Torino, 25 febbraio 2014 Nozioni di base: l'impresa, l'azienda, la società Prima parte: l'impresa, le società di persone Stefano Battaglia - Concetti fondamentali: Azienda Impresa Società - Fonti normative: Codice Civile, Libro V (“Del lavoro”) 2 Bibliografia essenziale per approfondimenti - G. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto Commerciale, UTET, ult. ed. - G. COTTINO, Diritto Commerciale, CEDAM, ult. ed. - G. COTTINO, Diritto Socetario, CEDAM, ult. ed. - F. GALGANO, Diritto Commerciale, Zanichelli, ult. ed. - F. GALGANO, Lex Mercatoria – Storia del diritto commerciale, Il Mulino, 2001 3 Definizione di imprenditore (art. 2082, Cod. Civ.) “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” Il codice civile fa riferimento all’imprenditore, non direttamente all’impresa; questa può definirsi come la attività economica organizzata dall’imprenditore (soggetto titolare dell'attività) e da questi esercitata professionalmente al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi 4 Definizione di imprenditore (segue) Elementi del concetto di imprenditore secondo la teoria economica: - iniziativa imprenditoriale: potere decisionale in merito alla organizzazione dell'attività ed alle scelte produttive - rischio economico: sopportazione di tutti gli oneri inerenti alla conduzione dell’impresa, in particolare che i proventi conseguiti dalla vendita dei beni/servizi prodotti possano non coprire i costi sostenuti per acquisire i fattori produttivi - remunerazione del rischio sottoforma di profitto: diritto di appropriarsi del differenziale positivo tra proventi conseguiti e costi sostenuti 5 Elementi costitutivi della nozione di imprenditore Oggetto Attività di produzione e scambio Finalità organizzazione professionalità Modalità di esercizio economicità Altri elementi? Scopo di lucro ? 6 Attività: serie di atti coordinati, finalizzati ad uno scopo (creazione di nuova ricchezza mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi) - in linea di principio, non si ha impresa se manca una pluralità di atti correlati (non è impresa il “singolo affare”) - non si ha impresa in presenza di attività di mero godimento (ad es. amministrazione di un patrimonio) Destinazione alla “produzione e scambio di beni e servizi”: è richiesta la “destinazione al mercato” (non è imprenditore il “produttore per conto proprio”) Alcune categorie di soggetti (art. 2238: professionisti intellettuali) sono escluse dall'applicazione delle norme sull'impresa per effetto di una specifica scelta del legislatore 7 Organizzazione - Requisito insito nel concetto stesso di impresa, connesso alla combinazione di diversi fattori produttivi - Non presuppone necessariamente l’utilizzazione di prestazioni lavorative altrui - Non può coincidere con quello di mera auto-organizzazione, cioè di organizzazione del solo lavoro personale del soggetto che agisce; è richiesto un minimo di “etero-organizzazione” quale elemento distintivo dal lavoro autonomo 8 Professionalità Presuppone che l'imprenditore svolga l'attività produttiva in modo tale da realizzare, in concreto, una concatenazione, non sporadica, di atti diretti ad un fine prestabilito: - carattere abituale, stabile, duraturo, sistematico - non episodica né occasionale - non necessariamente permanente e senza interruzione (impresa stagionale) 9 Economicità Per aversi impresa è essenziale che sussista la “obiettiva economicità” della sua gestione, cioè la capacità, almeno in linea di principio, di ricavare dall’attività svolta quanto occorre per coprire con i ricavi i costi di produzione Non presuppone necessariamente lo scopo di lucro (secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente) 10 Lo “statuto generale” dell'imprenditore I soggetti qualificati come imprenditori in senso giuridico sono in ogni caso sottoposti all'applicazione di alcune categorie di disposizioni normative: - azienda (art. 2555 e seguenti, Cod. Civ.) - segni distintivi dell'impresa (art. 2563 e seguenti, Cod. Civ.) - concorrenza (art. 2595 e seguenti, Cod. Civ.) 11 L'azienda (art. 2555 e seguenti, Cod. Civ.) L'azienda è definita come “il complesso dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” dei beni organizzati Rispetto all'impresa, l'azienda si colloca in una posizione strumentale (rapporto di “mezzo a fine”) La normativa dettata dal Codice Civile in tema di azienda disciplina principalmente le vicende relative alla sua circolazione (alienazione, affitto e usufrutto) 12 Tipologie di imprese nel Codice Civile Impresa commerciale (art. 2195) In base alla natura dell'attività Impresa agricola (art. 2135) Piccola impresa (art. 2083) In base alla dimensione Impresa “medio-grande” In base alla forma organizzativa Impresa individuale Impresa collettiva (società, associazioni, enti,...) 