer cati contigui. SEZIONE 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 1. Gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'arti colo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. SEZIONE 3 Aiuti all'imprenditoria femminile Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile 1. I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trat tato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. 3. 2. L 214/25 Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa. L'intensità di aiuto non supera: Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33 % degli importi di aiuto di cui al primo comma. a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese. 3. Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per gli investimenti materiali e immateriali, oppure b) i costi salariali stimati per i posti di lavoro creati diretta mente dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni. 4. Qualora gli investimenti riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, l'intensità di aiuto non supera: a) il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperi feriche; b) il 65 % degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (1); c) il 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni che pos sono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; d) il 40 % degli investimenti ammissibili in tutte le altre regioni. (1) GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1. 4. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissi bili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa. 5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettiva mente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell’im presa: a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento, b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione; c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative; d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a condizione che gli investi menti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto; e) contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventual mente i costi a copertura del congedo parentale. 6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mer cati contigui. Pagina 73 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/26 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’elet tricità utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l’elettricità prodotta come risultato di detti sistemi; SEZIONE 4 Aiuti per la tutela ambientale Articolo 17 Definizioni Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti defini zioni: 1) «tutela ambientale/tutela dell’ambiente»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività del bene ficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuo vere un uso più razionale di tali risorse, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rin novabili; 2) «misure di risparmio energetico»: qualsiasi azione che con senta alle imprese di ridurre il consumo di energia utiliz zata, in particolare nel ciclo di produzione; 3) «norma comunitaria»: a) una norma comunitaria imperativa che determini i livelli di tutela ambientale che le singole imprese devono rag giungere, oppure b) l'obbligo, previsto dalla direttiva 2008/1/CE del Parla mento europeo e del Consiglio (1), di applicare le mi gliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva; 4) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas; 5) «biocarburanti»: un carburante liquido o gassoso per tra sporti ricavato dalla biomassa; 6) «biocarburanti sostenibili»: i biocarburanti conformi ai cri teri di sostenibilità di cui all’articolo 15 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a promuovere l’uso dell’energia derivante dalle fonti rinnova bili (2). Dopo che la direttiva sarà adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applicheranno i criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva. 7) «produzione di energia da fonti di energia rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusiva mente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, (1) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8. (2) COM(2008) 19 definitivo. 9.8.2008 8) «cogenerazione»: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica; 9) «cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione con forme ai criteri indicati nell’allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione (4); 10) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determi nati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell’ambiente; 11) «livello comunitario minimo di imposizione»: il livello mi nimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione co munitaria. Per quanto riguarda i prodotti energetici e l’elet tricità, per livello comunitario minimo di imposizione si intende il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE; 12) «investimenti in attivi materiali»: gli investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, gli investimenti in fabbricati, impianti e attrez zature destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e gli investimenti volti ad adattare i me todi di produzione in modo da tutelare l’ambiente. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie 1. Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono com patibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, para grafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. (3) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50. (4) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183. Pagina 74 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2. Gli investimenti sovvenzionati devono soddisfare una delle seguenti condizioni: a) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività, al di là delle soglie fissate da norme comunitarie applicabili, indi pendentemente dall’esistenza di una normativa nazionale ob bligatoria più rigorosa delle norme comunitarie; b) gli investimenti consentono al beneficiario di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle sue attività in assenza di norme comunitarie. 3. Non possono essere concessi aiuti che permettono alle imprese di adeguarsi a norme comunitarie già adottate ma non ancora in vigore. 4. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissi bili. Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 5. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi mento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie appli cabili, senza tenere conto dei vantaggi e costi operativi. 6. Ai fini del paragrafo 5, il costo dell'investimento diretta mente connesso alla tutela ambientale viene stabilito facendo riferimento alla situazione controfattuale: a) se il costo dell'investimento a favore della tutela ambientale è facilmente individuabile all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale co sto connesso con la tutela dell'ambiente; b) in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono cal colati rapportando l’investimento alla situazione controfat tuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche (eccetto quelle direttamente connesse all’investimento supple mentare per la tutela ambientale). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un’alternativa credibile all’investimento in esame. 7. Gli investimenti ammissibili possono prendere la forma di investimenti in attivi materiali o attivi immateriali. L 214/27 8. Nel caso di investimenti che mirano ad attenere un livello di tutela ambientale superiore rispetto alle norme comunitarie, la situazione controfattuale si definisce come segue: a) qualora l’impresa si stia adeguando a norme nazionali adot tate in assenza di norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere il livello di tutela ambientale prescritto dalle norme nazionali; b) qualora l’impresa si stia adeguando o vada oltre le soglie di norme nazionali più rigorose di quelle comunitarie o vada oltre le soglie delle norme comunitarie, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d’investimento sostenuti per ottenere un livello di tutela ambientale superiore a quanto prescritto dalle norme comunitarie. I costi degli investimenti necessari per ottenere il livello di tutela richiesto dalle norme comunitarie non sono ammissibili; c) in assenza di norme, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello che verrebbe raggiunto dall'impresa o dalle imprese interessate in assenza di qualsiasi aiuto ambientale. 9. Sono esclusi dall'esenzione ai sensi del presente articolo gli aiuti agli investimenti per la gestione dei rifiuti di altre imprese. Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie 1. Gli aiuti agli investimenti per l’acquisto di mezzi di tra sporto nuovi che consentono alle imprese attive nel settore del trasporto di superare le norme comunitarie di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'ob bligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo. 2. L'investimento sovvenzionato soddisfa la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 3. Gli aiuti per l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e lungo le vie navigabili interne che rispettano le norme comunitarie adottate sono esenti qua lora la loro acquisizione sopravvenga prima che le nuove norme comunitarie in questione siano applicabili e qualora queste, una volta applicabili, non si applichino retroattivamente ai veicoli già acquistati. Pagina 75 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/28 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4. Gli aiuti ad interventi di equipaggiamento di veicoli già circolanti finalizzati ad obiettivi di tutela ambientale sono esen tati se gli autoveicoli esistenti vengono adeguati a norme am bientali non ancora applicabili al momento in cui detti auto veicoli sono diventati operativi o se essi non sono soggetti ad alcuna norma ambientale. 9.8.2008 I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'arti colo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico 5. L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei costi ammissi bili. Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente che consentono risparmi energetici da parte delle imprese sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte: a) le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo; oppure 6. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi mento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'arti colo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. b) le condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissi bili. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore 1. Gli aiuti che consentono alle PMI di adeguarsi a nuove norme comunitarie che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Le norme comunitarie sono state adottate, e gli investi menti sono stati realizzati e ultimati almeno un anno prima del termine perentorio per l'entrata in vigore delle norme. 3. L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi ammissi bili per le piccole imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo più di tre anni prima della data d'en trata in vigore delle norme; essa non supera il 10 % per le piccole imprese se la realizzazione ed il completamento degli investimenti hanno luogo tra uno e tre anni prima della data d'entrata in vigore delle norme. 3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi mento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'arti colo 18, paragrafi 6 e 7. I costi ammissibili devono essere calcolati al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso agli investimenti aggiun tivi in risparmio energetico e verificatosi durante i primi tre anni di vita dell'investimento nel caso delle PMI, i primi quattro anni nel caso delle grandi imprese che non partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2 e i primi cinque anni nel caso delle grandi imprese che partecipano al sistema UE di scambio delle quote di emissione di CO2. Per le grandi imprese questo periodo può essere ridotto ai primi tre anni di vita dell'investimento qualora si possa dimostrare che il periodo di ammortamento dell'investimento non supera i tre anni. I calcoli dei costi ammissibili vengono certificati da un revisore dei conti esterno. 4. L'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissi bili. 4. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi mento necessari a raggiungere il livello di tutela ambientale contemplato dalla norma comunitaria rispetto al livello di tutela ambientale esistente richiesto prima dell'entrata in vigore di detta norma. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. Pagina 76 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'ar ticolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento 1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissi bili. L 214/29 L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elet trica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'arti colo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. 4. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per la produzione di biocarburanti sono esentati solo nella misura in cui gli investimenti sovvenzionati sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili. Articolo 24 L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. 3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investi mento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, pa ragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. 4. Una nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produ zione separata di cui alla direttiva 2004/8/CE e alla decisione 2007/74/CE. Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esi stente o la conversione di un impianto di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di par tenza. Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale 1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio energetico alle condi zioni di cui all'articolo 21 e investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'ob bligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi bili. Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio. Articolo 23 Articolo 25 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali 1. Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'ob bligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 45 % dei costi ammissi bili. 2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE. Pagina 77 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/30 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3. Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adegua tezza delle misure di aiuto in questione. 9.8.2008 2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principal mente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; SEZIONE 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere Articolo 26 3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital; Aiuti alle PMI per servizi di consulenza 1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compa tibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui al l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi bili. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Articolo 27 Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere 1. Gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compa tibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui al l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale; 5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora gene rando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercia lizzazione iniziale; 6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo svi luppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo; 7) per «strategia di uscita» si intende la liquidazione di parteci pazioni da parte di un fondo di venture capital o di private equity secondo un piano inteso ad ottenere il massimo ren dimento, comprese il trade sale (vendita commerciale), il write-off (liquidazione), il rimborso di azioni privilegiate/pre stiti, la vendita ad un altro investitore in capitale di rischio, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali; 2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi bili. 8) per «impresa destinataria» si intende un'impresa in cui un investitore o un fondo di investimento valutino di investire. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. Articolo 29 SEZIONE 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio Aiuti sotto forma di capitale di rischio 1. Gli aiuti sotto forma di capitale di rischio in favore delle PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'arti colo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. Articolo 28 Definizioni Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti defini zioni: 2. L'intervento in favore del capitale di rischio assume la forma di partecipazioni in un fondo di investimento di private equity orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali. 1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di parteci pazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori; 3. Le rate di investimento realizzate dal fondo di investi mento non devono superare 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un arco di dodici mesi. Pagina 78 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4. Per le PMI ubicate nelle zone assistite, così come per le piccole imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio deve limitarsi a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento in favore del capitale di rischio si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione. 5. Il fondo di investimento fornisce almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi investiti a favore di PMI sotto forma di equity e quasi-equity. 6. I fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 50 % da investitori privati. Nel caso di fondi di investimento che interessano esclusivamente PMI ubicate nelle zone assistite, i fondi di investimento devono essere finanziati almeno in misura del 30 % da investitori privati. 7. Affinché la misura in favore del capitale di rischio sia orientata al profitto, occorre che siano riunite le seguenti con dizioni: a) ciascun investimento deve rientrare in un piano di investi mento che fornisca informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da stabi lire preventivamente la redditività dell'investimento e L 214/31 1) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il tra sferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti; 2) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 3) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permet tere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o ser vizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi; b) ciascun investimento deve prevedere una strategia di uscita chiara e realistica. 8. Affinché il fondo di investimento sia gestito secondo cri teri commerciali, occorre che siano riunite le seguenti condi zioni: a) un accordo tra un gestore professionale di un fondo e gli aderenti al fondo stabilisce che la remunerazione del gestore è legata ai risultati e definisce gli obiettivi del fondo ed il calendario proposto per gli investimenti e b) gli investitori privati sono rappresentati nel processo decisio nale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori; c) vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamen tare nella gestione dei fondi. SEZIONE 7 4) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, struttu razione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono compren dere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra docu mentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di pro totipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'even tuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione Articolo 30 Definizioni Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti defini zioni: Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni indu striali o per finalità commerciali. Pagina 79 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/32 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.8.2008 Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifi che di routine o le modifiche periodiche apportate a pro dotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali mo difiche rappresentino miglioramenti. delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del mede simo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere su periore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria. 5) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, pro gettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universi tario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come espe rienza professionale 4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue: 6) «messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro. a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumen tata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può essere applicata nei seguenti casi: Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo 1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti colo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni: — nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione; 2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca: — il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure a) ricerca fondamentale; b) ricerca industriale; ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni: c) sviluppo sperimentale. Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre preci sare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria. 3. — l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e L'intensità di aiuto non supera: — l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale; c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale. L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i). Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in rivi ste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source. Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. Pagina 80 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 5. IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Sono ammissibili i seguenti costi: a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausi liario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca); b) per le grandi imprese, il 65 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di svi luppo sperimentale. 3. b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammorta mento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale ef fettivamente sostenute; d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca; e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca; f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forni ture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca. 6. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo. Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica 1. Gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera: a) per le PMI, il 75 % dei costi ammissibili per gli studi preli minari ad attività di ricerca industriale e il 50 % dei costi ammissibili per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale; L 214/33 I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio. Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale 1. Gli aiuti in favore delle PMI a copertura delle spese con nesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera l'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale. 3. Sono ammissibili i seguenti costi: a) tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presenta zione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto; b) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giuri sdizioni; c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel qua dro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano so stenuti dopo la concessione del diritto. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca 1. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti colo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo. 2. Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del parti colare settore o sottosettore interessato. Pagina 81 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/34 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.8.2008 3. Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su in ternet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssi mativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno dispo nibili gratuitamente. regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'arti colo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici. Articolo 36 4. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o al l'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produ zione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agri coli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produt tori di detti prodotti. 5. Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa. Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione 1. Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innova zione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti colo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2. 5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammis sibili. Il beneficiario è una PMI. 3. L'aiuto non supera l'importo massimo di 200 000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni. 6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 31, pa ragrafo 5. 7. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui al l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento. 5. Il beneficiario deve utilizzare l'aiuto per acquistare i servizi al prezzo di mercato, o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole. 6. Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative 1. Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti colo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto. 3. I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15 % del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione con tabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno. 4. 4. Il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazio nale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75 % dei costi ammissibili; Gli aiuti non superano 1 milione di euro. Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle Sono ammissibili i seguenti costi: a) per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione: consulenza gestionale; assistenza tecnologica; servizi di trasferimento di tecnologie; formazione; consu lenza in materia di acquisizione, protezione e commercializ zazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; consulenza sull'uso delle norme; b) per quanto riguarda i servizi di supporto all'innovazione i costi relativi a: locali per ufficio; banche dati; biblioteche tecniche; ricerche di mercato; utilizzazione di laboratori; eti chettatura di qualità, test e certificazione. Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato 1. Gli aiuti per la messa a disposizione di personale alta mente qualificato da parte di un organismo di ricerca o da una grande impresa presso una PMI sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trat tato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Pagina 82 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2. Il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nel l'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. Siffatto personale deve occuparsi delle attività di ricerca, svi luppo e innovazione nell'ambito della PME che riceve l'aiuto. L 214/35 Articolo 39 Aiuti alla formazione 1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera: 3. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi bili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona. a) il 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica e 4. I costi ammissibili comprendono tutti i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del perso nale altamente qualificato, comprese le spese per l'agenzia di collocamento, nonché l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione. L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, nei se guenti casi: 5. Il presente articolo non si applica ai costi di consulenza di cui all'articolo 26. b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. SEZIONE 8 Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marit timi, la sua intensità può raggiungere il 100 % dei costi ammis sibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché ven gano soddisfatte le seguenti condizioni: Aiuti alla formazione Articolo 38 Definizioni Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti defini zioni: 1) «formazione specifica»; la formazione che comporti insegna menti direttamente e prevalentemente applicabili alla posi zione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'im presa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente; 2) «formazione generale»: la formazione che comporti insegna menti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La for mazione è «generale» se, ad esempio: a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indi pendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure; b) il 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale. a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavo ratori svantaggiati o disabili; a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario e b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari. 3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere di stinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto pre vista per la formazione specifica. 4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti: a) costi del personale docente; b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione; c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto; b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia. d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; Pagina 83 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 214/36 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione; 9.8.2008 Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali f) costi di personale per i partecipanti al progetto di forma zione e spese generali indirette (spese amministrative, loca zione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) ad e). Per quanto riguarda i costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente parteci pato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive. 1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trat tato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissi bili. SEZIONE 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali 1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trat tato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali soste nuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto. 4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. 2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissi bili. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assun zione. 5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza. Articolo 42 4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. 5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conse guenza. Aiuti intesi a compensare i sovraccosti all'occupazione di lavoratori disabili connessi 1. Gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'oc cupazione di lavoratori disabili sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammis sibili. 3. Sono ammissibili costi diversi da quelli salariali contem plati all'articolo 41, che si aggiungono a quelli che l'impresa avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili, durante il periodo in cui il lavoratore interessato è stato assunto. Pagina 84 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214/37 soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9. Sono ammissibili i seguenti costi: a) i costi per l'adeguamento dei locali; b) i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dal personale esclusivamente per assistere il lavoratore disabile; c) i costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature, o all'acquisto e alla validazione di software, ad uso dei lavo ratori disabili, ivi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza, che si aggiungono a quelli che il beneficiario avrebbe sostenuto impiegando lavoratori non disabili; d) nei casi in cui beneficiario sia un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla costruzione, all'installa zione o all'ampliamento dello stabilimento interessato e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto direttamente derivante dall'occupazione dei lavoratori disabili. CAPO III 2. Gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma che risultano conformi al regolamento (CE) n. 68/2001, al regola mento (CE) n. 70/2001, al regolamento (CE) n. 2204/2002 o al regolamento (CE) n. 1628/2006 sono compatibili con il mer cato comune e esenti dall'obbligo di notifica di cui all'arti colo 88, paragrafo 3, del trattato. Qualsiasi altro aiuto concesso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che non soddisfi né le condizioni di cui al presente regolamento né le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di cui al primo comma, è valutato dalla Commis sione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle co municazioni applicabili. 3. Allo scadere del periodo di validità del presente regola mento, i regimi di aiuti esentati a norma del presente regola mento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un pe riodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali. L'esenzione dei regimi di aiuti regionali scade alla data di scadenza delle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 43 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1628/2006 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato e ai regolamenti (CE) n. 68/2001, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 2204/2002 s'intendono fatti al presente regolamento. Articolo 45 Entrata in vigore e applicabilità Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 44 Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti Esso si applica fino al 31 dicembre 2013. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2008 Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione Pagina 85 di 199 Consiglio regionale della Calabria IT L 214/38 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO I Definizione di PMI Articolo 1 Impresa Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. Articolo 2 Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. 3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Articolo 3 Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari 1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3. 2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle). Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro; b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5 000 abitanti. 3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Pagina 86 di 199 9.8.2008 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. 4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. 5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie. Articolo 4 Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento 1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette. 2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi. 3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Articolo 5 Gli effettivi Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti: a) dai dipendenti; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata. Pagina 87 di 199 L 214/39 Consiglio regionale della Calabria L 214/40 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Articolo 6 Determinazione dei dati dell'impresa 1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa. 2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata. Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento. Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma. 4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. Pagina 88 di 199 9.8.2008 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese beneficiarie degli aiuti, siano esse PMI o meno): 2. Riferimento del regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o dei regimi in vigore in base ai quali vengono concessi gli aiuti): 3. Ente o enti pubblici che erogano gli aiuti (denominazione e dati della o delle autorità erogatrici): 4. Stato membro nel quale viene realizzato il progetto o la misura sovvenzionata: 5. Tipo di progetto o misura: 6. Breve descrizione del progetto o della misura: 7. Ove applicabile, costi ammissibili (in euro): 8. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro: 9. Intensità di aiuto (% in equivalente sovvenzione lordo): 10. Condizioni cui è subordinata l'erogazione degli aiuti previsti (eventualmente): 11. Date previste di inizio e di conclusione del progetto o della misura: 12. Data di concessione degli aiuti: Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 1. Beneficiario degli aiuti (ragione sociale della o delle imprese che beneficiano degli aiuti). 2. Riferimento al regime di aiuti (riferimento, quale utilizzato dalla Commissione, al regime o ai regimi esistenti in base ai quali vengono concessi gli aiuti). 3. Enti pubblici che forniscono l’assistenza (denominazione e dati della o delle autorità che concedono gli aiuti). 4. Stato membro nel quale viene effettuato l’investimento. 5. Regione (livello NUTS 3) nella quale viene realizzato l'investimento. 6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) nel quale viene realizzato l'investimento. 7. Tipo di progetto (creazione di un nuovo stabilimento, estensione di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi, cambiamento fondamentale del pro cesso produttivo complessivo di uno stabilimento esistente). 8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento (con nomenclatura PRODCOM/NACE o nomenclatura CPA per progetti nei settori dei servizi). Pagina 89 di 199 L 214/41 Consiglio regionale della Calabria L 214/42 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9. Breve descrizione del progetto di investimento. 10. Costo ammissibile attualizzato del progetto di investimento (in EUR). 11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro. 12. Intensità di aiuto (% in ESL). 13. Condizioni cui è subordinata l’erogazione del sostegno previsto (se applicabile). 14. Date previste di inizio e di conclusione del progetto. 15. Data di concessione degli aiuti. Pagina 90 di 199 9.8.2008 Consiglio regionale della Calabria II Commissione IT 9.8.2008 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO III Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 Si prega di compilare il modulo specificando le informazioni richieste: PARTE I Riferimento dell'aiuto (da completare a cura della Commissione) Stato membro Numero di riferimento dello Stato membro Regione Denominazione della re gione (NUTS) (1) Autorità che concede l'aiuto Denominazione Status dell'aiuto a finalità regionale (2) Indirizzo Pagina Web Titolo della misura di aiuto Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblica zione nazionale ufficiale ri levante) Link Web al testo integrale della misura di aiuto Tipo di misura Regime Aiuto ad hoc Denominazione del beneficiario Modifica di una misura di aiuto esistente Numero di aiuto della Commissione Proroga Modifica Durata (3) Regime (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa) Data di concessione (4) Aiuto ad hoc gg/mm/aa Settore/i economico/i interessato/i Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti Limitato a settori specifici — Specificare ai sensi della NACE Rev. 2 (5) Tipo di beneficiario PMI Grande impresa Pagina 91 di 199 L 214/43 Consiglio regionale della Calabria L 214/44 II Commissione IT Dotazione di bilancio Strumento di aiuto (articolo 5) Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.8.2008 Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime (6) milioni di … (valuta nazionale) Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa (7) milioni di … (valuta nazionale) Per le garanzie (8) milioni di … (valuta nazionale) Sovvenzione Contributi in conto interessi Prestito Garanzia/Riferimento alla decisione della Commissione (9) Misura fiscale Capitale di rischio Anticipi rimborsabili Altro (specificare) Se cofinanziato da fondi comunitari Riferimento/i: Importo del finanziamento comunitario milioni di … (valuta nazio nale) (1) NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. (2) Articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, zone miste, zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale. (3) Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto. 4 ( ) Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti. (5) NACE Rev.2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. (6) Per un regime di aiuti: indicare l’importo annuo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l’importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. (7) Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/del minor gettito fiscale. 8 ( ) Per le garanzie indicare l'importo (massimo) del credito garantito. (9) Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento. Pagina 92 di 199 Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 214/45 PARTE II Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto Obiettivi generali (elenco) Aiuti regionali agli inve stimenti e all'occupa zione (1) (art. 13) Obiettivi (elenco) Intensità massima di aiuto in % o importo massimo del l'aiuto in valuta nazionale Regime … % Aiuto ad hoc (art. 13, par. 1) … % Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (art. 14) … % Aiuti agli investimenti e all’occupazione a favore delle PMI (art. 15) … % Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile (art. 16) … % Aiuti per la tutela del l'ambiente (artt. 17-25) Aiuti agli investimenti che consen tono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tu tela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie (art. 18) … % Fornire un riferimento specifico alla norma pertinente Aiuti per l’acquisto di mezzi di tra sporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innal zamento del livello di tutela ambien tale in assenza di norme comunitarie (art. 19) … % Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vi gore (art. 20) … % Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico (art. 21) … % Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento (art. 22) … % Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente volti a promuovere la produzione di energia da fonti rin novabili (art. 23) … % Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (art. 24) … % Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali (art. 25) … valuta nazionale Pagina 93 di 199 Maggiorazione PMI in % Consiglio regionale della Calabria L 214/46 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Obiettivi generali (elenco) Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere (artt. 26-27) Obiettivi (elenco) Aiuti alle PMI per servizi di consu lenza (art. 26) … % Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere (art. 27) … % … valuta nazionale Aiuti sotto forma di ca pitale di rischio (art. 28-29) Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 30-37) Aiuti alla formazione (artt. 38-39) Intensità massima di aiuto in % o importo massimo del l'aiuto in valuta nazionale Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 31) Ricerca fondamentale [art. 31, par. 2, lettera a)] … % Ricerca industriale [art. 31, par. 2, lettera b)] … % Sviluppo sperimentale (art. 31, par. 2, lettera c)) … % Aiuti per studi di fattibilità tecnica (art. 32) … % Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale (art. 33) … % Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca (art. 34) … % Aiuti a nuove imprese innovative (art. 35) … valuta nazionale Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (art. 36) … valuta nazionale Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (art. 37) … valuta nazionale Formazione specifica (art. 38, par. 1) … % Formazione generale (art. 38, par. 2) … % Pagina 94 di 199 9.8.2008 Maggiorazione PMI in % Consiglio regionale della Calabria 9.8.2008 IT Obiettivi generali (elenco) Aiuti in favore dei lavo ratori svantaggiati e disa bili (artt. 40-42) II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Obiettivi (elenco) Intensità massima di aiuto in % o importo massimo del l'aiuto in valuta nazionale Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integra zioni salariali (art. 40) … % Aiuti all'occupazione di lavoratori di sabili sotto forma di integrazioni sa lariali (art. 41) … % Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili (art. 42) … % L 214/47 Maggiorazione PMI in % (1) In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità di aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc. Pagina 95 di 199 Consiglio regionale della Calabria 24.12.2013 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE) municazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (3) e successivamente nei regolamenti (CE) n. 69/2001 (4) e (CE) n. 1998/2006 (5) della Commissione, la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006, è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento. LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par ticolare l’articolo 108, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2), (3) È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un’impresa unica può rice vere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al presente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati mem bri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuri dico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica (7). Per garantire la certezza del diritto e ridurre l’onere am ministrativo, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica. sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue: (1) (2) I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui al l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tutta via, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’ar ticolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti «de mini mis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un’impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica. La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella co (1) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. (2) GU C 229 dell’8.8.2013, pag. 1. (3) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9). (4) Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30). (5) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicem bre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5). (6) Causa C-222/04, ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Ri sparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-289). (7) Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163). Pagina 96 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 352/2 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Fra i criteri consolidati impiegati per definire le «imprese collegate» nel quadro della definizione delle piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (1) e all’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (2), la Commissione ha scelto i criteri appropriati ai fini del presente regolamento. Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese. Secondo tali criteri, un gruppo d'imprese colle gate deve essere considerato come un’impresa unica per l’applicazione della norma «de minimis», mentre le im prese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate. In questo modo si tiene conto della situazione specifica delle im prese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente. (5) Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno mantenere il massimale di 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta o trattamento dei rifiuti. Considerando l’eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della poli tica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all’acqui sto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l’evoluzione del trasporto su strada di passeg geri, non sembra opportuno continuare ad applicare a tale settore un massimale ridotto. (6) Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifi che vigenti in tali settori e del rischio che, per aiuti d'importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. (7) In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei pro dotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei pro dotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere conside (1) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). (2) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer cato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3). 24.12.2013 rate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazio ne. (8) La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che, una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione co mune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qual siasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione (3). Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi al l’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori primari. (9) Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costitu zione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di parteci pazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo. (10) Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’eserci zio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. (11) Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i (3) Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949). Pagina 97 di 199 Consiglio regionale della Calabria 24.12.2013 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superano tali massimali, allora i massimali ridotti si ap plicano a tutte le attività dell’impresa interessata. (12) Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto pre viste in specifici regolamenti o decisioni della Commis sione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione. (13) Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli contemplati nel regola mento, ad esempio, perché la misura è conforme al prin cipio dell’investitore in un’economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali. Inoltre, i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello cen trale dalla Commissione che non sono controllati diret tamente o indirettamente dagli Stati membri non costi tuiscono aiuto di Stato e, pertanto, non sono presi in considerazione per stabilire se è rispettato il massimale pertinente. (14) (15) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di con trollo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovven zione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto inte ressi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massi male pertinente non sia superato. L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo pre ciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo. A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di cor retta applicazione del massimale «de minimis», è oppor tuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso me todo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o dagli aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regola mento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (1). (1) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). L 352/3 (16) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio con cessi sotto forma di prestiti, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell’importo che della durata del prestito. In base all’esperienza della Commissione, si può ritenere che, nel caso di prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito e non superiori a 1 000 000 EUR su un periodo di cinque anni o a 500 000 EUR su un periodo di dieci anni, il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Risultando difficoltoso determinare l’equi valente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimborsare i pre stiti, è opportuno che detta regola non si applichi a tali imprese. (17) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ec cetto se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investi menti in equity o quasi-equity ai sensi degli orientamenti sul finanziamento del rischio (2) non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis». (18) Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie, compresi gli aiuti «de minimis» per il finanziamento del rischio sotto forma di garanzie, sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Com missione sul tipo di imprese interessate (3). Per semplifi care il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un mas simo dell’80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono applicarsi a ga ranzie su operazioni sottese che non costituiscono pre stito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Lad dove le garanzie non eccedano l’80 % del prestito sotteso, con importo garantito di 1 500 000 EUR e durata di cinque anni, si può ritenere che il relativo equivalente sovvenzione lordo non superi il massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l’80 % del pre stito sotteso, l’importo garantito ammonta a 750 000 EUR e la durata della garanzia è di dieci anni. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi di un metodo (2) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2). (3) Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10). Pagina 98 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 352/4 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo delle garan zie notificato alla Commissione a norma di un regola mento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, purché tale metodo si riferisca esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento. Risultando difficoltoso determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi ad imprese che potrebbero non essere in grado di rimbor sare i prestiti, è opportuno che detta regola non si ap plichi a tali imprese. (19) (20) (21) Nel caso in cui il regime di aiuti «de minimis» sia attuato tramite intermediari finanziari, bisogna assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, chiedendo agli inter mediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento anche al livello degli intermediari. Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Com missione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un confe rimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sotto forma d'investimento in equity o quasiequity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regola mento. La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» con cessi a un’impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile. A tal fine, al momento di concedere aiuti «de minimis», gli Stati membri devono informare l’impresa interessata del l’importo dell’aiuto «de minimis» concesso e del suo ca rattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al pre sente regolamento. Occorre che gli Stati membri control lino che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio fi nanziario interessato e nei due precedenti. In alternativa, deve essere possibile per gli Stati membri istituire un registro centrale contenente informazioni complete sugli aiuti «de minimis» concessi e verificare che questi non superino il massimale. 24.12.2013 (22) Prima di concedere nuovi aiuti «de minimis», è oppor tuno che ogni Stato membro verifichi che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» nello Stato membro in questione e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento. (23) Alla luce dell’esperienza della Commissione e, in partico lare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di ade guamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1); b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasforma zione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzial mente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribu zione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’espor tazione; e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. (1) Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). Pagina 99 di 199 Consiglio regionale della Calabria 24.12.2013 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2. Se un’impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applica zione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento. Articolo 2 L 352/5 Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Articolo 3 Aiuti «de minimis» 1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispet tano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’arti colo 108, paragrafo 3, del trattato. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trat tato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000; b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi tratta mento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la deten zione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializza zione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo; 2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggio ranza dei membri del consiglio di amministrazione, dire zione o sorveglianza di un’altra impresa; 2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. 3. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condi zione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. 4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel mo mento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giu ridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indi pendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa. 5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; 6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovven zione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equi valente sovvenzione lordo. d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto. Pagina 100 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 352/6 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» com porti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. 8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, oc corre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. 9. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Articolo 4 Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo 1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovven zione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). 2. Gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni o di contri buti in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti. 3. Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se: a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale pro cedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione compara bile a un rating del credito pari almeno a B-; e b) il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di cinque anni oppure a 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calco lato in proporzione al massimale pertinente di cui all’arti colo 3, paragrafo 2; oppure 24.12.2013 c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. 4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l’importo totale dell’apporto pubblico non supera il massimale «de minimis». 5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanzia mento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un’impresa unica non supera il massimale «de mini mis». 6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se: a) il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale pro cedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione compara bile a un rating del credito pari almeno a B-; e b) la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito di 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un importo garantito di 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure c) l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commis sione; oppure d) prima dell’attuazione dell’aiuto, i) il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento. Pagina 101 di 199 Consiglio regionale della Calabria 24.12.2013 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7. Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono con siderati trasparenti se lo strumento prevede un limite volto a garantire che non sia superato il massimale pertinente. Articolo 5 Cumulo 1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente re golamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Com missione (1) a concorrenza del massimale previsto in tale rego lamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o del l’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de mini mis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per ca tegoria o di una decisione adottata dalla Commissione. Articolo 6 L 352/7 Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari. 3. Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento. 4. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informa zioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. 5. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informa zioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento e di altri regolamenti «de minimis». Controllo 1. Qualora si intenda concedere un aiuto «de minimis» a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regola mento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali d'importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se è stato raggiunto il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione al l’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. 2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da tutte le autorità dello (1) Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d'importanza mi nore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8). Articolo 7 Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dello stesso purché l’aiuto sia conforme a tutte le condizioni di cui al presente regolamento. Gli aiuti non rispondenti a dette condizioni sono sottoposti alla valutazione della Commissione conformemente agli orientamenti e alle co municazioni applicabili. 2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’arti colo 108, paragrafo 3, del trattato. 3. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 4. Alla fine del periodo di applicazione del presente regola mento, questo continuerà ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni in esso stipulate. Pagina 102 di 199 Consiglio regionale della Calabria L 352/8 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Articolo 8 Entrata in vigore e periodo di applicazione Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014. Esso si applica fino al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013 Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO Pagina 103 di 199 24.12.2013 Consiglio regionale della Calabria II Commissione COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.XI.2007 C(2007)5618 def. cor. Oggetto : Aiuto di Stato N 324/2007 – Italia Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 Signor Ministro, 1. PROCEDURA 1. Il 21 dicembre 2005 la Commissione ha adottato gli "Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-20131 (in prosieguo “gli Orientamenti”). Conformemente al punto 100 di detti Orientamenti, ciascuno Stato membro deve notificare quanto prima alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un'unica carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, relativa all'intero territorio nazionale che resterà in vigore per il periodo 2007-2013. Conformemente al punto 101, la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale approvata è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarà considerata parte integrante degli Orientamenti. 2. Con posta elettronica del 12 giugno 2007, registrata presso la Commissione lo stesso giorno (A/34871) unitamente a ulteriori informazioni fornite il 14 giugno 2007 e registrate presso la Commissione alla medesima data (A/34955 e A/34957), l'Italia ha notificato la propria carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 1º gennaio 2007–31.12.2013. 3. Con lettera del 27 luglio 2007 (n. D/53175) la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti. Tali informazioni sono state fornite con posta elettronica del 12 settembre 2007, registrata presso la Commissione lo stesso giorno (A/37388). Altre informazioni sono state fornite il 24 settembre 2007 (A/37679). 1 GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13. S.E On. Massimo D'ALEMA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium Telephone: 00 32 (0) 2 299.11.11 Pagina 104 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 4. Due riunioni con le autorità italiane hanno avuto luogo a Bruxelles rispettivamente il 5 e l'11 ottobre 2007 e, in seguito a dette riunioni, il 17 ottobre 2007 (A/38517) sono stati presentati nuovi dati ed alcune modifiche alla notifica originale. 2. DESCRIZIONE 2.1. Principali caratteristiche della carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale 5. Il nuovo quadro di riferimento nazionale italiano fissa la base per la programmazione regionale relativa al periodo 2007-2013 in modo tale da permettere la continuità dei progressi verso la convergenza dell'economia italiana con la media comunitaria e la convergenza tra le economie delle regioni italiane stesse. Inoltre, perfino all'interno delle regioni italiane caratterizzate da un livello più elevato di sviluppo, particolare attenzione è posta su aree specifiche. 6. La quota di popolazione assistita assegnata all'Italia sulla base dei nuovi Orientamenti per il periodo 2007-2013 comporta, una riduzione di 10 punti percentuali della popolazione italiana totale; ciononostante la maggior parte delle regioni italiane sono e continueranno ad essere ammissibili a titolo di aree ex 87, paragrafo 3, lettera a), per l'intero periodo 2007-2013, oppure come regioni ad effetto statistico. 7. Pertanto vi è una notevole riduzione della copertura in termini di popolazione ammissibile in virtù della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e conseguentemente soltanto il 3,9% della popolazione italiana totale può essere assegnato ad aree assistite ammissibili ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), per coprire i fabbisogni delle regioni centrali e settentrionali nonché della Sardegna. 8. Per designare le regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), le autorità italiane hanno quindi dato la priorità alle aree in cui vi è maggiore probabilità che eventuali investimenti contribuiscano efficacemente allo sviluppo regionale, privilegiando la continuità delle politiche economiche in corso. Ne è risultato che la maggior parte delle aree proposte per la carta 20072013 era già ammissibile ad aiuti sulla base della carta 2000-2006 ed alcune delle aree proposte coincidono interamente con le precedenti, unicamente ridotte di dimensione rispetto al periodo 2000-2006. Alcune aree invece sono completamente nuove e sono proposte come aree nelle quali determinati settori economici sono in grave declino relativo. 9. Per le ragioni succitate e come descritto dettagliatamente nelle sezioni che seguono, la proposta italiana intende ottimizzare la quota di popolazione assegnata al fine di coprire il maggior numero possibile di aree pur mantenendo un forte accento sulle regioni più bisognose. 2 Pagina 105 di 199 Consiglio regionale della Calabria 2.2. II Commissione Regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 10. Ai fini dell'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 con un massimale di aiuto del 30% sono proposte le seguenti regioni NUTS-II2 e copertura di popolazione: Codice NUTS Denominazione 3 Popolazione ITF3 Campania 5 788 986 ITF4 Puglia 4 068 167 ITG1 Sicilia 5 013 081 Totale 14 870 234 11. Ai fini dell'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 con un massimale di aiuto del 40% per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e un massimale di aiuto del 30% per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 sono proposte la seguente regione NUTS II e copertura di popolazione: Codice NUTS ITF6 Denominazione Calabria Popolazione 2 009 268 12. La popolazione totale delle succitate regioni è pari a 16 879 502 abitanti. 2.3. Regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a): regioni ad effetto statistico 13. Ai fini dell'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE fino al 31 dicembre 2010 (regione ad effetto statistico) con un massimale di aiuto pari al 30% sono proposte la seguente regione NUTS-II e copertura di popolazione: Codice NUTS ITF5 2 3 Denominazione Basilicata Popolazione 596 546 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Ai fini della carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale, i dati di popolazione sono quelli elaborati dall'ISTAT e riguardano la popolazione residente al 31.12.2004 (popolazione totale = 58 462 375). 3 Pagina 106 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 14. Nel 2010 verrà effettuato un riesame in base alla media triennale dei dati aggiornati sul PIL disponibili. Se il PIL pro capite relativo alla regione sarà sceso al di sotto del 75% del PIL medio UE-25, la Basilicata continuerà a poter beneficiare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un massimale di aiuto del 30%. Altrimenti la regione sarà ammissibile ad aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), con un massimale di aiuto del 20%. 2.4. Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), designate a livello NUTS III o inferiore e proposte per l'intero periodo 2007-2013 2.4.1. L'utilizzo delle sezioni di censimento come unità elementare per la definizione delle aree assistite 15. L'Italia utilizza la "sezione di censimento"4 come unità elementare per la selezione delle aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), affermando che in base agli Orientamenti 2007-2013, la selezione non è più effettuata al livello di regioni NUTS III o equivalente, come avveniva in base agli Orientamenti 2000-20065 e che l'unico criterio residuo è una popolazione minima di almeno 100 000 o 50 000 abitanti rispettivamente ai sensi dei punti 30.c) e 30.h) degli Orientamenti. 16. Le sezioni di censimento rappresentano l'unità territoriale più piccola da un punto di vista amministrativo, con una dimensione media di circa 150–170 abitanti. 17. Di fatto, la carta proposta è stata elaborata utilizzando per 2/3 comuni interi e per il rimanente 1/3 comuni parziali6 definiti a livello delle sezioni di censimento. 2.4.2. Le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), designate a livello NUTS III o inferiore e proposte per l'intero periodo 2007-2013 18. Sulla base dell'allegato V degli Orientamenti, la copertura in termini di popolazione italiana per le aree che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), è pari al 3,9% della popolazione nazionale, equivalente a 2 280 033 abitanti. 19. La selezione delle regioni assistite ha coinvolto sia le amministrazioni regionali che quella centrale in un processo "dal basso". Ai fini della ripartizione della copertura in termini di popolazione tra le regioni dell'Italia settentrionale e centrale, le autorità italiane hanno applicato un criterio di ripartizione interno del plafond di popolazione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che è stato successivamente modificato da un compromesso politico. Come risultato di tale 4 D.P.R. 30/05/89 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente". 5 Orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 074 del 10.3.1998). 6 In totale, per le zone ex articolo 87 paragrafo 3, lettera c, l'Italia propone 869 comuni, di cui 605 sono totalmente ammissibili e 264 sono soltanto parzialmente ammissibili. 4 Pagina 107 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione processo, sono state selezionate 22 aree assistite per un totale di 2 280 029 abitanti. 