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OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA
LUGLIO - AGOSTO 2014
AGGIORNATO AL 31 AGOSTO 2014
A cura di
MARIA NOVELLA MASSETANI
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nella causa C – 338/13
Marjan Noorzia / Bundesministerin fur Inneres
Una cittadina afghana ha visto respinta la sua domanda di ricongiungimento con il
coniuge afghano residente in Austria perché quest’ultimo non aveva ancora superato
vent’un anni al momento della presentazione della richiesta.
In Austria, infatti, la normativa in materia prevede che i coniugi ei partner registrati per
poter essere considerati familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare devono
aver compiuto ventunesimo anno di età al momento della domanda.
La Direttiva 2003/86/CE del Consiglio stabilisce le condizioni alle quali i cittadini di
paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri possono chiedere il
ricongiungimento al coniuge e ai loro figli minorenni. Allo scopo di assicurare
l’integrazione ed evitare matrimoni forzati la normativa comunitaria consente agli Stati
membri di imporre un limite minimo di età.
La Corte di Giustizia adita afferma che la direttiva ammette una normativa nazionale
secondo cui i coniugi e i partner registrati devono già avere compiuto il ventunesimo
anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati
quali familiari aventi diritto al ricongiungimento. Tale disposizione non eccede il
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margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per la fissazione dell’età
minima. Questa età corrisponde a quella a partire dalla quale gli Stati membri reputano
che una persona abbia acquisito una maturità sufficiente non solo per opporsi a un
matrimonio non voluto, ma anche per scegliere di trasferirsi volontariamente in un altro
paese con il proprio coniuge per condurre con esso una vita familiare e di integrarsi nel
paese. Una simile norma non impedisce e nemmeno lo rende difficile da esercitare,
secondo la Corte, l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare; è, quindi,
conforme al principio di parità di trattamento e di certezza del diritto.
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nella causa C – 469/13
Shamim Tahir / Ministero dell’Interno e Questura di Verona
Nella fattispecie in esame la Corte si occupa del caso di una cittadina pakistana che ha
chiesto alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo in
qualità di coniuge del signor Tahir, cittadino pakistano con regolare permesso di
soggiorno. La domanda è stata respinta perché la signora non aveva da almeno cinque
anni un permesso di soggiorno in corso di validità.
La direttiva in materia 2003/190/CE del Consiglio si prefigge di garantire uno status
uniforme di soggiornanti di lungo periodo per i cittadini di paesi esterni all’Unione per
armonizzare le normative degli Stai membri. Quest’ultimi riconoscono lo status di
soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato
legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio prima della presentazione
della domanda.
La giurisprudenza italiana afferma che, benché il rilascio di tale permesso ai familiari
del cittadino che abbia già ottenuto il permesso sia subordinato a determinate
condizioni, il requisito del soggiorno di durata pari a cinque anni riguarderebbe in
l’Italia solamente tale cittadino e non i suoi familiari.
La Corte di Giustizia già nella sentenza del 24 aprile 2002, Kamberaj, ha affermato che
gli Stati membri riservano lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi
terzi che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente nel loro territorio nei
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cinque anni precedenti la presentazione della domanda e che tale status è subordinato
alla dimostrazione che disponga di risorse sufficienti, nonché di un’assicurazione
malattia.
La finalità della direttiva è l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo
duraturo in uno Stato membro e il soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni
dimostra il radicamento della persona in tale Stato. L’armonizzazione dei requisiti per
ottenere lo status di soggiornate di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia tra Stati
membri. La direttiva consente agli Stati membri di rilasciare titoli di soggiorno
permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste
dalla direttiva.
