COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE PROVVEDIMENTO DI

 Protocollo n. 102 del 17/04/2015 COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE Presso L’Ente Paritetico Bilaterale ENBLI di Roma Via Appia Nuova, 612 – Roma (RM) PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO. LA COMMISSIONE Cosi composta: Arch. Francesco Murmura (Presidente) David Conti (Segretario) Dott. Gaetano Fabio Martorana (Presidente Commissione Istruttoria) Avvocato Madonia Pietro Daniele Gregorio Scalise Vincenzo Fabio Lauricella Mario Moccia Salvatore Avanzato Anna La Cognata Paola Bruno Costituita con apposita Convenzione tra gli Enti Bilaterali EFEI, ENBLI, ENBLIS, ENBIVISI, EBIAGRI, EBSAP con delibera del 12 febbraio 2015, con sede legale in Roma, via Appia Nuova, 612, è dato atto che alla presente riunione partecipa anche il consulente del lavoro della Dott. . ESAMINATA L’istanza ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 276/2003 prodotta in data 25/03/2015, alla commissione Istruttoria. ESAMINATO nella seduta tenutasi il 16/04/2015 presso la sede della Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macrosettori, il contratto di appalto sottoscritto in data 12/12/2014 dalle parti, nato il , codice fiscale , in qualità di legale rappresentante della , con sede legale in via Cod. fiscale e Partita Iva e il sig. nato il , codice fiscale , in qualità di legale rappresentante della , con sede legale in via Cod. fiscale e Partita Iva . SENTITO il Presidente della Commissione Istruttoria ed ESAMINATA la documentazione prodotta dalle parti in data 25/03/2015. Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macrosettori
Via Appia Nuova 612 – 00179 Roma - Tel. 06 45479340 - Fax 06 45473550 VERIFICATA la piena legittimità, formale e sostanziale, della procedura seguita secondo quanto previsto dal regolamento interno della commissione; VERIFICATA la documentazione allegata alla presente certificazione. VERIFICATO -­‐ Che la Società cooperativa, in qualità di appaltatore non lavora in regime di mono committenza, in quanto ha altri appalti in essere con diverse committenze; -­‐ Che i lavoratori della Società Cooperativa non sostituiscono in nessun modo i dipendenti della in quanto non vi sono dipendenti diretti per tanto non vi è assolutamente contemporaneità lavorativa e quindi promiscuità, ne tantomeno intromissione diretta o indiretta all’interno del ciclo produttivo della committenza; -­‐ Che i lavoratori della società cooperativa hanno un loro badge che utilizzano per la rilevazione delle presenze in un apposito rilevatore, all’uopo predisposto in prossimità dell’ufficio di pertinenza della stessa; Si precisa inoltre che dal punto di vista logistico il compendio industriale ha una netta distinzione delle aree destinate all’appalto rispetto a quelle utilizzate dalla committenza, segnalando addirittura la diversificazione tra il piano del ciclo produttivo e il piano superiore destinato all’amministrazione della committenza considerando altresì la presenza di ingressi suddivisi per aree di appartenenza (come da planimetria allegata all’Istanza di Certificazione). -­‐ Che inoltre a favore dell’evidente potere direttivo della società cooperativa, è stato nominato un preposto responsabile dell’appalto, che ha la funzione di dare le direttive al personale incaricato; -­‐ Che tutti i lavoratori sono facilmente identificati come soci lavoratori della società cooperativa attraverso il vestiario ed i tesserini di riconoscimento della stessa, inoltre tutti i costi inerenti la gestione non solo meramente amministrativa come visite mediche, acquisto di DPI, corsi di formazione di ogni genere e grado, sono sostenuti dalla stessa; -­‐ Che tutte le indicazioni e/o istruzioni verso i dipendenti vengono impartite e ripartite dalla stessa società cooperativa attraverso il preposto responsabile incaricato, che tra l’altro tutti i giorni effettua l’apertura e la chiusura delle postazioni lavorative; -­‐ Che il potere direttivo/decisionale viene esercitato solo ed esclusivamente dalla società cooperativa, che in funzione del proprio potere di spesa, definisce i rapporti con i propri lavoratori in ordine di assunzioni e/o cessazioni, definendo per tanto in piena autonomia il numero di lavoratori impiegati, senza nessuna intromissione da parte della . -­‐ Che durante il sopralluogo effettuato da parte della commissione, attraverso dei colloqui mirati con alcuni lavoratori è emerso che i lavoratori hanno relazioni solo ed esclusivamente con la direzione della Società Cooperativa inerentemente a tutte le richieste di ferie, permessi, malattie, etc, per tanto il potere direttivo e decisionale e rimesso solo ed esclusivamente ad essa; -­‐ Che altro elemento valutato è il rischio d’impresa della società cooperativa, che anche se non subisce direttamente i costi relativi alla fornitura di utenze primarie come Energia Elettrica e Gas (solamente perché i fornitori di tali utenze chiederebbero una fideiussione elevatissima che la società cooperativa non riuscirebbe ad affrontare e un titolo giuridico come il contratto di affitto d’azienda o locazione di locali), e opera con macchinari ed impianti industriali, date in comodato, perché la peculiarità del lavoro svolto prevede l’uso di macchinari ed impianti industriali “tenuto conto che il valore di acquisto di detti macchinari e impianti ammonta a svariati Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macrosettori