2.4.3. Regioni designate a norma del punto 30.a) degli Orientamenti: regioni a sviluppo economico 20. In base al compromesso politico sopra menzionato, la regione a sviluppo economico della Sardegna (NUTS II), che poteva essere interamente ammissibile ai sensi del punto 30.a) degli Orientamenti, ha accettato di escludere il 44,9% della sua popolazione proponendo pertanto soltanto il 55,1% della sua popolazione come ammissibile ad aiuti di Stato a finalità regionale (909 619 abitanti su un 1 650 052). Tuttavia tutti i comuni del suo territorio sono almeno parzialmente ammissibili a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013. Codice della zona: SAR1.A25.04 Codice NUTS ITG2 Denominazione Popolazione Massimale di aiuto (in %) all'1.1.2007 Massimale di aiuto (in %) all'1.1.2011 909 619 25% 15% Sardegna 2.4.4. Regioni designate a norma del punto 30.c) degli Orientamenti 21. Gli Stati membri possono proporre regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 100 000 abitanti e che sono situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT). 22. Ai fini dell'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 è proposta una zona di questo tipo, più precisamente: Codice della zona: Denominazione Popolazione Massimale di aiuto (in %) all'1.1.2007 LABR.C15.04 Abruzzo 2+Rieti 263 219 15% 2.4.5. Regioni designate a norma del punto 30.e) degli Orientamenti 23. Conformemente al punto 30.e) degli Orientamenti, gli Stati membri possono proporre le isole e le altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento geografico che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale. 5 Pagina 108 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 24. Un'area con le suddette caratteristiche è proposta all'interno della NUTS-III: ITF11- L'Aquila. La copertura di popolazione ed il massimale di aiuto proposti per l'ammissibilità a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, sono i seguenti: Codice della zona: Denominazione Popolazione Massimale di aiuto (in %) ABR3.E15.AQ Castel di Sangro 5 749 15% 2.4.6. Regioni designate a norma del punto 30.g) degli Orientamenti: 25. In base al punto 30.g) degli Orientamenti, gli Stati membri possono proporre regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a). 26. Sono proposte cinque zone contigue, più precisamente: Codice della zona: Denominazione Popolazione Massimale di aiuto (in %) FVG1.G15.UD Udine 46 386 15% FVG2.G15.02 Udine-Gorizia 29 807 15% FGV3.G15.03 Udine-Gorizia-Trieste 155 436 15% LAZ4.G15.02 Lazio 4 90 557 15% MOL1.G15.02 Molise 1 178 072 15% Totale 500 258 2.4.7. Regioni designate a norma del punto 30.h) degli Orientamenti 27. In base al punto 30.h) degli Orientamenti, gli Stati membri, in casi debitamente giustificati, possono anche designare altre regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 50 000 abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili. 6 Pagina 109 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 28. L'Italia ha proposto otto zone, più precisamente: Codice della zona: Denominazione Popolazione Massimale di aiuto (in %) PIVA.H10.06 Piemonte Val d'Aosta 65 382 10% VEN1.H10.VE Veneto 50 070 10% LIG1.H10.02 Liguria 50 155 10% EMR.H10.02 Emilia Romagna 50 001 10% ABR1.H15.TE Abruzzo 1 58 892 15% LAZ2.H10.RM Lazio 2 (Roma) 51 931 10% LAZ3.H15.LT Lazio 3 (Latina) 58 596 15% LAZ5.H15.FR Lazio 5 (Frosinone) 50 238 15% Totale 435 265 2.4.8. Soppressione graduale degli aiuti alle esistenti regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE designate a norma del punto 95 degli Orientamenti. 29. Conformemente al punto 95 degli Orientamenti, le aree precedentemente ammissibili ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e proposte per la soppressione graduale degli aiuti sono designate ai fini dell'ammissibilità ad aiuto regionale dal 1º gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2008, con una copertura di popolazione pari a 3 273 892 abitanti ed un massimale di aiuto del 10%. 7 Pagina 110 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 30. Le autorità italiane propongono 38 zone, come indicato nella tabella che segue: Regione NUTS II 2.5. N. di zone Popolazione totale Valle d'Aosta 1 4 057 Piemonte 1 877 294 Lombardia 3 676 281 Veneto 2 128 870 Liguria 3 109 009 Emilia Romagna 2 11 873 Toscana 7 378 234 Umbria 2 101 003 Marche 2 120 309 Abruzzo 5 303 222 Lazio 3 474 323 Molise 7 88 767 Totale 38 3 270 242 Maggiorazione PMI 31. Tutti i massimali di aiuto proposti, indicati ai punti 2.2-2.4, sono i massimali applicati agli investimenti effettuati da grandi imprese. Per le piccole e medie imprese7 detti massimali di aiuto possono essere maggiorati8 di 10 punti percentuali e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. 2.6. Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), che sono ammissibili soltanto per supplementi di aiuti per le PMI 32. Al fine di consentire agli Stati membri maggior flessibilità per far fronte a disparità regionali molto localizzate, al disotto del livello NUTS-III, e con una popolazione minima di 20 000 abitanti, il punto 31 degli Orientamenti consente agli Stati membri di individuare anche altre aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui al punto 30. L'Italia ha proposto sei zone, più precisamente: 7 8 Quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) o successivi documenti. Ad eccezione degli aiuti concessi nei settori dei trasporti e degli aiuti ai grandi progetti d'investimento. 8 Pagina 111 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Codice della zona 2.7. Denominazione Popolazione Massimale di aiuto (in %) TOS1.Y10.PO Toscana 1 33 407 10% TOS2.Y10.PI Toscana 2 34 943 10% UMB1.Y10.02 Umbria 26 120 10% MAR1.Y10.AP Marche 26 679 10% LAZ6.Y15.VT Lazio 6 (Viterbo) 24 632 15% LAZ7.Y10.RM Lazio 7 (Roma) 20 138 10% Totale 165 919 Definizione delle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) 33. La definizione esatta di tutte le zone ammissibili costituite da interi comuni (LAU2) o da unità elementari più piccole che sono proposte ai fini dell'ammissibilità in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, o per il periodo transitorio 20072008 nonché i loro massimali di aiuto figurano nell'allegato alla presente decisione. 3. VALUTAZIONE 3.1. Considerazioni generali 34. Con lettera del 6 marzo 2006, riferimento D/(06)224, la Commissione ha proposto alle autorità italiane opportune misure agli Orientamenti 2007-2013 che, tra l'altro, limitano al 31 dicembre 2006 l'applicazione dei loro regimi di aiuto regionale esistenti. Le autorità italiane hanno accettato incondizionatamente le opportune misure con lettera del 20 aprile 2006. 35. Conformemente all'allegato V degli Orientamenti, 4 regioni NUTS-II dell'Italia sono ammissibili ad aiuti regionali in virtù della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013, più precisamente: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Un'altra regione NUTS-II è ammissibile ad aiuti regionali in virtù della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE per l'intero periodo 2007-2010: la Basilicata. Inoltre, l'Italia ha la possibilità di designare un ulteriore 3,9% della sua popolazione per l'ammissibilità agli aiuti regionali in virtù della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. 36. Come spiegato più dettagliatamente nella valutazione che segue, la carta degli aiuti di Stato a finalità regionale notificata dalle autorità italiane rispetta le condizioni fissate negli Orientamenti. 9 Pagina 112 di 199 Consiglio regionale della Calabria 3.2. II Commissione Regioni ex articolo 87, paragrafo 3), lettera a): proposte per l'intero periodo 2007-2013 37. Conformemente al punto 44 degli Orientamenti, il massimale di aiuto per le regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE non deve superare il 30% ESL per le regioni in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL UE-25 e superiore al 60% della media del PIL pro capite UE-25, caso che ricorre per le seguenti regioni NUTS-II come dimostrato dai loro rispettivi PIL pro capite9: – – – – ITF3 - Campania ITF4 - Puglia ITG1 - Sicilia ITF6 - Calabria 71,78 72,49 71,98 67,93 38. Tuttavia, a norma del punto 92 degli Orientamenti, qualora l'applicazione di detti Orientamenti determina la riduzione delle intensità massime degli aiuti superiore a 15 punti percentuali, dal netto al lordo10, la riduzione può essere attuata in due fasi mediante una riduzione iniziale di un minimo di 10 punti percentuali il 1º gennaio 2007, con completamento il 1º gennaio 2011. È il caso della Calabria. Di conseguenza, il massimale di aiuto per la regione ITF6 Calabria sarà pari al 40% per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e al 30% per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. 3.3. Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a): regioni ad effetto statistico 39. Il punto 18 degli Orientamenti definisce regioni "ad effetto statistico" le regioni a livello NUTS-II che hanno un PIL pro capite superiore al 75% della media UE-25, ma inferiore a 75% della media UE-1511. In Italia, una regione NUTS-II presenta tali caratteristiche, più precisamente la ITF9 - Basilicata che ha un PIL pro capite pari al 77,54% della media UE-25 ma equivalente al 70,79% della media UE-15. 40. Il punto 19 degli Orientamenti stabilisce che dette regioni saranno ammissibili in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE su base transitoria fino al 31 dicembre 2010. 41. Il punto 20 degli Orientamenti stabilisce che la Commissione nel 2010 riesaminerà la posizione di queste regioni in base alla media triennale dei dati sul PIL più recenti disponibili presso Eurostat. Se il PIL pro capite relativo di tali regioni sarà sceso al di sotto del 75% del PIL medio UE-25, le regioni in questione continueranno a poter beneficare della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Altrimenti, le regioni ad effetto statistico saranno ammissibili agli aiuti in base alla deroga ex articolo 87, paragrafo 3, 9 10 11 Il prodotto interno lordo espresso in standard di potere di acquisto (SPA) pro capite per gli anni 2000-2002 (UE-25 = 100). Ossia dal 50% ESN al 30% ESL. 75% della media del PIL UE-15 pro capite corrisponde per gli anni 2000-2002 a 82,2% della media del PIL pro capite UE-25. 10 Pagina 113 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione lettera c), del trattato CE a partire dal 1º gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013. 42. Conformemente al punto 44, primo trattino degli Orientamenti, l'intensità dell'aiuto a finalità regionale non deve superare il 30% per le regioni a effetto statistico fino al 1° gennaio 2011 ed il punto 46 degli Orientamenti stabilisce che le regioni ad effetto statistico che beneficiano della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, dal 1° gennaio 2011, saranno ammissibili con un'intensità di aiuto del 20%. 43. La Commissione osserva che le autorità italiane hanno notificato, per tutte le regioni proposte, l'intensità massima di aiuto autorizzata in base agli Orientamenti. 3.4. Regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) 3.4.1 Considerazioni generali 44. Gli Orientamenti permettono all'Italia di designare il 3,9% della popolazione nazionale come ammissibile ad aiuti di Stato a finalità regionale in deroga all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Sulla base delle cifre relative all'anno 2004, la copertura di popolazione massima consentita è quindi di 2 280 033 abitanti. La copertura totale di popolazione proposta dall'Italia, ossia 2 280 029 abitanti, è accettabile essendo inferiore al massimo autorizzato. 45. Le autorità italiane hanno seguito un processo dal basso per la designazione delle regioni ammissibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che ha coinvolto le regioni interessate e l'amministrazione centrale ed ha richiesto l'applicazione di un criterio di ripartizione interna. La prima assegnazione è stata successivamente modificata da un compromesso politico intervenuto tra le regioni. Il modello proposto fornisce un metodo obiettivo per individuare i fabbisogni di sviluppo delle regioni e per la ripartizione del plafond di popolazione tra le 14 regioni del centro-nord, Sardegna inclusa. 46. Nella notifica, le autorità italiane hanno inoltre spiegato che l'elemento chiave ai fini della ripartizione della popolazione tra le regioni ammissibili in deroga all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), è stata l'utilizzazione della sezione di censimento come unità elementare. Le autorità italiane hanno spiegato che se per la costruzione delle aree proposte fossero stati utilizzati comuni interi, ciò si sarebbe tradotto in un numero molto limitato di regioni assistite in deroga all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Si era temuto che ciò si sarebbe tradotto in una riduzione sproporzionata delle zone assistite delle regioni centrosettentrionale, riduzione peraltro più accentuata nel caso in cui la Regione Sardegna fosse stata designata integralmente, come è effettivamente possibile in base all'allegato V degli Orientamenti. 47. Nella carta notificata tutti i comuni della Sardegna sono in realtà proposti almeno parzialmente e, in termini di copertura di popolazione, la proposta sarda copre il 55,1% della popolazione regionale ammissibile ad aiuti di Stato a finalità regionale (909 619 su 1 650 052 abitanti). 11 Pagina 114 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 48. L'Italia si è quindi avvalsa della flessibilità consentita dagli Orientamenti 2007-2013 per la selezione delle aree assistite in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), al fine di ottimizzare la scelta delle aree tenendo, pur presente la copertura in termini di popolazione assegnatale. 49. Dato che le carte degli aiuti di Stato a finalità regionale relative al periodo 2007-2013 si basano su un approccio in termini di popolazione costruito sull'ipotesi che vi sia un nesso tra la popolazione residente in una zona e le attività economiche che ivi si svolgono, è stato richiesto alle autorità italiane di dimostrare che per tutte le aree proposte, l'utilizzazione di sezioni di censimento non mira a separare artificiosamente le aree industriali da quelle residenziali. 50. A tale fine le autorità italiane hanno fornito un indice di neutralità attestante che il numero medio di posti di lavoro per abitante, calcolato per le aree proposte in deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), (42%), può considerarsi in linea con lo stesso indice calcolato per le regioni situate al di fuori delle aree ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), (39,3%). Tale cifra mostra che le aree proposte, globalmente prese, non si concentrano eccessivamente su posti di lavoro né si concentrano indebitamente su aree industriali, caratterizzate da un'elevata concentrazione di industrie e da una scarsa densità di popolazione. 51. Pertanto, la Commissione ritiene che l'utilizzazione delle sezioni di censimento rientri nel margine di discrezionalità esplicitamente consentito agli Stati membri dai nuovi Orientamenti per individuare e soddisfare i fabbisogni nazionali di sviluppo regionale. 52. L'esame della carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale dimostra che indubbiamente vi è una concentrazione sulle regioni più bisognose, come indicato nella tabella seguente: Tipo di regione N. di regioni Popolazione % copertura della carta % popolazione italiana Regioni a sviluppo economico (punto 30. a) degli Orientamenti) 1 909 619 4,6% 1,56% Regioni che hanno un PIL pro capite inferiore alla media o un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (punto 30.c) degli Orientamenti) 1 263 219 1,3% 0,45% Isole o altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento geografico (punto 30.e) degli Orientamenti) 1 5 749 0,03% 0,01% 12 Pagina 115 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Regioni limitrofe ad una regione ammissibile al sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), (punto 30. g) degli Orientamenti) 5 500 258 2,53% 0,86% Regioni che sono sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali (punto 30. h) degli Orientamenti) 8 435 265 2,20% 0,74% Regioni ammissibili ai supplementi di aiuto per le PMI (punto 31 degli Orientamenti) 6 165 919 0,84% 0,28% Totale 22 2 280 029 11,54% 3,90% 53. Un'altra importante caratteristica della carta italiana proposta consiste nel fatto che la stessa presenta un grado elevato di continuità con la carta precedente, ossia quella in vigore per il periodo 2000-2006. Infatti, considerate globalmente, le aree proposte coincidono per il 64% con quelle della carta 2000-2006 e certune sono esattamente le stesse, ridotte unicamente di dimensione. 54. Questo considerevole grado di continuità si evince anche dal fatto che la maggioranza delle aree designate beneficiano di atti di programmazione economica di lungo termine, in particolare di patti territoriali e di contratti d'area. Il carattere comune di questi diversi strumenti di programmazione economica è costituito dall'obiettivo perseguito, ossia la promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale, e dal fatto che la loro applicazione si limita a territori chiaramente circoscritti, interessati da gravi crisi occupazionali al fine di realizzare un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione. 55. Gli Orientamenti 2007-2013 consentono espressamente agli Stati membri un grado elevato di flessibilità ai fini dell'individuazione del loro fabbisogno di sviluppo regionale, a condizione che siano rispettati i principi generali indicati negli Orientamenti, ossia che l'aiuto si concentri sulle regioni più bisognose e che siano soddisfatte le specifiche condizioni di ammissibilità richieste. La Commissione ritiene che l'applicazione di un modello obiettivo concordato a livello nazionale per individuare le regioni interessate, l'accordo politico interno tra le regioni e il grado elevato di continuità con la carta precedente siano aspetti positivi che facilitano la valutazione globale della carta. Ciononostante, è comunque necessario verificare che le singole regioni proposte per la copertura e le intensità di aiuto proposte soddisfino le condizioni stabilite negli Orientamenti. 13 Pagina 116 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3.4.2 Regioni designate a norma del punto 30.a) degli Orientamenti: regioni a sviluppo economico 56. Il punto 25 degli Orientamenti stabilisce che le regioni a sviluppo economico sono regioni12 che avevano un PIL pro capite inferiore al 75% su base UE-15 quando sono stati adottati gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale nel 1998 ma che, grazie al loro sviluppo economico, non soddisfano più tale condizione su base UE-15. La regione NUTS-II ITG2 – Sardegna soddisfa dette condizioni e l'intera regione Sardegna è quindi ammissibile ad aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), per l'intero periodo 2007-2013. 57. Le autorità italiane hanno notificato a norma del punto 30.a) degli Orientamenti soltanto parte della Sardegna per l'intero periodo 2007-2013. La zona proposta corrisponde al 55,1% della popolazione sarda; e dei 376 comuni situati in Sardegna, 345 sono proposti integralmente e 31 sono proposti parzialmente, utilizzando le sezioni di censimento come unità elementare. Le aree escluse corrispondono per lo più ai principali centri di popolazione della Sardegna. 58. Per dimostrare che l'utilizzazione delle sezioni di censimento non interrompe artificiosamente il nesso fra popolazione e occupazione, le autorità italiane hanno presentato dati attestanti la neutralità della loro scelta. Gli indici forniti dimostrano che la parte esclusa presenta un numero più elevato di posti di lavoro per 100 abitanti (27,6) della media dell'intera Sardegna (26,4). Le autorità italiane hanno spiegato che ciò rispecchia la situazione economica al quanto particolare della Sardegna, dove una percentuale piuttosto elevata di attività economica si svolge nei centri urbani, quanto meno espressa in termini di numero di posti di lavoro. 59. Ciò considerato, la regione NUTS-II proposta soddisfa le condizioni di cui al punto 25 degli Orientamenti. Di conseguenza, la zona designata ai sensi del punto 30.a) degli Orientamenti può essere considerata una regione a sviluppo economico ai sensi del punto 25 degli Orientamenti. 60. Conformemente al punto 47 degli Orientamenti, il massimale di aiuto a finalità regionale non deve superare il 15% ESL. Questa percentuale viene ridotta al 10% ESL per le regioni che superano il 100% della media del PIL pro capite UE-25 e che hanno un tasso di disoccupazione inferiore alla media UE-25, calcolata a livello NUTS-III (in base alle medie per gli ultimi tre anni, utilizzando dati Eurostat). 61. I dati relativi alla disoccupazione e al PIL pro capite per la regione a sviluppo economico proposta a un livello NUTS-III sono i seguenti: Codice NUTS ITG2 12 Denominazione Sardegna Definite a livello NUTS livello II. 14 Pagina 117 di 199 PIL (SPA/ab) Media 00-02 UE-25=100 Disoccupazione Media 01-03 UE-25=100 82,7 202,8 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 62. Inoltre, il punto 93 degli Orientamenti stabilisce che se le aree in questione vengono proposte dallo Stato membro come ammissibili ad aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per l'intero periodo 2007-2013, la riduzione delle intensità degli aiuti per le regioni a sviluppo economico può avere luogo in due fasi. Una riduzione di almeno 10 punti percentuali da netto a lordo si applicherà il 1º gennaio 2007, con una riduzione finale che si applicherà entro il 1º gennaio 2011 per rispettare le nuove intensità degli aiuti previste dagli Orientamenti. Le autorità italiane prevedono quindi una riduzione di 10 punti percentuali da netto a lordo al 1º gennaio 2007 e una riduzione finale alle nuove intensità di aiuto consentite in base agli Orientamenti, come dimostrato dalla tabella seguente: Codice NUTS Codice della zona Denominazione ITG2 SARI.A25.04 Sardegna Massimale di aiuto (%) al 31.12.2006 Massimale di aiuto (%) all'1.1.2007 Massimale di aiuto (%) all'1.1.2011 35% 25% 15% 63. Le intensità di aiuto proposte per la Sardegna sono quindi conformi agli Orientamenti. 3.4.3. Regioni designate a norma del punto 30.c) degli Orientamenti 64. A norma del punto 30.c) degli Orientamenti, gli Stati membri possono proporre regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 100 000 abitanti e che sono situate in regioni NUTS-II o NUTS-III che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale (entrambi calcolati sulla media degli ultimi tre anni dei dati EUROSTAT). 65. Le autorità italiane hanno proposto una zona contigua per l'ammissibilità ad aiuti regionali in base a detto punto (LABR.C15.04, Abruzzo 2 + Rieti). La zona proposta è situata nelle seguenti regioni NUTS-III: ITF11 L'Aquila, ITF13 Pescara, ITF14 Chieti e ITE42 Rieti. Codice NUTS Denominazione PIL (SPA/ab) Media 00-02 UE-25=100 Disoccupazione Media 01-03 Nazionale=100 ITF11 L’Aquila 87,1 103,0 ITF13 Pescara 95,5 58,8 ITF14 Chieti 94,0 59,2 ITE42 Rieti 90,0 105,2 66. Dalla tabella si evince che la designazione dell'area proposta è conforme al punto 30.c) degli Orientamenti. Inoltre, dato che la zona è ubicata in regioni 15 Pagina 118 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione NUTS-III con un PIL pro capite inferiore alla media UE-25, l'intensità di aiuto proposta del 15% è conforme al punto 47 degli Orientamenti. 3.4.4 Regioni designate a norma del punto 30.e) degli Orientamenti 67. A norma del punto 30.e) degli Orientamenti, le isole e le altre regioni caratterizzate da un analogo isolamento geografico che hanno un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 o che hanno un tasso di disoccupazione superiore al 115% della media nazionale possono essere designate ai fini del sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 68. Le autorità italiane hanno proposto una zona per l'ammissibilità ad aiuti di Stato a finalità regionale in base a detto punto (ABR3.E15.AQ – Comune di Castel di Sangro). La zona proposta è ubicata nella seguente regione NUTS-III: ITF11 L'Aquila. Codice NUTS Denominazione ITF11 L’Aquila PIL (SPA/ab) Media 00-02 UE-25=100 Disoccupazione Media 01-03 Nazionale=100 87,1 103,0 69. Le autorità italiane hanno fornito prove dell'isolamento geografico di questo comune, che è situato negli Appennini e che rappresenta il principale centro dell'Alta Val di Sangro. Una catena di montagne, di altitudine elevata, separa l'Alta Val di Sangro dal resto della regione NUTS II – Abruzzo e il comune proposto si trova a una distanza superiore a 100 km dai principali centri urbani, tra cui Chieti o L'Aquila. Pertanto, la designazione dell'area proposta è conforme al punto 30.e) degli Orientamenti. Dato che la zona ha un PIL inferiore alla media UE-25, anche l'intensità di aiuto proposta del 15% è accettabile. 3.4.5 Regioni designate a norma del punto 30.g) degli Orientamenti 70. A norma del punto 30.g) degli Orientamenti, le regioni NUTS-III o parti di esse limitrofe ad una regione che è ammissibile al sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE possono essere designate ai fini del sostegno ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 71. Le autorità italiane hanno notificato cinque zone limitrofe a regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un massimale di aiuto del 15%. Friuli Venezia Giulia a) Area situata nella regione NUTS-III ITD42 – Udine, limitrofa alla regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) Slovenia (FVG1.G15.UD). b) Area situata nella regione NUTS-III ITD43 – Gorizia, limitrofa alla regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) Slovenia (FVG2.G15.02). 16 Pagina 119 di 199 Consiglio regionale della Calabria c) II Commissione Area situata nella regione NUTS-III ITD42 – Udine, limitrofa alla regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) Slovenia. Questa zona coincide interamente con la zona ammissibile a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel periodo 2000-2006. La Regione Friuli Venezia Giulia, per ragioni di continuità delle sue politiche regionali e industriali, ritiene necessario proporre integralmente la stessa area (FVG3.G15.03). Molise d) Area situata nelle regioni NUTS-III ITF21 – Isernia e ITF22 – Campobasso, limitrofa alla regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) Basilicata (ITF 5); inoltre, queste regioni NUTS-III potrebbero essere considerate preammissibili in base al loro PIL, che è inferiore alla media UE-25. Quest'area coincide per il 97% con l'area ammissibile a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per il periodo 2000-2006 (MOL1.G15.02). Lazio e) Area situata nelle regioni NUTS-III di ITE44 – Latina e ITE45 – Frosinone con un PIL pro capite pari al 63,20% della media UE-25, limitrofa alla regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) della Campania (ITF3). Inoltre, Frosinone (ITE45) potrebbe essere considerata preammissibile in base al suo PIL, che è inferiore alla media UE-25. Quest'area coincide per il 53% con l'area ammissibile a norma della deroga ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per il periodo 2000-2006 (LAZ4.G15.02). 72. Conformemente al punto 48 degli Orientamenti, le regioni (corrispondenti al livello NUTS-III o inferiore) limitrofe a una regione ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a) selezionate dagli Stati membri per la copertura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) sono sempre ammissibili con un'intensità di aiuto pari al 15% ESL. 73. Tutte le zone designate a norma del punto 30.g) degli Orientamenti sono effettivamente limitrofe a regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e quindi la designazione delle suddette aree è conforme con le disposizioni del punto 30.g) degli Orientamenti; inoltre l'intensità di aiuto proposta del 15% è conforme al punto 48 degli Orientamenti. 3.4.6 Regioni designate a norma del punto 30.h) degli Orientamenti 74. Conformemente al punto 30.h) degli Orientamenti, in casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono anche designare altre regioni che costituiscono zone contigue con una popolazione minima di almeno 50 000 abitanti che siano sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali o che siano in grave declino relativo rispetto ad altre regioni comparabili. Spetterà agli Stati membri, che desiderano avvalersi di questa possibilità, dimostrare che la concessione di aiuti a finalità regionale agli investimenti nella regione 17 Pagina 120 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione interessata è giustificata, utilizzando indicatori economici riconosciuti e raffronti con la situazione a livello comunitario. 75. Le autorità italiane hanno notificato otto regioni, che formano zone contigue con una popolazione minima di almeno 50 000 abitanti, equivalente al 2,2% della copertura in termini di popolazione della carta italiana e allo 0,74% della popolazione italiana. Cinque di queste otto zone sono proposte con un'intensità di aiuto del 10% e soltanto tre sono proposte con un'intensità di aiuto del 15%. A sostegno delle scelte delle zone designate, le autorità italiane hanno fornito una giustificazione dettagliata della designazione di ciascuna di dette zone, utilizzando indicatori economici riconosciuti che sono brevemente riassunti come segue: L'area "Piemonte – Valle d'Aosta" – PIVA.H10.06 76. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 65 382 abitanti comprendente un'area situata nelle seguenti regioni NUTS-III: ITC11 – Torino, ITC12 – Vercelli, ITC13 – Biella, ITC14 – Verbano-Cusio-Ossola, ITC15 – Novara, ITC20 – Valle d'Aosta. L'area corrisponde all'1,47% della popolazione totale delle due regioni interessate (Piemonte e Valle d'Aosta). 77. Innanzi tutto, le autorità italiane spiegano che l'area è situata in zone collinari o montane con una notevole carenza di infrastrutture di base ed è caratterizzata da una forte specializzazione in pochi settori industriali maturi, in particolare nei settori meccanico, elettromeccanico e tessile. 78. L'area proposta è parzialmente interessata dai "Patti territoriali del Cavanese" (2000) e di "Verbano Cusio Ossola" (2002), che includono 26 comuni sui 79 comuni interessati dalla zonizzazione. 79. Le autorità italiane spiegano che, sebbene il PIL pro capite sia superiore alla media UE-25 e il tasso di disoccupazione sia inferiore alla media UE-25, l'area è caratterizzata da un tasso di crescita inferiore alla crescita di altri paesi europei e da una riduzione della produzione industriale, in particolare nel settore meccanico. 80. Il declino della zona può essere dimostrato se si considera che il PIL pro capite espresso in PPA per abitante è sceso notevolmente tra il 2000 e il 2003 in tutte le NUTS-III di riferimento (Torino – 10,8 punti, Vercelli – 10,6, Biella – 9,3, VCO – 7,2, Novara – 11, Aosta – 3,6). 81. Inoltre, le autorità italiane forniscono dati indicanti che alcuni dei più importanti settori dell'economia regionale si trovano in grave crisi. Negli ultimi dieci anni i settori meccanico, elettromeccanico e tessile hanno subito un forte ridimensionamento. In particolare, la crisi in questi settori è evidente se si considera che nell'area proposta 35 imprese, incluse 13 grandi imprese, sono in crisi nei settori tessile e siderurgico. 18 Pagina 121 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 82. Le conseguenze del declino del settore manifatturiero sono state particolarmente gravi nell'area designata, che ha subito una notevole perdita di occupazione. Si è registrato un calo degli occupati nell'industria nei sistemi locali del lavoro (SLL) rispettivamente del 18% (Ivrea), 15% (Biella), 10,4% (Omegna), 9,9% (Borgosesia), 12,2% (Saint Vincent), 9,6% (Aosta). 83. Più specificamente, la zona è caratterizzata da una contrazione dell'occupazione nel settore manifatturiero/tessile-laniero e nella produzione meccanicoelettronica nel periodo 2001-2004 nei SLL di riferimento compresa tra il 9,9% e il 18%; il tasso di addetti coinvolti in crisi aziendali della zona è di 9,8 ogni 1 000 abitanti, contro un valore della NUTS II pari a 3,6 ogni 1 000 abitanti. Il numero di lavoratori in mobilità nei sistemi locali del lavoro interessati tra il 2001 e il 2006 è aumentato del 127,3% (1 113 unità) nella Regione Piemonte e del 61,9% (218 unità) in Valle d'Aosta. 84. Le regioni stanno tentando di riconvertire l'economia dell'area proposta passando dal settore manifatturiero al settore dei servizi e l'area è proposta al fine di facilitare il passaggio di siffatti distretti industriali verso nuove realtà economiche. 85. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per le regioni Piemonte-Val d'Aosta di fatto soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti. Anche l'intensità di aiuto proposta del 10% è conforme agli Orientamenti. L'area "Veneto – VEN1.H10.VE 86. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 50 070 abitanti comprendente un'area situata nella NUTS-III ITD35 – Venezia. L'area proposta era già ammissibile ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) per il periodo 2000-2006. La Regione Veneto ritiene necessario, ai fini della continuità delle proprie politiche di sostegno di tale area, riproporla integralmente, considerato che il Patto territoriale dell'area centro sud della provincia di Venezia (2002) interessa interamente l'area selezionata. 87. L'area è sottoposta a notevoli cambiamenti strutturali e quali indicatori del disagio economico dell'area si riportano i seguenti dati. 88. Innanzi tutto, la variazione del valore aggiunto nel settore industriale è pari a -2,9% nella NUTS-III contro un + 8,1% a livello della NUTS-II (1999-2003); inoltre, il numero di addetti nell'area proposta è diminuito del 6,6% (da 13 274 a 12 404) nel periodo 2001-2005. 89. Le autorità italiane spiegano il declino dell'area imputandolo al fatto che l'economia dipende in maniera considerevole da tre principali settori, più precisamente dal settore chimico, da quello siderurgico e da quello petrolifero. Ciò trova conferma anche guardando la distribuzione degli addetti in questi settori rispetto al totale a livello NUTS-III; in quest'area infatti si trova il 64,1% del numero totale di addetti del settore chimico, il 26,5% del numero 19 Pagina 122 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione totale di addetti del settore petrolifero ed il 6,5% del numero totale degli addetti del settore siderurgico. 90. Tutti e tre questi settori sono in declino. Infatti, il settore metallurgico/siderurgico registra una contrazione del numero di unità locali (-16,7%) e di addetti (- 22,5%) (2002-2005); il settore petrolifero registra un calo del numero di unità locali (- 13,3%) (1999-2005) e il settore chimico un calo sia delle unità locali (- 25%) che degli addetti (- 34,6%) (2000-2005). 91. Inoltre, un numero elevato di imprese in crisi appartiene a questi settori. Nell'ambito dell'area in questione 3 imprese del settore petrolifero su 6 a livello NUTS-III e 13 del settore chimico su 48 a livello NUTS-III sono in crisi. Di conseguenza, la zona presenta sia un numero elevato di lavoratori in mobilità per licenziamento (43,8% nel comune di Venezia rispetto al 23,8% a livello della NUTS-III – 2000-2006) che un aumento del 91,3% a livello di NUTS-III delle ore CIG (2000-2004). 92. Sotto il profilo demografico, le autorità italiane sottolineano che l'area è caratterizzata da un processo di spopolamento con una cifra negativa (- 2,6%) nel 2005, allorché a livello NUTS-II tale cifra è di 5,6%. 93. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per il Veneto di fatto soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti. Anche l'intensità di aiuto proposta del 10% è conforme agli Orientamenti. L'area "Liguria" – LIG1.H10.02 94. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 50 155 abitanti comprendente una zona ubicata nelle seguenti NUTS-III: ITC32 Savona e ITC33 – Genova. L'area proposta coincide con l'area ammissibile ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel periodo 2000-2006. La Regione Liguria ritiene necessario, ai fini della continuità delle proprie politiche di sostegno, riproporla integralmente, considerato anche che gli atti di programmazione negoziata nel Patto territoriale Genova e Valli del Genovesato e nel Patto territoriale Savona, entrambi del 2001, interessano integralmente la zona selezionata. 