sentenza del TAR che gli dà ragione

N. 00354/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01568/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1568 del 2006, proposto da:
Palermo Giulio, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio
eletto presso Domenico Bezzi in Brescia, Via Diaz, 13/C;
contro
Universita' degli Studi di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Gen.Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
nei confronti di
Parisi Maria Luisa;
per l'annullamento
del verbale 12.7.2006 n. 301 di affidamento di un corso insegnamento alla
controinteressata; accesso atti relativi al procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Mario Mosconi
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il ricorrente, al tempo collegato al settore di insegnamento scientifico SECS –
P/01 (Economia Politica), lamenta la illegittimità delle specifiche risultanze di
nomina, sempre ai fini di insegnamento, assunte dalla evocata Università degli
Studi per l’anno Accademico 2006-2007 in relazione al corso di specialistica di
Economia Internazionale: invero ritenendo di essere stato ingiustamente escluso
dall’insegnamento stesso in tanto in quanto la nominata non avrebbe avuto titolo
ad ottenere il medesimo insegnamento poiché allocata nel settore scientifico SECS
– P/02 (Politica Economica) non considerabile affine al settore scientifico sopra
menzionato e di appartenenza (SECS – P/01).
1.1 – Vengono così richiamate, ai fini demolitori, le ritenute violate norme di cui
all’art. 12, comma V° della L. 341/1990 e di cui all’allegato D del D.M. 4/10/2000
parimenti confutando le modalità di valutazione della competente Commissione,
così come anche innestando sospetta inferenza di plurimi profili sintomatici del
vizio di eccesso di potere.
2 – Si è costituita in giudizio l’intimata Università; la medesima, premessa
eccezione di tardività e/o di intempestività del gravame, avendo il ricorrente
conosciuto l’esito di cui sopra nello stesso giorno della decisione relativa, ha poi
confutato partitamente le tesi del ricorrente stesso, concludendo per la
infondatezza del ricorso.
3 – All’Udienza Pubblica del 18/2/2015 la causa è stata spedita in decisione.
4 – Il Collegio ritiene che il ricorso sia tempestivo e fondato.
4.1 – Al riguardo dell’aspetto di rito risulta che l’eccezione in discorso è stata
puntualmente superata dal parere della II Sezione del Consiglio di Stato in sede di
ricorso straordinario al Capo dello Stato prospettato dallo stesso ricorrente per le
stesse ragioni di critica di cui sopra in relazione ad un diverso anno accademico (v.
in atti).
4.2 – Al riguardo dell’aspetto di merito basta poi richiamare i contenuti della su
citata decisione che, contemplando le stesse censure qui riportate – ovviamente per
un diverso anno accademico -, ha finito col dar ragione al ricorrente che è il
medesimo in entrambi i casi.
4.3 – E’ ovvio che il Collegio non intravede alcuna ragione per andare di diverso
avviso sia nel rito che nel merito.
5 – Il ricorso va dunque accolto.
6 – Soccorrono sufficienti elementi e circostanze per accollare all’Università di
Brescia le spese di lite, quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di
Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo, accoglie il ricorso e, per
l’effetto, annulla tutti gli atti impugnati.
Spese di lite a carico dell’Università di Brescia per euro 2.050,00 (I.V.A. e C.P.A.
escluse).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere, Estensore
Mauro Pedron, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)