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nelle cause riunite C - 473 / 13 e C – 514/13 e C – 474/13
Adala Bero / Regierungsprasidium Kassel, Ettayebi Bouzalmsate / Kreisverwaltung Kleve e
Thi Ly Pham / Stadt Schweinfurt
La fattispecie che ha dato origine alla pronuncia della Corte di Giustizia prende inizio
dal fatto che uno Stato federato della Germania non disponendo di un apposito centro di
permanenza temporanea idoneo ha posto in regime di trattenimento in un istituto
penitenziario una cittadina siriana; lo stesso trattamento è stato riservato anche ad un
cittadino marocchino e una cittadina vietnamita.
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio stabilisce che
qualsiasi trattenimento di cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento deve di
norma avvenire in un apposito centro di permanenza temporanea e soltanto in via
eccezionale può aver luogo in un istituto penitenziario, là dove in tal caso lo Stato
membro deve garantire che il cittadino straniero sia separato dai detenuti comuni.
La Corte afferma che, secondo i termini della direttiva, il trattenimento ai fini
dell’allontanamento di cittadini di cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno
irregolare deve avvenire in appositi centri di permanenza temporanea. Ne consegue che
le autorità nazionali incaricate dell’applicazione di tale norma devono essere in grado di
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effettuare il trattenimento in appositi centri, indipendentemente dalla struttura
amministrativa o costituzionale dello Stato membro. Il fatto che le autorità competenti
dispongano della possibilità di procedere ad un trattenimento non può costituire una
trasposizione sufficiente della direttiva nel caso in cui le autorità competenti di altri
Stati federati di questo medesimo Stato membro non dispongano di tale possibilità.
La Corte riconosce che uno Stato membro che disponga di una struttura federale non è
obbligato a creare appositi centri di permanenza temporanea in ciascuno Stato federato,
nondimeno tale Stato deve garantire che le autorità competenti degli Stati federati privi
di centri del genere possano sistemare i cittadini dei paesi terzi negli appositi centri di
permanenza temporanea situati in altri Stati federati. Uno Stato membro non può tener
conto della volontà del cittadino di un paese terzo interessato di essere posto in regime
di trattenimento in un istituto penitenziario. Nell’ambito della direttiva l’obbligo di
separare i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti
comuni non conosce alcuna eccezione e garantisce così il rispetto dei diritti degli
straniere in materia di trattenimento.
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nella causa C – 600 / 12
Commissione / Grecia
Il caso concreto oggetto della pronuncia riguarda un parco nazionale marittimo che fa parte dei siti
Natura 2000, per la presenza di una particolare specie tartarughe marine. I problemi ambientali
dovuti alla gestione di una discarica all’interno del parco sono causa di gravi incidenze sull’habitat
delle tartarughe. Il piano di gestione dei rifiuti prevedeva la costruzione di una discarica su un altro
sito. L’Associazione di gestione ha proposto cinque siti idonei, senza però presentare gli studi di
impatto ambientale per la costruzione della nuova discarica. La raccolta di rifiuti esistente continua,
quindi, ad essere diretta nel parco marittimo, anche se l’autorizzazione e le clausole ambientali
relative ad esse siano scadute.
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di
prendere le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti non danneggi la salute umana e
non rechi danno all’ambiente. Gli Stati membri devono altresì vietare l’abbandono, lo scarico e la
gestione incontrollata dei rifiuti. Secondo la direttiva 1999/31/CE del Consiglio qualsiasi
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autorizzazione per una discarica è subordinata ad alcune condizioni, mentre le incidenze dei progetti
che possono pregiudicare un sito devono messere opportunamente valutate tenendo in
considerazione la conservazione degli habitat, della fauna e della flora selvatiche, ai sensi della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio.
La Corte di Giustizia dichiara che mantenere in attività sull’isola una discarica satura caratterizzata
da cattivo funzionamento e non conforme alla normativa comunitaria in materia ambientale viola
gli obblighi che incombono ai sensi della direttiva sui rifiuti e della direttiva relativa alle discariche
di rifiuti.