95. Le autorità italiane spiegano il declino della zona innanzi tutto sulla base dei dati relativi all'occupazione. Viene indicato che l'area è caratterizzata da una variazione negativa del numero di addetti nel settore industriale (tra -7% e -9% rispetto al - 6% a livello NUTS-II) nel periodo 1996-2000, nonché da un tasso di disoccupazione giovanile più elevato di quello a livello NUTS-II (30,7% contro 27,9% nel 2001) e da un tasso di disoccupazione femminile più elevato rispetto a quello della NUTS-II (55,8% contro il 52,6% nel 2001). Infine, il tasso di addetti nel settore industriale rispetto al totale degli addetti è sceso dal 22,4% nel 1996 al 19,6% nel 2001 e, allo stesso tempo, è aumentato il ricorso alla CIG nelle NUTS-III interessate rispetto alla NUTS-II (+ 24%; 2006). 20 Pagina 123 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 96. Di conseguenza le autorità italiane sostengono che, in termini di mercato del lavoro, la zona designata deve essere vista come una zona relativamente sottosviluppata nell'ambito delle regioni NUTS-III di Genova e Savona. 97. A tale proposito si può aggiungere che la zona è colpita da altri fenomeni demografici. Infatti, l'area registra uno spopolamento, con una diminuzione del - 6,5% della popolazione (2001-2004). In secondo luogo, l'area è caratterizzata da un indice di vecchiaia superiore a quello della NUTS-II (303,65 rispetto a 239,70 – anno 2001) in forte aumento (+54,1% nel periodo 1991-2001) nonché da una percentuale di diplomati e di laureati inferiore rispetto a quello della NUTS-II (25,6% contro 30,9% di diplomati e 4,3% contro 8% di laureati). 98. Pertanto, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per la Liguria di fatto soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti; inoltre l'intensità di aiuto proposta del 10% è conforme agli Orientamenti. L'area "Emilia Romagna" – EMR.H10.02 99. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 50 001 abitanti comprendente una zona ubicata nelle seguenti NUTS-III: ITD56 – Ferrara, ITD57 – Ravenna. 100. L'area proposta coincide per gran parte (62%) con l'area ammissibile ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel periodo 2000-2006. La Regione Emilia Romagna ritiene necessario riproporre l'area ai fini della continuità delle proprie politiche di supporto e tenuto conto di vari patti di programmazione negoziata che interessano integralmente l'area. 101. Le autorità italiane giustificano la selezione dell'area adducendo al fatto che la stessa presenta una crescita di sviluppo inferiore a quello della regione NUTSII sulla base dei dati relativi alla variazione del PIL pro capite per il periodo 1999-2004 rispetto ai livelli UE-15 e UE-25. 102. Le autorità italiane spiegano che l'area continua a registrare una minore competitività rispetto alla dinamica regionale. Inoltre, negli ultimi anni e in particolare a partire dal 2004, l'area è stata particolarmente colpita dalla crisi dei settori industriali maturi a causa della sua forte specializzazione nelle industrie chimica, tessile, meccanica e alimentare. La crisi di questi settori maturi in declino è dimostrata dal tasso più elevato di fallimenti di imprese nel 2006 rispetto al livello NUTS-II (7,45% rispetto al 6,5%) e dalla chiusura di grandi stabilimenti produttivi (ad esempio: Coopcostruttori, Akzo Nobel tra altre 18 imprese nel periodo 2004-2006). Di conseguenza, l'area registra una progressiva riduzione dell'occupazione e della produzione. 21 Pagina 124 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 103. In secondo luogo, all'interno dell'area proposta sono ubicate alcune delle più importanti industrie che sono sottoposte a considerevoli cambiamenti strutturali. Più dettagliatamente, le autorità italiane hanno spiegato che negli ultimi quattro anni le seguenti imprese hanno ridotto il loro livello di occupazione: Polimeri Europa del 36,6%, Borregard Italia del 42,8%, Cabot Italiana del 15,2% e Degussa Italia del 26,3%. 104. Concludendo, la zona designata incontra una serie di difficoltà legate ad un'eccessiva dipendenza da pochi settori in declino (in particolare i settori chimico ed alimentare) e dette difficoltà ostano allo sviluppo regionale della zona causandone peraltro un relativo spopolamento (-5,1% a Ferrara e -0,9% a Ravenna nel periodo 1991-2001). 105. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano debitamente dimostrato che la zona proposta per l'Emilia Romagna, di fatto soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti. Anche l'intensità di aiuto proposta del 10% è conforme agli Orientamenti. L'area "Abruzzo 1" – ABR1.H15.TE 106. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 58 893 abitanti comprendente un'area situata nella seguente NUTS-III: ITF12 - Teramo. L'area selezionata comprende 15 comuni appartenenti al distretto industriale "Vibrata-Tordino-Vomano13. 107. La zona proposta coincide per il 97% con quella ammissibile ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), nel periodo 2000-2006. La Regione Abruzzo ritiene necessario ricandidare l'area ai fini della continuità delle sue politiche di supporto. Inoltre, il Patto territoriale di Teramo (1999) e l'Accordo di programma quadro infrastrutture industriali interessano 14 dei 17 comuni dell'area proposta. 108. L'area potrebbe inoltre essere ammissibile sulla base del suo PIL pro capite, che è inferiore alla media UE-25 (95%). 109. L'area proposta corrisponde ad un distretto industriale che è fortemente caratterizzato dalla presenza di PMI attive nei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero, dei mobili e meccanico, ossia settori caratterizzati da un'intensità elevata di manodopera. 110. L'economia del distretto sta incontrando una grave crisi industriale e di conseguenza nella zona sono in corso considerevoli cambiamenti strutturali. La riduzione del livello di addetti in questi settori colpisce la zona: infatti il numero di addetti occupati in questi settori nel 1991 ammontava al 60% di detti settori al livello NUTS-III, percentuale che nel 2001 era scesa al 38,5%. 13 Delibera della Giunta regionale, in conformità ai parametri del D.M. dell’aprile 1993. 22 Pagina 125 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 111. Inoltre, le autorità italiane spiegano che l'area è stata gravemente colpita da un numero elevato di crisi aziendali (58 PMI nel 2006) e, di conseguenza, da un numero significativo di posti di lavoro coinvolti. La crisi ha colpito in particolare i settori più importanti della zona, ossia i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. Infatti, nel 2006, a livello di NUTS-III, 11 (su un totale di 11) aziende hanno fatto ricorso alla CIG, 299 (su un totale di 314) hanno fatto ricorso alla mobilità e 258 (su un totale di 304) alla proroga della mobilità. Globalmente, la perdita di addetti nel distretto industriale della provincia teramana è pari al 23% (anni 1995-2000). 112. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per l'Abruzzo di fatto soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti. Anche l'intensità di aiuto proposta del 15% è conforme agli Orientamenti. L'area "Lazio 2" – LAZ2.H10.RM 113. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 51 931 abitanti, comprendente un'area situata nella seguente NUTS-III: ITE43 - Roma. 114. L'area proposta coincide per il 91% con l'area ammissibile ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c), nel periodo 2000-2006. La Regione Lazio ritiene necessario riproporre l'area ai fini della continuità delle sue politiche di supporto. Inoltre, il Patto territoriale delle Colline Romane (2002) riguarda la totalità dell'area. 115. Le autorità italiane giustificano la candidatura dell'area principalmente sulla base dei dati relativi all'occupazione. Esse spiegano infatti che nella zona proposta il livello di occupazione, escluso il settore agricolo (2001), è inferiore a quello rilevato a livello regionale (35,7% rispetto al 50,1%). In secondo luogo, il valore aggiunto pro capite del SLL di Colleferro è pari a 11 916 euro rispetto a 24 286 euro della NUTS-II (2003) e il reddito imponibile pro capite dell'area era di 6 907 euro contro un dato regionale pari a 9 907 euro (-30,3% anno di riferimento 2000). Le autorità italiane inoltre hanno fornito dati indicanti che i corsisti in cerca di prima occupazione o i corsisti in cerca di nuova occupazione incontrano più difficoltà a trovare siffatti impieghi che a livello NUTS II. 116. Concludendo, le autorità italiane sostengono che la situazione dell'area in questione in termini di occupazione nonché la sua minore ricchezza in termini di valore aggiunto pro capite o di reddito imponibile rispetto al livello regionale, devono essere viste come riprova del fatto che si tratta di una zona relativamente sottosviluppata all'interno della regione NUTS-III di Roma. A ciò si può aggiungere che il livello di istruzione della popolazione dell'area suddetta è senz'altro inferiore a quello rilevato a livello regionale: infatti, nel 2001 la popolazione dell'area in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore era pari al 31,4% contro il 39,4% regionale. 23 Pagina 126 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 117. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per Lazio 2, di fatto soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti. Anche l'intensità di aiuto proposta del 10% è conforme agli Orientamenti. L'area "Lazio 3" – LAZ3.H15.LT 118. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 58 671 abitanti comprendente un'area situata nella seguente NUTS-III: ITE44 - Latina, poiché tale area è sottoposta a considerevoli cambiamenti strutturali. L'area proposta coincide per il 94% con quella ammissibile ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel periodo 2000-2006; il Lazio ritiene necessario ricandidare l'area, ai fini della continuità delle sue politiche di supporto. Inoltre, il Patto territoriale di Area Nord Pontina (2001) interessa la zona selezionata. 119. Le autorità italiane spiegano il declino dell'area innanzi tutto sulla base dei dati relativi all'occupazione. Infatti, viene indicato che l'area ha un tasso di occupazione nei settori industriali inferiore a quello del livello NUTS-II (45,2 contro 50,1 nel 2001). Le autorità italiane inoltre hanno fornito dati indicanti che i corsisti in cerca di prima occupazione o di nuova occupazione incontrano maggiori difficoltà a trovare siffatti impieghi che al livello NUTS II. 120. A tale aspetto si può aggiungere che il valore aggiunto pro capite dell'area è pari a 19 295 euro contro un valore regionale di 24 286 (2003) e che il reddito imponibile pro capite dell'area nel 2000 era di 6 979 euro contro un dato regionale pari a 9 907 euro. 121. Nell'area vi è anche un certo numero di imprese in crisi ed il numero degli addetti delle imprese in crisi è superiore a quello della NUTS-II (5,8% rispetto al 3,6% – 2005-2006). 122. In termini demografici, le autorità italiane aggiungono che nel 2001 la popolazione dell'area in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore era del 29,5% contro il 39,4% a livello NUTS-II. 123. Considerato quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano debitamente dimostrato che l'area proposta per Lazio 3, di fatto soddisfa le condizioni di cui al punto 30.h) degli Orientamenti; anche l'intensità di aiuto proposta del 15% è conforme con il punto 47 degli Orientamenti, in quanto il tasso di disoccupazione è superiore a quello registrato a livello comunitario. L'area "Lazio 5" – LAZ5.H10.FR 124. Le autorità italiane hanno notificato una zona contigua di 50 238 abitanti comprendente un'area situata nella NUTS-III ITE45: Frosinone. L'area proposta coincide per l'82% con quella ammissibile ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) nel periodo 2000-2006; la Regione Lazio ritiene necessario riproporre l'area ai fini della continuità delle sue politiche di 24 Pagina 127 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione supporto. Inoltre, il Patto territoriale di Frosinone (1999) riguarda 5 dei 7 comuni interessati. 125. L'area NUTS-III figura tra quelle che potrebbero essere ammissibili in quanto registra un PIL pro capite inferiore alla media UE-25 (93%) ed un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale (135%). Le autorità italiane propongono quest'area, affermando che la stessa è sottoposta a considerevoli cambiamenti strutturali. 126. Le autorità italiane spiegano il declino dell'area innanzi tutto sulla base dei dati relativi all'occupazione. Viene indicato che l'area ha un tasso di occupazione nel settore industriale inferiore a quello del livello NUTS-II; infatti il tasso di disoccupazione nell'intera NUTS III è pari al 139,6%; inoltre, le autorità italiane hanno fornito dati indicanti che i corsisti in cerca di prima occupazione o in cerca di nuova occupazione incontrano maggiori difficoltà a trovare siffatti impieghi che al livello NUTS II. In secondo luogo, a livello di NUTS-III, l'incidenza dei cassaintegrati sugli occupati è pari al 3,1% rispetto allo 0,5% a livello NUTS-II (2005-2006). 127. A ciò si può aggiungere che il reddito imponibile pro capite nel 2000 nell'area in questione era di 7 706 euro, contro un dato regionale pari a 9 907 euro. 128. Nell'area selezionata si registra un certo numero di imprese in crisi ed il numero di addetti in seno ad imprese in crisi è superiore a quello rilevato al livello NUTS-II (6,2% rispetto al 3,6% – 2005-2006). 129. Infine, per quanto concerne i dati demografici, nel 2001 la popolazione dell'area in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore era del 33,1% contro il 39,4% della NUTS-II. 130. La Commissione sulla base degli argomenti dettagliati forniti dalle autorità italiane, testé riassunti, ritiene possibile considerare che la regione è effettivamente sottoposta a considerevoli cambiamenti strutturali, ai sensi del punto 30.h) degli Orientamenti. Anche l'intensità di aiuto proposta del 15% è conforme agli Orientamenti. 3.4.7 Regioni designate a norma del punto 31 degli Orientamenti per beneficiare di supplementi di aiuto unicamente per le PMI 131. Conformemente al punto 31 degli Orientamenti e per consentire agli Stati membri maggiore flessibilità per far fronte a disparità regionali molto localizzate, al di sotto del livello NUTS-III, gli Stati membri possono anche individuare aree più piccole che non soddisfano le condizioni di cui sopra, purché abbiano una popolazione minima di 20 000 abitanti. La Commissione approverà in queste aree aiuti a finalità regionale unicamente a favore delle PMI e verrà inoltre applicata la maggiorazione per le PMI. Spetterà agli Stati membri dimostrare che le aree proposte hanno proporzionalmente un bisogno maggiore di sviluppo economico rispetto ad altre aree di tale regione, utilizzando indicatori economici riconosciuti come il PIL pro capite, il livello di occupazione o di disoccupazione, indicatori relativi alla produttività locale o alle qualificazioni professionali. 25 Pagina 128 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 132. Le autorità italiane hanno notificato sei aree e hanno fornito spiegazioni dettagliate adducendo vari argomenti per dimostrare che tali aree soddisfano i requisiti di cui al punto 31 degli Orientamenti, argomenti che sono riassunti nella seguente sezione. 133. Nel Lazio è proposta la seguente area con un'intensità di aiuto del 15%, in linea con gli Orientamenti: • “Lazio 6”(Viterbo) – LAZ6.Y15.VT. L'area è situata nella regione NUTS-III: ITE41 – Viterbo. 134. Gli indicatori socioeconomici utilizzati dalle autorità italiane per dimostrare il fabbisogno economico dell'area in questione nell'ambito della regione interessata sono i seguenti: il tasso di disoccupazione dell'area è pari al 115,6% del livello nazionale e il livello dell'occupazione extragricola è inferiore a quello del livello NUTS-II (42,2% contro il 50,1%). In secondo luogo, l'area è caratterizzata da un livello di istruzione inferiore rispetto a quello del livello NUTS-II. 135. In Toscana, sono proposte le due aree seguenti con un'intensità di aiuto del 10%, in linea con gli Orientamenti: • Area “Toscana 1” – TOS1.Y10.PO. L'area è situata nella regione NUTSIII: ITE15 - Prato. • Area “Toscana 2” – TOS2.Y10.PI. L'area è situata nella regione NUTSIII ITE17 - Pisa. 136. Queste due aree sono situate all'interno della regione NUTS-II Toscana e sono caratterizzate da una predominante presenza di settori in crisi: i settori tessile, della concia e della lavorazione del cuoio. Le autorità italiane hanno fornito dati indicanti che la percentuale di addetti nei settori in crisi è superiore in queste aree a quella rilevata a livello NUTS-II. Inoltre, entrambe le aree sono caratterizzate da una forte pressione migratoria; infatti a Prato, (Toscana 1) è pari al 4,8% e, a Santacroce, (Toscana 2) è pari al 3,7% rispetto al 3,1% a livello NUTS-II. Infine, entrambe le aree registrano una densità di addetti nei settori in crisi superiore a quella rilevata a livello NUTS-II; infatti a Prato la percentuale è pari al 29,6% e a Santacroce corrisponde al 41,6%, mentre a livello NUTS-II equivale al 9,7%. 137. Le seguenti aree sono proposte con un'intensità di aiuto del 10%, in linea con gli Orientamenti: • Area “Area “Umbria”- UMB1.Y10.02. È situata nelle seguenti regioni NUTS-III: ITE21: Perugia, ITE22: Terni. • Area “Marche”- MAR1.Y10.AP. È situata nella regione NUTS-III ITE34 - Ascoli Piceno. • Area “Lazio 7”- LAZ7.Y10.RM. È situata nella regione NUTS-III ITE43 - Roma. 26 Pagina 129 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 138. Queste tre aree sono situate nell'Italia centrale. Le autorità italiane hanno fornito dati indicanti che il tasso di disoccupazione è superiore nelle aree selezionate rispetto a quello rilevato a livello NUTS-II e che la chiusura di grandi imprese incide sull'economia di queste aree. Le aree in questione si trovano quindi in una situazione di crisi industriale con conseguente riduzione del numero di unità locali. Inoltre, nelle aree suddette i giovani in cerca di prima occupazione incontrano notevoli difficoltà a trovare lavoro. 139. La Commissione ritiene che le aree proposte rispettino le condizioni di cui al punto 31 degli Orientamenti e quindi autorizza l'aiuto regionale nell'ambito di dette aree a favore di PMI, nonché le maggiorazioni per le PMI. Tuttavia, a causa della potenziale distorsione della concorrenza derivante dagli effetti di ricaduta nelle regioni circostanti più prospere, la Commissione non approverà aiuti agli investimenti di grandi imprese in queste aree o aiuti agli investimenti con spese ammissibili superiori a 25 milioni di euro. 3.4.8 Regioni selezionate per la soppressione graduale degli aiuti alle esistenti regioni ex dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) 140. Conformemente al punto 95 degli Orientamenti, onde facilitare la transizione di regioni che perderanno l'ammissibilità ad aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti, gli Stati membri possono, in via eccezionale, individuare ulteriori regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) fino al 1º gennaio 2009. 141. Le 38 aree proposte rientrano nelle regioni NUTS-II di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise che erano ammissibili ad aiuti regionali a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE al 31 dicembre 2006. 142. Conformemente all'allegato V degli Orientamenti, la copertura aggiuntiva transitoria 2007-2008 ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE è pari al 5,6% della popolazione totale. Di conseguenza, la copertura di popolazione proposta di 3 270 242 abitanti è accettabile in quanto inferiore al plafond di 3 273 892 abitanti. 143. Conformemente al punto 95 degli Orientamenti, l'intensità di aiuto proposta per la soppressione graduale degli aiuti alle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) non deve superare un'intensità di aiuto del 10%. 144. Di conseguenza, l'intensità massima di aiuto proposta del 10% per la soppressione graduale degli aiuti alle regioni ex articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE dal 1º gennaio 2007 fino al 1º gennaio 2009 è conforme al punto 95 degli Orientamenti. 3.5. Disposizioni generali della carta 145. Conformemente al punto 49 degli Orientamenti, ad eccezione degli aiuti concessi nel settore dei trasporti, tutti i succitati massimali di aiuto possono essere maggiorati del 10% ESL per gli aiuti concessi alle medie imprese e 27 Pagina 130 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione del 20% ESL per gli aiuti concessi alle piccole imprese. Tuttavia, a norma al punto 67 degli Orientamenti, non sono autorizzate maggiorazioni a favore delle PMI per progetti d'investimento con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro. 146. Secondo l'analisi di cui sopra, i massimali di aiuto per gli aiuti di Stato a finalità regionale notificati dall'Italia per il periodo 2007-2013 sono in linea con le intensità massime d'aiuto autorizzate in base agli Orientamenti. 147. La Commissione fa presente che, ai sensi del punto 8 degli Orientamenti, dette intensità massime di aiuto si applicano alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ma solo nella misura prevista dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo14 o da altri orientamenti che li sostituiscano. 148. La Commissione prende atto dei seguenti impegni assunti dalle autorità italiane nella notifica: (a) le autorità italiane hanno confermato che soltanto le regioni indicate nella carta degli aiuti di Stato a finalità regionale pubblicata dalla Commissione conformemente alla presente notifica saranno ammissibili ad aiuti a finalità regionale conformemente agli Orientamenti o a ogni altro regolamento di esenzione per categoria rilevante per gli aiuti a finalità regionale. (b) Le autorità italiane hanno confermato che soltanto le piccole imprese che svolgono attività economica nelle regioni indicate nella carta degli aiuti di Stato a finalità regionale pubblicata dalla Commissione conformemente alla presente notifica saranno ammissibili agli aiuti del tipo previsto alla sezione 6 (punti 84-91) degli Orientamenti. (c) Le autorità italiane hanno confermato che tutti i progetti di concessione di aiuti a finalità regionale saranno comunicati alla Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, a titolo o di regimi di aiuti o di notifiche individuali, a meno che non si applichi un regolamento di esenzione per categoria. (d) Le autorità italiane hanno confermato che tutti gli aiuti agli investimenti a finalità regionale rispetteranno i massimali relativi alle regioni interessate di cui alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale pubblicata dalla Commissione conformemente alla presente notifica. (e) Le autorità italiane hanno confermato che per i grandi progetti d’investimento i massimali relativi alle regioni interessate di cui alla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale pubblicata dalla Commissione conformemente alla presente notifica verranno corretti secondo la formula di cui al punto 67 degli Orientamenti. 14 GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2. Corrigendum GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17. 28 Pagina 131 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione (f) Le autorità italiane hanno confermato che tutti i grandi progetti di investimento, per i quali l'importo dell'aiuto proposto è superiore all'importo massimo consentito che può ricevere un investimento con spese ammissibili pari a 100 milioni di euro ai sensi della tabella di cui al punto 67 degli Orientamenti, saranno notificati individualmente alla Commissione. 4. DECISIONE La Commissione ha pertanto deciso: – di considerare la carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, quale figura nell'allegato, compatibile con il trattato CE in quanto soddisfa le condizioni stabilite negli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013. Tale carta è valida dal 1º gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013; – di riesaminare nel 2010 la posizione della regione a effetto statistico ITF9 – Basilicata, conformemente alle condizioni indicate al punto 20 degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2007-2013; – di pubblicare la carta quale figura nell'allegato alla presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede sarà pubblicato sul sito Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm Eventuali richieste concernenti la presente lettera devono pervenire per lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della Concorrenza Direzione Aiuti di Stato I Protocollo Aiuti di Stato B - 1049 Bruxelles Fax: 0032.2.296 12 42 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione, Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione 29 Pagina 132 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ALLEGATO alla decisione sul caso N 324/07 Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (GU CE C 54, 4.3.2006, p. 13) N 324/2007 – Italia – Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale (Approvata dalla Commissione il 28.XI.2007) NUTS II - III Massimale per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti15 (applicabile alle grandi imprese) Denominazione 1. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 1.1.200731.12.2010 1.1.201131.12.2013 ITF6 CALABRIA 40 % 30 % ITF3 CAMPANIA 30 % 30 % ITF4 PUGLIA 30 % 30 % ITG1 SICILIA 30 % 30 % 2. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE fino al 31.12.201016 (Regioni ad effetto statistico) ITF5 BASILICATA 1.1.200731.12.2010 1.1.201131.12.2013 30 % 20 % 3. Regioni ammissibili agli aiuti a favore delle regioni a sviluppo economico a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE [Comuni (Sezioni di censimento)]17 ITG2 SARDEGNA: (tutti i comuni integralmente, ma 1.1.200731.12.2010 1.1.201131.12.2013 25 % 15 % 15 Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 20072013. 16 Questa regione sarà ammissibile agli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) con massimale per il periodo 1.1.2011-31.12.2013 del 30% se la revisione, da effettuarsi nel 2010, dovesse dimostrare che il PIL pro-capite della regione interessata é sceso sotto il 75% della media UE-25. Nel testo che segue, ovunque è riportato il trattino di congiunzione fra sezioni di censimento si intendono ammesse tutte le sezioni di censimento comprese nell’intervallo (ad esempio 3-5 significa: 3, 4 e 5). 17 30 Pagina 133 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione nei comuni qui riportati, solo le sezioni di censimento sottoelencate) ARBUS (15, 17-19, 21, 22, 24-28, 31-95); ASSEMINI (1, 35, 68, 136, 155, 230, 237, 239, 241-243, 258, 259, 266, 270, 272-301, 8888888); CAGLIARI (71, 90, 92, 103-105, 122, 130-138, 227, 229, 231-247, 265-267, 472, 480, 487-489, 500, 506, 511, 512, 516-520, 804-808, 811-814, 816, 817, 835, 875, 878, 892-912, 945-949, 969-973, 993, 994, 1021-1025, 1029, 1044, 1565, 1568, 1569, 1582, 1597, 1598, 1601, 1604-1609, 1611-1614, 1616, 1617); CAPOTERRA (11, 24, 27-29, 31-34, 36-40, 42, 43); CARBONIA (31, 55, 143, 149, 150, 159, 160, 162, 164, 180-198, 200-242, 245-262, 264-274); CARLOFORTE (1, 7, 18, 20-22, 28-45); ELMAS (6, 9, 12, 13, 16, 25-27, 29-31, 33, 34, 36, 37, 39-46); GONNOSFANADIGA (1-11, 15-18, 21-24, 26-34, 36, 39-41, 8888888); GUSPINI (14, 16, 17, 19-33, 35-57); MARACALAGONIS (7-10, 12-15, 17, 18, 20-26, 28-41); MONSERRATO (1331, 1332, 1336, 1337, 1346, 1353, 1380, 1542-1546, 1556, 1558, 1559); QUARTU S. ELENA (28, 46, 47, 68, 70, 119, 120, 128, 151-155, 159-162, 168, 174, 175, 180); QUARTUCCIU (32, 37-39, 41, 45, 47, 48, 50, 51); S. ANTIOCO (4, 5, 7, 8, 13, 25-31, 34, 36, 46-64, 66-70, 83-85); S. GIOVANNI SUERGIU (2, 12, 13, 2024, 26, 27, 39-43, 48-54); SELARGIUS (20, 33, 37-41); SETTIMO S. PIETRO (8); SINNAI (17-29); VILLACIDRO (19, 22, 26-28, 30-43, 45-65); NUORO (49, 58, 63, 104, 105, 109, 280, 283, 311, 314, 319, 320, 323, 340, 376, 393-444); ORISTANO (82, 114, 150, 159, 175, 182, 235-240, 251-253, 255257, 260, 262, 306-320, 322-328, 334-338, 340-342, 344-358, 362-375, 378-380); SANTA GIUSTA (5, 8, 12-26, 28); ALGHERO (1, 4, 13, 50, 60-66, 72, 74, 124, 134-139, 165, 171, 176-178, 194, 198, 231, 247-250, 332, 343, 354, 356, 362, 363, 365, 368, 369, 371, 372, 384, 386, 389, 391, 397, 399-401, 403, 406-415, 418-420, 422, 425, 427-431, 441, 442, 444-487, 8888888); ARZACHENA (18-20, 23-35, 3743, 48-50, 52-67, 69-97, 99-107, 110-119); LA MADDALENA (1, 2, 11, 15, 24-28, 30, 31, 35, 37-42, 62-67, 90, 92, 97, 100, 102-112, 114-116, 119-122, 126-176, 8888888); OLBIA (1, 25, 27-29, 52, 130, 148, 267, 270, 271, 275, 277-279, 281, 282, 470, 471, 478, 479, 481, 482, 587, 593-596, 690, 768, 769, 774, 779, 781-790, 793, 794, 801-803, 812-819, 821, 825-828, 830-835, 849, 851-864, 871, 872, 874, 880, 881, 884-890, 892-899, 901-903, 907, 908, 910-912, 914-1042, 1045-1052); OSSI (13-17, 19); PORTOTORRES (1, 24-26, 29, 37-75); SASSARI (196, 198, 199, 202-208, 606, 607, 620-623, 658, 663, 681, 683, 692-694, 696-701, 703-708, 711-713, 715, 717-719, 733, 735, 756, 758-761, 782-792, 821, 822, 824-828, 830, 835, 836, 839, 841-847, 850-853, 855-858, 861, 862, 870, 871, 873-876, 879, 880, 884-890, 892, 893, 895, 896, 898, 899, 901-908, 910-920, 922, 924, 926, 927, 930-935, 937-988); SENNORI (13-20); SORSO (22-24, 42-45, 51, 56-63, 67). 4. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 ad un massimale d'aiuto del 15% [Comuni (Sezioni di censimento)] FVG1.G15.UD ITD42 UDINE AMARO; AMPEZZO; ARTA TERME; BUIA (7-10, 13, 14, 18-20, 25, 26, 28, 29, 31, 32); CAVAZZO CARNICO; CERCIVENTO; CHIUSAFORTE; FORNI AVOLTRI; FORNI DI SOPRA; MAJANO; MOGGIO UDINESE; OSOPPO; OVARO; PALUZZA; PONTEBBA; RAVASCLETTO; SAURIS; SUTRIO; TARVISIO; TOLMEZZO (3, 4, 9, 12, 34-36, 39, 41, 44); TRASAGHIS; VENZONE; VILLA SANTINA; ZUGLIO. FVG2.G15.02 ITD42 UDINE CHIOPRIS-VISCONE; CIVIDALE DEL FRIULI (9, 10, 17, 18, 28, 29, 39, 46, 52, 57, 58, 63, 69, 83, 91); CORNO DI ROSAZZO; MANZANO; MOIMACCO; PREPOTTO; SAN GIOVANNI AL NATISONE; SAN PIETRO AL NATISONE. ITD43 GORIZIA MEDEA; ROMANS D'ISONZO; VILLESSE. FVG3.G15.03 ITD42 UDINE CERVIGNANO DEL FRIULI (Area ricompresa nel Consorzio di Sviluppo dell'area dell'Aussa Corno); LIGNANO SABBIADORO; MARANO LAGUNARE; SAN GIORGIO DI NOGARO; TORVISCOSA. ITD43 GORIZIA 31 Pagina 134 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione DOBERDO' DEL LAGO; GORIZIA (Circoscrizioni di Piedimonte, S. Andrea, S. Rocco, S. Anna); GRADO (l’intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, esclusa la frazione di Fossalon); MONFALCONE (l’intero territorio comunale e corrispondente parte del demanio marittimo, escluso il comune catastale di S.Polo); RONCHI DEI LEGIONARI; SAGRADO; SAVOGNA D'ISONZO; STARANZANO. ITD44 TRIESTE DUINO-AURISINA (Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo,); MONRUPINO (Area ricompresa nell'Autoporto di Fernetti); MUGGIA; SAN DORLIGO DELLA VALLE (Area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT"); SGONICO; TRIESTE (Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola-Chiarbola-Valmaura-Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste – per la parte eccedente a quella dell’area portuale di Trieste ). LAZ3.H15.LT ITE44 LATINA APRILIA (136-138, 141, 148, 172-174, 176, 177, 190-194, 202, 203, 205, 207, 209-211, 213-225, 227, 228, 254-262, 264, 283, 284, 302-304, 309, 311, 313, 316-322, 348-350, 358, 364, 371, 373, 375-378, 380, 381, 384, 388, 392, 399, 405); CISTERNA DI LATINA (43-45, 52, 78, 79, 82, 86, 87, 92, 104, 105, 107, 116, 117, 119-124, 129, 131-133, 135-148, 152-154, 164, 165, 167-170, 172, 173); LATINA (139, 156, 352, 353, 355-358, 360-363, 365, 366, 368, 371-376, 388-390, 395-398, 402-417, 421, 426, 427, 431-433, 442-444, 513, 515, 516, 524-528, 532, 533, 545-547, 612, 627, 629-631, 633, 637, 646654, 730, 738, 741-743, 746-748, 750-754, 759, 770, 772, 773, 789, 800, 801, 808, 811-820, 822, 824826, 828-830, 832-836, 841, 866, 867, 921, 925, 932, 940, 943, 946, 947, 949-951, 969, 971, 975, 980983, 1014, 1090, 1091, 1093, 1110, 1111, 1115, 1116, 1120, 1131, 1135, 1139, 1182, 1186-1188, 1194); PONTINIA (15, 20-22, 24-33, 40, 41, 48-50, 54, 55, 58-62, 64, 66-68, 70, 72); SERMONETA; SEZZE (19-21, 35, 38, 73-78, 106, 109-114, 137-143, 146, 149, 154-158, 160-164, 166-170). LAZ4.G15.02 ITE44 LATINA CASTELFORTE; FORMIA (1-11, 21-30, 33-54, 56, 69-71, 75-79, 83-87, 90-93, 95-98, 116-118, 120131, 138-140, 143, 146-150, 152-157, 162, 164, 167, 173, 174, 178-182, 190-194, 204-249, 252-254, 256, 297, 313, 319, 332, 334, 336, 337, 342-344, 349, 353, 354, 366, 368, 370, 372, 376, 379, 382, 384); GAETA (1-3, 5-9, 12-14, 19-21, 23-27, 31, 32, 36, 40, 46, 47, 52, 53, 56-60, 63, 64, 69, 70, 73-82, 84); MINTURNO; PONZA; SANTI COSMA E DAMIANO; SPIGNO SATURNIA; VENTOTENE. ITE45 FROSINONE AQUINO (1, 4, 19, 24, 25, 26, 30); CASSINO (99, 102, 154, 161, 165, 167, 168, 170, 171, 185-189, 197, 199, 200, 204, 207, 208, 221, 223, 224, 226, 228-230, 233, 234, 238, 242-250, 254, 279, 353, 354, 403, 407, 409-411, 413-415, 417, 418, 431, 432, 434-460, 462-468, 470, 471, 474, 478, 482-484, 490, 494, 498, 500, 501, 509, 511, 512, 514-524, 526-532, 535, 537, 539, 540, 542-546, 548, 549, 551-554, 587-598, 602-605, 607, 608, 610-615, 620-623, 626-638, 642, 645, 651, 653-668, 671, 673-675, 678, 681-683, 690-703, 720, 723-726, 728-731, 737-739, 750-752, 754-759, 761-763, 766-770, 773, 775, 777-779); CASTROCIELO (17, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 45, 46, 51); COLFELICE (9, 14-16, 18-22, 24, 25); CORENO AUSONIO; PIEDIMONTE SAN GERMANO; PIGNATARO INTERAMNA; ROCCASECCA (6, 15, 18-20, 65, 98, 100); SAN GIORGIO A LIRI (1, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 24-32, 34); VALLEMAIO; VILLA SANTA LUCIA. LAZ5.H15.FR ITE45 FROSINONE ANAGNI (12, 13, 30, 31, 33, 38-43, 48-51, 54, 55, 57-59, 64-66, 68-70, 72, 74-82, 86-90, 92, 94, 96104, 106-112, 114-120, 122-124, 126-134, 137-174, 192, 196, 200, 201, 204, 205, 207, 209, 211-215, 217, 218, 221, 224-241, 243); CECCANO (82, 83, 88, 89, 91-101, 105, 106, 108-123, 160-183, 185, 188-191, 219-226, 232, 234, 235, 298); FERENTINO (21, 22, 25-27, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 65, 67, 70, 86-95, 98, 102-105, 108, 109, 113, 114, 116-118, 120, 122, 123, 125, 129, 140, 143-149, 152154, 156, 158, 160-163); FIUGGI; FROSINONE (26, 47-61, 94-109, 112, 174-184, 195-199, 208, 210, 212, 217, 258, 272-279, 282, 303, 305-309, 320, 321, 325-329, 332, 333, 337-339, 344, 345, 347); PATRICA (8, 9, 14, 20, 22, 24, 33, 34, 39, 40); SUPINO (8, 17, 20). LABR.C15.04 32 Pagina 135 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ITE42 RIETI ACCUMOLI; AMATRICE; ANTRODOCO; BORBONA; BORGO VELINO; BORGOROSE; CANTALICE; CASTEL SANT'ANGELO; CITTADUCALE; CITTAREALE; COLLALTO SABINO; COLLEGIOVE; FIAMIGNANO; LEONESSA; MICIGLIANO; NESPOLO; PESCOROCCHIANO; PETRELLA SALTO; POSTA; RIETI (154, 202, 211, 212, 217-243, 247, 248, 250-266, 282-284, 291, 293, 295-297, 299, 301-305, 327, 328, 334, 349, 361-367, 369, 373, 375, 402-404, 406-415, 418, 420426, 428, 429, 435, 436, 439-443, 450, 454, 458, 460, 465, 480, 482, 483, 487, 492, 493, 503, 506, 515); TURANIA. ITF11 L'AQUILA AIELLI; AVEZZANO (252, 256, 269, 270, 282, 304-307, 335, 339, 342, 344, 345, 353-355, 361-364, 379, 380, 390, 391, 393-397, 400-404, 412, 413, 425, 427, 465, 468, 470, 472, 474, 486, 488-494, 497, 499, 500, 503-506, 508, 510-512, 514-516, 518-522, 524-526); BARETE; BARISCIANO; CAGNANO AMITERNO; CANISTRO; CARSOLI; CELANO (16-20, 23, 25-33); CIVITA D'ANTINO; CIVITELLA ROVETO; COCULLO (6); COLLELONGO; CORFINIO; FAGNANO ALTO (1-5, 7, 10, 15, 17-20); FONTECCHIO; FOSSA; GIOIA DEI MARSI; GORIANO SICOLI; L'AQUILA (103, 216, 367, 369, 370, 372, 373, 375, 378, 382-384, 505, 514, 567-583, 587, 607-618, 624-630, 682, 691, 697, 700, 708-710, 712, 713, 715, 719, 722, 