CONTRATTO PER LA NOMINA IN ESCLUSIVA DI S.I.A.F. SOCIETA’ ITALIANA ARMONIZZATORI FAMILIARI UNICA TITOLARE DEL DIRITTO DI ACCREDITAMENTO DEI PROVIDER ECP IN ITALIA tra C.E.P.R.A.O. - Coordinamento Europeo dei Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici con sede legale in Bruxelles, Rue D’Egmont 11 c/o Université Européenne Jean Monnet aisbl – Fondation Universitaire, in persona del legale rappresentante, Avv. ALESSANDRO CARLUCCIO (C.F. CRLLSN70B02B300P) e S.I.A.F. - Società Italiana Armonizzatori Familiari con sede legale in Firenze 50135, Via D. M. Manni (cod. fisc. n. 92018180429), Ente conforme alla norma ISO 9001:2008 [Certificato n° C2013-00802], rappresentata dal Presidente pro tempore, Dott.ssa Floriana Rubino (C. F. RBN FRN 85D 60F 052 F) PREMESSE - E’ interesse comune delle parti contraenti, nel tutelare l’interesse della categoria dei Professionisti delle Relazioni d’Aiuto e Olistici, verificare il corretto esercizio della professione nonché quello di garantire la competenza di tutti coloro che erogano la prestazione in tale ambito; - E’ inoltre volontà delle parti contraenti, favorire l’individuazione, la promozione e la salvaguardia di parametri omogenei da applicarsi avuto riguardo alle qualifiche professionali, alle attività formative di base e di aggiornamento professionale, alle regole deontologiche, presenti nell’ambito delle attività svolte dai Professionisti delle Relazioni d’Aiuto e Olistici. - E’ opinione comune delle parti contraenti, che, al fine di garantire la sussistenza ed il rispetto di tali parametri omogenei, si rende necessario procedere alla verifica puntuale e periodica degli stessi. - In tale ambito, il PROVIDER è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua Professionale. - Il PROVIDER, quindi, può avanzare domanda di accreditamento – inoltrando formale istanza “Richiesta di accreditamento Provider” - con riferimento alla realizzazione di attività formative riconosciute idonee per l’ECP (Educazione Continua Professionale). 1 - Entrambe le parti attribuiscono al termine “accreditamento” il significato di Attestazione di conformità che soddisfa i criteri e parametri stabiliti da specifiche norme concordemente individuate ed armonizzate; - L’accreditamento del PROVIDER può avere luogo ove venga accertata la sussistenza dei criteri e dei parametri, considerati dalle parti contraenti alla stregua di requisiti minimi indispensabili per lo svolgimento di attività formative (ECP). - Il PROVIDER, per lo svolgimento della propria attività, dovrà dimostrare di possedere competenze proprie - o fornite da parte di terzi soggetti teorico-pratiche e scientifiche nel settore disciplinare degli eventi e dei programmi che intende sviluppare, competenze pedagogiche, capacità organizzativa, disponibilità di strutture e mezzi didattici idonei al suo scopo. - L’accertamento della sussistenza di tali requisiti minimi consente di accreditare ciascun PROVIDER. - Ai fini della verifica sul corretto svolgimento dell’attività di accreditamento svolta da S.I.A.F., dovrà farsi riferimento ai principi generali contenuti nel “Manuale della qualità C.E.P.R.A.O.” che le parti dichiarano oggi strumento completo e sufficiente a tale scopo. TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART. 1 PREMESSE E ALLEGATI Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di Concessione esclusiva dei PROVIDER per il territorio italiano. ART. 2 OGGETTO Le parti concordano che le seguenti condizioni contrattuali regolano, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ECP, il rapporto di concessione esclusiva per l’accreditamento dei PROVIDER sull’intero territorio italiano. Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti convengono che né S.I.A.F. né C.E.P.R.A.O. avanzeranno, reciprocamente, pretese di compenso 2 e/o indennizzo, né faranno ricorso a sovvenzioni od a qualsiasi tipo di finanziamento o contributo. ART. 3 ATTIVITA' E OBBLIGHI DI S.I.A.F. S.I.A.F. si impegna a porre in essere le seguenti attività: 1. avviare e concludere, anche sotto il profilo istruttorio, tutti i procedimenti necessari per l'accertamento della sussistenza dei requisiti indispensabili per l’accreditamento di PROVIDER ECP, in ottemperanza alle regole ed ai principi contenuti nel “Manuale della qualità C.E.P.R.A.O.” e/o presenti nel “Regolamento C.E.P.R.A.O.” per l’Accreditamento dei PROVIDER ECP stessi; 2. raccogliere tutti i documenti e le informazioni dalla medesima ritenuti indispensabili per garantire il regolare svolgimento del procedimento di accreditamento del soggetto richiedente; 3. esaminare e valutare la formazione didattico-scientifica erogata direttamente o mediante terzi soggetti dal PROVIDER ECP, adottando le necessarie regole di correttezza e trasparenza e dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi; 4. trasmettere la richiesta di accreditamento PROVIDER entro e non oltre 30 gironi, il C.E.P.R.A.O. avrà facoltà di richiedere la sospensione dell’accreditamento e sottoporre l’accreditamento al vaglio del Consiglio Direttivo C.E.P.R.A.O.; 5. garantire che il corrispettivo richiesto per la suddetta valutazione didatticoscientifica del PROVIDER non rappresenta elemento condizionante sui contenuti delle attività formative, avendo quale unica finalità quella di fornire il necessario supporto per garantire la corretta esecuzione e riuscita delle medesime; 6. assumersi la responsabilità