tra P R E M E S S E - E` interesse comune delle parti

CONTRATTO PER LA NOMINA IN ESCLUSIVA
DI S.I.A.F. SOCIETA’ ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI
UNICA TITOLARE DEL DIRITTO DI ACCREDITAMENTO
DEI PROVIDER ECP IN ITALIA
tra
C.E.P.R.A.O. - Coordinamento Europeo dei Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici
con sede legale in Bruxelles, Rue D’Egmont 11 c/o Université Européenne Jean Monnet
aisbl – Fondation Universitaire, in persona del legale rappresentante, Avv. ALESSANDRO
CARLUCCIO (C.F. CRLLSN70B02B300P)
e
S.I.A.F. - Società Italiana Armonizzatori Familiari con sede legale in Firenze 50135, Via D. M.
Manni (cod. fisc. n. 92018180429), Ente conforme alla norma ISO 9001:2008 [Certificato n°
C2013-00802], rappresentata dal Presidente pro tempore, Dott.ssa Floriana Rubino (C. F.
RBN FRN 85D 60F 052 F)
PREMESSE
- E’ interesse comune delle parti contraenti, nel tutelare l’interesse della
categoria dei Professionisti delle Relazioni d’Aiuto e Olistici, verificare il
corretto esercizio della professione nonché quello di garantire la
competenza di tutti coloro che erogano la prestazione in tale ambito;
- E’ inoltre volontà delle parti contraenti, favorire l’individuazione, la
promozione e la salvaguardia di parametri omogenei da applicarsi
avuto riguardo alle qualifiche professionali, alle attività formative di base
e di aggiornamento professionale, alle regole deontologiche, presenti
nell’ambito delle attività svolte dai Professionisti delle Relazioni d’Aiuto e
Olistici.
- E’ opinione comune delle parti contraenti, che, al fine di garantire la
sussistenza ed il rispetto di tali parametri omogenei, si rende necessario
procedere alla verifica puntuale e periodica degli stessi.
- In tale ambito, il PROVIDER è un soggetto attivo e qualificato nel campo
della Formazione Continua Professionale.
- Il PROVIDER, quindi, può avanzare domanda di accreditamento –
inoltrando formale istanza “Richiesta di accreditamento Provider” - con
riferimento alla realizzazione di attività formative riconosciute idonee per
l’ECP (Educazione Continua Professionale).
1 - Entrambe le parti attribuiscono al termine “accreditamento” il significato
di Attestazione di conformità che soddisfa i criteri e parametri stabiliti da
specifiche norme concordemente individuate ed armonizzate;
- L’accreditamento del PROVIDER può avere luogo ove venga accertata
la sussistenza dei criteri e dei parametri, considerati dalle parti contraenti
alla stregua di requisiti minimi indispensabili per lo svolgimento di attività
formative (ECP).
- Il PROVIDER, per lo svolgimento della propria attività, dovrà dimostrare di
possedere competenze proprie - o fornite da parte di terzi soggetti teorico-pratiche e scientifiche nel settore disciplinare degli eventi e dei
programmi che intende sviluppare, competenze pedagogiche,
capacità organizzativa, disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei al
suo scopo.
- L’accertamento della sussistenza di tali requisiti minimi consente di
accreditare ciascun PROVIDER.
- Ai fini della verifica sul corretto svolgimento dell’attività di
accreditamento svolta da S.I.A.F., dovrà farsi riferimento ai principi
generali contenuti nel “Manuale della qualità C.E.P.R.A.O.” che le parti
dichiarano oggi strumento completo e sufficiente a tale scopo.
TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto di Concessione esclusiva dei PROVIDER per il territorio
italiano.
ART. 2
OGGETTO
Le parti concordano che le seguenti condizioni contrattuali regolano, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia ECP, il rapporto di concessione
esclusiva per l’accreditamento dei PROVIDER sull’intero territorio italiano.
Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti convengono che né
S.I.A.F. né C.E.P.R.A.O. avanzeranno, reciprocamente, pretese di compenso
2 e/o indennizzo, né faranno ricorso a sovvenzioni od a qualsiasi tipo di
finanziamento o contributo.
ART. 3
ATTIVITA' E OBBLIGHI DI S.I.A.F.
S.I.A.F. si impegna a porre in essere le seguenti attività:
1. avviare e concludere, anche sotto il profilo istruttorio, tutti i procedimenti
necessari per l'accertamento della sussistenza dei requisiti indispensabili per
l’accreditamento di PROVIDER ECP, in ottemperanza alle regole ed ai
principi contenuti nel “Manuale della qualità C.E.P.R.A.O.” e/o presenti nel
“Regolamento C.E.P.R.A.O.” per l’Accreditamento dei PROVIDER ECP
stessi;
2. raccogliere tutti i documenti e le informazioni dalla medesima ritenuti
indispensabili per garantire il regolare svolgimento del procedimento di
accreditamento del soggetto richiedente;
3. esaminare e valutare la formazione didattico-scientifica erogata
direttamente o mediante terzi soggetti dal PROVIDER ECP, adottando le
necessarie regole di correttezza e trasparenza e dichiarare di svolgere la
propria attività in assenza di conflitto di interessi;
4. trasmettere la richiesta di accreditamento PROVIDER entro e non oltre 30
gironi, il C.E.P.R.A.O. avrà facoltà di richiedere la sospensione
dell’accreditamento e sottoporre l’accreditamento al vaglio del Consiglio
Direttivo C.E.P.R.A.O.;
5. garantire che il corrispettivo richiesto per la suddetta valutazione didatticoscientifica del PROVIDER non rappresenta elemento condizionante sui
contenuti delle attività formative, avendo quale unica finalità quella di
fornire il necessario supporto per garantire la corretta esecuzione e riuscita
delle medesime;
6. assumersi la responsabilità dei contenuti formativi, della qualità scientifica e
dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative svolte da parte
del PROVIDER ECP richiedente l’accreditamento;
7. consentire, per tutta la durata del presente contratto, la pubblicazione e
divulgazione nel materiale promozionale dell’attività di accreditamento
dei PROVIDER ECP da parte di S.I.A.F. (locandine, inviti, programma, etc.) e
del logo C.E.P.R.A.O. accompagnato dalla dicitura “Concessionaria unica
per l’accreditamento dei Provider ECP in Italia”;
3 8. procedere, a propria cura e spese, alla registrazione del marchio
PROVIDER ECP presso la competente Camera di commercio.