732-734, 751, 764-766, 768-771, 773-777, 779, 784, 798, 804, 808, 836, 845, 846, 851-853); LECCE NEI MARSI (3, 10, 17); LUCO DEI MARSI (1-7, 12-14,17,18, 22); LUCOLI; MAGLIANO DE' MARSI; MASSA D'ALBE; MORINO; OCRE; ORICOLA; ORTONA DEI MARSI; ORTUCCHIO; PERETO; PESCINA (1-3, 5-7, 16, 18, 20, 23-27); PIZZOLI (1, 2, 5, 6, 9, 13, 15-17, 19-21, 24, 25); POGGIO PICENZE; PRATOLA PELIGNA; PREZZA; RAIANO; SAN BENEDETTO DEI MARSI (1-4, 7, 10-12); SAN DEMETRIO NE' VESTINI; SAN VINCENZO VALLE ROVETO (2-4, 12, 26, 28, 29); SANTE MARIE; SANT'EUSANIO FORCONESE; SCOPPITO (3, 4, 8-19, 30-34, 36-38, 40, 42-50); SCURCOLA MARSICANA; SULMONA (22, 26-28, 43, 44, 93, 94, 103, 104, 106-108, 111, 142-146, 150, 152, 154-157, 161-165); TORNIMPARTE; TRASACCO (1, 2, 4-8, 10, 14-16, 18-21); VITTORITO; TAGLIACOZZO (12, 14-22, 24, 56, 59-62, 64-66, 68, 69, 76, 81, 82). ITF13 PESCARA ALANNO (10, 34); BOLOGNANO (2, 4, 5, 13, 14); BUSSI SUL TIRINO; CAPPELLE SUL TAVO (8); CASTIGLIONE A CASAURIA (2, 6, 12); CEPAGATTI (14, 23, 24); CITTA'SANT'ANGELO (50, 67); COLLECORVINO (2-4, 13, 15-18, 20, 28, 30, 36, 38, 39, 42); LORETO APRUTINO (28, 33, 34, 39); MANOPPELLO (7, 10, 18); MOSCUFO (5-7, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 30, 32, 34, 35); PENNE (11, 12, 26, 34, 55); PESCARA (461-463); PIANELLA (6, 9, 11, 13); POPOLI; ROSCIANO; SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (3-5, 15, 16); SCAFA; SPOLTORE (86, 87, 110); TOCCO DA CASAURIA; TORRE DE' PASSERI (3, 5); TURRIVALIGNANI. ITF14 CHIETI ARIELLI; ATESSA (12, 16-28, 30-44, 58, 61, 62, 64-68, 71, 73, 74, 80, 83-89, 91-93); CANOSA SANNITA (1-3, 5, 6); CASACANDITELLA; CASALBORDINO (25, 27); CASALINCONTRADA; CASTEL FRENTANO (10, 11, 13-15, 17-19, 25, 27-29); CHIETI (284, 289-344, 443, 556-576, 600, 619, 621, 653, 654, 656, 675-678); CRECCHIO (1, 2, 5, 9-11, 13-15, 17, 20, 23, 25, 27-29, 31, 37, 39, 40); CUPELLO; DOGLIOLA; FARA SAN MARTINO; FILETTO; FRESAGRANDINARIA; GISSI (24, 25, 28, 30, 31, 36, 41-49); GUARDIAGRELE (22, 23, 30-32, 36-39, 41, 47, 56, 60, 61, 63, 65, 67); LANCIANO (54, 127-129, 131, 134-136, 139-141, 143, 145, 147, 148, 151, 213, 221, 223-228); LENTELLA; MONTEODORISIO; MOZZAGROGNA; ORSOGNA; ORTONA (269, 270, 277-280, 282-299, 348, 350, 351, 388, 392, 393, 404-408, 418-420, 422); PAGLIETA; PALOMBARO (15, 1921); PENNAPIEDIMONTE (3-7, 12, 17, 18); POGGIOFIORITO; PRETORO (1-4, 7, 12, 18); RAPINO; ROCCAMONTEPIANO; SAN GIOVANNI TEATINO (13-15, 21-23); SAN MARTINO SULLA MARRUCINA; SAN SALVO (20-30, 39-43); SCERNI (6, 7, 15, 20, 23, 25, 26); VACRI; VASTO (122, 131, 136, 137, 170-173, 183, 184, 194-196, 198, 204-209, 219); VILLAMAGNA. ABR1.H15.TE ITF12 TERAMO ANCARANO; SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA; COLONNELLA (3, 5, 21, 25); CONTROGUERRA (3, 10-12, 15, 16, 18); CORROPOLI (7-13, 16-19, 21, 22, 25-28, 30, 31, 33-36, 39-41); NERETO (1-7, 9, 10); SANT'OMERO; TORTORETO (29); BELLANTE (1, 2, 12-15, 17, 27, 30, 37-43, 50, 52-55, 59, 64); MOSCIANO SANT'ANGELO (1-15, 23, 25, 27, 41, 50, 54-57, 59, 61, 62, 68, 70, 74, 76-79, 86, 87, 93, 94, 96-99, 101-105, 108); CASTELLALTO (1, 4, 6-12, 16-18, 21, 24, 27-29, 34, 35, 40, 50); GIULIANOVA (20, 21, 28, 43, 49); MORRO D'ORO (1-11, 13-19, 22, 25, 26, 28, 31-34); 33 Pagina 136 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione NOTARESCO (1-6, 12-25, 29-32, 34-36, 38-40); ATRI (51, 53); PINETO (33, 40); ROSETO DEGLI ABRUZZI (16, 17, 19-21, 23, 27, 62, 63, 65, 71, 73-75). ABR3.E15.AQ ITF11 L'AQUILA CASTEL DI SANGRO. MOL1.G15.02 ITF21 ISERNIA ACQUAVIVA D'ISERNIA; AGNONE (7, 17-19, 21-27, 29-37, 39, 40, 42-51); BAGNOLI DEL TRIGNO (1-4, 6, 12); BELMONTE DEL SANNIO; CANTALUPO NEL SANNIO; CAPRACOTTA; CAROVILLI; CARPINONE; CASTEL DEL GIUDICE; CASTEL SAN VINCENZO; CASTELPETROSO; CASTELPIZZUTO; CASTELVERRINO; CERRO AL VOLTURNO (2, 3, 5, 7, 8, 19, 22); CHIAUCI; CIVITANOVA DEL SANNIO; COLLI A VOLTURNO; CONCA CASALE; FILIGNANO; FORLI' DEL SANNIO; FORNELLI (14-16, 18-20, 22, 24, 25); FROSOLONE (1, 2, 5, 7, 11, 12, 14, 17-22, 24, 25, 28, 29, 31, 34-37); ISERNIA (1-3, 5, 41, 46, 47, 51, 52, 57, 59, 66-68, 72-74, 81, 90, 91, 103, 110, 113-115, 117, 119, 121, 153, 155, 156, 158, 161-165, 169, 171, 172, 174, 175, 192, 193, 196-198, 202, 203, 213, 218-220, 222-230, 232-236); LONGANO; MACCHIA D'ISERNIA; MACCHIAGODENA; MIRANDA; MONTAQUILA; MONTENERO VAL COCCHIARA (1, 2, 6, 7); MONTERODUNI; PESCHE; PESCOLANCIANO; PESCOPENNATARO; PETTORANELLO DEL MOLISE; PIETRABBONDANTE; PIZZONE; POGGIO SANNITA; POZZILLI; RIONERO SANNITICO; ROCCAMANDOLFI; ROCCASICURA; ROCCHETTA A VOLTURNO; SAN PIETRO AVELLANA; SANTA MARIA DEL MOLISE; SANT'AGAPITO; SANT'ANGELO DEL PESCO; SANT'ELENA SANNITA; SCAPOLI; SESSANO DEL MOLISE; SESTO CAMPANO (2, 3, 6-8, 1014, 16, 18-22); VASTOGIRARDI; VENAFRO (12, 15-17, 20-26, 28-33, 8888888). ITF22 CAMPOBASSO ACQUAVIVA COLLECROCE; BARANELLO (18-27, 34-37, 39, 42); BOJANO (10-14, 17-21, 23-25, 27, 28, 32-40, 43, 44); BONEFRO; BUSSO (1-3, 6-13); CAMPOBASSO (1, 48, 51, 53, 54, 83-87, 105, 107, 108, 111, 112, 154-156, 159, 161, 162, 164, 165, 183, 200, 201, 212, 213, 215, 218, 221, 229, 232, 233, 235, 237, 238, 240, 242-248, 251, 252, 254-256, 258-263, 265, 267-269, 275-281, 285-287, 289, 291, 293, 298, 300, 302-307, 313, 316, 317, 322, 323, 326, 335, 337-341, 347, 350-352, 354, 355, 358, 359, 361-363, 369, 375, 376, 380-384, 386-391, 394-396, 399-401, 404-406, 416, 418); CAMPOCHIARO; CAMPODIPIETRA (8, 9, 16, 20, 21, 26-28); CAMPOLIETO; CAMPOMARINO; CASACALENDA; CASALCIPRANO (1, 5, 10); CASTELBOTTACCIO; CASTELLINO DEL BIFERNO; CASTELMAURO; CASTROPIGNANO (7-9, 11, 14); CERCEMAGGIORE (1-5, 7-11, 13, 16-18, 20-23, 31-33, 35-37, 39, 41-46, 48-52, 62-66, 68, 69); CERCEPICCOLA; CIVITACAMPOMARANO; COLLE D'ANCHISE (2-4, 13, 18-21); COLLETORTO; DURONIA (1-10, 13, 22, 24, 25, 27); FERRAZZANO (1, 2, 8, 9, 12, 14, 15); FOSSALTO (2, 10-13, 16, 17, 20, 21); GAMBATESA; GILDONE (5, 6, 10-14, 17, 20-22, 24, 26, 27, 29); GUARDIALFIERA; GUARDIAREGIA; GUGLIONESI (11, 16, 19-23, 25, 27-36); JELSI (12, 15-17, 19, 20); LARINO; LIMOSANO; LUCITO; LUPARA; MACCHIA VALFORTORE; MAFALDA; MATRICE (3, 5, 6, 11, 13, 14); MIRABELLO SANNITICO; MOLISE; MONACILIONI; MONTAGANO (5, 6, 8, 9); MONTECILFONE; MONTEFALCONE NEL SANNIO; MONTELONGO; MONTEMITRO; MONTENERO DI BISACCIA (15, 24, 25, 27-32, 34, 36-53, 55, 56); MONTORIO NEI FRENTANI; MORRONE DEL SANNIO; ORATINO (5, 11-13); PALATA; PETACCIATO; PETRELLA TIFERNINA; PIETRACATELLA; PIETRACUPA; PORTOCANNONE; PROVVIDENTI; RICCIA (15, 17-23, 44-47, 49-52, 54-58); RIPABOTTONI; RIPALIMOSANI (3-6, 10, 11, 13-16); ROCCAVIVARA; ROTELLO; SALCITO (8, 9, 12, 13); SAN BIASE; SAN FELICE DEL MOLISE (5, 6, 9, 10, 14-16, 19, 21, 22); SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI; SAN GIOVANNI IN GALDO; SAN GIULIANO DEL SANNIO; SAN GIULIANO DI PUGLIA; SAN MARTINO IN PENSILIS (3, 12, 14-17, 19-31); SAN MASSIMO; SAN POLO MATESE; SANTA CROCE DI MAGLIANO; SANT'ANGELO LIMOSANO; SANT'ELIA A PIANISI; SEPINO; SPINETE (11-16, 22); TAVENNA (8, 10); TERMOLI (1, 2, 4-6, 23, 26-29, 41-48, 50); TORELLA DEL SANNIO (2, 5-7, 11, 14, 15); TORO; TRIVENTO (4, 12, 14, 21, 23-25, 31-37, 46, 48, 49, 55, 68-70, 73, 74, 84, 86, 88); TUFARA; URURI; VINCHIATURO (5, 7-14). 34 Pagina 137 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 ad un massimale d'aiuto del 10% [Comuni (Sezioni di censimento)] PIVA.H10.06 ITC11 TORINO ALBIANO D'IVREA (1, 4, 5, 8, 9); BANCHETTE (1, 2, 7, 10); BOLLENGO (2, 15, 18); BORGOFRANCO D'IVREA (8, 12-15, 22, 23); BUROLO (4, 6, 7, 9); CAREMA (3, 4, 9); COLLERETTO GIACOSA (3, 4); IVREA (12, 27, 28, 31, 51-60, 67, 71, 73, 74, 76, 79); LORANZE' (4); MERCENASCO (2, 5); MONTALTO DORA (2, 3, 8); PAVONE CANAVESE (11); QUASSOLO (2); ROMANO CANAVESE (2, 10, 12); SALERANO CANAVESE (3); SAMONE; SCARMAGNO (4, 10); SETTIMO VITTONE (1, 2, 4-8, 13, 16, 18, 19); STRAMBINO (5, 6, 9, 11, 12, 14-18, 21). ITC12 VERCELLI BORGOSESIA (5, 12, 16, 20-25, 28, 42-45, 51-53, 62, 64-67, 70, 72, 73); GATTINARA (9, 25, 41, 45, 46, 48, 49, 52, 53, 55-57); GUARDABOSONE (4); SERRAVALLE SESIA (4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 21); VALDUGGIA (1, 2, 10, 21-23, 30, 38, 40); VARALLO (34-38, 69, 72, 74, 79, 95, 99, 100, 102104); BREIA (2, 7, 9); CELLIO (14, 16-18, 23, 24). ITC13 BIELLA ANDORNO MICCA (1, 5, 7, 8, 15); BIELLA (54, 55, 86, 88, 92, 142, 143, 145, 146, 185-188, 255, 256, 276, 277, 279, 337, 345, 347, 348, 370, 372, 373, 450, 452, 458, 460, 465, 469); CERRETO CASTELLO (1, 3, 5, 6, 7); CERRIONE (18-20, 23, 30); COGGIOLA (2, 4); COSSATO (27, 28, 31-39, 46); CREVACUORE; GAGLIANICO (5, 6, 8, 9, 11); LESSONA (4); MONGRANDO (6, 25); OCCHIEPPO INFERIORE (14); OCCHIEPPO SUPERIORE (12); POLLONE (2, 7, 8, 15, 16, 18, 20); PONDERANO (1, 2, 11); PRAY (1, 3, 6-8, 10-16); QUAREGNA (2-4, 6-8); SAGLIANO MICCA (1, 3, 4, 6, 7, 14, 16, 18); SANDIGLIANO (17); STRONA; TOLLEGNO (1, 8, 13-15); TRIVERO (2, 7-12, 29, 31, 32); VALDENGO (9-11, 14, 17, 19-21, 25); VALLE MOSSO (1, 5, 7-14, 19, 23, 25, 26); VERRONE (2, 5, 8-12, 14, 15); VIGLIANO BIELLESE (1-3, 8, 13, 15-18, 26-28, 31, 32). ITC14 VERBANO-CUSIO-OSSOLA CASALE CORTE CERRO (6, 8); GRAVELLONA TOCE (3, 11-13, 15-18); NONIO (5, 7, 9); OMEGNA (12, 13, 16, 22, 23, 37, 38). ITC15 NOVARA GRIGNASCO (6, 8, 11, 22, 25, 26, 29); GHEMME (3, 6, 14, 16); PRATO SESIA (3, 11, 12, 14); ROMAGNANO SESIA (4, 7, 9, 11, 15-19). ITC20 AOSTA AOSTA (80, 82, 83, 86, 87, 120-122, 124, 133, 134,199, 204, 208, 250, 271); ARNAD (1-5, 10, 11, 1315, 17); BARD; BRISSOGNE; CHAMPDEPRAZ (2, 6, 12-16, 18, 19, 21, 22, 24-26, 28, 32-37); CHÂTILLON (5, 16, 17, 20, 30, 33, 34, 38); DONNAS (8-11, 13, 14, 25, 27, 28, 30, 32-35, 38-40, 42); FÉNIS (15-21); HÔNE (2); ISSIME (2, 3, 7-11); ISSOGNE (1, 4-6, 8, 12-16, 19, 20); POLLEIN (11-18, 20); PONT-SAINT-MARTIN (5, 6, 11, 22); SAINT-MARCEL (13, 15); VERRÈS (3, 10, 15, 20, 30). LIG1.H10.02 ITC32 SAVONA ALTARE; CAIRO MONTENOTTE (14, 15, 18, 19, 23-31, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 46-50, 52-54, 5762,68-79, 81, 82, 84-87); CARCARE; CENGIO; MILLESIMO; PONTINVREA; ROCCAVIGNALE; SASSELLO. ITC33 GENOVA GENOVA (24-29, 32-63, 65, 72, 75, 86-93, 95-105, 112, 113, 122, 123, 167-169, 185-188, 192, 209, 228-232, 235-237, 239, 251, 252, 264, 294, 310, 370-380, 387, 388, 390-397, 413-416, 434, 477-480, 587, 589-591, 609, 610, 619-625, 638, 641, 643-656, 658, 661-663, 667, 672-698, 747, 748, 750, 751, 795, 796, 799-825, 905-942, 945-954, 959, 961, 962, 965-968, 974-1007, 1012-1027, 1037, 1038, 10421051, 1053, 1060, 1130, 1131, 1135, 1136, 1145-1147, 1150, 1154, 1155, 1159, 1160, 1173, 1179-1185, 1188, 1190, 1192-1209, 1233-1236, 1239, 1269-1274, 1277, 1278, 1288, 1296, 1303-1311, 1384-1386, 1563, 1567, 1925, 1968-1970, 3124, 3564-3574, 3576-3583, 8888888). 35 Pagina 138 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione VEN1.H10.VE ITD35 VENEZIA VENEZIA (314, 775, 1000, 1544-1595, 1658, 1693-1708, 1710-1764, 1769-1779, 1791, 1792, 17951797, 1819, 1820, 1826, 1827, 1830, 1832, 1837, 1841-1856, 1859-1862, 1864, 1865, 1870-1966, 19682003, 2005-2021, 2023, 2042, 2057-2059, 2597, 2601, 2623, 2629, 2631-2647, 3415, 3416, 3418-3499, 3501-3556, 3558-3561, 3563-3798, 3801, 3802, 3805, 3813, 3814, 3817, 3818). EMR1.H10.02 ITD56 FERRARA ARGENTA (41, 44, 45, 61, 70, 73, 77, 78, 83, 90, 96-98, 101, 103-105, 107, 108, 110-113, 115, 116, 120-122, 301); CODIGORO (45, 47, 53, 60, 68, 69, 72, 86, 94-96, 100, 102, 104-106, 108); COMACCHIO (6, 18, 35, 119, 120, 130, 131, 133, 135-138, 140, 141, 144-149, 151-157, 159-164); COPPARO (14-16, 37, 38, 40, 41, 45-48, 52-58, 60-64, 66, 68, 70-72, 74-78, 80, 81, 114-118, 121, 135, 136, 141, 142, 144-147, 150); FERRARA (609, 610, 612-621, 634-646, 649-652, 656-661, 719-721, 903-1003, 1043-1045, 1051, 1059, 1065-1068, 1081, 1163, 1165, 1319-1329, 1370-1406, 1497-1507, 1551-1570, 1633-1642, 1651); FORMIGNANA; OSTELLATO (17, 21, 23, 27-30, 35, 37, 39, 49, 52, 72-74, 78-86, 88-112); PORTOMAGGIORE (8, 9, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, 77-88, 91); RO FERRARESE (12, 21, 28, 31); TRESIGALLO. ITD57 RAVENNA RAVENNA (612, 615, 616, 619-632, 668-684, 689-692, 695, 705, 721-723, 730, 735, 746, 747, 750, 759-762, 769-782, 786-797, 799-809, 893, 903, 904, 935, 936, 940-942, 944-1016, 1085-1094, 11441147, 1150, 1172, 1173, 1203-1242, 1249-1327, 1334, 1335, 1343, 1346, 1349, 1350, 1354-1356, 1360, 1368, 1369, 1373, 1375, 1377, 1397, 1460-1465, 1467, 1520-1536, 1565, 1566, 1573, 1614, 1685, 1784, 1785, 1965, 1978, 2309, 2409, 2428-2432, 2441, 2442, 2452-2456). LAZ2.H10.RM ITE43 ROMA ARTENA (1-17, 24, 26, 28, 29, 39, 40, 42, 45-52, 55); COLLEFERRO; LABICO; VALMONTONE. 6. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 (esclusivamente per aiuti alle PMI), ad un massimale d'aiuto del 10%18 [Comuni (Sezioni di censimento)] TOS1.Y10.PO ITE15 PRATO PRATO (1770-1772, 1791, 1793, 1800-1803, 1822, 1823, 1830-1832, 1890-1893, 1900, 1910, 1920, 1921, 1930-1934, 1940, 1950, 1951, 1960-1962, 1970-1974, 1980, 1981, 1991-1994, 2510, 2530, 2531, 2600, 2620, 2630, 2672, 2690, 2730-2737, 2740-2743, 2750, 2760-2766, 2770, 2780, 2800-2803, 2810, 2820-2822, 2830-2833, 2840, 2850-2854, 2860-2863, 2870, 2880-2884, 2890, 2891, 2900, 2910, 29202923, 2950, 2952, 2970, 2971, 2980, 2992, 2993, 3000, 3001, 3010, 3020, 3030, 3191, 4590, 4670, 4950, 4960, 4970, 5202, 5203, 5282-5284, 5291, 5292, 5294-5306, 5308-5312, 5330, 5331, 5375, 5376, 5379, 5380, 5382, 5399, 5402, 5410, 7773010); MONTEMURLO (1-3, 5-23, 26-29, 31, 33, 34, 43, 57, 58). TOS2.Y10.PI ITE17 PISA CASTELFRANCO DI SOTTO; MONTOPOLI VAL D'ARNO; SANTA CROCE SULL'ARNO. UMB1.Y10.02 18 Questo massimale é aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese sulla base della loro definizione nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccolo e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Non può essere attribuito nessun aiuto a progetti di investimento con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di EUR. 36 Pagina 139 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ITE21 PERUGIA FOLIGNO (167-173, 176, 205, 206, 234-241, 467, 708, 715, 719, 723, 730, 736, 743, 745, 748, 750752, 761, 769-771, 808, 810, 818, 863); SPOLETO (238, 239, 241, 242, 245-247, 254, 261, 263, 266, 270, 276, 280, 284, 322, 324, 326, 355, 356, 359, 360, 364, 371, 391, 396, 480, 500, 514, 517, 529, 531, 532, 534-537, 541, 543, 546, 548, 550-554, 557, 560, 565-568, 573, 578, 579, 583, 584, 586, 588, 596, 600, 606, 622); TREVI (7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 45, 48, 53, 58, 62, 63, 65). ITE22 TERNI NARNI (11, 41, 43, 45, 46, 52-58, 60, 62, 64, 65, 69, 71, 74, 76, 86-89, 91, 95, 118, 123-126, 132, 135, 139, 143, 145-147, 149, 152-158, 167, 170, 172, 173, 183, 185, 187, 189, 193, 194); TERNI (378, 379, 382-384, 419, 421, 422, 443-445, 451, 453-457, 459-463, 466, 467, 471, 472, 476, 487-489, 492-494, 534, 536, 538, 540, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 715, 717, 718, 730, 747, 748, 761, 763, 775, 776, 778, 792, 807, 811, 813, 819, 820, 828, 829, 831-833, 835-838, 843, 848, 851, 853, 854). MAR1.Y10.AP ITE34 ASCOLI PICENO ASCOLI PICENO (457, 460, 469, 470, 493, 502-505, 705-719, 755-764, 785-787, 791, 800-810, 812814, 816-825, 844-858, 867-869, 872, 874, 875, 880, 882, 884-889, 891-893, 895-897, 899, 900, 902, 905-929, 931-936, 938, 939, 954-960, 987, 1090, 1127, 1154, 1156, 1157, 1173); BELMONTE PICENO; CASTIGNANO (29, 31, 37, 39, 45-47, 57, 58); FERMO (19-22, 38, 39, 41, 42, 44, 65, 66, 171, 174, 181, 184, 192, 196, 197, 200, 202, 203, 219, 227-229, 233, 240-242, 244, 246); GROTTAZZOLINA; MONTELPARO (3, 20, 22); ROTELLA (1, 2, 5, 6, 7, 16, 20, 21); SANTA VITTORIA IN MATENANO (31-33, 36, 37); SERVIGLIANO (1, 2, 7, 9, 15, 16, 22, 23, 25). LAZ7.Y10.RM ITE43 ROMA CIVITAVECCHIA (1-10, 12, 13, 15, 16, 19-22, 25-30, 33, 34, 37-39, 42-44, 48-65, 67-78, 84, 88, 9294, 98-100, 102, 105, 106, 109, 112, 114-119, 207-216, 218-221, 334, 338, 341-344, 353-362, 376, 386403, 424, 427, 429, 434, 442-449, 451-463, 479-483, 516, 519, 520, 530-534, 536, 537, 556, 561-563, 565-570, 577); SANTA MARINELLA (1-10, 12-14, 17, 22, 24, 30-41, 47-58, 64, 72-74). 7. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per l'intero periodo 2007-2013 (esclusivamente per aiuti alle PMI), ad un massimale d'aiuto del 15%19 [Comuni (Sezioni di censimento)] LAZ6.Y15.VT ITE41 VITERBO MONTALTO DI CASTRO, MONTE ROMANO, TARQUINIA (9, 11, 16, 17, 19, 25-34, 36, 44-54, 56, 58-60, 62, 64-68, 71-75, 78, 82-86, 90, 92, 94, 95, 97-99, 101-110, 112, 113, 115-117, 120, 121, 123, 125, 126); VITERBO (391, 409, 413-415, 417, 426, 428, 437, 441-443, 446, 447, 451, 459, 460, 464, 466-468, 470-472, 475, 477, 480, 481, 484-486, 488, 490, 491, 495, 498, 499, 501, 502, 506-509, 511514, 516, 518, 519, 522, 524, 529, 530, 532, 539, 598, 635, 1268, 1271, 1273, 1332, 1334, 1337, 1338, 1340, 1342, 1350, 1367, 1372-1374, 1377, 1381, 1384, 1387-1391, 1395-1400, 1402-1404, 1406-1417, 1419, 1421-1449, 1455-1457, 1500-1502, 1536, 1543, 1545, 1547-1551, 1570-1572, 1577, 1578). 19 Questo massimale é aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese sulla base della loro definizione nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccolo e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Non può essere attribuito nessun aiuto a progetti di investimento con una spesa ammissibile superiore a 25 milioni di EUR. 37 Pagina 140 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 8. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE per il periodo 2007-2008, ad un massimale d'aiuto del 10%20 [Comuni (Sezioni di censimento)] ITC1 PIEMONTE ITC11 TORINO AGLIE' (1, 2, 8, 14, 29); AIRASCA (2, 8-10, 14, 18, 19); ALA DI STURA (1); ALBIANO D'IVREA (2, 3); ALICE SUPERIORE (1); ALMESE (3-5, 7, 8, 10, 12-16); ALPIGNANO (1-4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17-19, 21-24, 26-29, 31, 32, 40-42, 50-52); AVIGLIANA (1-3, 5-7, 9, 10, 12, 29, 40, 42, 67, 69, 70, 77, 78); AZEGLIO (13, 15); BAIRO (1-3, 6-8); BALANGERO (2, 4, 5, 7-10, 17, 18); BALDISSERO CANAVESE (1, 3, 6, 7, 9); BALME (3); BANCHETTE (3, 5, 6); BARBANIA (1, 8, 13-16); BARONE CANAVESE (1, 3); BEINASCO (1-8, 10-14, 16-20, 23, 24, 26-29, 31, 33-37); BOBBIO PELLICE (1, 2); BOLLENGO (1, 16); BORGARO TORINESE (1-5, 7, 8, 10-19, 24, 26, 27); BORGIALLO (1); BORGOFRANCO D'IVREA (2-6, 9, 10); BORGOMASINO (1, 3); BORGONE SUSA (1, 2, 5, 7, 9); BOSCONERO (1-5, 8-10); BRANDIZZO (1-12); BRICHERASIO (1-4, 6, 15, 22, 23, 26, 35, 38, 42, 44); BRUINO (1, 2, 5-12, 14, 17); BRUZOLO (1-3, 8); BURIASCO (1, 4, 6, 7, 17); BUROLO (1); BUSANO (1-3, 5-7); BUSSOLENO (1-4, 9, 11, 12, 36, 39, 40); BUTTIGLIERA ALTA (6, 12, 14-16, 25, 31, 33, 34); CAFASSE (1-9, 11, 13-17); CALUSO (1, 3-8, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 27, 32, 35, 39, 40); CANDIA CANAVESE (1, 2); CANDIOLO (1-4, 6, 8, 10, 14); CANTALUPA (1, 12); CANTOIRA (6); CAPRIE (1-3, 16, 18); CARAVINO (1, 2, 5); CASALBORGONE (4, 16); CASCINETTE D'IVREA (1, 2); CASELETTE (1-4); CASELLE TORINESE (3-5, 8, 10-13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 29-35, 37, 38, 55-57, 59-62, 64, 65, 67, 68); CASTAGNETO PO (1, 18); CASTAGNOLE PIEMONTE (1, 2, 15); CASTELLAMONTE (1-5, 7, 10, 20, 36, 41, 46-48, 62, 67, 80, 83, 86-88, 91); CASTELNUOVO NIGRA (1); CASTIGLIONE TORINESE (1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18); CAVOUR (1-6, 25, 27, 29, 56, 58, 59, 63, 65, 67); CERCENASCO (1, 2); CERES (2, 25, 29); CHIALAMBERTO (1); CHIANOCCO (3); CHIAVERANO (1, 3, 9); CHIOMONTE (1, 2); CHIUSA DI SAN MICHELE (1-3); CHIVASSO (1-4, 6-8, 10-20, 22, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 41, 44-48, 51, 52, 58, 59, 61, 67, 71, 80, 82, 84, 85, 90, 94); CICONIO (1); CIRIE' (1-7, 9-21, 23, 26, 27, 29, 30, 46, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 72, 75); COASSOLO TORINESE (1, 2, 15, 28); COAZZE (1, 2, 6, 7); COLLEGNO (8, 20, 24, 39, 41, 43, 56, 59, 63, 65, 84, 87, 120, 135, 140, 142, 144, 147, 149, 151, 152, 160, 164, 167, 169, 173, 183, 190, 197, 201, 202, 208-210, 217, 218, 220, 225, 227, 229-231, 244-246, 250, 251, 254, 255, 258-261, 263, 264, 266-270, 272-274, 276-279, 281, 282, 291-294, 296, 300, 303, 304, 306, 313, 314, 317, 318, 324-327, 331-333, 335, 339, 358, 361, 373, 377, 381); COLLERETTO GIACOSA (2); CONDOVE (1-6, 36, 82); CORIO (2-4, 7, 8, 26, 28, 29, 44, 46, 49); COSSANO CANAVESE (1); CUCEGLIO (1, 2); CUMIANA (1, 2, 4, 5, 16, 38, 60, 61, 63-65, 71, 74-77); CUORGNE' (2, 3, 11, 13, 16, 19, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 50, 61, 63, 65-67, 70, 73, 90, 95, 124); DRUENTO (1-10, 12, 15, 29, 32, 34, 35); FAVRIA (1, 4, 6, 10-14, 23, 26, 28, 29); FELETTO (1-3, 6, 7); FIANO (4-6, 12, 15, 17, 18, 23); FIORANO CANAVESE (1, 2, 4); FOGLIZZO (1-3, 8, 11); FORNO CANAVESE (1-5, 7-9, 12, 16-19, 21, 34); FRONT (1-3, 8, 9, 11); FROSSASCO (1, 2, 7, 8, 14, 18); GARZIGLIANA (1, 8, 10, 11); GASSINO TORINESE (1-4, 7, 8, 11, 21, 22, 25-27); GERMAGNANO (1-3); GIAGLIONE (1); GIAVENO (1-6, 9-12, 17, 18, 20, 27, 28, 43, 45, 49, 54, 71, 76, 77, 83, 84, 87); GIVOLETTO (1-6, 10); GRAVERE (9); GROSCAVALLO (1); GROSSO (1, 2, 6); GRUGLIASCO (1, 3-5, 11, 15, 17, 20, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 40-43, 45, 46, 53, 57, 58, 61, 65, 68-70, 72, 74, 78, 86, 88, 92, 93, 110, 130, 139, 143, 146, 149, 152-154, 161, 162, 166, 167, 171, 172, 178-180, 183, 190, 205, 207, 210, 213, 214, 218, 220222, 231, 234, 235, 238, 240, 242, 243, 245-247, 252-254, 256, 258-273); IVREA (1-9, 13, 17, 18, 20, 22-26, 29, 30, 32-35, 40, 42-46, 77); LA CASSA (1, 6, 8, 9); LA LOGGIA (2, 4-13, 15, 20, 28, 29); LANZO TORINESE (7, 11-14, 16, 18, 24); LEINI (1-6, 8-12, 16, 18, 23, 55, 61-64, 66, 67, 71, 72, 7478, 83, 85-87, 89, 90, 92-94, 96, 98-106, 108-114); LEMIE (13); LESSOLO (1, 3, 4, 8, 10-12, 14); LEVONE (2, 5); LOCANA (1-3, 54); LOMBARDORE (1, 2, 9, 11-14, 17); LORANZE' (1, 2); 20 Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 67 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 20072013.. 38 Pagina 141 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione LUGNACCO (1, 6); LUSERNA SAN GIOVANNI (1-6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 27); LUSERNETTA (1); LUSIGLIE' (1, 3); MACELLO (1- 3, 7, 9, 16); MATHI (1-6, 8, 16); MAZZE' (2, 4, 7-9, 13); MEANA DI SUSA (3, 9); MERCENASCO (3); MEZZENILE (1); MOMPANTERO (2); MONCALIERI (L'intero territorio comunale con esclusione dell'area collinare residenziale confinante con i comuni di Torino, Pecetto, Trofarello, fiume Po, e delimitata dalla Strada Moriando, Strada Revigliasco, Via Cavour, Stazione Ferroviaria); MONTALENGHE (2-4); MONTALTO DORA (1, 4-6); MONTANARO (1-7, 9, 15, 18); NICHELINO (1-5, 7, 8, 10-19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30-43, 46, 47, 49, 51-55, 59-62, 64, 71, 72); NOLE (4, 5, 9-13, 16-23, 27, 31, 35); NOMAGLIO (1); NONE (1-12, 20, 25); NOVALESA (1); OGLIANICO (1, 2, 8, 9); ORBASSANO (1-7, 11-14, 17-21, 23-25, 27-31, 34-36, 38, 40, 44, 46, 49, 51, 52, 54-57); ORIO CANAVESE (1, 2); OSASCO (1, 7, 13); OSASIO (1); OZEGNA (1, 5-7); PALAZZO CANAVESE (1, 3); PARELLA (1); PAVONE CANAVESE (1-3, 5, 10); PECCO (1); PECETTO TORINESE (4-7, 9, 11, 21); PEROSA ARGENTINA (3-6); PEROSA CANAVESE (1); PERTUSIO (1, 2, 7, 10); PESSINETTO (1, 4, 10); PIANEZZA (1-4, 6-10, 12, 16, 17, 20, 23, 25-27, 32, 33); PINASCA (2-5); PINEROLO (12-14, 20, 22, 23, 25-29, 31, 32, 34, 36, 43, 50, 59, 62, 63, 66, 68, 71, 72, 75, 77, 81, 85, 88, 103, 109, 113, 127, 128, 130, 131, 137, 141, 146, 148, 150, 153-156, 158, 161, 163, 167, 169, 195, 199, 202, 207, 220, 222, 233, 234, 247, 257, 263, 267, 268, 271, 278, 282, 285, 291, 295, 300, 306, 308, 314, 321, 325, 329, 330, 335, 346, 350, 358, 362, 364, 372, 384, 386, 387, 389, 392); PIOBESI TORINESE (1-4, 12, 13, 21, 27); PIOSSASCO (1, 3, 4, 6-10, 13-16, 19-21, 23, 25, 27, 34); PISCINA (1-5, 9, 16, 17); PIVERONE (1); PONT-CANAVESE (1, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 20, 30, 34, 40, 41, 43, 47, 48, 67, 75, 77); PORTE (1); PRAROSTINO (16); PRASCORSANO (1, 2, 9); PRATIGLIONE (1); QUAGLIUZZO (1); QUASSOLO (1); REANO (2, 7); RIVALBA (1, 11); RIVALTA DI TORINO (1, 3-5, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19-21, 23, 27-30, 45, 46, 48-51); RIVARA (1-5, 15, 20-22, 24, 25); RIVAROLO CANAVESE (1, 3-6, 10-13, 17, 25, 32-35, 37, 52); RIVAROSSA (1, 2, 9); RIVOLI (1, 57, 10, 24, 26, 28, 31, 37, 38, 43, 50, 55, 57, 60, 61, 63-68, 71-73, 75, 76, 78, 79, 81, 83, 86-88, 91, 93, 96, 100, 101, 104, 109, 118, 123, 124, 131, 136, 140, 142, 145, 147-149, 151, 154, 156, 157, 163-166, 168-171, 176, 177, 184, 188, 189, 192, 200, 202, 203, 207, 208, 211-213, 217, 220, 222, 224, 228, 230, 231, 236, 238, 241, 242, 245, 246, 250, 265, 267, 269, 275-277); ROBASSOMERO (1-4, 6, 11, 13, 16); ROCCA CANAVESE (2, 8, 33); ROLETTO (1, 24, 30, 31, 33); ROMANO CANAVESE (1, 4-7, 9, 15); RONCO CANAVESE (1); RONDISSONE (1, 3-6, 11, 12); RORA' (1, 3); ROSTA (1-3, 5, 6, 8-10); RUBIANA (6, 12, 19); RUEGLIO (2, 4); SALASSA (1, 2, 7-10); SALERANO CANAVESE (1); SAN BENIGNO CANAVESE (2, 14, 18, 28, 33, 37-39, 64, 66, 70, 71, 79, 82); SAN CARLO CANAVESE (1-7, 16, 20); SAN COLOMBANO BELMONTE (2, 5); SAN DIDERO (1); SAN FRANCESCO AL CAMPO (2-6, 8, 11, 13, 14, 19); SAN GERMANO CHISONE (1); SAN GILLIO (2-4, 7-10, 12, 13); SAN GIORGIO CANAVESE (1-4, 8-10); SAN GIORIO DI SUSA (1, 10, 12); SAN GIUSTO CANAVESE (1-5, 7-9); SAN MAURIZIO CANAVESE (2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 25, 27-29, 32-35); SAN MAURO TORINESE (1-10, 19, 21-23, 25, 26, 28, 40-42); SAN PIETRO VAL LEMINA (1); SAN PONSO (1); SAN RAFFAELE CIMENA (1, 2, 15-20); SAN SEBASTIANO DA PO (3, 5, 20, 21); SAN SECONDO DI PINEROLO (1-3, 5, 10, 16, 17); SANGANO (1-5, 9); SANT'AMBROGIO DI TORINO (3, 4, 8-18); SANT'ANTONINO DI SUSA (1-6); SCALENGHE (1-3, 12, 15, 18, 19, 30, 33); SCARMAGNO (1, 7, 8); SCIOLZE (1, 2); SETTIMO ROTTARO (1, 3); SETTIMO TORINESE (3, 6, 12, 14, 17, 18, 23, 27, 28, 30, 32, 35, 39-41, 47, 51, 57, 66, 72, 77-79, 81, 85, 95, 103, 109, 115, 119, 122, 125, 126, 128-130, 137, 141, 143, 146, 147, 151, 152, 165, 170, 172, 184, 185, 187, 190, 194, 195, 197, 199, 210, 221, 225, 234, 235, 238, 248, 251, 254, 265, 268, 270, 273, 277-279, 298, 304-326); SPARONE (1-3); STRAMBINO (1-4, 7, 10); SUSA (2-4, 8-10, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 63, 64); TORINO (Quartieri: Mirafiori sud, Rebaudengo, Falchera, Villaretto, Madonna di Campagna, Lanzo, Regio Parco, Barca, Bertolla); TORRAZZA PIEMONTE (2-4, 6); TORRE CANAVESE (1, 4, 5); TORRE PELLICE (1-6, 8, 9, 27); TRANA (1, 3-6, 13); TRAVERSELLA (1); TROFARELLO (2-7, 9-13, 17, 22); VAIE (2, 4); VAL DELLA TORRE (1, 2, 25, 30, 35, 37, 42); VALGIOIE (1); VALLO TORINESE (1-3); VALPERGA (1, 2, 7-9, 11, 12, 14, 15, 17, 42, 51, 54); VARISELLA (14); VAUDA CANAVESE (1-3, 5, 11); VENARIA REALE (1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14-16, 19, 21, 23, 26-28, 36, 40-45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 66-68, 71, 73, 76, 80, 83, 85, 100-108, 111-116, 118, 120, 123, 125-127, 129, 136, 139, 140, 143, 147); VENAUS (2); VEROLENGO (1-4, 8, 13, 17); VESTIGNE' (2); VIALFRE' (1, 2); VICO CANAVESE (5, 14); VIDRACCO (1); VIGONE (1-4, 6-9, 25, 33, 34, 36, 39); VILLANOVA CANAVESE (1-4); VILLAR DORA (2-5, 12); VILLAR FOCCHIARDO (1-3, 5, 6); VILLAR PELLICE (1, 2, 16); VILLAR PEROSA (1, 2, 4, 6, 16); VILLARBASSE (1-3, 10, 11); VINOVO (1-6, 8, 9, 11-24, 26, 28, 35); VIRLE PIEMONTE (1, 11); VISCHE (1, 2, 9); VISTRORIO (1); VIU' (16); VOLPIANO (2, 4, 5, 9, 12, 14-19, 21, 22, 24, 26, 29, 32, 34-36, 41, 54, 57, 60, 61, 63-69); VOLVERA (1, 5-9, 12, 13, 16-18, 20-22, 24-30). ITC2 VALLE D'AOSTA 39 Pagina 142 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ITC20 VALLE D'AOSTA AOSTA (78, 81, 123, 137); ARNAD (7, 12, 16, 23); CHAMPDEPRAZ (1); DONNAS (1-7, 15-18, 24, 26, 41, 45); FENIS (2, 6, 7, 14); ISSOGNE (2, 17); SAINT-MARCEL (2-12, 14). ITC3 LIGURIA ITC32 SAVONA COSSERIA (14); DEGO (1-3, 5, 11, 12, 45-48, 52, 54, 56, 59); QUILIANO (16-21, 27, 29-34, 36, 4246, 50, 56, 58, 62); VADO LIGURE (1-10, 23, 26, 28, 29, 31, 32); VEZZI PORTIO (1-4, 6, 9, 14-20). ITC33 GENOVA ARENZANO (32-34, 47, 49-51); AVEGNO; BARGAGLI; BUSALLA (6-11, 13, 14, 16, 17); CARASCO (1, 2, 4-11, 13, 14, 22-25); CASARZA LIGURE (5, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 26, 30-32, 34, 35); CASELLA; CERANESI (21); CHIAVARI (23, 28, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 51-53); CICAGNA; COGOLETO (23); COREGLIA LIGURE; DAVAGNA; GENOVA (64, 66-71, 73, 74, 76-85, 94, 109111, 114-117, 120, 121, 124, 125, 170-173, 180-184, 189-191, 193-195, 207, 208, 210-212, 220-227, 233, 234, 317, 363, 389, 398-401, 406, 431-433, 521, 611-618, 626-637, 639, 640, 642, 657, 659, 660, 664-666, 668-671, 1052, 1132-1134, 1137-1144, 1148, 1149, 1151-1153, 1156-1158, 1161-1172, 11741178, 1186, 1187, 1189, 1191); ISOLA DEL CANTONE (1-5, 12, 14, 15); LAVAGNA (3, 6); LEIVI; MOCONESI (1, 2, 4-7, 9-12, 14-17, 23-25); MONTOGGIO; NE (6, 21, 28-31, 55-58); ORERO; RONCO SCRIVIA (2, 4, 14, 17, 21, 24, 25, 29, 31, 33, 35); SAN COLOMBANO CERTENOLI; SANT'OLCESE (7, 8, 11, 13, 26, 32-34, 40); SAVIGNONE (3-6, 12); SESTRI LEVANTE (26, 27, 3033, 36, 38, 39, 59); SORI (5-7, 9, 10, 12, 13, 16, 25, 29, 32); TRIBOGNA. ITC34 LA SPEZIA ARCOLA (30, 41-44, 47, 49, 50, 52); FOLLO (2, 3, 5, 7, 8, 24-27, 29, 30, 32, 34); LA SPEZIA (26, 473, 487-489, 494, 497-500, 527-530, 547, 549, 550, 557, 562, 565, 568-570, 574-579, 628, 629, 687, 688, 821, 824, 826-847, 849-936, 938-954, 1139, 1151-1157); SANTO STEFANO DI MAGRA (5, 6, 11-18, 29, 34); SARZANA (66,72); VEZZANO LIGURE (9, 15-19, 45, 47, 49, 53, 54). ITC4 LOMBARDIA ITC41 VARESE BUSTO ARSIZIO (4-11, 16-28, 30-32, 52-55, 57-87, 93, 94, 98-105, 113-129); CARDANO AL CAMPO; CASSANO MAGNAGO; CASTELLANZA (1, 3-6, 9, 11, 12, 14-16, 18, 19, 21, 23-25, 27-31, 35-37); CAVARIA CON PREMEZZO; GALLARATE; JERAGO CON ORAGO; MARNATE; OGGIONA CON SANTO STEFANO; OLGIATE OLONA; SOLBIATE ARNO. ITC42 COMO AROSIO; CABIATE; CARUGO; MARIANO COMENSE. ITC45 MILANO ALBIATE; BARLASSINA; BIASSONO; BOVISIO-MASCIAGO; CANEGRATE; CARATE BRIANZA; CESANO MADERNO; DESIO; GIUSSANO; LEGNANO (3, 12-28, 37, 38, 44-48, 51-74, 82-94, 8888888); LENTATE SUL SEVESO; LIMBIATE (3, 5-11, 15, 17-22, 27); LISSONE; MACHERIO; MEDA; MISINTO; MUGGIO'; NOVA MILANESE; RENATE; SAN GIORGIO SU LEGNANO; SEREGNO; SEVESO; SOVICO; VAREDO; VEDANO AL LAMBRO; VERANO BRIANZA. ITD3 VENETO ITD31 VERONA CASTAGNARO; TERRAZZO; VILLA BARTOLOMEA. ITD35 VENEZIA CAVARZERE; CHIOGGIA (Quartieri: Saloni, Canali, Sottomarina, Spiaggia, B.S. Giovanni); CONA. ITD36 PADOVA CASALE DI SCODOSIA; MERLARA; MONTAGNANA; URBANA. ITD37 ROVIGO ADRIA; BAGNOLO DI PO; CANARO; CORBOLA; FIESSO UMBERTIANO; GIACCIANO CON BARUCHELLA; LOREO; OCCHIOBELLO; PAPOZZE; PETTORAZZA GRIMANI; ROSOLINA; STIENTA; TRECENTA. 40 Pagina 143 di 199 Consiglio regionale della Calabria ITD5 II Commissione EMILIA-ROMAGNA ITD56 FERRARA MIGLIARINO; MIGLIARO; OSTELLATO (2-13, 42-46, 87). ITD57 RAVENNA RAVENNA (633-637, 894, 895, 898-902, 937-939, 1174-1178, 1186-1190, 1193, 1196-1198, 12001202, 1328-1333, 1336-1342, 1344, 1345, 1347, 1348, 1351-1353, 1357-1359, 1365-1367, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384-1386, 2253-2263, 2269, 2270, 2272, 2310-2312, 2314- 2317, 2319-2325). ITE1 TOSCANA ITE11 MASSA CARRARA AULLA (4, 6-11, 13-18, 20-75); CARRARA; CASOLA IN LUNIGIANA; FIVIZZANO; MASSA; MONTIGNOSO. ITE12 LUCCA BAGNI DI LUCCA; BARGA; BORGO A MOZZANO; CAMPORGIANO; CAREGGINE; CASTELNUOVO DI GARFAGNANA; CASTIGLIONE DI GARFAGNANA; COREGLIA ANTELMINELLI; FABBRICHE DI VALLICO; FOSCIANDORA; GALLICANO; GIUNCUGNANO; MINUCCIANO; MOLAZZANA; PIAZZA AL SERCHIO; PIEVE FOSCIANA; SAN ROMANO IN GARFAGNANA; SILLANO; VAGLI SOTTO; VERGEMOLI; VILLA COLLEMANDINA. ITE13 PISTOIA AGLIANA; MONTALE; PITEGLIO; SAN MARCELLO PISTOIESE. ITE15 PRATO CANTAGALLO; CARMIGNANO; POGGIO A CAIANO; VAIANO; VERNIO. ITE16 LIVORNO CAMPIGLIA MARITTIMA; PIOMBINO; SAN VINCENZO. ITE17 PISA CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA; POMARANCE. ITE1A GROSSETO MASSA MARITTIMA; ROCCASTRADA. ITE2 UMBRIA ITE21 PERUGIA CAMPELLO SUL CLITUNNO; FOLIGNO (242-246, 248, 267-274, 276, 289, 323, 324, 326-334, 365, 386-392, 394, 395, 406, 460-466, 468, 470-473, 482-546, 548, 549, 551, 562, 564-569, 571-578, 580584, 586-588, 590-592, 594-600, 602-614, 629-638, 648-665, 671, 674, 693, 694, 696-698, 701, 702, 709-711, 713, 714, 717, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 731, 733, 735, 738, 740, 741, 744, 747, 749, 754760, 762, 763, 765, 767, 772-777, 779-787, 789-799, 801-803, 805, 807, 809, 811, 814, 819, 822, 825830, 832-834, 837, 839, 845, 847-855, 857, 859-862, 864-866, 868-877, 879, 881); GUALDO TADINO (4, 17-27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 49-52, 54, 56, 58, 62, 79, 81, 83, 85, 86, 89-91, 93-95, 97, 98, 101, 108, 110-112, 115, 119, 120, 123-125, 129, 130, 133, 134, 142, 143, 148, 149, 153, 156-159, 161-166, 168, 169, 172, 173); NOCERA UMBRA; SPOLETO (1-134, 136-233, 236, 244, 253, 256-258, 268, 278, 279, 288, 292, 293, 295, 296, 300-305, 316, 320, 321, 323, 325, 327-333, 335, 336, 353, 362, 363, 365-370, 372, 373, 375, 377, 380-388, 390, 392-395, 397-399, 434, 435, 437-440, 442, 446, 447, 468-474, 476478, 496, 499, 515, 519-528, 530, 533, 538-540, 542, 544, 547, 549, 555, 556, 558, 559, 561-564, 569572, 574-577, 580-582, 585, 587, 589-595, 597-599, 602-605, 607-621, 623); TREVI (1, 2, 4, 5, 15, 1820, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 49-52, 54-57, 59-61, 64, 66, 67); VALTOPINA. ITE22 TERNI NARNI (32-34, 37-39, 48, 49, 67, 78, 80, 81, 83, 84, 90, 94, 98, 101, 102, 119, 120, 133, 134, 137, 138, 140-142, 150, 169, 171, 177, 180-182, 184, 186, 188, 190, 195); TERNI (58, 73, 246, 248, 385, 386, 388-418, 423-440, 458, 477-485, 491, 497-502, 504, 507, 508, 511, 513, 515, 522-524, 528-530, 532, 553, 555, 557, 559, 562-566, 570, 571, 573, 574, 576, 578, 580, 582, 585, 591, 593, 594, 596, 597, 601, 602, 604, 735, 736, 739, 741, 744, 749-751, 753, 754, 766, 767, 769, 770, 774, 780, 785, 786, 793, 795, 798, 800, 804, 817, 818, 821, 822, 824, 826, 827, 830, 834, 839-842, 844-847, 856, 857, 859). 