N. 01093/2015 REG.PROV.CAU. N. 14539/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da Verdi Ambiente e Società Aps Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberta Milone e Pietro Adami, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Adami in Roma, Corso d'Italia, 97; contro la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Barra, con domicilio eletto presso la medesima in Roma, Via IV Novembre, 119/A; Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa per legge dall'avv. Antonio Ciavarella, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21; Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dell'Ambiente, in persona dei Ministri p.t. rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata Regione Lazio; in Roma, Via dei Portoghesi, 12; nei confronti di ACEA Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Tarantino, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Andrea Tarantino in Roma, Piazzale Ostiense,2; e con l'intervento di ad adiuvandum: Comitato di Quartiere “Millevoi – Ardeatina”, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberta Milone e Pietro Adami, con domicilio eletto presso lo stesso avv. Pietro Adami in Roma, Corso d'Italia, 97; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. R.U. 3310 del 11.05.11 avente ad oggetto "Progetto Acea distribuzione spa - nuova cabina elettrica primaria di trasformazione a 150 kv Cecchignola e cavi per raccordi a 150 kv sulla esistente linea Laurentina - Capannelle - Comune di Roma - Municipio XII domanda acea distribuzione spa del 25.06.10 prot. 103661” Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Roma e di Roma Capitale e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Ministero dell'Ambiente e di Acea Distribuzione S.p.a.; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; RILEVATO che, sulla base della relazione e dei documenti prodotti dal MIBAC, Direzione Regionale per i beni culturali e paesistici del Lazio, con la nota prot. n. 2179 del 2.3.2015, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria adottata da questa Sezione, risulta che la cabina primaria ACEA, autorizzata con il provvedimento impugnato, non si va a collocare all’interno dell’area interessata dal vincolo paesaggistico “Via Ardeatina” di cui al D.M. del 7.1.1966, insistendo i manufatti al di fuori della fascia di rispetto delimitata dal vincolo (cfr. docc. 10,11 e 12 allegati alla nota predetta); quanto ai cavi interrati che attraversano per un tratto l’area vincolata, ciò non sembra integrare un “vulnus” ai valori paesaggistici; RILEVATO che, in considerazione di quanto precede, il MIBAC, Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, con nota prot. 37648 del 2010, ha espresso parere positivo relativamente alla nuova ubicazione della cabina elettrica primaria, nel nuovo sito proposto dalla ACEA S.p.a., con la sola prescrizione di controlli in corso d’opera (doc. 14 allegato alla nota); RILEVATO in particolare che, da quanto risulta, il rischio di presenza di reperti archeologici nel sottosuolo è stato valutato dalla predetta Soprintendenza speciale, soltanto in relazione al passaggio dei cavi interrati attraversanti in parte la fascia di terreno vincolata ed a tale scopo si è ritenuto sufficiente il controllo in corso d’opera dei lavori; CONSIDERATO, pertanto, che, ad un primo e sommario esame della materia in contesa, per quanto sopra rilevato, l’area in cui ricade l’opera in contestazione non sembra richiedere l’autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 136 e 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 (contrariamente a quanto dedotto dall’Associazione ricorrente con il primo motivo); CONSIDERATO che, quanto alla dedotta inosservanza delle prescrizioni derivanti dal PTPR “Vallerano – Cecchignola” adottato con DD.GG.RR. nn. 556 e 1025 del 2007 (secondo motivo), l’area interessata, pur ricadendo nel piano, non è sottoposta a puntuali dispostivi di tutela ai sensi dell’art. 134, c.1, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto ricadente nelle previsioni della Tavola A del Piano Territoriale (e non in quelle propriamente vincolistiche e prescrittive di cui alla Tavola B) la quale colloca l’area “de quo” nel “paesaggio naturale di continuità”: in merito sono state coinvolte nella conferenza di servizi a tal fine indetta, tutte le Amministrazioni competenti che non hanno espresso avviso negativo alla realizzazione del manufatto, limitandosi a dettare prescrizioni sulla modalità realizzative; CONSIDERATO altresì che il rischio - pretesamente derivante dall’opera, di inquinamento elettromagnetico nocivo in quanto al di sopra delle soglie consentite dalla normativa in materia - appare, allo stato, insussistente, alla luce della relazione tecnica prodotta da ACEA in corso di procedimento e che, in ogni caso, è sempre ammesso, anche ad opera conclusa, il monitoraggio delle emissioni e, se necessario, l’intervento correttivo sulla base delle rilevazioni dell’ARPA Lazio; CONSIDERATO che per quanto precede il ricorso non manifesta complessivamente (neanche con riferimento alle ulteriori censure dedotte), un’evidenza di fondatezza tale da poter indurre il Collegio all’adozione della sospensione cautelare dell’esecuzione degli atti impugnati; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza): respinge l’istanza cautelare proposta; spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati: Francesco Corsaro, Presidente Daniele Dongiovanni, Consigliere Claudio Vallorani, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/03/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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