ART. 4
ATTIVITA’ E OBBLIGHI DI C.E.P.R.A.O.
Con la sottoscrizione del presente contratto C.E.P.R.A.O. si impegna a:
1.
Riconoscere in favore di S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori
Familiari il diritto, in via esclusiva, di svolgere attività inerente
all’accreditamento dei PROVIDER su tutto il territorio italiano;
2.
Verificare il rispetto dei criteri e dei principi contenuti nel “Manuale
della qualità C.E.P.R.A.O.” nonché supervisionare le procedure di
accreditamento adottate dalla concessionaria nell’ambito di tale attività;
3.
Autorizzare S.I.A.F. all’utilizzo del “nome notorio C.E.P.R.A.O. Coordinamento Europeo dei Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici” ivi
compreso il logo dell’associazione nonché i relativi dati.
4.
Riconoscere, in ogni sua parte, il provvedimento di accreditamento
attribuito da S.I.A.F. ad ogni singolo PROVIDER all’esito del relativo
procedimento ed a condizione del rispetto delle norme preposte;
5.
Costituire ed annotare nell’apposito “Registro dei PROVIDER” il
nominativo di tutti i soggetti accreditati da parte di S.I.A.F.;
6.
Non svolgere attività di accreditamento simili o comunque in
concorrenza a quella concessa in favore di S.I.A.F.. A tal fine C.E.P.R.A.O.
provvederà ad inoltrare presso la sede di S.I.A.F. qualsiasi richiesta di
accreditamento dovesse pervenirle da parte di soggetti aventi sede sul
territorio italiano o, comunque, da parte di coloro che intenderanno svolgere
la propria attività in Italia o attualmente la stiano svolgendo.
7.
Compiere attività di audit per verificare il rispetto, da parte di tutti gli
altri concessionari PROVIDER presenti sul territorio europeo, dei principi e delle
regole contenute nel Manuale della qualità C.E.P.R.A.O. e nel Regolamento
C.E.P.R.A.O.;
8.
Inserire e pubblicare sul proprio sito web ufficiale l’elenco
aggiornato dei PROVIDER accreditati da parte di S.I.A.F. e l’elenco dei singoli
corsi o delle attività formative proposte dai singoli enti;
9.
Riconoscere e garantire l’esclusiva in favore di S.I.A.F. riguardo
l’attribuzione ed erogazione di ECP rilasciati su tutto il territorio nazionale
anche da parte di terzi soggetti;
4 ART. 5
VERIFICA SULLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI DELL’ACCREDITAMENTO
Le parti pattuiscono che l’accreditamento di ciascun PROVIDER non potrà
formare oggetto, in via unilaterale, di verifica né contestazione da parte di
C.E.P.R.A.O..
Viene quindi riconosciuta la facoltà di procedere ad un esame congiunto, ad
opera ed iniziativa di ciascuna delle odierne contraenti, di ciascun soggetto
accreditato con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti per
l’accreditamento del PROVIDER.
Il procedimento di verifica verrà avviato, istruito e concluso, da parte di
specifica Commissione istituita a cura ed iniziativa di S.I.A.F..
La verifica di tale sussistenza, dovrà essere effettuata in contraddittorio tra
S.I.A.F. e C.E.P.R.A.O., e potrà avere ad oggetto l’insorgenza di cause ostative
– i cui profili si manifestino in aperto contrasto con i principi posti a base
dell’attività svolta dalle odierne contraenti – al mantenimento
dell’accreditamento del soggetto esaminato.
All’esito di tale verifica, la Commissione dovrà adottare un provvedimento da
comunicarsi al soggetto interessato entro 30 giorni dall’emissione dello stesso.
ART. 6
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata decennale dal momento della sua
sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente per ulteriori 10 anni salvo
disdetta che ciascuna parte potrà formalizzare all’altra con un termine di
preavviso di 12 mesi da inoltrare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Le parti, nell’ottica di garantire una congrua durata al rapporto contrattuale,
anche alla luce degli impegni economico finanziari reciprocamente assunti
con la sua sottoscrizione, rinunciano espressamente al diritto di recedere dal
presente contratto alla prima scadenza decennale.
ART. 7
NATURA DEL CONTRATTO
Le parti dichiarano che il presente contratto ha natura non onerosa
considerato che nessun compenso o corrispettivo verrà riconosciuto da una
5 parte in favore dell’altra. Viene comunque riconosciuto il diritto di S.I.A.F. di
chiedere un compenso nei confronti del soggetto richiedente
l’accreditamento alla luce della complessa attività, anche istruttoria, posta
alla base del procedimento di accreditamento stesso.
ART. 8
FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del
contratto così come per ogni controversia che, quand’anche indirettamente
sia connessa o collegata al medesimo, è esclusivamente competente il Foro
di Firenze con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o
continenza di cause.
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