41 Pagina 144 di 199 Consiglio regionale della Calabria ITE3 II Commissione MARCHE ITE32 ANCONA FABRIANO; GENGA; SASSOFERRATO. ITE33 MACERATA CAMERINO; CASTELRAIMONDO; ESANATOGLIA; MATELICA. ITE34 ASCOLI PICENO APPIGNANO DEL TRONTO; CASTEL DI LAMA; CASTORANO; COLLI DEL TRONTO; COMUNANZA; FOLIGNANO; MALTIGNANO; MONTALTO DELLE MARCHE; OFFIDA; ROCCAFLUVIONE; SPINETOLI; VENAROTTA; ACQUASANTA TERME; AMANDOLA. ITE4 LAZIO ITE43 ROMA ALBANO LAZIALE; ANZIO; ARICCIA; GENZANO DI ROMA; LANUVIO; NEMI; NETTUNO; VELLETRI (1-86, 89-92, 97-99, 101-103, 106-109, 111-115, 118-126, 130-168, 170, 173, 175-177, 179-187, 189, 190, 194-248, 251, 253, 254). ITE44 LATINA APRILIA (1-135, 139, 140, 142-147, 149, 160-171, 175, 178-189, 195-201, 206, 208, 212, 226, 229240, 242-253, 263, 287-301, 305-307, 310, 312, 314, 315, 323-347, 351-357, 359-363, 365-370, 372, 374, 379, 382, 383, 385-387, 389-391, 393-395, 397, 398, 400-404, 406-412); PRIVERNO. ITE45 FROSINONE ALATRI; ARCE; ARNARA; ARPINO; BOVILLE ERNICA; BROCCOSTELLA; CASTELLIRI; CEPRANO; CERVARO; FALVATERRA; FILETTINO; FONTANA LIRI; GUARCINO; ISOLA DEL LIRI; MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO; MOROLO; PALIANO; POFI; RIPI; SAN VITTORE DEL LAZIO; SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO; SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO; SANT'APOLLINARE; SGURGOLA; SORA; STRANGOLAGALLI; TORRICE; TREVI NEL LAZIO; VEROLI. ITF1 ABRUZZO ITF11 L'AQUILA BALSORANO; CAPESTRANO; COLLEPIETRO; OFENA; VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI. ITF12 TERAMO ATRI (1-19, 21, 22, 49, 50, 52, 54-63, 65-76); BASCIANO; BELLANTE (3, 4, 16, 21, 23, 24, 33-36, 45, 49, 56-58, 60-63, 65); BISENTI; CAMPLI; CANZANO; CASTEL CASTAGNA; CASTELLI; CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO; CASTILENTI; CELLINO ATTANASIO; CERMIGNANO; CIVITELLA DEL TRONTO; COLLEDARA; CROGNALETO; FANO ADRIANO; ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA; MONTEFINO; MONTORIO AL VOMANO; PENNA SANT'ANDREA; PIETRACAMELA; TERAMO; TORANO NUOVO; TORRICELLA SICURA; TOSSICIA. ITF13 PESCARA ABBATEGGIO; ALANNO (1-9, 11-33); CARAMANICO TERME; CATIGNANO; CUGNOLI; ELICE; LETTOMANOPPELLO; MANOPPELLO (1-6, 8, 9, 11-17, 20-23); NOCCIANO; PENNE (110, 22, 25, 27-31, 33, 35-40, 42-44, 46-50, 52, 54, 56-59); PICCIANO; ROCCAMORICE; SANT'EUFEMIA A MAIELLA; SERRAMONACESCA. ITF14 CHIETI ALTINO; ARCHI; ARI; ATESSA (1-11, 13-15, 45, 56, 60, 69, 70, 75-79, 81, 82, 90); BOMBA; BUCCHIANICO; CARPINETO SINELLO; CARUNCHIO; CASALANGUIDA; CASALBORDINO (1-9, 11, 15-18, 21-24, 26, 28-34); CASOLI; CASTEL FRENTANO (1-9, 12, 22, 26, 31); CASTELGUIDONE; CASTIGLIONE MESSER MARINO; CELENZA SUL TRIGNO; CHIETI (345364, 415, 418, 419, 421, 422, 424, 426, 428-430, 455-457, 459, 577-581, 583, 590, 592, 593, 595, 614, 624, 631, 651, 668, 669); CIVITELLA MESSER RAIMONDO; COLLEDIMACINE; COLLEDIMEZZO; FALLO; FARA FILIORUM PETRI; FOSSACESIA; FRAINE; FRISA; FURCI; GESSOPALENA; GISSI (1-5, 8-11, 15, 16, 50); GIULIANO TEATINO; GUARDIAGRELE (1-21, 2729, 33-35, 40, 42-46, 48, 49, 57, 62, 66, 68, 70); GUILMI; LAMA DEI PELIGNI; LANCIANO (76-80, 82, 92, 94, 98, 100, 102, 105, 107, 108, 154, 155, 158, 166, 169, 171, 174, 176, 210, 214, 216, 219, 220, 42 Pagina 145 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 222, 229-231); LETTOPALENA; LISCIA; MIGLIANICO; MONTENERODOMO; PALENA; PALMOLI; PALOMBARO (2, 7-11, 17, 18); PENNADOMO; PENNAPIEDIMONTE (1, 2, 16); PERANO; PIETRAFERRAZZANA; POLLUTRI; RIPA TEATINA; ROCCA SAN GIOVANNI; ROCCASCALEGNA; ROCCASPINALVETI; SAN BUONO; SAN GIOVANNI LIPIONI; SAN VITO CHIETINO; SANTA MARIA IMBARO; SANT'EUSANIO DEL SANGRO; SCHIAVI DI ABRUZZO; TARANTA PELIGNA; TOLLO; TORINO DI SANGRO; TORNARECCIO; TORREBRUNA; TORREVECCHIA TEATINA; TORRICELLA PELIGNA; TREGLIO; TUFILLO; VASTO (99, 102105, 107, 109-111, 113-115, 127, 158, 174-180, 210, 214, 215, 217, 218); VILLA SANTA MARIA; VILLALFONSINA. ITF2 MOLISE ITF21 ISERNIA BAGNOLI DEL TRIGNO (5, 7-9, 11); CERRO AL VOLTURNO (1, 4, 6, 9-13, 15, 17, 18, 20, 21, 23); FORNELLI (1, 6-9, 12, 13, 21, 23); FROSOLONE (3, 4, 6, 8-10, 13, 15, 16, 30, 32, 33); ISERNIA (4, 6-40, 42-45, 48-50, 53-56, 58, 60-65, 69-71, 75-80, 82-89, 92-102, 104-109, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 151, 152, 154, 157, 159, 160, 166-168, 170, 176-191, 194, 195, 199-201, 204-212, 214-217, 221, 231); MONTENERO VAL COCCHIARA (5, 8, 9); SESTO CAMPANO (1, 4, 15, 17); VENAFRO (111, 19, 27). ITF22 CAMPOBASSO BARANELLO (2-17, 33, 38, 40, 41, 43); BOJANO (1-9, 15, 16, 41, 42); BUSSO (14); CAMPOBASSO (29, 115, 116, 119-122, 125, 253, 270-274, 292, 295-297, 371, 373, 392, 393, 398, 419); CAMPODIPIETRA (1-3, 5, 7, 13-15, 17-19, 22-25); CERCEMAGGIORE (6, 12, 14, 15, 19, 25-29, 34, 38, 40, 47, 67, 70, 71); COLLE D'ANCHISE (1, 5-8, 10, 11, 15, 22); DURONIA (11, 12, 14, 15, 23, 26); FERRAZZANO (4, 6, 13); GILDONE (1, 2, 8, 9, 15, 16, 25, 28); GUGLIONESI (1-7, 17, 18, 24, 26); JELSI (1-3, 14, 18, 21); MATRICE (1, 2, 4, 9, 10, 12); MONTAGANO (1, 2, 7); MONTENERO DI BISACCIA (1-14, 23, 33, 35, 54); RICCIA (1-13, 31, 48, 53); RIPALIMOSANI (1, 2, 12, 17, 18); SAN FELICE DEL MOLISE (1, 2, 17, 18, 20); SAN MARTINO IN PENSILIS (1, 2, 4-8, 11, 13, 18); SPINETE (1-10, 17, 18); TAVENNA (1-3, 9, 11, 12); TERMOLI (3, 9-11, 14, 22); TRIVENTO (1-3, 511, 13, 15-20, 22, 26-30, 45, 47, 50-54, 56-67, 71, 72, 75-83, 85, 87, 89-98); VINCHIATURO (1-4, 6). 43 Pagina 146 di 199 Consiglio regionale della Calabria C 155/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) La presente comunicazione sostituisce la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14). 1. INTRODUZIONE 1.1. Contesto La presente comunicazione rappresenta un aggiornamento degli orientamenti seguiti dalla Commissione riguardo agli aiuti di Stato concessi in forma di garanzie ed ha lo scopo di fornire agli Stati membri maggiori indicazioni in merito ai principi sui quali la Commissione intende basarsi per l'interpretazione degli articoli 87 e 88 nonché per l'applicazione di tali articoli alle garanzie statali. Tali principi sono ora sanciti dalla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie attualmente in vigore (1). Dall'esperienza acquisita nell'applicazione di tale comunicazione dal 2000 in poi è emersa la necessità di rivedere la politica della Commissione in questa materia. In tale contesto, la Commissione sottolinea ad esempio la prassi recentemente seguita in varie decisioni specifiche (2) relativamente alla necessità di effettuare una valutazione individuale del rischio di perdite relative a ciascuna garanzia nel caso dei regimi. La Commissione intende continuare a conferire la massima trasparenza possibile alla propria politica in materia, rendendo prevedibili le proprie decisioni e garantendo la parità di trattamento. In particolare, la Commissione intende fornire alle piccole e medie imprese (in appresso «PMI») e agli Stati membri specifiche soglie di sicurezza che predeterminano, per una data impresa e sulla base del suo rating finanziario, il premio minimo che deve essere applicato affinché una garanzia statale non venga considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Analogamente, qualsiasi differenziale negativo del premio richiesto rispetto a tale livello potrebbe essere considerato come elemento di aiuto. 1.2. Tipi di garanzia La forma più comune di garanzia è quella connessa a prestiti, o altre obbligazioni finanziarie, convenuti tra un mutuatario ed un mutuante. Le garanzie possono essere concesse individualmente (ad hoc) o nell'ambito di uno specifico regime. Possono tuttavia esistere diverse forme di garanzia, a seconda della loro base giuridica, del tipo di operazioni a cui si applicano, della durata, ecc. In un elenco non esaustivo, è possibile individuare le seguenti forme di garanzie: — le garanzie generali, ossia le garanzie fornite alle imprese in quanto tali, contrapposte alle garanzie connesse ad un'operazione specifica, quali un prestito, un investimento in capitale proprio, ecc., — le garanzie fornite attraverso uno strumento specifico contrapposte alle garanzie connesse alla tipologia dell'impresa stessa, — le garanzie fornite direttamente o le controgaranzie fornite ad un garante di primo livello, — le garanzie illimitate contrapposte alle garanzie limitate in termini di importo e/o di tempo. La Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato. Essa valuta allo stesso modo anche l'acquisizione di partecipazioni statali in un'impresa con assunzione di responsabilità illimitata anziché normale responsabilità limitata, — le garanzie che derivano chiaramente da una fonte contrattuale (come ad esempio i contratti formali o le cosiddette lettere di presentazione) o da un'altra fonte giuridica, contrapposte alle garanzie la cui forma è meno visibile (come ad esempio le cosiddette lettere collaterali o gli impegni orali), presumibilmente con livelli di assistenza diversi. (1) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14. (2) Ad esempio: decisione 2003/706/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, riguardante la disciplina di aiuti applicata dalla Germania: regimi di garanzie del Land Brandeburgo del 1991 e del 1994 — aiuto di Stato C 45/98 (ex NN 45/97) (GU L 263 del 14.10.2003, pag. 1); decisione della Commissione del 16 dicembre 2003, sui regimi di garanzia per il credito navale — Germania (N 512/03) (GU C 62 dell'11.3.2004, pag. 3); decisione 2006/599/CE della Commissione, del 6 aprile 2005, relativa al regime di aiuti di stato al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore del credito navale (GU L 244 del 7.9.2006, pag. 17). Pagina 147 di 199 20.6.2008 Consiglio regionale della Calabria 20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione In particolare in quest'ultimo caso, la mancanza di adeguata documentazione giuridica o contabile determina spesso una documentablità molto insoddisfacente. Questo avviene sia per il beneficiario che per lo Stato o l'organismo pubblico che fornisce la garanzia e, di conseguenza, anche per le informazioni di cui dispongono i terzi. 1.3. Struttura e campo di applicazione della comunicazione Ai fini della presente comunicazione: a) per «regime di garanzia» si intende qualsiasi atto normativo sulla base del quale, senza che siano richieste ulteriori misure di attuazione, le garanzie possono essere fornite alle imprese che rispettano determinate condizioni relative a durata, importo, operazione sottostante, tipo o dimensioni delle imprese (ad esempio le PMI); b) per «garanzia ad hoc» si intende qualsiasi garanzia fornita ad un'impresa e non concessa sulla base di un regime di garanzia. Le sezioni 3 e 4 della presente comunicazione sono direttamente applicabili alle garanzie connesse ad un'operazione finanziaria specifica quale un prestito. La Commissione ritiene che questi siano i casi in cui vi è una maggiore necessità di stabilire se le garanzie configurano o meno un aiuto di Stato, a causa della loro frequenza e del fatto che possono solitamente essere quantificati. Poiché nella maggior parte dei casi l'operazione coperta da garanzia è un prestito, nella presente comunicazione si utilizza il termine «mutuatario» per riferirsi al beneficiario principale della garanzia ed il termine «mutuante» per riferirsi all'organismo il cui rischio viene ridotto mediante la garanzia statale. L'utilizzo di questi due termini specifici è inoltre volto a facilitare la comprensione della ratio del presente testo, in quanto le caratteristiche fondamentali dei prestiti sono comunemente noti. Questo non comporta tuttavia che le sezioni 3 e 4 siano applicabili soltanto alle garanzie sui prestiti: esse si applicano a tutte le garanzie nelle quali avviene un simile trasferimento del rischio, come ad esempio l'assunzione di partecipazioni, a condizione che venga preso in considerazione il relativo profilo di rischio (compresa l'eventuale mancanza di garanzie). La presente comunicazione si applica a tutti i settori economici, compresi l'agricoltura, la pesca ed i trasporti, fatte salve le norme specifiche relative alle garanzie nel settore interessato. La presente comunicazione non si applica alle garanzie per i crediti all'esportazione. 1.4. Altri tipi di garanzia Qualora determinate forme di garanzia (cfr. punto 1.2) comportino un trasferimento del rischio al garante e non abbiano una o più delle caratteristiche specifiche precisate al punto 1.3, ad esempio le garanzie assicurative, dovrà essere effettuata un'analisi caso per caso per la quale, ove necessario, verranno utilizzate le sezioni o le metodologie applicabili illustrate nella presente comunicazione. 1.5. Neutralità La presente comunicazione si applica facendo salve le disposizioni dell'articolo 295 del trattato e lasciando quindi impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. La Commissione ha una posizione neutra al riguardo della proprietà pubblica o privata. In particolare, il mero fatto che un'impresa sia in ampia misura di proprietà pubblica non è di per sé sufficiente per configurare una garanzia statale, a condizione che non vi siano elementi di garanzia espliciti o impliciti. 2. APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1 2.1. Osservazioni generali L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sancisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Pagina 148 di 199 C 155/11 Consiglio regionale della Calabria C 155/12 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione Tali criteri generali si applicano anche alle garanzie. Analogamente a quanto avviene per altre forme di potenziali aiuti, possono costituire aiuti statali sia le garanzie prestate direttamente dallo Stato, vale a dire dalle autorità centrali, regionali o locali, sia le garanzie conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche ( 3). Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L'aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l'eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata. In questo contesto la Commissione sottolinea che l'analisi in base alle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la compatibilità di una determinata misura con altre disposizioni del trattato. 2.2. Aiuti concessi al mutuatario Di solito il beneficiario degli aiuti è il mutuatario. Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). Quando il mutuatario non è tenuto a pagare il premio, o paga un premio basso, ottiene un vantaggio. Rispetto ad una situazione priva di garanzie, la garanzia statale gli consente di ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. Grazie alla garanzia statale il mutuatario ha di norma la possibilità di ottenere tassi ridotti e/o di offrire coperture minori. Senza la garanzia statale egli talvolta non sarebbe in grado di trovare un istituto finanziario disposto a concedergli un prestito ad alcuna condizione. Le garanzie statali possono agevolare la creazione di nuove imprese e consentire alle imprese esistenti di ottenere i fondi necessari per svolgere nuove attività. Analogamente, una garanzia statale può permettere ad un'impresa in crisi di proseguire le proprie attività anziché essere eliminata o ristrutturata, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza. 2.3. Aiuti concessi al mutuante 2.3.1. Sebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale. Ad esempio, un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento. 2.3.2. Le garanzie si differenziano dagli altri provvedimenti di aiuto statale, quali i contributi o le esenzioni fiscali, in quanto implicano l'instaurazione di un rapporto giuridico anche tra lo Stato ed il mutuante. Di conseguenza è necessario esaminare le possibili conseguenze per soggetti terzi qualora lo Stato abbia concesso un aiuto illegale. Nell'ipotesi delle garanzie statali su prestiti, tali conseguenze riguardano principalmente gli istituti finanziari mutuanti. Nell'ipotesi delle garanzie su obbligazioni emesse per il finanziamento delle imprese esse riguardano gli istituti finanziari che partecipano all'emissione delle obbligazioni stesse. La questione relativa all'eventuale incidenza dell'illegittimità dell'aiuto sul rapporto giuridico instaurato tra lo Stato ed i soggetti terzi deve essere esaminata secondo il diritto nazionale. I giudici nazionali potrebbero essere chiamati ad esaminare se il diritto nazionale precluda l'adempimento dei contratti di garanzia e, nell'ambito di tale esame, essi dovrebbero tener conto, secondo la Commissione, della violazione del diritto comunitario. Di conseguenza, ogniqualvolta vengano concesse garanzie statali, i mutuanti hanno interesse a compiere — in guisa di normale precauzione — la verifica dell'osservanza delle norme comunitarie. Lo Stato membro dovrebbe essere in grado di fornire il numero di riferimento assegnato dalla Commissione al caso individuale o al regime di cui trattasi e, eventualmente una copia non riservata della decisione della Commissione ed i relativi estremi della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione, da parte sua, provvederà a rendere disponibili in modo trasparente le informazioni sui casi e sui regimi da essa approvati. (3) Cfr. causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust), Racc. 2002, pag. I-4397. Pagina 149 di 199 20.6.2008 Consiglio regionale della Calabria 20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione 3. CONDIZIONI CHE ESCLUDONO L'ESISTENZA DI AIUTI 3.1. Considerazioni generali Se una garanzia ad hoc o un regime di garanzie concessi dallo Stato non determinano un vantaggio per un'impresa, essi non costituiscono aiuto di Stato. In questo contesto, per determinare se attraverso una garanzia o un regime di garanzie viene concesso un vantaggio, come confermato dalla Corte in recenti sentenze (4), la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sul «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato». Andrebbe quindi tenuto conto delle possibilità effettive per un'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. Non si configura un aiuto di Stato qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato operante in circostanze normali di economia di mercato (5). Onde valutare più agevolmente se il principio dell'investitore operante in economia di mercato è rispettato per una determinata misura di garanzia, nella presente sezione la Commissione elenca una serie di condizioni sufficienti per constatare l'assenza d'aiuto. Le garanzie ad hoc sono illustrate al punto 3.2, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.3. I regimi di garanzia sono trattati al punto 3.4, con disposizioni semplificate per le PMI al punto 3.5. 3.2. Garanzie ad hoc Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato: a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie. Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6). Agli scopi della presente comunicazione, le PMI costituite da meno di tre anni non sono considerate in difficoltà per tale periodo. b) L'entità della garanzia può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che la garanzia deve riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. c) La garanzia non assiste più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere; tale limitazione non si applica alle garanzie che assistono i titoli di debito ( 7). La Commissione ritiene che, se l'obbligazione finanziaria è interamente assistita da una garanzia statale, il mutuante sarà meno motivato a valutare, coprire e minimizzare adeguatamente il rischio derivante dall'operazione di prestito e, in particolare, a valutare adeguatamente il merito di credito del mutuatario. Per mancanza di mezzi, il garante statale non sempre assumerà l'onere di valutare tale rischio. La mancanza di incentivo a minimizzare il rischio dell'inadempimento potrebbe indurre i mutuanti a concedere prestiti soggetti a rischi eccedenti il normale rischio di mercato, incrementando così il numero delle garanzie ad alto rischio comprese nel portafoglio dello Stato. (4) Cfr. causa C-482/99, di cui alla nota 3. (5) Cfr. la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato alle partecipazioni pubbliche (Bollettino delle Comunità europee n. 9-1984); sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite 296/82 e 318/82, Regno dei Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek B.V./Commissione, Racc. 1985, pag. 809, punto 17; comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5), punti 25 e 26. 6 ( ) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. (7) Per la definizione di «titoli di debito», cfr. articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/22/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 50). Pagina 150 di 199 C 155/13 Consiglio regionale della Calabria C 155/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione La limitazione dell'80 % non si applica ad una garanzia pubblica concessa per finanziare un'impresa la cui attività è costituita esclusivamente da un servizio d'interesse economico generale debitamente conferito (8) e quando detta garanzia è stata fornita dall'autorità pubblica che le ha assegnato il servizio. La limitazione dell'80 % si applica se l'impresa interessata fornisce altri servizi d'interesse economico generale o svolge altre attività economiche. Onde garantire che il mutuante assuma effettivamente una parte del rischio, vanno tenuti in debita considerazione i due aspetti seguenti: — quando l'entità del prestito o dell'obbligazione finanziaria diminuisce col tempo, ad esempio perché il prestito inizia ad essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente, in modo che in ogni momento la garanzia non copra più dell'80 % del prestito o dell'obbligazione finanziaria in essere, — le perdite devono essere sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal mutuante e dal garante. Nello stesso modo, i recuperi netti (ossia le entrate al netto delle spese delle operazioni di recupero) provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario devono ridurre proporzionalmente le perdite sostenute dal mutuante e dal garante. Si riterrà che le garanzie, in base alle quali le perdite sono prima imputate al garante e soltanto dopo al mutuante, possano configurare aiuti. Qualora intenda fornire una garanzia superiore alla soglia dell'80 % e sostenere che essa non costituisce aiuto, uno Stato membro deve debitamente comprovare tale affermazione, ad esempio sulla base degli accordi relativi all'intera operazione, notificandoli alla Commissione in modo che la garanzia possa essere opportunamente valutata in riferimento alla sua eventuale natura sovvenzionale. d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato. Come precisato al punto 2.1, l'assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) sull'importo garantito o controgarantito. Quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto. Se non è possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d'interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito. In entrambi i casi, onde determinare il prezzo di mercato corrispondente, dovrebbero essere prese in considerazione le caratteristiche della garanzia e del relativo prestito, tra cui: l'importo e la durata dell'operazione, la copertura fornita dal mutuatario ed altri aspetti che influiscono sulla valutazione del tasso di recupero, la probabilità di inadempimento del mutuatario dovuta alla sua posizione finanziaria, il suo settore d'attività e le sue prospettive, nonché altre condizioni economiche. Quest'analisi dovrebbe in particolare permettere di classificare il mutuatario mediante un rating del rischio. La classificazione può essere fornita da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o, se disponibile, dal rating interno utilizzato dalla banca che fornisce il prestito in questione. La Commissione sottolinea il collegamento tra rating e tasso di inadempimento operato dalle istituzioni finanziarie internazionali, i cui lavori sono accessibili anche al pubblico (9). Per valutare se le caratteristiche del premio corrispondono a quelle di mercato, lo Stato membro può effettuare un raffronto dei prezzi pagati sul mercato dalle imprese con rating simili. La Commissione non ammetterà pertanto che il premio di garanzia sia fissato ad un tasso unico che si ritiene corrisponda ad uno standard complessivo dell'industria. (8) Il servizio d'interesse economico generale deve essere conforme alle norme comunitarie quali la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67) e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4). (9) Come ad esempio la tabella 1 sui rating di credito delle agenzie di rating, contenuta nel documento di lavoro (Working Paper) n. 207 della banca dei regolamenti internazionali, disponibile all'indirizzo: http://www.bis.org/publ/work207.pdf Pagina 151 di 199 20.6.2008 Consiglio regionale della Calabria 20.6.2008 II Commissione Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT C 155/15 3.3. Valutazione delle garanzie ad hoc per le PMI In via eccezionale, se il mutuatario è una PMI ( 10), la Commissione, in deroga al punto 3.2, lettera d), può ammettere una valutazione più semplice per verificare se una garanzia di prestito comprenda o meno elementi di aiuto; in tal caso, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.2, si riterrà che la garanzia statale non costituisca aiuto se il premio annuale minimo [premio «esente» (11)] riportato nella seguente tabella viene addebitato sull'importo effettivamente garantito dallo Stato in base al rating del mutuatario (12): Standard & Poor's Fitch Moody's Premio «esente» annuo Qualità più elevata AAA AAA Aaa 0,4 % Capacità di pagamento molto alta AA + AA + Aa 1 AA AA Aa 2 AA – AA – Aa 3 A+ A+ A1 A A A2 A– A– A3 BBB + BBB + Baa 1 BBB BBB Baa 2 BBB – BBB – Baa 3 BB + BB + Ba 1 BB BB Ba 2 BB – BB – Ba 3 B+ B+ B1 B B B2 B– B– B3 CCC + CCC + Caa 1 CCC CCC Caa 2 CCC – CCC – Caa 3 CC CC Qualità creditizia Capacità di pagamento alta Capacità di pagamento adeguata Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli Capacità di pagamento che dipende dal perdurare di condizioni favorevoli 0,4 % 0,55 % 0,8 % 2,0 % 3,8 % 6,3 % Non può essere fornito un premio «esente» annuo C In stato di inadempimento o prossimo allo stato di inadempimento SD DDD Ca D DD C D Non può essere fornito un premio «esente» annuo (10) Per «PMI» si intendono le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85). (11) Tali premi «esenti» vengono stabiliti in linea con i margini fissati per i prestiti ad imprese con rating simili nella comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seguito dello studio commissionato dalla Commissione su tale argomento: (http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/full_report.pdf — cfr. pagg. 23 e 156-159 dello studio) è stata presa in considerazione una diminuzione generale di 20 punti base. Tale diminuzione corrisponde alla differenza di margine per un rischio simile tra un prestito ed una garanzia onde tener conto dei costi supplementari specificamente connessi ai prestiti. (12) La tabella si riferisce alle classi di rating di Standard & Poor's, Fitch e Moody's, che sono le agenzie più frequentemente utilizzate dal settore bancario per collegare il loro sistema di rating come descritto al punto 3.2, lettera d). Non è tuttavia necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche: sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento, a condizione che forniscano una probabilità di inadempimento a un anno in quanto tale dato è utilizzato dalle agenzie di rating per classificare le imprese; altri sistemi dovrebbero permettere una classificazione simile attraverso detto criterio di classificazione. Pagina 152 di 199 Consiglio regionale della Calabria C 155/16 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione I premi «esenti» si applicano all'importo effettivamente garantito o controgarantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno interessato. Devono essere considerati come un minimo da applicare nei confronti di un'impresa il cui rating di credito sia almeno uguale a quelli indicati nella tabella ( 13). Nel caso di un premio unico di garanzia pagato anticipatamente, si ritiene che la garanzia del prestito sia priva di elementi di aiuto se è almeno uguale al valore attuale dei futuri premi di garanzia come indicato sopra, utilizzando come tasso di attualizzazione il corrispondente tasso di riferimento ( 14). Come illustrato nella tabella di cui sopra, le imprese con un rating corrispondente a CCC/Caa o inferiore non possono beneficiare di questa metodologia semplificata. Per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, il premio «esente» è fissato al 3,8 % ma non può mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri. Tali margini possono essere rivisti periodicamente in riferimento alla situazione del mercato. 3.4. Regimi di garanzia Nel caso dei regimi di garanzia statale, la Commissione ritiene che la presenza di aiuto di Stato sia esclusa qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) Il regime è precluso a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)]. b) L'entità delle garanzie può essere correttamente misurata al momento della concessione. Questo significa che le garanzie devono riguardare operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. c) Le garanzie non assistono più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr. dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)]. d) Le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. La natura di autofinanziamento del regime e l'adeguato orientamento al rischio sono considerati dalla Commissione come indicazioni del fatto che i premi di garanzia addebitati a norma del regime sono conformi alle condizioni di mercato. Questo rende necessaria la valutazione del rischio di ogni nuova garanzia, sulla base di tutti i fattori rilevanti (qualità del mutuatario, coperture fornite, durata della garanzia, ecc.). Sulla base di tale analisi dei rischi, devono essere definite le classi di rischio (15), la garanzia deve essere classificata in una di tali classi e deve essere addebitato il corrispondente premio di garanzia per l'importo garantito o controgarantito. e) Per avere una valutazione adeguata e progressiva in merito all'autofinanziamento del regime, l'adeguatezza del livello dei premi deve essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, ed i premi devono essere adeguati di conseguenza se vi è il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento può riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime. f) Per essere considerati conformi al mercato, i premi applicati devono coprire sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché una remunerazione annua di un capitale adeguato, anche se questo non è affatto o è solo parzialmente costituito. Per quanto riguarda le spese amministrative, queste dovrebbero comprendere almeno la specifica valutazione iniziale del rischio nonché i costi di monitoraggio e di gestione del rischio connessi alla concessione ed all'amministrazione della garanzia. (13) Ad esempio, un'impresa alla quale una banca assegna un rating di credito corrispondente a BBB-/Baa3 dovrebbe pagare un premio annuo di garanzia almeno dello 0,8 % sull'importo effettivamente garantito dallo Stato all'inizio di ciascun anno. (14) Cfr. la comunicazione di cui alla nota 11, in cui si stabilisce quanto segue: «Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo verrà utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.» (pag. 4). 15 ( ) Cfr. ulteriori dettagli alla nota 12. Pagina 153 di 199 20.6.2008 Consiglio regionale della Calabria 20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione Per quanto riguarda la remunerazione del capitale, la Commissione osserva che i garanti abituali sono soggetti alle norme relative ai requisiti patrimoniali e che, conformemente a dette norme, sono tenuti a costituire il capitale in modo da non fallire in caso di variazioni nelle perdite annuali relative alle garanzie. I regimi di garanzia statali non sono solitamente soggetti a dette norme e non devono pertanto costituire tali riserve. In altri termini, ogni volta che le perdite dovute a garanzie superano le entrate derivanti dai premi di garanzia, la differenza è semplicemente coperta dal bilancio pubblico. Tale garanzia statale del regime mette il regime stesso in una situazione più favorevole rispetto ad un normale garante. Per evitare questa disparità e remunerare lo Stato per il rischio assunto, la Commissione ritiene che i premi di garanzia debbano coprire la remunerazione di un capitale adeguato. La Commissione ritiene che tale capitale debba corrispondere all'8 % ( 16) delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a AAA/AA- (Aaa/Aa3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 2 % delle garanzie in essere. Per le garanzie concesse alle imprese il cui rating è equivalente a A+/A- (A1/A3), l'importo del capitale da remunerare può essere ridotto al 4 % delle garanzie in essere. La remunerazione normale di tale capitale è composta da un premio di rischio, a cui eventualmente si aggiunge un tasso d'interesse esente da rischio. Il premio di rischio deve essere pagato allo Stato sull'importo adeguato del capitale in tutti i casi. In base alla propria prassi, la Commissione ritiene che un premio di rischio normale per il capitale proprio ammonti ad almeno 400 punti base e che tale premio di rischio debba essere compreso nel premio di garanzia addebitato ai beneficiari (17). Se, come avviene per la maggior parte dei regimi di garanzia statale, non viene fornito capitale al regime e non vi è dunque un conferimento in contanti da parte dello Stato, il tasso d'interesse esente da rischio non deve essere preso in considerazione. In alternativa, se il relativo capitale è effettivamente fornito dallo Stato, questo deve sostenere costi di prestito e il regime beneficia di tale contante presumibilmente investendolo. Di conseguenza, sull'importo fornito deve essere pagato allo Stato il tasso d'interesse esente da rischio Inoltre tale spesa dovrebbe gravare sulle entrate finanziarie del regime e non incide necessariamente sui premi di garanzia (18). La Commissione ritiene che il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni possa essere utilizzato come riferimento adeguato per il tasso esente da rischio considerato come normale rendimento sul capitale. g) Per assicurare la trasparenza, il regime deve prevedere le condizioni alle quali saranno concesse le future garanzie, quali le imprese ammissibili in termini di rating e, ove applicabili, settori e dimensioni, importo massimo e durata delle garanzie. 3.5. Valutazione dei regimi di garanzia per le PMI In considerazione della situazione specifica delle PMI e onde facilitare il loro accesso al finanziamento, in particolare attraverso l'utilizzo di regimi di garanzia, esistono per tali imprese due possibilità specifiche: — l'utilizzo di premi «esenti» quali definiti per le garanzie ad hoc alle PMI, — la valutazione di regimi di garanzia in quanto tali permettendo l'applicazione di un premio unico ed evitando la necessità di effettuare il rating delle singole PMI beneficiarie. (16) Corrispondente ai requisiti patrimoniali stabiliti dall'articolo 75 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1), in combinato disposto con l'allegato VI (punti 41 e segg.) della stessa direttiva. (17) Per una garanzia ad un'impresa con rating BBB pari a 100, le riserve da costituire ammontano pertanto a 8. Applicando 400 punti base (o 4 %) a tale importo si hanno costi annui di capitale pari a 8 % * 4 % = 0,32 % dell'importo garantito, che incideranno di conseguenza sul prezzo della garanzia. Se il tasso di inadempimento a un anno previsto dal regime per tale impresa è, ad esempio, lo 0,35 % e le spese amministrative annue sono stimate allo 0,1 %, il prezzo della garanzia non considerato come aiuto sarà pari allo 0,77 % annuo. (18) In tal caso, e a condizione che si presuma che il tasso esente da rischio sia pari al 5 %, il costo annuo delle riserve da costituire sarà, per la stessa garanzia pari a 100 e con riserve da costituire pari a 8, 8 * (4 % + 5 %) = 0,72 % dell'importo garantito. Partendo dagli stessi presupposti (tasso di inadempimento dello 0,35 % e spese amministrative dello 0,1 %), il prezzo della garanzia sarebbe pari allo 0,77 % annuo ed il regime dovrebbe pagare allo Stato un importo aggiuntivo dello 0,4 %. Pagina 154 di 199 C 155/17 Consiglio regionale della Calabria C 155/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione Le condizioni d'utilizzo di queste norme sono definite in appresso. Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI In linea con quanto proposto per la semplificazione relativamente alle garanzie ad hoc, anche i regimi di garanzia a favore delle PMI possono in linea di principio essere considerati autofinanziati e non costituire aiuto di Stato se sono applicati i premi minimi «esenti» di cui al punto 3.3, basati sui rating delle imprese ( 19). Anche le altre condizioni precisate al punto 3.4, lettere a), b) e c), nonché al punto 3.4, lettera g), devono essere soddisfatte; si considera che le condizioni di cui al punto 3.4, lettere d), e) ed f), siano rispettate in caso di utilizzo dei premi annui minimi precisati al punto 3.3. Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI La Commissione è consapevole del fatto che l'esecuzione di una valutazione individuale del rischio di ogni mutuatario è un procedimento costoso, che può non essere adeguato quando un regime copre un gran numero di piccoli prestiti per i quali esso rappresenta uno strumento di messa in comune del rischio («risk pooling»). Di conseguenza, qualora il regime riguardi soltanto garanzie per PMI e l'importo garantito non superi la soglia di 2,5 Mio EUR per impresa nell'ambito del regime stesso, la Commissione puòammettere, in deroga al punto 3.4, lettera d), un premio di garanzia annuo unico per tutti i mutuatari. Tuttavia, onde poter considerare che le garanzie concesse nell'ambito di un tale regime non costituiscano aiuto di Stato, il regime deve continuare ad essere autofinanziato e tutte le altre condizioni indicate alle lettere a), b) e c) nonché alle lettere e) f) e g) del punto 3.4 devono essere soddisfatte. 