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Ravenna, 12 Maggio 2014
OGGETTO: News Letter 18/14
A. FISCO.
A1. Decreto “salva Roma”: convertito in legge con modificazioni.
È stato convertito in legge, con alcune modificazioni, il cd. Decreto “salva Roma”. Tra
le diverse misure, oltre alla conferma dell’abrogazione della cd. “web tax”, sono state
recate alcune modifiche alla disciplina della TASI e della TARI, ed è stato prorogato al
31/5/2014 il termine entro il quale i contribuenti possono estinguere il debito per le
somme iscritte a ruolo (fino al 31/10/2013) attraverso il pagamento, in via agevolata,
delle somme dovute senza l’applicazione di interessi e dell’aggio della riscossione.
(Legge 2/5/2014, n.68 e D.L. 6/3/2014, n.16 coordinato su G.U. n.102 del 5/5/2014)
A2. Subentro nei contratti di leasing immobiliare: chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione
dell’imposta di registro del 4% agli atti di cessione di contratti di locazione finanziaria
aventi a oggetto immobili strumentali, anche da costruire, e ancorché assoggettati a
IVA (ex art. 8-bis della Tariffa, parte prima, allegata al TUR).
(Consulenza giuridica n.954-14/2014 del 17/4/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 5/5/2014,
pag. 26)
In merito, è stato precisato che:
- il principio di solidarietà passiva previsto dall’art. 57 del TUR trova applicazione
solo con riferimento ai soggetti coinvolti nel rapporto, ovverosia il cedente e il
cessionario del contratto di leasing, restando, quindi, esclusa dall’obbligazione
solidale la società di leasing che si limita a prestare il proprio consenso alla
cessione, acconsentendo alla sostituzione dell’utilizzatore con un nuovo soggetto;
- con riguardo all’applicabilità dell’imposta di registro proporzionale (nella misura
del 4%) nel caso in cui il cambiamento dell’utilizzatore avvenga per effetto di
operazioni di riorganizzazione societaria (trasformazioni, fusioni, scissioni,
conferimenti e cessioni d’azienda), è stato ritenuto che trovi applicazione la
disciplina prevista dall’art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR volta a
regolamentare l’applicazione dell’imposta di registro agli atti societari. A titolo
esemplificativo, quindi, nel caso in cui la modifica soggettiva dell’utilizzatore derivi
da un’operazione di fusione, trova applicazione per l’atto di fusione l’imposta fissa
di registro prevista dall’art. 4, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata
al TUR.
A3. Presunta anticonomicità delle operazioni poste in essere: effetti ai fini IVA.
In merito alla legittimità delle contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria
circa le presunte condotte antieconomiche dei contribuenti, è stato precisato che “con
precipuo riferimento alle imposte sui redditi, […] rientra nei poteri dell’amministrazione
finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle
dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrono irregolarità nella
tenuta delle scritture contabili […], con negazione della deducibilità di parte di un costo
sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa”. Per contro, “in caso di contestazione
di operazioni antieconomiche, l’amministrazione non può rettificare l’Iva detratta sugli
acquisti, a meno che si tratti di operazioni inesistenti, di sovrafatturazioni o di un più
ampio contesto di abuso del diritto. Ciò perché la regola sull’antieconomicità è propria
dell’imposizione diretta e può estendersi anche all’Iva solo nell’osservanza di tutti i
principi enunciati in materia dalla Corte di Giustizia, a tenore dei quali, in via generale,
non è consentita alcuna limitazione al diritto alla detrazione”.
(Cassazione n.10041 dell’8/5/2014 e “Il Sole 24 Ore” del 9/5/2014, pag. 40)
A4. Conferimenti immobiliari: base imponibile ai fini delle imposte ipo-catastali.