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nella causa C - 358 / 13 e C – 181 / 14
D. e G.
La fattispecie concreta, oggetto della pronuncia, si occupa del caso di due venditori di miscele
condannati per la vendita di medicinali dubbi. All’epoca dei fatti i cannabinoidi sintetici non
rientravano nel’ambito dell’applicazione della legge tedesca sugli stupefacenti, cosicché le autorità
tedesche non potevano avviare procedimenti penali in base ad essa.
Il consumo dei cannabinoidi sintetici causa in generale uno stato di ebbrezza che può andare
dall’esaltazione alla allucinazioni. Esso può altresì comportare nausee, rilevanti attacchi di vomito,
episodi di tachicardia e di disorientamento, deliri e addirittura arresti cardiocircolatori. Tali
cannabinoidi sintetici sono stati sottoposti a test dall’industria farmaceutica nell’ambito degli studi
pre-sperimentali.
La Corte di Giustizia afferma che la nozione di “medicinale” in diritto comunitario, secondo la
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non include le sostanze che, come
miscele di piante aromatiche che contengono cannabinoidi sintetici, hanno come effetto una mera
modifica delle funzioni fisiologiche, senza essere idonee a provocare effetti benefici, immediati e
mediati, sulla salute umana e che sono consumate unicamente per provocare uno stato di ebbrezza e
sono perciò nocive alla salute umana.
Tenuto conto dell’obiettivo del diritto dell’Unione, cioè garantire un alto livello di protezione della
salute umana, e del contesto in cui si inserisce la nozione di medicinale, i giudici comunitari
concludono che in tale nozione non sono incluse le sostanze che hanno come effetto una mera
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modifica delle funzioni fisiologiche senza essere idonee a comportare effetti benefici sulla salute
umana.
La Corte rileva che le sostanze di cui trattasi sono consumate a fini non terapeutici ma ricreativi e
che in ciò esse sono nocive per l’uomo. Considerati lo scopo di tutelare un elevato livello di
protezione della salute umana, l’esigenza di un’interpretazione coerente della nozione di
medicinale, nonché quella di mettere in relazione l’eventuale nocività di un prodotto con il suo
effetto terapeutico, tali sostanze non possono essere qualificate come medicinali. Il fatto che tale
conclusione potrebbe avere la conseguenza di far sfuggire la commercializzazione dei cannabinoidi
sintetici a qualsiasi repressione penale non è atta a rimettere in discussione la pronuncia della Corte.
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nella causa C - 138 / 13
Naime Dogan / Bundesrepublik Deutschland
La questione esaminata dalla Corte riguarda una cittadina turca residente in Turchia che si è
vista negare il permesso di raggiungere il marito, anch’esso di nazionalità turca, in Germania,
dove vive da molto tempo. Esso dirige una società a responsabilità limitata di cui è azionista
maggioritario e dove possiede un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Lo Stato
membro in questione subordina il rilascio di un visto alla capacità per il coniuge che vuole
raggiungere il soggiornante, di esprimersi in tedesco almeno in modo elementare. La Corte
afferma che la richiesta di tale requisito linguistico rende più difficile il ricongiungimento
familiare e costituisce una restrizione all’esercizio della libertà di stabilimento da parte dei
cittadini turchi. Il ricongiungimento familiare costituisce uno strumento indispensabile per
permettere la vita di famiglia dei lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro degli Stati
membri e contribuisce a migliorare la qualità del loro soggiorno e alla loro integrazione. Anche
se l’introduzione di una nuova restrizione può essere ammessa qualora sia giustificata da un
motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo
perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo, la Corte considera che nel caso
di specie tali condizioni non sono soddisfatte.
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Anche presupponendo che i motivi esposti dal governo tedesco possano costituire motivi
imperativi di interesse generale, nondimeno una normativa nazionale come quella che prevede il
requisito linguistico di cui trattasi va al di là di quanto necessario per raggiungere lo scopo
perseguito, dal momento che la mancata prova dell’acquisizione di conoscenze linguistiche
sufficienti comporta automaticamente il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare,
senza tener conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie.
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