3.6. Non automaticità della classficazione delle garanzie come aiuti di Stato L'inosservanza di una delle condizioni indicate nei punti da 3.2 a 3.5 non implica che la garanzia o il regime di garanzie debbano considerarsi automaticamente aiuti di Stato. In caso di dubbi sul fatto che la prevista garanzia o il previsto regime di garanzia costituiscano aiuti di Stato, è opportuno procedere alla previa notifica alla Commissione. 4. GARANZIE CON ELEMENTI DI AIUTO 4.1. Aspetti generali Qualora una garanzia ad hoc o un regime di garanzia non rispetti il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato, si ritiene che si configuri un aiuto di Stato. L'elemento di aiuto deve pertanto essere quantificato per verificare se è possibile ritenere l'aiuto compatibile a norma di un'esenzione specifica. In linea di principio, si considererà l'elemento dell'aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura. I relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi sommati per ottenere l'equivalente sovvenzione complessivo. Nel calcolare l'elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi: a) Se, nell'ipotesi di di garanzie ad hoc, il mutuatario si trovi in difficoltà finanziarie Se, nell'ipotesi di regimi di garanzia, i criteri di ammissibilità del regime prevedano l'esclusione di imprese di tale tipo [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)]. La Commissione sottolinea che, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia; (19) Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non può tuttavia mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri. Pagina 155 di 199 20.6.2008 Consiglio regionale della Calabria 20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione b) Se la portata di ciascuna garanzia possa essere adeguatamente misurata al momento della concessione. Questo significa che le garanzie devono riguardare un'operazione finanziaria specifica, per un importo massimo fisso e per un periodo di tempo limitato. A questo proposito la Commissione ritiene, in linea di principio, che le garanzie illimitate siano incompatibili con l'articolo 87 del trattato; c) Se la garanzia assista più dell'80 % di ciascun prestito (o altra obbligazione finanziaria) in essere [cfr. dettagli ed eccezioni al punto 3.2, lettera c)]. Per assicurare che il mutuante abbia un reale incentivo a valutare, coprire e minimizzare in modo adeguato il rischio derivante dall'operazione di prestito, ed in particolare a valutare correttamente il merito di credito del mutuatario, la Commissione ritiene che una percentuale di almeno il 20 % non coperta da una garanzia statale debba essere sostenuta dal mutuante (20), in modo che tuteli adeguatamente i propri prestiti e minimizzi il rischio connesso con l'operazione. In generale, la Commissione esaminerà quindi in modo più approfondito le garanzie o i regimi di garanzia che coprono l'importo totale (o pressoché totale) dell'operazione finanziaria, salvo che uno Stato membro ne dia debita giustificazione, ad esempio a causa della natura specifica dell'operazione. d) Se si sia tenuto conto delle caratteristiche specifiche della garanzia e del prestito (o altro obbligo finanziario) nel determinare il premio di mercato della garanzia, in base al quale viene calcolato l'elemento di aiuto, confrontandolo al premio effettivamente pagato [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera d)]. 4.2. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc Per una garanzia ad hoc l'equivalente sovvenzione dovrebbe essere calcolato come la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo effettivamente pagato. Qualora il mercato non fornisca garanzie per il tipo di operazione in questione, non è disponibile alcun prezzo di mercato per la garanzia. In tal caso, l'elemento di aiuto va calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, ossia come la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico che l'impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei premi versati. In mancanza di tasso d'interesse di mercato e se lo Stato membro intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento, la Commissione sottolinea che le condizioni stabilite nella comunicazione sui tassi di riferimento (21) sono valide per calcolare l'intensità di aiuto di una garanzia ad hoc. Questo significa che occorre tenere in debito conto il supplemento da aggiungere al tasso di base per considerare il relativo profilo di rischio connesso all'operazione coperta, all'impresa garantita e alle garanzie fornite. 4.3. Elemento di aiuto nelle garanzie ad hoc per le PMI Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.3. In tal caso, se il premio per una determinata garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating, la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto. Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il pertinente tasso di riferimento (22). La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguita un'impostazione basata sul rischio. 4.4. Elemento di aiuto nei regimi di garanzia Per i regimi di garanzia, l'equivalente sovvenzione di ciascuna garanzia nell'ambito del regime è la differenza tra il premio (eventuale) effettivamente addebitato e il premio che dovrebbe essere pagato nell'ambito di un regime equivalente privo di aiuto e conforme alle condizioni di cui al punto 3.4. I suddetti premi teorici sui quali viene calcolato l'elemento di aiuto devono pertanto coprire i rischi normali inerenti alla garanzia (20) Si presuppone che l'impresa fornisca il livello corrispondente di copertura allo Stato ed all'istituto di credito. Cfr. la suddetta comunicazione. (21) Cfr. la comunicazione richiamata nella nota 11. 22 ( ) Cfr. ulteriori dettagli alla nota 14. Pagina 156 di 199 C 155/19 Consiglio regionale della Calabria C 155/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione nonché le spese amministrative e i costi del capitale (23). Questo modo di calcolare l'equivalente sovvenzione è volto a garantire che, anche a medio e lungo termine, l'aiuto complessivo concesso nell'ambito del regime sia equivalente ai fondi conferiti dalle autorità pubbliche per coprire il deficit del regime. Poiché, per quanto riguarda i regimi di garanzia statale, le caratteristiche specifiche dei singoli casi possono essere sconosciute al momento in cui i regimi stessi vengono esaminati, l'elemento di aiuto deve essere valutato facendo riferimento alle disposizioni del regime. Gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia possono essere calcolati anche attraverso metodologie già ammesse dalla Commissione dopo la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato — come il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (24), o il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 ( 25) — se la metodologia approvata è esplicitamente applicabile al tipo di garanzie e di operazioni in questione. La Commissione può ammettere una deroga a queste regole soltanto in casi chiaramente comprovati e debitamente giustificati dallo Stato membro interessato. In tali casi va comunque seguito un approccio basato sul rischio. 4.5. Elementi di aiuto nei regimi di garanzia per le PMI I due strumenti di semplificazione di cui al punto 3.5 relativi ai regimi di garanzia per le PMI possono essere utilizzati anche per il calcolo dell'aiuto Le condizioni d'utilizzo di queste due norme sono definite in appresso. Utilizzo dei premi «esenti» nei regimi di garanzia per le PMI Per le PMI, si può applicare anche il sistema semplificato di valutazione descritto al punto 3.5. In tal caso, se il premio per una determinata categoria in un regime di garanzia non corrisponde al valore fissato come minimo per la sua classe di rating (26), la differenza tra detto livello minimo ed il premio addebitato sarà considerata come aiuto (27). Se la garanzia dura più di un anno, i differenziali negativi annui sono attualizzati utilizzando il tasso di riferimento (28). Utilizzo di premi unici nei regimi di garanzia per le PMI In considerazione della più limitata distorsione della concorrenza che può essere causata da aiuti di Stato concessi nel quadro di un regime di garanzia per le PMI, la Commissione ritiene che, qualora un regime di aiuti riguardi soltanto garanzie per le PMI e gli importi garantiti non superino la soglia di 2,5 Mio EUR per impresa in tale regime, la Commissione può ammettere, in deroga al punto 4.4, una valutazione dell'intensità di aiuto del regime in quanto tale, senza effettuare una valutazione per ogni singola garanzia o classe di rischio nell'ambito del regime (29). (23) Questo calcolo può essere riassunto, per ciascuna classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio della classe di rischio (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale), che rappresenta il premio di mercato, e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito × rischio) – premio pagato. 24 ( ) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29. (25) GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3. (26) Ciò implica la possibilità che, per le PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, il premio «esente» sia fissato al 3,8 %; tale premio non non può tuttavia mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri. 27 ( ) Questo calcolo può essere riassunto, per ogni classe di rischio, come l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per la differenza tra a) la percentuale di premio «esente» di tale classe di rischio e b) la percentuale di premio pagata, ossia la somma garantita × (premio di sicurezza – premio pagato). (28) Cfr. ulteriori dettagli alla nota 11. (29) Questo calcolo può essere riassunto, indipendentemente dalla classe di rischio, come la differenza tra a) l'importo garantito del debito in essere moltiplicato per il fattore di rischio del regime (il «rischio» è la probabilità di inadempimento dopo l'inclusione di costi amministrativi e del capitale) e b) qualsiasi premio pagato, ossia (importo garantito × rischio) – premio pagato. Pagina 157 di 199 20.6.2008 Consiglio regionale della Calabria 20.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione 5. COMPATIBILITÀ CON IL MERCATO COMUNE DEGLI AIUTI DI STATO CONCESSI SOTTO FORMA DI GARANZIE 5.1. Aspetti generali Le garanzie statali soggette all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato devono essere esaminate dalla Commissione al fine di determinare se siano o non siano compatibili con il mercato comune. Per poter effettuare tale valutazione, devono prima essere individuati i beneficiari degli aiuti. 5.2. Valutazione La compatibilità degli aiuti con il mercato comune verrà valutata dalla Commissione secondo le stesse norme vigenti per gli aiuti concessi in altre forme. I criteri concreti per la valutazione della compatibilità sono stati chiariti e specificati dalla Commissione nelle discipline e negli orientamenti relativi agli aiuti di natura orizzontale, regionale e settoriale (30). L'esame terrà conto, in particolare, dell'intensità degli aiuti, delle caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. 5.3. Condizioni La Commissione giudicherà ammissibili le garanzie solo se la loro attivazione è contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento dell'impresa beneficiaria o all'avvio di procedure analoghe. Tali condizioni dovranno essere convenute tra le parti al momento della concessione della garanzia. Nell'ipotesi in cui uno Stato membro intenda attivare la garanzia a condizioni diverse da quelle inizialmente pattuite nella fase della concessione, la Commissione considererà l'attivazione stessa come un nuovo aiuto soggetto ad obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. 6. RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE In conformità con gli obblighi generali di controllo (31), onde monitorare ulteriormente i nuovi sviluppi sui mercati finanziari e considerate le difficoltà poste dalla determinazione del valore delle garanzie e dal fatto che esso cambia col tempo, assume particolare rilevanza l'esame permanente dei regimi di garanzia statale approvati dalla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. Gli Stati membri presenteranno pertanto relazioni in materia alla Commissione. Per i regimi di garanzia contenenti aiuti, tali relazioni vanno presentate almeno alla fine della vigenza del regime di garanzia e per la notifica di un regime modificato. La Commissione può tuttavia ritenere opportuno richiedere relazioni più frequenti, in funzione del caso. Per i regimi di garanzia, per i quali la Commissione ha adottato una decisione che constata l'assenza di aiuti, ed in particolare quando non esistono dati storici in merito al regime, nella sua decisione sull'assenza di aiuti la Commissione può chiedere che vengano presentate relazioni di questo tipo, chiarendo caso per caso la frequenza ed il contenuto di dette relazioni. Le relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni: a) numero ed importo delle garanzie emesse; b) numero ed importo delle garanzie in essere alla fine del periodo; c) numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento (indicate singolarmente) su base annua; d) entrate annue: 1) entrate derivanti dai premi addebitati; 2) entrate derivanti dai recuperi; 3) altre entrate (ad esempio interessi ricevuti su depositi o investimenti ecc.); (30) Cfr. le norme sulla concorrenza applicabili agli aiuti di Stato nella Comunità europea: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/ Per la normativa relativa agli aiuti di Stato specifica per settori, per l'agricoltura: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm e per i trasporti: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/transport_en.htm (31) Quali quelli stabiliti, in particolare, dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1). Pagina 158 di 199 C 155/21 Consiglio regionale della Calabria C 155/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea II Commissione e) spese annue: 1) spese amministrative; 2) indennizzi pagati su garanzie attivate; f) avanzo o deficit annuo (differenza tra entrate e spese); g) avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime (32). Per le garanzie ad hoc, gli elementi rilevanti, in particolare quelli di cui ai punti da d) a g), devono essere oggetto di analoghe relazioni. In tutti i casi, la Commissione richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, onde poter presentare in un momento molto successivo relazioni corrette, occorre una raccolta corretta dei dati necessari sin dall'inizio dell'applicazione del regime e la loro aggregazione su base annua. La Commissione richiama inoltre l'attenzione degli Stati membri sul fatto che, anche per le garanzie apparentemente prive di elementi di aiuto fornite ad hoc o nell'ambito di un regime, e sebbene non sussista alcun obbligo di notifica, essa può essere tenuta a verificare l'assenza di elementi di aiuto, ad esempio in seguito ad un reclamo. In tal caso, la Commissione richiederà informazioni simili a quelle richieste per le relazioni dello Stato membro interessato. Le relazioni che debbano essere presentate in base ad obblighi specifici stabiliti da regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti o discipline applicabili nel settore degli aiuti di Stato sostituiranno le relazioni da presentarsi a norma del presente obbligo di comunicazione delle garanzie se comprendono le informazioni sopra elencate. 7. MISURE DI ATTUAZIONE La Commissione invita gli Stati membri ad adeguare le loro misure vigenti in materia di garanzie alle disposizioni della presente comunicazione entro il 1o gennaio 2010 per quanto riguarda le nuove garanzie. (32) Se il regime è in vigore da più di 10 anni, vanno indicati soltanto gli ultimi 10 importi annui d'avanzo o deficit. Pagina 159 di 199 20.6.2008 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Codice Civile Titolo X Della disciplina della concorrenza e dei consorzi Capo II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione I Disposizioni generali Art. 2602. Nozione e norme applicabili. Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali. Art. 2603. Forma e contenuto del contratto. Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità. Esso deve indicare: 1) l'oggetto e la durata del consorzio; 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito; 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; 6) i casi di recesso e di esclusione; 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia. Pagina 160 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 2604. Durata del consorzio. In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni. Art. 2605. Controllo sull'attività dei singoli consorziati. I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Art. 2606. Deliberazioni consortili. Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa. Art. 2607. Modificazioni del contratto. Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità. Art. 2608. Organi preposti al consorzio. La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato. Art. 2609. Recesso ed esclusione. Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso. Art. 2610. Trasferimento dell'azienda. Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Pagina 161 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio. Art. 2611. Cause di scioglimento. Il contratto di consorzio si scioglie: 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata; 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo ; 3) per volontà unanime dei consorziati; 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa; 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge ; 6) per le altre cause previste nel contratto. Sezione II Dei consorzi con attività esterna Art. 2612. Iscrizione nel registro delle imprese. Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede. L'estratto deve indicare: 1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio; 2) il cognome e il nome dei consorziati; 3) la durata del consorzio; 4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri; 5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione. Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati. Pagina 162 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Art. 2613. Rappresentanza in giudizio. I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone. Art. 2614. Fondo consortile. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Art. 2615. Responsabilità verso i terzi. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. Art. 2615-bis. Situazione patrimoniale. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626. Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione. Sezione II bis Art. 2615-ter. Società consortili. Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro. Pagina 163 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Decreto – Legge 10 febbraio 2009, n. 5 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario Articolo 3 Distretti produttivi e reti di imprese 4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: (1) [ 1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; (2)] 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto Pagina 164 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; (3) f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole Pagina 165 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. (4) (5) 4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (6) (7) (1) Alinea così modificato dall’ art. 36, comma 4, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. (2) Numero soppresso dall’ art. 36, comma 4, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. (3) Lettera così modificata dall’ art. 36, comma 4, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. (4) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), 2), 3), 4) e 5), L. 23 luglio 2009, n. 99, sostituito dall'art. 42, comma 2-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 22 giu gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. (5) Vedi, anche, l’ art. 45, comma 3, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, sostituito dall'art. 42, comma 2-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, così modificato dall'art. 45, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e dall'art. 36, comma 4-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. (7) Vedi, anche, i commi da 2-quater a 2- septies dell'art. 42, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Pagina 166 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. (BUR n. 24 del 16 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 dicembre 2008) (Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 12 giugno 2009, n. 19) TITOLO I (Disposizioni di carattere finanziario) Art. 1 (Sistemi di Incentivazione per lo Sviluppo del Sistema Produttivo Regionale) 1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008). 2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le seguenti categorie di aiuti: Aiuti a finalità regionale - Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione. - Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione. Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI - Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI . Aiuti all'imprenditoria femminile - Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. Aiuti per la tutela ambientale - Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie. - Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie. - Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore. Pagina 167 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico. - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento. - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. - Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale. - Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali. Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere - Aiuti alle PMI per servizi di consulenza. - Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere. Aiuti sotto forma di capitale di rischio - Aiuti sotto forma di capitale di rischio. Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. - Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica. - Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale. - Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca. - Aiuti a nuove imprese innovative. - Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione. - Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato. Aiuti alla formazione - Aiuti alla formazione. Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali. - Aiuti all'occupazione ai lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali. - Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili. Pagina 168 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione - Aiuti per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. I regimi sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a Finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007, con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008). 3. Nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle imprese potrà essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "de minimis", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. In tale ambito sono attuati anche gli interventi disciplinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, con la concessione di un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 30% degli investimenti ammissibili, ed in conto interessi per un importo pari al tasso di riferimento, previa predisposizione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento. 4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale" vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340. 5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti elementi: - oggetto e finalità degli aiuti; - soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità; - settori di attività ammissibili; - tipologie di aiuti ammissibili; - spese ammissibili; - forma e intensità di aiuto; - criteri di valutazione delle domande di agevolazione; - procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione; - procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni. 6. Le Direttive di Attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole. Pagina 169 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse provenienti da: - Risorse rinvenienti dalla certificazione di progetti coerenti al POR Calabria 2000-2006 ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS Obiettivo l 2000-2006 in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea; - Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa; - POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6322 del 07/12/2007; - PAR Calabria FAS 2007/2013 in conformità alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007; - POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6711 del 17/12/2007. 8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse nella disponibilità di altri soggetti pubblici. 9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere utilizzati anche Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica, presso i quali vengono istituiti specifici Fondi. Pagina 170 di 199 Consiglio regionale della Calabria UNIONE EUROPEA II Commissione REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CALABRIA FESR 2007 - 2013 CCI N° 2007 IT 161 PO 008 (Aprile 2013) 1/373 Pagina 171 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione sviluppo e per operare in segmenti di attività economica a maggiori ricadute in termini di innovazione produttiva, commerciale e tecnologica sul sistema produttivo regionale. Obiettivo Operativo 7.1.5 - Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di territorio. Lo sviluppo della struttura economica regionale passa attraverso la creazione e il potenziamento dei sistemi e delle filiere produttive locali e regionali, in un’ottica di concentrazione delle risorse e degli interventi e di integrazione settoriale e intersettoriale. Per sostenere il rafforzamento dei sistemi produttivi si prevede l’utilizzo dello strumento di incentivazione “Contratto di Investimento”, che è orientato in maniera specifica a sostenere: - la creazione e il potenziamento di Reti e Cluster di imprese nei settori strategici attuali e potenziali del sistema produttivo regionale; la realizzazione di Parchi di imprese nelle aree industriali strategiche della regione; la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali, nell’ambito di Progetti Locali di Sviluppo. I Contratti di Investimento devono riferirsi a specifici Programmi Integrati di Investimento articolati in: - - - Piani di Sviluppo Interaziendali, proposti da gruppi di imprese dello stesso settore/comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che hanno relazioni di cooperazione in quanto localizzate in specifiche e concentrate aree territoriali. Piani di Sviluppo Aziendali per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali di produzione/servizio finalizzate a completare e/o potenziare l’integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio. Piani di Sviluppo Aziendali, proposti dalle singole imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio. 4.7.1.2. Linee di intervento Linea di Intervento 7.1.1.1 - Azioni per potenziare e migliorare la dotazione infrastrutturale e di servizi delle aree per le attività produttive della regione. (Eliminazione approvata con Procedura scritta avviata con nota n. 194 del 16.11.2012 e chiusasi con nota n. 209 del 10.12.2012) Linea di Intervento 7.1.1.2 - Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e alla operatività delle imprese (SUAP). La Linea di Intervento sostiene il potenziamento e il coordinamento, a livello regionale e provinciale, degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), come strumenti di sviluppo economico del territorio attraverso un'attività amministrativa fondata sulla certezza dei tempi e delle procedure, nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo delle diverse comunità locali. Il rafforzamento delle attività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) regionali viene effettuato attraverso i seguenti interventi: - informatizzazione delle attività di back office che gli Sportelli Unici devono svolgere per la gestione dei procedimenti unici, in regime di interoperabilità telematica con gli Enti terzi; attivazione dei servizi di front office necessari a soddisfare le esigenze degli utenti del Sistema (Imprese ed Associazioni di categoria); razionalizzazione dei procedimenti unici e degli endoprocedimenti ad essi afferenti; standardizzazione della modulistica. La messa a regime dei SUAP consente, inoltre, di avviare interventi per il marketing territoriale, ovvero permettere alle imprese italiane o straniere interessate a insediare un'attività produttiva sul territorio regionale di disporre di informazioni dettagliate sulle aree industriali e sui principali servizi alle imprese. Le operazioni previste sono implementate a seguito della definizione delle Linee Guida regionali sugli Sportelli Unici. Tali Linee Guida sono realizzate attraverso un processo di concertazione con Comuni, Province e Amministrazione Regionale (Assessorati coinvolti nei procedimenti) a cui saranno chiamati a partecipare anche le Parti Economico-Sociali. 292/373 Pagina 172 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione imprese; - sensibilizzare le imprese e stimolare la sperimentazione innovativa, a livello di prodotti realizzati, tecniche di produzione e modelli organizzativi. Adeguare le competenze delle risorse umane delle imprese attraverso la realizzazione di Piani di Formazione Continua Interaziendali. I Piani devono prevedere: - la realizzazione di specifiche analisi dei fabbisogni di competenze e professionalità comuni alle imprese; - la definizione dei percorsi formativi per le specifiche figure professionali (contenuti, modalità di erogazione/fruizione, personale interessato, etc.); - l’organizzazione e interaziendali, etc.). l’erogazione dell’offerta formativa (voucher formativi, corsi B. Piani di Sviluppo Aziendali per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali di produzione/servizio finalizzate a completare e/o potenziare l’integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio. C. Piani di Sviluppo Aziendali, proposti dalle singole imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio, finalizzati a; - realizzare Piani di Investimenti Produttivi Aziendali per la creazione e/o il potenziamento di specifiche unità di produzione/servizio e necessari a migliorare la competitività dell’impresa e a favorirne l’integrazione con le altre imprese; - acquisire gli eventuali servizi reali specifici non compresi nei Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali; - realizzare eventuali Piani di Innovazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di Innovazione Interaziendali, - realizzare eventuali Piani di Formazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di Formazione Interaziendali. Attraverso i Contratti di Investimento le imprese localizzate in una area industriale e/o produttiva possono realizzare congiuntamente investimenti integrati, materiali e immateriali, per la creazione di Parchi di Imprese. L’obiettivo è passare dal modello attuale di mera localizzazione alla costituzione di aree produttive (Parchi di Impresa) che integrino gli attuali servizi tradizionali con un’offerta di servizi avanzati commisurati alle reali esigenze delle imprese localizzate. Linea di Intervento 7.1.5.2 - Contratti di Investimento per la realizzazione o il potenziamento di microfiliere produttive locali all'interno di Progetti Locali di Sviluppo. La Linea di Intervento è finalizzata a creare e/o rafforzare i micro sistemi e le micro filiere produttive territoriali, individuati e selezionati nell’ambito di Progetti Integrati di Sviluppo Locale. A tal fine si prevede la definizione e messa a punto di una versione semplificata del Contratto di Investimento: - di importo complessivo più contenuto; con procedure di accesso e valutazione semplificate, in grado di incentivare la realizzazione di investimenti produttivi materiali e immateriali promossi da gruppi e reti di microimprese attive nei settori tradizionali o di nicchia, anche differenti tra loro, in uno specifico ambito territoriale. 297/373 Pagina 173 di 199 Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese. 7.1.2 7.1.3 Qualificare e potenziare le infrastrutture produttive materiali ed immateriali e sostenere la domanda di servizi innovativi alle imprese. Obiettivi Operativi Pagina 174 di 199 05 7.1.3.1 Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa. 05 Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondi di Garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un Fondo Regionale di Garanzia, Co-garanzia e Controgaranzia. 7.1.3.2 05 05 05 05 Codici Categorie di Spesa Realizzazione e potenziamento dei consorzi per l’internazionalizzazione nei settori strategici dell'economia regionale. Programmi "InvestinCalabria" per l'attrazione di investimenti esterni e "Calabria Internazionale" per l'internazionalizzazione del sistema produttivo calabrese. Azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione di reti/cluster di imprese e la definizione di progetti di cooperazione da finanziare attraverso i Contratti di Investimento. Azioni per semplificare gli iter procedurali connessi alla localizzazione e alla operatività delle imprese (SUAP). Linee di Intervento 7.1.2.2 7.1.2.1 7.1.1.3 7.1.1.2 Beneficiari, Categorie di Spesa e Indicatori Sostenere l'apertura del sistema produttivo regionale attraverso l'attrazione di investimenti dall'esterno e il miglioramento delle capacità di esportazione delle imprese regionali. 7.1.1 4.7.1.3. 298/373 Regione Calabria anche attraverso proprie Agenzie in “House” ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente. Istituti di Credito. Imprese e loro Consorzi. Confidi. Soggetti Gestori degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria. Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in “House” ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente. Confidi. Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in “House” ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente. Amministrazioni Provinciali, anche attraverso proprie Agenzie in “House” ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente. Camere di Commercio, Unioncamere. Enti e Amministrazioni Centrali gestori di servizi con sedi nel territorio regionale. Consorzi di Imprese per l’internazionalizzazione costituiti ai sensi degli artt. 2602 e 2612 e ss del Codice Civile o in forma consortile o cooperativa da PMI industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari Agenzie di Sviluppo Locale. Confederazioni e Associazioni di Categoria. Camere di Commercio. Regione Calabria, anche attraverso proprie Agenzie in “House” ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente. Amministrazioni Provinciali, anche attraverso proprie Agenzie in “House” ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente. Enti Locali in forma singola e associata. Beneficiari Consiglio regionale della Calabria II Commissione Promuovere e sostenere la competitività delle imprese e la creazione di nuove imprese nei settori innovativi e/o in rapida crescita. Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di territorio. 7.1.4 7.1.5 Obiettivi Operativi 7.1.5.2 7.1.5.1 7.1.4.3 7.1.4.1 Codici Categorie di Spesa Beneficiari Promozione dell'imprenditorialità giovanile. 06, 07, 09 Contratti di Investimento per la creazione o il potenziamento di reti/cluster di imprese nei settori strategici dell'economia 06, 07, 09 regionale. Contratti di investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali all'interno di 06, 07, 09 Progetti Locali di Sviluppo. Imprese e loro consorzi. Imprese e loro consorzi. Grandi imprese. Nuove imprese. Pacchetti Integrarti di Agevolazioni per sostenere la 06, 07, 09 Imprese e loro consorzi. competitività delle imprese esistenti. Linee di Intervento 299/373 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 175 di 199 7.1.5 Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di territorio. Obiettivi Operativi Obiettivo Specifico 7.1. 