13 Impresa commerciale (art. 2195 Cod. Civ.) Sono imprenditori commerciali gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti 14 Impresa commerciale (segue) - Attività industriali: attività produttive di beni o servizi che richiedono un procedimento di combinazione e trasformazione di fattori produttivi (imprese manifatturiere che trasformano le materie prime in prodotti finiti destinati alla vendita; imprese estrattive, imprese di servizi, …) - Attività intermediarie nella circolazione dei beni: attività dirette alla distribuzione dei beni sul mercato (attività di commercio nel senso proprio del linguaggio quotidiano) Potenzialmente includono anche l’attività bancaria, quale attività di intermediazione nella circolazione del denaro (autonomamente prevista come attività commerciale), oltre alle attività di finanziamento 15 Impresa commerciale (segue) Attività ausiliarie: attività che (almeno in astratto) rivestono carattere di ausiliarietà e di strumentalità rispetto alle altre imprese commerciali precedentemente elencate. Alcuni degli esempi più comuni di “imprese ausiliarie”: - mediatori e commissionari - procacciatori di affari - agenti e rappresentanti di commercio - broker assicurativi 16 Impresa agricola (art. 2135 Cod. Civ.) Sono imprenditori agricoli quegli imprenditori che esercitano una o più delle seguenti attività: ● coltivazione del fondo ● selvicoltura ● allevamento di animali ● attività connesse “Attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine” 17 Impresa agricola (segue) Tra le attività connesse rientrano comunque, se esercitate dallo stesso imprenditore agricolo, le attività: - di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti prevalentemente propri - di fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente dell'azienda agricola, comprese le attività di valorizzazione del territorio ovvero di ricezione ed ospitalità (“agriturismo”) Si tratta di attività intrinsecamente commerciali dal punto di vista oggettivo, qualificate come agricole in presenza di una connessione soggettiva ed oggettiva La nozione di imprenditore agricolo ha subito una rilevante evoluzione normativa con la legge 228/2001 18 Piccolo imprenditore (art. 2083, Cod. Civ.) Sono definiti come “piccoli imprenditori”: - i coltivatori diretti del fondo - gli artigiani - i piccoli commercianti - in generale, “coloro che esercitano un’attività professionale organizzata con lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia” Si richiede pertanto una triplice condizione: a) l’imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell’impresa; b) il suo lavoro e quello dei familiari deve prevalere su tutti gli altri fattori produttivi (lavoro altrui e capitale); c) tale prevalenza deve essere qualitativo-funzionale e non meramente quantitativa 19 Piccolo imprenditore (segue) La nozione di piccolo imprenditore di cui al Codice Civile va mantenuta distinta da quelle di “piccola e media impresa” e di “microimpresa” di cui alla normativa UE (Raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE) Parametri oggettivi per la verifica della prevalenza del lavoro sugli altri fattori produttivi sono contenuti nell'art. 1 della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) Ulteriori definizioni sono contenute in altre leggi speciali (ad es. le “leggi quadro sull'artigianato”) 20 Lo “statuto speciale” dell'imprenditore commerciale In aggiunta alla disciplina di cui allo “statuto generale dell'imprenditore”, gli imprenditori commerciali (che non siano piccoli imprenditori): - sono assoggettati con pienezza di effetti agli obblighi di pubblicità commerciale (iscrizione e comunicazioni al registro delle imprese) - sono pienamente assoggettati agli obblighi di tenuta delle scritture contabili - possono essere assoggettati al fallimento ed alle altre procedure concorsuali - sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di rappresentanza commerciale 21 Lo statuto dell'imprenditore agricolo / piccolo imprenditore Gli imprenditori agricoli ed i piccoli imprenditori, invece: - sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese (pubblicità notizia) - sono tendenzialmente esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili (scritture contabili ai fini fiscali) - non possono essere assoggettati al fallimento ed alle altre procedure concorsuali 22 Imprenditore agricolo Imprenditore commerciale Piccolo imprenditore Pubblicità commerciale Statuto generale dell'imprenditore Statuto “speciale” dell'imprenditore commerciale 23 Impresa individuale È in assoluto la più semplice tra le possibili forme giuridiche (ed organizzative) di impresa; in tal caso: - l’imprenditore, che si identifica con una singola persona fisica, è l’unico promotore e l’unico responsabile dell'attività produttiva; - in capo all'imprenditore ricade la responsabilità illimitata, in senso giuridico, per la totalità delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa, in base al principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 Cod. Civ. secondo cui “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” CARATTERISTICHE Attività Qualsiasi (commerciale o agricola) Capitale minimo Non previsto Responsabilità Illimitata Necessità di atto pubblico No 24 Impresa individuale (segue) Per l'avvio di una attività di impresa in forma individuale, in linea di principio è sufficiente procedere: - alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate - alla iscrizione presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA territorialmente competente, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (sezione ordinaria o speciale in base alla natura dell'attività e alle dimensioni dell'impresa) - alla contestuale iscrizione presso gli istituti previdenziali ed assicurativi competenti (tipicamente INPS ed INAIL) - a richiedere la concessione di eventuali licenze, o ad effettuare eventuali comunicazioni, quando previste per legge in base alla natura dell'attività da esercitare (es: al Comune, all’ASL, ecc.) 25 Le società in generale In base all'art. 2247, Cod. Civ., “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili” Dal punto di vista giuridico, per “società” si intendono quindi allo stesso tempo: - il contratto stipulato dai soci per l'esercizio di una attività produttiva; - l'organizzazione di persone e mezzi (materiali, immateriali e finanziari) costituita dai soci allo scopo di attuare tale contratto 26 Le società in generale (segue) Elementi costitutivi della società: a) pluralità dei soci; tuttavia, nel contesto delle società di capitali sono ammesse società unipersonali (a responsabilità limitata) b) conferimento di beni (in denaro o in natura, materiali o immateriali) o servizi, da utilizzare per l'attività comune c) esercizio di una attività economica (non sono ammissibili società di mero godimento) d) scopo di lucro, in termini sia oggettivi (conseguimento di utili) che soggettivi (suddivisione tra i soci degli utili conseguiti) Le definizioni di impresa e società non sono esattamente sovrapponibili; tuttavia, nella maggioranza dei casi, le società sono lo strumento per l'esercizio in forma collettiva di una attività di impresa 27 Le società nel Codice Civile (libro V, titolo V) - Capo I - Disposizioni generali (artt. 2247-2250) - Capo II - Società semplice (artt. 2251-2290) - Capo III - Società in nome collettivo (artt. 2291-2312) - Capo IV - Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324) - Capo V - Società per azioni (artt. 2325-2451) - Capo VI - Società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461) - Capo VII - Società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483) 28 Classificazione dei tipi societari S.S. S.N.C. Società non commerciale Società di persone S.A.S. S.P.A. S.A.P.A. Società commerciali Società di capitali S.R.L. 29 Caratteri strutturali dei tipi societari Nelle società di persone: a) responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali - fallimento del singolo socio - fanno eccezione gli accomandanti di s.a.s. b) potere di amministrazione inerente alla qualità di socio fa eccezione la s.a.s. c) intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri (“intuitus personae”) principio di unanimità 30 Caratteri strutturali dei tipi societari (segue) Nelle società di capitali: a) responsabilità limitata per le obbligazioni sociali b) dissociazione tra qualità di socio e potere di amministrazione la società si articola in una pluralità di organi distinti c) trasferibilità tendenzialmente libera della qualità di socio principio di maggioranza 31 Caratteri strutturali dei tipi societari: le società di persone Nel Codice Civile, la società