dei contenuti formativi, della qualità scientifica e dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative svolte da parte del PROVIDER ECP richiedente l’accreditamento; 7. consentire, per tutta la durata del presente contratto, la pubblicazione e divulgazione nel materiale promozionale dell’attività di accreditamento dei PROVIDER ECP da parte di S.I.A.F. (locandine, inviti, programma, etc.) e del logo C.E.P.R.A.O. accompagnato dalla dicitura “Concessionaria unica per l’accreditamento dei Provider ECP in Italia”; 3 8. procedere, a propria cura e spese, alla registrazione del marchio PROVIDER ECP presso la competente Camera di commercio. ART. 4 ATTIVITA’ E OBBLIGHI DI C.E.P.R.A.O. Con la sottoscrizione del presente contratto C.E.P.R.A.O. si impegna a: 1. Riconoscere in favore di S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari il diritto, in via esclusiva, di svolgere attività inerente all’accreditamento dei PROVIDER su tutto il territorio italiano; 2. Verificare il rispetto dei criteri e dei principi contenuti nel “Manuale della qualità C.E.P.R.A.O.” nonché supervisionare le procedure di accreditamento adottate dalla concessionaria nell’ambito di tale attività; 3. Autorizzare S.I.A.F. all’utilizzo del “nome notorio C.E.P.R.A.O. Coordinamento Europeo dei Professionisti della Relazione d’Aiuto e Olistici” ivi compreso il logo dell’associazione nonché i relativi dati. 4. Riconoscere, in ogni sua parte, il provvedimento di accreditamento attribuito da S.I.A.F. ad ogni singolo PROVIDER all’esito del relativo procedimento ed a condizione del rispetto delle norme preposte; 5. Costituire ed annotare nell’apposito “Registro dei PROVIDER” il nominativo di tutti i soggetti accreditati da parte di S.I.A.F.; 6. Non svolgere attività di accreditamento simili o comunque in concorrenza a quella concessa in favore di S.I.A.F.. A tal fine C.E.P.R.A.O. provvederà ad inoltrare presso la sede di S.I.A.F. qualsiasi richiesta di accreditamento dovesse pervenirle da parte di soggetti aventi sede sul territorio italiano o, comunque, da parte di coloro che intenderanno svolgere la propria attività in Italia o attualmente la stiano svolgendo. 7. Compiere attività di audit per verificare il rispetto, da parte di tutti gli altri concessionari PROVIDER presenti sul territorio europeo, dei principi e delle regole contenute nel Manuale della qualità C.E.P.R.A.O. e nel Regolamento C.E.P.R.A.O.; 8. Inserire e pubblicare sul proprio sito web ufficiale l’elenco aggiornato dei PROVIDER accreditati da parte di S.I.A.F. e l’elenco dei singoli corsi o delle attività formative proposte dai singoli enti; 9. Riconoscere e garantire l’esclusiva in favore di S.I.A.F. riguardo l’attribuzione ed erogazione di ECP rilasciati su tutto il territorio nazionale anche da parte di terzi soggetti; 4 ART. 5 VERIFICA SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DELL’ACCREDITAMENTO Le parti pattuiscono che l’accreditamento di ciascun PROVIDER non potrà formare oggetto, in via unilaterale, di verifica né contestazione da parte di C.E.P.R.A.O.. Viene quindi riconosciuta la facoltà di procedere ad un esame congiunto, ad opera ed iniziativa di ciascuna delle odierne contraenti, di ciascun soggetto accreditato con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti per l’accreditamento del PROVIDER. Il procedimento di verifica verrà avviato, istruito e concluso, da parte di specifica Commissione istituita a cura ed iniziativa di S.I.A.F.. La verifica di tale sussistenza, dovrà essere effettuata in contraddittorio tra S.I.A.F. e C.E.P.R.A.O., e potrà avere ad oggetto l’insorgenza di cause ostative – i cui profili si manifestino in aperto contrasto con i principi posti a base dell’attività svolta dalle odierne contraenti – al mantenimento dell’accreditamento del soggetto esaminato. All’esito di tale verifica, la Commissione dovrà adottare un provvedimento da comunicarsi al soggetto interessato entro 30 giorni dall’emissione dello stesso. ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha durata decennale dal momento della sua sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente per ulteriori 10 anni salvo disdetta che ciascuna parte potrà formalizzare all’altra con un termine di preavviso di 12 mesi da inoltrare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le parti, nell’ottica di garantire una congrua durata al rapporto contrattuale, anche alla luce degli impegni economico finanziari reciprocamente assunti con la sua sottoscrizione, rinunciano espressamente al diritto di recedere dal presente contratto alla prima scadenza decennale. ART. 7 NATURA DEL CONTRATTO Le parti dichiarano che il presente contratto ha natura non onerosa considerato che nessun compenso o corrispettivo verrà riconosciuto da una 5 parte in favore dell’altra. Viene comunque riconosciuto il diritto di S.I.A.F. di chiedere un compenso nei confronti del soggetto richiedente l’accreditamento alla luce della complessa attività, anche istruttoria, posta alla base del procedimento di accreditamento stesso. ART. 8 FORO COMPETENTE Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del contratto così come per ogni controversia che, quand’anche indirettamente sia connessa o collegata al medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Firenze con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di cause. 6
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