7.1.5.1 Contratti di Investimento per la creazione o il potenziamento di reti/cluster di imprese nei settori strategici dell'economia regionale. Linee di Intervento ASSE VII – SISTEMI PRODUTTIVI II. Requisiti oggettivi: Rispetto dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità comuni e delle condizionalità del QSN riportati nella scheda di Asse. Presentazione del Contratto di Investimento (Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani di Sviluppo Aziendali) in conformità alle prescrizioni dei Bandi di Gara. Coerenza del Contratto di Investimento (Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani di Sviluppo Aziendali) con le priorità settoriali e territoriali regionali. Cofinanziamento privato in linea con la normativa comunitaria, nazionale e regionale. I. Requisiti soggettivi: Titolarità del Soggetto proponente (PMI industriali e di servizi e loro Consorzi, imprese artigiane e loro Consorzi). Requisiti di Ammissibilità Si / No I Piani di Sviluppo Aziendali del Contratto di Investimento sono valutati secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1. Il Piano di Sviluppo Interaziendale del Contratto di Investimento è valutato secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1. Pagina 176 di 199 Il Piano di Sviluppo Interaziendale del Contratto di Investimento è valutato secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1. I Piani di Sviluppo Aziendali del Contratto di Investimento sono valutati secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1. I criteri e le modalità per la valutazione complessiva del Contratto di Investimento, specificati in dettaglio nel bando di gara, sono in linea generale i seguenti: Numero delle imprese che partecipano al Contratto di Investimento. Numero e coerenza di Piani Interaziendali previsti dal Contratto di Investimento. Valutazione ponderata dei punteggi (sulla base degli investimenti - 23 Fattibilità giuridico amministrativa, tecnica e di gestione economica finanziaria. - I criteri e le modalità per la valutazione complessiva del Contratto di Investimento, specificati in dettaglio nel bando di gara, sono in linea generale i seguenti: Numero delle imprese che partecipano al Contratto di Investimento. Numero e coerenza di Piani Interaziendali previsti dal Contratto di Investimento. Valutazione ponderata dei punteggi (sulla base degli investimenti richiesti e ammissibili) dei Piani Aziendali previsti dal Contratto di Investimento. b) Efficienza attuativa . - - - a) Efficacia dell’operazione/progetto proposto rispetto all’Obiettivo Operativo della Linea di Intervento. Criteri di Valutazione Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 177 di 199 I Piani di Sviluppo Aziendali del Contratto di Investimento sono valutati secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1. I criteri e le modalità per la valutazione complessiva del Contratto di Investimento, specificati in dettaglio nel bando di gara, sono in linea generale i seguenti: Numero delle imprese che partecipano al Contratto di Investimento. Numero e coerenza di Piani Interaziendali previsti dal Contratto di Investimento. Valutazione ponderata dei punteggi (sulla base degli investimenti richiesti e ammissibili) dei Piani Aziendali previsti dal Contratto di Investimento. I Contratto di Investimento (Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani di Sviluppo Aziendali) (CI) presentati all’interno dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale possono avere attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo del 25% del punteggio totale (calcolato secondo le modalità definite nell’Avviso Pubblico e nella Guida per la Presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo). - - 24 Il Piano di Sviluppo Interaziendale del Contratto di Investimento è valutato secondo i criteri della Linea di Intervento 7.1.4.1. - richiesti e ammissibili) dei Piani Aziendali previsti dal Contratto di Investimento. c) Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi. Consiglio regionale della Calabria II Commissione Linee di Intervento 7.1.5.2 Contratti di investimento per la realizzazione o il potenziamento di micro-filiere produttive locali all'interno di Progetti Locali di Sviluppo. 7.1.5 Promuovere e sostenere la cooperazione tra le imprese in una logica di filiera o di territorio. 7.1. Obiettivi Operativi Obiettivo Specifico ASSE VII – SISTEMI PRODUTTIVI I. Requisiti soggettivi: Titolarità del Soggetto proponente (PMI industriali e di servizi e loro Consorzi, imprese artigiane e loro Consorzi). II. Requisiti oggettivi: Rispetto dei requisiti di ricevibilità e di ammissibilità comuni e delle condizionalità del QSN riportati nella scheda di Asse. Presentazione del Contratto di Investimento (Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani di Sviluppo Aziendali) in conformità alle prescrizioni dei Bandi di Gara. Coerenza del Contratto di Investimento (Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani di Sviluppo Aziendali) con le priorità settoriali e territoriali regionali. Cofinanziamento privato in linea con la normativa comunitaria, nazionale e regionale. Requisiti di Ammissibilità Si / No Pagina 178 di 199 25 c) Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione con altri interventi. Vedasi criteri della Linea di Intervento 7.1.5.1. I Contratti di Investimento (Piano di Sviluppo Interaziendale, Piani di Sviluppo Aziendali) (CI) presentati all’interno dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale possono avere attribuito un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo del 25% del punteggio totale (calcolato secondo le modalità definite nell’Avviso Pubblico e nella Guida per la Presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo). b) Efficienza attuativa. Vedasi criteri della Linea di Intervento 7.1.5.1. a) Efficacia dell’operazione/progetto proposto rispetto all’Obiettivo Operativo della Linea di Intervento. Vedasi criteri della Linea di Intervento 7.1.5.1. Criteri di Valutazione Migliorare le condizioni di contesto e sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle imprese Consiglio regionale della Calabria II Commissione Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9263 PARTE TERZA Regione Calabria DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNUNZI LEGALI - CONCORSI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 466 SOMMARIO Regione Calabria DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE POR Calabria FESR 2007/2013. Procedura di Valutazione e Selezione dei PISL. Approvazione della graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di Rimodulazione finanziaria, dell’assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di Programmazione Negoziata, della rimodulazione dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2012, n. 466 LA GIUNTA REGIONALE POR Calabria FESR 2007/2013. Procedura di Valutazione e Selezione dei PISL. Approvazione della graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale, della tabella di Rimodulazione finanziaria, dell’assegnazione dei finanziamenti ai PISL ed alle operazioni, dello schema di Accordo di Programmazione Negoziata, della rimodulazione dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX VISTI — il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999; — il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; — il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale. VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 3329 del 13 luglio 2007. VISTE — la Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 6322 del 07.12.07 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013; — la Deliberazione della Giunta Regionale n. 881 del 24 dicembre 2007 che prende atto del Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 07.12.07; REGIONE CALABRIA BOLLETTINO UFFICIALE A V V I S O Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili. Pagina 179 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9264 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 — la Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 255 del 31 marzo 2008 che approva il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. C (2007) 6322 del 07.12.07. — la Delibera della Giunta Regionale n. 654 del 16.09.2008 avente ad oggetto: “Definizione e Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, dei Settori e delle Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013; VISTI — il Libro Bianco sulla Governane COM (2001) 428; — il Libro Bianco del Comitato delle Regioni sulla Governance Multilivello (2009). VISTI — la Delibera della Giunta Regionale n. 95 del 23.02.2009 recante: “Presa d’atto dei criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal comitato di sorveglianza ai sensi dell’art. 65, lett. a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Trasmissione alla competente commissione consiliare, per l’esercizio delle competenze ad essi attribuite dall’art. 11 della L.R. n. 3/2007”; — la Delibera della Giunta Regionale n. 335 del 09.06.2009 avente ad oggetto “Rettifica D.G.R. n. 654 del 16.09.2008 avente per oggetto: “Definizione e organigramma delle strutture amministrative della Giunta regionale responsabili dell’attuazione degli Assi prioritari, dei Settori e delle Linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 6322 del 07.12.07”, successivamente modificata con deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 28.01.2010; — la L. 662/1996; — la L. 241/1990; — il D.Lgs. 267/2000; — il D. Lgs. n. 165/2001; — la L. 131/2003; — il D.Lgs. 163/2006. VISTE — la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. recante disposizioni in materia di “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”; — la Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 - Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; — la Legge Regionale 4 febbraio 2002, n. 8 recante “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”; — la Legge Regionale del 12 agosto 2002 n. 34, che provvede al “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”; — la Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per la “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”; — la Legge Regionale 14 novembre 2006 n. 15, in ordine alla “Promozione dell’esercizio associato di funzioni e servizi ai comuni”; — la Legge Regionale 5 aprile 2008, n. 8 sul “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”; — la Legge Regionale 7 marzo 2011, n. 4: “Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione Calabria”. — la Delibera della Giunta Regionale n. 459 del 24.07.2009 che approva il documento recante descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; — la Delibera della Giunta Regionale n. 8 del 13.01.2010 avente ad oggetto “Presa d’atto della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FESR 2007/2013 e relativi allegati, in seguito all’accettazione da parte della Commissione Europea”; — la Delibera della Giunta Regionale n. 422 del 7 giugno 2010, con la quale si è proceduto alla nomina del Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”; — il decreto del Presidente della Regione n. 159 del 14 giugno 2010, con il quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento n. 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”; — la Delibera della Giunta Regionale n. 521 del 12 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni della struttura organizzativa della Giunta Regionale; — la Delibera di Giunta Regionale n.629 del 21.09.2009 che approva il Documento di Attuazione dell’Asse IX “Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale”del POR Calabria FESR 2007/2013, Piano di Assistenza Tecnica, con la relativa dotazione finanziaria, come previsto dallo stesso Programma Operativo; — la Delibera di Giunta Regionale n. 492 del 02/11/2011 di Rimodulazione del Piano finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 - Settore 9.1 “Assistenza Tecnica” dell’Asse IX “Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale”. VISTE — la Delibera della Giunta Regionale n. 221 del 19.03.2008 e ss.mm.ii. di presa d’atto del Piano Finanziario del POR Calabria FESR 2007/2013 articolato per Assi Prioritari, Settori e Linee di intervento, approvato con L.R. n. 17 del 13.06.2008; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24 giugno 1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, per come modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000. Pagina 180 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9265 PRESO ATTO CHE il POR Calabria FESR 2007/2013, al Paragrafo 5.4.7.2, prevede la realizzazione di Progetti Integrati di Sviluppo, sia Regionali che Locali, finalizzati a migliorare la qualità della vita, la competitività e l’attrattività dei Sistemi Territoriali non urbani. CONSIDERATO CHE — i Progetti Integrati di Sviluppo Locale sono finalizzati al conseguimento di obiettivi di sviluppo socio-economico di specifici ambiti territoriali. L’ambito territoriale di riferimento delle specifiche proposte di Progetti Integrati di Sviluppo Locale è determinato dagli obiettivi, dalle strategie e dalle azioni del progetto stesso; — i Progetti Integrati di Sviluppo Regionale sono finalizzati al conseguimento di obiettivi considerati strategici per l’intero territorio regionale ed a sostenere la competitività e l’attrattività della Regione. − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Servizi Intercomunali per la Qualità della Vita; − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali; − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi Produttivi Locali, di Distretti Agroalimentari di Qualità e di Distretti Rurali. DATO ATTO ALTRESI` che con la medesima Delibera n. 344 la Giunta Regionale ha approvato l’attivazione dei seguenti Progetti Integrati di Sviluppo Regionale mediante Progetti Integrati di Sviluppo Locale: − Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in Declino; − Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria; VISTI — il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria, le cinque Province Calabresi, l’ANCI e l’UNCEM in data 26 febbraio 2008 per la definizione degli indirizzi per l’attuazione della Programmazione Territoriale e della Progettazione Integrata; — il “Documento di Riferimento per la Programmazione Territoriale e la Progettazione Integrata in Calabria per il Periodo di Programmazione FESR 2007/2013”. VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 27 febbraio 2010, con la quale sono stati indicati le linee d’intervento del POR Calabria FESR 2007/2013 da attivare per la progettazione integrata, il quadro delle risorse finanziarie disponibili e i criteri di riparto territoriale per il finanziamento dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale. DATO ATTO CHE l’Autorità di Gestione del POR ha attivato la procedura per la elaborazione dei Rapporti d’Area Provinciali, che sono stati considerati nell’elaborazione del Quadro Unitario della Progettazione Integrata (QUPI). VISTE — la Delibera di Giunta Regionale n. 344 del 22 luglio 2011, avente ad oggetto “Attivazione della Progettazione Integrata. Quadro delle risorse finanziarie disponibili. Approvazione del Quadro Unitario della Progettazione Integrata e delle Linee di Indirizzo dell’Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti Integrati”; — la Delibera di Giunta Regionale n.116 del 20 marzo 2012, avente ad oggetto “POR Calabria FESR 2007/2013 - Attuazione DGR 344/2011 - Approvazione dei PISR “Contrasto allo Spopolamento” e “Minoranze linguistiche” e delle linee di indirizzo dei relativi Avvisi Pubblici per la selezione dei PISL”. − Valorizzazione dei Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria. VISTO che la stessa Delibera n. 344 ha disposto che i Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale saranno attuati mediante le seguenti correlate linee di intervento del POR Calabria FESR 2007/2013: − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi di Mobilità Intercomunale: Linea di Intervento 8.2.1.1; − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Servizi Intercomunali per la Qualità della Vita: Linea di Intervento 8.2.1.2; − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali: Linee di Intervento 8.2.1.5- 5.1.1.1. - 5.2.3.2 - 5.3.1.1 -5.3.2.1-5.3.2.25.3.2.3; − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi Produttivi Locali, di Distretti Agroalimentari di Qualità e di Distretti Rurali: Linee di Intervento 8.2.1.6 - 7.1.5.2; − Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per Contrastare allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in Declino: Linea di Intervento 8.2.1.7; − Azioni di Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria: Linea di Intervento 5.2.4.2; − Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per la Valorizzazione dei Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria: Linea di Intervento 8.2.1.4. TENUTO CONTO CHE DATO ATTO CHE con la suindicata Delibera n. 344 la Giunta Regionale ha definito il quadro delle risorse finanziarie disponibili ed i criteri di riparto territoriale per il finanziamento dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e, in particolare, ha approvato l’attivazione dei seguenti Progetti Integrati di Sviluppo Locale: — la dotazione finanziaria complessiva definitivamente disponibile per l’attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale è di euro 406.652.377,16, a valere sugli assi V, VII e VIII del POR Calabria FESR 2007-2013; − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi di Mobilità Intercomunale; — la dotazione finanziaria per ciascuna provincia, in base ai criteri fissati dalla DGR 163/2010 ed approvata dalla DGR 344/ Pagina 181 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9266 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 2011, escluse le risorse del PISR “Minoranze Linguistiche” pari ad euro 14.391.552,20, è in totale pari ad euro 392.260.824,96 così distinti: − Elenco PISL non ammissibili a finanziamento; − Elenco PISL non ammissibili a valutazione. PRESO ATTO degli esiti del lavoro prodotto dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici per l’istruttoria e la valutazione dei PISL ed in particolare della valutazione desunta dai criteri di selezione del POR Calabria FESR 2007/2013. − Cosenza: c 144.226.460,12; − Catanzaro: c 63.044.159,79; − Reggio Calabria: c 96.025.449,95; − Crotone: c 41.830.694,37; VISTE − Vibo Valentia: c 47.134.060,73; — la dotazione finanziaria per ciascuna provincia, in base ai criteri fissati dalla DGR 163/2010 ed escluse le risorse del PISR “Contrasto allo Spopolamento” pari ad euro 41.975.360,70 e le sopra citate risorse del PISR “Minoranze Linguistiche” approvate dalla DGR 116/2012, è in totale pari ad euro 350.285.464,26 così distinte: − Cosenza: c 128.792.959,50; − Catanzaro: c 56.297.879,82; — la relazione sulla proposta di rimodulazione finanziaria tra le Linee di Intervento e tra le tipologie di PISL presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013, in funzione delle necessità di riequilibrio finanziario emerse dalle richieste di finanziamento per la realizzazione dei PISL; — la tabella di rimodulazione finanziaria tra Linee di Intervento e tra Tipologie di PISL presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013, in attuazione della su indicata proposta; — la proposta di finanziamento dei PISL e delle relative operazioni presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013, tenuto conto della Graduatoria dei PISL ammessi a finanziamento e delle Operazioni ammesse a finanziamento (con punteggio > 60), elaborata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. − Reggio Calabria: c 85.749.881,65; − Crotone: c 37.354.441,91; − Vibo Valentia: c 42.090.301,39. VISTO il Decreto del Dirigente del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 n. 10028 del 10 agosto 2011: “POR Calabria FESR 2007/2013 - Attuazione delle progettazione integrata. Approvazione Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale del POR Calabria FESR 2007/2013. Nomina Responsabile Unico del Procedimento”. RILEVATO che entro i termini di scadenza stabiliti dal citato avviso pubblico risultano pervenute 105 proposte di Progetti Integrati di Sviluppo Locale presentate dai Partenariati di Progetto. CONSIDERATO CHE i PISL attuativi dei PISR “Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in Declino” e “Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria” hanno seguito una procedura specifica di valutazione e selezione, distinta rispetto a quanto previsto per le altre tipologie di Progetti Integrati, ai sensi della DGR n.116 del 20 marzo 2012. DATO ATTO CHE il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, così come previsto dal POR, ha completato la valutazione e selezione dei Progetti Integrati attivati con la Delibera n. 344 del 22 luglio 2011 e precisamente: VISTA la “Relazione Illustrativa Generale - Procedura di Valutazione e Selezione dei PISL” elaborata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (Allegato 1), contenente in allegato (1A): − Tabelle riepilogative generali; − Graduatoria dei PISL ammissibili a finanziamento, e delle Operazioni ammissibili a finanziamento con relativa esplicazione delle condizioni, prescrizioni e note; − Elenco operazioni non ammissibili a finanziamento; RITENUTO di condividere il contenuto delle suddette proposte ed in particolare il criterio guida della rimodulazione finanziaria, fondato sullo spostamento in ambito provinciale delle risorse eccedenti su alcune Linee di Intervento a quelle sulle quali si è registrata una maggiore domanda di finanziamento, fermo restando il rispetto delle dotazioni complessive per Asse del POR FESR Calabria 2007/2013, in quanto coerente con i criteri di assegnazione delle risorse della progettazione integrata su base provinciale fissati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 27 febbraio 2010. RITENUTO di dover stabilire in apposito Accordo di Programmazione negoziata le regole per l’attuazione unitaria dei Progetti Integrati, in modo tale che venga garantita anche in tale fase l’unitarietà della compagine partenariale nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo locale fissati nei PISL e nei rapporti con le strutture regionali. VISTO lo schema di Accordo di Programmazione negoziata per l’attuazione dei PISL elaborato dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007-2013 di concerto con il Dirigente del Settore 1 “Programmazione” del Dipartimento n.3. RITENUTO di rinviare alla successiva approvazione dei PISL attuativi dei PISR “Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali ed in Declino” e “Tutela, Salvaguardia e Valorizzazione del patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria” ogni decisione riguardante l’impiego delle economie rispetto alla dotazione finanziaria complessiva della progettazione integrata. CONSIDERATO CHE in ordine alle fasi di attuazione della progettazione integrata l’Autorità di Audit, nel rapporto definitivo System Audit 2011 trasmesso con nota n. 0319745 del 28 settembre 2012, ha evidenziato un disallineamento tra le fasi del percorso attuativo dei PISL indicate nel par. 5.4.7 del POR Cala- Pagina 182 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9267 bria FESR 2007/2013 e le fasi indicate nella Delibera di Giunta regionale 163/2010 richiamata dalla Delibera di Giunta regionale 344/2011. tecnici e amministrativi necessari ad una migliore attuazione del POR” deducendo un totale complessivo di c 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila); PRESO ATTO CHE la Commissione Europea - Direzione Generale Politica Regionale - con la nota Regio/ D(2010) RMI.ml/ 850124 del 4.03.2010, in riferimento alla procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007 - 2013 per la modifica del paragrafo 5.4.7 del POR, ha rilevato che la semplificazione della procedura di attuazione della Progettazione Integrata attraverso l’aggregazione e la semplificazione di alcune fasi del processo per la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale e Locale non incide su elementi del Programma previsti all’art. 37 del Reg. CE 1083/2006 ed ha comunicato di non avere obiezioni da sollevare sul contenuto delle modifiche. — la riduzione dello stanziamento previsto per l’Operazione 9.1.1.7.3 di c 200.000,00, per l’Operazione di c 9.1.1.7.5 di c 300.000,00 e per l’Operazione di c 9.1.1.7.7 di c 250.000,00 del Documento di Attuazione dell’Asse IX, finanziata a valere sulla Linea di intervento 9.1.1.7 “Supporto all’Autorità di Gestione e al Responsabile dell’Informazione nella elaborazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Piano di Comunicazione del POR”, deducendo un totale complessivo di c 750.000,00 (settecentocinquantamila). RITENUTO, comunque, di specificare che la mancata espressa citazione nella Delibera 163/2010 della fase 2 : “Analisi e Ascolto del Territorio ed Elaborazione dei Rapporti d’Area Provinciali” è di carattere esclusivamente formale in quanto tale fase è compresa nella fase 2 indicata in Delibera, nel punto in cui si fa riferimento alla “... fase di analisi delle caratteristiche economiche e sociali territoriali e della progettualità esistente ”, coincidente con la previsione della fase 2 di attuazione della progettazione integrata contenuta nel POR. VALUTATO necessario assicurare la prosecuzione dell’attività di accompagnamento dei territori nella fase di attuazione della progettazione integrata, garantendo continuità alle attività di affiancamento svolte dai Laboratori Territoriali di Progettazione nella fase di avvio, allo scopo di contribuire a raggiungere più efficacemente il processo integrato delle azioni, con attività di supporto ai Partenariati di Progetto ed alle strutture regionali. RITENUTO a tal uopo di dover procedere alla costituzione dei Gruppi Tecnici Regionali previsti dal par. 5.4.7 del POR Calabria FESR 2007/2013 mediante la previsione di un assetto organizzativo analogo a quello già attuato con i Laboratori Territoriali di Progettazione. CONSIDERATO CHE, a tale scopo, necessita implementare la dotazione finanziaria dell’Operazione 9.1.1.2.32 “Laboratori Territoriali di Progettazione” della Linea di Intervento 9.1.1.2 di un importo ulteriore di c 2.000.000,00 (duemilioni), individuando una sub operazione denominata “Gruppi Tecnici Regionali”, al fine di assicurare idonea copertura finanziaria alle attività dei suddetti Gruppi per la fase di attuazione dei PISL, attuando una nuova procedura di selezione per l’individuazione dei componenti dei Gruppi Tecnici Regionali. RITENUTO CHE è possibile assicurare l’implementazione di cui al punto precedente mediante: — la riduzione dello stanziamento previsto per l’Operazione 9.1.1.2.3 di c 250.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.9 di c 150.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.18 di c 150.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.19 di c 150.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.20 di c 150.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.27 di c 150.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.28 di c 150.000,00, per l’Operazione 9.1.1.2.31 di c 100.000,00, del Documento di Attuazione dell’Asse IX, finanziata a valere sulla Linea di intervento 9.1.1.2 “Azioni per rafforzare le strutture e gli strumenti RILEVATO CHE la modifica suddetta comporta la rimodulazione del Piano finanziario del Settore 9.1 - Assistenza Tecnica dell’Asse IX, già rimodulato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 492 del 02/11/2011. RITENUTO di demandare all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 la modifica del Documento di Attuazione dell’Asse IX — Settore Assistenza Tecnica — e di procedere alla selezione dei componenti dei Gruppi Tecnici Regionali. TANTO PREMESSO E CONSIDERATO su proposta congiunta del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assessore alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture interessate, a voti unanimi DELIBERA per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: — di prendere atto della “Relazione Illustrativa Generale Procedura di Valutazione e Selezione dei PISL” e relativo allegato (1A) redatto dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, costituente parte integrante della presente Delibera all’allegato 1; — di approvare la graduatoria dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale e Regionale nell’ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, elaborata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, contenuta nella relazione illustrativa della Procedura di Selezione dei PISL, allegato (1A); — di prendere atto della Relazione sulla proposta di rimodulazione finanziaria tra le Linee di Intervento e tra le tipologie di PISL, presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013, costituente parte integrante della presente Delibera all’allegato 2; — di approvare la tabella di rimodulazione finanziaria tra le Linee di Intervento e tra le tipologie di PISL presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013, costituente parte integrante della presente Delibera all’allegato 3; — di determinare la spesa pubblica ammissibile per l’attuazione dei PISL: − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi di Mobilità Intercomunale; Pagina 183 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9268 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Servizi Intercomunali per la Qualità della Vita; − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi Turistici Locali/Destinazioni Turistiche Locali; − Progetti Integrati di Sviluppo Locale per la realizzazione di Sistemi Produttivi Locali, di Distretti Agroalimentari di Qualità e di Distretti Rurali; − Progetti Integrati di Sviluppo Locale attuativi del Progetto Integrato di Sviluppo Regionale per la Valorizzazione dei Centri Storici e dei Borghi di Eccellenza della Calabria; per un totale di Euro 349.663.928,96 così suddivisi: linea d’intervento 7.1.5.2 c 65.833.081,98 linea d’intervento 8.2.1.6 c 22.629.002,68 linea d’intervento 8.2.1.1 c 30.221.434,90 linea d’intervento 8.2.1.2 c 30.298.165,48 — di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di stipulare, unitamente all’Assessore al Bilancio e alla Programmazione Nazionale e Comunitaria, l’Accordo di Programmazione negoziata e di approvarlo con proprio decreto; — di dare mandato all’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 di coordinare il processo di attuazione della Progettazione Integrata, secondo le modalità previste nel POR Calabria FESR 2007/2013 e nell’Accordo di Programmazione negoziata; — di dare mandato ai Dirigenti dei Dipartimenti, ai Dirigenti di Settore ed ai Responsabili delle Linee d’Intervento interessati all’attuazione dei PISL di procedere immediatamente all’adozione delle procedure e degli atti di loro competenza per l’attuazione della progettazione integrata, secondo quanto stabilito nell’Accordo di Programmazione negoziata allegato, procedendo all’ammissione a finanziamento delle operazioni in favore dei soggetti pubblici beneficiari ed a predisporre con ogni sollecitudine i bandi per le operazioni a titolarità regionale in favore dei beneficiari privati; — di impegnare il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici a trasmettere le schede afferenti ai PISL ed alle singole operazioni finanziate, ai Dirigenti competenti per l’attuazione, anche per l’inoltro ai Responsabili delle Linee d’Intervento interessate; linea d’intervento 8.2.1.4 c 22.162.997,48 linea d’intervento - 8.2.1.5 c 39.216.800,98 linea d’intervento 5.1.1.1 c 34.160.267,94 linea d’intervento 5.2.3.2 c 6.870.801,91 linea d’intervento 5.3.1.1 c 4.032.094,73 linea d’intervento 5.3.2.1 c 42.669.432,86 linea d’intervento 5.3.2.2 c 10.508.000,00 linea d’intervento 5.3.2.3 c 41.061.848,02 — di approvare la proposta di finanziamento dei PISL e delle relative operazioni presentata dall’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013 tenuto conto della Graduatoria dei PISL ammessi a finanziamento e delle Operazioni ammesse a finanziamento (con punteggio > 60), elaborata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, costituente parte integrante della presente Delibera all’allegato 4; — di approvare lo schema di Accordo di Programmazione negoziata per l’attuazione dei PISL, costituente parte integrante della presente Delibera all’allegato 5; — di specificare che la “...fase di analisi delle caratteristiche economiche e sociali territoriali e della progettualità esistente”, prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale 163/2010 richiamata dalla Delibera di Giunta regionale 344/2011, è stata svolta in attuazione della fase 2 “Analisi e Ascolto del Territorio ed Elaborazione dei Rapporti d’Area Provinciale della procedura di attuazione della progettazione integrata contenuta nel paragrafo 5.4.7 del POR Calabria FESR 2007/2013 e che pertanto di fatto non si è resa necessaria alcuna modifica del PO FESR relativamente alle fasi della procedura PISL; — di assicurare la prosecuzione dell’attività di accompagnamento dei territori anche nella fase di attuazione dei PISL, mediante la costituzione dei Gruppi Tecnici Regionali previsti al par. 5.4.7 del POR Calabria FESR 2007/2013 con assetto organizzativo analogo a quello adottato per i Laboratori Territoriali di Progettazione, allo scopo di contribuire a raggiungere più efficacemente il processo integrato delle azioni, con approvazione della rimodulazione del Piano finanziario delle Linee di Intervento dell’Obiettivo Operativo 9.1.1 dell’Asse IX del POR Calabria FESR 2007/2013, costituente parte integrante della presente Delibera all’allegato 6, dando mandato all’Autorità di Gestione di modificare il Documento di Attuazione dell’Asse IX — Settore Assistenza Tecnica - e di predisporre tutti gli atti conseguenti per la selezione dei componenti dei Gruppi Tecnici Regionali, secondo le modalità già eseguite per i Laboratori Territoriali di Progettazione; — di notificare, a cura dell’Autorità di Gestione del POR Calabria FESR 2007/2013, la presente deliberazione, ai componenti del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007/2013, in estratto per la sola parte inerente gli Allegati 3, 4 e 6 sulla rimodulazione finanziaria; — di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BURC, in estratto per sola parte degli Allegati 4 e 5, a cura del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente. Il Dirigente Generale ff del Dipartimento Presidenza F.to: G. Bianco Pagina 184 di 199 Il Presidente F.to: Scopelliti (segue allegato) Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9269 Pagina 185 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9270 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 Pagina 186 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9271 Pagina 187 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9272 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 Pagina 188 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9273 Pagina 189 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9274 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 Pagina 190 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9275 Pagina 191 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9276 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 Pagina 192 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9277 Pagina 193 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9278 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 Pagina 194 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9279 Pagina 195 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9280 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 Pagina 196 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9281 Pagina 197 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 9282 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 Pagina 198 di 199 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 19-12-2012 Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parte III - n. 50 del 14 dicembre 2012 9283 Pagina 199 di 199
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