semplice costituisce il “prototipo” delle società di persone. La disciplina della S.S., infatti, si applica anche: con le deroghe ex art. 2297 a) alla S.N.C. “irregolare” integrata e derogata ex artt. 2291-2312 b) alla S.N.C. “regolare” c) alla S.A.S. integrata e derogata ex artt. 2313-2324 Alcune delle norme proprie dello statuto dell’imprenditore commerciale si applicano alle società indipendentemente dal tipo di attività esercitata Iscrizione al R.I. Tenuta delle scritture contabili Altre si applicano soltanto in base alla natura dell'attività esercitata Esonero dal fallimento per attività non commerciali Nelle S.N.C. e nelle S.A.S. le regole sulla assoggettabilità a fallimento si applicano, oltre che alla società, anche ai soci a responsabilità illimitata 32 Caratteri strutturali dei tipi societari: le società di persone (segue) Società di fatto: due più persone esercitano in comune una attività economica senza aver espressamente stipulato alcun contratto di società, né in forma scritta né in forma orale (formazione tacita della società) - attività non commerciale: disciplina della società semplice - attività commerciale: disciplina della società in nome collettivo irregolare Società occulta: due o più persone stipulano un contratto di società, ma l'esistenza di quest'ultimo non viene esteriorizzata, creando l'apparenza di una impresa individuale Società apparente: due o più persone, non legate da alcun contratto di società, si comportano in modo da ingenerare nei terzi l'impressione di agire come soci, facendo affidamento sulla responsabilità solidale Secondo la prevalente giurisprudenza, società occulta e società apparente sono comunque fonte di responsabilità contrattuale per i soci occulti / apparenti 33 Società semplice: costituzione e conferimenti È semplice la società che non ha per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, e i cui soci non abbiano volontariamente optato per l'adozione di uno dei tipi di società commerciali CARATTERISTICHE Attività Non commerciale Capitale minimo Non previsto Responsabilità Illimitata Forma dell'atto costitutivo Libera, salvo in relazione alla natura dei beni che vengono conferiti in società (art. 2251) 34 Società semplice: costituzione e conferimenti (segue) Il contenuto dell'atto costitutivo può essere modificato esclusivamente con il consenso di tutti i soci, a meno che non sia stata espressamente pattuita una deroga al principio dell'unanimità (art. 2252). Costituisce modificazione dell'atto costitutivo anche il mutamento delle persone dei soci Ciascun socio deve effettuare i conferimenti indicati nell'atto costitutivo; in mancanza, ciascuno deve conferire, in parti uguali, “quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale” (art. 2253) Può essere conferita in società “qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica”: a) denaro Soci di capitale b) crediti c) beni in natura (materiali e immateriali) d) prestazioni di servizi Soci d'opera 35 Società semplice: costituzione e conferimenti (segue) Il conferimento dei beni può avvenire in proprietà o in godimento (art. 2254) L'insieme dei conferimenti effettuati dai soci costituiscono il patrimonio sociale iniziale. La nozione di “patrimonio sociale” va peraltro tenuta distinta da quella di “capitale sociale”: - il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società; esso subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alla vita societaria. La consistenza del patrimonio sociale è accertato attraverso la redazione del bilancio di esercizio (in particolare, il patrimonio netto rappresenta la differenza tra attività e passività) - il capitale sociale è una entità numerica che esprime il controvalore in denaro dei conferimenti, la cui valutazione rientra nell’atto costitutivo. Il capitale sociale, a differenza del patrimonio sociale, resta immutato nel corso della vita societaria, a meno che non si proceda ad una sua variazione (che costituisce modificazione dell'atto costitutivo e richiede quindi il consenso di tutti i soci) 36 Amministrazione della società Il potere di gestione della società spetta a tutti i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario. Sono previsti due regimi di amministrazione: a) disgiuntiva (art. 2257): il potere di amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, fatto salvo il potere di opposizione degli altri amministratori. È il regime normalmente applicabile in mancanza di pattuizioni difformi b) congiuntiva (art. 