N. 00354/2015 REG.PROV.COLL. N. 01568/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2006, proposto da: Palermo Giulio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, Via Diaz, 13/C; contro Universita' degli Studi di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6; nei confronti di Parisi Maria Luisa; per l'annullamento del verbale 12.7.2006 n. 301 di affidamento di un corso insegnamento alla controinteressata; accesso atti relativi al procedimento. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Brescia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Mario Mosconi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1 – Il ricorrente, al tempo collegato al settore di insegnamento scientifico SECS – P/01 (Economia Politica), lamenta la illegittimità delle specifiche risultanze di nomina, sempre ai fini di insegnamento, assunte dalla evocata Università degli Studi per l’anno Accademico 2006-2007 in relazione al corso di specialistica di Economia Internazionale: invero ritenendo di essere stato ingiustamente escluso dall’insegnamento stesso in tanto in quanto la nominata non avrebbe avuto titolo ad ottenere il medesimo insegnamento poiché allocata nel settore scientifico SECS – P/02 (Politica Economica) non considerabile affine al settore scientifico sopra menzionato e di appartenenza (SECS – P/01). 1.1 – Vengono così richiamate, ai fini demolitori, le ritenute violate norme di cui all’art. 12, comma V° della L. 341/1990 e di cui all’allegato D del D.M. 4/10/2000 parimenti confutando le modalità di valutazione della competente Commissione, così come anche innestando sospetta inferenza di plurimi profili sintomatici del vizio di eccesso di potere. 2 – Si è costituita in giudizio l’intimata Università; la medesima, premessa eccezione di tardività e/o di intempestività del gravame, avendo il ricorrente conosciuto l’esito di cui sopra nello stesso giorno della decisione relativa, ha poi confutato partitamente le tesi del ricorrente stesso, concludendo per la infondatezza del ricorso. 3 – All’Udienza Pubblica del 18/2/2015 la causa è stata spedita in decisione. 4 – Il Collegio ritiene che il ricorso sia tempestivo e fondato. 4.1 – Al riguardo dell’aspetto di rito risulta che l’eccezione in discorso è stata puntualmente superata dal parere della II Sezione del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato prospettato dallo stesso ricorrente per le stesse ragioni di critica di cui sopra in relazione ad un diverso anno accademico (v. in atti). 4.2 – Al riguardo dell’aspetto di merito basta poi richiamare i contenuti della su citata decisione che, contemplando le stesse censure qui riportate – ovviamente per un diverso anno accademico -, ha finito col dar ragione al ricorrente che è il medesimo in entrambi i casi. 4.3 – E’ ovvio che il Collegio non intravede alcuna ragione per andare di diverso avviso sia nel rito che nel merito. 5 – Il ricorso va dunque accolto. 6 – Soccorrono sufficienti elementi e circostanze per accollare all’Università di Brescia le spese di lite, quantificate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla tutti gli atti impugnati. Spese di lite a carico dell’Università di Brescia per euro 2.050,00 (I.V.A. e C.P.A. escluse). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati: Angelo De Zotti, Presidente Mario Mosconi, Consigliere, Estensore Mauro Pedron, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 26/02/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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