Servizio circolari per la clientela Circolare n. 15 del 11 DICEMBRE 2014 PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORE FRINGE BENEFIT AUTOVETTURE E INDICE 1 PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI 1.1 Principio di cassa; 1.2 Esistenza della Delibera; 1.3 Compenso Deliberato e non pagato; 2 ADEMPIMENTI ASSEGNAZIONE AUTO USO PROMISCUO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI 2.1 Attribuzione fringe - benefit; 2.2 I riaddebiti; 2.3 Auto concessa in uso promiscuo ad amministratori; Studio COMMERCIALISTI ASSOCIATI ® dottori commercialisti - revisori contabili - giuslavoristi www.revisoriassociati.com 1 PAGAMENTI COMPENSI AMMINISTRATORI Rammentiamo ai Sigg.ri clienti che l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a tre specifici aspetti: 1. il rispetto del principio di cassa; 2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata ed adeguata; 3. il coordinamento con l’imputazione a conto economico. 1.1 Il principio di cassa La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2014 è subordinata all’effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l’amministratore alla società: Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga) I compensi sono deducibili dalla società nel 2014, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2015 (c.d. principio della cassa “allargata”) Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura) I compensi sono deducibili dalla società nel 2014, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2014 Per effetto della normativa antiriciclaggio, ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori a 1.000 euro (e quindi non possano essere pagate in contante), è necessario che entro la suddetta scadenza: sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore; sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore. Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario. 1.2 L’esistenza della delibera Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione secondo quanto sopra visto, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo. OVVIAMENTO LO STUDIO STA PREDISPONENDO DETTE DELIBERE, ma in ogni caso riteniamo utile riepilogare le varie situazioni. Nella tabella che segue sono quindi riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l’anno 2014 ed adottare anche in previsione del prossimo avvio del 2015. Amministratore senza compenso Amministratore con compenso stabile erogato in rate mensili (oppure con diversa periodicità) nel corso dell’anno È consigliabile che l’assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l’opera svolta. L’assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all’amministratore. Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l’anno 2015 - un compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale: mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea dei soci che delibera il compenso all’amministratore per l’intero anno 2015; mese di gennaio (dopo l’assemblea): erogazione della prima tranche mensile; mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc.. Studio COMMERCIALISTI ASSOCIATI ® dottori commercialisti - revisori contabili - giuslavoristi www.revisoriassociati.com Amministratore con compenso stabile, cui viene destinata una erogazione straordinaria Amministratore con compenso annuo erogato in unica soluzione Amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, a valere anche per il futuro Nulla vieta che l’assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all’amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato. Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 2015), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, l’unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale erogazione del compenso. L’assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compenso, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d’anno e che si decida di remunerare il lavoro dell’amministratore per l’intero periodo. Ad esempio: mese di ottobre 2015: l’assemblea dei soci delibera il compenso di 120.000 euro per l’intero anno 2015; mese di ottobre 2015 (dopo l’assembla): la società eroga il compenso in una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a novembre, 40.000 euro a dicembre 2015). Per evitare l’incombenza della ripetizione dell’assemblea, alcune società prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità. Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell’anno 2011, abbia assunto la seguente delibera: “… all’amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro annui per l’anno 2011 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare”. In tal caso, l’erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità. Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sarebbe bene prevedere anche la seguente clausola: “… in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione”. Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al c.d. incasso “giuridico”, vale a dire la finzione per la quale il Fisco possa prevedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una immediata restituzione delle somme alla società. 1.3 Il compenso già deliberato e non pagato Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato ed, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso. Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; diversamente, è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il Fisco presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso. È allora preferibile che l’assemblea decida di revocare il compenso, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione. Studio COMMERCIALISTI ASSOCIATI ® dottori commercialisti - revisori contabili - giuslavoristi www.revisoriassociati.com 2 ADEMPIMENTI PER ASSEGNAZIONE AUTO USO PROMISCUO A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI 2.1 Attribuzione Fringe benefit Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più frequentemente utilizzata è quella dell’utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei weekend, andare in vacanza, etc.). Il trattamento per l’impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile: benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=93. Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’Aci le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2015. Tale addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell’effettivo utilizzo nell’ambito della sfera personale/familiare. Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all’anno. deducibilità dei costi per l’impresa nel limite del 70% La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad 18.076 euro). La quota fiscale di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura. 2.1 I riaddebiti In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno ad indennizzare il datore di lavoro per l’utilizzo personale del dipendente stesso) che possono essere, alternativamente: trattenute dalla retribuzione del lavoratore; addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria. Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva. Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (rispetto alla soglia del 20% di un’autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza. Studio COMMERCIALISTI ASSOCIATI ® dottori commercialisti - revisori contabili - giuslavoristi www.revisoriassociati.com Esempio La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf plus VI serie 2.0 tdi 110 CV, affinché questo la utilizzi sia per l’attività d’impresa che per l’uso privato. Si ipotizzi un fringe benefit 2014 verificato sul sito Aci pari ad 2.385,71 euro. Se l’impresa emette al dipendente una fattura dell’importo di 1.955,50 euro+ Iva 22% (il cui totale dà appunto un importo complessivo della fattura di 2.385,71 euro): non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l’importo del fringe benefit da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura); per il periodo di imposta 2014 la deduzione di tutti i costi sarà pari al 70% degli stessi; l’Iva assolta sugli acquisti è risultata interamente detraibile. In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie: in caso di riaddebito con fattura sulla base di quanto previsto dalla Circolare n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta in caso di solo benefit attribuito in busta paga del dipendente per garantirsi l’integrale detrazione dell’Iva è comunque necessario corrispondere l’Iva su tale importo esistenza di idonea prova documentale nella Circolare n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro) Autovetture concesse in uso promiscuo agli Amministratori Imposta sul valore aggiunto In occasione di un recente interpello (n.904-472/2014) la DRE Lombardia ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di due tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella Risoluzione n.6/DPF del 20.02.2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall’art.19-bis1, co.1, lett. c) d.P.R. n.633/72 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%. Imposte dirette Il trattamento del benefit in capo all’utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all’azienda: integrale deduzione nel limite del benefit imputato in capo all’amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente. Si invita, pertanto, la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una autovettura in uso promiscuo ad un proprio dipendente o amministratore a gestire il benefit entro la fine del periodo d’imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l’utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata entro la fine dell’anno. Studio COMMERCIALISTI ASSOCIATI ® dottori commercialisti - revisori contabili - giuslavoristi www.revisoriassociati.com Lo Studio rimane sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati, e coglie l’occasione per porgere. Cordiali Saluti STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI Dott. MASSIMO ZANOCCO Dott. MARCO DEPPIERI Dott.ssa LINDA VEDOVATO
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