2258): è un regime applicabile solo in presenza di espressa pattuizione. Il potere di amministrazione spetta al gruppo dei soci, all'unanimità o a maggioranza; il singolo socio può agire individualmente solo per evitare danni alla società Il potere di rappresentanza (“potere di firma”) spetta, in mancanza di diversa disposizione del contratto, a ciascun socio amministratore, per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266) 37 Amministrazione della società (segue) Il potere di gestione della società spetta a tutti i soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario. Sono previsti due regimi di amministrazione: a) disgiuntiva (art. 2257): il potere di amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, fatto salvo il potere di opposizione degli altri amministratori. È il regime normalmente applicabile in mancanza di pattuizioni difformi b) congiuntiva (art. 2258): è un regime applicabile solo in presenza di espressa pattuizione. Il potere di amministrazione spetta al gruppo dei soci, all'unanimità o a maggioranza; il singolo socio può agire individualmente solo per evitare danni alla società Il potere di rappresentanza (“potere di firma”) spetta, in mancanza di diversa disposizione del contratto, a ciascun socio amministratore, per tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale (art. 2266) 38 Ripartizione degli utili e delle perdite (artt. 2262-2265) I soci sono liberi di pattuire i criteri di ripartizione degli utili (e delle perdite), con il solo divieto di “patto leonino” (“uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”). In mancanza di diversa pattuizione, si applicano i criteri di legge. Il diritto di ciascun socio a percepire la propria parte di utili sorge dopo l’approvazione del bilancio (“rendiconto” nel caso della S.S.). Le quote di partecipazione agli utili e alle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti; se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, si presumono uguali. Se è espressamente prevista soltanto la quota di partecipazione agli utili, si assume nella stessa misura la quota di partecipazione alle perdite. 39 Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali (artt. 2267-2271) I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale, che costituisce la garanzia principale – ma non esclusiva – per le obbligazioni sociali Delle obbligazioni sociali rispondono inoltre, personalmente e solidalmente: a) i soci che hanno agito in nome e per conto della società b) tutti gli altri soci, salvo patto contrario da portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei Solidarietà: ciascuno dei soci può essere costretto all’adempimento per la totalità della prestazione; in tal caso, l’adempimento libera dal debito la società e tutti gli altri. Al socio che abbia personalmente pagato per intero un debito della società, spetta il diritto di regresso nei confronti degli altri soci, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e alle perdite Il socio al quale sia richiesto il pagamento di debiti sociali può chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi Chi entra a far parte di una società già costituita risponde solidalmente anche delle obbligazioni anteriori al suo ingresso; d'altronde i soci cessanti devono portare a conoscenza dei terzi lo scioglimento del vincolo sociale, per evitare di continuare a rispondere dei debiti sociali 40 Creditori personali dei soci (artt. 2270-2271) I creditori personali di ciascun socio possono, finché la società è in vita, far valere i propri diritti sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione Se gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota del suo debitore, da liquidarsi entro tre mesi (salvo che venga deliberato lo scioglimento della società) Non è ammessa compensazione tra i crediti della società verso un terzo e i debiti che un singolo socio abbia verso il medesimo terzo (i.e.: la società non può pagare i debiti personali del socio) 41 Scioglimento del singolo rapporto sociale (artt. 2284-2290) In caso di morte, recesso o esclusione di uno dei soci, in linea di principio la società non si scioglie, ma prosegue con i restanti (“principio di conservazione della società”) Al socio cessante spetta il diritto alla liquidazione del valore della quota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento Morte Liquidazione della quota agli eredi Scioglimento della società Continuazione con gli eredi Recesso A discrezione del socio salvo