Via Appia Nuova 612 – 00179 Roma - Tel. 06 45479340 - Fax 06 45473550 milioni di euro a fronte di un appalto di circa un milione di euro” per cui l’acquisto prevedrebbe un esborso economico molto superiore al valore dell’appalto preventivato, che qualora dovesse per qualunque ragione dovesse cessare, assumerebbe un effetto esiziale nei confronti della società cooperativa. Ne tantomeno gioverebbe un acquisto mediante leasing che poco differirebbe, non essendo comunque una proprietà, dall’uso in comodato attualmente in essere, e per effetto dell’interpello 77/09 possiamo definire che l’art 29 del D.Lgs. 276/2003 si riferisce all’organizzazione dei mezzi necessari e non al titolo giuridico che permette l’utilizzo di tali mezzi, per cui l’utilizzo di mezzi messi a disposizione dalla committenza non costituisce di per se elemento per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino (vedi interpello 77/09 allegato). Si precisa inoltre che la manutenzione primaria nonché la pulizia e il riordino dei macchinari e degli impianti per mantenerne il corretto funzionamento è rimesso alla società cooperativa. -­‐ facendo seguito al rischio d’impresa si può asserire che è presente e costante, in quanto il contratto di appalto prevede che il corrispettivo sia riconosciuto secondo varie fasce lavorative, determinate attraverso una media effettuata sui chilogrammi/giorno di biancheria trattata mensilmente (vedi disciplinare tecnico allegato), se tale biancheria dovesse per ragioni commerciali ed economiche subire un calo, la società cooperativa si ritroverebbe comunque a dover pagare i propri lavoratori nonostante il calo produttivo, per tanto si può confermare che il rischio d’impresa ricade totalmente ed autonomamente sulla società cooperativa per la previsione di un compenso normalmente pattuito in funzione del risultato, e non per il solo fatto di aver svolto il lavoro, e indipendentemente dal numero delle ore lavorate e dal numero di lavoratori impiegati per l’esecuzione del contratto, in sostanza, il corrispettivo dell’appalto è subordinato al risultato produttivo del servizio e non alla semplice messa a disposizione di attività lavorative. Inoltre vi è anche il rischio che il lavoro effettuato possa non essere congruo con le aspettative della committenza e quindi contestato sia in sede amministrativa che in sede legale, per portare un esempio pratico legato al ciclo produttivo, possiamo prendere come attività incongrua in termini di puntualità e qualità, il rischio che il cliente del committente possa non essere completamente soddisfatto del servizio reso, e portare alla risoluzione del rapporto tra il committente ed il cliente arrecando un danno economico che a sua volta ricadrà sulla società cooperativa (vedasi contratto di appalto lettera C delle premesse del contratto). Inoltre, sempre a titolo esemplificativo, è a carico della società cooperativa la responsabilità del trattamento e della rigenerazione della merce da trattare (biancheria), qualora per esempio gli addetti al lavaggio dovessero commettere un errore sulla programmazione dei cicli di lavaggio, si produrrebbe un danno economico ingente a carico della società cooperativa e a vantaggio della società committente. Tra la documentazione esaminata, vi è anche una polizza assicurativa che la società cooperativa ha stipulato per parte del rischio dato dall’utilizzo dei macchinari e degli impianti(danni verso i macchinari, impianti, merce ed utilizzatori) per cui vi è un chiaro riscontro che il rischio d’impresa è effettivo e rimesso solo ed esclusivamente alla società cooperativa. Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macrosettori
Via Appia Nuova 612 – 00179 Roma - Tel. 06 45479340 - Fax 06 45473550 VISTI GLI ELEMENTI DI CUI SOPRA
CERTIFICA
Che il contratto di appalto tra la
, con sede legale in
via
Cod. fiscale
e Partita Iva
e
la
società
Cooperativa
, con sede legale in
via
C.F. e P.Iva
, eseguito secondo le modalità cosi come risultano dalla documentazione prodotta e conservata agli atti e come
rappresentato dalle parti in sede di audizione, E’ CONFORME Alle vigenti disposizioni legislative.
Il presente provvedimento produce effetti: x civili x penali x amministrativi x previdenziali x fiscali, conformemente a
quanto richiesto dalla parte istante.
Roma, li 17/04/2015
Nome e Cognome
firma
FRANCESCO MURMURA
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GAETANO FABIO MARTORANA
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DAVID CONTI
______________________________ Commissione di Certificazione Unitaria dei 9 macrosettori
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