Con riguardo all’imposizione indiretta gravante sull’atto di conferimento in società di
un immobile strumentale gravato da ipoteca, è stato precisato che la base imponibile
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delle imposte ipotecaria e catastale è rappresentata dal valore dell’immobile trasferito
assunto al loro – e non al netto, come sostenuto dal contribuente – della passività
costituita dal mutuo ipotecario. In tal senso, i giudici hanno ritenuto che “essendo
dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza dell’imposta di registro, in ordine a
formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di
conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli
immobili in sé considerati; cosicché resta preclusa la detrazione dal valore degli
immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante
sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa pertanto trovare
applicazione lo specifico criterio indicato, per l’imposta di registro, dall’art. 50 del d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131”.
(Cassazione n.10018 dell’8/5/2014)
A5. IRAP e professionisti: presupposti dell’autonoma organizzazione.
In merito ai presupposti in virtù dei quali, in capo ai lavoratori autonomi, si intende
perfezionato il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP, è stato ritenuto che
“[…] l’impiego non occasionale di lavoro altrui deve ritenersi di per sé integrativo del
requisito dell’autonoma organizzazione, non rilevando che la struttura posta a sostegno
e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale
dipendente o da un terzo in base ad un contratto di collaborazione”.
(Cassazione n.9790 del 7/5/2014)
A6. Cessione “gratuita” di aree al Comune: trattamento fiscale.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato il trattamento ai fini dell’imposizione
indiretta da riservare alla cessione “gratuita” di aree e di opere di urbanizzazione al
Comune, posta in essere a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione
di convenzioni di lottizzazione. Più in dettaglio, il dubbio interpretativo che ha inteso
chiarire afferisce alla possibilità di continuare ad applicare il regime fiscale
agevolativo previsto per tali cessioni dall’art. 32 del D.P.R. 29/9/1973, n.601
(imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale),
a seguito della soppressione delle agevolazioni ed esenzioni fiscali operata con l’art. 10
del D.Lgs. 14/3/2011, n.23.
(Studio del CNN n.248-2014/T e “Il Sole 24 Ore” del 7/5/2014, pag. 39)
In merito, è stato ritenuto che:
- la fattispecie al vaglio, in cui manca l’obbligo del pagamento di un corrispettivo
monetario a carico dell’Amministrazione (cd. “formalmente” gratuita), quantunque
comporti il soddisfacimento di un interesse di tipo economico consentendo al
cedente di scomputare gli oneri di urbanizzazione, non può essere considerata a
titolo oneroso, per la semplice ragione che il soggetto/ente cessionario non esegue
alcuna prestazione suscettibile di valutazione economica, tanto meno posta su di
un piano di sinallagmaticità/corrispettività con la cessione;
- da ciò dovrebbe desumersi che la norma soppressiva di cui al citato art. 10 del
D.Lgs. n.23/2011 non dovrebbe attrarre nel suo ambito di applicazione le cessioni
“formalmente” gratuite di aree e di opere di urbanizzazione in favore dei Comuni,
poste in essere a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di
convenzioni di lottizzazione.
A7. Rivalutazione dei beni d’impresa: versamento delle imposte sostitutive.
La stampa specializzata ha reso noto che sarebbe allo studio l’ipotesi di introdurre un
emendamento al D.L. 24/4/2014, n.66 con il quale, per le imprese che hanno
provveduto a rivalutare i beni aziendali, sarebbe possibile versare le imposte
sostitutive in tre rate scadenti rispettivamente il 16/6/2014, il 16/9/2014 e il
16/12/2014 (in luogo dell’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2013).
(“Il Sole 24 Ore” del 9/5/2014, pag. 7)
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B. SOCIETA’ E BILANCIO.
B1. Istruzioni per i bilanci di intermediari finanziari, IMEL, SGR e SIM.
La Banca d’Italia ha fornito le istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari
finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica (IMEL), delle
società di gestione del risparmio (SGR) e delle società di intermediazione mobiliare (SIM), che sostituiscono
integralmente le istruzioni allegate al Regolamento del 14/2/2006. Tali istruzioni trovano applicazione a
partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31/12/2013.
(Provvedimento Banca d’Italia 21/1/2014 su G.U. n.103 del 6/5/2014 – S.S. n.6)
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