preavviso se la società è a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci Per giusta causa Nei casi previsti dal contratto di società 42 Scioglimento del singolo rapporto sociale (segue) Esclusione Per gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo Interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporta l’interdizione dai pubblici uffici Sopravvenuta inidoneità a prestare l’opera conferita Perimento della cosa conferita in godimento, per causa non imputabile agli amministratori Di diritto: socio dichiarato fallito Di diritto: socio la cui quota sia stata liquidata a creditori personali L’esclusione, quando non opera di diritto, è deliberata dalla maggioranza dei soci (calcolata “per teste”, senza computare il socio da escludere), ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso 43 Scioglimento e liquidazione della società (art. 2272-2283) Costituiscono cause di scioglimento della società: a) decorso del termine b) conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo c) volontà di tutti i soci d) perdita della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita e) altre cause previste dal contratto sociale Procedimento di liquidazione (salvo diversa disciplina da atto costitutivo): - nomina dei liquidatori - definizione dei rapporti in corso (divieto di intraprendere nuove operazioni) - liquidazione del patrimonio attivo (incasso dei credito, cessione anche in blocco dei beni sociali) - pagamento dei debiti sociali - restituzione/rimborso conferimenti e riparto dell’eventuale residuo attivo - estinzione della società e cancellazione dal R.I. 44 Società in nome collettivo Costituisce il tipo generico di società commerciale: è la forma societaria che viene adottata allorché l'oggetto dell'attività ha natura commerciale, ed i soci non abbiano volontariamente optato per l'adozione di uno degli altri tipi di società commerciali CARATTERISTICHE Attività Commerciale Capitale minimo Non previsto Responsabilità Illimitata Forma dell'atto costitutivo Atto scritto per la S.N.C. regolare 45 Atto costitutivo della S.N.C. (art. 2295) L’atto costitutivo della società deve indicare: a) le generalità dei soci b) la ragione sociale (costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale) c) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società d) la sede della società e le eventuali sedi secondarie e) l’oggetto sociale f) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione g) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite i) la durata della società 46 La S.N.C. “regolare” e quella “irregolare” (artt. 2296-2297) L’atto costitutivo della società deve essere redatto per iscritto, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Nei trenta giorni successivi deve essere iscritto presso il competente Registro delle Imprese In mancanza, la società viene comunque ad esistenza come S.N.C. “irregolare”, soggetta alla stessa disciplina della S.S. per quanto concerne i rapporti tra la società ed i terzi Nella S.N.C. regolare si applicano pienamente le disposizioni in tema di pubblicità commerciale delle iscrizioni nel R.I.; in particolare, non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova altrimenti che i terzi ne hanno avuto effettiva conoscenza: - le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori - le modificazioni dell'atto costitutivo 47 Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali In particolare, nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e l'eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (art. 2291) Il patto di limitazione della responsabilità resta ammissibile, ma ha efficacia puramente interna, nei rapporti tra i soci Al singolo socio non può essere richiesto di pagare personalmente debiti sociali se non dopo la infruttuosa escussione del patrimonio sociale (art. 2304), anche se la società è in liquidazione Se viene deliberata una riduzione di capitale mediante rimborso ai soci delle quote pagate (o mediante liberazione dall’obbligo di ulteriori versamenti), questa può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dalla sua iscrizione nel R.I., purché nel termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione vi abbia fatto opposizione (art. 2306) 48 Rapporti con i creditori personali dei soci Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (art. 2305) Qualora sia deliberata la proroga della società, il creditore particolare del socio può farvi opposizione. Se questa è accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore (art. 2307) Analogamente, in caso di proroga tacita della società il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore 49 Altre caratteristiche della S.N.C. In aggiunta alle stesse cause di scioglimento previste per la S.S., la S.N.C. si scioglie nel caso di dichiarazione di fallimento (ovvero di liquidazione coatta amministrativa, laddove applicabile) I soci di S.N.C. sono soggetti ad un divieto di concorrenza (art. 2301): essi non possono, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né partecipare come soci illimitatamente responsabili ad altra società concorrente Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza In caso di inosservanza del divieto, la società ha diritto al risarcimento del danno 50 Società in accomandita semplice Si caratterizza per la coesistenza di due categorie di soci, gli accomandatari (illimitatamente responsabili) e gli accomandanti (responsabili limitatamente al conferimento effettuato, ed esclusi dall'amministrazione della società) CARATTERISTICHE Attività Commerciale Capitale minimo Non previsto Responsabilità Illimitata per gli accomandatari Limitata per gli accomandanti Forma dell'atto costitutivo Atto scritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) 51 Atto costitutivo di S.A.S. (artt. 2314, 2316, 2317) In aggiunta alle prescrizioni dettate con riferimento alla S.N.C., nell'atto costitutivo deve essere specificata la categoria di appartenenza di ciascun socio, se accomandante o accomandatario La S.A.S. agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice In mancanza di iscrizione dell'atto costitutivo presso il R.I., la società opera come S.A.S. “irregolare”: a) ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le stesse disposizioni della S.S. (e della S.N.C. Irregolare) b) tuttavia, è fatta salva la responsabilità limitata dei soci accomandanti (purché non abbiano partecipato alle operazioni sociali) 52 Soci accomandatari (artt. 2318-2319) I soci accomandatari, illimitatamente responsabili, hanno gli stessi diritti ed obblighi dei soci di S.N.C.; la società può essere amministrata esclusivamente da soci accomandatari Per la nomina e la revoca degli amministratori non è richiesto il consenso unanime dei soci, bensì - sempre che l’atto costitutivo non disponga diversamente - l'approvazione: a) di tutti i soci accomandatari b) di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto 53 Soci accomandanti (artt. 2320, 2314, 2322) I soci accomandanti non possono essere nominati amministratori; più in generale, essi non possono “compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società” La violazione di tale divieto è sanzionata con la assunzione, da parte dell'accomandante, della responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (oltre a poter essere escluso a norma dell’art. 2286) Analogamente, assume responsabilità illimitata verso i terzi, solidalmente con gli accomandatari, l’accomandante il quale consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale 54 Soci accomandanti (segue) I soci accomandanti possono esclusivamente: a) trattare singoli affari in nome della società, in forza di una procura speciale b) prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori c) se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza Agli accomandanti, in quanto esclusi dalla amministrazione, spetta il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società Le quote di partecipazione dei soci accomandanti: a) possono essere trasmesse agli eredi, in caso di morte, senza necessità del consenso degli altri soci; b) possono essere cedute, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale 55 Scioglimento della S.A.S. (art. 2323) La S.A.S. si scioglie, oltre che per le cause previste per la S.S. e la S.N.C., qualora venga meno la pluralità delle categorie di soci, ossia rimangano soltanto soci accomandanti o soltanto soci accomandatari Lo scioglimento non opera se, entro sei mesi, viene ricostituita la categoria venuta meno Se vengono a cessare tutti gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio – che non assume la qualità di socio accomandatario – per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, per la durata massima di sei mesi Se vengono a cessare tutti gli accomandanti, decorsi i sei mesi la società non si scioglie bensì, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, si trasforma in S.N.C. 56
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